470.150 Ordinanza di attuazione per la promozione dell'educazione fisica emanata dal Governo il 16 dicembre 1974 1)ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza concernente la promozione dell'educazione fisica del 21 novembre 1974 2) I. Generalità Art. 1 Il Cantone provvede affinché sia impartito un insegnamento sufficiente della ginnastica e dello sport (educazione fisica) nelle scuole popolari, medie e professionali nonché nelle scuole magistrali. Esso promuove lo sport scolastico facoltativo ed eseguisce il programma «Gioventù+Sport» d'intesa con le federazioni e istituzioni interessate. II. Educazione fisica nella scuola Art. 2 L'educazione fisica è materia d'insegnamento obbligatoria per i ragazzi e le ragazze e viene insegnata secondo le norme della legislazione federale e cantonale. Art. 3 1 Prima della fine della scuola d'obbligo i ragazzi e le ragazze devono superare un esame di attitudini fisiche. 2 3) L'Ufficio stabilisce i particolari degli esami su proposta della Commissione per la ginnastica nelle scuole. 3 I risultativi vengono iscritti nel libretto di Gioventù+Sport. 4 In caso di buon profitto sportivo può esser consegnato un distintivo. 1) 2) 3) Scopo Educazione fisica obbligatoria Esame di attitudini fisiche Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 1° gen. 2007 CSC 470.100 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 1° gen. 2007 1.1.2007 1 470.150 Promozione dell'educazione fisica: Ordinanza Sport scolastico facoltativo Art. 4 1) Oltre all'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica le scuole o le federazioni sportive organizzano sotto la loro responsabilità lo sport scolastico facoltativo. Indennità Art. 5 2) Le indennità dei monitori dello sport scolastico facoltativo si conformano alla tariffa di Gioventù+Sport. Quota dai comuni e delle federazioni sportive Assicurazione Perfezionamento degli insegnanti Organi Art. 6 3) La quota delle spese d'indennizzo dovuta dai comuni o dalle associazioni sportive alle monitrici e ai monitori nello sport scolastico facoltativo ammonta al 75percento. Art. 7 4) L'assicurazione è compito dei partecipanti. Le monitrici e i monitori responsabili sono tenuti ad effettuare i relativi chiarimenti prima dell'inizio del corso. Art. 8 1 D'intesa con le organizzazioni del ramo il Cantone provvede al perfezionamento degli insegnanti di educazione fisica. 2 5) I corsi sono parte del perfezionamento generale degli insegnanti. Il Dipartimento può dichiarare obbligatori dei corsi. Art. 9 Oltre agli organi della scuola si adoperano per la promozione dell'insegnamento dell'educazione fisica, dello sport scolastico facoltativo e del perfezionamento degli insegnanti: a) la Commissione per la ginnastica nelle scuole b) i consulenti di ginnastica c) 6)l'Ufficio. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 Testo giusta DG 13 dic. 1989 Testo giusta DG 13 dic. 1989 Testo giusta DG 24 mag. 1994 Testo giusta DG 24 mag. 1994 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 1° gen. 2007 1.1.2007 Promozione dell'educazione fisica: Ordinanza Art. 10 1 1) La Commissione per la ginnastica nelle scuole comprende da cinque a sette membri. Il capo dell'Ufficio ne fa parte d'ufficio. 2 La Commissione assegna le proprie cariche. Art. 11 La Commissione per la ginnastica nelle scuole assolve i compiti affidatile dalla legge scolastica e soprattutto: 1. 2)fa proposte d'intesa con l'Ufficio per l'emanazione di istruzioni e direttive concernenti l'insegnamento dell'educazione e lo sport scolastico facoltativo, 2. dà consigli agli insegnanti su questioni tecniche, metodiche, pedagogiche e organizzative dell'insegnamento dell'educazione fisica, 3. organizza la preparazione e il perfezionamento dei consulenti di ginnastica, 4. collabora all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di perfezionamento per gli insegnanti. Art. 12 3) Il Dipartimento nomina dei consulenti di ginnastica per i relativi circondari da esso stabiliti. Le conferenze dei maestri di circolo hanno un diritto di proposta. Art. 13 4) I consulenti di ginnastica hanno soprattutto i seguenti compiti: a) danno consigli agli insegnanti del loro circondario su questioni dell'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport scolastico facoltativo o riguardo ai problemi di Gioventù+Sport, b) 5)organizzano e svolgono i corsi di circondario collaborando con l'Ufficio e nel quadro del perfezionamento generale degli insegnanti, c) organizzano e svolgono gli esami di attitudini fisiche, ne iscrivono i risultati nel libretto di Gioventù+Sport e consegnano le distinzioni concesse, 1) 2) 3) 4) 5) Testo giusta l'appendice 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 1° gen. 2007 CSC 421.600 Testo giusta l'appendice 1° gen. 2007 1.1.2007 470.150 Commissione per la ginnastica nelle scuole Compiti Consulenti di ginnastica Compiti 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 3 470.150 Promozione dell'educazione fisica: Ordinanza 1)riferiscono d) III. annualmente al Dipartimento. Gioventù+Sport Svolgimento Art. 14 2) La direzione, l'organizzazione e l'esecuzione di Gioventù+Sport secondo le norme federali sono affidate all'Ufficio. Istruzioni di esperti Art. 15 3) L'Ufficio notifica alla Scuola federale di ginnastica e sport gli aspiranti all'istruzione di esperti. La Commissione di Gioventù+Sport e le federazioni ginniche e sportive grigionesi hanno diritto di proposta. Sussidi federali Art. 16 I sussidi federali sono versati al Cantone che per parte sua eroga i sussidi per l'istruzione dei monitori e l'attività degli esperti. Sussidi cantonali Assicurazione di responsabilità civile Art. 17 4) Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente emana d'intesa col Dipartimento delle finanze e dei comuni un regolamento sull'aliquota e il calcolo dei sussidi cantonali destinati a federazioni ginniche e sportive grigionesi e ad altre organizzazioni grigionesi le cui associazioni, club e sezioni assumono compiti nel quadro di Gioventù+Sport. 5) Art. 18 1 6) Il Cantone conclude un'assicurazione di responsabilità civile per lo svolgimento dei corsi, esercizi ed esami di Gioventù+Sport e per altre manifestazioni organizzate dall'Ufficio. 2 Nell'assicurazione è inclusa la responsabilità legale individuale dei partecipanti a dette manifestazioni. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 4 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4287; entrato in vigore il 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 1° gen. 2007 Vedi l'ordinanza sui contributi ad organizzazioni sportive cantonali per «Gioventù+Sport», CSC 470.300 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 1° gen. 2007 1.1.2007 Promozione dell'educazione fisica: Ordinanza Art. 19 Sono organi di Gioventù+Sport a) 1)l'Ufficio b) la Commissione di Gioventù+Sport c) gli esperti di Gioventù+Sport. Art. 20 2) La Commissione di Gioventù+Sport comprende al massimo 11 membri. Il capo dell'Ufficio ne fa parte. Il Governo nomina il presidente della Commissione, che per parte sua assegna le altre cariche ai suoi membri. Art. 21 3) La Commissione di Gioventù+Sport è organo consultivo dell'Istituzione Gioventù+Sport. D'intesa con le federazioni essa prepara anzitutto il programma cantonale d'istruzione e di perfezionamento dei monitori nel Cantone; inoltre promuove l'integrazione dell'Istituzione Gioventù+Sport nell'attività delle federazioni e organizza manifestazioni di Gioventù+Sport, campi di addestramento e centri di allenamento con la collaborazione delle federazioni ginniche e sportive grigioni. La Commissione dà consigli all'Ufficio per la scelta dei nuovi esperti da istruire e dei monitori di Gioventù+Sport. Art. 22 4) 1 D'intesa con gli incaricati delle federazioni l'Ufficio regola l'assunzione degli esperti per i corsi di disciplina sportiva. 2 L'Ufficio invita regolarmente gli esperti a una speciale conferenza. In questa conferenza degli esperti si fissano il sistema di lavoro, l'impiego e l'amministrazione e si analizzano le esperienze fatte. 1) 2) 3) 4) Testo giusta l'appendice 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 1° gen. 2007 Testo giusta l'appendice 1° gen. 2007 1.1.2007 470.150 Organi Commissione di Gioventù+Sport Compiti Esperti 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 5 470.150 Promozione dell'educazione fisica: Ordinanza IV. Indennità Art. 23 1 Il Governo stabilisce le indennità dei membri della Commissione per la ginnastica nelle scuole e della Commissione di Gioventù+ Sport nell'ordinanza sulle indennità degli incaricati cantonali. 1) 2 2) Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente fissa d'intesa con il Dipartimento delle finanze e dei comuni l'indennità dei consulenti di ginnastica e degli esperti in occasione della conferenza degli esperti. V. Entrata in vigore abrogazioni Disposizioni finali Art. 24 La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 1975. Essa abroga l'ordinanza del 29 marzo 1965 sulla ginnastica nelle scuole e l'istruzione preparatoria ginnico-sportiva nel Cantone dei Grigioni 3) e il regolamento del 14 febbraio 1966 per l'istruzione preparatoria ginnico-sportiva. 4) 1) 2) 3) 4) 6 Indennità CSC 170.420, Capitolo III (Dipartimento dell'educazione e dell'igiene), cifre 3 e 18 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4288; entrato in vigore il 1° gen. 2007 RC 1965, 22 RC 1966, 129 1.1.2007