CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I
COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE
E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI di cui al
D. Lgs. 81/08
La nuova direttiva macchine ed i
requisiti di sicurezza delle attrezzature
nuove ed usate
Ing. Domenico Viggiano
Nuova direttiva Macchina;
Macchine e impianti di cantiere;
Requisiti di sicurezza delle attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori
prima e dopo la direttiva macchine;
Disposizioni concernenti l'uso delle
attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori prima e dopo
la direttiva macchine;
Verifiche delle attrezzature di lavoro di
cui all'allegato VII - D.lgs 81/08.
Ing. Domenico Viggiano
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progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al
D.Lgs. 81/2008
Agli effetti delle disposizioni di cui al
Titolo III del D.Lgs 81/08 per
attrezzatura di lavoro si intende :
qualsiasi
macchina,
apparecchio,
utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature
e
componenti
necessari
all’attuazione
di
un
processo
produttivo, destinato ad essere usato
durante il lavoro
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Agli effetti delle disposizioni di cui al
Titolo III del D.Lgs 81/08 per uso di una
attrezzatura di lavoro si intende :
qualsiasi
operazione
lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, il montaggio,
lo smontaggio
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Le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche
disposizioni
legislative
e
regolamentari
di
recepimento
delle direttive comunitarie di
prodotto.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
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Le attrezzature di lavoro costruite in assenza
di disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all’emanazione
di norme legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V del
D.Lgs. 81/08.
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DECRETO LEGISLATIVO
27 gennaio 2010, n. 17.
Attuazione della direttiva
2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori.
S.O. n. 36/L alla G.U. n. 42 del
19/02/2010
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• Il 17 maggio 2006 il Parlamento ed il Consiglio
dell’Unione europea hanno approvato il nuovo testo della
Direttiva Macchine
• Il 9 giugno 2006 il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea
• Il 29 giugno 2006 (venti giorni dalla sua pubblicazione
sulla GUCE) la nuova direttiva macchine entra in vigore
• Gli Stati membri applicheranno le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative di recepimento della
nuova direttiva macchine non prima di 42 mesi (tre anni e
mezzo) dalla sua entrata in vigore
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D.L.vo n. 17/2010 ART. 18
(Abrogazioni)
“1. È abrogato il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
fatta salva la residua applicabilità delle
disposizioni transitorie di cui all’articolo
11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.”
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D.P.R. n. 459/96 Art. 11, c. 1:
Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque
venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o
componenti di sicurezza già ammessi sul mercato o già in servizio alla
data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura
CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento
D.P.R. n. 459/96 Art. 11, c. 3:
Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto
ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia
al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL
dell'avvenuta installazione della macchina
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Nuovo campo di applicazione
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Nuovo campo di applicazione
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Nuovo campo di applicazione
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Nuovo campo di applicazione
f)
«dispositivi amovibili di trasmissione
meccanica»: componenti amovibili destinati
alla trasmissione di potenza tra una
macchina semovente o un trattore e una
macchina azionata, mediante collegamento
al primo supporto fisso di quest'ultima; tali
dispositivi, ove immessi sul mercato muniti
di ripari, sono considerati come un singolo
prodotto;
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Nuovo campo di applicazione
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono
quasi una macchina, ma che, da soli, non
sono in grado di garantire un'applicazione
ben determinata; un sistema di azionamento
è una quasi-macchina;
le quasi-macchine sono unicamente destinate
ad essere incorporate o assemblate ad altre
macchine o ad altre quasi-macchine o
apparecchi per costituire una macchina
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Sono esclusi dal campo di applicazione del
Decreto Legislativo 17/2010:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati
come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti
identici e forniti dal fabbricante della macchina
originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di
divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per
uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare
una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
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e) i seguenti mezzi di trasporto:
i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o
su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su
tali veicoli;
i trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del D.
M. delle infrastrutture e dei trasporti 19/11/2004,, di
recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad
esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
veicoli a motore e loro rimorchi, ad esclusione delle
macchine installate su tali veicoli;
veicoli a motore esclusivamente da competizione;
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f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché
le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a
fini militari o di mantenimento dell'ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a
fini di ricerca per essere temporaneamente
utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti
durante le rappresentazioni;
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m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie
seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa
tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
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Immissione sul mercato e messa in servizio
Possono essere immesse sul mercato ovvero
messe in servizio unicamente le macchine che
soddisfano le pertinenti disposizioni del D.Lgs.
17/2010 e non pregiudicano la sicurezza e la
salute delle persone e, all'occorrenza, degli
animali domestici o dei beni, quando sono
debitamente installate, mantenute in efficienza
e
utilizzate
conformemente
alla
loro
destinazione o in condizioni ragionevolmente
prevedibili.
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Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere
sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e
di tutela della salute indicati nell'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia
disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio
le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai
sensi dell'articolo 9;
e) redige la dichiarazione CE di conformità e si accerta che la stessa
accompagni la macchina;
f) appone la marcatura ‘CE’.
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Una macchina immessa sul mercato,
ovvero messa in servizio, deve essere
conforme
ai requisiti minimi di
sicurezza, e corredata da:
Manuale di istruzioni;
Dichiarazione CE di conformità
Marcatura ‘CE’
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Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le
informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante
e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina;
c) la dichiarazione di conformità CE;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni
necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della
macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
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Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le
informazioni seguenti:
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina
non deve essere usata;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il
collegamento, su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a
ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della
macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione
degli operatori;
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Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le
informazioni seguenti:
l) le informazioni in merito ai rischi residui che
permangono, malgrado siano state adottate le misure di
protezione integrate nella progettazione della macchina e
malgrado le protezioni e le misure di protezione
complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono
essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le
attrezzature di protezione individuale che devono essere
fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono
essere montati sulla macchina;
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Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le
informazioni seguenti:
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di
stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le
prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le
operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio,
indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi
allorché
devono
essere
regolarmente
trasportati
separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o
avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo
da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in
condizioni di sicurezza;
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Ciascun manuale di istruzioni deve contenere almeno le
informazioni seguenti:
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e
manutenzione
che
devono
essere
effettuate
dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione
preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la
regolazione e la manutenzione, incluse le misure di
protezione che dovrebbero essere prese durante tali
operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se
incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di
rumore aereo
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La dichiarazione di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi
seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del
caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il
fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con
denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di
serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la
macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della
direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione analoga con
la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie
alle quali la macchina ottempera.
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La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo e il
numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia
qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo
4 che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche
applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la
dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
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La marcatura "CE" di conformità è costituita
dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che
segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della
marcatura "CE", devono essere rispettate le
proporzioni del simbolo di cui sopra.
CE è l'acronimo di
Conformité Européenne
Non è un marchio di qualità, ma indica che il
prodotto che lo riceve è conforme ai requisiti
essenziali indicati dalla Direttiva cui si deve
riferire in seguito alla dichiarazione di uso decisa
dal Produttore.
Con l'apposizione del marchio "CE" il produttore o
il suo legale rappresentante, dichiara che la
conformità del suo prodotto con i requisiti
essenziali è stata certificata.
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Marcatura «CE»
La marcatura ‘CE’ viene apposta sulla macchina
in modo visibile, leggibile e indelebile.
.
È vietato apporre sulle macchine marcature,
segni e iscrizioni che possano indurre in errore i
terzi circa il significato o il simbolo grafico, o
entrambi, della marcatura ‘CE’.
Sulle macchine può essere apposta ogni altra
marcatura, purché questa non comprometta la
visibilità, la leggibilità ed il significato della
marcatura ‘CE’.
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Il datore di lavoro ha l’obbligo di
mettere a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi a detti requisiti,
che
devono
essere
utilizzate
conformemente
alle
disposizioni
legislative
di
recepimento
delle
direttive comunitarie.
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Il datore di lavoro, al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all’uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che
dette
attrezzature
possano
essere
utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte,
adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle
dell’ALLEGATO VI del D.Lgs. 81/08.
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Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché le attrezzature di
lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità
alle istruzioni d’uso
2) oggetto di idonea manutenzione al fine
di garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza
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Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza
dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in
esercizio) e ad un controllo dopo ogni
montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne
l'installazione
corretta
e
il
buon
funzionamento
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Le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose devono essere sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze
stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di
garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi
eccezionali
che
possano
avere
conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti,
fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
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Questi interventi di controllo sono volti ad
assicurare il buono stato di conservazione e
l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di
lavoro e devono essere effettuati da persona
competente.
I risultati dei controlli devono essere riportati per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
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Qualora queste attrezzature di lavoro
siano usate al di fuori della sede
dell’unità produttiva devono essere
accompagnate da un documento
attestante l’esecuzione dell’ultimo
controllo con esito positivo.
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Chiunque noleggi o conceda in uso
attrezzature
di
lavoro
senza
operatore deve attestarne il buono
stato di conservazione, manutenzione
ed efficienza a fini di sicurezza, al
momento della cessione
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Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o
locazione finanziaria macchine, apparecchi o
utensili costruiti o messi in servizio al di fuori
della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1,
attesta, sotto la propria responsabilità, che le
stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio
o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza
di cui all’ALLEGATO V
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Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature
di lavoro senza operatore dovrà altresì
acquisire e conservare agli atti per tutta la
durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura una dichiarazione del datore
di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro
uso, i quali devono risultare idoneamente
formati, e siano in possesso della specifica
abilitazione se prevista
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Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e
37 il datore di lavoro provvede, affinché per
ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso
dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati in rapporto alla
sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
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• Il datore di lavoro provvede altresì a
informare i lavoratori sui rischi cui sono
esposti durante l’uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell’ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente,
nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
• Le informazioni e le istruzioni d’uso devono
risultare
comprensibili
ai
lavoratori
interessati
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Il
datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori
incaricati
dell’uso
delle
attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari, ricevano una
formazione, informazione ed addestramento
adeguati e specifici, tale da consentirne
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone.
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In particolare, dal 12 marzo 2013,
2013 tutti i lavoratori
(anche gli autonomi) incaricati dell’uso di queste
attrezzature, devono ricevere la specifica abilitazione
prevista dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
I corsi di formazione teorico-pratici hanno durata pari
a 8-10-12 ore per PLE che operano su stabilizzatori o
senza stabilizzatori, 12 ore per le gru su autocarro e 1214-16 ore per le gru a torre, 10-16-22—28-34-ore per la
conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne
e autoribaltabili a cingoli, 14 ore per gli addetti alla
conduzione di pompe per calcestruzzo.
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
“Soggetti formatori accreditati”
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della
sicurezza sul lavoro;
c) l’INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente
accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008,
nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di
cui sopra;
f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di
attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità
al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo
2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima
intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente
accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al
modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008
e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma
ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
i) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008 e
per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle
attrezzature oggetto della formazione;
l) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
47
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
“Requisiti minimi dei corsi”
Metodologia
didattica
“Attiva”, equilibrio tra lezioni frontali e lavoro di
gruppo, dimostrazioni e prove pratiche, e-learning
(solo per moduli giuridico-normativo e tecnico).
Partecipanti
Massimo 24 partecipanti – Registro presenze
Docenti
Verifiche
Parte Pratica: 1 ogni 6 partecipanti
Verifiche intermedie e finali a cura Resp. Progetto
Formativo e trasmissione verbale a Regioni.
Attestato di abilitazione con contenuti definiti.
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
“Requisiti minimi dei corsi”
Abilitazione
Aggiornamento
Libretto del
Cittadino
Rinnovo entro 5 anni dalla data di rilascio abilitazione.
Quinquennale - 4 ore: 1 teoria + 3 pratica
Registrazione competenze acquisite
Fascicolo conservato per 10 anni:
Fascicolo del
corso
•Dati anagrafici partecipante,
•Registro del corso (partecipanti e firme, docenti e firme, contenuti,
ecc.)
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
“Formazione Pregressa Riconosciuta”
per ciascuna tipologia d’attrezzatura
A
Corsi di formazione della durata complessiva non
inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di
modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento.
B
Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e
verifica
finale
dell’apprendimento,
di
durata
complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a
condizione che gli stessi siano integrati tramite il
modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
C
Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale
di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente accordo siano
integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al
punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
“Formazione Pregressa Riconosciuta”
Validità attestati
A
5 anni dalla data di attestazione di superamento della
verifica finale d’apprendimento.
B
5 anni dalla data
d’aggiornamento.
C
5 anni dalla data di superamento della verifica finale
d’apprendimento.
(di
conclusione
del
corso)
Riconoscimento ottenibile solo con evidenze
documentali: registro con firme partecipanti,
docenti, contenuti, durata, esiti valutazione, ecc. 51
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
“Norma transitoria”
I lavoratori che al 12 marzo 2013,
usano le attrezzature di lavoro
che necessitano di specifica
abilitazione, devono effettuare i
corsi entro 24 mesi e cioè entro il
12 marzo 2015!
52
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9
dell’allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro
3. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a 4.800
euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10,
3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3,
5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
1.800 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla
lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del
comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al
D.Lgs. 81/2008
• Inoltre, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO
VII del D.Lgs. 81/08 a verifiche periodiche
volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza.
• La prima di tali verifiche è effettuata
dall’INAIL, e le successive sono effettuate
dalla ASL o da soggetti abilitati secondo le
indicazioni del D.M. 11/4/2011.
ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo
verticale e azionati a mano
Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo
discontinuo con diametro del paniere x numero di
giri > 450 (m x giri/min.)
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo
con diametro del paniere x numero di giri > 450
(m x giri/min.)
Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con
solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele
esplosive od instabili, aventi diametro esterno del
paniere maggiore di 500 mm
Verifica annuale
ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Verifica annuale
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di
tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di
tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di
tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente
10 anni
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di
tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di
tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di
tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di
tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica triennale
ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria
dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi
dall'acqua.
Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.
Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati
in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I
alla IV
Verifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati
in I e II categoria
Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.
Verifica di funzionamento: biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di
ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW
Verifica quinquennale
Che cosa sono le verifiche
periodiche delle attrezzature di
lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 ?
Le verifiche periodiche sono
finalizzate ad accertare:
attività
tecniche
la conformità alle modalità di installazione
previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
lo stato di manutenzione e conservazione,
il mantenimento delle condizioni di sicurezza
previste in origine dal fabbricante e specifiche
dell’attrezzatura di lavoro,
l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di
controllo.
Che cosa non sono le verifiche
periodiche delle attrezzature di
lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 ?
Non sono collaudi
Non sono finalizzate alla verifica della
conformità alle direttive comunitarie di
prodotto
Non sono attività di consulenza
Non sono i controlli che il datore di
lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71
comma 8 (controlli iniziali, controlli
periodici, controlli straordinari)
Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al
D.Lgs. 81/2008
Applicazione pratica
sugli apparecchi di
sollevamento
“APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO”
Documentazione a corredo
Gli Apparecchi di Sollevamento
con
portata superiore a 200 Kg, esclusi quelli azionati a
mano, non marcati CE, devono essere stati
collaudati dall’ufficio dell’ex ENPI o dal Dipartimento
ISPESL competenti per territorio, i quali hanno
rilasciato
un
regolare
OMOLOGAZIONE
CERTIFICATO DI
Il verbale di collaudo deve essere
redatto su libretto conforme al modello
allegato al D.M. 12/9/1959
Sul libretto è riportato l’indicazione del datore
di lavoro, l’attività esercitata, l’ubicazione
dello stabilimento o del cantiere, i dati relativi
al tipo, al numero ed alla portata
dell’apparecchio
Sul Libretto sono riportate tutte le caratteristiche tecniche dell’apparecchio:
- Piano di scorrimento
(trave in c.a., in ferro, ecc.)
- Struttura portante
(carro di base in acciaio …)
- Struttura girevole
(Ø rotaia, proiezione orizz. braccio, h. piano scorr. …)
- Carrelli per argani di sollevamento
(scartamento, Ø ruote …)
- SOLLEVAMENTO
(Carrello n. 1, n. 2, …)
- TRASLAZIONE
(Apparecchio, carrello, …)
- ROTAZIONE
- SOLLEVAMENTO BRACCIO
- Arresti di fine corsa
- Gancio
- Alimentazione forza motrice
- Posto di manovra
- Prove di carico
- Prove di funzionamento
- Osservazioni e note
“PER GLI APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO MARCATI CE”
FINO AL 15 MAGGIO 2008 il libretto non
è più indispensabile
Infatti:
“L’ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio
del “Libretto delle verifiche” …, riportando nello
stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili
dalla macchina o desumibili dal manuale delle
istruzioni d’uso a corredo della macchina stessa.
… Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente
che la disponibilità del libretto è finalizzata al
miglioramento dell’espletamento di quelle verifiche
che sono obbligatoriamente previste, ma non
condiziona in alcun modo l’esercizio dell’attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori che gli stessi svolgono istituzionalmente.”
(Circolare 25 giugno 1997, n. 162054, del MINISTERO
DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO)
L’ISPESL nel compilare il “Libretto delle
verifiche”
sovrappone
alla
voce
“OMOLOGAZIONE“ la voce 1a VERIFICA”
riporta nello stesso esclusivamente i dati
caratteristici rilevabili dalla macchina o
desumibili dal manuale delle istruzioni d’uso a
corredo della macchina stessa e ne invia una
copia agli organi di vigilanza territoriali per i
successivi adempimenti di competenza.
La Dichiarazione CE di conformità per le macchine
deve contenere:
•
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità
•
Descrizione della macchina
•
Tutte le disposizioni pertinenti alle quali la
macchina è conforme
•
Eventuale nome e indirizzo dell’organismo
notificato e il numero dell’attestato di
certificazione “CE”
•
Eventuale nome e indirizzo dell’organismo
notificato cui è stato trasmesso il fascicolo
•
Eventuale nome e indirizzo dell’organismo
notificato che ha effettuato la verifica
•
Eventuale riferimento alle norme armonizzate
•
Eventuali norme e specificazioni tecniche
nazionali applicate
•
Identificazione del firmatario che ha la delega
del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunità
Il libretto di “ISTRUZIONI PER L’USO” deve
fornire almeno le seguenti informazioni:
• Riepilogo delle indicazioni previste per la
marcatura, escluso il numero di serie,
eventualmente completate dalle indicazioni atte a
facilitare la manutenzione (ad es. indirizzo
dell’importatore, dei riparatori, ecc.),
• Le condizioni di utilizzazione previsti in sede di
progettazione e costruzione,
• Il o i posti di lavoro che possono essere occupati
dagli operatori,
…
… ed inoltre:
• Le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
─ La messa in funzione,
─ L’utilizzazione,
─ Il trasporto,
─ L’installazione,
─ Il montaggio e lo smontaggio,
─ La regolazione,
─ La manutenzione e la riparazione,
• Se necessario, le istruzioni per l’addestramento,
• Se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che
possono essere montati sulla macchina.
… ed infine, solo per gli apparecchi di sollevamento:
a) Le caratteristiche tecniche, in particolare:
─ Eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi,
─ Le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle
guide,
─ Eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle
zavorre,
b) Il contenuto del registro di controllo della macchina se fornito
insieme a quest’ultima,
c) Le raccomandazioni per l’uso, in particolare per ovviare alle
insufficienze della visione diretta del carico da parte
dell’operatore,
d) Le istruzioni per effettuare le prove prima della prima messa in
funzione di macchine che non sono montate, presso il fabbricante,
nella loro configurazione di utilizzazione.
Scheda Tecnica per Carrello Semovente, compilata dal tecnico
INAIL in occasione della prima verifica periodica
Ed ancora …
… infine:
LA VERIFICA TRIMESTRALE
delle FUNI e delle CATENE
Il VERBALE DI VERIFICA
PERIODICA
Il VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
… infine:
VERIFICA FUNI E CATENE
Le funi e le catene degli
apparecchi di sollevamento
devono essere verificate
trimestralmente a cura del
datore di lavoro e tramite
personale specializzato.
Tale personale deve essere in
grado di rilevare le condizioni di
usura ed eventuali rotture dei
fili, sfilacciamento,
schiacciamento o altro.
VERIFICA FUNI E CATENE
Effettuare un esame a vista della fune per valutare il
degrado costituito dall’ossidazione conseguente
all’esposizione ad agenti atmosferici
CONTROLLO
INTERNO DI
UN TRATTO DI
FUNE
(tensione
nulla)
Per valutare la
situazione
interna creare
un varco fra i
trefoli
CONTROLLO
INTERNO ALLA
ESTREMITA’
DELLA FUNE,
IN
PROSSIMITA’
DEI
TERMINALI
(tensione nulla)
ISTRUZIONI PER IL
CONDUTTORE DI GRU
ISTRUZIONI PER IL
CONDUTTORE DI GRU
VERIFICA FUNI E CATENE
Quando cambiare una fune?
ISTRUZIONI PER IL
CONDUTTORE DI GRU
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Esempio di grave piegamento dovuto a
sollecitazione meccanica
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Esempio di deformazione a canestro
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Esempio di deformazione a canestro
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Esempio di deformazione a canestro
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Espulsione dell’anima metallica
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Espulsione dell’anima metallica, associata
ad una deformazione a canestro nella zona
adiacente
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Espulsione dell’anima tessile,
associata ad una deformazione
nella zona adiacente
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Esempio di usura con
numerosi fili rotti
CASI DI FUNI CHE RICHIEDONO
L’IMMEDIATA SOSTITUZIONE
Esempi di piegature con riduzione della
sezione e allentamento dei trefoli
ISTRUZIONI PRATICHE
PER IL CONTROLLO
ISTRUZIONI PRATICHE
PER IL CONTROLLO
ISTRUZIONI PRATICHE
PER IL CONTROLLO
ISTRUZIONI PRATICHE
PER IL CONTROLLO
ISTRUZIONI PRATICHE
PER IL CONTROLLO
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Direttiva Macchine e Attrezzature (Lezione VIGGIANO)