Anno I - n. 1 – gennaio - febbraio 2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TERZO MILLENNIO OSSERVATORIO GIURIDICO E CULTURALE Corriere bimestrale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La presente rivista - apolitica - si prefigge lo scopo di fornire informazione giuridica e culturale in forma spicciola e pratica. L’informazione giuridica appare opportuna anche a quanti non siano operatori della pubblica Amministrazione in quanto appare cresciuto nella base popolare l’interesse per la cosa pubblica. Si prediligono, così, temi di significativa rilevanza sociale, stante lo scopo di avvicinare la società al diritto. Da certi fatti di cronaca, poi, si colgono spunti per richiamare l’attenzione del legislatore sugli interventi di competenza, avvicinandosi, così, il diritto alla società. Per tutti i temi, di natura giuridica e culturale in genere, le opinioni espresse comportano il rispetto per le altrui prese di posizione. ________________________________________________________________________________ - Finanziaria 2007- Il nuovo credito d’imposta nel settore agricolo………………………… pagg. 2 ss. - La nuova disciplina fiscale degli autoveicoli.………………….…. pagg. 4 s. - Ora i versamenti si fanno on line..….……………….……….pagg. 5 s. - Spigolature di legislazione e giurisprudenza e annotazioni varie…………………………….pagg. 6 ss. (tra cui:- Nuova disciplina dei controlli sulle società………………..pag. 6 - “Il diritto mite” di Gustavo Zagrebelsky - Recensione…….pagg. 10 s.) - La linea culturale Firenze-Lecce…………… ….pagg. 12 ss. - “Luigi Maria Personè. I giorni e le opere” di Pantaleo Fonte – Giuseppe Mario Potenza, “Allegoria del Tempo”, Recensione………………..pagg. 14 ss. pastello e gessetto su carta 26x33, 2004 Presentazione della raccolta di poesie “La vetrina dell’antiquario” di Giuseppe Mario Potenza .….. …….pag. 16 _______________________________________________________________________________ Per gli atti legislativi e giurisdizionali si esclude la completezza della loro indicazione, trattandosi di selezione. La collaborazione sotto ogni forma è gratuita. Direttore editoriale, redazione: Gr.Uff. Dott. Giuseppe Mario Potenza - Direttore responsabile: Dott. Salvatore Resta – Redazione: Via Belotto, 15/A - Nardò (Lecce) – Iscrizione al n. 961 del registro della Stampa del Tribunale di Lecce in data 19 marzo 2007 OSSERVATORIO GIURIDICO Finanziaria 2007: il nuovo d’imposta nel settore agricolo in applicazione della disciplina sulla cessione del credito, ai sensi degli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. Quanto fin qui indicato non ha però trovato mai applicazione, atteso che non sono stati emanati i provvedimenti attuativi necessari. credito di Carmine Caputo1 La legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) contiene una serie di norme ed interventi a favore del settore agroalimentare. Tra queste si rilevano le norme sul credito d’imposta per gli investimenti degli imprenditori agricoli, quelle in tema di internazionalizzazione e quelle sulla tassazione su base catastale delle società agricole. Tra l’altro, si ricorda che la Finanziaria 2007, al comma 1068 dell’art. 1, istituisce il fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011. Un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplinerà i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. In questa breve disamina, si pone attenzione solo alle novità introdotte in tema di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dagli imprenditori agricoli nella convinzione che queste nuove disposizioni, di certo, non mancheranno di attirare l’attenzione degli operatori del settore. Il comma 1075 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 prevede che per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il credito d’imposta di cui al comma 271 si applica con le modalità di cui all’art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli artt. 26 e 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell’ambito delle disponibilità complessive del credito d’imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I soggetti interessati I soggetti interessati sono gli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (come oggi modificato per effetto delle modifiche apportate), prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Il nuovo credito d’imposta per imprenditori agricoli Il comma 1070 abroga, dal 1° gennaio 2007, l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Come è noto, il citato D.Lgs. n. 99/2004, recante disposizioni di riforma in materia di soggetti e attività agricola, aveva disposto importanti agevolazioni tributarie per l’imprenditoria agricola giovanile, introducendo attraverso l’art. 3 un credito d’imposta. Al fine di agevolare l’imprenditoria agricola giovanile («è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente un’età non superiore a 40 anni»), si concede attraverso l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 99/2004 «ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, …, nei limiti della somma di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008, un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d’imposta, fino a 5 mila euro annui per cinque anni». Il credito d’imposta in questione non concorreva alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap, né dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre, la norma specificava che tale credito non rilevava ai fini del rapporto previsto dall’art. 96 del T.U.I.R., per il calcolo della quota di interessi passivi deducibili. Il credito d’imposta concesso era utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, tale credito d’imposta non poteva essere richiesto a rimborso né poteva essere ceduto Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli insistenti nelle aree svantaggiate Il credito d’imposta di cui al comma 271 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, richiamato dal comma 1075, è quello relativo alla cd. Visco-sud. Tale norma prevede che alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, 1 Già assessore al bilancio della Provincia di Lecce, commercialista 2 lett. a) e c), del trattato CE a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta secondo le modalità che seguono. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito di imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità. L’efficacia della norma è subordinata, ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all’autorizzazione della Commissione europea. a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’art. 2424 c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1; b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione della Comunità europea. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, comma 5, del T.U.I.R., ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Le modalità di applicazione In ordine alle modalità di applicazione, il comma 1075 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 rinvia all’art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, nonché a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli artt. 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Pertanto, per effetto da tale norma, si ritiene – in attesa di indicazioni da parte delle Entrate – che occorra la domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee, istruita favorevolmente dall’ente incaricato. Per le domande relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all’ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d’imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande. 3 Il sì alle domande dovrebbe avvenire in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno. – i veicoli merce, anche se temporaneamente utilizzati a fini pubblicitari; – i veicoli non espressamente richiamati dall’art. 164 del T.U.I.R., ovvero i motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori. Per tutti questi beni, sempreché inerenti l’attività d’impresa, la deducibilità dei relativi costi non soffre di limitazioni di sorta. Il credito d’imposta per la qualità Il comma 289 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 concede, per gli anni 2007, 2008 e 2009, alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del Reg. CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, un credito d’imposta pari al 50% del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2007, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l’accesso all’agevolazione, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta in esame gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006. La nuova impostazione dell’art. 164 del t.u.i.r. L’art. 164 del T.U.I.R., nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 262/2006, distingue i veicoli dallo stesso richiamati in tre distinti gruppi: – quelli a deducibilità piena, di cui al primo comma, lett. a); – quelli a deducibilità limitata, di cui al primo comma, lett. b); – quelli soggetti a particolari regole circa la quantificazione dell’importo ammesso in deduzione, di cui al primo comma, lett. b-bis). Nel primo gruppo, che è quello in riferimento al quale le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono ammessi in deduzione in misura piena, rientrano, oltre ai veicoli adibiti ad uso pubblico: – gli aeromobili da turismo, le navi e le imbarcazioni da diporto; – le autovetture ed autocaravan; – i ciclomotori e motocicli, a condizione che detti beni siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Sul punto si osserva che, rispetto alla previgente formulazione dell’articolo in esame, dalla lett. a) sono stati espunti i veicoli concessi dall’imprenditore o dal professionista in uso promiscuo ai propri dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, fattispecie ora disciplinata dalla nuova lett. b-bis) di cui si dirà più avanti. Per il resto si può tranquillamente dire «nulla di nuovo sotto il sole», in quanto la norma in esame conferma che la deducibilità integrale è tuttora subordinata ad un utilizzo esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa. Tale locuzione era stata interpretata dall’Amministrazione finanziaria in senso a dir poco restrittivo; secondo l’orientamento espresso nella Circ. 13 febbraio 1997, n. 37/E, successivamente ribadito nella Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E, si considerano a tal fine utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa «i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata», quali ad esempio le autovetture possedute dalle imprese di noleggio. La speranza di tutti era che, pur a fronte di una norma immutata, i tempi fossero comunque maturi per una marcia indietro dell’Agenzia delle entrate rispetto a tale interpretazione, fortemente criticata dalla dottrina in quanto non consente l’integrale deducibilità delle spese relative a veicoli il cui utilizzo ha, comunque, uno stretto collegamento con la produzione dei ricavi, seppur non diretto ; e ciò anche in considerazione del fatto che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 164 del T.U.I.R. La nuova disciplina fiscale degli autoveicoli: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate di Carmine Caputo Nella Circ. 19 gennaio 2007, n. 1/E l’Agenzia delle entrate, nel commentare le disposizioni di carattere fiscale contenute nel D.L. n. 262/2006 (cd. «collegato» alla manovra finanziaria per il 2007), ha fornito alcuni importanti chiarimenti relativi alla riforma del regime fiscale degli autoveicoli recata dall’art. 2, commi 71 e 72, del citato D.L. n. 262/2006 che, come noto, ha profondamente inciso sulla deducibilità fiscale delle spese ed altri componenti di reddito relativi ad alcuni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio d’impresa, arti o professioni. Tali disposizioni hanno introdotto significative modifiche all’art. 164 del T.U.I.R., la cui disciplina interessa, da un punto di vista oggettivo, i seguenti mezzi di trasporto: – autovetture di cui all’art. 54, primo comma, lett. a), del Codice della Strada; – autocaravan di cui all’art. 54, primo comma, lett. m), del Codice della Strada; – motocicli; – ciclomotori. Giova quindi preliminarmente precisare, anche al fine di sgombrare il campo da eventuali dubbi, che le modifiche normative non interessano in alcun modo: – i mezzi di trasporto non a motore (ad es., biciclette e gondole); dal D.L. n. 262/2006, per le autovetture, ciclomotori e motocicli non rientranti nella previsione di cui al primo 4 comma, lett. a), e non concessi in uso promiscuo ai dipendenti (nuova lett. b-bis), è ora preclusa la deducibilità di tutte le spese ed altri componenti negativi di reddito. C’era poi un altro elemento che poteva autorizzare una diversa interpretazione dell’utilizzo esclusivamente strumentale; la successiva lett. b), relativa ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata, fissa nella misura dell’80% la quota di spese deducibile relativamente «… alle autovetture ed autocaravan, …, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lett. a), numero 1) …». Il che avrebbe potuto lasciar intendere che per un agente o rappresentante possa esserci un utilizzo strumentale del veicolo nel senso previsto dalla citata lett. a), benché non sia ovviamente possibile per tali soggetti ipotizzare l’esistenza di veicoli senza i quali l’attività non possa essere esercitata. Le aspettative, è inutile dirlo, sono state completamente disattese; l’Agenzia delle entrate, nella Circ. n. 1/E del 19 gennaio 2007 ha difatti precisato che «per quanto riguarda l’individuazione dei beni strumentali, si conferma quanto chiarito con la Circ. n. 48/1998, secondo cui sono da intendersi tali quelli senza i quali l’attività di impresa non può essere esercitata». In riferimento poi alla situazione degli agenti e rappresentanti di commercio, sorvolando sulla modificata formulazione della norma, evidentemente ritenuta non rilevante, l’Agenzia delle entrate si è limitata ad osservare che «nulla è, invece, mutato in riferimento al trattamento fiscale dei mezzi di trasporto strumentali all’esercizio dell’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio …, per i quali è stato confermato il precedente sistema che prevedeva la deducibilità fino all’80% delle spese». Giova da ultimo precisare che per gli agenti e rappresentanti di commercio restano confermate le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223/2006, che escludono la possibilità di procedere ad ammortamento anticipato anche per i veicoli acquistati prima del 2006 e riconoscono la deducibilità fiscale dei canoni di leasing solo a condizione che il contratto di locazione finanziaria abbia una durata non inferiore al periodo di ammortamento ordinario stabilito mediante l’applicazione dei coefficienti di ammortamento del D.M. 31 dicembre 1988. a) per i contribuenti, che evitano di recarsi presso gli sportelli bancari al fine di effettuare i pagamenti e hanno la possibilità di eseguire le operazioni attraverso strumenti che ne verificano preliminarmente la correttezza; b) per l’Amministrazione finanziaria, che può aumentare l’efficienza gestionale dei versamenti in quanto i dati ad essi relativi sono immediatamente disponibili. Il pagamento è totalmente sicuro, in quanto i dati trasmessi sono «cifrati» e possono essere «letti» soltanto dall’Agenzia delle entrate: infatti, esso non viene effettuato mediante carta di credito, ma con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un «ordine di addebito» del contribuente sul proprio conto corrente bancario o postale. I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l’addebito effettivo sul conto corrente è eseguito comunque alla data di scadenza del versamento, ovvero a quella esplicitamente indicata dal contribuente, il quale può trasmettere la richiesta di pagamento anche prima della scadenza. Perciò, l’Agenzia delle entrate consiglia di effettuare i pagamenti on line alcuni giorni prima della scadenza, tenuto conto che l’operazione non comporta perdita di valuta. Come si effettuano i versamenti I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità: 1) direttamente: – mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali; – o ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario; 2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel: – che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle entrate; – o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle anche e da Poste Italiane S.p.A. Al fine di poter effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A. Hanno l’obbligo di utilizzare il canale Entratel» gli intermediari (commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.), le banche e le poste, i sostituti d’imposta tenuti a presentare la dichiarazione modello 770 per più di venti percipienti, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le Amministrazioni dello Stato, i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Viceversa, utilizzano il canale «Fisconline» i sostituti d’imposta che presentano la dichiarazione modello 770 per meno di 20 percipienti e tutti gli altri contribuenti non obbligati, per legge, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che vogliano farne uso. Ora i versamenti si fanno on line di Carmine Caputo Dal 1° gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti della riscossione. Vantaggi dei versamenti on line L’introduzione dell’obbligo di utilizzare il modello F24 on line, osserva l’Amministrazione finanziaria, comporterà diversi vantaggi: 5 per ricevere le prime quattro cifre del codice PIN, la relativa password ed ogni altra informazione tecnica utile all’utente per poter ottenere la seconda parte del codice PIN. Il conto su cui addebitare i versamenti I contribuenti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate devono essere titolari di un conto corrente: a) presso una banca convenzionata con l’Agenzia, l’elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it; Spigolature di legislazione giurisprudenza e annotazioni varie e di Giuseppe Mario Potenza2 b) presso Poste Italiane S.p.A. Nuova disciplina dei controlli sulle società È opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero contestatario abilitato ad operare con firma disgiunta. Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. È stato precisato che ai contribuenti già titolari di conti correnti non è in alcun modo richiesta l’apertura di appositi conti correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche (Circ. ABI SP/004861 del 26 settembre 2006). Il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 25 gennaio 2007, il parziale recepimento della direttiva CE 2003/51. Il d.lgs. modifica, con nuove direttive contabili, gli artt.2409-ter e 2429 del codice civile, interessando anche le imprese medio - piccole. Non c’è più l’obbligo di escludere dal consolidamento le imprese con attività diversa da quella delle altre del gruppo e viene estesa alle assicurazioni la disciplina contenuta nella direttiva CE 2001/65 in materia di informazioni sugli strumenti finanziari e fair value. Nella relazione riguardante la gestione sono ampliate le informazioni sulle circostanze di rischio e di incertezza e vi sono contenuti gli indicatori finanziari richiesti per la comprensione della situazione della società e del suo andamento, nonché quelli non finanziari riguardanti l’attività specifica. Più puntualmente è anche disciplinata la relazione di revisione sotto diversi aspetti, come, ad esempio, dei princìpi di revisione osservati, che vanno indicati, del giudizio sul bilancio, che si basa, tra l’altro, sulla conformità alle regole di redazione applicate dalla società, della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, dell’illustrazione analitica dei motivi della decisione, richiesta in caso di giudizio negativo e comunque di rilievi revisionali. In tal modo il Collegio dei revisori effettua controlli più mirati sulle società e, si può dire, si tratta di un quadro regolamentare da prendere in considerazione, in fatto di controlli, anche per fattispecie diverse da quelle che formano oggetto del d.lgs. che recepisce la direttiva in parola. Ricevute dei versamenti Per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, l’Agenzia fornisce tre ricevute telematiche: 1) la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file da parte del sistema; 2) la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi; 3) la terza, recante l’esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o da Poste Italiane S.p.A. Tale procedura è valida anche per gli invii eseguiti mediante F24 cumulativo, il servizio che consente agli intermediari abilitati ad Entratel il pagamento per via telematica delle imposte dovute dai loro clienti. Con riferimento ai versamenti eseguiti tramite un intermediario abilitato, quest’ultimo è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica nonché delle relative sopra elencate ricevute rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Attuazione riforma del 2001 -- Il 19 gennaio c.a. il Consiglio dei ministri ha approvato un d.d.l. che prevede l’attuazione delle riforme apportate nel 2001 agli artt.114,117 e 118 della Costituzione mediante delega al Governo di individuazione del nuovo assetto delle competenze spettanti agli enti locali, alle regioni e allo Stato, e la conseguente configurazione del nuovo Codice delle Autonomie locali. Il codice pin Il codice PIN è il codice identificativo, formato da dieci cifre, che consente l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate erogati mediante il canale Fisconline. A partire dall’anno 2007 tale opportunità sarà estesa anche ai versamenti on line effettuati dai singoli contribuenti. Per ottenerlo il contribuente: a) si collega al sito web www.agenziaentrate.gov.it; b) è sufficiente selezionare l’icona «Servizi telematici»; c) sceglie la voce «Se non sei ancora registrato …». Il sistema propone una semplice scheda elettronica da riempire con i dati necessari e, dopo aver eseguito alcuni controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che compongono il codice PIN. Entro pochi giorni dalla richiesta, l’interessato riceve al proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei cifre e la password per poter accedere a Fisconline. In alternativa alle modalità appena illustrate, è possibile recarsi presso gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate 2 Già segretario generale della Provincia di Alessandria, autore di pubblicazioni in materia amministrativo e penale, conferenziere. 6 dell’entrata in vigore del Codice: le norme si applicheranno ai contratti per i quali i bandi o avvisi saranno stati pubblicati successivamente al 1° luglio 2007, e comunque ai contratti in cui, a tale data, non siano stati spediti gli inviti a presentare offerte (art.253, comma 1). La Corte di Giustizia, tra l’altro, ha individuato il principio della trasparenza in un adeguato sistema di pubblicità, in particolare per quanto riguarda la comunicazione idonea a consentire l’accesso alle informazioni alle imprese operanti in Stati diversi e ha rilevato, ai fini della conseguente equità e imparzialità, il divieto di riferimento a specifici prodotti o tecniche di una determinata appartenenza o provenienza. Il nuovo codice dei contratti pubblici.- Com’è noto, in materia di lavori pubblici la disciplina degli appalti e delle concessioni era prevista nella legge-quadro (“Merloni”) 11 febbraio 1994,n.109, e succ. mod. e int., mentre il d.lgs. 20 agosto 202, n.190, recava norme per le grandi opere. Gli appalti di fornitura e le forniture in economia trovavano regolamentazione nel d.lgs. 24 luglio 1992, n.358, nel d.P.R. 18 aprile 1994, n.573, e nel d.P.R. 20 agosto 2001, n.384, mentre i servizi erano regolati dal d.lgs. 17 marzo 1995, n.157 e dallo stesso d.P.R. n.384 del 2001. Tutta questa normativa, abbastanza complessa , è stata oggetto di rivisitazione da parte del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, che, in attuazione della delega prevista nell’art.25 della legge 18 aprile 2005, n.62, per il recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ha approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici riguardante lavori, servizi e forniture Il riordino ha avuto luogo secondo criteri di celerità e semplificazione della vasta materia (per il calcolo del valore stimato del contratto è stata prevista, nell’art.29, l’unificazione dei vari criteri prima in vigore, e nell’art.85 è stata data adeguata rilevanza ai mezzi informatici), nonché di maggiore flessibilità ed efficienza delle procedure (sono stati previsti, negli artt.58 e 59,nuovi strumenti operativi, e cioè il dialogo competitivo, gli accordi di quadro e le centrali di committenza). Circa l’aggiudicazione dell’appalto, sono stati consentiti i due criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa: per quest’ultima si possono considerare anche le esigenze sociali e ambientali. Sono state ampliate le funzioni dell’Autorità di vigilanza, in particolare tramite l’Osservatorio, che determina annualmente i costi standardizzati per ogni tipo di lavoro, fornitura o servizio (art.7). Il d.l. 12 maggio 2006, n.173, convertito nella legge 12 luglio 2006, n.228, ha determinato un rinvio Organizzazione e funzionamento della p.A. –La legge 9 marzo 2006 (di conversione del d.-l. 10 gennaio 2004, n.4) reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della p.A. In particolare, gli artt.4-12 disciplinano il lavoro presso le pp.AA. (proroghe, stipule e monitoraggio sui contratti e somministrazioni a tempo determinato, semplificazione dei provvedimenti riguardanti i disabili,monitoraggio sulle disposizioni relative al collocamento obbligatorio, mobilità). Vi sono pure nuove disposizioni in materia di addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Modifiche alla disciplina dei beni culturali.- Il d.lgs. 24 marzo 2006, n.156, introduce, in materia di beni culturali, delle modifiche al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, di cui sono stati sostituiti gli artt. 112,115 e116 riguardanti, rispettivamente, la valorizzazione e la tutela dei beni culturali di appartenenza pubblica, le forme di gestione delle attività di valorizzazione e la tutela dei beni culturali dati in uso. Sono stati inoltre sostituiti i commi 1 e 2 dell’art.8, che regolano la qualifica di restauratore. Giurisprudenza : Corte costituzionale Disciplina regionale del condono edilizio. - La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2006, n,49, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1, dell’art.3 (eccettuate le lett.b) e d) del comma 2), dell’art.4, dell’art.6, commi 1, 2 e 5, e dell’art.8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n.10, dell’art.26, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n.23, e infine dell’art.3, comma 1, della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n.23, nella parte in cui le predette norme (che recano la disciplina del condono edilizio straordinario del 2003) non si conformano ai limiti massimi della sanatoria previsti dall’art.32 del d.-l. n.269 del 2003. Quanto sopra a seguito di giudizio sollevato dal presidente del consiglio dei ministri per lesione dell’art.117, comma 2, lett. a), Cost. (vincoli comunitari), dell’art.117, comma 3, Cost.(competenza legislativa statale in tema di determinazione dei princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica), dell’art.81 Cost., dell’art.119 Cost.(autonomia finanziaria statale sul lato delle entrate), dell’art.3 Cost. (principio di uguaglianza) e Competenza regionale in materia di disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. - La Corte Costituzionale, con sentenza 1° febbraio 2006, n.29, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.7, comma 4, lett.b), della legge della Regione Abruzzo 30 agosto 2004,n.23, recante “Norme sui sevizi pubblici locali a rilevanza economica”, che vieta alla società a capitale interamente pubblico di partecipare alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio nel caso in cui siano già affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali. Ha inoltre dichiarato l’illegittimità della lett.g) del comma 4 di detto art.7, che prevede l’ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei comuni e province titolari del capitale sociale delle società affidatarie della gestione del servizio, per i legali rappresentanti e i componenti degli organi esecutivi delle società stesse. Quanto sopra per lesione della competenza esclusiva statale di cui all’art.117, comma 2, lett.p), della Costituzione. 7 di altri limiti costituzionali all’esercizio del potere legislativo regionale, tra cui gli artt.42 e 97 della Costituzione. termine ultimo previsto dal legislatore statale per l’entrata in vigore del nuovo regime di affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica , in particolare art.18, comma 3-bis, del d.lgs. n.422 del 1997, riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia della concorrenza, non potendo sostenersi che la riconducibilità della disciplina del trasporto pubblico locale ad una materia legislativa regionale residuale possa consentire alle regioni di modificare secondo ragionevolezza le disposizioni statali relative alla tutela della concorrenza stessa. Quanto sopra per contrasto con l’art.117, commi 1° e 2, lett. e), della Costituzione. Perentorietà del termine di entrata in vigore della nuova disciplina di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. - La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n.80, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n.17, dell’art.3, comma 1°, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n.30, dell’art.1, comma 11, lett.b) e f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n.36, e dell’art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n.8, che hanno introdotto, seppure in forme diverse, proroghe degli affidamenti preesistenti (o di alcuni di essi) rispetto al Consiglio di Stato Con decisione 24 marzo 2006, n.3, Ad. Plen., il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso in appello, ha annullato la decisione del T.A.R. in quanto ha ritenuto che l’art.15 del d.l.gs. n.387/2001 non sia una norma di carattere interpretativo e che pertanto la stessa possa disporre, come norma di carattere generale, solo per il futuro, a far tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs., e cioè dal 22 novembre 1998. Valutazione dell’erronea indicazione nominativa della preferenza nella scheda. – Il T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez.II, con decisione del 15 novembre 2004, n.2097, aveva respinto il ricorso mirato all’annullamento della scheda votata in occasione di elezioni comunali per essere stato erroneamente ivi indicato il nominativo di un candidato presentatosi alle contestuali elezioni provinciali Con decisione 6 marzo 2006, n.459, il Consiglio di Stato, Sez.IV, ha respinto l’appello, ritenendo tale erronea indicazione frutto di un’involontaria confusione e non volontario segno di riconoscimento della scheda. E’ stato applicato in via analogica il principio di salvezza di cui all’art.57, comma 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. E’ vero che l’indicazione, tra le preferenze, di nominativi estranei è stata ritenuta rilevante ai fini dell’annullamento della scheda dal Consiglio di Stato (vedi, da ultimo, dec. del 2 settembre 2004, n.5741), ma la scheda è da ritenersi valida quando tra le preferenze rechi il nominativo del candidato di un’altra lista, dovendo essere annulata solo la preferenza, ai sensi dell’art.57, comma 7, del citato T.U. Svincolo dal sindacato di legittimità delle scelte fatte dall’Amministrazione in materia urbanistica. – Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, con decisione del 2004, n. 1043, aveva annullato la delibera del consiglio comunale di approvazione del P.R.G. nella parte in cui era inserita in una zona specifica l’area di proprietà dei ricorrenti. Con decisione 26 aprile 2006, n.2291, il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso in appello, ha annullato la decisione del T.A.R. in virtù del principio consolidata secondo cui le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da un’amplissima discrezionalità, costituendo apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che le stesse non siano state fatte con arbitrarietà, irrazionalità o irraginevolezza, o con travisamento dei fatti in relazione alle esigenze da soddisfare Trattamento economico delle funzioni relative alla qualifica immediatamente superiore. – Il T.A.R. Sicilia – Catania, Sez.III, con decisione 2 aprile 2001, n.767, aveva accolto il ricorso contro la mancata corresponsione delle differenze retributive spettanti al pubblico dipendente che aveva svolto mansioni superiori. Tribunali amministrativi regionali Legittimazione dei consiglieri comunali e provinciali ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte. – Con decisione 12 maggio 2006, n.2573, il T.A.R. Puglia – Lecce ha ritenuto che i consiglieri provinciali (e comunali) hanno l’interesse ad agire in giudizio per l’annullamento della delibera adottata dal consiglio provinciale (e comunale), essenso il principio di sussidiarietà orizzontale di cui alla legge costituzionale n.3/2001 estensivamente applicabile in materia di legittimazione ad impugnare. Nella fattispecie è stato dichiarato ammissibile e accolto il ricorso proposto dal consigliere provinciale per l’annullamento della delibera di approvazione di variazioni di bilancio oltre il termine (30 novembre) previsto dall’art. 175 del T.U. degli enti locali n.267/2000, da ritenersi perentorio Natura delle nomine dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende e istituzioni. – Con decisione 15 maggio 2006, n.1759, il T.A.R. Puglia – Bari, Sez.II, ha ritenuto che la nomina di chi rappresenta il comune o la provincia presso enti, aziende e istituzioni, ha natura fiduciaria in quanto il soggetto dovrà conformare la propria azione agli indirizzi politico-gestionali dell’ente, e perciò l’individuazione del soggetto stesso presuppone non solo i requisiti di ordine tecnico-professionale, ma anche un giudizio sulle qualità del candidato e sulla sua affidabilità a rispecchiare tali indirizzi. Nella fattispecie il T.A.R. ha respinto in tal senso il ricorso di un candidato a rappresentare l’Amministrazione 8 Corte di cassazione penale Nella fattispecie la donna era stata già condannata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta ai sensi dell’art. 320 c.p. La Suprema Corte ha giudicato il ricorso “palesemente ingiustificato”. La giustificazione dell’incarico di distribuzione dei pasti è stata respinta in quanto “circostanza non ostativa” alla pulizia – urgente – del degente appena operato, non essendo la prescrizione della prestazione necessaria “di volta in volta per ogni intervento”. Circa la scusa dell’imbarazzo si è osservato che la pulizia dei degenti rientra nelle tipiche mansioni degli infermieri generici. Condanna del rifiuto di assistenza in ospedale. - Con sentenza n.39486/2006 la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso di una dipendente, avente la qualifica di infermiera generica, per essersi la stessa rifiutata “indebitamente... di effettuare le operazioni di pulizia di un degente sottoposto ad un intervento di resezione colica”. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente riguardavano la mancanza di specifico incarico, anche in relazione alle sue mansioni di distribuzione dei pasti, nonché l’imbarazzo che sarebbe scaturito dalla differenza di sesso. . Corte dei conti Obbligo di predisporre adeguate cautele per evitare l’uso improprio di beni strumentali in dotazione dell’ufficio. – Con decisione 22 marzo 2006, n.63, della Sezione giurisdizionale della Regione Basilicata la Corte dei conti ha osservato che è intimamente connesso alla corretta utilizzazione di un bene strumentale, in dotazione all’ufficio della p.A., l’obbligo di predisporre adeguate cautele per evitarne l’uso improprio, traducendosi l’inosservanza di tale obbligo nella consapevole accettazione del rischio di manomissioni da parte di terzi. Nella fattispecie è stata accertata la presenza nella rete informatica di virus provocata dall’installazione di giochi e software non autorizzati e a seguito dell’illecita navigazione su siti Internet di carattere pornografico, con conseguente danno al bene strumentale e violazione della regola dell’efficienza amministrativa con la sottrazione all’impegno lavorativo. Non è stata accolta l’eccezione della difesa nel senso della possibilità che altri soggetti, diversi dai dipendenti e in assenza di questi, avrebbero potuto accedere ai siti illeciti dalla postazione di lavoro dei convenuti. Decorrenza della prescrizione ai fini della denuncia di ammanchi dolosamente occultati. – Con decisione 22 marzo 2006, n.8, della Sezione giurisdizionale della Regione Basilicata la Corte dei conti ha ritenuto che in caso di ammanchi nella gestione della cassa economale di un comune, che siano stati dolosamente occultati, la decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui l’organo amministrativo scopra l’esistenza di tali ammanchi. Nella fattispecie i proventi derivanti dal servizio di refezione scolastica, dall’occupazione di suolo pubblico e dalle sanzioni amministrative, relativi al periodo 19972000, non erano stati versati nella loro interezza alla tesoreria dell’ente, ma erano stati iscritti in contabilità come residui attivi, e di tali illeciti la Corte ha conosciuto a seguito del completamento degli accertamenti amministrativi e di denuncia alla Procura regionale nel 2001, ai sensi dell’art. 54 del r.d. n. 1214/1934. Annotazioni varie Legge “Pecorella” k.o. La Corte Costituzionale (gennaio 2007) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 1° febbraio 2006 (legge “Pecorella”) nella parte (art.1) in cui aveva escluso che il p.m. potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento in primo grado, e nella parte (art.10) in cui dichiarava inammissibile l’appello, da parte del p.m. o dell’imputato, contro le sentenze di proscioglimento emesse prima dell’entrata in vigore della legge. La Corte non si è pronunciata in merito alla sopravvivenza dell’appello della parte civile. L’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi aveva rinviato la legge alle Camere per “palese incostituzionalità”. La legge era nata in un ambito di valutazione, da parte del governo Berlusconi, delle funzioni del p.m., e la decisione della Consulta ha innescato una querelle politica, dividendo le opinioni in dottrina. Ma indubbiamente si era creato uno squilibrio tra accusa (che vedeva compresso il suo potere di appello) e difesa (che conservava – più ampia – la possibilità del ricorso in appello contro le locale presso una società “pluriservizi” a partecipazione mista dell’ente locale e di privati, pur essendo egli in possesso dei requisiti richiesti. sentenze di condanna). Certo, un’opinione dottrinale apparirebbe più opportuna con la conoscenza della motivazione. Comunque, in questo caso di “scontro” tra le opposte esigenze del principio di legalità e del diritto “mite” non si può negare il maggior peso della prima esigenza in omaggio alle caratteristiche di natura garantistica del processo penale, che si riconducono ad una sostanziale parità tra le due parti in causa (p.m. e accusato). Il d.d.l.”Mastella”.- -- All’o.d.g. del Consiglio dei ministri (25 gennaio 2007) è approdato il disegno di legge “Mastella” (Introduzione nel codice penale dei delitti di istigazione a commettere crimini contro l’umanità e di apologia di crimini contro l’umanità), in cui, tra gli articoli da aggiungere al c.p., l’art. 414-quater prevede l’aggravante per chi, già perseguibile per il reato di istigazione a commettere detti crimini, nega l’esistenza di un genocidio della portata dell’Olocausto. In materia di legislazione su fatti della storia vi sono stati diversi precedenti, come, ad esempio, la recente legge francese che ha esteso al genocidio degli Armeni, perpetrato all’inizio della Grande guerra, le norme penali riguardanti 9 la negazione del genocidio ebraico. Un nutrito gruppo di storici (150: alcuni anche di confessione ebraica) hanno firmato un appello contro l’iniziativa di Mastella. In campo storico e scientifico c’è sempre stato il primato della storia sulla legge, nel senso che la storia è scienza autonoma che si basa sui fatti, sulle testimonianze, sulle ricerche e sui documenti, sfuggendo così alla “cappa impositiva” della legge, che come tale presenta il rischio di indirizzare al deprecabile fenomeno del “reato di opinione” di infausta memoria. In tal senso l’iniziativa di Mastella appare “inopportuna” (ma qui si tratta propriamente di una questione di competenza legislativa) nella misura in cui l’istigazione a commettere crimini contro l’umanità e l’apologia di crimini contro l’umanità potrebbero avere – come si ritiene – un’adeguata valutazione da parte del legislatore penale, con tutte le aggravanti del caso, senza che lo stesso legislatore invada il campo (storico) diverso da quello giuridico. Sul piano pratico si può osservare che colui che dovesse contestare fatti storici ampiamente e inequivocabilmente accertati, secondo una diffusa conoscenza globale, senza adeguata documentazione in contrario, cadrebbe già di per sé nel ridicolo, andando incontro alla sanzione sociale del giudizio negativo e del disprezzo: ma poiché è difficile pensare che incaute sortite di tal genere si configurino come serie prese di posizione di carattere storico e scientifico (proprio perché, evidentemente, non supportate da prove), mentre più facilmente potrebbero essere gratuite dichiarazioni di contorno al crimine già penalmente perseguito, ne consegue uno scenario di perseguibilità rapportata ad una adeguata valutazione penale, anche per l’applicazione di aggravanti, in quanto quelle dichiarazioni nulla tolgono e nulla aggiungono alla storia. ha di recente lamentato la proliferazione di denunce riguardanti lo stato di dissesto delle vie cittadine con conseguenti richieste di risarcimento di danni che non sempre hanno avuto corrispondenza alla realtà dichiarata. L’Amministrazione, su iniziativa di un consigliere, ha deciso di portare all’attenzione della Procura della Repubblica l’inquietante fenomeno, chiedendo “la possibilità di concordare strumenti che possano scoraggiare eventuali richieste indebite da parte di qualcuno”. In tal senso è stata chiesta la disponibilità della Procura stessa “a ricevere copia di tutte le richieste di risarcimento danni ..., a livello conoscitivo e per ogni altra azione che, d’ufficio, si intenderà adottare”.Un esposto di tal genere, divenuto di dominio pubblico, può rappresentare un deterrente per chi volesse fare il furbo con pretese arbitrarie di risarcimenti, ma è difficile credere ad una sua rilevanza nei confronti dell’Ufficio del Procuratore. Com’è noto, quest’ultimo si mobilita a fronte di un’utile notizia di reato che presupponga un’esposizione delle circostanze idonee a connotare il fatto concretamente verificatosi come penalmente rilevante: astrattamente da tali circostanze si potrebbe fare a meno nelle ipotesi di reati perseguibili d’ufficio, ma spetta al magistrato, secondo i casi, la valutazione dell’esposto generico. Una valutazione dell’Autorità penale potrà trarsi da apposita istruttoria degli agenti di polizia giudiziaria, che a loro volta utilizzeranno gli elementi forniti in sede di denuncia, tra i quali una relazione tecnica che dovrà servire, unitamente alla ricostruzione della dinamica dell’incidente (verificabile sotto certi aspetti dallo stesso tecnico in relazione allo stato dei luoghi), per controllare nel merito la richiesta di risarcimento dei danni. Nel caso di specie siffatta valutazione non appare possibile senza il supporto dell’accertamento, fatto di volta in volta, dall’organo municipale. Per questi motivi la giacenza, presso la Procura della Repubblica, dell’esposto generico, non sembra sortire effetti diversi da quelli, già detti, di una diffusa sensibilizzazione popolare. Rilevanza degli esposti generici e per casi futuri alla Procura della Repubblica.- Si è avuta notizia che l’Amministrazione di un comune della provincia di Lecce ______________________________________________ ______________________________________________ “Il diritto mite” di Gustavo Zagrebelsky, La sovranità della legge non può escludere che alla stessa sia riconosciuto un valore “in sé” come espressione dei diritti (in quanto riconosciuti nello Stato democratico) indipendentemente da ogni legittimazione o dipendenza costituzionale (salva rimanendo, ove ricorra, l’illegittimità costituzionale). Questo delicato rapporto tra legislazione e Costituzione si completa con l’altro, altrettanto delicato, tra legislazione e giurisdizione (in particolare : costituzionale). Infatti ogni lancia spezzata in favore di una funzione lungimirante dell’organo giudicante – di valutazione globale, coordinata, dei princìpi e valori dell’ordinamento – non esclude, anzi richiede, il pieno rispetto della sfera di competenza del legislatore che esprime i diritti secondo l’evoluzione sociale, e non si può consentire nessuna invasione di campo, nemmeno da parte della Corte costituzionale: l’A. (che della Corte è stato autorevole componente) ha ragione a stigmatizzare ogni pretesa della stessa di trarre dalla Costituzione, in termini senza alternativa, la nuova regola, anziché limitarsi alla cancellazione della legge viziata, rimettendo poi al legislatore ogni ulteriore valutazione. Einaudi, ristampa 2007 – Recensione di Giuseppe Mario Potenza Non capita spesso di constatare la validità di un saggio che, come questo, “con poche varianti formali e pochissime integrazioni sostanziali al testo anteriore”, esprime la sua scottante attualità a quindici anni di distanza dalla pubblicazione. L’Autore affronta l’arduo problema della coesistenza di legge, diritti e giustizia per proporre una “mitezza” di tale coesistenza. In uno scenario che, come quello dell’ordinamento attuale, vede in crisi il diritto e la legge, a cominciare dalla Costituzione (nata in funzione antifascista e ormai per più versi superata), e vede problemi nella funzione della magistratura e nei suoi rapporti con una parte politica, questo saggio di Zagrebelsky si rivela prezioso. La Costituzione, egli dice, deve lasciare libero il legislatore di muoversi in un ordinamento senza quella “fissità” che comporterebbe, oltretutto, in nome della certezza del diritto, l’ingrato compito di modifica incessante del diritto vigente. 10 Com’è noto, la tradizione storica dell’universo giuridico è stata caratterizzata, in gran parte e per lungo tempo, da una giurisdizione “libera”, che ha visto concentrate nel giudice funzioni autenticamente legislative, nel senso che il diritto nasceva dalla sentenza che regolava il caso concreto. La nascita dello Stato democratico ha rappresentato, ovviamente, il superamento di tale sistema, ma si può dire che l’Autore ha proposto all’attenzione della scienza giuridica odierna l’opportunità di cogliere quel minimum di positivo che c’era in quel sistema, attraverso, appunto, la concezione del diritto “mite”, che comporta il contemperamento del moderno principio di divisione dei poteri con questa concezione “ragionevole” della funzione giudicante. Il percorso scientifico compiuto dall’A. nel campo giuridico, attraverso un’attenta analisi storica dell’ evoluzione istituzionale, approda alla conclusione nel senso che presso i giudici “sta il diritto in tutte le dimensioni, come legge, come diritti e come giustizia”. Alla domanda – inquietante – se, così non si debbano, per caso, riconoscere, gli stessi, “padroni del diritto”, l’A. fa osservare, con visione ottimistica, che essi, pur con la loro grande responsabilità “sono più propriamente i garanti della complessità strutturale del diritto nello Stato costituzionale, cioè della necessaria, mite coesistenza di legge, diritti e giustizia”. Zagrebelsky riporta, come caso emblematico, il recente episodio della bambina illegalmente portata in Italia da una Paese lontano. C’erano dei valori in ballo e si poteva credere che la protezione della minore potesse avere la prevalenza sull’esigenza statale di reprimere l’illegalità. I giudici hanno invece applicato la legge secondo altri criteri interpretativi. Volendo sottolineare la cattiva azione degli adulti, è rimasta sacrificata la posizione della minore (ormai inserita nella nuova famiglia, anche se illegalmente), mentre si poteva benissimo, da parte dei giudici minorili, dare risalto alla condizione della minore stessa, rimanendo così secondario, e quindi tollerato dall’ordinamento, il comportamento illegale degli adulti. L’A. accenna ad altri “casi critici”, in cui le valutazioni toccano la vita (concepimento, gestazione, aborto, ecc.), la morte (eutanasia), la salute (trapianti, ingegneria genetica), la bioetica in genere e lo stato delle persone. Per questi casi, infatti, “opposti ‘intendimenti’ o ‘comprensioni’ possono determinare opposte soluzioni giuridiche”. La dimensione funzionale della giurisdizione propugnata dall’A. per tali soluzioni è certamente condivisibile in quanto – indipendentemente dalla presa di posizione di ognuno, e dello stesso A. – egli intravede nel giudice la possibilità di cogliere una ragionevolezza di valutazione coordinata dei princìpi (e quindi, possiamo dire, dell’etica, secondo una tradizione millenaria), una mitezza, appunto, di coesistenza di legge, diritti e giustizia, attraverso una procedura, rimanendo così sottratto il campo alle assemblee politiche, “dove il richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di parte”. formula assolutoria piena “il fatto non sussiste” ha precluso ai parenti delle vittime la richiesta del risarcimento dei danni, che sarebbe stata possibile con la formula (peraltro chiesta dal Procuratore generale) “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Nella Finanziaria una norma autorizza il governo a corrispondere, entro certi limiti, detto risarcimento. -- Il giudice dei minori del Tribunale di Roma Melita Cavallo ha disposto l’invio in una comunità di recupero, invece che alla famiglia, di un undicenne e di due tredicenni che avevano compiuto violenza su una bambina di nove anni. Il giudice ha precisato che in queste strutture non ci sono sbarre e con l’intervento di operatori preparati si tenta di far comprendere ai minori, non punibili, la gravità delle azioni commesse e le conseguenze sulla povera vittima. - “Onorevole si dia un taglio”. Pensioni d’oro ai deputati anche con soli cinque anni di mandato. L’importo va, secondo la durata dello stesso, da un minimo di 3.000 Euro ad un massimo di 9.900 Euro al mese, cumulabile con tutti gli altri redditi, anche con quelli più alti. Il vitalizio si rivaluta automaticamente sulla base della retribuzione corrisposta a chi è in carica. E’ indubbiamente da sottolineare la particolarità di questo privilegio pensionistico posta in risalto da un servizio apparso sull’Espresso (gennaio 2007), dove si riporta l’episodio emblematico di Toni Negri, che dopo una presenza simbolica in Parlamento se n’è fuggito in Francia con una pensione mensile di 3.000 Euro. -- “Addio ‘compagno’, ormai è un insulto ai gay – Imposta con la rivoluzione di Mao, la parola è stata stravolta dall’uso dei teenager”. - In Cina il termine “compagno” è divenuto sinonimo di omosessuale passivo. Osserva l’articolista (Fabio Cavalera, Corriere della Sera del 25 gennaio 2006) che “dapprima è stata la comunità gay di Hong Kong e di Macao a ricorrere al vocabolo ma con l’intento di sottolineare la gentile attenzione di un amico verso un amico”, ma ora ormai “i ragazzi evitano di darsi del compagno o se lo danno con lo scopo di mandarsi al diavolo o altre volte semplicemente per prendersi in giro o scherzare...”. -- “Decalogo per gli ambasciatori Ue: se dormite non russate”. Alla prima riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti a Bruxelles la delegazione diplomatica della Germania, cui spetta la presidenza di turno, ha distribuito agli Ambasciatori dell’Unione Europea un “nuovo regolamento interno”formulato da Wilhelm Schonfelder, che reca dieci punti. Rileva l’articolista (Giuseppe Sarcina, Corriere della Sera del 25 gennaio 2007) che “a Schonfelder, evidentemente, piace tenere vivo il luogo comune del tedesco preciso, efficiente, infallibile organizzatore...Il vero capolavoro è il ‘decimo comandamento di Schonfelder’: ‘I signori Rappresentanti permanenti (cioè gli Ambasciatori n.d.r.) possono benissimo dormire, ma senza russare, durante le riunioni, ma almeno facciano in modo che il loro vice rimanga sveglio’ ”. Notizie in breve (G.M.P.) -- La Cassazione penale, Sez.I , ha assolto gli alti funzionari dell’Aeronautica che erano stati accusati di depistaggio in merito all’incidente aereo che il 27 giugno 1980 causò la morte di 81 persone (strage di Ustica). La 11 OSSERVATORIO CULTURALE 1966, allorché visse e operò una rivista per gran parte alimentata dagli autori fiorentini più attivi e presenti nell’agone letterario della nazione : “Il Critone”. In quegli anni Cinquanta erano mutati i modelli del confronto culturale; all’asse preferenziale Lecce – napoli si era sostituito quello Lecce – Firenze, onde si può dire che la fiorentina “linea” che va da “Campo di Marte” a “Quartiere” attraverso la “Chimera” trova riscontro in quella salentina caratterizzata da tre momenti distinti ma intimamente collegati tra di loro : la linea “Vedetta mediterranea”, “Libera Voce”, “Il Critone”, sostenuta in gran parte dagli stessi personaggi fiorentini di cui s’è detto. Sorprendenti elementi di affinità s’intersecano tra le due “linee culturali e geografiche”.Silvio Ramat ha fissato in tre punti qualificanti, perfettamente omologabili sulla vicenda leccese-salentina, l’apporto critico della cultura salentina degli anni 1940-1950 : da una parte la impossibilità di adeguarsi a un coerente sistema di forze politiche; in secondo luogo la concezione di una superiore “società delle lettere” da contrapporre alla trasformazione e frantumazione in atto nella cultura della nazione; infine, l’opposizione alle ideologie intese in senso dogmatico e autoritario. Tuttavia, se nel fiorentino “Quartiere”, proclamatosi antiermetico e antichimerico, queste tre condizioni si dissolsero ben presto, nel leccese “Critone” esse sembrano mantenersi e addirittura esaltarsi in una orgogliosa sufficienza, che punta in maniera quasi esclusiva all’aspetto letterario come primario ancoraggio della civiltà dell’uomo del Novecento. Il “Critone” , così , diventa appannaggio quasi esclusivo di quella che Macrì, nella sua teoria generazionale, considera come la terza generazione poetica del Novecento, prosecuzione della stagione ermetica dell’anteguerra e, più in generale, del simbolismo europeo. Macrì ha modo di ribadire, insomma, la sua idea del Novecento considerato come evoluzione dell’avanguardia simbolista e non come estenuazione delle forme classiche e romantiche dell’ottocento. Considerata da questo punto di vista, la fervida attività letteraria concentrata a Firenze si presenta davvero come garanzia ed esaltazione della tradizione europea. E’ un’idea, questa, che riscatta la crisi storica ela decadenza morale della civiltà contemporanea nella prospettiva di un assoluto letterario che assegna la conservazione della bellezza e della verità. In questa direzione convergono altri due canonici rappresentanti della terza generazione poetica : Luzi e Bigongiari. La loro presenza nel “Critone” leccese è significativa anche per il loro contributo di complementarietà rispetto alla poesia. Luzi preferisce affidare alla rivista leccese le traduzioni e le prose : sono proprio quest’ultime a essere raccxolte in uno dei “Quaderni” del “Critone”, esattamente il 14°, pubblicato nel 1963 sotto il titolo di Trame. L’importanza di questa prosa, sorta di racconti sotto forma di diario tra oggettivazione a autobiografia, sta nel fatto che esse costituiscono il punto di arrivo della complessa meditazione luziana e il suo distendersi alla ricerca di una trama o, come dice lo stesso autore, di un “mutuo compenetrarsi di destini individuali”. Su queste “trame” sarà possibile la poeta imbastire un dialogo che si rivelerà, in tutta la sua forza critica, nelle liriche di Nel magma. In fondo all’urgenza del reale Luzi rispondeva con un reale più vero, di cui l’arte rimaneva il luogo più La linea culturale Firenze-Lecce 3 di Donato Valli Da tempo tra Firenze e Lecce esiste un nesso di scambio culturale forte e proficuo. Grazie a personaggi di spicco – a livello nazionale, e anche oltre ! – l’arricchimento reciproco ha illustrato la storia della letteratura italiana del secolo testé trascorso. Da una parte il variegato tessuto culturale a mano a mano da me seguìto e poi annotato nella sintesi che segue; dall’altra , la particolare traccia lasciata da Luigi Maria Personè, che, nativo di Nardò (prov. di Lecce), è stato poi fiorentino di adozione, rivelandosi, attraverso i rapporti coltivati con un incredibile numero di personaggi della letteratura, del teatro, dell’arte e della politica, un gigante della critica letteraria, non solo italiana, ma anche europea. Una vera e propria biografia fu scritta, mentre egli era ancora in vita, dal Prof. Pantaleo Fonte di Nardò, che in un ponderoso volume raccolse le confidenze e le vicende dell’amico fedele. Di quest’opera il Dott. Giuseppe Mario Potenza, nonostante l’impostazione libera della biogafia (cioè senza criteri di ordine cronologico o sistematico) ha saputo cogliere, con la recensione qui di seguito riportata, gli aspetti e i passaggi salienti, che tornano a vantaggio di un’affascinante configurazione letteraria e umana di Luigi Maria Personè. Su tale duplice versante si intende rendere merito agli Autori del nobile gemellaggio culturale tra Firenze e Lecce. Dinanzi a me , Firenze sonò tutta Mi scuso per essere ricorso niente di meno che a padre Dante per intitolare una meditazione che parte dall’arbitrario confronto tra due regioni (e due città) così lontane, quali possono essere Firenze e Lecce. In parte la colpa di questa associazione, diventata oramai un luogo comune, è da attribuire al Gregorovius che nel suo volume Nelle Puglie ebbe a definire Lecce “la Firenze dell’epoca del barocco” (versione dal tedesco di Raffaele Mariano, Firenze, Barbera, 1882, p.358). L’illustre storico non intendeva certo andare al di là di una retorica iperbole esemplificativa per confermare la sua ammirazione di fronte a uno spettacolo architettonico non atteso e non immaginato. Ma io sono lieto di cogliere quello spunto per sottolineare la singolare coincidenza di questo nostro incontro, che va ben al di là di ogni apparente accidentalità. Il nesso tra Firenze e Lecce è oggi qualcosa in più d’un vezzo retorico; il travaso di esperienze culturali, una ormai lunga consuetudine di incontri, non a caso più attivi in ambito letterario che altrove, hanno fatto dire a Oreste Macrì , il salentino per antonomasia divenuto fiorentino per amore e studi, che “la colleganza Lecce – Firenze è una delle linee del più ampio tessuto culturale d’un Salento Europeo”. L’esempio più tangibile e duraturo è stata, nel secondo dopoguerra, la rivista “L’Albero” di Girolamo Comi, “vieppiù – conferma Macrì – nostro Lare di probità, discrezione, coraggio di scrivere”. Ma non è dell’”Albero” comiano che intendo parlare, anche se in esso fecero significative apparizioni i fiorentini Betocchi, Fallacara, Luzi, Parronchi, Panarese (d’origine salentina), Traverso, ma del decennio 1956 – 3 Ordinario di Storia della letteratura italiana Università di Lecce, già magnifico rettore della stessa, scrittore. 12 adatto d’inchiesta, senza privilegi ma anche senza sconfitte e aprioristiche rinunce. A questa sponda approda, partendo da altri conntinenti, Piero Bigongiari. Il contributo più corposo e interessante da lui offerto a “Il Critone” consiste in una serie di lunghi saggi critici su pittori contemporanei : Jackson Pollock, Nicolas de Stael, Rossi, De Pisis. Anche questi saggi furono raccolti in uno dei “Quaderni” del “Critone”, esattamente il decimo della serie sotto il titolo Il caso e il caos. La tesi emergente, che documenta una certa propensione di Bigongiari per l’informale, è la seguente : per l’artista moderno la salvezza non sta nel caso, nell’hasard mallarmeano, scommessa e fatalità dell’esistenza umana, bensì nel caos, nella possibilità che gli è concessa di annientarsi per vivere, di immergersi per riemergere, di adire l’oscurità per conseguire la chiarezza. Entra, tramite Bigongiari, nel “Critone” lo spirito classico dell’avanguardia novecentesca quale si era evoluto dalle iniziali forme impressionistiche e simbolistiche alle profonde intuizioni di Bergson e via via alle ricerche di Artaud, Micheaux, Eluard, fino alle formulazioni critiche di Bachelard. Ma Luzi e Bigongiari non sono i soli fiorentini impegnati, anche con visite personali e conferenze, nell’area leccese. Nel settore della prosa di racconto c’è una significativa presenza di Nicola Lisi, che pubblica sul “Critone” leccese un racconto e due favole che rientrano a pieno titolo nel tempo creativo di La faccia della terra, il libro di apologhi, fantasie, leggende, ricordi pubblicato da Vallecchi nel 1959 ; ma soprattutto s’impone la presenza di Romano Bilenchi, autore di una serie di “nuove prose”, che segnao la ripresa narrativa dello scrittore senese e che confluiranno anch’esse in uno dei “Quaderni” del “Critone”, precisamente il quarto della collana, pubblicato nel 1958 con il titolo di Una città. Il fatto che questo libretto raggiunga un grado particolare di incandescenza, che trasforma sentimenti e pensieri in ritmi densi, induce Giuseppe De Robertis, altro meridionale trapiantato a Firenze, a usare, per questa prosa, la parola “poesia” e Maria Corti, una milanese trapiantata nel Salento, a precisare che parlando di Bilenchi come “narratore lirico” mentre prima “si puntava l’accento sul primo termine (cioè, il narratore), oggi si è portati a dare maggiore rilievo sul secondo”, cioè sull’aspetto lirico. Ma non è finita la serie dei rapporti letterari tra Lecce e Firenze. C’è ancora da mettere in rilievo il contributo fornito dai poeti in senso stretto, e in particolare di Alfonso Gatto, Alessandro Parronchi, Carlo Betocchi e Luigi Fallacara, non tutti fiorentini di nascita, ma stabilizzati e operati a Firenze, se si eccettua il girovago salernitano Gatto, che comunque aveva in Firenze il suo centro ideale di cultura e di affetti. Gatto per lunghi periodi aveva anche frequentato Lecce. Egli fu presente nel “Critone” più di quanto non si dica la sua collaborazione, limitata a quelle poesie che rappresentano il nucleo principale del “quaderno critonico” intitolato La madre e la morte, il decimo della serie, pubblicato nel 1959 e poi rifluito in Osteria flegrea del 1962. Forse il meno coinvolto, per temperamento e naturale riservatezza nella vicenda culturale fiorentino-salentina fu Alessandro Parronchi. Si può dire che le liriche pubblicate sul “Critone” si inscrivono sotto il segno della crisi. Collocate idealmente tra le due opere fondamentali l’Incertezza amorosa del 1950-51 e Coraggio di vivere (1954-1955), le poesie di Parronchi pubblicate nel “Critone” coprono gli anni che vanno dal 1951 al 1954 e furono poi raccolte in uno dei “quaderni” sotto il titolo La noia della natura (è il “quaderno” n.3 della serie). Ben più massiccia sia nel senso della presenza fisica che in quello della morale adesione, da intendere come precisa opzione lirica, fu lopera meridinalistica e leccese di Carlo Betocchi, la cui testimonianza occupa la parte centrale del secondo tempo del poeta fiorentino, caratterizzato dal volume L’estate di San Martino del 1961. La maggior parte di quel nucleo fu pubblicata per la prima volta ne “Il Critone” sotto il titolo di Viaggio meridonale nel numero 1-2, gennaio-febbraio 1958. Fu poi ripubblicata col titolo Il vetturale di Cosenza, ovvero Viaggio meridionale nell’undicesimo dei “Quaderni del Critone” nel 1959. Non vanno sottaciute, in questo particolare momento dell’attività letteraria di Betocchi, le sollecitazioni che egli riceveva dalle amicizie salentine, da lui coltivate con senso di solidarietà e di gratitudine : Comi, Pierri, Fallacara su tutti, e poi ancora l’avv.Santoro e il poeta “maledetto” Vittorio Pagano. Dall’esperienza poetica di Luigi Fallacara, pugliese trapiantato da molti anni a Firenze, il “Critone” documenta l’ultimo tempo, quello che precede il definitivo silenzio e sancisce la avvenuta totale spiritualizzazione del cosmo. Siamo al culmine dell’ascensione : le poesie pubblicate su “Il Critone” e raccolte nel 1961 nel tredicesimo dei “quaderni” sotto il titolo Il di più della vita sono il frutto di un distacco e di una integrazione. Il primo porta il poeta fuori della vita ; la seconda eguaglia il poeta alla pura essenza di uno spazio e di un tempo coincidenti oramai con l’infinito e l’eterno. Non furono solo i rappresentanti delle prime generazioni a interagire con la cultura del Salento e di Lecce in particolare; questo rapporto continuò anche con le generazioni successive, che potremmo ascrivere, con un criterio di larga approssimazione, all’area della sperimentazione e dell’avanguardia. Mi riferisco, in modo particolare, ai giovani raccolti intorno alla rivista “Quartiere”, redatta, com’è noto, da Sergio Salvi, Lamberto Pignotti, Giuseppe Zagarrio, Gino Gerola. Di questi quattro scrittori solo i primi due lasciano nel “Critone” documenti di un certo rilievo della loro attività poetica e delle loro proposte neo-empiristiche. Con questi autori si rompe il perimetro di dorata solitudine della poesia, tenuta avvinta dall’esaltazione incondizionata dell’io poetico. Prende corpo sempre più consapevole la necessità di concepire la poesia con un ininterrotto viaggio dell’io verso le cose e verso la realtà non più per approrpriarsene ma per adeguarvisi. Il punto di incontro della nuova poesia è dato dalla mediazione che le cose e la realtà compiono nei confronti della coscienza del poeta. I due volumetti di poesia che, dopo intensi dibattiti e prese di posizione documentati dalle pagine del “Critone”, vengono pubblicati nella collana del giornale leccese, sono emblematici, anche nel titolo, della nuova temperie. Le poesie di Pignotti vennero raccolte in un libretto dal titolo Come stanno le cose, mentre i versi di salvi uscirono sotto il titolo di Versi fattuali : il primo è del 1959, il secondo del 1962. Ci troviamo in una posizione di ambiguo equilibri tra premesse culturali proprie dell’avanguardia e richiamo, ancora attivo, della tradizione lirica più nobile. Alla fine degli anni sessanta, con la scomparsa dei due poeti più significativi del Salento, Girolamo Comi e 13 Vittorio Bodini, anche questa sorta di gemellaggio tra Lecce e Firenze segnò il suo declino. Un tentativo di ripredere e riattivare il trascorso sodalizio fu effettuato da Oreste Macrì con la mia convinta collaborazione, dando vita alla seconda serie del comiano “L’Albero”. Nel Preambolo alla nuova serie scriveva Macrì : “Noi siamo certi che non si è interrotta la tradizione autentica della perenne rivolta, ancorché alla ribalta mondana si azzuffino vistosamente le rinfocolate tradizioni esterne e le rinnovate, non meno esterne, rivolte e avanguardie, in una mutua eccitazione e nullificazione pseudodialettica”. Furono altri dieci anni di intensa collaborazione ; ma i tempi erano cambiati profondamente, le energie infiacchite e la letteratura, a cominciare dallo sperimentalismo pasoliniano di “Officina” (1955-1959) e del neoavanguardismo del “Verri” di Luciano Anceschi (1956), avevano prese altre strade, del tutto divergenti dalla tradizione fiorentina : prevarranno l’uso politico della cultura, l’emergenza delle nozioni di impegno e di crisi, il deflagrare del rapporto tra cultura e industria. Il lirismo, residuo nobile della stagione ermetica, aveva oramai ceduto le armi alla poesia della sperimentazione e dell’avanguardia. giovane Personè nel suo primo impatto con il teatro ! E quella sorpresa della madre nel vedere per la prima volta la casa illuminata dall’energia elettrica... Il libro cala il lettore nel mondo lontano, e neppure tanto, che ha preceduto quest’altro in cui viviamo. E cala tutti noi, lettori diversi, giovani e meno giovani. Per i meno giovani è un tuffo nel passato di adolescenti e vengono da anfratti quasi dimenticati le tessere di un mosaico che si ricompone, in cui si affacciano i volti di tanti che ci hanno amato : un pezzo di vita vissuta, andando a ritroso, prima di qualche anello di generazione diversa. Ai giovani la consegna fedele di un’epoca perché attingano ai suoi valori più genuini e al suo modo di vivere “più lento”, come direbbe Messegué, ma più semplice e sicuramente più rispettoso della persona, senza i guasti provocati dal consumismo e, magari, dallo stesso progresso. La ricostruzione fedele di un crocevia che ha visto la presenza di Luigi Maria Personè nel cammino dei più grandi personaggi che hanno illustrato un secolo di storia. – Approdato a Firenze per gli studi, Luigi Maria Personè prese a riservare, a mano a mano, ammirevole attenzione ad ogni occasione di conoscenza di scrittori, poeti, commediografi e artisti, ma anche di loro parenti e di persone in qualche modo loro legate, magari prendendo carta e penna e scrivendo, come fece con Benedetto Croce per un approccio che poi si realizzò grazie allo spirito di iniziativa e al coraggio. A tal proposito si ricorda il particolare che il filosofo, ignorando la sua giovanissima età (14 anni) gli rispose con un “pregiatissimo”. Analogo interesse di conoscenza e comunicazione il Nostro dimostrò pure nei confronti di scienziati, di politici, di giornalisti, direttori di grandi testate e di attori del teatro e del varietà. Così potè conoscere, intanto, tra gli altri, Mario Missiroli, Ada Negri, Guglielmo Marconi, Augusto Righi. Attinse lumi sui problemi politici grazie al prozìo Luciano Personè, che lo fece ricevere dagli onorevoli Giolitti, Sonnino, Luzzatti, Salandra e Fortunato. Di quest’ultimo poi egli rievocò il pensiero sulla questione del Mezzogiorno, che infatti venne approfondita anche grazie al suo contributo. Fin dai tempi del liceo a Luigi piacque visitare illustri titolari della cattedra di letteratura italiana di alcune Università: tra questi Francesco Torraca a Napoli e Arturo Graf a Torino. Particolare dottrina attinse dal prof. Guido Mazzoni, illustre umanista, che era stato scolaro di Giosuè Carducci, eletto poi senatore, che “comunicava ai giovani il suo vibrante amor di patria”. Grande confidenza ebbe pure con Gaetano Salvemini, profondo studioso della Rivoluzione francese, di cui seguì con trepidazione le vicende dell’arresto, del processo e del riacquisto dei suoi diritti ad opera di Alcide De Gasperi, che lo rimise in cattedra. Tra i tanti Personè conobbe Ferdinando Martini, personaggio di spicco sul doppio versante istituzionale e culturale: era infatti Direttore del Giornale dei Bambini, a cui collaborò Carlo Lorenzini (il “Collodi”), e del giornale Fanfulla della domenica, che si era avvalso della collaborazione di Giosuè Carducci). Si ritenne che grazie alla pubblicazione sul Giornale dei Bambini si conobbe l’opera Pinocchio, che poi divenne famosa nel mondo. Personè andò a trovare una vispa vecchietta, Giovanna Ragionieri, che era stata a servizio dello scrittore Lorenzini e l’ispiratrice della fata dai capelli turchini. Ferdinando Martini gli fece poi conoscere Ugo Ojetti, di “Luigi Maria Personè – I giorni e le opere” di Pantaleo Fonte – Recensione “Libro di bordo per Luigi Maria Personè” di Giuseppe Mario Potenza Dall’amicizia tra Pantaleo Fonte e Luigi Maria Personè l’affresco di un mondo passato ma affascinante. - In un volume – ponderoso – avente il titolo Luigi Maria Personè – I giorni e le opere, 2001, Manduria, stampato con il patrocinio della Città di Nardò e dell’Accademia del Lauro di Nardò Pantaleo Fonte parla di Luigi Maria Personè, suo amico di vecchia data. Nessuno come lui era stato vicino al grande critico nativo di Nardò, ancorché trapiantatosi, giovanissimo, a Firenze, dove rimase fino alla morte. Il libro, così, è ricco di episodi riguardanti gli illustri personaggi della letteratura e dell’arte contemporanea con i quali Personè è entrato in contatto. Dico : “parla” e non “fa la biografia”, essendo il protagonista , in età centenaria , felicemente in vita in quel periodo. Da qui il titolo di queste note, riferite ai fatti di una vita condivisa sulla navicella dell’amicizia dal compaesano che però era spesso a Firenze. La lettura fa entrare nel mondo in cui si muove Luigi Maria Personè e se ne sente tutto il suo fascino, quel mondo che è anche del “biografo” che ha condiviso nel paese natìo la sua prima età con l’amico. Le nobili famiglie arrivavano in carrozza e il loro ingresso nel teatro comunale era già uno spettacolo per la gente che attendeva nei pressi. Gli zoccoli dei cavalli battevano su quello stesso selciato che c’è ancora nei giorni nostri. Le signore addobbate attiravano l’attenzione degli “spettatori” esterni, che si divertivano a vedere la competizione tra quelle che primeggiavano perché la loro apparisse la più bella pariglia di cavalli. Nell’atrio del teatro poi gli intervenuti si fermavano per scambiare parole di circostanza , così le signore avevano modo di mostrare l’eleganza dei loro vestiti e gioielli. Nella stagione autunnale le impressioni e le notizie riguardavano il soggiorno estivo trascorso nei pressi della marina, in località “Cenate”. Quale immenso stupore del 14 cui frequentò la fastosa villa del Salviatino, posta alle pendici della collina di Fiesole. Personè conobbe e frequentò per venti anni Giovanni Papini che, specie la domenica, riceveva scrittori, pittori, scultori, critici e poeti, oltre che qualche frate o sacerdote. Ognuno ci andava con qualche manoscritto di cui dava lettura per ricevere acclamazione o critica. Tra gli altri che frequentavano la casa vi furono Francesco Messina e Bruno Cicognani. Papini regalò a Personè un libretto rilegato di nero, recante la biografia di Ardengo Soffici (“alto, magro, vestiva sempre di nero”). Tutto il sapere dell’uomo ha un unico scopo : migliorare le sue condizioni, diceva Papini, che aveva una cultura sconfinata, tenendo nascosto il meglio di sé, cioè la bontà e la generosità. Papini presentò Personè a François Mauriac. L’illustre scrittore si vide sempre vicino Personè, che condivise l’afflizione procurata dalla malattia. Personè conobbe Luigi Pirandello, presentatogli da Lucio D’Ambra, critico teatrale. A Bologna conobbe, nel suo primo anno di università, il poeta Giuseppe Lipparini, che era stato allievo del Carducci, e prese poi a frequentare il salotto della figlia dello stesso, Lilla Lipparini : in casa di quest’ultima conobbe il Maresciallo Badoglio. Stando in un caffè in compagnia della Lipparini e di Badoglio, conobbe la vedova di Cesare Battisti : si abbracciarono. Badoglio gli parlò dei suoi incontri segreti con Maria Josè, la Principessa di Piemonte, che mirava a fare una pace separata con gli alleati nemici. Il Nostro conobbe Dino Buzzati, presentatogli da Orio Vergani,. In un caffè a Firenze, al Bottegone, conobbe Aldo Moro. Una delle sue più care amiche, la marchesa Isabella Fossi, gli fece conoscere la nipote della Regina Elena e la segretaria privata del generale De Gaulle. Conobbe e frequentò la Principessa Berta Strozzi, nata Nicolini, moglie dell’ultimo Principe in Palazzo Strozzi, e la sua cognata, marchesa Vica. Altre amiche furono di conforto : Nerina Conti Benvenuti e Giulia Ridolfi. Oltre a Fausto Maria Martini, che gli fece da testimone alle nozze, conobbe altri poeti crepuscolari : Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi e Marino Moretti (questi ultimi due gli furono molto vicini). Tra le conoscenze più illustri si annoverano, ancora, quelle di Anatole France, Giuseppe Prezzolini, Libertà Carducci, terzogenita del Poeta (“Titti”), Grazia Deledda, Massimo Bontempelli, Silvio D’Amico, Ettore Petrolini, Piero Bargellini. Una vita intensa dedicata alla cultura. – Luigi Maria Personè, di nobile famiglia neritina, ricevette una rigorosa educazione paterna, che appare anacronistica ed eccessiva perfino a quell’epoca, ma che il suo temperamento eccezionale ha saputo recepire, in una formazione senza dubbio autonoma e svincolata della personalità, per una trasformazione miracolosa in frutti di eccezionale professionalità e umanità. Il giovane Personè si trapiantò a Firenze per gli studi, ma al di là degli studi ebbe l’occhio vigile su ampi orizzonti. Ebbe, subito dopo la laurea a Bologna, l’incarico dell’insegnamento del latino e dell’italiano all’istituto “La Querce”. Successivamente passò ad insegnare al liceo “Cicognini” di Prato. Si sposò nel 1930 – superando con dignità alcuni problemi di natura finanziaria, la qual cosa non entusiasmò molto il padre. La moglie lo seguì nella sua attività, condividendo ogni suo sacrificio, finché non ne fu impedita da motivi di salute: Personè si avvalse allora della fedele collaborazione del segretario Emilio Lanzini, che aveva Nardò , Chiostro S. Antonio, 26 Maggio 2006 – Da sn.: Prof. Antonio Cassiano, Prof. Donato Valli, Dott. Antonio Vaglio, Avv. Marcello Risi, Dott. Carmine Caputo e Dott. Giuseppe Mario Potenza. (Vedi pagina successiva) 15 l’hobby della pittura. Tra i momenti più tristi vi fu quello di vedere cieca la madre e quello della morte della stessa, come pure quelli della morte del padre e della moglie. La vita del Nostro è costellata di episodi gradevoli, a volte curiosi, che comunque danno significativi lineamenti alla sua immagine e al suo carattere.. Egli ebbe una costante venerazione per Eleonora Duse e fu una delle poche persone che abbiano avuto l’opportunità di parlare con lei. Non capì mai perché la Duse erra stata definita dal Martini una “pososa”. Il prof. Fonte ricorda come egli riuscì a procurarsi una presentazione alla Duse e descrive il turbamento da lui provato quando la Duse lo scacciò via, vedendo che era ancora un ragazzo, ma anche il coraggio con il quale il giovane seppe, a mano a mano, conquistarsi la simpatia della donna, che quindi poté rivedere altre due volte. A Prato Luigi conobbe Berto Ricci, poeta e fascista dissidente, molto amico di Ardengo Soffici, facente parte di un movimento intellettuale rappresentato dal periodico “L’Universale”, che fra gli aderenti annoverava Indro Montanelli. Il movimento era tenuto d’occhio dal Ministero della cultura popolare e Galeazzo Ciano pregò Mussolini di ricevere questi intellettuali. Essi furono accolti a Palazzo Venezia da Mussolini e vennero esortati dallo stesso a diffidare dei tedeschi. Da parte di Ciano vennero invitati a collaborare con il “Popolo d’Italia”: Personè già collaborava con articoli di terza pagina non di natura politica, tenendosi egli sempre lontano da ogni schieramento (continua). strutturazione e musicalità. Un piacevole corredo, egli dice, viene dato all’opera dai disegni dello stesso autore, che colgono diversi momenti della raffigurazione poetica, insieme con la riproduzione fuori testo di alcuni dipinti, significativi anche sotto l’aspetto dell’evoluzione pittorica dell’attività di Potenza. Il libro, egli conclude, è un’occasione felice di possibile comprensione di un’unica natura della poesia e della pittura nel senso che entrambe parlano all’uomo per scuoterne la sensibilità. Il Dott. Carmine Caputo, Assessore ai servizi finanziari della Provincia di Lecce, porta i saluti e le felicitazioni del Presidente della Regione Puglia, On. Nichi Vendola, dell’Avv. Giovanni Pellegrino, Presidente della Provincia di Lecce, e della Dott.ssa Sandra Antonica, Assessore della Cultura alla stessa Provincia, il cui mancato intervento è stato causato da urgenti impegni. E’ lieto, egli dice, di questo incontro culturale, che gli consente di rivedere il vecchio amico Potenza e di apprezzarne l’attività culturale. Alla fine degli interventi il Sindaco coglie l’occasione per rinnovare il compiacimento dell’Amministrazione comunale per la nomina di “Grande Ufficiale” e consegna al Dott. Potenza una targa “per l’esemplare attività svolta nell’interesse della pubblica Amministrazione”. Si riporta qui di seguito la relazione del Prof. Valli. Due sono le coordinate essenziali lungo le quali si dipana in forma compatta l’argomentazione poetica di Giuseppe Mario Potenza in questo libro, che condensa l’esperienza lirica di poco più di due anni : precisamente dal febbraio 1994 al maggio 1996, con due siti privilegiati di osservazione e di meditazione, quasi incubatori di una vita interiore inquieta e insieme tesa a trovare un definitivo assetto: la natìa Nardò e il luogo di lavoro e di impegno: Imperia-Porto Maurizio. Lungo queste due coordinate spaziali si inserisce quella, ben più problematica e profonda, del tempo : il tempo perennemente cangiante della favola e della realtà, del passato e del futuro, della memoria e della speranza, del dubbio e della certezza. La dimensione che il poeta attribuisce a questo concetto è quella che si colloca nella lunga tradizione pitagorica e platonica, cioè un tempo cosmologico e metafisico del quale si intride la realtà del fenomeno e del quotidiano. Agiscono sul sentimento poetico di Potenza i due fattori principali della sua formazione intellettuale : da una parte quello geografico e antropologico, che collega lo spirito con la tradizione pitagorica del Sud ; dall’altra quello derivante dallo studio e dalla cultura acquisita, che si snoda lungo il filone di pensiero novecentesco collegato con la concezione bergsoniana del tempo, considerato come durata della coscienza, al di fuori e al di là di ogni presupposto utilitaristico e mediocremente positivo. Il tempo vero, insomma, è un fluire di stati di coscienza in cui non hanno alcun senso la distinzione del prima e del poi e il dato della irreversibilità del passato. La nozione alla quale si rifà la poesia di Potenza è composta da momenti indistinguibili che trapassano l’uno nell’altro e si integrano in un impasto in cui le manifestazioni della vita intellettuale sono il risultato di un passato non cristallizzato nella memoria, ma divenuto germe inesauribile di una speranza proiettata nel futuro come flusso ininterrotto di vita. (continua) Presentazione della raccolta di poesie”La vetrina dell’antiquario” di Giuseppe Mario Potenza Particolare interesse ha suscitato, nel folto uditorio intervenuto, la presentazione, a cura dell’Amministrazione comunale di Nardò, nel Chiostro S..Antonio il 26 maggio 2006, di una raccolta di poesie di Giuseppe Mario Potenza “La vetrina dell’antiquario”, ed. Congedo, Galatina. L’avv. Marcello Risi, Assessore alla Cultura e Vice Sindaco del Comune di Nardò, ha dato l’avvio alla manifestazione, salutando i presenti. Egli ha sottolineato la rilevanza che l’Amministrazione ha inteso dare all’attività del Dott. Giuseppe Mario Potenza, non solo sotto l’aspetto professionale e giuridico - tra l’altro riconosciuto con il recente conferimento, da parte del Presidente della Repubblica, dell’onorificenza di “Grande Ufficiale” -, ma anche sotto quello artistico e letterario : in tal senso, egli ha detto, “La vetrina dell’antiquario” rappresenta un momento significativo. Dopo l’approfondito intervento del Relatore, Prof. Donato Valli docente all’Università degli studi di Lecce, Il Dott. Antonio Vaglio, Sindaco del Comune di Nardò, tra l’altro fa osservare che “l’intreccio variato dei motivi muove intorno ad un asse centrale : la ricerca della verità, la ricerca dell’essenza dell’uomo, in una tensione interiore sempre alimentata, forse senza una risposta”, e rileva che “non capita spesso di veder coesistere in un solo individuo un poeta, un pittore, un uomo impegnato nel sociale e soprattutto un esperto di diritto amministrativo”. IL Prof. Antonio Cassiano, Direttore della Biblioteca provinciale e Docente all’Università degli studi di Lecce, pone in rilievo le emozioni che i versi di Potenza suscitano nel lettore anche per la loro particolare 16