Il D.Lgs. n. 150/2009
Ordinamento e sistema di valutazione:
programmi, trasparenza, valutazione,
responsabilità
Prof. Avv. Marco Mancarella
Vice Direttore Laboratorio eGovernment
Università del Salento
Avvocato amministrativista
Recenti novità normative in tema di
organizzazione lavoro, performance, eGov
• Piano Industriale PA del 2008
• Piano Innovazione del 2008
• Piano eGov 2012 del 2008
•Linee Strategiche ICT 2010-2012 del 2009
•Legge n. 133/2008
•Legge n. 69/2009
• Legge n. 15/2009
• D.Lgs. n. 150/2009
Il D.Lgs. n. 150/2009 – Lecce 25 gennaio 2010
www.funzionepubblica.it
www.riformabrunetta.it
Tutte accomunate da una precisa
volontà ministeriale (Brunetta)
Già espressa con il Piano Industriale
della PA del 2008
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“Le direttrici sono cinque:
1. premiare il merito
2. valutare con criteri moderni e
trasparenti l’operato del personale pubblico
3. ridefinire diritti e doveri dipendente pubblico
4. rivalutare ruolo compiti dirigente pubblico
5. riorganizzazione dei
luoghi di lavoro in accordo con i modelli
ad alta performance”
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Inoltre nel Piano Industriale…
“Ruolo strategico della digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione”
• CAD
• SPC
• DIT e DigitPA “cabine di regia”
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Quindi forte interconnessione tra
organizzazione/performance del
lavoro pubblico e governo
elettronico..
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..si concretizza con le Linee
Strategiche ICT 2010-2012 e con
D.Lgs. n. 150/2009 !
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Linee strategiche 2010-2012:
“A regime i Piani Triennali ICT
saranno strettamente correlati ai Piani
triennali relativi alle prestazioni
complessive delle Amministrazioni”
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Punti focali
D.Lgs. n. 150/2009
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D.Lgs. n. 150/2009
Contrattazione
collettiva e
integrativa e
funzionalità della PA
Valutazione strutture
e personale e
principio trasparenza
Merito e Premialità
Dirigenza pubblica
Sanzioni disciplinari
e responsabilità
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Gli Enti Locali devono adeguare gli
ordinamenti ai principi D.Lgs. n. 150/2009
Entro il 31.12.2010
Nelle more si applicano norme vigenti
Scaduto termine si applica D.Lgs. n.
150/2009 fino alla nuova disciplina locale
(artt. 16, 31, 74)
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Ogni PA deve valutare la performance:
• dell’amministrazione nel suo complesso
• delle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola
• dei singoli dipendenti
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Negli EELL
La valutazione “a cascata”:
• il vertice politico che assegna gli obiettivi
valuta la classe dirigenziale, sulla scorta della
proposta che riceve dall'organismo
indipendente di valutazione della performance
• i dirigenti a loro volta valutano il personale ad
essi assegnato
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“Piano triennale di performance” e
“Relazione annuale” per ogni PA
correlazione forte tra performance
delle organizzazioni e performance dei
dirigenti e dei dipendenti
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“Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità per ogni PA”
(art. 11)
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Pubblicazione online:
• Piano e Relazione performance, Programma
triennale trasparenza
• Informazioni organizzazione, gestione,
valutazione, premi, cv e retribuzioni dirigenti
Creazione unico portale con tutte le iniziative
delle amministrazioni pubbliche (con CNIPA)
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Ma qual è il ruolo degli organi di indirizzo
politico-amministrativo/Governo
ex DLgs. 150/2000?
Sindaco – Giunta - Consiglio
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Con il DLgs n. 150/2000 la
responsabilità che spetta agli organi
di indirizzo politico-amministrativo va
oltre l’emanazione di direttive generali
contenenti gli indirizzi strategici!
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Compiti organi di indirizzo politico-amministrativo:
• entro il 31 gennaio definisce il Piano triennale degli
obiettivi di performance (artt. 5 e 10)
• monitoraggio della performance (art. 6)
• entro il 30 giugno definisce la Relazione sulla
performance (anno precedente)
• entro il 30 aprile 2010 nomina Organismo indipendente
di valutazione (monocratico o tre soggetti)(art. 14)
• definisce il Programma triennale trasparenza (art. 11)
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“Responsabilità dell’organo di
indirizzo politico-amministrativo”
Art. 15
E le sanzioni??
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Alcuna sanzione nel DLgs n. 150/2009
Per i Dirigenti invece si..
Es. niente erogazione di risultato “ai
dirigenti che risultano avere concorso (?)
alla mancata adozione del Piano della
performance” (art. 10)
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La logica
meritocratica
viene meno..
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…eppure Brunetta – Piano Industriale
2008:
“Il ministro, il governatore, il sindaco
debbono sapere che se il ministero, la
regione, il comune non manterranno
gli obiettivi finanziari e produttivi su
cui si sono impegnati saranno
obbligati ad ammettere le loro
responsabilità e, al limite (???), a
dimettersi dall’incarico…
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…In questo modo si potrà stabilire
una piena analogia con l’impresa
privata e si potranno introdurre criteri
non occasionali per la selezione, nella
classe politica, di buoni
amministratori”
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Nella visione del Piano
Industriale 2008
nasceva il
“datore di lavoro politicoamministrativo”
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Come far si che il politico realmente
risponda come “datore di lavoro”??
Forse Brunetta dovrebbe superare la “colpa
grave” della responsabilità amministrativa e
parlare sempre più di taluni profili di
responsabilità oggettiva!!
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Colpa grave:
l’evidente e marcata
trasgressione di obblighi di
servizio o regole di condotta
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Responsabilità oggettiva
Il soggetto può essere responsabile di
un fatto illecito anche se questo non
deriva direttamente da un suo
comportamento e non è riconducibile
a dolo o colpa
(es. danno ambientale)
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Il Piano Industriale taceva su
come“creare”il “datore di lavoro
politico-amministrativo”
Si sperava in leggi successive
Ma il DLgs non supera l’impasse..
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Forse con una lettura evolutiva in
giurisprudenza, l’organo politico già potrebbe
rispondere per violazione DLgs n. 150/2009:
“l’esimente della responsabilità
amministrativa..non può trovare applicazione
nei casi in cui l’organo politico abbia esercitato
una propria attribuzione di amministrazione
attiva, in una materia che la legge riserva
all’organo stesso e nella quale gli uffici tecnici
o amministrativi hanno espletato funzioni
istruttorie ovvero consultive”
(C.d.C., Sez. II, nn. 149 e 303/2003)
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DLgs. 198/2009
Se non rispetta il DLgs n. 150/2009,
il “datore di lavoro politicoamministrativo” potrà rispondere a
seguito di
class action amministrativa?
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Sembra di no…
..poiché azionabile solo per:
“ripristinare il corretto svolgimento
della funzione o la corretta erogazione
di un servizio”
in caso di:
- violazione di termini
- mancata adozione di atti amministrativi generali obbligatori non normativi da emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento
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Ma forse il Piano di trasparenza ha
caratteri di “servizio”..
..come anche il Piano per la
performance..
..vedremo in giurisprudenza..
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Per gli EELL
già sottoscritti Protocolli di intesa
attuativi del DLGS 150/2009 tra
Ministro Brunetta e
- UPI (18 novembre 2009)
- ANCI (9 otobre 2009)
www.riformabrunetta.it
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3 step:
1. Orientamento e supporto metodologico
nella fase di adeguamento degli assetti
organizzativi
2. Ridefinizione dei modelli di valutazione
delle performance
3. Monitoraggio dell’attuazione degli
adempimenti del decreto
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ANCI:
Sperimentazione Comuni su
base volontaria entro il 31
dicembre 2010
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Un consiglio:
sarebbe il caso di
rientrare subito per non
aver sorprese in futuro..
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Grazie!
Prof. Avv. Marco Mancarella
[email protected]
http://leg.unisalento.it
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