19-7-2011 Decreto Legislativo sui lavori usuranti “Decreto Legislativo sul pensionamento anticipato a favore dei lavoratori che svolgono attivita’ usurante” a cura di SIMONE LAURIA E’ entrato in vigore il decreto legislativo di cui avevamo dato alcuni primi ragguagli in occasione dell’emanazione dello schema di decreto in Aprile (AlQuadrato n° 26). Ecco una scheda sintetica delle disposizioni in esso contenute. Destinatari e durata dell’attività usurante Requisito soggettivo Relativamente al requisito soggettivo, il comma 1 dell’art. 1 del decreto stabilisce che l’accesso alla pensione di anzianità con i requisiti ridotti può essere esercitato dalle seguenti categorie di lavoratori dipendenti: 1) addetti alle lavorazioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 quali, ad esempio, lavori in galleria, cave, miniere, etc 2) notturni come definiti da decreto legislativo n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno: per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2008 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009; per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo. 3) addetti alla linea catena - con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità- dipendenti di imprese per le quali operano alcune specifiche voci di tariffa per l’Inail (tra cui, ad esempio, prodotti dolciari, costruzione di autoveicoli e rimorchi, elettrodomestici, etc.) 4) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasposto di persone. Requisito oggettivo www.cgil.milano.it Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il comma 2 stabilisce che l’anticipo pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno: - 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore della legge ed entro il 31/12/2017; - la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/2018. In altri termini, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017, si deve tener conto soltanto degli ultimi 10 anni di attività lavorativa: in tale periodo il lavoratore deve aver svolto attività usuranti per almeno 7 anni. Inoltre, la collocazione dell’inciso “compreso l’anno di maturazione dei requisiti”, sembra voler dire che il lavoratore nell’anno di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione anticipata deve svolgere attività usurante. Il comma 3, prevede che ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività usuranti (7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa complessiva) vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, etc.). Benefici pensionistici I lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri sopraindicati possono accedere al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori. Resta comunque fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti. Beneficio pieno, dal 1 luglio 2008 Il beneficio pensionistico che decorre, con una diversa modulazione, dal 1° luglio 2008 è concesso solo ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e consiste in una riduzione dei requisiti generali per il diritto alla pensione di anzianità. Il beneficio pieno, quindi dal 1 luglio 2008, spetta: 1) ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM del 19/5/1999; 2) agli addetti alla linea catena; 3) ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 4) ai lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo o per almeno 78 notti di lavoro all’anno. E’ previsto un periodo transitorio (1 luglio 2008- 31.12.2012) entro il quale sono previsti requisiti ridotti diversi rispetto a quelli richiesti dal 1.1.2013 (benefici a regime). 2 www.servizi.cgil.milano.it Benefici nel periodo transitorio 1 luglio 2008- 31.12.2012 Data maturazione requisiti 2° semestre 2008 1° semestre 2009 2° semestre 2009 1° semestre 2010 2° semestre 2010 Anno 2011 Anno 2012 Età minima Contributi minimi quota 57 57 57 57 57 57 57 35 35 35 35 35 35 35 --93 94 94 94 94 Sono utili, ai fini del perfezionamento della quota, sia i mesi che le frazioni di essi, di età e contribuzione. Benefici a regime pieno, dal 1 gennaio 2013 Si tenga conto che, a partire dal 2015, la legge 122 ha previsto l’adeguamento dell’età pensionabile in correlazione all’incremento della speranza di vita (in fase di prima applicazione, l’incremento non potrà essere superiore a 3 mesi). Data maturazione requisiti Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Eta minima anni e Contributi minimi mesi 58 35 58 35 58 anni e 3 mesi 35 58 anni e 3 mesi 35 quota 94 94 94 e 3 94 e 3 Beneficio ridotto per lavoratori notturni con meno di 78 notti (72/77 notti) I benefici decorrono dal 1 luglio 2009 (a differenza degli altri, per i quali decorrono dal 1 luglio 2008) Data maturazione requisiti 2° semestre 2009 1° semestre 2010 2° semestre 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Età minima anni e Contributi minimi mesi 57 35 57 35 57 35 58 35 58 35 59 35 59 35 59 e 3 35 quota 93 94 94 94 94 94 94 94 e 3 3 www.servizi.cgil.milano.it Anno 2016 59 e 3 35 94 e 3 Età minima e mesi Contributi minimi quota 58 58 58 59 59 60 60 60 e 3 60 e 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 93 94 94 94 94 95 95 95 e 3 95 e 3 Lavoratori notturni con 64/71 notti Data di maturazione requisiti 2° semestre 2009 1° semestre 2010 2° semestre 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Lavoratori che hanno svolto attività usuranti di tipo diverso Il criterio è quello della prevalenza. Andrà quindi considerata l’attività usurante svolta in prevalenza nel periodo di riferimento (quindi, per le pensioni con decorrenza ante 31.12.2017, 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa) L’accesso al beneficio La domanda, corredata dalla documentazione probante, va presentata all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto entro il: - 30 settembre 2011 qualora il soggetto abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011; - 31 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che maturano tali requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012. La presentazione della domanda oltre i termini suddetti comporta, ovviamente in caso di esito positivo, il differimento della decorrenza della pensione di: - 1 mese, se il ritardo è compreso in 1 mese; - 2 mesi, se il ritardo è compreso tra 1 mese e 2 mesi; - 3 mesi, se il ritardo è di 3 mesi e oltre. Il comma 2, dispone che la domanda deve essere corredata con documentazione di data certa necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi (tipologia dell’attività svolta) ed oggettivi (durata dell’attività) per il diritto all’anticipo al pensionamento. La documentazione da allegare alla domanda, elencata nel comma 2, è la seguente: 4 www.servizi.cgil.milano.it - prospetto di paga; - libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; - libretto di lavoro; - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; -ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansione; -documentazione medico-sanitaria; -carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida; - altra documentazione equipollente. L’art. 3 prevede un meccanismo di salvaguardia per evitare il superamento dei limiti di spesa che consiste nel differimento della decorrenza dei trattamenti di pensione nel caso in cui dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte si verifichi uno scostamento rispetto alla copertura finanziaria a disposizione. La decorrenza viene differita con criteri di priorità in ragione della data di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione anticipata e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda. 5 www.servizi.cgil.milano.it