Repubblica Italiana N°434/2010
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto
Il Giudice Unico delle Pensioni
Nella persona del 1° Referendario dott. Giovanni Co mite.
Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d.12 luglio 1934,
n.1214, e successive modifiche;
visti gli artt.1 e 6, del d.l. 15 /11/93 n. 453, convertito nella l.19/1994;
visto l’art. 5, della legge 21 luglio 2000 n.205;
visti gli artt. 131, 420, 430 e 431 c.p.c. nonché 421, 429 e 132 c.p.c., così come novellati,
rispettivamente, dall’art. 53, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.133, del 06 agosto 2008, e dall’art. 45, comma 17, della legge n.69/2009, e
l’art. 26 del Reg. di Proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, di cui al r.d. 13 agosto
1933, n.1038;
visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
chiamato il giudizio alla pubblica udienza del 18 giugno 2010, con
l’assistenza del segretario dott.ssa Cristina Guarino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 26720 del registro di segreteria,
promosso da S. G., nato, omissi, ad omissis, C.F. omissis, rappresentato e difeso, giusta
procura in calce allo stesso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Guerra, del
foro di Roma, e Maurizio Maria Guerra, del foro di Macerata, con domicilio eletto, a
Tolentino (MC), in Galleria Europa n. 14, presso lo Studio Legale Associato Guerra (con
notifica decreto di fissazione udienza, come da richiesta del’avv. Paolo Guerra del 22 aprile
2004, presso la segreteria della Sezione), contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Direzione Territoriale di Padova, per il riconoscimento del diritto <…alla percezione
dell’indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico privilegiato
fruito durante la prestazione lavorativa dal dì della sospensione…con ogni consequenziale
statuizione in ordine alla riliquidazione e regolarizzazione del complessivo trattamento
economico anche in ordine alle differenze di tredicesima mensilità e alla liquidazione degli
interessi e della rivalutazione monetaria…>.
Considerato in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe indicato, ritualmente notificato e depositato il 13 ottobre 2009, G.
S., titolare di pensione privilegiata tabellare, recante il n. 04039880 d’iscrizione, lamentava
la mancata corresponsione, sulla medesima e dal 1° settembre 1980 a seguire,
dell’Indennità Integrativa Speciale e del rateo per 13° mensilità, in misura intera.
Dalla documentazione in atti emergeva che al suddetto, in ragione del riconoscimento
d’infermità contratta nel corso del servizio militare di leva, è attribuito assegno privilegiato
tabellare di 1^ ctg., con decorrenza 07 ottobre 1976 - 06 ottobre 1978, di V^ ctg., dal 07
ottobre 1978 al 06 ottobre 1982, e di V^ ctg e da durare a vita dal 07 ottobre 1982 (cfr. D.M.
52, del 10 febbraio 1978, n.148, del 26 febbraio 1979, e n. 28, del 14 marzo 1984).
A decorrere dall’8 settembre 1980 prestava, inoltre, attività di lavoro dipendente presso
azienda privata (Società Montedison S.p.A, filiale di Padova, come da dichiarazione, in atti,
del 16 luglio 1981).
Nel corso del predetto periodo di sovrapposizione, pensione – lavoro dipendente, tuttora
perdurante atteso che il lavoratore non risultava aver comunicato alla pertinente Direzione
Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze alcuna notizia sull’eventuale
cessazione dell’attività lavorativa retribuita, l’Amministrazione resistente erogava, sulla
pensione tabellare, l’indennità integrativa speciale in misura differenziale, al fine di
garantire un importo complessivo del trattamento pari al minimo INPS, anche con riguardo
alla 13ma mensilità.
In ragione di tanto, con richiesta prodotta, il 13 luglio 2009, alla predetta articolazione
periferica delle Finanze, il pensionato rivendicava, <…attesi gli interventi della Corte
Costituzionale n.566/89, 204/1992, 232/92, 494/93, 438/98, 517/00, 376/94 e 516/2000…>,
la normalizzazione del proprio trattamento pensionistico con l’erogazione dell’indennità
integrativa speciale in misura intera e delle tredicesima mensilità, con attribuzione dei ratei
pregressi o delle differenze di ratei a decorrere dal giorno dell’avvenuta sospensione.
A riscontro, la nota n. 23334/09, del 15 luglio 2009, con la quale l’Amministrazione
convenuta osservava che: <...che a tutt’oggi non risulta emanato alcun provvedimento
normativo che consenta l’attuazione pratica delle sentenze indicate…la liquidazione delle
somme richieste può essere effettuata solo a seguito di giudizi favorevoli espressi dal
competente Organo giurisdizionale> .
Seguiva, quindi, il presente gravame, nel quale, il ricorrente, affermava che ai sensi dell’art.
195, 2° comma, del D.P.R. n. 1092/1973 e in esecuzione dei decreti pensionistici,
l’Amministrazione avrebbe dovuto, come ancora deve, provvedere “d’ufficio” alla
erogazione dell’i.i.s. e della tredicesima mensilità non essendo prevista alcuna domanda
dell’interessato, essendo state dichiarate incostituzionali con sentenze n. 566/1989,
204/1992 e 232/1992 le norme che, in fattispecie, ne avevano disposto la sospensione
(artt. 99, quinto e secondo comma del d.p.r. 1092/1973, e 17, comma primo, della legge
843/1978).
Soggiungeva che una volta caducato il divieto di cumulo, lo stesso non poteva rivivere sotto
forma d’interpretazione neppure da parte del giudice.
Terminava, attesa l’illegittimità del divieto ormai definitivamente espunto, per il
riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità integrativa speciale, sulla predetta
pensione tabellare e sull’accessorio per tredicesima, in misura intera, con arretrati dalla
data della sospensione al soddisfo, da liquidare maggiorati d’interessi e di rivalutazione, ai
sensi dell’art. 429 c.p.c., e <…occorrendo come maggior danno ex art. 1224, 2° comma,
c.c., trattandosi di modesto consumatore>.
Con memoria, in atti al 23 dicembre 2009 unitamente al fascicolo amministrativo, si
costituiva in giudizio la Direzione Territoriale di Padova del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, che nel corpo della parte in diritto evidenziava come la richiesta di parte attorea
non fosse suffragata né da norme scritte, né dalla giurisprudenza, atteso che la Corte
Costituzionale non ha mai messo in dubbio <…anzi ha ribadito il divieto di cumulo dell’i.i.s.
relativa al trattamento pensionistico…anche se ne ha condizionato l’operatività alla
fissazione, da parte del legislatore, della soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale
decurtazione>.
Richiamava, a supporto, la sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 1/2000/QM, per
confermare che se non era superato il limite della nullatenenza, ossia il limite reddituale
stabilito annualmente per il conferimento delle pensioni di reversibilità agli orfani o
collaterali maggiorenni inabili, non spettava l’indennità integrativa speciale in misura intera.
Richiamava, altresì, l’istituto della prescrizione contenuto nell’art. 2, della legge n.
428/1985, che era quinquennale e agiva <…dal momento in cui la parte ha notificato il
ricorso>.
Con memoria conclusionale, in atti al 04 giugno 2010, parte attorea, attesa la ormai
costante e definitiva giurisprudenza di questa Corte formatasi sull’argomento <de quo>,
ribadiva le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Quanto alla prescrizione, ove tempestiva, riteneva applicabile quella ordinaria decennale
rispetto al primo atto interruttivo.
Con successiva nota del 16 giugno 2010 i patroni di parte attorea chiedevano, non potendo
intervenire alla discussione, che la causa fosse trattenuta per la decisione.
All’udienza pubblica odierna, non rappresentato il ricorrente, presente per la Direzione
Territoriale di Padova del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il sig. Antonino Caputo,
che si riportava agli scritti defensionali in atti in termini di rigetto del ricorso e, in subordine,
di salvezza della prescrizione quinquennale, la causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa
come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al
termine e riportato in calce alla sentenza, data per letta mediante deposito nella segreteria
della Sezione.
Ritenuto in
DIRITTO
La domanda formulata dall’attore è tesa al conferimento dell’indennità integrativa speciale e
della tredicesima mensilità, in misura intera, sul trattamento privilegiato ordinario tabellare,
contraddistinto dal n. 04039880 d’iscrizione, percepito in costanza di opera retribuita alle
dipendenze di terzi privati, a far tempo dall’8 settembre 1980.
Infatti, dal certificato sostitutivo del libretto riportante il prospetto analitico del trattamento,
rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prodotto in atti dal pensionato,
emergeva,
nei
termini
affermati
dal
ricorrente
e
non
smentiti
nella
memoria
dell’Amministrazione resistente, che l’indennità integrativa speciale, sia sul rateo ordinario
sia sull’accessorio per tredicesima, era corrisposta nella misura differenziale atta a
garantire una pensione tabellare non inferiore al c.d. minimo INPS previsto per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Orbene, la vexata quaestio è stata dibattuta a lungo nella giurisprudenza di questa Corte,
per cui s’impone, sia pure in un quadro di sintesi, la ricostruzione del mosaico normativo –
interpretativo pertinente il cumulo degli emolumenti accessori del trattamento di pensione.
Al riguardo è necessario prendere spunto dalla legge n. 324/1959, i cui artt. 1 e 2
disciplinavano il divieto di cumulo d’I.I.S., in presenza di plurima retribuzione erogata per
più impieghi ovvero di doppia pensione, potendo, però l’interessato, optare per il
trattamento più favorevole, ed il divieto di cumulo dell’indennità di contingenza nel caso di
concorso di retribuzione e pensione in capo ad un dato soggetto.
La fattispecie concernente il divieto di cumulo, alla presenza di pluralità di retribuzioni, non
ha subìto nel tempo né variazioni normative, né di tipo giurisprudenziale, conseguenti a
declaratorie d’illegittimità costituzionale, per cui sussiste, allo stato, un divieto assoluto a
percepire la doppia I.I.S. in tale ipotesi.
Il D.P.R. 1092/1973 è, invece, intervenuto sul divieto di cumulo, nel caso di doppio
trattamento di quiescenza, statuendo all’art. 99, 2° comma, il permanere del divieto, senza
confermare la possibilità, per l’interessato, di optare per il trattamento più favorevole di i.i.s.;
l’art. 4 del D.P.R. n.1081 del 1970 ha, poi, ribadito il divieto di cumulo in presenza di
pensione congiunta a retribuzione, quando, però, l’opera retribuita veniva prestata in favore
dello Stato o di altri enti pubblici. Quest’ultima previsione trovava conferma nell’art. 99,
comma 5, del T.U. n.1092/1973, mentre l’art. 17, 1° comma, della Legge n. 843 del 1978
estendeva il divieto di doppia i.i.s., su pensione e retribuzione, anche alle retribuzioni
erogate da soggetti privati, facendo, però, salvo l’importo corrispondente al trattamento
minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’art. 15, della Legge 724/1994, innovando espressamente la normativa citata, ha previsto,
con decorrenza 01 gennaio 1995, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui
all’art.1, del decreto legislativo 03 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed
integrazioni) e con riferimento alle pensioni retributive (con esclusione, quindi, di quelle a
carattere indennitario – risarcitorio, di cui alla sentenza n. 387/1989 della Corte
Costituzionale, come il trattamento tabellare diretto odierno), il conglobamento dell’I.I.S.
nella pensione con salvaguardia delle posizioni pregresse: l’indennità, sottoposta a
contributo durante l’attività di servizio, entrava a far parte integrante della base
pensionabile, perdendo così la sua originaria natura di assegno accessorio, e si fondeva
nella pensione concretamente spettante sulla base pensionabile per così dire conglobata,
facendo così perdere di attualità alle diatribe sull’immanenza del divieto di cumulo.
Ai
trattamenti
privilegiati
tabellari
(diretti,
indiretti
e
di
reversibilità),
conferiti
successivamente al 01 gennaio 1995, l’indennità integrativa speciale continua, invece, ad
essere attribuita come separato assegno accessorio, ai sensi dell’art. 2, della legge 27
maggio 1959, n.324, rimanendo, quindi, attuali tutte le questioni afferenti il cumulo della
predetta voce accessoria (cfr. nel senso indicato Circolare n.817, del 30 aprile 1998 della
Direzione Generale dei Servizi Periferici dell’allora Ministero del Tesoro).
Ciò chiarito, va detto che la disciplina sul cumulo è stata oggetto di ripetuti atti di sindacato
costituzionale da parte del Giudice delle Leggi, che hanno messo in discussione la
sussistenza di un generalizzato divieto di cumulo d’i.i.s (indicata anche con nomen iuris
diverso, come l’indennità di contingenza e l’assegno per il costo della vita previste da alcuni
Enti Pubblici) su più trattamenti di pensione ovvero su percezione congiunta di retribuzione
e pensione, rendendo, altresì, arduo il compito dell’interprete, nell’applicare la cennata
normativa, in ragione, anche, del mancato intervento chiarificatore del Legislatore.
La Consulta, infatti, nell’arco di un decennio si è pronunciata con sentenze di natura
demolitoria, additive e, da ultimo, interpretative sulle predette fattispecie normative, che il
Legislatore non ha ritenuto, come precisato, di dover riformulare, né di interpretare
autenticamente.
In particolare, va ricordata la sentenza n. 566 del 1989, la quale intervenendo sull’art. 99,
comma 5, del D.P.R. 1092/1973, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui, in
presenza di trattamento di pensione congiunto a retribuzione, conseguente ad attività di
impiego presso Pubbliche Amministrazioni, non prevedeva il limite della retribuzione, al di
sotto del quale il cumulo era legittimo; la sentenza n. 204 del 1992 interveniva, invece,
sull’art. 17, comma 1°, della legge 834/1978 (ipotesi del trattamento di quiescenza
percepito in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi), dichiarandone
l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non determinava la misura della retribuzione
oltre la quale diventava operante l’esclusione ed il congelamento dell’I.I.S.
Con la successiva sentenza n. 494, del 29 – 31 dicembre 1993, la Consulta, dichiarava
incostituzionale l’art.99, 2° comma del DPR n. 1092/1973, nella parte in cui non prevedeva
che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità
integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento
minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Identiche <rationes decidendi>
si rinvengono nella sentenza n.307 del 1993, che dichiarava l’illegittimità costituzionale
dell’art. 16, della legge 20 ottobre 1982, n.773 (recante Riforma della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei geometri) nella parte in cui non faceva salvo, in
presenza di due pensioni, di cui una a carico della predetta Cassa, il minimo INPS.
Con la sentenza n. 376 del 1994, il Giudice delle Leggi è, invece, stato chiamato a
sindacare l’art. 4 della legge regionale siciliana n. 17 del 1978, di cui era dichiarata la non
conformità a Costituzione <…nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di
più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell’indennità di
contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall’adeguamento al costo della vita,
debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte in cui, riguardo al
pensionato che presta attività retribuita, non determina la misura della retribuzione
complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell’indennità di contingenza
relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all’adeguamento al costo della
vita del trattamento di attività>.
In particolare, con riguardo alla fattispecie sub iudice, ha aggiunto <…che la sospensione o
il congelamento dell’indennità integrativa speciale relativa alla pensione non è legittima,
ove sia operante, qualunque sia l’ammontare della retribuzione percepita, spettando
peraltro alla discrezionalità del legislatore – che non risulta essere stata in concreto
esercitata – stabilire quale sia la soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale
decurtazione>.
L’ordinanza n. 438 del 1998 precisava, invece, la portata di talune delle sentenze
menzionate, nel senso che il divieto di cumulo di due ii.ii.ss. doveva ritenersi venuto meno
in forza delle sentenze n. 566 del 1989 e 204 del 1992, le quali hanno dichiarato
l’illegittimità costituzionale del divieto generalizzato di cumulo <…nella parte in cui le
predette norme non prevedevano un limite di reddito al di sotto del quale tale divieto non
può essere operante>.
Tali forme di sindacato costituzionale censuravano, altresì, le sentenze n.100/1994 e 3940/1997/QM delle SS.RR. di questa Corte, nella parte in cui avevano ritenuto vigente
nell’ordinamento giuridico il divieto generalizzato di cumulo dell’indennità integrativa
speciale con altra analoga indennità, facendo così rivivere norme divenute inefficaci a
seguito dell’intervento della Corte medesima.
Con le pronunce n. 516/2000 (sentenza) e 517/2000 (ordinanza) il Garante della
Costituzionalità delle leggi ribadiva: <...a) l’incostituzionalità di un divieto generalizzato di
cumulo di i.i.s. su diversi trattamenti a titolo di servizio o di pensione, tutte le volte in cui non
sia previsto un ragionevole limite, al di sotto del quale il divieto di cumulo va
necessariamente escluso; b) la riserva in favore del Legislatore circa la scelta tra diverse
soluzioni, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli
differenziazioni temporali, collegate alla diversa natura e funzione della I.I.S. ed alla
progressiva trasformazione, anche per effetto del conglobamento pensionistico, della
incidenza del problema a partire dalla L. 724/1994>: questione, come detto, non estensibile
alle privilegiate tabellari.
In sintesi, la Consulta ha ritenuto erroneo presupposto quello di ritenere sussistente,
nell’attuale ordinamento, un generale divieto di cumulo tra due ii.ii.ss. su doppia pensione o
retribuzione e pensione, divieto che cessava di avere efficacia, in ragione della mancata
indicazione del minimo di reddito al disotto del quale operava il cumulo, per effetto delle
pronunce n. 566/1989, 204/1992 e 494/1993.
Gli interventi caducatori del Giudice delle Leggi trovavano conferme applicative nella
successiva giurisprudenza della Corte dei Conti, che, in numerose sentenze delle Sezioni
Regionali e Centrali d’appello, affermava il principio della cumulabilità delle II.II.SS,
disattendendo, così, la soluzione interpretativa propugnata dalle SS.RR. con la sentenza n.
1/2000/QM (invocata dall’Amministrazione resistente), la quale basandosi sul presupposto
che tale limite minimo non può non essere presente nell’ordinamento positivo, <…che è per
definizione completo e non conosce vuoto alcuno…>, e che spetta, comunque,
all’interprete il compito di individuare il criterio per stabilire il limite di reddito oltre il quale
opera il divieto di cumulo, individuavano tale soglia nella c.d. posizione reddituale della <
nulla tenenza> ai fini della pensione di reversibilità per gli orfani maggiorenni inabili.
Con la sentenza n. 197, del 26 maggio – 04 giugno 2010, il Giudice delle Leggi, nel
pronunciarsi nuovamente, ha dichiarato (si spera definitivamente) non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 99, 2° comma, del T.U. n. 1092/1973, ritenendo, quindi,
il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali su plurimi trattamenti pensionistici
conforme al quadro costituzionale, con il correttivo del minimo INPS individuato dalla
giurisprudenza.
La piena cumulabilità dell’indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora
lavoratori attivi, con conseguente illegittimità, ove sia operante, della sospensione o
congelamento del predetto accessorio, conseguiva alle precedenti pronunce della Consulta
e di cui sopra, la cui <ratio> è confermata nella sentenza n. 197/2010: <…la posizione del
personale in quiescenza, che sia titolare di due pensioni, non è omogenea a quella del
personale in quiescenza che, essendo titolare di una pensione, svolga attività lavorativa
retribuita. Infatti, in questa seconda ipotesi, alla pensione si aggiunge una ulteriore fonte di
reddito, costituita dal corrispettivo del lavoro svolto, di entità variabile in relazione al lavoro
stesso, il cui ammontare può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico
complessivo qualora sia correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura (sent.
n.566 del 1989…). La diversa condizione del pensionato che svolga anche attività
lavorativa rispetto a quella del titolare di più pensioni o assegni rende non irragionevole un
trattamento giuridico differenziato> (così pagg. 12 e 13 del Considerato in diritto, mentre il
sottolineato è nostro).
E la conferma di tale interpretazione si rinveniva già nella sentenza n.14/QM/2003, delle
Sezioni Riunite di questo Istituto, che rilevavano che in varie decisioni (n.566/1989,
172//1991, 204/1992, 494//1993 e 376/1994) la Corte Costituzionale <…ha tenuto ben
distinta l’ipotesi di cumulo dell’indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione da
quella di doppia pensione, emettendo nel primo caso sentenze di mero annullamento e, nel
secondo caso, sentenze additive che hanno avuto l’effetto di estendere alle disposizioni
recanti il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di due
pensioni il principio di salvaguardia del minimo INPS, contenuto nell’art. 17, comma 1°,
della legge n.843/1978>.
Di fatto, il Giudice, nell’individuare la regola da applicare alle singole fattispecie portate al
suo esame, deve fare riferimento al testo di legge che residua a eventuali interventi operati
dalla Corte Costituzionale, che possono essere di tipo caducatorio, ma anche di natura
additiva.
Le sentenze n.566, del 22 dicembre 1989, e n.204/1992 del Giudice delle Leggi, di tipo
caducatorio, hanno, invero, eliminato dal mondo giuridico il divieto di cumulo delle ii.ii.ss.
nelle ipotesi di retribuzione – pensione, elidendo il contenuto dell’art. 99, comma 5°, del
T.U. n. 1092/1973, e dell’art.17, comma 1°, della legge n.843/1978, nella parte in cui non
hanno previsto la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l’esclusione e il
congelamento dell’I.I.S.
Ora, nell’ipotesi di causa, di titolarità di pensione e di svolgimento, contestuale, di attività
lavorativa retribuita (presso terzi privati), va rilevato che la carenza assoluta di disposizioni
di legge dalle quali possa trarsi, con inequivoca certezza, il limite dell’emolumento al di
sotto del quale la percezione di una retribuzione non sia idonea a determinare la
decurtazione del trattamento pensionistico, impone al giudice di merito di attuare, in
assenza di un intervento del Legislatore, la riespansione del diritto dei privati e pubblici
dipendenti, prima compresso dal divieto di cui all’art. 99, del D.P.R. 1092/1973, e 17, della
legge 843/1978, a ottenere il trattamento di attività e di quiescenza, sia esso ordinario,
normale o privilegiato (liquidato sino al 31 dicembre 1994), o tabellare (liquidato prima e
dopo la data del 31 dicembre 1994), con il computo dell’I.I.S, in misura intera (cfr. ex
plurimis Corte dei Conti, Sez. II, sent. n.189/2000, Sezione d’Appello per la Regione Sicilia,
sentt. n.188 – 189/2000, Sezione III, sent. n.5/2001, n. 9/2001, n. 26/2001, Sezione
d’Appello per la Regione Sicilia, sentt. nn. 84 -121/2002, Sezione III d’Appello, sentt.
n.403/2003 e n.10/2006; id. Sez. Veneto, sent. n. 666/2003, n.1171/2004, n.308/2005 e
1261/2005).
Conclusivamente, allo stato, devono ritenersi espunte dall’ordinamento giuridico le norme
contenenti il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali percepite sulla pensione e
sulla retribuzione (art. 99, comma 5°, T.U. n.1092/1973, ed art. 17, della legge n.843/1978):
il contenuto di tali norme non può rivivere sotto forma di interpretazione giudiziale, essendo
rimessa al Legislatore la determinazione del limite al di sopra del quale tale divieto deve
ritenersi operante.
Orbene, alla luce di quanto evidenziato in punto di diritto, si deve riconoscere la fondatezza
della pretesa di parte ricorrente, con conseguente affermazione del diritto a percepire, in
misura intera e in costanza di opera retribuita, l’Indennità Integrativa Speciale anche sulla
pensione privilegiata ordinaria tabellare contrassegnata dal n. 04039880 d’iscrizione.
Del pari fondata deve ritenersi la richiesta tesa all’accertamento del diritto a percepire la
13° mensilità, in misura intera, anche sulla pensio ne in godimento, posto che l’originario
divieto di cumulo riguardante detto emolumento, nel caso di concorso pensione – opera
retribuita, deve ritenersi venuto meno in esito alla dichiarazione d’incostituzionalità dell’art.
97, comma 1°, del T.U. n.1092/1973, avvenuta con la sentenza n. 232/1992, <…per non
avere il Legislatore determinato la misura della retribuzione oltre la quale non compete la
tredicesima mensilità>.
Nel caso di specie, pertanto, non sussistono ragioni ostative al riconoscimento del diritto
alla percezione della tredicesima mensilità, in misura intera, anche sul trattamento di
pensione tabellare (cfr. Corte dei Conti, Sezione Lombardia sent. n.1438/1996, SS.RR.
sent. n. 25/QM/1998, id. Sezione II sent. n.86/2000, Sezione III, sent. n.106/1999, Sezione
Lombardia, sent. n.806/2005 e Sezione Basilicata sent. n. 244/2005).
La fondatezza e il conseguente accoglimento della domanda incontrano, però, un limite
nella richiamata eccezione di prescrizione da parte dell’Ente previdenziale, che questo
Giudice, con riferimento all’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, ritiene rituale e fondata.
Al riguardo, occorre rilevare che la disciplina della prescrizione dei diritti, materia di stretto
diritto positivo, in campo pensionistico presenta tratti peculiari che la differenziano
nettamente da quella civilistica, nonostante taluni profili sembrino coincidere.
La materia è regolata dall’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, sostituito dal terzo comma dell’art.
2, della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha provveduto ad adeguare la norma originaria
allo spirito della Costituzione, prevedendo che le rate di stipendio o assegni equivalenti e di
pensione si prescrivevano non più in due, bensì in cinque anni.
La disciplina del predetto art. 2, così modificata, statuisce che: <…le rate di pensione e gli
assegni indicati nel D.L. L.gt. 01.08.1917 n.1278, dovuti dallo Stato si prescrivono con il
decorso di cinque anni. Il termine quinquennale si applica anche alle rate e differenze
arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro
aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere>.
Onde, il Legislatore, ha applicato, anche ai beneficiari di trattamenti di quiescenza pagati
dallo Stato e a seguito d’intervento del Giudice delle Leggi, avvenuto con la sentenza n.
50/1981, la disciplina della prescrizione quinquennale, estendendola, altresì, alle <...rate e
differenze arretrate di rate di stipendio o assegni equivalenti e di pensione...> (comma 2°),
mentre il termine decennale di prescrizione, richiamato ma senza fondamento da parte
attorea, veniva riservato soltanto <...alle indennità una volta tanto che tengono luogo di
pensione…> ed alle <...indennità di licenziamento...> (comma 3°).
Il dato chiaro della rassegnata normativa evidenziava, quindi, che le pensioni pubbliche, a
carico dello Stato, trovavano la propria regolamentazione, quanto ai termini prescrizionali,
esclusivamente nel citato art. 2, del R.D.L. n. 295/1939, e successive modifiche, quale
disciplina speciale e, comunque, prevalente rispetto a quella generale civilistica valevole
per il pagamento di prestazioni periodiche genericamente indicate, alla quale è possibile
fare riferimento solo ove manchi una espressa previsione, che nella specie non si verifica
(cfr. Corte dei Conti Sezione II d’appello sent. n.232/2000/A, del 22 giugno 2000, e sent.
n.153/2002/A, del 7 maggio 2002).
E ciò valeva (l’assoggettamento alla prescrizione quinquennale previsto dal citato art.2) non
solo per i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche per quelli non ancora liquidi ed
esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento.
Ora, le suesposte considerazioni, per consolidato orientamento di questa Corte, seppure
attinenti ai ratei di pensione, sono da estendere, come già rilevato, agli emolumenti, quale
l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, che sono accessori della
pensione e servono a completarne il relativo trattamento: essi ne condividono la sostanza
ed il termine quinquennale di prescrizione.
Quest’ultima decorreva dal giorno della scadenza della rata o dell’assegno se il diritto
sorgeva direttamente da disposizioni di legge o, comunque, dalla normativa regolamentare
disciplinante la materia, anche se sull’Amministrazione incombeva l’onere di procedere
d’ufficio alla liquidazione o al pagamento.
Qualora, invece, il diritto originava da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione,
la prescrizione decorreva dal giorno in cui il relativo provvedimento era portato, sulla base
delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell’interessato (così 4° comma, dell’ art.2, del
RDL n.295/1939).
Ebbene, nel caso oggetto di causa, una volta portato a conoscenza dell’interessato il
relativo provvedimento di liquidazione della pensione (tabellare), così come dispone il
comma 5, dell’art. 143, del T.U. n.1092/1973, la prescrizione quinquennale dei ratei
pensionistici, relativi anche all’indennità integrativa speciale e alla tredicesima mensilità,
che il ricorrente poteva rilevare in termini di omessa o incompleta erogazione anche dalla
visione dei c.d. cedolini di pensione, inviati ai pensionati e che accompagnano il pagamento
dei ratei periodici (come quello in suo possesso allegato alla domanda), decorreva dalla
data di scadenza di ciascuna rata (e cioè dalla data di inadempimento o di inesatto
adempimento della prestazione) anche nel caso in cui la mancata prestazione trovava
fondamento in una disposizione di legge successivamente dichiarata incostituzionale.
Concetti, questi, ribaditi dal Giudice delle Leggi, che con sentenza n.234, del 23 – 27
giugno 2008, ha dichiarato la conformità a Costituzione (artt. 3 e 38) dell’art.2, comma 1,
del regio decreto legge 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 02 giugno 1939,
n.739, atteso che <…in materia di fissazione dei termini di prescrizione dei singoli diritti, il
Legislatore gode di ampia discrezionalità, con l’unico limite dell’eventuale irragionevolezza,
qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio
del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino
leso…limite che non risulta violato dalla norma di cui al denunciato art.2, in quanto essa
prevede un termine prescrizionale di cinque anni , che non può reputarsi incongruo rispetto
ai suddetti fini>.
Ciò premesso, rilevato, quindi, che il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione,
pervenuto all’Amministrazione resistente, è costituito dalla richiesta dell’interessato,
prodotta il 13 luglio 2009, deve riconoscersi il solo credito, per differenze di ratei arretrati
dovute a titolo di I.I.S. e di 13^ mensilità, che si colloca dall’inizio del quinquennio,
antecedente a tale data, in poi, ossia nella costanza della prestazione per opera retribuita
alle dipendenze.
Pertanto, in accoglimento della domanda, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al
conferimento, sulla pensione tabellare n. 04039880, percepita in costanza di opera
retribuita presso terzi privati, dell’indennità integrativa speciale in misura intera, oltre ai ratei
per 13^ mensilità da commisurare alla medesima voce in maniera integrale, a far tempo dal
13 luglio 2004 e sino alla cessazione del contestuale rapporto di lavoro dipendente.
Sulle somme arretrate dovute con la predetta decorrenza, detratto quanto già fruito a titolo
di minimo INPS, conformemente all’indirizzo delle SS.RR. espresso nella sentenza n.
10/2002/QM, vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della
sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi di
legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del
cumulo parziale).
Nel caso di specie, infatti, non trova applicazione, per i ratei successivi al 10 agosto 2000
(data di entrata in vigore della legge n. 205, del 21 luglio 2000), la disciplina di cui all’art.
1224 c.c., richiamata nelle conclusioni di parte attorea, che nel mantenere fermi sul credito
arretrato in ogni caso gli interessi per il periodo di ritardato pagamento, non riconosce la
rivalutazione monetaria ex sé, ma solo a seguito di richiesta e di prova del maggior danno
risarcibile, da recare anche attraverso presunzioni sull’impiego del danaro da parte del
modesto consumatore (così SS.RR. di questa Corte nella sent. n.6/2008/QM, del 24
novembre 2008).
Circa il regolamento delle spese legali e di giustizia, in ragione della complessità
interpretativa della vicenda, che tuttora conosce dubbi applicativi, sussistono gravi e
specifici motivi, enucleabili dalle ragioni in diritto esposte, per operarne, tra le parti,
l’integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, Giudice Unico delle
Pensioni, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente
pronunciando, accoglie, parzialmente, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara il diritto
del ricorrente all’attribuzione sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare, di cui
all’iscrizione n.04039880, dell’indennità integrativa speciale e della 13° mensilità, in misura
intera, per il periodo di contestuale titolarità del trattamento di quiescenza e di prestazione
per opera retribuita.
Sulle somme arretrate dovute, con decorrenza 13 luglio 2004, in ragione della salvezza
degli effetti della prescrizione quinquennale e di cui alla parte motiva, detratto quanto già
fruito a titolo di minimo I.N.P.S., spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art.
429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei e sino
all’effettivo pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una possibile
integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura
degli stessi.
Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di giudizio.
Dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato
art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso il deposito della sentenza nello stesso
giorno dell’udienza.
Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio, all’esito della pubblica udienza del 18
giugno 2010.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
F.to (dott. Giovanni Comite)
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, del D.Lgs.
30 giugno 2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52,
nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
F.to (dott. Giovanni Comite)
Depositata in Segreteria il 18/06/2010
Il Dirigente
F.to Daniela Gubbiotti
In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Venezia, 18/06/2010
Il Dirigente
F.to Daniela Gubbiotti
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Sentenza_n._434_2010_del_18_giugno_2010_