IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015
IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015
I principali contenuti delle
Linee Guida Nazionali sulla
Certificazione Energetica
e il modulo dell’APE
Arch. Luca Raimondo
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
USO
CONVENZIONALE
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L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: INDICI E CONSUMI
ENERGETICI (REALI)
A Classi energetiche migliori corrisponde un
minor uso di combustibili con possibile
riduzione della spesa energetica ma…
Occorre ricordare che le indicazioni riportate
sull’A.P.E. hanno carattere informativo e
corrispondono alla prestazione energetica
secondo standard normativi, per calcolare i
consumi secondo il proprio uso dell’edificio è
necessario eseguire una diagnosi energetica
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ALLEGATO 1
APPENDICE A – Casi di esclusione
APPENDICE B – Format A.P.E.
APPENDICE C – Format Indicatore per Annunci
01.10.2015
APPENDICE D – Format A.Q.E.
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Il DM 26.06.15 – LGN15 non sostituisce il DM 26.06.09 – LGN09, ma
integra ed aggiorna le modalità di certificazione.
RAPPORTO TRA STATO E REGIONI
Le disposizioni delle LGN15 sono direttamente operative nelle regioni e
nelle provincie autonome che non hanno recepito la Direttiva
2010/31/UE; le altre devono intraprendere misure atte a favorire
l’adeguamento alle LGN15 entro due anni.
Le regioni e provincie autonome:
-
-
ricevono gli APE trasmessi dai Soggetti Certificatori;
effettuano controlli su almeno il 2% dei certificati depositati annualmente (a
partire dalle classi energetiche più efficienti);
entro il 31 marzo di ogni anno alimentano la banca dati nazionale SIAPE
(gestito da ENEA).
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Articolo 6 del DLgs 192/05 smi
QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ?
Gli obblighi di redazione della certificazione sono definiti dall’articolo 6 del
DLgs 192/05
così come modificato/integrato a seguito della pubblicazione dei decreti legge DL 63/13 e DL
145/13 e dalle successive leggi di conversione (Legge 90/13 e Legge 9/14); ulteriori modifiche
sono state apportate dal DM 26.06.15 (LGN 15)
L'attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un
nuovo locatario;
- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti prima del rilascio del certificato di agibilità;
- nel caso di nuovo edificio a cura del costruttore, nel caso di edifici
esistenti a cura del proprietario dell’immobile.
In caso di inadempimento le parti sono soggette al pagamento, in solido e
in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a
euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unità immobiliari (oltre all’obbligo di redazione).
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QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ?
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Articolo 6 del DLgs 192/05 smi
QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ?
Sono esclusi dall'obbligo di certificazione (Appendice A – LGN 15):
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
b) edifici industriali e artigianali quando climatizzati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo e/o le attività svolte al loro interno non ne
prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti;
d) gli edifici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi (richiesto per le porzioni adibite ad uffici e
assimilabili, purché scorporabili termicamente);
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga l'agibilità al momento della
compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (
"scheletro strutturale", "al rustico ");
h) altri manufatti non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del
decreto legislativo (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture
edilizie, ecc.).
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Articolo 6 del DLgs 192/05 smi
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E. ?
L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per l’ottenimento di
incentivi statali, regionali o locali, se è previsto che sia redatto il certificato
ai fini dell’accesso ai contributi.
65%
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Articolo 6 del DLgs 192/05 smi
ANNUNCI IMMOBILIARI
…i corrispondenti annunci tramite tutti
i mezzi di comunicazione commerciali
riportano:
-
gli indici di prestazione energetica
dell'involucro e globale dell’edificio o
dell’unità immobiliare sia rinnovabile che
non rinnovabile;
-
la classe energetica corrispondente.
FORMAT DI
INDICAZIONE PER GLI
ANNUNCI IMMOBILIARI
Appendice C – LGN15
(eccetto annunci a mezzo
stampa e internet)
classe
rinnovabile
involucro
[email protected]
non rinnovabile
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Articolo 6 del DLgs 192/05 smi
VALIDITA’
- ha una validità massima di 10 anni dalla data di rilascio
- la validità decade se non sono rispettate le prescrizioni relative al
controllo dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione
(attività di ispezione e di manutenzione - rif. DPR 16 aprile 2013, n. 74, e DPR
16 aprile 2013, n. 75). I Libretti di impianto devono essere allegati all’A.P.E.
«nel caso di mancato rispetto l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata»
NOTA: Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere
considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito all’attestato come un
unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo.
- deve essere aggiornato ogni volta che si interviene su più del 25%
dell’involucro edilizio o si migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed
in ogni caso ogni qualvolta si modifichi la prestazione energetica.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Articolo 6 del DLgs 192/05 smi
QUAL’E’ L’OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE?
L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi all’intero
edificio (quando con intero edificio si intende una singola unità funzionale:
villetta singola, albergo, uffici, commerciale…) o a una o più unità
immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
Se e solo se le unità immobiliari hanno:
- la medesima destinazione d'uso;
- la medesima situazione al contorno e il medesimo
orientamento;
- la medesima geometria;
- siano servite dal medesimo impianto termico per la
climatizzazione invernale (se presente) e per la
climatizzazione estiva.
…ovvero si redige un certificato per singola
unità immobiliare replicabile per più unità.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Articolo 6 del DLgs 192/05 smi
QUAL’E’ L’OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE?
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi
diversi, qualora non fosse possibile trattare separatamente le diverse zone termiche,
l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini
di volume riscaldato.
Per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e
assimilabili, l’obbligo di attestazione può limitarsi alle sole zone
adibite ad uffici o assimilabili ai fini di permanenza di persone,
purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico, sempre
che le residue porzioni siano escluse dall’obbligo ai sensi di
quanto indicato.
Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti
al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, è fatto
obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica (entro
180 gg) e di affiggere l’attestato di prestazione energetica in
luogo chiaramente visibile al pubblico.
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CERTIFICAZIONE DI SINGOLI APPARTAMENTI
Secondo le LGN09 Par. 7.5, nel caso di singoli appartamenti in edifici
condominiali si possono distinguere tre casi:
1. impianti termici autonomi o con contabilizzazione del calore: un
certificato per ogni appartamento determinato con l’utilizzo del rapporto di
forma proprio dell’appartamento;
2. impianti centralizzati privi di regolazione o
contabilizzazione del calore: l’indice è ricavabile
tenendo conto della prestazione dell’intero edificio
ripartita in base alle tabelle millesimali del riscaldamento;
3. impianto centralizzato e appartamenti che si
distinguono per interventi di riqualificazione
energetica o installazione di impianti di regolazione:
si procede come nel caso dell’impianto autonomo
considerando il rendimento dell’impianto comune.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
CHI E’ IL CERTIFICATORE?
I requisiti del soggetto certificatore sono definiti dal DPR 75/13 s.m.i. (DL
145/13 e L 9/14)
Corso di formazione
di 80 ore
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
CHI E’ IL CERTIFICATORE?
Un tecnico abilitato che dichiara l’assenza di conflitto di interessi:
-
-
nuova costruzione: «il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell'edificio o con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente»;
edifici esistenti: «il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei
materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi
che possano derivarne al richiedente»;
In entrambi i casi non deve essere né coniuge né parente fino al 4°grado
Nel caso di edifici già dotati di APE sottoposti ad adeguamenti impiantistici
l’aggiornamento può essere predisposto anche da un tecnico abilitato
dell’impresa installatrice).
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
Comprende il «complesso delle operazioni svolte dai Soggetti
Certificatori»:
1) Esecuzione del rilievo in sito (OBBLIGATORIO) e eventuale
verifica di progetto:
a) Reperimento dei dati di ingresso (eventuale AQE o DIAGNOSI)
b) Individuazione della procedura e del metodo di calcolo
c) Individuazione degli interventi di miglioramento
2) Classificazione dell’edificio, confronto con i limiti di legge e
potenzialità di miglioramento
3) Rilascio dell’A.P.E.
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PROCEDURE DI CALCOLO
EDIFICI NUOVI O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato (Par. 3.1 – LGN15)
in accordo con le UNI/TS 11300 a partire dai dati di ingresso relativi:
- al clima e all’uso standard dell’edificio;
- alle caratteristiche dell’edificio e degli impianti, così come rilevabili dal
progetto energetico e dall’AQE, previa verifica di rispondenza del costruito.
EDIFICI ESISTENTI O SOGGETTI A RIQUAL. ENERGETICA
Procedura di calcolo da rilievo sull’edificio (Par. 3.2 – LGN15):
- in accordo con le UNI/TS 11300 a partire dai dati di ingresso rilevati
direttamente sull’edificio o ricavate per analogia costruttiva;
- o con altri metodi semplificati predisposti da CNR/ENEA (*)
(*) Nuovo Docet per edifici o unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie < 200
m2 non utilizzabile nel caso di ristrutturazioni importanti
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METODO DI CALCOLO «UNI»
-
-
-
-
-
raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione
dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o
normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
UNI/TS 11300 –1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno
di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
UNI/TS 11300 –2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno
di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua
calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
UNI/TS 11300 –3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno
di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
UNI/TS 11300 –4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e
di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda
sanitaria.
UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione
Nota:
è stato chiarito che eventuali adeguamenti normativi entrano in vigore dopo
90 giorni dall’emanazione
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il pacchetto delle norme UNI TS 11300 considera i seguenti servizi energetici
degli edifici:
Tipo di valutazione (UNI TS 11300-1:2014)
Tipo di valutazione e relative applicazioni (UNI TS 11300-1:2014)
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SCELTA DEL METODO DI CALCOLO: TABELLARE O
ANALITICO?
Impostazioni di calcolo: tabellare o analitico?
CALCOLO
DA RILIEVO
CALCOLO DA
PROGETTO
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Aggiornamento
UNI TS 2014
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METODI DI CALCOLO
SOFTWARE PER LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
SOFTWARE PER IL PROGETTO E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ALCUNI…)
Elenco non esaustivo…
nuovo
I software che impiegano metodi
semplificati devono avere uno
scostamento di +20% e -5% rispetto I software commerciali devono essere certificati CTI ed avere
uno scostamento di ±5% rispetto UNI/TS 11300
UNI/TS 11300
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Aggiornamento
del 16.12.2014
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LA PRESTAZIONE ENERGETICA
La classe energetica viene assegnata sulla base dell’indice di
prestazione energetica globale non rinnovabile:
EPH,nren
EPW,nren
EPC,nren
EPV,nren
EPL,nren
EPT,nren
EPgl,nren
+
+
+
+
+
=
riscaldamento
acqua calda sanitaria
raffrescamento (se presente)
ventilazione (se presente VMC)
illuminazione (*)
trasporto persone (*)
CLASSE
(*) edifici non residenziali
kWh/m2
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ENERGIA NETTA
Decreto
Requisiti
Minimi
26.06.215
ENERGIA
CONSEGNATA
ENERGIA
PRIMARIA
fP,nen
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LA PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai fini del calcolo della prestazione energetica si considerano:
-
sempre gli impianti di climatizzazione invernale e nel settore
residenziale di produzione di acqua calda sanitaria
(in caso di assenza si simulano in maniera virtuale considerando gli
impianti standard previsti per l’edificio di riferimento)
-
i servizi di raffrescamento, ventilazione meccanica, …, quando
presenti.
edificio di riferimento
ηgn= 0,95
ηu= 0,81
ηgn= 0,85
ηu= 0,70
[email protected]
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ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA
LGN15
EDIFICIO DI
RIFERIMENTO
2019/21
Con impianti
standard
EPgl,nren,rif,standard
(2019/21)
01.10.15
EPgl,nren
kWh/m2
[email protected]
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA
EPgl,nren,rif,standard (2019/21)
è calcolato per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1,
capitolo 3 del decreto Requisiti Minimi, dotandolo delle tecnologie standard per
gli anni 2019/21 (specificate in apposita tabella)
INVOLUCRO DI
RIFERIMENTO
[email protected]
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ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA
EPgl,nren,rif,standard (2019/21)
Non include eventuali impianti a fonti rinnovabili
presenti nell’edificio!
IMPIANTO DI
RIFERIMENTO
ηgn= 0,95
ηu= 0,81
ηgn= 2,5
ηu= 0,82-0,83
ηgn= 0,85
ηu= 0,70
[email protected]
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ALTRI INDICATORI:
PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE DELL’INVOLUCRO
EDILIZIO
LGN15
EPH,nd,limite (2019/21)
EPH,nd
EDIFICIO RIFERIMENTO CON U
CONFORMI AL 2019/21
[email protected]
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ALTRI INDICATORI:
PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELL’INVOLUCRO
EDILIZIO
LGN15
AREA SOLARE
EQUIVALENTE
ESTIVA
TRASMITTANZA
TERMICA PERIODICA
(MEDIA PESATA)
Nel calcolo si escludono le
pareti a Nord
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Prestazione di
riferimento per
nuovi edifici
Prestazione di
edifici esistenti
simili
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
IL CERTIFICATORE: OBBLIGHI E DIRITTI
L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto e rilasciato da un
Soggetto Certificatore in possesso dei requisiti, esperto ed indipendente (DPR16
aprile 2013, n. 75).
Il certificatore:
- è tenuto ad informare il richiedente sui contenuti del servizio di Certificazione
Energetica e sulle diverse procedure applicabili;
- deve poter ottenere tutte le informazioni e la documentazione necessaria per il
reperimento dei dati di base necessari per la valutazione della prestazione
energetica;
- nel caso di edifici di nuova costruzione, il Certificatore può/deve effettuare
controlli in cantiere, per verificare e documentare le fasi più importanti della
costruzione;
- esegue controlli e rilievi in sito, eventualmente con dotazione strumentale, e
secondo quanto previsto dalla normativa tecnica.
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«INFORMATIVA» DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
INCARICO E SERVIZIO DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello:
- la nomina del S.C. deve essere dichiarata nella Relazione Tecnica (L10/91);
- il servizio di attestazione della prestazione offerto dal S.C. deve comprendere :
a) la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati progettuali
e AQE con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto"
b) controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
c) una verifica finale con l'eventuale utilizzo di tecniche strumentali.
A tal fine:
- il direttore dei lavori segnala al Soggetto certificatore le varie fasi del cantiere rilevanti per
le prestazioni energetiche
- Il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere,
avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali
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Grazie per l’attenzione e
…buon lavoro!
Arch. Luca Raimondo
Via Susa 4a - 10138 TORINO
Tel. 0117654621
[email protected]
[email protected]
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