D.Lgs. 31/01: procedure sul rilascio delle deroghe
Emanuele Ferretti, Massimo Ottaviani.
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Dip. Ambiente e connessa prevenzione primaria
Reparto Igiene delle Acque Interne
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, Italia.
e-mail: [email protected]
Struttura del sistema per garantire la qualità
dell’acqua destinata al consumo umano
Rischio
accettabile
Obiettivi correlati
alla salute
Valutazione
del rischio
valutazione
esposizione
ambientale
Gestione
del rischio
Salute
pubblica
Valutazione del rischio per la salute e gestione delle
non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC
Criteri di base:

Valori di parametro (dir 98/83/EC e recepiti con DLgs 31/01) sono definiti
sulla base dei valori guida del WHO: “concentrazione di costituenti che
non risultano in alcun rischio per la salute del consumatore nell’arco di
tempo di una vita” .

“Deviazioni dai valori guida nel breve periodo non comportano
necessariamente che l’acqua non sia idonea per il consumo.
L’esistenza o meno di effetti sulla salute dipendono dai valori di
concentrazione, dal periodo di superamento e dalle specifiche
sostanze in questione”
Valutazione del rischio per la salute e gestione delle
non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC
“When a guideline value is exceeded, it is recommended that the
authority responsible for public health be consulted for advice on
suitable action, taking into account the intake of the substance from
sources other than drinking-water, the toxicity of the substance, the
likelihood and nature of any adverse effects and the practicality of
remedial measures. In applying the guideline values, an important
consideration is that unless there are appropriate alternative supplies
available, maintenance of adequate quantities of water is a high priority.”
Valutazione del rischio per la salute in seguito a
non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC
Provvedimento
Approccio specifico: raccolta ed analisi dati
per la sostanza oggetto di valutazione
Approccio generale: sistema e procedure di
valutazione generali per tutte le sostanze
Valutazione del rischio per la salute in seguito a
non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC
Approccio generale (criteri ed approccio metodologico)
•
•
•
Definizione dei valori guida
Stima delle differenti sostanze tossiche e assunzione dalla dieta,
dall’acqua o da altre vie
Sistemi di RA e valori guida proposti da altri organismi
Approccio specifico (valutazione per singolo fattore di rischio)
•
•
•
•
•
Pericolo correlato alla sostanza: valutazione tossicologica ed
epidemiologica
Valori di riferimento tossicologici
Origine della presenza nelle acque
Trattamenti/processi in grado di superare la non conformità
Valutazione dei margini di sicurezza in caso di assunzione di acque con
concentrazioni superiore per limitati periodi
Interventi:
•
•
•
•
•
Misure di rientro nel breve periodo (30 gg. Decreto Reg)
Ricerca fonti alternative (WHO)
Interruzione fornitura
Valori in deroga
…………………..
Valutazione del rischio per la salute e gestione delle
non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC
•
Impiego delle acque:
• ambiente domestico e comunità: igiene personale, usi domestici, scarichi
• ospedali: dialisi, pulizia
• industrie ed aree urbane: raffreddamento, impianti antincendio
•
Sospensione delle forniture:
• da valutare attentamente per ogni singola situazione
• ultima misura: analisi rischi / benefici: può comportare
pericoli più gravi del consumo di acque non conformi:
Valutazione del rischio per la salute e gestione delle
non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC
Interruzione della fornitura idrica
•
•
•
•
•
Non immediata: esposizione continuata data la permanenza dell’acqua
nella rete di distribuzione
Rischi da mancanza di acqua: igiene, raffreddamento, impianti
antincendio
Complesse misure di emergenza per l’approvvigionamento: possono
comportare altri rischi sulla distribuzione e qualità dell’acqua fornita in
emergenza
Possibile mobilizzazione ed utilizzo di riserve d’acqua di qualità non
idonea agli scopi (es. da stoccaggio impianti antincendio)
Rischi correlati allo svuotamento e riempimento degli impianti:
variazioni di pressione, mobilizzazione di acque contaminate, biofilm,
cessione da rete
Misure di prevenzione
• fornitura con restrizioni dell’utilizzo
• drenaggio a tubazione piena
• interruzione della fornitura con purging
Le deroghe (art. 13 DLgs. 31/01)
•
•
problemi sistematici non superabili con altre strategie
duplice obiettivo:
• gestire situazioni di non conformità con il migliore compromesso
rischi/benefici
• implementare le misure necessarie ed efficaci per ripristinare la
qualità dell’acqua
•
criteri 98/83/EC (art. 9):
• Impossibilità di altre praticabili misure per superare la non
conformità entro 30 giorni (non è sufficiente la deroga regionale)
• Assenza di rischi sanitari per la popolazione esposta
• Piano di rientro
• Periodo di 3 anni rinnovabile previa comunicazione motivata alla
Commissione Europea ed eccezionalmente ulteriori periodi su parere
della Commissione.
La richiesta di deroga (art. 13 DLgs. 31/01)
Gestore (controllo interno) + ARPA (controllo esterno)
Requisiti Art. 13 DLgs 31/01
Regione
Ministero della Salute
ISS
CSS
Ministero della Salute (in accordo con il Ministero dell’Ambiente)
Opinioni discordanti
Decreto di deroga
Informazioni a corredo della richiesta
di deroga (art. 13 DLgs. 31/2001)
per ogni parametro oggetto di indagine / sistema idrico territoriale:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della
risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il
valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) programma di controllo con maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli
minimi previsti;
e) piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei
lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni
per il riesame.
Decreto 22 dicembre 2004
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche
di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere
disposte dalle regioni e dalle province autonome.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano,……decreta
Art. 1.
comma 1. Le regioni e province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano
regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, possono stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I,
parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri Boro,
Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani entro i seguenti Valori
Massimi Ammissibili (VMA):
Boro 3 mg/l;
Arsenico 50 (micro)g/l;
Fluoro 2,5 mg/l;
Vanadio 160 (micro)g/l;
Selenio 20 (micro)g//l;
Nichel 50 (micro)g/l;
Cloriti 1,3 mg/l;
Trialometani 80 (micro)g/l.
comma . 2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.
comma 3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze
scientifiche più conservative.
comma 5. Le regioni e province autonome che si avvarranno della facoltà di deroga dovranno
presentare, entro il 30 settembre 2005, una documentazione completa e dettagliata
relativamente:
a) allo stato di avanzamento degli interventi posti in atto per rientrare nei limiti richiesti dalla
normativa vigente;
b) ai provvedimenti per la copertura finanziaria degli interventi;
c) alle analisi effettuate nel periodo settembre 2004-settembre 2005 relative ai parametri per i
quali e' stata richiesta la deroga;
d) ai provvedimenti di risanamento ambientale già realizzati e quelli in programmazione nel
caso in cui la deroga sia richiesta per motivi collegati alla situazione ambientale;
e) alle attività realizzate ai fini dell'informazione alla popolazione interessata dal problema, in
attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11,
specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
Art. 2.
comma 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 del presente decreto,
…., l'Autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il
valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.
Art. 3.
comma 2. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
effettuano, congiuntamente, una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione
trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale
effettuazione di sopralluoghi.
Parametri sistematicamente non conformi ai valori del DLgs 31/01
Regione
Parametro
Lombardia
Arsenico
 50 mg/L
300.000
 50 mg/L
 50 mg/L
Pr. Aut Tn
Arsenico
 50 mg/L
14.365
 50 mg/L
 50 mg/L
Piemonte
Arsenico
Nichel
 50 mg/L
 45 mg/L
 40 mg/L
 50 mg/L
 50 mg/L
 50 mg/L
Toscana
Boro
Arsenico
Cloriti
Cloriti
 3.0 mg/L
 50 mg/L
 1.3 mg/L
19.945
1.800
33.917
 3.0 mg/L
 50 mg/L
 1.3 mg/L
 3.0 mg/L
 50 mg/L
 1.3 mg/L
 1.3 mg/L
30.000
 1.3 mg/L
 1.3 mg/L
Lazio
Arsenico
Fluoro
Vanadio
 50 mg/L
 2.5 mg/L
 160 mg/L
130.292
128.606
70.885
 50 mg/L
 2.5 mg/L
 160 mg/L
 50 mg/L
 2.5 mg/L
 160 mg/L
Puglia
THM
Cloriti
THM
 64 mg/L
 1.3 mg/L
 60 mg/L
146.072
 80 mg/L
 1.3 mg/L
 60 mg/L
 80 mg/L
 1.3 mg/L
 60 mg/L
Sardegna
Cloriti
 1.3 mg/L
1.718.500
 1.3 mg/L
 1.3 mg/L
Sicilia
Boro
Vanadio
Cloriti
 3.0 mg/L
 160 mg/L
 1.3 mg/L
 3.0 mg/L
 160 mg/L
 1.3 mg/L
 3.0 mg/L
 160 mg/L
 1.3 mg/L
Marche
Valori
Popolazione
91.664
400.000
600.000
Valore
In deroga
VMA
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