Camera di Commercio i.a.a.
Ufficio Registro Imprese
Il ruolo della Camera di commercio
nella vita dell'impresa: in
particolare, il registro delle
imprese
Bra, 1° aprile 2009
La funzione del
registro delle imprese
“assicurare completezza ed organicità di
pubblicità per tutte le imprese soggette
ad iscrizione, garantendo la tempestività
dell’informazione su tutto il territorio
nazionale”
(art. 8, c. 6, legge 580/1993)
Chi è imprenditore
Chi
esercita
professionalmente
un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi.
Art. 2195 c.c.
Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore
che esercita un’attività commerciale deve chiedere
l’iscrizione al registro delle imprese nella cui
circoscrizione stabilisce la sede.
Art. 2189 c.c.
Le iscrizioni al registro delle imprese sono eseguite su
domanda dell’interessato e prima di procedere
all’iscrizione l’ufficio deve accertare il concorso delle
condizioni richieste dalla legge.
***
Presupposto necessario per l’iscrizione è quindi il
concreto esercizio di un’attività commerciale, intesa
in senso lato, e che essa sia svolta legittimamente.
La pubblicità legale
•pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.)
•pubblicità costitutiva (art. 2331 e ss.
c.c.)
•pubblicità notizia (art. 8, c. 5, legge
580/1993)
La struttura del registro
REGISTRO IMPRESE
SEZIONE ORDINARIA
R.E.A.
SEZIONE SPECIALE
Sezione ordinaria
•SOCIETA’ DI PERSONE (S.N.C./S.A.S.)
•SOCIETA’ DI CAPITALI
•COOPERATIVE
•CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA
•SOCIETA’ ESTERE CON SEDE SECOND. IN ITALIA
•G.E.I.E.
•AZIENDE E CONSORZI ENTI LOCALI
•ENTI PUBBLICI ECONOMICI
•IMPRENDITORI INDIVIDUALI (eventuali)
Sezione speciale
•PICCOLI IMPRENDITORI COMMERCIALI
•IMPRENDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI
•SOCIETA’ SEMPLICI
•SOCIETA’ TRA AVVOCATI
•ANNOTAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Repertorio economico
amministrativo (R.E.A.)
•DATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI DI TUTTI I
SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE
•IMPRENDITORI CON SEDE LEGALE ALL’ESTERO
CHE APRONO IN ITALIA UNITA’ LOCALI
•ENTI (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ECC…) CON
ATTIVITA’ COMMERCIALE STRUMENTALE
Gli strumenti del registro imprese
L’ufficio tiene:
•il protocollo
•il registro delle imprese
•l’archivio degli atti e dei documenti
tutti realizzati secondo tecniche informatiche
REGISTRO IMPRESE
=
REGISTRO INFORMATICO
Semplificazione amministrativa
Legge n. 340/2000 - T.U. n. 445/2000 -
D.lgs. n. 82/2005
La disciplina del documento informatico ha permesso
di eliminare la documentazione cartacea dall’attività
del registro delle imprese.
… quindi, per le società, sin dal 1°
novembre 2003
le domande e la documentazione
allegata devono essere presentate
in modalità telematica o su supporto
informatico, con firma digitale.
Firma delle pratiche
Legge 24/11/2000, n. 340, art. 31, (e
s.m.): le pratiche per il registro imprese
possono essere firmate digitalmente dal
notaio che ha redatto l’atto allegato
ovvero, per adempimenti non notarili, dal
commercialista iscritto all’Albo, in qualità
di professionista incaricato dall’impresa.
La riforma del diritto societario
(d.lgs 6/2003)
Obiettivi della riforma
•necessario
adeguamento della normativa all’evoluzione dei
rapporti nella società attuale
•concentrare
l’attenzione sull’impresa valorizzandone gli elementi
che la costituiscono
•favorire
lo sviluppo dell’impresa mediante forme di aggregazione
e di apertura al mercato dei capitali
Rilievo dell’aspetto finanziario
elemento essenziale della struttura imprenditoriale, collante fra le
altre componenti dell’impresa
Previsione di nuovi strumenti e istituti giuridici
S.p.a.:
- costituzione con unico socio
- sistemi alternativi di governo societario
- patrimoni separati
S.r.l.:
- maggiore rilievo dell’aspetto personalistico della società
- conferimento di opere e servizi
- possibilità di esclusione del socio
- emissione di titoli di debito
Modifiche e adeguamenti normativi
- recesso del socio
- forme procedurali per decisioni dei soci
- controllo contabile
- direzione e coordinamento gruppo societario (artt. 2497 e s.s. c.c.)
La crisi dell’impresa
 La crisi dell’impresa può determinare:
– interventi volti al superamento della stessa;
– la liquidazione dell’impresa;
– l’attivazione di una procedura concorsuale.
 Le procedure concorsuali si applicano al fine di
tutelare i molteplici interessi (creditori, lavoratori)
che entrano in gioco di fronte alla crisi e al
conseguente
dissesto
economico
dell’imprenditore.
Le procedure concorsuali
sotto il profilo normativo
 Il R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare) prevedeva le seguenti
procedure concorsuali:
– fallimento
– concordato preventivo
– amministrazione controllata
– liquidazione coatta amministrativa
 Il d.lgs n. 5/2006 ha modificato il R.D. del 1942 e ha abrogato
l’amministrazione controllata
 Il d.lgs n. 169/2007 ha apportato ulteriori modifiche alla legge fallimentare
 Alle imprese di grandi dimensioni si applica l’amministrazione straordinaria
disciplinata:
– dal d.lgs .n. 270/1999
– dal D.L. 347/2003 convertito nella legge n. 39/2004 (misure urgenti)
Le caratteristiche delle
procedure concorsuali
 Le procedure concorsuali presentano due
caratteri:
– concorsualità (riguardano tutti i creditori)
– universalità (riguardano tutti i beni del
debitore)
 La finalità principale perseguita dal legislatore è
quella di garantire la par condicio creditorum
 Per le imprese di grandi dimensioni si persegue
anche l’obiettivo di salvaguardare il complesso
produttivo
Il fallimento: i presupposti
per la sua dichiarazione
 Il fallimento si applica (art. 1 l. fall.):
 all’imprenditore commerciale
 all’imprenditore in stato di insolvenza (non temporanea)
 all’imprenditore che superi almeno uno dei requisiti
dimensionali indicati dal 2° comma e cioè:
• aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo superiore a 300.000 euro
• aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi
lordi per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro
• aver un ammontare di debiti anche non scaduti superiore 500.000
euro
 Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento per debiti
scaduti e non pagati di importi inferiore a 30.000 euro.
La dichiarazione di fallimento
L’istanza per la dichiarazione di fallimento può essere
presentata:
- dallo stesso debitore;
- da uno o più creditori;
- dal p.m.
La dichiarazione di fallimento non può più essere dichiarata
d’ufficio dal tribunale.
L’istruttoria prefallimentare è un procedimento sommario che si
svolge in camera di consiglio al termine del quale può
emettersi:
- un decreto motivato di rigetto dell’istanza;
- una sentenza di dichiarazione di fallimento.
La sentenza che dichiara il fallimento nomina il curatore e il giudice delegato
ed è sottoposta a iscrizione nel registro delle imprese.
Avverso tale sentenza è possibile fare reclamo e ottenere la revoca della
dichiarazione di fallimento. In questo caso sono fatti salvi gli atti compiuti
legalmente durante la procedura.
Gli organi della procedura
Gli organi della procedura fallimentare
sono:
• il tribunale fallimentare
• il giudice delegato
• il curatore fallimentare
• il comitato dei creditori
L’esdebitazione
 Istituto introdotto con la riforma del 2006.
 I debiti concorsuali non soddisfatti integralmente vengono dichiarati inesigibili in
presenza delle seguenti condizioni:
– che l’imprenditore sia persona fisica
– che abbia cooperato con gli organi della procedura
– nei dieci anni antecedenti non abbia beneficiato di altra esdebitazione
– non abbia distratto l’attivo o esposto debiti inesistenti, cagionato o aggravato il
dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio
– non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta, delitti connessi all’esercizio
dell’attività imprenditoriale
– abbia consentito il soddisfacimento almeno parziale dei creditori.
 L’esdebitazione può essere dichiarata:
– nel decreto che chiude il fallimento
– entro l’anno successivo alla chiusura del fallimento su istanza del debitore.
 L’esdebitazione opera su tutti i crediti anteriori all’apertura del fallimento (anche quelli
per i quali non è stata presentata domanda di ammissione al passivo).
 Per i creditori che non hanno partecipato al fallimento l’effetto liberatorio si produce
per l’eccedenza rispetto alla percentuale attribuita dal fallimento ai creditori
concorrenti di pari grado.
 Sono salvi i crediti derivanti da:
– responsabilità extracontrattuale
– sanzioni penali, amministrative
– obblighi di mantenimento e alimentari.
La chiusura della procedura fallimentare

Il fallimento si chiude per:
– mancata presentazione di domande di ammissione allo stato passivo nel
termine indicato nella sentenza dichiarativa del fallimento (probabile accordo
stragiudiziale)
– pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo prima della ripartizione
integrale dell’attivo
– ripartizione integrale dell’attivo (con soddisfacimento parziale dei creditori)
– impossibilità di continuare utilmente nella procedura per insufficienza
dell’attivo
– concordato fallimentare.
 Il decreto di chiusura è emanato dal tribunale d’ufficio o su istanza:
– del curatore
– del fallito.
 Conseguenze:
– decadono gli organi della procedura
– cessazione degli effetti del fallimento sia per il fallito sia per i creditori.
 La liberazione del fallito dai debiti residui può aversi in caso di:
– esdebitazione
– concordato fallimentare.
Ai sensi dell’art. 118, comma 2 L.F., nei casi di chiusura per
ripartizione finale dell’attivo o insussistenza dell’attivo, ove si
tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la
cancellazione dal registro delle imprese.
Abrogazione del pubblico registro dei
falliti
La riforma della legge fallimentare ha abrogato l’art.
50 L.F., in tema di pubblico registro dei falliti, e
l’istituto della riabilitazione, in relazione al fatto che
principio cardine della riforma è l’eliminazione delle
sanzioni personali conseguenti al fallimento.
In ragione di questo, la chiusura della procedura
fallimentare implica la possibilità per i soggetto già
fallito di iniziare qualunque tipologia di attività, anche
qualora la normativa speciale antecedente preveda
la necessità di ottenere la sentenza di riabilitazione.
In merito è intervenuta anche la Corte Costituzionale – con sentenza n. 39
del 2008 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 50 e
142 della legge fallimentare, nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs
5/2006, concernenti il primo l’istituzione del pubblico registro dei falliti e la
previsione della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito
fin tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione
dell’iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate incapacità solo a
seguito della definitività della sentenza di riabilitazione
Anche la Corte di Cassazione – con sentenza n. 40675 della Prima
sezione penale – si è pronunciata nel senso che il fallimento
dell’imprenditore va cancellato dal casellario giudiziale, anche quando la
procedura concorsuale è stata chiusa prima dell’entrata in vigore della
riforma del diritto fallimentare.
Per la Corte, infatti, “l’esame della nuova normativa nel suo complesso porta
a ritenere che l’intento del legislatore sia stato quello di eliminare le
conseguenze negative della dichiarazione di fallimento in relazione al
godimento dei diritti civili, fermo restando un regime di pubblicità riservato al
registro delle imprese.
Comunicazione unica per la
nascita dell’impresa
art. 9 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7
(convertito, con modifiche, dalla legge 40/2007)
”1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta
all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su
supporto informatico, la comunicazione unica per gli
adempimenti di cui al presente articolo.”
”2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro
delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge,
ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il
decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per
l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.”
Cosa cambia con la “ComUnica”
Per l’imprenditore individuale:
• diventerà obbligatorio l’invio telematico
• sarà possibile l’iscrizione nel registro imprese ai
soli fini dell’ottenimento della partita IVA, nei
casi in cui non è possibile l’immediato avvio
dell’attività, mancando i presupposti di legge.
Ci sarà, come già accade per le società, l’iscrizione
dell’impresa individuale “inattiva”, la quale, inizialmente, si
limiterà a dichiarare “l’oggetto dell’impresa” (p.3, c. 1, art.
2188 c.c.), cioè l’attività economica intenzionale.
Come funziona in 4 passi
1) compilazione della modulistica R.I.
2) compilazione della modulistica Agenzia Entrate
3) creazione e firma digitale delle distinte…
adempimenti
enti
PEC
4) … spedizione
Spedizione Pratica
La firma digitale
La firma digitale, legata al possesso di uno
supporto informatico e di un PIN di abilitazione,
garantisce:

valore legale: il documento elettronico sottoscritto con
firma digitale ha lo stesso valore legale di un
documento sottoscritto con firma autografa;

autenticità: garanzia dell’identità dell’autore;

integrità: certezza del fatto che il documento non sia
stato manomesso dopo la sottoscrizione;

non ripudio: l’autore
documento firmato.
non
può
disconoscere
il
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – testo unico
sulla semplificazione amministrativa
“… le istanze e le dichiarazioni da
presentare alle PA possono essere
inviate per via telematica e sono da
ritenersi valide qualora siano sottoscritte
con firme digitali oppure l’autore è
identificato dal sistema mediante Carta
di Identità Elettronica o Carta Nazionale
dei Servizi.”
Posta elettronica certificata (PEC)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) consiste, per legge, in “ogni sistema
di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione
elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici”.
Le norme principali che regolano la PEC sono le seguenti:

DPR 68/2005: regolamento che norma l'utilizzo della posta elettronica
certificata; ribadisce che la trasmissione via PEC è “valida agli effetti di
legge”;

DM 2 novembre 2005: regole tecniche per la formazione, la trasmissione e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

Circolare CNIPA novembre 2005 (n.CNIPA/CR/49): modalità per
presentare domanda di accreditamento nell’elenco pubblico dei Gestori di
PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale
servizio;

DLg n.82, 07.03.2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”: ribadisce
ulteriormente il valore legale della trasmissione telematica via PEC.
Le successive modifiche al Codice dell'Amm. digitale rendono la casella
PEC obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni dal 1° settembre 2006.
Posta elettronica certificata (PEC)
Per Posta Elettronica Certificata, si intende un
servizio basato sulla posta elettronica che consente
la trasmissione di documenti informatici.
La trasmissione dei messaggi deve avvenire solo
tramite gestori del servizio riconosciuti.
I gestori sono soggetti pubblici o privati, abilitati ad
erogare agli utenti il servizio di posta elettronica
certificata. La trasmissione tra mittente e destinatario
avviene mediante messaggio di posta certificata,
sottoscritto con firma elettronica.
La tracciatura del messaggio
attraverso ricevute elettroniche.
viene
garantita
Codice dell’amministrazione digitale
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82
Art. 6 - Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta
elettronica certificata per ogni scambio di documenti e
informazioni con i soggetti interessati che ne fanno
richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 47 - Le pubbliche amministrazioni devono istituire
almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed
una casella di posta elettronica certificata.
Art. 48 - La trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna avviene mediante la posta elettronica
certificata.
PEC: REGOLE E FUNZIONALITÀ
Dominio di posta
schema funzionale
certificata del mittente
1 – composizione
del messaggio,
collegamento al
gestore
2 – identificazione
utente, controlli di
sicurezza e formali
Dominio di posta
certificata del destinatario
4 – imbustamento e
trasmissione
5 – controlli di
provenienza,
integrità, formali e
di sicurezza
7 – consegna nella
casella di posta
(indirizzo telematico)
del destinatario
3 – invio ricevuta di
accettazione
6 – invio ricevuta di
presa in carico al
gestore del mittente
8 – invio ricevuta di
consegna al mittente
9 – lettura del
messaggio
D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
...
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al
registro delle imprese ((o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.)) Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore ((del presente decreto)) tutte le imprese, già
costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Bilancio in formato XBRL
Nuova modalità di preparazione
dell’allegato
Verso la standardizzazione dei documenti
elettronici
• Esigenze:
vocabolario condiviso tra l'emittente dell'informazione e
il ricevente, che consenta di interpretare e
comprendere le informazioni contabili provenienti da
soggetti e/o paesi diversi
• Necessità:
non solo leggere i bilanci/atti, ma interpretarli, elaborarli,
confrontarli.
NORMATIVA
Legge n° 248 del 4 agosto 2006
Conversione in legge del D.L. 223/2006 (decreto Bersani-Visco)
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
art. 37
21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, … di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31
dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico
elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro
delle imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a
decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di
presentazione.
L’art. 4 della Legge n° 17 del 26 febbraio 2007 ha sancito il differimento dei termini
stabiliti dall’art.37, comma 21-bis della Legge 248/2006.
Il d.p.c.m. 10/12/2008, in vigore dal 15/01/2009, contiene le specifiche tecniche del
formato elaborabile XBRL per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati al
registro imprese.
Di conseguenza, tutti i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 16/02/2009 (data di
pubblicazione ufficiale delle tassonomie di bilancio) dovranno essere depositati con
allegato il prospetto contabile anche nel formato XBRL.
Lo standard XBRL
XBRL
(eXtensible
Business
Reporting
Language) è uno standard informatico utilizzato
per la
reportistica
economica-finanziaria,
basato sulla tecnologia XML, promosso e
sviluppato dal Consorzio mondiale “XBRL
International”.
Formato elettronico interoperabile creato per
strutturare e rappresentare, in modalità
standard, i contenuti della comunicazione
economico-finanziaria.
XBRL - cos’è
• XBRL è un linguaggio dell’XML (linguaggio di
contrassegno)
• utilizza i metadati per fornire informazioni di struttura e
di contesto
<itcc-ci:DatiAnagraficiNome contextRef="i_2006">I.C. TECHNOLOGY S.R.L.</itccci:DatiAnagraficiNome>
<itcc-ci:DatiAnagraficiSede contextRef="i_2006">Padova</itcc-ci:DatiAnagraficiSede>
<itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSociale contextRef="i_2006" unitRef="eur"
decimals="0">510000</itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSociale>
<itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSocialeInteramenteVersato contextRef="i_2006">true</itccci:DatiAnagraficiCapitaleSocialeInteramenteVersato>
<itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceCciaa contextRef="i_2006">PD</itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceCciaa>
<itcc-ci:DatiAnagraficiPartitaIva contextRef="i_2006">03363590286</itccci:DatiAnagraficiPartitaIva>
<itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceFiscale contextRef="i_2006">03363590286</itccci:DatiAnagraficiCodiceFiscale>
<itcc-ci:DatiAnagraficiNumeroRea contextRef="i_2006">306511</itcc-ci:DatiAnagraficiNumeroRea>
INFORMAZIONI sulle INFORMAZIONI
XBRL - concetti
•Tassonomia (ITCC, IAS/IFRS….):
dizionario che struttura e definisce, secondo un
criterio gerarchicamente ordinato ma nel contempo
flessibile ed estensibile, i contenuti della
comunicazione economico-finanziaria utilizzando
“etichette” in linguaggio “parlante”.
• Istanza:
documento in formato XBRL nel quale alle
“etichette” economico-finanziarie, definite dalla
tassonomia, sono associati i valori.
XBRL - perché
• Supera alla fonte il problema dell’incompatibilità tra i
diversi formati elettronici (es. Excel, Word, PDF,
formati proprietari…) e di interpretazione dei diversi
schemi contabili.
• Facilita e velocizza l’adeguamento del report
finanziario alle richieste del mercato ed esigenze
della normativa.
• Standard flessibile e modulare idoneo per lo
scambio e la trasmissione elettronica delle
informazioni economico finanziarie.
XBRL - diagramma flusso report
Processo di elaborazione dei documenti contabili
XBRL per Operazioni
BILANCI in Xbrl
di Consolidamento
e Bilanci
processi
Opeazioni
Aziendali
tassonomie
XBRL per
for Business
Reporting
Event Reporting
Aziendale
Interno
Business
Reporting
interno
XBRL per
for Audit
Attività
Schedules
di
Auditing
Business
Reporting
esterno
Partner
Commerciali
Contabili
Analisi per Finanziamenti
XBRL per
Adempimenti Normativi e Fiscali
Intermediari
Informativi
Imprese
attori
Investimenti ed
Revisori
Investitori
Organi di Regolamentazione e
Vigilanza
Software Vendors
tassonomie diverse per scopi diversi
XBRL - benefici
L’adozione dello standard favorisce:
disponibilità dei dati ed elaborazione
immediata dei documenti contabili;
evitare possibili errori di interpretazione e
rielaborazione dati;
diretta integrazione dei dati
nei sistemi di controllo e
valutazione;
scambio di informazioni tra i diversi soggetti;
creazione di servizi a valore aggiunto con
l’utilizzo e l’integrazione dei dati.
XBRL – chi lo promuove
Il linguaggio XBRL e i progetti di implementazione sono promossi da:
XBRL International Consortium, organizzazione
negli Stati Uniti, composta da circa 450 membri
organismi di regolamentazione e vigilanza, agenzie
finanziari, imprese del settore informatico, aziende
grandi società di revisione.
no-profit con sede
tra banche centrali,
governative, analisti
di consulenza e le
Il Consorzio promuove lo sviluppo e l’adozione del linguaggio,
attraverso l’attività di singole associazioni nazionali denominate
Giurisdizioni, che hanno come funzione primaria quella di: diffondere
lo studio e l’approfondimento della tecnologia XBRL e dar vita a
progetti di adozione a livello locale.
Il processo per la definizione della Giuridizione è regolato da una procedura
definita dal consorzio internazionale (www.XBRL.org).
XBRL - informazioni
Istruzioni:
documentazione e tools disponibili online in
webtelemaco.infocamere.it
Atti in formato PDF/A
Il d.p.c.m. 10/12/2008 ha altresì previsto
(art. 6) per gli atti diversi dal bilancio per i
quali sussiste l’obbligo di deposito presso il
registro imprese, che essi debbano essere
rappresentati come documenti informatici
redatti secondo le specifiche XML, ancora in
definizione da parte del CNIPA.
Nelle more della loro definizione, occorre
allegare all’istanza presentata al registro
delle imprese un documento informatico in
formato PDF/A con il contenuto dell’atto.
PDF/A: cos’è
E’ uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard
PDF,
appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.
Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a
distanza di tempo e con programmi software diversi.
Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti. Solo il PDF/A-1 è approvato, questo è
suddiviso in due livelli:
PDF/A-1a= massimo richiesto dallo standard
PDF/A-1b= minimo richiesto dallo standard
PDF/A: le caratteristiche
PDF/A contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare il documento come nel
momento in cui è stato formato. Tutto il contenuto visibile del documento deve essere
incluso, come il testo, le immagini, vettori grafici, fonts, colori e altro. Un documento
PDF/A non può contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi od informazioni
(come i font) non contenuti nel file stesso.
Strumenti per la creazione del formato PDF/A
Diversi prodotti e tools per la creazione, elaborazione e verifica di documenti in formato
PDF/A sono commercialmente disponibili. Per un elenco a titolo d’esempio si veda il
sito http://www.pdfa.org/.
Servizio telematico per la verifica conformità PDF/A dei documenti RI
Per fornire indicazioni sulla conformità al formato PDF/A dei documenti R.I. è disponibile
un servizio web, accessibile agli utenti Telemaco, dalla sezione:
Webtelemaco -> Software -> Strumenti.
Il servizio effettua la verifica puntuale di conformità del singolo documento alle
specifiche PDF/A-1b, dello standard ISO19005. Il risultato della verifica fornisce
indicazione immediata sull’esito del controllo, con gli eventuali dettagli sulle non
conformità rilevate.
Per il controllo di conformità ci si avvale del prodotto di pdfaPilot di Callas Software
(componente server per piattaforme Unix).
Ci si riserva in futuro di adottare eventualmente anche altri strumenti (Adobe o altri). La
verifica effettuata è analoga a quella eseguita dagli strumenti delle Camere di
commercio.
Scarica

presentazione bra - Siti web cooperativi per le scuole