FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI
GIORNALI - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DISTRIBUTORI STAMPA
[Provvedimento n. 1531]
Arianna Saiani
LE PARTI
L’intesa comunicata ai sensi dell’art 13 della legge n. 287/90
costituisce un accordo verticale tra l’associazione degli editori e
l’associazione dei distributori;

FIEG
(Federazione Italiana Editori Giornali )

ANADIS
(Associazione Nazionale Distributori Stampa)
Aderiscono a FIEG…






79 imprese editrici di periodici ( 70%);
64 imprese editrici di quotidiani ( 98%);
7 agenzie di informazione;
Associazione Stampatori Italiani Giornali ( 28 imprese);
Federazione di Concessionarie di Pubblicità a mezzo
stampa ( 19 imprese);
Associazione Distributori Nazionali ( 7 imprese).
Attività di FIEG…


contrattistica di lavoro per categoria;
accordo nazionale per la rivendita della stampa.
Aderiscono ad ANADIS…

Circa 150 imprese di distribuzione locale
Attività di ANADIS…



Tutela degli interessi;
accordi e contratti collettivi a carattere nazionale;
evoluzione del servizio di distribuzione della stampa.
I MERCATI RILEVANTI
I mercati rilevanti, entrambi a dimensione geografica nazionale, sono:




Mercato dell’editoria di
quotidiani e periodici
Mercato della distribuzione
all’ingrosso
Circa 120 imprese;
Segmento quotidiani da
periodici;
Grado di concentrazione:

Prevalente vendita edicole
(abbonamenti <10 %) :


le prime 4 imprese…
 62 % mercato dei quotidiani;
 44 % mercato dei periodici;

Valore complessivo 5.597
milioni di € nel 2002.


40.000 punti vendita;
Ricorso ai distributori, 200 sul
territorio nazionale;
Distributori aderenti: ANADIS
147 (73,5 %) più 24 non
associati;
Numero di copie da fornire ad
ogni punto vendita;
Valore 260 milioni di € nel 2002.
CONTRATTI CON I DISTRIBUTORI LOCALI



Compenso dei distributori;
durata e facoltà di recesso;
obbligo di “parità di trattamento”.
INEFFICIENZA DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO



Quantità del prodotto distribuito è inferiore;
Copie rese (35 % delle copie distribuite);
Necessità della restituzione delle copie rese.
QUADRO NORMATIVO
Settore della distribuzione editoriale
regolamentato in modo abbastanza puntuale…
• Legge n. 416/81 art. 14 (autorizzazione dei comuni per l’apertura di
punti vendita al dettaglio);
• Legge n. 416/81 art. 16 (obblighi delle imprese di distribuzione,
“parità di trattamento”);
• Legge n. 108/99 (consentita la vendita di quotidiani e periodici in
luoghi diversi dalle tradizionali edicole);
• Decreto Legislativo 170/2001 (riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica)
IL CONTENUTO
DELL’INTESA NOTIFICATA
aree di intervento:
1.
2.
3.
Standardizzazione degli schemi contrattuali;
Istituzione di un metodo di calcolo per
corrispondere ai distributori locali un
compenso per le copie rese;
Definizione di alcuni sistemi informativi di
raccolta dei dati di settore.
1. STANDARDIZZAZIONE DELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Nell’ambito dell’accordo relativo al modello
negoziale da utilizzare per la stipulazione dei
contratti le parti ne hanno definito i contenuti
con riferimento a:
 gli impegni dei distributori locali;
 i termini dei contratti:
 durata;

facoltà di recesso.
2. IL MODELLO DI CALCOLO
Elaborato da soggetto terzo, (società Tradelab);
 Calcolo della “soglia critica”
 Le copie rese che superano la soglia critica sono
oggetto di un “intervento correttivo”

 Stabilito ex-ante dagli editori che ne hanno stanziato una somma complessiva.
 Modello di calcolo applicato ex-post per ripartire la somma deliberata.
3. LA RACCOLTA DI NFORMAZIONI

Banca Dati costituita presso Tradelab;

Sistema di classificazione delle rivendite;

INFORIV;

Database relazionale;

Osservatorio permanente;
ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
“Necessità di entrambe le parti di concordare uno schema di riferimento dal
quale trarre ispirazione per la regolamentazione dei singoli contratti”

Ottica di progressiva espansione del mercato;

FIEG: distribuzione di alcune testate è inefficiente;
compenso dei distributori deriva da libera contrattazione;

ANADIS: l’intervento economico correttivo somma modesta (2 %);
viene fissato solo un intervento aggregato;
semplificazione del sistema di resa;

Raccolta informazioni rimessa a società terza,
ragioni di riservatezza e dati trasmessi in forma aggregata;

INFORIV  più efficiente diffusione dei prodotti sul territorio.
MODIFICHE INTRODOTTE ALL’INTESA




Intervento correttivo in misura fissa per ogni unità oltre la soglia critica;
L’ente terzo contrattualmente vincolato alla riservatezza anche nei confronti
delle stesse associazioni;
Per INFORIV trasferimento dei dati esclusivamente in senso verticale con
possibilità di accedere solo ai dati delle proprie transazioni;
Lasciata a libera contrattazione la durata ed il recesso dei contratti.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Obiettivo: aumento efficienza filiera, comportamenti più consapevoli;

Aumentare tempestività di conoscenza e reazione dinamiche di mercato;

Necessità di tenere conto delle rigidità regolamentari del settore;

Benefici ai consumatori: migliore allocazione quindi maggiore reperibilità del
prodotto.
VALUTAZIONE GIURIDICA

L’oggetto restrittivo;
 la valutazione tiene conto delle modifiche concordate.

Considerazioni conclusive in merito all’intesa
comunicata;
 sebbene alcuni degli aspetti dell’intesa suscettibili di dar luogo ad effetti
anticoncorrenziali siano stati eliminati si ritiene che l’intesa sia suscettibile ad
essere vietata ai sensi dell’art 2 comma 2 della legge n. 287/90

Consistenza dell’intesa;
 in ragione della rappresentatività delle associazioni stipulanti
VALUTAZIONE PER
L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
Valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’art 4 della legge n. 287/90

Miglioramento dell’offerta;

Trasferimento dei benefici ai consumatori;

Necessità delle restrizioni;

Non eliminazione della concorrenza;
DELIBERA DELL’AUTORITÀ

L’intesa è suscettibile di restringere o falsare in maniera
consistente il gioco della concorrenza nei mercati
dell’editoria e della distribuzione editoriale in violazione
dell’art 2, comma 2 lettera a), della legge n. 287/90;

Si ritiene che sussistano i presupposti per concedere
un’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art 4 della legge
n. 287/90;

Deroga concessa fino al 31 dicembre 2008, termine
funzionale a permettere che i miglioramenti nei processi
distributivi e nell’offerta dei prodotti siano attuati di pari
passo al processo di liberalizzazione del settore, avviato
con l’emanazione del Decreto Legislativo 170/2001.
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