UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
SANTA CROCE, 191 – 30135 VENEZIA
C.F. 80009280274
ACCORDO QUADRO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO RELATIVI AD INTERVENTI
MANUTENTIVI PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA NEL PERIODO
01/06/2013-31/05/2017 – CIG 49971480FC
DISCIPLINARE DI GARA
I. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, D. Lgs. 163/2006.
II. STAZIONE APPALTANTE DELL’ACCORDO QUADRO: Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191,
30135 Venezia – C.F. 80009280274
III. DEFINIZIONI:
• Accordi quadro: accordi di cui all’art. 59, D.Lgs. 163/2006, stipulati con gli operatori selezionati
mediante la presente procedura per la realizzazione degli interventi manutentivi di cui all’art. 12, comma
2, lett. a) e b), D.L. 98/2011 come convertito con Legge 111/2011;
• Contratto/appalto: contratto attuativo stipulato dalla Stazione Appaltante gli operatori economici con i
quali ha stipulato Accordi Quadro.
• Ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e 92, comma 3, del D.P.R.
207/2010 per Raggruppamento/Consorzio di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti
nell’ambito della quale uno di essi (mandatario) realizza i lavori della Categoria prevalente, mentre gli
altri componenti (mandanti) realizzano i lavori delle categorie scorporabili; per
Raggruppamento/Consorzio misto si intende una riunione di concorrenti che cumulano in un unico assetto
organizzativo le caratteristiche proprie dell’associazione orizzontale con quelle dell’associazione
verticale. In particolare, tale configurazione ricorre allorquando un’associazione di tipo verticale
comprenda, rispetto ad una o più categorie di lavori un sub-raggruppamento orizzontale.
IV. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO: L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e
provviste necessarie per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria di non particolare complessità e
finalizzati al mantenimento dello stato di efficienza degli immobili in uso all'Università Iuav di Venezia. Sono
compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento,
attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente
compiuto secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro. Il CIG assegnato è 49971480FC
V. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO: € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).
L'importo sopra indicato deve intendersi al netto dell’IVA e comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli
contratti ad oneri della sicurezza.
Trattasi di un importo presunto in quanto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato di un insieme
di interventi che la Stazione Appaltante potrà richiedere nell’arco temporale della durata dell’Accordo Quadro
senza che ciò implichi alcun vincolo a stipulare contratti fino a
concorrenza dell’importo indicato.
Il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste occorrenti per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale d’Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei
casi di semplice manutenzione ove non siano necessarie specifiche, dimensionamenti, dal semplice Computo
Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato.
VI. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo
Quadro. L’Accordo Quadro potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora venisse
raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nella sez. V del presente Disciplinare.
VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: I requisiti di qualificazione sono quelli minimi previsti per gli
interventi manutentivi di importo superiore a 150.000 Euro: OG1, classifica II, OG2, classifica II, OG11,
classifica II. E' ammesso l'avvalimento nei termini di Legge.
Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è
richiesto il possesso da parte di ciascun concorrente di tutti i requisiti sopra indicati. Da ciò consegue, tra l’altro,
l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali ai sensi
dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti.
Il subappalto nei singoli interventi sarà consentito nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 e 118, D.Lgs. 163/2006.
Nei singoli contratti i lavori appartenenti alla categoria prevalente saranno subappaltabili ad imprese in possesso
dei requisiti sopra indicati, entro il limite del 30% di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, qualora
dichiarato in sede di offerta e qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla predetta disposizione codicistica.
I lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006,
saranno subappaltabili nei limiti del 30% ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, purché il concorrente
ne faccia espressa menzione nell’offerta e ricorrano tutte le condizioni previste dal citato articolo 118 del D.Lgs.
163/2006.
Per la disciplina relativa al subappalto si rinvia all’art. B24 del Capitolato Speciale di Appalto.
Come prescritto all’art. A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, per l’esecuzione dei lavori che afferiscono alla
categoria OG11 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n.
37/2008.
VIII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta tecnica ha valore ponderale di 70 punti;
l'offerta economica ha valore ponderale 30 punti.
Il corrispettivo del singolo intervento sarà determinato a misura applicando il ribasso offerto alle singole voci del
prezzario di riferimento. Si precisa inoltre che mediante il criterio di aggiudicazione della presente gara si arriverà,
ai sensi dell’art. 59, D.Lgs. 163/2006, alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un numero di cinque
operatori.
IX. DOCUMENTAZIONE DI GARA: la documentazione a base di gara, costituita dal presente disciplinare e dal
Capitolato Speciale d’Appalto può essere reperita sul sito istituzionale http://www.iuav.it/profilocommittente.
X. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006.
Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura i RTI e i consorzi ordinari di
concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara RTI o consorzi ordinari
di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i
requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo.
XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, il plico sigillato
contenente la documentazione e l’offerta come di seguito specificate, entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 01 Aprile 2013 all’indirizzo dell'Ufficio Protocollo dell'Università Iuav di Venezia, Santa
Croce 601 Venezia CAP 30135.
L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero
consegnato a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata apposita
ricevuta.
Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “Gara per l’affidamento di un Accordo Quadro per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso all'Università
Iuav di Venezia” ed i seguenti dati del mittente: denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di fax ed
indirizzo di posta elettronica e PEC cui inviare la corrispondenza relativa al presente appalto.
L’onere di sigillatura dei plichi deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza
lasciare manomissioni evidenti.
Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Università Iuav ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro motivo, il piego non pervenga
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale
anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata a/r o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti
e potranno essere ritirati dal concorrente previa richiesta.
Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte non è valida alcuna altra offerta, anche
se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere presentata in sede di gara.
In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l’ora sopra indicati,
sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto pervenire in ordine di tempo.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, A “Documentazione Amministrativa”, B
“Offerta Tecnica”, C “Offerta Economica”.
Si precisa che, laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei
concorrenti dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.
Nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa” devono a pena di esclusione essere contenuti esattamente
ed esclusivamente i seguenti atti e documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante, in cui il concorrente che dovrà
indicare:
a) la forma giuridica tra quelle previste all’art. 34, D.Lgs. 163/2006;
b) - se pertinente: nel caso di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 - : per quali consorziati il
consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto ai sensi degli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, D.Lgs 163/2006
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio
che il consorziato, trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p. Dovranno essere altresì indicate le quote
dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
c) - se pertinente: nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d),
e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 -: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle
mandanti nonché le quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi o
consorziandi;
d) - se pertinente: nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti art. 34 comma 1 lett. d), e) f) del
D.Lgs. 163/2006 -:la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale della mandataria e delle mandanti
nonché le quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
e - se pertinente -: la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, che
potranno svolgere lavori per un importo non superiore al 20% dell’importo complessivo del singolo intervento
manutentivo, fermo restando che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve
essere almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati;
Nel caso di RTI già costituito dovrà essere allegato alla BUSTA A “Documentazione amministrativa” il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata; nel caso di consorzio stabile dovrà essere allegato alla BUSTA A “Documentazione amministrativa”
l’atto costitutivo in copia autentica del Consorzio.
2) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia fotostatica di
documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il Legale rappresentante del concorrente,
consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
false o mendaci, dichiari:
a) di essere a conoscenza che con l’accettazione dei singoli interventi si intenderanno accettate, senza condizione
o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni che verranno inserite nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento e le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori;
b) che l’offerta tiene conto dei piani di sicurezza che potranno essere richiesti all’impresa ove necessari in ragione
dell’intervento;
c) che il concorrente è iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per l’attività
oggetto dell’appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’Impresa e
nominativo/i del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in
caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita
semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico persona
fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o
consorzio) ovvero, in alternativa, potrà essere allegato il certificato della Camera di Commercio, in originale o in
copia, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell’offerta;
d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), h), m), m-bis) e mter) del D.Lgs. 163/06;
e) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui all’art. 6 e 67 del D. Lgs. 159/11;
f) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; non
sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; nonché che nei propri confronti non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per altro tipo
di reato ovvero, in alternativa, che nei propri confronti sono stati pronunciati provvedimenti irrevocabili di
condanna per i quali ci si rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la non incidenza sulla moralità
professionale, indicandone ruolo, imputazione, condanna;
g) che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara: direttori tecnici e titolare (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di
società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice),
amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio) ovvero, in
alternativa, (in caso di sussistenza di soggetti, cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara) che, per quanto di propria conoscenza, in capo ai direttori tecnici ed al
titolare (in caso di impresa individuale), ai soci e ai direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), ai soci
accomandatari e ai direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), agli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o ai direttori tecnici o al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio), cessati dalle relative cariche
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui andranno indicati i nominativi, non
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/06 , ovvero, in caso di
sussistenza delle predette cause di esclusione, che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dei soggetti di cui sopra (da comprovare con idonea documentazione);
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le disposizioni di cui
alla L. 68/1999, indicando inoltre, a mero titolo informativo, l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del
certificato di ottemperanza; ovvero, in alternativa di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni
obbligatorie, indicando inoltre, a mero titolo informativo, l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del
certificato di ottemperanza;
i) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ovvero, in alternativa di essersi
avvalso di piano individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che si è concluso il periodo di emersione;
j) di essere in regola, al momento della presentazione dell’offerta, con la normativa vigente in materia di regolarità
contributiva e di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) regolare, indicando inoltre a titolo informativo ai fini delle successive verifiche: 1. le posizioni
INAIL comprensive di codice cliente e pat; 2. le posizioni INPS comprensive di matricola e sede; 3. il numero di
iscrizione alla CASSA EDILE e l’indicazione della sede competente; 4. il contratto di lavoro applicato ai
dipendenti; 5. dimensione aziendale; 6. il totale dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto;
k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito indicando inoltre a titolo
informativo ai fini delle successive verifiche l’Ufficio Tributario competente;
l) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e quater c.p., alla quale
consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
m) di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun altra impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo e/o
collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di
controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
In tali ipotesi, il concorrente dovrà indicare il soggetto con cui sussiste la suddetta situazione ed inserire nel plico
tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
n) di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
o) di volersi (o non volersi) avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 e
118, D.Lgs. 163/2006;
p) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di
concorrenti ovvero in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
r) (in caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006) che le consorziate indicate per
l’esecuzione non partecipano in qualsiasi altra forma;
s) di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/06 saranno trasmesse via fax o PEC ai
recapiti indicati sul plico;
t) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
u) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara;
3) Dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia di documento di
riconoscimento in corso di validità, con la quale i direttori tecnici e il titolare (in caso di impresa individuale), i
direttori tecnici e i soci (in caso di società in nome collettivo), i direttori tecnici e i soci accomandatari (in caso di
società in accomandita semplice), i direttori tecnici, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di
società o consorzio), attestino, consapevoli delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo
38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/20065 . Le predette dichiarazioni dovranno essere corredate
dall’elenco di tutte le condanne penali riportate dagli stessi, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato
della non menzione. Ai fini dell’art. 38, co. 1, lett. c), del precitato decreto, il concorrente non è tenuto ad indicare
le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4) Attestazione di qualificazione SOA, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 in corso di validità (in originale o in
copia conforme, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) rilasciata da Organismo di Certificazione
accreditato che documenti il possesso della qualificazione in ciascuna categoria individuata nella sez. IV del
presente disciplinare.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo
orizzontale ciascun componente dovrà aver eseguito lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie
individuate nella sez. IV, ed il componente indicato quale mandatario deve qualificarsi, partecipando al
raggruppamento, e svolgere ciascun intervento manutentivo nella misura minima del 40%, il componente
designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio
deve eseguire la totalità dei lavori (100%) fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al
raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria.
Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, l’attestazione del possesso dei requisiti
di ordine speciale richiesti dal presente Disciplinare (attestazione SOA), ai sensi dell’art. 62, del D.P.R. 207/2010
dovrà essere prodotta secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza.
5) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell’ammontare dell’Accordo
Quadro, diviso per il numero di cinque operatori con cui verrà stipulato l’Accordo. L’ammontare della cauzione
dovrà essere pertanto pari a Euro 4.000,00.
Detta cauzione, da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta
scritta dell’Università Iuav di Venezia nonché l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria nonché l’impegno a rinnovare la garanzia, su
richiesta dell’Università Iuav di Venezia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% per le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000 la 14 certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà, contestualmente alla presentazione della cauzione
provvisoria, attestare il possesso di tale certificazione.
6) Comprova dell’avvenuto versamento del contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00). Ai fini del versamento di cui sopra, il
codice CIG attribuito alla presente gara è quelli indicato nel prospetto di cui alla sez. IV “Oggetto dell’appalto”. Il
pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel sito dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all’indirizzo
http://www.avcp.it. A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta
in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e da copia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
7) In caso di avvalimento: documentazione prevista dall’art. 49, D.Lgs. 163/2006.
L’Università Iuav di Venezia si riserva, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.Lgs. 163/2006 la facoltà di chiedere di
completare o integrare la documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti, nel caso in cui risultasse
carente per errore materiale riconoscibile ovvero potrà richiedere chiarimenti sugli elementi in essa forniti.
Qualora l’offerente, nella domanda di partecipazione di cui al punto 1) abbia indicato imprese cooptate ai sensi
dell’art. 92, comma 5 D.P.R. 207/2010 i documenti e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) del presente
Disciplinare dovranno essere presentati anche da queste ultime.
Qualora l’offerente sia un consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c),D.Lgs. 163/2006: la domanda di partecipazione
di cui al punto 1) del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici dei
lavori; i documenti e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) del presente disciplinare dovranno essere presentati
dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori; i documenti di cui ai punti 5), 6) e 7)
dovranno essere presentati con riferimento al consorzio;
Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti), si precisa che:
la domanda di partecipazione di cui al punto 1) e la dichiarazione di cui al punto 2) del presente disciplinare dovrà
essere sottoscritta dall’impresa designata “capogruppo”; i documenti e le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4) del
presente disciplinare dovranno essere presentati con riferimento a ciascuna impresa componente il
raggruppamento o consorzio; le quote di esecuzione dei lavori dovranno corrispondere alle quote di
partecipazione al raggruppamento o consorzio secondo quanto specificato al punto 5); a cauzione di cui al punto
6) dovrà essere presentata con riferimento al raggruppamento o consorzio; la riduzione del 50% della cauzione
provvisoria di cui al punto 6) del presente disciplinare, sarà consentita solamente qualora venga prodotta la
certificazione del sistema di qualità di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio; il
contributo all’AVCP di cui al punto 7) dovrà essere effettuato dal soggetto capogruppo; dovrà essere presentato
l’atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, di cui all’art. 37, comma 15,
D.Lgs. 163/2006, conferito da tutte le mandanti all’impresa designata “capogruppo”.
Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituendo): la
domanda di partecipazione di cui al punto 1) del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta da ciascun
componente; - i documenti e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) del presente disciplinare dovranno essere
presentati con riferimento a ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio; le quote di esecuzione
dei lavori dovranno corrispondere alle quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio secondo quanto
specificato al punto 5); dovrà essere resa la dichiarazione, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006,
sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutte le imprese associate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata “capogruppo”, che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti; la cauzione provvisoria di cui al punto 5) del presente disciplinare
dovrà essere sottoscritta e intestata, a pena di esclusione, a ciascuna impresa raggruppanda; la riduzione della
cauzione provvisoria del 50%, sarà consentita solamente qualora venga prodotta la certificazione del sistema di
qualità di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento; il contributo all’AVCP di cui al punto 6) dovrà
essere effettuato dal soggetto capogruppo.
La BUSTA B “Offerta Tecnica” a pena di esclusione deve contenere esattamente ed esclusivamente i seguenti
documenti, con le modalità di seguito specificate:
1) Relazione estesa a non più di 4 facciate A4 nella quale il concorrente espliciterà l'organizzazione che intende
utilizzare in caso di aggiudicazione, enumerando le risorse umane, strumentali e logistiche da impiegare, il
ricorso a eventuali subappalti o affidamenti e i livelli di servizio che intende garantire, anche in relazione al
pronto intervento e alle peculiari caratteristiche del contesto in cui saranno svolti i lavori; a tal proposito si
rappresenta che trattasi di immobili pubblici, nella maggior parte aventi caratteristiche storiche, adibite a sedi
universitarie con attività di didattica, ricerca e amministrazione, situati in prevalenza nella città storica di
Venezia. E' possibile allegare la certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2) Relazione estesa a a non più di 4 facciate A4 nella quale il concorrente esporrà le informazioni relative a
quattro contratti di singolo importo almeno pari ad un quinto dell'importo dell'accordo quadro conclusi negli
ultimi 5 anni, relativi ad attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del presente disciplinare, ossia
manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili pubblici con caratteristiche storiche e grande
afflusso di pubblico, indicando in particolare la stazione appaltante, le categorie, gli importi, i tempi, le
caratteristiche salienti delle opere realizzate, le misure di sicurezza adottate e i parametri di qualità. E' possibile
allegare le copie cartacee dei certificati di esecuzione lavori.
Qualora l’offerente sia un consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c),D.Lgs. 163/2006: le relazioni dovranno essere
sottoscritte dal consorzio e dalle consorziate esecutrici dei lavori ed essere relative a contratti conclusi con
imprese consorziate esecutrici dei lavori; la certificazione del sistema di qualità deve essere relativa, se prodotta,
ad ogni singola impresa consorziata esecutrice dei lavori;
Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi),
le relazioni dovranno essere sottoscritte dall’impresa designata “capogruppo” ed essere relative a contratti
conclusi con imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio; la certificazione del sistema di qualità
deve essere relativa, se prodotta, ad ogni singola impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio;
Deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità personale dei sottoscrittori.
La BUSTA C “Offerta Economica” a pena di esclusione deve contenere esattamente ed esclusivamente i
seguenti documenti, con le modalità di seguito specificate:
a) Offerta Economica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia di un documento
di identità personale del sottoscrittore, che dovrà indicare l’offerta di massimo ribasso espressa in
percentuale, così in cifre come in lettere, da applicarsi ai prezzi del vigente Prezzario del Comune di
Venezia. In caso di lavori in economia il ribasso è da intendersi applicato alla quota di spese generali e utile
d'impresa, non essendo compressibile il costo della manodopera. L'offerta deve essere redatta in italiano e
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante del concorrente. In relazione al ribasso
offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di discordanza tra
il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l’offerta più
conveniente per l’Università Iuav di Venezia. Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in
aumento, sottoposte a condizione o alternative. Non saranno parimenti accettate offerte economiche con massimo
ribasso superiore al 25% (venticinque per cento).
Considerato che l’offerta economica sarà formulata su un prezzario e non sono al momento note le specifiche
caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica della congruità dell’offerta si potranno richiedere
al concorrente giustificativi costituiti in particolare da documentazione attestante i contratti che siano stati
proficuamente conclusi nell'ultimo biennio applicando ribassi equivalenti a quello offerto nella presente
procedura.
Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituendo) l’offerta
di massimo ribasso dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascun impresa consorzianda o
raggruppanda.
Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituito) l’offerta di
massimo ribasso dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa “capogruppo”.
Qualora l’offerente sia un consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c),D.Lgs. 163/2006 L’Offerta economica dovrà
essere sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio.
XII SVOLGIMENTO DELLA GARA
In data 03 Aprile 2013 alle ore 12.30, presso gli uffici dell’Area Infrastrutture siti in Venezia, Dorsoduro 2196/A,
la Commissione giudicatrice dichiarerà aperta la seduta pubblica, durante la quale accerterà l’integrità dei plichi
pervenuti e la tempestività della loro ricezione, nonché il corretto confezionamento dei plichi.
Saranno immediatamente esclusi i plichi non integri o non pervenuti in tempo utile ovvero, seppur integri e
pervenuti in tempo utile, che non contengano al loro interno solo ed esclusivamente le tre buste A, B, C e che le
stesse non siano integre e correttamente sigillate.
Successivamente la Commissione procederà ad analizzare, secondo l’ordine di arrivo, i plichi non esclusi e la
relativa Busta A “Documentazione amministrativa”, verificandone la conformità a quanto richiesto nel Bando e
nel presente Disciplinare. Nella medesima seduta la Commissione controllerà il contenuto della Busta A
“Documentazione Amministrativa” e sorteggerà i concorrenti da sottoporre alla verifica dei requisiti dichiarati
secondo quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. Tali verifiche saranno effettuate su un numero
minimo del 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore.
Ove ritenuto necessario la Commissione chiederà ai concorrenti i completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.lgs. 163/2006,
consentendo un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione delle informazioni richieste.
La Commissione procederà, successivamente, all'esclusione dei Concorrenti per i quali il contenuto della Busta A,
anche alla luce delle eventuali integrazioni sollecitate e pervenute, sia stato valutato incompleto, insufficiente o
non pertinente.
La Commissione provvederà in successiva seduta pubblica all’apertura della Busta B “Offerta Tecnica” dando
lettura del contenuto e successivamente, in seduta riservata, provvederà all'attribuzione dei punteggi di merito
tecnico per ciascuna relazione di ciascun concorrente con il metodo del confronto a coppie. Il punteggio di merito
tecnico per l'i-esima offerta si otterrà applicando la formula:
PTi = 35*(p1a+p2a+p3a)/3 + 35*(p1b+p2b+p3b)/3
In cui PTi = punteggio tecnico complessivo attribuito all'offerta dell'i-esimo concorrente
p1a = punteggio risultante dal confronto a coppie della prima relazione dell'i-esima offerta attribuito dal primo
commissario secondo la propria discrezionalità tecnica
p2a = punteggio risultante dal confronto a coppie della prima relazione dell'i-esima offerta attribuito dal secondo
commissario secondo la propria discrezionalità tecnica
p3a = punteggio risultante dal confronto a coppie della prima relazione dell'i-esima offerta attribuito dal terzo
commissario secondo la propria discrezionalità tecnica
p1b = punteggio risultante dal confronto a coppie della seconda relazione dell'i-esima offerta attribuito dal primo
commissario secondo la propria discrezionalità tecnica
p2b = punteggio risultante dal confronto a coppie della seconda relazione dell'i-esima offerta attribuito dal
secondo commissario secondo la propria discrezionalità tecnica
p3a = punteggio risultante dal confronto a coppie della seconda relazione dell'i-esima offerta attribuito dal terzo
commissario secondo la propria discrezionalità tecnica
In successiva seduta pubblica sarà data lettura dei punteggi tecnici conseguiti dalle offerte ammesse alla
valutazione tecnica.
Saranno ammesse alla valutazione economica le offerte che avranno conseguito un punteggio di almeno
55/70.
La commissione procederà dunque a comunicare ai concorrenti con punteggio tecnico inferiore l'esclusione dalle
successive fasi della procedura.
In successiva seduta pubblica sarà data lettura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e si procederà ad
escludere i concorrenti che abbiano offerto un ribasso superiore al 25% e all'attribuzione del punteggio tecnico.
Verranno attribuiti 30 punti all'offerta contenente il ribasso maggiore (minor prezzo offerto) tra tutte quelle
ammesse e zero punti all'offerta contenente il ribasso minore (maggior prezzo offerto), procedendo per quelle
intermedie ad interpolazione lineare tra i due valori, con approssimazione al secondo decimale.
Il punteggio finale sarà ottenuto dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico di ogni singola
offerta ammessa. In caso di superamento delle soglie di anomalia si procederà alle verifiche di Legge e
all'eventuale esclusione delle offerte che abbiano superato le soglie di anomalia e siano risultate non giustificabili
o giustificate. Sulla base dei punteggi finali ordinati in modo decrescente sarà costituita la graduatoria finale e la
Commissione proporrà l'aggiudicazione provvisoria dell'Accordo Quadro ai primi cinque classificati.
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, i concorrenti aggiudicatari dovranno dimostrare il possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara. Nel caso in cui uno o più aggiudicatari non forniscano la
prova o non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all’aggiudicazione al/ai concorrente/i successivamente
qualificati ma non ricompresi nella/e graduatoria/e originarie. Se anche quest’/i ultimo/i non fornisse/fornissero la
prova o non confermasse/confermassero le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà secondo quanto
disposto dall’art. 48, co. 2, del D. Lgs. 163/2006.
XIII. VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
XIV. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
- L'Università Iuav si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento la gara e di revocare o sospendere
l’incarico;
- L'Università Iuav intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 140, D.Lgs. 163/2006 interpellando
progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla presente procedura, classificati nella relativa graduatoria
a seguire rispetto a quelli parte dell’Accordo Quadro;
- Qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall’Agenzia, per fatto imputabile
all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione, fermo restando il diritto dell’Università Iuav al
risarcimento dei danni;
- Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata;
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea qualora espressi in un’altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
XV. ACCESSO AGLI ATTI.
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 13 e 79, comma 5 quater, D.Lgs. 163/2006 e
secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Università Iuav pubblicato sul sito istituzionale www.iuav.it
XVI. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 l’Università Iuav di Venezia, quale Titolare del trattamento dei dati
forniti in risposta al presente disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla
gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al
predetto trattamento.
XVII. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ciro Palermo, Dirigente dell'Area Infrastrutrture dell'Università Iuav di
Venezia.
Il Responsabile del Procedimento provvederà a rispondere, entro la data del 28 Marzo 2013, a mezzo posta
elettronica, a tutti i quesiti che dovessero essere posti per iscritto dai concorrenti all’indirizzo di posta elettronica
[email protected] entro la data ultima del 27 Marzo 2013.
XVIII. PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
XIX. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI
Si procederà all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari a cominciare dal primo classificato
nella graduatoria. Non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo
massimo pari ad Euro 200.000 affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico
contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti), raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà
per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente.
Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo massimo previsto
si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa assegnataria per i successivi
interventi.
L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo
affidamento che superi di non più del 10% il valore residuo affidabile.
Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché
impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva
impresa che ha offerto il ribasso più conveniente salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere
l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.
Il responsabile del procedimento
Ciro Palermo
UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
SANTA CROCE, 191 – 30135 VENEZIA
C.F. 80009280274
ACCORDO QUADRO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO RELATIVI AD
INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
NEL PERIODO 01/06/2013-31/05/2017 – CIG 49971480FC
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto regola l’Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi
che potranno essere stipulati dall'Università Iuav di Venezia (nel seguito anche semplicemente
indicata come “Università Iuav” o “Amministrazione”) per gli interventi manutentivi da realizzare
presso gli immobili in uso alla stessa nel periodo 1/6/2013-31/5/2017, nei limiti di spesa e con le
modalità appresso descritte.
La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti aggiudicatari, tuttavia, non implica
automaticamente alcun vincolo di affidamento da parte dell'Amministrazione.
I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel
Disciplinare di Gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella
Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in
funzione del livello di complessità dell’intervento e/o lavoro potrà essere
costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione, ove non siano necessarie
specifiche, dimensionamenti ecc., dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da
un Capitolato, come previsto dall’art. 105 del Regolamento 207/2010.
PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE
DELL'ACCORDO QUADRO
ART. A.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per interventi
di manutenzione ordinaria/straordinaria di non particolare complessità e finalizzati al mantenimento
dello stato di efficienza degli immobili in uso all'Amministrazione. Sono compresi nell’appalto i
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato
previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro,
completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto
nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
L’esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme
UNI, l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi,
dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai
fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In
particolare quando l’oggetto dei lavori è relativo:
a) ad interventi all’esterno dei fabbricati l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza
atte ad evitare danni a cose o persone;
b) ad interventi all’interno dei locali, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad
evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e
procurando i minori disagi possibili al personale dell'Amministrazione, al pubblico se presente ed in
genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi
con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC ed eventualmente del POS e
dell’eventuale piano sostitutivo.
L’Accordo quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dell'Amministrazione, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza
che l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
ART. A.2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CATEGORIA DEI LAVORI E
ABILITAZIONI
Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o porzioni di
essi con annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia
opere edili che impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di
opere:
1. INDAGINI DELLE STRUTTURE
2. SCAVI E REINTERRI
3. PALI E DIAFRAMMI
4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
5. BONIFICHE
6. OPERE PROVVISIONALI
7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE
11. IMPERMEABILIZZAZIONI
12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13. INTONACI
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO
19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21. OPERE DA PITTORE
22. CONSOLIDAMENTI
23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE
24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE
25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26. IMPIANTI ELETTRICI
27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE
30. IMPIANTI DI PROTEZIONE
31. EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA
32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI
34. CABINE DI TRASFORMAZIONE
35. GRUPPI ELETTROGENI
36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
39. OPERE IDRICO SANITARIE
40. IMPIANTI ELEVATORI
41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI
42. TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI
Gli interventi manutentivi sopraelencati sono sostanzialmente e genericamente ascrivibili alle
seguenti categorie: OG1; OG2; OG11, (per la cui esecuzione è necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008). Detta individuazione è meramente indicativa e basata su una
parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati negli ultimi anni.
ART. A.3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l’importo
massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stimato in Euro 1.000.000
(unmilione/00) oltre IVA. I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati
nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque compresi già nell’importo massimo stimato.
L’importo a base d’asta è soggetto al regime fiscale dell’IVA che potrà essere applicata ad aliquote
differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti.
Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006, e
contabilizzati come previsto al successivo art. B15.
PARTE B - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. B.1 - INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente
alle finalità per le quali l’intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la
documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.
ART. B. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la
parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) il prezzario del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 83
del 8 marzo 2012.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici.
ART. B. 3 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO/APPALTO
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti
relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezzario di riferimento in sede
di Accordo Quadro. Qualora l’intervento comprendesse voci di prezzo non contemplate nel
prezzario si farà riferimento al prezzario della regione Veneto approvato con DGR n. 1368 del
17/07/2012 e ai prezzari del Genio Civile (pubblicazioni DEI). Al momento dell’affidamento del
singolo intervento l’Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato
dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, dovrà
valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera
oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo
intervento. Successivamente all’ accettazione dei lavori l’Appaltatore non potrà eccepire durante
l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice
civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Qualora l’Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi alla
Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, anche in ragione dei nuovi prezzi
determinati dalla Stazione Appaltante previo contraddittorio con l’operatore, interpellerà l’impresa
parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente. Qualora
l’Appaltatore rifiuti per tre volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti, l’Accordo
Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo
espletamento di altri interventi affidati in virtù dell’Accordo Quadro stesso.
ART. B. 4 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE.
L’appaltatore dovrà avere una copertura assicurativa riferita al massimo importo appaltabile
garantendo l’impegno a stipulare su ciascun intervento la relativa polizza.
ART. B. 5 - INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci del
computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezzari
ufficiali e, in assenza, da analisi prezzi elaborate dal progettista cui verrà applicata la medesima
percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.
Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664, comma 1 del Codice civile. In
deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art. 133, commi 4,5,6 e 7 del Codice
dei Contratti.
ART. B. 6 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni di forza maggiore sono disciplinati dall’art. 166 del D.P.R. 207/2010.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni,
computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle
misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati
di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso
d’asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le
opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Appaltatore è comunque obbligato ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
preventive atte ad evitare i predetti danni.
ART. B. 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un Progetto
esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni
necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da
effettuare.
La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.
L’appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio
cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con l'Amministrazione,
la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento
delle attività correnti.
ART. B. 8 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro
verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le tempistiche per lo
svolgimento dei lavori.
ART. B. 9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B 8 sarà applicata
una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011. Qualora siano
previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista
l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della
penale sull’ammontare dell’importo del contratto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla
risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante si procederà alla
risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L’Accordo quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti
contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo
quadro.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
ART. B. 10 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE.
I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano
ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del D.P.R. 207/2011.
La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l’interruzione.
Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il
termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra
impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
ART. B. 11 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell’accordo quadro prima della sua naturale
scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006.
L’ accordo quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla
Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di
affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa
indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
b) quando l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l’esecuzione degli
interventi proposti dalla Stazione Appaltante;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa
delle norme sul subappalto;
d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131
del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
e) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il
fallimento;
f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte
con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative
e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del
Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o
pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi
titolo, alla Stazione Appaltante;
j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto;
k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 113 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
l) qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
m) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, l’Impresa
cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo quadro
medesimo;
n) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare
gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
ART. B. 12 – RECESSO DAI CONTRATTI/APPALTI E RECESSO DALL’ ACCORDO
QUADRO
La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto Legislativo
del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto/appalto
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezzario di riferimento, depurato del ribasso
d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la
Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali
esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già
accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all’Impresa, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.
L’Impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese.
La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro con
ciascun operatore economico parte dell’Accordo previo il pagamento dei lavori realizzati in
esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza dell’Accordo Quadro e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del
Prezzario di riferimento, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti, ferma
restando l’efficacia dei singoli contratti/appalti sottoscritti con la singola Stazione Appaltante.
ART. B. 13 - CONTABILITA’ DEI LAVORI
La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è
determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del
contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o i brogliacci suddetti. Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si
da luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art.
179 del D.P.R. 207/2010. Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell’elenco prezzi a
corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali
delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, il quale
può controllarne l’attendibilità anche attraverso un riscontro con il computo metrico, che, in ogni
caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
ART. B. 14 - OPERE PROVVISIONALI
Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per
lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali
subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
Sono altresì a carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia
pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere
provvisionali.
ART. B. 15 – PROCEDIMENTO PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione
Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica di progetto.
L’Impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al quale il
Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per
qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della
Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari al fine di avviare l’esecuzione
delle opere.
ART. B. 16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei
Lavori che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla
visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.
In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data
del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la
consegna delle certificazioni degli impianti.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione,
l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla
Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione
Appaltante e la applicazione della penale prevista dall’articolo B9 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal
giorno in cui si constaterà che l’appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.
ART. B. 17 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO
Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami della parte II,
titolo X del DPR 207/2010.
ART. B. 18 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO
E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori
e le forniture vengono eseguiti. Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente
sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.
L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite
dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’appaltatore
ART. B. 19 - DISCIPLINA DEI CANTIERI
L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai
suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Appaltatore sarà in tutti i casi
responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai. L'Appaltatore dovrà
provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far
si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi,
sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto
imputabile a terzi. L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone
non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’immediato allontanamento dei tecnici
ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti .
ART. B. 20 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore
assume, in relazione ai singoli appalti, anche gli oneri per:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e
materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici,
consegnati all'Appaltatore.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali
notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.
e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi
comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall’appaltatore e
sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e
gli oneri dovuti saranno anticipati dall’appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro
presentazione di ricevuta o atto equipollente
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale
necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le
operazioni di collaudo.
h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati,illuminazione, armature, centine, casseri,
sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario.
j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e
tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante
l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera.
m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno
degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che
dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località
interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.
ART. B. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento e negli Elenchi prezzi di ogni
singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata
ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che direttamente od
indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto
le condizioni stabilite dal contratto.
ART. B. 22 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA
ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in
materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n°163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,
devono essere rispettati i seguenti obblighi:
a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste
dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di
esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante
l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori
alle casse edili;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito
dei lavori ad essi affidati;
d) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che attesti la
regolarità contributiva e retributiva.
Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità
contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato
DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto,
ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da
parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti 15 contributivi, previdenziali ed
assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non
sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa
vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore,
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta
dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo
contratto.
ART. B. 23 – GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato
per lavori particolari, l’appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di due
anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado
e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente
manifestati.
Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e
le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste
verranno trasferite alla stazione appaltante.
ART. B. 24 – SUBAPPALTO
L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora
decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nei limiti di cui agli artt.
118 e 37 comma 11, Dlgs 163/06 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in
materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito
del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei
requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante
provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa
una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto
obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate
ART. B. 25 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Come già riportato nei precedenti punti, i lavori verranno affidati tramite contratto specifico
elaborato all’interno del presente accordo quadro e secondo il principio di non discriminazione e
rotazione come riportato anche nel successivo articolo B27 la graduatoria degli operatori viene
effettuata sulla base del punteggio complessivo conseguito dall'offerta.
ART. B. 26 - RAPPORTI DI LAVORO IMPRESA-ASSEGNATARIO
All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L’ inosservanza di tale divieto comporta
l’immediata risoluzione del contratto. Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate
dall’assegnatario alla stazione appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso
d’opera che saranno contabilizzate a parte, tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione
Appaltante e costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in
questo caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura dell’assegnatario.
ART. B. 27 - NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI
Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari
di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria.
Non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un
importo massimo affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico
contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti), raggiunto il quale la Stazione
Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa in graduatoria.
Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo
massimo previsto si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa
assegnataria per i successivi interventi. L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti
appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento che superi non più del 10% il
valore residuo affidabile.
Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo
affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo
Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente salvo poi
riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino
alla concorrenza della soglia massima indicata.
La soglia massima è fissata in Euro 200.000,00.
Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un
importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate, la rotazione riprenderà a partire dal
concorrente primo classificato nella graduatoria.
ART. B. 28 - PASSAGGIO PUBBLICO
Durante i lavori si dovrà provvedere a mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni
degli stessi in uso alle Amministrazioni, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni
tra il personale dell’impresa appaltatrice e il personale dell'Amministrazione e/o il pubblico.
ART. B. 29 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro
specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del
Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla
base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto
ART. B. 30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque
riconducibile all’Appaltatore.
ART. B. 31 - PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28.05.1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione. All’Appaltatore
in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante
emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di
sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 7, comma 2 del D.M. 145 del
2000 sia delle rate di acconto precedenti.
Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile
Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL.
La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla
data di emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione
dell’articolazione e complessità del medesimo.
ART. B. 32 - LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori,
insieme alla sua specifica relazione entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori e /o collaudo e sarà trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare
l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni. Stabilita la liquidazione finale delle
opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà
il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.
ART. B. 33 - PIANI DI SICUREZZA
I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento. Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l’appaltatore,
prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del
procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o l’eventuale piano
sostitutivo, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare. Nel caso
in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l’appaltatore dovrà comunque
predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all’ufficio della direzione dei lavori, in
questo caso il direttore dei lavori avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs 81/08. Le eventuali violazioni al
piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
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