ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
GUARDIAGRELE
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DI GUARDIAGRELE
“DOCUMENTO”
DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
(ai sensi degli artt. 17 comma 1
e 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08)
DOCUMENTO COSTITUITO DA
N° 51 PAGINE e N° 4 ALLEGATI
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Istituto TecnicoSettore Economico di
Guardiagrele
Documento unico di “Valutazione dei
rischi” ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Rev. 01 di
Marzo 2013
Il sottoscritto Prof. Fausto DE SANCTIS, in qualità di DATORE DI LAVORO dell’ISTITUTO
DICHIARA
di aver elaborato questo documento di valutazione dei rischi per i fini stabiliti dal D. Lgs 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni.
Data, lì ______________________________
Firma
_________________________________
Il sottoscritto Dott. Michele VERRATTI , in qualità di R.S.P.P., ha sviluppato la valutazione dei
rischi dei cui risultati si relaziona nel presente documento e
DICHIARA
di aver ricevuto dal Datore di Lavoro le informazioni previste dall’ art. 18, comma 2 del D. Lgs
81/08 e, per quanto di Sua competenza, di aver provveduto ai sensi dell’ art. 33 del medesimo
decreto, all’individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro e che i criteri adottati sono conformi alle linee guida contenute nella circolare
ministeriale 102/95 del Ministero del Lavoro nonché alle Linee guida Cee ( metodologia proposta
dalla V Direzione Cee).
Data, lì ______________________________
Firma
________________________________
La sottoscritta Dott.ssa Majlinda GRAPSHI, in qualità di MEDICO COMPETENTE
DICHIARA
di aver ricevuto dal Datore di Lavoro le informazioni previste dall’ art. 18, comma 2 del D. Lgs
81/08 e di aver collaborato con lo stesso ed il Servizio di Prevenzione e Protezione all’elaborazione,
per quanto di competenza, del documento di valutazione dei rischi e di aver preso visione dell’intero
documento.
Data, lì ______________________________
Firma
_________________________________
La sottoscritta Prof.ssa Ivana MARRONCELLI,
LAVORATORI per la SICUREZZA
eletto
RAPPRESENTANTE
DEI
DICHIARA
§
§
di essere stato preventivamente consultato sui criteri, tempi e modalità che l’Istituto ha
utilizzato per la valutazione dei rischi;
di aver preso visione di questo elaborato.
Data, ______________________________
Firma
________________________________
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SEZIONE 1
INTRODUZIONE
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1.1
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rischi” ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Rev. 01 di
Marzo 2013
PREMESSA
In questo paragrafo, si forniscono alcune indicazioni essenziali sulla società e sui principali
soggetti che hanno partecipato al processo valutativo, successivamente nelle varie sezioni sono
indicati i criteri di valutazione adottati presentandone i risultati nonché la descrizione degli
interventi di prevenzione e protezione.
Ragione Sociale
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
"Nicola da Guardiagrele"
Via G. Farina n°1
66016 GUARDIAGRELE (CH)
Datore di Lavoro
PROF. FAUSTO DE SANCTIS
Sede
ISTITUTO TECNICO- SETTORE ECONOMICO DI
GUARDIAGRELE
Orario delle lezioni
Orario di Lavoro
Lunedì- Mercoledì- Giovedì e Sabato ore: 8,25-13,25
Venerdì e Martedì 8,20-13,30
Uomini
7
Donne
18
N° dipendenti
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1.2
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DEFINIZIONI
D. Lgs 81/08, art. 2
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del
codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come
definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità
e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma
1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un'assenza di malattia o d'infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione
di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
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u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle
condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia
di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di
cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività
o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali
ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.
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Abbreviazioni:
D.L.
Datore di Lavoro
RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
M.C.
Medico Competente
D. Lgs
Decreto Legislativo
D. M.
Decreto Ministeriale
D. P. R.
Decreto Presidente della Repubblica
DPI
Dispositivi di Protezione Individuale
VDT
Videoterminale
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1.3
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile: articolo 2087:
“Tutela delle condizioni di lavoro. L’imprenditore è tenuto a adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Normative prese a riferimento per l’ effettuazione della valutazione dei rischi:
a) le norme di legge;
b) le norme di buona tecnica;
c) le norme aziendali esistenti
a) - Le norme di legge
Norme sulla sicurezza degli impianti elettrici (in vigore
artt. 8, 14 e 16)
D. Lgs n. 532.99
Disposizioni in materia di lavoro notturno
D. Lgs n. 151.01
Tutela della maternità
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
D.M. del 10.03.98
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
D.M. n. 388.03
Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
Riordino delle disposizioni in materia di installazione
D.M. n. 37.08
degli impianti all’interno degli edifici
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
D. Lgs n. 81.08
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
L. n. 123.07
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia" (in vigore art. 1)
Accordi europei, Accordi Stato – Regioni, ecc…
Legge n. 46.90
b) – Le norme di buona tecnica
Norme UNI EN relative alla sicurezza dei macchinari in termini generali e specifici;
Norme UNI EN relative agli impianti elettrici ed ai corpi illuminanti in termini generali e
specifici;
Norme CEI relative agli impianti elettrici;
UNI EN 292/1/2-92-Sicurezza del macchinario – concetti fondamentali, principi generali di
progettazione – Terminologia, metodologia di base – Specifiche e principi tecnici.
c) – Le norme aziendali esistenti
Procedure, istruzioni operative, direttive aziendali, consuetudini, accordi.
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1.4
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REQUISITO MINIMO E REQUISITO ESSENZIALE
L’ Azienda, impegnata in un programma operativo di miglioramento delle lavorazioni e degli
impianti ai principi di prevenzione sanciti dalla legge, ha individuato nei criteri nuovi apportati dal
D. Lgs 81/08, lo strumento per verificare le scelte organizzative e le procedure di prevenzione già in
atto ed eventualmente migliorarle, particolarmente alla luce dei nuovi principi di programmazione
sistematica, consultazione, formazione e informazione, concezione di ergonomia delle attività e dei
posti di lavoro.
Considerato quindi come requisito minimo di sicurezza la ottemperanza alle leggi vigenti, ha
applicato una metodologia valutativa volta ad individuare i possibili requisiti “essenziali” da
conseguirsi con il concorso di tutta la struttura operativa.
1.5
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DEFINIZIONE
La valutazione del rischio è un procedimento tecnico, in parte oggettivo in parte soggettivo che mira
ad individuare tutti i possibili rischi per la sicurezza e per la salute a cui i lavoratori possono essere
esposti e a stimare il rischio di esposizione ai fattori di pericolo al fine di poter individuare ed
applicare i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Ove opportuno e necessario l’indagine soggettiva è stata integrata da misure strumentali e verifiche
documentali (indagine oggettiva).
L’indagine è stata applicata a tutte le attività lavorative dell’azienda.
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1.6
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CRITERI ADOTTATI
Dato che non vi sono norme riconosciute riguardo ai modi per l’esecuzione delle valutazioni dei
rischi, abbiamo seguito un’integrazione tra:
• la metodologia proposta dalla V Direzione Generale della CEE;
• le linee guida per l’applicazione del D. Lgs 626/94 della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni del 16/07/96
• ISPESL – Linee guida;
Nella fase preparatoria del documento, si è tenuto conto di due principi fondamentali:
Effettuare la valutazione in modo da garantire che si considerano solo i rischi e i pericoli
degni di nota;
Identificare il rischio, valutando e studiando la possibilità di eliminarlo in base all’esistenza
o meno di un principio di causalità.
Si è proceduto a suddividere, valutare e documentare i rischi in base ai seguenti gruppi distinti:
a) rischi per la salute;
b) rischi per la sicurezza;
c) rischi trasversali;
sulla base dei fattori potenziali di rischio suggeriti dalle linee guida Cee.
Per la valutazione dei rischi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:
q Osservazione dell’ambiente di lavoro;
q Identificazione ed esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro;
q Esame dei fattori interni ed esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (per es.:
aspetti climatici per i lavoratori all’esterno);
q Esame di eventuali fattori organizzativi che possono interagire con le attività svolte;
q Esame dell’organizzazione in vigore;
q Valutazione dei potenziali fattori di rischio presenti;
Le osservazioni compiute sono state confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la
salute, in base ai seguenti principi:
1) Ottemperanza delle norme legali;
2) Rispetto di norme e orientamenti pubblicati (per es.: norme tecniche nazionali,
UNI – CEI ecc. codici di buona pratica, livelli d’esposizione professionale agli
inquinanti secondo le norme ACGIH, norme delle associazioni professionali,
orientamenti dei fabbricanti, ecc.);
3) Evitare i rischi;
4) Sostituire – ove possibile - ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è
meno;
5) Combattere e/o eliminare i rischi alla fonte;
6) Limitare al massimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti
al rischio;
7) Applicare preferibilmente provvedimenti e/o miglioramenti collettivi di protezione
piuttosto che individuali;
8) Adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo della prevenzione;
9) Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione continuo nel tempo.
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Per valutare quando un rischio può essere considerato accettabile o meno, si è utilizzato un modello
di buona pratica corrente che sarà esposto nelle sezioni successive.
Questa valutazione tiene inoltre conto dei seguenti aspetti:
q
q
q
q
Natura del posto di lavoro (per es.: sede fissa o provvisoria);
Tipo di procedimento (per es.: operazioni ripetute, sviluppo o cambiamento del metodo di
lavoro, lavorazione in ambienti particolari);
Compito effettuato (per es.: attività ripetitive e occasionali);
La complessità tecnica delle attività (per es.: impegno mentale e/o fisico).
La valutazione dei rischi è stata effettuata valutando i vari parametri a partire dalla organizzazione
del lavoro fino a considerare e valutare le singole fasi lavorative:
Strumenti utilizzati
Azioni/fasi
dei
soggetti
Organigramma e mansionario aziendale
Individuazione
responsabilità
esposti
Sopralluogo in ogni locale di lavoro
Sopralluoghi specifici e dettagliati su ogni
posto di lavoro sia presidiato, non presidiato
e/o occasionale
Verifica delle attività svolte
Stima del rischio presente
Verifica delle misure di prevenzione presenti
Interviste agli addetti
e
Documentazione esistente sul posto di
Verifica sui posti di lavoro e negli uffici tecnici.
lavoro
Analisi degli infortuni degli ultimi 3 anni
Analisi del Registro Infortuni
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SEZIONE II
GENERALITA’
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2.1
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DESCRIZIONE VISITA PER LA VALUTAZIONE
Prima di eseguire i sopralluoghi nei posti di lavoro per la valutazione, sono stati consultati il
Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori i quali hanno condiviso i criteri di
valutazione utilizzati per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
E’ stata garantita, con interviste ai lavoratori, l’identificazione dei pericoli non soltanto in base ai
principi noti, ma anche in base conoscenza effettiva delle condizioni di lavoro, in cui possono
essere presenti delle situazioni avverse o anomale che non potevano essere previste in seguito ad
un sopralluogo per quanto curato.
I sopralluoghi sono stati effettuati con lo scopo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute
riguardanti le attrezzature di lavoro, le macchine, le sostanze o preparati chimici impiegati,
nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro e degli impianti.
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2.2
Le
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ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ISTITUTO
attività
lavorative
eseguite/gestite
dall’ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO
DI
GUARDIAGRELE
•
Attività di Istruzione/educazione: servizio di istruzione agli alunni e vigilanza durante la
loro permanenza a scuola
•
Attività vigilanza alunni e pulizia locali
•
Attività amministrative/ attività generiche di ufficio
1. Redazione documenti al videoterminale;
2. Archiviazione delle pratiche in essere;
3. Invio / ricezione fax;
4. Copia fotostatica di documenti.
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ORGANIGRAMMA DEL SETTORE PER LA SICUREZZA
Datore di lavoro (Dirigente Scolastico)
Prof. Fausto DE SANCTIS
Responsabile S.P.P.
Medico competente
Dott. Michele VERRATTI
Dott.ssa Majlinda GRAPSHI
Addetti antincendio
Enrico BELLELLI
Maria Antonietta DI COLA
Gino IACOVELLA
Carmelina TARABORRELLI
Lucia STELLATO
Addetti I° soccorso
Enrico BELLELLI
Maria Antonietta DI COLA
Gino IACOVELLA
Giovanna FERRANTE
Carmelina TARABORRELLI
Lucia STELLATO
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Prof.ssa Ivana MARRONCELLI
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2.3
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MANSIONARIO AZIENDALE
Si veda Allegato 1 al presente Documento di Valutazione dei Rischi.
2.4
AMBITI DI ATTIVITA’ E MANSIONI
All’interno dell’Istituto sono stati individuati tutti gli ambiti di attività ai quali sono state correlate
le mansioni svolte dai lavoratori esposti a fattori di rischio.
1) Docente
2) Collaboratore scolastico
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2.5
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SCHEMA ATTIVITA’ LAVORATIVE
Docente
Mansioni
18 h/sett
Istruzione/educazione agli alunni
Attività di vigilanza agli alunni, attività di pulizia locali
2.6
36h/sett
ANALISI DEL SETTORE
Scarpe
NO
Guanti
NO
§
Collaboratore
scolastico
D.P.I. IN USO PRESSO IL SETTORE:
Docente
§
Collaboratore
scolastico
Fasi
SI (durante le
attività di pulizia
locali)
SI (durante le
attività di pulizia
locali)
RESPONSABILE CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Datore di lavoro
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Documento unico di “Valutazione dei
rischi” ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Rev. 01 di
Marzo 2013
E’ stata svolta un’indagine particolare su quei eventuali gruppi di lavoratori che, indipendentemente
dalla mansione svolta, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari come da art.28
comma 1.
Sono stati inseriti in tali gruppi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
I lavoratori che effettuano lavoro notturno;
I lavoratori temporanei (interinali);
I lavoratori stagisti o tirocinanti o socialmente utili;
I lavoratori giovani (lavoro minorile);
I lavoratori stranieri (CEE o extra CEE);
Lavoratori portatori di handicap;
Lavoratori esposti a rischi particolari stress lavoro-correlato;
Categorie protette;
Esito dell’ indagine:
1 - Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
non presenti
2 - I lavoratori che effettuano lavoro notturno
non presenti
3 - I lavoratori temporanei (interinali)
non presenti
4 - I lavoratori stagisti o tirocinanti
non presenti
5 - I lavoratori giovani (lavoro minorile)
non presenti
6 - I lavoratori stranieri (CEE o extra CEE)
non presenti
7 - Lavoratori portatori di handicap
non presenti
8 – Lavoratori esposti a rischi particolari: stress lavoro-correlato
L’accordo europeo sullo stress sul lavoro - 8 ottobre 2004, siglato da: CES - sindacato Europeo,
UNICE - Confindustria Europea, UEAPME - associazione europea artigianato e PMI, CEEP associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale, può
essere un importante aiuto nella valutazione dei rischi dei lavoratori esposti a stress da lavoro.
Tale accordo stabilisce:
• Descrizione dello stress e dello stress da lavoro
L’accordo descrive lo stress come uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche,
psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i
gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.
• Individua i potenziali indicatori di stress da lavoro
I principali indicatori della presenza di stress da lavoro possono essere:
o alto assenteismo;
o elevata rotazione del personale;
o conflitti interpersonali;
o lamentele frequenti da parte dei lavoratori.
• Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori
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In base alla direttiva quadro 89/391, tutti i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori, questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto
costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
• Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro
Per prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro, si può ricorrere a misure collettive,
individuali o entrambe contemporaneamente. Queste misure possono essere:
o Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obbiettivi aziendali e il
ruolo di ciascun lavoratore;
o Assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai
team di lavoro;
o Migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro;
o Formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la
loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in
cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;
o Informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità
alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi ed alle prassi
Tenendo in considerazione quanto sopra riportato, si afferma che, ad oggi, non ci sono
segnalazioni a riguardo da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, né informazioni a
riguardo del Medico Competente.
9 – Categorie protette
non presenti
10- Altro
nulla da segnalare
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2.7
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rischi” ai sensi del D. Lgs. 81/2008
INFORTUNI E MANCATI INFORTUNI: DATI STATISTICI DEL
SETTORE
2.7.1 Analisi statistica del registro infortuni
Tabella 1.1
2010
2011
2012
TOT.
Totale numero di infortuni
0
0
0
0
Totale giorni di infortunio
0
0
0
0
Giorni medi per infortunio
0
0
0
0
0%
0%
0%
0
0
0
Lavoratori infortunati nell’anno
solare in %
Numero dipendenti
(valori medi dell’anno)
ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2010
N° di infortuni
2011
Giorni di infortuni
2012
Giorni medi per infortuni
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Tabella 1.2
ANNO
DESCRIZIONE DEGLI INFORTUNI OCCORSI
2010
2011
2012
N.B. NON SI SONO VERIFICATI INFORTUNI AI LAVORATORI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
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ANALISI DELLE SEDI ANATOMICHE COLPITE
(analisi completa sugli infortuni relativi agli ultimi 3 anni)
SEDE ANATOMICA
Piede
Occhio
Mano
Arto Inferiore
Arto Superiore
Schiena
Testa
Torace
Volto
Multiple
Collo
PERCENTUALE (*)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
(*) = Nell’analisi degli infortuni è stato riscontrato il caso in cui più lavoratori hanno avuto dei
danni in diverse parti del corpo. La percentuale delle parti anatomiche interessate è stata
comunque calcolata in base al numero totale degli infortuni degli ultimi tre anni.
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2.7.2 Analisi statistica del registro dei mancati infortuni
Tabella 2.1
Totale numero di mancati
infortuni
Numero dipendenti
(valori medi dell’anno)
2010
2011
2012
TOT.
0
0
0
0
0
0
0
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SEZIONE III
RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
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3.1. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI PER SICUREZZA E SALUTE
Per chiarire meglio i criteri adottati è stata predisposta una tabella, che in modo sintetico riporta le
misure di tutela richieste dal D. Lgs 81/2008 e le rispettive iniziative di miglioramento.
Regole imposte
Iniziative previste
Eliminazione dei rischi e loro riduzione al
minimo.
Verifica della fattibilità tecnologica.
Programmazione della prevenzione.
Organizzazione del
nomina del RSPP.
Rispetto dei principi ergonomici nella concezione
di:
- posti di lavoro;
- attrezzature;
- metodi di lavoro.
Sostituzione di ciò che è pericoloso (sostanze e
preparati). Riduzione dei rischi alla fonte
Limitazione degli esposti al rischio
Controllo medico in funzione dei rischi.
Allontanamento dall’esposizione al rischio per
motivi di salute.
Misure di prevenzione e di igiene:
- tecniche;
- organizzative;
- procedurali.
Misure di protezione collettive e individuali.
Misure da adottare in caso di emergenza:
- pronto soccorso;
- antincendio;
- evacuazione.
Segnaletica di sicurezza:
- orizzontale e verticale.
Manutenzione:
- ambienti, impianti, macchine e
dispositivi di sicurezza.
Pulizia: locali, attrezzature e macchine.
Consultazione e partecipazione.
servizio
sicurezza
e
Benessere psicofisico, attenuazione del lavoro
monotono e ripetitivo, sistemazione del lay-out
e dei passaggi, sistema di manutenzione
preventiva e periodica.
Procedure di acquisizione per sostanze e
macchinari. Procedure specifiche per la
limitazione e riduzione dei rischi.
Nomina del Medico Competente e suo
coinvolgimento per la prevenzione dei rischi
per la salute.
Organizzazione del sistema di sicurezza con
metodi simili a quelli previsti dai sistemi di
qualità.
Individuazione ed attivazione di possibili
misure di prevenzione.
Designazione della squadra di emergenza,
pronto soccorso, antincendio, formazione delle
stesse e attivazione di procedure di
evacuazione.
Miglioramento della segnaletica, e relativa
formazione ed informazione dei lavoratori.
Instaurazione di specifiche procedure di
gestione e manutenzione, accompagnate da
adeguata formazione.
Coinvolgimento e partecipazione attiva dei
lavoratori anche tramite i loro rappresentanti
alla gestione della salute e sicurezza.
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3.2
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI
3.2.1 Modello utilizzato (D.lgs. 81/08 art. 28 comma a)
I rischi per la sicurezza, o rischi di natura antinfortunistica, sono quelli responsabili del potenziale
verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero i danni o le menomazioni fisiche (più o meno gravi)
subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisicotraumatico di varia natura (meccanica, elettrica, chimica, termica ecc.).
Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo
assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro, le macchine e/o le
apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro, ecc.
Il conseguente potenziale IR (INDICE di RISCHIO) è stato calcolato prendendo in considerazione
gli indici della probabilità (P) e della gravità del danno(D):
IR = P x D
Assegnazione dell’indice di probabilità (P)
Per assegnare, ad ogni singola attività valutata, un attendibile indice di probabilità di accadimento dell’evento dannoso, sono state osservate le relative
modalità operative e si è tenuto conto de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
L’organizzazione del lavoro;
L’esperienza/la professionalità dell’addetto alla mansione specifica;
La verifica del livello di sicurezza delle macchine/attrezzature;
L’ergonomia della postazione di lavoro;
L’adozione di attrezzature e/o misure specifiche di sicurezza;
La durata prevista della lavorazione e la sua frequenza;
Disponibilità/consultabilità del libretto di uso e manutenzione
dell’attrezzatura;
h) La formazione e l’informazione specifica ricevuta dagli addetti;
i) La presenza di specifiche procedure di sicurezza;
j) La dotazione ed il corretto uso di DPI idonei;
k) L’analisi del registro degli infortuni;
l) Protezione contro le cadute nel vuoto in prossimità del posto di lavoro;
m) La presenza di segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale;
n) La presenza di idonea cartellonistica di sicurezza;
N.B.: Nelle schede seguenti riferite alla “VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA”
il valore di PROBABILITA’ è stato assegnato tenuto conto del rispetto da parte degli
operatori degli interventi prevenzionistici INDIVIDUATI ed INTRODOTTI dall’ azienda.
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La seguente tabella assegna una corrispondenza tra la probabilità di accadimento del danno
ed il suo indice:
Valore
4
3
2
1
Livello
Definizione/criteri
- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
Altamente
azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili
probabile
- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcuno stupore.
- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto.
Probabile
- E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
-Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.
Poco probabile - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti
Improbabile
- Non sono noti episodi già verificatisi
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
Premesso che per l’evidenza delle non conformità evidenziate è stato preso a riferimento quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 riguardante le “Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, per assegnare, ad ogni singola non conformità valutata, un attendibile indice di probabilità di
accadimento dell’evento dannoso, sono state osservate le modalità operative degli addetti alle macchine e/o agli impianti e si è tenuto conto –
soggettivamente - che:
o la presenza degli addetti sugli impianti è costante durante il turno lavorativo;
o è possibile che gli addetti debbano intervenire con urgenza sugli impianti in caso di
anomalie varie degli impianti stessi o dei materiali durante il processo produttivo
(inceppamenti, malfunzionamenti, regolazioni o altro);
o alcuni interventi sulle macchine devono essere fatti celermente;
o alcuni tipi di interventi sulle macchine devono essere fatti in condizioni (eventuali) di
disagio (parti strette, o basse o di difficile accesso) con necessità di doversi appoggiare
alle macchine e/o gli impianti;
o l’eccessiva “conoscenza/confidenza” con gli impianti stessi possono costituire di per sé
un elemento di rischio non considerato;
Inoltre si è tenuto conto di altri fattori estremamente variabili quali: le abitudini lavorative del
lavoratore, gli atteggiamenti “viziati” assunti spontaneamente dal lavoratore, la presa di decisioni
autonome da parte dello stesso, ed il rispetto o meno delle procedure e delle regole atte a prevenire
gli infortuni.
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Assegnazione dell’indice di danno (D)
La seguente tabella mette in relazione l’indice di danno con la presunta stima della gravità del
possibile danno atteso:
Valore
Livello
Definizione/criteri
4
Gravissimo
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità
totale
3
Grave
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale
2
Medio
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
1
Lieve
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile
La formula ( vedi Fig. 1 ) è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico-matriciale del
tipo di Fig. 2 avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo
verificarsi .
P
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
1
2
3
4
1
2
3
4
0
D
Fig. 2 : Esempio di matrice dell’ Indice di Rischio
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I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale,
probabilità elevata ), quelli minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve,
probabilità trascurabile) con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.
Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle
priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da
adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala
di priorità degli interventi (vedi Tabella A):
Tabella A
IR =P X D
Priorità
Azioni
4
1–2–3
Bassa
3
4–6–8
Media
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel
breve e medio termine
2
9 – 12
Elevata
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
1
16
Molto elevata
Azioni correttive indilazionabili
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO → IR = P X G
P
PROTEZIONE
PREVENZIONE
a
b
0
G
IR = INDICE DI RISCHIO
P = PROBABILITÀ
G = GRAVITÀ
La prevenzione opera principalmente sulla PROBABILITÀ
La protezione opera principalmente sulla GRAVITÀ
a = situazione al momento considerato
b = trend migliorativo atteso a seguito degli interventi
OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ QUELLO DI PERMETTERE DI INDIVIDUARE
LE ATTIVITA’ O MANSIONI LAVORATIVE CON POTENZIALI RISCHI ELEVATI (AREA
RISCHIO NON ACCETTABILE) PER INTERVENIRE IN MANIERA TECNICA, FORMATIVA,
ORGANIZZATIVA AL FINE DI RIDURRE L’ ENTITA’ DEL DANNO ATTESO - STIMATO ENTRO
VALORI OGGETTIVAMENTE CONSIDERATI ACCETTABILI
(AREA RISCHIO ACCETTABILE)
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3.3
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Rev. 01 di
Marzo 2013
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
3.3.1 Modello utilizzato
Per valutare il rischio per la salute dei lavoratori viene considerato se i pericoli derivanti dalle
attività svolte comportano un rischio rilevante o irrilevante per i lavoratori.
Questa modalità è stata adottata rispettando il D.lgs. 81/08 art.28 comma a):
“Il documento della valutazione dei rischi deve contenere: una relazione sulla valutazione di
tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con i criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.”
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SCUOLA: ISTITUTO TECNICO- SETTORE ECONOMICO DI GUARDIAGRELE
3.4.1 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI N°1
Area di lavoro: ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
Mansione: Docente
DESCRIZIONE ATTIVITA’: istruzione e vigilanza alunni
STIMA DEL
RISCHIO
SUSSISTE
SICUREZZA
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
RESIDUI
No
Schiacciamento
X
Cesoiamento
X
Taglio o sezionamento
PERICOLI DI
NATURA
MECCANICA
Si
X
Impigliamento e trascinamento
X
Urto - Investimento
X
Ribaltamento mezzi-carrelli
X
Perforazione o puntura
X
Strisciamento o abrasione
X
Proiezione di trucioli o materiali
incandescenti
X
Caduta a livello - Scivolamento
X
Caduta a livello - Inciampo
X
Caduta dall’alto
X
Probabili
Danno
tà
DPI
SORV.
ADOTTATI SAN.
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Indice
di
Rischio
Tecniche
(Eliminazione /
riduzione rischio)
Organizzative
(Gestione / controllo)
1
2
2
- Corretta riposizione
degli attrezzi manuali e di
cancelleria.
1
2
2
- Posizionare apposita
segnalazione in caso di
presenza di liquidi su
superficie.
Procedurali
(Formazione /
Addestramento /
Procedure)
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STIMA DEL
RISCHIO
SUSSISTE
SICUREZZA
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
RESIDUI
Si
Contatto diretto
Contatto indiretto
No
Probabili
Danno
tà
DPI
SORV.
ADOTTATI SAN.
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Indice
di
Rischio
Tecniche
(Eliminazione /
riduzione rischio)
Organizzative
(Gestione / controllo)
Procedurali
(Formazione /
Addestramento /
Procedure)
X
X
1
PERICOLO
ELETTRICO
PERICOLO
TERMICO
Rev. 01 di
Marzo 2013
Avvicinamento ad elementi ad
alta tensione
X
Fenomeni elettrostatici
X
Radiazioni termiche o fenomeni
derivanti da c.c.
X
Pericolo di natura termica
X
Bruciatura o scottatura
X
Effetti dannosi salute da ambienti
troppo caldi/freddi
X
Ustioni e scottature
X
3
3
- Segnalare subito al
preposto o al datore di
lavoro la presenza di
eventuali cavi danneggiati
e con parti conduttrici a
vista;
Formazione ed
informazione:
- Pro_01 “Rischi
derivanti dall’uso di
apparecchiature
elettriche”.
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STIMA DEL RISCHIO
SALUTE
INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI RESIDUI
Rilevante
Irrilevante
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Procedurali
Tecniche
Organizzative
(Formazione /
(Eliminazione / riduzione
rischio)
Rumore1
X
Vibrazioni2
X
Microclima
X
Campi elettromagnetici3
X
Radiazioni ottiche artificiali4
X
PERICOLO
BIOLOGICO
Esposizione ad agenti biologici
(batteri, feci, urine)
X
PERICOLO DI
NATURA
ERGONOMICA
Movimentazione manuale dei
carichi
X
AGENTI FISICI
Rev. 01 di
Marzo 2013
- Mantenere efficiente
l’impianto di
condizionamento.
(Gestione / controllo)
Addestramento /
Procedure)
DPI
ADOTTATI
- Effettuare
manutenzione periodica
dell’impianto.
1
Negli ambienti di lavoro non si rilevano sorgenti rumorose con livelli superiori ad 80 dB(A).
Durante le attività lavorative non si registra l’uso di apparecchiature vibranti.
3
I locali e le aree circostanti non presentano sorgenti che sottopongono il lavoratore a valori superiori ai limiti legislativi vigenti.
4
Negli ambienti di lavoro non si rilevano sorgenti di emissioni ROA.
2
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SORV.
SAN.
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STIMA DEL RISCHIO
SALUTE
INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI RESIDUI
Rilevante
Irrilevante
RISCHIO
ESPLOSIONE
Presenza atmosfere esplosive1
X
PERICOLO DA
VDT
Affaticamento visivo dovuto
all’utilizzo VDT2
X
Agenti chimici (ingestione,
inalazione, contatto)
Causato da polveri di toner.
X
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Procedurali
Tecniche
Organizzative
(Formazione /
(Eliminazione / riduzione
rischio)
(Gestione / controllo)
- Posizionamento di fax
e fotocopiatrice in
ambienti privi di
postazioni di lavoro.
- Aerazione costante e
frequente (ogni 2 ore o
comunque in caso di
uso prolungato) degli
ambienti.
SOSTANZE
PERICOLOSE
Agenti cancerogeni e
mutageni3
X
Amianto4
X
Rev. 01 di
Marzo 2013
Addestramento /
Procedure)
DPI
ADOTTATI
Formazione ed
informazione:
- Pro_03 “Utilizzo in
sicurezza della
fotocopiatrice”.
- Pro_04 “Manipolazione
del toner”.
1
Non sono presenti materiali potenzialmente esplosivi e non vengono effettuate attività generati atmosfere esplosive.
L’attività lavorativa non prevede utilizzo di apparecchiature dotate di videoterminale.
3
I locali e le aree esterne oggetto del presente documento non presentano livelli di rischio cancerogeno.
4
I locali e le aree esterne oggetto del presente documento non presentano zone con presenza di amianto.
2
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SAN.
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SCUOLA: ISTITUTO TECNICO- SETTORE ECONOMICO DI GUARDIAGRELE
3.4.2 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI N°2
Area di lavoro: ISTITUTO TECNICO –SETTORE ECONOMICO
Mansione: Collaboratori scolastici
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Attività vigilanza alunni e pulizia locali
SUSSISTE
SICUREZZA
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
RESIDUI
Si
No
Schiacciamento
X
Cesoiamento
X
Taglio o sezionamento
X
Impigliamento e trascinamento
X
Urto - Investimento
X
Ribaltamento mezzi-carrelli
X
Perforazione o puntura
X
Strisciamento o abrasione
X
Proiezione di trucioli o materiali
incandescenti
X
STIMA DEL
RISCHIO
Probabili
Danno
tà
Indice
di
Rischio
DPI
SORV.
ADOTTATI SAN.
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tecniche
(Eliminazione /
riduzione rischio)
Procedurali
Organizzative
(Gestione / controllo)
(Formazione /
Addestramento /
Procedure)
PERICOLI DI
NATURA
MECCANICA
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STIMA DEL
RISCHIO
SUSSISTE
SICUREZZA
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
RESIDUI
Si
No
Probabili
Danno
tà
Indice
di
Rischio
X
1
2
2
Caduta a livello - Inciampo
X
1
2
2
Tecniche
(Eliminazione /
riduzione rischio)
Contatto diretto
Contatto indiretto
1
3
Organizzative
(Gestione / controllo)
Procedurali
(Formazione /
Addestramento /
Procedure)
- Posizionare apposita
segnalazione in caso di
presenza di liquidi su
superficie.
PERICOLI DI
NATURA
MECCANICA
X
DPI
SORV.
ADOTTATI SAN.
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Caduta a livello - Scivolamento
Caduta dall’alto (durante l’utilizzo
di scaffalature)
Rev. 01 di
Marzo 2013
- Rispetto dei valori di
massima portata delle
scaffalature, previsti dal
costruttore ed indicati
mediante apposite
targhette.
- Divieto assoluto di
arrampicarsi sulla
scaffalatura.
- Non sovraccaricare la
scaffalatura.
3
Pro_07 utilizzo in
sicurezza delle scale
portatili
X
X
1
PERICOLO
ELETTRICO
Avvicinamento ad elementi ad
alta tensione
X
Fenomeni elettrostatici
X
3
3
- Verifiche periodiche
dell’impianto elettrico
e di terra (D.P.R.
462/01).
- Segnalare subito al
preposto o al datore di
lavoro la presenza di
eventuali cavi danneggiati
e con parti conduttrici a
vista;
Formazione ed
informazione:
- Pro_01 “Rischi
derivanti dall’uso di
apparecchiature
elettriche”.
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SUSSISTE
SICUREZZA
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
RESIDUI
Si
No
Radiazioni termiche o fenomeni
derivanti da c.c.
X
Pericolo di natura termica
X
Bruciatura o scottatura
X
Effetti dannosi salute da ambienti
troppo caldi/freddi
X
Ustioni e scottature
X
STIMA DEL
RISCHIO
Probabili
Danno
tà
Indice
di
Rischio
Rev. 01 di
Marzo 2013
DPI
SORV.
ADOTTATI SAN.
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tecniche
(Eliminazione /
riduzione rischio)
Organizzative
(Gestione / controllo)
Procedurali
(Formazione /
Addestramento /
Procedure)
PERICOLO
TERMICO
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STIMA DEL RISCHIO
SALUTE
INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI RESIDUI
Rilevante
Irrilevante
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Procedurali
Tecniche
Organizzative
(Formazione /
(Eliminazione / riduzione
rischio)
AGENTI FISICI
PERICOLO
BIOLOGICO
Rumore1
X
Vibrazioni2
X
Microclima
X
Campi elettromagnetici3
X
Radiazioni ottiche artificiali4
X
Esposizione ad agenti
Biologici (virus, spore, batteri)
X
Contatto con sostanze
organiche (acqua, ecc.)
X
Rev. 01 di
Marzo 2013
- Mantenere efficiente
l’impianto di
condizionamento.
(Gestione / controllo)
Addestramento /
Procedure)
DPI
ADOTTATI
- Effettuare
manutenzione periodica
dell’impianto.
1
Negli ambienti di lavoro non si rilevano sorgenti rumorose con livelli superiori ad 80 dB(A).
Durante le attività lavorative non si registra l’uso di apparecchiature vibranti.
3
I locali e le aree circostanti non presentano sorgenti che sottopongono il lavoratore a valori superiori ai limiti legislativi vigenti.
4
Negli ambienti di lavoro non si rilevano sorgenti di emissioni ROA.
2
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STIMA DEL RISCHIO
SALUTE
INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI RESIDUI
Rilevante
Irrilevante
Si veda l’Allegato 3 al
presente documento
“Scheda di Rischio
da Movimentazione
Manuale dei Carichi”
PERICOLO DI
NATURA
ERGONOMICA
Movimentazione manuale dei
carichi
RISCHIO
ESPLOSIONE
Presenza atmosfere esplosive1
X
PERICOLO DA
VDT
Affaticamento visivo dovuto
all’utilizzo VDT2
X
1
2
Rev. 01 di
Marzo 2013
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Procedurali
Tecniche
Organizzative
(Formazione /
(Eliminazione / riduzione
rischio)
(Gestione / controllo)
Formazione ed
informazione:
- Pro_09 “Rischi e
misure di prevenzione
connesse alla
movimentazione
manuale di carichi”.
Addestramento /
Procedure)
DPI
ADOTTATI
SORV.
SAN.
(se
necessaria,
in base a
quanto
espresso
dall’Allegato
3)
Non sono presenti materiali potenzialmente esplosivi e non vengono effettuate attività generati atmosfere esplosive.
L’attività lavorativa non prevede utilizzo di apparecchiature dotate di videoterminale.
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STIMA DEL RISCHIO
SALUTE
INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI RESIDUI
Rilevante
Irrilevante
MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Procedurali
Tecniche
Organizzative
(Formazione /
(Eliminazione / riduzione
rischio)
(Gestione / controllo)
Durante l’attività
lavorativa vige il divieto
di fumare, mangiare e
bere. Dopo i turni di
lavoro, vige inoltre
l’obbligo per i lavoratori
di lavarsi accuratamente
le mani
SOSTANZE
PERICOLOSE
Agenti chimici (ingestione,
inalazione, contatto)
Causato da prodotti di pulizia.
X
Rev. 01 di
Marzo 2013
Lo stoccaggio delle
sostanze chimiche deve
verificarsi in locali di
deposito o in armadi
chiusi
Non conservare mai
sostanze tossiche
all’interno
di contenitori diversi da
quelli originali (bottiglie
con etichette di acqua
minerale, succhi, altre
bevande e simili)
Addestramento /
Procedure)
Pro_05:
Corretta lettura delle
etichette e delle schede
di sicurezza dei prodotti
chimici
Pro_06:
Corrette modalità di
Immagazzinamento dei
DPI
ADOTTATI
(se
Guanti in
lattice naturale necessaria,
in base a
per la
manipolazione
quanto
di prodotti
espresso
a
chimici II CAT dall’Allegato
4)
prodotti chimici
Non mescolare mai
detersivi diversi
soprattutto se
contenenti caustici
1
2
Agenti cancerogeni e
mutageni1
X
Amianto2
X
I locali e le aree esterne oggetto del presente documento non presentano livelli di rischio cancerogeno.
I locali e le aree esterne oggetto del presente documento non presentano zone con presenza di amianto.
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Marzo 2013
SEZIONE IV
PROGRAMMA DI
MIGLIORAMENTO
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4.1 PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE
PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
SICUREZZA (art. 28, comma 2, lettere c e d)
4.1.1 Programma delle misure migliorative e procedure
Una volta valutato i rischi per la sicurezza e la salute, individuate le misure di
prevenzione e protezione, vengono di seguito definite le modalità attraverso le quali il
Datore di Lavoro con il supporto delle funzioni interessate individua gli obiettivi e
fissa il programma di miglioramento.
Il Datore di Lavoro, dopo aver individuato gli aspetti di salute e sicurezza
significativi, sulla base dell’analisi iniziale e delle schede di valutazione salute e
sicurezza, definisce gli obiettivi e i traguardi da raggiungere.
Il Datore di Lavoro comunica ai responsabili di funzione (Dirigenti e/o Preposti)
coinvolti gli obiettivi ed i traguardi fissati e contestualmente individua e definisce le
soluzioni tecniche ed organizzative, nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale che
vi debbono provvedere, ai quali sono assegnati adeguate competenze e poteri.
Tale programma è volto a migliorare:
Le attività lavorative specifiche valutate, per le quali si riportano i riferimenti delle
corrispondenti schede di valutazione per “gruppi omogenei ed attività”.
Le condizioni generali di lavoro all’interno dello stabilimento. Tali interventi non
sono direttamente conseguenti all’esito della valutazione dei rischi, ma si ritiene
comunque opportuna la loro introduzione ai fini del miglioramento generale del
livello di sicurezza aziendale.
La tabella di seguito riportata è composta dalle voci:
REPARTO: è il o i reparti direttamente interessati dall’intervento di miglioramento.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE: è indicato il tipo di
intervento migliorativo proposto (Es. redazione di piani di controllo e verifica;
organizzazione di corsi formativi; Redazione di specifiche procedure di sicurezza;
Studio di interventi migliorativi delle condizioni di lavoro; altri).
N° SCHEDA DI RIFERIMENTO: è indicato il numero corrispondente alla scheda di
valutazione, al potenziale rischio individuato e alla misura di prevenzione
prevista.
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RESPONSABILITÀ:
Realizzazione:
è indicata la funzione aziendale responsabile
della realizzazione dell’intervento;
è indicata la funzione aziendale responsabile
dell’applicazione
e/o
mantenimento
dell’intervento;
è indicata la funzione aziendale responsabile
della verifica dell’intervento.
Applicazione:
Verifica:
PRIORITÀ:
Per le attività lavorative specifiche valutate è indicata la priorità degli
interventi sulla base della tabella A riportata al punto 3.1 del Documento
di valutazione dei rischi.
Si conviene di correlare ai valori di priorità questi tempi:
Priorità
Tempi di attuazione
4/Bassa
1 anno e ½
3/Media
1 anno
2/Elevata
6 mesi
1/Molto elevata
3 mesi
Per le condizioni generali di lavoro all’interno dello stabilimento la priorità
degli interventi è stabilità dalla Direzione Aziendale.
-xxXxx-
Legenda:
DdL = Datore di Lavoro
SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione
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4.1.2 Misure tecniche di miglioramento da attivare
REPARTO
ISTITUTO TECNICOSETTORE ECONOMICO
DI GUARDIAGRELE
Misura di PREVENZIONE e
PROTEZIONE da attuare
Responsabilità
Realizzazione
Applicazione
Verifica
Priorità
Corsi di formazione ed
informazione specifici per i
lavoratori
Servizio di
prevenzione e
protezione
Servizio di
prevenzione e
protezione
DdL
Media
Stesura di nuove procedure di
sicurezza e/o miglioria delle
esistenti, in caso di incidente e/o
infortunio
Servizio di
prevenzione e
protezione
Servizio di
prevenzione e
protezione
DdL
Media
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4.2 PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA
REALIZZARE (art. 28, comma 2, lettera d)
Pro_01/2013
Rischi derivanti dall’uso di apparecchiature elettriche
Pro_02/2013
Utilizzo in sicurezza del fax
Pro_03/2013
Utilizzo in sicurezza della fotocopiatrice
Pro_04/2013
Manipolazione del toner
Pro_05/2013
Corretta lettura delle etichette e delle schede di sicurezza dei
prodotti chimici
Pro_06/2013
Corrette modalità di Immagazzinamento dei prodotti chimici
Pro_07/2013
Utilizzo in sicurezza delle scale portatili
Pro_09/2013
Rischi e misure di prevenzione connesse alla movimentazione
manuale dei carichi
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4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO PER CUI È
RICHIESTA
UNA
ADEGUATA
FORMAZIONE
E
ADDESTRAMENTO(art. 28, comma 2, lettera f)
Dall’analisi dei rischi effettuata, si individuano e si riportano di seguito le mansioni che
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, una specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento:
Lavoratori addetti alla movimentazione dei materiali con l’uso di carrello macchine di
movimento terra
NON PREVISTO
Lavoratori addetti alla movimentazione dei materiali con l’utilizzo di apparecchi di
sollevamento (carroponte, autogrù, ecc…) NON PREVISTO
Lavoratori con dotazione di D.P.I. di III categoria (imbracature di sicurezza,
autorespiratori, ecc…)
NON PREVISTO
Lavoratori esposti a rischi da caduta dall’alto (utilizzo di scale portatili, ecc…)
NON PREVISTO
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4.2 RIESAME E/O RIPETIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI
La rielaborazione / controllo del documento sarà effettuata in occasione di:
a) modifiche del lay-out;
b) acquisto di nuovi impianti o macchine;
c) utilizzo di nuove sostanze chimiche;
d) esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici;
e) trasferimento in altra sede dell’attività;
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Marzo 2013
SEZIONE V
ALLEGATI
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Elenco allegati:
1. Mansionario aziendale;
2. Elenco macchine e attrezzature utilizzate in azienda;
3. Protezione dei lavoratori da esposizione a movimentazione manuale dei carichi;
4. Protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici.
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di
Marzo 2013
ALLEGATO 1 – MANSIONARIO AZIENDALE
COGNOME e NOME
MANSIONE
BELELLI ENRICO
CANZANO PAOLO
CATALDO SIANA
D’AMARIO MARIA ROSARIA
DAMIANO MARIA UMILTÀ
DEL CASALE ANTONIO
DI COLA MARIA ANTONIETTA
DI FALCO ROSSANA
DI RADO ANGELA
DOCENTI
DI TONTO GABRIELE SERGIO
FERRANTE GIOVANNA
LANUZZA ANTONIETTA (SUPLL. DI ROSA M. CRISTINA)
MAMMARELLA LUCIANA
MARCHIANTE MARTA
MARRONCELLI IVANA
MARSIBILIO GIANFRANCO
MASTROCOLA GIANNI
SANTONE IVANA
SCALONE MARINA
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COGNOME e NOME
Rev. 01
di
Marzo 2013
MANSIONE
SCIUBBA MARIELE
TRAVAGLINI ANNUNZIATA
ZULLI ANNA MARIA
IACOVELLA GINO
STELLATO LUCIA
COLLABORATORI SCOLASTICI
TARABORRELLI CARMELINA
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Rev. 01 di
Marzo 2013
ALLEGATO 2 – ELENCO MACCHINE E ATTREZZATURE
Macchina / impianto
Quantità
Mansione interessata
Varie
Docenti
Stampante
Videoterminale
Fax
Fotocopiatrice
Videoregistratore
Radiomicrofoni
Fotostampatrice
Videoproiettore
Lavagne multimediali
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ALLEGATO 3
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DA
ESPOSIZIONE A MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
AI SENSI DEGLI ARTT. 28 COMMA 2 E 168 COMMA 2 DEL D.LGS. 81/08
SCHEDA DI CALCOLO INDICE NIOSH
Committente:
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IIS
O
CO
MIIC
OM
NO
ON
CO
EC
EE
RE
OR
ETTTTO
SE
O-- S
CO
NIIC
CN
EC
O TTE
UTTO
STTIITTU
E
L
E
R
G
A
I
D
R
A
U
G
I
D
DI GUARDIAGRELE
Data 01 MARZO 2013
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CALCOLO ESPOSIZIONE AL “RISCHIO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI”
Data 01 03 2013
Pagina 2 di 6
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DA MMC
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO
Nel presente documento, la valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei
carichi (MMC) viene effettuata secondo lo specifico modello proposto dal NIOSH (1993), che è
in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso
raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso sollevabile in
condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi
con appositi fattori di demoltiplicazione.
Il NIOSH, nella sua proposta, parte dai pesi limite raccomandati per legge (D.Lgs. 81/08) come
di seguito specificato:
ETÀ
> 18 anni
Peso limite raccomandato
MASCHI
25 kg
Peso limite raccomandato
FEMMINE
15 kg
Ciascun fattore de-moltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1.
Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo
fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale.
Quando l’elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo
fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è
l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso, il peso iniziale ideale diminuisce
di conseguenza.
In particolari situazioni di lavoro, l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore
viene posto uguale a 0, significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per
via di quello specifico elemento di rischio. Ne deriva lo schema di figura 1 a pagina seguente:
per ciascun elemento di rischio fondamentale sono forniti dei valori quantitativi (qualitativi nel
solo caso del giudizio sulla presa) che l’elemento stesso può assumere, ed in corrispondenza
viene fornito il relativo fattore de-moltiplicativo del valore di peso iniziale.
Applicando la procedura a tutti gli elementi considerati (o comunque alle azioni di
sollevamento maggiormente significative) si può pervenire a determinare il limite di peso
raccomandato nel contesto esaminato. Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra
peso effettivamente sollevato (numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per
ottenere un indicatore sintetico del rischio.
Lo stesso è minimo per valori tendenziali inferiori a 1; è al contrario presente per valori
tendenziali superiori ad 1; tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio,
secondo i parametri definiti in tabella:
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CALCOLO ESPOSIZIONE AL “RISCHIO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI”
Data 01 03 2013
Pagina 3 di 6
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DA MMC
INDICE SINTETICO DI RISCHIO
VALORE
INDICE
DI
SITUAZIONE
Inferiore / uguale
a 0,75
Accettabile
Tra 0,76 e 1,25
Livello di
attenzione
Superiore a 1,25
Livello di rischio
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
§
Nessuno
§
§
Sorveglianza sanitaria
Formazione ed informazione
§
Interventi di prevenzione per ridurre il
livello di rischio
Sorveglianza sanitaria
Formazione ed informazione
§
§
Va comunque precisato che la procedura di calcolo del limite di peso raccomandato è
applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni:
§
§
§
§
§
§
§
sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata), in spazi
non ristretti;
sollevamento di carichi eseguito con due mani;
altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali;
adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4);
gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco;
carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile;
condizioni microclimatiche favorevoli.
Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse prevedere lo svolgimento di più compiti
diversificati di sollevamento, si dovranno seguire, per la valutazione del rischio, procedure di
analisi più articolate; in particolare:
a) per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente calcolati gli indici di sollevamento
indipendenti dalla frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori di figura 1, ad eccezione
del fattore frequenza;
b) partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un indice di sollevamento
composto tenendo conto delle frequenze e durata del complesso dei compiti di sollevamento
nonché della loro effettiva combinazione e sequenza nel turno di lavoro.
In ogni caso l’indice di sollevamento (composto) attribuito agli addetti che svolgono compiti
multipli di sollevamento sarà almeno pari (e sovente maggiore) di quello derivante dalla
valutazione del singolo compito più sovraccaricante (considerato con la sua specifica
frequenza/durata).
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Istituto TecnicoSETTORE ECONOMICO DI
GUARDIAGRELE
CALCOLO ESPOSIZIONE AL “RISCHIO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI”
Data 01 03 2013
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DA MMC
Presentata la procedura, va solo ricordato che la stessa è stata formalizzata dal NIOSH dopo
un periodo decennale di sperimentazione di una precedente analoga proposta e tenuto conto di
quanto di meglio avevano prodotto sull’argomento, diversi studi biomeccanici, di fisiologia
muscolare, psicofisici, anatomo-patologici e, più che altro, epidemiologici.
Sulla scorta dei dati disponibili in letteratura si può affermare che la presente proposta (a
partire da 25 kg per i maschi adulti e da 15 kg per le femmine adulte) è in grado di proteggere
all’incirca il 90% delle rispettive popolazioni, con ciò soddisfacendo il principio di equità (tra i
sessi) nel livello di protezione assicurato alla popolazione lavorativa.
Va ancora riferito che in taluni casi particolari, all’equazione originaria del NIOSH possono
essere aggiunti altri elementi la cui considerazione può risultare importante in determinati
contesti applicativi. Agli stessi corrisponde un ulteriore fattore di demoltiplicazione da applicare
alla formula generale prima esposta.
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CALCOLO ESPOSIZIONE AL “RISCHIO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI”
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DA MMC
ATTIVITA’ LAVORATIVE OGGETTO DI VALUTAZIONE :
•
Reparto ISTITUTO TECNICO-SETTORE ECONOMICO
RIF SCHEDA 1-2
SCHEDA N° 1
REPARTO: Istituto Tecnico-Settore Economico
MANSIONE: collaboratrice scolastica
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: operazione di sollevamento contenitori d’acqua per sanificazioni
locali
CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO
COSTANTE DI PESO
(kg.)
ETA'
> 18 ANNI
MASCHI
FEMMINE
2 5
1 5
15
CP
X
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI
ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO
ALTEZZA (cm)
FATTORE
0
25
50
75
100
125
150
>175
0,77
0,85
0,93
1,00
0,93
0,85
0,78
0,00
0,85
A
X
DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO
DISLOCAZIONE (cm)
FATTORE
25
30
40
50
70
100
170
>175
1,00
0,97
0,93
0,91
0,88
0,87
0,86
0,00
0,91
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO
( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO )
DISTANZA (cm)
FATTORE
B
X
25
30
40
50
55
60
>63
1,00
0,83
0,63
0,50
0,45
0,42
0,00
1
C
X
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )
Dislocazione angolare
FATTORE
0
30°
60°
90°
120°
135°
>135°
1,00
0,90
0,81
0,71
0,52
0,57
0,00
1
D
X
GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO
E
GIUDIZIO
FATTORE
BUONO
1,00
SCARSO
0,90
0,9
FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto )
IN RELAZIONE A DURATA
F
FREQUENZA
CONTINUO < 1 ora
CONTINUO da 1 a 2 ore
CONTINUO da 2 a 8 ore
E
X
0,20
1
4
6
9
12
>15
1,00
0,94
0,84
0,75
0,52
0,37
0,00
0,95
0,88
0,72
0,5
0,3
0,21
0,00
0,85
0,75
0,45
0,27
0,15
0,00
0,00
1
F
=
7
KG. DI PESO
PESO LIMITE
EFFETTIVAMENTE
RACCOMANDATO
10,44
SOLLEVATO
PESO SOLLEVATO
0,67
PESO LIMITE
RACCOMANDATO
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INDICE DI
SOLLEVAMENTO
Kg.
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DA MMC
SCHEDA N° 2
REPARTO: Istituto Tecnico-Settore Economico
MANSIONE: collaboratore scolastico
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: operazione di sollevamento contenitori d’acqua per sanificazioni
locali
COSTANTE DI PESO
(kg.)
ETA'
> 18 ANNI
MASCHI
FEMMINE
2 5
1 5
25
CP
X
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI
ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO
ALTEZZA (cm)
FATTORE
0
25
50
75
100
125
150
>175
0,77
0,85
0,93
1,00
0,93
0,85
0,78
0,00
0,85
A
X
DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO
DISLOCAZIONE (cm)
FATTORE
25
30
40
50
70
100
170
>175
1,00
0,97
0,93
0,91
0,88
0,87
0,86
0,00
0,91
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO
( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO )
DISTANZA (cm)
FATTORE
B
X
25
30
40
50
55
60
>63
1,00
0,83
0,63
0,50
0,45
0,42
0,00
1
C
X
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )
Dislocazione angolare
FATTORE
0
30°
60°
90°
120°
135°
>135°
1,00
0,90
0,81
0,71
0,52
0,57
0,00
1
D
X
GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO
E
GIUDIZIO
FATTORE
BUONO
1,00
SCARSO
0,90
0,9
FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto )
IN RELAZIONE A DURATA
F
FREQUENZA
CONTINUO < 1 ora
CONTINUO da 1 a 2 ore
CONTINUO da 2 a 8 ore
E
X
0,20
1
4
6
9
12
>15
1,00
0,94
0,84
0,75
0,52
0,37
0,00
0,95
0,88
0,72
0,5
0,3
0,21
0,00
0,85
0,75
0,45
0,27
0,15
0,00
0,00
1
F
=
7
KG. DI PESO
PESO LIMITE
EFFETTIVAMENTE
RACCOMANDATO
17,40
SOLLEVATO
PESO SOLLEVATO
0,40
PESO LIMITE
RACCOMANDATO
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INDICE DI
SOLLEVAMENTO
Kg.
ALLEGATO 4
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DA
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
AI SENSI DEL TITOLO VII DEL D.LGS. 81/08 ART. 223, TITOLO IX, CAPO I
RELAZIONE
Committente:
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
GUARDIAGRELE
IIS
O
CO
MIIC
OM
NO
ON
CO
EC
EE
RE
OR
ETTTTO
SE
O-- S
CO
NIIC
CN
EC
O TTE
UTTO
STTIITTU
D
ELLE
E
RE
AG
GR
DIIA
UA
AR
RD
GU
DII G
Data 01 MARZO 2013
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ISTITUTO TECNICOSETTORE ECONOMICO DI
GUARDIAGRELE
1
PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
Data 01/03/2013
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
1.1 Introduzione
La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici viene in questa sede redatta
ai sensi dell’art. 223, Capo I, Titolo IX del D.Lgs. 81/08 ed ai sensi del D.Lgs. 25/02
(“Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42,
98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro”).
In base alle definizioni riportate nell’art. 222 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione del
rischio di esposizione ad agenti chimici si applica a tutte le attività lavorative in cui
sono presenti sostanze pericolose, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di
procedimento, compresi:
♦
la produzione;
♦
la manipolazione;
♦
l'immagazzinamento;
♦
il trasporto o l'eliminazione;
♦
il trattamento dei rifiuti
♦
le risultanze delle attività lavorative.
Inoltre lo stesso articolo definisce:
- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,
allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no
e siano immessi o no sul mercato;
- agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono
ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
Data 01/03/2013
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai
criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono
esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri
1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a
causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato
assegnato un valore limite di esposizione professionale;
- valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria
all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato
periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’ ALLEGATO
XXXVIII;
- valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo
elenco di tali valori è riportato nell’ ALLEGATO XXXIX;
- sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in
funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
- pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
- rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o esposizione.
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CHIMICI
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In particolare ci si riferisce a sostanze e preparati:
•
esplosivi;
•
comburenti;
•
estremamente infiammabili;
•
facilmente infiammabili;
•
infiammabili;
•
molto tossici;
•
tossici;
•
nocivi;
•
corrosivi;
•
irritanti;
•
sensibilizzanti;
•
cancerogeni;
•
mutageni;
•
tossici per il ciclo riproduttivo.
Ai fini della valutazione, effettuata ai sensi dell’ art. 223 del D. Lgs. 81/08, sono stati
analizzati:
•
i dati delle sostanze facendo riferimento alle informazioni contenute nelle
schede di sicurezza;
•
i dati delle attività, analizzando nel dettaglio le modalità, il tipo, la durata e il
livello dell’esposizione;
•
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate all’interno dei cantieri
temporanei e/o mobili;
•
i risultati di eventuali analisi ambientali.
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DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
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Dall’analisi descritta si giunge alla formulazione - da parte del Datore di Lavoro - di un
giudizio quali - quantitativo che permette di classificare il rischio da esposizione agli
agenti chimici come segue:
Rischio di
esposizione
Riferimento normativo
Obblighi
•
•
Valutazione dei rischi
Misure ed i principi generali
per la prevenzione dei rischi
Informazione e formazione
Divieti
Consultazione e
partecipazione dei lavoratori
•
•
Valutazione dei rischi
Misure ed i principi generali
per la prevenzione dei rischi
Misure specifiche di
protezione e prevenzione
Disposizioni in caso di
incidenti o di emergenze
Informazione e formazione
Divieti
Sorveglianza sanitaria
Cartelle sanitarie e di rischio
Consultazione e
partecipazione dei lavoratori
BASSO PER LA
SICUREZZA E
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art.
•
IRRILEVANTE 224 comma 2
•
PER LA SALUTE
•
•
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art.
NON MODERATO
224 comma 2
•
•
•
•
•
•
A suffragare il risultato di tale classificazione concorrono anche i risultati delle azioni di
sorveglianza sanitaria effettuate presso l’Azienda.
Il Documento di Valutazione del Rischio da Esposizione ad Agenti Chimici è soggetto
ad aggiornamento periodico laddove si verifichino mutamenti significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Il protocollo sanitario è a cura del Medico Competente. Il D.Lgs. 81/08 art 229 comma
1 fatto salvo quanto stabilito dall’art. 224 comma 2 estende l’obbligo di sorveglianza
sanitaria a tutto il personale il cui livello di esposizione ad agenti molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, cancerogeni e
mutageni di categoria 3).
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DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
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DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
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1.2 Metodologia e criteri di valutazione
I parametri che il D.Lgs. 81/08 prevede di considerare per la Valutazione del rischio di
esposizione ad agenti chimici sono quelli già presi in esame nel Documento di
Valutazione del Rischio elaborato dall’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele,
quantità in uso e luogo, proprietà chimico fisiche, modalità di utilizzo, frequenza e
tempo di esposizione, classe di appartenenza della sostanza in base alle frasi di rischio
riportate sulla scheda di sicurezza, di conseguenza le considerazioni fatte sono
esportabili in tale relazione ai fini dell’espletamento degli obblighi previsti dal suddetto
decreto.
Come già accennato, il D.Lgs. 81/08 impone al di là dei risultati di eventuali indagini
ambientali,
l’identificazione
del
rischio
chimico
nei
singoli
reparti
e
la
sua
quantificazione di massima, mediante una classificazione di rischio che si divide in
“BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute” e “NON MODERATO”.
L’algoritmo di valutazione prescelto è stato ricavato dal modello applicativo proposto
dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico”, elaborato dal gruppo
di lavoro “Rischio chimico” della REGIONE PIEMONTE – Assessorato alla Sanità, in
collaborazione con il dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro –
Università di Torino, con l’ARPA Piemonte, con il Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana - Università di Torino e con il Dipartimento di Scienze dei Materiali
ed Ingegneria Chimica – Politecnico di Torino.
Riportiamo di seguito l’algoritmo utilizzato e la tabella esplicativa ove sono stati
assegnati i coefficienti di calcolo dell’Indice di Rischio.
IR = G * E* D
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Ove i singoli fattori sono definiti dalla seguente tabella:
FATTORE GRAVITÀ (G)
Molto alta
Alta
Media
Modesta
Lieve
Assente
Effetti possibilmente letali
Effetti irreversibili gravi
Effetti sicuramente
irreversibili
Effetti potenzialmente
irreversibili
Effetti reversibili
(Assenza di effetti
prevedibili)
R26 R27 R28 R33 R39
R40 R47 R48 R60 R61
R26 R27 R42 R62 R63
R64 R68
R23 R24 R28 R43 R67
5
4
3
R20 R21 R25 R34 R35
R41 R65
R22 R36 R37 R38 R66
1
//
(0)
2
LIVELLO DI ESPOSIZIONE (E) - rischio stimato
Molto alta
Alta
Media
Modesta
Lieve
Assente
Esposizione/Condizioni operative
Molto alta/non protettive
Alta/assai poco protettive
Media/poco protettive
Moderata/protettive
lieve/altamente protettive
//
Kg o litri
> 1000
>100, ≤1000
>10, ≤100
>1, ≤10
≤1
//
5
4
3
2
1
(0)
DURATA (D)
Sempre
Abitualmente
Frequentemente
Occasionalmente
•
% rispetto all’orario di lavoro
51–100%
26-50 %
10-25%
< 10 %
4
3
2
1
G rappresenta il fattore di gravità associato ad ogni sostanza e racchiude le
proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza. La scala del
coefficiente G va da 1 a 5 ed è stata composta facendo riferimento ai Criteri di
Classificazione CEE delle Sostanze e dei Preparati Pericolosi, attribuendo valore
massimo alle sostanze con effetti potenzialmente letali e via via minore alle
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DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
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sostanze con caratteristiche meno pericolose; nel caso di presenza di più frasi di
rischio si utilizza il fattore di gravità con indice più elevato.
•
E rappresenta il livello di esposizione. Tale fattore è valutato sulla base della
quantità di sostanza utilizzata nella settimana da ogni operatore.
In assenza di rilievi ambientali, questo fattore assume quindi particolare
importanza nel calcolo dell’algoritmo. Il valore ottenuto in base ai quantitativi
utilizzati deve essere corretto in funzione dei seguenti fattori:
1 - STATO FISICO DELLA SOSTANZA
Fattore di correzione
Gas
Liquido
Solido
T(eb) > 150°
50°<T(eb)<150°
T(eb)< 50°
non respirabile (granuli e
scaglie)
respirabile
+1
0
+ 0.5
+1
0
+1
2 - TIPOLOGIA DI IMPIANTO
Fattore di correzione
Ciclo chiuso e sigillato
Ciclo chiuso con carico e scarico manuale/limitati
interventi manuali
Processo con operatori efficacemente remotizzati
Manuale
Manuale in condizioni di esercizio non adeguate
-3
-2
-1
0
+1
3 - TIPO DI PROCESSO
Fattore di correzione
Senza apporto di energia termica
Con apporto di energia termica
Senza apporto di energia meccanica
Con apporto di energia meccanica
0
+ 0.5
0
+ 0.5
4 - ESISTENZA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TECNICA
Fattore di correzione
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
Con piani di manutenzione programmata
Strutturalmente
idonea ma
manutenzione programmata
senza
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-1
piani
di
- 0.5
Si considera inoltre un ulteriore fattore di correzione 5 - (+ 0.5) nel caso di
possibilità di contatto cutaneo, in caso di sostanza attiva per via cutanea o a livello
cutaneo (frasi di rischio R21, R24, R27, R34, R35, R38, R43, R66).
Considerando che applicando le correzioni sopra riportate il valore numerico del
livello di esposizione può teoricamente risultare negativo, è previsto che il valore di
ponderazione non risulti mai inferiore a 0.5.
•
D la durata della fase lavorativa (rispetto all’intero orario di lavoro) in cui è
coinvolto l’uso di uno specifico agente chimico.
L’impiego di questo algoritmo, che si precisa viene applicato esclusivamente in
condizioni di svolgimento del normale
processo produttivo, ha consentito di
evidenziare in modo semplice e sintetico le situazioni a rischio chimico maggiore e,
laddove l’IR calcolato sia risultato elevato secondo una scala che definiremo in
seguito, si è proseguita l’indagine effettuando confronti tra le concentrazioni
ambientali misurate e valori limite di esposizione, evidenziando eventualmente gli
interventi migliorativi e le azioni di sorveglianza.
Nello specifico, la valutazione del rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici
pericolosi, è stata effettuata utilizzando i parametri citati secondo lo schema logico
riportato di seguito.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Valutazione dei seguenti dati:
- Dati sostanze (composizione dei preparati ed individuazione delle sostanze, proprietà
pericolose)
- Dati attività (tipo, livello, durata esposizioni)
- Condizioni operative
- Effetti di misure preventive e protettive adottate
- Analisi ambientali effettuate
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
1. Pericoli trascurabili per natura ed entità
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2. Analisi ambientali già effettuate
3. Necessità della valutazione
RISCHIO STIMATO
> BASSO
BASSO
VALUTAZIONE DETTAGLIATA
RISCHIO MISURATO
BASSO per la sicurezza
e IRRILEVANTE per la
salute
RISCHIO NON MODERATO
RISCHIO
MODESTO
RISCHIO
MEDIO
RISCHIO
ALTO
RISCHIO
MOLTO
ALTO
La prima fase del processo valutativo prevede un’analisi preliminare dell’eventuale
esposizione ad agenti chimici. In particolare è indispensabile procedere ad un accurato
censimento di tutti gli agenti chimici che possono essere presenti in qualsiasi fase del
processo
(devono
essere
considerati
anche
intermedi,
inquinanti,
prodotti
di
degradazione, sottoprodotti, ecc...); di tali agenti bisogna individuare la composizione,
le caratteristiche e le eventuali proprietà pericolose, desumibili dall’analisi delle schede
di sicurezza.
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Altri fattori da analizzare sono i dati di attività inerenti al livello di esposizione, le
circostanze di svolgimento del lavoro con le quantità in uso, gli effetti delle misure
preventive e protettive già adottate e i risultati di valutazioni effettuate in precedenza.
Dalla valutazione dei parametri sopra citati, si può trarre una prima conclusione, che
permette di individuare il modo di procedere nell’ambito del processo valutativo.
Il processo di analisi dei rischi da esposizione ad agenti chimici prevede tre fasi:
A. Pericoli trascurabili per natura ed entità
Se siamo in presenza di pericoli che per natura ed entità non richiedono ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata, si può direttamente definire il rischio come
BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute.
Questa soluzione viene messa in atto quando sono rispettati tutti i parametri
seguenti:
•
Siamo in presenza di sostanze poco o per niente pericolose;
•
Gli agenti chimici sono utilizzati in quantità molto esigue;
•
Le modalità di lavoro non comportano la dispersione in aria di prodotti pericolosi o
il contatto diretto con gli stessi;
•
L’esposizione è poco frequente e di breve durata, e si adottano le adeguate
misure di prevenzione e protezione;
•
I risultati di analisi ambientali effettuate in precedenza evidenziano che
l’esposizione è di molto inferiore ai valori limite di esposizione professionale.
B. Analisi ambientali già effettuate
Se si dispone di analisi ambientali effettuate in precedenza che rappresentano
realmente lo stato dell’esposizione e quindi del rischio, si può direttamente effettuare
la fase di valutazione dettagliata.
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C. Necessità della valutazione
L’approccio seguito permette di dire che, se si riscontra che almeno una delle
condizioni vincolanti citate presenta caratteristiche rilevanti per l’esposizione ad agenti
chimici, si deve escludere l’esistenza a priori di rischio moderato e riconoscere la
necessità di un processo valutativo dettagliato.
Il diagramma di flusso garantisce di stimare il rischio anche in assenza di dati
ambientali e/o biologici utilizzando criteri della tossicità della sostanza, la quantità
utilizzata o presente nel ciclo produttivo, le modalità di utilizzazione e la durata
dell’esposizione. Questo consente un approccio valutativo standardizzato e semplifica,
almeno in una prima fase, la valutazione del rischio che si preferisce definire “stimato”
in quanto, come appena detto, non è supportato da dati ambientali e/o biologici.
L’utilizzo dell’algoritmo proposto, che esprime il prodotto dei tre fattori (G, E e D)
derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio, porta ad un indice di rischio
sintetico, espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente
divisa in classi di rischio e così suddivisa:
IR
CLASSI DI
RISCHIO
0 – 10
BASSO
11 – 25
MODESTO
26 – 50
MEDIO
51 – 75
ALTO
76 – 100
MOLTO ALTO
In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare l’esistenza di rischio moderato
allorché l’indice sintetico si collochi nella prima classe con valore compreso tra 0 e 10.
Quando la valutazione così condotta (rischio stimato) si colloca invece ad un livello
uguale o superiore alla seconda classe di rischio (IR ≥ 11) è necessario, se
tecnicamente
attuabile,
passare
a
una
valutazione
del
rischio
maggiormente
dettagliata, secondo il modello proposto per il rischio misurato. In particolare, il
fattore che viene approfondito è il livello di esposizione che viene integrato in funzione
dei dati ambientali e/o biologici, arrivando alla definizione dei livelli di probabilità
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biologica (Pb) e/o di probabilità ambientale (Pa).
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La scala che ne risulta è graduata da 0 a 5 sulla base di classi di rapporto tra TLV
(valori limite di esposizione) e/o BEI (indice di esposizione biologica) e i livelli
misurati:
LIVELLO DI ESPOSIZONE rischio misurato
Pb o Pa
Rapporto tra valori misurati e valori limite
0
Valori misurati ≤ dati relativi all’esposizione della popolazione
generale
1
≤ 10%
2
> 11, ≤ 25%
3
> 26, ≤ 50%
4
>51, < 100%
5
≥ 100%
Le modalità di esecuzione dell’indagine ambientale acquista particolare importanza; le
scelte devono essere esplicitate e i criteri seguiti devono essere conformi alle norme
UNI EN 689.
Per la probabilità ambientale è previsto un addendo correttivo (+ 0.5) conseguente
alla possibilità di contatto cutaneo significativo (frasi di rischio R21, R24, R27, R34,
R35, R38, R43, R66).
Per quanto riguarda l’uso contemporaneo di più sostanze, si vagliano le seguenti
possibilità:
•
Se si può identificare una sostanza “tracciante” in base a considerazioni
tossicologiche e quantitative, la valutazione è condotta sulla sostanza in
questione.
•
Se si utilizzano sostanze omogenee per categoria di pericolosità, si effettua la
somma delle concentrazioni e la si confronta con il TLV più restrittivo tra quelli
disponibili
•
Se si utilizza sostanze con effetti additivi documentati, si utilizza la formula
ACGIH:
effetti additivi = C1/T1 + C2/T2 + … + Cn/Tn
dove C sono le concentrazioni misurate delle sostanze in esame e T sono i valori
soglia di riferimento; se la somma delle frazioni supera l’unità, allora il limite
per la miscela si considera superato.
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•
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Se si utilizzano sostanze i cui effetti sono indipendenti tra loro, il valore limite si
considera superato quando almeno un elemento della serie C1/T1 o C2/T2 ecc.
supera da solo l’unità.
È importante sottolineare che, nel caso in cui dalle analisi ambientali risultasse il
superamento del 25% del TLV (valore limite considerato come prassi) il rischio non si
può comunque definire “moderato”.
Se, nella programmazione e svolgimento delle analisi ambientali, si riscontra la non
fattibilità tecnica, si deve procedere direttamente agli interventi correttivi con le
tempistiche previste nella tabella seguente e si devono applicare le misure di tutela
specifiche di prevenzione e protezione previste nell’articolo 225:
CLASSI DI RISCHIO
BASSO per la
sicurezza e
IRRILEVANTE per
la salute
MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Non necessarie (sono comunque necessarie le
BASSO
misure generali per la prevenzione dei rischi, art.
224)
MODESTO Opportune a medio termine
MEDIO
NON MODERATO
ALTO
MOLTO
ALTO
Opportune a breve termine ma necessarie a
medio termine
Indispensabili a breve termine
Urgenti
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ
2.1 Introduzione
Le attività lavorative eseguite/gestite dall’Istituto Omnicomprensivo Guardiagrele
vengono di seguito sintetizzate in:
•
Attività di Istruzione/educazione: servizio di istruzione agli alunni e vigilanza
durante la loro permanenza a scuola
•
Attività vigilanza alunni e pulizia locali
•
Attività amministrative/ attività generiche di ufficio
1. Redazione documenti al videoterminale;
2. Archiviazione delle pratiche in essere;
3. Invio / ricezione fax;
4. Copia fotostatica di documenti.
All’ interno dell’Istituto sono stati individuati tutti gli ambiti di attività ai quali sono
state correlate le mansioni svolte dai lavoratori esposti a fattori di rischio.
Le attività lavorative interessate sono:
MANSIONE
Collaboratore scolastico
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
3.1 Introduzione
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 l’esito del processo di Valutazione
sarà definito (per ciascun reparto / area) come “BASSO per la sicurezza e
IRRILEVANTE per la salute” oppure “NON MODERATO”.
3.2 Collaboratore Scolastico
3.2.1 Natura dei pericoli e fattori di rischio
In base alla frequenza delle frasi di rischio, le sostanze a cui gli operatori sono esposti
sono pericolose soprattutto perché:
R36/38
Irritante per gli occhi e la pelle
(H315/319
Provoca irritazione cutanea e grave irritazione oculare)
R50
Altamente tossico per gli organismi acquatici
(H400
Molto tossico per gli organismi acquatici)
R11
Facilmente infiammabile
(H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili)
R20/21/22
Nocivo per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
(H302/312/332
Nocivo se ingerito, per contatto con la pelle e se inalato)
R22
Nocivo per ingestione
(H302
Nocivo se ingerito)
R34
Provoca ustioni
(H315
Provoca irritazione cutanea)
R37
Irritante per le vie respiratorie
(H335
Può irritare le vie respiratorie)
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3.2.2 Fattore di mitigazione dei rischi
I fattori di mitigazione dei rischi sono i D.P.I. e nello specifico delle seguenti sostanze sono:
N.
1
2
SOSTANZA
ACE CANDEGGINA
LYSOFORM CASA
DPI da utilizzare
Protezione respiratoria:
Necessaria in caso di insufficiente areazione o esposizione prolungata.
Protezione delle mani:
Usare guanti protettivi.
Protezione degli occhi:
evitare il contatto con gli occhi
Protezione respiratoria:
non necessaria con l'uso normale del prodotto.
Protezione delle mani:
risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. Per contatti ripetuti e/o prolungati,
può essere opportuno proteggere la pelle.
Protezione degli occhi:
non necessaria con l'uso normale del prodotto. Usare occhiali protettivi durante
operazioni di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi.
Protezione respiratoria:
evitare di inalare durante l’uso
Protezione delle mani:
evitare il contatto con le mani
Protezione degli occhi:
evitare il contatto con gli occhi
Protezione della pelle:
non necessaria
3
GLASSEX
4
ALCOOL ETILICO
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l’utilizzo
normale
AMMONIACA
Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con la pelle.
Maschera protettiva:
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più
intense e durature indossare
l'autorespiratore.
5
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3.2.3 Calcolo dell’Indice di Rischio
Nella tabella seguente si riporta il calcolo dell’Indice di Rischio relativo ad ogni
sostanza utilizzata dal Collaboratore scolastico
SOSTANZA
G
LYSOFORM CASA
E
FATTORI CORREZIONE
1
2
3
4
5
E
CORRETTO
D
IR VALUTAZIONE
RISCHIO
2
1
0
0
0
-1
+0.5
0.5
1
1
2
1
0
0
0
-1
+0.5
0.5
1
1
GLASSEX
0
1
0
0
0
-1
0
0
1
0
ALCOOL ETILICO
3
1
0
0
0
0
0.5
+0.5
1
1.5
AMMONIACA
1
1
0
0
0
0
0.5
1.5
1
1.5
CANDEGGINA
CLASSICA
ACE
BASSO
RISCHIO
BASSO
RISCHIO
BASSO
RISCHIO
BASSO
RISCHIO
BASSO
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L’applicazione dell’algoritmo prescelto per il presente documento conduce,
dunque, a valutare il rischio da esposizione ad agenti chimici come “BASSO
per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute” per tutte le sostanze impiegate.
3.2.4 Riepilogo della valutazione
Sulla base della valutazione dei rischi effettuata e prendendo in considerazione tutti i
parametri citati, il rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici si definisce:
VALUTAZIONE
MANSIONE
Collaboratore scolastico
DEL RISCHIO
BASSO per la sicurezza e
IRRILEVANTE per la salute
Pertanto l’entità del rischio implica che non è necessaria un’ulteriore analisi e che le
misure di cui comma 2 dell’art. 224 del D.Lgs. 81/08 sono sufficienti a ridurre il
rischio.
Gli obblighi restano quelli degli articoli:
♦
224, c.1 - Misure ed i principi generali per la prevenzione dei rischi
1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi
derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione
delle necessità della lavorazione;
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g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza
nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
♦
227- Informazione e formazione
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce
che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni
qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali
dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali
l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di
esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile
dell’immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio e 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo
223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla
formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a
seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante
il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal
titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
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CONCLUSIONI
In particolare si provvede a:
•
formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi derivanti da agenti
chimici e sulle modalità di gestione delle emergenze derivanti dall’ utilizzo di
dette sostanze;
•
organizzazione del lavoro al fine di limitare quanto possibile l’esposizione del
personale.
Inoltre il Datore di Lavoro, quale misura precauzionale e di ulteriore salvaguardia e
protezione dei lavoratori, provvede a:
•
dotazione di D.P.I. specifici per agenti chimici, riportati nel Documento di
Valutazione dei Rischi dell’Istituto.
La presente “Valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici” è stata
elaborata dal Datore di lavoro sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
nell’art. 233, Titolo IX, Capo I.
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Scarica

DVR Rev 00 -mar13 ITC Guardiagrele