CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI di cui al D. Lgs. 81/08 La nuova direttiva macchine ed i requisiti di sicurezza delle attrezzature nuove ed usate Ing. Domenico Viggiano Nuova direttiva Macchina; Macchine e impianti di cantiere; Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori prima e dopo la direttiva macchine; Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori prima e dopo la direttiva macchine; Verifiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII - D.lgs 81/08. Ing. Domenico Viggiano Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Agli effetti delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs 81/08 per attrezzatura di lavoro si intende : qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Agli effetti delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs 81/08 per uso di una attrezzatura di lavoro si intende : qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V del D.Lgs. 81/08. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. S.O. n. 36/L alla G.U. n. 42 del 19/02/2010 Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 • Il 17 maggio 2006 il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il nuovo testo della Direttiva Macchine • Il 9 giugno 2006 il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea • Il 29 giugno 2006 (venti giorni dalla sua pubblicazione sulla GUCE) la nuova direttiva macchine entra in vigore • Gli Stati membri applicheranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della nuova direttiva macchine non prima di 42 mesi (tre anni e mezzo) dalla sua entrata in vigore Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 D.L.vo n. 17/2010 ART. 18 (Abrogazioni) “1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.” Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 D.P.R. n. 459/96 Art. 11, c. 1: Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già ammessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento D.P.R. n. 459/96 Art. 11, c. 3: Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Nuovo campo di applicazione Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Nuovo campo di applicazione Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Nuovo campo di applicazione Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Nuovo campo di applicazione f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Nuovo campo di applicazione g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto Legislativo 17/2010: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; d) le armi, incluse le armi da fuoco; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 e) i seguenti mezzi di trasporto: i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli; i trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del D. M. delle infrastrutture e dei trasporti 19/11/2004,, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; veicoli a motore e loro rimorchi, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; veicoli a motore esclusivamente da competizione; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 6) motori elettrici; n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Immissione sul mercato e messa in servizio Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del D.Lgs. 17/2010 e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I; b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9; e) redige la dichiarazione CE di conformità e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura ‘CE’. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Una macchina immessa sul mercato, ovvero messa in servizio, deve essere conforme ai requisiti minimi di sicurezza, e corredata da: Manuale di istruzioni; Dichiarazione CE di conformità Marcatura ‘CE’ Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le informazioni seguenti: a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario; b) la designazione della macchina; c) la dichiarazione di conformità CE; d) una descrizione generale della macchina; e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento; f) una descrizione del o dei posti di lavoro; g) una descrizione dell'uso previsto della macchina; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le informazioni seguenti: h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata; i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, su cui la macchina deve essere montata; j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti; k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le informazioni seguenti: l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate; m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite; n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le informazioni seguenti: o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili; p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente; q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le informazioni seguenti: r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare; s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni; t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori; u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 La dichiarazione di conformità La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; 3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie alle quali la macchina ottempera. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo; 6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X; 7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 4 che sono state applicate; 8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate; 9. luogo e data della dichiarazione; 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra. CE è l'acronimo di Conformité Européenne Non è un marchio di qualità, ma indica che il prodotto che lo riceve è conforme ai requisiti essenziali indicati dalla Direttiva cui si deve riferire in seguito alla dichiarazione di uso decisa dal Produttore. Con l'apposizione del marchio "CE" il produttore o il suo legale rappresentante, dichiara che la conformità del suo prodotto con i requisiti essenziali è stata certificata. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Marcatura «CE» La marcatura ‘CE’ viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile. . È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura ‘CE’. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura ‘CE’. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi a detti requisiti, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI del D.Lgs. 81/08. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Questi interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Qualora queste attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, al momento della cessione Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare idoneamente formati, e siano in possesso della specifica abilitazione se prevista Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 • Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. • Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 In particolare, dal 12 marzo 2013, 2013 tutti i lavoratori (anche gli autonomi) incaricati dell’uso di queste attrezzature, devono ricevere la specifica abilitazione prevista dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di formazione teorico-pratici hanno durata pari a 8-10-12 ore per PLE che operano su stabilizzatori o senza stabilizzatori, 12 ore per le gru su autocarro e 1214-16 ore per le gru a torre, 10-16-22—28-34-ore per la conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli, 14 ore per gli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo. Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 “Soggetti formatori accreditati” a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale; b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; c) l’INAIL; d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra; f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa; g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; i) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione; l) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i). 47 Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 “Requisiti minimi dei corsi” Metodologia didattica “Attiva”, equilibrio tra lezioni frontali e lavoro di gruppo, dimostrazioni e prove pratiche, e-learning (solo per moduli giuridico-normativo e tecnico). Partecipanti Massimo 24 partecipanti – Registro presenze Docenti Verifiche Parte Pratica: 1 ogni 6 partecipanti Verifiche intermedie e finali a cura Resp. Progetto Formativo e trasmissione verbale a Regioni. Attestato di abilitazione con contenuti definiti. Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 “Requisiti minimi dei corsi” Abilitazione Aggiornamento Libretto del Cittadino Rinnovo entro 5 anni dalla data di rilascio abilitazione. Quinquennale - 4 ore: 1 teoria + 3 pratica Registrazione competenze acquisite Fascicolo conservato per 10 anni: Fascicolo del corso •Dati anagrafici partecipante, •Registro del corso (partecipanti e firme, docenti e firme, contenuti, ecc.) Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 “Formazione Pregressa Riconosciuta” per ciascuna tipologia d’attrezzatura A Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento. B Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. C Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento. Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 “Formazione Pregressa Riconosciuta” Validità attestati A 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale d’apprendimento. B 5 anni dalla data d’aggiornamento. C 5 anni dalla data di superamento della verifica finale d’apprendimento. (di conclusione del corso) Riconoscimento ottenibile solo con evidenze documentali: registro con firme partecipanti, docenti, contenuti, durata, esiti valutazione, ecc. 51 Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 “Norma transitoria” I lavoratori che al 12 marzo 2013, usano le attrezzature di lavoro che necessitano di specifica abilitazione, devono effettuare i corsi entro 24 mesi e cioè entro il 12 marzo 2015! 52 CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 1; b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II; c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro 3. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a 4.800 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II; b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI; CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11; Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 • Inoltre, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII del D.Lgs. 81/08 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. • La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL, e le successive sono effettuate dalla ASL o da soggetti abilitati secondo le indicazioni del D.M. 11/4/2011. ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Intervento/periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica triennale Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm Verifica annuale ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Intervento/periodicità Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne Verifica biennale Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica biennale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica triennale ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Intervento/periodicità Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua. Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW Verifica quinquennale Che cosa sono le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 ? Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare: attività tecniche la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Che cosa non sono le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 ? Non sono collaudi Non sono finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto Non sono attività di consulenza Non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari) Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 Applicazione pratica sugli apparecchi di sollevamento “APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO” Documentazione a corredo Gli Apparecchi di Sollevamento con portata superiore a 200 Kg, esclusi quelli azionati a mano, non marcati CE, devono essere stati collaudati dall’ufficio dell’ex ENPI o dal Dipartimento ISPESL competenti per territorio, i quali hanno rilasciato un regolare OMOLOGAZIONE CERTIFICATO DI Il verbale di collaudo deve essere redatto su libretto conforme al modello allegato al D.M. 12/9/1959 Sul libretto è riportato l’indicazione del datore di lavoro, l’attività esercitata, l’ubicazione dello stabilimento o del cantiere, i dati relativi al tipo, al numero ed alla portata dell’apparecchio Sul Libretto sono riportate tutte le caratteristiche tecniche dell’apparecchio: - Piano di scorrimento (trave in c.a., in ferro, ecc.) - Struttura portante (carro di base in acciaio …) - Struttura girevole (Ø rotaia, proiezione orizz. braccio, h. piano scorr. …) - Carrelli per argani di sollevamento (scartamento, Ø ruote …) - SOLLEVAMENTO (Carrello n. 1, n. 2, …) - TRASLAZIONE (Apparecchio, carrello, …) - ROTAZIONE - SOLLEVAMENTO BRACCIO - Arresti di fine corsa - Gancio - Alimentazione forza motrice - Posto di manovra - Prove di carico - Prove di funzionamento - Osservazioni e note “PER GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MARCATI CE” FINO AL 15 MAGGIO 2008 il libretto non è più indispensabile Infatti: “L’ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del “Libretto delle verifiche” …, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili dalla macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d’uso a corredo della macchina stessa. … Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente che la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell’espletamento di quelle verifiche che sono obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi svolgono istituzionalmente.” (Circolare 25 giugno 1997, n. 162054, del MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO) L’ISPESL nel compilare il “Libretto delle verifiche” sovrappone alla voce “OMOLOGAZIONE“ la voce 1a VERIFICA” riporta nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili dalla macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d’uso a corredo della macchina stessa e ne invia una copia agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza. La Dichiarazione CE di conformità per le macchine deve contenere: • Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità • Descrizione della macchina • Tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme • Eventuale nome e indirizzo dell’organismo notificato e il numero dell’attestato di certificazione “CE” • Eventuale nome e indirizzo dell’organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo • Eventuale nome e indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica • Eventuale riferimento alle norme armonizzate • Eventuali norme e specificazioni tecniche nazionali applicate • Identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità Il libretto di “ISTRUZIONI PER L’USO” deve fornire almeno le seguenti informazioni: • Riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di serie, eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad es. indirizzo dell’importatore, dei riparatori, ecc.), • Le condizioni di utilizzazione previsti in sede di progettazione e costruzione, • Il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori, … … ed inoltre: • Le istruzioni per eseguire senza alcun rischio: ─ La messa in funzione, ─ L’utilizzazione, ─ Il trasporto, ─ L’installazione, ─ Il montaggio e lo smontaggio, ─ La regolazione, ─ La manutenzione e la riparazione, • Se necessario, le istruzioni per l’addestramento, • Se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina. … ed infine, solo per gli apparecchi di sollevamento: a) Le caratteristiche tecniche, in particolare: ─ Eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi, ─ Le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle guide, ─ Eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre, b) Il contenuto del registro di controllo della macchina se fornito insieme a quest’ultima, c) Le raccomandazioni per l’uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell’operatore, d) Le istruzioni per effettuare le prove prima della prima messa in funzione di macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione. Scheda Tecnica per Carrello Semovente, compilata dal tecnico INAIL in occasione della prima verifica periodica Ed ancora … … infine: LA VERIFICA TRIMESTRALE delle FUNI e delle CATENE Il VERBALE DI VERIFICA PERIODICA Il VERBALE DI VERIFICA PERIODICA … infine: VERIFICA FUNI E CATENE Le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento devono essere verificate trimestralmente a cura del datore di lavoro e tramite personale specializzato. Tale personale deve essere in grado di rilevare le condizioni di usura ed eventuali rotture dei fili, sfilacciamento, schiacciamento o altro. VERIFICA FUNI E CATENE Effettuare un esame a vista della fune per valutare il degrado costituito dall’ossidazione conseguente all’esposizione ad agenti atmosferici CONTROLLO INTERNO DI UN TRATTO DI FUNE (tensione nulla) Per valutare la situazione interna creare un varco fra i trefoli CONTROLLO INTERNO ALLA ESTREMITA’ DELLA FUNE, IN PROSSIMITA’ DEI TERMINALI (tensione nulla) ISTRUZIONI PER IL CONDUTTORE DI GRU ISTRUZIONI PER IL CONDUTTORE DI GRU VERIFICA FUNI E CATENE Quando cambiare una fune? ISTRUZIONI PER IL CONDUTTORE DI GRU CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Esempio di grave piegamento dovuto a sollecitazione meccanica CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Esempio di deformazione a canestro CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Esempio di deformazione a canestro CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Esempio di deformazione a canestro CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Espulsione dell’anima metallica CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Espulsione dell’anima metallica, associata ad una deformazione a canestro nella zona adiacente CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Espulsione dell’anima tessile, associata ad una deformazione nella zona adiacente CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Esempio di usura con numerosi fili rotti CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE Esempi di piegature con riduzione della sezione e allentamento dei trefoli ISTRUZIONI PRATICHE PER IL CONTROLLO ISTRUZIONI PRATICHE PER IL CONTROLLO ISTRUZIONI PRATICHE PER IL CONTROLLO ISTRUZIONI PRATICHE PER IL CONTROLLO ISTRUZIONI PRATICHE PER IL CONTROLLO