Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI — ^ — 6095 — SESSIONE — DISCUSSIONI — Camera dei Deputati TORNATA DEL 4 MARZO 1903 CLVt. TORNATA DI MERCOLEDÌ i MARZO 1903 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE B I A N C H E K I . INDICE (presentazione) Variazioni nel bilancio dei lavori pubblici. . D I B R O G L I O {ministro). . . . . . . Pag. 6 0 9 6 Ordinamento giudiziario {seguito della prima lettura) 6105 Disegni di legge FANI 6109 GALLIMI GALLUPPI 6105 6116 . OSSERVAZIONI E PROPOSTE . . . . . INTERROGAZIONE MORELLI GUALTIEROTTI. . . DI BROGLIO {MINISTRO INT.) LAVORI PARLAMENTARI - . PRESIDENTE Verificazione di poteri {annullament . 6096 6121 o) Elezioni dei collegi di Catania II (De Felice Giuffrida e di Avigliano (Boselli). . . . 6 0 9 6 BA.RZILA.1 (relatore della maggioranza). . 6103 BISSOLATI 6101 BRUNIALTI 6096 FINOCCHIARO A P R I L E {presidente della Giunta) 6 1 0 4 MAINO 6105 PICCOLO CUPANI {relatore della minoranza) 6 1 0 4 PRESIDENTE 6096-6105 ZANARDELLI (presidente del Consiglio)-. . . 6 1 0 5 La seduta comincia alle 14,15. Ceriana Mayneri, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente , che è approvato. Polmoni. Ceriana Mayneri, segretario. Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni: ! 6066. Trojani Luigi, ufficiale telegrafico residente a Bari, sottopone un suo progetto per la istituzione del vaglia di Stato, colla preghiera che sia preso in benevole considerazione. 6067. La Giunta ed il Consiglio Comunale di Rocca San Casciano fanno voti perchè il disegno di legge sull' ordinamento giudiziario sia respinto, od almeno emendato nel senso che ai tribunali circondariali vengano lasciate le stesse attribuzioni che essi hanno attualmente. Interrogazioni. Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni. La prima è quella dell' onorevole Morelli - Gualtierotti ai Ministri del Tesoro e della pubblica Istruzione « per sapere se e quando intendano di dare esecuzione alle disposizioni contenute con le tabelle annesse alla legge 12 luglio 1900 n. 259 e alle modificazioni recatevi successivamente con la legge 30 dicembre 1909 n. 456, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1900-1901 portando al numero dei posti delle varie classi di professori titolari dell' isegnamennto classico e tecnico l'aumento consentito dall'economie già rea- Atti Parlamentari LEGISLALURA — 6096 — XXI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI lizzate sia per la diminuzione dei direttori t i t o l a r i , sia per la riduzione degli assegni previsti all' art. 10 della legge 12 luglio 1900.» Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro. Di Broglio, ministro del tesoro. Prego la Camera di voler consentire che questa interrogazione sia rimandata ad altro giorno. Il Governo non ha potuto ancora riunire t u t t i gli elementi necessari per apprezzare la portata dell'interrogazione stessa, e quindi concretare la risposta che si può dare all'onorevole interrogante. D' accordo con l ' i n t e r r o g a n t e onorevole Morelli G u a l t i e r o t t i , proporrei che lo svolgimento di questa interrogazione si f a cesse mercoledì venturo. Inoltre , d'accordo anche coli' onorevole Luigi Morandi, che ha già annunziato un' analoga interrogazione, pregherei la Camera di voler stabilire che anche questa interrogazione venisse svolta quando si svolgerà quella dell' onorevole Morelli Gualtierotti. Presidente. Queste interrogazioni saranno dunque rimandate a mercoledì prossimo. Presentazione di un disegno di legge. Di Broglio , ministro del tesoro. Giacche ho facoltà di parlare , mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per approvazione di nuove maggiori assegnazioni, e diminuzioni di stanziamento nel bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente. Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di l e g g e , che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio. Veriiieazione di poteri. Presidente. L'ordine del giorno reca : Verificazione di poteri: Elezioni contestate dei collegi di Catania II, (eletto De Felice), e di Avigliana, (eletto Boselli). Le conclusioni della Giunta sono le seguenti : « Per queste ragioni la Giunta a parità di voti vi propone la convalidazione della elezione dei deputati De Felice Giuffrida e Boselli nei collegi di Catania I I ed Avigliana ». A questa relazione è aggiunta una controrelazione dell' altra metà della Giunta, relatore l'onorevole Piccolo Cupani, le conclusioni della quale sono contrarie a quelle testé lette. Camera dei — TORNATA DEL 4 MARZO Deputati 1903 La discussione si apre sopra le conclusioni della relazione dell'onorevole Barzilai, che sono quelle lette. Primo inscritto a parlar contro è l'onorevole Brunialti. H a facoltà di parlare. Brunialti. Onorevoli Colleghi! Questa volta ho davvero bisogno della vostra indulgenza perchè, sorgo a parlare di un'alta questione di diritto pubblico, a difendere un principio, che è l'essenza stessa delle istituzioni parlamentari, mentre io debbo combattere l'elezione di due egregi oolleghi nostri, di due colleghi nuovamente eletti deputati, e che siedono già in questa Camera. La fede inconcussa che mi anima, fa tacere anche i vivi sentimenti di personale amicizia, e quasi direi di riconoscenza che ad entrambi mi uniscono, per quanto siedono in così opposti banchi della Camera. Mi affretto però a mottere in sodo e, lo affermo ad onor loro che, ne l'uno, nè l ' a l t r o di questi egregi colleghi, ha avuto parte nella elezione che ha fatto di essi quello che già sono, come del pari non ebbe niuna parte parte nella sua seconda elezione l'on. Fer-dinando Martini. Devo chiedere alla Camera la sua indulgenza anche per nn' altra ragione. Io ho molto insistito, e non me ne dolgo, perchè la Giunta delle elezioni riferisse intorno a questi due casi, due casi semplici e presto risolti, tanto più che non per la p r i m a volta si presentano nella nostra Camera. Vi ho insistito perchè mi pareva ormai censurabile l'indugio, che per una di queste elezioni durava da oltre otto mesi, per l ' a l t r a da oltre 5 mesi; ed a tale proposito voglio esprimere anzi la mia convinzione, che sia venuto il momento di por termine ad una giurisprudenza delle successive Giunte delle elezioni, peggiorata dalla Camera, perchè mi affretto a riconoscere che la Camera ha sempre peggiorato la giurisprudenza della Giunta delle elezioni, ad una giurisprudenza a base di compiacenze e di riguardi personali. Non è la prima volta che la Giunta delle elezioni, dovendo riferire, per esempio, sull'elezione di un deputato, che è sindaco nel collegio che lo ha eletto viola indirettamente la legge, aspettando cioè che esso diventi eleggibile, per riferire sulla sua elezione. (Benissimo!—Approvazioni). Così non si spiega affatto il ritardo con cui la Giunta ha portato queste elezioni alla Camera. "Veda intanto che cosa è avvenuto il caso isolato, che poteva ritenersi una dimostrazione di simpatia personale, per quanto a base di aberrazione, or diventando epidemico, e se la dura,i deputati che mutano Atti Parlamentari LEGISLATURA — 6097 — XXI — 2* SESSIONE — DISCUSSIONI collegio nel corso delle legislature, non si conteranno più. Di questi ritardi della giunta mi occuperò, del resto, in miglior occasione, e sin d'ora dirò alla Camera, come già abbia a dire al nostro onorevole presidente, che presenterò tali proposte di riforma al regolamento che valgono ad impedire il rinnovarsi di questo abuso. Io non sorgo a parlare contro queste elezioni, prendendo le mosse soltanto dall' articolo 41 dello Statuto, il quale dichiara che il deputato rappresenta la nazione; aggiungo anzi che, se fosse soltanto questo articolo dello Statuto, credo che esso non sarebbe sufficiente. Non ho alcun feticismo, ne per lo Statuto, ne per alcun'altra delle nostre leggi fondamentali; credo che queste leggi possono essere mutate, come lo Statuto è stato mutato dalla nostra giurisprudenza. Quale mutazione più grande di quella per cui i ministri non sono nominati dal Be, ma vengono in fatto additati alla corona dalla maggioranza di questa Camera? Se anche l'art. 41 si fosse venuto modificando per effetto della giurisprudenza parlamentare, mi inchinerei a queste modificazioni; ma qui invece la giurisprudenza parlamentare, non solo del nostro paese, ma di tutti i paesi liberi, non ha fatto che accrescere valore ed efficacia a questa dichiarazione dello statuto ; continua è la tendenza in tutti i parlamenti, di dare al deputato il carattere sempre spiccato di rappresentante della nazione, anziché di rappresentante del collegio che lo ha eletto. Questa è del resto l'essenza stessa del sistema rappresentativo moderno, questo è il carattere per cui il sistema rappresentativo moderno si distingue dalle Assemblee elettive dell'antichità e del Medio Evo. Allora il deputato, eletto con vero e proprio mandato di diritto privato, rappresentava la sua città, il suo ceto, la sua arte, la sua corporazione. E si comprendeva come allora non fosse lecito al rappresentante dell' arte della lana od al rappresentante della borghesia di occuparsi degli interessi dell' arte della seta, o degli interessi del clero. E sì comprende anche come allora un rappresentante potesse sedere nei parlamenti medioevali, riunendo in sè i voti di diversi collegi della nobiltà, di diverse arti e corporazioni della stessa natura e persino i voti di diversi comuni. Imperocché i loro interessi, opposti a quelli degli altri ceti che sedevano nel Parlamento, erano però fra loro identici. Quella profonda diversità di interessi non riusciva allora alla somma di interessi generali dello Stato, che è Camera dei — TORNATA DEL 4 MARZO 1903 Deputati ~~ invece 1' essenza e l'anima dei parlamenti moderni. Il vero passaggio tra l'uno e l'altro di questi sistemi, più che altrove, si riscontra presso quel posto che fu maestro a tutti negli ordini liberi, ed io vi prego di considerare come questo passaggio sia antico. Grià sotto Enrico V le due correnti, una che li abbarbica alle antiche tradizioni, alle consuetudini, alle condizioni d'un tempo e ne vorrebbe la continuazione, l'altra, che si appiglia alle trasformazioni avvenute, contro lo spirito dei tempi nuovi, riflette il nuovo stato di cose, le nuove esigenze, le condizioni che ormai si impongono alla vita politica e al sistema rappresentativo. Per gli uni esso dovrebbe conservare il suo carattere frazionato, diviso, mantenersi in pretta connessione col singolo aggregato politico; per gli altri invece deve affermare quel carattere unitario e solidale, quale si conviene a uno Stato compatto, le cui parti sono interamente collegate in un solo organismo. Per gli uni deve prevalere nella rappresentanza l'interesse di ciascun gruppo, di ciascun borgo o contea; per gli altri invece l'interesse generale deve essere ormai la guida precipua della rappresentanza. E bene nota Hallam, che quella difesa dell'antico concetto è l'ultima voce del passato della rappresentanza politica: essa si spegne di fronte alle nuove condizioni dello Stato. Gli stessi argomenti addotti a difesa risentono della trasformazione che si compie irremissibilmente. Così si formò e si sviluppò la coscienza gererale dello Stato e i. deputati sentivano di non essere più i rappresentanti dei loro collegi, ma i rappresentanti dell'intera nazione. Ciascuno di noi, ciascun candidato quando si presenta alle elezioni generali ha la scelta del suo collegio; egli può rifiutare una candidatura ed accettarne un' altra ; non gli è vietato nemmeno dalle nostre leggi, come è vietato dalla legge francese del 17 luglio 1889, di portarsi candidato in più di un collegio. « Guarda eom'entri, e di chi tu ti fide » si potrebbe dire a coloro che si presentano la prima volta : cercati un collegio, che tu non debba abbandonare poi per cercarne uno migliore. Ma quando noi siamo qui eletti, tanto vale sedere alla Camera come deputato di Savona, quanto come deputato di Avigliana; tanto vale il deputato di Massa, quanto il deputato del secondo collegio di Catania. Tutto il contrario, ripeto, s eguiva nel diverso concetto della rappresentanza antica 9 Atti Parlamentan LEGISLATURA XXI — 2 — 6098 — a Camera dei Deputati SESSIONE — DISCUSSIÓNI — TGKNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 3 medioevale. La tendenza dei sistemi rappresentativi moderni è quella di staccare sempre più il deputato dal collegio che rappresenta, di considerare sempre più il collegio niente altro che come nno strumento necessario alla elezione, non come un vincolo, non come una autorità, da cui il deputato debba continuamente attingere in cotal modo la propria ispirazione ed a cui deve render conto minutamente del proprio voto. Mi avete eletto, abbiate fiducia in me; in ogni caso attendete che la Camera sia sciolta e allora, ma soltanto allora, ne sceglierete un altro. Egli è per questo che l'onorevole Zanardelli, proponendo nel 1862 la legge sullo scrutinio di lista, fra gli altri argomenti adduceva anche quello che la legge avrebbe servito ad elevare la coscienza del deputato, a far sì che egli non fosse più quasi 1' avvocato per tutte le buone o cattive cause del suo oollegio, ma si avvicinasse di più, anche materialmente, anche per opera dello strumento col quale il deputato è formato, a quella che è la rappresentanza generale dell' intera nazione. Ma adesso noi vediamo invece come, anche da questo punto di vista, si vada manifestando nella Camera nostra un deplorevole sentimento di reazione che condurrebbe all'asservimento del deputato e quasi al mandato imperativo. Io ho potuto persino ammirare la delicatezza con cui egregi colleghi nostri, per non essere stati rieletti ad uffici amministrativi, o perchè nelle elezioni amministrative era caduto il loro partito, hanno creduto di dover presentare le loro dimissioni da rappresentanti della nazione in questa Camera; ma io ho detto a me stesso che la condotta di questi colleghi, se era ispirata ad una grande delicatezza, non era ispirata ad un sano concetto politico. Poco importa a noi delle opinioni postume del collegio in cui siamo eletti: noi siamo qui per rappresentare l'intera nazione, per fare gli interessi dell' intera nazione e poco importa il dissidio, e sopratutto poi il dissidio in materia amministrativa, con una parte o anche con tutto il nostro corpo elettorale ( Bene ! ). Ma i sostenitori di queste due elezioni ci scaraventano in faccia l'articolo 81 della legge elettorale, e domandano : come è possibile che noi veniamo a stabilire una nuova incompatibilità che non è nella legge ? Donde togliamo noi l'argomento di questa incompatibilità ? Odiosa sunt restrìngenda, ripetono, e qui non abbiamo una precisa disposizione di legge la quale possa applicarsi ai depu- tati che sono già in carica, per renderne nulla la seconda elezione. Onorevoli colleghi, di che odiosità si tratta qui ? Che cosa togliamo noi a questi deputati ? Io comprendo che non si possa estendere al vice sindaco le disposizioni della legge elettorale, secondo la quale non può essere eletto il sindaco, nel collegio di cui il suo Comune fa parte; certo, secondo lo spirito della legge, la elezione del vice sindaco dovrebbe esser nulla come quella del sindaco e per le identiche ragioni; ma poiché la lettera della legge è precisa, si tratta di un' odiosità, si tratta veramente di escludere da questa assemblea un cittadino ohe la legge non esclude. Io m'inchino alla legge, rispetto la giurisprudenza formata su di essa, e riconosco che senza un'esplicito testo non è possibile ritenere inellegibile il prosindaco; Ma qui di che odiosità si tratta, o ohe danno rechiamo a questi nostri colleghi ? Essi sono deputati e restano deputati; soltanto diciamo loro: voi siete eletti nell'interesse generale della nazione, non per comodo vostro; rimanete deputati della nazione pei collegio ohe vi ha eletti; alle nuove elezioni potrete cercare un altro collegio, e se lo volete far prima mettetevi in condizioni di poterlo fare. La contraddizione che io combatto adunque non dipende tanto dalla legga, quanto dall'essenza dello stesso regime rappresentativo. Non è necessario che la legge dichiari una cosa simile. Le leggi sono fatte per regolare i rapporti civili, non per vietare o prevedere l'assurdo. Per questo le leggi romane non punivano il parricidio, come le leggi della moderna Inghilterra non hanno Una pena applicata pel regicidio, perchè i Romani non ammettevano che il parricidio fosse possibile, come gli Inglesi mandano i regicidi al manicomio criminale. Alla stessa maniera le leggi nostre, e quelle di quasi tutti gli Stati parlamentari non ammettono la possibilità di un assurdo come questo, che il deputato sia eletto un altra volta deputato. Un solo Stato che ha fatto una legge in questo argomento, la Spagna, all'art. 7 della legge 26 giugno 1890 dice che « i deputati in funzione potranno esser ammessi come deputati nella stessa legislatura, in virtù di una nuova elezione parziale soltanto se avranno dato le dimissioni prima della convocazione del collegio». Io non vi narrerò come e perchè la Spagna è stata costretta a fare questa legge; se io lo potessi, la Camera si persuaderebbe che essa ha avuto ragioni affatto speciali, che LEGISLATURA XXI Camera dei — 6099 — Atti Parlamentari 2 a SESSIONE DISCUSSIONI non si d e t e r m i n a r o n o in n e s s u n altro Stato libero. Senonchè , leggendo questa legge spagnola, non vi pare di sentire il r i t o r n e l l o della celebre canzone di Monsieur De la Palisse: il etait toujours en vie un quart (Tlieure avant sa mori o di ricordare quel cancelliere che nel suo verbale scriveva : i n t e r r o g a t o il morto non rispose, perchè era morto ? {Ilarità). A l l o r q u a n d o la Gazzetta ufficiale convoca u n collegio di che f o r m u l a si serve? I l collegio elettorale di..... è convocato affinchè proceda all'elezione del proprio deputato; cioè perchè tolga il deputato suo, non l'altrui, perchè completi la r a p p r e s e n t a n z a n a zionale , affinchè i d e p u t a t i , che per m o r t e o per dimissione di uno di essi sono r i d o t t i a 507, t o r n i n o ad essere 508. Se questo collegio, convocato ad eleggere il proprio dep u t a t o lascia i n t a t t o il n u m e r o di 507, non adempie all'ufficio suo, non a d e m p i e al proprio m a n d a t o , compie u n atto che meriterebbe la condanna data da Iehova nel X X X V I I I della genesi al secondo figliuolo di Giuda quando si trovò in presenza di Thamar, la vedova del primogenito: percussit eum Dominum quia rem detestabilem faceret. (Oh, oh, commenti). Si vuol fondare il d i r i t t o di questi d e p u t a t i sull'articolo 94 della legge elettorale che dà facoltà al d e p u t a t o eletto in più collegi di optare fra questi collegi. Ma io domando a voi : che cosa i n t e n d e t e per opzione, che cosa i n t e n d e t e , diciamolo con una parola meno b r u t t a , e che sia almeno nel dizionario, per s c e l t a ? Si p a r l a di scelta quando f r a due cose l'animo è ugualmente disposto per 1' una o per 1' altra. Se io voglio f a r e u n a p a s s e g g i a t a a cavallo, e vado in un m a n e g g i o dove sono v a r i i cavalli , ne scelgo uno ; ma se dopo averlo scelto, vado a fare la mia t r o t t a t a , e p e r c h è mi avvedo che esso è ombroso o zoppica,torno indietro , per cambiarlo con u n altro , non si t r a t t a p i ù di scelta: l'opzione 1' ho f a t t o prima, poi lo cambio. (Bene. Si ride). Non si t r a t t a d u n q u e di u n caso per il quale sia a m m e s s a 1' opzione. Così a torto si cita la g i u r i s p r u d e n z a della Camera i n m a t e r i a di elezioni di ballottaggio. Me lo perdoni il p r i m o dei due relatori della G i u n t a delle elezioni ; anche qui egli confonde due concetti affatto d i s t i n t i . E g i u s t o che il d e p u t a t o eletto in votazione di ballottaggio sia ammesso ad optare f r a il collegio che lo ha eletto in b a l l o t t a g g i o ed il collegio che lo ha eletto a p r i m o scrutinio, ed è giusto che egli a b b i a d i r i t t o a tale — TORNATA DEL 4 MARZO Deputati 1903 opzione anche se il ballottaggio, per effetto del lento esame che la G i u n t a delle elezioni ha fatto della seconda e l e z i o n e , sia seguito s e t t i m a n e e persino mesi dopo la p r i m a elezione. Ma il ballottaggio è un'operazione sola con la p r i m a elezione; t a n t o il b a l l o t t a g g i o quanto la votazione a primo scrutinio formano un solo t u t t o ; il ballottaggio, per quanto possa esser compiuto a mesi di distanza, altro non è che l ' i n t e g r a zione dell' elezione di primo scrutinio. Si comprende d u n q u e che il d e p u t a t o eletto in b a l l o t t a g g i o anche a parecchi mesi di distanza sia ammesso ad optare f r a due elezioni che secondo la legge seguirono virt u a l m e n t e nello stesso giorno. I l secondo relatore della G i u n t a delle elezioni ha bene a v v e r t i t a la diversa posizione nella quale si trovano nei casi in esame , i due c a n d i d a t i che si presentano d a v a n t i agli elettori ; uno ha il b i g l i e t t o ferroviario gratuito, gira pel collegio a spese non sue , dispone dei favori del Governo, p r o m e t t e agli elettori t u t t o ciò che può promettere un deputato in carica ; I' altro invece è un povero candidato, disarmato, od almeno costretto a combattere con a r m i assolutamente disuguali. E p o i , consentitemi un altra domanda: noi abbiamo avuto fìn'ora il caso di deput a t i in carica, che si sono p r e s e n t a t i in altro collegio e che sono stati eletti. Ma in che condizioni si troverebbe un deputato che si presentasse in un altro collegio e r i m a nesse soccombente? Come potrebbe egli cont i n u a r e a sedere qui f r a noi ? Certo egli continua l e g a l m e n t e ad essere d e p u t a t o al p a r i di noi; ma vi lascio considerare quale sarebbe la sua condizione morale s e , essendo deputato in u n collegio , si presentasse in un altro candidato e rimanesse soccombente... Barzilai. E F e r r i ? Brunialti. V'è poi u n altra considerazione che vi p a r r à forse di lieve importanza, e p u r e non è trascurabile, quella della spesa. Se le spese elettorali di ogni n a t u r a le pagassero, come in I n g h i l t e r r a , ! c a n d i d a t i comp r e n d e r e i che uno di noi potesse darsi il lusso di cambiare collegio d u r a n t e la legis l a t u r a a proprie spese. Ma in I t a l i a le spese elettorali sono p a g a t e dai c o n t r i b u e n t i dei comuni. E quando io vedo che ad u n com u n e che eccede il limite della sovraimposta ai t r i b u t i d i r e t t i si vieta di stanziare nel suo bilancio 100 lire per sussidiare una Camera del lavoro, o per fornire di lib r i g l i a l u n n i poveri delle scuole, io mi Atti Parlamentari LEGISLATURA X X I — 2 . a — 6100 — SESSIONE — domando se è permessa questa non lieve spesa cui taluni deputati costringono i comuni col presentarsi ad una elezione assolutamente nulla. Non farò perdere alla Camera il tempo che mi sarebbe necessario per esporre quale sia su questa materia lo stato della legislazione nei paesi liberi. Mi permetto una semplice affermazione; clie tranne in Francia, dove del resto una legge speciale vieta le elezioni multiple nei comizii generali, in tutti gli altri Stati, non esclusa l'Inghilterra, il deputato non può presentarsi in altro collegio se prima non ha presentato le sue dimissioni. Neppure vi ricorderò la giurisprudenza della nostra Camera; già l'hanno ricordata i due relatori della Giunta, e del resto potete trovarla nei manuali parlamentari. La Camera però mi permetta di leggere una sola relazione, breve, di pochissime righe, quella del 22 dicembre 1866, presentata in nome dell'ufficio Vili; allora le elezioni erano esaminate dagli uffici : la relazione dice precisamente così: « A nome dell'Ufficio V i l i ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Lendinara. L'Ufficio, benché abbia ravvisato essersi proceduto regolarmente in tutte le operazioni elettorali, benché nessuna protesta sia unita a questo incartamento, e l'eletto sia risultato a grande maggioranza, tuttavia, ritenuto che egli ha già l'onore di sedere in questo Parlamentare quale deputato del collegio di Barletta ha dovuto concludere che nella sostanza questa elezione deve ravvisarsi come nulla e non avvenuta. A nome quindi dell'Ufficio V i l i ho l'onore di proporre alla Camera l'annullamento di questa elezione. « Nessuno chiede di parlare. « La elezione è annullata. » E si trattava, onorevoli colleghi, del generale Garibaldi, ed erano presenti quel giorno alla Camera Cairoli, Seismit-Doda, Cadolini Dal Medico e tanti altri valorosi che avevano combattuto con lui. Tuttavia nessuno si levò per dire: date al generale Garibaldi la facoltà di sciégliersi il collegio. Pensarono invece che, essendo già deputato, non poteva essere deputato di un altro collegio. Ora, io domando: chi di voi vorrà ritenersi più grande di Giuseppe Garibaldi ? Per chi la Camera potrà mutare una giurisprudenza, fosse anche severa, che esso neppur vide messa in dubbio quando si trattava di Giuseppe Garibaldi? ( Vive approva; Camera dei Deputati DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 3 zioni). Anche il primo relatore del resto am, mette la forza di questi precedenti; « Da questi precedenti, egli dice, è lecito concludere che la camera nell'esame dell'arduo problema sembrò cedere più che altro alla forza di un abitudine mentale, di una tradizione sottrattasi quasi ad ogni libera critica piuttosto che ad un preciso precetto legislativo o ad una norma imposta dalla complessiva economia delle nostre leggi ». Ed aggiunge, il primo relatore, che allora, oratori, come Cordova, Mellana, Nicotera Rattazzi si limitavano all'affermazione dogmatica pura e semplice che il deputato in carica è ineleggibile. Permettetemi anche qui, onorevoli colleghi, di dire che valevano più le affermazioni dogmatiche di quelli che ben possiamo chiamare i Santi Padri del nostro parlamentarismo, che i nostri discorsi. Alla suggestione dei precedenti del resto, parve da principio volesse cedere anche il relatore, ma non, come egli dice, per sottrarsi alla penosa necessità del discutere, che certo a lui non poteva far paura la discussione, ma perchè anch'egli comprendeva tutta la forza morale di questi precedenti. Difatti anche egli riconosceva che questa elezione di deputati già in carica non contribuisce ad elevare il prestigio dell'assemblea. Ma dice: poco importa che egli reputi il divieto inutile^ perchè sono possibili i sotterfugi, e narra nella relazione con quali sotterfugi il deputato potrebbe violare anche la legge che fosse fatta per impedire la sua doppia elezione. D altronde lo stesso relatore invoca il rimedio che noi a suo avviso vogliamo portare con la violenza, dalla maturità politica degli elettori. Onorevoli colleghi, io ho pensato sempre che noi siamo non solo i rappresentanti, ma un pò anche gli educatori del nostro paese. Noi dobbiamo infondere nei nostri elettori il concetto di questa maturità politica, noi dobbiamo sviluppare quel sentimento di educazione politica che in essi è deficiente, la cui deficienza soltanto anzi ha permesso ad essi abberrazioni quali sono quelle che hanno mandato qui una seconda volta deputati che già sedevano in questa Camera. Io ho sempre avuto, un grande entusiasmo per il nostro sistema di Governo, per il sistema parlamentare; ho sempre ritenuto che questo sistema sia non la miglior forma di governo, ma certo la meno peggiore di tutte quelle pensate o sperimentate fin qui, sopratutto perchè essa è quale noi la pensiamo. Non decade il sistema parlamentare; siamo noi i decadenti quando interpretiamo ? ; A iti Parlamentari LEGISLATURA X X I — — 6101 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI la legge elettorale per comodo dei direttori generali, dei professori, per riguardo alle persone; quando apprendiamo il privilegio dell'art. 45 delio statuto al punto da vederci inviolabili anche di fronte alla legge penale, per fatti che ogni altro cittadino dovrebbe espiare (bene, bravo), quando dimentichiamo per i più meschini interessi dei nostri campanili, lo scopo stesso della nostra esistenza, rinneghiamo l'essenza del regime parlamentare, veniamo meno al giuramento di dedicare t u t t a l'attività nostra al. bene inseparabile del Re e della patria (Bene, Bravo, Vive, approvazioni, Congratulazioni). Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Girardi. Voci. Ai voti! ai voti! Presidente. Ma prima deve parlare il relatore. Girardi. Io intendo di parlare in favore delle conclusioni della relazione dell'onorevole Barzilai. Presidente. Allora deve parlare uno contro queste conclusioni. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati. Bissolati. Se la Camera ama di discutere un pochino io parlerò, altrimenti mi taccio. Voci. Parli, parli ! Bissolati. Io debbo dichiarare anzitutto che non parlo a nome del gruppo socialista perchè in questa questione t u t t i i g r u p p i sono divisi, e si capisce dalle voci che chiedono la chiusura quale sarà il voto della Camera. Ma in nessuna quistione mai fu tanto opportuno di recare come in questa 1' affermazione della coscienza individuale del deputato; e parlo appunto per uno sgravio di coscienza, perchè a me pare che si debba appoggiare completamente la conclusione a cui è pervenuto il relatore Barzilai. Rapidamente dirò e in brevi parole. Io mi sono domandato : quale interesse noi vegliamo sostenere col dichiarare 1° incompatibilità della elezione di quel cittadino che è già deputato ? Io ho cercato nella controrelazione dell'onorevole Piccolo-Cupani e ho trovato che questo interesse si riduce all'interesse individuale- L'onorevole Piccolo Cupani dice : Colleghi, a me basta accennare, sapendo bene che parlo a persone dotte quali voi siete (grazie tante !) all'attuale argomento ed alla sua grande importanza che non si restringe a due casi attuali, ma si estende ad un avvenire che siete chiamati a tutelare rigidamente, pur nel vostro stesso individuale interesse. Ora io modestamente vorrei osservare a quel- Camera dei Deputati^ — TORNATA DEL 4 MARZO 1903 l'insigne giureconsulto ch'è l ; onorevole Piccolo-Cupani che fare appello all'individuale interesse, non mi pare degno di una assemblea che si occupa degli interessi generali. Piccolo-Cupani. Io ho scritto : pure nel vostro interesse individuale. Bissolati. Ad ogni modo lasciamo andare : perchè mi pare che qui neppure si difenda l'interesse individuale. Ma noi non difendiamo del resto l'interesse del deputato che siede qui e che si ripresentasse, ma noi siamo precisamente contro l'individuale interesse. L'onorevole Piccolo-Cupani dice : ma non vedete quale disuguaglianza vi è nel duello elettorale ? Vedremo questo in seguito. Y'è forse interesse nell'assemblea? Ma io faccio un'osservazione di senso comune : noi da quale eventualità ci vogliamo qui d i f e n d e r e ? Si dice: come può un deputato investito già del mandato legislativo, portarsi in un altro Collegio che è vacante? Ora credo che t u t t i i deputati che sono nell'assemblea siano degni di sedervi ; ma certamente il fatto che egli vi ritorna per mandato di un altro collegio, non altera la formazione dell'assemblea, non menoma il prestigio dell'assemblea, non porta nessun attentato al decoro dell'assemblea medesima. (Vivi commenti ed interruzìoni). L'onorevole Piccolo Cupani si è occupato di quegli altri cittadini che non sono deputati ed ha detto : ma qui ci troviamo (e questo è l'argomento a cui accennava l'oratore che mi ha preceduto) in una disuguaglianza di situazione. Il deputato, solamente perchè deputato (lo dice anche nella sua relazione l'Onorevole Piccolo-Cupani), si trov& in una situazione eccezionalmente favorevole. Perchè ? Un perchè lo abbiamo sentito dall' onorevole Attilio Brunialti : perchè ha il biglietto per le ferrovie gratis. (Commenti). Una voce. Questa è una piccola quistione. Un altra voce. Ce ne sono delle altre. Bissolati. Ma lasciatemi parlare. Ma allora dal momento che esaminiamo questo punto delle disuguaglianze dovremo occuparci anche del caso del milionario che contende il campo al candidato che che non lo sia. (Commenti), Ma lasciamo andare : perchè il deputato dovrebbe avere questa maggiore potenza di fronte al candidato che non è deputato, perchè ha esercitato ed esercita la sua influenza, e dove la esercita? La esercita nel collegio che abbandona; perchè quello che noi sappiamo 'Atti Parlamentari LEGISLATURA — 6102 — XXI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI è ohe l'influenza dei d e p u t a t i si svolge sot a m e n t e n e l l ' a m b i t o del collegio che essi r a p p r e s e n t a n o . (Interruzioni). Ma l'argomento principe degli avversar i delle conclusioni della G i u n t a è questo: la legge elettorale non ha dichiarato l'inel e g g i b i l i t à del d e p u t a t o , ma questo è nella mente della legge, questo è implicito nella n a t u r a della legge, ed è un assurdo il ritenere che la legge dichiarasse eleggibile il deputato. E b b e n e vi siete f a t t i la domanda perchè il cittadino d e p u t a t o ha perduto la sua q u a l i t à di cittadino eleggibile? Voi vorreste che egli si fosse dimesso prima, che egli avesse dato p r i m a le sue dimissioni. E d allora voi m e n t r e decidete che egli è ineleggibile, dovreste anche poter decidere in qual modo può essere eleggibile, dovreste stabilire il modo e la forma della r i n u n z i a . E d allora, o voi non s t a t u i t e lasciate all'arbitrio della g i u n t a delle elezioni lo stat u i r e ed a b b a n d o n a t e così il cittadino all' a r b i t r i o della g i u n t a delle elezioni, opp u r e voi statuite, ed allora statuiamolo, veniamo qui, diciamo noi stessi al £aese che vogliamo m u t a r e la legge elettorale, discutiamola, inscriviamola all' ordine del giorno e vedremo: io mi schiererò contro. A d ogni modo la Camera avrà deciso con coscienza, e la decisione che ne uscirà non sarà una sopraffazione. Altro argomento d'indole più che altro morale, argomento di politica generale: l'articolo 45 dice che i d e p u t a t i r a p p r e s e n t a n o t u t t o intero il paese, t u t t a la Nazione: a differenza di quello che erano negli S t a t i Generali; r a p p r e s e n t a n t i il popolo, essi non possono dirsi r a p p r e s e n t a n t i del collegio; non possono mutare, non possono essere due volte eletti. (Conversazioni). Ora, o signori, effettivamente a chi rispondete voi del m a n d a t o legislativo e del modo come lo avete adempiuto ? Voi tornate d a v a n t i ai vostri elettori. E certo che un deputato si trova in regola con la propria coscienza morale e con la p r o p r i a coscienza politica solamente per il f a t t o che si trova in accordo coi suoi elettori. (Rumori vivissimi). Molte voci. No, no! Bissolati. Ed a quel d e p u t a t o non importa affatto che t u t t a la Camera i n t e r a gli sia contro, che egli possa essere in discordia con t u t t i i r a p p r e s e n t a n t i della Nazione, p u r c h é egli sia in accordo con gli elettori del proprio collegio. (Rumori, commenti). I l che vuol dire che m e n t r e qui ci occupiamo Camera dei — TORNATA DEL 4 MARZO Deputati 1903 degli interessi collettivi della Nazione, la base nostra è nel collegio elettorale, e non vi è n u l l a di contradittorio che la base si possa mutare, e che gli elettori socialisti o moderati di un collegio possano m u t a r e cogli elettori socialisti o m o d e r a t i di u n altro collegio il loro r a p p r e s e n t a n t e . L ' u l t i m o argomento di indole morale che viene toccato nella relazione dell' onorevole Barzilai è questo: si è osservato, e non senza qualche fondamento, non essere esemplare e del t u t t o lodevole il deputato che, trovandosi a disagio nel proprio collegio elettorale, afferri l'occasione che gli si p r e s e n t i per adagiarsi più comodamente in un altro. Ecco: in questo apprezzamento io sono discorde dallo stesso mio amico B a r z i l a i di cui sostengo le conclusioni. A me non sembra, salvo vedere caso per caso, a me non s e m b r a n i e n t e affatto da dirsi non lodevole in via generale questo esempio e do le r a g i o n i . (Rumori. commendi). Sembra che io dica u u ' e r e s i a , e p p u r e il deputato che si sente m i n a t o il collegio, come suol dirsi, e sente che la massa elettorale non risponde più all'azione sua, all'opera sua in P a r l a mento, quel d e p u t a t o se va a cercare un'altro collegio in cui invece nella massa elettorale vi siano correnti politiche che sono in accordo con la sua azione, (parlando di linea generale, e quando non vi siano degli altri motivi coperti) quel deputato compie un atto di correttezza, di sincerità politica (Vivi rumori, commenti in vario senso). Voci. Ma allora si d i m e t t a ! Bissolati. Si d i m e t t a p r i m a ! Ma allora voi non potete commette re un aito di so praffazione qui senza p r i m a deliberare la sua ineleggibilità. {Rumori). Ora io ho finito e vi ringrazio dell'accoglienza che mi avete f a t t a : ma voglio rilevare la chiusa che al suo discorso ha f a t t o l'onorevole A t t i l i o Brunì alti. Nella chiusa egli ha detto che è uno spettacolo quello di u n deputato il quale p r e n d e un? cavalcat u r a (già le similitudini, non sono argomenti) per u n ' a l t r a ; lascia un cavallo per p r e n d e r n e u n altro. Ora io dico (a p a r t e la irriverenza del p a r a g o n e per il corpo elettorale) che se questo cavallo n c n si lascia montare è p r e f e r i b i l e p i f r d e r r e un aliro Quanto alla respcnf abilità elettorale, p e i che è questo c h e mi ba mosso a parlare noi dobbiamo essere educatori nel senso come diceva l'onorevole B r u n i a l t i , di appellarci s o p r a t t u t t o alla r e s p o n s a b i l i t à d e g l i elettori quando essi scrivono il nome sulla Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI — 6103 2 a SESSIONE DISCUSSIONI scheda, ma i precedenti sono t u t t i contrari in gran parte alle nostre conclusioni, onorevole Barzilai, perchè nel periodo che precorse la vita italiana ancora non si erano, formate quelle correnti politiche nelle quali la maggior garanzia non sta in quei concetti che t u t t i siamo d'accordo nel volere mantenuti. Per queste ragioni voterò le conclusioni dell'onorevole Barzilai per non creare questa impressione che qui sorga un genere nuovo di spirito conservatore, che non è lo spirito conservatore di destra, ma è lo spirito conservatore di questo posto... (Ooh! Rumori) spirito conservatore a cui mi dispiace di non potere consentire. (Rumori, Interruzione). Voci. La chiusura ! la chiusura ! Presidente. Essendo chiesta la chiusura, la porrò a partito riservando la facoltà di parlare ai due relatori ed ai Presidente della Giunta che l'ha chiesta per fare una dichiarazione. Nessuno chiedendo di parlare, la chiusura s'intende approvata. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare. Barzilai, relatore della maggioranza della Giunta. Io potrei ingannarmi, ma mi pare che la maggioranza della Camera non sia completamente favorevole alle conclusioni della Giunta. ( Viva ilarità). Ad ogni modo mi resterà questa soddisfazione, di avere compagni nel voto i sette membri della Giunta i quali con me hanno approvato le nostre conclusioni, a meno che la discussione seguita non abbia potuto influire a mutare il loro avviso, ciò che non credo. Quanto alla Camera essa è in questa invidiabile condizione (accolga o non accolga le mie conclusioni) che la Giunta, in due parti divisa, ha presentato, perchè la Camera si cibasse due relazioni opposte, evitando così uno di quei voti che qualche volta hanno minacciato una crisi nella Giunta. Ciò premesso mi conceda la Camera di dire brevissime parole sull'argomento perchè io ho il convincimento che la maggior parte dei miei colleghi non hanno letto la mia relazione (Oooh! Interruzione). Domando scusa, io giudico gli altri da me, e so, che di fronte ad una relazione di otto facciate, succede di rado di trovare l'opr portunità di una lettura, quindi suppongo che non t u t t i l'abbiano letta. Ad ogni modo voleva dire (non ripeterò alcuno degli argomenti che nella relazione sono contenuti e mi limiterò ad una brevissima risposta Camera dei Deputati TORNATA DEL 4 MARZO 1903 alle considerazioni che l'onorevole Brunialti ha fatto contro la tesi degli otto colleghi della Giunta) e specialmente alle considerazione che l'onorevole Brunialti ha fatto vo* lendo impressionare i' assemblea, con un grandissimo nome, il nome di Giuseppe Garibaldi. Egli ha d e t t o : ma come! voi volete dare all'onorevole Boselli ed all'onorevole De Felice quelle facoltà che abbiamo negata a Giuseppe Garibaldi ? Ma io rispondo subito : Giuseppe Garibaldi, malgrado che fosse stato eletto deputato del collegio di Lendinara, non potè entrare nella Camera perchè la sua elezione non era convalidata. Vènti anni dopo, due deputati che, possono essere umili come il sottoscritto o mediocri come qualche altro, entrarono nella Camera, pel solo fatto della elezione, senza, che occorresse la convalidazione, perchè l'assemblea, che non fa questioni di nomi grandi o piccini, ha creduto di interpretare, nelPevolversi delle sue funzioni, questo fatto della elezione ed ha detto: il deputato lo fa il paese e non 10 fa la Camera; la Camera si limita ad accertare le condizioni di legalità della sua elazione. Quindi l'esempio di Giuseppe Garibaldi non significa niente. E non significano, mi perdoni l'onorevole Brunialti, molto di più gli esempi pratici del parricidio, della legge romana, del regicidio, della legge inglese, che non essendo previsti in quelle leggi non sono puniti. Sono cose che fanno effetto, ma non contengono in sè nessuno di quegli elementi di convinzione, che forse l'onorevole Brunialtipoteva supporre. L' on. Brunialti ha citato 1' esempio del cavallo., ma ne citerò un altro più efficace del suo; io potrò dire per esempio, che il deputato che si trova in un collegio, non può fare come quel cittadino il quale si trova in una casa, e prima di dare la disdetta dell'appartamento che occupa, vuole essersi assicurato 1' appartamento nuovo {Commenti). L'esempio calzerebbe più del suo. Ma poiché, come disse l'onorevole Bissolati, non è con le similitudini che si risolvono argomenti di questa natura, (Commenti animati) evidentemente non è un argomento nè 11 suo nè il mio. Allora, due sole parole di carattere giuridico, ma non di carattere politico sugli argomenti del deputato Brunialti, perchè su quelli di carattere politico, non credo sia il caso d'insistere troppo in questo momento. Ad ogni modo, si è insistito da tutti quelli che hanno parlato su questa tesi, in questo senso, che non è ammissibile il contempo-, Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI — — 6104 — 2' 1 SESSIONE DISCUSSIONI raneo possesso del doppio ufficio, Ma giuridicamente non esiste mai il doppio possesso, e glie lo dimostro subito, perchè la convalidazione retrotrae al giorno delle elezioni; l'opzione retrotrae al momento delia convalidazione, quindi, giuridicamente, 1' opzione avviene nel punto matematico in cui egli diviene deputato del secondo collegio. Allora egli deve decidersi, se accetta il nuovo collegio o preferisce 1' antico Interruzione dell' on. Torraca — Commenti). Ma. dice l'onorevole Torraca (ed io preferisco raccogliere questa interruzione pi ut tosto che divagare per conto mio, ed è una delle obiezioni più solenni che si fanno a questo argomento) dice : ma il deputato a questo modo giuoca al sicuro. Il deputato il quale si trova nel suo collegio originario e ci si trova male fa questo ragionamento: io tenterò la sorte del collegio venturo, ma intanto mi tengo nel collegio presente. (Interruzione a sinistra) {Ai voti ! ai voti!) Ora questa Camera, purtroppo (e non so se col voto, o meno, dell'onorevole Torraca), questa Camera ha approvato, per esempio, che i professori (Ai voti ! ai voti !) che i professori abbiano la facoltà di optare dopo il sorteggio. E questo risponde all'argomento dell'onorevole Torraca. Ad ogni modo io non insisterò con altri argomenti ; e dirò soltanto quest'ultima parola : che noi, per uno scrupolo di carattere politico, veniamo indubbiamente a creare una ineleggibilità, e non evitiamo gii inconvenienti che ne conseguono : perchè (lasciate che vi dica quest' ultima parola), quando voi avrete votato, come voterete certamente, contro queste conclusioni, voi non impedirete al deputato di dimettersi alla vigilia della nuova elezione, e di esercitare tutte le sue influenze, servendosi anche del libretto ferroviario, che dura venti giorni dopo la cessazione dell' ufficio, per riuscire nel nuovo collegio (Ai voti ! ai voti !) Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole Piccolo-Cupani. Voci. Ai voti ! Ai voti ! Piccolo-Cupani, relatore della minoranza della Giunta (Segni d'impazienza). Confido che la Camera tenga alto il sentimento politico, senza scendere a considerazioni personali. Finocchiaro Aprile, presidente della Chiedo di parlare. Giunta. Presidente. P a r l i . Finocchiaro Aprile, presidente della Giunta Dirò pochissime parole, perchè la questione mi pare già risoluta (Bravo! Bene!) dal sen- Camera dei Deputati — TORNATA DEL 4 MARZO 1903 timento comune dell'assemblea. Ma ho U dovere di fare una dichiarazione, in risposta ad alcune osservazioni fatte dall'on. Brunialti, il quale censurò la Giunta, pel ritardo col q u a l e la questione di cui oggi ci occupiamo è stata sottoposta al giudizio della Camera. Ho il dovere di dichiarare che la ragione del ritardo è indipendente dalla nostra volontà. La p r i m a elezione avvenne qualche giorno prima che la Camera prendesse le sue vacanze; il ritardo, quindi, è conseguenza della chiusura della Camera. Debbo aggiungere, anche a nome della Giunta, che i r i t a r d i generici cui ha accennato l'on. Brunialti, non sono mai stati occasionati da compiacenze di nessun genere. La Giunta ha sentito tanto l'opport u n i t à di semplificare la sua procedura, che ha incaricato una sotto commissione di preparare le necessarie modificazioni del suo regolamento interno. (Benissimo! Bravo!) Ed è ben lieta che l'on. Brunialti venga in suo aiuto, ed offra il concorso efficace della sua competenza, in questo lavoro. (Commenti.) Detto ciò aggiungerò una sola parola sulla questione. Non parlo naturalmente a nome della Giunta: perchè in questa questione, vi è solo per la forma una proposta della Giunta, essendosi essa divisa in metà e metà. Il regolamento della Camera prescrive che, in caso di parità, le conclusioni della Giunta debbano intendersi favorevoli alia convalidazione. Vi è quindi una proposta del regolamento, più che una proposta della Giunta. Però, avendo dato il mio voto contro la validità di queste elezioni, non pogso astenermi dal riassumere in alcune proposizioni la ragione del voto mio e dei colleghi che con me consentirono. (Rumori). . . Poiché non ha potuto parlare il relatore della minoranza, abbiate la cortesia di lasciarmi dire poche parole. La elezione del deputato in carica è giuridicamente nulla e senza effetto, non potendosi conferire una funzione che già si esercita. (Bravo). La seconda elezione è incompatibile con la prima non potendocoesistere con la stessa perchè manca il vero eletto che già lo era precedentemente. Non vi è analogia col caso dell'art. 94, trattandosi di cosa assolutamente diversa. Coll'art. 94 si è voluta rispettare la libertà di scelta negli eletti e negli elettori nelle elezioni generali, cioè nelle elezioni contemporanee. Per noi l'art. 41 dello statuto risolve la questione; il deputato rappresenta la nazione non il singolo collegio. Non sono pos- Atti Camera dei 6t05 Parlamentari LEGISLATURA XXI 2 a SESSIONE DISCUSSIONI sibili t e m p e r a m e n t i ohe hanno più. ohe altro il significato di u n accomodaménto personale, (Bravo!) e muterebbero il l e g i t t i m o fondamento della nostra vita p a r l a m e n t a r e , "facendo del m a n d a t o politico, al quale le persone dovrebbero servire, una f u n z i o n e destinato a servire a l l ' i n t e r e s s e delle persone. (.Benissimo! Bravo!). P e r queste r a g i o n i io confido che la Camera non accoglierà la proposta di convalidazione. (.Approvazioni vivissime). Voci. Ai voti, ai voti ! Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevote Majno per una dichiarazione di voto. [Segni d'impazienza). Majno. Non r i f a r ò la questione sulla e l e g g i b i l i t à del deputato, che già si trova investito di questa carica, in caso di una nuova elezione ; mi limito a dare ragione del voto che darò io e che d a r a n n o alcuni miei compagni del g r u p p o al quale a p p a r tengo, E stata discussa anche tra noi la questione che oggi occupa la Camera e sulla quale la Camera è t a n t o i m p a z i e n t e di esprimere il proprio voto. L a maggioranza, d i r e t t a dal concetto che la sovranità popolare debba avere i l l i m i t a t a libertà nella designazione del proprio candidato, avrebbe a p p r o v a t o la convalidazione, avrebbe deliberato ciò che l e g a l m e n t e è l'opinione prev a l e n t e della G i u n t a ; ma la m i n o r a n z a si è persuasa di votare in senso contrario per considerazioni g i u r i d i c h e e per considerazioni politiche. G i u r i d i c a m e n t e la minoranza ha considerato che si pone proprio male la questione, q u a n d o si p a r l a di e l e g g i b i l i t à e di incompatibilità. L a questione si deve porre così : può una persona, che è già inv e s t i t a del mandato, p r e s e n t a r s i ad a l t r i elettori per avere sncora quel m a n d a t o di cui è già r i v e s t i t a ? E la m i n o r a n z a l'ha risoluta in senso negativo. Essa ha poi p o l i t i c a m e n t e considerato, che in una nuova elezione possono venire in giuoco influenze di p r o p a g a n d a di idee. Sotto questo aspetto, noi abbiamo pensato che la p r o p a g a n d a delle nostre idee la facciamo u g u a l m e n t e senza p r e s e n t a r e come candidato u n d e p u t a t o ; abbiamo considerato che noi vinciamo quando le nostre idee costituiscono il sangue di u n a democrazia cosciente del corpo elettorale. Se la maggioranza cosciente del corpo elettorale non c'è, perdiamo anche col deputato ; m a se questa coscienza c'è, noi vinciamo anche col semplice operaio che non è m a i entrato — TORNATA DEL 4 MARZO Deputati 1903 nell'Aula di Montecitorio. (Approvazioni — Commenti). Zanardetii. presidente del Consiglio. Domando di p a r l a r e . Presidente. N e h a f a c o i t à . Zanardetii, presidente del Consiglio. Dichiaro che, secondo la consuetudine, il Ministero si asterrà dal votare. Presidente. Il Governo ha d i c h i a r a t o di astenersi. La Camera sa che la G i u n t a si è divisa per metà e che quindi, secondo le prescrizioni del regolamento, doveva prevalere il criterio della convalidazione delle elezioni. Non essendovi a l t r e proposte, metterò ai voti la convalidazione delle elezioni dei collegi di Catania 2° ed A v i g l i a n a . {Dopo prova e contropròva, la proposta di convalidazione delle elezioni non è approvata). Dichiaro q u i n d i nulle le elezioni dei collegi di C a t a n i a 2° ed A v i g l i a n a e v a c a n t i i collegi stessi. Seguilo della prima Iattura del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Presidente. P r o s e g u i r e m o nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della p r i m a lettura del disegno di l e g g e : Ordinamento giudiziario. L a facoltà di p a r l a r e spetta all'on. Gailini. Gallini. Onorevoli colleghii. I l t e m a è altissimo e merita bene l'attenzione del Parlamento. Non si fa certo della retorica dicendo che è più interessante avere dei buoni giudici che avere delle buone leggi; t u t t a via non credo che sia questa la sede di fare u n a disputa m i n u z i o s a ; penso che sia opportuno toccare i p u n t i p r i n c i p a l i della riforma, farne degli a p p r e z z a m e n t i e r i m a n dare le dispute speciali sopra i singoli argom e n t i a quando avremo d i n n a n z i a noi una relazione p a r l a m e n t a r e . Questo dico per ascurare che sarò molto breve, il che mi concilierà anche la benevolenza dei miei colleghi. V i sono due metodi per fare u n a r i f o r m a giudiziaria: quello teoretico, che è una specialità dei professori, ed anche un poco dei m a g i s t r a t i , i quali a tavolino possono concretare u n bellissimo progetto di r i f o r m a giudiziaria da f a r valere nella r e p u b b l i c a di Platone ; e l'altro sistema che deve presentarsi al P a r l a m e n t o , il sistema pratico, quello cioè di tener conto delie contingenze, delle condizioni di t e m p o , di luogo e di spesa e specialmente di questo, che u n progetto Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI 6106 2 SESSIONE •— DISCUSSIOINI — a dev'essere tale da poter superare le difficili acque del Parlamento. Io mi compiaccio che il Governo si sia attenuto a questa seconda forma; che, senza perdere di vista l'utilità di una riforma giudiziaria, abbia cercato di evitare possibilmente gli scogli parlamentari. E dico che me ne compiaccio perchè trovo che i fondamenti di questa riforma sono perfettamente conformi ai desiderati di tutti, meno qualche speciale osservazione. Quali sono questi punti fondamentali del disegno di legge ? Si affaccia prima di tutto la questione del giudice unico: questione che non è certo una novità, perchè nella nostra legislazione abbiamo 1500 o 1600 giudici unici e quindi non si tratta che di estendere il principio. E se noi volessimo fare la vecchia disputa che si fa nelle scuole e nelle accademie intorno ai pregi ed ai difetti del giudice unico o del giudice collegiale, arriveremmo a questa conclusione, che il giudice unico o il giudice collegiale è buono, se il magistrato ha le doti che non si conferiscrono per esame, dell'indipendenza e della capacità. Ma non è questo il criterio che deve far decidere e che ha fatto decidere, secondo me, il Governo per il giudice unico; è un altro. Se voi considerate che nelle mani del giudice unico, del pretore, come in quelle del giudice collegiale, stanno il patrimonio, l'onore e la libertà dei cittadini, se considerate che le cause anche piccole hanno un valore relativamente grande, quando il patrimonio cui si riferiscono è piccolo ; se considerate insomma che per i poveri contadini le cause dell escomio dal piccolo fondo , o sulla proprietà di un cavallo o di un bue, hanno la stessa importanza relativa che può avere perun milionario la causa dell'espropriazione di un palazzo o di una tenuta, voiriconoscerete subito come sia logico che ogni litigante, grande o piccolo che sia, debba avere un giudice egualmente capace, egualmente intelligente. Ecco le ragione del giudice unico. La ragione adunque del giudice unico si traduce in una formola molto democratica, ed è che una causa, per quanto piccola, abbia un giudice ugualmente buono. Il sistema che abbiamo seguito fin qui , quello cioè, per il quale si vengono addestrando i magistrati nelle cause più piccole per poi portarli a decidere nelle cause grandi, è una specie di esperimento in anima vili, che è contrario alla giustizia e contrario ai principi! democratici. Io trovo quindi lodevole questo concetto che , del resto , è anche il Camera dei Deputati TORNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 8 concetto dei nostri antichi i quali lo traducevano in una formula molto maccheronica, ma abbastanza significativa: tam causa castri, quam causa pollastri ! Questa tesi porterebbe necessariamente alla conseguenza che al giudice unico fosse data tutta la competenza, anche quando è giudice di Mandamento, e a questo, lo riconosco, non si arriva col progetto, il quale però è per questo riguardo , una tendenza, un avviamento. È una ragione transitoria quella che impedisce oggi di dare a tutti i pretori la competenza uguale. Nella serie delle disposizioni che regolano questo primo magistrato io ho trovato da \ilevare una cosa sola, che non mi va ed è quella che si riferisce al dimezzamento della competenza dei conciliatori. Io non ho ancora capito dalla relazione ministeriale, nè ho altri indizi sufficienti per conoscere per qual ragione il giudice popolare, il conciliatore, quello che vive in mezzo alle popolazioni, che fu elevato a questa competenza appunto perchè giudica de aequo et bono, che è un giudice che ha una cognizione sufficiente e di più l'equità sufficiente, abbia perduto la fiducia del legislatore in guisa da dover retrocedere la sua compeenza a 50 lire. Anzi , se dovessi stare al progetto , troverei una ragione in contrario per mantenerla a 100 lire, o anche per aumentarla, ed è la ragione degli appelli. Gli appelli , col sistema del progetto, vanno portati tutti alla Corte d'appello, lontana e costosa, anche quelli di cinquanta lire ed un centesimo. Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. No, no ! Gallini. Se è così il sistema , io troverei in questo una ragione di più. In ogni modo aspetto a giudicare questo punto molto delicato ed importante perchè le causa dei conciliatori, come dice la stessa relazione, sono circa un milione e mezzo all'anno , e quando avrò dei dati più positivi che mi persuadano di questa verità che ancora non conosco, che, cioè, il giudice conciliatore, così com' è , si sia reso indegno ed insufficiente al suo ufficio, allora mi deciderò ad accettare il progetto. Il sistema degli appelli è in armonia col giudice unico perchè a tutti gli appelli dà un giudice ugualmente dotto ed ugualmente capace. Io osservo però che questo è il punto più scabroso della legge dal punto di vista di quella certa opportunità, a cui accennavo fin da principio, e che doveva esser la grand© preoccupazione della Camera e del Governo. Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI — 6107 2a SESSIONE Tutti quanti, onorevoli colleghi, avrete ^avvertito una specie di sollevazione che intende a salvaguardare degli interessi, che intende specialmente a mantenere e ad aumentare in taluni centri, che verrebbero un poco lesi nei loro interessi, quella somma di affari che costituisce l'esercizio della professione di avvocato e che costituisce anche un poco i] commercio del paese. Ora per verità io credo che, specialmente dal punto di vista parlamentare, questi interessi debbano essere il più possibile rispettati, ma quando considero che la riforma giudiziaria non si fa e non si deve fare a beneficio degli avvocati o dei locandieri, penso che se questa sola fosse la ragione per gettare a mare questo progetto, dovremmo avere il coraggio di fronteggiare anche queste difficoltà. Io spero che il Govero troverà una formola per rimuoverla, ma guai se essa dovesse alterare tutto un sistema. Io , per esempio, do un suggirimento al Governo, che forse ne avrà ricevuti già mille; trovo che se la Corte d'Assise ambulante, periodica, che si manda in taluni circondari, si mandasse in tutti i circondari, si avrebbe una certa equiparazione e si farebbe un atto di giustizia, perchè non vi è ragione per fare dei tribunali con o senza Corte d' Assise, con o senza appelli penali ; si farebbe un atto di giustizia perchè la giustizia penale, e specialmente quella delle cause gravi, se fatta sopra luogo, è più esemplare; e sarebbe anche più economica perché renderebbe non necessario il trasporto di quelle carovane di testimoni, di magistrati ecc. che costano tanto all'erario. Se il Governo troverà una formola in questo senso, io sarò molto lieto di votarla, ma se questa formola dovesse alterare tutto il sistema e creare appelli diversi da appelli io non la potrei accettare. Altro punto saliente del progetto è quello della Cassazione e della terza istanza uniti insieme. Io ricordo che, sin da quando si tenne a Eoma il primo congresso giuridico italiano, nel quale erano quegli atleti del foro che si chiamavano Rattazzi, Samminiatelli, Mari, Cataldi e Zanardelli, si discusse a lungo sulla quistione che allora si poneva così: Terza istanza o Cassazione? Pareva infatti che i due termini fossero in antinomia tra loro. Io questo concetto non l'ho mai potuto digerire, non ho mai potuto capire perchè la terza istanza dovesse essere in antinomia con la Cassazione, e mi compiaccio di vedere che nel progetto, e specie nella rela- ' 2 Camera dei Deputati — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 NARZO 1903 zione, è spiegato che l'un sistema integra l'altro. La Corte di Cassazione è la suprema regolatrice del diritto e non è punto in antinomia con la terza istanza, la quale tende all'esatta cognizione del fatto. Io solamente farei un'osservazione di forma : perchè vogliamo seguitare a dire: " Corte di Cassazione? " Già, per essere esatti, bisognerebbe dire: Corte di Cassazione e dei rigetti : due parole una più brutta dell'altra. Abbiamo invece un'altra formula classica italiana, usata anche nel progetto Taiani e che non capisco perchè non sia stata riprodotta in questo: Suprema Corte di Giustizia. Mi sono compiaciuto molto, e comprenderete subito il perchè, di vedere nel progetto consacrata e creata l'avvocatura dei poveri. Me ne sono compiaciuto molto, specie perchè sono stato oggetto di critiche per aver io presa un'iniziativa di questo genere; ma per verità, onorevoli colleghi, 10 ho sempre innanzi a me lo spettacolo triste che ognuno di voi può vedere ogni giorno entrando nelle nostre Aule di tribunale. Voi vedete arrivare in ogni sala di udienza, cinque, sei, otto, dieci incatenati che vanno a sedere sul banco degli accusati; il presidente comincia col domandare loro: avete l'avvocato? Pochi e talvolta nessuno di essi lo ha, ed allora al solito cenno 11 portiere corre a cercare un avvocato, e l'avvocato fugge, si rimpiatta, poiché per esso è un supplizio. E finalmente si trova il mal capitato, o si trova uno di quei disgraziati che fanno le cause a due lire : questo tale non fa una difesa, si rimette alla giustizia. E mentre da un lato v'è un pubblico ministero agguerrito, che conosce la causa e conclude sempre o quasi sempre per la condanna, dall'altro lato i giudici non rifanno la causa per conto loro, e succede questo (non dico sempre ma spesse volte) che si condanna un innocente o si dà all' imputato una pena quadrupla di quella che meriti. E questo disgraziato quando esce dal carcere , non ha che un proposito: distruggere questa società che gli ha procurato tanti dolori. Ora questo si chiama fabbricare anarchici, questo è un pericolo sociale; lo Stato assolutamente deve prevenirlo. Nè meglio avviene nelle cause civili. E' vero che ci sono difensori coscenziosi, che patrocinano con zelo e diligenza le cause del posero, ma è anche vero che la maggior parte dei poveri non arriva ad ottenere un difensore. Ed è anche vero che spesse volte co- Atti Parlamentari LEGISLATURA'XXI 6108 — — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI loro che hanno in mano un decreto di grat u i t o patrocinio se ne servono per perseg u i t a r e la p a r t e ricca, ed allora il sopraff a t t o r e non è il ricco, ma il povero che si giova di questo decreto per p e r s e g u i t a r e la controparte. Perchè insomma la responsab i l i t à dell'ufficio non esiste: q u a n d o invece vi fosse u n ufficio pubblico, una funzione di Stato, oh, allora questi inconven i e n t i , questi sconci non ci sarebbero. Io mi posso dolere, e mi dolgo, che una nobilissima classe, alla quale m i onoro di a p p a r t e n e r e da t r e n t a n n i e alla quale so che con la mia condotta non ho recato nessun disdoro, combatta questa tesi e creda di combatterla per r a g i o n i di giustizia, che sono poi r a g i o n i d'interesse; ma finche vedrò d u r a r e questo danno e questa vergogna, 10 da questi banchi propugnerò sempre l'Avvocatura dei poveri, questo nobile e g r a n d e istituto, che ha cinque secoli di storia italiana e p o t r à averne ben altri. Ministero pubblico. I e r i ascoltavo, come sempre, con la p i ù g r a n d e deferenza e conia consueta i n t i m a e vera amicizia il carissimo amico L u c c h i n i e l'udivo p r o p u g n a re una tesi che mi ha f a t t o r i m a n e r e stordito. E g l i dice che col p r o g e t t o del Governo (che io considero come progetto mio, perchè l'approvo) noi t o r n i a m o indietro d ' u n secolo e mezzo. Mi son f a t t a questa domanda: non è possibile il contrario; non è possibile invece che sia l'amico Lucchini, il quale sia r i m a sto indietro di u n secolo e mezzo? P e r c h è , senza venir meno all'amicizia e alla stima che ho per lui, vorrei f a r g l i questo r a g i o n a mento: come m a i si può sostenere che il pubblico ministero non abbia f u n z i o n i giudiziarie?poichè la sua tesi,se non isbaglio, era questa: il pubblico ministero non ha f u n z i o n e g i u d i z i a r i a . Ma se noi siamo avvezzi fin dalla scuola (forse lo ha i n s e g n a t o egli stesso l'onorevole L u c c h i n i ) a concepire il sistema giudiziario f a t t o di t r e coefficenti, l'accusa la difesa e il giudizio; se i codici di r i t o e di merito sono pieni di norme che discip l i n a n o l ' a c c u s a , la difesa e il giudizio, come si concepirebbe una f u n z i o n e giudiziaria col solo giudicante, specialmente in m a t e r i a civile, dove il giudice non può muoversi se non è eccitato? Io non concepisco u n o r d i n a m e n t o g i u diziario, non ho il concetto di u n ordine giudiziario senza questi t r e coefficenti. E debbo dire al mio amico Lucchini: se 11 pubblico m i n i s t e r o h a necessariamente una funzione giudiziaria, allora facciamo Camera dei — TORNATA DEL 4 MARZO Deputati 1903 quello che da t a n t i anni si chiede che si faccia: noi liberali da 30 anni chiediamo che questo pubblico ministero, che è il r a p p r e s e n t a n t e del potere esecutivo, i n q u i r e n t e e v i g i l a n t e sulla m a g i s t r a t u r a , che ne minaccia, né ha minacciato sempre l ' i n d i p e n denza, noi chiediamo che sia messo n e l l a condizione di t u t t i gli a l t r i m a g i s t r a t i , e noi crediamo che questa sia u n a tesi liberale, e non, come ha affermato l'onorevole Lucchini, significhi portare di u n secolo e mezzo addietro l ' i s t i t u t o del pubblico ministero. E d ora mi sia permesso di dire d u e parole sulla i n d i p e n d e n z a e s u l l ' a u t o n o m i a dei m a g i s t r a t i . L ' i n d i p e n d e n z a è u n a v i r t ù dell' animo, che non si conferisce ne coll'esame nè coi decreti reali. Q a i n d i t u t t i gli sforzi, con dei r a g i o n a m e n t i , che facciamo p e r c r e a r e d e g l i uomini seri, colti, f e r m i è t u t t a u n a illusione. Ma lo Stato ha il dovere di a l l o n t a n a r e dal m a g i s t r a t o quelle cause che possono i n s i d i a r e o menomare la i n d i p e n d e n z a dei giudici. Bisogna a l l o n t a n a r e dal m a g i s t r a t o le necessità quotidiane della vita; quando un uomo ha la f a m i g l i a chesoffre e i figli che chiedono quello che egli non può dare, l'educazione e la coltura, quest'uomo non è p i ù u n uomo libero. D u n q u e la p r i m a condizione è di m e t t e r e il m a g i s t r a t o nell'agiatezza, ed il disegno di legge, checché se ne dica, è molto provvido, perchè attribuisce al m a g i s t r a t o un compenso tale, che e g l i non avrà c e r t a m e n t e a l a g n a r s i perchè a v r à il doppio e quasi il t r i p l o degli a l t r i f u n z i o n a r i dello Stato. E se a questo beneficio della condizione a g i a t a il progetto può a g g i u n g e r e quello della i n a m o v i b i l i t à dal grado e dalla sede, l ' i n d i p e n d e n z a del m a g i s t r a t o a me p a r e assicurata. I o mi congratulo col Governo che ha saputo p r e s e n t a r e u n progetto serio e provvido. E poiché ho finito, senza f a r e delle volate retoriche, mi limito ad esprimere u n desiderio ed u n augurio. Io auguro che il progetto i n c o n t r i l ' a p provazione di t u t t i voi e che possa trionf a r e di t u t t i gli ostacoli, c r e a t i d a g l i interessi locali : a u g u r o che sia d a t a al paese u n a buona giustizia. E all'onorevole Z a n a r delli, che ha avuto il vanto ed il merito di dare al paese u n governo di l i b e r t à , a u g u r o che possa d a r g l i anche u n a b u o n a a m m i n i strazione della giustizia. (Bene! Bravo! — Molti Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI — 6109 — 2® SESSIONE DISCUSSIONI deputati vanno a stringere la mano all'oratore). Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole F a n i . Fani. Onorevoli colleghi. Pare a me che debba darsi lode, comunque politicamente si pensi, al Governo, che dopo profondi studi si presenta dinanzi a noi con u n a legge che mira ad appagare voti antichi e costanti, all'attuazione dei quali hanno altresì da tempo meditato e collaborato uomini d'intelletto e di cuore ai quali t u t t i è perciò dovuta la pubblica gratitudine. Noi abbiamo così dinanzi sopra uno d e i più vitali argomenti, qual'è l'ordinamento della giustizia, uno studio completo, ordinato e ponderoso che tiene conto di ogni precedente e, su ciascuna questione, della dottrina che è più in onore. E pare a me che i n ciò si debba essere soddisfatti dell'opera del Governo. Quindi con un sentimento di benevolenza, dico la verità, io ho posto il mio pensiero e l'anima mia nello studio di questo disegno di legge e nel modo più breve che mi sarà possibile^ e procurerò di tenere la parola, dirò intorno ad esso a voi qui franco e libero il mio pensiero. Incomincio subito dalla questione relativa all'ordinamento del Pubblico Ministero, perchè ho presente quanto ieri disse con la grande autorità sua il collega onorevole Lucchini. E dico francamente, che mi avrebbe' molto consolato aver lui, così competente favorevole al disegno di legge in questa questione, che è fra quelle più gravi e più delicate, che viene posta e nel modo che tutti avete letto risoluta dal disegno d i le ggeE siccome la sua parola venne u d i t a com'egli ne aveva diritto, con grande a m mirazione, io sento quasi il bisogno dell'animo di incominciare il dir mio dal rispondere subito alle osservazioni e agli obbietti esposti da lui contro questa parte della legge. Noi siamo dinanzi ad argomenti nei quali per fortuna ci sentiamo a n i m a t i da uguale desiderio, perchè sono obbiettivi e richiedono quindi nella trattazione loro da parte di t u t t i una grande obbiettività di spirito. Ecco perchè, anche a non avere la competenza dell'onorevole Lucchini, io espongo sicuro il pensiero mio su questa questione che concerne il pubblico ministero : uno strumento delicato,'difficile e in modo diverso giudicato dalla dottrina e qual* che volta anche da qualche pronuncia su* Camera dei Deputati TORNITA DEL 4 MARZO* 1 9 Ò S periore di magistrati. Il disegno di legge risolve addirittura la questione nella forma più liberale. E c i o è la conseguenza indeclinabile, necessaria di quella preparazione che era già stata avviata in questa parte del nostro diritto pubblico interno. La quistione deve porsi così : 1' esercizio dell' azione penale per il ristabilimento dell' ordine t u r b a t o dal delitto, la funzione d'inquisire o di accusare può essere attribuzione di giudice? Io non voglio alla grave domanda rispondere con parole m i e : voglio dire dove è g i u n t a a questo punto la dottrina italiana per mezzo di un giurista illustre che non è certo sospetto e che deve essere accolto da tutti con molta autorità e quindi con molto favore. Esso è Lodovico Mortara insegnante fino a i e r i — magistrato oggi — che nell'opera sua « Istituzioni di ordinamento giudiziario » pone la quistione e, come udrete, la risolve, affidando proprio al giudice, al magistrato, come un ideale lontano da conseguirsi e da augurararsi, il ristabilimento dell'ordine nella società t u r b a t a dal delitto. Egli dice così, consentitemi la breve lettura : « Qui si delinea chiarissimo il criterio fondamentale f r a l'azione pubblica e l'azione privata : l'una e l'altra formano oggetto dell'attività del potere giudiziario in quanto entrambe hanno per scopo l'adattamento della formola generale della legge ad un caso particolare e l'esecuzione del precetto così specializzato. Se non che, mentre la prima, azione pubblica, è determinata da un fatto cha turba per le sue condizioni obiettive la convivenza regolata del consorzio civile, la seconda ha base in un fatto che può turbare tale convivenza in virtù delle circostanze subbiettive in cui il suo effetto si produce. « Quindi rispetto alle violazioni della legge penale è imprescindibile dovere del giudice Viniziatiea nell'esercizio dell'azione, mentre per quelle che appartengono all'ordine giuridico privato sono doveri altrettanto rigorosi l'astensione dall'iniziativa e l'esercizio della potestà giudiziaria solo in virtù e nei confini della domanda del cittadino interessato. » . Iniziativa adunque immediata da p a r t e del magistrato, quando si t r a t t a del turbamento delle garentie sociali (azione pubblica) iniziativa del cittadino allorché si t r a t t i dello esperimento delle azioni private, di u n a reintegrazione patrimoniale. Ma nel- Atti Parlamentari LEGISLATURA X X I — 2 a "SESSSIONE — Camera dei Deputati 6110 MARZO 1 9 0 3 —ì là si è costretti a ritornare al sistema di prima, ad incaricare gli avvocati per andare a sostenere nell'udienza le ragioni della pubblica giustizia. Ecco quale è oggi in Inghilterra la istituzione del Pubblico Ministero. Ora noi abbiamo invece questo organismo disciplinato dalla legge l' ordinamento giudiziario che (bisogna ricordare anche questo) è modellata sulla legge 20 aprile 1810 di Francia, la quale diede la prima volta in quel paese forma definitiva alla istituzione. E la nostra legge all'art. 129 definisce il Pubblico Ministero il rappresentante del potere esecutivo presso Vautorità giudiziaria. Ora ciò che ha sollevato critiche di ogni maniera è stato più il nome che la sostanza: perchè a onore del vero i magistrati del P. M. chiam amoli pure così senza paura di dare ad essi cosa non dovuta, i magistrati del Pubblico Ministero, hanno sentito di essere nella realtà magistrati e non gratuiti e ciechi difensori dell'ordine pubblico ; ed hanno sentito che la società si tutelava accusando e condannando, ma che si tutelava ugualmente recedendo dall'accusa e assolvendo (.Benissimo !) ; e che o in un modo o in un altro si trattava ugualmente della reintegrazione del diritto. Non mi è quindi piaciuto udire, dal collega Lucchini queste parole : il Pubblico Ministero deve accusare. DISCUSSIONI l'un caso 0 nell'altro, e si comprende, al giudice il diritto e il dovere d'intervenire o d'iniziativa o richiesto per reintegrare i 1 diritto offeso. Così la questione è risoluta da quella che può dirsi l'ultima parola della dottrina italiana. Lucchini Luigi. Non è la sua materia. (Commenti). Fani. Non è la materia dell'autore ! Intanto, quantunque a ciò che sento, il Mortara non professi la procedura penale, io mi contento della soluzione che ha dato. (Commenti). Eppoi perchè si è professori di procedura civile, non si potrà anche manifestare un pensiero in materia di ordinamenti penali? (Bravo- Commenti). Del Balzo Carlo. Ma se ciò fosse vero, il Parlamento sarebbe incompetente. (Bravo !) Fani. Senonchè ieri, allorché parlava il collega Lucchini, udii da qualcuno citare, al solito, l'Inghilterra. Perchè noi, colleghi cari, siamo condannati fatalmente a questo : quando si tratta di una questione forte, grave, noi che eravamo grandi quando là non erano nati, ci sentiamo sempre opporre 1' Inghilterra. Ora 1' Inghilterra in questo speciale ordinamento del pubblico ministero non ha avuto sin qui, a mio avviso, un concetto adeguato. Ed è proprio una di quelle questioni nelle quali essa è molte miglia lontana da noi. E sia ciò detto col dovuto rispetto alla Nazione che sotto tanti altri aspetti può, a molte, ora insegnare. Essa possiede il Solicitor e VAttorney general ma questi sono più funzionari politici che altro, non cimentano il loro ufficio in ogni maniere di cause e di giudizi penali, ma si presentano, solo in certe determinate occasioni e la loro missione non è assolutamente giudiziale. D'altronde fino a poco tempo fa, e quando già noi avevamo per la tutela sociale e per quella del cittadino guarentigie d'ogni maniera, in Inghilterra — ripeto fino a poco tempo fa — fino al 1879 erano gli agenti di polizia che esercitavano l'incarico di perseguitare i colpevoli e di stabilire gli elementi dell'accusa; ed al pubblico dibattimento andavano a sostenere l'accusa, 0 funzionari amministrativi, o avvocati delegati caso per caso. E proprio questo fino ai 1879, in ordine alla istituzione del pubblico ministero, lo stato dell'Inghilterra. Fu soltanto con una legge del 1879, che venne istituita la notissima Direzione delle pubbliche accuse composta di un direttore e di sei sostituti ; ma sono così pochi che T O R N A T A DEL 4 Lucchini. N o , no. Il Pubblico Ministero deve esprimere il suo pensiero come la mente e la coscienza gli dettano. E così diciamolo ad onore del vero, la magistratura che in Italia esercita le funzioni del Pubblico Ministero mostra nella sua grande maggioranza di sentire e di intendere la sua grande missione. E volete vedere egregi colleghi come io sia nel vero? Noi avanziamo, facciamo molto cammino e rallegriamocene, perchè anche in questo argomento noi in Europa teniamo il primato. Infatti la tendenza è questa: non già di distruggere ciecamente la funzione del Pubblico Ministero che sarebbe grave errore ma è invece il graduale assorbimento della funzione del Pubblico Ministero in quella del magistrato. E proprio così ; se la tendenza è questa, se le cose sono superiori a qualunque pensiero individuale, perchè non felicitarcene e non accogliere questo come ottimo risultato ? Ma non pare a tutti voi che ci si senta meglio garantiti, quando questo grave e Fani. Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI 2 * SESSIONE — 6111 — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 4 delicato ufficio sia esercitato da chi ha mente ed anima di magistrato ? E la nostra legge di procedura penale non ha già concesso ai magistrati effettivamente, con speciali disposizioni di legge, l'esercizio dell'azione pubblica? Io ricordo al pensiero di tutti voi gli articoli 71 ed 89 del Codice di procedura penale, per i quali al giudice istruttore e al Pretore è confidata (e non si parla del pubblico ministero) la immediata persecuzione del delitto. Dunque anche la nostra legge scritta ha fatto già buon cammino. E' così. E ricord a titolo di onore che il Taiani proponeva si affidasse la funzione del pubblico ministero a magistrati inamovibili. Quando l'onorevole Zanardelli presentò la legge, che per me è un altro titolo d'onore per lui, la legge del giugno 1890, ei trovò la questione del pubblico ministero nella dottrina e nella legge nel modo che ho detto evoluta, non credè prudente subito e per intiero risorverla ma sersse in quella legge, che è onor di avere colta e votata l'articolo 18 col quale preannunciò, parificando le carriere, quello che oggi addirittura propone. E dispose così: « Le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono uguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni ». E' un passo. « I magistrati che vi appartengono, sono compresi in una graduatoria unica per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere. » Ora dunque siamo a questo: il pensiero scientifico si è evoluto nel modo che ho eo sposto: la legge scritta ha fatto già un passo. E quella parte della magistratura che esercita la funzione di pubblico ministero ha così sentito la propria missione. Perciò giustamente si sente offesa quando si solleva contro di lei un pensiero che mira a rappresentarla diversamente. Lasciamo che con questo disegno di legge la questione riceva la sua soluzione definitiva: Sarà un'altra grande e solenne affermazione della causa della libertà senza pericolo alcuno per la causa della giustizia. (Bravo! Bene!) Dopo avere così risposto all'on. Luchini vengo ad un'alra parte del disegno di legge. in ordine al quale mi è caro di premettere il ricordo della legge dianzi ricordata del giugno 1900, che è per una parte quasi un avviamento alla riforma. Mi pare proprio così. Il tema che la legge del 1890 si propose si può riepilogare con queste pa; Camera dei Deputati MARZO 1908 role brevi: stabilire un principio che, apren" do l'ingresso ai giovani cultori del diritto nei gradi inferiori della gerarchia giudiziaria, assicuri loro di poter compiere, onorata ed utile, la loro carriera. E non ostante molte critiche che sono state fatte (e che cosa non si critica a questo mondo?) noi che esercitiamo la professione di avvocati e che conosciamo i nuovi giovani magistrati venuti dopo la legge del 1890 dobbiamo esser grati a questa legge ed alla sua applicazione felice, perchè con essa e per essa si vede nella magistratura, lo si deve dire in onore di questi giovani valorosi un (rinnovamento consolatore. I vecchi e forti magistrati che venivano dai ceti giudiziari delle antiche Provincie, al 1870, si andavano diradando; ebbene, per essa nuova e rigoglioso sangue s'innestava nel vecchio e onusto tronco della magistratura italiana, ed esso si sente più gagliardo e più forte, e meglio adempiere alla sua grande missione (È vero, è vero). Intanto io rilevo (e vedo, con 1' approvazione d'alcuni cari e autorevolissimi colleghi, che è proprio così, che io sono nel vero) che questo giovane rinnovamento della magistratura italiana dovuto alla legge del giugno 1890, fa proprio sentire nell'ordine giudiziario l'influsso benefico del suo ingegno e dei suoi studi. Abbiamo oramai una pleiade di giovani magistrati che onorano l'ordine al quale appartengono. E dopo questa premessa che mi parve opportuna, discuto brevemente le proposte del Governo pel nuovo ordinamento delle Magistrature giudicanti. Giudice unico. Quale è la sintesi del disegno di legge; in ordine a questo argomento? Armonizzare nell'amministrazione della giustizia il principio dell'unicità e della collegialità del giudizio. Esaminiamo quindi (procurerò di non ripetere le cose dette dianzi dal bravo collega Gallini), il modo com'è proposto nel disegno di legge questo concetto; armonizzare l'unicità del giudizio con la collegialità. I ministri proponenti han trovato in gran parte aperta la via in tutto quello che era la preparazione ideologica e storica di questo movimento. Noi, senza avvedercene, siamo, in questa questione, a quello che il Savigny diceva nientemeno che nel 1814: e cioè che tutte le innovazioni sociali maturano prima quasi inconsciamente e lentamente nel pensiero, e poi in atto in mezzo alle sociali convivenze e finiscono per af- Atti Parlamentari LEGISLATURA X X I — — 6112 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI fermarsi ssnza ohe ci sia avveduti della lo ro preparazione. Troviamo il buon pretore che, nelle vecchie e gloriose provincie subalpine, giudica fino a trecento lire: e t u t t i hanno fede in lui, t a n t o che gli si affidano le controversie civili fino al valore di lire 1500. Sapete, o signori, che mi ascoltate così benevoli, che cosa vuol dire aver dato al pretore la soluzione delle controversie civili fino al valore di 1500 lire? Vuol dire aver dato ad esso la soluzione del settanta per cento di tutto il movimento giudiziario della penisola. Nè basta : abbiamo affidato ai pretori quasi intiero l'esperimento delle gravi azioni possessorie. E voi ricorderete con quale aspettativa, per esempio, qui a Roma era attesa e salutata la soluzione della questione che si riferiva alla servitù pubblica d i passaggio di Villa Borghese; e più recentemente la soluzione dell'altra relativa a San Girolamo degli Schiavoni. Sia detto in onore di quei due magistrati; un tribunale collegiale avrebbe deciso ugualmente ma non forse con maggiore competenza e maggiore dottrina. E di competenza del pretore il procedimento esecutivo disposto dalla legge 20 aprile 1871. Così noi abbiamo affidato ai pretori t u t t a la così detta procedura paterna dei consigli di famiglia e di tutela, oltre altre questioni di carattere amministrativo che hanno una importanza sociale come quelle che hanno tratto alla vigilanza sugli uffici di stato civile. In penale, al pretore è affidata, oltre ciò che è di sua competenza, la iniziativa dell'azione penale per ogni delitto che accade nella sua giurisdizione, e tutto quel compendio d'istruttorie penali delegate che i giudici istruttori affidano ad essi in una quantità di procedimenti penali... Lucchini Luigi. A b u s i v a m e n t e . Fani. La legge lo consente; e bisogna dire la verità che il pretore, anche ammesso che questa delegazione sia affidata a lui abusivamente, vi adempie nella più gran parte dei casi con soddisfazione generale. Lucchini Luigi. Ma sono i cancellieri che 1' adempiono. Fani. Ma perchè i cancellieri? LoSlini. Perchè normalmente i pretori non possono arrivare a compiere tale lavoro. Domandatelo a t u t t i i pretori. Fani. Questa è una semplice affermazione del mio ottimo collega Lollini, col quale d'altronde siamo d' accordo in molte cose, tranne in politica. (Si ride). Camera dei — TORNATA DEL 4 MARZO Deputati 1903 Se poi andiamo a sindacare il lavoro collegiale, (e qui siamo in gran parte avvocati e t u t t i lo sappiamo) vediamo che, per esigenze tecniche o per consuetudini, si tenda ogni giorno più a restringere la funzione della collegialità presso i tribunali. I n f a t t i vediamo che in penale l ' i s t r u t t o r i a è affidata ad un giudice speciale appositamente delegato ; che in civile abbiamo pure giudici delegati all'istruttoria di certe procedure, come nei fallimenti, nelle graduatorie; nelle cause poi ohe si dibattono dinanzi ai collegi, chi fa tutto è ; in civile , il relatore ; e in penale il magistrato che f u n g e da Presidente o negli appelli il giudice relatore. Io ho udito parecchie obiezioni a questa parte della riforma, ma mi pare che si possano facilmente riassumere ed eliminare. Per ciò che concerne la competenza civile obiezioni serie , mi si perdoni la parola , non ve ne sono. Si diceva una volta, e lo ha ricordato anche il collega Gallini; sta bene che il pretore giudichi le cause di mite valore ; ma le cause di valore elevato no. Da qui la distinzione odiosa delle cause del povero e di quelle del ricco. Ma all'obiezione si risponde egualmente con quel criterio di relatività che t u t t i intendono; e cioè che le 500 lire che per me non sono una rovina, sono la rovina pel mio castaido il quale tiene alla vittoria di quella causa per cinquecento lire come io posso tenere alla vittoria di una una causa per parecchie migliaia. E poi queste cause o piccine o import a n t i possono presentare sempre difficoltà intrinseche che non è lecito a priori prevedere. Per cui non mi pare di gran valore questo argomento delle cause minori. Ma si è aggiunto : volete affidare subito ad un pretore giovane la decisione di controversie i m p o r t a n t i ? Ed io rispondo, quando è che codesti giudici arriveranno a maturità ? Si laureano a 22 anni, poi si presentano all'esame teorico dell'uditorato ; e ammessi compiono quasi due anni negli uffici giudiziari collegiali : poi si presentano all' esame pratico dell'aggiuntato (una brutta parola ma si dice così) poi percorrono altri due anni e finalmente conseguono la posizione di pretore. Quando è che sarà maturo quest'uomo ? E giunto così ai ventisei o ventisette anni non potrà adempiere, dopo tante prove, l'ufficio di giudice? Atti Parlamentari LEGISLATTJRA X X I — -—- 6] 13 — 2a SESSIONE DI SCUSSI0NI P e r cui anche da questo lato mi pare ohe la critica non abbia un gran valore. Per ciò che concerne poi il giudizio in materia penale ho udito una obbiezione che può avere un'importanza quanto meno apparente. Guardate, si dice: voi siete dinanzi al codice di procedura penale il quale stabilisce che in certi casi il tribunale può infliggere pene di 15 anni di reclusione, e finché lo fa un Collegio va bene, le respons a b i l i t à sono divise: ma avrà questa indipendenza, questa libertà, questo coraggio il giudice singolo d a v a n t i ad un individuo accusato di grave delitto al quale egli può, p e r questa competenza eccezionale, infiggere fino a 15 anni di reclusione? L'obbiezione ha qualche peso: ma io vorrei che t u t t i voi diceste quand' è che in Italia un tribunale infligga così gravi condanne penali. Queste rappresentano proprio una vera eccezione, poiché la media delle condanne g r a v i è t r a i tre e ed cinque anni. {Interruzioni). E proprio così^noi che siamo nell'esercizio della professione lo vediamo. D u n q u e i) timore di questi pericoli, il timore che venga meno la indipendenza del giudice, mi pare che proprio sia fuor di luogo, quando noi appunto con la riforma miriamo ad elevare il sentimento della individuale responsabilità del magistrato. E poi per ogni pericolo possibile della giustizia abbiamo l ' a p p e l l o concesso alla parte condannata, concesso al pubblico min i s t e r o per rivendicare, se mai, le ragioni della innocenza e della giustizia: appello collegiale nel modo che t u t t i avete letto. Se ancora t r a voi si avesse qualche preoccupazione, io ricorderei alcuni precedenti davvero autorevoli e che possono contro ogni trepidazione infondere conforto e forza, e fare accogliere senz'altro questa parte importante della riforma. Pasquale Stanislao M a n c i n i , nel 1887, invitato, non so se al Senato o alla Camera nostra, a dire il suo pensiero in proposito ( ho riletto di questi giorni il bellissimo ispirato discorso ) diceva così : " al pretore piena competenza in t u t t a la materia correzionale ; al solo presidente, nei piccoli tribunali, la decisione delle cause civili „ . I due ex colleghi nostri Martelli e Bizzozzero nel 1878 presentarono un disegno di legge d'iniziativa parlamentare col quale proponevano si affidasse ad un magistrato singolo la cognizione di t u t t e le cause civili e penali: e la relazione che accompagnava questo disegno di legge, molti di voi la conoscono di certo, di certo la conosce il Camera dei Deputati —- TORNATADEL 4 MARZO 1903 collega Pozzi che mi ha ricordato testé la data, è pregevolissima. Non b a s t a : nel congresso giuridico italiano del 1880, il Manfredini propose di introdurre il giudice unico nel giudizio di primo grado, mantenendo la collegialità in appello. E il suo ordiue del giorno è firmato da Paoli, (tanto nomine millum par elogiuml) Ferri, Oliva, Spantigati, Invrea, Tolomei Giudice, Buccellati, Segrè, Fuà, Giuriati, Brasa e altri. Voi sapete infine, ed ho finito con i ricordi, che il ministro Giannuzzi Savelli costituì una commissione di deputati e senatori per lo studio di una completa riforma giudiziaria, ed a farne parte furono chiamati: Taiani, Righi, Paoli, Brunetti, Gagnola, Casorati, Cuccia, Fusco e Giordano, nomi tutti che cito a titolo di onore. Questa commissione discusse ampiamente la questione del giudice singolare in prima istanza, collegiale in appello, e concluse per proporre l'attuazione di questo sistema, sistema che il R i g l i difendeva lungamente in una pregevolissima relazione, nella quale in sostanza diceva che nonostante qualche inconveniente ( e in tutte le istituzioni di questo mondo alcuni inconvenienti ci sono ) il sistema doveva preferirsi e fortemente desiderarsi che fosse attuato, perchè per esso si otteneva di accertare ed individuare le responsabilità, di stimulare lo scrupolo del ben giudicare, di rendere più sollecita la funzione giudiziaria, di contribuire infine alla diminuzione del numero dei giudici. E con queste ragioni egli poneva termine alla relazione, dichiarando alla Camera che il voto dei 15 colleghi suoi era stato concorde. F i n a l m e n t e vi è il progetto Taiani del 1885, che conoscete di certo, col quale si si proponeva di affidare al pretore, rappresentato da un giudice in missione, la competenza penale in t u t t a la materia corrszionale e di polizia. Chiudo questo davvero meritato e dovuto ricordo, (perchè noi passiamo, ma le cose nostre e dei nostri colleghi che non sono più, rimangono) con quello che manifestava il guardasigilli Borgatti in u n a discussione mirabile in proposito del riordinamento della magistratura giudiziaria. E g l i diceva precisamente così: " I n t r i n s e camente considerata io ravviso provvido, allo scopo di correggere il vizio capitale di un'organizzazione giudiziaria oligarchica e dicasterica (ed era u n buon conservatore che parlava cosi), reintegrare i pretori nella Atti Parlamentari LEGISLATURA X X I — 6114 — — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI piena giurisdizione di giudice ordinario, sostituendoli agli attuali collegi giudicanti in prima istanza secondo i voti e le proposte di molte persone autorevoli e competenti,,. Una parola proprio che deve tranquillizzare i più trepidi. Ecco le ragioni per le quali io voterò questa parte della riforma, salvi alcuni emendamenti che mi riservo di presentare alla seconda lettura, per provvedere alla tutela di interessi rispettabili e degni, a qualche anomalia che m' è parso rilevare in una disposizione del disegno di legge. I n questo momento a noi è solo consentito discutere ne' suoi cardini fondamentali la riforma proposta. E mi avvio così, come vedete, con molta rapidità, alla fine, senza abusare della vostra pazienza cortese. (Interruzioni — Parli!). Volevo però non lasciare l'obietto della competenza dimezzata intorno al quale ha discorso dianzi il collega Gallini. E dirò questo solo. Sarà una limitazione spiacevole: ma mi sembrano esaurienti le cose esposte in persona nella relazione, la quale dà le ragioni per cui essa ha creduto conservare le attuali sedi giudiziarie. Ma t u t t i quelli che hanno passato più anni alla Camera, ricordano con me quello che avvenne, ministro l'onorevole Zanardelli, in occasione della discussione della legge per l'abolizione delle preture. Prendemmo parte molti di noi a quella discussione; e quando credevamo di essere giunti all' abolizione di circa seicento preture, dovemmo subire un altro progetto d ' i n i z i a t i v a parlamentare che quasi r e i n t e g r a v a per intero quelle sedi che il voto della Camera aveva per massima destinato all'abolizione. E non doveva il governo, al quale preme di assicurare l'attuazione, nei suoi principii fondamentali, di una riforma come questa, darsi pensiero ugualmente di tutti gì' interessi che un mutamento di sedi o 1' abolizione di alcune avesse potuto turbare ? Ed allora il Governo ha avvisato alla conservazione di tutte le attuali preture mandamentali : e ai magistrati che ne saranno i titolari , pur dando la dignità e il grado e i corrispettivi degli altri p r e t o r i , dovendo essi vivere in luoghi modesti per condizioni intellettuali e di civiltà che potessero in certa guisa coadiuvare l'opera del Giudice , ha conservato la competenza attuale. Questa è la ragione per cui ha creduto di segnare nella sua legge questa che pare Camera dei Deputati — TORNATA DEL 4 MARZO 1903 una contradizione, ma che è in sostanza una transazione consigliata da forti ragioni di cui il Governo doveva rendersi conto , e a cui doveva adeguatamente provvedere. Vengo a dire qual'è il mio pensiero circa la magistratura superiore. Noi troviamo, nel progetto , istituito un terzo grado. È revisione; o terza istanza ? Il disegno di legge chiama questa magistratura così : Corte direvisione. E sta bene: anzi mi pare il battesimo preciso, perchè essa deve i n f a t t i rivedere e , come conseguenza della revisione v giudicare. Ma vediamo ciò che è logico che essa riveda e giudichi. Il disegno di legge dice : t u t t e le sentenze delle Corti di appello che le s a r a n n o denunciate. F i n qui io sono stato un ortodosso , un deputato non sospettabile per ciò che concerne le impressioni circa il disegno di legge : quindi mi permetto di richiamare 1' a t t e n , zione del Governo sulle poche cose che dirò e che non furono sin qui in modo alcuno accennate. Ma dico al Governo ohe le osservazioni mie hanno il conforto autorevole di altri onorevoli colleghi. Si sa che, per gli ordinamenti attuali,, dal giudicato di prima istanza si ricorre in appello. E per parlare dei giudizi maggiori, dalle s&ntenze dei tribunali si va in appello alle Corti. Quando alla necessità di questo rimedio, nessuna obiezione. In proposito nell'opera notissima di Mancini, Pisanelli e Scialoia, sul rimedio dell'appello si leggono queste semplici ma solenni parole:« Quando noi vediamo sorgere il rimedio dell'appello in tutte le nazioni e mantenervisi per secoli, non è lecito dubitare che non sia stato prodotto e sostenuto da un vero e profondo bisogno di civili consorzi ». Qui sorsero le dispute circa l'estenzione che doveva darsi a questo rimedio. Voi sapete ciò che opinavano Bentham e Ballot i quali pretendevano chiudere gli appelli alle cause maggiori, e come ad essi risposero in seno all'assemblea costituente Koyet-Collard e Beranger. Così l'appello f u tenuto fermo in tutte le contese giudiziali civili. Oggi, con la legge che ci governa, il giudicato si forma subito dopo il giudizio d'appello : pronunziata la seconda sentenza, si ha il giudicato. E molte volte accade, in cause anche gravi, che si abbia la cosa giudicata in una sola sentenza. E se, per esempio la Corte di Apello che l ? ha proferita non f u concorde, può darsi che il soccombente perda nonostante il voto favorevole avuto Atti Parlamentari LEGISLATURA. X X I — 6115 — — 2* SESSIONE — DISCUSSIONI dai tre giudici di prima istanza e da due dei cinque giudici della Corte. Ma era grave anzi enorme codesta condizione di cose. E clie dovesse dirsi formato il giudicato in presenza di due sentenze in conflitto tra loro parve sempre da secoli iniquo. Se ne preocupava l ' i m p e r a t o r e Giustiniano nella legge : ne liceat una; ed egli volendo porre un freno alla lunghezza dei giudicati, limitò la facoltà di appellare ; concesse bensì che per la stessa controversia (ecco uscire a poco a poco il terzo grado) si potessero ammettere due appellazioni. Venne poi la Chiesa nel Medio evo che, negli ordinamenti giudiziari, favorì grandemente l ' i s t i t u t o dell'appello. La Chiesa voleva proteggere tutto, voleva affezionarsi tutti. Ma mentre in relazione al numero delle parti essa consentiva" persino cinque sentenze di merito in una controversia (udite) se avveniva che due sentenze fossero concordi si aveva immediatamente il giudicato. Nel regno di Napoli, fino dai tempi di Ruggero, fondatore della Monarchia, il numero degli appelli era limitato, ma non erano più ammessi dopo due sentenze concordi. Questa è la tradizione antica. Potrei ora ricordare la più recente tradizione italiana, e ricordare che egualmente si praticava nei ducati di P a r m a e di Modena; ugualmente si disponeva nel Regno Lombardo Veneto e cioè per parlare di questi luoghi, il Regolamento giudiziario di Gregorio XVI del 1534 ai paragrafi 269, 270 e 323 concedeva tre gradi di merito oltre il ricorso al tribunale supremo della Segnatura : ma il terzo grado si dava unicamente nel caso di due precedenti sentenze difformi, mentre le due conformi costituivano giudicato. Animato da questi ricordi, il guardasigilli Vigliani nel 1875 poneva il quesito innanzi alla Camera, così : « La suprema magistratura deve essere un tribunale di terza istanza, giudice cioè ad un tempo del fatto e del diritto, o invece una corte di cassazione istituita per invigilare sull'esatta osservanza della legge e per conoscere delle sentenze dell'autorità giudiziaria solo in quanto fossero o no conformi alla legge ? » E rispondeva all' importante domanda con un disegno di legge, che certo l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro di grazia e giustizia ricordano, presentato il 15 aprile di quell'anno, nel quale accoglievasi il sistema della Cassazione, con una disposizione che suonava così: « Può anche essere i m p u g n a t a Camera dei — TORNATA DEL 4 MARZO Deputati 1903 col mezzo della revocazione per errore di f a t t o la sentenza pronunciata in appello che sia contraria a quella di prima istanza neWapprezzamento dei fatti sostanziali e delle prove decisive della causa. » Questo voleva dire un doppio giudizio nel merito e di terza istanza e di cassazione. E il medesimo pensiero, lo stesso concetto ribadisce più tardi il Giannuzzi Savelli. Questa dunque è la schietta tradizione italiana, perchè la terza istanza non rappresenta già il bisogno che debbansi in una controversia dare tre sentenze, ma è bensì la conferma del principio che per formare il giudicato occorrano due sentenze conformi. E siccome ciò non può aversi, allorché nel doppio esperimento del giudizio di merito si ha una sentenza del tribunale in un modo ed una sentenza della corte d'appello in un altro, allora interviene la Corte di terza istanza per pronunciare un'altra sentenza che è la terza di numero, ma che è in sostanza la seconda, perchè o dà ragione alla prima o dà ragione alla seconda. E così voi avete genuino il concetto che emana da t u t t a questa tradizione giuridica: e cioè che mentre le questioni non debbono eternarsi, si è bensì riconosciuto che, per la tranquillità sociale, il giudicato non si possa avere se non quando due magistrature di merito abbiano detto il loro pensiero circa la questione; e che perciò, per impedire appunto che con una sola sentenza possa formarsi la cosa giudicata, si debba ricorrere all'esperimento della terza istanza. E qui, mentre io saluto nel progetto, come u n a creazione felice, rispondente ad un vero bisogno di giustizia, l'istituto della terza istanza, sotto il nome di Corte di Revisione, prego il Governo perchè, per l'essenza stessa dell'istituto, il quale, considerato in tutte le sue derivazioni ed in t u t t a la sua tradizione e nella sua stessa ragione, dee provvedere a che si abbiano in una medesima controversia due giudicati conformi, limiti, modificando la legge, il ricorso alla Corte di revisione solo nel caso della difformità dei due giudicati di prima istanza e di a p pello. A questo che mi pare argomento gravissimo, la relazione del Governo dà una sola risposta: e cioè che fra la sentenza di primo grado e quella di appello non vi ha uniformità. Si dice che la difformità nasce dal fatto che in appello sono ammesse nuove istruttorie, e quindi nuove prove, perizie, giuramenti, esami testimoniali non chiesti Aiti Parlamentari LEGISLATURA XXI — — 6116 —2 a SESSIONE — DISCUSSIONI o non decretati in primo grado ; ma io ri--, spondo che nei]a sostanza la quistione è sempre la medesima. E poi (e questa mi pare risposta alla quale non si resiste) se nonostante la nuova istruttoria la sentenza di primo grado sarà confermata, avrete anche più autorevole il giudicato ; e se sarà difforme, in questo caso avrete il rimedio del terzo grado. A g u g l i a . E se è errata anche la sentenza d'appello ? F a n i . Ilumanum est errare. D'altronde la revisione f u presso noi sempre considerata, tranne per pochi anni nel Veneto, il modo di dare una seconda sentenza a quella parte che ne aveva una sola per sè, ma non il modo di dare una terza sentenza a chi ne aveva già due, o una sola a chi non ne aveva alcuna. E d ecco anche perchè io credo che debba considerarsi rispondente all' istituto il nome di giudizio di revisione. Si potrebbe al più investire il magistrato di revisione della cognizione del rimedio straordinario della revoca oggi affidata allo stesso giudice che proferì la sentenza di cui si chiede la revocazione ; ma d'altronde per le ragioni dette, io prego il Governo di limitare unicamente al caso di due sentenze difformi il ricorso alle Corti di Revisione. Avremo altrimenti anche questo inconveniente: che t u t t i i giudizi d'appello precipiteranno addosso ai cinque tribunali di terza istanza, e troveremo queste cinque corti proprio soffocate di lavoro, perchè tutti, o certamente i più dei litiganti ricorreranno in revisione a Firenze, a Roma a Torino a Napoli o a Palermo. Avremo una grande occasione a moltiplicare le liti: e questo francamente mi pare si debba assolutamente evitare. (Commenti) E il numero di magistrati o sarà insufficiente o dovrà essere di gran lunga aumentato. E pensate che le tabelle annesse al disegno di legge assegnano soltanto cinquecento magistrati per provvedere alle esigenze delle 24 Corti di appello e delle 5 Corti di revisione. Con questa limitazione io credo che ciascuno debba dare il suo voto alla istituzione della Corte di revisione proposta nel disegno di legge, perchè conforme alla dottrina e tradizione italiana, perchè richiesta da una imperiosa necessità di giustizia. Ma oltre di ciò, questa istituzione mira a mantenere nella sua ragione vera la Corte suprema : di vigile custode ed osservatrice scrupolosa della legge e del diritto. Camera dei Deputati — TORNATA DEL 4 MABZO 1903 Purtroppo alle volte succede che questa suprema magistratura ora è costretta a lasciare sussistere una ingiustizia sentenziata dal tribunale di merito sol perchè è ad essa impedito conoscere il fatto tradito dalla sentenza di merito : ora invece, preoccupata dalle conseguenze di una grande ingiustizia che vede consumata dalla sentenza di merito, penetra essa addirittura nelle viscere del fatto, e colle formole artificiose dei travisamenti, delle motivazioni mancate o dei falsi supposti, annulla e rinvia. E questo pericolo dettava alla coscienza onesta di Matteo Pescatore quelle pagine stupende sul travisameuto del fatto nelle quali insegnava dovere il magistrato supremo in questi casi annullare, dichiarando che ciò non era in modo alcuno alterare l'istituto del quale egli era orgoglio e vanto, perchè quando un fatto è travisato doveva ritenersi che nella sentenza di merito mancava il fatto : e una sentenza senza esposizione di fatto, è sentenza nulla. E con queste considerazioni, semplici e brevi, ma tutte ugualmente intese con una convinzione intima e pura come quella di t u t t i voi, che io sottopongo alla vostra attenzione autorevole il mio pensiero modesto feu questo importante disegno di legge, il cui apparire deve salutarsi come un avvenimento, e la cui votazione sarà gloria del Parlamento italiano. {Bene! Bravo!— Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con Voratore). P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole Galluppi al quale cede la sua volta l'onorevole Abignente. Galluppi. Onorevoli colleghi. La riforma dell'ordinamento giudiziario, intorno alla quale, da t a n t i anni, si sono andati inutilmente travagliando l'ingegno quasi t u t t i i ministri, che si succedettero nel Dicastero della Giustizia, viene oggi finalmente all'esame del Parlamento, preparata con un sistema che veramente corrisponde all'altissimo fine cui è chiamata, con un sistema che, tenendo conto delle patrie tradizioni e profittando di quanto vi è di buono nelle altre legislazioni giudiziarie, mira ad imprimere un carattere veramente nazionale all'ordinamento della magistratura rendendola più elevata, più indipendente, più autorevole nell' esercizio della sua difficile missione. Così, coadiuvato dall' onorevole Guardasigilli, 1' illustre giureconsulto Giuseppe Zanardelli, dopo avere dotato l ' I t a l i a di due codici che formano l'ammirazione di t u t t i i Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI — 6117 — 2 a SESSIONE DISCUSSIONI giuristi, ci propone oggi una riforma dell'ordinamento giudiziario, che nel suo complesso e salve alcune modalità, è veramente degna dell' alto ingegno e della profonda dottrina di così eminente uomo di Stato. Riforma coraggiosa e radicale, che affronta e risolve tutte le più gravi questioni, che si affacciano rispetto al sistema di scelta dei magistrati, allo svolgimento della carriera giudiziaria, alle garanzie giudiziarie e alla costituzione della magistratura inquirente e giudicante. Ma , nonostante i pregi incontrastabili del sistema di ordinamento adottato dal disegno di legge in discussione, non mancano in vari punti di esso a n o m a l i e , lacune e contraddizioni talvolta stridenti > che hanno bisogno di essere corrette od eliminate e sulle quali mi riservo ampia libertà di giudizio. Perciò senz' altri preamboli entrerò subito in argomento. Pregio precipuo, inestimabile del presente disegno di legge è quello non solo di avere assicurato la indipendenza individuale dei magistrati, ma sopratutto di a,vere attribuito la potere giudiziario una vera e propria autonomia, ponendolo come organo della giustizia a parità di diritto di fronte al potere esecutivo e legislativo. I n f a t t i per rendere il giudice veramente e pienamente indipendente dalle influenze del potere esecutivo, non basta assicurargli la inamovibilità di grado e di sede, ma occorre che le nomine, le promozioni e la disciplina giudiziaria siano del t u t t o sott r a t t e all'arbitrio del potere esecutivo, occorre che la carriera e la funzione giudiziaria sia affidata esclusivamente alla stessa magistratura. È su questo punto che si rivela il merito principale del sistema ideato dal presente disegno di legge, poiché esso è rivolto ad ordinare la magistratura permanente in modo che non solo ciascun magistrato individualmente sia del tutto libero ed indipendente nei suoi giudizi, ma fa sì che tutto il potere giudiziario eserciti la sua azione, si muova nella sfera della sua att i v i t à con piena ed assoluta indipendendenza dagli altri due poteri dello Stato. Scopo del progetto è di sottrarre all'arbitrio del potere esecutivo la formazione e il governo della magistratura, in quanto si esige che la nomina dei giudici deve farsi in seguito a concorso giudicato da una Commissione di magistrati e le promozioni per regola generale debbono farsi quasi Camera dei Deputati TORNATA DEL 4 MARZO^T903 automaticamente col criterio dell'anzianità > che i t r a m u t a m e n t i di ufficio, le promozioni per merito eccezionale e le nomine dei componenti la Suprema Corte non possano farsi senza l'ausilio e il giudizio del Consiglio superiore della magistratura per vincolare l'arbitrio ministeriale ; e finalmente coll'attribuire all'assemblea generale delle Corti la designazione dei capi delle diverse magistrature e la composizione delle sezioni. Conseguenza logica dell'autonomia del potere giudiziario è la condanna del sistema che vorrebbe il Pubblico Ministero dipendente dal potere esecutivo, attribuendo a questo sul potere giudiziario una supremazia, che apertamente contrasta coi prin» cipi fondamentali del regime costituzionale. Perciò saviamante il progetto ripudia quel sistema che era consacrato nell'articolo 129 delle vigente legge sull'Ordinamento giudiziario, proponendo che i funzionari del Pubblico Ministero siano magistrati inamovibili temporaneamente incaricati delle funzioni di pubblico accusatore , che conservando sempre il carattere di giudici, mantengano inalterata quella imparzialità e quella indipendenza tanto necessaria affinchè nell'esercizio dell'azione penale prendano norma soltanto dalle prescrizioni della legge e dai dettami della coscienza. E qui mi corre 1' obbligo di una breve risposta all' onorevole collega Lucchini al quale piace quel tipo di Pubblico Ministero, che si presenta come pubblico accusatore, strumento e mancipio del potere esecutivo, uffiziale di polizia giudiziaria, sorvegliante della magistratura giudicante. Questo non è il tipo di Pubblico Ministero che risponda alle nostre tradizioni. Esso sorse in Francia al secolo X I V per opera della Monarchia assoluta che lo ideò '* per costringere la magistratura a servire gli interessi del potere regio. Ma la Costituente respinse questo tipo di pubblico accusatore facendogli cangiare del tutto fisonomia. Complemento essenzialissimo della riforma è il miglior trattamento che il disegno di legge accorda ai funzionari dell' ordine giudiziario. Ormai non vi è p i ù alcuno in Italia che non sia convinto della necessità assoluta di rialzare le sorti e il prestigio della nostra magistratura avvilita ed esautorata dalla meschinità degli stipendi con cui essa è retribuita. E per ciò che presso di noi dalla carriera giudiziaria rifuggono gli elementi più utili e più dotti, lasciando il campo aperto Atti Parlamentari LEGISLATURA X X I — 6118 — 2a SESSIONE DISCUSSIONI ai soli ingegni mediocri. Noi invece vogliamo un Pubblico Ministero inamovibile , magistrato della legge, nella sua funzione giudiziaria indipendente dal potere esecutivo, ed organo imparziale della giustizia. Questo è il tipo di Pubblico Ministero vagheggiato dalla scuola italiana e che troviamo già raffigurato nelle istituzioni longobardiche Rotto il nome di aclvocatus de parte publica. Certo la magistratura italiana, nonostante le strettezze economiche in cui si dibatte, conta fra i suoi membri giureconsulti preclari, che sono vanto e decoro dell'ordine cui appartengono : ma lo splendore che irradia dalla loro dottrina rende più manifesta la mediocrità degli altri quando è interesse sociale che la magistratura tutta quanta risplenda per altezza d'ingegno, per profondità di dottrina, per vastità di cultura. Bisogna dunque migliorare il trattamento economico dei magistrati adeguandolo all'altissima missione, che essi sono chiamati ad esercitare. Un tentativo in questo senso aveva già fatto la legge 8 Giugno 1890 migliorando il trattamento dei magistrati inferiori, ma il benefìcio che essa ha arrecato fu C03Ì esiguo che riuscì quasi illusorio. A queste, esigenze provvede invece pienamente il presente disegno di legge assegnando in apposita tabella per le singole classi stipendi adeguati alla funzione e al grado dei singoli magistrati con un sistema fondato principalmente sulla base dell' anzianità e che, nonostante le censure a cui fu fatto segno dall' onorevole Lucchini, ha per effetto di eliminare le smodate ambizioni e di evitare eventuali arbitri e ingiuste preferenze. La riforma adunque proposta nel progetto ha pienamente raggiunto lo scopo politico che essa è chiamata ad attuare e basterebbe questo solo pregio, perchè in questa parte le fosse assicurato il suffragio della Camera. Ma può dirsi che essa abbia raggiunto egualmente lo scopo giuridico, che consiste nell'assicurare la scoperta della verità giuridica mediante una razionale costituzione organica delle diverse magistrature fra le quali è ripartita la giurisdizione ? In complesso credo che, anche per questa parte, il disegno di legge proponga un organismo giudiziario, che sostanzialmente risponde alle esigenze di una buona amministrazione della giustizia. Ma se discendiamo all'esame dei singoli Camera dei Deputati TORNATA DEL 4 MARZO 1903 istituti giudiziari, bisogna confessare che spesso s'incontrano evidenti contraddizioni^ ingiustificate lacune e vacue superfetazioni* che bisogna assolutamente eliminare, se si vuole che così importante riferma consegua in ogni sua parte il fine al quale è principalmente ordinata. E anzitutto in questo progetto troviamo in molti casi violato quel principio regolatore di ogni buon sistema di amministrazione della giustizia, che consiste nell'avvicinare per quanto è possibile il magistrato alle parti, nel far sì che il giudice si trovi quasi alla porta di casa dei giudicabili. Questo difetto lo troviamo subito nelle modificazioni proposte all'ordinamento dei Giudici Conciliatori. Mentre la legge del 1892 aveva ampliato la giurisdizione del Conciliatore fino a lire cento per dare ai meno abbienti il modo di ottenere pronta e quasi gratuita giustizia, il progetto di riforma nel suo articolo 4 vorrebbe che la competenza di questo magistrato popolare fosse diminuita fino a lire cinquanta. S'è basta : anche per le controversie il cui valore non supera le lire cinquanta , secondo il progetto, le parti d'accordo possono adire invece del Conciliatore direttamente il Pretore. E finalmente il governo può, con semplice decreto reale, deferire al Pretore o al Vice pretore le funzioni del Conciliatore del Comune ove il Pretore o Vice Pretore ha residenza. In questo modo l'ufficio del Conciliatore, esautorato e messo in sospetto, diventa del tutto inutile e superfluo e meglio sarebbe stato sopprimerlo addirittura, sgravando i Comuni della spesa non lieve, che importa la sua conservazione apparente. A prescindere poi che con queste modificazioni si allontana il giudice dalle parti per le controversie di valore superiore alle lire cinquanta contro il principio della economia dei giudizi, non si è riflettuto che nella maggior parte dei casi l'accordodelie parti per adire il Pretore invece del Conciliatore nelle controversie di valore inferiore alle lire cinquanta, sarà impossibile ottenerlo, perchè il convenuto di mala fede si varrà della facoltà di adire l'uno o l'altro magistrato per differire la soluzione della controversia negando la esistenza dell' accordo. Gravissima infine e contraria alle disposizioni statutarie è la facoltà riservata al potere esecutivo (che contiene in germe la Atti Parlamentari LEGISLATURA — 6119 — XXI — 2* SESSIONE — DISCUSSIONI «oppressione del Conciliatore) di deferire eoa semplice decreto reale al Pretore o Vice Pretore le funzioni del Conciliatore dove il Pretore risiede, perchè l'art. 70 dello Statuto dichiara espressamente che non si può derogare alla organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. Vengo ora al punto più contrastato del progetto che riguarda l'ordinamento della m a g i s t r a t u r a di prima istanza. Qui t u t t a la riforma si concreta nell'abolire il magistrato collegiale pei giudizi di prima istanza sostituendogli il giudice singolare, che diventa per t u t t i e per t u t t e le controversie il giudice di primo grado. Contro questa riforma si addensano t u t t e le vecchie accuse, che si sono da gran tempo rivolte contro il giudice unico e che sono con tanta chiarezza riassunte nella dotta relazione, che accompagna il presente disegno di legge e furono ieri ripetute dall' onorevole Lucchini. E si conclude che essa importa una pericolosa e radicale innovazione al presente sistema giudiziario, che avrà per effetto di annullare ogni garanzia di bene amministrata giustizia. Ma la fallacia di siffatte censure è dimostrata da questo che il sistema proposto dal presente progetto non introduce una vera novità nella nostra legislazione, ma estende ed allarga il sistema vigente per la maggior parte delle controversie a t u t t e le controversie di prima istanza. Se infatti i pretori decidono oggi in p r i m a istanza i tre quarti delle cause civili senza che alcun lamento si muova sul modo con cui viene da essi amministrata la giustizia, perchè non potranno essi decidere con eguale perizia quelle altre poche controversie, che sono ora attribuite al giudizio dei magistrati collegiali ? Da questo sistema per altro deriva u n grave inconveniente quello cioè di costringere i contendenti, non soddisfatti della sentenza del primo giudice, a ricorrere per gravame alle lontane Corti di appello, invece di apprestare ad essi la giustizia più vicina dei Tribunali di circondario, per ottenere la emenda di una ingiusta sentenza. Così in molti casi la parte soccombente o condannata verrà privata dal beneficio dell'appello, perchè di fronte alle spese, ai disagi, alle difficoltà che essa dovrà incontrare, preferirà sopportare rassegnata l ' i n giusto giudizio. Se non che fortunatamente non mancano correttivi per emendare in questa parte i Camera dei — TORNATA DEL 4 MARZO Deputati 1903 difetti della riforma senza alterarla nelle sue linee fondamentali , modificazioni che mi auguro vorranno essere accettate dal Guardasigilli per non compromettere, a causa di modilità accessorie, le sorti di un disegno di legge che merita nel suo complesso 1' approvazione del Parlamento. Un'altra delle più importanti innovazioni arrecate dal progetto all'ordinamento giudiziario vigente è la Corte di revisione, che importa un terzo grado di giurisdizione nel giudizio di merito, che per la legge vigente si ferma al secondo. A che serve, si dice, questa Corte di revisione ? Essa è una vera superfetazione, che serve a prolungare ancora di p i ù la durata delle liti, a stimolare lo spirito di litigiosità tanto comune nel nostro paese, e ad aggravare la condizione dei litiganti coll'aumento delle spese, E tutto ciò per non scontentare gli interessi locali, privando di un'alta magistratura città import a n t i della Penisola, che godono già di t a n t i altri vantaggi. 10 non credo che questa nuova istituzione sia così inutile e perniciosa come da t a l u n i si afferma. Essa trova la sua origine e la sua base nelle tradizioni giudiziarie del nostro paese, e venne energicamente reclamata da un voto solenne dei primo Congresso giuridico nazionale tenutosi in Roma nel 1872 e risponde pienamente alle esigenze della logica giuridica. 11 bisogno di questo terzo grado di giurisdizione nel giudizio di merito è dimostrato luminosamente dal fatto che il ricorso per cassazione, destinato dalla legge all'ufficio di mezzo straordinario per impugnare le sentenze di appello, in realtà è divenuto un mezzo comune ed ordinario al quale, quando possono, si attaccano i contendenti, che sentono la necessità di una revisione del giudizio di secondo grado. Nel sistema del doppio grado di giurisdizione la p r i m a sentenza ha poco valore, perchè, potendosi nel giudizio di appello proporre nuove eccezioni e produrre nuovi documenti e nuove p r o v e , il giudizio di prima istanza sd riduce ad una semplice avvisaglia, nella quale la istruzione civile rimane allo Stato embrionale e si occultano le difesa per poter più facilmente sorprendere i' avversario nel secondo grado di giurisdizione, che è definitivo per la questione di merito. Quindi è nel giudizio di appello che la istruttoria si dilata e si completa, è nel secondo giudizio, che si acuiscono le difese Atti Parlamentari LEGISLATURA X X I — —• 6120 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — delle parti, sicché la controversia si presenta al giudice di appello con una fisonomia del tutto diversa da quella clie appariva nel giudizio di prima istanza. E una necessità logica adunque che al soccombente sia concesso un terzo grado di giurisdizione per far riesaminare da un terzo magistrato la causa in quella nuova fisonomía, che aveva assunto nel secondo giudizio, contenendo il tema della controversia in quei limiti precisi entro i quali fu decisa dal secondo magistrato mediante il divieto di produrre nuove eccezioni e nuove prove, che possano alterarne la figura. Secondo il progetto la Corte di revisione non è un appello, perchè essa riesamina la causa a processo chiuso, cioè nello stato in cui fu decisa dal secondo magistrato; non è una terza istanza, perchè ammette il riesame anche quando la seconda sentenza sia conforme a quella di prima istanza. E qui, a mio avviso, sta il difetto della nuova istituzione stabilita dal disegno di legge e che io in massima approvo. Temo però che mancando il freno salutare della doppia conferma, il terzo grado di giurisdizione riesca principalmente a favorire la tendenza di moltiplicare le liti. Ma su questa modalità de Ila Corte di revisione mi riserbo di fare i miei apprezzamenti quando il progetto sarà stato ammesso alla seconda lettura. La principale fra le innovazioni che il progetto arreca all'ordinamento giudiziario vigente, è la unificazione della Corte di cassazione, riforma reclamata dalla dottrina e dalla prassi forense come rispondente allo scopo per cui la Corte Suprema è istituita quello cioè di tutelare l'osservanza della legge, la uniformità della giurisprudenza, che è impossibile ottenere in un sistema che ammette la pluralità delle Corti di cassazione, perchè uniformità nella interpretazione della legge e pluralità di Cassazioni sono due termini contraddittori. Le altre riforme si compendiano sostanzialmente nel diminuire il numero dei componenti il Collegio e nel limitare i mezzi di ricorso a quello indicato nel n. 3.° dell'art. 517 del codice di procedura civile. destano però sempre i difetti più gravi, che si rimproverano al sistema della Cassazione. La limitazione dei mezzi di cassazione, come ho detto, è più apparente che reale, poiché nella generalissima espressione « violazione e falsa applicazione della legge » sono virtualmente compresi tutti gli altri motivi Camera dei Deputati TORNATA DEL 4 MARZO 1903 pei quali, secondo l'art. 517 del codice di procedura civile si può oggi ricorrere alla Corte Suprema per la cassazione di una sentenza. Difatti il magistrato di merito che abbia pronunziato su cosa non domandata o abbia aggiudicato più di quello che era domandato, commettendo un evidente eccesso di potere non viola forse la legge fondamentale da cui deriva la sua giurisdizione? E il magistrato di merito, che abbia omesso di pronunziare sopra alcuno degli oggetti della domanda non viola uno dei principi più essenziali del procedimento giudiziario, commettendo un diniego di giustizia ? Parimente se la sentenza contenga disposizioni contraddittorie, sicché venga a mancare la certezza e la base del giudicato, non si cade nella più flagrando violazione della legge processuale? E finalmente se vi sia contrarietà di giudicati, avvertita dalla parte e negata dal magistrato, non si cade nella espressa violazione dell'art. 1351 del codice civile ? Perciò è una vera illusione il credere che per avere il progetto limitato la competenza della Cassazione ai soli casi di violazione o di falsa applicazione della legge sia precluso ai contendenti il diritto di valersi dinanzi il Supremo Magistrato degli altri mezzi di gravame che la legge vigente ad essi concede. Per ottenere questo risultato bisogna variare la formula della disposizione limitativa specificando separatamente i casi nei quali soltanto il ricorso è ammesso, altrimenti l'art. 517 del codice di procedura civile rimarrà sempre e sostanzialmente nel suo pieno vigore. Una delle maggiori censure, che si muovono all' instituto della Cassazione è che questa esercita una giurisdizione puramente negativa, in quanto si limita a giudicare della legalità della sentenza impugnata, rimandando in caso di annullamento la causa ad un giudice di merito, che ha piena libertà di giudizio anche sulla questione già decisa dalla Corte Suprema. E poiché questi annullamenti e successivi rinvìi possono moltiplicarsi, così la Cassazione, secondo il sistema vigente, ha il gravissimo difetto di prolungare indefinitamente le liti con danno incalcolabile delle parti contendenti. Nella dottrina e nei precedenti legislativi vennero già da lungo tempo suggeriti efficaci Atti Parlamentari LEGISLATURA — 6121 — XXI — 2tt SESSIONE — Camera DISCUSSIONI temperamenti per eliminare questi gravi inconvenienti. E assurdo invero che la Corte Suprema eserciti una giurisdizione p u r a m e n t e negativa, sicché il punto di diritto da essa deciso venga nuovamente discusso e contestato davanti al magistrato di rinvio, che, nella gerarchia giudiziaria, è inferiore in grado alla Corte di cassazione. Logicamente adunque le sentenze della Cassazione debbono avere lo stesso valore che hanno le sentenze di t u t t i gli altri magistrati, esse debbono acquistare autorità di cosa giudicata ed irrevocabile sul merito del punto di diritto sul quale la Corte ha deciso, rinviando, se occorre, le parti al tribunale competente per il corso ulteriore del giudizio. Con questo sistema, che f u già adottato nel paragrafo 428 del codice di procedura civile germanico, il magistrato di rinvio è obbligato di applicare alla questione di fatto il principio di diritto irrevocabilmente deciso dalla Cassazione. Così si evitano t u t t i i r i t a r d i che derivano oggi da tutto quell'imbroglio di rinvìi e si liberano i contendenti da un gran fardello di spese giudiziali. Ma il progetto, nonostante tanti incitamenti del]a dottrina e della prassi forense, nulla ha voluto innovare su questo punto, mantenendo inalterato il giudizio della Cas sazione a sezioni unite, mentre l'importanza della riforma esigeva 1' attuazione di u n nuovo e radicale ordinamento della Corte Suprema, che rispondesse di una pronta giustizia. Nonostante queste imperfezioni nei diversi p u n t i della riforma darò il mio voto in favore del disegno di legge nella fiducia che esso verrà emendato nei punti più difettosi durante la discussione e nella certez za che il progettato ordinamento giudiziario, rispondendo pienamente alle finalità cui è chiamato varrà ad assicurare al nostro paese una magistratura dotta, autorevole ed indipendente, ed una pronta e retta amministrazione della giustizia. (Approvazioni, vivissime Congratulazioni). Presidente. I l seguito di questa discussione è rimandato a domani. Avverto i colleghi che, non appena esaurita la discussione in prima lettura di questo disegno di legge sulla riforma giudiziaria, sarà inscritta nell'ordine del giorno la discussione sulla proposta di legge d ' i n i ziativa parlamentare sulle case popolari. — TORNATA DEL 4 MARZO dei Deputati 1903 Interrogazioni. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute al banco della presidenza. SteliUti Scala, segretario, legge : Il sottoscritto interroga il Ministro della Pubblica Istruzione, per conoscere i motivi del ritardato pagamento dei sessenni agli insegnanti nelle scuole complementari annesse alle normali. RAMPOLDI Il sottoscritto interroga il Ministro della Pubblica Istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda prendere perchè siano debitamente corris posti gli stipendi agli insegnanti nelle classi a g g i u n t e delle scuole secondarie. RAMPOLDI Presidente. Queste interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno. La seduta termina alle ore 18,10 Ordine del giorno per la seduta di domani. 1. Interrogazioni. 2. Verificazioni dei poteri. — Elezioni contestate dai colleghi di Catania 2° (eletto Do Felice) e di Avigliana (eletto Boselli). 8. Seguito della prima lettura del disegno di legge : Ordinamento giudiziario. Discussione dei dise g a i di legge : 4. Della riforma ag raria. (147) 5. Ammissione all' esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. (105) 6. Modificazioni al libro I, titolo V capo X , del Codide civile, relative al divorzio. (182) 7. Interpretazioni dell' articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito. (132) 8. Modificazioni dell' articolo 85 del testo unico della legge sulle paasioni militari approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) {Urgenza). 9. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142) 10. Modificazione alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di Commercio. (103) 11. Correzioni di ua errore nell' articolo 2 della legge 21 luglio 1902. n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obligazioui del prestito Bavilacqua-La Masa ai cambio, ai rimborso e al premio. (74-bis) Atti Parlamentari LEGISLATURA XXI 2 SESSIONE a —6122 — DISCUSSIONI — 12. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell' Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati. 13. Sulle case popolari. 14. Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888 n. 5860 e aggiunta di un articolo alla legge 27 giugno 1901 modificante il detto testo. 15. Modificazioni alla legge 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi militari della Regia Marina e alla legge del 29 gennaio 1885. 16. Abrogazione dell' articolo 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, nn. 247 e 303. Camera dei Deputati TORNATA DEL 4 MABZO 1 9 0 3 17. Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitati nei comuni del Regno. 18. Disposizioni per la leva sui nati nel 1883. 19. Aggiunte alla legge sull' igiene e sanità pubblica (Igiene nelle scuole). 20. Assegno in favore della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate. P r o f . A v v . Luigi Rayani Direttore dell'Ufficio di Revisione