19-7-2011
Decreto Legislativo sui lavori usuranti
“Decreto Legislativo sul pensionamento anticipato a favore dei lavoratori
che svolgono attivita’ usurante”
a cura di SIMONE LAURIA
E’ entrato in vigore il decreto legislativo di cui avevamo dato alcuni primi ragguagli in
occasione dell’emanazione dello schema di decreto in Aprile (AlQuadrato n° 26). Ecco
una scheda sintetica delle disposizioni in esso contenute.
Destinatari e durata dell’attività usurante
Requisito soggettivo
Relativamente al requisito soggettivo, il comma 1 dell’art. 1 del decreto stabilisce che
l’accesso alla pensione di anzianità con i requisiti ridotti può essere esercitato dalle
seguenti categorie di lavoratori dipendenti:
1) addetti alle lavorazioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto
ministeriale 19 maggio 1999 quali, ad esempio, lavori in galleria, cave, miniere, etc
2) notturni come definiti da decreto legislativo n. 66/2003, che prestano la loro
attività nel periodo notturno:
per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a
78 per
coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2008 e
non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009;
per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo.
3) addetti alla linea catena - con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a
linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di
regolazione o controllo
computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualità- dipendenti di imprese per le
quali operano alcune specifiche voci di tariffa
per l’Inail (tra cui, ad esempio, prodotti dolciari,
costruzione di autoveicoli e rimorchi,
elettrodomestici, etc.)
4) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a
servizi pubblici di trasposto di persone.
Requisito oggettivo
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Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il comma 2 stabilisce che l’anticipo
pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle
attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:
- 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività
lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore
della legge ed entro il 31/12/2017;
- la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/2018.
In altri termini, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017, si deve tener conto
soltanto degli ultimi 10 anni di attività lavorativa: in tale periodo il lavoratore deve aver
svolto attività usuranti per almeno 7 anni. Inoltre, la collocazione dell’inciso “compreso
l’anno di maturazione dei requisiti”, sembra voler dire che il lavoratore nell’anno di
maturazione dei requisiti per il diritto a pensione anticipata deve svolgere attività
usurante.
Il comma 3, prevede che ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività
usuranti (7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa complessiva) vanno esclusi i
periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS,
mobilità, etc.).
Benefici pensionistici
I lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri sopraindicati possono accedere al
pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei
lavoratori. Resta comunque fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni e il regime di
decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti.
Beneficio pieno, dal 1 luglio 2008
Il beneficio pensionistico che decorre, con una diversa modulazione, dal 1° luglio 2008 è
concesso solo ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e consiste in una riduzione dei
requisiti generali per il diritto alla pensione di anzianità.
Il beneficio pieno, quindi dal 1 luglio 2008, spetta:
1) ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM del
19/5/1999;
2) agli addetti alla linea catena;
3) ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
4) ai lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e
le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo o per almeno 78 notti di lavoro all’anno.
E’ previsto un periodo transitorio (1 luglio 2008- 31.12.2012) entro il quale sono previsti
requisiti ridotti diversi rispetto a quelli richiesti dal 1.1.2013 (benefici a regime).
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Benefici nel periodo transitorio 1 luglio 2008- 31.12.2012
Data
maturazione
requisiti
2° semestre 2008
1° semestre 2009
2° semestre 2009
1° semestre 2010
2° semestre 2010
Anno 2011
Anno 2012
Età minima
Contributi minimi
quota
57
57
57
57
57
57
57
35
35
35
35
35
35
35
--93
94
94
94
94
Sono utili, ai fini del perfezionamento della quota, sia i mesi che le frazioni di essi, di età e
contribuzione.
Benefici a regime pieno, dal 1 gennaio 2013
Si tenga conto che, a partire dal 2015, la legge 122 ha previsto l’adeguamento dell’età
pensionabile in correlazione all’incremento della speranza di vita (in fase di prima
applicazione, l’incremento non potrà essere superiore a 3 mesi).
Data maturazione
requisiti
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
Eta minima anni e Contributi minimi
mesi
58
35
58
35
58 anni e 3 mesi
35
58 anni e 3 mesi
35
quota
94
94
94 e 3
94 e 3
Beneficio ridotto per lavoratori notturni con meno di 78 notti (72/77 notti)
I benefici decorrono dal 1 luglio 2009 (a differenza degli altri, per i quali decorrono dal 1
luglio 2008)
Data maturazione
requisiti
2° semestre 2009
1° semestre 2010
2° semestre 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Età minima anni e Contributi minimi
mesi
57
35
57
35
57
35
58
35
58
35
59
35
59
35
59 e 3
35
quota
93
94
94
94
94
94
94
94 e 3
3
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Anno 2016
59 e 3
35
94 e 3
Età minima e mesi
Contributi minimi
quota
58
58
58
59
59
60
60
60 e 3
60 e 3
35
35
35
35
35
35
35
35
35
93
94
94
94
94
95
95
95 e 3
95 e 3
Lavoratori notturni con 64/71 notti
Data di maturazione
requisiti
2° semestre 2009
1° semestre 2010
2° semestre 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
Lavoratori che hanno svolto attività usuranti di tipo diverso
Il criterio è quello della prevalenza. Andrà quindi considerata l’attività usurante svolta in
prevalenza nel periodo di riferimento (quindi, per le pensioni con decorrenza ante
31.12.2017, 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa)
L’accesso al beneficio
La domanda, corredata dalla documentazione probante, va presentata all’Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto entro il:
- 30 settembre 2011 qualora il soggetto abbia già maturato o maturi i requisiti
agevolati per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- 31 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che
maturano tali requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012.
La presentazione della domanda oltre i termini suddetti comporta, ovviamente in caso di
esito positivo, il differimento della decorrenza della pensione di:
- 1 mese, se il ritardo è compreso in 1 mese;
- 2 mesi, se il ritardo è compreso tra 1 mese e 2 mesi;
- 3 mesi, se il ritardo è di 3 mesi e oltre.
Il comma 2, dispone che la domanda deve essere corredata con documentazione di
data certa necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi (tipologia
dell’attività svolta) ed oggettivi (durata dell’attività) per il diritto all’anticipo al
pensionamento.
La documentazione da allegare alla domanda, elencata nel comma 2, è la seguente:
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- prospetto di paga;
- libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro;
- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale,
territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
-ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed
eventuali atti di
affidamento di incarichi o mansione;
-documentazione medico-sanitaria;
-carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo
21 novembre
2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida;
- altra documentazione equipollente.
L’art. 3 prevede un meccanismo di salvaguardia per evitare il superamento dei limiti di
spesa che consiste nel differimento della decorrenza dei trattamenti di pensione nel caso
in cui dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte si verifichi uno
scostamento rispetto alla copertura finanziaria a disposizione.
La decorrenza viene differita con criteri di priorità in ragione della data di maturazione dei
requisiti per il diritto a pensione anticipata e, a parità degli stessi, in ragione della data di
presentazione della domanda.
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