CARTA DEI SERVIZI TRIBUNALE DI PERUGIA La Carta dei Servizi del Tribunale di Perugia è stata realizzata in attuazione del progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Umbria, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo C.R.O. del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 e con la collaborazione del RTI formato dalle società: SCS Azioninnova S.p.A. – Intersistemi Italia S.p.A. - Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Si ringraziano per la collaborazione i Magistrati e il Personale Amministrativo presso il Tribunale di Perugia. CARTA DEI SERVIZI DEL TRIBUNALE DI PERUGIA INDICE 1 Presentazione ........................................................................................................ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Il progetto delle Buone Pratiche e la Carta dei Servizi ............................. 1 Principi e finalità della Carta dei Servizi ................................................... 1 Principali riferimenti normativi .................................................................. 2 Utilizzare la Carta .................................................................................... 6 2 Il Tribunale di Perugia: cenni storici ................................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 La sede .................................................................................................... 7 Il Palazzo delle Poste .............................................................................. 7 Il Palazzo ex Enel .................................................................................... 8 Il Palazzo del Capitano del Popolo .......................................................... 9 3 Criteri e modalità di accesso ai servizi ............................................................. 10 3.1 3.2 Indirizzi e principali riferimenti ................................................................ 10 Come raggiungere gli uffici del Tribunale .............................................. 10 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Sedi di Piazza Matteotti ............................................................................ 10 Sede Palazzo ex Enel .............................................................................. 11 Recapiti .................................................................................................. 11 Calendari e orari .................................................................................... 11 Area territoriale di competenza .............................................................. 12 Il sito web del Tribunale ......................................................................... 12 L’organizzazione ................................................................................................. 13 4 4.1 4.2 Il Tribunale come istituzione .................................................................. 13 La struttura dell’Ufficio ........................................................................... 13 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 5 Presidenza ............................................................................................... 15 Dirigenza Amministrativa.......................................................................... 15 Area Amministrativa ................................................................................. 15 Area Civile ............................................................................................... 16 Area Penale ............................................................................................. 19 I Servizi................................................................................................................. 22 5.1 Area Civile: Servizi Generali .................................................................. 25 Patrocinio a spese dello Stato in materia civile ....................................................... 25 Iscrizione a Ruolo................................................................................................... 29 Richiesta Visione Fascicolo .................................................................................... 29 Richiesta Attestazioni - Certificati ........................................................................... 30 Certificato di godimento dei diritti civili .................................................................... 30 5.1 Contenzioso Ordinario ........................................................................... 31 Separazione consensuale ...................................................................................... 31 Divorzio congiunto.................................................................................................. 32 5.2 Volontaria Giurisdizione: Famiglia ......................................................... 33 Modifica condizioni Separazione o Divorzio ........................................................... 33 Ordine di protezione contro gli abusi familiari ......................................................... 34 Adozione di persona maggiorenne ......................................................................... 35 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile ......................................................... 37 5.3 Volontaria Giurisdizione: Persona – Giudice Tutelare ........................... 38 i Amministrazione di sostegno ..................................................................................38 Tutela ................................................................................................................39 Curatela ................................................................................................................39 Autorizzazione del giudice tutelare relativa a persone incapaci di agire ..................40 Attività del Giudice tutelare .....................................................................................40 Autorizzazioni del giudice tutelare relative a minori .................................................41 Autorizzazione per rilascio al passaporto per minore o incapace ............................42 5.4 Volontaria Giurisdizione: Eredità e Successioni ..................................... 43 Accettazione di eredità con beneficio di inventario ..................................................43 Ricorso di accettazione eredità con beneficio di inventario nell’interesse del figlio minore .....................................................................................................44 Eredità giacente nomina del curatore ......................................................................45 Accettazione della nomina di esecutore testamentario ............................................46 Rinuncia all’eredità..................................................................................................47 5.5 Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito ............................................... 48 Ammortamento titoli ................................................................................................48 Riabilitazione del protestato ....................................................................................49 5.1 Volontaria Giurisdizione: Atti Notori........................................................ 49 Atto notorio .............................................................................................................49 5.2 Volontaria Giurisdizione: Asseverazioni ................................................. 50 Autentica di firma e documento ...............................................................................50 Asseverazione perizie e traduzioni ..........................................................................50 5.3 Volontaria Giurisdizione: Registro Stampa ............................................. 51 Iscrizione al registro Stampa ...................................................................................51 Richiesta di modifica iscrizione al registro stampa ..................................................52 5.1 Volontaria Giurisdizione ......................................................................... 53 Accordo di ristrutturazione dei debiti .......................................................................53 Esdebitazione del fallito ..........................................................................................54 5.2 Fallimenti ................................................................................................ 55 Istanza di fallimento ................................................................................................55 Domanda di ammissione al passivo ........................................................................56 Concordato preventivo ............................................................................................57 Certificato pendenza procedure concorsuali ...........................................................58 5.3 Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari .......................................................... 58 Certificato di non opposizione agli atti esecutivi ......................................................58 Certificato di pendenza di procedure esecutive mobiliari/immobiliari .......................59 Rilascio copie fotostatiche atti giudiziari ..................................................................59 Istanza per la conversione del pignoramento ..........................................................60 Intervento dei creditori ............................................................................................61 Istanza di vendita ....................................................................................................62 Partecipazione alle vendite giudiziarie ....................................................................63 Certificati relativi alle procedure esecutive ..............................................................64 Espropriazione mobiliare presso il debitore .............................................................64 Espropriazione presso terzi .....................................................................................65 Esecuzione in forma specifica .................................................................................66 Ricorso per proroga dell’esecuzione di sfratto.........................................................67 Procedimento di riscossione speciale .....................................................................67 5.4 Area Penale ........................................................................................... 68 Patrocinio a spese dello Stato .................................................................................68 Rilascio copie atti processuali .................................................................................70 Opposizione a decreto penale.................................................................................70 Richiesta di estinzione del reato..............................................................................71 Istanza per le autorizzazioni a colloqui e/o nullaosta vari per detenuti.....................71 Consultazione atti e fascicoli ...................................................................................71 ii Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali ............. 72 Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali, testimoni e soggetti intervenuti a qualunque titolo nel processo .............................................................. 72 Rilascio informazioni per vendite veicoli, corpi di reato di valore e ordinari: dissequestri e restituzione ...................................................................... 72 5.5 Area Amministrativa ............................................................................... 73 Albo CTU e Periti ................................................................................................... 73 Emissione ordini di pagamento per i giudici onorari ................................................ 73 Richiesta liquidazione ausiliari del giudice .............................................................. 74 Rilascio certificazioni fiscali .................................................................................... 74 Pagamento spese di viaggio dei testimoni nel processo penale ............................. 74 Rilascio certificato pene e spese ............................................................................ 74 Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato ............................................................................................... 75 6 La qualità ............................................................................................................. 76 6.1 6.2 7 La politica della qualità .......................................................................... 76 Gestione dei reclami e delle segnalazioni .............................................. 77 Appendici ............................................................................................................. 78 7.1 Tabella dei Diritti di copia ....................................................................... 78 7.2 Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità.................... 78 7.3 Diritto di copia cartacea con certificazione di conformità ....................... 78 7.4 Diritto di copia in formato informatizzato senza certificazione di conformità (all.6) .............................................................................................. 79 7.5 Diritto di copia in formato informatizzato autentica (All. 7) ..................... 79 7.6 Diritto di copia digitale su supporto diverso da quello cartaceo ............. 80 7.7 Diritto di copia in formato informatizzato ................................................ 80 7.8 Tabella Contributo Unificato................................................................... 81 7.9 Questionario per la rilevazione della qualità del servizio offerto ............ 81 8 Glossario.............................................................................................................. 84 iii CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 1 Presentazione 1.1 Il progetto delle Buone Pratiche e la Carta dei Servizi L’ambizioso progetto di “Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Umbria” nasce da una ricerca mirata a produrre conoscenza, consapevolezza ed opportunità dei miglioramenti organizzativi e lavorativi implementabili all’interno di un Ufficio Giudiziario, per poi passare alla fase di definizione e attuazione del piano di interventi utile all’incremento dell'efficacia/efficienza dell'organizzazione dello stesso. Il progetto nasce, infatti, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Umbria FSE 2007/2013 Ob. 2, Asse V Transnazionalità e interregionalità, e persegue due importanti obiettivi: Riorganizzare gli Uffici Giudiziari per ottimizzare i processi interni di gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie; Migliorare il rapporto con l’utenza creando nuovi canali di comunicazione grazie all’ausilio di nuove tecnologie. È proprio nell’ambito di questo secondo obiettivo che si colloca la Carta dei Servizi, disegnata in relazione all'esigenza di sviluppare modalità di comunicazione efficaci e interattive nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti i vari servizi offerti. Lo scopo della Carta dei Servizi, infatti, è quello di rendere gli uffici del Tribunale maggiormente vicini e quindi più accessibili al cittadino, ma anche contribuire a ricomporre la diffidenza e la sfiducia esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari che si è creata nel corso degli anni. Il successo del progetto è dovuto non solo all’accurata e dettagliata progettazione di tutte le sue linee di intervento, ma alla fondamentale collaborazione di tutto il personale operante nel Tribunale di Perugia. 1.2 Principi e finalità della Carta dei Servizi La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999. Il Tribunale di Perugia, con la redazione della Carta, vuole definire delle garanzie di qualità del servizio offerto anche al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l’utenza in genere ed i cittadini in particolare. Il Tribunale di Perugia, nell’erogare i propri servizi, si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali: Uguaglianza e imparzialità: i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale di Perugia mantiene la riservatezza dei dati personali e si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili; Continuità: l’erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell’erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi; 1 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Partecipazione e trasparenza: il Tribunale di Perugia promuove un’adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato; Efficacia ed efficienza: il Tribunale di Perugia si impegna a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili. 1.3 Principali riferimenti normativi Il perimetro normativo in cui la Carta dei Servizi trova definizione e attuazione è illustrato nella tabella che segue, nella quale viene indicata la legislazione generale che disciplina l’attività amministrativa Legge 7.8.1990, n.241 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” La norma disciplina l’attività amministrativa e determina i criteri sui quali deve essere basata: economicità, efficacia e trasparenza, nell’ottica di una maggiore integrazione tra Cittadino e Pubbliche Amministrazioni. La Direttiva individua i principi a cui deve essere uniformata in generale e progressivamente l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.10.1994 “Direttiva sui principi per l’istituzione e il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” La Direttiva e la Legge intervengono sulla definizione dei principi e delle modalità per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici preposti alle relazioni con il pubblico. Legge 150 del 07/06/2000 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni” Decreto Legislativo del 12.5.1995, n.163 (convertito con la L. 11.7.1995, n.273) “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P.A.” Decreto Ministero della Giustizia del 20.11.1995 n. 540 2 Art. 2 Qualità dei servizi pubblici Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici, predisposte, d’intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400. Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica. Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema generale di riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia “Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 7 della L. 241/1990” Decreto legislativo del 30.7.199 9 n. 286 “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi” Legge del 8.11.2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione della Giustizia. Art. 11 - Qualità dei servizi pubblici. Comma 1 - I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei Cittadini e degli Utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. Art. 13 - Carta dei servizi sociali. Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi In linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento e ammodernamento della Pubblica Amministrazione, scopo di questa direttiva è promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle Amministrazioni Pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai Cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei Cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Le indagini sulla qualità percepita contribuiscono infatti a: Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 24.3.2004 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni” Definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei Cittadini e delle imprese; Favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'Utente nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione del Servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra Amministrazione e Cittadino. Negli interventi di rilevazione della qualità percepita, la comunicazione interna riveste un ruolo di grande importanza per: Il coinvolgimento e la motivazione delle persone, la promozione di atteggiamenti positivi e costruttivi e l'attenuazione delle resistenze al cambiamento; La costruzione della cultura della customer satisfaction in termini di rafforzamento del valore della centralità del Cittadino, di accettazione di nuovi paradigmi organizzativi. Decreto Ministero della Giustizia del 12.12.2006 n. 306 “Regolamento recante Disciplina dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della Giustizia, adottata ai sensi degli artt. 20 2e 21 del decreto legislativo 30.6.2003 n.196” Regolamento con cui vengono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della Giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Allegati da numero 1 a 20. 3 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica 20.12.2006 “Per una Pubblica Amministrazione di qualità” Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità 23 maggio 2007 Legge 4.3.2009 n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative alle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti 4 Gli obiettivi della direttiva sono di tre ordini. Innanzitutto, essa intende richiamare l’attenzione delle Amministrazioni sulla qualità e il miglioramento continuo. In secondo luogo, la direttiva indica il ricorso all’autovalutazione della prestazione organizzativa, quale punto di partenza obbligato dei percorsi di miglioramento continuo. In terzo luogo, essa delinea una prospettiva chiara di sviluppo della politica per la qualità nelle Pubbliche Amministrazioni da parte del Dipartimento della Funzione pubblica che, valorizzando le esperienze esistenti e gli sforzi già effettuati, indichi percorsi puntuali e traguardi di sistema condivisi Per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità entra a pieno titolo in una normativa di carattere generale fra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo. Perseguire la parità tra i generi nella Pubblica Amministrazione significa, dunque, agire contemporaneamente sui diversi fronti dell’innovazione dei modelli organizzativi, del rinnovamento della classe dirigente, dell’uguaglianza delle opportunità e del riconoscimento del merito e, non ultimo, della capacità delle Amministrazioni di promuovere la parità anche nel contesto esterno. L’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la produttività passano necessariamente attraverso il miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro. Art. 4 - Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche. Comma 2 – Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: (...) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle Amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di Utenti o consumatori (…). CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" Decreto Legislativo del 27.10.2009 n. 150 (e successive modifiche e integrazioni) “Attuazione della Legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” Decreto Legislativo 25.1.2010 n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198” Art. 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento. Art. 23 - Diffusione delle buone prassi nelle Pubbliche Amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico. Comma 1 - Le Amministrazioni Pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli Uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di Servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i Servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli Utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri Uffici. Art. 30 - Tutela non giurisdizionale dell'Utente dei servizi pubblici. Comma 1 - Le Carte dei Servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'Utente o per la categoria di Utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente. Art. 1 – Oggetto e finalità Comma 2 - Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle Amministrazioni Pubbliche anche a garanzia della legalità Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. 5 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Titolo III Disegno di Legge 3209bis, approvato il 15 settembre 2011, "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con Cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di Pubblica Amministrazione La Carta dei doveri delle Amministrazioni Pubbliche raccoglierà in un unico provvedimento i diritti dei Cittadini e i doveri delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l’Amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell’erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi. I principi e criteri cui dovrà attenersi il Governo nell'emanazione della Carta dei doveri sono i seguenti: A. Trasparenza, come prevede il decreto legislativo di riforma del lavoro pubblico n.150/2009, consiste nella accessibilità totale attraverso la pubblicazione sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative all'organizzazione, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati conseguiti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. B. Eliminazione delle molestie amministrative, l'Amministrazione deve astenersi da qualsiasi azione che determini inutile molestia per i Cittadini: si prevedranno sanzioni per chi avanza richieste di pagamenti già adempiuti. C. Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti, e progressiva riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni. D. Cortesia e disponibilità, tutti i pubblici Dipendenti dovranno usare cortesia e disponibilità nei confronti dei Cittadini, da considerare come un Cliente della Pubblica Amministrazione, dalla quale ha diritto a ricevere servizi di qualità. E. Chiarezza e semplicità del linguaggio, il linguaggio utilizzato nei provvedimenti amministrativi dovrà essere semplice e chiaro per consentire ai Cittadini anche un controllo sull'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. F. Accesso ai servizi, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori dei servizi pubblici devono garantire agli Utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi offerti tramite l'utilizzo delle tecnologie telematiche. G. Documentazione amministrativa, si vieta alle Amministrazioni di richiedere al Cittadino e alle imprese informazioni, dati e documenti in possesso della stessa o di altre Amministrazioni Pubbliche, stabilendo il principio dell'acquisizione diretta, anche tramite l'accesso per via telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti. H. Strumenti e poteri sostitutivi, si regolerà il ricorso agli strumenti sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi. 1.4 Utilizzare la Carta La Carta contiene informazioni sui servizi erogati dal Tribunale di Perugia e consente all’utente di poterne usufruire in modo semplice e diretto. E’ composta da schede analitiche ed informative, che forniscono indicazioni dettagliate sui principali servizi e procedure. L’elenco dei servizi è proposto nel Capitolo 5 della Carta. 6 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 2 Il Tribunale di Perugia: cenni storici 2.1 La sede Il Tribunale civile e penale di Perugia è dislocato in diversi edifici, tutti ubicati nell’area più antica del capoluogo umbro ed accomunati, oltre che dalla vicinanza fisica e dalla medesima destinazione d’uso, anche dal fatto di essere i luoghi nei quali si sviluppata una parte non secondaria della storia cittadina. In particolare, la presidenza, le segreterie e le sezioni civili (contenzioso civile; sezione c.d. “stralcio” comprendente le sezioni distaccate soppresse; volontaria giurisdizione; fallimenti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari) sono collocate nel palazzo delle Poste (piazza Matteotti n. 1), il cui piano terra è tuttora adibito, in parte, ai servizi postali; le sezioni penali (dibattimento e G.I.P.G.U.P.) sono ospitate nella storica “officina elettrica”, anche conosciuta come palazzo ex Enel (via XIV Settembre); la sezione lavoro, l’ufficio spese pagate (ex ufficio campione) e l’ufficio recupero crediti si trovano, infine, nel palazzo del Capitano del Popolo e nei locali dell’antico Collegio del Gesù (piazza Matteotti n. 22). 2.2 Il Palazzo delle Poste Non c’è perugino che non abbia varcato, anche solo per una volta, la soglia di questo edificio (con accesso sia in piazza Matteotti che in via Mazzini), ma è altrettanto facile ritenere che pochi di essi, presi dagli affari quotidiani e immersi nei propri pensieri, abbiano alzato la testa per ammirare un affresco del Brugnoli, uno stucco del Frenguelli o un artistico ferro battuto di un qualche anonimo fabbro di un secolo fa. Eppure questo palazzo, realizzato a partire dal 1911 su progetto degli ingegneri Armanni e De Fonseca ed inaugurato il 10 maggio 1916, costituisce un pregevole ed inequivocabile esempio di stile liberty, quell’architettura anche detta “floreale” che tanto successo ebbe agli inizi del Novecento. Nel giorno dell’inaugurazione una folla di perugini si riversò, curiosando, nei locali nuovi di zecca, per passeggiare nei lunghi corridoi ed ammirare gli affreschi e gli stucchi. “L’Unione Liberale”, allora il più letto quotidiano perugino, sottolineava come “il nuovo palazzo postelegrafico concorra a conferire al più bel centro della città, la continuità di una ampia e solenne linea architettonica atta ad accrescere la dignità edilizia cittadina, cui corrisponde, pei locali interni, una vastità e una sontuosità di aule e di ambulacri, di decorazioni e di arredi, come ben pochi pubblici uffici delle città d’Italia, anche tra le maggiori, possono vantare”. Ed in effetti, gli artisti e gli artigiani che hanno dato il loro contributo alla realizzazione di questo palazzo erano fra i più conosciuti e quotati dell’epoca: i numerosissimi affreschi sono opera di Annibale Brugnoli (1843-1915), pittore umbro apprezzato in tutta Italia, col quale collaborò Osvaldo Mazzerioli, specializzato nei paesaggi; tutti gli stucchi, le decorazioni e le sculture, tra cui i suggestivi grifi che con sguardo arcigno guardano la sottostante piazza Matteotti, furono realizzate da Giuseppe Frenguelli (1856-1940), coadiuvato da Enrico Cagianelli (1886-1938) e da sconosciuti quanto valenti intagliatori della pietra, mentre l’autore degli elaboratissimi ferri battuti, o perlomeno di gran parte di essi, è il fabbro Paride Rosi. Sono andate perse, purtroppo, le vetrate policrome e il grande velario che sovrastava il salone centrale a pianterreno, frutto del talento di Ludovico Caselli Moretti (1859-1922), maestro indiscusso dell’arte vetraria. Nell’area ove oggi insiste questo edificio sorgeva, precedentemente, il palazzo Meniconi, che ospitò in tempi diversi la Zecca e la prima Biblioteca civica. Adiacente ad 7 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia esso si trovava la settecentesca Pesceria che, per le sue forme neoclassiche e il suo caratteristico colonnato, fu dai perugini ironicamente ribattezzata “il tempio delle lasche”. 2.3 Il Palazzo ex Enel La produzione di energia elettrica a Perugia venne affidata, sul finire dell’Ottocento, alla S.A.E.U (Società Anonima Elettricità Umbra), filiale umbra del gruppo tedesco Siemens-Shukert; l’energia elettrica avrebbe alimentato la costituenda rete tramviaria e la nuova rete di illuminazione pubblica, in sostituzione degli antiquati lampioni a gas. La fondazione di tale Società coincise con il mandato amministrativo del sindaco Ulisse Rocchi (18931902). Il 20 settembre 1899, alla presenza di molte autorità politiche arrivate da tutta Italia, il sindaco inaugurò il nuovo “tram way” elettrico e nel marzo dell’anno successivo venne approvato il “Regolamento per l’esercizio della tramvia elettrica a Perugia”. Nel 1899 venne inoltre accordato alla Società il permesso di edificare su una superficie di 1700 mq. il nuovo impianto per la produzione di elettricità, che avrebbe assunto, nel linguaggio comune dei perugini, la usuale denominazione di “officina elettrica”. In effetti, più che di un’officina si trattava di una vera e propria centrale per la produzione di energia elettrica, alimentata da bruciatori a carbone e gas; non a caso, in molte fotografie dell’epoca si nota un’altissima e svettante ciminiera, ora non più esistente. Nel nuovo impianto trovarono occupazione centocinquanta addetti. La costruzione di questo imponente edificio, su un’area anticamente chiamata Campo Battaglia, comportò la realizzazione di importanti opere di fondazione, essendo la superficie poco affidabile e costituita, per lo più, da materiale di recupero. Non a caso, lo storico Raniero Gigliarelli nella sua “Perugia antica e moderna” (1907) riporta: “Gli annali decemvirali fin dal 1297 parlano del Campo Battaglia e accennano al fatto ch’esso era da tempo antichissimo situato in questo medesimo luogo sopra di cui la città forma ampio teatro, perché avanti al secolo XV la piazza del Sopramuro aveva, invece dei fabbricati, un lungo parapetto che serviva agli spettatori nelle giornate di combattimento al Campo”. Il combattimento era la famosa e cruenta “Battaglia dei sassi” o “Sassaiola” che, per addestrare i giovani dei vari rioni perugini all’arte guerresca, qui si svolgeva ogni primo marzo, festività del patrono cittadino Sant’Ercolano, e che venne abolita nel 1425. La stessa area fu usata anche come luogo per le esecuzioni capitali (forca, decapitazione o rogo) che vennero eseguite fino al 1583. L’edificio comprendeva la sala delle macchine, quella delle caldaie, il locale delle pompe col depuratore d’acqua ed il magazzino capace di contenere circa 500 tonnellate di carbone. Adiacente a questi locali era la palazzina di cinque piani, dei quali i due inferiori erano adibiti a locali per le batterie di accumulatori, il primo piano ad uffici di amministrazione e i due superiori ad abitazioni per il direttore e per il capo officina. Da porta Santa Croce (i cosiddetti “Tre Archi”) una diramazione del binario del tram consentiva il trasporto del carbone dalla stazione ferroviaria all’officina elettrica. Sempre nel 1899 la Giunta municipale stipulò con la stessa Società (che nel 1931 sarebbe stata assorbita dall’U.N.E.S.) un ulteriore contratto per l’illuminazione cittadina, che prevedeva l’uso di lampadine di moderna concezione: queste nuove lampade, oltre a fornire maggiore intensità luminosa, avevano il vantaggio di ridurre drasticamente gli oneri a carico del Comune. Con la nazionalizzazione dell’energia elettrica nel 1962 e la creazione dell’E.N.E.L., l’immobile passò a questo ente che ne riconvertì la destinazione, da centrale elettrica a sede di uffici tecnici ed amministrativi. Dal 2007 ospita gli uffici penali del Tribunale. 8 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 2.4 Il Palazzo del Capitano del Popolo Non si può parlare di questo edificio senza prima aver fatto un breve accenno alla prospiciente piazza Matteotti, autentico punto nodale della vita quotidiana dei perugini e originariamente chiamata “del Sopramuro”: in effetti, mai denominazione fu più azzeccata, visto che effettivamente la piazza poggia su un grande muro urbico di epoca etrusca, che aveva funzione di sostegno e contenimento. Essendo la zona estremamente scoscesa e soggetta a smottamenti, le autorità comunali decisero, nel 1273, di avviare la costruzione di un nuovo, imponente muro di sostegno, a cui fu attribuito l’impegnativo nome di Muro Civitatis. Questa muraglia, realizzata esternamente al muro etrusco e rinforzata con poderosi contrafforti, fu completata nel 1276 e ancora oggi la sua posizione delimita esattamente i confini della piazza. Successivamente i contrafforti furono uniti da grandiose volte (i cosiddetti “arconi”) che inglobarono un isolato edificio sottostante, fino allora utilizzato come prigione: nel 1202 essa aveva annoverato fra i propri “ospiti” quel Francesco di Bernardone che, non ancora avviato sulla via della santità, era stato fatto prigioniero durante una delle tante scaramucce tra Perugia e Assisi. Tra il 1472 e il 1481 gli architetti lombardi Gasperino d’Antonio e Leone di Matteo edificarono il pregevole palazzo del Capitano del Popolo, eretto in corrispondenza della vecchia prigione. Esso era più alto di un piano rispetto a come lo vediamo oggi e sulla sua sommità si stagliava un’elegante merlatura guelfa, assai simile a quella del Palazzo dei Priori: sia l’ultimo piano che i merli furono gravemente danneggiati dal rovinoso terremoto del 1741 e per questo demoliti senza più essere ricostruiti. La lunetta posta sulla sommità dello splendido portale contiene una pregevole statua raffigurante la Giustizia, munita di spada e col viso mosso da un enigmatico sorriso. Al di sotto di questa si legge la scritta “Iustitiae virtutum domina” (Signora delle virtù della giustizia), con la data del 1472, mentre ai fianchi della lunetta si notano due grifi (simboli della città) che artigliano un vitello e un montone. A lato del portale si affaccia la stupenda Loggia del Banditore, finemente decorata e sorretta da mensoloni, da cui si promulgavano gli editti e le ordinanze dei magistrati. Nel governo cittadino, il Capitano del Popolo affiancava il Podestà ed aveva in comune con questo il requisito di essere forestiero: mentre il Podestà, in concorso col Collegio dei Priori, deteneva il potere politico e amministrativo, il Capitano del Popolo era investito del potere militare e di parte di quello giudiziario. In seguito, divenne la residenza del Bargello, il comandante delle guardie comunali, e per questo l’edificio è anche conosciuto come palazzo del Bargello. Negli anni tra il 1472 e il 1476, per iniziativa e a spese dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia, fu realizzata una lunga teoria di botteghe prospicienti la piazza, così da unire il palazzo del Capitano del Popolo ai preesistenti fabbricati dell’Ospedale siti in quella che oggi è chiamata via Oberdan. Quindi, a partire dal 1483 e sempre a spese della potente istituzione ospedaliera, iniziarono i lavori per la sopraelevazione delle botteghe, per opera di Gasperino d’Antonio. Ai lavori prese parte anche un artista del calibro di Fiorenzo di Lorenzo (1440-1525), cui sono da attribuire le diciotto splendide finestre crociate sugli architravi delle quali campeggia una frase biblica, e si conclusero solo nel 1512, anno in cui, secondo il volere di papa Sisto IV della Rovere, si trasferì in questa nuova struttura lo Studium perugino (l’Università degli Studi). A partire dai primi anni dell’Ottocento, in concomitanza con l’occupazione napoleonica e visto il trasferimento dell’Università nell’ex convento degli Olivetani a Montemorcino, sia il palazzo del Capitano del Popolo che l’attiguo edificio dello Studium furono destinati ad ospitare gli uffici giudiziari, una prestigiosa destinazione d’uso che tuttora si perpetua. 9 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 3 Criteri e modalità di accesso ai servizi 3.1 Indirizzi e principali riferimenti Il Tribunale di Perugia è sito in Piazza Matteotti 1 (Palazzo delle Poste); Altre sedi del Tribunale sono: Palazzo del Capitano, sito in Piazza Matteotti, 22 (Sezione Lavoro, Ufficio Spese di Giustizia e Recupero Crediti) Palazzo Ex Enel, sito in via XIV settembre (Sezioni penali: Dibattimento e G.I.P.-G.U.P.) 3.2 Come raggiungere gli uffici del Tribunale 3.2.1 Sedi di Piazza Matteotti In auto Dal nord: prendere l’autostrada A1 in direzione Roma ed uscire a Valdichiana, quindi immettersi sul raccordo Perugia – Bettolle ed uscire a San Faustino o a Prepo Dal sud: prendere Autostrada A1 in direzione Firenze ed uscire ad Orte, quindi immettersi sul raccordo Orte-Terni, uscita per Perugia per l'immissione sulla E45, ed uscire a Piscille o a Prepo Dalla costa adriatica: prendere Autostrada A14 e lasciare l'autostrada all'uscita per Cesena, quindi immettersi sulla superstrada E45 per Città di Castello e proseguire per Perugia Coordinate geografiche di riferimento per navigatori GPS: Latitudine: 43.1118555 Longitudine: 12.3900552 Gli Uffici del Tribunale sono al centro storico e soggetti a limitazioni di traffico (zona ZTL). 10 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia In treno Dal nord: linea ferroviaria "Firenze-Roma con cambio a "Terontola" sulla linea "TerontolaPerugia-Foligno" Dal sud: linea ferroviaria "Roma-Ancona" con cambio a "Foligno" sulla linea "Foligno-PerugiaTerontola". Esistono alcuni collegamenti giornalieri diretti con Perugia La città di Perugia dispone di tre stazioni ferroviarie: La stazione principale di Fontivegge, che si trova a P.zza Vittorio Veneto, (tel. Ufficio informazioni: 07575001288; tel. biglietteria: 075/5007467), a 3 km dal centro storico ed è ben collegata da corse autobus per il centro La stazione di Ponte San Giovanni, che si trova in via Via Nino Bixio (Tel. 075393615) a circa 6 km da Perugia La stazione della F.C.U. - Ferrovia Centrale Umbra - Perugia Sant'Anna (linea a carattere regionale) che si trova a Piazzale Bellucci n. 8 (Tel. 075/5729121), in pieno centro, vicino alla stazione degli Autobus ed alla scale mobili che conducono al centro storico ove sono situati gli Uffici della Corte In aereo L'aeroporto di Perugia si trova a circa 12 km dalla città, in località Sant’Egidio (tel. 075/592141). Effettua voli nazionali giornalieri per Milano Malpensa e voli internazionali con scalo a Milano Malpensa. La Corte è raggiungibile con autobus che arrivano a Piazza Italia e alla stazione Ferroviaria principale. 3.2.2 Sede Palazzo ex Enel Seguire le indicazioni sopra riportate. Le coordinate geografiche di riferimento per navigatori GPS: Latitudine: 43.1106479 Longitudine: 12.3924592 3.3 Recapiti Tribunale Ordinario di Perugia Piazza Matteotti 1 (Palazzo delle Poste) tel. 075 54051 (centralino), fax: 075 5405202 Mail: [email protected] PEC: [email protected] 3.4 Calendari e orari Dal lunedì al venerdì: 09.00 – 13.00 (dalle 12.00 alle 13.00 atti urgenti e in scadenza). Il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 viene garantita la ricezione dei soli atti che rivestono il carattere dell’urgenza. 11 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 3.5 Area territoriale di competenza Il circondario è lo spazio territoriale di competenza del Tribunale. I comuni del circondario sui quali il Tribunale di Perugia esercita la propria funzione sono: Assisi Bastia Umbra Bettona, Castiglione del Lago Citerna Città di Castello Corciano Costacciaro Fossato di Vico Gualdo Tadino Gubbio Lisciano Niccone Magione Monte Santa Maria Tiberina Montone Panicale Perugia Pietralunga San Giustino Sigillo Torgiano Tuoro sul Trasimeno Passignano sul Trasimeno Scheggia e Pascelupo Umbertide Valfabbrica 3.6 Il sito web del Tribunale Il Tribunale di Perugia ha attivato un sito internet all’interno del Portale del Distretto di Corte d’Appello dell’Umbria realizzato e gestito dal CISIA locale. Questo è raggiungibile all’indirizzo: http://www.giustizia.umbria.it/GiustiziaUmbria2/it/ptperugia.page Al suo interno sono presenti informazioni di utilità e modulistica 12 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 4 L’organizzazione 4.1 Il Tribunale come istituzione Il Tribunale è il luogo dove lo Stato, attraverso i Giudici, esercita la funzione giurisdizionale in ambito civile e penale. La giurisdizione civile è diretta a: a) Dirimere le controversie tra cittadini (giurisdizione di cognizione); b) Dare attuazione ai provvedimenti di condanna emessi in sede civile (giurisdizione esecutiva), nel cui ambito rientrano anche le procedure concorsuali riguardanti le aziende in crisi; c) Controllare l'esercizio di alcuni diritti riconosciuti dallo Stato in capo ai propri cittadini in materie particolarmente delicate, date le possibili conseguenze derivanti (volontaria giurisdizione) La funzione giurisdizionale in sede penale è rivolta invece a reprimere i reati. Essa viene esercitata dal Tribunale a seguito dell'iniziativa della Procura della Repubblica. Fatte salve alcune procedure di volontaria giurisdizione, in tutti gli altri casi i cittadini che intendono far valere le proprie ragioni in sede civile o difendersi dalle accuse mosse loro dalla Procura della Repubblica in sede penale devono necessariamente farsi assistere da un avvocato, cioè da un professionista in grado di rappresentarli e difenderli nell'ambito di un procedimento giurisdizionale. Questo tenuto conto delle regole, particolarmente complesse, che governano sia i rapporti tra i cittadini medesimi, sia l'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale da parte dei Giudici. Ecco perché gli avvocati sono considerati come i principali interlocutori del Tribunale. Il Tribunale Ordinario in primo grado giudica tutte le cause civili e penali che non rientrano nella competenza del Giudice di Pace o del Tribunale per i Minorenni. In appello, il Tribunale Ordinario è competente per le impugnazioni delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in materia civile e penale. Anche in questo caso il Tribunale è giudice di merito: infatti, decide su tutti gli aspetti della causa pronunciandosi su questioni di fatto e di diritto. Nell’esecuzione delle sue funzioni di giudice di appello, il Tribunale può confermare oppure riformare la sentenza di primo grado. Le sentenze, in materia civile o penale, pronunciate dal Tribunale come giudice di prima istanza sono impugnabili davanti alla Corte di Appello; quelle pronunciate come giudice di appello sono, invece, impugnabili solo con ricorso per cassazione. Il Tribunale, può giudicare: In composizione monocratica, ossia come organo composto da un solo magistrato (il giudice unico); In composizione collegiale, ossia come collegio composto da tre magistrati: il presidente e due giudici a latere. La composizione monocratica costituisce la regola, mentre la composizione collegiale è prescritta nei casi previsti dalla legge. Il tribunale è altresì competente - Legge 13 aprile 1988 n. 117 per il Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. 4.2 La struttura dell’Ufficio Il Tribunale si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa. 13 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia La struttura giurisdizionale, che svolge la funzione giudicante di primo grado, e di secondo grado relativamente alle sentenze del giudice di pace, fa capo al Presidente del Tribunale (Dott. Aldo Criscuolo), che ha la titolarità̀ e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri Uffici Giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività̀ giudiziaria. La struttura giurisdizionale è suddivisa a sua volta in 2 Aree: Civile e Penale. AREA CIVILE: Sezione Civile (distinta in I, II e III sezione in base alle competenze e una sezione cd stralcio che tratta i procedimenti pendenti nelle cinque ex sezioni distaccate al 13-09-2015, data della soppressione) Sezione specializzata per le imprese (cd Tribunale delle imprese) AREA PENALE: Sezione G.I.P. - G.U.P. Sezione Dibattimento Sezione Esecuzioni Penali Qui di seguito l’organigramma della struttura giurisdizionale. Nell'esercizio della funzione giurisdizionale però i Giudici hanno bisogno di una struttura amministrativa di supporto, costituita dalle cancellerie del Tribunale. Queste ultime, oltre a supportare l’attività̀ dei Giudici, svolgono anche servizi autonomi, dei quali gli interessati possono usufruire direttamente (copie di atti, certificati vari, iscrizione degli organi di stampa, procedure di ammortamento dei titoli di credito, ecc.). La struttura amministrativa fa capo al Dirigente Amministrativo (Dott. Paola Di Domenico), che ha la direzione del Personale e disciplina i servizi; ha il compito di coordinare, gestire e supervisionare l’intera area. La struttura amministrativa, a sua volta, è composta da tre aree: Area Amministrativa - Contabile Area Civile Area Penale 14 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia L’Area Civile è composta dalle cancellerie: Civile, Fallimenti e Procedure Concorsuali, Volontaria Giurisdizione/Affari non contenziosi, Lavoro/Previdenza, Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari. L’Area Penale è invece suddivisa nelle cancellerie: G.I.P/ G.U.P., Dibattimento, Riesame ed Esecuzione Penale. Qui di seguito l’organigramma della struttura amministrativa. 4.2.1 Presidenza Responsabile Aldo Criscuolo Localizzazione Palazzo Poste – Primo piano – Stanza 53 Mail [email protected] PEC [email protected]; 4.2.2 Dirigenza Amministrativa Responsabile Paola Di Domenico Localizzazione Palazzo Poste – Primo piano – Stanza 51 Mail [email protected] PEC [email protected] 4.2.3 Area Amministrativa Segreteria della Presidenza e Amministrativa Responsabile Alberto Maestri Localizzazione Palazzo Poste – Primo piano – Stanza 53 Mail [email protected] PEC: [email protected] Principali attività svolte nell'Area: 15 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Segreteria di Presidenza e Amministrativa. Gestione amministrativa del personale di ruolo e non di ruolo in servizio al Tribunale di Perugia; aggiornamento del registro informatizzato delle assenze (presenze, ferie, lavoro straordinario, permessi, congedi, assenze per malattia, aspettativa). Protocollazione Informatica di tutta la corrispondenza indirizzata al Tribunale, scannerizzazione dei documenti e trasmissione in via telematica agli uffici. Adempimenti relativi al D.lgs. 81/2008. Gestione immobili - Commissione per la manutenzione degli Uffici Giudiziari. Tenuta Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (area civile) e dei Periti (area penale). Gestione automezzi. Consegnatario- Ufficio Economato-Spese d'Ufficio. Ufficio Spese Di Giustizia e Recupero Crediti Responsabile Annamaria Minelli Localizzazione Palazzo del Capitano – Piano terzo – Stanza 37 Mail [email protected] PEC: [email protected] PEC: [email protected] Principali attività svolte: Emissione modelli di pagamento delle Spese di Giustizia: compensi a difensori, magistrati onorari, testimoni, custodi giudiziari, consulenti, ausiliari del giudice Gestione del software SiCoGe; Esecuzione adempimenti fiscali: invio annuale CUD, compilazione modello 770 Gestione dell’attività amministrativa di recupero crediti dello Stato a seguito di provvedimento penale di condanna ovvero di provvedimento in sede civile, nei casi previsti dalla legge; recupero omesso o insufficiente contributo unificato Gestione Convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A Adempimenti statistici 4.2.4 Area Civile Sezione Prima Principali attività svolte: Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale: Diritto di famiglia – Diritti della personalità e danno alla persona – Procedimenti cautelari tipici relativi ai diritti della personalità – Prove delegate e rogatorie in materia di diritto di famiglia – Volontaria giurisdizione 16 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Presidente Aldo Criscuolo Localizzazione Palazzo Poste – Primo piano – Stanza 53 Mail [email protected] Sezione Seconda Principali attività svolte: Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale: Procedimenti cautelari ante causam e possessori – Reclami avverso i provvedimenti cautelari; Procedimenti di ingiunzione ante causam - Volontaria giurisdizione – Materia Agraria Presidente Maria Letizia Lupo Localizzazione Palazzo Poste – Piano primo – Stanza 36 Mail [email protected] Sezione Terza Principali attività svolte: Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale: Procedure concorsuali – Esecuzioni –Societario – Locazioni e Sfratti – Volontaria giurisdizione – Lavoro e Previdenza Coordinatore Umberto Rana Localizzazione Palazzo Poste – Piano secondo - Stanza 110 Mail [email protected] Sezione cd “Stralcio” Principali attività svolte: Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico, già incardinate presso le soppresse Sezioni distaccate Sezione specializzata per le Imprese Sezione istituita presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di Regione; si occupa della trattazione delle controversie in materia di impresa e società. Cancelleria Civile – Iscrizione a Ruolo e Procedimenti Speciali Responsabile Tiziana Carnevali Localizzazione Palazzo Poste – Piano terra – ingresso via Mazzini Mail [email protected] PEC: [email protected] ; Principali attività svolte: Iscrizione, assegnazione, pubblicazione e rilascio formule decreti ingiuntivi 17 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Cancelleria Civile – Trattazione Responsabile Stefano Vicarelli Localizzazione Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 67 Mail [email protected] Responsabile Giovanna Mascalzoni Localizzazione Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 79 Mail [email protected] PEC: [email protected] ; Cancelleria Volontaria Giurisdizione/Affari non contenziosi Responsabile Lea Brunetti Localizzazione Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 73 Mail [email protected] PEC: [email protected] ; Principali attività svolte: Tutele e curatele, amministrazione di sostegno, trattamento sanitario obbligatorio; Successioni; Dichiarazioni di morte presunta e assenza; Iscrizione privilegi speciali e legge sabatini; Materia di stato civile; Atti notori Servizio Registri della stampa Amministratori condomini Cancelleria Lavoro Responsabile Maria Antonietta Vattimo Localizzazione Palazzo Poste – Piano terzo – Stanza 4 Mail [email protected] PEC [email protected] Principali attività svolte: Iscrizione a ruolo, tenuta e gestione integrale di tutti i procedimenti riguardanti le materie di Lavoro e Previdenza. E' altresì assegnato alla cancelleria un'attività di carattere più strettamente amministrativo riconducibile alla competenza notarile del direttore/funzionario: ricevimento del giuramento delle traduzioni/perizie stragiudiziali. 18 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Cancelleria Fallimentare Responsabile Lanfranco Lanari Localizzazione Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 90 Mail [email protected] PEC: [email protected] Principali attività svolte: Adempimenti di cancelleria e assistenza al magistrato nelle procedure di fallimento, per l'accertamento dello stato d'insolvenza, nella gestione di fallimenti, concordati preventivi, amministrazioni controllate e liquidazioni coatte amministrative. Rilascio certificati. Depositi giudiziari Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari Responsabile Cristina Refrigeri Localizzazione Palazzo Poste – Piano secondo – Stanza 103 Mail [email protected] PEC: [email protected] Principali attività svolte: Adempimenti di cancelleria relativi alle procedure esecutive civili immobiliari e mobiliari, elle cause di opposizione e degli altri affari in materia di esecuzione immobiliare e mobiliare; Depositi giudiziari 4.2.5 Area Penale Presidente di Sezione Responsabile Gaetano Mautone Localizzazione Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 25/D Mail [email protected] Responsabile amministrativo dell’area Responsabile Monica Cuccu Localizzazione Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 37 Mail [email protected] PEC: [email protected] Cancelleria GIP - GUP Responsabile Monica Cuccu Localizzazione Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 37 Mail [email protected] PEC: [email protected] Principali attività svolte: 19 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Servizi di cancelleria relativi all’ufficio del GIP e del GUP Convalida misure cautelari reali e personali Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del GIP e del GUP Archiviazioni Decreti penali di condanna FUG Corpi di reato Cancelleria Dibattimento Responsabile Rossella Palladino Localizzazione Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 10 Mail [email protected] Principali attività svolte: Servizi di cancelleria relativi all’Ufficio del Dibattimento Penale (monocratico, collegiale e Corte d’Assise) Impugnazioni sentenze del Giudice di Pace Gestione registro Giudici Popolari Servizi di cancelleria relativi a misure di prevenzione e misure cautelari reali Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del Giudice dibattimentale penale Patrocinio a Spese dello Stato Liquidazioni ex artt. 116 e 117 T.U. Spese di Giustizia. Tribunale del Riesame Responsabile Antonella Massino Localizzazione Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 11 Mail [email protected] PEC: [email protected] Principali attività svolte: Servizi di cancelleria relativi al Tribunale del Riesame, con competenza distrettuale per le misure cautelari personali e circondariale per le misure cautelari reali. Cancelleria Esecuzioni Penali Responsabile Monica Cuccu Localizzazione Palazzo Ex Enel Piano primo – Stanza 37 Mail [email protected] Principali attività svolte: 20 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Servizi connessi alla esecuzione dei provvedimenti emessi dal Giudice Penale: irrevocabilità della sentenza ed adempimenti conseguenti. Esecuzione degli adempimenti da effettuare nei fascicoli dibattimentali di ritorno dal visto del PG e dall'impugnazione. Esecuzione Provvedimenti Schede Casellario 21 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5 I Servizi Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico forniti dal Tribunale di Perugia, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche. Ciascun servizio è presentato attraverso una scheda illustrativa strutturata come indicato nella tabella che segue: Titolo del servizio COS’È Descrizione del servizio che ne illustra la finalità CHI LO PUÒ RICHIEDERE La tipologia di utenza a cui il servizio è destinato DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Il luogo in cui il servizio può essere richiesto Le modalità con cui il servizio deve essere richiesto Il costo del servizio Il tempo entro il quale il servizio sarà erogato Per consentire una facile fruizione di questo strumento, i Servizi sono stati classificati così come di seguito indicato: Area Civile: Servizi Generali Patrocinio a spese dello stato in materia civile Iscrizione a Ruolo Richiesta visione del fascicolo Richiesta Attestazioni - Certificati Certificato godimento dei diritti civili Contenzioso Ordinario Separazione consensuale Divorzio congiunto Volontaria Giurisdizione: Famiglia Modifica delle condizioni di separazione o divorzio Ordine di protezione contro gli abusi familiari Adozione di persona maggiorenne Procedimenti relativi agli atti dello stato civile Volontaria Giurisdizione: Persona – Giudice tutelare Amministrazione di sostegno Tutele Curatela Autorizzazioni del Giudice tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire Attività del Giudice Tutelare Autorizzazioni del Giudice tutelare relative a minori Autorizzazione al rilascio di passaporto per minore o incapace 22 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Volontaria Giurisdizione: Eredità e successioni Accettazione di eredità con beneficio d’inventario Ricorso di accettazione eredità con beneficio d’inventario nell’interesse del figlio minore Eredità giacente: nomina del curatore Accettazione della nomina di esecutore testamentario Rinuncia all’eredità Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito Ammortamento Titoli Riabilitazione del protestato (assegno, cambiale, tratta) Volontaria Giurisdizione: Atti Notori Atto notorio Volontaria Giurisdizione: Asseverazioni Autentica di firma e documento Asseverazione perizie e traduzioni Volontaria Giurisdizione: Registro Stampa Iscrizione al registro stampa Richiesta di modifica iscrizione al registro stampa Volontaria Giurisdizione Accordo di ristrutturazione dei debiti (si sposta in volontaria giurisdizione, va bene qui?) Esdebitazione del fallito (si sposta in volontaria giurisdizione, va bene qui?) Fallimenti Istanza di fallimento Domanda di ammissione al passivo Concordato preventivo Certificato pendenza procedure concorsuali Esecuzioni mobiliari e immobiliari Certificato di non opposizione agli atti esecuti Certificato di pendenza di procedure esecutive mobiliari/immobiliari Rilascio copie fotostatiche atti giudiziari Istanza per la conversione del pignoramento Intervento dei creditori Istanza di vendita Partecipazione alle vendite giudiziarie Certificati relativi alle procedure esecutive Espropriazione mobiliare presso il debitore Espropriazione presso terzi Esecuzione in forma specifica Ricorso per proroga dell’esecuzione di sfratto Procedimento di riscossione speciale 23 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Area Penale Patrocinio a spese dello stato Rilascio copie atti processuali Opposizione a decreto penale Richiesta di estinzione del reato Istanza per le autorizzazioni a colloqui e/o Nulla Osta vari per detenuti Consultazione atti e fascicoli Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali, a testimoni e a soggetti intervenuti a qualunque titolo nel processo Rilascio informazioni per vendite veicoli. Corpi di reato di valore e ordinari: dissequestri e restituzione Area Amministrativa Albo CTU e Periti Emissione ordini di pagamento per i giudici onorari Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici) Rilascio certificazioni fiscali Pagamento spese di viaggio dei testimoni citati dal pubblico ministero nei processi penali Rilascio certificato pene e spese Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato 24 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.1 Area Civile: Servizi Generali Patrocinio a spese dello Stato in materia civile COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE E’ un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. Normativa di riferimento: artt. 74–89 e 119-136 D.P.R. 30.05.02 n. 115 Artt. 3 e 10 TUIR Decorrenza degli effetti: Il Ministero della Giustizia, con nota del 14/07/2015, relativamente alla decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ha chiarito che tali effetti decorrono dal deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, purché l'istanza di ammissione sia stata anteriormente depositata presso l'Ordine degli Avvocati competente, anche se il provvedimento di ammissione non sia ancora emanato Possono ottenere il gratuito patrocinio: I cittadini italiani; Gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; Gli apolidi; Gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato: Nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti); Per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (novità introdotta dal pacchetto sicurezza - legge 125/2008) Il reddito imponibile dell’interessato non deve superare 11.369,24 (tetto così elevato per effetto del Decreto interministeriale 1/04/2014 - G.U. n. 169 del 23/07/2014 con decorrenza 7/08/2014 e modificabile ogni due anni dal Ministro della Giustizia) Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi. Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da Irpef (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: Del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; 25 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia COSA OCCORRE 26 Del luogo ove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; Del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti. A Perugia il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si trova all’interno del Palazzo del Capitano - piazza Matteotti, 22 Con domanda in carta semplice che deve essere: Sottoscritta dall’interessato; Presentata dall’interessato o dal difensore (che in tal caso autentica la firma) o inviata a mezzo raccomandata A/R al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente. La domanda, deve contenere: La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del procedimento, se già pendente); Le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa con indicazione delle prove (documenti, testimonianze, ecc.); Le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali; L’autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio; L’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio (termini: trenta giorni dopo la scadenza del termine di un anno a partire dal deposito della domanda di ammissione o dalla precedente comunicazione di variazione del reddito). Documenti da allegare: vedi modulistica Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione - vedi modulistica). Il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda. Se l’interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo. La falsità o le omissioni contenute nell’autocertificazione relative alle condizioni di reddito sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,81 a € 1549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la revoca del beneficio ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia EFFETTI RECUPERO L’ ammissione al beneficio produce come principali effetti: Difesa da parte di un difensore di fiducia che l’interessato sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso i consigli dell’ordine e, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di nominare un consulente tecnico. Il difensore e il consulente ricevono un compenso anticipato dall’erario e ridotto alla metà. Dal 2005 si può scegliere anche fuori dal Distretto di cui sopra. N.B.: il difensore ed il consulente tecnico non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a nessun titolo; altrimenti commettono grave illecito disciplinare. Prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dei diritti di copia; Anticipazione da parte dell’Erario di Onorari e spese dovuti al difensore; indennità e spese di viaggio dovute a magistrati e ufficiali giudiziari per atti compiuti fuori sede; indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notifiche e atti di esecuzione a richiesta di parte; spese per notificazioni a richiesta d’ufficio; spese per legale pubblicità dei provvedimenti; spese per il compimento di opere non eseguite o per la distruzione di quelle compiute. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. Il compenso all’avvocato e al consulente sono liquidati dal giudice, sentito il parere del consiglio dell’ordine, contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del procedimento Il provvedimento che condanna alle spese la parte non ammessa al patrocinio che perde la causa stabilisce che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Lo Stato può esercitare rivalsa se la parte ammessa vince la causa e perciò si trova in condizioni di poter restituire allo Stato quello che è stato speso per lui: Per le spese prenotate e anticipate se la parte ammessa vittoriosa consegue almeno il sestuplo delle stesse; Per le sole spese anticipate in ogni caso, qualunque sia la somma conseguita. Lo Stato ha diritto di ripetere gli onorari dalla parte avversa condannata alle spese nelle cause civili o nelle cause penali dove vi sia stata costituzione di parte civile. 27 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia TEMPI E ITER QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 28 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi: Può dichiararla inammissibile; Respingerla; Ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono manifestamente infondate. Se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, è possibile riproporla al giudice competente, che decide con decreto, unitamente al merito. La decisione viene comunicata all’interessato, al giudice competente ed al direttore regionale delle entrate per la verifica della veridicità delle dichiarazioni. Il giudice decide definitivamente sull’istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine, unitamente al merito. Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione: Quando, nel corso del giudizio, siano intervenute modifiche alle condizioni di reddito rilevanti al fini dell’ammissione al beneficio; Quando, concesso il beneficio in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine, risultano mancanti i presupposti per l’ammissione o se l’interessato ha agito o resistito con mala fede o colpa grave. Esente N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Iscrizione a Ruolo COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO E’ il mezzo per portare all’attenzione del magistrato la conoscenza di una controversia civile. Per ottenere una pronuncia giurisdizionale è necessario iscrivere la causa a ruolo. In tal modo la causa viene registrata, con attribuzione di un numero, sui registri della cancelleria. L’interessato, con il patrocinio di un avvocato Contenzioso: Cancelleria del Contenzioso Civile Lavoro: Cancelleria del Lavoro Volontaria Giurisdizione: Cancelleria Volontaria Giurisdizione Contenzioso: Nota di iscrizione a ruolo – atto introduttivo del giudizio – fascicolo di parte con eventuali documenti allegati Lavoro: Nota di iscrizione a ruolo – atto introduttivo del giudizio – fascicolo di parte con eventuali documenti allegati Volontaria Giurisdizione: Nota di iscrizione a ruolo – atto introduttivo del giudizio – fascicolo di parte con eventuali documenti allegati Contenzioso e Volontaria Giurisdizione: Contributo unificato in relazione al valore della causa come da apposita tabella “Contributo unificato” riportata in appendice al presente documento Lavoro: Esente entro alcuni limiti reddituali da verificare in cancelleria (attualmente pari a Euro 34.107,72 da attestare mediante autocertificazione (modello disponibile sul sito del Tribunale) A vista. Richiesta Visione Fascicolo COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Servizio che prevede la visione degli atti di un processo fornito a beneficio delle parti processuali Le parti interessate e i loro difensori Presso la Cancelleria di riferimento Documento di riconoscimento o, nel caso del difensore, atto di nomina Non sono presenti costi L’erogazione del servizio è contestuale alla richiesta di visione 29 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Richiesta Attestazioni - Certificati COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO E’ una richiesta per ottenere una attestazione relativa al procedimento. Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse. Presso la cancelleria che ha in carico il procedimento. L’istanza scritta in carta semplice. 1 marca per diritti di cancelleria pari a € 3,84 Gratuito per il rilascio dell’attestazione di presenza in udienza Il rilascio dell’attestazione di presenza in udienza è immediato. Per gli altri certificati, il tempo necessario per il rilascio varia in base alla tipologia di attestazione. Certificato di godimento dei diritti civili COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 30 Istanza scritta con la quale si richiede la certificazione di non iscrizione a Ruolo di ricorsi per declaratoria di interdizione o di inabilitazione di una persona Chiunque ne abbia proprio interesse Cancelleria Iscrizioni a Ruolo – Piano Terra Edificio ex Poste – ingresso Lato via Mazzini Documento di identità in corso di validità. L’interessato potrà anche delegare persona di sua fiducia che dovrà essere munito di delega autocertificata da parte dell’interessato e di fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. Nr. 2 marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna ed un diritto di certificazione (sempre marca da bollo) da Euro 3,84 gg. 5 lavorativi CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.1 Contenzioso Ordinario Separazione consensuale COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più insieme e di dividersi legalmente concordando tra loro le condizioni che regolano la separazione E’ obbligatoria l’assistenza di un legale Presso lo Sportello Cancelleria Iscrizioni a Ruolo, edificio Poste, piano terra, ingresso via Mazzini Modulo scheda di rilevazione ISTAT reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello della Cancelleria Civile Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi uso separazione (esente da bollo) Certificato di matrimonio uso separazione (esente da bollo) da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato Copia del documento di identità di entrambi i coniugi Nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale Contributo unificato di € 43,00. N.A. 31 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Divorzio congiunto COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 32 È l'atto con il quale i coniugi di comune accordo decidono di sciogliere il matrimonio (in caso di matrimonio civile) o cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario. La richiesta può essere presentata dopo 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, e dopo 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale Entrambi i coniugi, necessariamente con l’assistenza di un legale. Presso lo Sportello Cancelleria Iscrizioni a Ruolo, edificio Poste, piano terra, ingresso via Mazzini Ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in originale Modulo di rilevazione ISTAT reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile Copia integrale dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato Copia conforme di omologa o sentenza di separazione e del verbale dell’udienza presidenziale in sede di separazione Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (facoltativo) Nota di accompagnamento per l’iscrizione a ruolo reperibile sul sito del Tribunale o presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile Contributo unificato di € 43,00 N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.2 Volontaria Giurisdizione: Famiglia Modifica condizioni Separazione o Divorzio COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio. I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma, in ogni caso, con l’assistenza di un legale. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12.00 Il ricorso deve essere presentato con l’assistenza di un legale; se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per confermare la volontà di modificare le condizioni, come richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di consiglio, emetterà il decreto di modifica. Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte. Anche in questo caso, a seguito dell’istruttoria, il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica. Documenti da presentare unitamente al ricorso: Copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio (esente bollo) Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo) Nota di iscrizione a ruolo Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 98. È esente da ogni ulteriore imposta o tassa. N.A. 33 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Ordine di protezione contro gli abusi familiari COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 34 È una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà. L’applicazione della misura in sede penale presuppone l’avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata ecc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all’autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti. In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole. Con l’ordine di protezione il giudice: Impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole Dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente Prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati Dall’istante (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli) Dispone eventualmente l’intervento dei servizi sociali Prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l’assenza dell’allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza La durata dell’ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta. In caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice. La domanda può essere presentata dal coniuge, dal convivente o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Nella richiesta possono essere precisati i singoli interventi di tutela ritenuti necessari o opportuni. Documenti da presentare unitamente alla domanda: Certificato di residenza e stato di famiglia delle parti (esente bollo) Eventuale certificazione medica o altra Documentazione a dimostrazione dei fatti esposti (esente da bollo) Il procedimento è esente da ogni imposta o tassa. N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Adozione di persona maggiorenne COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE Riguarda l’adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l’adottante e l’adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli. Con il provvedimento di adozione l’adottato: Assume il cognome dell’adottante, da anteporre al proprio cognome Acquista il diritto a succedere all’adottante alla pari dei di lui figli legittimi Ha il diritto agli alimenti da parte dell’adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell’adottato È anche tenuto a prestare gli alimenti all’adottante Normativa di riferimento: artt. 291ss c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184 L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), e l’adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). È necessaria l’assistenza di un legale. Per l’adozione ordinaria è richiesto: Il consenso di chi adotta Il consenso dell’adottando L’assenso dei genitori dell’adottando L’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati L’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti) In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l’assenso degli aventi diritto a pronunciarsi Presentando la domanda al Tribunale, del luogo in cui si trova la residenza dell’adottando 35 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 36 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: Riferiti all’adottante: Domanda al Presidente del Tribunale Copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita Certificato di residenza (in bollo) Certificato di matrimonio o di stato libero Stato di famiglia storico (in bollo) Riferiti all’adottando: Copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita Certificato di residenza e stato di famiglia (in bollo) Certificato di matrimonio o di stato libero Certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare Il loro consenso secondo l’art. 311 c.c.) Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione. I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi. Qualora sia domandata l’adozione di persona maggiorenne avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di origine dell’adottando a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare tradotte in lingua italiana). Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 98. È richiesta inoltre una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica. Il provvedimento di adozione è soggetto a pagamento imposta di registro in misura fissa. N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Procedimenti relativi agli atti dello stato civile COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO È possibile presentare ricorso presso il Tribunale per promuovere la correzione, la ricostituzione, la formazione di un atto omesso o la cancellazione in ipotesi di indebita registrazione. Può inoltre presentare ricorso presso il Tribunale chi intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione o altro adempimento. Normativa Di Riferimento: artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Chi ha necessità di: Cancellare o modificare un atto dello stato civile Ricostruire un atto smarrito o distrutto Promuovere la formazione di un atto omesso Quando l’ufficiale di stato civile non può d’ufficio provvedere alla correzione di eventuali errori materiali in cui è incorso nella redazione degli atti (ai sensi dell’art. 98 D.P.R. 396/2000), l’interessato può presentare ricorso al Tribunale. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 L’interessato può presentare ricorso al Tribunale specificando l’errore e in che senso questo debba essere corretto, allegando idonea documentazione. Il ricorso va presentato presso il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d’ufficio all’ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni. Il ricorso può essere presentato personalmente senza l’assistenza di un legale. Documenti da presentare unitamente al ricorso: Copia autentica dell’atto di cui si chiede la correzione (esente bollo) Eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta Nota di iscrizione a ruolo Il procedimento è esente. N.A. 37 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.3 Volontaria Giurisdizione: Persona – Giudice Tutelare Amministrazione di sostegno COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 38 È la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per colui che, a seguito di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi Il soggetto beneficiario Il coniuge La persona stabilmente convivente I parenti entro il quarto grado Gli affini entro il secondo grado I responsabili dei servizi sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al Pubblico Ministero) Il Pubblico Ministero Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Modulo per la richiesta compilato reperibile presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Piazza Matteotti 1 – 2° piano stanza n. 73 Atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere nel Comune di nascita) Certificato di residenza attuale del beneficiario Stato di famiglia Attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario Fotocopia della carta di identità e codice fiscale di chi sottoscrive il ricorso Nota di iscrizione reperibile sul sito internet del Tribunale o presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile Esente da contributo unificato −Una marca € 27.00 per notifiche d’ufficio ex art. 30 D.P.R. n. 115/2002 N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Tutela COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di un minore. La tutela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di interdizione pronunciata dal Tribunale. Dopo l’apertura della tutela vengono nominati un tutore definitivo ed un protutore, che assisteranno l’interdetto nel compimento degli atti, previa autorizzazione del Giudice tutelare. Il Tutore deve redigere obbligatoriamente, all’atto della nomina, l’inventario del patrimonio della persona soggetta alla sua tutela. La tutela di un minore viene aperta d’ufficio in seguito a segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni o dell’ufficiale di stato civile. Naturalmente anche i parenti del minore possono inviare la segnalazione, comunicando i recapiti dove essere contattati. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Viene aperta d’ufficio Diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) N.A. Curatela COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO La curatela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Dopo l’apertura della curatela viene nominato un curatore, che è la persona che assiste l’inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice tutelare. Normativa di riferimento: artt. 392 ss. c.c. e artt. 415 ss. c.c. La curatela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione. È possibile far pervenire al Giudice tutelare una proposta riguardo alla persona da nominare curatore. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Il Giudice tutelare che apre la curatela, convoca d’ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore, scegliendola innanzitutto fra i parenti dell’inabilitato e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da chi conosce l’inabilitato. Il curatore viene nominato con decreto del Giudice tutelare e viene convocato per l’accettazione dell’incarico. Soggetto ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) N.A. 39 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Autorizzazione del giudice tutelare relativa a persone incapaci di agire COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO E' il servizio che consente al Tutore di richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare a compiere atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del tutelato Il Tutore. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Richiesta compilata. Soggetto ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) N.A. Attività del Giudice tutelare COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 40 Vigilanza e direzione dell’amministrazione dei beni nell’interesse dell’incapace. Genitori Tutore Pubblico Ministero Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui risiede l’incapace. Una istanza in carta semplice. 1 marca da bollo da € 27,00 N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Autorizzazioni del giudice tutelare relative a minori COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. È necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare per tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, come per esempio: Alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte Accettare o rinunciare a eredità o legati Accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultra novennali I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva la potestà genitoriale Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui risiede il minore. Per Comuni compresi nel circondario di Perugia: Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare: Un ricorso debitamente compilato e motivato La nota di iscrizione a ruolo La necessaria documentazione giustificativa (p. es. l’offerta della banca relativa all’investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare ecc.) Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato. È invece soggetto: Al pagamento della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) Ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) N.A. 41 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Autorizzazione per rilascio al passaporto per minore o incapace COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 42 È la procedura con la quale si richiede l’autorizzazione al rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l’espatrio in favore di minore o dello stesso genitore, qualora non vi sia il consenso di entrambi i genitori (anche se non vi è in corso o sia stata dichiarata la separazione legale o il divorzio). Il genitore che intende ottenere il rilascio del documento per sé o per il minore o incapace, e che ovviamente si oppone al dissenso espresso dall’altro Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui risiede il minore o l’incapace. Per Comuni compresi nel circondario di Perugia: Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Modulo per la richiesta compilato reperibile presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Perugia Certificato di paternità e maternità del minore Stato di famiglia del minore Per richiedenti con doppia cittadinanza (cognomi stranieri ecc.): certificato di cittadinanza italiana per la persona per cui si chiede il documento valido per l’estero In caso di separazione o divorzio dei genitori: omologa/sentenza di separazione/divorzio (in copia semplice) e ultimo provvedimento giurisdizionale che ha deciso sull’affido dei minori (sentenza di separazione – divorzio - provvedimento presidenziale - modifica) Copia fronte/retro della carta d’identità del richiedente In tutti i casi: una marca €27,00 per notifiche d’ufficio ex art. 30 D.P.R. n. 115/2002. Contributo Unificato € 98 nel caso di richiesta rilascio documento per il genitore. Una marca da € 11,54 per copia autentica del provvedimento di autorizzazione senza urgenza (rilasciata dopo 4 giorni) o da € 34.62 per copia autentica urgente (rilasciata entro 3 giorni) N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.4 Volontaria Giurisdizione: Eredità e Successioni Accettazione di eredità con beneficio di inventario COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO È una dichiarazione che consente all’erede di non pagare i debiti ereditari e i legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti in eredità. L’accettazione dell’eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) deve essere fatta esclusivamente con beneficio di inventario su autorizzazione del Giudice Tutelare. (Vedi Sito Internet Tribunale) Lo/gli erede/i. Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Secondo Piano – Stanza n. 73, previo appuntamento telefonico) nel luogo dove aveva l’ultimo domicilio il defunto; Presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio; Certificato di morte o autocertificazione in carta semplice; Fotocopia del codice fiscale dell’accettante e del defunto; Documento di identità dello/gli accettante/i; Se esiste testamento, una copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione; Se l’accettazione è in nome e per conto di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati), copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare competente. Il modulo del ricorso per ottenere tale autorizzazione è reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione; Nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet della Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. N. 2 marche da bollo da € 16,00; N. 1 marca da bollo per diritti di cancelleria da € 11,54 Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 262,00 [€ 168,00 imposta ipotecaria – € 59,00 bolli forfettizzati e € 35,00 tassa ipotecaria] con MOD. F23 da riconsegnare in cancelleria, dopo il versamento, lo stesso giorno. Alla richiesta della copia dell'atto: 1 marca da bollo da € 16,00 1 marca da bollo da € 11.54. N.A. 43 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Ricorso di accettazione eredità con beneficio di inventario nell’interesse del figlio minore COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 44 La richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione a favore del minore inabilitato o interdetto. (Vedi Sito Internet Tribunale) Entrambi i genitori o il genitore avente la responsabilità sul figlio minore Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui risiede il minore o l’incapace. Per Comuni compresi nel circondario di Perugia: Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Modulo per la richiesta compilato reperibile sul sito internet del Tribunale o presso lo Sportello della Cancelleria Volontaria Giurisdizione Nota di iscrizione a ruolo compilata reperibile sul sito internet del Tribunale o presso lo Sportello della Cancelleria Volontaria Giurisdizione Carta di identità del genitore o dei genitori che dovranno entrambi firmare la richiesta Copia del codice fiscale del/i ricorrente/i e del minore Copia del certificato di morte del de cuius Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato. È invece soggetto: Al pagamento della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) Ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia): una marca da € 11,54 per copia autentica senza urgenza o una marca da € 34,62 per copia autentica urgente N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Eredità giacente nomina del curatore COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto), su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità (giacente). (Vedi Sito Internet Tribunale) Chi ha un interesse da far valere. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 La persona interessata deve presentare un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato. È soggetto inoltre al pagamento delle spese collegate alla pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. È richiesta infine una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica. N.A. 45 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Accettazione della nomina di esecutore testamentario COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 46 Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari. L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione resa nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. Normativa di riferimento: artt. 700 ss. c.c. (Vedi Sito Internet Tribunale) Chi è stato nominato esecutore testamentario. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 La dichiarazione di accettazione (o di rinuncia) deve essere resa presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio, previo appuntamento. Si richiedono i seguenti documenti: Copia autentica del testamento (in bollo) Documento di identità in corso di validità Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato. È invece soggetto: All’imposta di bollo pari a € 16,00 (art. 1 D.M. 24 maggio 2005) All’imposta di registro pari a € 200,00 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - T.U. dell’imposta di registro – soltanto per l’accettazione, non per la rinuncia) Ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di Spese di giustizia) N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Rinuncia all’eredità COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO È' la dichiarazione con cui un erede fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La rinuncia all’eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) può essere fatta esclusivamente con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. (Vedi Sito Internet Tribunale) Lo/gli erede/i. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Estratto dell’atto di morte con indicata l’ultima residenza del de cuius Codice fiscale e documento di identità del rinunciante e codice fiscale del defunto 1 marca da bollo da € 16,00 per atti giudiziari Versamento della tassa di registrazione presso Poste Italiane o presso uno sportello bancario, di € 200,00 per ogni atto di rinuncia da effettuare lo stesso giorno della rinuncia, utilizzando il mod. F23 compilato a cura della cancelleria Alla richiesta della copia dell'atto: 1 marca da bollo da € 16,00 1 marca da bollo da € 11.54 N.A. 47 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.5 Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito Ammortamento titoli COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 48 È la procedura con la quale, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, titoli rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del titolo verso terzi, l’autorizzazione al pagamento del titolo e l’ottenimento di un duplicato. (Vedi sito Internet Tribunale) Chi possedeva legittimamente il titolo di credito al portatore Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Modulo per la richiesta compilato e nota di iscrizione a ruolo reperibili sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile La denuncia di smarrimento La dichiarazione della Banca/Posta relativamente al saldo Copia della carta di un documento di riconoscimento Contributo unificato di € 98,00 Una marca per diritti forfettizzati di notifica da € 27,00 Una marca da bollo da € 11,54 per il ritiro di ogni copia autentica occorrente N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Riabilitazione del protestato COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO La persona che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione presso il Tribunale competente territorialmente (in relazione alla residenza del richiedente). L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto sollevato. (Vedi sito Internet Tribunale) Il soggetto protestato Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Ricorso per riabilitazione civile a seguito di protesto secondo il modello reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile Originale titolo protestato o, in mancanza, dichiarazione del/i creditore/i a carattere liberatorio di avvenuto pagamento e denuncia smarrimento titolo Visura camerale attestante che nell'anno successivo alla data della pubblicazione dell'ultimo protesto non sono stati levati altri protesti Copia della carta d’identità e codice fiscale del richiedente Nota di Iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello della Cancelleria Volontaria Giurisdizione Contributo unificato pari ad € 98,00 Una marca da bollo da € 27,00 per diritti di cancelleria Una marca da bollo da € 11,54 per copia autentica N.A. 5.1 Volontaria Giurisdizione: Atti Notori Atto notorio COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO E’ una dichiarazione resa sotto giuramento alla presenza di due testimoni davanti a un pubblico ufficiale con la quale è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali. (Vedi sito Internet Tribunale) Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell’Ufficio Giudiziario). Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, previo appuntamento. Due testimoni (muniti di documento valido) che non devono essere né parenti né interessati all’atto. Documento d’identità del dichiarante e Codice Fiscale; Documento d’identità dei due testimoni Bollo da € 16. Per il rilascio di copia conforme dell’atto: Con urgenza: 1 marca da bollo da € 16,00 e 1 marca da bollo da € 34.62 Dopo 5 giorni dalla sottoscrizione: 1 marca da bollo da € 16.00 e 1 marca da bollo da 11.54 N.A. 49 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.2 Volontaria Giurisdizione: Asseverazioni Autentica di firma e documento COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO È un servizio che attesta o l'autenticità di una firma apposta su un documento alla presenza di un Funzionario o la conformità di una copia di un documento rispetto all'originale. Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell’Ufficio Giudiziario). Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno E’ necessaria una marca da bollo da 3.84 per l’autentica di firma e da 11.54 per l’autentica di documenti (fino a 4 pagine). N.A. Asseverazione perizie e traduzioni COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 50 Chi effettua una perizia può far acquistare carattere di "ufficialità” al documento giurando davanti al cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli Il perito che ha redatto l'elaborato Cancelleria Lavoro e previdenza: Dott.ssa Vattimo M.A. dalle ore 10,00 alle 12 nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì. Dr. Maestri dalle ore 10 alle ore 12 il martedì Documento d'identità del perito traduttore Perizia/atto da tradurre e la sua traduzione 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine (compreso il verbale) 1 marca da bollo da € 2,00 per ogni allegato originale Rilascio su richiesta in tempo reale CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.3 Volontaria Giurisdizione: Registro Stampa Iscrizione al registro Stampa COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO L’iscrizione al registro della stampa è l’adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che via etere o su rete informatica) di un giornale periodico. (Vedi Sito Internet Tribunale) Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) del periodico Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Notizie più dettagliate sono reperibili sul sito internet del Tribunale o presso lo Sportello Unico della Cancelleria civile Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici: in carta semplice del proprietario, del direttore responsabile e dell'editore e del legale rappresentante (nel caso in cui il proprietario sia persona giuridica) Autocertificazione di iscrizione del direttore responsabile all’Albo dei Giornalisti e copia della tessera o certificato di iscrizione (per la stampa cha ha carattere tecnicoprofessionale o scientifico -esclusi i periodici sportivi o cinematografici, politici e sindacali -può essere richiesta l'iscrizione all'elenco speciale e il rilascio del certificato dall'Ordine dei Giornalisti) Se il proprietario e l’editore sono persone giuridiche, allegare la copia dello statuto e autocertificazione sulla qualità di rappresentante legale della Società Nel caso in cui la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega Se l’esercente l’impresa giornalistica è diverso dal proprietario, allegare il contratto fra le parti registrato in bollo Fotocopia della carta d’identità dei sottoscrittori 2 marche da bollo da € 16,00 Ricevuta del versamento di € 168,00 Una marca da bollo da € 16,00 per ogni variazione Per le ONLUS iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni governative, (gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo) D.lg. 460/97 artt. 10, 17-24 N.A. 51 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Richiesta di modifica iscrizione al registro stampa COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 52 L’iscrizione al registro della stampa è l’adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che via etere o su rete informatica) di un giornale periodico. Ogni modifica inerente il titolo della pubblicazione, la sede legale, la proprietà, il direttore responsabile e l'editore deve essere annotata nel registro della stampa. (Vedi Sito Internet Tribunale) Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) del periodico. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Modulo per la richiesta compilato e nota di iscrizione a ruolo reperibili sul sito internet del Tribunale o presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile Per il cambiamento del proprietario o dell’editore occorre allegare l’atto di passaggio di proprietà o contratto di affitto redatto da un notaio e regolarmente registrato presso Agenzie delle Entrate. Nel caso il subentro sia di una persona giuridica occorre allegare l’autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici in carta semplice del legale rappresentante (nel caso in cui il proprietario sia persona giuridica), copia dello statuto e autocertificazione sulla qualità di legale rappresentante della società. Nel caso la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre la delega. Per il cambiamento del legale rappresentante allegare l’autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici in carta semplice del legale rappresentante. Per il cambiamento del direttore responsabile allegare il certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti o copia della tessera. Per il cambiamento di sede legale allegare la copia autentica del verbale o della delibera. Per il cambio di titolo, se il direttore responsabile è iscritto nell’Elenco Speciale, allegare il nuovo certificato di iscrizione. 2 marche da bollo da € 16,00 Ricevuta del versamento di € 168,00 Una marca da bollo da € 16,00 per ogni variazione Per le ONLUS iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni governative, (gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo) D.lg. 460/97 artt. 10, 17-24 Contributo unificato Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.1 Volontaria Giurisdizione Accordo di ristrutturazione dei debiti COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Il debitore, per far fronte alla crisi dell’impresa, ha la possibilità attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti. L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione. Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Normativa di riferimento: art. 182-bis L.F (art. inserito dall’art. 2 c. 1 lettera l) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80) L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato dall’imprenditore che si trova “in stato di crisi”, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 L’imprenditore che intende chiedere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, lo deposita in Tribunale unitamente alla documentazione prevista per la proposta di concordato preventivo di cui all’art. 161 L.F., ovvero: Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione L’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Contributo unificato Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica N.A. 53 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Esdebitazione del fallito COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 54 L’istituto dell’Esdebitazione del fallito consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Possono goderne solo i falliti persone fisiche. L’Esdebitazione del fallito può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti, riassumibili nella necessità che il fallito l'abbia meritata (ovvero non si sia reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti del ceto creditori, abbia collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa ecc.). Una condizione preclusiva è la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Alcuni tipi di debiti (ad esempio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti ecc.) sono stati esclusi dagli effetti dell’Esdebitazione. Normativa di riferimento: artt. 142 ss. L.F. come sostituiti dall’art. 128 D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 Può beneficiare dell’Esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall’istituto le società dichiarate fallite. Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 2° piano Orari: lunedì – venerdì ore 9:00 – 12:00 Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento Contributo unificato Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.2 Fallimenti Istanza di fallimento COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO TEMPO PREVISTO È un atto con il quale viene richiesto il fallimento di un imprenditore. L'istanza può essere presentata da: Uno o più creditori Il debitore stesso Il Pubblico Ministero L'erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio L'istanza si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa. Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l’istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante. I documenti da allegare sono: Visura C.C.I.A.A. della società (obbligatorio) Eventuale certificato camerale sui protesti Copia dell’ultimo bilancio oppure una situazione patrimoniale aggiornata Il titolo (originale o copia autentica) a fondamento del credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, ecc.) Contributo unificato di € 98,00 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica 1 mese circa per istanza in proprio 3 mesi circa per altre ipotesi N.A. 55 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Domanda di ammissione al passivo COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO TEMPO PREVISTO 56 La fase dell’accertamento del passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito. In questa fase si procede alla verifica dei crediti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione delle cose mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito. artt. 92, 93, 95 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni) Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere presentato dai singoli creditori anteriori alla data del fallimento. La domanda di ammissione al passivo si propone con istanza inviata alla PEC della procedura fallimentare gestita dal curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I titoli in originale vanno depositati in cancelleria. L’insinuazione al passivo deve contenere: L’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore La somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione Una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda L’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la Prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario) L’indicazione, ai fini delle successive comunicazioni, dell’indirizzo di posta elettronica (PEC). In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni saranno depositate in cancelleria. La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare. Esente da bolli Quello indicato in sentenza che precisa la data dell’adunanza dei creditori. N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Concordato preventivo COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale. Esso consiste in un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina negli artt. 160 – 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le modifiche introdotte dal c.d. “Decreto competitività” (convertito poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80) e dal c.d. “Decreto correttivo” (d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169). Normativa di riferimento: artt. 160 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni). Con D.L. n.69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, è stato introdotto il cosiddetto “concordato con riserva”. L’imprenditore la cui azienda si trova in difficoltà economica. La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto dall’imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa. Tale sede si identifica con il luogo dove l’imprenditore svolge prevalentemente l’attività; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione L’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Contributo unificato di € 98,00 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica Varia se il ricorrente propone concordato con o senza riserva. 57 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Certificato pendenza procedure concorsuali COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Il certificato attesta che il soggetto (persona fisica o giuridica) non si trova in stato di fallimento e non è soggetta ad altra procedura concorsuale La persona che ha necessità di presentare tale certificazione alle banche o ad aziende oppure per partecipare alle gare di appalto. Con ordine di servizio n.8/2015 i certificati vanno richiesti alle Camere di Commercio – Registro delle Imprese ove confluiscono i dati completi a livello nazionale (rimane una funzione della cancelleria fallimentare ove sussistano difficoltà o incertezze) È possibile scaricare il modulo direttamente dal sito del Tribunale di Perugia Ove richiesto in cancelleria occorrono: 2 marche da bollo da € 16,00 1 marca da bollo da € 3,84 per diritti di certificazione (per l’urgenza si provveda a portare una ulteriore marca da bollo da € 3,84) N.A. 5.3 Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari Certificato di non opposizione agli atti esecutivi COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 58 È un certificato con il quale si attesta che un'azienda non si oppone agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.p. L'impresa che ne abbia interesse. Cancelleria delle Esecuzioni Modulo per la richiesta compilato reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria delle Esecuzioni. La richiesta deve essere redatta in carta bollata da € 16,00 Una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato Una marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria 3 giorni lavorativi CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Certificato di pendenza di procedure esecutive mobiliari/immobiliari COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Certificato attestante la pendenza o meno di una procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare I creditori (esecutati o avvocati regolarmente costituiti) Altre parti interessate Tribunale Perugia – Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102 Richiesta scritta motivata. Le altre parti interessate dovranno allegare copia di titolo esecutivo o altro documento sulla base del quale è possibile effettuare atto di intervento ex art. 499 c.p.c. da sottoporre al G.E. per la dovuto autorizzazione Il rilascio di certificato attestante la pendenza di una procedura esecutiva comporta il pagamento di € 32,00 di marche (n.2 marche da € 16,00 ciascuna) e di € 3,84 di diritti di cancelleria. 10 gg Rilascio copie fotostatiche atti giudiziari COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Possono essere richieste copie esecutive – autentiche – uso studio degli atti processuali. In caso di smarrimento della copia esecutiva dovrà essere richiesta, previamente, autorizzazione al rilascio di altra copia esecutiva al presidente del tribunale. Creditori – esecutati - avvocati regolarmente costituiti o muniti di procura Aggiudicatario di immobile ha diritto alla copia del decreto di trasferimento e degli atti relativi alla vendita giudiziaria. Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102 La richiesta da parte dei soggetti legittimati può essere anche verbale Per gli importi dovuti si rimanda alle tabelle di diritti di copia cartacea Le copie urgenti si possono ritirare dopo 3 giorni dall’inoltro della richiesta. Le copie non urgenti si possono ritirare dopo 10 giorni dall’inoltro della richiesta 59 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Istanza per la conversione del pignoramento COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 60 Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento è un atto con il quale il creditore individua e conserva alcuni diritti sui beni del debitore nell’ambito del processo esecutivo. Esso consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Con il pignoramento inizia quindi l’espropriazione forzata. Normativa di riferimento: art. 495 c.p.c. Il debitore. Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102 Istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale unitamente a una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito da versare con assegno circolare non trasferibile intestato alla “Proc. Esecutiva Imm. - Mob. Nr……Tribunale di Perugia” in ossequio alla convenzione stipulata tra il Tribunale di Perugia e Unicredit Spa Esente N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Intervento dei creditori COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Con l’intervento il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all’espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi. Normativa di riferimento: artt. 498 ss. c.p.c. Possono richiederlo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102 L’intervento avviene con ricorso da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione. Il ricorso deve contenere: L’indicazione del credito e del suo titolo La domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l’allegazione, a pena di inammissibilità, dell’estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili. La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c. Esente N.A. 61 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Istanza di vendita COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 62 È la richiesta, fatta al Giudice dell’esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata decorsi 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 90 giorni dal suo compimento (artt. 497 e 501 c.p.c.). L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. Normativa di riferimento: art. 567 c.p.c. Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo. Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102 L’istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione. Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione: Estratto tavolare Visura catastale Eventuale decreto tavolare relativo all’annotazione del pignoramento immobiliare L’avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. Contributo unificato (salvo esenzioni) Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Partecipazione alle vendite giudiziarie COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO A seguito dell’ordinanza di vendita, di cui è dato pubblico avviso, ognuno, tranne il debitore è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale. Normativa di riferimento: art. 571 c.p.c. Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a partecipare all’offerta di acquisto, o personalmente o a mezzo di procuratore legale. Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102 La domanda di partecipazione deve essere presentata nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale in busta chiusa, all’esterno della quale vanno annotati il nome del giudice e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. L’annotazione del nome di chi materialmente provvede al deposito della busta avviene, previa identificazione dello stesso, a cura del cancelliere ricevente. L’offerta deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno precedente all'asta e deve contenere: L’indicazione delle generalità dell’offerente e del prezzo offerto e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta Una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versare mediante assegno circolare non trasferibile (che va inserito nella busta) intestato alla “Procedura Esecutiva Immobiliare Nr……Tribunale di Perugia” in ossequio alla convenzione stipulata tra il Tribunale di Perugia e Unicredit Spa. Ulteriore assegno pari al 20 % del prezzo offerto a titolo di spese per il trasferimento dell’immobile, salvo integrazione su richiesta della cancelleria, mediante assegno circolare non trasferibile (che va inserito nella busta) intestato alla procedura Esecutiva Immobiliare Nr……Tribunale di Perugia in ossequio alla convenzione stipulata tra il Tribunale di Perugia e Unicredit Spa. Nessun’altra indicazione – né il numero o il nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro – deve essere apposta all’esterno della busta chiusa depositata. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda di partecipazione N.A. 63 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Certificati relativi alle procedure esecutive COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Il certificato è una attestazione scritta, anche su moduli preordinati, di dati o elementi risultanti dai registri o documenti ufficiali delle cancellerie. Esecutati – Creditori – Avvocati regolarmente costituiti o muniti di procura Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102 Richiesta scritta motivata Il rilascio di certificato comporta il pagamento di € 32,00 di marche (n.2 marche da € 16,00 ciascuna) e di € 3,84 di diritti di cancelleria 10 Giorni Espropriazione mobiliare presso il debitore COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 64 È un atto compiuto dall’ufficiale giudiziario su richiesta di uno o più creditori muniti di titolo esecutivo. Esso ha per oggetto beni mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti. Normativa di riferimento: artt. 513 ss. c.p.c. Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo. Tribunale Perugia - Palazzo Poste - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - II piano Stanza nr 102 Per l’esecuzione forzata su cose mobili è competente il Giudice del luogo dove le cose si trovano. Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente. La riforma delle esecuzioni civili ha previsto che deve essere il creditore a depositare in cancelleria, esclusivamente con modalità telematiche, nota di iscrizione a ruolo, titolo esecutivo, precetto nonché pignoramento. Una volta depositati per via telematica gli atti suddetti, la cancelleria provvede alla formazione del relativo fascicolo. Qualora il bene pignorato sia un autoveicolo, all’istanza di vendita deve essere allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del debitore e che non sia gravato da ipoteche. Contributo unificato (salvo esenzioni) 1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Espropriazione presso terzi COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE È un atto notificato personalmente al terzo o al debitore con cui si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Normativa di riferimento: artt. 543 ss. c.p.c. Può essere richiesta dal creditore munito di titolo esecutivo. DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Per l’esecuzione presso terzi è competente il Giudice del luogo di residenza domicilio o dimora del debitore. Rimane la competenza del Giudice del luogo dove il terzo ha la residenza, domicilio, sede solo quando esecutata è una Pubblica Amministrazione. Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente. La riforma delle esecuzioni civili ha previsto che deve essere il creditore a depositare in cancelleria, esclusivamente con modalità telematiche, nota di iscrizione a ruolo, titolo esecutivo, precetto nonché pignoramento. Una volta depositati per via telematica gli atti suddetti, la cancelleria provvede alla formazione del relativo fascicolo. All’udienza il creditore procedente deve depositare: Il titolo esecutivo e il precetto Il contributo unificato (se dovuto) Contributo unificato (salvo esenzioni) N. 1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica N.B. Il contributo unificato e la marca da bollo non sono dovuti nei processi per crediti di lavoro, nei processi in materia di assegni di mantenimento della prole o se il titolo esecutivo è costituito da sentenza di divorzio o separazione (art. unico c. 2 L. 2 aprile 1958, n. 319). N.A. 65 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Esecuzione in forma specifica COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell’attività che ne costituisce lo specifico oggetto. I due tipi sono: L’esecuzione per consegna o rilascio: è diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile L’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare: è diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l’eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare Normativa di riferimento: artt. 605 ss. c.p.c. Tali tipologie di esecuzione possono essere presentate dal creditore munito di titolo esecutivo. DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 66 È l’ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio. Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l’atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo. Contributo unificato (se dovuto) N. 1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Ricorso per proroga dell’esecuzione di sfratto COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE È un atto con il quale il locatore chiede la proroga dell’esecuzione dello sfratto. Nel caso di sfratto per finita locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l’inquilino presentare istanza al Giudice per la concessione di una proroga che normalmente non può superare i sei mesi, ma, in alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi. Normativa di riferimento: D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, così come convertito dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 e D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2005, n. 148 Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo sfratto (o dal suo difensore), il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a 27.000,00 euro e nel cui nucleo familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La richiesta può essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico. DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il conduttore attesti il possesso dei requisiti sopracitati da allegare alla domanda di proroga dell’esecuzione di sfratto. Contributo unificato (salvo esenzioni) Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica N.A. Procedimento di riscossione speciale COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE L’Equitalia S.p.A. può iniziare un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice, è sufficiente che Equitalia ordini, ad esempio, al datore di lavoro di pagare direttamente in suo favore fino al 20% dello stipendio del debitore moroso. Nei casi, invece, di pensioni I.N.P.S. e di altre tipologie (appalti) Equitalia deve ottenere il pignoramento tramite il Tribunale, seguendo la procedura prevista dagli artt. 543 e 554 c.p.c. Nel caso, invece, di pignoramento di beni mobili del debitore effettuato in proprio, Equitalia deve richiedere al Giudice l’autorizzazione a trattenere il ricavo dell’asta. Normativa di riferimento: art. 3 D.L. 30 settembre 2005, n. 203, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Il titolare dell’azione è Equitalia. DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Presentando i seguenti documenti: Nota di iscrizione a ruolo relativa all’esecuzione Cartelle esattoriali Esente N.A. 67 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.4 Area Penale Patrocinio a spese dello Stato COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE 68 La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda). Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario. Normativa di riferimento: artt. 74/195 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta (art 76 TU) risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a € 11.369,24 (decreto interministeriale del 1 aprile 2014 pubblicato G.U. n 169 del 23 luglio 2014) se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il redito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Nel solo procedimento penale il limite di reddito (ex art. 92 TU) è elevato di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: I cittadini italiani Gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato L’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: Per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto Se il richiedente è assistito da più di un difensore Per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) Preso l’Ufficio Gratuito Patrocinio - Palazzo ex Enel – Piano Terra CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Con domanda (modulistica presente nel sito) in carta semplice: Sottoscritta dall’interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita) Depositata dall’interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il procedimento. Unitamente all’istanza vanno depositati: copia doc. identità, copia codice fiscale, CUD (se ha lavorato), ISEE (se non ha lavorato) eventuale autocertificazione dei redditi, certificato consolare dei redditi per extracomunitari e certificazione di iscrizione in procura ex art. 335 c.p.p. (per verificare se il procedimento è stato iscritto in procura). Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario, se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede. La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità: La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del processo, se già pendente) Le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali L’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio L’impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea è tenuto a corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato. Il giudice che procede può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda. La falsità o le omissioni nell’autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. Esente N.A. 69 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Rilascio copie atti processuali COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Attività con cui gli utenti di una cancelleria hanno la possibilità di conoscere gli atti processuali relativi ai vari procedimenti pendenti presso una Sezione, con facoltà per gli stessi di prendere visione di documenti e/o di estrarre copie Le copie di documenti versati nei fascicoli processuali possono essere richieste da tutti coloro che rivestono la qualità di “parte processuale”, ovvero da soggetti terzi con preventivo rilascio di autorizzazione e/o nulla osta da parte del Presidente di Sezione. Tutte le richieste di informazioni ovvero di rilascio copie vengono presentate presso la Cancelleria Ufficio Ricezione Atti Per il rilascio di copie e/o per consultazione dei fascicoli processuali è necessario compilare un apposito modulo di richiesta contente tutti i dati relativi alla pratica richiesta con sottoscrizione del richiedente ovvero con eventuale delega se il richiedente è persona diversa dall’interessato. La richiesta viene depositata presso l’ufficio ricezione atti che provvede a fornire il fascicolo. La tempistica varia a seconda che per la richiesta si indichi l’urgenza o meno Il costo varia in base al numero delle copie richieste, alle modalità di riproduzione delle stesse nonché all’indicazione dell’urgenza o meno, in conformità alle nuove tabelle dei diritti di copia (D.lg. 193/09 convertito in L. 24/10) in vigore dal 15 luglio 2015 N.A. Opposizione a decreto penale COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE 70 Forma particolare di procedimento L’imputato o il difensore nominato con particolare procura Cancelleria del Gip presso cui pende il procedimento o presso le cancellerie del Gip dei vari Tribunale d’Italia o presso gli Uffici del Giudice di Pace Istanza in carta semplice QUANTO COSTA Esente TEMPO PREVISTO N.A. CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Richiesta di estinzione del reato COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Attività con cui gli utenti possono richiedere al Giudice dell’Esecuzione di dichiarare l’estinzione del reato nei casi previsti dalla Legge L’interessato o il suo Difensore Se si tratta di un provvedimento irrevocabile al Giudice delle Esecuzioni competente per Legge Istanza in carta semplice Esente N.A. Istanza per le autorizzazioni a colloqui e/o nullaosta vari per detenuti COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Chiunque All’Ufficio Gip o presso la Procura della Repubblica Una domanda in carta semplice allegando un documento di riconoscimento Esente Massimo 2 giorni Consultazione atti e fascicoli COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Attività con cui gli utenti di una cancelleria hanno la possibilità di visionare gli atti processuali relativi ai vari procedimenti pendenti presso una Sezione, con facoltà per gli stessi di prendere visione di documenti e/o di estrarre copie La consultazione degli atti può essere richieste da tutti coloro che rivestono la qualità di “parte processuale”, ovvero da soggetti terzi con preventivo rilascio di autorizzazione e/o nulla osta da parte del Presidente di Sezione Tutte le richieste di consultazione fascicoli vengono presentate presso la Cancelleria Ufficio Ricezione Atti Per la consultazione dei fascicoli processuali è necessario compilare un apposito modulo di richiesta contente tutti i dati relativi alla pratica richiesta con sottoscrizione del richiedente ovvero con eventuale delega se il richiedente è persona diversa dall’interessato. La richiesta viene depositata presso l’ufficio ricezione atti che provvede a fornire il fascicolo. La tempistica varia a seconda che per la richiesta si indichi l’urgenza o meno. La visione e consultazione senza estrazione di copia non comporta alcuna spesa Il servizio è evaso con una tempistica media di giorni 6 dalla richiesta, eccezion fatta per le richieste “urgenti” evase in giorni 3 ovvero al momento stesso della richiesta 71 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Attività con cui si richiedono certificazioni attestanti stati del procedimento ovvero altre informazioni commesse allo svolgimento dei procedimenti penali, rilasciate previa consultazione dei sistemi informatici, dal Responsabile di Sezione Può essere richiesta dai soggetti che rivestono la qualità di parti processuali ovvero da soggetti terzi previo nulla osta del Presidente di Sezione Le richieste vengono effettuate all’ufficio ricezioni atti La richiesta è presentata con istanza di parte ove si indichi la tipologia di certificazione e/o attestazione richiesta e le qualità del richiedente Vengono esatti i diritti di certificazione pari ad Euro 3,84 Le richieste vengono evase in 2-3 giorni dal deposito dell’istanza Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali, testimoni e soggetti intervenuti a qualunque titolo nel processo COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO E’ un attestato di presenza del soggetto all’udienza Lo possono richiedere tutte le parti presenti in udienza. Può essere rilasciato solo ed esclusivamente per fini privatistici e nei limiti previsti dalla normativa in vigore. Si richiede direttamente al cancelliere di udienza presente in aula Un documento di riconoscimento in corso di validità al fine di verificare la identità del soggetto richiedente E’ esente La richiesta è evasa in tempo reale Rilascio informazioni per vendite veicoli, corpi di reato di valore e ordinari: dissequestri e restituzione COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 72 Richieste sulla destinazione corpi di reato (beni sequestrati) adottati dal Giudice Gli aventi diritto indicati dal Giudice nel provvedimento e autorità di P.G. Tribunale di Perugia - Palazzo Ex Enel - Ufficio Corpi di reato I Piano Stanza 19 Il provvedimento del Giudice o il Numero del Registro Generale o della Notizia di Reato Diritti di Certificazione Euro 3,84 Massimo 3 giorni CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 5.5 Area Amministrativa Albo CTU e Periti COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici (affari civili) e dei Periti (affari Penali), diviso in categorie. L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale. Il professionista che si iscrive all'Albo verrà incaricato dai giudici per la redazione di perizie sulla materia di propria competenza Possono ottenere l'iscrizione all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, dei requisiti di onorabilità richiesta e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un Albo. Residenza in un Comune compreso nella giurisdizione del Tribunale di Perugia. Segreteria amministrativa e delle Presidenza (Palazzo Poste - Piano 1 – Stanza 48) Domanda in bollo da € 16,00, sottoscritta in presenza del cancelliere che la riceve Dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei certificati richiesti dall’articolo 16 disp att. c.p.c. Estratto atto di nascita Certificato generale del casellario giudiziale Certificato di residenza nella Circoscrizione del Tribunale Certificato di iscrizione all'Ordine/Collegio/Ruolo Periti esperti Curriculum Vitae in carta libera, dettagliato, nonché eventuali titoli e documenti ritenuti utili per consentire di valutare il possesso, da parte del richiedente, della "speciale competenza tecnica" richiesta dall’art. 15 disp. att. c.p.c. Fotocopia documento di Identità in corso di validità e del codice fiscale La tassa di concessione governativa di € 168,00 – (Centosessantotto/00) e consegnato presso la Segreteria del Presidente, la relativa attestazione. Il pagamento va effettuato sul bollettino postale C/C 8003 intestato a Agenzia Delle Entrate – Centro Operativo Di Pescara Tasse Concessioni Governative – Codice Tariffa 8617 10 giorni lavorativi dalla riunione semestrale del comitato Emissione ordini di pagamento per i giudici onorari COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Pagamento udienze ai Giudici Onorari I magistrati Onorari Alle cancellerie competenti Istanza con elenco delle udienze tenute e certificazione rilasciata dalle rispettive cancellerie N.A. N.A. 73 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Richiesta liquidazione ausiliari del giudice COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Istanza per ottenere la liquidazione dell’onorario per la prestazione eseguita Il Perito, l’interprete o il custode. Cancelleria competente per il procedimento Istanza di liquidazione, nota spese eventuale documentazione di spesa sostenuta e autorizzate dal Magistrato N.A. N.A. Rilascio certificazioni fiscali COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Totale pagamenti ricevuti nell’anno di competenza Il beneficiario Ufficio spese Giustizia – Palazzo Capitano del Popolo – Piano ammezzato Stanza 48 Ora si scaricano online dal Sito del Ministero N.A. N.A. Pagamento spese di viaggio dei testimoni nel processo penale COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Rimborso biglietto Ferroviario II classe di andata e ritorno dal luogo di residenza al Tribunale Il Teste Cancelleria Penale o Gip Istanza, originale di notifica citazione del PM e copia dei biglietti o autocertificazione uso mezzo proprio N.A. N.A. Rilascio certificato pene e spese COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE Certificazione attestante lo stato della riscossione Autorità Giudiziaria, Questure e Commissariati DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO 74 Estremi del titolo in base al quale si procede Nulla 1, 2 giorni CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato COS’È CHI LO PUÒ RICHIEDERE DOVE SI RICHIEDE COSA OCCORRE QUANTO COSTA TEMPO PREVISTO Istanza per ottenere la liquidazione dell’onorario Il difensore Cancelleria di riferimento Istanza di liquidazione, nota spese, documenti comprovanti l’ammissione al Gratuito patrocinio della parte o imputato difeso Esente N.A. 75 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 6 La qualità 6.1 La politica della qualità La politica della qualità della Tribunale si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito: I. Attenzione alla qualità del processo di lavoro La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale di Perugia, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza di vincoli strumentali, è impegnata nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi, per l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell’iter di completamento dei procedimenti amministrativi. II. Prevalenza dell’individuo Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla missione di servizio degli Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane, che il Tribunale di Perugia promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi, per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi. III. Promozione del lavoro di squadra Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale, che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare in modo più efficiente ed efficace, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi). IV. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune. V. Attenzione ai portatori di interesse Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (stakeholder) verso il Tribunale. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder. 76 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia VI. Cura della comunicazione Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità. VII. Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio. 6.2 Gestione dei reclami e delle segnalazioni La gestione dei reclami e dei suggerimenti rappresenta uno strumento prezioso per migliorare la qualità dei Servizi offerti. Gli elogi, i reclami e i rilievi o i suggerimenti favoriranno il senso di responsabilità e la promozione di un comportamento etico di tutti gli operatori, anche mediante l’impiego ottimale di tutte le risorse. Le segnalazioni dovranno essere inoltrate a mezzo e-mail mediante il modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio e indirizzate a: segnalazioni.tribunale.perugia@giustizia. Entro 30 giorni gli uffici del Tribunale si impegneranno a fornire una risposta. 77 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 7 Appendici 7.1 Tabella dei Diritti di copia Riferimenti normativi: artt. 266-272 e 285 DPR 115/2002; DM 8 gennaio 2009; decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010 n. 24; circolare Ministero della Giustizia n. 41305 del 18/03/2010; Decreto Dirigenziale del 7 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015, in vigore dal 15 luglio 2015. 7.2 Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità N: Pagine Diritto di copia forfettizzato Diritto di copia con urgenza 01 - 04 € 1,44 € 4,32 05 - 10 € 2,88 € 8,64 11 - 20 € 5,76 € 17,28 21 - 50 € 11,54 € 34,62 51 - 100 € 23,07 € 69,21 Oltre 100 € 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 € 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 Il rilascio di copie con urgenza si intende entro 2 giorni. Il diritto dovuto per le copie effettuate d’ufficio dell’atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato. 7.3 Diritto di copia cartacea con certificazione di conformità N: Pagine Diritto di copia forfettizzato Diritto di certificazione di conformità Totale Totale con urgenza 01 - 04 € 1,92 € 9,62 € 11,54 € 34,62 05 - 10 € 3,86 € 9,62 € 13,48 € 40,44 11 - 20 € 5,76 € 9,62 € 15,38 € 46,14 21 - 50 € 9,62 € 9,62 € 19,24 € 57,72 51 - 100 € 19,23 € 9,62 € 28,85 € 86,55 Oltre 100 € 19,23 più € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 € 9,62 € 28,85 più € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 € 86,55 più € 34,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 Il rilascio di copie con urgenza si intende entro 2 giorni. Il diritto dovuto per le copie effettuate d’ufficio dell’atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato. L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del DPR 115/02, così come adeguato con decreto del 10/03/2014 è aggiornato in euro 3,84. 78 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 7.4 Diritto di copia in formato informatizzato senza certificazione di conformità (all.6) N: Pagine Diritto di copia forfettizzato 01 - 04 € 0,96 05 - 10 € 1,92 11 - 20 € 3,84 21 - 50 € 7,69 51 - 100 € 15,38 Oltre 100 € 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 7.5 Diritto di copia in formato informatizzato autentica (All. 7) N: Pagine Diritto di copia forfettizzato Diritto di certificazione di conformità Totale 01 - 04 € 1,28 € 6,41 € 7,69 05 - 10 € 2,57 € 6,41 € 8,98 11 - 20 € 3,84 € 6,41 € 10,25 21 - 50 € 6,41 € 6,41 € 12,82 51 - 100 € 12,82 € 6,41 € 19,23 Oltre 100 € 12,82 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 € 6,41 € 19,23 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del DPR 115/02, così come adeguato con decreto del 10/03/2014 è aggiornato in € 3,84. 79 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 7.6 Diritto di copia digitale su supporto diverso da quello cartaceo Tipo Supporto Diritto Copie Per ogni cassetta fonografica di 60 min. o di durata inferiore € 3,84 Per ogni cassetta fonografica di 90 min. € 5,76 Per ogni cassetta video fonografica di 120 min. o di durata inferiore € 6,41 Per ogni cassetta video fonografica di 180 min. € 7,69 Per ogni cassetta video fonografica di 240 min. € 9,62 Per i dati rilasciati in formato elettronico quando le informazioni (filmati, files audio) non consentono di calcolare le pagine memorizzate: ogni dischetto informatico 1,44 MB € 4,50 Per i dati rilasciati in formato elettronico quando le informazioni (filmati, files audio) non consentono di calcolare le pagine memorizzate: ogni compact disc € 320,48 Per i dati rilasciati in formato elettronico quando le informazioni consentono di calcolare le pagine memorizzate Si applica la tabella qui di seguito per ogni pagina memorizzata 7.7 Diritto di copia in formato informatizzato 80 N: Pagine Diritto Copie Non Urgente 01 - 04 € 0,96 05 - 10 € 1,92 11 - 20 € 3,84 21 - 50 € 7,69 51 - 100 € 15,38 Oltre 100 € 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 7.8 Tabella Contributo Unificato Valori del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo – Art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Valore della Causa 1° grado Impugnazione Cassazione Fino a € 1.100,00 € 43,00 € 64,50 € 86,00 Superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00 € 147,00 € 196,00 Superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00 € 355,50 € 474,00 Superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 518,00 € 777,00 € 1.036,00 Superiore a 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 759,00 € 1.138,50 € 1.518,00 Superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00 € 1.821,00 € 2.428,00 Superiore a € 520.000,00 € 1.686,00 € 2.529,00 € 3.372,00 7.9 Questionario per la rilevazione della qualità del servizio offerto Gentile Utente, Il Tribunale di Perugia, al fine di migliorare i propri servizi, ha deciso di condurre un’indagine per la rilevazione dell’adeguatezza dei servizi offerti e per l’individuazione di ulteriori bisogni dell’utenza di riferimento. In quest’ottica riteniamo indispensabile la Sua collaborazione nella compilazione del presente questionario (in veste del tutto anonima), che Le chiediamo di consegnare al Tribunale una volta terminato. La ringraziamo anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarci. Tipologia utente Tribunale Avvocato Forze dell’ordine Tribunale di Sorveglianza Giudice di Pace Pubblica Amministrazione Polizia Giudiziaria Procura della Repubblica Consulenti Corte d’Appello Privati Altro Rilevazione della qualità relativa agli aspetti logistici (rispondere alle domande con una crocetta) 1) Quante volte ha usufruito dei servizi di sportello offerti dal Tribunale? Prima volta Meno di 3 Tra 3 e 5 Oltre 5 2) Reputa adeguata la cartellonistica/segnaletica che consente l’identificazione e la collocazione del Tribunale all’interno del palazzo? Adeguata Parzialmente adeguata Non adeguata Motivate, qualora lo riteniate opportuno, la risposta alla precedente domanda, nell’apposito spazio sottostante: 81 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….... 3) Reputa adeguata la cartellonistica/segnaletica che consente l’identificazione e la collocazione degli uffici interni al Tribunale? Adeguata Parzialmente adeguata Non adeguata Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi ai servizi erogati allo sportello (rispondere alle domande con una crocetta X) 4) Relativamente al servizio erogato allo sportello dai vari uffici del Tribunale, trova le informazioni fornitele: No Poco Abbastanza Molto Chiare (ovvero sono fornite informazioni di facile comprensione) Pertinenti (sono fornite informazioni idonee a rispondere al quesito da lei sottoposto) Esaustive (sono fornite informazioni che le evitano di ritornare un’altra volta per lo stesso motivo nel medesimo ufficio) 5) In quale arco di tempo ha avuto accesso alle informazioni erogate allo sportello dai vari uffici del Tribunale? Entro 5 minuti Fino a 1 5 minuti Fino a 30 minuti Oltre 30 minuti 6) La modulistica è acquisibile agevolmente presso gli uffici? No Poco Abbastanza Molto Abbastanza Molto 7) La modulistica risulta chiara e di facile compilazione? No Poco 8) A quale ufficio si è rivolto per ottenere le informazioni necessarie? ………………………………………………………………………………………………………… 9) L’ufficio al quale si è rivolto l’ha indirizzata verso altri uffici interni al Tribunale per soddisfare le sue esigenze? No Si Se ha risposto “Si” alla precedente domanda, indichi nell’apposito spazio sottostante il nome dell’ufficio al quale si è dovuto rivolgere: ………………………………………………………………………………………………………… 82 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi al personale addetto (rispondere alle domande con una crocetta X) 10) Relativamente al servizio da Lei richiesto, ha trovato il personale addetto allo sportello: No Poco Abbastanza Molto Competente rispetto l’argomento Cortese nel relazionarsi con il pubblico Disponibile all’ascolto ed alla risoluzione dei Suoi problemi Disponibile a contattare altri uffici per chiedere informazioni Reperibile durante gli orari di apertura degli uffici Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi al grado di soddisfazione (rispondere alle domande con una crocetta X) 11) Considerando complessivamente tutto il servizio ricevuto presso gli uffici del Tribunale, quanto si dichiara complessivamente soddisfatto/a? Per nulla Poco Abbastanza Molto Proposte e/o suggerimenti 12) In una logica di miglioramento, vi chiediamo di fornirci eventuali spunti per migliorare il servizio offerto. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, garantiamo l’anonimità dei dati rilasciati nel presente questionario. Le informazioni acquisite saranno utilizzate esclusivamente per l’elaborazione di tabelle statistiche, con lo scopo di migliorare la qualità del servizio e renderlo più rispondente alle esigenze degli utenti. 83 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia 8 Glossario ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono un’eccezione alla regola generale. APPELLO È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ma la sospensione dell’esecuzione può essere concessa dal giudice dell’appello. CERTIFICATO È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso. CONSIGLIO DI STATO È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM) È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono Magistrati ordinari (eletti dalla Magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune). CORTE COSTITUZIONALE È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni; giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai Magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni. CORTE D'APPELLO È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado di appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo. 84 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia CORTE DEI CONTI È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) e svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche). CORTE DI ASSISE È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (Magistrato di Corte D'Appello), da un "giudice a latere" (Magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai Magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto. CORTE DI ASSISE DI APPELLO È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise. CORTE DI CASSAZIONE È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica. CUSTODIA CAUTELARE La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato. DECRETO EMESSO DAL GIUDICE Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell’ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone l’insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può essere pronunciato d’ufficio oppure su istanza diparte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori. DECRETO INGIUNTIVO È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione. DIFESA D'UFFICIO È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato. 85 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia DIRITTO ALLA PRIVACY E’ il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 denominato Codice in materia di Protezione dei dati personali” che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali. FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti. GIUDICE DI PACE Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni. E’ tenuto ad osservare i doveri previsti per i Magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce un’indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza. GIUDICE UNICO Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile sia penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile sia penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici). GIUDICI POPOLARI I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi Magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. GIUDIZIO ABBREVIATO Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo. GIURISDIZIONE È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, 86 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto. GRADO DI GIUDIZIO Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione. GRATUITO PATROCINIO Oggi definito come “Patrocinio a spese delle Stato”. Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. E’ previsto per le cause civili, penali , amministrative, per il processo d’impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina del decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il TU in materia di spese dello Stato. IMPUGNAZIONE È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia. IMPUTATO Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L’attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell’illecito non può esser considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato). INDAGATO Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l’indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari. MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni). NOTIFICAZIONE È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto. ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell’ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno 87 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia valenza decisoria, Di norma deve essere brevemente motivato e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l’ha emanata. PATTEGGIAMENTO Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso. PERSONA FISICA La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri. PERSONA GIURIDICA Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici. PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo) È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari. PROCESSO È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto. PROCURA DELLA REPUBBLICA È l'Ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'Ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la Magistratura cd. Requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l’esercizio dell’azione penale: con l’avvio dell’azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari. SENTENZA È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice). TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono 88 CARTA DEI SERVIZI Tribunale di Perugia assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la Magistratura di sorveglianza. La Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. E’ composto di Magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. TRIBUNALE ORDINARIO È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l’abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani. TRIBUNALE PER I MINORENNI Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza. UFFICI DI SORVEGLIANZA La Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito. VICE PROCURATORI ONORARI I vice procuratori onorari sono delegati dal Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in particolare: Nell’udienza dibattimentale; Nella convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo; Nella richiesta di emissione dei decreti penali di condanna; Nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale; Nei procedimenti civili (volontaria giurisdizione). 89