CARTA DEI SERVIZI
TRIBUNALE DI PERUGIA
La Carta dei Servizi del Tribunale di Perugia è stata realizzata in attuazione del progetto di
Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari
della Regione Umbria, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo C.R.O. del Fondo
Sociale Europeo 2007-2013 e con la collaborazione del RTI formato dalle società: SCS Azioninnova
S.p.A. – Intersistemi Italia S.p.A. - Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.
Si ringraziano per la collaborazione i Magistrati e il Personale Amministrativo presso il Tribunale di
Perugia.
CARTA DEI SERVIZI DEL TRIBUNALE DI PERUGIA
INDICE
1
Presentazione ........................................................................................................ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
Il progetto delle Buone Pratiche e la Carta dei Servizi ............................. 1
Principi e finalità della Carta dei Servizi ................................................... 1
Principali riferimenti normativi .................................................................. 2
Utilizzare la Carta .................................................................................... 6
2
Il Tribunale di Perugia: cenni storici ................................................................... 7
2.1
2.2
2.3
2.4
La sede .................................................................................................... 7
Il Palazzo delle Poste .............................................................................. 7
Il Palazzo ex Enel .................................................................................... 8
Il Palazzo del Capitano del Popolo .......................................................... 9
3
Criteri e modalità di accesso ai servizi ............................................................. 10
3.1
3.2
Indirizzi e principali riferimenti ................................................................ 10
Come raggiungere gli uffici del Tribunale .............................................. 10
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Sedi di Piazza Matteotti ............................................................................ 10
Sede Palazzo ex Enel .............................................................................. 11
Recapiti .................................................................................................. 11
Calendari e orari .................................................................................... 11
Area territoriale di competenza .............................................................. 12
Il sito web del Tribunale ......................................................................... 12
L’organizzazione ................................................................................................. 13
4
4.1
4.2
Il Tribunale come istituzione .................................................................. 13
La struttura dell’Ufficio ........................................................................... 13
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
5
Presidenza ............................................................................................... 15
Dirigenza Amministrativa.......................................................................... 15
Area Amministrativa ................................................................................. 15
Area Civile ............................................................................................... 16
Area Penale ............................................................................................. 19
I Servizi................................................................................................................. 22
5.1
Area Civile: Servizi Generali .................................................................. 25
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile ....................................................... 25
Iscrizione a Ruolo................................................................................................... 29
Richiesta Visione Fascicolo .................................................................................... 29
Richiesta Attestazioni - Certificati ........................................................................... 30
Certificato di godimento dei diritti civili .................................................................... 30
5.1
Contenzioso Ordinario ........................................................................... 31
Separazione consensuale ...................................................................................... 31
Divorzio congiunto.................................................................................................. 32
5.2
Volontaria Giurisdizione: Famiglia ......................................................... 33
Modifica condizioni Separazione o Divorzio ........................................................... 33
Ordine di protezione contro gli abusi familiari ......................................................... 34
Adozione di persona maggiorenne ......................................................................... 35
Procedimenti relativi agli atti dello stato civile ......................................................... 37
5.3
Volontaria Giurisdizione: Persona – Giudice Tutelare ........................... 38
i
Amministrazione di sostegno ..................................................................................38
Tutela
................................................................................................................39
Curatela ................................................................................................................39
Autorizzazione del giudice tutelare relativa a persone incapaci di agire ..................40
Attività del Giudice tutelare .....................................................................................40
Autorizzazioni del giudice tutelare relative a minori .................................................41
Autorizzazione per rilascio al passaporto per minore o incapace ............................42
5.4
Volontaria Giurisdizione: Eredità e Successioni ..................................... 43
Accettazione di eredità con beneficio di inventario ..................................................43
Ricorso di accettazione eredità con beneficio di inventario nell’interesse del figlio
minore .....................................................................................................44
Eredità giacente nomina del curatore ......................................................................45
Accettazione della nomina di esecutore testamentario ............................................46
Rinuncia all’eredità..................................................................................................47
5.5
Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito ............................................... 48
Ammortamento titoli ................................................................................................48
Riabilitazione del protestato ....................................................................................49
5.1
Volontaria Giurisdizione: Atti Notori........................................................ 49
Atto notorio .............................................................................................................49
5.2
Volontaria Giurisdizione: Asseverazioni ................................................. 50
Autentica di firma e documento ...............................................................................50
Asseverazione perizie e traduzioni ..........................................................................50
5.3
Volontaria Giurisdizione: Registro Stampa ............................................. 51
Iscrizione al registro Stampa ...................................................................................51
Richiesta di modifica iscrizione al registro stampa ..................................................52
5.1
Volontaria Giurisdizione ......................................................................... 53
Accordo di ristrutturazione dei debiti .......................................................................53
Esdebitazione del fallito ..........................................................................................54
5.2
Fallimenti ................................................................................................ 55
Istanza di fallimento ................................................................................................55
Domanda di ammissione al passivo ........................................................................56
Concordato preventivo ............................................................................................57
Certificato pendenza procedure concorsuali ...........................................................58
5.3
Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari .......................................................... 58
Certificato di non opposizione agli atti esecutivi ......................................................58
Certificato di pendenza di procedure esecutive mobiliari/immobiliari .......................59
Rilascio copie fotostatiche atti giudiziari ..................................................................59
Istanza per la conversione del pignoramento ..........................................................60
Intervento dei creditori ............................................................................................61
Istanza di vendita ....................................................................................................62
Partecipazione alle vendite giudiziarie ....................................................................63
Certificati relativi alle procedure esecutive ..............................................................64
Espropriazione mobiliare presso il debitore .............................................................64
Espropriazione presso terzi .....................................................................................65
Esecuzione in forma specifica .................................................................................66
Ricorso per proroga dell’esecuzione di sfratto.........................................................67
Procedimento di riscossione speciale .....................................................................67
5.4
Area Penale ........................................................................................... 68
Patrocinio a spese dello Stato .................................................................................68
Rilascio copie atti processuali .................................................................................70
Opposizione a decreto penale.................................................................................70
Richiesta di estinzione del reato..............................................................................71
Istanza per le autorizzazioni a colloqui e/o nullaosta vari per detenuti.....................71
Consultazione atti e fascicoli ...................................................................................71
ii
Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali ............. 72
Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali, testimoni e soggetti intervenuti
a qualunque titolo nel processo .............................................................. 72
Rilascio informazioni per vendite veicoli, corpi di reato di valore e ordinari:
dissequestri e restituzione ...................................................................... 72
5.5
Area Amministrativa ............................................................................... 73
Albo CTU e Periti ................................................................................................... 73
Emissione ordini di pagamento per i giudici onorari ................................................ 73
Richiesta liquidazione ausiliari del giudice .............................................................. 74
Rilascio certificazioni fiscali .................................................................................... 74
Pagamento spese di viaggio dei testimoni nel processo penale ............................. 74
Rilascio certificato pene e spese ............................................................................ 74
Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese
dello stato ............................................................................................... 75
6
La qualità ............................................................................................................. 76
6.1
6.2
7
La politica della qualità .......................................................................... 76
Gestione dei reclami e delle segnalazioni .............................................. 77
Appendici ............................................................................................................. 78
7.1 Tabella dei Diritti di copia ....................................................................... 78
7.2 Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità.................... 78
7.3 Diritto di copia cartacea con certificazione di conformità ....................... 78
7.4 Diritto di copia in formato informatizzato senza certificazione di
conformità (all.6) .............................................................................................. 79
7.5 Diritto di copia in formato informatizzato autentica (All. 7) ..................... 79
7.6 Diritto di copia digitale su supporto diverso da quello cartaceo ............. 80
7.7 Diritto di copia in formato informatizzato ................................................ 80
7.8 Tabella Contributo Unificato................................................................... 81
7.9 Questionario per la rilevazione della qualità del servizio offerto ............ 81
8
Glossario.............................................................................................................. 84
iii
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
1 Presentazione
1.1 Il progetto delle Buone Pratiche e la Carta dei
Servizi
L’ambizioso progetto di “Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse
degli Uffici Giudiziari della Regione Umbria” nasce da una ricerca mirata a produrre conoscenza,
consapevolezza ed opportunità dei miglioramenti organizzativi e lavorativi implementabili
all’interno di un Ufficio Giudiziario, per poi passare alla fase di definizione e attuazione del piano di
interventi utile all’incremento dell'efficacia/efficienza dell'organizzazione dello stesso.
Il progetto nasce, infatti, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Umbria FSE 2007/2013
Ob. 2, Asse V Transnazionalità e interregionalità, e persegue due importanti obiettivi:

Riorganizzare gli Uffici Giudiziari per ottimizzare i processi interni di gestione e trattamento
delle pratiche giudiziarie;

Migliorare il rapporto con l’utenza creando nuovi canali di comunicazione grazie all’ausilio di
nuove tecnologie.
È proprio nell’ambito di questo secondo obiettivo che si colloca la Carta dei Servizi, disegnata in
relazione all'esigenza di sviluppare modalità di comunicazione efficaci e interattive nei confronti dei
cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti i vari servizi offerti.
Lo scopo della Carta dei Servizi, infatti, è quello di rendere gli uffici del Tribunale maggiormente
vicini e quindi più accessibili al cittadino, ma anche contribuire a ricomporre la diffidenza e la
sfiducia esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari che si è creata nel corso degli anni.
Il successo del progetto è dovuto non solo all’accurata e dettagliata progettazione di tutte le sue
linee di intervento, ma alla fondamentale collaborazione di tutto il personale operante nel Tribunale
di Perugia.
1.2 Principi e finalità della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e
al Decreto Legislativo n. 286/1999.
Il Tribunale di Perugia, con la redazione della Carta, vuole definire delle garanzie di qualità del
servizio offerto anche al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l’utenza in genere ed i cittadini
in particolare. Il Tribunale di Perugia, nell’erogare i propri servizi, si impegna a rispettare i seguenti
principi fondamentali:

Uguaglianza e imparzialità: i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla
base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri
aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale di Perugia mantiene la riservatezza dei
dati personali e si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del
servizio alle esigenze dei soggetti disabili;

Continuità: l’erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari
definiti, dei periodi di festività e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale si impegna a
comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate
nell’erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei
disagi;
1
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia

Partecipazione e trasparenza: il Tribunale di Perugia promuove un’adeguata informazione e
partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato;

Efficacia ed efficienza: il Tribunale di Perugia si impegna a perseguire l’obiettivo del
miglioramento continuo, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato, adottando le
soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con
le risorse disponibili.
1.3 Principali riferimenti normativi
Il perimetro normativo in cui la Carta dei Servizi trova definizione e attuazione è illustrato nella
tabella che segue, nella quale viene indicata la legislazione generale che disciplina l’attività
amministrativa
Legge 7.8.1990, n.241
“Nuove Norme in materia di
procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti
amministrativi”
Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27.1.1994
“Principi sull’erogazione dei servizi
pubblici”
La norma disciplina l’attività amministrativa e determina i criteri sui
quali deve essere basata: economicità, efficacia e trasparenza,
nell’ottica di una maggiore integrazione tra Cittadino e Pubbliche
Amministrazioni.
La Direttiva individua i principi a cui deve essere uniformata in
generale e progressivamente l’erogazione dei servizi pubblici,
anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione.
Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri
11.10.1994
“Direttiva sui principi per
l’istituzione e il funzionamento
degli uffici per le relazioni con il
pubblico”
La Direttiva e la Legge intervengono sulla definizione dei principi e
delle modalità per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento
degli Uffici preposti alle relazioni con il pubblico.
Legge 150 del 07/06/2000
“Disciplina delle attività di
informazione e comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”
Decreto Legislativo del
12.5.1995, n.163 (convertito con
la L. 11.7.1995, n.273)
“Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per il
miglioramento dell’efficienza delle
P.A.”
Decreto Ministero della
Giustizia del 20.11.1995 n. 540
2
Art. 2 Qualità dei servizi pubblici
Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi
pubblici, predisposte, d’intesa con le amministrazioni interessate,
dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400.
Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle
norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni adottate con decreto del Ministro della Funzione
Pubblica.
Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1,
adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi
indicati dalla direttiva dello schema generale di riferimento dandone
adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
“Regolamento di attuazione degli
artt. 2 e 7 della L. 241/1990”
Decreto legislativo del 30.7.199
9 n. 286
“Qualità dei servizi pubblici e carte
dei servizi”
Legge del 8.11.2000 n.328
“Legge quadro per la
realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi
sociali”
relativamente ai procedimenti di competenza degli organi
dell'Amministrazione della Giustizia.
Art. 11 - Qualità dei servizi pubblici.
Comma 1 - I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalità che promuovono il miglioramento della qualità e
assicurano la tutela dei Cittadini e degli Utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla
legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi.
Art. 13 - Carta dei servizi sociali.
Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per
l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le
condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei
soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per
assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni
soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi
riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per
via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare
ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi
In linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo
di
cambiamento
e
ammodernamento
della
Pubblica
Amministrazione, scopo di questa direttiva è promuovere,
diffondere e sviluppare l'introduzione nelle Amministrazioni
Pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità
percepita dai Cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione,
finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui
bisogni effettivi dei Cittadini, utilizzando al meglio le risorse
disponibili. Le indagini sulla qualità percepita contribuiscono infatti
a:
Direttiva del Ministro della
Funzione Pubblica 24.3.2004
“Misure finalizzate al
miglioramento del benessere
organizzativo nelle Pubbliche
Amministrazioni”
 Definire nuove modalità di erogazione dei servizi o
interventi di miglioramento di quelle esistenti,
dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive
esigenze dei Cittadini e delle imprese;
 Favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente
nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione del
Servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra
Amministrazione e Cittadino.
Negli interventi di rilevazione della qualità percepita, la
comunicazione interna riveste un ruolo di grande importanza per:
 Il coinvolgimento e la motivazione delle persone, la
promozione di atteggiamenti positivi e costruttivi e
l'attenuazione delle resistenze al cambiamento;
 La costruzione della cultura della customer satisfaction in
termini di rafforzamento del valore della centralità del
Cittadino, di accettazione di nuovi paradigmi
organizzativi.
Decreto Ministero della
Giustizia del 12.12.2006 n. 306
“Regolamento recante Disciplina
dei dati sensibili e giudiziari da
parte del Ministero della Giustizia,
adottata ai sensi degli artt. 20 2e
21 del decreto legislativo
30.6.2003 n.196”
Regolamento con cui vengono identificati i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della
Giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Allegati da numero 1 a 20.
3
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Direttiva del Dipartimento della
Funzione pubblica 20.12.2006
“Per una Pubblica
Amministrazione di qualità”
Direttiva dei Ministri per la
Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e per le Pari
Opportunità 23 maggio 2007
Legge 4.3.2009 n. 15
“Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative alle
funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del
lavoro e alla Corte dei Conti
4
Gli obiettivi della direttiva sono di tre ordini. Innanzitutto, essa
intende richiamare l’attenzione delle Amministrazioni sulla qualità e
il miglioramento continuo. In secondo luogo, la direttiva indica il
ricorso all’autovalutazione della prestazione organizzativa, quale
punto di partenza obbligato dei percorsi di miglioramento continuo.
In terzo luogo, essa delinea una prospettiva chiara di sviluppo della
politica per la qualità nelle Pubbliche Amministrazioni da parte del
Dipartimento della Funzione pubblica che, valorizzando le
esperienze esistenti e gli sforzi già effettuati, indichi percorsi
puntuali e traguardi di sistema condivisi
Per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità
entra a pieno titolo in una normativa di carattere generale fra i fattori
che condizionano il funzionamento organizzativo. Perseguire la
parità tra i generi nella Pubblica Amministrazione significa, dunque,
agire contemporaneamente sui diversi fronti dell’innovazione dei
modelli organizzativi, del rinnovamento della classe dirigente,
dell’uguaglianza delle opportunità e del riconoscimento del merito
e, non ultimo, della capacità delle Amministrazioni di promuovere la
parità anche nel contesto esterno.
L’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la produttività
passano
necessariamente
attraverso
il
miglioramento
dell’organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un
elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in
termini di produttività che di affezione al lavoro.
Art. 4 - Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e
del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.
Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni
pubbliche.
Comma 2 – Nell’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
(...) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti
delle Amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici,
fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di
regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed
economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi,
dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata
emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di
interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di Utenti o
consumatori (…).
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Legge 18.6.2009 n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di
processo civile"
Decreto Legislativo del
27.10.2009 n. 150 (e successive
modifiche e integrazioni)
“Attuazione della Legge 15/2009,
in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni”
Decreto Legislativo 25.1.2010 n.
5
“Attuazione della direttiva
2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e
impiego. Modifiche al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198”
Art. 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento.
Art. 23 - Diffusione delle buone prassi nelle Pubbliche
Amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per
l'erogazione dei servizi al pubblico.
Comma 1 - Le Amministrazioni Pubbliche statali, individuati nel
proprio ambito
gli Uffici che provvedono con maggiore
tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o
all'erogazione di Servizi, che assicurano il contenimento dei costi di
erogazione delle prestazioni, che offrono i Servizi di competenza
con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che
assicurano il più alto grado di soddisfazione degli Utenti, adottano
le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative
buone prassi tra gli altri Uffici.
Art. 30 - Tutela non giurisdizionale dell'Utente dei servizi pubblici.
Comma 1 - Le Carte dei Servizi dei soggetti pubblici e privati che
erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la
previsione della possibilità, per l'Utente o per la categoria di Utenti
che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico
rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della
controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla
richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi
di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
Art. 1 – Oggetto e finalità
Comma 2 - Le disposizioni del presente decreto assicurano una
migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati
rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati
standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi,
l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la
selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il
riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione
delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il
rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della
dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il
contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la
trasparenza dell'operato delle Amministrazioni Pubbliche anche a
garanzia della legalità
Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto le misure volte ad
eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come
conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale
e civile o in ogni altro campo.
L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e
uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e
attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi,
regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.
5
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Titolo III
Disegno di Legge 3209bis,
approvato il 15 settembre 2011,
"Disposizioni in materia di
semplificazione dei rapporti della
Pubblica Amministrazione con
Cittadini e imprese e delega al
Governo per l'emanazione della
Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche e per la
codificazione in materia di
Pubblica Amministrazione
La Carta dei doveri delle Amministrazioni Pubbliche raccoglierà in
un unico provvedimento i diritti dei Cittadini e i doveri delle
Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire
con chiarezza quali comportamenti l’Amministrazione è obbligata a
tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e
nell’erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da
applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi. I
principi e criteri cui dovrà attenersi il Governo nell'emanazione della
Carta dei doveri sono i seguenti:
A. Trasparenza, come prevede il decreto legislativo di riforma del
lavoro pubblico n.150/2009, consiste nella accessibilità totale
attraverso la pubblicazione sui siti internet delle Pubbliche
Amministrazioni, delle informazioni relative all'organizzazione,
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, ai risultati conseguiti, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità.
B. Eliminazione delle molestie amministrative, l'Amministrazione
deve astenersi da qualsiasi azione che determini inutile molestia
per i Cittadini: si prevedranno sanzioni per chi avanza richieste di
pagamenti già adempiuti.
C. Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti, e
progressiva riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni.
D. Cortesia e disponibilità, tutti i pubblici Dipendenti dovranno
usare cortesia e disponibilità nei confronti dei Cittadini, da
considerare come un Cliente della Pubblica Amministrazione,
dalla quale ha diritto a ricevere servizi di qualità.
E. Chiarezza e semplicità del linguaggio, il linguaggio utilizzato
nei provvedimenti amministrativi dovrà essere semplice e chiaro
per consentire ai Cittadini anche un controllo sull'attività svolta
dalla Pubblica Amministrazione.
F. Accesso ai servizi, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori dei
servizi pubblici devono garantire agli Utenti l'accesso più facile e
rapido alle informazioni e ai servizi offerti tramite l'utilizzo delle
tecnologie telematiche.
G. Documentazione amministrativa, si vieta alle Amministrazioni
di richiedere al Cittadino e alle imprese informazioni, dati e
documenti in possesso della stessa o di altre Amministrazioni
Pubbliche, stabilendo il principio dell'acquisizione diretta, anche
tramite l'accesso per via telematica alle banche dati delle
amministrazioni certificanti.
H. Strumenti e poteri sostitutivi, si regolerà il ricorso agli strumenti
sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.
1.4 Utilizzare la Carta
La Carta contiene informazioni sui servizi erogati dal Tribunale di Perugia e consente all’utente di
poterne usufruire in modo semplice e diretto. E’ composta da schede analitiche ed informative, che
forniscono indicazioni dettagliate sui principali servizi e procedure.
L’elenco dei servizi è proposto nel Capitolo 5 della Carta.
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CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
2 Il Tribunale di Perugia: cenni storici
2.1 La sede
Il Tribunale civile e penale di Perugia è dislocato in diversi edifici, tutti ubicati nell’area più antica
del capoluogo umbro ed accomunati, oltre che dalla vicinanza fisica e dalla medesima destinazione
d’uso, anche dal fatto di essere i luoghi nei quali si sviluppata una parte non secondaria della storia
cittadina. In particolare, la presidenza, le segreterie e le sezioni civili (contenzioso civile; sezione
c.d. “stralcio” comprendente le sezioni distaccate soppresse; volontaria giurisdizione; fallimenti ed
esecuzioni mobiliari ed immobiliari) sono collocate nel palazzo delle Poste (piazza Matteotti n. 1),
il cui piano terra è tuttora adibito, in parte, ai servizi postali; le sezioni penali (dibattimento e G.I.P.G.U.P.) sono ospitate nella storica “officina elettrica”, anche conosciuta come palazzo ex Enel (via
XIV Settembre); la sezione lavoro, l’ufficio spese pagate (ex ufficio campione) e l’ufficio recupero
crediti si trovano, infine, nel palazzo del Capitano del Popolo e nei locali dell’antico Collegio del
Gesù (piazza Matteotti n. 22).
2.2 Il Palazzo delle Poste
Non c’è perugino che non abbia varcato, anche solo
per una volta, la soglia di questo edificio (con
accesso sia in piazza Matteotti che in via Mazzini),
ma è altrettanto facile ritenere che pochi di essi,
presi dagli affari quotidiani e immersi nei propri
pensieri, abbiano alzato la testa per ammirare un
affresco del Brugnoli, uno stucco del Frenguelli o un
artistico ferro battuto di un qualche anonimo fabbro
di un secolo fa. Eppure questo palazzo, realizzato a
partire dal 1911 su progetto degli ingegneri Armanni
e De Fonseca ed inaugurato il 10 maggio 1916,
costituisce un pregevole ed inequivocabile esempio
di stile liberty, quell’architettura anche detta “floreale” che tanto successo ebbe agli inizi del
Novecento. Nel giorno dell’inaugurazione una folla di perugini si riversò, curiosando, nei locali nuovi
di zecca, per passeggiare nei lunghi corridoi ed ammirare gli affreschi e gli stucchi. “L’Unione
Liberale”, allora il più letto quotidiano perugino, sottolineava come “il nuovo palazzo postelegrafico
concorra a conferire al più bel centro della città, la continuità di una ampia e solenne linea
architettonica atta ad accrescere la dignità edilizia cittadina, cui corrisponde, pei locali interni, una
vastità e una sontuosità di aule e di ambulacri, di decorazioni e di arredi, come ben pochi pubblici
uffici delle città d’Italia, anche tra le maggiori, possono vantare”. Ed in effetti, gli artisti e gli artigiani
che hanno dato il loro contributo alla realizzazione di questo palazzo erano fra i più conosciuti e
quotati dell’epoca: i numerosissimi affreschi sono opera di Annibale Brugnoli (1843-1915), pittore
umbro apprezzato in tutta Italia, col quale collaborò Osvaldo Mazzerioli, specializzato nei paesaggi;
tutti gli stucchi, le decorazioni e le sculture, tra cui i suggestivi grifi che con sguardo arcigno
guardano la sottostante piazza Matteotti, furono realizzate da Giuseppe Frenguelli (1856-1940),
coadiuvato da Enrico Cagianelli (1886-1938) e da sconosciuti quanto valenti intagliatori della pietra,
mentre l’autore degli elaboratissimi ferri battuti, o perlomeno di gran parte di essi, è il fabbro Paride
Rosi. Sono andate perse, purtroppo, le vetrate policrome e il grande velario che sovrastava il salone
centrale a pianterreno, frutto del talento di Ludovico Caselli Moretti (1859-1922), maestro
indiscusso dell’arte vetraria. Nell’area ove oggi insiste questo edificio sorgeva, precedentemente, il
palazzo Meniconi, che ospitò in tempi diversi la Zecca e la prima Biblioteca civica. Adiacente ad
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CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
esso si trovava la settecentesca Pesceria che, per le sue forme neoclassiche e il suo caratteristico
colonnato, fu dai perugini ironicamente ribattezzata “il tempio delle lasche”.
2.3 Il Palazzo ex Enel
La produzione di energia elettrica a Perugia venne
affidata, sul finire dell’Ottocento, alla S.A.E.U
(Società Anonima Elettricità Umbra), filiale umbra
del gruppo tedesco Siemens-Shukert; l’energia
elettrica avrebbe alimentato la costituenda rete
tramviaria e la nuova rete di illuminazione pubblica,
in sostituzione degli antiquati lampioni a gas. La
fondazione di tale Società coincise con il mandato
amministrativo del sindaco Ulisse Rocchi (18931902). Il 20 settembre 1899, alla presenza di molte
autorità politiche arrivate da tutta Italia, il sindaco
inaugurò il nuovo “tram way” elettrico e nel marzo
dell’anno successivo venne approvato il “Regolamento per l’esercizio della tramvia elettrica a
Perugia”. Nel 1899 venne inoltre accordato alla Società il permesso di edificare su una superficie
di 1700 mq. il nuovo impianto per la produzione di elettricità, che avrebbe assunto, nel linguaggio
comune dei perugini, la usuale denominazione di “officina elettrica”. In effetti, più che di un’officina
si trattava di una vera e propria centrale per la produzione di energia elettrica, alimentata da
bruciatori a carbone e gas; non a caso, in molte fotografie dell’epoca si nota un’altissima e svettante
ciminiera, ora non più esistente. Nel nuovo impianto trovarono occupazione centocinquanta addetti.
La costruzione di questo imponente edificio, su un’area anticamente chiamata Campo Battaglia,
comportò la realizzazione di importanti opere di fondazione, essendo la superficie poco affidabile
e costituita, per lo più, da materiale di recupero. Non a caso, lo storico Raniero Gigliarelli nella sua
“Perugia antica e moderna” (1907) riporta: “Gli annali decemvirali fin dal 1297 parlano del Campo
Battaglia e accennano al fatto ch’esso era da tempo antichissimo situato in questo medesimo luogo
sopra di cui la città forma ampio teatro, perché avanti al secolo XV la piazza del Sopramuro aveva,
invece dei fabbricati, un lungo parapetto che serviva agli spettatori nelle giornate di combattimento
al Campo”. Il combattimento era la famosa e cruenta “Battaglia dei sassi” o “Sassaiola” che, per
addestrare i giovani dei vari rioni perugini all’arte guerresca, qui si svolgeva ogni primo marzo,
festività del patrono cittadino Sant’Ercolano, e che venne abolita nel 1425. La stessa area fu usata
anche come luogo per le esecuzioni capitali (forca, decapitazione o rogo) che vennero eseguite
fino al 1583. L’edificio comprendeva la sala delle macchine, quella delle caldaie, il locale delle
pompe col depuratore d’acqua ed il magazzino capace di contenere circa 500 tonnellate di carbone.
Adiacente a questi locali era la palazzina di cinque piani, dei quali i due inferiori erano adibiti a locali
per le batterie di accumulatori, il primo piano ad uffici di amministrazione e i due superiori ad
abitazioni per il direttore e per il capo officina. Da porta Santa Croce (i cosiddetti “Tre Archi”) una
diramazione del binario del tram consentiva il trasporto del carbone dalla stazione ferroviaria
all’officina elettrica. Sempre nel 1899 la Giunta municipale stipulò con la stessa Società (che nel
1931 sarebbe stata assorbita dall’U.N.E.S.) un ulteriore contratto per l’illuminazione cittadina, che
prevedeva l’uso di lampadine di moderna concezione: queste nuove lampade, oltre a fornire
maggiore intensità luminosa, avevano il vantaggio di ridurre drasticamente gli oneri a carico del
Comune. Con la nazionalizzazione dell’energia elettrica nel 1962 e la creazione dell’E.N.E.L.,
l’immobile passò a questo ente che ne riconvertì la destinazione, da centrale elettrica a sede di
uffici tecnici ed amministrativi. Dal 2007 ospita gli uffici penali del Tribunale.
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CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
2.4 Il Palazzo del Capitano del Popolo
Non si può parlare di questo edificio senza prima
aver fatto un breve accenno alla prospiciente piazza
Matteotti, autentico punto nodale della vita
quotidiana dei perugini e originariamente chiamata
“del Sopramuro”: in effetti, mai denominazione fu più
azzeccata, visto che effettivamente la piazza poggia
su un grande muro urbico di epoca etrusca, che
aveva funzione di sostegno e contenimento.
Essendo la zona estremamente scoscesa e
soggetta a smottamenti, le autorità comunali
decisero, nel 1273, di avviare la costruzione di un
nuovo, imponente muro di sostegno, a cui fu
attribuito l’impegnativo nome di Muro Civitatis. Questa muraglia, realizzata esternamente al muro
etrusco e rinforzata con poderosi contrafforti, fu completata nel 1276 e ancora oggi la sua posizione
delimita esattamente i confini della piazza. Successivamente i contrafforti furono uniti da grandiose
volte (i cosiddetti “arconi”) che inglobarono un isolato edificio sottostante, fino allora utilizzato come
prigione: nel 1202 essa aveva annoverato fra i propri “ospiti” quel Francesco di Bernardone che,
non ancora avviato sulla via della santità, era stato fatto prigioniero durante una delle tante
scaramucce tra Perugia e Assisi. Tra il 1472 e il 1481 gli architetti lombardi Gasperino d’Antonio e
Leone di Matteo edificarono il pregevole palazzo del Capitano del Popolo, eretto in corrispondenza
della vecchia prigione. Esso era più alto di un piano rispetto a come lo vediamo oggi e sulla sua
sommità si stagliava un’elegante merlatura guelfa, assai simile a quella del Palazzo dei Priori: sia
l’ultimo piano che i merli furono gravemente danneggiati dal rovinoso terremoto del 1741 e per
questo demoliti senza più essere ricostruiti. La lunetta posta sulla sommità dello splendido portale
contiene una pregevole statua raffigurante la Giustizia, munita di spada e col viso mosso da un
enigmatico sorriso. Al di sotto di questa si legge la scritta “Iustitiae virtutum domina” (Signora delle
virtù della giustizia), con la data del 1472, mentre ai fianchi della lunetta si notano due grifi (simboli
della città) che artigliano un vitello e un montone. A lato del portale si affaccia la stupenda Loggia
del Banditore, finemente decorata e sorretta da mensoloni, da cui si promulgavano gli editti e le
ordinanze dei magistrati. Nel governo cittadino, il Capitano del Popolo affiancava il Podestà ed
aveva in comune con questo il requisito di essere forestiero: mentre il Podestà, in concorso col
Collegio dei Priori, deteneva il potere politico e amministrativo, il Capitano del Popolo era investito
del potere militare e di parte di quello giudiziario. In seguito, divenne la residenza del Bargello, il
comandante delle guardie comunali, e per questo l’edificio è anche conosciuto come palazzo del
Bargello. Negli anni tra il 1472 e il 1476, per iniziativa e a spese dell’Ospedale di S. Maria della
Misericordia, fu realizzata una lunga teoria di botteghe prospicienti la piazza, così da unire il palazzo
del Capitano del Popolo ai preesistenti fabbricati dell’Ospedale siti in quella che oggi è chiamata
via Oberdan. Quindi, a partire dal 1483 e sempre a spese della potente istituzione ospedaliera,
iniziarono i lavori per la sopraelevazione delle botteghe, per opera di Gasperino d’Antonio. Ai lavori
prese parte anche un artista del calibro di Fiorenzo di Lorenzo (1440-1525), cui sono da attribuire
le diciotto splendide finestre crociate sugli architravi delle quali campeggia una frase biblica, e si
conclusero solo nel 1512, anno in cui, secondo il volere di papa Sisto IV della Rovere, si trasferì in
questa nuova struttura lo Studium perugino (l’Università degli Studi). A partire dai primi anni
dell’Ottocento, in concomitanza con l’occupazione napoleonica e visto il trasferimento
dell’Università nell’ex convento degli Olivetani a Montemorcino, sia il palazzo del Capitano del
Popolo che l’attiguo edificio dello Studium furono destinati ad ospitare gli uffici giudiziari, una
prestigiosa destinazione d’uso che tuttora si perpetua.
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CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
3 Criteri e modalità di accesso ai servizi
3.1 Indirizzi e principali riferimenti
Il Tribunale di Perugia è sito in Piazza Matteotti 1 (Palazzo delle Poste); Altre sedi del Tribunale
sono:

Palazzo del Capitano, sito in Piazza Matteotti, 22 (Sezione Lavoro, Ufficio Spese di Giustizia e
Recupero Crediti)

Palazzo Ex Enel, sito in via XIV settembre (Sezioni penali: Dibattimento e G.I.P.-G.U.P.)
3.2 Come raggiungere gli uffici del Tribunale
3.2.1 Sedi di Piazza Matteotti
In auto

Dal nord: prendere l’autostrada A1 in direzione Roma ed uscire a Valdichiana, quindi immettersi
sul raccordo Perugia – Bettolle ed uscire a San Faustino o a Prepo

Dal sud: prendere Autostrada A1 in direzione Firenze ed uscire ad Orte, quindi immettersi sul
raccordo Orte-Terni, uscita per Perugia per l'immissione sulla E45, ed uscire a Piscille o a Prepo

Dalla costa adriatica: prendere Autostrada A14 e lasciare l'autostrada all'uscita per Cesena,
quindi immettersi sulla superstrada E45 per Città di Castello e proseguire per Perugia
Coordinate geografiche di riferimento per navigatori GPS:

Latitudine: 43.1118555

Longitudine: 12.3900552
Gli Uffici del Tribunale sono al centro storico e soggetti a limitazioni di traffico (zona ZTL).
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CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
In treno

Dal nord: linea ferroviaria "Firenze-Roma con cambio a "Terontola" sulla linea "TerontolaPerugia-Foligno"

Dal sud: linea ferroviaria "Roma-Ancona" con cambio a "Foligno" sulla linea "Foligno-PerugiaTerontola". Esistono alcuni collegamenti giornalieri diretti con Perugia

La città di Perugia dispone di tre stazioni ferroviarie:

La stazione principale di Fontivegge, che si trova a P.zza Vittorio Veneto, (tel. Ufficio
informazioni: 07575001288; tel. biglietteria: 075/5007467), a 3 km dal centro storico ed è ben
collegata da corse autobus per il centro

La stazione di Ponte San Giovanni, che si trova in via Via Nino Bixio (Tel. 075393615) a circa
6 km da Perugia

La stazione della F.C.U. - Ferrovia Centrale Umbra - Perugia Sant'Anna (linea a carattere
regionale) che si trova a Piazzale Bellucci n. 8 (Tel. 075/5729121), in pieno centro, vicino alla
stazione degli Autobus ed alla scale mobili che conducono al centro storico ove sono situati gli
Uffici della Corte
In aereo
L'aeroporto di Perugia si trova a circa 12 km dalla città, in località Sant’Egidio (tel. 075/592141).
Effettua voli nazionali giornalieri per Milano Malpensa e voli internazionali con scalo a Milano
Malpensa. La Corte è raggiungibile con autobus che arrivano a Piazza Italia e alla stazione
Ferroviaria principale.
3.2.2 Sede Palazzo ex Enel
Seguire le indicazioni sopra riportate.
Le coordinate geografiche di riferimento per navigatori GPS:

Latitudine: 43.1106479

Longitudine: 12.3924592
3.3 Recapiti
Tribunale Ordinario di Perugia Piazza Matteotti 1 (Palazzo delle Poste)
tel. 075 54051 (centralino), fax: 075 5405202
Mail: [email protected]
PEC: [email protected]
3.4 Calendari e orari
Dal lunedì al venerdì: 09.00 – 13.00 (dalle 12.00 alle 13.00 atti urgenti e in scadenza). Il sabato
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 viene garantita la ricezione dei soli atti che rivestono il carattere
dell’urgenza.
11
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
3.5 Area territoriale di competenza
Il circondario è lo spazio territoriale di competenza del Tribunale. I comuni del circondario sui quali
il Tribunale di Perugia esercita la propria funzione sono:
Assisi
Bastia Umbra
Bettona,
Castiglione del Lago
Citerna
Città di Castello
Corciano
Costacciaro
Fossato di Vico
Gualdo Tadino
Gubbio
Lisciano Niccone
Magione
Monte Santa Maria
Tiberina
Montone
Panicale
Perugia
Pietralunga
San Giustino
Sigillo
Torgiano
Tuoro sul Trasimeno
Passignano sul
Trasimeno
Scheggia e
Pascelupo
Umbertide
Valfabbrica
3.6 Il sito web del Tribunale
Il Tribunale di Perugia ha attivato un sito internet all’interno del Portale del Distretto di Corte
d’Appello dell’Umbria realizzato e gestito dal CISIA locale. Questo è raggiungibile all’indirizzo:
http://www.giustizia.umbria.it/GiustiziaUmbria2/it/ptperugia.page
Al suo interno sono presenti informazioni di utilità e modulistica
12
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
4 L’organizzazione
4.1 Il Tribunale come istituzione
Il Tribunale è il luogo dove lo Stato, attraverso i Giudici, esercita la funzione giurisdizionale in
ambito civile e penale. La giurisdizione civile è diretta a:
a) Dirimere le controversie tra cittadini (giurisdizione di cognizione);
b) Dare attuazione ai provvedimenti di condanna emessi in sede civile (giurisdizione esecutiva),
nel cui ambito rientrano anche le procedure concorsuali riguardanti le aziende in crisi;
c) Controllare l'esercizio di alcuni diritti riconosciuti dallo Stato in capo ai propri cittadini in materie
particolarmente delicate, date le possibili conseguenze derivanti (volontaria giurisdizione)
La funzione giurisdizionale in sede penale è rivolta invece a reprimere i reati. Essa viene esercitata
dal Tribunale a seguito dell'iniziativa della Procura della Repubblica.
Fatte salve alcune procedure di volontaria giurisdizione, in tutti gli altri casi i cittadini che intendono
far valere le proprie ragioni in sede civile o difendersi dalle accuse mosse loro dalla Procura della
Repubblica in sede penale devono necessariamente farsi assistere da un avvocato, cioè da un
professionista in grado di rappresentarli e difenderli nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.
Questo tenuto conto delle regole, particolarmente complesse, che governano sia i rapporti tra i
cittadini medesimi, sia l'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale da parte dei Giudici.
Ecco perché gli avvocati sono considerati come i principali interlocutori del Tribunale.
Il Tribunale Ordinario in primo grado giudica tutte le cause civili e penali che non rientrano nella
competenza del Giudice di Pace o del Tribunale per i Minorenni.
In appello, il Tribunale Ordinario è competente per le impugnazioni delle sentenze pronunciate dal
Giudice di Pace in materia civile e penale. Anche in questo caso il Tribunale è giudice di merito:
infatti, decide su tutti gli aspetti della causa pronunciandosi su questioni di fatto e di diritto.
Nell’esecuzione delle sue funzioni di giudice di appello, il Tribunale può confermare oppure
riformare la sentenza di primo grado.
Le sentenze, in materia civile o penale, pronunciate dal Tribunale come giudice di prima istanza
sono impugnabili davanti alla Corte di Appello; quelle pronunciate come giudice di appello sono,
invece, impugnabili solo con ricorso per cassazione.
Il Tribunale, può giudicare:

In composizione monocratica, ossia come organo composto da un solo magistrato (il giudice
unico);

In composizione collegiale, ossia come collegio composto da tre magistrati: il presidente e due
giudici a latere.
La composizione monocratica costituisce la regola, mentre la composizione collegiale è prescritta
nei casi previsti dalla legge.
Il tribunale è altresì competente - Legge 13 aprile 1988 n. 117 per il Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
4.2 La struttura dell’Ufficio
Il Tribunale si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e
amministrativa.
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CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
La struttura giurisdizionale, che svolge la funzione giudicante di primo grado, e di secondo grado
relativamente alle sentenze del giudice di pace, fa capo al Presidente del Tribunale (Dott. Aldo
Criscuolo), che ha la titolarità̀ e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri
Uffici Giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione
dell’attività̀ giudiziaria. La struttura giurisdizionale è suddivisa a sua volta in 2 Aree: Civile e Penale.
AREA CIVILE:

Sezione Civile (distinta in I, II e III sezione in base alle competenze e una sezione cd stralcio
che tratta i procedimenti pendenti nelle cinque ex sezioni distaccate al 13-09-2015, data della
soppressione)

Sezione specializzata per le imprese (cd Tribunale delle imprese)
AREA PENALE:

Sezione G.I.P. - G.U.P.

Sezione Dibattimento

Sezione Esecuzioni Penali
Qui di seguito l’organigramma della struttura giurisdizionale.
Nell'esercizio della funzione giurisdizionale però i Giudici hanno bisogno di una struttura
amministrativa di supporto, costituita dalle cancellerie del Tribunale. Queste ultime, oltre a
supportare l’attività̀ dei Giudici, svolgono anche servizi autonomi, dei quali gli interessati possono
usufruire direttamente (copie di atti, certificati vari, iscrizione degli organi di stampa, procedure di
ammortamento dei titoli di credito, ecc.).
La struttura amministrativa fa capo al Dirigente Amministrativo (Dott. Paola Di Domenico), che ha
la direzione del Personale e disciplina i servizi; ha il compito di coordinare, gestire e supervisionare
l’intera area. La struttura amministrativa, a sua volta, è composta da tre aree:

Area Amministrativa - Contabile

Area Civile

Area Penale
14
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
L’Area Civile è composta dalle cancellerie: Civile, Fallimenti e Procedure Concorsuali, Volontaria
Giurisdizione/Affari non contenziosi, Lavoro/Previdenza, Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari.
L’Area Penale è invece suddivisa nelle cancellerie: G.I.P/ G.U.P., Dibattimento, Riesame ed
Esecuzione Penale.
Qui di seguito l’organigramma della struttura amministrativa.
4.2.1 Presidenza
Responsabile
Aldo Criscuolo
Localizzazione
Palazzo Poste – Primo piano – Stanza 53
Mail
[email protected]
PEC
[email protected];
4.2.2 Dirigenza Amministrativa
Responsabile
Paola Di Domenico
Localizzazione
Palazzo Poste – Primo piano – Stanza 51
Mail
[email protected]
PEC
[email protected]
4.2.3 Area Amministrativa
Segreteria della Presidenza e Amministrativa
Responsabile
Alberto Maestri
Localizzazione
Palazzo Poste – Primo piano – Stanza 53
Mail
[email protected]
PEC: [email protected]
Principali attività svolte nell'Area:
15
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia

Segreteria di Presidenza e Amministrativa.

Gestione amministrativa del personale di ruolo e non di ruolo in servizio al Tribunale di Perugia;
aggiornamento del registro informatizzato delle assenze (presenze, ferie, lavoro straordinario,
permessi, congedi, assenze per malattia, aspettativa). Protocollazione Informatica di tutta la
corrispondenza indirizzata al Tribunale, scannerizzazione dei documenti e trasmissione in via
telematica agli uffici.

Adempimenti relativi al D.lgs. 81/2008.

Gestione immobili - Commissione per la manutenzione degli Uffici Giudiziari.

Tenuta Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (area civile) e dei Periti (area penale).

Gestione automezzi.

Consegnatario- Ufficio Economato-Spese d'Ufficio.
Ufficio Spese Di Giustizia e Recupero Crediti
Responsabile
Annamaria Minelli
Localizzazione
Palazzo del Capitano – Piano terzo – Stanza 37
Mail
[email protected]
PEC: [email protected]
PEC: [email protected]
Principali attività svolte:

Emissione modelli di pagamento delle Spese di Giustizia: compensi a difensori, magistrati
onorari, testimoni, custodi giudiziari, consulenti, ausiliari del giudice

Gestione del software SiCoGe;

Esecuzione adempimenti fiscali: invio annuale CUD, compilazione modello 770

Gestione dell’attività amministrativa di recupero crediti dello Stato a seguito di provvedimento
penale di condanna ovvero di provvedimento in sede civile, nei casi previsti dalla legge;
recupero omesso o insufficiente contributo unificato

Gestione Convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A

Adempimenti statistici
4.2.4 Area Civile
Sezione Prima
Principali attività svolte: Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale:
Diritto di famiglia – Diritti della personalità e danno alla persona – Procedimenti cautelari tipici
relativi ai diritti della personalità – Prove delegate e rogatorie in materia di diritto di famiglia –
Volontaria giurisdizione
16
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Presidente
Aldo Criscuolo
Localizzazione
Palazzo Poste – Primo piano – Stanza 53
Mail
[email protected]
Sezione Seconda
Principali attività svolte: Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale:
Procedimenti cautelari ante causam e possessori – Reclami avverso i provvedimenti cautelari;
Procedimenti di ingiunzione ante causam - Volontaria giurisdizione – Materia Agraria
Presidente
Maria Letizia Lupo
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano primo – Stanza 36
Mail
[email protected]
Sezione Terza
Principali attività svolte: Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale:
Procedure concorsuali – Esecuzioni –Societario – Locazioni e Sfratti – Volontaria giurisdizione –
Lavoro e Previdenza
Coordinatore
Umberto Rana
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano secondo - Stanza 110
Mail
[email protected]
Sezione cd “Stralcio”
Principali attività svolte: Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico, già
incardinate presso le soppresse Sezioni distaccate
Sezione specializzata per le Imprese
Sezione istituita presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di Regione; si occupa della trattazione
delle controversie in materia di impresa e società.
Cancelleria Civile – Iscrizione a Ruolo e Procedimenti Speciali
Responsabile
Tiziana Carnevali
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano terra – ingresso via Mazzini
Mail
[email protected]
PEC: [email protected] ;
Principali attività svolte:

Iscrizione, assegnazione, pubblicazione e rilascio formule decreti ingiuntivi
17
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Cancelleria Civile – Trattazione
Responsabile
Stefano Vicarelli
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 67
Mail
[email protected]
Responsabile
Giovanna Mascalzoni
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 79
Mail
[email protected]
PEC: [email protected] ;
Cancelleria Volontaria Giurisdizione/Affari non contenziosi
Responsabile
Lea Brunetti
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 73
Mail
[email protected]
PEC: [email protected] ;
Principali attività svolte:

Tutele e curatele, amministrazione di sostegno, trattamento sanitario obbligatorio;

Successioni;

Dichiarazioni di morte presunta e assenza;

Iscrizione privilegi speciali e legge sabatini;

Materia di stato civile;

Atti notori

Servizio Registri della stampa

Amministratori condomini
Cancelleria Lavoro
Responsabile
Maria Antonietta Vattimo
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano terzo – Stanza 4
Mail
[email protected]
PEC [email protected]
Principali attività svolte:

Iscrizione a ruolo, tenuta e gestione integrale di tutti i procedimenti riguardanti le materie di
Lavoro e Previdenza.

E' altresì assegnato alla cancelleria un'attività di carattere più strettamente amministrativo
riconducibile alla competenza notarile del direttore/funzionario: ricevimento del giuramento
delle traduzioni/perizie stragiudiziali.
18
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Cancelleria Fallimentare
Responsabile
Lanfranco Lanari
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 90
Mail
[email protected]
PEC: [email protected]
Principali attività svolte:

Adempimenti di cancelleria e assistenza al magistrato nelle procedure di fallimento, per
l'accertamento dello stato d'insolvenza, nella gestione di fallimenti, concordati preventivi,
amministrazioni controllate e liquidazioni coatte amministrative. Rilascio certificati.

Depositi giudiziari
Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari
Responsabile
Cristina Refrigeri
Localizzazione
Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 103
Mail
[email protected]
PEC: [email protected]
Principali attività svolte:

Adempimenti di cancelleria relativi alle procedure esecutive civili immobiliari e mobiliari, elle
cause di opposizione e degli altri affari in materia di esecuzione immobiliare e mobiliare;

Depositi giudiziari
4.2.5 Area Penale
Presidente di Sezione
Responsabile
Gaetano Mautone
Localizzazione
Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 25/D
Mail
[email protected]
Responsabile amministrativo dell’area
Responsabile
Monica Cuccu
Localizzazione
Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 37
Mail
[email protected]
PEC: [email protected]
Cancelleria GIP - GUP
Responsabile
Monica Cuccu
Localizzazione
Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 37
Mail
[email protected]
PEC: [email protected]
Principali attività svolte:
19
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
 Servizi di cancelleria relativi all’ufficio del GIP e del GUP
 Convalida misure cautelari reali e personali
 Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del GIP e del GUP
 Archiviazioni
 Decreti penali di condanna
 FUG
 Corpi di reato
Cancelleria Dibattimento
Responsabile
Rossella Palladino
Localizzazione
Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 10
Mail
[email protected]
Principali attività svolte:

Servizi di cancelleria relativi all’Ufficio del Dibattimento Penale (monocratico, collegiale e Corte
d’Assise)

Impugnazioni sentenze del Giudice di Pace

Gestione registro Giudici Popolari

Servizi di cancelleria relativi a misure di prevenzione e misure cautelari reali

Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del Giudice dibattimentale penale

Patrocinio a Spese dello Stato

Liquidazioni ex artt. 116 e 117 T.U. Spese di Giustizia.
Tribunale del Riesame
Responsabile
Antonella Massino
Localizzazione
Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 11
Mail
[email protected]
PEC: [email protected]
Principali attività svolte:

Servizi di cancelleria relativi al Tribunale del Riesame, con competenza distrettuale per le
misure cautelari personali e circondariale per le misure cautelari reali.
Cancelleria Esecuzioni Penali
Responsabile
Monica Cuccu
Localizzazione
Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 37
Mail
[email protected]
Principali attività svolte:
20
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia

Servizi connessi alla esecuzione dei provvedimenti emessi dal Giudice Penale: irrevocabilità
della sentenza ed adempimenti conseguenti. Esecuzione degli adempimenti da effettuare nei
fascicoli dibattimentali di ritorno dal visto del PG e dall'impugnazione.

Esecuzione Provvedimenti

Schede Casellario
21
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5 I Servizi
Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico forniti dal Tribunale di Perugia, le
modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche.
Ciascun servizio è presentato attraverso una scheda illustrativa strutturata come indicato nella
tabella che segue:
Titolo del servizio
COS’È
Descrizione del servizio che ne illustra la finalità
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
La tipologia di utenza a cui il servizio è destinato
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Il luogo in cui il servizio può essere richiesto
Le modalità con cui il servizio deve essere richiesto
Il costo del servizio
Il tempo entro il quale il servizio sarà erogato
Per consentire una facile fruizione di questo strumento, i Servizi sono stati classificati così come di
seguito indicato:
Area Civile: Servizi Generali

Patrocinio a spese dello stato in materia civile

Iscrizione a Ruolo

Richiesta visione del fascicolo

Richiesta Attestazioni - Certificati

Certificato godimento dei diritti civili
Contenzioso Ordinario

Separazione consensuale

Divorzio congiunto
Volontaria Giurisdizione: Famiglia

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Ordine di protezione contro gli abusi familiari

Adozione di persona maggiorenne

Procedimenti relativi agli atti dello stato civile
Volontaria Giurisdizione: Persona – Giudice tutelare

Amministrazione di sostegno

Tutele

Curatela

Autorizzazioni del Giudice tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire

Attività del Giudice Tutelare

Autorizzazioni del Giudice tutelare relative a minori

Autorizzazione al rilascio di passaporto per minore o incapace
22
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Volontaria Giurisdizione: Eredità e successioni

Accettazione di eredità con beneficio d’inventario

Ricorso di accettazione eredità con beneficio d’inventario nell’interesse del figlio minore

Eredità giacente: nomina del curatore

Accettazione della nomina di esecutore testamentario

Rinuncia all’eredità
Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito

Ammortamento Titoli

Riabilitazione del protestato (assegno, cambiale, tratta)
Volontaria Giurisdizione: Atti Notori

Atto notorio
Volontaria Giurisdizione: Asseverazioni

Autentica di firma e documento

Asseverazione perizie e traduzioni
Volontaria Giurisdizione: Registro Stampa

Iscrizione al registro stampa

Richiesta di modifica iscrizione al registro stampa
Volontaria Giurisdizione

Accordo di ristrutturazione dei debiti (si sposta in volontaria giurisdizione, va bene qui?)

Esdebitazione del fallito (si sposta in volontaria giurisdizione, va bene qui?)
Fallimenti

Istanza di fallimento

Domanda di ammissione al passivo

Concordato preventivo

Certificato pendenza procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari e immobiliari

Certificato di non opposizione agli atti esecuti

Certificato di pendenza di procedure esecutive mobiliari/immobiliari

Rilascio copie fotostatiche atti giudiziari

Istanza per la conversione del pignoramento

Intervento dei creditori

Istanza di vendita

Partecipazione alle vendite giudiziarie

Certificati relativi alle procedure esecutive

Espropriazione mobiliare presso il debitore

Espropriazione presso terzi

Esecuzione in forma specifica

Ricorso per proroga dell’esecuzione di sfratto

Procedimento di riscossione speciale
23
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Area Penale

Patrocinio a spese dello stato

Rilascio copie atti processuali

Opposizione a decreto penale

Richiesta di estinzione del reato

Istanza per le autorizzazioni a colloqui e/o Nulla Osta vari per detenuti

Consultazione atti e fascicoli

Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali

Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali, a testimoni e a soggetti intervenuti a
qualunque titolo nel processo

Rilascio informazioni per vendite veicoli. Corpi di reato di valore e ordinari: dissequestri e
restituzione
Area Amministrativa

Albo CTU e Periti

Emissione ordini di pagamento per i giudici onorari

Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici)

Rilascio certificazioni fiscali

Pagamento spese di viaggio dei testimoni citati dal pubblico ministero nei processi penali

Rilascio certificato pene e spese

Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato
24
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.1 Area Civile: Servizi Generali
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
E’ un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed
anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni
consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona
non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua
assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non
risultino manifestamente infondate. L’ammissione al gratuito
patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le
procedure connesse.
Normativa di riferimento: artt. 74–89 e 119-136 D.P.R. 30.05.02
n. 115 Artt. 3 e 10 TUIR
Decorrenza degli effetti: Il Ministero della Giustizia, con nota del
14/07/2015, relativamente alla decorrenza degli effetti
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, ha chiarito che tali effetti decorrono dal deposito dell'atto
introduttivo in cancelleria, purché l'istanza di ammissione sia
stata anteriormente depositata presso l'Ordine degli Avvocati
competente, anche se il provvedimento di ammissione non sia
ancora emanato
Possono ottenere il gratuito patrocinio:
 I cittadini italiani;
 Gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale;
 Gli apolidi;
 Gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e
non esercitino attività economica.
Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato:
 Nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo
se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti);
 Per i condannati con sentenza definitiva per i reati di
associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e
agli stupefacenti (novità introdotta dal pacchetto sicurezza
- legge 125/2008)
Il reddito imponibile dell’interessato non deve superare
11.369,24 (tetto così elevato per effetto del Decreto
interministeriale 1/04/2014 - G.U. n. 169 del 23/07/2014 con
decorrenza 7/08/2014 e modificabile ogni due anni dal Ministro
della Giustizia) Se l’interessato convive con il coniuge o altri
familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è
costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la
famiglia. Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle
cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello
stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto
con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.
Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche
dei redditi che sono esenti da Irpef (esempio pensione
invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a
imposta sostitutiva.
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:
 Del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in
corso il processo;
25
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia

COSA OCCORRE
26
Del luogo ove ha sede il magistrato competente a
conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
 Del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione,
Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
A Perugia il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si trova
all’interno del Palazzo del Capitano - piazza Matteotti, 22
Con domanda in carta semplice che deve essere:
 Sottoscritta dall’interessato;
 Presentata dall’interessato o dal difensore (che in tal caso
autentica la firma) o inviata a mezzo raccomandata A/R al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.
La domanda, deve contenere:
 La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(e l’indicazione del procedimento, se già pendente);
 Le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la
fondatezza della pretesa con indicazione delle prove
(documenti, testimonianze, ecc.);
 Le generalità dell’interessato e dei componenti della
famiglia e i relativi codici fiscali;
 L’autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni
di reddito previste per la concessione del beneficio;
 L’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito
rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio (termini: trenta
giorni dopo la scadenza del termine di un anno a partire dal
deposito della domanda di ammissione o dalla precedente
comunicazione di variazione del reddito).
Documenti da allegare: vedi modulistica
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi
prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da
una certificazione dell’autorità consolare competente che
attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di
impossibilità quest’ultima può essere sostituita da
autocertificazione - vedi modulistica). Il Consiglio dell’Ordine
può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per
accertare la verità del contenuto della domanda. Se
l’interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti
di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo. La
falsità o le omissioni contenute nell’autocertificazione relative
alle condizioni di reddito sono punite con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da € 309,81 a € 1549,37; la pena
è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il
mantenimento del beneficio; la condanna comporta la revoca
del beneficio ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato
a carico del responsabile.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
EFFETTI
RECUPERO
L’ ammissione al beneficio produce come principali effetti:
 Difesa da parte di un difensore di fiducia che l’interessato
sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il
patrocinio a spese dello stato tenuti presso i consigli
dell’ordine e, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di
nominare un consulente tecnico. Il difensore e il consulente
ricevono un compenso anticipato dall’erario e ridotto alla
metà. Dal 2005 si può scegliere anche fuori dal Distretto di
cui sopra. N.B.: il difensore ed il consulente tecnico non
possono chiedere o percepire dal proprio assistito
compensi o rimborsi a nessun titolo; altrimenti commettono
grave illecito disciplinare.
 Prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese
di notifica, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e
dei diritti di copia;
 Anticipazione da parte dell’Erario di Onorari e spese dovuti
al difensore; indennità e spese di viaggio dovute a
magistrati e ufficiali giudiziari per atti compiuti fuori sede;
indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali
giudiziari per notifiche e atti di esecuzione a richiesta di
parte; spese per notificazioni a richiesta d’ufficio; spese per
legale pubblicità dei provvedimenti; spese per il
compimento di opere non eseguite o per la distruzione di
quelle compiute.
Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario
del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel
caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione
dalla parte a carico della quale sono poste le spese
processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della
causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si
applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad
essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e
all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. Il
compenso all’avvocato e al consulente sono liquidati dal
giudice, sentito il parere del consiglio dell’ordine,
contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del
procedimento
Il provvedimento che condanna alle spese la parte non
ammessa al patrocinio che perde la causa stabilisce che il
pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Lo Stato può
esercitare rivalsa se la parte ammessa vince la causa e perciò
si trova in condizioni di poter restituire allo Stato quello che è
stato speso per lui:
 Per le spese prenotate e anticipate se la parte ammessa
vittoriosa consegue almeno il sestuplo delle stesse;
 Per le sole spese anticipate in ogni caso, qualunque sia la
somma conseguita.
Lo Stato ha diritto di ripetere gli onorari dalla parte avversa
condannata alle spese nelle cause civili o nelle cause penali
dove vi sia stata costituzione di parte civile.
27
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
TEMPI E ITER
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
28
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da
quando è stata presentata la domanda o da quando è
pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda e decide sulla
stessa in uno dei seguenti modi:
 Può dichiararla inammissibile;
 Respingerla;
 Ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le
condizioni di reddito e se le pretese non appaiono
manifestamente infondate.
Se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati respinge o dichiara
inammissibile l’istanza, è possibile riproporla al giudice
competente, che decide con decreto, unitamente al merito. La
decisione viene comunicata all’interessato, al giudice
competente ed al direttore regionale delle entrate per la verifica
della veridicità delle dichiarazioni. Il giudice decide
definitivamente sull’istanza sulla quale si è già pronunciato
provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine, unitamente al merito.
Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione:
 Quando, nel corso del giudizio, siano intervenute modifiche
alle condizioni di reddito rilevanti al fini dell’ammissione al
beneficio;
 Quando, concesso il beneficio in via provvisoria dal
Consiglio dell’Ordine, risultano mancanti i presupposti per
l’ammissione o se l’interessato ha agito o resistito con mala
fede o colpa grave.
Esente
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Iscrizione a Ruolo
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
E’ il mezzo per portare all’attenzione del magistrato la
conoscenza di una controversia civile. Per ottenere una
pronuncia giurisdizionale è necessario iscrivere la causa a
ruolo. In tal modo la causa viene registrata, con attribuzione
di un numero, sui registri della cancelleria.
L’interessato, con il patrocinio di un avvocato
 Contenzioso: Cancelleria del Contenzioso Civile
 Lavoro: Cancelleria del Lavoro
 Volontaria
Giurisdizione:
Cancelleria
Volontaria
Giurisdizione
 Contenzioso: Nota di iscrizione a ruolo – atto introduttivo
del giudizio – fascicolo di parte con eventuali documenti
allegati
 Lavoro: Nota di iscrizione a ruolo – atto introduttivo del
giudizio – fascicolo di parte con eventuali documenti
allegati
 Volontaria Giurisdizione: Nota di iscrizione a ruolo – atto
introduttivo del giudizio – fascicolo di parte con eventuali
documenti allegati
 Contenzioso e Volontaria Giurisdizione: Contributo
unificato in relazione al valore della causa come da
apposita tabella “Contributo unificato” riportata in
appendice al presente documento
 Lavoro: Esente entro alcuni limiti reddituali da verificare in
cancelleria (attualmente pari a Euro 34.107,72 da
attestare mediante autocertificazione (modello disponibile
sul sito del Tribunale)
A vista.
Richiesta Visione Fascicolo
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Servizio che prevede la visione degli atti di un processo fornito a
beneficio delle parti processuali
Le parti interessate e i loro difensori
Presso la Cancelleria di riferimento
Documento di riconoscimento o, nel caso del difensore, atto di
nomina
Non sono presenti costi
L’erogazione del servizio è contestuale alla richiesta di visione
29
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Richiesta Attestazioni - Certificati
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
E’ una richiesta per ottenere una attestazione relativa al
procedimento.
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia
interesse.
Presso la cancelleria che ha in carico il procedimento.
L’istanza scritta in carta semplice.
1 marca per diritti di cancelleria pari a € 3,84
Gratuito per il rilascio dell’attestazione di presenza in udienza
Il rilascio dell’attestazione di presenza in udienza è immediato.
Per gli altri certificati, il tempo necessario per il rilascio varia in
base alla tipologia di attestazione.
Certificato di godimento dei diritti civili
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
30
Istanza scritta con la quale si richiede la certificazione di non
iscrizione a Ruolo di ricorsi per declaratoria di interdizione o di
inabilitazione di una persona
Chiunque ne abbia proprio interesse
Cancelleria Iscrizioni a Ruolo – Piano Terra Edificio ex Poste –
ingresso Lato via Mazzini
Documento di identità in corso di validità. L’interessato potrà
anche delegare persona di sua fiducia che dovrà essere munito
di delega autocertificata da parte dell’interessato e di fotocopia
del documento di identità del delegante e del delegato.
Nr. 2 marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna ed un diritto di
certificazione (sempre marca da bollo) da Euro 3,84
gg. 5 lavorativi
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.1 Contenzioso Ordinario
Separazione consensuale
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di
non vivere più insieme e di dividersi legalmente concordando
tra loro le condizioni che regolano la separazione
E’ obbligatoria l’assistenza di un legale
Presso lo Sportello Cancelleria Iscrizioni a Ruolo, edificio
Poste, piano terra, ingresso via Mazzini
 Modulo scheda di rilevazione ISTAT reperibile sul sito
internet del Tribunale e presso lo Sportello della
Cancelleria Civile
 Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi uso
separazione (esente da bollo)
 Certificato di matrimonio uso separazione (esente da bollo)
da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato
celebrato
 Copia del documento di identità di entrambi i coniugi
 Nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del
Tribunale
Contributo unificato di € 43,00.
N.A.
31
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Divorzio congiunto
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
32
È l'atto con il quale i coniugi di comune accordo decidono di
sciogliere il matrimonio (in caso di matrimonio civile) o
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
concordatario. La richiesta può essere presentata dopo 12
mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione
personale, e dopo 6 mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale
Entrambi i coniugi, necessariamente con l’assistenza di un
legale.
Presso lo Sportello Cancelleria Iscrizioni a Ruolo, edificio
Poste, piano terra, ingresso via Mazzini
 Ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio in originale
 Modulo di rilevazione ISTAT reperibile sul sito internet del
Tribunale e presso lo Sportello Unico della Cancelleria
Civile
 Copia integrale dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal
Comune dove è stato celebrato
 Copia conforme di omologa o sentenza di separazione e
del verbale dell’udienza presidenziale in sede di
separazione
 Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia di
entrambi i coniugi
 Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (facoltativo)
 Nota di accompagnamento per l’iscrizione a ruolo
reperibile sul sito del Tribunale o presso lo Sportello Unico
della Cancelleria Civile
Contributo unificato di € 43,00
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.2 Volontaria Giurisdizione: Famiglia
Modifica condizioni Separazione o Divorzio
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di
separazione o divorzio.
I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma, in ogni caso,
con l’assistenza di un legale.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12.00
Il ricorso deve essere presentato con l’assistenza di un legale;
se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i
coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per
confermare la volontà di modificare le condizioni, come
richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di
consiglio, emetterà il decreto di modifica.
Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei
coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti
concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla
controparte. Anche in questo caso, a seguito dell’istruttoria, il
Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se
riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica. Documenti da
presentare unitamente al ricorso:
 Copia autentica dell’omologa di separazione consensuale
o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza
giudiziale o consensuale del divorzio (esente bollo)
 Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i
coniugi (esente bollo)
 Nota di iscrizione a ruolo
Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo
unificato di € 98. È esente da ogni ulteriore imposta o tassa.
N.A.
33
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Ordine di protezione contro gli abusi familiari
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
34
È una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede
penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento
penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte
della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave
pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà.
L’applicazione della misura in sede penale presuppone l’avvio
di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia,
lesioni, violenza sessuale, violenza privata ecc.), indagini che
normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o
querela) sporta all’autorità competente dalla vittima o da altra
persona informata sui fatti.
In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima,
se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente
o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del
comportamento pregiudizievole. Con l’ordine di protezione il
giudice:
 Impone al responsabile la cessazione della condotta
pregiudizievole
 Dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del
coniuge o del convivente
 Prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi
ai luoghi abitualmente frequentati
 Dall’istante (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente
domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi
congiunti, luoghi di istruzione dei figli)
 Dispone eventualmente l’intervento dei servizi sociali
 Prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore
delle persone conviventi, se per l’assenza dell’allontanato
queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di
sussistenza
La durata dell’ordine di protezione non può essere superiore a
un anno, salvo la proroga, che va richiesta. In caso del
perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi
prima della scadenza del termine prefissato dal giudice.
La domanda può essere presentata dal coniuge, dal
convivente o da altro componente maggiorenne del nucleo
familiare.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria
Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Nella richiesta possono essere precisati i singoli interventi di
tutela ritenuti necessari o opportuni.
Documenti da presentare unitamente alla domanda:
 Certificato di residenza e stato di famiglia delle parti
(esente bollo)
 Eventuale certificazione medica o altra Documentazione a
dimostrazione dei fatti esposti (esente da bollo)
Il procedimento è esente da ogni imposta o tassa.
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Adozione di persona maggiorenne
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
Riguarda l’adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando
avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra
l’adottante e l’adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori
e figli.
Con il provvedimento di adozione l’adottato:
 Assume il cognome dell’adottante, da anteporre al proprio
cognome
 Acquista il diritto a succedere all’adottante alla pari dei di lui
figli legittimi
 Ha il diritto agli alimenti da parte dell’adottante, che li deve
prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali
dell’adottato
 È anche tenuto a prestare gli alimenti all’adottante
Normativa di riferimento: artt. 291ss c.c. come modificati dalla L.
4 maggio 1983, n. 184
L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se
il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), e
l’adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta
non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o
naturali riconosciuti). È necessaria l’assistenza di un legale. Per
l’adozione ordinaria è richiesto:
 Il consenso di chi adotta
 Il consenso dell’adottando
 L’assenso dei genitori dell’adottando
 L’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se
coniugati e non legalmente separati
 L’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante (legittimi,
legittimati o naturali riconosciuti)
In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche
qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l’assenso
degli aventi diritto a pronunciarsi
Presentando la domanda al Tribunale, del luogo in cui si trova la
residenza dell’adottando
35
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
36
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
Riferiti all’adottante:
 Domanda al Presidente del Tribunale
 Copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune
di nascita
 Certificato di residenza (in bollo)
 Certificato di matrimonio o di stato libero
 Stato di famiglia storico (in bollo)
Riferiti all’adottando:
 Copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune
di nascita
 Certificato di residenza e stato di famiglia (in bollo)
 Certificato di matrimonio o di stato libero
 Certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui
siano vivi, dovranno invece manifestare
 Il loro consenso secondo l’art. 311 c.c.)
Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far
ricorso all'autocertificazione.
I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.
Qualora sia domandata l’adozione di persona maggiorenne
avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del
testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di
origine dell’adottando a disciplina dei consensi eventualmente
richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare tradotte
in lingua italiana).
Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato
di € 98. È richiesta inoltre una marca da bollo da € 27,00 ex art.
30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.
Il provvedimento di adozione è soggetto a pagamento imposta di
registro in misura fissa.
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Procedimenti relativi agli atti dello stato civile
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
È possibile presentare ricorso presso il Tribunale per promuovere
la correzione, la ricostituzione, la formazione di un atto omesso o
la cancellazione in ipotesi di indebita registrazione. Può inoltre
presentare ricorso presso il Tribunale chi intende opporsi a un
rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione o di eseguire una trascrizione o altro adempimento.
Normativa Di Riferimento: artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396
Chi ha necessità di:
 Cancellare o modificare un atto dello stato civile
 Ricostruire un atto smarrito o distrutto
 Promuovere la formazione di un atto omesso
Quando l’ufficiale di stato civile non può d’ufficio provvedere alla
correzione di eventuali errori materiali in cui è incorso nella
redazione degli atti (ai sensi dell’art. 98 D.P.R. 396/2000),
l’interessato può presentare ricorso al Tribunale.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria
Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
L’interessato può presentare ricorso al Tribunale specificando
l’errore e in che senso questo debba essere corretto, allegando
idonea documentazione. Il ricorso va presentato presso il
Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile
presso il quale è registrato l’atto o presso il quale si chiede che
sia eseguito l’adempimento.
Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di
consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono
trasmessi d’ufficio all’ufficiale dello stato civile per le successive
annotazioni. Il ricorso può essere presentato personalmente
senza l’assistenza di un legale.
Documenti da presentare unitamente al ricorso:
 Copia autentica dell’atto di cui si chiede la correzione (esente
bollo)
 Eventuale documentazione a giustificazione della correzione
richiesta
 Nota di iscrizione a ruolo
Il procedimento è esente.
N.A.
37
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.3 Volontaria Giurisdizione: Persona – Giudice
Tutelare
Amministrazione di sostegno
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
38
È la procedura con la quale si richiede la nomina di un
amministratore di sostegno per colui che, a seguito di una
infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova
nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi
 Il soggetto beneficiario
 Il coniuge
 La persona stabilmente convivente
 I parenti entro il quarto grado
 Gli affini entro il secondo grado
 I responsabili dei servizi sanitari direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali
da rendere opportuna l’apertura del procedimento e non
ritengano semplicemente di darne notizia al Pubblico
Ministero)
 Il Pubblico Ministero
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria
Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
 Modulo per la richiesta compilato reperibile presso la
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Piazza Matteotti 1 – 2°
piano stanza n. 73
 Atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere nel
Comune di nascita)
 Certificato di residenza attuale del beneficiario
 Stato di famiglia
 Attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del
beneficiario
 Fotocopia della carta di identità e codice fiscale di chi
sottoscrive il ricorso
 Nota di iscrizione reperibile sul sito internet del Tribunale o
presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile
Esente da contributo unificato −Una marca € 27.00 per notifiche
d’ufficio ex art. 30 D.P.R. n. 115/2002
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Tutela
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla
legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di
provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di
una menomazione fisica o psichica. Quando un minore non ha
genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione
prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di un minore.
La tutela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di
interdizione pronunciata dal Tribunale. Dopo l’apertura della
tutela vengono nominati un tutore definitivo ed un protutore, che
assisteranno l’interdetto nel compimento degli atti, previa
autorizzazione del Giudice tutelare. Il Tutore deve redigere
obbligatoriamente, all’atto della nomina, l’inventario del
patrimonio della persona soggetta alla sua tutela. La tutela di un
minore viene aperta d’ufficio in seguito a segnalazione da parte
del Tribunale per i Minorenni o dell’ufficiale di stato civile.
Naturalmente anche i parenti del minore possono inviare la
segnalazione, comunicando i recapiti dove essere contattati.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria
Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Viene aperta d’ufficio
Diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)
N.A.
Curatela
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
La curatela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di
inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Dopo l’apertura della
curatela viene nominato un curatore, che è la persona che
assiste l’inabilitato nel compimento di atti di straordinaria
amministrazione, previa autorizzazione del Giudice tutelare.
Normativa di riferimento: artt. 392 ss. c.c. e artt. 415 ss. c.c.
La curatela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di
inabilitazione. È possibile far pervenire al Giudice tutelare una
proposta riguardo alla persona da nominare curatore.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria
Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Il Giudice tutelare che apre la curatela, convoca d’ufficio la
persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore,
scegliendola innanzitutto fra i parenti dell’inabilitato e tenendo in
considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire
in cancelleria dai parenti o da chi conosce l’inabilitato. Il curatore
viene nominato con decreto del Giudice tutelare e viene
convocato per l’accettazione dell’incarico.
Soggetto ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di
giustizia)
N.A.
39
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Autorizzazione del giudice tutelare relativa a persone
incapaci di agire
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
E' il servizio che consente al Tutore di richiedere
l'autorizzazione al Giudice Tutelare a compiere atti di
straordinaria amministrazione nell'interesse del tutelato
Il Tutore.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria
Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Richiesta compilata.
Soggetto ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di
giustizia)
N.A.
Attività del Giudice tutelare
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
40
Vigilanza e direzione dell’amministrazione dei beni
nell’interesse dell’incapace.
 Genitori
 Tutore
 Pubblico Ministero
Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui
risiede l’incapace.
Una istanza in carta semplice.
1 marca da bollo da € 27,00
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Autorizzazioni del giudice tutelare relative a minori
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e
nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. È necessaria
la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare per tutti gli atti
che eccedono l’ordinaria amministrazione, come per esempio:
 Alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a
qualsiasi titolo, anche a causa di morte
 Accettare o rinunciare a eredità o legati
 Accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultra novennali
I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva
la potestà genitoriale
Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui risiede
il minore. Per Comuni compresi nel circondario di Perugia:
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria
Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice
Tutelare:
 Un ricorso debitamente compilato e motivato
 La nota di iscrizione a ruolo
 La necessaria documentazione giustificativa (p. es. l’offerta
della banca relativa all’investimento proposto, la bozza del
contratto da stipulare ecc.)
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
È invece soggetto:
 Al pagamento della marca da bollo da € 27,00 per diritti
forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)
 Ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)
N.A.
41
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Autorizzazione per rilascio al passaporto per minore o
incapace
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
42
È la procedura con la quale si richiede l’autorizzazione al
rilascio del passaporto o della carta di identità valida per
l’espatrio in favore di minore o dello stesso genitore, qualora
non vi sia il consenso di entrambi i genitori (anche se non vi è
in corso o sia stata dichiarata la separazione legale o il
divorzio).
Il genitore che intende ottenere il rilascio del documento per sé
o per il minore o incapace, e che ovviamente si oppone al
dissenso espresso dall’altro
Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui
risiede il minore o l’incapace. Per Comuni compresi nel
circondario di Perugia: Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1
- Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Modulo per la richiesta compilato reperibile presso la
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di
Perugia
 Certificato di paternità e maternità del minore
 Stato di famiglia del minore
 Per richiedenti con doppia cittadinanza (cognomi stranieri
ecc.): certificato di cittadinanza italiana per la persona per
cui si chiede il documento valido per l’estero
 In caso di separazione o divorzio dei genitori:
omologa/sentenza di separazione/divorzio (in copia
semplice) e ultimo provvedimento giurisdizionale che ha
deciso sull’affido dei minori (sentenza di separazione –
divorzio - provvedimento presidenziale - modifica)
 Copia fronte/retro della carta d’identità del richiedente
In tutti i casi: una marca €27,00 per notifiche d’ufficio ex art. 30
D.P.R. n. 115/2002.
 Contributo Unificato € 98 nel caso di richiesta rilascio
documento per il genitore.
 Una marca da € 11,54 per copia autentica del
provvedimento di autorizzazione senza urgenza (rilasciata
dopo 4 giorni) o da € 34.62 per copia autentica urgente
(rilasciata entro 3 giorni)
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.4 Volontaria Giurisdizione: Eredità e Successioni
Accettazione di eredità con beneficio di inventario
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
È una dichiarazione che consente all’erede di non pagare i
debiti ereditari e i legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti in
eredità. L’accettazione dell’eredità da parte di un soggetto
incapace (minori, interdetti o inabilitati) deve essere fatta
esclusivamente con beneficio di inventario su autorizzazione
del Giudice Tutelare. (Vedi Sito Internet Tribunale)
Lo/gli erede/i.
Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Secondo
Piano – Stanza n. 73, previo appuntamento telefonico) nel
luogo dove aveva l’ultimo domicilio il defunto;
Presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio;
 Certificato di morte o autocertificazione in carta semplice;
 Fotocopia del codice fiscale dell’accettante e del defunto;
 Documento di identità dello/gli accettante/i;
 Se esiste testamento, una copia autentica in bollo del
verbale di pubblicazione;
 Se l’accettazione è in nome e per conto di un soggetto
incapace (minori, interdetti o inabilitati), copia autentica
dell’autorizzazione del Giudice Tutelare competente. Il
modulo del ricorso per ottenere tale autorizzazione è
reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
 Nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet della
Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione.
 N. 2 marche da bollo da € 16,00;
 N. 1 marca da bollo per diritti di cancelleria da € 11,54
 Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere,
occorre effettuare il versamento di € 262,00 [€ 168,00
imposta ipotecaria – € 59,00 bolli forfettizzati e € 35,00
tassa ipotecaria] con MOD. F23 da riconsegnare in
cancelleria, dopo il versamento, lo stesso giorno.
Alla richiesta della copia dell'atto:
 1 marca da bollo da € 16,00
 1 marca da bollo da € 11.54.
N.A.
43
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Ricorso di accettazione eredità con beneficio di inventario
nell’interesse del figlio minore
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
44
La richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria
amministrazione a favore del minore inabilitato o interdetto.
(Vedi Sito Internet Tribunale)
Entrambi i genitori o il genitore avente la responsabilità sul figlio
minore
Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui
risiede il minore o l’incapace. Per Comuni compresi nel
circondario di Perugia: Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1
- Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
 Modulo per la richiesta compilato reperibile sul sito internet
del Tribunale o presso lo Sportello della Cancelleria
Volontaria Giurisdizione
 Nota di iscrizione a ruolo compilata reperibile sul sito
internet del Tribunale o presso lo Sportello della
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
 Carta di identità del genitore o dei genitori che dovranno
entrambi firmare la richiesta
 Copia del codice fiscale del/i ricorrente/i e del minore
 Copia del certificato di morte del de cuius
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo
unificato. È invece soggetto:
 Al pagamento della marca da bollo da € 27,00 per diritti
forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)
 Ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia):
una marca da € 11,54 per copia autentica senza urgenza o
una marca da € 34,62 per copia autentica urgente
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Eredità giacente nomina del curatore
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel
possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si
è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del
defunto), su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio,
nomina un curatore dell’eredità (giacente). (Vedi Sito Internet
Tribunale)
Chi ha un interesse da far valere.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
La persona interessata deve presentare un ricorso scritto,
debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria
documentazione comprovante quanto dichiarato
Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo
unificato. È soggetto inoltre al pagamento delle spese collegate
alla pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. È
richiesta infine una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R.
115/02 per diritti forfettari di notifica.
N.A.
45
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Accettazione della nomina di esecutore testamentario
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
46
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.
L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente
eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la
rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione resa nella
cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la
successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto).
L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a
termine.
Normativa di riferimento: artt. 700 ss. c.c. (Vedi Sito Internet
Tribunale)
Chi è stato nominato esecutore testamentario.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
La dichiarazione di accettazione (o di rinuncia) deve essere
resa presso la Cancelleria delle Successioni del
Tribunale competente per territorio, previo appuntamento.
Si richiedono i seguenti documenti:
 Copia autentica del testamento (in bollo)
 Documento di identità in corso di validità
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo
unificato. È invece soggetto:
 All’imposta di bollo pari a € 16,00 (art. 1 D.M. 24 maggio
2005)
 All’imposta di registro pari a € 200,00 (D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 - T.U. dell’imposta di registro – soltanto per
l’accettazione, non per la rinuncia)
 Ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di
 Spese di giustizia)
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Rinuncia all’eredità
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
È' la dichiarazione con cui un erede fa cessare gli effetti
verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della
successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla
stessa, con la conseguenza che nessun creditore del defunto
potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La
rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una
condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una
parte dell'eredità. La rinuncia all’eredità da parte di un soggetto
incapace (minori, interdetti o inabilitati) può essere fatta
esclusivamente con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. (Vedi
Sito Internet Tribunale)
Lo/gli erede/i.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
 Estratto dell’atto di morte con indicata l’ultima residenza del
de cuius
 Codice fiscale e documento di identità del rinunciante e
codice fiscale del defunto
 1 marca da bollo da € 16,00 per atti giudiziari
 Versamento della tassa di registrazione presso Poste
Italiane o presso uno sportello bancario, di € 200,00 per
ogni atto di rinuncia da effettuare lo stesso giorno della
rinuncia, utilizzando il mod. F23 compilato a cura della
cancelleria
Alla richiesta della copia dell'atto:
 1 marca da bollo da € 16,00
 1 marca da bollo da € 11.54
N.A.
47
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.5 Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito
Ammortamento titoli
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
48
È la procedura con la quale, in caso di smarrimento, distruzione
o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari
al portatore, cambiali, titoli rappresentativi di depositi bancari,
libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore
può chiedere la dichiarazione di inefficacia del titolo verso terzi,
l’autorizzazione al pagamento del titolo e l’ottenimento di un
duplicato. (Vedi sito Internet Tribunale)
Chi possedeva legittimamente il titolo di credito al portatore
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
 Modulo per la richiesta compilato e nota di iscrizione a
ruolo reperibili sul sito internet del Tribunale e presso lo
Sportello Unico della Cancelleria Civile
 La denuncia di smarrimento
 La dichiarazione della Banca/Posta relativamente al saldo
 Copia della carta di un documento di riconoscimento
 Contributo unificato di € 98,00
 Una marca per diritti forfettizzati di notifica da € 27,00
 Una marca da bollo da € 11,54 per il ritiro di ogni copia
autentica occorrente
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Riabilitazione del protestato
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
La persona che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione
presso il Tribunale competente territorialmente (in relazione
alla residenza del richiedente). L'istanza va depositata
trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto sollevato.
(Vedi sito Internet Tribunale)
Il soggetto protestato
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
 Ricorso per riabilitazione civile a seguito di protesto
secondo il modello reperibile sul sito internet del Tribunale
e presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile
 Originale titolo protestato o, in mancanza, dichiarazione
del/i creditore/i a carattere liberatorio di avvenuto
pagamento e denuncia smarrimento titolo
 Visura camerale attestante che nell'anno successivo alla
data della pubblicazione dell'ultimo protesto non sono stati
levati altri protesti
 Copia della carta d’identità e codice fiscale del richiedente
Nota di Iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del
Tribunale e presso lo Sportello della Cancelleria Volontaria
Giurisdizione
 Contributo unificato pari ad € 98,00
 Una marca da bollo da € 27,00 per diritti di cancelleria
 Una marca da bollo da € 11,54 per copia autentica
N.A.
5.1 Volontaria Giurisdizione: Atti Notori
Atto notorio
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
E’ una dichiarazione resa sotto giuramento alla presenza di due
testimoni davanti a un pubblico ufficiale con la quale è possibile
provare determinati fatti, stati o qualità personali. (Vedi sito
Internet Tribunale)
Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua
residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale
dell’Ufficio Giudiziario).
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, previo appuntamento.
Due testimoni (muniti di documento valido) che non devono
essere né parenti né interessati all’atto.
 Documento d’identità del dichiarante e Codice Fiscale;
 Documento d’identità dei due testimoni
Bollo da € 16.
Per il rilascio di copia conforme dell’atto:
 Con urgenza: 1 marca da bollo da € 16,00 e 1 marca da bollo
da € 34.62
 Dopo 5 giorni dalla sottoscrizione: 1 marca da bollo da €
16.00 e 1 marca da bollo da 11.54
N.A.
49
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.2 Volontaria Giurisdizione: Asseverazioni
Autentica di firma e documento
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
È un servizio che attesta o l'autenticità di una firma apposta su
un documento alla presenza di un Funzionario o la conformità
di una copia di un documento rispetto all'originale.
Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua
residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale
dell’Ufficio Giudiziario).
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria
Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e per
i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno
E’ necessaria una marca da bollo da 3.84 per l’autentica di firma
e da 11.54 per l’autentica di documenti (fino a 4 pagine).
N.A.
Asseverazione perizie e traduzioni
COS’È
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COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
50
Chi effettua una perizia può far acquistare carattere di "ufficialità”
al documento giurando davanti al cancelliere di aver bene e
fedelmente assolto l'incarico affidatogli
Il perito che ha redatto l'elaborato
Cancelleria Lavoro e previdenza: Dott.ssa Vattimo M.A. dalle ore
10,00 alle 12 nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì.
Dr. Maestri dalle ore 10 alle ore 12 il martedì
 Documento d'identità del perito traduttore
 Perizia/atto da tradurre e la sua traduzione
 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine (compreso il
verbale)
 1 marca da bollo da € 2,00 per ogni allegato originale
Rilascio su richiesta in tempo reale
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.3 Volontaria Giurisdizione: Registro Stampa
Iscrizione al registro Stampa
COS’È
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L’iscrizione al registro della stampa è l’adempimento necessario
per poter procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo,
sia cartaceo che via etere o su rete informatica) di un giornale
periodico. (Vedi Sito Internet Tribunale)
Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se
persona giuridica) del periodico
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Notizie più dettagliate sono reperibili sul sito internet del
Tribunale o presso lo Sportello Unico della Cancelleria civile
 Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento
dei diritti politici: in carta semplice del proprietario, del
direttore responsabile e dell'editore e del legale
rappresentante (nel caso in cui il proprietario sia persona
giuridica)
 Autocertificazione di iscrizione del direttore responsabile
all’Albo dei Giornalisti e copia della tessera o certificato di
iscrizione (per la stampa cha ha carattere tecnicoprofessionale o scientifico -esclusi i periodici sportivi o
cinematografici, politici e sindacali -può essere richiesta
l'iscrizione all'elenco speciale e il rilascio del certificato
dall'Ordine dei Giornalisti)
 Se il proprietario e l’editore sono persone giuridiche,
allegare la copia dello statuto e autocertificazione sulla
qualità di rappresentante legale della Società
 Nel caso in cui la documentazione non fosse presentata
dagli interessati, occorre munirsi di delega
 Se l’esercente l’impresa giornalistica è diverso dal
proprietario, allegare il contratto fra le parti registrato in
bollo
 Fotocopia della carta d’identità dei sottoscrittori
 2 marche da bollo da € 16,00
 Ricevuta del versamento di € 168,00
 Una marca da bollo da € 16,00 per ogni variazione
 Per le ONLUS iscritte al Registro della Regione vi è
esenzione da bolli, concessioni governative, (gli atti relativi
al direttore responsabile sono in bollo) D.lg. 460/97 artt. 10,
17-24
N.A.
51
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Richiesta di modifica iscrizione al registro stampa
COS’È
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DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
52
L’iscrizione al registro della stampa è l’adempimento
necessario per poter procedere alla pubblicazione (con
qualsiasi mezzo, sia cartaceo che via etere o su rete
informatica) di un giornale periodico. Ogni modifica inerente il
titolo della pubblicazione, la sede legale, la proprietà, il direttore
responsabile e l'editore deve essere annotata nel registro della
stampa. (Vedi Sito Internet Tribunale)
Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se
persona giuridica) del periodico.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Modulo per la richiesta compilato e nota di iscrizione a ruolo
reperibili sul sito internet del Tribunale o presso lo Sportello
Unico della Cancelleria Civile
Per il cambiamento del proprietario o dell’editore occorre
allegare l’atto di passaggio di proprietà o contratto di affitto
redatto da un notaio e regolarmente registrato presso Agenzie
delle Entrate. Nel caso il subentro sia di una persona giuridica
occorre allegare l’autocertificazione di cittadinanza italiana e di
godimento dei diritti politici in carta semplice del legale
rappresentante (nel caso in cui il proprietario sia persona
giuridica), copia dello statuto e autocertificazione sulla qualità
di legale rappresentante della società. Nel caso la
documentazione non fosse presentata dagli interessati,
occorre la delega.
Per il cambiamento del legale rappresentante allegare
l’autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei
diritti politici in carta semplice del legale rappresentante.
Per il cambiamento del direttore responsabile allegare il
certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti o copia della
tessera.
Per il cambiamento di sede legale allegare la copia autentica
del verbale o della delibera.
Per il cambio di titolo, se il direttore responsabile è iscritto
nell’Elenco Speciale, allegare il nuovo certificato di iscrizione.
 2 marche da bollo da € 16,00
 Ricevuta del versamento di € 168,00
 Una marca da bollo da € 16,00 per ogni variazione
Per le ONLUS iscritte al Registro della Regione vi è esenzione
da bolli, concessioni governative, (gli atti relativi al direttore
responsabile sono in bollo) D.lg. 460/97 artt. 10, 17-24
 Contributo unificato
 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.1 Volontaria Giurisdizione
Accordo di ristrutturazione dei debiti
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Il debitore, per far fronte alla crisi dell’impresa, ha la possibilità
attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi
creditori di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione
dei debiti. L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere
sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del
passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo
pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua
stipulazione. Alla prima fase privatistica segue poi quella
giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori
e di ogni altro interessato, procede all’omologazione
dell’accordo di ristrutturazione.
Normativa di riferimento: art. 182-bis L.F (art. inserito dall’art. 2
c. 1 lettera l) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato
dall’imprenditore che si trova “in stato di crisi”, ovvero non
ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
L’imprenditore che intende chiedere l’omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, lo deposita in
Tribunale unitamente alla documentazione prevista per la
proposta di concordato preventivo di cui all’art. 161 L.F.,
ovvero:
 Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’impresa
 Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco
nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione
 L’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprietà o in possesso del debitore
 Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili
Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
medesimo.
 Contributo unificato
 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
N.A.
53
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Esdebitazione del fallito
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
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COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
54
L’istituto dell’Esdebitazione del fallito consiste nella liberazione
del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali
non soddisfatti. Possono goderne solo i falliti persone fisiche.
L’Esdebitazione del fallito può essere concessa solo in
presenza di determinati presupposti, riassumibili nella
necessità che il fallito l'abbia meritata (ovvero non si sia reso
autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti del
ceto creditori, abbia collaborato con gli organi della procedura
per il proficuo e celere realizzarsi della stessa ecc.).
Una condizione preclusiva è la circostanza che non siano stati
soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Alcuni tipi di debiti (ad esempio gli obblighi di mantenimento e
alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti
ecc.) sono stati esclusi dagli effetti dell’Esdebitazione.
Normativa di riferimento: artt. 142 ss. L.F. come sostituiti
dall’art. 128 D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
Può beneficiare dell’Esdebitazione solo il fallito persona fisica,
sono pertanto escluse dall’istituto le società dichiarate fallite.
Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria
Volontaria Giurisdizione – 2° piano
Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00
Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto
con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del
debitore presentato successivamente, purché entro un anno
dalla chiusura del fallimento
 Contributo unificato
 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.2 Fallimenti
Istanza di fallimento
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
TEMPO PREVISTO
È un atto con il quale viene richiesto il fallimento di un
imprenditore.
L'istanza può essere presentata da:
 Uno o più creditori
 Il debitore stesso
 Il Pubblico Ministero
 L'erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità
non sia già confusa con il suo patrimonio
L'istanza si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore
ha la sede principale dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il
centro di direzione e amministrazione della stessa. Se la sede
principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche
in Italia. In questo caso l’istanza di fallimento si propone al
Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria
più importante.
I documenti da allegare sono:
 Visura C.C.I.A.A. della società (obbligatorio)
 Eventuale certificato camerale sui protesti
 Copia dell’ultimo bilancio oppure una situazione
patrimoniale aggiornata
 Il titolo (originale o copia autentica) a fondamento del
credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di
pignoramento, fatture, ecc.)
 Contributo unificato di € 98,00
 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
 1 mese circa per istanza in proprio
 3 mesi circa per altre ipotesi
N.A.
55
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Domanda di ammissione al passivo
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
TEMPO PREVISTO
56
La fase dell’accertamento del passivo serve a individuare i
creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano
diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in
possesso del fallito. In questa fase si procede alla verifica dei
crediti e delle domande di rivendicazione, restituzione o
separazione delle cose mobili o immobili di proprietà o in
possesso del fallito. artt. 92, 93, 95 ss. L.F. (R.D. 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni)
Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere
presentato dai singoli creditori anteriori alla data del fallimento.
La domanda di ammissione al passivo si propone con istanza
inviata alla PEC della procedura fallimentare gestita dal
curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per
l’esame dello stato passivo. I titoli in originale vanno depositati
in cancelleria.
L’insinuazione al passivo deve contenere:
 L’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le
generalità del creditore
 La somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la
descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la
rivendicazione
 Una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
che costituiscono la ragione della domanda
 L’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la
descrizione del bene sul quale la
 Prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in
mancanza il credito è considerato chirografario)
 L’indicazione, ai fini delle successive comunicazioni,
dell’indirizzo di posta elettronica (PEC). In difetto di tale
indicazione tutte le comunicazioni saranno depositate in
cancelleria.
La presentazione della domanda interrompe il corso della
prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.
Esente da bolli
Quello indicato in sentenza che precisa la data dell’adunanza
dei creditori.
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Concordato preventivo
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle
ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si
svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le
conseguenze di ordine personale e patrimoniale. Esso consiste
in un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori
finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento
mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni
creditorie. Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina
negli artt. 160 – 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le
modifiche introdotte dal c.d. “Decreto competitività” (convertito
poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80) e dal c.d. “Decreto
correttivo” (d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169).
Normativa di riferimento: artt. 160 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni). Con D.L.
n.69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, è stato
introdotto il cosiddetto “concordato con riserva”.
L’imprenditore la cui azienda si trova in difficoltà economica.
La procedura di concordato inizia con la domanda di
ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto
dall’imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale del luogo in
cui si trova la sede principale dell’impresa. Tale sede si
identifica con il luogo dove l’imprenditore svolge
prevalentemente l’attività; il trasferimento della stessa
intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non
rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
 Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’impresa
 Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco
nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione
 L’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprietà o in possesso del debitore
 Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili
Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
medesimo.
 Contributo unificato di € 98,00
 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Varia se il ricorrente propone concordato con o senza riserva.
57
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Certificato pendenza procedure concorsuali
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Il certificato attesta che il soggetto (persona fisica o giuridica)
non si trova in stato di fallimento e non è soggetta ad altra
procedura concorsuale
La persona che ha necessità di presentare tale certificazione
alle banche o ad aziende oppure per partecipare alle gare di
appalto.
Con ordine di servizio n.8/2015 i certificati vanno richiesti alle
Camere di Commercio – Registro delle Imprese ove
confluiscono i dati completi a livello nazionale (rimane una
funzione della cancelleria fallimentare ove sussistano difficoltà
o incertezze)
È possibile scaricare il modulo direttamente dal sito del
Tribunale di Perugia
Ove richiesto in cancelleria occorrono:
 2 marche da bollo da € 16,00
 1 marca da bollo da € 3,84 per diritti di certificazione (per
l’urgenza si provveda a portare una ulteriore marca da bollo
da € 3,84)
N.A.
5.3 Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari
Certificato di non opposizione agli atti esecutivi
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
58
È un certificato con il quale si attesta che un'azienda non si
oppone agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.p.
L'impresa che ne abbia interesse.
Cancelleria delle Esecuzioni
Modulo per la richiesta compilato reperibile sul sito internet del
Tribunale o presso la Cancelleria delle Esecuzioni.
La richiesta deve essere redatta in carta bollata da € 16,00
 Una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato
 Una marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria
3 giorni lavorativi
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Certificato di pendenza di procedure esecutive
mobiliari/immobiliari
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Certificato attestante la pendenza o meno di una procedura
esecutiva mobiliare e/o immobiliare
 I creditori (esecutati o avvocati regolarmente costituiti)
 Altre parti interessate
Tribunale Perugia – Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102
Richiesta scritta motivata. Le altre parti interessate dovranno
allegare copia di titolo esecutivo o altro documento sulla base
del quale è possibile effettuare atto di intervento ex art. 499
c.p.c. da sottoporre al G.E. per la dovuto autorizzazione
Il rilascio di certificato attestante la pendenza di una procedura
esecutiva comporta il pagamento di € 32,00 di marche (n.2
marche da € 16,00 ciascuna) e di € 3,84 di diritti di cancelleria.
10 gg
Rilascio copie fotostatiche atti giudiziari
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Possono essere richieste copie esecutive – autentiche – uso
studio degli atti processuali. In caso di smarrimento della copia
esecutiva dovrà essere richiesta, previamente, autorizzazione
al rilascio di altra copia esecutiva al presidente del tribunale.
 Creditori – esecutati - avvocati regolarmente costituiti o
muniti di procura
 Aggiudicatario di immobile ha diritto alla copia del decreto
di trasferimento e degli atti relativi alla vendita giudiziaria.
Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102
La richiesta da parte dei soggetti legittimati può essere anche
verbale
Per gli importi dovuti si rimanda alle tabelle di diritti di copia
cartacea
Le copie urgenti si possono ritirare dopo 3 giorni dall’inoltro
della richiesta. Le copie non urgenti si possono ritirare dopo 10
giorni dall’inoltro della richiesta
59
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Istanza per la conversione del pignoramento
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
60
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore
può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di
denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto
al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo
del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente
all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità,
una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito
per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i
versamenti effettuati di cui deve essere data prova
documentale.
Il pignoramento è un atto con il quale il creditore individua e
conserva alcuni diritti sui beni del debitore nell’ambito del
processo esecutivo. Esso consiste in un’ingiunzione che
l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque
atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di
essi. Con il pignoramento inizia quindi l’espropriazione forzata.
Normativa di riferimento: art. 495 c.p.c.
Il debitore.
Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102
Istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale unitamente a una somma non
inferiore ad un quinto dell’importo del credito da versare con
assegno circolare non trasferibile intestato alla “Proc.
Esecutiva Imm. - Mob. Nr……Tribunale di Perugia” in ossequio
alla convenzione stipulata tra il Tribunale di Perugia e Unicredit
Spa
Esente
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Intervento dei creditori
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Con l’intervento il creditore ha la possibilità di partecipare alla
distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare
all’espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti
esecutivi.
Normativa di riferimento: artt. 498 ss. c.p.c.
Possono richiederlo i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i
creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito
un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di
pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri
ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante
dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.
Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102
L’intervento avviene con ricorso da depositare presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale prima
che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o
l’assegnazione.
Il ricorso deve contenere:
 L’indicazione del credito e del suo titolo
 La domanda per partecipare alla distribuzione della somma
ricavata
 La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel
Comune in cui ha sede il giudice competente per
l’esecuzione
Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle
scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. viene richiesto un
ulteriore adempimento, ovvero l’allegazione, a pena di
inammissibilità, dell’estratto autentico notarile relativo alle
menzionate scritture contabili.
La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt.
528, 551 e 565 c.p.c.
Esente
N.A.
61
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Istanza di vendita
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
62
È la richiesta, fatta al Giudice dell’esecuzione, di vendita del
bene pignorato che può essere depositata decorsi 10 giorni dal
pignoramento e nel termine di 90 giorni dal suo compimento
(artt. 497 e 501 c.p.c.). L’inosservanza del termine stabilito per
il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del
pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo.
Normativa di riferimento: art. 567 c.p.c.
Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo
esecutivo.
Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102
L’istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare
presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione.
Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che
richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente
documentazione:
 Estratto tavolare
 Visura catastale
 Eventuale decreto tavolare relativo all’annotazione del
pignoramento immobiliare
 L’avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.
 Contributo unificato (salvo esenzioni)
 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Partecipazione alle vendite giudiziarie
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
A seguito dell’ordinanza di vendita, di cui è dato pubblico
avviso, ognuno, tranne il debitore è ammesso a offrire per
l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di
procuratore legale.
Normativa di riferimento: art. 571 c.p.c.
Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a partecipare
all’offerta di acquisto, o personalmente o a mezzo di
procuratore legale.
Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102
La domanda di partecipazione deve essere presentata nella
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale in busta
chiusa, all’esterno della quale vanno annotati il nome del
giudice e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte.
L’annotazione del nome di chi materialmente provvede al
deposito della busta avviene, previa identificazione dello
stesso, a cura del cancelliere ricevente. L’offerta deve essere
presentata entro le ore 12:00 del giorno precedente all'asta e
deve contenere:
 L’indicazione delle generalità dell’offerente e del prezzo
offerto e ogni altro elemento utile alla valutazione
dell’offerta
 Una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versare
mediante assegno circolare non trasferibile (che va inserito
nella busta) intestato alla “Procedura Esecutiva
Immobiliare Nr……Tribunale di Perugia” in ossequio alla
convenzione stipulata tra il Tribunale di Perugia e Unicredit
Spa.
 Ulteriore assegno pari al 20 % del prezzo offerto a titolo di
spese per il trasferimento dell’immobile, salvo integrazione
su richiesta della cancelleria, mediante assegno circolare
non trasferibile (che va inserito nella busta) intestato alla
procedura Esecutiva Immobiliare Nr……Tribunale di
Perugia in ossequio alla convenzione stipulata tra il
Tribunale di Perugia e Unicredit Spa.
 Nessun’altra indicazione – né il numero o il nome della
procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora
della vendita o altro – deve essere apposta all’esterno della
busta chiusa depositata.
1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda di
partecipazione
N.A.
63
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Certificati relativi alle procedure esecutive
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Il certificato è una attestazione scritta, anche su moduli
preordinati, di dati o elementi risultanti dai registri o documenti
ufficiali delle cancellerie.
Esecutati – Creditori – Avvocati regolarmente costituiti o muniti di
procura
Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102
Richiesta scritta motivata
Il rilascio di certificato comporta il pagamento di € 32,00 di
marche (n.2 marche da € 16,00 ciascuna) e di € 3,84 di diritti di
cancelleria
10 Giorni
Espropriazione mobiliare presso il debitore
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
64
È un atto compiuto dall’ufficiale giudiziario su richiesta di uno o
più creditori muniti di titolo esecutivo. Esso ha per oggetto beni
mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli
altri luoghi a lui appartenenti.
Normativa di riferimento: artt. 513 ss. c.p.c.
Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori
muniti di titolo esecutivo.
Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102
Per l’esecuzione forzata su cose mobili è competente il Giudice
del luogo dove le cose si trovano. Il pignoramento va richiesto
all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale
competente. La riforma delle esecuzioni civili ha previsto che
deve essere il creditore a depositare in cancelleria,
esclusivamente con modalità telematiche, nota di iscrizione a
ruolo, titolo esecutivo, precetto nonché pignoramento. Una
volta depositati per via telematica gli atti suddetti, la cancelleria
provvede alla formazione del relativo fascicolo. Qualora il bene
pignorato sia un autoveicolo, all’istanza di vendita deve essere
allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico
che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del
debitore e che non sia gravato da ipoteche.
 Contributo unificato (salvo esenzioni)
 1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Espropriazione presso terzi
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
È un atto notificato personalmente al terzo o al debitore con cui
si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o
di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Normativa di riferimento: artt. 543 ss. c.p.c.
Può essere richiesta dal creditore munito di titolo esecutivo.
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Per l’esecuzione presso terzi è competente il Giudice del luogo
di residenza domicilio o dimora del debitore. Rimane la
competenza del Giudice del luogo dove il terzo ha la residenza,
domicilio, sede solo quando esecutata è una Pubblica
Amministrazione. Il pignoramento va richiesto all’ufficiale
giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente. La
riforma delle esecuzioni civili ha previsto che deve essere il
creditore a depositare in cancelleria, esclusivamente con
modalità telematiche, nota di iscrizione a ruolo, titolo esecutivo,
precetto nonché pignoramento. Una volta depositati per via
telematica gli atti suddetti, la cancelleria provvede alla
formazione del relativo fascicolo. All’udienza il creditore
procedente deve depositare:
 Il titolo esecutivo e il precetto
 Il contributo unificato (se dovuto)
 Contributo unificato (salvo esenzioni)
 N. 1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
N.B. Il contributo unificato e la marca da bollo non sono dovuti
nei processi per crediti di lavoro, nei processi in materia di
assegni di mantenimento della prole o se il titolo esecutivo è
costituito da sentenza di divorzio o separazione (art. unico c. 2
L. 2 aprile 1958, n. 319).
N.A.
65
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Esecuzione in forma specifica
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato
nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del
bene o il compimento dell’attività che ne costituisce lo specifico
oggetto. I due tipi sono:
 L’esecuzione per consegna o rilascio: è diretta a far
conseguire al creditore la disponibilità materiale di una
determinata cosa, mobile o immobile
 L’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare: è
diretta a far conseguire al creditore la medesima
prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero
l’eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in
violazione del suo obbligo di non fare
Normativa di riferimento: artt. 605 ss. c.p.c.
Tali tipologie di esecuzione possono essere presentate dal
creditore munito di titolo esecutivo.
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
66
È l’ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per
consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di
consegna o di rilascio. Nel caso di esecuzione forzata di
obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in
cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e
l’atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.
 Contributo unificato (se dovuto)
 N. 1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Ricorso per proroga dell’esecuzione di sfratto
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
È un atto con il quale il locatore chiede la proroga
dell’esecuzione dello sfratto. Nel caso di sfratto per finita
locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l’inquilino
presentare istanza al Giudice per la concessione di una
proroga che normalmente non può superare i sei mesi, ma, in
alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi.
Normativa di riferimento: D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, così
come convertito dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 e D.L. 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
luglio 2005, n. 148
Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo
sfratto (o dal suo difensore), il cui reddito annuo lordo
complessivo sia inferiore a 27.000,00 euro e nel cui nucleo
familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati
terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%,
purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al
nucleo familiare nella regione di residenza. La richiesta può
essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio
nucleo familiare figli fiscalmente a carico.
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il conduttore
attesti il possesso dei requisiti sopracitati da allegare alla
domanda di proroga dell’esecuzione di sfratto.
 Contributo unificato (salvo esenzioni)
 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
N.A.
Procedimento di riscossione speciale
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
L’Equitalia S.p.A. può iniziare un pignoramento mobiliare o un
pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del
Giudice, è sufficiente che Equitalia ordini, ad esempio, al datore
di lavoro di pagare direttamente in suo favore fino al 20% dello
stipendio del debitore moroso. Nei casi, invece, di pensioni
I.N.P.S. e di altre tipologie (appalti) Equitalia deve ottenere il
pignoramento tramite il Tribunale, seguendo la procedura
prevista dagli artt. 543 e 554 c.p.c. Nel caso, invece, di
pignoramento di beni mobili del debitore effettuato in proprio,
Equitalia deve richiedere al Giudice l’autorizzazione a
trattenere il ricavo dell’asta.
Normativa di riferimento: art. 3 D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il titolare dell’azione è Equitalia.
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Presentando i seguenti documenti:
 Nota di iscrizione a ruolo relativa all’esecuzione
 Cartelle esattoriali
Esente
N.A.
67
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.4 Area Penale
Patrocinio a spese dello Stato
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
68
La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il
patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa
del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato,
persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi
parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per
l'ammenda). Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate
dall’erario.
Normativa di riferimento: artt. 74/195 D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta (art 76 TU)
risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a € 11.369,24
(decreto interministeriale del 1 aprile 2014 pubblicato G.U. n
169 del 23 luglio 2014) se l’interessato convive con il coniuge
o altri familiari il redito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso
l’istante. Nel solo procedimento penale il limite di reddito (ex
art. 92 TU) è elevato di € 1032,91 per ognuno dei familiari
conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei
processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con
quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si
tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad
imposta sostitutiva. Possono richiedere l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato:
 I cittadini italiani
 Gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato
 L’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal
reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile,
il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena
pecuniaria.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del
processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed
incidentali, comunque connesse. Il patrocinio a spese dello
Stato è escluso:
 Per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi
in violazione delle norme per la repressione dell’evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 Se il richiedente è assistito da più di un difensore
 Per i condannati con sentenza definitiva per i reati di
associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e
agli stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio
2008, n. 125)
Preso l’Ufficio Gratuito Patrocinio - Palazzo ex Enel – Piano
Terra
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Con domanda (modulistica presente nel sito) in carta semplice:
 Sottoscritta dall’interessato (con firma autenticata dal
funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la
deposita)
 Depositata dall’interessato, dal difensore o trasmessa a
mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del magistrato
innanzi al quale pende il procedimento.
Unitamente all’istanza vanno depositati: copia doc. identità,
copia codice fiscale, CUD (se ha lavorato), ISEE (se non ha
lavorato) eventuale autocertificazione dei redditi, certificato
consolare dei redditi per extracomunitari e certificazione di
iscrizione in procura ex art. 335 c.p.p. (per verificare se il
procedimento è stato iscritto in procura).
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata
al direttore dell’istituto carcerario, se è agli arresti domiciliari o
sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia
giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al
magistrato che procede.
La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:
 La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(e l’indicazione del processo, se già pendente)
 Le generalità dell’interessato e dei componenti della
famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali
 L’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000
riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste
per la concessione del beneficio
 L’impegno a comunicare fino a che il processo non sia
definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi
nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza
o della eventuale precedente comunicazione di variazione
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea è tenuto a corredare l’istanza
con una certificazione dell’autorità consolare competente, che
attesti la veridicità di quanto in essa indicato. Se l’interessato
straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di
sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la
certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro
venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza dal
difensore o da un componente della famiglia dell’interessato. Il
giudice che procede può chiedere all’interessato la
documentazione necessaria per accertare la verità del
contenuto della domanda. La falsità o le omissioni
nell’autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o
nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono
punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87
a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue
l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna
comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo ed
il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del
responsabile.
Esente
N.A.
69
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Rilascio copie atti processuali
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Attività con cui gli utenti di una cancelleria hanno la possibilità
di conoscere gli atti processuali relativi ai vari procedimenti
pendenti presso una Sezione, con facoltà per gli stessi di
prendere visione di documenti e/o di estrarre copie
Le copie di documenti versati nei fascicoli processuali possono
essere richieste da tutti coloro che rivestono la qualità di “parte
processuale”, ovvero da soggetti terzi con preventivo rilascio di
autorizzazione e/o nulla osta da parte del Presidente di
Sezione.
Tutte le richieste di informazioni ovvero di rilascio copie
vengono presentate presso la Cancelleria Ufficio Ricezione Atti
Per il rilascio di copie e/o per consultazione dei fascicoli
processuali è necessario compilare un apposito modulo di
richiesta contente tutti i dati relativi alla pratica richiesta con
sottoscrizione del richiedente ovvero con eventuale delega se
il richiedente è persona diversa dall’interessato. La richiesta
viene depositata presso l’ufficio ricezione atti che provvede a
fornire il fascicolo. La tempistica varia a seconda che per la
richiesta si indichi l’urgenza o meno
Il costo varia in base al numero delle copie richieste, alle
modalità di riproduzione delle stesse nonché all’indicazione
dell’urgenza o meno, in conformità alle nuove tabelle dei diritti
di copia (D.lg. 193/09 convertito in L. 24/10) in vigore dal 15
luglio 2015
N.A.
Opposizione a decreto penale
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
70
Forma particolare di procedimento
L’imputato o il difensore nominato con particolare procura
Cancelleria del Gip presso cui pende il procedimento o presso
le cancellerie del Gip dei vari Tribunale d’Italia o presso gli Uffici
del Giudice di Pace
Istanza in carta semplice
QUANTO COSTA
Esente
TEMPO PREVISTO
N.A.
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Richiesta di estinzione del reato
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Attività con cui gli utenti possono richiedere al Giudice
dell’Esecuzione di dichiarare l’estinzione del reato nei casi
previsti dalla Legge
L’interessato o il suo Difensore
Se si tratta di un provvedimento irrevocabile al Giudice delle
Esecuzioni competente per Legge
Istanza in carta semplice
Esente
N.A.
Istanza per le autorizzazioni a colloqui e/o nullaosta vari
per detenuti
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Chiunque
All’Ufficio Gip o presso la Procura della Repubblica
Una domanda in carta semplice allegando un documento di
riconoscimento
Esente
Massimo 2 giorni
Consultazione atti e fascicoli
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Attività con cui gli utenti di una cancelleria hanno la possibilità
di visionare gli atti processuali relativi ai vari procedimenti
pendenti presso una Sezione, con facoltà per gli stessi di
prendere visione di documenti e/o di estrarre copie
La consultazione degli atti può essere richieste da tutti coloro
che rivestono la qualità di “parte processuale”, ovvero da
soggetti terzi con preventivo rilascio di autorizzazione e/o nulla
osta da parte del Presidente di Sezione
Tutte le richieste di consultazione fascicoli vengono presentate
presso la Cancelleria Ufficio Ricezione Atti
Per la consultazione dei fascicoli processuali è necessario
compilare un apposito modulo di richiesta contente tutti i dati
relativi alla pratica richiesta con sottoscrizione del richiedente
ovvero con eventuale delega se il richiedente è persona
diversa dall’interessato. La richiesta viene depositata presso
l’ufficio ricezione atti che provvede a fornire il fascicolo. La
tempistica varia a seconda che per la richiesta si indichi
l’urgenza o meno.
La visione e consultazione senza estrazione di copia non
comporta alcuna spesa
Il servizio è evaso con una tempistica media di giorni 6 dalla
richiesta, eccezion fatta per le richieste “urgenti” evase in giorni
3 ovvero al momento stesso della richiesta
71
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai
procedimenti penali
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Attività con cui si richiedono certificazioni attestanti stati del
procedimento ovvero altre informazioni commesse allo
svolgimento dei procedimenti penali, rilasciate previa
consultazione dei sistemi informatici, dal Responsabile di
Sezione
Può essere richiesta dai soggetti che rivestono la qualità di parti
processuali ovvero da soggetti terzi previo nulla osta del
Presidente di Sezione
Le richieste vengono effettuate all’ufficio ricezioni atti
La richiesta è presentata con istanza di parte ove si indichi la
tipologia di certificazione e/o attestazione richiesta e le qualità
del richiedente
Vengono esatti i diritti di certificazione pari ad Euro 3,84
Le richieste vengono evase in 2-3 giorni dal deposito
dell’istanza
Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali,
testimoni e soggetti intervenuti a qualunque titolo nel
processo
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
E’ un attestato di presenza del soggetto all’udienza
Lo possono richiedere tutte le parti presenti in udienza. Può
essere rilasciato solo ed esclusivamente per fini privatistici e
nei limiti previsti dalla normativa in vigore.
Si richiede direttamente al cancelliere di udienza presente in
aula
Un documento di riconoscimento in corso di validità al fine di
verificare la identità del soggetto richiedente
E’ esente
La richiesta è evasa in tempo reale
Rilascio informazioni per vendite veicoli, corpi di reato di
valore e ordinari: dissequestri e restituzione
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
72
Richieste sulla destinazione corpi di reato (beni sequestrati)
adottati dal Giudice
Gli aventi diritto indicati dal Giudice nel provvedimento e
autorità di P.G.
Tribunale di Perugia - Palazzo Ex Enel - Ufficio Corpi di reato I Piano Stanza 19 Il provvedimento del Giudice o il Numero del Registro Generale
o della Notizia di Reato
Diritti di Certificazione Euro 3,84
Massimo 3 giorni
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
5.5 Area Amministrativa
Albo CTU e Periti
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti
Tecnici (affari civili) e dei Periti (affari Penali), diviso in
categorie. L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale. Il
professionista che si iscrive all'Albo verrà incaricato dai
giudici per la redazione di perizie sulla materia di propria
competenza
Possono ottenere l'iscrizione all'Albo coloro che sono
forniti di speciale competenza tecnica in una determinata
materia, dei requisiti di onorabilità richiesta e sono iscritti
nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può
essere iscritto in più di un Albo. Residenza in un Comune
compreso nella giurisdizione del Tribunale di Perugia.
Segreteria amministrativa e delle Presidenza (Palazzo
Poste - Piano 1 – Stanza 48)
 Domanda in bollo da € 16,00, sottoscritta in presenza
del cancelliere che la riceve
 Dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei
certificati richiesti dall’articolo 16 disp att. c.p.c.
 Estratto atto di nascita
 Certificato generale del casellario giudiziale
 Certificato di residenza nella Circoscrizione del
Tribunale
 Certificato di iscrizione all'Ordine/Collegio/Ruolo
Periti esperti
 Curriculum Vitae in carta libera, dettagliato, nonché
eventuali titoli e documenti ritenuti utili per consentire
di valutare il possesso, da parte del richiedente, della
"speciale competenza tecnica" richiesta dall’art. 15
disp. att. c.p.c.
 Fotocopia documento di Identità in corso di validità e
del codice fiscale
La tassa di concessione governativa di € 168,00 –
(Centosessantotto/00) e consegnato presso la Segreteria
del Presidente, la relativa attestazione.
Il pagamento va effettuato sul bollettino postale C/C
8003 intestato a Agenzia Delle Entrate – Centro
Operativo Di Pescara Tasse Concessioni Governative
– Codice Tariffa 8617
10 giorni lavorativi dalla riunione semestrale del comitato
Emissione ordini di pagamento per i giudici onorari
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Pagamento udienze ai Giudici Onorari
I magistrati Onorari
Alle cancellerie competenti
Istanza con elenco delle udienze tenute e certificazione
rilasciata dalle rispettive cancellerie
N.A.
N.A.
73
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Richiesta liquidazione ausiliari del giudice
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Istanza per ottenere la liquidazione dell’onorario per la
prestazione eseguita
Il Perito, l’interprete o il custode.
Cancelleria competente per il procedimento
Istanza di liquidazione, nota spese eventuale documentazione
di spesa sostenuta e autorizzate dal Magistrato
N.A.
N.A.
Rilascio certificazioni fiscali
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Totale pagamenti ricevuti nell’anno di competenza
Il beneficiario
Ufficio spese Giustizia – Palazzo Capitano del Popolo – Piano
ammezzato Stanza 48
Ora si scaricano online dal Sito del Ministero
N.A.
N.A.
Pagamento spese di viaggio dei testimoni nel processo
penale
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Rimborso biglietto Ferroviario II classe di andata e ritorno dal
luogo di residenza al Tribunale
Il Teste
Cancelleria Penale o Gip
Istanza, originale di notifica citazione del PM e copia dei
biglietti o autocertificazione uso mezzo proprio
N.A.
N.A.
Rilascio certificato pene e spese
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Certificazione attestante lo stato della riscossione
Autorità Giudiziaria, Questure e Commissariati
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
74
Estremi del titolo in base al quale si procede
Nulla
1, 2 giorni
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse
al patrocinio a spese dello stato
COS’È
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPO PREVISTO
Istanza per ottenere la liquidazione dell’onorario
Il difensore
Cancelleria di riferimento
Istanza di liquidazione, nota spese, documenti comprovanti
l’ammissione al Gratuito patrocinio della parte o imputato
difeso
Esente
N.A.
75
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
6 La qualità
6.1 La politica della qualità
La politica della qualità della Tribunale si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di
seguito:
I.
Attenzione alla qualità del processo di lavoro
La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo
implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale di Perugia,
ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza di vincoli strumentali, è
impegnata nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi, per l’individuazione degli interventi
di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell’iter di
completamento dei procedimenti amministrativi.
II.
Prevalenza dell’individuo
Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da
compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla missione di servizio degli
Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa
permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un
principio che fa leva sulle risorse umane, che il Tribunale di Perugia promuove e sviluppa in percorsi
professionali rigorosi e certi, per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche
dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.
III.
Promozione del lavoro di squadra
Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale, che viene
rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di
servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento
gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel
rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa
lavorare in modo più efficiente ed efficace, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e
confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).
IV.
Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione
Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di
comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e
mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire alle
strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di
vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti
amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati
ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di
squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli
altri, così da conseguire la finalità comune.
V.
Attenzione ai portatori di interesse
Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse
(stakeholder) verso il Tribunale. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere
la missione istituzionale stessa del Tribunale. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di
attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.
76
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
VI.
Cura della comunicazione
Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze,
i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti.
Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione
sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto
anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da
apportare nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità.
VII.
Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti
La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di
interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che
promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.
6.2 Gestione dei reclami e delle segnalazioni
La gestione dei reclami e dei suggerimenti rappresenta uno strumento prezioso per migliorare la
qualità dei Servizi offerti. Gli elogi, i reclami e i rilievi o i suggerimenti favoriranno il senso di
responsabilità e la promozione di un comportamento etico di tutti gli operatori, anche mediante
l’impiego ottimale di tutte le risorse.
Le segnalazioni dovranno essere inoltrate a mezzo e-mail mediante il modulo disponibile sul sito
web dell’Ufficio e indirizzate a: segnalazioni.tribunale.perugia@giustizia.
Entro 30 giorni gli uffici del Tribunale si impegneranno a fornire una risposta.
77
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
7 Appendici
7.1 Tabella dei Diritti di copia
Riferimenti normativi: artt. 266-272 e 285 DPR 115/2002; DM 8 gennaio 2009; decreto legge 29
dicembre 2009 n. 193 modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010 n. 24; circolare
Ministero della Giustizia n. 41305 del 18/03/2010; Decreto Dirigenziale del 7 maggio 2015
pubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015, in vigore dal 15 luglio 2015.
7.2 Diritto di copia cartacea senza certificazione di
conformità
N: Pagine
Diritto di copia forfettizzato
Diritto di copia con urgenza
01 - 04
€ 1,44
€ 4,32
05 - 10
€ 2,88
€ 8,64
11 - 20
€ 5,76
€ 17,28
21 - 50
€ 11,54
€ 34,62
51 - 100
€ 23,07
€ 69,21
Oltre 100
€ 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100
€ 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100
Il rilascio di copie con urgenza si intende entro 2 giorni. Il diritto dovuto per le copie effettuate
d’ufficio dell’atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.
7.3 Diritto di copia cartacea con certificazione di
conformità
N: Pagine
Diritto di copia
forfettizzato
Diritto di
certificazione di
conformità
Totale
Totale con urgenza
01 - 04
€ 1,92
€ 9,62
€ 11,54
€ 34,62
05 - 10
€ 3,86
€ 9,62
€ 13,48
€ 40,44
11 - 20
€ 5,76
€ 9,62
€ 15,38
€ 46,14
21 - 50
€ 9,62
€ 9,62
€ 19,24
€ 57,72
51 - 100
€ 19,23
€ 9,62
€ 28,85
€ 86,55
Oltre 100
€ 19,23 più € 11,54
ogni ulteriori 100
pagine o frazione di
100
€ 9,62
€ 28,85 più € 11,54
ogni ulteriori 100
pagine o frazione di
100
€ 86,55 più € 34,62
ogni ulteriori 100
pagine o frazione di
100
Il rilascio di copie con urgenza si intende entro 2 giorni. Il diritto dovuto per le copie effettuate
d’ufficio dell’atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.
L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del DPR
115/02, così come adeguato con decreto del 10/03/2014 è aggiornato in euro 3,84.
78
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
7.4 Diritto di copia in formato informatizzato senza
certificazione di conformità (all.6)
N: Pagine
Diritto di copia forfettizzato
01 - 04
€ 0,96
05 - 10
€ 1,92
11 - 20
€ 3,84
21 - 50
€ 7,69
51 - 100
€ 15,38
Oltre 100
€ 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100
7.5 Diritto di copia in formato informatizzato autentica
(All. 7)
N: Pagine
Diritto di copia forfettizzato
Diritto di certificazione
di conformità
Totale
01 - 04
€ 1,28
€ 6,41
€ 7,69
05 - 10
€ 2,57
€ 6,41
€ 8,98
11 - 20
€ 3,84
€ 6,41
€ 10,25
21 - 50
€ 6,41
€ 6,41
€ 12,82
51 - 100
€ 12,82
€ 6,41
€ 19,23
Oltre 100
€ 12,82 più € 7,69 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100
€ 6,41
€ 19,23 più € 7,69 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100
L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del DPR
115/02, così come adeguato con decreto del 10/03/2014 è aggiornato in € 3,84.
79
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
7.6 Diritto di copia digitale su supporto diverso da
quello cartaceo
Tipo Supporto
Diritto Copie
Per ogni cassetta fonografica di 60 min. o di
durata inferiore
€ 3,84
Per ogni cassetta fonografica di 90 min.
€ 5,76
Per ogni cassetta video fonografica di 120 min. o
di durata inferiore
€ 6,41
Per ogni cassetta video fonografica di 180 min.
€ 7,69
Per ogni cassetta video fonografica di 240 min.
€ 9,62
Per i dati rilasciati in formato elettronico quando
le informazioni (filmati, files audio) non
consentono di calcolare le pagine memorizzate:
ogni dischetto informatico 1,44 MB
€ 4,50
Per i dati rilasciati in formato elettronico quando
le informazioni (filmati, files audio) non
consentono di calcolare le pagine memorizzate:
ogni compact disc
€ 320,48
Per i dati rilasciati in formato elettronico quando
le informazioni consentono di calcolare le pagine
memorizzate
Si applica la tabella qui di seguito
per ogni pagina memorizzata
7.7 Diritto di copia in formato informatizzato
80
N: Pagine
Diritto Copie Non Urgente
01 - 04
€ 0,96
05 - 10
€ 1,92
11 - 20
€ 3,84
21 - 50
€ 7,69
51 - 100
€ 15,38
Oltre 100
€ 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
7.8 Tabella Contributo Unificato
Valori del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo – Art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Valore della Causa
1° grado
Impugnazione
Cassazione
Fino a € 1.100,00
€ 43,00
€ 64,50
€ 86,00
Superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00
€ 98,00
€ 147,00
€ 196,00
Superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00
€ 237,00
€ 355,50
€ 474,00
Superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00
€ 518,00
€ 777,00
€ 1.036,00
Superiore a 52.000,00 e fino a € 260.000,00
€ 759,00
€ 1.138,50
€ 1.518,00
Superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00
€ 1.214,00
€ 1.821,00
€ 2.428,00
Superiore a € 520.000,00
€ 1.686,00
€ 2.529,00
€ 3.372,00
7.9 Questionario per la rilevazione della qualità del
servizio offerto
Gentile Utente,
Il Tribunale di Perugia, al fine di migliorare i propri servizi, ha deciso di condurre un’indagine per la
rilevazione dell’adeguatezza dei servizi offerti e per l’individuazione di ulteriori bisogni dell’utenza
di riferimento.
In quest’ottica riteniamo indispensabile la Sua collaborazione nella compilazione del presente
questionario (in veste del tutto anonima), che Le chiediamo di consegnare al Tribunale una volta
terminato.
La ringraziamo anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarci.
Tipologia
utente
Tribunale
Avvocato
Forze
dell’ordine
Tribunale di Sorveglianza
Giudice di
Pace
Pubblica
Amministrazione
Polizia
Giudiziaria
Procura della Repubblica
Consulenti
Corte d’Appello
Privati
Altro
Rilevazione della qualità relativa agli aspetti logistici (rispondere alle domande con una crocetta)
1) Quante volte ha usufruito dei servizi di sportello offerti dal Tribunale?
Prima volta
Meno di 3
Tra 3 e 5
Oltre 5
2) Reputa adeguata la cartellonistica/segnaletica che consente l’identificazione e la
collocazione del Tribunale all’interno del palazzo?
Adeguata
Parzialmente
adeguata
Non adeguata
Motivate, qualora lo riteniate opportuno, la risposta alla precedente domanda,
nell’apposito spazio sottostante:
81
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
3) Reputa adeguata la cartellonistica/segnaletica che consente l’identificazione e la
collocazione degli uffici interni al Tribunale?
Adeguata
Parzialmente
adeguata
Non adeguata
Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi ai servizi erogati allo sportello (rispondere
alle domande con una crocetta X)
4) Relativamente al servizio erogato allo sportello dai vari uffici del Tribunale, trova le
informazioni fornitele:
No
Poco
Abbastanza
Molto
Chiare (ovvero sono fornite informazioni di facile
comprensione)
Pertinenti (sono fornite informazioni idonee a rispondere
al quesito da lei sottoposto)
Esaustive (sono fornite informazioni che le evitano di
ritornare un’altra volta per lo stesso motivo nel medesimo
ufficio)
5) In quale arco di tempo ha avuto accesso alle informazioni erogate allo sportello dai
vari uffici del Tribunale?
Entro 5 minuti
Fino a 1 5
minuti
Fino a 30
minuti
Oltre 30
minuti
6) La modulistica è acquisibile agevolmente presso gli uffici?
No
Poco
Abbastanza
Molto
Abbastanza
Molto
7) La modulistica risulta chiara e di facile compilazione?
No
Poco
8) A quale ufficio si è rivolto per ottenere le informazioni necessarie?
…………………………………………………………………………………………………………
9) L’ufficio al quale si è rivolto l’ha indirizzata verso altri uffici interni al Tribunale per
soddisfare le sue esigenze?
No
Si
Se ha risposto “Si” alla precedente domanda, indichi nell’apposito spazio
sottostante il nome dell’ufficio al quale si è dovuto rivolgere:
…………………………………………………………………………………………………………
82
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi al personale addetto (rispondere alle
domande con una crocetta X)
10) Relativamente al servizio da Lei richiesto, ha trovato il personale addetto allo
sportello:
No
Poco
Abbastanza
Molto
Competente rispetto l’argomento
Cortese nel relazionarsi con il pubblico
Disponibile all’ascolto ed alla risoluzione dei Suoi
problemi
Disponibile a contattare altri uffici per chiedere
informazioni
Reperibile durante gli orari di apertura degli uffici
Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi al grado di soddisfazione (rispondere alle
domande con una crocetta X)
11) Considerando complessivamente tutto il servizio ricevuto presso gli uffici del
Tribunale, quanto si dichiara complessivamente soddisfatto/a?
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
Proposte e/o suggerimenti
12) In una logica di miglioramento, vi chiediamo di fornirci eventuali spunti per
migliorare il servizio offerto.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, garantiamo l’anonimità dei dati
rilasciati nel presente questionario. Le informazioni acquisite saranno utilizzate esclusivamente per
l’elaborazione di tabelle statistiche, con lo scopo di migliorare la qualità del servizio e renderlo più
rispondente alle esigenze degli utenti.
83
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
8 Glossario
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha
interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è
riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti
da "segreto", che costituiscono un’eccezione alla regola generale.
APPELLO
È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto,
in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame
della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce
quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in
materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ma
la sospensione dell’esecuzione può essere concessa dal giudice dell’appello.
CERTIFICATO
È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla
legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa
piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.
CONSIGLIO DI STATO
È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo
consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica
Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o
"obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo
grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)
È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti
assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È
composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione
e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi
che durano in carica quattro anni: due terzi sono Magistrati ordinari (eletti dalla Magistratura), un terzo sono
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti
"membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).
CORTE COSTITUZIONALE
È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per
verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; giudicare sui conflitti di
competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o
tra le Regioni; giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; giudicare penalmente, nei casi previsti
dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono
nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai Magistrati ordinari e
amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un
Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici
se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata
dal Parlamento ogni 9 anni.
CORTE D'APPELLO
È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale. È competente a giudicare in secondo grado di
giudizio, detto appunto grado di appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha
giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e
che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.
84
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
CORTE DEI CONTI
È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) e svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti
del Governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni
pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità
pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali",
per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive
(attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere
sul risultato delle verifiche).
CORTE DI ASSISE
È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi
reati. È composta da un Presidente (Magistrato di Corte D'Appello), da un "giudice a latere" (Magistrato di
Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai
Magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.
CORTE DI ASSISE DI APPELLO
È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado
dalla Corte di Assise.
CORTE DI CASSAZIONE
È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme
interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno
della Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti
pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se
il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in
sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare
rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.
CUSTODIA CAUTELARE
La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato
che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi
è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è
il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei
confronti dell'indagato o dell'imputato.
DECRETO EMESSO DAL GIUDICE
Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell’ambito del processo
civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone
l’insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può
essere pronunciato d’ufficio oppure su istanza diparte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.
DECRETO INGIUNTIVO
È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o
la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale
decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.
DIFESA D'UFFICIO
È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia
o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto
inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico
Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il
Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito
solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto
al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.
85
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
DIRITTO ALLA PRIVACY
E’ il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano
trattate da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova
fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si
segnala in particolare il D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 denominato Codice in materia di Protezione dei dati
personali” che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.
FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di
decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece
esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini
utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.
GIUDICE DI PACE
Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il
cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre
ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di
Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un
Magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro
anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle
funzioni. E’ tenuto ad osservare i doveri previsti per i Magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il
Giudice di Pace è un Magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli
percepisce un’indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
GIUDICE UNICO
Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto
del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia
civile sia penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile
sia penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in
composizione collegiale (collegio di tre giudici).
GIUDICI POPOLARI
I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme
ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare
è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il
godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte
di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi Magistrati e
funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e
religiosi di ogni ordine e congregazione.
GIUDIZIO ABBREVIATO
Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato
dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle
indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia
al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini
preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta
di un terzo.
GIURISDIZIONE
È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È
diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria
e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non
riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di
Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura
speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il
Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale,
86
CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale
è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio
una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.
GRADO DI GIUDIZIO
Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio"
secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è
quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o
in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È
inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che
si svolge avanti alla Corte di Cassazione.
GRATUITO PATROCINIO
Oggi definito come “Patrocinio a spese delle Stato”. Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo
al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al
giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. E’ previsto per le cause civili, penali ,
amministrative, per il processo d’impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante
per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il TU in materia di spese dello Stato.
IMPUGNAZIONE
È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si
ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento
impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.
IMPUTATO
Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio
a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto
di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L’attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte
del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale
autore dell’illecito non può esser considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato).
INDAGATO
Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro
delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l’indagato è solo una
persona sottoposta ad indagini preliminari.
MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO
Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che
esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato
mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione
continuata. Il Magistrato onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo
Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono
temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace,
giudice aggregato, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i
minorenni).
NOTIFICAZIONE
È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo
comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso
la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.
ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE
Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell’ambito del processo civile,
penale ed amministrativo. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno
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valenza decisoria, Di norma deve essere brevemente motivato e può essere successivamente modificata o
revocata dal giudice che l’ha emanata.
PATTEGGIAMENTO
Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice
l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il
patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione
di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito
speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico
Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero,
l'appello non è ammesso.
PERSONA FISICA
La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di
diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.
PERSONA GIURIDICA
Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche
che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri.
Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali
e gli enti pubblici.
PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)
È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di
arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove,
viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando
le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.
PROCESSO
È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso
le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti
interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio
una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
È l'Ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico
Ministero (P.M.). L'Ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali
ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la Magistratura cd. Requirente. La
funzione principale del Pubblico Ministero è l’esercizio dell’azione penale: con l’avvio dell’azione penale il
Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla
tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i
provvedimenti che ritiene necessari.
SENTENZA
È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che
penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è
pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo
(l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che
giustificano la decisione del giudice).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti
amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo
(cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha
giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide
con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono
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CARTA DEI SERVIZI
Tribunale di Perugia
assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti
al Consiglio di Stato.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la Magistratura di sorveglianza. La
Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della
pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni
sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il
Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale
di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al
Magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. E’
composto di Magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione
distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e
criminologia clinica.
TRIBUNALE ORDINARIO
È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo
l’abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze
minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario
giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale
ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo).
Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per
motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione,
mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di
attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di
Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei
quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.
TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di
primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti
che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela
ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano:
reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.
UFFICI DI SORVEGLIANZA
La Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della
pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni
sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il
Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze
conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure
di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.
VICE PROCURATORI ONORARI
I vice procuratori onorari sono delegati dal Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di Pubblico
Ministero nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in particolare:

Nell’udienza dibattimentale;

Nella convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo;

Nella richiesta di emissione dei decreti penali di condanna;

Nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale;

Nei procedimenti civili (volontaria giurisdizione).
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