REGOLAMENTO DI ISTITUTO 200 PREMESSA Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto in seduta validamente convocata. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Istituto per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute, le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive e quanto altro previsto dal Decreto .Legge, (D. L.vo) 16 aprile 1994, n. 297, e viene emanato in relazione al disposto dell’art.10 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, sull’ordinamento delle disposizione legislative in materia di istruzione. CONSIGLIO DI ISTITUTO Finalità 1. Il Consiglio di Istituto, consapevole dei propri compiti attribuiti dal D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, s’impegna ad agire nell’ambito della democrazia scolastica, tenendo presente che scopo principale del suo lavoro è promuovere l’interazione continua con la comunità civile nelle sue articolazioni sociali e culturali. 2. Tutte le attività promosse dal Consiglio di Istituto, comprese quelle extrascolastiche e integrative, hanno come scopo l’educazione degli alunni, secondo i principi della Costituzione. 3. Il Consiglio di Istituto è uno strumento di confronto e contatto con le altre componenti degli organi collegiali, personale della scuola, forze sociali, sindacali esistenti sul territorio. A tale proposito si prefigge di: a) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori nella gestione della scuola; b) promuovere e favorire la costituzione di strutture/servizi nelle singole scuole; c) intervenire presso l’Amministrazione Pubblica per l’adeguamento dei plessi scolastici alle normative vigenti. Art. 1 - Composizione Il Consiglio di Istituto di Rovellasca è composto dai seguenti membri: • Dirigente Scolastico (membro effettivo di diritto) • N. 8 genitori • N. 8 docenti • N. 2 ATA Eletti come previsto dall’art. 8 del D. L.vo, 16 aprile 1994, n. 297. 201 Art. 2 - Prima convocazione La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico e deve avvenire entro il 45° giorno dalla data di proclamazione degli eletti, previa verifica degli eletti da parte dell’autorità competente. Art. 3 - Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il presidente ed il Vice presidente. L’incarico di Segretario viene affidato a rotazione tra gli insegnanti. L’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Art. 4 - Elezione della Giunta Durante la prima seduta, il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un impiegato amministrativo, o tecnico, o ausiliario e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzione di segretario della Giunta stessa. L’elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La Giunta, come il Consiglio d’Istituto, dura in carica tre anni. Art. 5 - Commissioni All’interno del Consiglio di Istituto possono venire istituite commissioni di lavoro secondo le esigenze emergenti, che prevedono durate di tempo anche inferiori al mandato del Consiglio di Istituto, i cui ambiti vengono definiti dal Consiglio stesso. Art. 6 - Convocazione Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, o da almeno 1/3 dei componenti con lettera contenente l’ordine del giorno, ogni volta che se ne rilevi l’opportunità. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio d’Istituto almeno 5 giorni prima della data stabilita, salvo in caso di estrema urgenza. In tale frangente il Consiglio d’Istituto può essere convocato con sole 48 ore di anticipo tramite avviso verbale a mezzo telefono. Art. 7 - Validità del Consiglio Il Consiglio d’Istituto è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Art. 8 - Partecipazione al Consiglio di Istituto La partecipazione al Consiglio d’Istituto è personale. Nessuno può dare o ricevere deleghe. 202 Art. 9 - Votazioni La votazione è per alzata di mano, salvo quando riguardi questioni di singole persone (art. 37 D.L.vo 297/94) e quando la maggioranza del Consiglio decida per la votazione segreta. Ogni componente esprime un solo voto; in caso di parità della votazione, prevale il voto del Presidente, che vota per ultimo. Art. 10 - Compiti del Consiglio di Istituto Il Consiglio d’Istituto approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto e delibera per tutto quanto previsto dall’art. 33 del D.I. n° 44/01. Secondo il regolamento amministrativo-contabile il Consiglio d’Istituto: • Delibera entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto alla Giunta Esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti; • Approva entro il 30 aprile il conto consuntivo corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti a cui è sottoposto dal Dirigente Scolastico entro il 15 marzo unitamente a una dettagliata relazione. Il Consiglio d’Istituto, fatto salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e di Interclasse, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a) Adozione del regolamento interno dell’Istituto che dovrà, fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima. b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-visivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni. c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del P.O.F. e del territorio. d) Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche. e) Promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. Art. 11 - Partecipazioni straordinarie Il Consiglio d’istituto può invitare a partecipare ai propri lavori, con funzione consultiva: esperti, rappresentanti degli enti locali, delle forze sociali e sindacali. Art. 12 - Pubblicità delle sedute Il Consiglio d’Istituto pubblicizza la convocazione delle sedute con ordine del giorno, mediante iscrizione all’albo della scuola e comunicandole alle famiglie secondo le modalità più opportune. 203 Le sedute del Consiglio sono pubbliche; a tali sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio (art. 42 D.Lvo. 297/94),.ma gli elettori presenti non hanno diritto di parola e devono astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. Art. 13 - Verbale della seduta Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta. Copia del verbale sarà inviata ad ogni componente del Consiglio d’Istituto. Art. 14 - Pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 4126, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell’Istituto, della copia integrale, sottoscritta e autenticata del segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti ai componenti del Consiglio d’Istituto che ne facciano richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’immediata affissione e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, se non su richiesta dell’interessato. Art. 15 - Orario della seduta Le riunioni del Consiglio si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni, in orario fissato dalla maggioranza relativa dei membri del Consiglio, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi. Art. 16 - Compiti del Presidente Il Presidente convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie. Il Presidente provvede al regolare svolgimento delle riunioni dopo aver accertato la regolarità della costituzione del Consiglio d’Istituto, svolge tutte le funzioni a lui demandate dalle norme regolamentari. Il Presidente coordina e dirige l’attività dell’Assemblea. In caso di suo impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente. Il Presidente deve convocare il Consiglio d’Istituto quando lo richiede il Presidente della Giunta Esecutiva, un terzo dei componenti del Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti. Il Presidente, visti gli atti e i documenti discussi dalla Giunta Esecutiva, se ne ravvisa la necessità, in breve lasso di tempo convoca il Consiglio d’Istituto. Qualora il Presidente non adempia alle funzioni preposte può essere convocato il Consiglio d’Istituto e, dopo un reale accertamento da parte della Giunta Esecutiva, con 204 votazione a maggioranza assoluta, viene dichiarata la sua decadenza. Al Presidente subentra il Vicepresidente. In caso di rinuncia o di perdita dei requisiti di eleggibilità (Vedi Art. 22), al Presidente subentra il Vicepresidente. Art. 17 - Compiti del Vicepresidente Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza dello stesso. In assenza di ambedue il Consiglio d’Istituto è presieduto dal consigliere più anziano, scelto tra i genitori. Art. 18 - Funzioni del Segretario Il Segretario redige il verbale e lo deposita in segreteria entro sette giorni dalla seduta. Il Segretario inserisce immediatamente nel verbale le mozioni o le dichiarazioni inerenti l’ordine del giorno effettuate da ogni partecipante. Art. 19 - Compiti della Giunta La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La Giunta è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei componenti. Alle riunioni della Giunta può intervenire il Presidente del Consiglio di Istituto o altro membro del Consiglio senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dei servizi di segreteria. In caso di sua assenza o di impedimento, le funzioni sono esercitate dell’assistente amministrativo più anziano per servizio. La Giunta esplica le seguenti funzioni. a) stabilisce l’Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio di Istituto; b) la Giunta entro il 31 ottobre propone al Consiglio d’Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti, il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico; c) prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; d) apre le buste delle offerte alle gare d’appalto e prepara i quadri comparativi delle offerte stesse. La Giunta si riunisce ogni volta se ne presenti la necessità. La Giunta accoglie ed inserisce all’Ordine del Giorno del primo Consiglio d’Istituto utile: eventuali interrogazioni, interpellanze, mozioni inviate da componenti del Consiglio d’Istituto, nonché da uno o più Consiglio di Interclasse e dal Collegio dei Docenti. Art. 20 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri di Istituto Ciascun Consigliere dell’Istituto ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno. 205 La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere, secondo un determinato orientamento, l’attività del Consiglio d’Istituto. L’interpellanza consiste in una domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti del Presidente o del Dirigente scolastico su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Presidente o al Dirigente Scolastico. L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente o al Dirigente Scolastico, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo. Il Consigliere che intenda rivolgere un’interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se vuole risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chieda risposta scritta. Il Presidente, accertato che l’interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone: a) se deve esser data risposta scritta, che si provveda entro 30 giorni dal ricevimento; b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio d’Istituto. Art. 21 - Commissioni consiliari Il Consiglio d’Istituto costituisce al suo interno commissioni di lavoro nominandone i referenti e stabilendone le competenze. Le sedute delle commissioni, di norma, non sono pubbliche. Il Presidente del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico ed i membri della giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni. Le commissioni possono invitare ai propri lavori il Presidente del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico, componenti la Giunta, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di Enti, di forze sociali, politiche ed economiche ed esperti per l’esame di specifici argomenti. Le Commissioni sono tenute ad interagire con il Presidente del Consiglio d’Istituto e con il Dirigente Scolastico, ogni qualvolta che questi lo richiedano. Il referente di ciascuna Commissione illustra al Consiglio di Istituto i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Art. 22 - Altre componenti Il Consiglio d’Istituto rispetta l’autonomia didattica e la libertà di insegnamento dei docenti dell’Istituto nei termini previsti dalla Costituzione Italiana e dalle leggi vigenti sullo “statuto giuridico del personale della scuola” (DPR 417 del 31/07/1974 e C.C.N.L. in vigore). Il Consiglio d’Istituto si impegna a prendere regolare visione delle indicazioni del Collegio dei Docenti ad esso rivolte ed a porre in atto, di volta in volta, le opportune forme di collegamento con gli insegnanti dell’Istituto. 206 I membri eletti nel Consiglio, che abbiano perso i requisiti di eleggibilità sono sostituiti con i primi non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento, si procede ad elezioni suppletive. I membri del Consiglio che omettono di partecipare a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti e sono sostituiti secondo le modalità sopra indicate. La decadenza viene rilevata dal Consiglio e comunicata al Dirigente Scolastico. La rinuncia alla carica di Consigliere deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio d’Istituto. La decadenza ha effetto immediato a seguito dell’accettazione da parte del Consiglio che decide a maggioranza relativa. Art. 23 - Rapporti Scuola - Famiglia Per una proficua collaborazione educativa, il Consiglio d’Istituto deve agevolare e regolamentare i rapporti scuola – famiglia. A tal fine il Consiglio d’Istituto auspica la possibilità di un’apertura degli edifici scolastici, qualora se ne ravvisi la necessità. Le modalità organizzative che riguardano i rapporti scuola - famiglia devono attenersi alle seguenti regole. a) I genitori incontreranno gli insegnanti con colloqui individuali e collettivi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. I genitori saranno convocati tramite avviso scritto sia per gli incontri stabiliti dalla normativa sia per gli incontri dettati da esigenze particolari, in tal caso solo su appuntamento. b) È vietato ai genitori presentarsi alle assemblee ed ai colloqui con i docenti accompagnati dai propri figli, per evitare problematiche di vigilanza da parte del personale scolastico che non è tenuto a tale compito e per prevenire eventuali danni alle attrezzature scolastiche nel momento in cui i figli potrebbero restare incustoditi. È consentita la presenza del/della proprio/propria figlio/figlia, nel caso fosse richiesta dal docente, soltanto nel momento della consegna della scheda di valutazione del 1° e del 2° quadrimestre. In tal caso i figli, vista la motivazione che ne giustifica la presenza, dovranno essere comunque custoditi dai genitori. c) Ai genitori è fatto divieto di accedere durante le ore di lezione se non su espresso invito degli insegnanti o dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico e, in sua assenza, dell’insegnante coordinatore/collaboratore. d) Il genitore, rappresentante di classe e di sezione, può essere ricevuto solo nell’orario concordato con l’insegnante. e) È vietato ai genitori portare a scuola, durante l’orario delle lezioni, materiale scolastico o la merenda, dimenticati dai propri figli, sia per motivazioni di tipo educativo, sia per evitare interruzioni nell’attività didattica. I Consigli di Interclasse e di Classe devono essere convocati dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità o, su richiesta, da un terzo dei componenti per riunioni straordinarie. A tutti i membri dei Consiglio medesimi deve essere data comunicazione scritta, recante l’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata e con avviso all’albo di plesso. I genitori rappresentanti di Classe con i genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto possono riunirsi nei locali della scuola, con preavviso di cinque giorni al Dirigente Scolastico. 207 Per facilitare le comunicazioni fra genitori è permessa la distribuzione nelle classi di comunicati che dovranno contenere argomenti riguardanti la scuola, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Sono in ogni modo escluse comunicazioni riguardanti iniziative promosse da partiti o movimenti politici. Per richieste di adesioni ad iniziative comportanti un onere economico è indispensabile la preventiva autorizzazione del Consiglio d’Istituto. Art. 24 - Vigilanza degli alunni Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi nell’edificio scolastico cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, accompagnandoli alla porta di accesso dell’edificio scolastico per le scuole Primarie e Secondarie di 1° grado di Rovellasca e Rovello Porro. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita in ogni momento della giornata e nei diversi ambienti. Il docente che per giustificati motivi sia costretto ad allontanarsi temporaneamente e improvvisamente dall’aula, affida la sorveglianza della classe al personale ausiliario (che ne assume la responsabilità). In caso di ritardo o di assenza dell’insegnante, il coordinatore/collaboratore/un altro insegnante applicano il piano di sostituzione o, in casi estremi, dispongono per l’abbinamento o la divisione degli alunni. Il passaggio degli alunni da una ad un’altra sezione, oltre che nei periodi richiesti dalla sostituzione dei titolari assenti, può essere disposto dagli insegnanti in un contesto di programmazione a sezioni aperte. La fase riservata alla mensa deve essere seguita con particolare attenzione. La presenza degli insegnanti sarà determinata annualmente in base al numero degli iscritti ed alla disponibilità oraria dei docenti. Gli alunni possono accedere all’edificio scolastico nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. La durata dell’intervallo è stabilita in dieci minuti. Durante l’intervallo gli insegnanti della 2a ora per la Scuola Primaria e della 3 a ora per la Scuola Secondaria di 1° grado sono responsabili dell’incolumità personale degli alunni posti sotto la loro sorveglianza. Le persone estranee alla scuola non possono avere accesso ai locali della scuola ed agli spazi esterni ad essa adiacenti. Eventuali autorizzazioni devono essere concesse dal Dirigente Scolastico. Art. 25 - Tutela della salute a) Somministrazione farmaci Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministro della Salute ha predisposto in data 25 – 11 – 2005 delle “Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico”. Secondo tali indicazioni la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal competente servizio delle AUSL competenti per il territorio (Servizio di medicina preventiva nelle comunità). 208 La somministrazione dei farmaci in orario scolastico va richiesta formalmente dai genitori, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Verificata la disponibilità degli operatori scolastici e acquisita l’autorizzazione dell’AUSL competente, il Dirigente Scolastico dispone al personale per la somministrazione del farmaco. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente Scolastico può provvedere all’attivazione di collaborazioni con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali del territorio. In caso di impossibilità a realizzare tali interventi il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno. Resta prescritto, comunque, il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. Nessun operatore scolastico può essere obbligato ad accettare la custodia di medicine e a somministrarle agli alunni in caso di necessità o a cadenze prestabilite. Qualora si verificassero situazioni sanitarie critiche previste o non previste, è dovere di tutti gli adulti presenti fare quanto possibile per tutelare la salute del minore, ricorrendo ad ogni mezzo disponibile. In caso di incidenti verificatesi nei locali e negli spazi scolastici durante lo svolgimento delle lezioni e qualora si ritenga opportuno il ricorso a cure mediche, l’insegnante deve rintracciare i familiari, o la persona delegata, per informarli dell’accaduto e sollecitarne l’intervento tempestivo. Nei casi sospetti in cui non si sia in grado di valutare l’entità del danno, si deve ricorrere al 118. All’arrivo dell’autoambulanza il genitore o l’insegnante accompagnerà l’alunno infortunato. b) Sorveglianza di malattie infettive Nel documento regionale redatto a seguito della D:G:R: del 30 – 6 – 2004, inerente la “Sorveglianza, verifica, controllo delle malattie infettive”, sono state fornite indicazioni per la collettività scolastica. Nel caso in cui il docente viene a conoscenza da parte della famiglia del sospetto dell’insorgere di una malattia infettiva deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, pur non avendo titolarità nella segnalazione di una malattia infettiva, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’AUSL per consentire i successivi approfondimenti. La responsabilità di segnalazione di malattia infettiva è del medico che ha posto la diagnosi. Il Dirigente Scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza dell’insorgere di un evento che possa essere in qualche modo pericoloso per la collettività, informa tutti i genitori che potranno provvedere al controllo del proprio figlio attraverso il medico di base o del Servizio di medicina preventiva nelle comunità dell’AUSL competente nel territorio. 209 Secondo le linee regionali la disinfezione o la disinfestazione degli ambienti, successiva al manifestarsi di casi di malattia infettiva, è da ritenersi inefficace e inopportuna. Altrettanto inefficace è la chiusura di ambienti di vita collettiva come le scuole. c) Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola Considerato che l’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza, si fa presente che la distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi, richiama tre gravi problematiche: • Il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti; • la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi: • la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno. Pur conoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, tuttavia l’introduzione di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili, e per la scuola stessa di incappare in forti sanzioni secondo le normative alimentari vigenti riguardanti il rischio di intolleranze, allergie e la sicurezza degli alimenti. Pertanto, in considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Art. 26 - Utilizzo locali scolastici in orario extrascolastico È garantito ai genitori ed ai docenti l’uso dei locali scolastici e degli spazi esterni in orario extrascolastico per assemblee. Le domande, in qualsiasi caso, dovranno pervenire al Dirigente Scolastico di norma cinque giorni prima e dovranno contenere, oltre al giorno e l’ora delle riunioni, l’ordine del giorno e la firma dei richiedenti. Art. 27 - Funzionamento biblioteche scolastiche, sussidi didattici, laboratori e palestre La Direzione deve favorire, di norma, l’istituzione e la conservazione di una biblioteca alunni in ciascun plesso scolastico. Tale biblioteca deve essere intesa come strumento di lavoro e deve essere fornita di idonei libri di lettura e consultazione. Il Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio Docenti, nominerà per ogni plesso due insegnanti responsabili che terranno un registro aggiornato delle dotazioni librarie e avranno cura della conservazione dei volumi, regolandone l’uso, in modo da assicurare possibilità di prestito, con controllo mensile, sotto precisa responsabilità dell’insegnante che assegna un’esercitazione o una ricerca per la quale si richiede la consultazione. Il 210 bibliotecario incaricato deve intervenire anche con sanzioni verso il responsabile nei casi di deterioramento o di sparizione dei libri. Al termine di ciascun anno scolastico, Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti verificano lo stato di conservazione delle strutture anche al fine di segnalare all’Ente competente le carenze e gli eventuali interventi da realizzare negli edifici. Il Dirigente Scolastico, sentito il collegio Docenti, designerà due insegnanti per ciascun plesso che si facciano carico delle dotazioni per uso didattico (materiale audiovisivo, materiale didattico di carattere durevole e di consumo). Gli insegnanti incaricati terranno un registro aggiornato, avranno cura della conservazione del materiale e ne saranno responsabili. Art. 28 - Igiene e sicurezza L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole sia per gli alunni sia per il personale. Il personale ausiliario deve adoperarsi per una costante igiene dei locali e dei servizi. Alla Scuola Primaria, durante le attività scolastiche, le bambine indossano un grembiule bianco, i maschi una blusa nera. Per l’attività motoria utilizzano una tuta ginnica e calzano, prima di accedere alla palestra, scarpe appropriate. La scuola si impegna a sensibilizzare le istituzione interessate (Enti locali – Polizia Municipale, …) per garantire agli alunni la sicurezza esterna nell’ambito del circondario scolastico. Art. 29 - Visite d’istruzione La Scuola considera i viaggi d’istruzione, manifestazioni culturali, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, a concorsi, a campionati o gare sportive, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa. Le visite d’istruzione dovranno avere una precisa programmazione per cui dovranno essere definiti: obiettivi – mete – itinerario – verifica – valutazione. Al termine di ogni visita deve essere redatta una breve relazione sullo svolgimento della stessa. I genitori dovranno concedere l’autorizzazione scritta alla partecipazione, una tantum. Il Consiglio d’Istituto valuta, ogni anno e per ogni classe, il piano visite d’istruzione e il loro costo preventivo. Nel determinare la spesa complessiva annua che ogni alunno può sostenere, il Consiglio d’Istituto quantificherà ogni anno, entro il 30 giugno, il tetto di spesa per ogni ordine di scuola. Nel caso di superamento del tetto o per uscite di più giorni la proposta deve essere approvata dall’80% dei genitori della classe e deliberata dal Consiglio d’Istituto. Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al disotto dei quali non verrà concessa l’autorizzazione è il seguente: - 4/5 degli alunni frequentanti la classe, per iniziative non superiori all’intera giornata, - 2/3 degli alunni frequentanti la classe, per viaggi di più giorni. Al fine di acquisire i preventivi con ditte o agenzie si indicheranno alla famiglia i costi previsti con il limite minimo di partecipanti (4/5 o 2/3) e il massimo (totalità della 211 classe). La cifra esatta potrà essere indicata solo dopo l’acquisizione del numero effettivo dei partecipanti. Interventi a favore di alunni con difficoltà economiche Al fine di favorire la partecipazione di tutti gli alunni, compresi quelli con difficoltà economica, si acquisirà la richiesta scritta e motivata della famiglia indirizzata al Dirigente Scolastico, garantendo la riservatezza dei nomi. Le richieste devono pervenire entro il 10 dicembre dell’anno scolastico in corso. Il Dirigente Scolastico valuterà, insieme ai team e ai Consigli di Classe, la misura dell’intervento che deve essere compatibile con la situazione di bilancio. Docenti accompagnatori Gli accompagnatori devono essere i docenti della classe o delle classi interessate, in numero di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni: la determinazione del numero effettivo degli accompagnatori di ogni viaggio deve tenere conto, comunque, di alcune variabili (durata del viaggio, tipologia, età degli studenti…). È necessario, inoltre, conciliare le esigenze della sicurezza con quelle del contenimento della spesa. Per ogni viaggio deve essere previsto obbligatoriamente un accompagnatore di “riserva” pronto a subentrare al docente accompagnatore “titolare”. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili si prevede la presenza di ulteriore unità di personale docente. Esclusioni di alunni o dell’intera classe per provvedimento disciplinare La delibera del Consiglio d’Istituto non garantisce lo svolgimento dell’attività; il Consiglio di Classe solo docenti o d’Interclasse solo docenti può decidere l’esclusione di alunni o dell’intera classe dall’iniziativa per comportamento negativo. Le penalità saranno a carico degli alunni responsabili del provvedimento disciplinare. Rimborsi In caso d’improvvisa malattia, l’alunno, previa presentazione di una dichiarazione della famiglia, potrà richiedere il rimborso delle quote versate alla Scuola; il rimborso sarà totale o parziale a seconda delle condizioni fissate dall’ente, ditta o agenzia con cui si è stipulato il contratto. Art. 30 - Regolamentazione dell’uso dei telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica Nell’ambito di un’azione educativa coordinata tra famiglia e Scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, si ritiene che l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, durante l’attività didattica, rappresenti un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre a rappresentare una grave mancanza di rispetto per il docente. Dall’elenco dei doveri enunciati dall’art. 3 del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: - di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); 212 di tenere comportamenti rispettosi verso gli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma3); - di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di Istituto (comma 4 ). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione di sanzioni disciplinari, tenuto conto che la Scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Si ritiene, pertanto, necessario regolamentare l’utilizzo del telefono ed altri dispositivi come segue: • E’ vietato utilizzare il cellulare durante le attività didattiche. • Non è più previsto per il genitore la possibilità di richiedere l’autorizzazione per portare il cellulare a scuola. • Nel caso in cui l’alunno utilizzi il telefono durante l’attività didattica, quest’ultimo verrà ritirato e riconsegnato al genitore. • Non sarà consentito portare il telefono durante le uscite didattiche. Si potrà utilizzare la macchina fotografica per effettuare le foto. • Verrà comunicato alla famiglia il numero di telefono intestato all’Istituto, di cui sarà dotato il docente per eventuali comunicazioni con la famiglia durante l’uscita. Nel caso di infrazione a tale regolamento e al fine di garantire la legalità e una corretta convivenza civile si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari: • l’alunno che si è reso responsabile dell’uso durante l’attività scolastica verrà sospeso dalle lezioni con obbligo di frequenza, espletando attività indicate dai docenti. Nel caso di recidiva, l’alunno dovrà effettuare, durante la sospensione dalle lezioni, attività utili per la scuola; • l’alunno che si è reso responsabile dell’uso durante la visita d’istruzione verrà sospeso dalla partecipazione alle altre; • l’alunno che attraverso l’uso improprio si sia reso responsabile di atti illeciti, che possono recare danno ad altre persone, non verrà ammesso allo scrutinio finale. Il Consiglio di Classe si riserva di adottare altre sanzioni in relazione alla gravità dell’episodio avvenuto. - Art. 31 - Modifica del regolamento Il presente regolamento viene adottato con voto di maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d’Istituto. Esso potrà essere modificato in tutto o in parte soltanto per norma di legge oppure per decisione del Consiglio d’Istituto, espressa a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 213 Il presente regolamento entra in vigore dal 15° giorno di avvenuta pubblicazione all’albo della delibera di Consiglio di Istituto che lo approva. 214 REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALUNNI DIRITTI 1. E’ diritto degli studenti conoscere le norme che regolano la vita della scuola tramite distribuzione del regolamento scolastico a ciascun alunno. 2. Ogni docente deve presentare la progettazione educativa didattica per la propria disciplina. 3. Lo studente ha diritto ad una valutazione tempestiva così come alla tempestiva correzione dei compiti scritti. 4. I genitori degli studenti hanno diritto ad essere consultati per decisioni rilevanti che riguardano l’organizzazione della vita scolastica. 5. Gli studenti hanno diritto di scelta tra le attività opzionali e quelle aggiuntive facoltative compatibilmente con la disponibilità del personale docente. 6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono. La scuola deve promuovere e favorire iniziative volte all’accoglienza ed alla realizzazione di attività interculturali. 7. La scuola deve impegnarsi per porre in essere le condizioni per assicurare: a) corsi di recupero; b) un ambiente salubre e sicuro anche per portatori di handicap; c) un servizio di sostegno psicologico. 8. La scuola favorisce il mantenimento dei rapporti con gli ex-alunni nelle attività di orientamento. DOVERI Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente tutte le attività che vengono svolte nel contesto scolastico e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. 2. Gli alunni, nell’interno della scuola e fuori, sono tenuti ad avere un comportamento educato e corretto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale scolastico e dei propri compagni con lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. 3. Gli alunni sono tenuti ad osservare scrupolosamente le seguenti norme di comportamento: a) gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni; b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato/insegnante/collaboratore. Nel caso di mancanza di giustificazione del ritardo, l’alunno sarà, comunque, ammesso in classe, ma dovrà giustificare entro il secondo giorno dalla rilevazione del ritardo; in caso contrario, saranno convocati i genitori con comunicazione telefonica o scritta; 1. 215 c) gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo su richiesta scritta dei genitori e con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo collaboratore o dell’insegnante dell’ora e solo in presenza di un genitore che firmerà su apposito registro. In caso di impedimento i genitori faranno pervenire una delega scritta con l’indicazione della persona maggiorenne incaricata, la quale, al momento del ritiro dell’alunno, dovrà produrre un documento identificativo. Nel caso in cui è stata effettuata l’iscrizione al servizio mensa, parte integrante dell’orario scolastico, il genitore che abbia necessità di far uscire il proprio figlio durante tale orario, dovrà presentare regolare richiesta scritta per l’uscita anticipata e ritirare personalmente il proprio figlio o far pervenire una delega con le modalità suddette. Nel caso di uscita anticipata durante lo spazio mensa, l’alunno non potrà utilizzare il servizio pullman, ma dovrà essere prelevato dal genitore, o persona da lui delegata, secondo le modalità sopra esposte; d) la giustificazione delle assenze deve essere scritta sul libretto delle giustificazioni e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Nel caso in cui l’assenza non venga giustificata entro due giorni, saranno convocati i genitori; e) durante l’intervallo delle lezioni gli alunni devono tenere un comportamento corretto, sotto il controllo responsabile dell’insegnante della terza ora per la Scuola Secondaria di 1° grado e della seconda ora per la Scuola Primaria; f)al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale in servizio; g) gli alunni, quando si recano ai laboratori, devono essere accompagnati dai docenti responsabili; h) l’alunno è responsabile del proprio banco, dei locali e delle suppellettili della scuola; i) gli alunni sono tenuti a utilizzare i servizi igienici in modo educato e nel rispetto delle norme igieniche. In particolare, per la Scuola Secondaria di 1° grado, si precisa che nel caso in cui viene segnalato da parte del personale docente o dai collaboratori scolastici la presenza di sporco volutamente causato dagli alunni durante l’utilizzo dei servizi igienici, si procederà come segue: • nel caso in cui vengano individuati il responsabile o i responsabili, il Consiglio di Classe procederà ad adottare provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità del fatto commesso (dalla pulizia dei locali alla sospensione dalle lezioni); • nel caso in cui non venga individuato il responsabile o i responsabili, si procederà ad adottare provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità del fatto commesso (dalla pulizia dei locali alla sospensione dalle lezioni) nei confronti degli alunni del piano che hanno utilizzato i servizi nell’arco di tempo in cui si ipotizza siano accaduti i fatti. Ciò sarà possibile in quanto viene registrato giornalmente, dai docenti nel registro di classe, il nominativo e l’orario di uscita dell’alunno che chiede di utilizzare i servizi durante l’orario di lezione. Il Consiglio di Classe si riserverà di adottare ulteriori provvedimenti disciplinari nel caso in cui si riscontri recidività. j) gli alunni devono portare a scuola solo l’occorrente necessario per tutte le attività didattiche; 216 k) gli alunni devono avere cura delle proprie cose; la scuola declina ogni responsabilità per il loro eventuale danneggiamento o smarrimento; l) ogni alunno deve scrivere sul diario, a penna, i compiti, le lezioni e sul libretto scolastico le comunicazioni della scuola dirette agli alunni e alle loro famiglie; m) è proibito ai parenti e agli estranei l’accesso alle aule per comunicare con gli alunni, né si può conferire con gli insegnanti durante l’ora di lezione, se non per urgente necessità e sempre con il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore; n) gli alunni devono partecipare alle attività didattiche scolastiche con abbigliamento appropriato, decoroso e consono all’ambiente. 4. I genitori sono tenuti a segnalare un nominativo a cui affidare il ragazzo in caso di necessità, con delega scritta. 217 DISCIPLINA 1. Nessuno deve essere sottoposto a sanzioni senza prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni. 2. Le sanzioni sono, nel limite del possibili, ispirate al principio della riparazione del danno e sono sempre temporanee e proporzionate all’infrazione. 3. I provvedimenti che prevedono allontanamento dalla scuola sono sempre adottati da un organo collegiale. 4. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 5. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obbiettiva della famiglia o dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. . TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NATURA DELLE MANCANZE PUNIZIONE DISCIPLINARE ORGANO COMPETENTE 218 a) Mancanza ai doveri Ammonizione in classe verbale Insegnanti scolastici: e/o scritta sul libretto scolastico 1) Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni 2) Negligenza abituale, assenza ingiustificata. Ammonimento scritto sul Insegnanti b) Reiterarsi dei casi previsti registro di classe. Scolastico nella lettera a); Intervento del Dirigente Fatti che turbino il regolare Scolastico. andamento della lezione. e Dirigente c) 1. Fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica o atti di vandalismo e di violenza nei confronti dei compagni. 2. Oltraggio al corpo docente, non docente e Dirigente Scolastico. 3. Scarsa cura del patrimonio della scuola Riparazione del danno e Consiglio di classe o team sospensione fino a 15 giorni. (Il (Dirigente Scolastico ed provvedimento può essere Insegnanti) commutato come da art. 4, comma 5 dello Statuto in attività a favore della comunità scolastica). d) Reato di particolare gravità, che comporti anche pericolo per l’incolumità delle persone, perseguibile d’ufficio e per il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. Allontanamento dalla comunità Consiglio di Classe o Team scolastica sino al permanere (Dirigente Scolastico ed della situazione di pericolo o Insegnanti) delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. PROCEDIMENTI ED IMPUGNAZIONI Procedimento 1. Nei casi di ammonizione privata in classe e di intervento del Dirigente Scolastico, la contestazione degli addebiti può essere formulata all’istante, anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe. E’ dovere del Dirigente scolastico e/o dell’Insegnante registrare anche le giustificazioni dell’alunno. 219 2. Quando la competenza sia di un organo collegiale, cioè nei casi di cui ai punti c), d), le contestazioni, con l’invito a presentarsi per le giustificazioni, devono essere sottoscritte dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. All’alunno è consentito di essere accompagnato da un genitore. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall’alunno producendo prove e testimonianze a lui favorevoli. Dopo la prima fase in cui si acquisiranno gli elementi utili per la decisione, l’organo collegiale si riunisce una seconda volta per votare sui provvedimenti da adottare. Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno. Impugnazioni Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Provveditore agli Studi. DISPOSIZIONI FINALI Il regolamento interno può essere modificato solo dal Consiglio d’Istituto su proposta degli organismi collegiali. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa del Consiglio d’Istituto. 220