Capitolo Secondo La competenza Sommario: 1. La competenza: criteri di distribuzione. - 2. Regolamento di competenza. - Glossario. 1. La competenza: criteri di distribuzione La competenza è la misura della giurisdizione spettante a ciascun organo giudiziario, cioè la quantità di giurisdizione che egli può esercitare. Principio fondamentale in materia di competenza è quello secondo cui essa va determinata facendo riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale, senza che abbiano rilevanza i mutamenti successivi. Il Codice distingue tre tipi di competenza: — per valore, che è quella determinata dal valore economico della causa; — per materia, che è quella determinata dalla natura della causa; — per territorio, che è quella determinata da un rapporto esistente tra la causa e il territorio e quindi tra la causa e l’Ufficio giudiziario avente giurisdizione nel territorio. Vi è, inoltre, una competenza funzionale, concetto elaborato dagli studiosi in riferimento alle funzioni esercitate da ciascun organo giudiziario. A) Competenza per valore È quella determinata dal valore economico della causa. Il valore della causa si determina dalla domanda e più precisamente dalla pretesa fatta valere con essa in giudizio. Il valore, quindi, è dato dal «petitum», in rapporto alla «causa petendi». I limiti della competenza per valore sono i seguenti: — competenza del giudice di pace (dal 1-5-1995), fino a euro 2.582,28, tranne che per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti entro euro 15.493,73; dal 4-7-2009 tali limiti sono stati aumentati rispettivamente a 5.000 e 20.000 dalla L. 69/2009, di riforma del processo civile, che ha previsto altresì un ampliamento 38 Parte Prima: Principi generali della competenza per materia di tale giudice sia con l’intento di una sua rivalutazione professionale sia con l’intento deflattivo delle cause del Tribunale; — competenza del tribunale per le cause che non siano di competenza di altro giudice nonché per tutte le cause di valore indeterminabile. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede euro 1.100 (art. 113, co. 2). Il criterio del valore non si applica quando la legge attribuisce la causa ad un determinato giudice per ragioni di materia, indipendentemente dal suo valore economico. B) Competenza per materia Tale competenza viene determinata dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. — Competenza del giudice di pace dal 1°-5-1995 Il giudice di pace è competente per materia: — per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi; — per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; — per le cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti ad abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. Dal 4-7-2009, per effetto della riforma di cui alla L. 69/2009, è prevista la competenza anche per le cause relative a interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Ai sensi del D.Lgs. 30-12-1999, n. 507, il giudice di pace è competente anche per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni come previsto originariamente dall’art. 22bis della L. 689/1981 e ora dall’art. 6, D.Lgs. 150/2011, tranne in alcune materie rientranti nella competenza del tribunale monocratico. — Competenza del tribunale Il tribunale ha competenza residuale, conosce cioè tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Capitolo Secondo: La competenza 39 Il tribunale è, altresì, esclusivamente competente per: — le cause in materia di imposte e tasse (in questo caso, però, la competenza del tribunale è residuale rispetto alla giurisdizione delle commissioni tributarie); — le cause relative allo stato ed alla capacità delle persone nonché ai diritti onorifici; — le cause di querela di falso; — l’esecuzione forzata in generale; — tutte le controversie di valore indeterminabile (cioè quando la controversia non sia suscettibile di valutazione economica). Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 22bis, L. 24-11-1981, n. 689, introdotto dal D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 sulla depenalizzazione, è stata attribuita la competenza al tribunale per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni in determinate materie (mentre normalmente è competente il giudice di pace): tutela del lavoro, urbanistica, tutela ambientale, alimenti e bevande etc. e quando si tratti di sanzioni superiori ad un certo importo (e 15493). Tale competenza del Tribunale è stata ribadita anche successivamente all’abrogazione dell’art. 22bis, L. 689/1981 cit., ai sensi del D.Lgs. 150/2011 (art. 6). C) Competenza per territorio È determinata dal rapporto tra territorio ed il giudice che ivi esercita la sua giurisdizione. Essendo stabilita nell’interesse delle parti, la competenza per territorio è generalmente derogabile dalle parti stesse con convenzione che deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. Ci sono casi in cui la competenza territoriale non può essere derogata e sono ipotesi tassativamente elencate dall’art. 28 (ad es.: esecuzione, procedimenti cautelari). Gli uffici territorialmente competenti (cd. fori) si distinguono in: — foro generale, che è quello davanti al quale un soggetto può essere convenuto per qualunque controversia che non sia espressamente deferita ad altro foro. In particolare: — foro generale delle persone fisiche è quello dove il convenuto ha la residenza o il domicilio o la dimora; — foro generale delle persone giuridiche è quello ove trovasi la sede, o uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; 40 Parte Prima: Principi generali — fori speciali, che valgono soltanto per determinate controversie e possono essere facoltativi ed esclusivi a seconda che l’attore possa o meno scegliere fra essi ed il foro generale. Quali sono i fori speciali? — foro (facoltativo) per le cause relative a diritti di obbligazioni: è il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. L’attore, cioè, ha la facoltà di citare il convenuto, anziché nel foro generale, in quello in cui è sorta (o deve eseguirsi) l’obbligazione; — foro (esclusivo) per cause relative a diritti reali immobiliari e azioni possessorie: è, rispettivamente, quello in cui è sito l’immobile, e quello dove è avvenuto il fatto denunciato che ha causato l’azione possessoria; — foro per le cause ereditarie (esclusivo): è il foro dove si ha l’apertura della successione; — foro per le cause fra soci e tra condomini (esclusivo): per le cause tra soci il foro è quello del luogo in cui ha sede la società; per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio è il luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi; — foro (esclusivo) delle gestioni tutelari e patrimoniali è quello del luogo in cui è esercitata la tutela o l’amministrazione patrimoniale; — foro della P.A. è quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie; — foro per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili : è il luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21 c.p.c.; — foro per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: è il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26, co. 2, applicabile alle sole procedure esecutive iniziate dall’11-12-2014 modif. ex D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014); — per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare: è il luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto. Per quanto concerne l’espropriazione forzata di crediti, l’art. 26bis c.p.c. (introdotto dal D.L. 132/2014, cit.) prevede che, quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 413, co. 5, c.p.c. (che fa generico riferimento a tutte le P.A.), è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali (ad es. art. 14, co. 1bis, L. 669/1996), il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; altrimenti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619, è competente il giudice del luogo dell’esecuzione; se l’esecuzione non è ancora iniziata, la competenza si individua ex art. 480, co. 3, c.p.c.; per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi, è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione. Capitolo Secondo: La competenza 41 È da tenere presente, in relazione alla geografia e/o territorialità degli uffici giudiziari: 1. il D.Lgs. 155/2012 che ha soppresso le sezioni distaccate di tribunale; 2. il D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012), che ha introdotto le sezioni specializzate in materia di impresa (cd. Tribunale delle imprese) che hanno sostituito, ampliandone la competenza, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (istituite ex D.Lgs. 168/2003). D) Competenza funzionale È determinata dalla funzione svolta dal giudice. Si distinguono: — competenza per le impugnazioni davanti al giudice «superiore», come l’appello ed il ricorso per cassazione, o davanti allo stesso giudice, come la revocazione e l’opposizione di terzo; — competenza per gradi (es.: Tribunale per il primo grado e Tribunale o Corte d’Appello per il secondo grado); — competenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (es.: nel caso di ricorso fondato su difetto di giurisdizione del giudice ordinario); — competenza territoriale inderogabile. E) Modifiche alla competenza Ci sono cause che possono influire sulla determinazione della competenza, provocandone modifiche e spostamenti e le più rilevanti sono: — la litispendenza (art. 39, co. 1): due cause identiche pendono davanti a giudici diversi, per cui sarà competente il giudice adìto per primo; — la continenza (art. 39, co. 2): una causa contiene in sé un’altra. Se il giudice adìto per primo è competente anche per la causa proposta successivamente, il secondo giudice dichiara la continenza e fissa un termine per la riassunzione davanti al primo. In caso contrario la causa verrà riassunta davanti al giudice della seconda causa; — la connessione (art. 40): due cause, anche diverse, hanno in comune almeno uno degli elementi di identificazione. Quando la competenza è soggettiva si tratta di cause instaurate tra le medesime persone; quando è oggettiva le cause hanno in comune uno o entrambi gli elementi oggettivi. Le ipotesi di connessione di cui all’art. 40 si delineano solo quando ricorre uno dei rapporti di cui agli artt. 31-36 (cioè ad es. connessione per accessorietà, per compensazione …). 42 Parte Prima: Principi generali F) L’incompetenza La legge disciplina diversamente i casi in cui un processo sia proposto davanti ad un giudice incompetente. In forza della normativa in vigore fino al 29-4-1995, occorreva distinguere: — l’incompetenza per materia e l’incompetenza territoriale inderogabile erano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo; — l’incompetenza per valore poteva essere rilevata anche d’ufficio solo durante il giudizio di primo grado; — l’incompetenza per territorio derogabile poteva essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. La disciplina in vigore dal 30-4-1995 (art. 38) aveva eliminato la tripartizione sopra esaminata ed aveva distinto due sistemi di rilevabilità del difetto di competenza, fondati sulla inderogabilità o meno della stessa: — nella prima ipotesi, concernente l’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile l’incompetenza del giudice adito era assoluta. Potevano rilevarla entrambe le parti e lo stesso giudice d’ufficio, ma non oltre la prima udienza di trattazione (art. 38) che, per i procedimenti instaurati dal 1°-3-2006, coincide con l’udienza di prima comparizione fissata in citazione; — nella seconda ipotesi, incompetenza per territorio derogabile, invece, l’incompetenza era relativa. Poteva essere eccepita dal solo convenuto e soltanto nella comparsa di risposta: se l’eccezione non era proposta tempestivamente, la questione rimane preclusa. La Corte Costituzionale con sent. 8-2-2006, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti»: ne consegue che in tali giudizi è sufficiente che uno solo dei convenuti sollevi ritualmente e fondatamente l’eccezione di incompetenza territoriale perché il giudice debba dichiarare la propria incompetenza per territorio. Nel caso di litisconsorzio facoltativo passivo, invece, l’eccezione ritualmente sollevata da uno dei convenuti comporta la separazione delle cause connesse, se fondata. Capitolo Secondo: La competenza 43 La L. 69/2009, nell’ottica di ridurre e sveltire i tempi di svolgimento del processo, ha riformato la disciplina dell’incompetenza, semplificandola e ridimensionandola per cui dal 4-7-2009: — l’incompetenza per materia, valore e territorio (senza più distinguere fra derogabile e inderogabile) deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata tempestivamente. La norma ha inoltre previsto che l’eccezione relativa all’incompetenza per territorio deve contenere l’indicazione del giudice che la parte considera competente, altrimenti l’eccezione si considera come non proposta; — l’incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, ma non oltre l’udienza di cui all’art. 183. 2. Regolamento di competenza Si ha in tutti i casi in cui venga impugnata una pronuncia sulla competenza o sorga un conflitto fra due o più giudici in ordine alla competenza a trattare una determinata lite. La decisione su di esso è presa dalla Corte di Cassazione, in camera di consiglio (ex art. 375, n. 4) con ordinanza (dal 4-7-2009) per effetto della riforma di cui alla L. 69/2009 che, con l’intento di «sveltire» i tempi del processo e di ridimensionare la rilevanza delle questioni di competenza, ha sancito che ogni decisione in materia di competenza (anche in caso di litispendenza, connessione…) debba essere presa con ordinanza, non più con sentenza. Regolamento di competenza può aversi: — su istanza di parte, che presuppone che sia intervenuta una pronuncia di un qualunque giudice competenza, affermandola o negandola. Esso ha natura di mezzo di impugnazione, proposto dalla parte che ritiene di essere stata lesa dalla pronuncia, e può essere di due tipi: — necessario (art. 42) quando l’ordinanza abbia pronunciato soltanto sulla competenza. Per effetto della riforma della L. 353/1990, dal 1°-1-1993, il regolamento necessario di competenza può essere proposto anche avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295; — facoltativo (art. 43) quando vi sia stato un provvedimento che abbia pronunciato sia sulla competenza (ovviamente affermandola) sia sul merito. La «facoltatività» consiste nel fatto che la parte può impugnare la statuizione sulla competenza col regolamento, oppure può impugnarla nelle forme ordinarie, unitamente alla parte che ha statuito sul merito; 44 Parte Prima: Principi generali — d’ufficio o per disposizione del giudice, che presuppone un vero e proprio conflitto tra due o più giudici. Ciò si verifica se un giudice si dichiari incompetente; il giudice successivamente adito, che si ritenga anch’esso incompetente, non può dichiararsi a sua volta incompetente (vi sarebbe un contrasto di giudicati), ma deve chiedere d’ufficio il regolamento. Glossario Equità: si ha il giudizio di equità quando il giudice è autorizzato a giudicare in base a criteri di convenienza e comparazione degli interessi delle parti, prescindendo dall’applicazione di una norma giuridica (artt. 113, 114). Querela di falso: è l’istanza diretta ad ottenere l’accertamento della falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o giudizialmente verificata (artt. 221-227).