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INCONTRO FORMATIVO PER GLI ENTI DI PATRONATO
MALATTIE
PROFESSIONALI
• ASPETTI DI RILEVANZA AMMINISTRATIVA:
ISTRUTTORIA E DOCUMENTAZIONE
Relatore: Sig.ra Ida LEONARDI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
A cura della
Dott.ssa Elena Carmela Castello
In collaborazione con la
Sig.ra Ida Leonardi
INCONTRO
FORMATIVO
ENTI PATRONATO
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MALATTIE PROFESSIONALI: NORMATIVA –
ART. 3 (industria) - ART. 211 (agricoltura) – T.U. 1124/65
L’ASSICURAZIONE
è obbligatoria
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Dott.ssa Elena Carmela Castello
REQUISITI OGGETTIVI
per le malattie
professionali
indicate nelle
tabelle allegati
nn. 4 e 5
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Sig.ra Ida Leonardi
le quali siano contratte
nell’esercizio e a causa
delle lavorazioni specificate
nelle tabelle stesse
ed in quanto lavorazioni
previste nell’art. 1 T.U.
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MALATTIE PROFESSIONALI: NORMATIVA –
ART. 3 (industria) - ART. 211 (agricoltura) – T.U. 1124/65
Ai sensi dell’art. 10
comma 3
del D.Lgs. 38/2000
con
D.M. del 9 aprile 2008
sono state approvate le
nuove tabelle delle
malattie professionali
nell’industria e
nell’agricoltura
che hanno sostituito
le tabelle di cui
al D.P.R. n. 336/1994
(circolare INAIL 47/2008)
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MALATTIE PROFESSIONALI: PRINCIPIO GENERALE
L’assicurazione per le
MALATTIE PROFESSIONALI
opera
a condizione che
sussista l’OBBLIGO
di assicurazione contro gli infortuni
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MALATTIE PROFESSIONALI: REQUISITI
REQUISITI:
causa lenta
e
progressiva
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nell’esercizio e
a causa della
lavorazione
che l’assicurato svolge
o dell’ambiente in cui il
lavoratore la svolge
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MALATTIE PROFESSIONALI: REQUISITI DELLE MALATTIE
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TABELLATE
che sussista l’obbligo della tutela contro gli infortuni sul
lavoro
REQUISITI
DELLE
MALATTIE
TABELLATE
che siano tassativamente
(presunzione legale d’origine)
elencate
dalla
legge
che siano contratte nell’esercizio e a causa delle
lavorazioni indicate nella specifica tabella
che siano denunciate entro un determinato periodo dalla
cessazione dell’attività rischiosa (c.d. periodo massimo
indennizzabile entro il quale la malattia può essere
denunciata all’Inail)
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MALATTIE PROFESSIONALI: PRESUNZIONE LEGALE
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D’ORIGINE
Nell’ambito del cosiddetto
“sistema tabellare”
IL LAVORATORE
è sollevato dall’onere di dimostrare
l’origine professionale della malattia
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MALATTIE PROFESSIONALI: ART. 135 T.U. –
MANIFESTAZIONE M.P.
Art. 135 T.U.
manifestazione
della
malattia
professionale
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non determina
astensione dal lavoro
si deve considerare
verificata dal giorno
in cui il lavoratore è
reso consapevole di
essere affetto dalla
stessa
determina
astensione dal lavoro
si considera verificata
dal primo giorno di
completa astensione
se la malattia
professionale
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MALATTIE PROFESSIONALI: SISTEMA MISTO
MALATTIE
TABELLATE
SISTEMA MISTO
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Introdotto dalle
sentenze della Corte
Costituzionale n.
179/1988 e
n. 206/1988
MALATTIE
NON
TABELLATE
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MALATTIE PROFESSIONALI: SISTEMA MISTO – QUADRO
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NORMATIVO
A) malattie tabellate
provocate da
lavorazioni tabellate
B) malattie tabellate
provocate da
lavorazioni tabellate
C) al di fuori delle
predette previsioni
tabellari
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denunciate
entro i termini
massimi
di
indennizzabilità:
ma denunciate
oltre i termini
massimi di
indennizzabilità:
è applicabile la normativa del
DPR 1124/1965 (Testo Unico) –
presunzione legale d’origine
se il lavoratore dimostra che la
malattia si è manifestata entro i
suddetti termini fruisce della
presunzione legale di origine
professionale; in mancanza di
tale dimostrazione il lavoratore ha
l’onere di provare la natura
professionale della malattia
l’onere della prova dell’origine
professionale della malattia è a
carico del lavoratore
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MALATTIE PROFESSIONALI: OBBLIGHI DEL LAVORATORE
SE SVOLGE
ATTIVITA’
LAVORATIVA
DEVE
DENUNCIARE
la malattia al datore di
lavoro entro 15 giorni
dal suo manifestarsi
DEVE
PRESENTARE
al datore di lavoro il
primo
certificato
medico
PUO’
PRESENTARE
direttamente all’ INAIL
domanda
di
riconoscimento
della
malattia professionale
IL
LAVORATORE
SE NON SVOLGE
ATTIVITA’
LAVORATIVA
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MALATTIE PROFESSIONALI: OBBLIGHI DEL DATORE DI
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LAVORO
LA DENUNCIA
IL DATORE
DI LAVORO
TRASMETTE
ALL’INAIL
ENTRO
5 GIORNI
SUCCESSIVI AL
RICEVIMENTO DEL
PRIMO CERTIFICATO
MEDICO
CERTIFICATO
MEDICO
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MALATTIE PROFESSIONALI: OBBLIGHI DEL DATORE DI
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LAVORO
Se la
denuncia
viene effettuata
salvo che l’Inail
non ne faccia
esplicita richiesta
PER VIA
TELEMATICA
IL Datore
di Lavoro
è esonerato
dall’obbligo di inviare*
IL CERTIFICATO
MEDICO
* D.I. 30 luglio 2010: approvazione della delibera n. 42 del Presidente-Commissario Straordinario
dell’Inail del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell’art. 53 T.U.
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MALATTIE PROFESSIONALI: IN AGRICOLTURA
Lavoratori
autonomi
Lavoratori
subordinati
avventizi
Lavoratori
subordinati a tempo
indeterminato
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la denuncia deve
essere effettuata
dal medico che
accerta la malattia
inviando il
modulo
all’INAIL
entro 10 giorni dalla
prima visita (c.d.
CERTIFICATODENUNCIA)
valgono le disposizioni
dell’industria
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MALATTIE PROFESSIONALI: IL CERTIFICATO MEDICO
GENERALITA’ DEL LAVORATORE
INDICAZIONE
ATTUALE
DEL
DATORE
DI
LAVORAZIONE
O
SOSTANZA
DETERMINATO LA M.P.
LAVORO
CHE
HA
PERIODO DI ADIBIZIONE A TALI LAVORAZIONI
E MANSIONI
SINTOMATOLOGIA
ACCUSATA
ESAME
OBIETTIVO – DIAGNOSI – PROGNOSI
DATA
DI
INIZIO
DELLA
ASTENSIONE DAL LAVORO
COMPLETA
DATA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO
In triplice copia (LAVORATORE, INAIL E DATORE DI LAVORO)
ATTO NECESSARIO
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che consente all’INAIL di avviare
l’istruttoria per l’erogazione delle
prestazioni
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MALATTIE PROFESSIONALI: LA DENUNCIA
GENERALITA’ DEL LAVORATORE
DATI DATORE DI LAVORO
DATI RETRIBUTIVI
MALATTIA DICHIARATA DAL LAVORATORE
DATA SEGNALAZIONE M.P. AL DATORE DI
LAVORO
LAVORAZIONE O SOSTANZA
DETERMINATO LA M.P.
CHE
HA
PERIODO DI ADIBIZIONE A TALI LAVORAZIONI
E MANSIONI
MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE
ADOTTATE
DATA COMPILAZIONE DENUNCIA E FIRMA
DEL DATORE DI LAVORO
In triplice copia (DUE INAIL E UNA DATORE DI LAVORO)
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MALATTIE PROFESSIONALI: ART 10 DEL D.LGS. N. 38/2000
¾HA
ART. 10 DEL
DECRETO
LEGISLATIVO
N.38/2000
CONFERMATO L’ATTUALE SISTEMA MISTO
¾HA RESO PIU’ SEMPLICE
E TEMPESTIVO IL
SISTEMA DI REVISIONE PERIODICA DELLE TABELLE
ALLEGATE AL TESTO UNICO
¾HA ISTITUITO PRESSO LA BANCA DATI DELL’INAIL
UN REGISTRO DELLE MALATTIE CAUSATE DAL
LAVORO OVVERO AD ESSO CORRELATE
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REGISTRO NAZIONALE DELLE MALATTIE CAUSATE
DAL LAVORO OVVERO AD ESSO CORRELATE
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E’ UN
OSSERVATORIO
NAZIONALE
NEL QUALE CONFLUISCONO
LE PRINCIPALI
INFORMAZIONI CONCERNENTI
LE MALATTIE
DI CUI
ALL’ELENCO PREVISTO DALL’ART. 139 DEL T.U.
REVISIONATO ED AGGIORNATO
CON D.M. 27/04/2004
CON D.M. 14/01/2008
CON D.M. 11/12/2009
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DENUNCIA/SEGNALAZIONE EFFETTUATA AI SENSI
DEGLI ART. 139 T.U. E ART. 10 D.LGS. 38/2000
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Denuncia/segnalazione
è un atto che ha finalità totalmente diverse
dalla certificazione medica allegata alla
denuncia di cui all’art. 53 T.U., la quale attiva il
procedimento per l’eventuale riconoscimento
della tutela assicurativa
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DENUNCIA/SEGNALAZIONE: ART 10 DEL D.LGS. N. 38/2000
1)
analizzare,
a
fini
prevenzionali, l’andamento delle
patologie di certa, probabile o
possibile origine lavorativa
Denuncia/segnalazione
effettuata ai sensi
degli art. 139 T.U. e
art. 10 D.Lgs 38/2000
2) aggiornare tempestivamente
il predetto elenco delle malattie
professionali
SCOPO:
3) aggiornare tempestivamente
le tabelle delle Malattie con
presunzione legale dell’origine
professionale (art. 3 e 211 T.U.)
4) evidenziare le malattie
professionali che non vengono
denunciate all’INAIL
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LA SILICOSI E L’ASBESTOSI: GESTIONE SPECIALE
CONTRATTE
NELL’ESERCIZIO
LAVORAZIONI INDICATE NELLA
ALLEGATO 8 T.U.
DELLE
TABELLA
NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO SI TIENE
CONTO
ANCHE
DELE
ALTRE
FORME
MORBOSE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
LA SILICOSI E
L’ASBESTOSI
.
NON E’ PREVISTO UN TERMINE MASSIMO DI
INDENNIZZABILITA’
LA RENDITA PUO’ ESSERE REVISIONATA PER
TUTTA LA VITA
E’ PREVISTA UNA “RENDITA DI PASSAGGIO”
NON VIENE
TEMPORANEA
EROGATA
INDENNITA’
DI
E’ PREVISTO IL PAGAMENTO DI UN PREMIO
SUPPLEMENTARE
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ENTI PATRONATO
FLUSSO PROCEDURALE PER L’ISTRUTTORIA DELLE
DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI
PER
INIZIARE
LA
TRATTAZIONE DI UNA
PRATICA DI MALATTIA
PROFESSIONALE
E’
INDISPENSABILE
L’ACQUISIZIONE DEL
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CONSENSO DEL
LAVORATORE
LA PRESENZA DI UN
MANDATO DI
PATRONATO
PRESUPPONE UNA ATTIVAZIONE DEL
LAVORATORE PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRATICA E QUINDI UN SUO
CONSENSO SEPPURE IMPLICITO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
L’ANAMNESI LAVORATIVA
LA DENUNCIA
IL LIBRETTO DI LAVORO
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA PER IL
MEDICO:
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI CON EVENTUALI INDICI
DI RISCHIO
I QUESTIONARI COMPILATI SIA
DALL’ASSICURATO
CHE
DAL
DATORE DI LAVORO
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24
VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
IL
MEDICO
UNA
VOLTA
IN
POSSESSO DI TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
“ACQUISIBILE”
VALUTA SE
LA MALATTIA
DENUNCIATA
RIENTRI O MENO NELLE
PREVISIONI DEL SISTEMA
TABELLARE
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