Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXI —
^
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SESSIONE —
DISCUSSIONI
—
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 4 MARZO
1903
CLVt.
TORNATA DI MERCOLEDÌ i MARZO 1903
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE B I A N C H E K I .
INDICE
(presentazione)
Variazioni nel bilancio dei lavori pubblici. .
D I B R O G L I O {ministro).
. . . . . . Pag. 6 0 9 6
Ordinamento giudiziario {seguito della prima
lettura)
6105
Disegni di legge
FANI
6109
GALLIMI
GALLUPPI
6105
6116
.
OSSERVAZIONI E PROPOSTE
.
.
. . .
INTERROGAZIONE MORELLI GUALTIEROTTI. . .
DI BROGLIO {MINISTRO INT.)
LAVORI PARLAMENTARI
- .
PRESIDENTE
Verificazione di poteri {annullament
.
6096
6121
o)
Elezioni dei collegi di Catania II (De Felice
Giuffrida e di Avigliano (Boselli). . . . 6 0 9 6
BA.RZILA.1 (relatore della maggioranza).
.
6103
BISSOLATI
6101
BRUNIALTI
6096
FINOCCHIARO A P R I L E {presidente della Giunta) 6 1 0 4
MAINO
6105
PICCOLO CUPANI {relatore della minoranza) 6 1 0 4
PRESIDENTE
6096-6105
ZANARDELLI (presidente del Consiglio)-. . . 6 1 0 5
La seduta comincia alle 14,15.
Ceriana Mayneri, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente , che
è approvato.
Polmoni.
Ceriana Mayneri, segretario. Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:
!
6066. Trojani Luigi, ufficiale telegrafico
residente a Bari, sottopone un suo progetto
per la istituzione del vaglia di Stato, colla
preghiera che sia preso in benevole considerazione.
6067. La Giunta ed il Consiglio Comunale di Rocca San Casciano fanno voti perchè il disegno di legge sull' ordinamento
giudiziario sia respinto, od almeno emendato
nel senso che ai tribunali circondariali vengano lasciate le stesse attribuzioni che essi
hanno attualmente.
Interrogazioni.
Presidente. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento delle interrogazioni.
La prima è quella dell' onorevole Morelli - Gualtierotti ai Ministri del Tesoro
e della pubblica Istruzione « per sapere se
e quando intendano di dare esecuzione alle
disposizioni contenute con le tabelle annesse
alla legge 12 luglio 1900 n. 259 e alle modificazioni recatevi successivamente con la
legge 30 dicembre 1909 n. 456, che approvò
lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio
finanziario 1900-1901 portando al numero
dei posti delle varie classi di professori
titolari dell' isegnamennto classico e tecnico
l'aumento consentito dall'economie già rea-
Atti Parlamentari
LEGISLALURA
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XXI
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2a
SESSIONE —
DISCUSSIONI
lizzate sia per la diminuzione dei direttori
t i t o l a r i , sia per la riduzione degli assegni
previsti all' art. 10 della legge 12 luglio
1900.»
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro
del tesoro.
Di Broglio, ministro del tesoro. Prego la
Camera di voler consentire che questa interrogazione sia rimandata ad altro giorno.
Il Governo non ha potuto ancora riunire
t u t t i gli elementi necessari per apprezzare
la portata dell'interrogazione stessa, e quindi
concretare la risposta che si può dare all'onorevole interrogante.
D' accordo con l ' i n t e r r o g a n t e onorevole
Morelli G u a l t i e r o t t i , proporrei che lo svolgimento di questa interrogazione si f a cesse mercoledì venturo. Inoltre , d'accordo
anche coli' onorevole Luigi Morandi, che ha
già annunziato un' analoga interrogazione,
pregherei la Camera di voler stabilire che
anche questa interrogazione venisse svolta
quando si svolgerà quella dell' onorevole
Morelli Gualtierotti.
Presidente. Queste interrogazioni saranno
dunque rimandate a mercoledì prossimo.
Presentazione di un disegno di legge.
Di Broglio , ministro del tesoro. Giacche ho
facoltà di parlare , mi onoro di presentare
alla Camera un disegno di legge per approvazione di nuove maggiori assegnazioni, e
diminuzioni di stanziamento nel bilancio
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente.
Presidente. Do atto all'onorevole ministro
del tesoro della presentazione di questo
disegno di l e g g e , che sarà trasmesso alla
Giunta generale del bilancio.
Veriiieazione di poteri.
Presidente. L'ordine del giorno reca : Verificazione di poteri: Elezioni contestate dei
collegi di Catania II, (eletto De Felice), e di
Avigliana, (eletto Boselli).
Le conclusioni della Giunta sono le seguenti : « Per queste ragioni la Giunta a
parità di voti vi propone la convalidazione
della elezione dei deputati De Felice Giuffrida e Boselli nei collegi di Catania I I ed
Avigliana ».
A questa relazione è aggiunta una controrelazione dell' altra metà della Giunta,
relatore l'onorevole Piccolo Cupani, le conclusioni della quale sono contrarie a quelle
testé lette.
Camera dei
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TORNATA
DEL 4
MARZO
Deputati
1903
La discussione si apre sopra le conclusioni della relazione dell'onorevole Barzilai,
che sono quelle lette.
Primo inscritto a parlar contro è l'onorevole Brunialti.
H a facoltà di parlare.
Brunialti. Onorevoli Colleghi! Questa volta
ho davvero bisogno della vostra indulgenza
perchè, sorgo a parlare di un'alta questione di
diritto pubblico, a difendere un principio, che
è l'essenza stessa delle istituzioni parlamentari, mentre io debbo combattere l'elezione
di due egregi oolleghi nostri, di due colleghi
nuovamente eletti deputati, e che siedono
già in questa Camera. La fede inconcussa
che mi anima, fa tacere anche i vivi sentimenti di personale amicizia, e quasi direi di
riconoscenza che ad entrambi mi uniscono,
per quanto siedono in così opposti banchi della Camera. Mi affretto però a mottere in sodo
e, lo affermo ad onor loro che, ne l'uno, nè
l ' a l t r o di questi egregi colleghi, ha avuto
parte nella elezione che ha fatto di essi quello
che già sono, come del pari non ebbe niuna
parte parte nella sua seconda elezione l'on.
Fer-dinando Martini.
Devo chiedere alla Camera la sua indulgenza anche per nn' altra ragione. Io ho molto
insistito, e non me ne dolgo, perchè la Giunta
delle elezioni riferisse intorno a questi due
casi, due casi semplici e presto risolti, tanto
più che non per la p r i m a volta si presentano
nella nostra Camera. Vi ho insistito perchè
mi pareva ormai censurabile l'indugio, che
per una di queste elezioni durava da oltre
otto mesi, per l ' a l t r a da oltre 5 mesi; ed a
tale proposito voglio esprimere anzi la mia
convinzione, che sia venuto il momento di
por termine ad una giurisprudenza delle successive Giunte delle elezioni, peggiorata
dalla Camera, perchè mi affretto a riconoscere che la Camera ha sempre peggiorato
la giurisprudenza della Giunta delle elezioni,
ad una giurisprudenza a base di compiacenze
e di riguardi personali. Non è la prima volta
che la Giunta delle elezioni, dovendo riferire,
per esempio, sull'elezione di un deputato, che
è sindaco nel collegio che lo ha eletto viola
indirettamente la legge, aspettando cioè
che esso diventi eleggibile, per riferire
sulla sua elezione. (Benissimo!—Approvazioni).
Così non si spiega affatto il ritardo con
cui la Giunta ha portato queste elezioni alla
Camera. "Veda intanto che cosa è avvenuto
il caso isolato, che poteva ritenersi una dimostrazione di simpatia personale, per quanto a base di aberrazione, or diventando epidemico, e se la dura,i deputati che mutano
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LEGISLATURA
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XXI
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2*
SESSIONE —
DISCUSSIONI
collegio nel corso delle legislature, non si
conteranno più. Di questi ritardi della giunta
mi occuperò, del resto, in miglior occasione,
e sin d'ora dirò alla Camera, come già abbia a dire al nostro onorevole presidente,
che presenterò tali proposte di riforma al
regolamento che valgono ad impedire il rinnovarsi di questo abuso.
Io non sorgo a parlare contro queste elezioni, prendendo le mosse soltanto dall' articolo 41 dello Statuto, il quale dichiara che
il deputato rappresenta la nazione; aggiungo
anzi che, se fosse soltanto questo articolo
dello Statuto, credo che esso non sarebbe
sufficiente. Non ho alcun feticismo, ne per
lo Statuto, ne per alcun'altra delle nostre
leggi fondamentali; credo che queste leggi
possono essere mutate, come lo Statuto è
stato mutato dalla nostra giurisprudenza.
Quale mutazione più grande di quella per
cui i ministri non sono nominati dal Be, ma
vengono in fatto additati alla corona dalla
maggioranza di questa Camera? Se anche
l'art. 41 si fosse venuto modificando per effetto della giurisprudenza parlamentare, mi
inchinerei a queste modificazioni; ma qui
invece la giurisprudenza parlamentare, non
solo del nostro paese, ma di tutti i paesi
liberi, non ha fatto che accrescere valore
ed efficacia a questa dichiarazione dello statuto ; continua è la tendenza in tutti i parlamenti, di dare al deputato il carattere
sempre spiccato di rappresentante della nazione, anziché di rappresentante del collegio
che lo ha eletto. Questa è del resto l'essenza stessa del sistema rappresentativo moderno, questo è il carattere per cui il sistema rappresentativo moderno si distingue dalle Assemblee elettive dell'antichità
e del Medio Evo. Allora il deputato, eletto
con vero e proprio mandato di diritto privato, rappresentava la sua città, il suo ceto,
la sua arte, la sua corporazione. E si comprendeva come allora non fosse lecito al rappresentante dell' arte della lana od al rappresentante della borghesia di occuparsi degli interessi dell' arte della seta, o degli
interessi del clero. E sì comprende anche
come allora un rappresentante potesse sedere
nei parlamenti medioevali, riunendo in sè i
voti di diversi collegi della nobiltà, di diverse arti e corporazioni della stessa natura
e persino i voti di diversi comuni. Imperocché i loro interessi, opposti a quelli degli
altri ceti che sedevano nel Parlamento, erano
però fra loro identici. Quella profonda diversità di interessi non riusciva allora alla somma di interessi generali dello Stato, che è
Camera dei
—
TORNATA DEL 4
MARZO
1903
Deputati
~~
invece 1' essenza e l'anima dei parlamenti
moderni. Il vero passaggio tra l'uno e l'altro
di questi sistemi, più che altrove, si riscontra
presso quel posto che fu maestro a tutti negli
ordini liberi, ed io vi prego di considerare
come questo passaggio sia antico.
Grià sotto Enrico V le due correnti, una
che li abbarbica alle antiche tradizioni, alle
consuetudini, alle condizioni d'un tempo e
ne vorrebbe la continuazione, l'altra, che si
appiglia alle trasformazioni avvenute, contro lo spirito dei tempi nuovi, riflette il
nuovo stato di cose, le nuove esigenze, le
condizioni che ormai si impongono alla vita
politica e al sistema rappresentativo. Per
gli uni esso dovrebbe conservare il suo carattere frazionato, diviso, mantenersi in pretta
connessione col singolo aggregato politico;
per gli altri invece deve affermare quel
carattere unitario e solidale, quale si conviene a uno Stato compatto, le cui parti
sono interamente collegate in un solo organismo. Per gli uni deve prevalere nella
rappresentanza l'interesse di ciascun gruppo,
di ciascun borgo o contea; per gli altri invece l'interesse generale deve essere ormai
la guida precipua della rappresentanza. E
bene nota Hallam, che quella difesa dell'antico concetto è l'ultima voce del passato
della rappresentanza politica: essa si spegne
di fronte alle nuove condizioni dello Stato.
Gli stessi argomenti addotti a difesa risentono della trasformazione che si compie
irremissibilmente.
Così si formò e si sviluppò la coscienza
gererale dello Stato e i. deputati sentivano
di non essere più i rappresentanti dei loro
collegi, ma i rappresentanti dell'intera nazione. Ciascuno di noi, ciascun candidato
quando si presenta alle elezioni generali ha
la scelta del suo collegio; egli può rifiutare
una candidatura ed accettarne un' altra ; non
gli è vietato nemmeno dalle nostre leggi,
come è vietato dalla legge francese del 17
luglio 1889, di portarsi candidato in più di
un collegio.
« Guarda eom'entri, e di chi tu ti fide »
si potrebbe dire a coloro che si presentano
la prima volta : cercati un collegio, che tu
non debba abbandonare poi per cercarne uno
migliore. Ma quando noi siamo qui eletti,
tanto vale sedere alla Camera come deputato di Savona, quanto come deputato di
Avigliana; tanto vale il deputato di Massa,
quanto il deputato del secondo collegio di
Catania.
Tutto il contrario, ripeto, s eguiva nel diverso concetto della rappresentanza antica 9
Atti Parlamentan
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a
Camera dei Deputati
SESSIONE — DISCUSSIÓNI — TGKNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 3
medioevale. La tendenza dei sistemi rappresentativi moderni è quella di staccare sempre
più il deputato dal collegio che rappresenta,
di considerare sempre più il collegio niente
altro che come nno strumento necessario alla
elezione, non come un vincolo, non come
una autorità, da cui il deputato debba continuamente attingere in cotal modo la propria
ispirazione ed a cui deve render conto minutamente del proprio voto. Mi avete eletto,
abbiate fiducia in me; in ogni caso attendete che la Camera sia sciolta e allora, ma
soltanto allora, ne sceglierete un altro.
Egli è per questo che l'onorevole Zanardelli, proponendo nel 1862 la legge sullo
scrutinio di lista, fra gli altri argomenti
adduceva anche quello che la legge avrebbe
servito ad elevare la coscienza del deputato,
a far sì che egli non fosse più quasi 1' avvocato per tutte le buone o cattive cause
del suo oollegio, ma si avvicinasse di più,
anche materialmente, anche per opera dello
strumento col quale il deputato è formato,
a quella che è la rappresentanza generale
dell' intera nazione. Ma adesso noi vediamo
invece come, anche da questo punto di vista,
si vada manifestando nella Camera nostra
un deplorevole sentimento di reazione che
condurrebbe all'asservimento del deputato e
quasi al mandato imperativo.
Io ho potuto persino ammirare la delicatezza con cui egregi colleghi nostri, per
non essere stati rieletti ad uffici amministrativi, o perchè nelle elezioni amministrative era caduto il loro partito, hanno creduto
di dover presentare le loro dimissioni da
rappresentanti della nazione in questa Camera; ma io ho detto a me stesso che la
condotta di questi colleghi, se era ispirata
ad una grande delicatezza, non era ispirata
ad un sano concetto politico. Poco importa
a noi delle opinioni postume del collegio
in cui siamo eletti: noi siamo qui per rappresentare l'intera nazione, per fare gli interessi dell' intera nazione e poco importa
il dissidio, e sopratutto poi il dissidio in
materia amministrativa, con una parte o
anche con tutto il nostro corpo elettorale
( Bene ! ).
Ma i sostenitori di queste due elezioni
ci scaraventano in faccia l'articolo 81 della
legge elettorale, e domandano : come è possibile che noi veniamo a stabilire una nuova
incompatibilità che non è nella legge ? Donde
togliamo noi l'argomento di questa incompatibilità ? Odiosa sunt restrìngenda, ripetono,
e qui non abbiamo una precisa disposizione
di legge la quale possa applicarsi ai depu-
tati che sono già in carica, per renderne
nulla la seconda elezione.
Onorevoli colleghi, di che odiosità si
tratta qui ? Che cosa togliamo noi a questi
deputati ? Io comprendo che non si possa
estendere al vice sindaco le disposizioni
della legge elettorale, secondo la quale non
può essere eletto il sindaco, nel collegio di
cui il suo Comune fa parte; certo, secondo
lo spirito della legge, la elezione del vice
sindaco dovrebbe esser nulla come quella
del sindaco e per le identiche ragioni; ma
poiché la lettera della legge è precisa, si
tratta di un' odiosità, si tratta veramente di
escludere da questa assemblea un cittadino
ohe la legge non esclude. Io m'inchino alla
legge, rispetto la giurisprudenza formata
su di essa, e riconosco che senza un'esplicito testo non è possibile ritenere inellegibile il prosindaco; Ma qui di che odiosità si
tratta, o ohe danno rechiamo a questi nostri
colleghi ? Essi sono deputati e restano deputati; soltanto diciamo loro: voi siete eletti
nell'interesse generale della nazione, non
per comodo vostro; rimanete deputati della
nazione pei collegio ohe vi ha eletti; alle
nuove elezioni potrete cercare un altro collegio, e se lo volete far prima mettetevi in
condizioni di poterlo fare.
La contraddizione che io combatto adunque non dipende tanto dalla legga, quanto
dall'essenza dello stesso regime rappresentativo. Non è necessario che la legge dichiari
una cosa simile. Le leggi sono fatte per regolare i rapporti civili, non per vietare o
prevedere l'assurdo. Per questo le leggi romane non punivano il parricidio, come le
leggi della moderna Inghilterra non hanno
Una pena applicata pel regicidio, perchè i
Romani non ammettevano che il parricidio
fosse possibile, come gli Inglesi mandano i
regicidi al manicomio criminale.
Alla stessa maniera le leggi nostre, e
quelle di quasi tutti gli Stati parlamentari
non ammettono la possibilità di un assurdo
come questo, che il deputato sia eletto un
altra volta deputato. Un solo Stato che ha
fatto una legge in questo argomento, la
Spagna, all'art. 7 della legge 26 giugno 1890
dice che « i deputati in funzione potranno
esser ammessi come deputati nella stessa
legislatura, in virtù di una nuova elezione
parziale soltanto se avranno dato le dimissioni prima della convocazione del collegio».
Io non vi narrerò come e perchè la Spagna
è stata costretta a fare questa legge; se io
lo potessi, la Camera si persuaderebbe che
essa ha avuto ragioni affatto speciali, che
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Camera dei
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Atti Parlamentari
2
a
SESSIONE
DISCUSSIONI
non si d e t e r m i n a r o n o in n e s s u n altro Stato
libero. Senonchè , leggendo questa legge
spagnola, non vi pare di sentire il r i t o r n e l l o
della celebre canzone di Monsieur De la
Palisse:
il etait toujours en vie
un quart (Tlieure avant sa mori
o di ricordare quel cancelliere che nel suo
verbale scriveva : i n t e r r o g a t o il morto non
rispose, perchè era morto ? {Ilarità).
A l l o r q u a n d o la Gazzetta ufficiale convoca
u n collegio di che f o r m u l a si serve? I l collegio elettorale di..... è convocato affinchè
proceda all'elezione del proprio deputato;
cioè perchè tolga il deputato suo, non l'altrui, perchè completi la r a p p r e s e n t a n z a n a zionale , affinchè i d e p u t a t i , che per m o r t e
o per dimissione di uno di essi sono r i d o t t i
a 507, t o r n i n o ad essere 508. Se questo collegio, convocato ad eleggere il proprio dep u t a t o lascia i n t a t t o il n u m e r o di 507, non
adempie all'ufficio suo, non a d e m p i e al proprio m a n d a t o , compie u n atto che meriterebbe la condanna data da Iehova nel
X X X V I I I della genesi al secondo figliuolo
di Giuda quando si trovò in presenza di
Thamar, la vedova del primogenito: percussit eum Dominum quia rem detestabilem faceret.
(Oh, oh, commenti). Si vuol fondare il d i r i t t o
di questi d e p u t a t i sull'articolo 94 della legge
elettorale che dà facoltà al d e p u t a t o eletto
in più collegi di optare fra questi collegi.
Ma io domando a voi : che cosa i n t e n d e t e
per opzione, che cosa i n t e n d e t e , diciamolo
con una parola meno b r u t t a , e che sia almeno nel dizionario, per s c e l t a ? Si p a r l a di
scelta quando f r a due cose l'animo è ugualmente disposto per 1' una o per 1' altra. Se
io voglio f a r e u n a p a s s e g g i a t a a cavallo, e
vado in un m a n e g g i o dove sono v a r i i cavalli , ne scelgo uno ; ma se dopo averlo
scelto, vado a fare la mia t r o t t a t a , e p e r c h è
mi avvedo che esso è ombroso o zoppica,torno
indietro , per cambiarlo con u n altro , non
si t r a t t a p i ù di scelta: l'opzione 1' ho f a t t o
prima, poi lo cambio. (Bene. Si ride).
Non si t r a t t a d u n q u e di u n caso per il
quale sia a m m e s s a 1' opzione. Così a torto
si cita la g i u r i s p r u d e n z a della Camera i n
m a t e r i a di elezioni di ballottaggio. Me lo
perdoni il p r i m o dei due relatori della
G i u n t a delle elezioni ; anche qui egli confonde due concetti affatto d i s t i n t i . E g i u s t o
che il d e p u t a t o eletto in votazione di ballottaggio sia ammesso ad optare f r a il collegio che lo ha eletto in b a l l o t t a g g i o ed il
collegio che lo ha eletto a p r i m o scrutinio,
ed è giusto che egli a b b i a d i r i t t o a tale
—
TORNATA DEL 4
MARZO
Deputati
1903
opzione anche se il ballottaggio, per effetto
del lento esame che la G i u n t a delle elezioni ha fatto della seconda e l e z i o n e , sia
seguito s e t t i m a n e e persino mesi dopo la
p r i m a elezione. Ma il ballottaggio è un'operazione sola con la p r i m a elezione; t a n t o il
b a l l o t t a g g i o quanto la votazione a primo
scrutinio formano un solo t u t t o ; il ballottaggio, per quanto possa esser compiuto a
mesi di distanza, altro non è che l ' i n t e g r a zione dell' elezione di primo scrutinio. Si
comprende d u n q u e che il d e p u t a t o eletto in
b a l l o t t a g g i o anche a parecchi mesi di distanza sia ammesso ad optare f r a due elezioni che secondo la legge seguirono virt u a l m e n t e nello stesso giorno.
I l secondo relatore della G i u n t a delle
elezioni ha bene a v v e r t i t a la diversa posizione nella quale si trovano nei casi in
esame , i due c a n d i d a t i che si presentano
d a v a n t i agli elettori ; uno ha il b i g l i e t t o
ferroviario gratuito, gira pel collegio a spese
non sue , dispone dei favori del Governo,
p r o m e t t e agli elettori t u t t o ciò che può promettere un deputato in carica ; I' altro invece è un povero candidato, disarmato, od
almeno costretto a combattere con a r m i assolutamente disuguali.
E p o i , consentitemi un altra domanda:
noi abbiamo avuto fìn'ora il caso di deput a t i in carica, che si sono p r e s e n t a t i in altro
collegio e che sono stati eletti. Ma in che
condizioni si troverebbe un deputato che si
presentasse in un altro collegio e r i m a nesse soccombente? Come potrebbe egli cont i n u a r e a sedere qui f r a noi ? Certo egli
continua l e g a l m e n t e ad essere d e p u t a t o al
p a r i di noi; ma vi lascio considerare quale
sarebbe la sua condizione morale s e , essendo deputato in u n collegio , si presentasse in un altro candidato e rimanesse soccombente...
Barzilai. E F e r r i ?
Brunialti. V'è poi u n altra considerazione
che vi p a r r à forse di lieve importanza, e
p u r e non è trascurabile, quella della spesa.
Se le spese elettorali di ogni n a t u r a le pagassero, come in I n g h i l t e r r a , ! c a n d i d a t i comp r e n d e r e i che uno di noi potesse darsi il
lusso di cambiare collegio d u r a n t e la legis l a t u r a a proprie spese. Ma in I t a l i a le spese elettorali sono p a g a t e dai c o n t r i b u e n t i
dei comuni. E quando io vedo che ad u n com u n e che eccede il limite della sovraimposta ai t r i b u t i d i r e t t i si vieta di stanziare nel suo bilancio 100 lire per sussidiare
una Camera del lavoro, o per fornire di lib r i g l i a l u n n i poveri delle scuole, io mi
Atti Parlamentari
LEGISLATURA X X I — 2
.
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SESSIONE —
domando se è permessa questa non lieve spesa cui taluni deputati costringono i comuni
col presentarsi ad una elezione assolutamente nulla.
Non farò perdere alla Camera il tempo
che mi sarebbe necessario per esporre quale sia su questa materia lo stato della legislazione nei paesi liberi. Mi permetto una
semplice affermazione; clie tranne in Francia, dove del resto una legge speciale vieta le elezioni multiple nei comizii generali, in tutti gli altri Stati, non esclusa l'Inghilterra, il deputato non può presentarsi
in altro collegio se prima non ha presentato le sue dimissioni. Neppure vi ricorderò la giurisprudenza della nostra Camera;
già l'hanno ricordata i due relatori della
Giunta, e del resto potete trovarla nei manuali parlamentari. La Camera però mi permetta di leggere una sola relazione, breve, di pochissime righe, quella del 22 dicembre 1866, presentata in nome dell'ufficio Vili; allora le elezioni erano esaminate dagli uffici : la relazione dice precisamente così:
« A nome dell'Ufficio V i l i ho l'onore di
riferire sulla elezione del collegio di Lendinara. L'Ufficio, benché abbia ravvisato essersi proceduto regolarmente in tutte le operazioni elettorali, benché nessuna protesta sia unita a questo incartamento, e l'eletto sia risultato a grande maggioranza, tuttavia, ritenuto che egli ha già l'onore di sedere in questo Parlamentare quale deputato del collegio di Barletta ha dovuto concludere che nella sostanza questa elezione deve ravvisarsi come nulla e non avvenuta.
A nome quindi dell'Ufficio V i l i ho l'onore
di proporre alla Camera l'annullamento di
questa elezione.
« Nessuno chiede di parlare.
« La elezione è annullata. »
E si trattava, onorevoli colleghi, del generale Garibaldi, ed erano presenti quel giorno alla Camera Cairoli, Seismit-Doda, Cadolini Dal Medico e tanti altri valorosi che
avevano combattuto con lui. Tuttavia nessuno si levò per dire: date al generale Garibaldi la facoltà di sciégliersi il collegio.
Pensarono invece che, essendo già deputato,
non poteva essere deputato di un altro collegio.
Ora, io domando: chi di voi vorrà ritenersi più grande di Giuseppe Garibaldi ?
Per chi la Camera potrà mutare una giurisprudenza, fosse anche severa, che esso
neppur vide messa in dubbio quando si trattava di Giuseppe Garibaldi? ( Vive approva;
Camera dei Deputati
DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 3
zioni). Anche il primo relatore del resto am,
mette la forza di questi precedenti; « Da
questi precedenti, egli dice, è lecito concludere che la camera nell'esame dell'arduo problema sembrò cedere più che altro alla forza di un abitudine mentale, di una tradizione sottrattasi quasi ad ogni libera critica
piuttosto che ad un preciso precetto legislativo o ad una norma imposta dalla complessiva economia delle nostre leggi ». Ed
aggiunge, il primo relatore, che allora, oratori, come Cordova, Mellana, Nicotera Rattazzi si limitavano all'affermazione dogmatica pura e semplice che il deputato in
carica è ineleggibile. Permettetemi anche
qui, onorevoli colleghi, di dire che valevano più le affermazioni dogmatiche di quelli
che ben possiamo chiamare i Santi Padri
del nostro parlamentarismo, che i nostri
discorsi. Alla suggestione dei precedenti del
resto, parve da principio volesse cedere anche il relatore, ma non, come egli dice, per
sottrarsi alla penosa necessità del discutere,
che certo a lui non poteva far paura la discussione, ma perchè anch'egli comprendeva
tutta la forza morale di questi precedenti.
Difatti anche egli riconosceva che questa
elezione di deputati già in carica non contribuisce ad elevare il prestigio dell'assemblea. Ma dice: poco importa che egli reputi
il divieto inutile^ perchè sono possibili i sotterfugi, e narra nella relazione con quali sotterfugi il deputato potrebbe violare anche
la legge che fosse fatta per impedire la sua
doppia elezione. D altronde lo stesso relatore invoca il rimedio che noi a suo avviso
vogliamo portare con la violenza, dalla maturità politica degli elettori.
Onorevoli colleghi, io ho pensato sempre
che noi siamo non solo i rappresentanti, ma un
pò anche gli educatori del nostro paese. Noi
dobbiamo infondere nei nostri elettori il concetto di questa maturità politica, noi dobbiamo sviluppare quel sentimento di educazione politica che in essi è deficiente, la
cui deficienza soltanto anzi ha permesso ad
essi abberrazioni quali sono quelle che hanno mandato qui una seconda volta deputati
che già sedevano in questa Camera. Io ho
sempre avuto, un grande entusiasmo per il
nostro sistema di Governo, per il sistema
parlamentare; ho sempre ritenuto che questo sistema sia non la miglior forma di governo, ma certo la meno peggiore di tutte
quelle pensate o sperimentate fin qui, sopratutto perchè essa è quale noi la pensiamo. Non decade il sistema parlamentare;
siamo noi i decadenti quando interpretiamo
?
;
A iti Parlamentari
LEGISLATURA X X I —
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2 a SESSIONE —
DISCUSSIONI
la legge elettorale per comodo dei direttori generali, dei professori, per riguardo alle persone; quando apprendiamo il privilegio dell'art. 45 delio statuto al punto da
vederci inviolabili anche di fronte alla legge penale, per fatti che ogni altro cittadino
dovrebbe espiare (bene, bravo), quando dimentichiamo per i più meschini interessi dei
nostri campanili, lo scopo stesso della nostra esistenza, rinneghiamo l'essenza del
regime parlamentare, veniamo meno al giuramento di dedicare t u t t a l'attività nostra
al. bene inseparabile del Re e della patria
(Bene, Bravo, Vive, approvazioni, Congratulazioni).
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Girardi.
Voci. Ai voti! ai voti!
Presidente. Ma prima deve parlare il relatore.
Girardi. Io intendo di parlare in favore
delle conclusioni della relazione dell'onorevole Barzilai.
Presidente. Allora deve parlare uno contro queste conclusioni. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Bissolati.
Bissolati. Se la Camera ama di discutere
un pochino io parlerò, altrimenti mi taccio.
Voci. Parli, parli !
Bissolati. Io debbo dichiarare anzitutto
che non parlo a nome del gruppo socialista
perchè in questa questione t u t t i i g r u p p i
sono divisi, e si capisce dalle voci che chiedono la chiusura quale sarà il voto della
Camera.
Ma in nessuna quistione mai fu tanto
opportuno di recare come in questa 1' affermazione della coscienza individuale del
deputato; e parlo appunto per uno sgravio
di coscienza, perchè a me pare che si debba
appoggiare completamente la conclusione
a cui è pervenuto il relatore Barzilai. Rapidamente dirò e in brevi parole. Io mi
sono domandato : quale interesse noi vegliamo sostenere col dichiarare 1° incompatibilità della elezione di quel cittadino che
è già deputato ? Io ho cercato nella controrelazione dell'onorevole Piccolo-Cupani e ho
trovato che questo interesse si riduce all'interesse individuale- L'onorevole Piccolo
Cupani dice : Colleghi, a me basta accennare, sapendo bene che parlo a persone
dotte quali voi siete (grazie tante !) all'attuale argomento ed alla sua grande importanza che non si restringe a due casi
attuali, ma si estende ad un avvenire che
siete chiamati a tutelare rigidamente, pur
nel vostro stesso individuale interesse. Ora
io modestamente vorrei osservare a quel-
Camera dei Deputati^
—
TORNATA DEL 4 MARZO
1903
l'insigne giureconsulto ch'è l ; onorevole Piccolo-Cupani che fare appello all'individuale interesse, non mi pare degno di una
assemblea che si occupa degli interessi
generali.
Piccolo-Cupani. Io ho scritto : pure nel
vostro interesse individuale.
Bissolati. Ad ogni modo lasciamo andare : perchè mi pare che qui neppure si difenda l'interesse individuale. Ma noi non
difendiamo del resto l'interesse del deputato che siede qui e che si ripresentasse,
ma noi siamo precisamente contro l'individuale interesse. L'onorevole Piccolo-Cupani
dice : ma non vedete quale disuguaglianza
vi è nel duello elettorale ? Vedremo questo
in seguito. Y'è forse interesse nell'assemblea?
Ma io faccio un'osservazione di senso comune : noi da quale eventualità ci vogliamo qui d i f e n d e r e ? Si dice: come può un
deputato investito già del mandato legislativo, portarsi in un altro Collegio che è vacante? Ora credo che t u t t i i deputati
che sono nell'assemblea siano degni di sedervi ; ma certamente il fatto che egli vi
ritorna per mandato di un altro collegio,
non altera la formazione dell'assemblea,
non menoma il prestigio dell'assemblea,
non porta nessun attentato al decoro dell'assemblea medesima. (Vivi commenti ed interruzìoni).
L'onorevole Piccolo Cupani si è occupato
di quegli altri cittadini che non sono deputati ed ha detto : ma qui ci troviamo (e
questo è l'argomento a cui accennava l'oratore che mi ha preceduto) in una disuguaglianza di situazione. Il deputato, solamente perchè deputato (lo dice anche nella
sua relazione l'Onorevole Piccolo-Cupani),
si trov& in una situazione eccezionalmente
favorevole. Perchè ? Un perchè lo abbiamo
sentito dall' onorevole Attilio Brunialti :
perchè ha il biglietto per le ferrovie gratis.
(Commenti).
Una voce. Questa è una piccola quistione.
Un altra voce. Ce ne sono delle altre.
Bissolati. Ma lasciatemi parlare.
Ma allora dal momento che esaminiamo
questo punto delle disuguaglianze dovremo
occuparci anche del caso del milionario
che contende il campo al candidato che
che non lo sia. (Commenti), Ma lasciamo andare : perchè il deputato dovrebbe avere
questa maggiore potenza di fronte al candidato che non è deputato, perchè ha esercitato ed esercita la sua influenza, e dove la esercita? La esercita nel collegio che
abbandona; perchè quello che noi sappiamo
'Atti Parlamentari
LEGISLATURA
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XXI
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2a
SESSIONE
—
DISCUSSIONI
è ohe l'influenza dei d e p u t a t i si svolge sot a m e n t e n e l l ' a m b i t o del collegio che essi
r a p p r e s e n t a n o . (Interruzioni).
Ma l'argomento principe degli avversar i delle conclusioni della G i u n t a è questo:
la legge elettorale non ha dichiarato l'inel e g g i b i l i t à del d e p u t a t o , ma questo è nella
mente della legge, questo è implicito nella
n a t u r a della legge, ed è un assurdo il ritenere che la legge dichiarasse eleggibile il
deputato.
E b b e n e vi siete f a t t i la domanda perchè
il cittadino d e p u t a t o ha perduto la sua
q u a l i t à di cittadino eleggibile? Voi vorreste
che egli si fosse dimesso prima, che egli
avesse dato p r i m a le sue dimissioni. E d allora voi m e n t r e decidete che egli è ineleggibile, dovreste anche poter decidere in qual
modo può essere eleggibile, dovreste stabilire il modo e la forma della r i n u n z i a . E d
allora, o voi non s t a t u i t e lasciate all'arbitrio della g i u n t a delle elezioni lo stat u i r e ed a b b a n d o n a t e così il cittadino all' a r b i t r i o della g i u n t a delle elezioni, opp u r e voi statuite, ed allora statuiamolo,
veniamo qui, diciamo noi stessi al £aese
che vogliamo m u t a r e la legge elettorale,
discutiamola, inscriviamola all' ordine del
giorno e vedremo: io mi schiererò contro.
A d ogni modo la Camera avrà deciso con
coscienza, e la decisione che ne uscirà non
sarà una sopraffazione.
Altro argomento d'indole più che altro
morale, argomento di politica generale: l'articolo 45 dice che i d e p u t a t i r a p p r e s e n t a n o
t u t t o intero il paese, t u t t a la Nazione: a
differenza di quello che erano negli S t a t i
Generali; r a p p r e s e n t a n t i il popolo, essi non
possono dirsi r a p p r e s e n t a n t i del collegio;
non possono mutare, non possono essere
due volte eletti. (Conversazioni).
Ora, o signori, effettivamente a chi rispondete voi del m a n d a t o legislativo e del
modo come lo avete adempiuto ? Voi tornate
d a v a n t i ai vostri elettori. E certo che un
deputato si trova in regola con la propria
coscienza morale e con la p r o p r i a coscienza
politica solamente per il f a t t o che si trova
in accordo coi suoi elettori. (Rumori vivissimi).
Molte voci. No, no!
Bissolati. Ed a quel d e p u t a t o non importa
affatto che t u t t a la Camera i n t e r a gli sia
contro, che egli possa essere in discordia
con t u t t i i r a p p r e s e n t a n t i della Nazione,
p u r c h é egli sia in accordo con gli elettori
del proprio collegio. (Rumori, commenti). I l
che vuol dire che m e n t r e qui ci occupiamo
Camera dei
—
TORNATA DEL 4
MARZO
Deputati
1903
degli interessi collettivi della Nazione, la
base nostra è nel collegio elettorale, e non
vi è n u l l a di contradittorio che la base si
possa mutare, e che gli elettori socialisti o
moderati di un collegio possano m u t a r e cogli
elettori socialisti o m o d e r a t i di u n altro
collegio il loro r a p p r e s e n t a n t e .
L ' u l t i m o argomento di indole morale
che viene toccato nella relazione dell' onorevole Barzilai è questo: si è osservato, e
non senza qualche fondamento, non essere
esemplare e del t u t t o lodevole il deputato
che, trovandosi a disagio nel proprio collegio elettorale, afferri l'occasione che gli si
p r e s e n t i per adagiarsi più comodamente in
un altro.
Ecco: in questo apprezzamento io sono
discorde dallo stesso mio amico B a r z i l a i di
cui sostengo le conclusioni. A me non sembra, salvo vedere caso per caso, a me non
s e m b r a n i e n t e affatto da dirsi non lodevole in via generale questo esempio e do
le r a g i o n i . (Rumori. commendi). Sembra che
io dica u u ' e r e s i a , e p p u r e il deputato che si
sente m i n a t o il collegio, come suol dirsi, e
sente che la massa elettorale non risponde
più all'azione sua, all'opera sua in P a r l a mento, quel d e p u t a t o se va a cercare un'altro collegio in cui invece nella massa elettorale vi siano correnti politiche che sono
in accordo con la sua azione, (parlando di
linea generale, e quando non vi siano degli
altri motivi coperti) quel deputato compie
un atto di correttezza, di sincerità politica
(Vivi rumori, commenti in vario senso).
Voci. Ma allora si d i m e t t a !
Bissolati. Si d i m e t t a p r i m a ! Ma allora
voi non potete commette re un aito di so
praffazione qui senza p r i m a deliberare la
sua ineleggibilità. {Rumori).
Ora io ho finito e vi ringrazio dell'accoglienza che mi avete f a t t a : ma voglio rilevare la chiusa che al suo discorso ha f a t t o
l'onorevole A t t i l i o Brunì alti. Nella chiusa
egli ha detto che è uno spettacolo quello di
u n deputato il quale p r e n d e un? cavalcat u r a (già le similitudini, non sono argomenti) per u n ' a l t r a ; lascia un cavallo per
p r e n d e r n e u n altro. Ora io dico (a p a r t e la
irriverenza del p a r a g o n e per il corpo elettorale) che se questo cavallo n c n si lascia
montare è p r e f e r i b i l e p i f r d e r r e un aliro
Quanto alla respcnf abilità elettorale, p e i
che è questo c h e mi ba mosso a parlare
noi dobbiamo essere educatori nel senso
come diceva l'onorevole B r u n i a l t i , di appellarci s o p r a t t u t t o alla r e s p o n s a b i l i t à d e g l i
elettori quando essi scrivono il nome sulla
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXI
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2
a
SESSIONE
DISCUSSIONI
scheda, ma i precedenti sono t u t t i contrari
in gran parte alle nostre conclusioni, onorevole Barzilai, perchè nel periodo che precorse la vita italiana ancora non si erano,
formate quelle correnti politiche nelle quali
la maggior garanzia non sta in quei concetti che t u t t i siamo d'accordo nel volere
mantenuti.
Per queste ragioni voterò le conclusioni
dell'onorevole Barzilai per non creare questa impressione che qui sorga un genere
nuovo di spirito conservatore, che non è lo
spirito conservatore di destra, ma è lo spirito conservatore di questo posto... (Ooh!
Rumori) spirito conservatore a cui mi dispiace
di non potere consentire. (Rumori, Interruzione).
Voci. La chiusura ! la chiusura !
Presidente. Essendo chiesta la chiusura, la
porrò a partito riservando la facoltà di parlare ai due relatori ed ai Presidente della
Giunta che l'ha chiesta per fare una dichiarazione.
Nessuno chiedendo di parlare, la chiusura s'intende approvata.
L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.
Barzilai, relatore della maggioranza della
Giunta. Io potrei ingannarmi, ma mi pare
che la maggioranza della Camera non sia
completamente favorevole alle conclusioni
della Giunta. ( Viva ilarità). Ad ogni modo
mi resterà questa soddisfazione, di avere
compagni nel voto i sette membri della
Giunta i quali con me hanno approvato
le nostre conclusioni, a meno che la discussione seguita non abbia potuto influire a mutare il loro avviso, ciò che non
credo. Quanto alla Camera essa è in questa
invidiabile condizione (accolga o non accolga le mie conclusioni) che la Giunta, in
due parti divisa, ha presentato, perchè la
Camera si cibasse due relazioni opposte, evitando così uno di quei voti che qualche volta hanno minacciato una crisi nella
Giunta.
Ciò premesso mi conceda la Camera di
dire brevissime parole sull'argomento perchè io ho il convincimento che la maggior
parte dei miei colleghi non hanno letto la
mia relazione (Oooh! Interruzione).
Domando scusa, io giudico gli altri da
me, e so, che di fronte ad una relazione di
otto facciate, succede di rado di trovare l'opr
portunità di una lettura, quindi suppongo
che non t u t t i l'abbiano letta. Ad ogni modo
voleva dire (non ripeterò alcuno degli argomenti che nella relazione sono contenuti
e mi limiterò ad una brevissima risposta
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 4 MARZO
1903
alle considerazioni che l'onorevole Brunialti
ha fatto contro la tesi degli otto colleghi
della Giunta) e specialmente alle considerazione che l'onorevole Brunialti ha fatto vo*
lendo impressionare i' assemblea, con un
grandissimo nome, il nome di Giuseppe Garibaldi. Egli ha d e t t o : ma come! voi volete
dare all'onorevole Boselli ed all'onorevole De
Felice quelle facoltà che abbiamo negata a
Giuseppe Garibaldi ? Ma io rispondo subito :
Giuseppe Garibaldi, malgrado che fosse stato
eletto deputato del collegio di Lendinara,
non potè entrare nella Camera perchè la sua
elezione non era convalidata. Vènti anni
dopo, due deputati che, possono essere umili
come il sottoscritto o mediocri come qualche altro, entrarono nella Camera, pel solo
fatto della elezione, senza, che occorresse
la convalidazione, perchè l'assemblea, che
non fa questioni di nomi grandi o piccini, ha
creduto di interpretare, nelPevolversi delle
sue funzioni, questo fatto della elezione ed
ha detto: il deputato lo fa il paese e non
10 fa la Camera; la Camera si limita ad
accertare le condizioni di legalità della sua
elazione. Quindi l'esempio di Giuseppe Garibaldi non significa niente.
E non significano, mi perdoni l'onorevole
Brunialti, molto di più gli esempi pratici
del parricidio, della legge romana, del regicidio, della legge inglese, che non essendo
previsti in quelle leggi non sono puniti.
Sono cose che fanno effetto, ma non contengono in sè nessuno di quegli elementi di
convinzione, che forse l'onorevole Brunialtipoteva supporre.
L' on. Brunialti ha citato 1' esempio del
cavallo., ma ne citerò un altro più efficace del suo; io potrò dire per esempio,
che il deputato che si trova in un collegio,
non può fare come quel cittadino il quale
si trova in una casa, e prima di dare la
disdetta dell'appartamento che occupa, vuole
essersi assicurato 1' appartamento nuovo
{Commenti). L'esempio calzerebbe più del suo.
Ma poiché, come disse l'onorevole Bissolati,
non è con le similitudini che si risolvono
argomenti di questa natura, (Commenti animati) evidentemente non è un argomento nè
11 suo nè il mio.
Allora, due sole parole di carattere giuridico, ma non di carattere politico sugli
argomenti del deputato Brunialti, perchè su
quelli di carattere politico, non credo sia il
caso d'insistere troppo in questo momento.
Ad ogni modo, si è insistito da tutti quelli
che hanno parlato su questa tesi, in questo
senso, che non è ammissibile il contempo-,
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXI —
— 6104 —
2'
1
SESSIONE
DISCUSSIONI
raneo possesso del doppio ufficio, Ma giuridicamente non esiste mai il doppio possesso,
e glie lo dimostro subito, perchè la convalidazione retrotrae al giorno delle elezioni;
l'opzione retrotrae al momento delia convalidazione, quindi, giuridicamente, 1' opzione avviene nel punto matematico in cui
egli diviene deputato del secondo collegio.
Allora egli deve decidersi, se accetta il nuovo
collegio o preferisce 1' antico Interruzione
dell' on. Torraca — Commenti).
Ma. dice l'onorevole Torraca (ed io preferisco raccogliere questa interruzione pi ut
tosto che divagare per conto mio, ed è una
delle obiezioni più solenni che si fanno a
questo argomento) dice : ma il deputato a
questo modo giuoca al sicuro. Il deputato
il quale si trova nel suo collegio originario e ci si trova male fa questo ragionamento: io tenterò la sorte del collegio venturo, ma intanto mi tengo nel collegio presente. (Interruzione a sinistra) {Ai voti ! ai voti!)
Ora questa Camera, purtroppo (e non so
se col voto, o meno, dell'onorevole Torraca),
questa Camera ha approvato, per esempio,
che i professori (Ai voti ! ai voti !) che i professori abbiano la facoltà di optare dopo il
sorteggio. E questo risponde all'argomento
dell'onorevole Torraca.
Ad ogni modo io non insisterò con altri
argomenti ; e dirò soltanto quest'ultima parola : che noi, per uno scrupolo di carattere
politico, veniamo indubbiamente a creare
una ineleggibilità, e non evitiamo gii inconvenienti che ne conseguono : perchè (lasciate che vi dica quest' ultima parola),
quando voi avrete votato, come voterete certamente, contro queste conclusioni, voi non
impedirete al deputato di dimettersi alla
vigilia della nuova elezione, e di esercitare tutte le sue influenze, servendosi anche del libretto ferroviario, che dura venti
giorni dopo la cessazione dell' ufficio, per
riuscire nel nuovo collegio (Ai voti ! ai voti !)
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole Piccolo-Cupani.
Voci. Ai voti ! Ai voti !
Piccolo-Cupani, relatore della minoranza della
Giunta (Segni d'impazienza). Confido che la
Camera tenga alto il sentimento politico,
senza scendere a considerazioni personali.
Finocchiaro Aprile, presidente della
Chiedo di parlare.
Giunta.
Presidente. P a r l i .
Finocchiaro Aprile, presidente della Giunta
Dirò pochissime parole, perchè la questione
mi pare già risoluta (Bravo! Bene!) dal sen-
Camera dei Deputati
—
TORNATA DEL 4 MARZO
1903
timento comune dell'assemblea. Ma ho U
dovere di fare una dichiarazione, in risposta
ad alcune osservazioni fatte dall'on. Brunialti, il quale censurò la Giunta, pel ritardo col q u a l e la questione di cui oggi ci
occupiamo è stata sottoposta al giudizio
della Camera. Ho il dovere di dichiarare che
la ragione del ritardo è indipendente dalla
nostra volontà. La p r i m a elezione avvenne
qualche giorno prima che la Camera prendesse le sue vacanze; il ritardo, quindi, è
conseguenza della chiusura della Camera.
Debbo aggiungere, anche a nome della
Giunta, che i r i t a r d i generici cui ha accennato l'on. Brunialti, non sono mai stati
occasionati da compiacenze di nessun genere. La Giunta ha sentito tanto l'opport u n i t à di semplificare la sua procedura, che
ha incaricato una sotto commissione di preparare le necessarie modificazioni del suo regolamento interno. (Benissimo! Bravo!) Ed è
ben lieta che l'on. Brunialti venga in suo
aiuto, ed offra il concorso efficace della sua
competenza, in questo lavoro. (Commenti.)
Detto ciò aggiungerò una sola parola sulla
questione. Non parlo naturalmente a nome
della Giunta: perchè in questa questione, vi
è solo per la forma una proposta della Giunta, essendosi essa divisa in metà e metà.
Il regolamento della Camera prescrive
che, in caso di parità, le conclusioni della
Giunta debbano intendersi favorevoli alia
convalidazione. Vi è quindi una proposta
del regolamento, più che una proposta della
Giunta. Però, avendo dato il mio voto contro la validità di queste elezioni, non pogso
astenermi dal riassumere in alcune proposizioni la ragione del voto mio e dei colleghi che con me consentirono. (Rumori). . .
Poiché non ha potuto parlare il relatore
della minoranza, abbiate la cortesia di lasciarmi dire poche parole.
La elezione del deputato in carica è
giuridicamente nulla e senza effetto, non
potendosi conferire una funzione che già
si esercita. (Bravo). La seconda elezione è
incompatibile con la prima non potendocoesistere con la stessa perchè manca il vero
eletto che già lo era precedentemente. Non
vi è analogia col caso dell'art. 94, trattandosi di cosa assolutamente diversa.
Coll'art. 94 si è voluta rispettare la libertà di scelta negli eletti e negli elettori
nelle elezioni generali, cioè nelle elezioni
contemporanee.
Per noi l'art. 41 dello statuto risolve la
questione; il deputato rappresenta la nazione non il singolo collegio. Non sono pos-
Atti
Camera dei
6t05
Parlamentari
LEGISLATURA XXI
2 a SESSIONE
DISCUSSIONI
sibili t e m p e r a m e n t i ohe hanno più. ohe altro il significato di u n accomodaménto personale, (Bravo!) e muterebbero il l e g i t t i m o
fondamento della nostra vita p a r l a m e n t a r e ,
"facendo del m a n d a t o politico, al quale le
persone dovrebbero servire, una f u n z i o n e
destinato a servire a l l ' i n t e r e s s e delle persone. (.Benissimo! Bravo!).
P e r queste r a g i o n i io confido che la Camera non accoglierà la proposta di convalidazione. (.Approvazioni vivissime).
Voci. Ai voti, ai voti !
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevote Majno per una dichiarazione di voto.
[Segni d'impazienza).
Majno. Non r i f a r ò la questione sulla
e l e g g i b i l i t à del deputato, che già si trova
investito di questa carica, in caso di una
nuova elezione ; mi limito a dare ragione
del voto che darò io e che d a r a n n o alcuni
miei compagni del g r u p p o al quale a p p a r tengo,
E stata discussa anche tra noi la questione che oggi occupa la Camera e sulla
quale la Camera è t a n t o i m p a z i e n t e di
esprimere il proprio voto. L a maggioranza,
d i r e t t a dal concetto che la sovranità popolare debba avere i l l i m i t a t a libertà nella
designazione del proprio candidato, avrebbe
a p p r o v a t o la convalidazione, avrebbe deliberato ciò che l e g a l m e n t e è l'opinione prev a l e n t e della G i u n t a ; ma la m i n o r a n z a si
è persuasa di votare in senso contrario per
considerazioni g i u r i d i c h e e per considerazioni politiche. G i u r i d i c a m e n t e la minoranza
ha considerato che si pone proprio male
la questione, q u a n d o si p a r l a di e l e g g i b i l i t à
e di incompatibilità. L a questione si deve
porre così : può una persona, che è già inv e s t i t a del mandato, p r e s e n t a r s i ad a l t r i
elettori per avere sncora quel m a n d a t o di
cui è già r i v e s t i t a ? E la m i n o r a n z a l'ha
risoluta in senso negativo.
Essa ha poi p o l i t i c a m e n t e considerato,
che in una nuova elezione possono venire
in giuoco influenze di p r o p a g a n d a di idee.
Sotto questo aspetto, noi abbiamo pensato
che la p r o p a g a n d a delle nostre idee la
facciamo u g u a l m e n t e senza p r e s e n t a r e come
candidato u n d e p u t a t o ; abbiamo considerato
che noi vinciamo quando le nostre idee
costituiscono il sangue di u n a democrazia
cosciente del corpo elettorale. Se la maggioranza cosciente del corpo elettorale non
c'è, perdiamo anche col deputato ; m a se
questa coscienza c'è, noi vinciamo anche
col semplice operaio che non è m a i entrato
—
TORNATA
DEL 4 MARZO
Deputati
1903
nell'Aula di Montecitorio. (Approvazioni —
Commenti).
Zanardetii. presidente del Consiglio. Domando
di p a r l a r e .
Presidente. N e h a f a c o i t à .
Zanardetii, presidente del Consiglio. Dichiaro
che, secondo la consuetudine, il Ministero
si asterrà dal votare.
Presidente. Il Governo ha d i c h i a r a t o di
astenersi. La Camera sa che la G i u n t a si è
divisa per metà e che quindi, secondo le
prescrizioni del regolamento, doveva prevalere il criterio della convalidazione delle elezioni.
Non essendovi a l t r e proposte, metterò ai
voti la convalidazione delle elezioni dei
collegi di Catania 2° ed A v i g l i a n a .
{Dopo prova e contropròva, la proposta di convalidazione delle elezioni non è approvata).
Dichiaro q u i n d i nulle le elezioni dei collegi di C a t a n i a 2° ed A v i g l i a n a e v a c a n t i
i collegi stessi.
Seguilo della prima Iattura del disegno di legge
sull'ordinamento giudiziario.
Presidente. P r o s e g u i r e m o nell'ordine del
giorno, il quale reca il seguito della p r i m a
lettura del disegno di l e g g e : Ordinamento
giudiziario.
L a facoltà di p a r l a r e spetta all'on. Gailini.
Gallini. Onorevoli colleghii. I l t e m a è altissimo e merita bene l'attenzione del Parlamento. Non si fa certo della retorica dicendo che è più interessante avere dei buoni
giudici che avere delle buone leggi; t u t t a via non credo che sia questa la sede di fare
u n a disputa m i n u z i o s a ; penso che sia opportuno toccare i p u n t i p r i n c i p a l i della
riforma, farne degli a p p r e z z a m e n t i e r i m a n dare le dispute speciali sopra i singoli argom e n t i a quando avremo d i n n a n z i a noi una
relazione p a r l a m e n t a r e . Questo dico per ascurare che sarò molto breve, il che mi concilierà anche la benevolenza dei miei colleghi.
V i sono due metodi per fare u n a r i f o r m a
giudiziaria: quello teoretico, che è una specialità dei professori, ed anche un poco dei
m a g i s t r a t i , i quali a tavolino possono concretare u n bellissimo progetto di r i f o r m a giudiziaria da f a r valere nella r e p u b b l i c a di Platone ; e l'altro sistema che deve presentarsi al
P a r l a m e n t o , il sistema pratico, quello cioè
di tener conto delie contingenze, delle condizioni di t e m p o , di luogo e di spesa e
specialmente di questo, che u n progetto
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA XXI
6106
2 SESSIONE •— DISCUSSIOINI —
a
dev'essere tale da poter superare le difficili
acque del Parlamento.
Io mi compiaccio che il Governo si sia attenuto a questa seconda forma; che, senza perdere di vista l'utilità di una riforma giudiziaria, abbia cercato di evitare possibilmente
gli scogli parlamentari. E dico che me ne
compiaccio perchè trovo che i fondamenti di
questa riforma sono perfettamente conformi
ai desiderati di tutti, meno qualche speciale osservazione.
Quali sono questi punti fondamentali del
disegno di legge ? Si affaccia prima di tutto
la questione del giudice unico: questione
che non è certo una novità, perchè nella
nostra legislazione abbiamo 1500 o 1600
giudici unici e quindi non si tratta che di
estendere il principio.
E se noi volessimo fare la vecchia disputa che si fa nelle scuole e nelle accademie intorno ai pregi ed ai difetti del giudice unico o del giudice collegiale, arriveremmo a questa conclusione, che il giudice
unico o il giudice collegiale è buono, se il
magistrato ha le doti che non si conferiscrono per esame, dell'indipendenza e della
capacità. Ma non è questo il criterio che
deve far decidere e che ha fatto decidere,
secondo me, il Governo per il giudice unico;
è un altro. Se voi considerate che nelle mani
del giudice unico, del pretore, come in quelle
del giudice collegiale, stanno il patrimonio,
l'onore e la libertà dei cittadini, se considerate che le cause anche piccole hanno un
valore relativamente grande, quando il patrimonio cui si riferiscono è piccolo ; se considerate insomma che per i poveri contadini
le cause dell escomio dal piccolo fondo , o
sulla proprietà di un cavallo o di un bue,
hanno la stessa importanza relativa che può
avere perun milionario la causa dell'espropriazione di un palazzo o di una tenuta, voiriconoscerete subito come sia logico che ogni
litigante, grande o piccolo che sia, debba avere un giudice egualmente capace, egualmente
intelligente. Ecco le ragione del giudice unico.
La ragione adunque del giudice unico si
traduce in una formola molto democratica,
ed è che una causa, per quanto piccola,
abbia un giudice ugualmente buono. Il sistema che abbiamo seguito fin qui , quello
cioè, per il quale si vengono addestrando i
magistrati nelle cause più piccole per poi
portarli a decidere nelle cause grandi, è una
specie di esperimento in anima vili, che è
contrario alla giustizia e contrario ai principi! democratici. Io trovo quindi lodevole
questo concetto che , del resto , è anche il
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 4 MARZO 1 9 0 8
concetto dei nostri antichi i quali lo traducevano in una formula molto maccheronica, ma abbastanza significativa: tam causa
castri, quam causa pollastri !
Questa tesi porterebbe necessariamente
alla conseguenza che al giudice unico fosse
data tutta la competenza, anche quando è
giudice di Mandamento, e a questo, lo riconosco, non si arriva col progetto, il quale
però è per questo riguardo , una tendenza,
un avviamento. È una ragione transitoria
quella che impedisce oggi di dare a tutti i
pretori la competenza uguale.
Nella serie delle disposizioni che regolano questo primo magistrato io ho trovato
da \ilevare una cosa sola, che non mi va
ed è quella che si riferisce al dimezzamento
della competenza dei conciliatori. Io non ho
ancora capito dalla relazione ministeriale,
nè ho altri indizi sufficienti per conoscere
per qual ragione il giudice popolare, il
conciliatore, quello che vive in mezzo alle
popolazioni, che fu elevato a questa competenza appunto perchè giudica de aequo et
bono, che è un giudice che ha una cognizione sufficiente e di più l'equità sufficiente,
abbia perduto la fiducia del legislatore in
guisa da dover retrocedere la sua compeenza a 50 lire. Anzi , se dovessi stare al progetto , troverei una ragione in
contrario per mantenerla a 100 lire, o
anche per aumentarla, ed è la ragione
degli appelli. Gli appelli , col sistema
del progetto, vanno portati tutti alla Corte
d'appello, lontana e costosa, anche quelli di
cinquanta lire ed un centesimo.
Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. No,
no !
Gallini. Se è così il sistema , io troverei
in questo una ragione di più. In ogni modo
aspetto a giudicare questo punto molto delicato ed importante perchè le causa dei
conciliatori, come dice la stessa relazione,
sono circa un milione e mezzo all'anno , e
quando avrò dei dati più positivi che mi
persuadano di questa verità che ancora non
conosco, che, cioè, il giudice conciliatore,
così com' è , si sia reso indegno ed insufficiente al suo ufficio, allora mi deciderò ad
accettare il progetto.
Il sistema degli appelli è in armonia col
giudice unico perchè a tutti gli appelli dà
un giudice ugualmente dotto ed ugualmente
capace. Io osservo però che questo è il punto
più scabroso della legge dal punto di vista
di quella certa opportunità, a cui accennavo
fin da principio, e che doveva esser la grand©
preoccupazione della Camera e del Governo.
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA XXI
— 6107
2a
SESSIONE
Tutti quanti, onorevoli colleghi, avrete
^avvertito una specie di sollevazione che
intende a salvaguardare degli interessi, che
intende specialmente a mantenere e ad aumentare in taluni centri, che verrebbero un
poco lesi nei loro interessi, quella somma
di affari che costituisce l'esercizio della professione di avvocato e che costituisce anche
un poco i] commercio del paese. Ora per
verità io credo che, specialmente dal punto
di vista parlamentare, questi interessi debbano essere il più possibile rispettati, ma
quando considero che la riforma giudiziaria
non si fa e non si deve fare a beneficio degli avvocati o dei locandieri, penso che se
questa sola fosse la ragione per gettare a
mare questo progetto, dovremmo avere il
coraggio di fronteggiare anche queste difficoltà. Io spero che il Govero troverà una
formola per rimuoverla, ma guai se essa
dovesse alterare tutto un sistema. Io , per
esempio, do un suggirimento al Governo, che
forse ne avrà ricevuti già mille; trovo che
se la Corte d'Assise ambulante, periodica,
che si manda in taluni circondari, si mandasse in tutti i circondari, si avrebbe una
certa equiparazione e si farebbe un atto di
giustizia, perchè non vi è ragione per fare
dei tribunali con o senza Corte d' Assise,
con o senza appelli penali ; si farebbe un
atto di giustizia perchè la giustizia penale, e
specialmente quella delle cause gravi, se
fatta sopra luogo, è più esemplare; e sarebbe anche più economica perché renderebbe
non necessario il trasporto di quelle carovane di testimoni, di magistrati ecc. che
costano tanto all'erario. Se il Governo troverà una formola in questo senso, io sarò
molto lieto di votarla, ma se questa formola
dovesse alterare tutto il sistema e creare
appelli diversi da appelli io non la potrei
accettare.
Altro punto saliente del progetto è quello
della Cassazione e della terza istanza uniti
insieme. Io ricordo che, sin da quando si
tenne a Eoma il primo congresso giuridico
italiano, nel quale erano quegli atleti del
foro che si chiamavano Rattazzi, Samminiatelli, Mari, Cataldi e Zanardelli, si discusse a lungo sulla quistione che allora si
poneva così: Terza istanza o Cassazione? Pareva infatti che i due termini fossero in
antinomia tra loro.
Io questo concetto non l'ho mai potuto
digerire, non ho mai potuto capire perchè
la terza istanza dovesse essere in antinomia
con la Cassazione, e mi compiaccio di vedere che nel progetto, e specie nella rela- '
2
Camera dei Deputati
—
DISCUSSIONI
—
TORNATA
DEL 4
NARZO
1903
zione, è spiegato che l'un sistema integra
l'altro. La Corte di Cassazione è la suprema regolatrice del diritto e non è punto in
antinomia con la terza istanza, la quale
tende all'esatta cognizione del fatto. Io solamente farei un'osservazione di forma :
perchè vogliamo seguitare a dire: " Corte
di Cassazione? " Già, per essere esatti, bisognerebbe dire: Corte di Cassazione e dei
rigetti : due parole una più brutta dell'altra.
Abbiamo invece un'altra formula classica
italiana, usata anche nel progetto Taiani e
che non capisco perchè non sia stata riprodotta in questo: Suprema Corte di Giustizia.
Mi sono compiaciuto molto, e comprenderete subito il perchè, di vedere nel progetto consacrata e creata l'avvocatura dei
poveri. Me ne sono compiaciuto molto, specie perchè sono stato oggetto di critiche
per aver io presa un'iniziativa di questo
genere; ma per verità, onorevoli colleghi,
10 ho sempre innanzi a me lo spettacolo
triste che ognuno di voi può vedere ogni
giorno entrando nelle nostre Aule di tribunale. Voi vedete arrivare in ogni sala di
udienza, cinque, sei, otto, dieci incatenati
che vanno a sedere sul banco degli accusati; il presidente comincia col domandare
loro: avete l'avvocato? Pochi e talvolta nessuno di essi lo ha, ed allora al solito cenno
11 portiere corre a cercare un avvocato, e
l'avvocato fugge, si rimpiatta, poiché per
esso è un supplizio. E finalmente si trova
il mal capitato, o si trova uno di quei disgraziati che fanno le cause a due lire :
questo tale non fa una difesa, si rimette
alla giustizia. E mentre da un lato v'è un
pubblico ministero agguerrito, che conosce
la causa e conclude sempre o quasi sempre
per la condanna, dall'altro lato i giudici
non rifanno la causa per conto loro, e succede questo (non dico sempre ma spesse
volte) che si condanna un innocente o si
dà all' imputato una pena quadrupla di
quella che meriti. E questo disgraziato
quando esce dal carcere , non ha che un
proposito: distruggere questa società che
gli ha procurato tanti dolori. Ora questo si chiama fabbricare anarchici, questo è un pericolo sociale; lo Stato assolutamente deve prevenirlo. Nè meglio avviene nelle cause civili. E' vero che ci
sono difensori coscenziosi, che patrocinano
con zelo e diligenza le cause del posero,
ma è anche vero che la maggior parte dei
poveri non arriva ad ottenere un difensore. Ed è anche vero che spesse volte co-
Atti Parlamentari
LEGISLATURA'XXI
6108 —
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2a
SESSIONE —
DISCUSSIONI
loro che hanno in mano un decreto di grat u i t o patrocinio se ne servono per perseg u i t a r e la p a r t e ricca, ed allora il sopraff a t t o r e non è il ricco, ma il povero che si
giova di questo decreto per p e r s e g u i t a r e la
controparte. Perchè insomma la responsab i l i t à dell'ufficio non esiste: q u a n d o invece vi fosse u n ufficio pubblico, una funzione di Stato, oh, allora questi inconven i e n t i , questi sconci non ci sarebbero.
Io mi posso dolere, e mi dolgo, che una
nobilissima classe, alla quale m i onoro di
a p p a r t e n e r e da t r e n t a n n i e alla quale so che
con la mia condotta non ho recato nessun
disdoro, combatta questa tesi e creda di
combatterla per r a g i o n i di giustizia, che
sono poi r a g i o n i d'interesse; ma finche vedrò d u r a r e questo danno e questa vergogna,
10 da questi banchi propugnerò sempre l'Avvocatura dei poveri, questo nobile e g r a n d e
istituto, che ha cinque secoli di storia italiana e p o t r à averne ben altri.
Ministero pubblico. I e r i ascoltavo, come
sempre, con la p i ù g r a n d e deferenza e conia consueta i n t i m a e vera amicizia il carissimo amico L u c c h i n i e l'udivo p r o p u g n a re una tesi che mi ha f a t t o r i m a n e r e stordito. E g l i dice che col p r o g e t t o del Governo (che io considero come progetto mio,
perchè l'approvo) noi t o r n i a m o indietro d ' u n
secolo e mezzo.
Mi son f a t t a questa domanda: non è
possibile il contrario; non è possibile invece
che sia l'amico Lucchini, il quale sia r i m a sto indietro di u n secolo e mezzo? P e r c h è ,
senza venir meno all'amicizia e alla stima
che ho per lui, vorrei f a r g l i questo r a g i o n a mento: come m a i si può sostenere che il pubblico ministero non abbia f u n z i o n i giudiziarie?poichè la sua tesi,se non isbaglio, era questa: il pubblico ministero non ha f u n z i o n e
g i u d i z i a r i a . Ma se noi siamo avvezzi fin dalla
scuola (forse lo ha i n s e g n a t o egli stesso
l'onorevole L u c c h i n i ) a concepire il sistema
giudiziario f a t t o di t r e coefficenti, l'accusa
la difesa e il giudizio; se i codici di r i t o e
di merito sono pieni di norme che discip l i n a n o l ' a c c u s a , la difesa e il giudizio,
come si concepirebbe una f u n z i o n e giudiziaria col solo giudicante, specialmente in
m a t e r i a civile, dove il giudice non può
muoversi se non è eccitato?
Io non concepisco u n o r d i n a m e n t o g i u diziario, non ho il concetto di u n ordine
giudiziario senza questi t r e coefficenti.
E debbo dire al mio amico Lucchini: se
11 pubblico m i n i s t e r o h a
necessariamente
una funzione giudiziaria, allora facciamo
Camera dei
—
TORNATA DEL 4
MARZO
Deputati
1903
quello che da t a n t i anni si chiede che si faccia: noi liberali da 30 anni chiediamo che
questo pubblico ministero, che è il r a p p r e s e n t a n t e del potere esecutivo, i n q u i r e n t e e
v i g i l a n t e sulla m a g i s t r a t u r a , che ne minaccia, né ha minacciato sempre l ' i n d i p e n denza, noi chiediamo che sia messo n e l l a
condizione di t u t t i gli a l t r i m a g i s t r a t i , e
noi crediamo che questa sia u n a tesi liberale, e non, come ha affermato l'onorevole
Lucchini, significhi portare di u n secolo e
mezzo addietro l ' i s t i t u t o del pubblico ministero.
E d ora mi sia permesso di dire d u e
parole sulla i n d i p e n d e n z a e s u l l ' a u t o n o m i a
dei m a g i s t r a t i .
L ' i n d i p e n d e n z a è u n a v i r t ù dell' animo,
che non si conferisce ne coll'esame nè coi
decreti reali. Q a i n d i t u t t i gli sforzi, con
dei r a g i o n a m e n t i , che facciamo p e r c r e a r e
d e g l i uomini seri, colti, f e r m i è t u t t a u n a
illusione.
Ma lo Stato ha il dovere di a l l o n t a n a r e
dal m a g i s t r a t o quelle cause che possono
i n s i d i a r e o menomare la i n d i p e n d e n z a dei
giudici.
Bisogna a l l o n t a n a r e dal m a g i s t r a t o le necessità quotidiane della vita; quando un uomo
ha la f a m i g l i a chesoffre e i figli che chiedono quello che egli non può dare, l'educazione e la coltura, quest'uomo non è p i ù
u n uomo libero. D u n q u e la p r i m a condizione è di m e t t e r e il m a g i s t r a t o nell'agiatezza, ed il disegno di legge, checché se
ne dica, è molto provvido, perchè attribuisce al m a g i s t r a t o un compenso tale, che
e g l i non avrà c e r t a m e n t e a l a g n a r s i perchè
a v r à il doppio e quasi il t r i p l o degli a l t r i
f u n z i o n a r i dello Stato.
E se a questo beneficio della condizione
a g i a t a il progetto può a g g i u n g e r e quello
della i n a m o v i b i l i t à dal grado e dalla sede,
l ' i n d i p e n d e n z a del m a g i s t r a t o a me p a r e assicurata.
I o mi congratulo col Governo che ha
saputo p r e s e n t a r e u n progetto serio e provvido. E poiché ho finito, senza f a r e delle
volate retoriche, mi limito ad esprimere u n
desiderio ed u n augurio.
Io auguro che il progetto i n c o n t r i l ' a p provazione di t u t t i voi e che possa trionf a r e di t u t t i gli ostacoli, c r e a t i d a g l i interessi locali : a u g u r o che sia d a t a al paese
u n a buona giustizia. E all'onorevole Z a n a r delli, che ha avuto il vanto ed il merito di
dare al paese u n governo di l i b e r t à , a u g u r o
che possa d a r g l i anche u n a b u o n a a m m i n i strazione della giustizia. (Bene! Bravo! — Molti
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXI
— 6109 —
2® SESSIONE
DISCUSSIONI
deputati vanno a stringere la mano all'oratore).
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole F a n i .
Fani. Onorevoli colleghi. Pare a me che
debba darsi lode, comunque politicamente
si pensi, al Governo, che dopo profondi
studi si presenta dinanzi a noi con u n a
legge che mira ad appagare voti antichi e
costanti, all'attuazione dei quali hanno altresì da tempo meditato e collaborato uomini d'intelletto e di cuore ai quali t u t t i è
perciò dovuta la pubblica gratitudine.
Noi abbiamo così dinanzi sopra uno d e i
più vitali argomenti, qual'è l'ordinamento
della giustizia, uno studio completo, ordinato e ponderoso che tiene conto di ogni
precedente e, su ciascuna questione, della
dottrina che è più in onore.
E pare a me che i n ciò si debba essere
soddisfatti dell'opera del Governo. Quindi
con un sentimento di benevolenza, dico la
verità, io ho posto il mio pensiero e l'anima
mia nello studio di questo disegno di legge
e nel modo più breve che mi sarà possibile^
e procurerò di tenere la parola, dirò intorno
ad esso a voi qui franco e libero il mio
pensiero.
Incomincio subito dalla questione relativa all'ordinamento del Pubblico Ministero, perchè ho presente quanto ieri disse con la
grande autorità sua il collega onorevole
Lucchini.
E dico francamente, che mi avrebbe'
molto consolato aver lui, così competente
favorevole al disegno di legge in questa
questione, che è fra quelle più gravi e più
delicate, che viene posta e nel modo che
tutti avete letto risoluta dal disegno d i
le
ggeE siccome la sua parola venne u d i t a
com'egli ne aveva diritto, con grande a m mirazione, io sento quasi il bisogno dell'animo di incominciare il dir mio dal rispondere subito alle osservazioni e agli obbietti
esposti da lui contro questa parte della
legge.
Noi siamo dinanzi ad argomenti nei
quali per fortuna ci sentiamo a n i m a t i da
uguale desiderio, perchè sono obbiettivi
e richiedono quindi nella trattazione loro
da parte di t u t t i una grande obbiettività
di spirito. Ecco perchè, anche a non avere
la competenza dell'onorevole Lucchini, io
espongo sicuro il pensiero mio su questa
questione che concerne il pubblico ministero : uno strumento delicato,'difficile e in
modo diverso giudicato dalla dottrina e qual*
che volta anche da qualche pronuncia su*
Camera dei
Deputati
TORNITA DEL 4 MARZO* 1 9 Ò S
periore di magistrati.
Il disegno di legge risolve addirittura la
questione nella forma più liberale.
E c i o è la conseguenza indeclinabile, necessaria di quella preparazione che era già
stata avviata in questa parte del nostro
diritto pubblico interno. La quistione deve
porsi così : 1' esercizio dell' azione penale
per il ristabilimento dell' ordine t u r b a t o dal
delitto, la funzione d'inquisire o di accusare può essere attribuzione di giudice?
Io non voglio alla grave domanda rispondere con parole m i e : voglio dire dove è
g i u n t a a questo punto la dottrina italiana
per mezzo di un giurista illustre che non è
certo sospetto e che deve essere accolto da
tutti con molta autorità e quindi con molto
favore.
Esso è Lodovico Mortara insegnante fino
a i e r i — magistrato oggi — che nell'opera sua « Istituzioni di ordinamento giudiziario » pone la quistione e, come udrete, la
risolve, affidando proprio al giudice, al magistrato, come un ideale lontano da conseguirsi e da augurararsi, il ristabilimento
dell'ordine nella società t u r b a t a dal delitto.
Egli dice così, consentitemi la breve lettura :
« Qui si delinea chiarissimo il criterio
fondamentale f r a l'azione pubblica e l'azione privata : l'una e l'altra formano oggetto dell'attività del potere giudiziario in
quanto entrambe hanno per scopo l'adattamento della formola generale della legge
ad un caso particolare e l'esecuzione del
precetto così specializzato. Se non che, mentre la prima, azione pubblica, è determinata
da un fatto cha turba per le sue condizioni
obiettive la convivenza regolata del consorzio civile, la seconda ha base in un fatto
che può turbare tale convivenza in virtù
delle circostanze subbiettive in cui il suo
effetto si produce.
« Quindi rispetto alle violazioni della
legge penale è imprescindibile dovere del giudice
Viniziatiea nell'esercizio dell'azione, mentre per
quelle che appartengono all'ordine giuridico
privato sono doveri altrettanto rigorosi l'astensione dall'iniziativa e l'esercizio della
potestà giudiziaria solo in virtù e nei confini della domanda del cittadino interessato. »
. Iniziativa adunque immediata da p a r t e
del magistrato, quando si t r a t t a del turbamento delle garentie sociali (azione pubblica) iniziativa del cittadino allorché si
t r a t t i dello esperimento delle azioni private,
di u n a reintegrazione patrimoniale. Ma nel-
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA X X I —
2
a
"SESSSIONE —
Camera dei Deputati
6110
MARZO 1 9 0 3
—ì
là si è costretti a ritornare al sistema di
prima, ad incaricare gli avvocati per andare a sostenere nell'udienza le ragioni della
pubblica giustizia. Ecco quale è oggi in Inghilterra la istituzione del Pubblico Ministero.
Ora noi abbiamo invece questo organismo disciplinato dalla legge l' ordinamento giudiziario che (bisogna ricordare
anche questo) è modellata sulla legge 20
aprile 1810 di Francia, la quale diede la
prima volta in quel paese forma definitiva
alla istituzione.
E la nostra legge all'art. 129 definisce
il Pubblico Ministero il rappresentante del
potere esecutivo presso Vautorità giudiziaria. Ora
ciò che ha sollevato critiche di ogni maniera è stato più il nome che la sostanza:
perchè a onore del vero i magistrati del
P. M. chiam amoli pure così senza paura
di dare ad essi cosa non dovuta, i magistrati del Pubblico Ministero, hanno sentito di essere nella realtà magistrati e non
gratuiti e ciechi difensori dell'ordine pubblico ; ed hanno sentito che la società si
tutelava accusando e condannando, ma che
si tutelava ugualmente recedendo dall'accusa e assolvendo (.Benissimo !) ; e che o in
un modo o in un altro si trattava ugualmente della reintegrazione del diritto.
Non mi è quindi piaciuto udire, dal collega Lucchini queste parole : il Pubblico
Ministero deve accusare.
DISCUSSIONI
l'un caso 0 nell'altro, e si comprende, al
giudice il diritto e il dovere d'intervenire
o d'iniziativa o richiesto per reintegrare i 1
diritto offeso.
Così la questione è risoluta da quella
che può dirsi l'ultima parola della dottrina
italiana.
Lucchini Luigi. Non è la sua materia. (Commenti).
Fani. Non è la materia dell'autore ! Intanto, quantunque a ciò che sento, il Mortara non professi la procedura penale, io
mi contento della soluzione che ha dato.
(Commenti). Eppoi perchè si è professori di
procedura civile, non si potrà anche manifestare un pensiero in materia di ordinamenti penali? (Bravo- Commenti).
Del Balzo Carlo. Ma se ciò fosse vero, il
Parlamento sarebbe incompetente. (Bravo !)
Fani. Senonchè ieri, allorché parlava il
collega Lucchini, udii da qualcuno citare,
al solito, l'Inghilterra. Perchè noi, colleghi
cari, siamo condannati fatalmente a questo :
quando si tratta di una questione forte,
grave, noi che eravamo grandi quando là
non erano nati, ci sentiamo sempre opporre
1' Inghilterra. Ora 1' Inghilterra in questo
speciale ordinamento del pubblico ministero non ha avuto sin qui, a mio avviso, un concetto adeguato. Ed è proprio
una di quelle questioni nelle quali essa è
molte miglia lontana da noi. E sia ciò detto
col dovuto rispetto alla Nazione che sotto
tanti altri aspetti può, a molte, ora insegnare. Essa possiede il Solicitor e VAttorney
general ma questi sono più funzionari politici che altro, non cimentano il loro ufficio
in ogni maniere di cause e di giudizi penali, ma si presentano, solo in certe determinate occasioni e la loro missione non è
assolutamente giudiziale.
D'altronde fino a poco tempo fa, e quando
già noi avevamo per la tutela sociale e per
quella del cittadino guarentigie d'ogni maniera, in Inghilterra — ripeto fino a poco
tempo fa — fino al 1879 erano gli agenti
di polizia che esercitavano l'incarico di perseguitare i colpevoli e di stabilire gli elementi dell'accusa; ed al pubblico dibattimento andavano a sostenere l'accusa, 0 funzionari amministrativi, o avvocati delegati
caso per caso. E proprio questo fino ai 1879,
in ordine alla istituzione del pubblico ministero, lo stato dell'Inghilterra.
Fu soltanto con una legge del 1879, che
venne istituita la notissima Direzione delle
pubbliche accuse composta di un direttore
e di sei sostituti ; ma sono così pochi che
T O R N A T A DEL 4
Lucchini. N o ,
no.
Il Pubblico Ministero deve esprimere il suo pensiero come la mente e la
coscienza gli dettano.
E così diciamolo ad onore del vero, la
magistratura che in Italia esercita le funzioni del Pubblico Ministero mostra nella
sua grande maggioranza di sentire e di intendere la sua grande missione. E volete
vedere egregi colleghi come io sia nel vero?
Noi avanziamo, facciamo molto cammino e
rallegriamocene, perchè anche in questo argomento noi in Europa teniamo il primato.
Infatti la tendenza è questa: non già di
distruggere ciecamente la funzione del Pubblico Ministero che sarebbe grave errore
ma è invece il graduale assorbimento della
funzione del Pubblico Ministero in quella
del magistrato. E proprio così ; se la tendenza è questa, se le cose sono superiori a
qualunque pensiero individuale, perchè non
felicitarcene e non accogliere questo come
ottimo risultato ?
Ma non pare a tutti voi che ci si senta
meglio garantiti, quando questo grave e
Fani.
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXI
2 * SESSIONE
— 6111 —
D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 4
delicato ufficio sia esercitato da chi ha
mente ed anima di magistrato ?
E la nostra legge di procedura penale non ha già concesso ai magistrati effettivamente, con speciali disposizioni di
legge, l'esercizio dell'azione pubblica? Io
ricordo al pensiero di tutti voi gli articoli
71 ed 89 del Codice di procedura penale, per
i quali al giudice istruttore e al Pretore è
confidata (e non si parla del pubblico ministero) la immediata persecuzione del delitto.
Dunque anche la nostra legge scritta ha
fatto già buon cammino. E' così. E ricord
a titolo di onore che il Taiani proponeva si
affidasse la funzione del pubblico ministero
a magistrati inamovibili. Quando l'onorevole Zanardelli presentò la legge, che per
me è un altro titolo d'onore per lui, la legge
del giugno 1890, ei trovò la questione del
pubblico ministero nella dottrina e nella
legge nel modo che ho detto evoluta, non
credè prudente subito e per intiero risorverla ma sersse in quella legge, che è onor
di avere colta e votata l'articolo 18 col quale
preannunciò, parificando le carriere, quello
che oggi addirittura propone. E dispose così:
« Le carriere della magistratura giudicante
e del pubblico ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono
uguali e promiscue quanto agli aumenti di
stipendio ed alle promozioni ». E' un passo.
« I magistrati che vi appartengono, sono
compresi in una graduatoria unica per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere. »
Ora dunque siamo a questo: il pensiero
scientifico si è evoluto nel modo che ho eo
sposto: la legge scritta ha fatto già un passo.
E quella parte della magistratura che
esercita la funzione di pubblico ministero ha così sentito la propria missione. Perciò
giustamente si sente offesa quando si solleva contro di lei un pensiero che mira
a rappresentarla diversamente. Lasciamo
che con questo disegno di legge la questione
riceva la sua soluzione definitiva: Sarà
un'altra grande e solenne affermazione della
causa della libertà senza pericolo alcuno
per la causa della giustizia. (Bravo! Bene!)
Dopo avere così risposto all'on. Luchini
vengo ad un'alra parte del disegno di legge.
in ordine al quale mi è caro di premettere il ricordo della legge dianzi ricordata del giugno 1900, che è per una parte
quasi un avviamento alla riforma. Mi pare
proprio così. Il tema che la legge del 1890
si propose si può riepilogare con queste pa;
Camera dei Deputati
MARZO
1908
role brevi: stabilire un principio che, apren"
do l'ingresso ai giovani cultori del diritto
nei gradi inferiori della gerarchia giudiziaria, assicuri loro di poter compiere, onorata ed utile, la loro carriera. E non ostante
molte critiche che sono state fatte (e che
cosa non si critica a questo mondo?) noi che
esercitiamo la professione di avvocati e che
conosciamo i nuovi giovani magistrati venuti dopo la legge del 1890 dobbiamo esser
grati a questa legge ed alla sua applicazione felice, perchè con essa e per essa si vede
nella magistratura, lo si deve dire in onore
di questi giovani valorosi un (rinnovamento
consolatore. I vecchi e forti magistrati che
venivano dai ceti giudiziari delle antiche
Provincie, al 1870, si andavano diradando;
ebbene, per essa nuova e rigoglioso sangue
s'innestava nel vecchio e onusto tronco della magistratura italiana, ed esso si sente
più gagliardo e più forte, e meglio adempiere alla sua grande missione (È vero, è
vero).
Intanto io rilevo (e vedo, con 1' approvazione d'alcuni cari e autorevolissimi colleghi, che è proprio così, che io sono nel
vero) che questo giovane rinnovamento della magistratura italiana dovuto alla legge
del giugno 1890, fa proprio sentire nell'ordine giudiziario l'influsso benefico del suo
ingegno e dei suoi studi. Abbiamo oramai
una pleiade di giovani magistrati che onorano l'ordine al quale appartengono. E dopo questa premessa che mi parve opportuna,
discuto brevemente le proposte del Governo pel nuovo ordinamento delle Magistrature giudicanti.
Giudice unico.
Quale è la sintesi del disegno di legge;
in ordine a questo argomento? Armonizzare
nell'amministrazione della giustizia il principio dell'unicità e della collegialità del giudizio. Esaminiamo quindi (procurerò di non
ripetere le cose dette dianzi dal bravo collega Gallini), il modo com'è proposto nel
disegno di legge questo concetto; armonizzare l'unicità del giudizio con la collegialità.
I ministri proponenti han trovato in
gran parte aperta la via in tutto quello che
era la preparazione ideologica e storica di
questo movimento. Noi, senza avvedercene,
siamo, in questa questione, a quello che il
Savigny diceva nientemeno che nel 1814: e
cioè che tutte le innovazioni sociali maturano prima quasi inconsciamente e lentamente nel pensiero, e poi in atto in mezzo
alle sociali convivenze e finiscono per af-
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA X X I —
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2
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI
fermarsi ssnza ohe ci sia avveduti della lo
ro preparazione.
Troviamo il buon pretore che, nelle vecchie e gloriose provincie subalpine, giudica
fino a trecento lire: e t u t t i hanno fede in
lui, t a n t o che gli si affidano le controversie
civili fino al valore di lire 1500.
Sapete, o signori, che mi ascoltate così
benevoli, che cosa vuol dire aver dato al
pretore la soluzione delle controversie civili fino al valore di 1500 lire? Vuol dire
aver dato ad esso la soluzione del settanta
per cento di tutto il movimento giudiziario
della penisola.
Nè basta : abbiamo affidato ai pretori
quasi intiero l'esperimento delle gravi azioni possessorie. E voi ricorderete con quale
aspettativa, per esempio, qui a Roma era
attesa e salutata la soluzione della questione
che si riferiva alla servitù pubblica d i passaggio di Villa Borghese; e più recentemente
la soluzione dell'altra relativa a San Girolamo degli Schiavoni. Sia detto in onore di
quei due magistrati; un tribunale collegiale
avrebbe deciso ugualmente ma non forse con
maggiore competenza e maggiore dottrina.
E di competenza del pretore il procedimento esecutivo disposto dalla legge 20
aprile 1871. Così noi abbiamo affidato ai
pretori t u t t a la così detta procedura paterna dei consigli di famiglia e di tutela,
oltre altre questioni di carattere amministrativo che hanno una importanza sociale
come quelle che hanno tratto alla vigilanza
sugli uffici di stato civile.
In penale, al pretore è affidata, oltre ciò
che è di sua competenza, la iniziativa dell'azione penale per ogni delitto che accade
nella sua giurisdizione, e tutto quel compendio d'istruttorie penali delegate che i
giudici istruttori affidano ad essi in una
quantità di procedimenti penali...
Lucchini Luigi. A b u s i v a m e n t e .
Fani.
La legge lo consente; e bisogna
dire la verità che il pretore, anche ammesso
che questa delegazione sia affidata a lui
abusivamente, vi adempie nella più gran
parte dei casi con soddisfazione generale.
Lucchini Luigi. Ma sono i cancellieri che
1' adempiono.
Fani. Ma perchè i cancellieri?
LoSlini. Perchè normalmente i pretori non
possono arrivare a compiere tale lavoro.
Domandatelo a t u t t i i pretori.
Fani. Questa è una semplice affermazione
del mio ottimo collega Lollini, col quale
d'altronde siamo d' accordo in molte cose,
tranne in politica. (Si ride).
Camera dei
—
TORNATA DEL 4
MARZO
Deputati
1903
Se poi andiamo a sindacare il lavoro
collegiale, (e qui siamo in gran parte avvocati e t u t t i lo sappiamo) vediamo che, per
esigenze tecniche o per consuetudini, si tenda ogni giorno più a restringere la funzione della collegialità presso i tribunali.
I n f a t t i vediamo che in penale l ' i s t r u t t o r i a
è affidata ad un giudice speciale appositamente delegato ; che in civile abbiamo pure
giudici delegati all'istruttoria di certe procedure, come nei fallimenti, nelle graduatorie; nelle cause poi ohe si dibattono dinanzi
ai collegi, chi fa tutto è ; in civile , il relatore ; e in penale il magistrato che f u n g e
da Presidente o negli appelli il giudice
relatore.
Io ho udito parecchie obiezioni a questa
parte della riforma, ma mi pare che si possano facilmente riassumere ed eliminare.
Per ciò che concerne la competenza civile
obiezioni serie , mi si perdoni la parola ,
non ve ne sono.
Si diceva una volta, e lo ha ricordato
anche il collega Gallini; sta bene che il
pretore giudichi le cause di mite valore ;
ma le cause di valore elevato no. Da qui
la distinzione odiosa delle cause del povero e di quelle del ricco.
Ma all'obiezione si risponde egualmente
con quel criterio di relatività che t u t t i
intendono; e cioè che le 500 lire che per
me non sono una rovina, sono la rovina
pel mio castaido il quale tiene alla vittoria di quella causa per cinquecento lire
come io posso tenere alla vittoria di una
una causa per parecchie migliaia.
E poi queste cause o piccine o import a n t i possono presentare sempre difficoltà
intrinseche che non è lecito a priori prevedere. Per cui non mi pare di gran valore
questo argomento delle cause minori.
Ma si è aggiunto : volete affidare subito
ad un pretore giovane la decisione di controversie i m p o r t a n t i ? Ed io rispondo, quando è che codesti giudici arriveranno a maturità ?
Si laureano a 22 anni, poi si presentano
all'esame teorico dell'uditorato ; e ammessi
compiono quasi due anni negli uffici giudiziari collegiali : poi si presentano all' esame pratico dell'aggiuntato (una brutta parola ma si dice così) poi percorrono altri
due anni e finalmente conseguono la posizione di pretore. Quando è che sarà maturo
quest'uomo ?
E giunto così ai ventisei o ventisette anni
non potrà adempiere, dopo tante prove, l'ufficio di giudice?
Atti Parlamentari
LEGISLATTJRA X X I —
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2a
SESSIONE
DI SCUSSI0NI
P e r cui anche da questo lato mi pare
ohe la critica non abbia un gran valore.
Per ciò che concerne poi il giudizio in
materia penale ho udito una obbiezione
che può avere un'importanza quanto meno
apparente. Guardate, si dice: voi siete dinanzi al codice di procedura penale il quale
stabilisce che in certi casi il tribunale può
infliggere pene di 15 anni di reclusione, e
finché lo fa un Collegio va bene, le respons a b i l i t à sono divise: ma avrà questa indipendenza, questa libertà, questo coraggio
il giudice singolo d a v a n t i ad un individuo accusato di grave delitto al quale egli
può, p e r questa competenza eccezionale, infiggere fino a 15 anni di reclusione? L'obbiezione ha qualche peso: ma io vorrei che
t u t t i voi diceste quand' è che in Italia un
tribunale infligga così gravi condanne penali.
Queste rappresentano proprio una vera eccezione, poiché la media delle condanne
g r a v i è t r a i tre e ed cinque anni. {Interruzioni). E proprio così^noi che siamo nell'esercizio della professione lo vediamo.
D u n q u e i) timore di questi pericoli, il timore che venga meno la indipendenza del
giudice, mi pare che proprio sia fuor di
luogo, quando noi appunto con la riforma
miriamo ad elevare il sentimento della individuale responsabilità del magistrato.
E poi per ogni pericolo possibile della
giustizia abbiamo l ' a p p e l l o concesso alla
parte condannata, concesso al pubblico min i s t e r o per rivendicare, se mai, le ragioni
della innocenza e della giustizia: appello collegiale nel modo che t u t t i avete letto.
Se ancora t r a voi si avesse qualche preoccupazione, io ricorderei alcuni precedenti
davvero autorevoli e che possono contro
ogni trepidazione infondere conforto e forza,
e fare accogliere senz'altro questa parte importante della riforma.
Pasquale Stanislao M a n c i n i , nel 1887,
invitato, non so se al Senato o alla Camera
nostra, a dire il suo pensiero in proposito
( ho riletto di questi giorni il bellissimo
ispirato discorso ) diceva così : " al pretore
piena competenza in t u t t a la materia correzionale ; al solo presidente, nei piccoli
tribunali, la decisione delle cause civili „ .
I due ex colleghi nostri Martelli e Bizzozzero nel 1878 presentarono un disegno
di legge d'iniziativa parlamentare col quale
proponevano si affidasse ad un magistrato
singolo la cognizione di t u t t e le cause civili e penali: e la relazione che accompagnava questo disegno di legge, molti di voi
la conoscono di certo, di certo la conosce il
Camera dei Deputati
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TORNATADEL
4
MARZO
1903
collega Pozzi che mi ha ricordato testé la
data, è pregevolissima.
Non b a s t a : nel congresso giuridico italiano del 1880, il Manfredini propose di introdurre il giudice unico nel giudizio di
primo grado, mantenendo la collegialità in
appello. E il suo ordiue del giorno è firmato da Paoli, (tanto nomine millum par elogiuml)
Ferri, Oliva, Spantigati, Invrea, Tolomei
Giudice, Buccellati, Segrè, Fuà, Giuriati,
Brasa e altri. Voi sapete infine, ed ho finito
con i ricordi, che il ministro Giannuzzi Savelli costituì una commissione di deputati
e senatori per lo studio di una completa
riforma giudiziaria, ed a farne parte furono
chiamati: Taiani, Righi, Paoli, Brunetti,
Gagnola, Casorati, Cuccia, Fusco e Giordano, nomi tutti che cito a titolo di onore.
Questa commissione discusse ampiamente
la questione del giudice singolare in prima
istanza, collegiale in appello, e concluse
per proporre l'attuazione di questo sistema,
sistema che il R i g l i difendeva lungamente
in una pregevolissima relazione, nella quale in sostanza diceva che nonostante qualche inconveniente ( e in tutte le istituzioni
di questo mondo alcuni inconvenienti ci
sono ) il sistema doveva preferirsi e fortemente desiderarsi che fosse attuato, perchè per esso si otteneva di accertare ed
individuare le responsabilità, di stimulare
lo scrupolo del ben giudicare, di rendere
più sollecita la funzione giudiziaria, di
contribuire infine alla diminuzione del numero dei giudici.
E con queste ragioni egli poneva termine alla relazione, dichiarando alla Camera che il voto dei 15 colleghi suoi era
stato concorde.
F i n a l m e n t e vi è il progetto Taiani del
1885, che conoscete di certo, col quale si
si proponeva di affidare al pretore, rappresentato da un giudice in missione, la competenza penale in t u t t a la materia corrszionale e di polizia.
Chiudo questo davvero meritato e dovuto ricordo, (perchè noi passiamo, ma le
cose nostre e dei nostri colleghi che non
sono più, rimangono) con quello che manifestava il guardasigilli Borgatti in u n a
discussione mirabile in proposito del riordinamento della magistratura giudiziaria.
E g l i diceva precisamente così: " I n t r i n s e camente considerata io ravviso provvido,
allo scopo di correggere il vizio capitale
di un'organizzazione giudiziaria oligarchica
e dicasterica (ed era u n buon conservatore
che parlava cosi), reintegrare i pretori nella
Atti Parlamentari
LEGISLATURA X X I
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2
a
SESSIONE —
DISCUSSIONI
piena giurisdizione di giudice ordinario,
sostituendoli agli attuali collegi giudicanti
in prima istanza secondo i voti e le proposte
di molte persone autorevoli e competenti,,.
Una parola proprio che deve tranquillizzare i più trepidi.
Ecco le ragioni per le quali io voterò questa parte della riforma, salvi alcuni
emendamenti che mi riservo di presentare
alla seconda lettura, per provvedere alla tutela di interessi rispettabili e degni, a qualche anomalia che m' è parso rilevare in una
disposizione del disegno di legge.
I n questo momento a noi è solo consentito discutere ne' suoi cardini fondamentali
la riforma proposta.
E mi avvio così, come vedete, con molta
rapidità, alla fine, senza abusare della vostra
pazienza cortese. (Interruzioni — Parli!).
Volevo però non lasciare l'obietto della
competenza dimezzata intorno al quale ha
discorso dianzi il collega Gallini.
E dirò questo solo. Sarà una limitazione
spiacevole: ma mi sembrano esaurienti le
cose esposte in persona nella relazione, la
quale dà le ragioni per cui essa ha creduto
conservare le attuali sedi giudiziarie. Ma
t u t t i quelli che hanno passato più anni alla
Camera, ricordano con me quello che avvenne, ministro l'onorevole Zanardelli, in occasione della discussione della legge per l'abolizione delle preture. Prendemmo parte molti
di noi a quella discussione; e quando credevamo di essere giunti all' abolizione di
circa seicento preture, dovemmo subire un
altro progetto d ' i n i z i a t i v a parlamentare che
quasi r e i n t e g r a v a per intero quelle sedi che
il voto della Camera aveva per massima
destinato all'abolizione.
E non doveva il governo, al quale preme di assicurare l'attuazione, nei suoi principii fondamentali, di una riforma come
questa, darsi pensiero ugualmente di tutti
gì' interessi che un mutamento di sedi o
1' abolizione di alcune avesse potuto turbare ?
Ed allora il Governo ha avvisato alla
conservazione di tutte le attuali preture
mandamentali : e ai magistrati che ne saranno i titolari , pur dando la dignità e il
grado e i corrispettivi degli altri p r e t o r i ,
dovendo essi vivere in luoghi modesti per
condizioni intellettuali e di civiltà che potessero in certa guisa coadiuvare l'opera
del Giudice , ha conservato la competenza
attuale.
Questa è la ragione per cui ha creduto
di segnare nella sua legge questa che pare
Camera dei Deputati
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TORNATA DEL 4
MARZO
1903
una contradizione, ma che è in sostanza una
transazione consigliata da forti ragioni di
cui il Governo doveva rendersi conto , e a
cui doveva adeguatamente provvedere.
Vengo a dire qual'è il mio pensiero circa
la magistratura superiore. Noi troviamo, nel
progetto , istituito un terzo grado. È revisione; o terza istanza ? Il disegno di legge
chiama questa magistratura così : Corte direvisione. E sta bene: anzi mi pare il battesimo preciso, perchè essa deve i n f a t t i rivedere e , come conseguenza della revisione v
giudicare. Ma vediamo ciò che è logico che
essa riveda e giudichi.
Il disegno di legge dice : t u t t e le sentenze delle Corti di appello che le s a r a n n o
denunciate.
F i n qui io sono stato un ortodosso , un
deputato non sospettabile per ciò che concerne le impressioni circa il disegno di legge :
quindi mi permetto di richiamare 1' a t t e n ,
zione del Governo sulle poche cose che dirò
e che non furono sin qui in modo alcuno
accennate. Ma dico al Governo ohe le osservazioni mie hanno il conforto autorevole
di altri onorevoli colleghi.
Si sa che, per gli ordinamenti attuali,,
dal giudicato di prima istanza si ricorre in
appello. E per parlare dei giudizi maggiori,
dalle s&ntenze dei tribunali si va in appello
alle Corti. Quando alla necessità di questo
rimedio, nessuna obiezione.
In proposito nell'opera notissima di Mancini, Pisanelli e Scialoia, sul rimedio dell'appello si leggono queste semplici
ma
solenni parole:« Quando noi vediamo sorgere
il rimedio dell'appello in tutte le nazioni
e mantenervisi per secoli, non è lecito dubitare che non sia stato prodotto e sostenuto da un vero e profondo bisogno di civili
consorzi ».
Qui sorsero le dispute circa l'estenzione
che doveva darsi a questo rimedio. Voi sapete ciò che opinavano Bentham e Ballot
i quali pretendevano chiudere gli appelli
alle cause maggiori, e come ad essi risposero
in seno all'assemblea costituente Koyet-Collard e Beranger. Così l'appello f u tenuto
fermo in tutte le contese giudiziali civili.
Oggi, con la legge che ci governa, il
giudicato si forma subito dopo il giudizio
d'appello : pronunziata la seconda sentenza,
si ha il giudicato. E molte volte accade, in
cause anche gravi, che si abbia la cosa giudicata in una sola sentenza. E se, per esempio la Corte di Apello che l ? ha proferita
non f u concorde, può darsi che il soccombente perda nonostante il voto favorevole avuto
Atti
Parlamentari
LEGISLATURA. X X I
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—
2*
SESSIONE —
DISCUSSIONI
dai tre giudici di prima istanza e da due dei
cinque giudici della Corte.
Ma era grave anzi enorme codesta condizione di cose.
E clie dovesse dirsi formato il giudicato
in presenza di due sentenze in conflitto tra
loro parve sempre da secoli iniquo. Se ne
preocupava l ' i m p e r a t o r e Giustiniano nella
legge : ne liceat una; ed egli volendo porre
un freno alla lunghezza dei giudicati, limitò
la facoltà di appellare ; concesse bensì che
per la stessa controversia (ecco uscire a
poco a poco il terzo grado) si potessero ammettere due appellazioni.
Venne poi la Chiesa nel Medio evo che,
negli ordinamenti giudiziari, favorì grandemente l ' i s t i t u t o dell'appello. La Chiesa voleva proteggere tutto, voleva affezionarsi
tutti. Ma mentre in relazione al numero delle
parti essa consentiva" persino cinque sentenze di merito in una controversia (udite)
se avveniva che due sentenze fossero concordi
si aveva immediatamente il giudicato.
Nel regno di Napoli, fino dai tempi di
Ruggero, fondatore della Monarchia, il numero degli appelli era limitato, ma non
erano più ammessi dopo due sentenze concordi.
Questa è la tradizione antica.
Potrei ora ricordare la più recente tradizione italiana, e ricordare che egualmente
si praticava nei ducati di P a r m a e di Modena; ugualmente si disponeva nel Regno
Lombardo Veneto e cioè per parlare di questi luoghi, il Regolamento giudiziario di
Gregorio XVI del 1534 ai paragrafi 269, 270 e
323 concedeva tre gradi di merito oltre il ricorso al tribunale supremo della Segnatura :
ma il terzo grado si dava unicamente nel caso di
due precedenti sentenze difformi, mentre le due
conformi costituivano giudicato.
Animato da questi ricordi, il guardasigilli Vigliani nel 1875 poneva il quesito
innanzi alla Camera, così : « La suprema
magistratura deve essere un tribunale di
terza istanza, giudice cioè ad un tempo del
fatto e del diritto, o invece una corte di
cassazione istituita per invigilare sull'esatta osservanza della legge e per conoscere delle sentenze dell'autorità giudiziaria solo in quanto fossero o no conformi
alla legge ? » E rispondeva all' importante
domanda con un disegno di legge, che certo
l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro di grazia e giustizia ricordano, presentato il 15 aprile di quell'anno, nel quale accoglievasi il sistema della
Cassazione, con una disposizione che suonava così: « Può anche essere i m p u g n a t a
Camera dei
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TORNATA
DEL 4
MARZO
Deputati
1903
col mezzo della revocazione per errore di
f a t t o la sentenza pronunciata in appello che sia
contraria a quella di prima istanza neWapprezzamento dei fatti sostanziali e delle prove decisive della causa. » Questo voleva dire un
doppio giudizio nel merito e di terza istanza
e di cassazione. E il medesimo pensiero, lo
stesso concetto ribadisce più tardi il Giannuzzi Savelli.
Questa dunque è la schietta tradizione
italiana, perchè la terza istanza non rappresenta già il bisogno che debbansi in una
controversia dare tre sentenze, ma è bensì
la conferma del principio che per formare
il giudicato occorrano due sentenze conformi.
E siccome ciò non può aversi, allorché
nel doppio esperimento del giudizio di merito si ha una sentenza del tribunale in
un modo ed una sentenza della corte d'appello in un altro, allora interviene la Corte
di terza istanza per pronunciare un'altra sentenza che è la terza di numero, ma che è
in sostanza la seconda, perchè o dà ragione
alla prima o dà ragione alla seconda. E
così voi avete genuino il concetto che emana
da t u t t a questa tradizione giuridica: e cioè
che mentre le questioni non debbono eternarsi, si è bensì riconosciuto che, per la
tranquillità sociale, il giudicato non si possa
avere se non quando due magistrature di
merito abbiano detto il loro pensiero circa
la questione; e che perciò, per impedire appunto che con una sola sentenza possa formarsi la cosa giudicata, si debba ricorrere
all'esperimento della terza istanza.
E qui, mentre io saluto nel progetto, come
u n a creazione felice, rispondente ad un vero
bisogno di giustizia, l'istituto della terza
istanza, sotto il nome di Corte di Revisione,
prego il Governo perchè, per l'essenza stessa
dell'istituto, il quale, considerato in tutte le
sue derivazioni ed in t u t t a la sua tradizione e nella sua stessa ragione, dee provvedere a che si abbiano in una medesima
controversia due giudicati conformi, limiti,
modificando la legge, il ricorso alla Corte
di revisione solo nel caso della difformità
dei due giudicati di prima istanza e di a p pello.
A questo che mi pare argomento gravissimo, la relazione del Governo dà una
sola risposta: e cioè che fra la sentenza di
primo grado e quella di appello non vi ha
uniformità. Si dice che la difformità nasce
dal fatto che in appello sono ammesse nuove
istruttorie, e quindi nuove prove, perizie,
giuramenti, esami testimoniali non chiesti
Aiti Parlamentari
LEGISLATURA XXI —
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DISCUSSIONI
o non decretati in primo grado ; ma io ri--,
spondo che nei]a sostanza la quistione è
sempre la medesima. E poi (e questa mi
pare risposta alla quale non si resiste) se
nonostante la nuova istruttoria la sentenza
di primo grado sarà confermata, avrete anche
più autorevole il giudicato ; e se sarà difforme, in questo caso avrete il rimedio del
terzo grado.
A g u g l i a . E se è errata anche la sentenza
d'appello ?
F a n i . Ilumanum est errare.
D'altronde la revisione f u presso noi sempre considerata, tranne per pochi anni nel
Veneto, il modo di dare una seconda sentenza a quella parte che ne aveva una sola
per sè, ma non il modo di dare una terza
sentenza a chi ne aveva già due, o una sola
a chi non ne aveva alcuna. E d ecco anche
perchè io credo che debba considerarsi rispondente all' istituto il nome di giudizio
di revisione.
Si potrebbe al più investire il magistrato
di revisione della cognizione del rimedio
straordinario della revoca oggi affidata allo
stesso giudice che proferì la sentenza di
cui si chiede la revocazione ; ma d'altronde
per le ragioni dette, io prego il Governo di
limitare unicamente al caso di due sentenze
difformi il ricorso alle Corti di Revisione.
Avremo altrimenti anche questo inconveniente: che t u t t i i giudizi d'appello precipiteranno addosso ai cinque tribunali di
terza istanza, e troveremo queste cinque
corti proprio soffocate di lavoro, perchè
tutti, o certamente i più dei litiganti ricorreranno in revisione a Firenze, a Roma
a Torino a Napoli o a Palermo. Avremo
una grande occasione a moltiplicare le liti:
e questo francamente mi pare si debba assolutamente evitare. (Commenti)
E il numero di magistrati o sarà insufficiente o dovrà essere di gran lunga aumentato. E pensate che le tabelle annesse al
disegno di legge assegnano soltanto cinquecento magistrati per provvedere alle esigenze delle 24 Corti di appello e delle 5
Corti di revisione.
Con questa limitazione io credo che ciascuno debba dare il suo voto alla istituzione
della Corte di revisione proposta nel disegno
di legge, perchè conforme alla dottrina e
tradizione italiana, perchè richiesta da una
imperiosa necessità di giustizia. Ma oltre
di ciò, questa istituzione mira a mantenere
nella sua ragione vera la Corte suprema : di
vigile custode ed osservatrice scrupolosa
della legge e del diritto.
Camera dei Deputati
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TORNATA DEL 4
MABZO
1903
Purtroppo alle volte succede che questa
suprema magistratura ora è costretta a lasciare sussistere una ingiustizia sentenziata
dal tribunale di merito sol perchè è ad essa
impedito conoscere il fatto tradito dalla
sentenza di merito : ora invece, preoccupata dalle conseguenze di una grande ingiustizia che vede consumata dalla sentenza
di merito, penetra essa addirittura nelle
viscere del fatto, e colle formole artificiose
dei travisamenti, delle motivazioni mancate o dei falsi supposti, annulla e rinvia.
E questo pericolo dettava alla coscienza onesta di Matteo Pescatore quelle pagine stupende sul travisameuto del fatto
nelle quali insegnava dovere il magistrato
supremo in questi casi annullare, dichiarando che ciò non era in modo alcuno alterare l'istituto del quale egli era orgoglio
e vanto, perchè quando un fatto è travisato doveva ritenersi che nella sentenza di
merito mancava il fatto : e una sentenza
senza esposizione di fatto, è sentenza nulla.
E con queste considerazioni, semplici e
brevi, ma tutte ugualmente intese con una
convinzione intima e pura come quella di
t u t t i voi, che io sottopongo alla vostra attenzione autorevole il mio pensiero modesto
feu questo importante disegno di legge, il
cui apparire deve salutarsi come un avvenimento, e la cui votazione sarà gloria del
Parlamento italiano.
{Bene! Bravo!— Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con Voratore).
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole Galluppi al quale cede la sua volta
l'onorevole Abignente.
Galluppi. Onorevoli colleghi. La riforma
dell'ordinamento giudiziario, intorno alla
quale, da t a n t i anni, si sono andati inutilmente travagliando l'ingegno quasi t u t t i i
ministri, che si succedettero nel Dicastero
della Giustizia, viene oggi finalmente all'esame del Parlamento, preparata con un sistema che veramente corrisponde all'altissimo
fine cui è chiamata, con un sistema che,
tenendo conto delle patrie tradizioni e profittando di quanto vi è di buono nelle
altre legislazioni giudiziarie, mira ad imprimere un carattere veramente nazionale
all'ordinamento della magistratura rendendola più elevata, più indipendente, più autorevole nell' esercizio della sua difficile
missione.
Così, coadiuvato dall' onorevole Guardasigilli, 1' illustre giureconsulto Giuseppe
Zanardelli, dopo avere dotato l ' I t a l i a di due
codici che formano l'ammirazione di t u t t i i
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XXI
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2
a
SESSIONE
DISCUSSIONI
giuristi, ci propone oggi una riforma dell'ordinamento giudiziario, che nel suo complesso e salve alcune modalità, è veramente
degna dell' alto ingegno e della profonda
dottrina di così eminente uomo di Stato.
Riforma coraggiosa e radicale, che affronta e risolve tutte le più gravi questioni, che
si affacciano rispetto al sistema di scelta dei
magistrati, allo svolgimento della carriera
giudiziaria, alle garanzie giudiziarie e alla
costituzione della magistratura inquirente e
giudicante.
Ma , nonostante i pregi incontrastabili
del sistema di ordinamento adottato dal
disegno di legge in discussione, non mancano in vari punti di esso a n o m a l i e , lacune e contraddizioni talvolta stridenti >
che hanno bisogno di essere corrette od
eliminate e sulle quali mi riservo ampia
libertà di giudizio.
Perciò senz' altri preamboli entrerò subito in argomento.
Pregio precipuo, inestimabile del presente
disegno di legge è quello non solo di avere
assicurato la indipendenza individuale dei
magistrati, ma sopratutto di a,vere attribuito
la potere giudiziario una vera e propria
autonomia, ponendolo come organo della
giustizia a parità di diritto di fronte al
potere esecutivo e legislativo.
I n f a t t i per rendere il giudice veramente
e pienamente indipendente dalle influenze
del potere esecutivo, non basta assicurargli
la inamovibilità di grado e di sede, ma
occorre che le nomine, le promozioni e la
disciplina giudiziaria siano del t u t t o sott r a t t e all'arbitrio del potere esecutivo, occorre che la carriera e la funzione giudiziaria sia affidata esclusivamente alla stessa
magistratura.
È su questo punto che si rivela il merito principale del sistema ideato dal presente disegno di legge, poiché esso è rivolto
ad ordinare la magistratura permanente in
modo che non solo ciascun magistrato individualmente sia del tutto libero ed indipendente nei suoi giudizi, ma fa sì che
tutto il potere giudiziario eserciti la sua
azione, si muova nella sfera della sua att i v i t à con piena ed assoluta indipendendenza dagli altri due poteri dello Stato.
Scopo del progetto è di sottrarre all'arbitrio del potere esecutivo la formazione e
il governo della magistratura, in quanto si
esige che la nomina dei giudici deve farsi
in seguito a concorso giudicato da una
Commissione di magistrati e le promozioni
per regola generale debbono farsi quasi
Camera dei Deputati
TORNATA DEL 4
MARZO^T903
automaticamente col criterio dell'anzianità >
che i t r a m u t a m e n t i di ufficio, le promozioni
per merito eccezionale e le nomine dei
componenti la Suprema Corte non possano
farsi senza l'ausilio e il giudizio del Consiglio superiore della magistratura per vincolare l'arbitrio ministeriale ; e finalmente
coll'attribuire all'assemblea generale delle
Corti la designazione dei capi delle diverse
magistrature e la composizione delle sezioni.
Conseguenza logica dell'autonomia del
potere giudiziario è la condanna del sistema
che vorrebbe il Pubblico Ministero dipendente dal potere esecutivo, attribuendo a
questo sul potere giudiziario una supremazia, che apertamente contrasta coi prin»
cipi fondamentali del regime costituzionale.
Perciò saviamante il progetto ripudia
quel sistema che era consacrato nell'articolo 129 delle vigente legge sull'Ordinamento giudiziario, proponendo che i funzionari del Pubblico Ministero siano magistrati inamovibili temporaneamente incaricati
delle funzioni di pubblico accusatore , che
conservando sempre il carattere di giudici,
mantengano inalterata quella imparzialità
e quella indipendenza tanto necessaria affinchè nell'esercizio dell'azione penale prendano norma soltanto dalle prescrizioni della
legge e dai dettami della coscienza.
E qui mi corre 1' obbligo di una breve
risposta all' onorevole collega Lucchini al
quale piace quel tipo di Pubblico Ministero,
che si presenta come pubblico accusatore,
strumento e mancipio del potere esecutivo,
uffiziale di polizia giudiziaria, sorvegliante
della magistratura giudicante.
Questo non è il tipo di Pubblico Ministero che risponda alle nostre tradizioni.
Esso sorse in Francia al secolo X I V per opera della Monarchia assoluta che lo ideò '*
per costringere la magistratura a servire gli
interessi del potere regio. Ma la Costituente
respinse questo tipo di pubblico accusatore
facendogli cangiare del tutto fisonomia.
Complemento essenzialissimo della riforma è il miglior trattamento che il disegno
di legge accorda ai funzionari dell' ordine
giudiziario.
Ormai non vi è p i ù alcuno in Italia che
non sia convinto della necessità assoluta di
rialzare le sorti e il prestigio della nostra
magistratura avvilita ed esautorata dalla
meschinità degli stipendi con cui essa è retribuita.
E per ciò che presso di noi dalla carriera giudiziaria rifuggono gli elementi più
utili e più dotti, lasciando il campo aperto
Atti Parlamentari
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DISCUSSIONI
ai soli ingegni mediocri.
Noi invece vogliamo un Pubblico Ministero inamovibile , magistrato della legge,
nella sua funzione giudiziaria indipendente
dal potere esecutivo, ed organo imparziale
della giustizia.
Questo è il tipo di Pubblico Ministero
vagheggiato dalla scuola italiana e che troviamo già raffigurato nelle istituzioni longobardiche Rotto il nome di aclvocatus de parte
publica.
Certo la magistratura italiana, nonostante
le strettezze economiche in cui si dibatte,
conta fra i suoi membri giureconsulti preclari, che sono vanto e decoro dell'ordine
cui appartengono : ma lo splendore che irradia
dalla loro dottrina rende più manifesta la
mediocrità degli altri quando è interesse
sociale che la magistratura tutta quanta
risplenda per altezza d'ingegno, per profondità di dottrina, per vastità di cultura.
Bisogna dunque migliorare il trattamento
economico dei magistrati adeguandolo all'altissima missione, che essi sono chiamati
ad esercitare.
Un tentativo in questo senso aveva già
fatto la legge 8 Giugno 1890 migliorando
il trattamento dei magistrati inferiori, ma
il benefìcio che essa ha arrecato fu C03Ì
esiguo che riuscì quasi illusorio.
A queste, esigenze provvede invece pienamente il presente disegno di legge assegnando in apposita tabella per le singole
classi stipendi adeguati alla funzione e al
grado dei singoli magistrati con un sistema
fondato principalmente sulla base dell' anzianità e che, nonostante le censure a cui fu
fatto segno dall' onorevole Lucchini, ha per
effetto di eliminare le smodate ambizioni
e di evitare eventuali arbitri e ingiuste
preferenze.
La riforma adunque proposta nel progetto
ha pienamente raggiunto lo scopo politico
che essa è chiamata ad attuare e basterebbe
questo solo pregio, perchè in questa parte
le fosse assicurato il suffragio della Camera.
Ma può dirsi che essa abbia raggiunto
egualmente lo scopo giuridico, che consiste
nell'assicurare la scoperta della verità giuridica mediante una razionale costituzione
organica delle diverse magistrature fra le
quali è ripartita la giurisdizione ?
In complesso credo che, anche per questa parte, il disegno di legge proponga
un organismo giudiziario, che sostanzialmente risponde alle esigenze di una buona
amministrazione della giustizia.
Ma se discendiamo all'esame dei singoli
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1903
istituti giudiziari, bisogna confessare che
spesso s'incontrano evidenti contraddizioni^
ingiustificate lacune e vacue superfetazioni*
che bisogna assolutamente eliminare, se si
vuole che così importante riferma consegua
in ogni sua parte il fine al quale è principalmente ordinata.
E anzitutto in questo progetto troviamo
in molti casi violato quel principio regolatore di ogni buon sistema di amministrazione della giustizia, che consiste nell'avvicinare per quanto è possibile il magistrato
alle parti, nel far sì che il giudice si trovi
quasi alla porta di casa dei giudicabili.
Questo difetto lo troviamo subito nelle
modificazioni proposte all'ordinamento dei
Giudici Conciliatori.
Mentre la legge del 1892 aveva ampliato
la giurisdizione del Conciliatore fino a lire
cento per dare ai meno abbienti il modo di ottenere pronta e quasi gratuita giustizia, il
progetto di riforma nel suo articolo 4 vorrebbe che la competenza di questo magistrato popolare fosse diminuita fino a lire
cinquanta.
S'è basta : anche per le controversie il
cui valore non supera le lire cinquanta ,
secondo il progetto, le parti d'accordo possono adire invece del Conciliatore direttamente il Pretore.
E finalmente il governo può, con semplice decreto reale, deferire al Pretore o al
Vice pretore le funzioni del Conciliatore
del Comune ove il Pretore o Vice Pretore
ha residenza.
In questo modo l'ufficio del Conciliatore,
esautorato e messo in sospetto, diventa del
tutto inutile e superfluo e meglio sarebbe
stato sopprimerlo addirittura, sgravando i
Comuni della spesa non lieve, che importa
la sua conservazione apparente.
A prescindere poi che con queste modificazioni si allontana il giudice dalle parti
per le controversie di valore superiore alle
lire cinquanta contro il principio della
economia dei giudizi, non si è riflettuto
che nella maggior parte dei casi l'accordodelie parti per adire il Pretore invece del
Conciliatore nelle controversie di valore
inferiore alle lire cinquanta, sarà impossibile ottenerlo, perchè il convenuto di mala
fede si varrà della facoltà di adire l'uno
o l'altro magistrato per differire la soluzione
della controversia negando la esistenza
dell' accordo.
Gravissima infine e contraria alle disposizioni statutarie è la facoltà riservata al
potere esecutivo (che contiene in germe la
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Parlamentari
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DISCUSSIONI
«oppressione del Conciliatore) di deferire
eoa semplice decreto reale al Pretore o Vice
Pretore le funzioni del Conciliatore dove il
Pretore risiede, perchè l'art. 70 dello Statuto
dichiara espressamente che non si può derogare alla organizzazione giudiziaria se
non in forza di una legge.
Vengo ora al punto più contrastato del
progetto che riguarda l'ordinamento della
m a g i s t r a t u r a di prima istanza.
Qui t u t t a la riforma si concreta nell'abolire il magistrato collegiale pei giudizi
di prima istanza sostituendogli il giudice
singolare, che diventa per t u t t i e per t u t t e
le controversie il giudice di primo grado.
Contro questa riforma si addensano t u t t e
le vecchie accuse, che si sono da gran tempo
rivolte contro il giudice unico e che sono
con tanta chiarezza riassunte nella dotta
relazione, che accompagna il presente disegno di legge e furono ieri ripetute dall' onorevole Lucchini.
E si conclude che essa importa una pericolosa e radicale innovazione al presente
sistema giudiziario, che avrà per effetto di
annullare ogni garanzia di bene amministrata giustizia.
Ma la fallacia di siffatte censure è dimostrata da questo che il sistema proposto
dal presente progetto non introduce una
vera novità nella nostra legislazione, ma
estende ed allarga il sistema vigente per la
maggior parte delle controversie a t u t t e le
controversie di prima istanza.
Se infatti i pretori decidono oggi in p r i m a
istanza i tre quarti delle cause civili senza
che alcun lamento si muova sul modo con cui
viene da essi amministrata la giustizia, perchè non potranno essi decidere con eguale
perizia quelle altre poche controversie, che
sono ora attribuite al giudizio dei magistrati
collegiali ?
Da questo sistema per altro deriva u n
grave inconveniente quello cioè di costringere i contendenti, non soddisfatti della sentenza del primo giudice, a ricorrere per gravame alle lontane Corti di appello, invece
di apprestare ad essi la giustizia più vicina
dei Tribunali di circondario, per ottenere la
emenda di una ingiusta sentenza.
Così in molti casi la parte soccombente
o condannata verrà privata dal beneficio
dell'appello, perchè di fronte alle spese, ai
disagi, alle difficoltà che essa dovrà incontrare, preferirà sopportare rassegnata l ' i n giusto giudizio.
Se non che fortunatamente non mancano
correttivi per emendare in questa parte i
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Deputati
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difetti della riforma senza alterarla nelle
sue linee fondamentali , modificazioni che
mi auguro vorranno essere accettate dal
Guardasigilli per non compromettere, a causa di modilità accessorie, le sorti di un disegno di legge che merita nel suo complesso
1' approvazione del Parlamento.
Un'altra delle più importanti innovazioni
arrecate dal progetto all'ordinamento giudiziario vigente è la Corte di revisione, che
importa un terzo grado di giurisdizione nel
giudizio di merito, che per la legge vigente
si ferma al secondo.
A che serve, si dice, questa Corte di
revisione ? Essa è una vera superfetazione,
che serve a prolungare ancora di p i ù la
durata delle liti, a stimolare lo spirito di
litigiosità tanto comune nel nostro paese,
e ad aggravare la condizione dei litiganti
coll'aumento delle spese, E tutto ciò per
non scontentare gli interessi locali, privando di un'alta magistratura città import a n t i della Penisola, che godono già di t a n t i
altri vantaggi.
10 non credo che questa nuova istituzione
sia così inutile e perniciosa come da t a l u n i
si afferma. Essa trova la sua origine e la
sua base nelle tradizioni giudiziarie del nostro paese, e venne energicamente reclamata
da un voto solenne dei primo Congresso
giuridico nazionale tenutosi in Roma nel
1872 e risponde pienamente alle esigenze
della logica giuridica.
11 bisogno di questo terzo grado di giurisdizione nel giudizio di merito è dimostrato luminosamente dal fatto che il ricorso
per cassazione, destinato dalla legge all'ufficio di mezzo straordinario per impugnare
le sentenze di appello, in realtà è divenuto
un mezzo comune ed ordinario al quale,
quando possono, si attaccano i contendenti,
che sentono la necessità di una revisione
del giudizio di secondo grado.
Nel sistema del doppio grado di giurisdizione la p r i m a sentenza ha poco valore,
perchè, potendosi nel giudizio di appello
proporre nuove eccezioni e produrre nuovi
documenti e nuove p r o v e , il giudizio di
prima istanza sd riduce ad una semplice
avvisaglia, nella quale la istruzione civile
rimane allo Stato embrionale e si occultano
le difesa per poter più facilmente sorprendere i' avversario nel secondo grado di giurisdizione, che è definitivo per la questione
di merito.
Quindi è nel giudizio di appello che la
istruttoria si dilata e si completa, è nel
secondo giudizio, che si acuiscono le difese
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delle parti, sicché la controversia si presenta al giudice di appello con una fisonomia del tutto diversa da quella clie appariva nel giudizio di prima istanza.
E una necessità logica adunque che al
soccombente sia concesso un terzo grado di
giurisdizione per far riesaminare da un
terzo magistrato la causa in quella nuova
fisonomía, che aveva assunto nel secondo
giudizio, contenendo il tema della controversia in quei limiti precisi entro i quali
fu decisa dal secondo magistrato mediante
il divieto di produrre nuove eccezioni e
nuove prove, che possano alterarne la figura.
Secondo il progetto la Corte di revisione
non è un appello, perchè essa riesamina la
causa a processo chiuso, cioè nello stato in
cui fu decisa dal secondo magistrato; non
è una terza istanza, perchè ammette il riesame anche quando la seconda sentenza sia
conforme a quella di prima istanza.
E qui, a mio avviso, sta il difetto della
nuova istituzione stabilita dal disegno di legge e che io in massima approvo. Temo però
che mancando il freno salutare della doppia
conferma, il terzo grado di giurisdizione
riesca principalmente a favorire la tendenza
di moltiplicare le liti. Ma su questa modalità de Ila Corte di revisione mi riserbo di fare i miei apprezzamenti quando il
progetto sarà stato ammesso alla seconda
lettura.
La principale fra le innovazioni che il
progetto arreca all'ordinamento giudiziario
vigente, è la unificazione della Corte di cassazione, riforma reclamata dalla dottrina e
dalla prassi forense come rispondente allo
scopo per cui la Corte Suprema è istituita
quello cioè di tutelare l'osservanza della
legge, la uniformità della giurisprudenza,
che è impossibile ottenere in un sistema
che ammette la pluralità delle Corti di cassazione, perchè uniformità nella interpretazione della legge e pluralità di Cassazioni
sono due termini contraddittori.
Le altre riforme si compendiano sostanzialmente nel diminuire il numero dei componenti il Collegio e nel limitare i mezzi
di ricorso a quello indicato nel n. 3.° dell'art. 517 del codice di procedura civile.
destano però sempre i difetti più gravi,
che si rimproverano al sistema della Cassazione.
La limitazione dei mezzi di cassazione,
come ho detto, è più apparente che reale,
poiché nella generalissima espressione « violazione e falsa applicazione della legge » sono
virtualmente compresi tutti gli altri motivi
Camera dei Deputati
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1903
pei quali, secondo l'art. 517 del codice di
procedura civile si può oggi ricorrere alla
Corte Suprema per la cassazione di una
sentenza.
Difatti il magistrato di merito che abbia
pronunziato su cosa non domandata o abbia
aggiudicato più di quello che era domandato, commettendo un evidente eccesso di
potere non viola forse la legge fondamentale da cui deriva la sua giurisdizione?
E il magistrato di merito, che abbia omesso di pronunziare sopra alcuno degli
oggetti della domanda non viola uno dei
principi più essenziali del procedimento
giudiziario, commettendo un diniego di
giustizia ?
Parimente se la sentenza contenga disposizioni contraddittorie, sicché venga a
mancare la certezza e la base del giudicato,
non si cade nella più flagrando violazione
della legge processuale?
E finalmente se vi sia contrarietà di giudicati, avvertita dalla parte e negata dal
magistrato, non si cade nella espressa violazione dell'art. 1351 del codice civile ?
Perciò è una vera illusione il credere
che per avere il progetto limitato la competenza della Cassazione ai soli casi di violazione o di falsa applicazione della legge
sia precluso ai contendenti il diritto di valersi dinanzi il Supremo Magistrato degli
altri mezzi di gravame che la legge vigente
ad essi concede.
Per ottenere questo risultato bisogna variare la formula della disposizione limitativa
specificando separatamente i casi nei quali
soltanto il ricorso è ammesso, altrimenti
l'art. 517 del codice di procedura civile rimarrà sempre e sostanzialmente nel suo pieno
vigore.
Una delle maggiori censure, che si muovono all' instituto della Cassazione è che
questa esercita una giurisdizione puramente
negativa, in quanto si limita a giudicare
della legalità della sentenza impugnata, rimandando in caso di annullamento la causa
ad un giudice di merito, che ha piena libertà di giudizio anche sulla questione
già decisa dalla Corte Suprema.
E poiché questi annullamenti e successivi rinvìi possono moltiplicarsi, così la Cassazione, secondo il sistema vigente, ha il
gravissimo difetto di prolungare indefinitamente le liti con danno incalcolabile delle
parti contendenti.
Nella dottrina e nei precedenti legislativi
vennero già da lungo tempo suggeriti efficaci
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temperamenti per eliminare questi gravi
inconvenienti.
E assurdo invero che la Corte Suprema
eserciti una giurisdizione p u r a m e n t e negativa, sicché il punto di diritto da essa deciso venga nuovamente discusso e contestato
davanti al magistrato di rinvio, che, nella
gerarchia giudiziaria, è inferiore in grado
alla Corte di cassazione.
Logicamente adunque le sentenze della
Cassazione debbono avere lo stesso valore
che hanno le sentenze di t u t t i gli altri
magistrati, esse debbono acquistare autorità
di cosa giudicata ed irrevocabile sul merito del punto di diritto sul quale la
Corte ha deciso, rinviando, se occorre, le
parti al tribunale competente per il corso
ulteriore del giudizio.
Con questo sistema, che f u già adottato nel
paragrafo 428 del codice di procedura civile
germanico, il magistrato di rinvio è obbligato
di applicare alla questione di fatto il principio di diritto irrevocabilmente deciso dalla
Cassazione. Così si evitano t u t t i i r i t a r d i
che derivano oggi da tutto quell'imbroglio
di rinvìi e si liberano i contendenti da un
gran fardello di spese giudiziali.
Ma il progetto, nonostante tanti incitamenti del]a dottrina e della prassi forense,
nulla ha voluto innovare su questo punto,
mantenendo inalterato il giudizio della Cas
sazione a sezioni unite, mentre l'importanza
della riforma esigeva 1' attuazione di u n
nuovo e radicale ordinamento della Corte
Suprema, che rispondesse di una pronta
giustizia.
Nonostante queste imperfezioni nei diversi
p u n t i della riforma darò il mio voto in
favore del disegno di legge nella fiducia che
esso verrà emendato nei punti più difettosi
durante la discussione e nella certez za che
il progettato ordinamento giudiziario, rispondendo pienamente alle finalità cui è
chiamato varrà ad assicurare al nostro paese
una magistratura dotta, autorevole ed indipendente, ed una pronta e retta amministrazione della giustizia.
(Approvazioni, vivissime Congratulazioni).
Presidente. I l seguito di questa discussione è rimandato a domani.
Avverto i colleghi che, non appena esaurita la discussione in prima lettura di
questo disegno di legge sulla riforma giudiziaria, sarà inscritta nell'ordine del giorno
la discussione sulla proposta di legge d ' i n i ziativa parlamentare sulle case popolari.
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dei
Deputati
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Interrogazioni.
Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute al banco
della presidenza.
SteliUti Scala,
segretario, legge :
Il sottoscritto interroga il Ministro della
Pubblica Istruzione, per conoscere i motivi
del ritardato pagamento dei sessenni agli
insegnanti nelle scuole complementari annesse alle normali.
RAMPOLDI
Il sottoscritto interroga il Ministro della
Pubblica Istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda prendere perchè siano
debitamente corris posti gli stipendi agli
insegnanti nelle classi a g g i u n t e delle scuole
secondarie.
RAMPOLDI
Presidente. Queste interrogazioni saranno
inscritte nell'ordine del giorno.
La seduta termina alle ore 18,10
Ordine del giorno per la seduta di domani.
1. Interrogazioni.
2. Verificazioni dei poteri. — Elezioni
contestate dai colleghi di Catania 2° (eletto Do Felice) e di Avigliana (eletto Boselli).
8. Seguito della prima lettura del disegno di legge :
Ordinamento giudiziario.
Discussione dei dise g a i di legge :
4. Della riforma ag raria. (147)
5. Ammissione all' esercizio professionale
delle donne laureate in giurisprudenza. (105)
6. Modificazioni al libro I, titolo V capo
X , del Codide civile, relative al divorzio. (182)
7. Interpretazioni dell' articolo 6 della
legge 24 dicembre 1896, n. 551, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito. (132)
8. Modificazioni dell' articolo 85 del testo unico della legge sulle paasioni militari
approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n.
70. (106) {Urgenza).
9. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142)
10. Modificazione alla legge 6 luglio 1862
sulle Camere di Commercio. (103)
11. Correzioni di ua errore nell' articolo
2 della legge 21 luglio 1902. n. 319, che
assegna un termine perentorio per la presentazione di obligazioui del prestito Bavilacqua-La Masa ai cambio, ai rimborso e al
premio. (74-bis)
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DISCUSSIONI —
12. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi
e delle pubbliche amministrazioni a favore
dell' Istituto nazionale per gli orfani degli
impiegati.
13. Sulle case popolari.
14. Modificazioni al testo unico delle
leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888
n. 5860 e aggiunta di un articolo alla legge
27 giugno 1901 modificante il detto testo.
15. Modificazioni alla legge 6 marzo 1898,
n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi
militari della Regia Marina e alla legge
del 29 gennaio 1885.
16. Abrogazione dell' articolo 68 della
legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento
nel R. Esercito modificata con leggi 6 marzo
1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, nn. 247 e 303.
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TORNATA DEL 4 MABZO 1 9 0 3
17. Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene
degli abitati nei comuni del Regno.
18. Disposizioni per la leva sui nati
nel 1883.
19. Aggiunte alla legge sull' igiene e
sanità pubblica (Igiene nelle scuole).
20. Assegno in favore della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre
nazionali in Turate.
P r o f . A v v . Luigi Rayani
Direttore dell'Ufficio di Revisione
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