Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino
Torino, 21 febbraio 2007
La direttiva 2003/49/CEE
sui pagamenti di interessi e canoni delle
imprese consociate
Antonella Magliocco
0
Le origini

Prima proposta: 1991, ritirata nel 1994
sulla falsariga della direttiva madre-figlia n.90/435/CE sui dividendi

Seconda proposta: 1998 nel pacchetto
“Monti”
Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003
Post Atto di adesione dei 10 nuovi Paesi UE ma in acquis comunitario
Direttiva 2004/66/CE del 26 aprile 2004 (I modifica)
Direttiva 2004/76/CE del 29 aprile 2004 (II modifica)
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Gli obiettivi
1.
Abolire i prelievi alla fonte sui pagamenti di
interessi (cd. ritenute in uscita) ed evitare
fenomeni di doppia imposizione
2.
Evitare aggravi formali (procedure di rimborso)
3.
Evitare problemi di liquidità alle società nei
flussi cross border (superamento del sistema
del credito di imposta previsto nelle convenzioni
internazionali)
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Regime applicabile
• Regime di esenzione nello
Stato della fonte
• Autonomia impositiva dello Stato
di residenza della società beneficiaria
vantaggi economici per il Paese esportatore
di capitali (interessi) o di tecnologia (canoni)
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Natura dei proventi art. 2

INTERESSI : redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti
o no da ipoteca, con o senza partecipazione agli utili (esclusi
interessi moratori)
in linea con art. 11 OCSE

ROYALTIES: compensi da uso o concessione in uso di
diritti di autore su opere letterarie, artistiche, scientifiche
(comprese pellicole cinematografiche  software ), di brevetti, marchi,
disegni, modelli, progetti, ecc. (nozione ampia)
+
CANONI DI LOCAZIONE = compensi per uso/concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
nel territorio nazionale
non del tutto in linea con art. 12, § 2, OCSE
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4
Natura dei proventi
[segue]
CASI DI ESCLUSIONE art.4
1.
2.
3.
4.
Pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato
Crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del
debitore
Crediti con clausola di remissione e conversione in
partecipazione agli utili
Crediti senza diritto al rimborso del capitale – o con diritto dopo
50 anni.
RINVIO ALLA LEGISLAZIONE INTERNA DELLO STATO DI ORIGINE
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Debitore/Creditore
NUMEROSI REQUISITI
1. forma giuridica di cui all’allegato alla direttiva
(elenco chiuso)
per l’Italia: spa, sapa, srl + gli enti pubblici e privati
che esercitano attività industriali e commerciali
2. residenza intra UE
3. NO esenzione imposta societaria (elenco
aperto: “imposta identica o sostanzialmente
simile”)
4. rapporto partecipativo (“società consociate”)
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Debitore: pagatore di interessi o canoni
1. Società con sede nell’UE
2. Stabile organizzazione di società UE
ma solo se proventi fiscalmente
deducibili nello Stato UE di
insediamento della PE (“principio di
inerenza”)
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Creditore: “beneficiario effettivo”
No intermediari:
agenti, delegati o
fiduciari
Per PE: collegamento effettivo +
pagamento imposte nello Stato della PE
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Rapporto partecipativo: “società
consociata”
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Soc A
Soc B
Soc C
25%
25%
Soc B
Soc A
25%
Soc A
25%
Soc B
N.B.: SOLO PARTECIPAZIONI DIRETTE
Agli Stati: facoltà di prevedere un holding period di 2 anni
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Entrata in vigore art. 7
Interessi e canoni
pagati dal 1° gennaio 2004
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Regime transitorio Art. 6
• Regime transitorio originariamente solo per 3 Paesi:
Grecia e Portogallo (interessi + canoni) - Spagna (canoni)
DIRETTIVA 76/2004/CE
"difficoltà finanziarie”: Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia (5 Paesi)
[importatori netti di capitali e tecnologie]
RINVIO FINO AL 1° LUGLIO 2005 NO APPLICAZIONE DIRETTIVA
POI  PERIODO TRANSITORIO
INTERESSI
8 anni per Grecia Lettonia Polonia e Portogallo: aliquota del 10% (ultimi 4 anni: 5 %)
6 anni per Lituania: 10% (ultimi 2 anni: 5%)
CANONI
8 anni per Grecia Lettonia Polonia e Portogallo: aliquota del 10% (ultimi 4 anni: 5 %)
6 anni per Spagna, Repubblica Ceca, Lituania: 10%
2 anni rinvio per Slovacchia (fino a metà 2006)
Bulgaria + Romania: 10% (fino al 2010)
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L’accordo UE - Svizzera
Accordo bilaterale sulla fiscalità del 26.10.2004
art.15, c.2
sulla scia della direttiva sul risparmio
“Misura equivalente”:
non più WT dal 1.7.2005,
salvi periodi transitori dei singoli Stati
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L’attuazione in Italia
Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (All. A)
(“comunitaria per il 2003”)
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.143
Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E
del 2 novembre 2005
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Entrata in vigore
1° gennaio 2004 (fino all’emanazione del d.lgs. 143,
dubbi su immediata applicabilità)
I^ proc. di infrazione della Commissione Europea
- gen. 2005: parere motivato art.226 Tr. UE
Decreto lgs. n.143 “Interessi e canoni maturati (anziché pagati)
dal 1° gennaio 2004
Circolare n.47/E: ratio  evitare pratiche dilatorie
per gli interessi ante entrata in vigore
II^ proc. di infrazione della Commissione Europea
(2006/4136): “parere motivato” del 9.1.2007
violazione del principio di proporzionalità
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
Entrata in vigore (2)
Obbligo di ottemperanza
alla decisione UE
D.L. del 7 febbraio 2007
Modifica dell’art.3, comma 1, del decreto lgs. n.143
EFFICACIA RETROATTIVA
Restituzione delle ritenute ai non residenti a carico dei sostituti
di imposta che recuperano attraverso la compensazione
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Tratti salienti della disciplina:
art.26-quater dpr 600/73
1.
Efficacia retroattiva all’ 1.1.2004: recupero attraverso i
sostituti di imposta (art.17 d.lgs. 241/97)
2.
Società consociata caso C: solo se in Stato UE e per
quota di partecipazione, rilevanza diritti di voto
3.
Holding period: 1 anno (in linea con la direttiva “madrefiglia” sui dividendi)
4.
Effettiva imposizione degli interessi/canoni (NO solo
imposizione della società beneficiaria)
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Tratti salienti della disciplina [segue]
6
Delegificazione nuove società/nuove imposte: D MEF
7
Normativa antielusiva: modifica art. 37-bis, lett. f-ter
8
Procedura obbligatoria: dichiarazione valida 1 anno
(pagamenti extraUE)  contro società conduit
alla società consociata su requisiti + attestazione
residenza della società e di PE ex Autorità fiscali estere
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TASSAZIONE DEGLI INTERESSI DEI NON
RESIDENTI : DISCIPLINA GENERALE

INTERESSI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI:
NO PRELIEVO (principio di extraterritorialità ex art. 23 TUIR)

INTERESSI DA OBBLIGAZIONI ex DPR 239/96: NO PRELIEVO se
percettore in Stato white-list

INTERESSI DA MUTUI (art.26-bis dpr 600/73): NO PRELIEVO se
percettore in Stato white-list
ART.26, co.5
PRELIEVO 12.5% (27% se black list) - salvo convenzioni - SU PRESTITI
DI DENARO, CAMBIALI FINANZIARIE, OBBLIGAZIONI
NON QUOTATE, ecc.
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Definizione degli interessi (+)
Decreto n. 143/05 - Circolare n.47/E



INTERESSI DA MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI ANCHE SE
NON DERIVANTI DA TITOLI O CERTIFICATI
INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E
TITOLI SIMILARI, COMPRESI I PROVENTI DEI PREDETTI TITOLI
COLLEGATI ALL’ANDAMENTO DI PARAMETRI FINANZIARI
“ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLE PREDETTE FATTISPECIE”
Proventi da CD, BF, titoli di massa, cambiali finanziarie, certificati di
partecipazione a OICVM, titoli atipici + interessi moratori
REDDITI DI CAPITALE
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Definizione degli interessi (-)
casi di esclusione
1.
2.
3.
4.
5.
remunerazione dei finanziamenti “eccedenti” di cui all’art. 98 TUIR
(thin cap)
proventi di cui all’art.44, co. 2, lett.a) [la cui remunerazione derivi
totalmente dalla partecipazione ai risultati dell’impresa] e di cui
all’art.109, co. 9, lett. a) [la cui remunerazione derivi anche
parzialmente dalla partecipazione ai risultati dell’impresa], anche
con riferimento alla quota parte dedotta dalla società erogante
proventi derivanti dalla AIP
crediti con clausola di partecipazione agli utili/conversione in azioni
(equity swap, equity option)
crediti senza diritto al rimborso del capitale o oltre 50 anni
(accordi di mutuo presunto e subordinato)
NO INTERESSI
ma non sempre applicabile
DIR. n.435/90 (?)
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L’art. 26- quater del DPR 600/1973
Caso 3
Soc C
25%
PE
Soc A
25%
Soc B
PE
Ambito di applicazione più ampio della direttiva “madre-figlia” 435/90
RILEVANTE OGNI FLUSSO TRA QUALSIASI COPPIA DELLE TRE SOCIETA’
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L’art. 25 del DPR 600/1973
canoni (da opere di ingegno, brevetti marchi, ecc.)
ritenuta del 30% a titolo di imposta
estensione ai canoni di locazione per
“attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
che si trovano nel territorio dello Stato”
nozione coincidente con direttiva 49
No modificato art. 23 del TUIR, co. 2 lett. c)
 canoni da opere di ingegno, ecc., e di locazione
rientranti in redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. g e h)
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Le forme di ruling
Ruling internazionale - Art. 8 del decreto legge n.269/2003
“le imprese con attività internazionale hanno accesso a una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli
interessi, dei dividendi e delle royalties”
Interpello ex art. 21, l. 413/91 per art. 37-bis, lettera f-ter
“… qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti
controllati direttamente o indirettamente da uno o più
soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione europea”
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CONCLUSIONI

Disciplina comunitaria
- ambito applicativo soggettivo particolarmente ristretto 
platea dei destinatari ridotta (dal 1° gennaio 2007 la soglia
partecipativa per i dividendi “madre-figlia”: 15%)

Normativa italiana di recepimento
- in molti casi più “aperta” della disciplina comunitaria (ad es.
diritti di voto, holding period, interessi moratori, ecc.)
- definizione di interessi: risente della mancata
sistematizzazione della disciplina generale (artt. 44 e ss.
TUIR)  penalizzazione degli strumenti finanziari in posizione
intermedia tra titoli similari alle azioni e alle obbligazioni
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