Anno I - n. 1 – gennaio - febbraio 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERZO MILLENNIO
OSSERVATORIO GIURIDICO E CULTURALE
Corriere bimestrale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente rivista - apolitica - si prefigge lo scopo di fornire informazione giuridica e culturale
in forma spicciola e pratica. L’informazione giuridica appare opportuna anche a quanti non
siano operatori della pubblica Amministrazione in quanto appare cresciuto nella base popolare
l’interesse per la cosa pubblica. Si prediligono, così, temi di significativa rilevanza sociale, stante
lo scopo di avvicinare la società al diritto. Da certi fatti di cronaca, poi, si colgono spunti per
richiamare l’attenzione del legislatore sugli interventi di competenza, avvicinandosi, così, il
diritto alla società. Per tutti i temi, di natura giuridica e culturale in genere, le opinioni espresse
comportano il rispetto per le altrui prese di posizione.
________________________________________________________________________________
- Finanziaria 2007- Il nuovo
credito d’imposta nel settore
agricolo………………………… pagg. 2 ss.
- La nuova disciplina fiscale degli
autoveicoli.………………….…. pagg. 4 s.
- Ora i versamenti si fanno
on line..….……………….……….pagg. 5 s.
- Spigolature di legislazione e
giurisprudenza e annotazioni
varie…………………………….pagg. 6 ss.
(tra cui:- Nuova disciplina dei
controlli sulle società………………..pag. 6
- “Il diritto mite” di Gustavo
Zagrebelsky - Recensione…….pagg. 10 s.)
- La linea culturale
Firenze-Lecce…………… ….pagg. 12 ss.
- “Luigi Maria Personè. I giorni e le
opere” di Pantaleo Fonte –
Giuseppe Mario Potenza, “Allegoria del Tempo”,
Recensione………………..pagg. 14 ss.
pastello e gessetto su carta 26x33, 2004
Presentazione della raccolta di poesie
“La vetrina dell’antiquario” di
Giuseppe Mario Potenza .….. …….pag. 16
_______________________________________________________________________________
Per gli atti legislativi e giurisdizionali si esclude la completezza della loro indicazione,
trattandosi di selezione. La collaborazione sotto ogni forma è gratuita.
Direttore editoriale, redazione: Gr.Uff. Dott. Giuseppe Mario Potenza - Direttore
responsabile: Dott. Salvatore Resta – Redazione: Via Belotto, 15/A - Nardò (Lecce) –
Iscrizione al n. 961 del registro della Stampa del Tribunale di Lecce in data 19 marzo 2007
OSSERVATORIO GIURIDICO
Finanziaria 2007: il nuovo
d’imposta nel settore agricolo
in applicazione della disciplina sulla cessione del credito,
ai sensi degli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Quanto fin qui indicato non ha però trovato mai
applicazione, atteso che non sono stati emanati i
provvedimenti attuativi necessari.
credito
di Carmine Caputo1
La legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) contiene una
serie di norme ed interventi a favore del settore
agroalimentare. Tra queste si rilevano le norme sul credito
d’imposta per gli investimenti degli imprenditori agricoli,
quelle in tema di internazionalizzazione e quelle sulla
tassazione su base catastale delle società agricole. Tra
l’altro, si ricorda che la Finanziaria 2007, al comma 1068
dell’art. 1, istituisce il fondo per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, al fine di
favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle
imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare,
avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro
all’anno per il quinquennio 2007-2011. Un successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, disciplinerà i
criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo,
in coerenza con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato nel settore agricolo.
In questa breve disamina, si pone attenzione solo alle
novità introdotte in tema di credito d’imposta per gli
investimenti realizzati dagli imprenditori agricoli nella
convinzione che queste nuove disposizioni, di certo, non
mancheranno di attirare l’attenzione degli operatori del
settore.
Il comma 1075 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 prevede
che per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il credito d’imposta di cui
al comma 271 si applica con le modalità di cui all’art. 11
del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, nonché in
base a quanto definito dalla Commissione europea con
decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli artt. 26 e 28
del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005.
Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli si
applica, nell’ambito delle disponibilità complessive del
credito d’imposta di cui al comma 271, nei limiti della
somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
I soggetti interessati
I soggetti interessati sono gli imprenditori agricoli di cui
all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001. È imprenditore agricolo
chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e
per allevamento di animali si intendono le attività dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono
comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette
alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge. Si considerano
imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori
agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (come
oggi modificato per effetto delle modifiche apportate),
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.
Il nuovo credito d’imposta per imprenditori agricoli
Il comma 1070 abroga, dal 1° gennaio 2007, l’art. 3,
comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni. Come è noto, il citato D.Lgs. n. 99/2004,
recante disposizioni di riforma in materia di soggetti e
attività agricola, aveva disposto importanti agevolazioni
tributarie per l’imprenditoria agricola giovanile,
introducendo attraverso l’art. 3 un credito d’imposta. Al
fine di agevolare l’imprenditoria agricola giovanile («è
considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore
agricolo avente un’età non superiore a 40 anni»), si
concede attraverso l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n.
99/2004 «ai giovani imprenditori agricoli, anche
organizzati in forma societaria, che accedono al premio
di primo insediamento di cui all’art. 8, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, e successive modificazioni, …, nei limiti
della somma di 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2004 al 2008, un ulteriore aiuto, sotto
forma di credito d’imposta, fino a 5 mila euro annui per
cinque anni».
Il credito d’imposta in questione non concorreva alla
formazione del valore della produzione netta ai fini
dell’Irap, né dell’imponibile ai fini delle imposte sui
redditi. Inoltre, la norma specificava che tale credito non
rilevava ai fini del rapporto previsto dall’art. 96 del
T.U.I.R., per il calcolo della quota di interessi passivi
deducibili. Il credito d’imposta concesso era utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241. Inoltre, tale credito d’imposta non
poteva essere richiesto a rimborso né poteva essere ceduto
Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli
insistenti nelle aree svantaggiate
Il credito d’imposta di cui al comma 271 dell’art. 1 della
legge n. 296/2006, richiamato dal comma 1075, è quello
relativo alla cd. Visco-sud. Tale norma prevede che alle
imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive
ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise,
ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3,
1
Già assessore al bilancio della Provincia di Lecce,
commercialista
2
lett. a) e c), del trattato CE a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito
d’imposta secondo le modalità che seguono.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste
dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de
minimis né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
Si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, di:
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro
il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale
sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito
d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di
imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi
vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli
agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per
la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i
beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni
precedenti si applicano anche se non viene esercitato il
riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato è
versato entro il termine per il saldo dell’imposta sui
redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano
le ipotesi ivi indicate.
Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, verranno emanate disposizioni per
l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi
dall’attribuzione del credito di imposta, sono, altresì,
finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti
effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di
effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga
finalità.
L’efficacia della norma è subordinata, ai sensi dell’art. 88,
paragrafo 3, del Trattato CE, all’autorizzazione della
Commissione europea.
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo,
ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello
stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e
B.II.3, dell’art. 2424 c.c., destinati a strutture
produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente
alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono
agevolabili nel limite del 50% del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo
d’imposta.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti
nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad
esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo
d’imposta della loro entrata in funzione.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione.
Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite
dalle predette discipline dell’Unione europea e previa
autorizzazione, ove prescritta, della Commissione della
Comunità europea.
Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non
concorre alla formazione del reddito né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109,
comma 5, del T.U.I.R., ed è utilizzabile ai fini dei
versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal sesto
mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con
riferimento al quale il credito è concesso.
Le modalità di applicazione
In ordine alle modalità di applicazione, il comma 1075
dell’art. 1 della legge n. 296/2006 rinvia all’art. 11 del
D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, nonché a quanto definito
dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25
luglio 2002, e dagli artt. 26 e 28 del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
Pertanto, per effetto da tale norma, si ritiene – in attesa di
indicazioni da parte delle Entrate – che occorra la
domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai
sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere
sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano nonché ai sensi di regimi di aiuto
nazionali approvati con decisione della Commissione
delle Comunità europee, istruita favorevolmente dall’ente
incaricato. Per le domande relative a regimi di aiuto
nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate
all’ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della
compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito
d’imposta con la normativa comunitaria può essere
richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche
agricole e forestali, che si esprime entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle
domande.
3
Il sì alle domande dovrebbe avvenire in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande a decorrere
dal 1º gennaio di ogni anno.
– i veicoli merce, anche se temporaneamente utilizzati a
fini pubblicitari;
– i veicoli non espressamente richiamati dall’art. 164 del
T.U.I.R., ovvero i motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso
speciale e trattori.
Per tutti questi beni, sempreché inerenti l’attività
d’impresa, la deducibilità dei relativi costi non soffre di
limitazioni di sorta.
Il credito d’imposta per la qualità
Il comma 289 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 concede,
per gli anni 2007, 2008 e 2009, alle imprese agricole e
agroalimentari soggette al regime obbligatorio di
certificazione e controllo della qualità ai sensi del
regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24
giugno 1991, e del Reg. CE n. 510/2006 del Consiglio, del
20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in
forma cooperativa, un credito d’imposta pari al 50% del
totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei
previsti certificati e delle relative attestazioni di
conformità.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della Finanziaria 2007, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato, le modalità per l’accesso all’agevolazione, entro
un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Nelle more degli accordi internazionali in sede di
Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi
al credito di imposta in esame gli oneri sostenuti dalle
imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in
consorzi o costituite in forma cooperativa, per la
registrazione
nei
Paesi
extracomunitari
delle
denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
La nuova impostazione dell’art. 164 del t.u.i.r.
L’art. 164 del T.U.I.R., nel testo risultante dalle modifiche
apportate dal D.L. n. 262/2006, distingue i veicoli
dallo stesso richiamati in tre distinti gruppi:
– quelli a deducibilità piena, di cui al primo comma, lett.
a);
– quelli a deducibilità limitata, di cui al primo comma,
lett. b);
– quelli soggetti a particolari regole circa la
quantificazione dell’importo ammesso in deduzione, di
cui al primo comma, lett. b-bis).
Nel primo gruppo, che è quello in riferimento al quale le
spese e gli altri componenti negativi di reddito sono
ammessi in deduzione in misura piena, rientrano, oltre ai
veicoli adibiti ad uso pubblico:
– gli aeromobili da turismo, le navi e le imbarcazioni da
diporto;
– le autovetture ed autocaravan;
– i ciclomotori e motocicli, a condizione che detti beni
siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Sul punto si osserva che, rispetto alla previgente
formulazione dell’articolo in esame, dalla lett. a) sono
stati espunti i veicoli concessi dall’imprenditore o dal
professionista in uso promiscuo ai propri dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta, fattispecie ora
disciplinata dalla nuova lett. b-bis) di cui si dirà più
avanti.
Per il resto si può tranquillamente dire «nulla di nuovo
sotto il sole», in quanto la norma in esame conferma che
la deducibilità integrale è tuttora subordinata ad un
utilizzo esclusivamente strumentale nell’attività propria
dell’impresa.
Tale locuzione era stata interpretata dall’Amministrazione
finanziaria in senso a dir poco restrittivo; secondo
l’orientamento espresso nella Circ. 13 febbraio 1997, n.
37/E, successivamente ribadito nella Circ. 10 febbraio
1998, n. 48/E, si considerano a tal fine utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio
dell’attività propria dell’impresa «i veicoli senza i quali
l’attività stessa non può essere esercitata», quali ad
esempio le autovetture possedute dalle imprese di
noleggio.
La speranza di tutti era che, pur a fronte di una norma
immutata, i tempi fossero comunque maturi per una
marcia indietro dell’Agenzia delle entrate rispetto a tale
interpretazione, fortemente criticata dalla dottrina in
quanto non consente l’integrale deducibilità delle spese
relative a veicoli il cui utilizzo ha, comunque, uno stretto
collegamento con la produzione dei ricavi, seppur non
diretto ; e ciò anche in considerazione del fatto che, a
seguito delle modifiche apportate all’art. 164 del T.U.I.R.
La
nuova
disciplina
fiscale degli
autoveicoli: i primi chiarimenti dell’Agenzia
delle entrate
di Carmine Caputo
Nella Circ. 19 gennaio 2007, n. 1/E l’Agenzia delle
entrate, nel commentare le disposizioni di carattere fiscale
contenute nel D.L. n. 262/2006 (cd. «collegato» alla
manovra finanziaria per il 2007), ha fornito alcuni
importanti chiarimenti relativi alla riforma del regime
fiscale degli autoveicoli recata dall’art. 2, commi 71 e 72,
del citato D.L. n. 262/2006 che, come noto, ha
profondamente inciso sulla deducibilità fiscale delle spese
ed altri componenti di reddito relativi ad alcuni mezzi di
trasporto a motore utilizzati nell’esercizio d’impresa, arti
o professioni.
Tali disposizioni hanno introdotto significative modifiche
all’art. 164 del T.U.I.R., la cui disciplina interessa, da un
punto di vista oggettivo, i seguenti mezzi di trasporto:
– autovetture di cui all’art. 54, primo comma, lett. a), del
Codice della Strada;
– autocaravan di cui all’art. 54, primo comma, lett. m), del
Codice della Strada;
– motocicli;
– ciclomotori.
Giova quindi preliminarmente precisare, anche al fine di
sgombrare il campo da eventuali dubbi, che le modifiche
normative non interessano in alcun modo:
– i mezzi di trasporto non a motore (ad es., biciclette e
gondole);
dal D.L. n. 262/2006, per le autovetture, ciclomotori e
motocicli non rientranti nella previsione di cui al primo
4
comma, lett. a), e non concessi in uso promiscuo ai
dipendenti (nuova lett. b-bis), è ora preclusa la
deducibilità di tutte le spese ed altri componenti negativi
di reddito.
C’era poi un altro elemento che poteva autorizzare una
diversa interpretazione dell’utilizzo esclusivamente
strumentale; la successiva lett. b), relativa ai mezzi di
trasporto a deducibilità limitata, fissa nella misura
dell’80% la quota di spese deducibile relativamente «…
alle autovetture ed autocaravan, …, ai ciclomotori e
motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia
o di rappresentanza di commercio in modo diverso da
quello indicato alla lett. a), numero 1) …».
Il che avrebbe potuto lasciar intendere che per un agente o
rappresentante possa esserci un utilizzo strumentale del
veicolo nel senso previsto dalla citata lett. a), benché non
sia ovviamente possibile per tali soggetti ipotizzare
l’esistenza di veicoli senza i quali l’attività non possa
essere esercitata.
Le aspettative, è inutile dirlo, sono state completamente
disattese; l’Agenzia delle entrate, nella Circ. n. 1/E del 19
gennaio 2007 ha difatti precisato che «per quanto
riguarda l’individuazione dei beni strumentali, si
conferma quanto chiarito con la Circ. n. 48/1998,
secondo cui sono da intendersi tali quelli senza i quali
l’attività di impresa non può essere esercitata».
In riferimento poi alla situazione degli agenti e
rappresentanti di commercio, sorvolando sulla modificata
formulazione della norma, evidentemente ritenuta non
rilevante, l’Agenzia delle entrate si è limitata ad osservare
che «nulla è, invece, mutato in riferimento al trattamento
fiscale dei mezzi di trasporto strumentali all’esercizio
dell’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio
…, per i quali è stato confermato il precedente sistema
che prevedeva la deducibilità fino all’80% delle spese».
Giova da ultimo precisare che per gli agenti e
rappresentanti di commercio restano confermate le
disposizioni introdotte dal D.L. n. 223/2006, che
escludono la possibilità di procedere ad ammortamento
anticipato anche per i veicoli acquistati prima del 2006 e
riconoscono la deducibilità fiscale dei canoni di leasing
solo a condizione che il contratto di locazione finanziaria
abbia una durata non inferiore al periodo di
ammortamento ordinario stabilito mediante l’applicazione
dei coefficienti di ammortamento del D.M. 31 dicembre
1988.
a) per i contribuenti, che evitano di recarsi presso gli
sportelli bancari al fine di effettuare i pagamenti e hanno
la possibilità di eseguire le operazioni attraverso strumenti
che ne verificano preliminarmente la correttezza;
b) per l’Amministrazione finanziaria, che può aumentare
l’efficienza gestionale dei versamenti in quanto i dati ad
essi relativi sono immediatamente disponibili.
Il pagamento è totalmente sicuro, in quanto i dati
trasmessi sono «cifrati» e possono essere «letti» soltanto
dall’Agenzia delle entrate: infatti, esso non viene
effettuato mediante carta di credito, ma con modalità
analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un «ordine
di addebito» del contribuente sul proprio conto corrente
bancario o postale.
I termini di versamento sono gli stessi previsti per i
pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il
vantaggio che l’addebito effettivo sul conto corrente è
eseguito comunque alla data di scadenza del versamento,
ovvero a quella esplicitamente indicata dal contribuente, il
quale può trasmettere la richiesta di pagamento anche
prima della scadenza.
Perciò, l’Agenzia delle entrate consiglia di effettuare i
pagamenti on line alcuni giorni prima della scadenza,
tenuto conto che l’operazione non comporta perdita di
valuta.
Come si effettuano i versamenti
I versamenti on line possono essere effettuati con le
seguenti modalità:
1) direttamente:
– mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o
Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle
dichiarazioni fiscali;
– o ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di
Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi di
remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;
2) tramite gli intermediari abilitati al servizio
telematico Entratel:
– che aderiscono ad una specifica convenzione con
l’Agenzia delle entrate ed utilizzano il software
fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle entrate;
– o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle anche
e da Poste Italiane S.p.A.
Al fine di poter effettuare il versamento tramite i servizi
telematici dell’Agenzia (Fisconline ed Entratel) è
necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un
conto corrente presso una delle banche convenzionate con
l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A.
Hanno l’obbligo di utilizzare il canale Entratel» gli
intermediari (commercialisti, ragionieri, avvocati,
consulenti del lavoro, ecc.), le banche e le poste, i sostituti
d’imposta tenuti a presentare la dichiarazione modello 770
per più di venti percipienti, le società che trasmettono le
dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui
fanno parte, le Amministrazioni dello Stato, i soggetti
delegati alla registrazione telematica dei contratti di
locazione.
Viceversa, utilizzano il canale «Fisconline» i sostituti
d’imposta che presentano la dichiarazione modello 770
per meno di 20 percipienti e tutti gli altri contribuenti non
obbligati, per legge, alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali, che vogliano farne uso.
Ora i versamenti si fanno on line
di Carmine Caputo
Dal 1° gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita
IVA hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e
previdenziali esclusivamente per via telematica.
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da
tale obbligo e possono continuare ad effettuare i
versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli
degli uffici postali, delle banche o degli agenti della
riscossione.
Vantaggi dei versamenti on line
L’introduzione dell’obbligo di utilizzare il modello F24
on line, osserva l’Amministrazione finanziaria,
comporterà diversi vantaggi:
5
per ricevere le prime quattro cifre del codice PIN, la
relativa password ed ogni altra informazione tecnica utile
all’utente per poter ottenere la seconda parte del codice
PIN.
Il conto su cui addebitare i versamenti
I contribuenti che eseguono i versamenti tramite i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate devono essere titolari
di un conto corrente:
a) presso una banca convenzionata con l’Agenzia,
l’elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
Spigolature
di
legislazione
giurisprudenza e annotazioni varie
e
di Giuseppe Mario Potenza2
b) presso Poste Italiane S.p.A.
Nuova disciplina dei controlli sulle società
È opportuno precisare che la richiesta di addebito del
versamento F24 telematico deve essere effettuata
indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è
intestatario, ovvero contestatario abilitato ad operare con
firma disgiunta. Per chi si avvale, invece, dei servizi di
home o remote banking valgono le regole fissate dalle
banche e da Poste Italiane S.p.A. È stato precisato che ai
contribuenti già titolari di conti correnti non è in alcun
modo richiesta l’apertura di appositi conti correnti per il
pagamento del modello F24 con modalità telematiche
(Circ. ABI SP/004861 del 26 settembre 2006).
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 25 gennaio
2007, il parziale recepimento della direttiva CE 2003/51.
Il d.lgs. modifica, con nuove direttive contabili, gli
artt.2409-ter e 2429 del codice civile, interessando anche
le imprese medio - piccole. Non c’è più l’obbligo di
escludere dal consolidamento le imprese con attività
diversa da quella delle altre del gruppo e viene estesa alle
assicurazioni la disciplina contenuta nella direttiva CE
2001/65 in materia di informazioni sugli strumenti
finanziari e fair value. Nella relazione riguardante la
gestione sono ampliate le informazioni sulle circostanze di
rischio e di incertezza e vi sono contenuti gli indicatori
finanziari richiesti per la comprensione della situazione
della società e del suo andamento, nonché quelli non
finanziari riguardanti l’attività specifica. Più puntualmente
è anche disciplinata la relazione di revisione sotto diversi
aspetti, come, ad esempio, dei princìpi di revisione
osservati, che vanno indicati, del giudizio sul bilancio, che
si basa, tra l’altro, sulla conformità alle regole di
redazione applicate dalla società, della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria, dell’illustrazione analitica dei motivi della
decisione, richiesta in caso di giudizio negativo e
comunque di rilievi revisionali. In tal modo il Collegio
dei revisori effettua controlli più mirati sulle società e, si
può dire, si tratta di un quadro regolamentare da prendere
in considerazione, in fatto di controlli, anche per
fattispecie diverse da quelle che formano oggetto del
d.lgs. che recepisce la direttiva in parola.
Ricevute dei versamenti
Per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o
Fisconline, l’Agenzia fornisce tre ricevute telematiche:
1) la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file
da parte del sistema;
2) la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun
versamento e della correttezza formale dei dati ad esso
relativi;
3) la terza, recante l’esito della richiesta di addebito sulla
base di quanto comunicato dalle banche o da Poste
Italiane S.p.A.
Tale procedura è valida anche per gli invii eseguiti
mediante F24 cumulativo, il servizio che consente agli
intermediari abilitati ad Entratel il pagamento per via
telematica delle imposte dovute dai loro clienti.
Con riferimento ai versamenti eseguiti tramite un
intermediario abilitato, quest’ultimo è tenuto a consegnare
al contribuente copia dei modelli di versamento F24
trasmessi per via telematica nonché delle relative sopra
elencate ricevute rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Attuazione riforma del 2001
-- Il 19 gennaio c.a. il Consiglio dei ministri ha approvato
un d.d.l. che prevede l’attuazione delle riforme apportate
nel 2001 agli artt.114,117 e 118 della Costituzione
mediante delega al Governo di individuazione del nuovo
assetto delle competenze spettanti agli enti locali, alle
regioni e allo Stato, e la conseguente configurazione del
nuovo Codice delle Autonomie locali.
Il codice pin
Il codice PIN è il codice identificativo, formato da dieci
cifre, che consente l’accesso ai servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate erogati mediante il canale
Fisconline. A partire dall’anno 2007 tale opportunità sarà
estesa anche ai versamenti on line effettuati dai singoli
contribuenti.
Per ottenerlo il contribuente:
a) si collega al sito web www.agenziaentrate.gov.it;
b) è sufficiente selezionare l’icona «Servizi telematici»;
c) sceglie la voce «Se non sei ancora registrato …».
Il sistema propone una semplice scheda elettronica da
riempire con i dati necessari e, dopo aver eseguito alcuni
controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che
compongono il codice PIN.
Entro pochi giorni dalla richiesta, l’interessato riceve al
proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei
cifre e la password per poter accedere a Fisconline. In
alternativa alle modalità appena illustrate, è possibile
recarsi presso gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate
2
Già segretario generale della Provincia di
Alessandria, autore di pubblicazioni in materia
amministrativo e penale, conferenziere.
6
dell’entrata in vigore del Codice: le norme si
applicheranno ai contratti per i quali i bandi o avvisi
saranno stati pubblicati successivamente al 1° luglio 2007,
e comunque ai contratti in cui, a tale data, non siano stati
spediti gli inviti a presentare offerte (art.253, comma 1).
La Corte di Giustizia, tra l’altro, ha individuato il
principio della trasparenza in un adeguato sistema di
pubblicità, in particolare per quanto riguarda la
comunicazione idonea a consentire l’accesso alle
informazioni alle imprese operanti in Stati diversi e ha
rilevato, ai fini della conseguente equità e imparzialità, il
divieto di riferimento a specifici prodotti o tecniche di una
determinata appartenenza o provenienza.
Il nuovo codice dei contratti pubblici.- Com’è noto, in
materia di lavori pubblici la disciplina degli appalti e delle
concessioni era prevista nella legge-quadro (“Merloni”)
11 febbraio 1994,n.109, e succ. mod. e int., mentre il
d.lgs. 20 agosto 202, n.190, recava norme per le grandi
opere. Gli appalti di fornitura e le forniture in economia
trovavano regolamentazione nel d.lgs. 24 luglio 1992,
n.358, nel d.P.R. 18 aprile 1994, n.573, e nel d.P.R. 20
agosto 2001, n.384, mentre i servizi erano regolati dal
d.lgs. 17 marzo 1995, n.157 e dallo stesso d.P.R. n.384 del
2001. Tutta questa normativa, abbastanza complessa , è
stata oggetto di rivisitazione da parte del d.lgs. 12 aprile
2006, n.163, che, in attuazione della delega prevista
nell’art.25 della legge 18 aprile 2005, n.62, per il
recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
ha approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici
riguardante lavori, servizi e forniture Il riordino ha avuto
luogo secondo criteri di celerità e semplificazione della
vasta materia (per il calcolo del valore stimato del
contratto è stata prevista, nell’art.29, l’unificazione dei
vari criteri prima in vigore, e nell’art.85 è stata data
adeguata rilevanza ai mezzi informatici), nonché di
maggiore flessibilità ed efficienza delle procedure (sono
stati previsti, negli artt.58 e 59,nuovi strumenti operativi,
e cioè il dialogo competitivo, gli accordi di quadro e le
centrali di committenza). Circa l’aggiudicazione
dell’appalto, sono stati consentiti i due criteri del prezzo
più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
per quest’ultima si possono considerare anche le esigenze
sociali e ambientali. Sono state ampliate le funzioni
dell’Autorità di vigilanza, in particolare tramite
l’Osservatorio, che determina annualmente i costi
standardizzati per ogni tipo di lavoro, fornitura o servizio
(art.7). Il d.l. 12 maggio 2006, n.173, convertito nella
legge 12 luglio 2006, n.228, ha determinato un rinvio
Organizzazione e funzionamento della p.A. –La legge 9
marzo 2006 (di conversione del d.-l. 10 gennaio 2004, n.4)
reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della p.A. In particolare, gli artt.4-12
disciplinano il lavoro presso le pp.AA. (proroghe, stipule e
monitoraggio sui contratti e somministrazioni a tempo
determinato,
semplificazione
dei
provvedimenti
riguardanti i disabili,monitoraggio sulle disposizioni
relative al collocamento obbligatorio, mobilità). Vi sono
pure nuove disposizioni in materia di addizionali risultanti
dalla dichiarazione dei redditi.
Modifiche alla disciplina dei beni culturali.- Il d.lgs. 24
marzo 2006, n.156, introduce, in materia di beni culturali,
delle modifiche al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, di cui
sono stati sostituiti gli artt. 112,115 e116 riguardanti,
rispettivamente, la valorizzazione e la tutela dei beni
culturali di appartenenza pubblica, le forme di gestione
delle attività di valorizzazione e la tutela dei beni culturali
dati in uso. Sono stati inoltre sostituiti i commi 1 e 2
dell’art.8, che regolano la qualifica di restauratore.
Giurisprudenza : Corte costituzionale
Disciplina regionale del condono edilizio. - La Corte
Costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2006, n,49, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1, dell’art.3
(eccettuate le lett.b) e d) del comma 2), dell’art.4,
dell’art.6, commi 1, 2 e 5, e dell’art.8 della legge della
Regione Campania 18 novembre 2004, n.10, dell’art.26,
comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21
ottobre 2004, n.23, e infine dell’art.3, comma 1, della
legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n.23, nella
parte in cui le predette norme (che recano la disciplina del
condono edilizio straordinario del 2003) non si
conformano ai limiti massimi della sanatoria previsti
dall’art.32 del d.-l. n.269 del 2003. Quanto sopra a seguito
di giudizio sollevato dal presidente del consiglio dei
ministri per lesione dell’art.117, comma 2, lett. a), Cost.
(vincoli
comunitari),
dell’art.117,
comma
3,
Cost.(competenza legislativa
statale in tema di
determinazione dei princìpi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica), dell’art.81 Cost.,
dell’art.119 Cost.(autonomia finanziaria statale sul lato
delle entrate), dell’art.3 Cost. (principio di uguaglianza) e
Competenza regionale in materia di disciplina dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica. - La Corte
Costituzionale, con sentenza 1° febbraio 2006, n.29, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.7, comma
4, lett.b), della legge della Regione Abruzzo 30 agosto
2004,n.23, recante “Norme sui sevizi pubblici locali a
rilevanza economica”, che vieta alla società a capitale
interamente pubblico di partecipare alle gare per la scelta
del soggetto gestore del servizio nel caso in cui siano già
affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali. Ha
inoltre dichiarato l’illegittimità della lett.g) del comma 4
di detto art.7, che prevede l’ineleggibilità a sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale dei comuni e province
titolari del capitale sociale delle società affidatarie della
gestione del servizio, per i legali rappresentanti e i
componenti degli organi esecutivi delle società stesse.
Quanto sopra per lesione della competenza esclusiva
statale di cui all’art.117, comma 2, lett.p), della
Costituzione.
7
di altri limiti costituzionali all’esercizio del potere
legislativo regionale, tra cui gli artt.42 e 97 della
Costituzione.
termine ultimo previsto dal legislatore statale per l’entrata
in vigore del nuovo regime di affidamento di tutti i servizi
di trasporto pubblico locale mediante procedure ad
evidenza pubblica , in particolare art.18, comma 3-bis, del
d.lgs. n.422 del 1997, riconducibile alla competenza
esclusiva statale in materia della concorrenza, non
potendo sostenersi che la riconducibilità della disciplina
del trasporto pubblico locale ad una materia legislativa
regionale residuale possa consentire alle regioni di
modificare secondo ragionevolezza le disposizioni statali
relative alla tutela della concorrenza stessa. Quanto sopra
per contrasto con l’art.117, commi 1° e 2, lett. e), della
Costituzione.
Perentorietà del termine di entrata in vigore della nuova
disciplina di affidamento dei servizi di trasporto pubblico
locale. - La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo
2006, n.80, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art.2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17
giugno 2003, n.17, dell’art.3, comma 1°, della legge della
Regione Veneto 26 novembre 2004, n.30, dell’art.1,
comma 11, lett.b) e f), della legge della Regione Calabria
29 dicembre 2004, n.36, e dell’art. 25 della legge della
Regione Veneto 25 febbraio 2005, n.8, che hanno
introdotto, seppure in forme diverse, proroghe degli
affidamenti preesistenti (o di alcuni di essi) rispetto al
Consiglio di Stato
Con decisione 24 marzo 2006, n.3, Ad. Plen., il Consiglio
di Stato, in accoglimento del ricorso in appello, ha
annullato la decisione del T.A.R. in quanto ha ritenuto che
l’art.15 del d.l.gs. n.387/2001 non sia una norma di
carattere interpretativo e che pertanto la stessa possa
disporre, come norma di carattere generale, solo per il
futuro, a far tempo dalla data di entrata in vigore dello
stesso d.lgs., e cioè dal 22 novembre 1998.
Valutazione dell’erronea indicazione nominativa della
preferenza nella scheda. – Il T.A.R. Calabria – Catanzaro,
Sez.II, con decisione del 15 novembre 2004, n.2097,
aveva respinto il ricorso mirato all’annullamento della
scheda votata in occasione di elezioni comunali per essere
stato erroneamente ivi indicato il nominativo di un
candidato presentatosi alle contestuali elezioni provinciali
Con decisione 6 marzo 2006, n.459, il Consiglio di Stato,
Sez.IV, ha respinto l’appello, ritenendo tale erronea
indicazione frutto di un’involontaria confusione e non
volontario segno di riconoscimento della scheda. E’ stato
applicato in via analogica il principio di salvezza di cui
all’art.57, comma 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. E’
vero che l’indicazione, tra le preferenze, di nominativi
estranei è stata ritenuta rilevante ai fini dell’annullamento
della scheda dal Consiglio di Stato (vedi, da ultimo, dec.
del 2 settembre 2004, n.5741), ma la scheda è da ritenersi
valida quando tra le preferenze rechi il nominativo del
candidato di un’altra lista, dovendo essere annulata solo la
preferenza, ai sensi dell’art.57, comma 7, del citato T.U.
Svincolo dal sindacato di legittimità delle scelte fatte
dall’Amministrazione in materia urbanistica. – Il T.A.R.
Abruzzo – Pescara, con decisione del 2004, n. 1043,
aveva annullato la delibera del consiglio comunale di
approvazione del P.R.G. nella parte in cui era inserita in
una zona specifica l’area di proprietà dei ricorrenti.
Con decisione 26 aprile 2006, n.2291, il Consiglio di
Stato, in accoglimento del ricorso in appello, ha annullato
la decisione del T.A.R. in virtù del principio consolidata
secondo cui le scelte effettuate dall’Amministrazione in
sede di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da
un’amplissima discrezionalità, costituendo apprezzamenti
di merito sottratti al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo, salvo che le stesse non siano state fatte
con arbitrarietà, irrazionalità o irraginevolezza, o con
travisamento dei fatti in relazione alle esigenze da
soddisfare
Trattamento economico delle funzioni relative alla
qualifica immediatamente superiore. – Il T.A.R. Sicilia –
Catania, Sez.III, con decisione 2 aprile 2001, n.767, aveva
accolto il ricorso contro la mancata corresponsione delle
differenze retributive spettanti al pubblico dipendente che
aveva svolto mansioni superiori.
Tribunali amministrativi regionali
Legittimazione dei consiglieri comunali e provinciali ad
impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte. –
Con decisione 12 maggio 2006, n.2573, il T.A.R. Puglia –
Lecce ha ritenuto che i consiglieri provinciali (e comunali)
hanno l’interesse ad agire in giudizio per l’annullamento
della delibera adottata dal consiglio provinciale (e
comunale), essenso il principio di sussidiarietà orizzontale
di cui alla legge costituzionale n.3/2001 estensivamente
applicabile in materia di legittimazione ad impugnare.
Nella fattispecie è stato dichiarato ammissibile e accolto il
ricorso proposto dal consigliere provinciale per
l’annullamento della delibera di approvazione di
variazioni di bilancio oltre il termine (30 novembre)
previsto dall’art. 175 del T.U. degli enti locali n.267/2000,
da ritenersi perentorio
Natura delle nomine dei rappresentanti del comune e
della provincia presso enti, aziende e istituzioni. – Con
decisione 15 maggio 2006, n.1759, il T.A.R. Puglia –
Bari, Sez.II, ha ritenuto che la nomina di chi rappresenta il
comune o la provincia presso enti, aziende e istituzioni, ha
natura fiduciaria in quanto il soggetto dovrà conformare la
propria azione agli indirizzi politico-gestionali dell’ente, e
perciò l’individuazione del soggetto stesso presuppone
non solo i requisiti di ordine tecnico-professionale, ma
anche un giudizio sulle qualità del candidato e sulla sua
affidabilità a rispecchiare tali indirizzi.
Nella fattispecie il T.A.R. ha respinto in tal senso il
ricorso di un candidato a rappresentare l’Amministrazione
8
Corte di cassazione penale
Nella fattispecie la donna era stata già condannata dalla
Corte d’Appello di Caltanissetta ai sensi dell’art. 320 c.p.
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso “palesemente
ingiustificato”. La giustificazione dell’incarico di
distribuzione dei pasti è stata respinta in quanto
“circostanza non ostativa” alla pulizia – urgente – del
degente appena operato, non essendo la prescrizione della
prestazione necessaria “di volta in volta per ogni
intervento”. Circa la scusa dell’imbarazzo si è osservato
che la pulizia dei degenti rientra nelle tipiche mansioni
degli infermieri generici.
Condanna del rifiuto di assistenza in ospedale. - Con
sentenza n.39486/2006 la VI Sezione penale della Corte di
Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso di una
dipendente, avente la qualifica di infermiera generica, per
essersi la stessa rifiutata “indebitamente... di effettuare le
operazioni di pulizia di un degente sottoposto ad un
intervento di resezione colica”. Le argomentazioni addotte
dalla ricorrente riguardavano la mancanza di specifico
incarico, anche in relazione alle sue mansioni di
distribuzione dei pasti, nonché l’imbarazzo che sarebbe
scaturito dalla differenza di sesso.
.
Corte dei conti
Obbligo di predisporre adeguate cautele per evitare l’uso
improprio di beni strumentali in dotazione dell’ufficio. –
Con decisione 22 marzo 2006, n.63, della Sezione
giurisdizionale della Regione Basilicata la Corte dei conti
ha osservato che è intimamente connesso alla corretta
utilizzazione di un bene strumentale, in dotazione
all’ufficio della p.A., l’obbligo di predisporre adeguate
cautele per evitarne l’uso improprio, traducendosi
l’inosservanza di tale obbligo nella consapevole
accettazione del rischio di manomissioni da parte di terzi.
Nella fattispecie è stata accertata la presenza nella rete
informatica di virus provocata dall’installazione di giochi
e software non autorizzati e a seguito dell’illecita
navigazione su siti Internet di carattere pornografico, con
conseguente danno al bene strumentale e violazione della
regola dell’efficienza amministrativa con la sottrazione
all’impegno lavorativo. Non è stata accolta l’eccezione
della difesa nel senso della possibilità che altri soggetti,
diversi dai dipendenti e in assenza di questi, avrebbero
potuto accedere ai siti illeciti dalla postazione di lavoro
dei convenuti.
Decorrenza della prescrizione ai fini della denuncia di
ammanchi dolosamente occultati. – Con decisione 22
marzo 2006, n.8, della Sezione giurisdizionale della
Regione Basilicata la Corte dei conti ha ritenuto che in
caso di ammanchi nella gestione della cassa economale di
un comune, che siano stati dolosamente occultati, la
decorrenza della prescrizione va individuata nel momento
in cui l’organo amministrativo scopra l’esistenza di tali
ammanchi.
Nella fattispecie i proventi derivanti dal servizio di
refezione scolastica, dall’occupazione di suolo pubblico e
dalle sanzioni amministrative, relativi al periodo 19972000, non erano stati versati nella loro interezza alla
tesoreria dell’ente, ma erano stati iscritti in contabilità
come residui attivi, e di tali illeciti la Corte ha conosciuto
a seguito del completamento degli accertamenti
amministrativi e di denuncia alla Procura regionale nel
2001, ai sensi dell’art. 54 del r.d. n. 1214/1934.
Annotazioni varie
Legge “Pecorella” k.o. La Corte Costituzionale (gennaio
2007) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
legge 1° febbraio 2006 (legge “Pecorella”) nella parte
(art.1) in cui aveva escluso che il p.m. potesse proporre
appello contro le sentenze di proscioglimento in primo
grado, e nella parte (art.10) in cui dichiarava
inammissibile l’appello, da parte del p.m. o dell’imputato,
contro le sentenze di proscioglimento emesse prima
dell’entrata in vigore della legge. La Corte non si è
pronunciata in merito alla sopravvivenza dell’appello
della parte civile. L’ex Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi aveva rinviato la legge alle Camere per
“palese incostituzionalità”. La legge era nata in un ambito
di valutazione, da parte del governo Berlusconi, delle
funzioni del p.m., e la decisione della Consulta ha
innescato una querelle politica, dividendo le opinioni in
dottrina. Ma indubbiamente si era creato uno squilibrio tra
accusa (che vedeva compresso il suo potere di appello) e
difesa (che conservava – più ampia – la possibilità del
ricorso in appello contro le
locale presso una società “pluriservizi” a partecipazione
mista dell’ente locale e di privati, pur essendo egli in
possesso dei requisiti richiesti.
sentenze di condanna). Certo, un’opinione dottrinale
apparirebbe più opportuna con la conoscenza della
motivazione. Comunque, in questo caso di “scontro” tra le
opposte esigenze del principio di legalità e del diritto
“mite” non si può negare il maggior peso della prima
esigenza in omaggio alle caratteristiche di natura
garantistica del processo penale, che si riconducono ad
una sostanziale parità tra le due parti in causa (p.m. e
accusato).
Il d.d.l.”Mastella”.- -- All’o.d.g. del Consiglio dei
ministri (25 gennaio 2007) è approdato il disegno di legge
“Mastella” (Introduzione nel codice penale dei delitti di
istigazione a commettere crimini contro l’umanità e di
apologia di crimini contro l’umanità), in cui, tra gli
articoli da aggiungere al c.p., l’art. 414-quater prevede
l’aggravante per chi, già perseguibile per il reato di
istigazione a commettere detti crimini, nega l’esistenza di
un genocidio della portata dell’Olocausto. In materia di
legislazione su fatti della storia vi sono stati diversi
precedenti, come, ad esempio, la recente legge francese
che ha esteso al genocidio degli Armeni, perpetrato
all’inizio della Grande guerra, le norme penali riguardanti
9
la negazione del genocidio ebraico. Un nutrito gruppo di
storici (150: alcuni anche di confessione ebraica) hanno
firmato un appello contro l’iniziativa di Mastella. In
campo storico e scientifico c’è sempre stato il primato
della storia sulla legge, nel senso che la storia è scienza
autonoma che si basa sui fatti, sulle testimonianze, sulle
ricerche e sui documenti, sfuggendo così alla “cappa
impositiva” della legge, che come tale presenta il rischio
di indirizzare al deprecabile fenomeno del “reato di
opinione” di infausta memoria. In tal senso l’iniziativa di
Mastella appare “inopportuna” (ma qui si tratta
propriamente di una questione di competenza legislativa)
nella misura in cui l’istigazione a commettere crimini
contro l’umanità e l’apologia di crimini contro l’umanità
potrebbero avere – come si ritiene – un’adeguata
valutazione da parte del legislatore penale, con tutte le
aggravanti del caso, senza che lo stesso legislatore invada
il campo (storico) diverso da quello giuridico. Sul piano
pratico si può osservare che colui che dovesse contestare
fatti storici ampiamente e inequivocabilmente accertati,
secondo una diffusa conoscenza globale, senza adeguata
documentazione in contrario, cadrebbe già di per sé nel
ridicolo, andando incontro alla sanzione sociale del
giudizio negativo e del disprezzo: ma poiché è difficile
pensare che incaute sortite di tal genere si configurino
come serie prese di posizione di carattere storico e
scientifico (proprio perché, evidentemente, non supportate
da prove), mentre più facilmente potrebbero essere
gratuite dichiarazioni di contorno al crimine già
penalmente perseguito, ne consegue uno scenario di
perseguibilità rapportata ad una adeguata valutazione
penale, anche per l’applicazione di aggravanti, in quanto
quelle dichiarazioni nulla tolgono e nulla aggiungono alla
storia.
ha di recente lamentato la proliferazione di denunce
riguardanti lo stato di dissesto delle vie cittadine con
conseguenti richieste di risarcimento di danni che non
sempre hanno avuto corrispondenza alla realtà dichiarata.
L’Amministrazione, su iniziativa di un consigliere, ha
deciso di portare all’attenzione della Procura della
Repubblica l’inquietante fenomeno, chiedendo “la
possibilità di concordare strumenti che possano
scoraggiare eventuali richieste indebite da parte di
qualcuno”. In tal senso è stata chiesta la disponibilità della
Procura stessa “a ricevere copia di tutte le richieste di
risarcimento danni ..., a livello conoscitivo e per ogni altra
azione che, d’ufficio, si intenderà adottare”.Un esposto di
tal genere, divenuto di dominio pubblico, può
rappresentare un deterrente per chi volesse fare il furbo
con pretese arbitrarie di risarcimenti, ma è difficile
credere ad una sua rilevanza nei confronti dell’Ufficio del
Procuratore. Com’è noto, quest’ultimo si mobilita a fronte
di un’utile notizia di reato che presupponga
un’esposizione delle circostanze idonee a connotare il
fatto concretamente verificatosi come penalmente
rilevante: astrattamente da tali circostanze si potrebbe
fare a meno nelle ipotesi di reati perseguibili d’ufficio, ma
spetta al magistrato, secondo i casi, la valutazione
dell’esposto generico. Una valutazione dell’Autorità
penale potrà trarsi da apposita istruttoria degli agenti di
polizia giudiziaria, che a loro volta utilizzeranno gli
elementi forniti in sede di denuncia, tra i quali una
relazione tecnica che dovrà servire, unitamente alla
ricostruzione della dinamica dell’incidente (verificabile
sotto certi aspetti dallo stesso tecnico in relazione allo
stato dei luoghi), per controllare nel merito la richiesta di
risarcimento dei danni. Nel caso di specie siffatta
valutazione non appare possibile senza il supporto
dell’accertamento, fatto di volta in volta, dall’organo
municipale. Per questi motivi la giacenza, presso la
Procura della Repubblica, dell’esposto generico, non
sembra sortire effetti diversi da quelli, già detti, di una
diffusa sensibilizzazione popolare.
Rilevanza degli esposti generici e per casi futuri alla
Procura della Repubblica.- Si è avuta notizia che
l’Amministrazione di un comune della provincia di Lecce
______________________________________________
______________________________________________
“Il diritto mite” di Gustavo Zagrebelsky,
La sovranità della legge non può escludere che alla stessa
sia riconosciuto un valore “in sé” come espressione dei
diritti (in quanto riconosciuti nello Stato
democratico) indipendentemente da ogni legittimazione o
dipendenza costituzionale (salva rimanendo, ove ricorra,
l’illegittimità costituzionale). Questo delicato rapporto tra
legislazione e Costituzione si completa con l’altro,
altrettanto delicato, tra legislazione e giurisdizione (in
particolare : costituzionale). Infatti ogni lancia spezzata in
favore di una funzione lungimirante dell’organo
giudicante – di valutazione globale, coordinata, dei
princìpi e valori dell’ordinamento – non esclude, anzi
richiede, il pieno rispetto della sfera di competenza del
legislatore che esprime i diritti secondo l’evoluzione
sociale, e non si può consentire nessuna invasione di
campo, nemmeno da parte della Corte costituzionale: l’A.
(che della Corte è stato autorevole componente) ha
ragione a stigmatizzare ogni pretesa della stessa di trarre
dalla Costituzione, in termini senza alternativa, la nuova
regola, anziché limitarsi alla cancellazione della legge
viziata, rimettendo poi al legislatore ogni ulteriore
valutazione.
Einaudi, ristampa 2007 – Recensione
di Giuseppe Mario Potenza
Non capita spesso di constatare la validità di un saggio
che, come questo, “con poche varianti formali e
pochissime integrazioni sostanziali al testo anteriore”,
esprime la sua scottante attualità a quindici anni di
distanza dalla pubblicazione. L’Autore affronta l’arduo
problema della coesistenza di legge, diritti e giustizia per
proporre una “mitezza” di tale coesistenza. In uno
scenario che, come quello dell’ordinamento attuale, vede
in crisi il diritto e la legge, a cominciare dalla Costituzione
(nata in funzione antifascista e ormai per più versi
superata), e vede problemi nella funzione della
magistratura e nei suoi rapporti con una parte politica,
questo saggio di Zagrebelsky si rivela prezioso. La
Costituzione, egli dice, deve lasciare libero il legislatore di
muoversi in un ordinamento senza quella “fissità” che
comporterebbe, oltretutto, in nome della certezza del
diritto, l’ingrato compito di modifica incessante del diritto
vigente.
10
Com’è noto, la tradizione storica dell’universo giuridico è
stata caratterizzata, in gran parte e per lungo tempo, da
una giurisdizione “libera”, che ha visto concentrate nel
giudice funzioni autenticamente legislative, nel senso che
il diritto nasceva dalla sentenza che regolava il caso
concreto. La nascita dello Stato democratico ha
rappresentato, ovviamente, il superamento di tale sistema,
ma si può dire che l’Autore ha proposto all’attenzione
della scienza giuridica odierna l’opportunità di cogliere
quel minimum di positivo che c’era in quel sistema,
attraverso, appunto, la concezione del diritto “mite”, che
comporta il contemperamento del moderno principio di
divisione dei poteri con questa concezione “ragionevole”
della funzione giudicante. Il percorso scientifico compiuto
dall’A. nel campo giuridico, attraverso un’attenta analisi
storica dell’ evoluzione istituzionale, approda alla
conclusione nel senso che presso i giudici “sta il diritto in
tutte le dimensioni, come legge, come diritti e come
giustizia”. Alla domanda – inquietante – se, così non si
debbano, per caso, riconoscere, gli stessi, “padroni del
diritto”, l’A. fa osservare, con visione ottimistica, che essi,
pur con la loro grande responsabilità “sono più
propriamente i garanti della complessità strutturale del
diritto nello Stato costituzionale, cioè della necessaria,
mite coesistenza di legge, diritti e giustizia”.
Zagrebelsky riporta, come caso emblematico, il recente
episodio della bambina illegalmente portata in Italia da
una Paese lontano. C’erano dei valori in ballo e si poteva
credere che la protezione della minore potesse avere la
prevalenza sull’esigenza statale di reprimere l’illegalità. I
giudici hanno invece applicato la legge secondo altri
criteri interpretativi. Volendo sottolineare la cattiva azione
degli adulti, è rimasta sacrificata la posizione della minore
(ormai inserita nella nuova famiglia, anche se
illegalmente), mentre si poteva benissimo, da parte dei
giudici minorili, dare risalto alla condizione della minore
stessa, rimanendo così secondario, e quindi tollerato
dall’ordinamento, il comportamento illegale degli adulti.
L’A. accenna ad altri “casi critici”, in cui le valutazioni
toccano la vita (concepimento, gestazione, aborto, ecc.), la
morte (eutanasia), la salute (trapianti, ingegneria
genetica), la bioetica in genere e lo stato delle persone. Per
questi casi, infatti, “opposti ‘intendimenti’ o
‘comprensioni’ possono determinare opposte soluzioni
giuridiche”. La dimensione funzionale della giurisdizione
propugnata dall’A. per tali soluzioni è certamente
condivisibile in quanto – indipendentemente dalla presa di
posizione di ognuno, e dello stesso A. – egli intravede nel
giudice la possibilità di cogliere una ragionevolezza di
valutazione coordinata dei princìpi (e quindi, possiamo
dire, dell’etica, secondo una tradizione millenaria), una
mitezza, appunto, di coesistenza di legge, diritti e
giustizia, attraverso una procedura, rimanendo così
sottratto il campo alle assemblee politiche, “dove il
richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di
parte”.
formula assolutoria piena “il fatto non sussiste” ha
precluso ai parenti delle vittime la richiesta del
risarcimento dei danni, che sarebbe stata possibile con la
formula (peraltro chiesta dal Procuratore generale) “il
fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Nella
Finanziaria una norma autorizza il governo a
corrispondere, entro certi limiti, detto risarcimento.
-- Il giudice dei minori del Tribunale di Roma Melita
Cavallo ha disposto l’invio in una comunità di recupero,
invece che alla famiglia, di un undicenne e di due
tredicenni che avevano compiuto violenza su una bambina
di nove anni. Il giudice ha precisato che in queste strutture
non ci sono sbarre e con l’intervento di operatori preparati
si tenta di far comprendere ai minori, non punibili, la
gravità delle azioni commesse e le conseguenze sulla
povera vittima.
- “Onorevole si dia un taglio”. Pensioni d’oro ai deputati
anche con soli cinque anni di mandato. L’importo va,
secondo la durata dello stesso, da un minimo di 3.000
Euro ad un massimo di 9.900 Euro al mese, cumulabile
con tutti gli altri redditi, anche con quelli più alti. Il
vitalizio si rivaluta automaticamente sulla base della
retribuzione corrisposta a chi è in carica. E’
indubbiamente da sottolineare la particolarità di questo
privilegio pensionistico posta in risalto da un servizio
apparso sull’Espresso (gennaio 2007), dove si riporta
l’episodio emblematico di Toni Negri, che dopo una
presenza simbolica in Parlamento se n’è fuggito in Francia
con una pensione mensile di 3.000 Euro.
-- “Addio ‘compagno’, ormai è un insulto ai gay –
Imposta con la rivoluzione di Mao, la parola è stata
stravolta dall’uso dei teenager”. - In Cina il termine
“compagno” è divenuto sinonimo di omosessuale passivo.
Osserva l’articolista (Fabio Cavalera, Corriere della Sera
del 25 gennaio 2006) che “dapprima è stata la comunità
gay di Hong Kong e di Macao a ricorrere al vocabolo ma
con l’intento di sottolineare la gentile attenzione di un
amico verso un amico”, ma ora ormai “i ragazzi evitano di
darsi del compagno o se lo danno con lo scopo di
mandarsi al diavolo o altre volte semplicemente per
prendersi in giro o scherzare...”.
-- “Decalogo per gli ambasciatori Ue: se dormite non
russate”. Alla prima riunione del Comitato dei
rappresentanti permanenti a Bruxelles la delegazione
diplomatica della Germania, cui spetta la presidenza di
turno, ha distribuito agli Ambasciatori dell’Unione
Europea un “nuovo regolamento interno”formulato da
Wilhelm Schonfelder, che reca dieci punti. Rileva
l’articolista (Giuseppe Sarcina, Corriere della Sera del 25
gennaio 2007) che “a Schonfelder, evidentemente, piace
tenere vivo il luogo comune del tedesco preciso,
efficiente, infallibile organizzatore...Il vero capolavoro è il
‘decimo comandamento di Schonfelder’: ‘I signori
Rappresentanti permanenti (cioè gli Ambasciatori n.d.r.)
possono benissimo dormire, ma senza russare, durante le
riunioni, ma almeno facciano in modo che il loro vice
rimanga sveglio’ ”.
Notizie in breve (G.M.P.)
-- La Cassazione penale, Sez.I , ha assolto gli alti
funzionari dell’Aeronautica che erano stati accusati di
depistaggio in merito all’incidente aereo che il 27 giugno
1980 causò la morte di 81 persone (strage di Ustica). La
11
OSSERVATORIO CULTURALE
1966, allorché visse e operò una rivista per gran parte
alimentata dagli autori fiorentini più attivi e presenti
nell’agone letterario della nazione : “Il Critone”.
In quegli anni Cinquanta erano mutati i modelli del
confronto culturale; all’asse preferenziale Lecce – napoli
si era sostituito quello Lecce – Firenze, onde si può dire
che la fiorentina “linea” che va da “Campo di Marte” a
“Quartiere” attraverso la “Chimera” trova riscontro in
quella salentina caratterizzata da tre momenti distinti ma
intimamente collegati tra di loro : la linea “Vedetta
mediterranea”, “Libera Voce”, “Il Critone”, sostenuta in
gran parte dagli stessi personaggi fiorentini di cui s’è
detto.
Sorprendenti elementi di affinità s’intersecano tra le due
“linee culturali e geografiche”.Silvio Ramat ha fissato in
tre punti qualificanti, perfettamente omologabili sulla
vicenda leccese-salentina, l’apporto critico della cultura
salentina degli anni 1940-1950 : da una parte la
impossibilità di adeguarsi a un coerente sistema di forze
politiche; in secondo luogo la concezione di una superiore
“società delle lettere” da contrapporre alla trasformazione
e frantumazione in atto nella cultura della nazione; infine,
l’opposizione alle ideologie intese in senso dogmatico e
autoritario. Tuttavia, se nel fiorentino “Quartiere”,
proclamatosi antiermetico e antichimerico, queste tre
condizioni si dissolsero ben presto, nel leccese “Critone”
esse sembrano mantenersi e addirittura esaltarsi in una
orgogliosa sufficienza, che punta in maniera quasi
esclusiva all’aspetto letterario come primario ancoraggio
della civiltà dell’uomo del Novecento.
Il “Critone” , così , diventa appannaggio quasi esclusivo
di quella che Macrì, nella sua teoria generazionale,
considera come la terza generazione poetica del
Novecento, prosecuzione della stagione ermetica
dell’anteguerra e, più in generale, del simbolismo
europeo. Macrì ha modo di ribadire, insomma, la sua idea
del
Novecento
considerato
come
evoluzione
dell’avanguardia simbolista e non come estenuazione
delle forme classiche e romantiche dell’ottocento.
Considerata da questo punto di vista, la fervida attività
letteraria concentrata a Firenze si presenta davvero come
garanzia ed esaltazione della tradizione europea. E’
un’idea, questa, che riscatta la crisi storica ela decadenza
morale della civiltà contemporanea nella prospettiva di un
assoluto letterario che assegna la conservazione della
bellezza e della verità. In questa direzione convergono
altri due canonici rappresentanti della terza generazione
poetica : Luzi e Bigongiari. La loro presenza nel “Critone”
leccese è significativa anche per il loro contributo di
complementarietà rispetto alla poesia. Luzi preferisce
affidare alla rivista leccese le traduzioni e le prose : sono
proprio quest’ultime a essere raccxolte in uno dei
“Quaderni” del “Critone”, esattamente il 14°, pubblicato
nel 1963 sotto il titolo di Trame.
L’importanza di questa prosa, sorta di racconti sotto forma
di diario tra oggettivazione a autobiografia, sta nel fatto
che esse costituiscono il punto di arrivo della complessa
meditazione luziana e il suo distendersi alla
ricerca di una trama o, come dice lo stesso autore, di un
“mutuo compenetrarsi di destini individuali”. Su queste
“trame” sarà possibile la poeta imbastire un dialogo che si
rivelerà, in tutta la sua forza critica, nelle liriche di Nel
magma. In fondo all’urgenza del reale Luzi rispondeva
con un reale più vero, di cui l’arte rimaneva il luogo più
La linea culturale Firenze-Lecce
3
di Donato Valli
Da tempo tra Firenze e Lecce esiste un nesso di scambio
culturale forte e proficuo. Grazie a personaggi di spicco –
a livello nazionale, e anche oltre ! – l’arricchimento
reciproco ha illustrato la storia della letteratura italiana
del secolo testé trascorso. Da una parte il variegato
tessuto culturale a mano a mano da me seguìto e poi
annotato nella sintesi che segue; dall’altra , la particolare
traccia lasciata da Luigi Maria Personè, che, nativo di
Nardò (prov. di Lecce), è stato poi fiorentino di adozione,
rivelandosi, attraverso i rapporti coltivati con
un
incredibile numero di personaggi della letteratura, del
teatro, dell’arte e della politica, un gigante della critica
letteraria, non solo italiana, ma anche europea. Una vera
e propria biografia fu scritta, mentre egli era ancora in
vita, dal Prof. Pantaleo Fonte di Nardò, che in un
ponderoso volume raccolse le confidenze e le vicende
dell’amico fedele. Di quest’opera il Dott. Giuseppe Mario
Potenza, nonostante l’impostazione libera della biogafia
(cioè senza criteri di ordine cronologico o sistematico) ha
saputo cogliere, con la recensione qui di seguito
riportata, gli aspetti e i passaggi salienti, che tornano a
vantaggio di un’affascinante configurazione letteraria e
umana di Luigi Maria Personè. Su tale duplice versante si
intende rendere merito agli Autori del nobile gemellaggio
culturale tra Firenze e Lecce.
Dinanzi a me , Firenze sonò tutta
Mi scuso per essere ricorso niente di meno che a padre
Dante per intitolare una meditazione che parte
dall’arbitrario confronto tra due regioni (e due città) così
lontane, quali possono essere Firenze e Lecce. In parte la
colpa di questa associazione, diventata oramai un luogo
comune, è da attribuire al Gregorovius che nel suo volume
Nelle Puglie ebbe a definire Lecce “la Firenze dell’epoca
del barocco” (versione dal tedesco di Raffaele Mariano,
Firenze, Barbera, 1882, p.358). L’illustre storico non
intendeva certo andare al di là di una retorica iperbole
esemplificativa per confermare la sua ammirazione di
fronte a uno spettacolo architettonico non atteso e non
immaginato. Ma io sono lieto di cogliere quello spunto
per sottolineare la singolare coincidenza di questo nostro
incontro, che va ben al di là di ogni apparente
accidentalità. Il nesso tra Firenze e Lecce è oggi qualcosa
in più d’un vezzo retorico; il travaso di esperienze
culturali, una ormai lunga consuetudine di incontri, non a
caso più attivi in ambito letterario che altrove, hanno fatto
dire a Oreste Macrì , il salentino per antonomasia divenuto
fiorentino per amore e studi, che “la colleganza Lecce –
Firenze è una delle linee del più ampio tessuto culturale
d’un Salento Europeo”. L’esempio più tangibile e
duraturo è stata, nel secondo dopoguerra, la rivista
“L’Albero” di Girolamo Comi, “vieppiù – conferma
Macrì – nostro Lare di probità, discrezione, coraggio di
scrivere”.
Ma non è dell’”Albero” comiano che intendo parlare,
anche se in esso fecero significative apparizioni i
fiorentini Betocchi, Fallacara, Luzi, Parronchi, Panarese
(d’origine salentina), Traverso, ma del decennio 1956 –
3
Ordinario di Storia della letteratura italiana Università di
Lecce, già magnifico rettore della stessa, scrittore.
12
adatto d’inchiesta, senza privilegi ma anche senza
sconfitte e aprioristiche rinunce.
A questa sponda approda, partendo da altri conntinenti,
Piero Bigongiari. Il contributo più corposo e interessante
da lui offerto a “Il Critone” consiste in una serie di lunghi
saggi critici su pittori contemporanei : Jackson Pollock,
Nicolas de Stael, Rossi, De Pisis. Anche questi saggi
furono raccolti in uno dei “Quaderni” del “Critone”,
esattamente il decimo della serie sotto il titolo Il caso e il
caos. La tesi emergente, che documenta una certa
propensione di Bigongiari per l’informale, è la seguente :
per l’artista moderno la salvezza non sta nel caso,
nell’hasard mallarmeano, scommessa e fatalità
dell’esistenza umana, bensì nel caos, nella possibilità che
gli è concessa di annientarsi per vivere, di immergersi per
riemergere, di adire l’oscurità per conseguire la chiarezza.
Entra, tramite Bigongiari, nel “Critone” lo spirito classico
dell’avanguardia novecentesca quale si era evoluto dalle
iniziali forme impressionistiche e simbolistiche alle
profonde intuizioni di Bergson e via via alle ricerche di
Artaud, Micheaux, Eluard, fino alle formulazioni critiche
di Bachelard.
Ma Luzi e Bigongiari non sono i soli fiorentini impegnati,
anche con visite personali e conferenze, nell’area leccese.
Nel settore della prosa di racconto c’è una significativa
presenza di Nicola Lisi, che pubblica sul “Critone”
leccese un racconto e due favole che rientrano a pieno
titolo nel tempo creativo di La faccia della terra, il libro
di apologhi, fantasie, leggende, ricordi pubblicato da
Vallecchi nel 1959 ; ma soprattutto s’impone la presenza
di Romano Bilenchi, autore di una serie di “nuove prose”,
che segnao la ripresa narrativa dello scrittore senese e che
confluiranno anch’esse in uno dei “Quaderni” del
“Critone”, precisamente il quarto della collana, pubblicato
nel 1958 con il titolo di Una città. Il fatto che questo
libretto raggiunga un grado particolare di incandescenza,
che trasforma sentimenti e pensieri in ritmi densi, induce
Giuseppe De Robertis, altro meridionale trapiantato a
Firenze, a usare, per questa prosa, la parola “poesia” e
Maria Corti, una milanese trapiantata nel Salento, a
precisare che parlando di Bilenchi come “narratore lirico”
mentre prima “si puntava l’accento sul primo termine
(cioè, il narratore), oggi si è portati a dare maggiore
rilievo sul secondo”, cioè sull’aspetto lirico.
Ma non è finita la serie dei rapporti letterari tra Lecce e
Firenze. C’è ancora da mettere in rilievo il contributo
fornito dai poeti in senso stretto, e in particolare di
Alfonso Gatto, Alessandro Parronchi, Carlo Betocchi e
Luigi Fallacara, non tutti fiorentini di nascita, ma
stabilizzati e operati a Firenze, se si eccettua il girovago
salernitano Gatto, che comunque aveva in Firenze il suo
centro ideale di cultura e di affetti. Gatto per lunghi
periodi aveva anche frequentato Lecce. Egli fu presente
nel “Critone” più di quanto non si dica la sua
collaborazione, limitata a quelle poesie che rappresentano
il nucleo principale del “quaderno critonico” intitolato La
madre e la morte, il decimo della serie, pubblicato nel
1959 e poi rifluito in Osteria flegrea del 1962.
Forse il meno coinvolto, per temperamento e naturale
riservatezza nella vicenda culturale fiorentino-salentina fu
Alessandro Parronchi. Si può dire che le liriche pubblicate
sul “Critone” si inscrivono sotto il segno della crisi.
Collocate idealmente tra le due opere fondamentali
l’Incertezza amorosa del 1950-51 e Coraggio di vivere
(1954-1955), le poesie di Parronchi pubblicate nel
“Critone” coprono gli anni che vanno dal 1951 al 1954 e
furono poi raccolte in uno dei “quaderni” sotto il titolo La
noia della natura (è il “quaderno” n.3 della serie).
Ben più massiccia sia nel senso della presenza fisica che
in quello della morale adesione, da intendere come precisa
opzione lirica, fu lopera meridinalistica e leccese di Carlo
Betocchi, la cui testimonianza occupa la parte centrale del
secondo tempo del poeta fiorentino, caratterizzato dal
volume L’estate di San Martino del 1961. La maggior
parte di quel nucleo fu pubblicata per la prima volta ne “Il
Critone” sotto il titolo di Viaggio meridonale nel numero
1-2, gennaio-febbraio 1958. Fu poi ripubblicata col titolo
Il vetturale di Cosenza, ovvero Viaggio meridionale
nell’undicesimo dei “Quaderni del Critone” nel 1959. Non
vanno sottaciute, in questo particolare momento
dell’attività letteraria di Betocchi, le sollecitazioni che egli
riceveva dalle amicizie salentine, da lui coltivate con
senso di solidarietà e di gratitudine : Comi, Pierri,
Fallacara su tutti, e poi ancora l’avv.Santoro e il poeta
“maledetto” Vittorio Pagano.
Dall’esperienza poetica di Luigi Fallacara, pugliese
trapiantato da molti anni a Firenze, il “Critone”
documenta l’ultimo tempo, quello che precede il
definitivo silenzio e sancisce la avvenuta totale
spiritualizzazione del cosmo. Siamo al culmine
dell’ascensione : le poesie pubblicate su “Il Critone” e
raccolte nel 1961 nel tredicesimo dei “quaderni” sotto il
titolo Il di più della vita sono il frutto di un distacco e di
una integrazione. Il primo porta il poeta fuori della vita ;
la seconda eguaglia il poeta alla pura essenza di uno
spazio e di un tempo coincidenti oramai con l’infinito e
l’eterno.
Non furono solo i rappresentanti delle prime generazioni a
interagire con la cultura del Salento e di Lecce in
particolare; questo rapporto continuò anche con le
generazioni successive, che potremmo ascrivere, con un
criterio di larga approssimazione, all’area della
sperimentazione e dell’avanguardia. Mi riferisco, in modo
particolare, ai giovani raccolti intorno alla rivista
“Quartiere”, redatta, com’è noto, da Sergio Salvi,
Lamberto Pignotti, Giuseppe Zagarrio, Gino Gerola. Di
questi quattro scrittori solo i primi due lasciano nel
“Critone” documenti di un certo rilievo della loro attività
poetica e delle loro proposte neo-empiristiche. Con questi
autori si rompe il perimetro di dorata solitudine della
poesia, tenuta avvinta dall’esaltazione incondizionata
dell’io poetico. Prende corpo sempre più consapevole la
necessità di concepire la poesia con un ininterrotto viaggio
dell’io verso le cose e verso la realtà non più per
approrpriarsene ma per adeguarvisi. Il punto di incontro
della nuova poesia è dato dalla mediazione che le cose e la
realtà compiono nei confronti della coscienza del poeta. I
due volumetti di poesia che, dopo intensi dibattiti e prese
di posizione documentati dalle pagine del “Critone”,
vengono pubblicati nella collana del giornale leccese,
sono emblematici, anche nel titolo, della nuova temperie.
Le poesie di Pignotti vennero raccolte in un libretto dal
titolo Come stanno le cose, mentre i versi di salvi uscirono
sotto il titolo di Versi fattuali : il primo è del 1959, il
secondo del 1962. Ci troviamo in una posizione di
ambiguo equilibri tra premesse culturali proprie
dell’avanguardia e richiamo, ancora attivo, della
tradizione lirica più nobile.
Alla fine degli anni sessanta, con la scomparsa dei due
poeti più significativi del Salento, Girolamo Comi e
13
Vittorio Bodini, anche questa sorta di gemellaggio tra
Lecce e Firenze segnò il suo declino. Un tentativo di
ripredere e riattivare il trascorso sodalizio fu effettuato da
Oreste Macrì con la mia convinta collaborazione, dando
vita alla seconda serie del comiano “L’Albero”. Nel
Preambolo alla nuova serie scriveva Macrì : “Noi siamo
certi che non si è interrotta la tradizione autentica della
perenne rivolta, ancorché alla ribalta mondana si azzuffino
vistosamente le rinfocolate tradizioni esterne e le
rinnovate, non meno esterne, rivolte e avanguardie, in una
mutua eccitazione e nullificazione pseudodialettica”.
Furono altri dieci anni di intensa collaborazione ; ma i
tempi erano cambiati profondamente, le energie
infiacchite e la letteratura, a cominciare dallo
sperimentalismo pasoliniano di “Officina” (1955-1959) e
del neoavanguardismo del “Verri” di Luciano Anceschi
(1956), avevano prese altre strade, del tutto divergenti
dalla tradizione fiorentina : prevarranno l’uso politico
della cultura, l’emergenza delle nozioni di impegno e di
crisi, il deflagrare del rapporto tra cultura e industria. Il
lirismo, residuo nobile della stagione ermetica, aveva
oramai ceduto le armi alla poesia della sperimentazione e
dell’avanguardia.
giovane Personè nel suo primo impatto con il teatro ! E
quella sorpresa della madre nel vedere per la prima volta
la casa illuminata dall’energia elettrica...
Il libro cala il lettore nel mondo lontano, e neppure tanto,
che ha preceduto quest’altro in cui viviamo. E cala tutti
noi, lettori diversi, giovani e meno giovani. Per i meno
giovani è un tuffo nel passato di adolescenti e vengono da
anfratti quasi dimenticati le tessere di un mosaico che si
ricompone, in cui si affacciano i volti di tanti che ci hanno
amato : un pezzo di vita vissuta, andando a ritroso, prima
di qualche anello di generazione diversa. Ai giovani la
consegna fedele di un’epoca perché attingano ai suoi
valori più genuini e al suo modo di vivere “più lento”,
come direbbe Messegué, ma più semplice e sicuramente
più rispettoso della persona, senza i guasti provocati dal
consumismo e, magari, dallo stesso progresso.
La ricostruzione fedele di un crocevia che ha visto la
presenza di Luigi Maria Personè nel cammino dei più
grandi personaggi che hanno illustrato un secolo di
storia. – Approdato a Firenze per gli studi, Luigi Maria
Personè prese a riservare, a mano a mano, ammirevole
attenzione ad ogni occasione di conoscenza di scrittori,
poeti, commediografi e artisti, ma anche di loro parenti e
di persone in qualche modo loro legate, magari prendendo
carta e penna e scrivendo, come fece con Benedetto Croce
per un approccio che poi si realizzò grazie allo spirito di
iniziativa e al coraggio. A tal proposito si ricorda il
particolare che il filosofo, ignorando la sua giovanissima
età (14 anni) gli rispose con un “pregiatissimo”. Analogo
interesse di conoscenza e comunicazione il Nostro
dimostrò pure nei confronti di scienziati, di politici, di
giornalisti, direttori di grandi testate e di attori del teatro e
del varietà. Così potè conoscere, intanto, tra gli altri,
Mario Missiroli, Ada Negri, Guglielmo Marconi, Augusto
Righi. Attinse lumi sui problemi politici grazie al prozìo
Luciano Personè, che lo fece ricevere dagli onorevoli
Giolitti, Sonnino, Luzzatti, Salandra e Fortunato. Di
quest’ultimo poi egli rievocò il pensiero sulla questione
del Mezzogiorno, che infatti venne approfondita anche
grazie al suo contributo.
Fin dai tempi del liceo a Luigi piacque visitare illustri
titolari della cattedra di letteratura italiana di alcune
Università: tra questi Francesco Torraca a Napoli e Arturo
Graf a Torino. Particolare dottrina attinse dal prof. Guido
Mazzoni, illustre umanista, che era stato scolaro di Giosuè
Carducci, eletto poi senatore, che “comunicava ai giovani
il suo vibrante amor di patria”. Grande confidenza ebbe
pure con Gaetano Salvemini, profondo studioso della
Rivoluzione francese, di cui seguì con trepidazione le
vicende dell’arresto, del processo e del riacquisto dei suoi
diritti ad opera di Alcide De Gasperi, che lo rimise in
cattedra. Tra i tanti Personè conobbe Ferdinando Martini,
personaggio di spicco sul doppio versante istituzionale e
culturale: era infatti Direttore del Giornale dei Bambini, a
cui collaborò Carlo Lorenzini (il “Collodi”), e del giornale
Fanfulla della domenica, che si era avvalso della
collaborazione di Giosuè Carducci). Si ritenne che grazie
alla pubblicazione sul Giornale dei Bambini si conobbe
l’opera Pinocchio, che poi divenne famosa nel mondo.
Personè andò a trovare una vispa vecchietta, Giovanna
Ragionieri, che era stata a servizio dello scrittore
Lorenzini e l’ispiratrice della fata dai capelli turchini.
Ferdinando Martini gli fece poi conoscere Ugo Ojetti, di
“Luigi Maria Personè – I giorni e le opere”
di Pantaleo Fonte – Recensione “Libro di
bordo per Luigi Maria Personè”
di Giuseppe Mario Potenza
Dall’amicizia tra Pantaleo Fonte e Luigi Maria Personè
l’affresco di un mondo passato ma affascinante. - In un
volume – ponderoso – avente il titolo Luigi Maria
Personè – I giorni e le opere, 2001, Manduria, stampato
con il patrocinio della Città di Nardò e dell’Accademia del
Lauro di Nardò Pantaleo Fonte parla di Luigi Maria
Personè, suo amico di vecchia data. Nessuno come lui era
stato vicino al grande critico nativo di Nardò, ancorché
trapiantatosi, giovanissimo, a Firenze, dove rimase fino
alla morte. Il libro, così, è ricco di episodi riguardanti gli
illustri personaggi della letteratura e dell’arte
contemporanea con i quali Personè è entrato in contatto.
Dico : “parla” e non “fa la biografia”, essendo il
protagonista , in età centenaria , felicemente in vita in quel
periodo. Da qui il titolo di queste note, riferite ai fatti di
una vita condivisa sulla navicella dell’amicizia dal
compaesano che però era spesso a Firenze.
La lettura fa entrare nel mondo in cui si muove Luigi
Maria Personè e se ne sente tutto il suo fascino, quel
mondo che è anche del “biografo” che ha condiviso nel
paese natìo la sua prima età con l’amico. Le nobili
famiglie arrivavano in carrozza e il loro ingresso nel teatro
comunale era già uno spettacolo per la gente che
attendeva nei pressi. Gli zoccoli dei cavalli battevano su
quello stesso selciato che c’è ancora nei giorni nostri. Le
signore addobbate attiravano l’attenzione degli
“spettatori” esterni, che si divertivano a vedere la
competizione tra quelle che primeggiavano perché la loro
apparisse la più bella pariglia di cavalli. Nell’atrio del
teatro poi gli intervenuti si fermavano per scambiare
parole di circostanza , così le signore avevano modo di
mostrare l’eleganza dei loro vestiti e gioielli. Nella
stagione autunnale
le impressioni e le notizie
riguardavano il soggiorno estivo trascorso nei pressi della
marina, in località “Cenate”. Quale immenso stupore del
14
cui frequentò la fastosa villa del Salviatino, posta alle
pendici della collina di Fiesole.
Personè conobbe e frequentò per venti anni Giovanni
Papini che, specie la domenica, riceveva scrittori, pittori,
scultori, critici e poeti, oltre che qualche frate o sacerdote.
Ognuno ci andava con qualche manoscritto di cui dava
lettura per ricevere acclamazione o critica. Tra gli altri che
frequentavano la casa vi furono Francesco Messina e
Bruno Cicognani. Papini regalò a Personè un libretto
rilegato di nero, recante la biografia di Ardengo Soffici
(“alto, magro, vestiva sempre di nero”). Tutto il sapere
dell’uomo ha un unico scopo : migliorare le sue
condizioni, diceva Papini, che aveva una cultura
sconfinata, tenendo nascosto il meglio di sé, cioè la bontà
e la generosità. Papini presentò Personè a François
Mauriac. L’illustre scrittore si vide sempre vicino
Personè, che condivise l’afflizione procurata dalla
malattia.
Personè conobbe Luigi Pirandello, presentatogli da Lucio
D’Ambra, critico teatrale. A Bologna conobbe, nel suo
primo anno di università, il poeta Giuseppe Lipparini, che
era stato allievo del Carducci, e prese poi a frequentare il
salotto della figlia dello stesso, Lilla Lipparini : in casa di
quest’ultima conobbe il Maresciallo Badoglio. Stando in
un caffè in compagnia della Lipparini e di Badoglio,
conobbe la vedova di Cesare Battisti : si abbracciarono.
Badoglio gli parlò dei suoi incontri segreti con Maria
Josè, la Principessa di Piemonte, che mirava a fare una
pace separata con gli alleati nemici. Il Nostro conobbe
Dino Buzzati, presentatogli da Orio Vergani,. In un caffè a
Firenze, al Bottegone, conobbe Aldo Moro. Una delle sue
più care amiche, la marchesa Isabella Fossi, gli fece
conoscere la nipote della Regina Elena e la segretaria
privata del generale De Gaulle. Conobbe e frequentò la
Principessa Berta Strozzi, nata Nicolini, moglie
dell’ultimo Principe in Palazzo Strozzi, e la sua cognata,
marchesa Vica. Altre amiche furono di conforto : Nerina
Conti Benvenuti e Giulia Ridolfi. Oltre a Fausto Maria
Martini, che gli fece da testimone alle nozze, conobbe altri
poeti crepuscolari : Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi e
Marino Moretti (questi ultimi due gli furono molto vicini).
Tra le conoscenze più illustri si annoverano, ancora,
quelle di Anatole France, Giuseppe Prezzolini, Libertà
Carducci, terzogenita del Poeta (“Titti”), Grazia Deledda,
Massimo Bontempelli, Silvio D’Amico, Ettore Petrolini,
Piero Bargellini.
Una vita intensa dedicata alla cultura. – Luigi Maria
Personè, di nobile famiglia neritina, ricevette una rigorosa
educazione paterna, che appare anacronistica ed eccessiva
perfino a quell’epoca, ma che il suo temperamento
eccezionale ha saputo recepire, in una formazione senza
dubbio autonoma e svincolata della personalità, per una
trasformazione miracolosa in frutti di eccezionale
professionalità e umanità. Il giovane Personè si trapiantò a
Firenze per gli studi, ma al di là degli studi ebbe l’occhio
vigile su ampi orizzonti. Ebbe, subito dopo la laurea a
Bologna, l’incarico dell’insegnamento del latino e
dell’italiano all’istituto “La Querce”. Successivamente
passò ad insegnare al liceo “Cicognini” di Prato. Si sposò
nel 1930 – superando con dignità alcuni problemi di
natura finanziaria, la qual cosa non entusiasmò molto il
padre. La moglie lo seguì nella sua attività, condividendo
ogni suo sacrificio, finché non ne fu impedita da motivi di
salute: Personè si avvalse allora della fedele
collaborazione del segretario Emilio Lanzini, che aveva
Nardò , Chiostro S. Antonio, 26 Maggio 2006 – Da sn.: Prof. Antonio Cassiano, Prof. Donato Valli, Dott. Antonio Vaglio,
Avv. Marcello Risi, Dott. Carmine Caputo e Dott. Giuseppe Mario Potenza. (Vedi pagina successiva)
15
l’hobby della pittura. Tra i momenti più tristi vi fu quello
di vedere cieca la madre e quello della morte della stessa,
come pure quelli della morte del padre e della moglie.
La vita del Nostro è costellata di episodi gradevoli, a volte
curiosi, che comunque danno significativi lineamenti alla
sua immagine e al suo carattere.. Egli ebbe una costante
venerazione per Eleonora Duse e fu una delle poche
persone che abbiano avuto l’opportunità di parlare con lei.
Non capì mai perché la Duse erra stata definita dal
Martini una “pososa”. Il prof. Fonte ricorda come egli
riuscì a procurarsi una presentazione alla Duse e descrive
il turbamento da lui provato quando la Duse lo scacciò
via, vedendo che era ancora un ragazzo, ma anche il
coraggio con il quale il giovane seppe, a mano a mano,
conquistarsi la simpatia della donna, che quindi poté
rivedere altre due volte.
A Prato Luigi conobbe Berto Ricci, poeta e fascista
dissidente, molto amico di Ardengo Soffici, facente parte
di un movimento intellettuale rappresentato dal periodico
“L’Universale”, che fra gli aderenti annoverava Indro
Montanelli. Il movimento era tenuto d’occhio dal
Ministero della cultura popolare e Galeazzo Ciano pregò
Mussolini di ricevere questi intellettuali. Essi furono
accolti a Palazzo Venezia da Mussolini e vennero esortati
dallo stesso a diffidare dei tedeschi. Da parte di Ciano
vennero invitati a collaborare con il “Popolo d’Italia”:
Personè già collaborava con articoli di terza pagina non di
natura politica, tenendosi egli sempre lontano da ogni
schieramento (continua).
strutturazione e musicalità. Un piacevole corredo, egli
dice, viene dato all’opera dai disegni dello stesso autore,
che colgono diversi momenti della raffigurazione poetica,
insieme con la riproduzione fuori testo di alcuni dipinti,
significativi anche
sotto l’aspetto dell’evoluzione
pittorica dell’attività di Potenza. Il libro, egli conclude, è
un’occasione felice di possibile comprensione di un’unica
natura della poesia e della pittura nel senso che entrambe
parlano all’uomo per scuoterne la sensibilità.
Il Dott. Carmine Caputo, Assessore ai servizi finanziari
della Provincia di Lecce, porta i saluti e le felicitazioni del
Presidente della Regione Puglia, On. Nichi Vendola,
dell’Avv. Giovanni Pellegrino, Presidente della Provincia
di Lecce, e della Dott.ssa Sandra Antonica, Assessore
della Cultura alla stessa Provincia, il cui mancato
intervento è stato causato da urgenti impegni. E’ lieto, egli
dice, di questo incontro culturale, che gli consente di
rivedere il vecchio amico Potenza e di apprezzarne
l’attività culturale.
Alla fine degli interventi il Sindaco coglie l’occasione per
rinnovare il compiacimento dell’Amministrazione
comunale per la nomina di “Grande Ufficiale” e consegna
al Dott. Potenza una targa “per l’esemplare attività svolta
nell’interesse della pubblica Amministrazione”.
Si riporta qui di seguito la relazione del Prof. Valli.
Due sono le coordinate essenziali lungo le quali si dipana
in forma compatta l’argomentazione poetica di Giuseppe
Mario Potenza in questo libro, che condensa l’esperienza
lirica di poco più di due anni : precisamente dal febbraio
1994 al maggio 1996, con due siti privilegiati di
osservazione e di meditazione, quasi incubatori di una vita
interiore inquieta e insieme tesa a trovare un definitivo
assetto: la natìa Nardò e il luogo di lavoro e di impegno:
Imperia-Porto Maurizio.
Lungo queste due coordinate spaziali si inserisce quella,
ben più problematica e profonda, del tempo : il tempo
perennemente cangiante della favola e della realtà, del
passato e del futuro, della memoria e della speranza, del
dubbio e della certezza. La dimensione che il poeta
attribuisce a questo concetto è quella che si colloca nella
lunga tradizione pitagorica e platonica, cioè un tempo
cosmologico e metafisico del quale si intride la realtà del
fenomeno e del quotidiano.
Agiscono sul sentimento poetico di Potenza i due fattori
principali della sua formazione intellettuale : da una parte
quello geografico e antropologico, che collega lo spirito
con la tradizione pitagorica del Sud ; dall’altra quello
derivante dallo studio e dalla cultura acquisita, che si
snoda lungo il filone di pensiero novecentesco collegato
con la concezione bergsoniana del tempo, considerato
come durata della coscienza, al di fuori e al di là di ogni
presupposto utilitaristico e mediocremente positivo. Il
tempo vero, insomma, è un fluire di stati di coscienza in
cui non hanno alcun senso la distinzione del prima e del
poi e il dato della irreversibilità del passato. La nozione
alla quale si rifà la poesia di Potenza è composta da
momenti indistinguibili che trapassano l’uno nell’altro e si
integrano in un impasto in cui le manifestazioni della vita
intellettuale sono il risultato di un passato non
cristallizzato nella memoria, ma divenuto germe
inesauribile di una speranza proiettata nel futuro come
flusso ininterrotto di vita. (continua)
Presentazione della raccolta di poesie”La
vetrina dell’antiquario” di Giuseppe Mario
Potenza
Particolare interesse ha suscitato, nel folto uditorio
intervenuto, la presentazione, a cura dell’Amministrazione
comunale di Nardò, nel Chiostro S..Antonio il 26 maggio
2006, di una raccolta di poesie di Giuseppe Mario Potenza
“La vetrina dell’antiquario”, ed. Congedo, Galatina.
L’avv. Marcello Risi, Assessore alla Cultura e Vice
Sindaco del Comune di Nardò, ha dato l’avvio alla
manifestazione, salutando i presenti. Egli ha sottolineato
la rilevanza che l’Amministrazione ha inteso dare
all’attività del Dott. Giuseppe Mario Potenza, non solo
sotto l’aspetto professionale e giuridico - tra l’altro
riconosciuto con il recente conferimento, da parte del
Presidente della Repubblica, dell’onorificenza di “Grande
Ufficiale” -, ma anche sotto quello artistico e letterario : in
tal senso, egli ha detto, “La vetrina dell’antiquario”
rappresenta un momento significativo.
Dopo l’approfondito intervento del Relatore, Prof. Donato
Valli docente all’Università degli studi di Lecce, Il Dott.
Antonio Vaglio, Sindaco del Comune di Nardò, tra l’altro
fa osservare che “l’intreccio variato dei motivi muove
intorno ad un asse centrale : la ricerca della verità, la
ricerca dell’essenza dell’uomo, in una tensione interiore
sempre alimentata, forse senza una risposta”, e rileva che
“non capita spesso di veder coesistere in un solo
individuo un poeta, un pittore, un uomo impegnato nel
sociale e soprattutto un esperto di diritto amministrativo”.
IL Prof. Antonio Cassiano, Direttore della Biblioteca
provinciale e Docente all’Università degli studi di Lecce,
pone in rilievo le emozioni che i versi di Potenza
suscitano nel lettore anche per la loro particolare
16
Scarica

terzo millennio