COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE POLIZIA LOCALE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI
Comune di Saviano (Na)
CSA - Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
Art. 1
Oggetto dell’appalto
L'Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani
randagi, catturati sul territorio comunale e di incentivazione per le adozioni degli animali., per un
periodo di mesi diciotto a partire dalla data di consegna del servizio.
Detti servizi sono sinteticamente di seguito descritti:
Ricovero e mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati dopo il periodo di osservazione e
profilassi.
Assistenza sanitaria veterinaria ordinaria e straordinaria, in maniera continuativa anche nella
forma di interventi clinici, chirurgici e profilattici ordinari e straordinari.
Affidamento/adozione a terzi degli animali con iniziative per la fattibilità immediata di pratiche di
adozione degli animali per ridurne la permanenza in canile, incoraggiando nello spirito della
normativa vigente gli affidi/adozioni ed agevolando e/o promuovendo anche le attività delle
associazioni animaliste.
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali (Legge 14 agosto
1991 n. 281 della Legge Regionale 16/2001 nonché della delibera di Giunta Regionale n.
3438/2002) in materia di randagismo e tenuta degli animali da affezione e di ogni altra normativa
vigente sotto la vigilanza sanitaria dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nel rispetto dei
principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.
Art. 2
Importo e durata dell’appalto
L’importo a base d’asta è fissato in €. 2,16 ( euro duevirgolasedici ) oltre IVA come per legge, per la
retta giornaliera di ogni cane adulto ricoverato, per una durata di mesi diciotto ( 18 ) a partire
dalla data di consegna del servizio, per un numero presunto di 30 cani (trenta cani).
Pertanto, il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 35.510,40 Iva esclusa, riferita ad un
periodo presunto di diciotto mesi (18 mesi), a partire dalla data di effettiva consegna del servizio.
Il predetto valore è calcolato moltiplicando l’importo di € 2,16 posto a base d’asta per il ricovero di
numero 30 cani e per la durata dei corrispondenti diciotto (18) mesi come da calendario.
Nel caso di ricovero di cani randagi affetti da leishmainosi per i quali si rendessero necessarie
cure veterinarie, sarà corrisposta una maggiorazione del 50% sulla retta giornaliera risultante in
sede di gara, già decurtata del ribasso offerto e di aggiudicazione.
In ogni caso, il servizio in questione viene affidato fino all’esaurimento dell’importo contrattuale
sopra previsto, anche qualora il numero dei cani ricoverati, per le sopracitate vicissitudini
veterinarie o meno, dovesse essere inferiore o superiore a quello previsto.
Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale, mediante impegno di
spesa sul relativo cap. di spesa del b.c.e.f. per l’anno corrispondente.
Art. 3
LA STRUTTURA DI RICOVERO
La struttura di ricovero destinata a ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà avere sede
operativa ubicata nel raggio di km 60 dal Comune di Saviano, la possibilità di ospitare
almeno n. 90 cani ed avere i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente
l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è
destinato.
La predetta struttura deve essere dotata di ambulatorio veterinario e dovrà essere in possesso dei
requisiti minimi per il servizio di ricovero e/o degenza dei cani vaganti catturati dalle AA.SS.LL.
nei canili pubblici o privati, nel rispetto delle linee guida interpretative della LR 16/2001
approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 3438/2002 ( BURC n. 42/2002 ), nonché del
disciplinare sui requisiti minimi da assicurare per il servizio di ricovero e/o degenza dei cani
vaganti - prot. 2015 . 0068275 del 02/02/2015 -, che qui si intende integralmente riportato e
trascritto per costituirne parte integrante e sostanziale, ovvero:
1- Requisiti minimi strutturali;
2- Requisiti minimi gestionali;
3- Requisiti minimi di benessere;
4- Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi;
5- Requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive;
6- Requisiti minimi di alimentazione.
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Inoltre deve avere:
- strutture e condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai
regolamenti attuativi della Regione Campania;
- capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la
precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
- consentire l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità
alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli
animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
- implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l’adozione dei cani anche attraverso
l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
Art. 4
Condizioni del servizio di ricovero - Requisiti minimi strutturali
Il servizio dovrà essere svolto dall’affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale, attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’affidatario e suo rischio.
Lo svolgimento del servizio viene sottoposto alle seguenti condizioni:
1. I cani randagi pericolosi e/o morsicatiori presenti sul territorio comunale devono essere
accalappiati, trasportati e ricoverati presso la struttura convenzionata a seguito di richiesta
scritta del Sindaco o del Responsabile del Settore P.M. – Ambiente e Sicurezza e previa
attestazione di pericolosità accertata da parte dell’A.S.L. - Servizio Veterinario.
2. Il rifugio/canile deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria, di cui all’art.
24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954) e/o segnalazione
di inizio attività (SCIA) di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, e deve garantire ai cani un
soggiorno in ampi recinti con boxes prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta ed
una scoperta, con pedana in materiale isolante e facilmente disinfettante sollevata da terra. I
box per i singoli soggetti dovranno preveder una zona coperta ed una scoperta (L.R. 16/01 e
Linee Guida Applicative) con un area totale di:
taglia cane
peso cane
Mq previsti
piccola
peso non superiore a 2 Kg
2 mq
media
peso non superiore a 8 Kg
3,5 mq
grande
peso non superiore a 15 Kg
4,5 mq
gigante
peso superiore a 15 Kg
6 mq
3. I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del
numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo.
4. I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema
di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le
condizioni climatiche e i venti della zona.
5. Il canile deve essere dotato di reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere
inferiore al 3% dell’intera area edificata destinata alla quarantena dei cani in arrivo e
all’isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie
foderate con rete aa nido d’ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per
la profilassi della Leishmaniosi canina (in alternativa alla sistemazione in tali box potranno
essere usati idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti spot – on ).
6. Dovranno essere presenti box o gabbie adeguatamente attrezzate, fornite di lampade a raggi
infrarossi, con annesso un locale infermeria per la degenza post operatoria dei cani sottoposti
ad interventi chirurgici e box per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in reparti separati
dagli adulti.
7. Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, ai cani
malati, nonché a cani particolarmente aggressivi.
8. Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che, in tali aree potranno
essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non compatibili, in alternativa la
sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o di particolarmente
difficili da contenere. In questo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il
guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche
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in relazione all’accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della
struttura dovrà essere usato il guinzaglio. Non è assolutamente consentito l’uso di mezzi
succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.
9. - il canile deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e alla
preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l’acquisto),
di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani, di
medicheria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e
della relativa emissione di ricette, a firma del Direttore Sanitario di struttura, per la fornitura
di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.
10. Il canile deve disporre di un servizio di prelievo e trasporto di animali catturati, inumazione
e/o distruzione di carogne. La ditta appaltatrice, provvederà, in caso di carogne di animali
morti, allo smaltimento delle stesse.
11. L’acqua deve essere sempre fresca e disponibile.
12. I boxes devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione
contro gli extraparassitari una volta a settimana. Ai cani vanno somministrati uno o due
pasto giornalieri con una alimentazione a base di carboidrati, proteine, lipidi, Sali minerali e
vitamine, e fibre integrative così come prescritto dal servizio veterinario.
13. I cani, dovranno essere facilmente individuabili, e pertanto, oltre riferimento
identificativo (microchip) o al tatuaggio indolore o, in assenza di questi, altro riferimento
riconducibile all’animale, che sarà effettuato dal servizio sanitario della struttura ASL,
territorialmente competente, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare
con numero di identificazione e/o microchips corrispondente a quello riportato su apposito
registro di carico e scarico degli animali.
14. L’aggiudicatario dovrà consentire, in ogni momento, l’accesso per i controlli contabili
amministrativi ed ecologico – sanitari di tutela animale, ai soggetti riconosciuti
dall’Amministrazione Comunale.
15. La retta giornaliera per ciascun soggetto adulto graverà a carico di questo Comune. Il ribasso
offerto dalle ditte partecipanti si intende praticato sulla base del prezzo unitario, posto a base
d’asta, così come sopra stabilito a seguito di indagine di mercato.
16. La ditta aggiudicataria è delegata all’affido dei cani di proprietà del Comune.
17. Chiunque su autorizzazione scritta del Comune, potrà andare a visitare la struttura per
verificare come vengono trattati i nostri cani e/o per eventuali adozioni.
Art. 5
Vigilanza e trattamento sanitario dei cani
I cani introdotti nella struttura, al loro arrivo devono essere destinati al settore di isolamento ed
entro le 24 ore successive devono essere sottoposti alla visita del Medico veterinario, che ne
verifica e ne attesta il buono stato di salute, o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle
terapie.
Durante l’isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall’introduzione nella struttura, fatte
salve diverse disposizioni del Medico veterinario, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti
contro gli ectoparassiti quali zecche, pulci e pidocchi, e contro la rogna sarcopatica con adeguati
acaricidi.
Devono essere, inoltre, trattati con antielmintici per le infestazioni da cestodi, ascaridi,
anchilostomi, tricuridi.
I cani custoditi presso la struttura devono essere sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste
dalle vigenti normative in materia ed ai successivi richiami vaccinali attenendosi alle periodicità
previste.
I cani introdotti nel canile in quanto soccorsi per traumi o malessere devono essere sottoposti
tempestivamente alla visita del Medico veterinario della struttura e devono essere attuate tutte le
terapie e gli interventi chirurgici o specialistici necessari.
Oltre ai controlli sanitari, previsti per legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
verifiche alla struttura con proprio personale.
Qualora, durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di
infezione, sarà cura della Ditta aggiudicataria provvedere, a proprie spese, al trattamento
sanitario degli animali contagiati.
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Inoltre, in caso di decesso di cani ricoverati nella propria struttura, l’aggiudicataria è obbligata a
comunicare all’Ente Appaltante tutte le notizie relative alle cause del decesso o l’abbattimento e
successive fasi di eventuale incenerimento o affossamento; provvederà, sempre a proprie spese,
alla distruzione di carogne, attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia.
È opportuno che la ditta affidataria abbia la disponibilità di un veicolo adibito ad ambulanza
veterinaria per eventuali interventi e finalità di soccorso e trasporto.
Art. 6
RITIRO DEGLI ANIMALI
Eccezionalmente può essere chiesto all’appaltatore il ritiro di cani rinvenuti e/o rifugiatisi e/o
insediatisi in aree private (es. cani accertati essere vaganti in aree private e catturati da privati
cittadini).
Il ritiro e trasporto nel proprio canile sono a carico della Ditta affidataria; a tal proposito
l’appaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di animali e
impiegare personale e automezzi idonei allo scopo.
Art. 7
DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI
Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati
nell’apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le 48
ore dal verificarsi dell’evento. Dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali
ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l’affidatario nulla avrà a pretendere da questo
Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dell’appaltatore e
verificabile ogni qualvolta venga richiesto. Gli animali deceduti dovranno essere trasportati, previo
parere favorevole del Servizio Veterinario, presso impianto autorizzato di incenerimento, le spese
di trasporto e incenerimento restano a carico della ditta aggiudicataria.
(Vedi anche artt. 5 e 9).
Art. 8
ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
Dal presente Capitolato;
Dalla legge14/08/91 n.281;
Dalla legge Regione Campania 16/2001;
Della delibera di Giunta Regionale3438/2002;
Dalla legge 626/1994;
Dalla legge 11/08/91 n.266; D.Lgs.12/04/06 n.163; D.Lgs.03/04/06 n.152;
Dalle ulteriori vigenti normative in materia.
e nel rispetto delle linee guida interpretative della LR 16/2001 approvate dalla Giunta Regionale
con delibera n. 3438/2002 ( BURC n. 42/2002 ), nonché del disciplinare sui requisiti minimi da
assicurare per il servizio di ricovero e/o degenza dei cani vaganti - prot. 2015 . 0068275 del
02/02/2015 -, ovvero:
1. Requisiti minimi strutturali;
2. Requisiti minimi gestionali;
3. Requisiti minimi di benessere;
4. Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi;
5. Requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive;
6. Requisiti minimi di alimentazione.
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A. Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più
specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali
dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il numero di box.
B. Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più
elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e
diligente cura.
C. Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il
mantenimento degli animali in buona salute.
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D. Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box
dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità
meteorologiche.
E. Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico- sanitarie ottimali rimovendo le
deiezioni solide e liquide.
F. Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni anti parassitarie e
derattizzazione dell’intera area adibita a canile.
G. Effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella
disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la
quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione
del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio
Veterinario ASL.
Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei
vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, e patite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi
clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la
sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale
trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale
competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina a nome del Comune
di ritrovamento dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima
dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda
locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà
riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi
effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed
esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai
controlli.
H. Agevolare e promuovere l’affidamento e adozione dei cani ai privati con adeguate
campagne
di
sensibilizzazione
indirizzate
ai
cittadini
e
concordate
con
l’Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni.
La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al servizio veterinario competente, completa
dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il
numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito
denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono
sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione
di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto
problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
I. Mettere a disposizione per un minino di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli
interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.
J. L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e
corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti di pulizia, la disinfestazione e la
disinfezione.
K. Al pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per il funzionamento del
servizio.
L. Stipulazione delle assicurazioni previste dall’art. 266/91 ove dovute.
M. L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali,
in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo
(microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite
dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane a legittimo proprietario, affido,
affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio
veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili.
N. Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o
book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria
dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere
sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su
richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.
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O. Per il cane in ingresso nel canile rifugio, se nella disponibilità dell’Appaltatore, sarà data
immediata comunicazione al servizio veterinario Asl, indicando quale proprietario il Comune di
Saviano.
P. Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell’Appaltatore e restituiti al proprietario,
l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le
generalità del proprietario e i dati dell’animale.
Q. Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’Aggiudicatario dovrà trasportare nella
propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente
ospitati presso altro ricovero.
ART 9
PERSONALE
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a
garantire quanto previsto all’articolo precedente del presente capitolato, comprese le persone che,
in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.).
Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto sanitario.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e
fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno.
L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il
personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata
esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del
servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l’appaltatore provvederà ai
sensi di legge all’accantonamento annuale della quota di trattamento di fine rapporto.
L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti,
impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle
associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché
delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole
contenute nei patti nazionali.
Nel ribadire che le adozioni canine sono perseguite ed incentivate dall’amministrazione comunale,
ed al fine di evitare casi di ingresso o rientro dei cani nei rifugi-canili, si ritiene che la presenza
all’interno della struttura di figure professionali quali educatori cinofili e/o istruttori cinofili e/o
personale qualificato in terapie assistite, capaci di consigliare e seguire il futuro adottante nella
fase pre-adozione e magari nei primi mesi post-adozione, faciliti l’adozione degli stessi cani quali
animali da compagnia, contribuendo alla buona riuscita dell’adozione stessa ed evitando
esperienze spesso drammatiche sia per il cane che per la persona/famiglia adottante.
Art. 10
Obblighi dell’impresa aggiudicataria e del personale
Con la presentazione dell’offerta l’impresa aggiudicataria assume l’onere completo a proprio carico
di adottare, nell’esecuzione del servizio, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita
e l’incolumità degli animali ricoverati, del personale addetto al servizio e dei terzi, con particolare
riguardo a quanto previsto dalle leggi in materia sanitaria, di polizia veterinaria e di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Sono equiparati tutti gli
addetti ai lavori.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.
L’affidatario si impegna a richiamare, a multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’affidatario.
Art. 11
Obblighi assicurativi
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell’affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero
l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l’esclusione
di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
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ART. 12
VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi della Legge, la vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile
spetta al competente servizio veterinario dell’ASL territoriale competente. Le attività previste dal
presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione.
ART. 13
SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI
I proprietari dei cani ospitati in canile avranno l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione
Comunale l’importo del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza. L’Appaltatore avrà
l’obbligo di comunicare entro 48 ore all’Amministrazione Comunale l’avvenuta restituzione
dell’animale indicando le generalità del proprietario, le date di ingresso e di uscita e l’identificativo
microchip del suddetto animale. L’Amministrazione valuterà caso per caso se ricorrono gli estremi
per l’applicazione della sanzione amministrativa per l’omessa custodia, e si riserva la facoltà di
chiedere al proprietario le somme dovute relative al periodo di permanenza dell’animale.
Art. 14
Materiali ed attrezzi
Sono a carico dell’affidatario tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali
detergenti, deodoranti, disinfettanti ecc., come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci,
aspirapolvere, scale ecc.
Art. 15
Condizioni di ammissione alla gara
Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare i documenti che
verranno specificamente richiesti nell’apposito Bando di gara.
La ditta aggiudicataria dovrà depositare, quale cauzione definitiva, una somma pari al 10%
dell’ammontare netto dell’appalto. La cauzione può essere costituita mediante deposito di somma
in danaro o mediante polizza fidejussoria e rimarrà vincolata fino alla naturale scadenza del
contratto o del servizio. Tale cifra verrà rimborsata alla naturale risoluzione del contratto.
Art. 16
Aggiudicazione dell’appalto
L’affidamento del servizio avverrà mediante gara a procedura aperta , da esperirsi presso questa
sede comunale, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con affidamento ai sensi dell’art.
82 c. 2 lett. b. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta che avrà praticato il maggior ribasso sulla retta
giornaliera posta a base di asta di € 2,16 ( euro duevirgolasedici ) escluso IVA per ogni cane.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
In caso di aggiudicazione il relativo verbale non terrà luogo di contratto definitivo, restando
l’aggiudicazione stessa subordinata alle approvazioni di legge ed all’acquisizione della
certificazione previste e di rito. L’aggiudicatario resta vincolato sin da tale momento nei confronti
dell’Amministrazione, impegnandosi a stipulare il contratto alla data che gli sarà comunicata dalla
medesima.
Alla Ditta aggiudicataria verrà affidato il servizio fino all'esaurimento dell'importo contrattuale,
anche qualora il numero dei cani ricoverati dovesse essere inferiore o superiore a quello previsto.
Art. 17
Valutazione del servizio
Il servizio sarà valutato in base al prezzo di aggiudicazione della retta giornaliera ed al numero di cani
ricoverati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato,
tutto incluso e nulla escluso, per l’esecuzione del servizio, ivi compreso quanto stabilito nel precedente
art. 5 .
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Comune di Saviano (Na)
CSA - Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
Il prezzo predetto si intende offerto dalla Ditta, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo
rischio e resterà, quindi, fisso ed invariabile, nonché indipendente da qualsiasi eventualità, per tutto il
periodo di durata dell’appalto.
Art. 18
Liquidazione e svincolo cauzionale
Non si darà corso ad alcun pagamento se l’assuntore non avrà curato, presso l’Ufficio Contratti,
gli adempimenti stabiliti.
I pagamenti del servizio avverranno alla fine del mese successivo, previo presentazione di regolare
fattura, debitamente vistata dal Dirigente del Settore P.M. a conferma di quanto dichiarato
dall’impresa.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, unitamente alla fattura, la certificazione dell’A.S.L.
competente, attestante l’esatto numero di cani ricoverati nel mese.
Per chiedere lo svincolo della cauzione, l’aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza o
contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed
assicurativi.
Art. 19
Penalità
Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a qualunque
obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l’applicazione della penalità di €. 100,00,
previa contestazione degli addebiti con deliberazione della Giunta Comunale.
In caso di recidiva le infrazioni di lievi entità comporteranno l’applicazione di penale doppia
oppure l’adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.
Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi, ai sensi del successivo art. 24, la grave
inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta
in volta dalla Giunta Municipale.
Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti e successive
controdeduzioni. Le penalità e le sanzioni ed eventuali altre somme dovute a qualunque titolo
dall’affidatario al Comune in base al presente Capitolato saranno detratte su pagamenti periodici.
Art. 20
Infortuni e danni
L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore
dell’impresa da parte di società assicuratrici.
Art. 21
Ditte operanti fuori distretto
La ditta aggiudicataria, che opera fuori dal Distretto dell’A.S.L. NA 3 Sud, dovrà provvedere, a sue
spese e con propri mezzi, al trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio, dopo aver
sottoposto gli stessi ai dovuti trattamenti, di cui all’art. 1 del Decreto 14.10.1996 del Ministero
della Sanità.
Inoltre, provvederà con propri mezzi di trasporto ed a sue spese, al trasferimento nella propria
struttura dei cani di proprietà di questo Comune attualmente ricoverati in altro canile.
Art. 22
Prescrizioni varie
L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e sarà, inoltre, soggetto a tutte
le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti di polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani
randagi. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI in
vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’appalto, ivi comprese le disposizioni relative
alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori, oggetto dell’appalto.
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Comune di Saviano (Na)
CSA - Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
E’ assolutamente proibito all’aggiudicatario di subappaltare o comunque, cedere in tutto o
in parte il servizio, sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto, incameramento
della cauzione e risarcimento dei danni.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare la decadenza dell’appalto, qualora
l’aggiudicataria non rispetti le norme e le condizioni sopra menzionate. Inoltre l’Amministrazione
Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, la decadenza dell’appalto, senza che
l’aggiudicataria possa nulla eccepire, qualora risultino a carico della stessa, precedenti o
provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui alla legge n. 646 del
13.09.1982 e s.m. ed integrazioni.
Art. 23
Controversie
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l’appaltatore in ordine all’esecuzione dei
patti stipulati con il presente contratto, sarà deferita all’autorità giudiziaria ordinaria.
Con apposito atto le parti possono convenire di ricorrere all’arbitrato, comunque il foro
competente è il tribunale di Nola.
Art. 24
Risoluzione del contratto per inadempimento
In caso di grave inadempienza si darà luogo alla risoluzione del contratto d’appalto con esclusione
di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera
raccomandata.
Art. 25
Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, i bolli, le imposte, i diritti di rogito e di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.
Il presente appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 26
Domicilio dell’affidatario
Per tutti gli effetti del presente appalto l’affidatario elegge domicilio nel Comune di Saviano.
Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo FAX o lettera raccomandata o pec .
Art. 27
Riferimento alla legge
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti
in materia.
Il Responsabile del Settore
Dott. Salvatore Ambrosino
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