SiRVeSS
Sistema di Riferimento
Veneto per la Sicurezza
nelle Scuole
Formazione
generale del
personale ATA
M3
FORMAZIONE DEI
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO
STATO-REGIONI 21/12/2011
La sicurezza nella scuola:
Il processo da “Struttura” a “Sistema”
inail
ospiti
appalti
asl
rsu
MIUR
ee.ll.
spp
p.s.
dirigenza
u.t.(*)
* Dove
m.c.(*)
Arpa
figure
coord.
rls
cic
antinc.
OO.CC.
preposti
* dove
previsti
vv.f.
Ass.vol
ORGANIZZAZIONE DELLA
PREVENZIONE NELLA SCUOLA
LINEA GERARCHICA
DELLA SICUREZZA
(soggetti destinatari di obblighi)
Datore di lavoro
(Dirigente Scolastico)
Dirigente
(DSGA, Vicepreside)
Preposto
(docente di laboratorio,
capo ufficio, capo squadra)
Lavoratore
(dipendente della scuola,
studente equiparato)
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
D.Lgs. 81/08 art. 2
Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo
gestionale,
sia
preposto
individuato
dal
ad
un
vertice
ufficio
della
avente
PA
autonomia
tenendo
conto
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale e degli uffici nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA
(Dirigente Scolastico)
E’ responsabile della sicurezza e della salute, non solo
dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, ma anche di tutte le persone che collaborano a
qualsiasi titolo all’attività lavorativa e degli allievi anche
quando questi sono equiparati ai lavoratori perché
impegnati in attività di laboratorio
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
DIRIGENTE
D.Lgs. 81/08 art. 2
Persona
che
professionali
e
in
di
ragione
poteri
delle
gerarchici
competenze
e
funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE
D.Lgs. 81/08 art. 18
OBBLIGHI:
◒
nominare il RSPP e le figure preposte alla sicurezza e gli addetti
all’emergenza e assicurarne la formazione, l’informazione e
l'addestramento
◒
elaborare il DVR
◒
individuare, programmare, attuare e aggiornare le
prevenzione e protezione e organizzare l’emergenza
◒
richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali e
l’uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale
◒
nominare il medico competente e assicurare la sorveglianza
sanitaria
misure
di
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
DIRIGENTE
COMPITI:
◘predispone
le misure di sicurezza specifiche (stabilite da
norme, indicate dalla conoscenza e dalla tecnica)
◘impartisce istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione
del lavoro
◘vigila,
personalmente o dandone incarico a sorveglianti o
preposti, affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul
posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo
dell’incolumità delle persone
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
PREPOSTO
D.Lgs. 81/08 art. 2
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici
e
funzionali
adeguati
alla
natura
dell’incarico
conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
PREPOSTO
Per
diventare preposto, non serve delega perché non ha
potere di spesa e autonomia gestionale, ma è necessario
che il soggetto:
- eserciti di fatto un potere di comando nei confronti di altri
- sia riconosciuto da altri il ruolo di preminenza nei loro
confronti
È
opportuno redigere una lista delle persone individuate
come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo
preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende
esercitato tale ruolo
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
Figura scolastica:
Preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici
che insegnano discipline tecniche o tecnicoscientifiche, durante l’utilizzo dei laboratori
o di aule attrezzate
Soggetti nei confronti dei
quali viene esercitato il
ruolo di preposto
Allievi della propria classe,
limitatamente alle condizioni nelle quali
questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale
ausiliario (se presente nell’organizzazione
della scuola)
Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico
Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino
Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca
Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio
Personale del proprio ufficio
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE
E PREPOSTO
D.Lgs. 81/08 art. 299
Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e
preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di
regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri
giuridici
PREPOSTO
Il preposto non adotta misure di prevenzione,
ma fa osservare quelle che sono state predisposte
dal datore di lavoro e dai dirigenti
datore di
lavoro e
dirigenti
esercizio/direzione
dell’attività
d’impresa
dovere di attuazione e
vigilanza degli obblighi e
degli adempimenti di salute
e sicurezza
preposti
sorveglianza del
luogo di lavoro
dovere di garanzia
dell’attuazione degli obblighi
e degli adempimenti di
sicurezza dei lavoratori
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
PREPOSTO
D.Lgs. 81/08 art. 19
OBBLIGHI:
• sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro
obblighi
• informa il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione
• richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa
• segnala tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
LAVORATORE
D.Lgs. 81/08 art. 2
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione...
l’allievo
degli
istituti di istruzione … nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione...
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
LAVORATORE
D.Lgs. 81/08 art. 20
OBBLIGHI:
 si prende cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi ricevuti dal datore di lavoro
 contribuisce all’adempimento
e sicurezza
degli obblighi previsti a tutela della salute
 osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
 utilizza correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto
e dispositivi di sicurezza e protezione
 non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza,
di segnalazione, etc.
LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA
LAVORATORE
D.Lgs. 81/08 art. 20
OBBLIGHI:
 segnala immediatamente al datore di lavoro o superiore le deficienze di
macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di
cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone
notizia al RLS
 non compie di propria iniziativa operazioni non di competenza
 si sottopone ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti
dal Medico Competente
 partecipa ai programmi di formazione e di addestramento
datore di lavoro
organizzati dal
DIRITTI DEI LAVORATORI
D.Lgs. 81/08
 lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati
e dove siano state adottate tutte le misure necessarie affinché i pericoli
siano evitati, arginati o affrontati in maniera adeguata (art. 15)
 utilizzare
dei DPI conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni
che svolgono (art. 74)
 ricevere un adeguato controllo sanitario (art. 41)
 ricevere adeguata informazione e formazione
sul lavoro (art. 36 e 37)
in materia di sicurezza
 allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo (art. 43 e 44)
 avere un RLS che tuteli la loro sicurezza e li rappresenti (art. 2)
 non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza
(art. 15 e 37)
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (SPP)
D.Lgs. 81/08 art. 2
Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla
scuola, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali per i lavoratori
E' composto dal Responsabile (“persona … designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP”) più eventuali Addetti
(“persona … facente parte del SPP”)
Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga
di un esperto esterno per ricoprire l’incarico
di RSPP, deve comunque organizzare un
Servizio di prevenzione e Protezione
con un adeguato numero di Addetti (art. 32)
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (SPP)
D.Lgs. 81/08 art. 33
COMPITI:
azione di supporto e assistenza al datore di lavoro :
▪ individuazione dei fattori di rischio, delle procedure e delle
misure di prevenzione e protezione
▪ proposta dei programmi di informazione e formazione dei
lavoratori (e degli studenti)
▪ erogazione ai lavoratori dell’informazione di cui all’art 36
▪ elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08 art. 2
Persona eletta o designata [dai lavoratori di ogni singola
istituzione scolastica] per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro
È un diritto dei lavoratori, non un
obbligo
Non contratta, ma garantisce la
sicurezza
Incompatibile con il ruolo di RSPP
e ASPP
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08 art. 50
ATTRIBUZIONI:
 ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola
è
consultato preventivamente e tempestivamente relativamente alla
valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione della scuola, alla
designazione degli addetti alla sicurezza e all’organizzazione della
formazione
 riceve
tutte le informazioni necessarie per espletare il suo ruolo ed
un’adeguata formazione
 ha
accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza (in
particolare DVR e Registro Infortuni)
si
fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli
altri lavoratori in merito a problemi connessi alla salute e alla sicurezza sul
lavoro
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
ADDETTI ANTINCENDIO
E PRIMO SOCCORSO
D.Lgs. 81/08 art. 43
Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo
grave e immediato,
di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque,
di gestione dell’emergenza
Devono essere formati, essere
in numero sufficiente e
disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle
dimensioni e dei rischi specifici
della scuola
LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA
MEDICO COMPETENTE
D.Lgs. 81/08 art. 2
Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla
normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti che la normativa gli attribuisce
E' presente solo nelle situazioni lavorative in cui
il Documento di Valutazione dei Rischi prevede la
sorveglianza sanitaria
SISTEMA SANZIONATORIO
Il D.lgs 81/08 prevede sanzioni (arresto, ammenda,
sanzione amministrativa pecuniaria) per il datore di
lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore e il medico
competente che non assolvano agli obblighi previsti
ORGANI DI CONTROLLO
E VIGILANZA
Verificano e garantiscono, attraverso ispezioni e controlli, che la
normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
sia effettivamente e correttamente applicata
…Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento
ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di
sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare
campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al
datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le
informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro
compito… (art. 64 del D.P.R. n. 303 del 1956)
ORGANI DI CONTROLLO
E VIGILANZA
L’attività di controllo e di vigilanza è svolta da:
le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio
attraverso i Dipartimenti di Prevenzione che comprende
le U.O. Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro (PISLL), Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(SISP), Servizio Sanità Pubblica Veterinaria (SSPV)
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
la Direzione Territoriale del Lavoro
ORGANI DI CONTROLLO
E VIGILANZA
tutti questi enti collaborano anche sul
versante didattico per la
promozione della cultura
della sicurezza nelle scuole
ORGANI DI
ASSICURAZIONE - ASSISTENZA
INPS: eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione
economica sostitutiva della retribuzione in caso di assenza per incapacità
temporanea assoluta al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza
INAIL: tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da
infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa
SINDACATO: è un’organizzazione che associa i membri di una categoria
di lavoratori allo scopo di rappresentare difenderne gli interessi economici
e professionali
PATRONATO: è un Ente istituito da un sindacato con lo scopo di
assistere gratuitamente i lavoratori, i pensionati e categorie di persone
bisognose, come gli invalidi e i disoccupati, in materia di lavoro e di
previdenza, in materia giudiziaria, in materia di assicurazione sul lavoro e
nell’espletamento delle pratiche amministrative in genere
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M3 - Punti b, c, d (pacchetto ATA)