SiRVeSS Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Formazione generale del personale ATA M3 FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX D.Lgs. 81/08 (art. 37) E ACCORDO STATO-REGIONI 21/12/2011 La sicurezza nella scuola: Il processo da “Struttura” a “Sistema” inail ospiti appalti asl rsu MIUR ee.ll. spp p.s. dirigenza u.t.(*) * Dove m.c.(*) Arpa figure coord. rls cic antinc. OO.CC. preposti * dove previsti vv.f. Ass.vol ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA (soggetti destinatari di obblighi) Datore di lavoro (Dirigente Scolastico) Dirigente (DSGA, Vicepreside) Preposto (docente di laboratorio, capo ufficio, capo squadra) Lavoratore (dipendente della scuola, studente equiparato) LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO D.Lgs. 81/08 art. 2 Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo gestionale, sia preposto individuato dal ad un vertice ufficio della avente PA autonomia tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA (Dirigente Scolastico) E’ responsabile della sicurezza e della salute, non solo dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma anche di tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo all’attività lavorativa e degli allievi anche quando questi sono equiparati ai lavoratori perché impegnati in attività di laboratorio LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA DIRIGENTE D.Lgs. 81/08 art. 2 Persona che professionali e in di ragione poteri delle gerarchici competenze e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE D.Lgs. 81/08 art. 18 OBBLIGHI: ◒ nominare il RSPP e le figure preposte alla sicurezza e gli addetti all’emergenza e assicurarne la formazione, l’informazione e l'addestramento ◒ elaborare il DVR ◒ individuare, programmare, attuare e aggiornare le prevenzione e protezione e organizzare l’emergenza ◒ richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali e l’uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale ◒ nominare il medico competente e assicurare la sorveglianza sanitaria misure di LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA DIRIGENTE COMPITI: ◘predispone le misure di sicurezza specifiche (stabilite da norme, indicate dalla conoscenza e dalla tecnica) ◘impartisce istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro ◘vigila, personalmente o dandone incarico a sorveglianti o preposti, affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell’incolumità delle persone LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA PREPOSTO D.Lgs. 81/08 art. 2 Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA PREPOSTO Per diventare preposto, non serve delega perché non ha potere di spesa e autonomia gestionale, ma è necessario che il soggetto: - eserciti di fatto un potere di comando nei confronti di altri - sia riconosciuto da altri il ruolo di preminenza nei loro confronti È opportuno redigere una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA Figura scolastica: Preposto Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnicoscientifiche, durante l’utilizzo dei laboratori o di aule attrezzate Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell’organizzazione della scuola) Personale ausiliario Capo Ufficio Tecnico Personale assegnato al proprio ufficio Responsabile del magazzino Personale addetto al magazzino Coordinatore della biblioteca Personale addetto alla biblioteca Responsabile di ufficio, capoufficio Personale del proprio ufficio LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE E PREPOSTO D.Lgs. 81/08 art. 299 Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici PREPOSTO Il preposto non adotta misure di prevenzione, ma fa osservare quelle che sono state predisposte dal datore di lavoro e dai dirigenti datore di lavoro e dirigenti esercizio/direzione dell’attività d’impresa dovere di attuazione e vigilanza degli obblighi e degli adempimenti di salute e sicurezza preposti sorveglianza del luogo di lavoro dovere di garanzia dell’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza dei lavoratori LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA PREPOSTO D.Lgs. 81/08 art. 19 OBBLIGHI: • sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi • informa il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione • richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa • segnala tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA LAVORATORE D.Lgs. 81/08 art. 2 Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione... l’allievo degli istituti di istruzione … nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione... LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA LAVORATORE D.Lgs. 81/08 art. 20 OBBLIGHI: si prende cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal datore di lavoro contribuisce all’adempimento e sicurezza degli obblighi previsti a tutela della salute osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro utilizza correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc. LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA LAVORATORE D.Lgs. 81/08 art. 20 OBBLIGHI: segnala immediatamente al datore di lavoro o superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS non compie di propria iniziativa operazioni non di competenza si sottopone ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal Medico Competente partecipa ai programmi di formazione e di addestramento datore di lavoro organizzati dal DIRITTI DEI LAVORATORI D.Lgs. 81/08 lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati e dove siano state adottate tutte le misure necessarie affinché i pericoli siano evitati, arginati o affrontati in maniera adeguata (art. 15) utilizzare dei DPI conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni che svolgono (art. 74) ricevere un adeguato controllo sanitario (art. 41) ricevere adeguata informazione e formazione sul lavoro (art. 36 e 37) in materia di sicurezza allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo (art. 43 e 44) avere un RLS che tuteli la loro sicurezza e li rappresenti (art. 2) non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza (art. 15 e 37) LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) D.Lgs. 81/08 art. 2 Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla scuola, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori E' composto dal Responsabile (“persona … designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP”) più eventuali Addetti (“persona … facente parte del SPP”) Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP, deve comunque organizzare un Servizio di prevenzione e Protezione con un adeguato numero di Addetti (art. 32) LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) D.Lgs. 81/08 art. 33 COMPITI: azione di supporto e assistenza al datore di lavoro : ▪ individuazione dei fattori di rischio, delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione ▪ proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli studenti) ▪ erogazione ai lavoratori dell’informazione di cui all’art 36 ▪ elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 art. 2 Persona eletta o designata [dai lavoratori di ogni singola istituzione scolastica] per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro È un diritto dei lavoratori, non un obbligo Non contratta, ma garantisce la sicurezza Incompatibile con il ruolo di RSPP e ASPP LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 art. 50 ATTRIBUZIONI: ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola è consultato preventivamente e tempestivamente relativamente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione della scuola, alla designazione degli addetti alla sicurezza e all’organizzazione della formazione riceve tutte le informazioni necessarie per espletare il suo ruolo ed un’adeguata formazione ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza (in particolare DVR e Registro Infortuni) si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito a problemi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO D.Lgs. 81/08 art. 43 Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici della scuola LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA MEDICO COMPETENTE D.Lgs. 81/08 art. 2 Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti che la normativa gli attribuisce E' presente solo nelle situazioni lavorative in cui il Documento di Valutazione dei Rischi prevede la sorveglianza sanitaria SISTEMA SANZIONATORIO Il D.lgs 81/08 prevede sanzioni (arresto, ammenda, sanzione amministrativa pecuniaria) per il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore e il medico competente che non assolvano agli obblighi previsti ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA Verificano e garantiscono, attraverso ispezioni e controlli, che la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia effettivamente e correttamente applicata …Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito… (art. 64 del D.P.R. n. 303 del 1956) ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA L’attività di controllo e di vigilanza è svolta da: le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio attraverso i Dipartimenti di Prevenzione che comprende le U.O. Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (PISLL), Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), Servizio Sanità Pubblica Veterinaria (SSPV) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale la Direzione Territoriale del Lavoro ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA tutti questi enti collaborano anche sul versante didattico per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole ORGANI DI ASSICURAZIONE - ASSISTENZA INPS: eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza INAIL: tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa SINDACATO: è un’organizzazione che associa i membri di una categoria di lavoratori allo scopo di rappresentare difenderne gli interessi economici e professionali PATRONATO: è un Ente istituito da un sindacato con lo scopo di assistere gratuitamente i lavoratori, i pensionati e categorie di persone bisognose, come gli invalidi e i disoccupati, in materia di lavoro e di previdenza, in materia giudiziaria, in materia di assicurazione sul lavoro e nell’espletamento delle pratiche amministrative in genere