Il Sistema bancario MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente Avv. Piergiorgio Mancone 21 settembre 2012 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi La disciplina delle autorizzazioni per la costituzione di succursali e lo svolgimento di attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi in Italia per banche straniere (comunitarie ed extracomunitarie) e all’estero per banche italiane è contenuta nelle Istruzioni di Vigilanza al titolo III capitoli 2 e 3 e al titolo VII capitoli 2 e 3 (Circolare Banca d’Italia n.229/1999) ed è coerente con il Testo unico bancario e con il dettato comunitario. Libera prestazione di servizi (Art. 16 TUB) 1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. 4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare. 5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento (Art. 17 TUB) La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica. Le disposizioni prevedono inoltre, in attuazione dell'art. 18 del T.U.B, la possibilità di operare in regime di libera prestazione di servizi anche per le società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 2 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Succursali di banche italiane all’estero Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca (art. 15 comma 1 TUB). Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia. (art. 15 comma 2 TUB). La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 art. 15 TUB e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane (art. 15 comma 5 TUB). Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 3 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Uffici di rappresentanza Banche Italiane (Ist. Vigilanza, sez. III, cap. II, par. 5) Le banche possono aprire uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e all'estero. L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'Autorità competente del paese ospitante. Banche extracomunitarie (Ist. Vigilanza, sez. VII, cap.II, par. 6) Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresen- tanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'Italia nella cui provincia intendono insediare l'ufficio. Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca e un'attestazione delle Autorità competenti del Paese d'origine che dimostri che la banca segnalante ha adempiuto alle eventuali formalità previste dalla disciplina del Paese d'origine. La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che l'ufficio stesso non svolga di fatto attività bancarie. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 4 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Succursali di banche extracomunitarie in Italia Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e): b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 TUB; L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità (art. 14 c.4 TUB). Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia (art. 15 comma 4 TUB) Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 5 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. I sistemi bancari del Mediterraneo analoga ai paesi occidentali. 2. Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania e Arabia Saudita: le banche hanno segnato progressi importanti sulla strada del miglioramento della loro struttura e dei loro prodotti, ma molte sono le riforme da portare a compimento. 3. Siria, Algeria e Libia: sistema bancario arretrato caratterizzato da I sistemi bancari del Mediterraneo ritardi nell’operatività e nello meridionale e orientale presentano sviluppo della struttura finanziaria. differenze profonde. Con riguardo al I paesi del Mediterraneo hanno sistemi grado di sviluppo dell’attività creditizi molto concentrati, sia nei bancaria essi possono essere divisi sistemi finanziari molto arretrati, sia in 3 gruppi: in quelli più evoluti. Questa struttura 1. Cipro, Malta, Israele, Turchia e deriva dal prevalere di politiche Libano: le banche offrono prodotti e restrittive all’entrata di nuove servizi in maniera sostanzialmente banche. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 6 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Finanza e precetti religiosi Elemento caratterizzante della finanza islamica è il suo esplicito richiamo ai precetti della legge religiosa islamica (sharī‘ah). Il divieto di ribā (pagamento di interessi fissi o determinabili su fondi prestati) e la proibizione di pratiche economiche che implicano il concetto di gharār (irragionevole incertezza), maysīr (speculazione) e harām (comportamenti proibiti dal Corano) costituiscono le principali prescrizioni coraniche rilevanti in materia economica e finanziaria. Il divieto di ribā va inquadrato all’interno di una riflessione islamica sull’economia che, a partire dalla metà del secolo scorso, ha avuto l’obiettivo di creare un ordine economico i cui principi fondamentali fossero l’equità e l’inviolabilità degli obblighi contrattuali e il legame tra transazioni finanziarie ed attività economica reale. Esso si fonda sul presupposto che non ci possa essere guadagno senza assunzione di rischi; il prestito è consentito, quindi, solo se la remunerazione è legata ai risultati dell’impiego del capitale, che non possono essere prefigurati ex ante. È questo il fondamento del sistema profit and loss sharing (PLS), su cui dovrebbe fondarsi il sistema contrattualistico ed operativo delle banche islamiche. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 7 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. La banca islamica Al pari delle banche convenzionali, le banche islamiche sono imprese che perseguono finalità di lucro svolgendo le funzioni tipiche di raccolta del risparmio ed erogazione del credito, accanto ad altri servizi di natura finanziaria, con le peculiarità, sul piano teorico, di non applicare interesse sui prestiti e di operare in base al principio di partecipazione al rischio delle operazioni finanziate (PLS). Sulla base dei principi islamici il rendimento di un investimento è giustificato solo se il capitale prende la forma di un’attività reale; non monetaria, e se tale ritorno è a fronte dell’assunzione di un rischio imprenditoriale. Ne consegue che: • la banca islamica si configura come un gestore/distributore di fondi, attività e progetti. In particolare la banca islamica è responsabile dell’identificazione di progetti in cui investire il denaro proprio e e quello dei suoi clienti • I depositanti non sono dei creditori verso la banca per le somme depositate ma si configurano come investitori della stessa banca. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 8 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Shari’ah Board Altra caratteristica distintiva del sistema bancario islamico è rinvenibile nel ruolo strategico ricoperto, all’interno del sistema di governance delle banche, dagli Sharī‘ah Supervisory Board (SSB), organi di supervisione cui spetta la verifica del costante rispetto dei principi islamici. Tale sistema di governance ha fatto sinora emergere diversi problemi: (i) i potenziali conflitti di interesse dovuta alla penuria di esperti di diritto islamico, portatori al contempo di competenze economicofinanziarie, che sono spesso designati a far parte di più di un consiglio sciaraitico; (ii) la possibilità che la competenza dello Shari‘ah Board vaa oltre la mera funzione di consulenza fino ad incidere sull’operatività della banca. A tale ultimo proposito, l’autorità di vigilanza inglese richiede alle banche islamiche da essa vigilate che lo Shari‘ah Board abbia mera funzione di consulenza e che non debba influire sulla gestione della banca. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 9 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Modelli operativi Da un punto di vista organizzativo, la banca islamica può operare essenzialmente attraverso tre modelli: • banca islamica pura, ossia operante esclusivamente secondo i precetti della sharī‘ah; • filiale o succursale di una banca convenzionale, specializzata nell’offerta di prodotti finanziari coerenti con la sharī‘ah; • finestra o sportello islamico, ossia unità ad hoc che, all’interno di banche convenzionali, offre prodotti finanziari islamici. La praticabilità delle ultime due opzioni è subordinata, almeno sul piano teorico, al rispetto dell’obbligo di separazione dei fondi islamici da quelli rivenienti da attività bancarie di tipo convenzionale, incluso il capitale. Dal punto di vista operativo ciò equivale alla creazione di un sistema contabile e informativo diverso per ciascun tipo di attività. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 10 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Strumenti di raccolta e d’impiego A causa dell’assenza di riferimenti normativi universalmente accettati e della ridotta standardizzazione dei contratti utilizzati, la classificazione delle forme tecniche utilizzate dalle banche islamiche per la raccolta del risparmio e per il suo impiego non è agevole. Dal lato della raccolta, gli strumenti utilizzati dalle banche islamiche sono riconducibili essenzialmente a: • depositi non remunerati e • depositi partecipativi (conti di deposito e conti di investimento). Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 11 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Depositi non remunerativi I depositi non remunerativi, che assolvono una funzione di custodia sicura del denaro e di ausilio nella gestione dei pagamenti, sono depositi a vista per i quali non è prevista alcuna remunerazione, né il pagamento di spese da parte dei depositanti; la banca, di contro, garantisce il rimborso delle somme versate. Essi possono prevedere, su base meramente volontaristica, piccole donazioni o facilitazioni nell’accesso al credito in favore dei depositanti. Le parti possono configurare il rapporto come conto corrente (wadi‘ah) o come deposito a risparmio con libretto nominativo. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 12 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Depositi partecipativi I depositi partecipativi sono depositi a termine con i quali la banca acquisisce la disponibilità dei fondi conferiti dai clienti con l’obbligo di restituzione alla scadenza; i fondi sono remunerati attraverso la partecipazione in misura predeterminata agli utili e alle perdite dell’attività finanziata. Nel caso in cui la banca utilizzi le somme depositate per finanziare indistintamente tutti i propri impieghi, i depositi partecipativi assumono la forma di conti di deposito o unrestricted mudàrabah; se invece la raccolta viene destinata al finanziamento di specifiche iniziative, si è in presenza di conti di investimento o restricted mudàrabah, che vengono remunerati attraverso una partecipazione agli utili e alle perdite del progetto o dello specifico investimento finanziato. Le modalità di gestione dei depositi partecipativi presentano affinità con la gestione in monte dei fondi comuni di investimento; tuttavia, al contrario dei fondi comuni, non sono previste regole di separatezza che valgano a garantire l’isolamento delle risorse conferite dai depositanti rispetto a quelle della banca. Inoltre, quanto meno nei conti di investimento, i depositanti assumono una posizione del tutto simile a quella dei soci di capitale, ma a differenza di questi ultimi non hanno poteri gestori né sulla società finanziata, né sulla banca. Tale struttura è ampiamente utilizzata sia per i contratti di deposito partecipativi ma anche per operazioni di finanziamento, di seguito descritte. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 13 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Impieghi Sul fronte degli impieghi, si distinguono tecniche di finanziamento basate sul profit and loss sharing (PLS) e forme di finanziamento di natura non partecipativa (cosiddette trade based o indirettamente partecipative). I contratti che la dottrina islamica considera più rigorosamente allineati ai dettami della shari‘ah sono quelli direttamente partecipativi della mudàrabah e della mushàrakah, di derivazione medievale, basati sul principio PLS. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 14 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Mudàrabah “Nel contratto mudàrabah (fig. 1) le parti coinvolte sono il mudàrib e il rabb al-mal. Il primo apporta al progetto il lavoro e le competenze mentre il secondo il capitale. La caratteristica principale di tale contratto è che entrambe le parti partecipano ai profitti mentre le perdite gravano solo sul rabb al-mal. Nell’ipotesi in cui il progetto non fosse profittevole il mudàrib ha già perso tempo, impegno e competenze per cui le perdite finanziarie gravano solo su chi apporta capitale”. • La banca deve verificare che si tratti di un progetto coerente con i principi della shari’a; • Nel contratto deve essere specificata la quota di partecipazione agli utili e l’ammontare della commisione che viene pagata al mudàrib come retribuzione per lo svolgimento del lavoro giornalmente prestato. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, pagg. 86-87, Il Mulino, Bologna, 2009 Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 15 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 16 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Mushàrakah “In un contratto di mushàrakah (fig. 2) le parti partecipano sia ai profitti che alle perdite del progetto finanziato. A differenza del contratto mudàrabah in questo caso ogni partner conferisce una parte del capitale che può assumere diverse forma: denaro, immobili, terreni ma anche ben immateriali come il marchio, la reputazione acquisita nel tempo, tali da consentire l’esercizio dell’attività d’impresa finanziata”. • entrambi i partner conferiscono capitale che può essere in quote eguali e/o differenti. In linea teorica ogni partner può partecipare alla gestione (conferendo il lavoro) ma di norma viene nominato un membro della partnership o un terzo esterno ad essa per la conduzione dell’operatività giornaliera. • nel contratto viene definita la percentuale di partecipazione ai profitti del progetto per entrambi partner; • la partecipazione alle perdite è proporzionale all’ammontare di capitale conferito. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, pagg. 89-90, Il Mulino, Bologna, 2009 Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 17 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 18 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Forme di finanziamento non partecipative Le più diffuse forme di finanziamento di natura non partecipativa (non PLS), impiegate soprattutto per il credito al consumo e per il finanziamento a breve e medio termine, sono la muràbahah (vendita a termine), il salam e l’ijàrah (leasing). I contratti di questo tipo, detti anche indirettamente partecipativi o trade based, prevedono un rendimento predeterminato dell’investimento: benché tale remunerazione non venga esplicitamente riferita alla dimensione temporale dell’operazione e sia, invece, considerata il corrispettivo di un servizio di intermediazione commerciale (nel caso della muràbahah) o dell’utilizzo di un bene (per l’ ijàrah), i flussi finanziari generati dalle forme tecniche in esame tendono, nei fatti, a replicare quelli tipici del credito bancario convenzionale; queste operazioni sono, altresì, di norma associate a forme indirette di garanzia, quali la proprietà del bene oggetto della transazione reale che genera i movimenti di fondi di quella finanziaria. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 19 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Muràbahah Il contratto di muràbahah si configura come una doppia vendita con pagamento differito. 1. L’acquirente comunica alla banca le caratteristiche e il prezzo del bene individuato con il venditore/fornitore; 2. Banca e cliente stabiliscono il guadagno della banca per il servizio offerto nella forma di margine di profitto, che costituisce un elemento essenziale, pena la nullità del contratto; 3. la banca islamica acquista la proprietà del bene dal venditore pagando un prezzo. 4. Successivamente la banca islamica trasferisce la proprietà del bene all’acquirente (cliente-finanziato) al prezzo stabilito in sede di stipula del contratto. Il pagamento di tale somma può essere differito e/o dilazionato nel tempo. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, pagg. 82-83-84 Il Mulino, Bologna, 2009 Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 20 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 21 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Salam “Un altro contratto di scambio particolarmente utilizzato è il contratto salam. Esso ha analogie con un contratto a termine convenzionale in cui le parti si accordano sul prezzo di vendita di un bene la cui consegna è differita nel tempo. Tuttavia il contratto salam si distingue da un contratto a termine poiché mentre in quest’ultimo il prezzo viene regolato alla consegna del bene, nel contratto islamico il prezzo è pagato alla stipula. La giurisprudenza commerciale islamica ritiene che il contratto salam sia più equo di un contratto a termine convenzionale poiché entrambe le parti ricevono un contestuale beneficio: l’acquirente elimina il rischio legato all’incertezza futura del prezzo del bene da acquistare mentre il venditore riceve il prezzo che può investire nel processo produttivo”. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, pagg. 85.86, Il Mulino, Bologna, 2009 Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 22 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Ijàrah Altra grande categoria di contratti di natura non PLS sono i contratti di affitto o locazione (Ijàrah). Nel diritto islamico la locazione equivale al trasferimento del usufrutto di un determinato bene verso un corrispettivo, fissato al momento del contratto e calcolato sulla base dell’uso che l’imprenditore intende fare del bene in oggetto. Il contratto deve prevedere un uso effettivo del bene in locazione, da cui l’utilizzatore deve poter trarre beneficio. La proprietà del bene locato resta al finanziatore che sopporta, quindi, per la durata del contratto il rischio correlato. “Tale tipologia di contratto ha un ampio utilizzo sia in campo bancario che finanziario. Infatti forme di finanziamento, anche di natura immobiliare, in particolare con necessità di pagamenti dilazionati trovano in tale struttura contrattuale un adeguato strumento. Il canone di locazione può essere fisso o soggetto a negoziazioni periodiche. Anche se non vi è unanime consenso tra le scuole giuridiche islamiche è ormai ampiamente utilizzata la struttura contrattuale ijàrah wa iqtuna in base alla quale al termine del contratto il locatario può riscattare la proprietà del bene, a fronte del pagamento del valore residuo” R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica,pagg. 91.92, Il Mulino, Bologna, 2009 Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 23 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 24 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. La presenza di banche estere risulta marginale in Algeria e in Libia, è invece significativa in Giordania, dove le banche private sono possedute in prevalenza da fondi dei Paesi del Golfo Persico. Un ruolo importante è coperto in Marocco e in Tunisia soprattutto dalle banche francesi e in Egitto dall’Italia, dopo l’acquisto della Bank of Alexandria da parte di SanpaoloIMI nel 2006 oggi Banca Intesa San Paolo. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 25 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Il contesto italiano In Italia il fenomeno è pressoché sconosciuto. L’impiego in Italia di contratti bancari shari‘ah-compliant dovrebbe, naturalmente, superare il vaglio di liceità e di meritevolezza di cui all’art. 1322 del codice civile, che potrebbe richiedere modifiche delle formulazioni adottate in altri ordinamenti. Sotto questo profilo, ad esempio, un’eventuale clausola inserita nei contratti che colleghi la validità e vincolatività dell’accordo alla sua conformità rispetto alle norme coraniche, come interpretate da eventuali comitati o consigli tecnico-religiosi, solleverebbe importanti questioni di ammissibilità. Ciò premesso, anche in Italia lo sviluppo del fenomeno potrebbe essere stimolato dall’azione dei fattori già delineati con riferimento al contesto europeo. In primo luogo, la dinamica demografica italiana, con una comunità musulmana di 1,3 milioni di immigrati regolari, attualmente caratterizzata da livelli di bancarizzazione ed utilizzo dei servizi finanziari molto contenuti, potrebbe costituire un fattore di sviluppo anche del segmento retail. Ciò, oltre a garantire una maggiore raccolta di liquidità dalla comunità musulmana, potrebbe contribuire alla sua integrazione sociale. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 26 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. La diffusione della finanza islamica in Italia va considerata anche nel contesto della competitività del sistema paese, quale opportunità di business e strumento per migliorare la capacità dell’Italia di attrarre capitali dai mercati del Golfo; infine essa potrebbe facilitare l’integrazione del sistema finanziario nazionale con quelli del Mediterraneo allargato, a sostegno degli investimenti in tali paesi, anche grazie ad un migliore supporto finanziario all’internazionalizzazione delle imprese. Nell’analisi delle prospettive evolutive in Italia va, infine, tenuta in debito conto la dimensione europea del mercato unico dei servizi finanziari che consente alla banche islamiche insediate in altri paesi europei di offrire servizi in Italia, beneficiando del passaporto europeo. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 27 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Profili di rischio nella banca islamica La banca islamica ha profili di rischio diversi da quelli di una banca convenzionale: L’asimmetria informativa tra il conduttore del progetto finanziato (l’agente) e il soggetto finanziatore (il principale) rende possibili comportamenti di moral hazard da parte dell’affidato. Il rischio di moral hazard cresce con l’incertezza del risultato economico sottostante. La natura del contratto di PLS richiede quindi alla banca islamica un’azione di monitoraggio sul soggetto finanziato significativamente maggiore rispetto al caso convenzionale. L’azione di monitoraggio è più semplice in Paesi dotati di regolamentazione tributaria evoluta, ma potrebbe diventare molto difficile in Paesi con regimi e controlli tributari incompleti e destrutturati. Nella prassi operativa, le banche islamiche adottano spesso una clausola contrattuale per riservarsi il diritto di effettuare ricognizioni amministrative e approfondimenti di auditing sull’impresa finanziata, qualora il flusso di profitti si riveli inferiore ad una certa soglia minima prestabilita. Tale soglia minima si traduce in un tasso di interesse de facto, in quanto le imprese finanziate dichiarano, di norma, un flusso di profitti non inferiore a quello minimo anche al termine di esercizi poco redditizi, con lo scopo di evitare il controllo amministrativo. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 28 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Il rischio legale che, nel caso dell’intermediazione islamica, assume una dimensione specifica legata sia all’obbligo di rispettare la legge religiosa, sia alla necessità di seguire le evoluzioni della sua giurisprudenza (« shari‘ah risk»). Il rischio di valutare in maniera impropria prodotti e operazioni, ossia di giudicare halal (lecito) ciò che invece è haram (illecito), espone la banca ad una particolare forma di rischio legale, particolarmente complessa nel caso in cui la banca operi in un Paese con ordinamento giuridico laico: cosa accade nel caso in cui la liceità religiosa di un prodotto, asseverata dallo Shari‘ah Board, è messa in discussione da altri, autorevoli giureconsulti islamici? Un siffatto pronunciamento contrario infliggerebbe alla banca un danno reputazionale, ma i contratti posti in essere secondo il diritto civile resterebbero comunque validi, anche se il regolamento degli stessi potrebbe incontrare complicazioni. Tale rischio può essere in parte controllato attraverso un’accurata selezione dello Shari‘ah Board La scarsità di consulenti legali islamici esperti al contempo sia di shari‘ah sia di finanza è stato fino a oggi il principale limite all’innovazione finanziaria di prodotti shari‘ah- compliant. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 29 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Approfondimenti: D. Atzori. Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?, Il mulino, Bologna, 2010. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, Il Mulino, Bologna, 2009. G. Gomel, A. Cicogna, D. De Falco, M. V. Della Penna, L. Di Bona De Sarzana, A. Di Maria, P. Di Natale, A. Freni, S. Masciantonio, G. Oddo e E. Vadalà, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, Banca d’Italia Questioni di Economia e Finanza Numero 73, 2010. G. Gomel e M. Roccas, Le economie del Mediterraneo, Banca d’Italia, 2000. C. Porzio, Banca e finanza islamica : contratti, pecularità gestionali, prospettive di crescita in Italia, Bancaria editrice, Roma, 2009. G. Salecci, A. Pesce, W. Vergi, D. Zucchelli, R. Donnini, S. Mazzocchi , E. E. Hemmat El-Masry, S. Khaled, S. Oraby, M. Aboud. N. El-Hadidy, I Paesi del Sud del Mediterraneo:Crescita e Opportunità di Business nel Contesto delle Relazioni con l’Unione Europea, Servizio Studi e Ricerche di Intesa SanPaolo, 2010. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente 30 © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. Avv. Piergiorgio Mancone NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale Tel. 02 8515 5135 – 5136 Fax 02 8515 5227 [email protected] Promos – Az. Spec. CCIAA Milano Via Camperio, 1 20123 Milano www.nibi-milano.it © 2012 Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved.