IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 I principali contenuti delle Linee Guida Nazionali sulla Certificazione Energetica e il modulo dell’APE Arch. Luca Raimondo [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI USO CONVENZIONALE [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: INDICI E CONSUMI ENERGETICI (REALI) A Classi energetiche migliori corrisponde un minor uso di combustibili con possibile riduzione della spesa energetica ma… Occorre ricordare che le indicazioni riportate sull’A.P.E. hanno carattere informativo e corrispondono alla prestazione energetica secondo standard normativi, per calcolare i consumi secondo il proprio uso dell’edificio è necessario eseguire una diagnosi energetica [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ALLEGATO 1 APPENDICE A – Casi di esclusione APPENDICE B – Format A.P.E. APPENDICE C – Format Indicatore per Annunci 01.10.2015 APPENDICE D – Format A.Q.E. [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Il DM 26.06.15 – LGN15 non sostituisce il DM 26.06.09 – LGN09, ma integra ed aggiorna le modalità di certificazione. RAPPORTO TRA STATO E REGIONI Le disposizioni delle LGN15 sono direttamente operative nelle regioni e nelle provincie autonome che non hanno recepito la Direttiva 2010/31/UE; le altre devono intraprendere misure atte a favorire l’adeguamento alle LGN15 entro due anni. Le regioni e provincie autonome: - - ricevono gli APE trasmessi dai Soggetti Certificatori; effettuano controlli su almeno il 2% dei certificati depositati annualmente (a partire dalle classi energetiche più efficienti); entro il 31 marzo di ogni anno alimentano la banca dati nazionale SIAPE (gestito da ENEA). [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ? Gli obblighi di redazione della certificazione sono definiti dall’articolo 6 del DLgs 192/05 così come modificato/integrato a seguito della pubblicazione dei decreti legge DL 63/13 e DL 145/13 e dalle successive leggi di conversione (Legge 90/13 e Legge 9/14); ulteriori modifiche sono state apportate dal DM 26.06.15 (LGN 15) L'attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto: - per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; - per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti prima del rilascio del certificato di agibilità; - nel caso di nuovo edificio a cura del costruttore, nel caso di edifici esistenti a cura del proprietario dell’immobile. In caso di inadempimento le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari (oltre all’obbligo di redazione). [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ? [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ? Sono esclusi dall'obbligo di certificazione (Appendice A – LGN 15): a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; b) edifici industriali e artigianali quando climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione; c) gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti; d) gli edifici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (richiesto per le porzioni adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili termicamente); e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile; g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga l'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile ( "scheletro strutturale", "al rustico "); h) altri manufatti non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.). [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 Articolo 6 del DLgs 192/05 smi CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ? L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per l’ottenimento di incentivi statali, regionali o locali, se è previsto che sia redatto il certificato ai fini dell’accesso ai contributi. 65% [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Articolo 6 del DLgs 192/05 smi ANNUNCI IMMOBILIARI …i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano: - gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile; - la classe energetica corrispondente. FORMAT DI INDICAZIONE PER GLI ANNUNCI IMMOBILIARI Appendice C – LGN15 (eccetto annunci a mezzo stampa e internet) classe rinnovabile involucro [email protected] non rinnovabile IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Articolo 6 del DLgs 192/05 smi VALIDITA’ - ha una validità massima di 10 anni dalla data di rilascio - la validità decade se non sono rispettate le prescrizioni relative al controllo dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione (attività di ispezione e di manutenzione - rif. DPR 16 aprile 2013, n. 74, e DPR 16 aprile 2013, n. 75). I Libretti di impianto devono essere allegati all’A.P.E. «nel caso di mancato rispetto l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata» NOTA: Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo. - deve essere aggiornato ogni volta che si interviene su più del 25% dell’involucro edilizio o si migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni qualvolta si modifichi la prestazione energetica. [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUAL’E’ L’OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE? L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi all’intero edificio (quando con intero edificio si intende una singola unità funzionale: villetta singola, albergo, uffici, commerciale…) o a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. Se e solo se le unità immobiliari hanno: - la medesima destinazione d'uso; - la medesima situazione al contorno e il medesimo orientamento; - la medesima geometria; - siano servite dal medesimo impianto termico per la climatizzazione invernale (se presente) e per la climatizzazione estiva. …ovvero si redige un certificato per singola unità immobiliare replicabile per più unità. [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUAL’E’ L’OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE? Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi, qualora non fosse possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione può limitarsi alle sole zone adibite ad uffici o assimilabili ai fini di permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall’obbligo ai sensi di quanto indicato. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, è fatto obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica (entro 180 gg) e di affiggere l’attestato di prestazione energetica in luogo chiaramente visibile al pubblico. [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CERTIFICAZIONE DI SINGOLI APPARTAMENTI Secondo le LGN09 Par. 7.5, nel caso di singoli appartamenti in edifici condominiali si possono distinguere tre casi: 1. impianti termici autonomi o con contabilizzazione del calore: un certificato per ogni appartamento determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento; 2. impianti centralizzati privi di regolazione o contabilizzazione del calore: l’indice è ricavabile tenendo conto della prestazione dell’intero edificio ripartita in base alle tabelle millesimali del riscaldamento; 3. impianto centralizzato e appartamenti che si distinguono per interventi di riqualificazione energetica o installazione di impianti di regolazione: si procede come nel caso dell’impianto autonomo considerando il rendimento dell’impianto comune. [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CHI E’ IL CERTIFICATORE? I requisiti del soggetto certificatore sono definiti dal DPR 75/13 s.m.i. (DL 145/13 e L 9/14) Corso di formazione di 80 ore [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CHI E’ IL CERTIFICATORE? Un tecnico abilitato che dichiara l’assenza di conflitto di interessi: - - nuova costruzione: «il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente»; edifici esistenti: «il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente»; In entrambi i casi non deve essere né coniuge né parente fino al 4°grado Nel caso di edifici già dotati di APE sottoposti ad adeguamenti impiantistici l’aggiornamento può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa installatrice). [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE Comprende il «complesso delle operazioni svolte dai Soggetti Certificatori»: 1) Esecuzione del rilievo in sito (OBBLIGATORIO) e eventuale verifica di progetto: a) Reperimento dei dati di ingresso (eventuale AQE o DIAGNOSI) b) Individuazione della procedura e del metodo di calcolo c) Individuazione degli interventi di miglioramento 2) Classificazione dell’edificio, confronto con i limiti di legge e potenzialità di miglioramento 3) Rilascio dell’A.P.E. [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PROCEDURE DI CALCOLO EDIFICI NUOVI O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato (Par. 3.1 – LGN15) in accordo con le UNI/TS 11300 a partire dai dati di ingresso relativi: - al clima e all’uso standard dell’edificio; - alle caratteristiche dell’edificio e degli impianti, così come rilevabili dal progetto energetico e dall’AQE, previa verifica di rispondenza del costruito. EDIFICI ESISTENTI O SOGGETTI A RIQUAL. ENERGETICA Procedura di calcolo da rilievo sull’edificio (Par. 3.2 – LGN15): - in accordo con le UNI/TS 11300 a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente sull’edificio o ricavate per analogia costruttiva; - o con altri metodi semplificati predisposti da CNR/ENEA (*) (*) Nuovo Docet per edifici o unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie < 200 m2 non utilizzabile nel caso di ristrutturazioni importanti [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI METODO DI CALCOLO «UNI» - - - - - raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; UNI/TS 11300 –1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale; UNI/TS 11300 –2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione; UNI/TS 11300 –3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; UNI/TS 11300 –4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione Nota: è stato chiarito che eventuali adeguamenti normativi entrano in vigore dopo 90 giorni dall’emanazione [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Il pacchetto delle norme UNI TS 11300 considera i seguenti servizi energetici degli edifici: Tipo di valutazione (UNI TS 11300-1:2014) Tipo di valutazione e relative applicazioni (UNI TS 11300-1:2014) [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCELTA DEL METODO DI CALCOLO: TABELLARE O ANALITICO? Impostazioni di calcolo: tabellare o analitico? CALCOLO DA RILIEVO CALCOLO DA PROGETTO [email protected] Aggiornamento UNI TS 2014 IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI METODI DI CALCOLO SOFTWARE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA SOFTWARE PER IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ALCUNI…) Elenco non esaustivo… nuovo I software che impiegano metodi semplificati devono avere uno scostamento di +20% e -5% rispetto I software commerciali devono essere certificati CTI ed avere uno scostamento di ±5% rispetto UNI/TS 11300 UNI/TS 11300 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI [email protected] Aggiornamento del 16.12.2014 IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LA PRESTAZIONE ENERGETICA La classe energetica viene assegnata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile: EPH,nren EPW,nren EPC,nren EPV,nren EPL,nren EPT,nren EPgl,nren + + + + + = riscaldamento acqua calda sanitaria raffrescamento (se presente) ventilazione (se presente VMC) illuminazione (*) trasporto persone (*) CLASSE (*) edifici non residenziali kWh/m2 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ENERGIA NETTA Decreto Requisiti Minimi 26.06.215 ENERGIA CONSEGNATA ENERGIA PRIMARIA fP,nen [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LA PRESTAZIONE ENERGETICA Ai fini del calcolo della prestazione energetica si considerano: - sempre gli impianti di climatizzazione invernale e nel settore residenziale di produzione di acqua calda sanitaria (in caso di assenza si simulano in maniera virtuale considerando gli impianti standard previsti per l’edificio di riferimento) - i servizi di raffrescamento, ventilazione meccanica, …, quando presenti. edificio di riferimento ηgn= 0,95 ηu= 0,81 ηgn= 0,85 ηu= 0,70 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA LGN15 EDIFICIO DI RIFERIMENTO 2019/21 Con impianti standard EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 01.10.15 EPgl,nren kWh/m2 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA EPgl,nren,rif,standard (2019/21) è calcolato per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto Requisiti Minimi, dotandolo delle tecnologie standard per gli anni 2019/21 (specificate in apposita tabella) INVOLUCRO DI RIFERIMENTO [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA EPgl,nren,rif,standard (2019/21) Non include eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell’edificio! IMPIANTO DI RIFERIMENTO ηgn= 0,95 ηu= 0,81 ηgn= 2,5 ηu= 0,82-0,83 ηgn= 0,85 ηu= 0,70 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ALTRI INDICATORI: PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO LGN15 EPH,nd,limite (2019/21) EPH,nd EDIFICIO RIFERIMENTO CON U CONFORMI AL 2019/21 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ALTRI INDICATORI: PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO LGN15 AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA (MEDIA PESATA) Nel calcolo si escludono le pareti a Nord [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODELLO APE pagina 1/4 01.10.15 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODELLO APE pagina 1/4 01.10.15 Prestazione di riferimento per nuovi edifici Prestazione di edifici esistenti simili [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODELLO APE pagina 2/4 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODELLO APE pagina 2/4 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODELLO APE pagina 3/4 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODELLO APE pagina 3/4 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODELLO APE pagina 4/4 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODELLO APE pagina 4/4 [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IL CERTIFICATORE: OBBLIGHI E DIRITTI L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto e rilasciato da un Soggetto Certificatore in possesso dei requisiti, esperto ed indipendente (DPR16 aprile 2013, n. 75). Il certificatore: - è tenuto ad informare il richiedente sui contenuti del servizio di Certificazione Energetica e sulle diverse procedure applicabili; - deve poter ottenere tutte le informazioni e la documentazione necessaria per il reperimento dei dati di base necessari per la valutazione della prestazione energetica; - nel caso di edifici di nuova costruzione, il Certificatore può/deve effettuare controlli in cantiere, per verificare e documentare le fasi più importanti della costruzione; - esegue controlli e rilievi in sito, eventualmente con dotazione strumentale, e secondo quanto previsto dalla normativa tecnica. [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI «INFORMATIVA» DEL SOGGETTO CERTIFICATORE [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI INCARICO E SERVIZIO DEL SOGGETTO CERTIFICATORE Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello: - la nomina del S.C. deve essere dichiarata nella Relazione Tecnica (L10/91); - il servizio di attestazione della prestazione offerto dal S.C. deve comprendere : a) la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati progettuali e AQE con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto" b) controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi; c) una verifica finale con l'eventuale utilizzo di tecniche strumentali. A tal fine: - il direttore dei lavori segnala al Soggetto certificatore le varie fasi del cantiere rilevanti per le prestazioni energetiche - Il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali [email protected] IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 Grazie per l’attenzione e …buon lavoro! Arch. Luca Raimondo Via Susa 4a - 10138 TORINO Tel. 0117654621 [email protected] [email protected]