STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA
Art. 1
Vita della comunità scolastica
1. La. scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata. ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia siglata a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali
dell’ordinamento italiano.
3- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e
la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente ; contribuisce allo sviluppo della personalità
dei giovani, anche attraverso l' educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2
Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l' identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento ; valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
una adeguata informazione,e la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome,
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla. partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti e i docenti, con le
modalità previste dal regolamento di istituto, attivato con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, criteri di
valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola , gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola
media e i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo i tempi e le modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività curricolari.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a- un ambiente favorevole alla crescita interna della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
b- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti
e dalle loro associazioni;
c- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero
della dispersione scolastica,
d- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
e- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
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f- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l' esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. i regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno
della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della
scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole
favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3
Doveri
l. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d' istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all' art. l.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ; a comportarsi nel1a
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4
Disciplina
l. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari
con riferimento ai doveri elencati nell'art3, al corretto svolgimento dei rapporti a1l' interno della comunità scolastica e
alle situazioni specifiche di ogni singola scuola; individuano le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di Responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto di materia.
4. In nessun caso può essère sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesive dell' altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente; qualora il
comportamento generale turbi l'attività didattica o vi siano fenomeni di omertà e/o bullismo si sanziona un rapporto
disciplinare alla classe segnalato al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe che decideranno insieme i
provvedimenti da adottare. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirli in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un
organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L' allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi
reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d' anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'
esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Gli artt. 5 e 6 sono stati omessi perché riguardano la scuola superiore.
In applicazione dell'alt. 4, comma 1, viene emanato il Regolamento di disciplina di questo Istituto, allegato al presente
Statuto.
2
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI”
Viale Marconi, 5 - 42024 CASTELNOVO DI SOTTO (RE)
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
TITOLO 1°
FINALITA' GENERALI
TITOLO 2°
CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
TITOLO 3°
COMPONENTI INTERESSATE AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
 CAPITOLO 1 COMPONENTE INSEGNANTE E CONSIGlIO DI CLASSE/
INTERCLASSE
 CAPITOLO 2
COMPONENTE ALUNNI
 CAPITOLO 3
PERSONALE NON DOCENTE
 CAPITOLO 4
COMPONENTE GENITORI
TITOLO 4°
GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
TITOLO 5°
USO DELLA BIBLIOTECA
TITOLO 6°
USO DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE, DEI LOCALI E SPAZI DELLA
SCUOLA
TITOLO 7°
USO DEL LABORATORIO INFORMATICO
TITOLO 8°
VIGILANZA SUGLI ALUNNI
TITOLO 9°
REGOLAMENTO DI ISTITUTO: VARIAZIONI
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TITOLO 1 – FINALITA’ GENERALI
Art. 1
Il Consiglio d’Istituto e gli altri organi collegiali e individuali previsti dal DPR 31.05.74, n. 416, nei limiti
delle rispettive attribuzioni, gestiscono l’Istituto nello spirito degli ideali democratici espressi nella
Costituzione della Repubblica, per favorire l'orientamento dei giovani nella scelta dell'attività successiva per
prepararli ad assumere i doveri sociali e per porli in una prospettiva di libertà nel loro sviluppo intellettuale,
morale e culturale. La Scuola Secondaria di primo grado è formativa in quanto si preoccupa di offrire
occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni.
La vita dell'Istituto si fonda sul pluralismo culturale e sull'autonomia rispetto a tutte le componenti presenti
nel territorio: sono garantiti il diritto di manifestazione del pensiero e di libera ricerca sul piano culturale ed
educativo nell' ambito dei valori espressi dalla Costituzione.
Art.2 - Programmazione delle attività degli Organi Collegiali
Ciascun organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo
scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.
Art.3 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali con competenze e
rilevanza diverse.
Art. 4 – Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non
inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli
argomenti da trattare nella seduta dell' organo collegiale.
Di ogni seduta .si deve redigere verbale su apposito registro.
TITOLO 2° - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA
Art. 5 – Definizione, funzioni, composizione, elezione e attività del Consiglio di Istituto
Il Consiglio d'Istituto è organo collegiale con potere deliberante in materia di organizzazione,
programmazione e coordinamento della vita e dell'attività dell'Istituto. I limiti delle competenze, i modi di
delibera, la composizione e l'elezione del Consiglio d'Istituto sono quelli fissati dal D.P.R. 31. 05 .1974
n.416 ed eventuali sue successive modificazioni.
Art.6 - ORGANI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sono organi del Consiglio d'Istituto: il Presidente, il Segretario, la Giunta Esecutiva.
La costituzione di detti organi avviene secondo le disposizioni del DPR 31.05.74 n. 416 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.7 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri
da parte del Provveditorato agli Studi, è disposta dal Preside.
Art.8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri
del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i
genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza
nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano stati presenti
alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
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A parità di voti si fa riferimento al D M., 26.07.83 allegato al1a CM. 208 de126/07/83. Il Consiglio può
deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso,
secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente.
Art. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a predisporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente
della Giunta Esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio
d’Istituto formula, sentito il parere del presidente della Giunta Esecutiva, l’ordine del giorno delle riunioni
ordinarie e straordinarie del Consiglio d’Istituto.
Art.10 – ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto ha la facoltà di far intervenire alle sue riunioni, in qualità di consulenti, esperti delle
materie che figurano a1l'O.D.G. La scelta degli esperti deve avvenire a maggioranza.
Art. 11
Il Consiglio d'Istituto può convocare assemblee congiunte o separate di tutte le componenti i Consigli di
Classe per discutere problemi di comune interesse.
Art. 12
Il Consiglio d'Istituto mantiene rapporti di collaborazione sui temi relativi alla Scuola con tutti gli organismi
Istituzionali democraticamente eletti.
Art. 13
Il Consiglio d'istituto può farsi promotore di: incontri assembleari inerenti a problemi interessanti l’Istituto
con docenti, studenti, genitori, non docenti; incontri e riunioni con specifiche categorie sociali, rappresentanti
del mondo del lavoro, della cu1tura e di altre scuole. Può ,in ogni caso, promuovere iniziative pubbliche che
possano contribuire allo sviluppo dei rapporti fra scuola e società e partecipare ad analoghe iniziative.
Art. 14 - LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Preside che ha la rappresentanza legale dell'Istituto .
La Giunta Esecutiva vigila sul buon andamento amministrativo dell’Istituto. Composizione, elezioni,
funzioni e organi della Giunta Esecutiva sono quelli definiti dal D.P.R 31- 05- 74, n. 416 e successive
modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in
numero superiore ad uno (D.P.R. 31.05.74, N.416). La. Giunta Esecutiva delibera le spese e attività per il
regolare funzionamento dell'Istituto: nell’ambito del bilancio e dei programmi di attività approvati dal C.d.I.
predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori de1 Consiglio d'Istituto, fermo
restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.
Art. 15 – RIUNIONI, VOTAZIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Le riunioni del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente la maggioranza dei membri del consiglio stesso.
Le delibere riguarderanno gli argomenti posti all’O.d.G.; possono anche essere trattati argomenti sotto la
voce "varie ed eventuali”. Le votazioni sono palesi tranne che per argomenti riguardanti singole persone: in
questo caso lo scrutinio è segreto. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 16- PUBBLICITA’DEGLI ATTI
La pubb1icità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata da D.P.R. 31.05.74, N.416, deve avvenire
mediante affissioni, in apposito albo d’Istituto, della copia sottoscritta e autenticata dal Segretario del
Consig1io, del testo delle deliberazioni, adottate dai Consiglio stesso. L'affissione all’albo avviene entro il
termine massimo di 8 (otto) giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
La copia della delibera deve rimanere esposta per un periodo di 10 ( dieci) giorni. I verba1i e tutti gli atti
sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, restano a disposizione. La copia
della delibera da affiggere a1l’albo è consegnata al Presidente dal Segretario del Consiglio. Il Preside ne
dispone l'affissione ed attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a
pubblicazione gli atti e le del1ibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
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Art. 17 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, ai termini dell'art. 2 della L.8/4/76 n° 278, gli elettori
delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, i membri dell'Ente Locale, i componenti dell'equipe
dell' A.S.L. operanti in modo continuativo nelle scuole dell'Istituto. Alle sedute del Consiglio di Istituto non
è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone (Legge n. 748 dell'1110.1917). Le persone invitate non possono intervenire nel dibattito se non con il consenso del Presidente. In
ogni caso gli interventi devono essere limitati ad argomenti connessi ai problemi in discussione e non hanno
diritto al voto.
TITOLO 3° - COMPONENTI INTERESSATE AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
 CAPITOLO 1°
- COMPONENTE INSEGNANTI,
- CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE
- COLLEGIO DOCENTI
Art. 18
Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalla legge dello Stato, ai
docenti è garantita la libertà di insegnamento.
Art. 19
All’inizio di ogni anno scolastico si terranno riunioni tra insegnanti tese a focalizzare, sul piano della
didattica, le ipotesi di lavoro e le proposte operative per l’anno scolastico in corso. Esse hanno valore
programmatico, di aggiornamento collettivo e di socializzazione delle esperienze individuali
Art. 20
Il lavoro di ogni Team docente, del Consiglio di classe o di interclasse, all’interno del quale viene nominato
un coordinatore (vicepresidente per la scuola Primaria) per l’anno scolastico in corso, verte sulla definizione
– programmazione - verifica di atteggiamenti e obiettivi educativi in sintonia con la programmazione di
Istituto e la legislazione scolastica; verte, inoltre,sullo sviluppo delle scienze dell'educazione, sulle linee e gli
obiettivi didattici, secondo un'ottica interdisciplinare e nella logica della piena attuazione dei Programmi del
1979, del 1985, delle Indicazioni Nazionali per i piani personalizzati del 2002, delle Indicazioni per il
curricolo del 2007.
Art. 21
Gli indirizzi programmatici del Consig1io di Classe trovano sistematicità all’inizio di ogni anno scolastico,
in relazione ai risultati dei test di ingresso: vengono dati nel piano di lavoro annuale del Consiglio, verificati,
ridefiniti e modificati nelle sedute periodiche durante il corso dell' anno scolastico: infine ne viene data
verifica ultimativa nella relazione finale del Consiglio di Classe.
Art. 22
Il Consiglio di Classe provvederà ad illustrare la programmazione didattico - educativa ai genitori della
classe e a discuterla, al fine di promuovere il più ampio grado di collaborazione con le famig1ie.
Art. 23,
Nella Scuola Secondaria, ad eccezione di particolari situazioni didattiche che dovranno essere motivate agli
alunni, di norma non è consentita più di una verifica scritta al giorno.
Art. 24
La Valutazione avviene secondo forme, modalità e criteri concordati e pubblicati sul POF di Istituto.
Art. 25
Il Consiglio di Classe provvederà ad affrontare i casi di alunni problematici o diversamente abili in stretta
collaborazione con le famiglie e gli organismi territoriali preposti, onde agevolarne l'inserimento e per
favorire e promuovere percorsi di integrazione (Legge 104/92).
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Art. 26
I docenti devono segnalare sul registro di classe e sul diario dell’alunno i comportamenti scorretti che
potranno dar luogo a successivi provvedimenti disciplinari concordati dal C.d.C.
Art. 27
L’attività di aggiornamento professionale dei docenti ha carattere sia individuale che collettivo, i docenti
curano il proprio aggiornamento culturale e professionale individualmente e nel quadro delle iniziative
promosse dai competenti organi della scuola, partecipando anche ad iniziative promosse da Enti pubblici e
privati. Attività quest’ultima fondamentale per sviluppare/migliorare la qualità del servizio offerto dalla
scuola nel suo complesso. Gli insegnanti che frequentano corsi d'aggiornamento organizzati all'esterno della
scuola relazioneranno su tali corsi al fine di socializzarne il senso e le acquisizioni.
Art.28
Le visite di istruzione per le singole classi vengono programmate anticipatamente e le famiglie ne sono
tempestivamente informate: deve essere richiesto il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci nel
rispetto delle norme vigenti.
Art. 29
Gli insegnanti sono tenuti ad essere davanti alle rispettive aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Art.30
Nel cambio d'ora la responsabilità della classe è dell'insegnante che esce. Il cambio avverrà pertanto nel più
breve tempo possibile; in modo che le classi non restino incustodite. In caso di chiamata al telefono, il
docente impegnato in classe non potrà abbandonare l’aula salvo casi di particolare necessità valutati da chi
riceve la telefonata. In tal caso la classe sarà vigilata, in sua assenza, dal personale col1aboratore scolastico.
Art. 31
Gli insegnanti sono tenuti ad effettuare la vigilanza durante l'intervallo al fine di garantirne il corretto
svolgimento, in base a turni stabiliti dalla commissione orario.
Art.32
Al termine dell'ultima ora di lezione del mattino e del pomeriggio l’insegnante accompagnerà gli alunni
all'uscita: ai portoni di ingresso nella scuola Primaria, al cancello nella scuola Secondaria di primo grado. Gli
alunni che usufruiscono del trasposto comunale saranno accompagnati da docenti, collaboratori scolastici e
un volontario AUSER. Per questi ragazzi è previsto il termine delle lezioni alcuni minuti prima del suono
della campana.
Art. 33 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE / INTERCLASSE
Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della
maggioranza dei suoi membri; è escluso dal computo il Presidente. Il Consiglio si riunisce, di
regola, almeno una vota al mese e secondo quanto previsto dal piano delle attività della Scuola e di ciascun
anno scolastico.
Art. 34 – PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI
CLASSE/INTERCLASSE
Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall' Art.2 - (Titolo
I°) e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall' Art. 3 (Tit. I) e coordinate
con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’Art. 3 (Tit. I).
Art. 35
Il Consiglio di Classe/Interclasse è presieduto dal Preside o da un docente, membro del Consiglio, suo
delegato.
Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni coi compiti previsti da1l'Art. 3 del DPR 416/74.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico,dei rapporti interdisciplinari e della
valutazione periodica e finale degli alunni, spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.
Art. 36
7
Il Consiglio di Classe/Interclasse formula proposte sull' azione educativa e didattica e sulle iniziative
sperimentali e quant' altro la Legge affida alle sue competenze; ha il compito particolare di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori; decide i provvedimenti disciplinari conseguenti a
comportamenti scorretti.
Art. 37
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.4 del D.P.R. - 31/03/74 n. 416 che
ne definisce anche le attribuzioni. Il Collegio programma liberamente i suoi lavori in forma coordinata,
secondo quanto stabilito dall'art.3 del presente regolamento.
QUADRO RIASSUNTIVO ORGANI COLLEGIALI
ORGANO
Assemblea di classe
Consiglio di interclasse
Consiglio di classe
(con genitori)
Consiglio di interclasse
Consiglio di classe
(docenti)
COMPONENTI
Docenti e genitori della classe
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico
Docenti del plesso o della classe
Genitori rappresentanti di classe
Dirigente Scolastico
Docenti del plesso o della classe
Collegio Docenti sezionale di
scuola primaria e secondaria di
Dirigente Scolastico
primo grado
Docenti dell’Istituto Comprensivo
Collegio Docenti Unico
Consiglio d’Istituto
Dirigente Scolastico
8 rappresentanti dei docenti
8 rappresentanti dei genitori
2 rappresentanti personale non
docente
Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
Dirigente Amministrativo
un docente
due genitori
un rappresentante personale non
docente
8
FUNZIONI
- Esaminare la programmazione annuale didattica ed
educativa
- Eleggere i rappresentanti di classe
- Discutere iniziative inerenti la programmazione.
- Verificare il lavoro didattico e gli aspetti educativi della
classe.
- Verificare l'andamento didattico educativo
- Formulare proposte al collegio docenti sezionale/unico
sull'azione didattica ed educativa e su iniziative di
sperimentazione
- Esprimere parere sull'adozione dei libri di testo
- Assumere eventuali provvedimenti disciplinari a carico
degli alunni
- Coordinare l'azione didattica ed educativa
- Verificare periodicamente l'andamento didattico.
- Valutare periodicamente gli alunni
- Elaborare la programmazione didattica ed educativa
d’Istituto
- Elaborare ed approvare il Piano dell’Offerta Formativa
- Approvare progetti di sperimentazione
- Verificare periodicamente l'azione didattica
- Eleggere il comitato per la valutazione dei docenti in prova
- Adottare i libri di testo
- Formulare proposte relative agli orari delle lezioni
- Promuovere iniziative di aggiornamento
- Elaborare e adottare gli indirizzi generali
- Deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- Deliberare l’impiego dei mezzi finanziari
- Adottare il Piano dell’Offerta Formativa
- Deliberare l’adozione dei regolamenti interni
- Deliberare l’acquisto dei beni e delle attrezzature
- Indicare i criteri generali per la formazione delle classi
- Avere competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici
- Deliberare il calendario e l’orario scolastico
- Preparare i lavori del Consiglio d’istituto
- Curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto
- Proporre al Consiglio, entro il 31 ottobre, il programma
delle attività finanziarie
Dirigente Scolastico
2 docenti curricolari
2 docenti di sostegno
1 rappresentante del personale
Gruppo di Lavoro d’ Istituto per ausiliario
l’integrazione scolastica degli Genitori di alunni in situazione di
alunni in situazione di handicap handicap
Componente genitori eletti nel
consiglio di istituto
1 rappresentante dell’AUSL
1 rappresentante dell’Ente Locale
- promuovere una cultura dell'integrazione;
- favorire percorsi d'integrazione nell'ambito delle
opportunità presenti sul territorio,
- indicare i criteri generali per attuare l’integrazione nella
scuola di competenza;
- proporre al Consiglio di Istituto un piano di acquisti
specifici;
- porsi come interlocutore privilegiato nel coordinare gli
interventi previsti dagli Accordi di programma;
- valutare in corso d’anno e al termine dello stesso
l’andamento dell’integrazione scolastica.
 CAPITOLO 2°- COMPONENTE ALUNNI
Art. 38
La Scuola dell' obbligo si prefigge lo scopo di promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i
principi della Costituzione, di favorire l' orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva, e
quindi di far raggiungere agli alunni, in relazione all'età, sia nell’aspetto individuale, che in quello sociale, la
maturazione della propria personalità. Ogni alunno pertanto ha il dovere di partecipare in modo attivo alla
vita della comunità scolastica, impegnando al massimo le proprie capacità e favorendo col suo
comportamento il regolare svolgimento dell'attività scolastica.
Art. 39
Elemento indispensabile per l' attuazione di quanto sopra esposto è il massimo rispetto reciproco di ogni
singolo appartenente alle categorie che operano nella scuola: alunni, insegnanti, personale non insegnante. Il
rispetto deve riguardare persone, opinioni e cose degli altri. Si richiama in particolare la necessità di usare
correttamente il materiale, le attrezzature e lo stesso edificio scolastico.
Art.40
Gli alunni dovranno essere muniti di diario personale delle lezioni su cui annotare gli impegni scolastici e le
comunicazioni degli insegnanti alle famiglie e viceversa. Gli insegnanti stimoleranno l'uso del diario che
deve avere valenza didattica. I genitori controlleranno quotidianamente il diario che sarà il mezzo più diretto
e continuativo di comunicazione fra scuola e famiglia. Gli alunni dovranno portare tutto il necessario per la
giornata scolastica. E' proibito portare in classe oggetti estranei all'attività didattica. L'esigenza del rispetto di
se stessi e degli altri richiede che l'alunno curi l'igiene e l'ordine della persona e che tenga un contegno e un
linguaggio corretti nei confronti di tutti.
Art. 41
Gli alunni entrano nella scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al suono della campanella e si
recano ordinatamente nelle rispettive aule evitando schiamazzi e confusione sia nei corridoi che nelle aule.
Art.42
Le lezioni avranno inizio al suono della seconda campanella. Eventuali brevi ritardi saranno ammessi
dall'insegnante della prima ora. Ritardi prolungati e ripetuti saranno segnalati sul registro di classe e sul
diario.
Art. 43
Durante le lezioni e nell’intervallo tra due diverse ore, agli alunni non è consentito uscire dall’aula, se non
per necessità, e devono comunque rientrare al più presto. Il trasferimento in aule speciali e in palestra non
verrà effettuato alla spicciolata ma in un unico gruppo accompagnato dall'insegnante interessato o dal
personale collaboratore scolastico.
Art.44
L’Intervallo è finalizzato ad offrire agli alunni una pausa: gli alunni si tratterranno nel corridoio del piano in
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cui è situata l’aula o, tempo permettendo, nel cortile.
Art. 45
Al termine delle lezioni gli alunni usciranno accompagnati dall'insegnante, lasciando l’aula in ordine.
Art. 46
In caso di seria indisposizione di un alunno durante le ore di lezione verrà avvertita la famiglia, che
provvederà a ritirarlo dalla scuola. Agli alunni indisposti non saranno somministrati farmaci di alcun genere
senza autorizzazione scritta di un medico. In caso di malore grave si provvederà al trasporto al più vicino
posto di soccorso mediante ambulanza.
Art. 47
In applicazione dell’art. 4 dello Statuto, sono norme di comportamento degli alunni, le seguenti:
1 – L’alunno deve essere rispettoso con tutto il personale della scuola e con i compagni.
2 - Deve presentarsi puntualmente a scuola, fornito di tutto l’occorrente per le lezioni, diario compreso che
deve essere controllato quotidianamente dalla famiglia.
3 - L' alunno deve prepararsi ogni giorno in tutte le materie. Quando gravi motivi non glielo abbiano
permesso, i familiari ne informeranno gli insegnanti. L’alunno stesso dovrà dichiarare all'inizio della lezione
l’eventuale dimenticanza di materiale didattico.
4 - I compiti e le lezioni devono essere quotidianamente annotati sul diario che deve essere tenuto con la
massima diligenza: il diario, perciò, è esclusivamente strumento didattico e di comunicazione tra scuola e
famiglia.
5- L’alunno deve curare l’igiene personale, tenere con diligenza i propri libri e quaderni e rispettare quelli
dei compagni e avere rispetto di tutto il materiale scolastico, compreso gli arredi.
6 - E' proibito portare a scuola oggetti estranei all’attività didattica, con particolare riferimento a giocattoli o
strumenti di tipo elettronico. Per oggetti o denaro smarriti la scuola non si assume responsabilità.
7 - Gli alunni devono entrate in classe al suono della prima campana (ore 8.00) e predisporsi per le attività
didattiche. Le lezioni hanno inizio 5 minuti dopo, al suono della seconda campanella.
8 – L’alunno che arrivi a scuola in ritardo dovrà presentarsi munito di giustificazione. Anche i frequenti lievi
ritardi verranno segnalati sul registro di classe e sul diario dell’alunno.
9 - Nessun alunno può abbandonare le lezioni o uscire comunque dall’edificio scolastico prima dell’ orario
d'obbligo, senza la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci.
10- Nella scuola secondaria di primo grado, durante la prima ora, gli alunni non devono recarsi ai servizi se
non per urgenti necessità.
11- Durante le lezioni gli alunni non devono girare per i corridoi.
12-Durante l'intervallo ricreativo della durata di 15 minuti alla scuola secondaria (ore 9,55/10,10) e di 20
minuti alla scuola primaria (10,20/10,40) gli alunni possono conversare, consumare la merenda, andare ai
servizi, mantenendo sempre un comportamento corretto. L 'intervallo si effettua o nel piano della propria
aula o in cortile, in base alle decisioni comunicate agli alunni.
13- Nel cambio d’ora gli alunni vigilati dall'insegnante che termina la lezione, non devono sostare nei
corridoi, ma attendere correttamente in au1a, predisponendo il materiale della lezione successiva. Il
trasferimento in aule speciali e in palestra, verrà effettuato non alla spicciolata ma in un unico gruppo
accompagnato dall’insegnante interessato o dal personale collaboratore scolastico.
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14 Qualche minuto prima del termine dell'ultima ora di lezione; gli alunni devono sistemare banchi e
seggiole, raccogliere la carta. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus usciranno dalla classe alcuni
minuti prima delle ore 13 e saranno vigilati dal personale scolastico (collaboratori nella Secondaria; docenti,
collaboratori e un volontario AUSER nella Primaria) nel percorso da compiere per raggiungere il pullman.
15 Al suono della campana dell’ultima ora di lezione, gli alunni accompagnati da un docente, devono uscire
dall'edificio scolastico mantenendo un comportamento corretto.
16- Le assenze devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Fino a 5 giorni,
Domeniche e festivi compresi, si utilizza per la giustificazione il libretto apposito che l'alunno consegnerà
all'insegnante della l^ ora. Oltre i 5 giorni occorre il certificato medico.
- In caso di assenza ingiustificata o sospetta giustificazione sarà data comunicazione diretta ai genitori. Se
l'alunno è sprovvisto di giustificazione per due giorni dopo 1' assenza, verrà avvisata la famiglia. In caso di
assenza molto prolungata, qualora dalla famiglia non venga fornita spiegazione, si procederà applicando le
norme di legge sull' obbligo scolastico.
17- I genitori possono chiamare al telefono i figli durante le ore di lezione solo in caso di estrema necessità
valutata da chi riceve la telefonata. Di norma saranno invitati a lasciare un messaggio che verrà recapitato
quanto prima al figlio. Sono vietate le telefonate degli alunni ai propri genitori per farsi recapitare materiale
scolastico dimenticato.
18- I genitori saranno periodicamente informati delle notizie di interesse generale riguardanti la scuola a
mezzo di assemblee di classe o di Istituto, appositamente convocate dagli organi collegiali.
19-Le notizie riguardanti il profitto e il comportamento dei singoli alunni sono normalmente comunicate a
mezzo diario oppure a mezzo lettera, nelle ore di ricevimento settimanali e nei periodici ricevimenti generali.
Si sollecitano contatti personali frequenti con i genitori quando vi sia uno scarso profitto o un
comportamento scorretto.
20- In caso di danni materiali arrecati a persone, cose, strutture o attrezzature scolastiche, l'alunno sarà tenuto
al risarcimento dei danni.
Ad integrazione di quanto sopra esposto, sulla base del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria si comunica quanto segue:
A. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)
21-Scaletta degli interventi disciplinari che si produrranno col peggiorare del comportamento dell’alunno
A1 richiamo verbale
A2 avvertimento scritto sul diario dell'alunno
A3 ammonizione scritta (rapporto) la cui segnalazione alla famiglia avviene da parte del Docente o
del Dirigente e notificata sul diario di classe.
B. Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso da 1 a 15 giorni
C. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
D. Esclusione dallo scrutinio finale
E. Non ammissione all’Esame di Stato
Le sanzioni A1, A2, A3 pertanto sono irrogate dai docenti; la sanzione B dal Consiglio di Classe,
presieduto dal dirigente scolastico. Il Consiglio di Classe ha comunque facoltà, ove lo ritenesse opportuno,
comminare le sanzioni A1, A2, A3.
a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un
periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;
b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento
fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di
Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
22 - Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso da 1 a 15 giorni
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Per offese gravi alle persone o danni gravi all'arredo è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica
fino a un massimo di 15 giorni.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al
fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
23 - Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9) sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono
due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es.
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a
15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata
alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti
tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e
necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e
definitivamente
acclarati
con
successiva
sentenza
del
giudice
penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia
dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero
educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica.
In caso si sanzioni che comportino l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al
termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis): L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio
d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona
umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria
apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni
determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità
dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo
di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non
comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero
di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di
scrutinio.
24 - Esclusione dallo scrutinio finale - Non ammissione all’Esame di Stato
In caso di sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter):
nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il
Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame
di
Stato
conclusivo
del
corso
di
studi
(Comma
9
bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate
soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi
dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il
rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità
della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno
scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche
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esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari
delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e,
come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di
passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a
meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone
coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si
applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis”
sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM
306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio
all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato,
ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere
anche precisazioni in ordine a quanto precede.
25 - Contro le sanzioni disciplinari, relative ai commi n.22 e n.23 e n.24 è ammesso ricorso da parte dei
genitori degli studenti all'Organo di Garanzia interno all'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione.
Fanno parte di tal organo il Capo di Istituto, due docenti e due genitori (di scuola secondaria).
Docenti e genitori vengono nominati dal Consiglio di Istituto nella sua prima seduta e durano in carica fino
all'elezione di un nuovo Consiglio di Istituto.
26 - E’ vietato tenere acceso il telefono cellulare durante l’orario scolastico. Le infrazioni a tale divieto da
parte degli alunni saranno sanzionate con il ritiro del telefono da parte dell’insegnante fino al termine della
mattinata, annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta ai genitori.
Infrazioni ulteriormente reiterate saranno valutate caso per caso dai Consigli di Classe, con sanzioni
commisurate in base alla gravità e alla durata delle stesse.
27 - E’ assolutamente vietato utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi video ludici per la realizzazione (e
la successiva diffusione) di immagini, sotto forma di mms, video o fotografie nei confronti di compagni o
adulti durante le attività didattiche, nelle visite guidate, nei viaggi d’istruzione e in qualunque altra attività
didattica, (svolta all’interno o all’esterno della sede scolastica).
Tali azioni sono intese come un trattamento illecito di dati personali e saranno pertanto soggette a sanzioni
pecuniarie (irrogate dall’Autorità garante della privacy) e disciplinari, che saranno valutate, caso per caso,
dai Consigli di Classe (direttiva n. 104 del 30 novembre 2007).
Per tali infrazioni si prevede la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento dalla comunità scolastica per un
periodo che sarà stabilito in base alla gravità dell’infrazione commessa.
28 - Nel caso di comportamenti particolarmente scorretti, irresponsabili e lesivi dell’altrui e propria
incolumità, il Consiglio di classe può esprimere, a maggioranza, la non ammissione dell’alunno al viaggio
d’istruzione di fine anno scolastico. Tale decisione, debitamente documentata sul registro dei verbali dei
Consigli di Classe, dovrà essere preventivamente comunicata alla famiglia in forma scritta.
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Sintesi
INFRAZIONI
INFRAZIONI NON GRAVI
Frequenza non regolare:
elevato numero di assenze non motivate
assenze non giustificate
ritardi ripetuti al rientro in classe dopo
l’intervallo o nel cambio d’ora
Rispetto degli altri:
scorrettezze non gravi verso i compagni, i
docenti e/o il personale ausiliario
disturbo durante le lezioni
abbigliamento non decoroso
Rispetto delle regole del plesso:
mancato rispetto delle regole del plesso
-
eccessivo disordine e sporcizia degli spazi
mancato rispetto delle regole durante
l’intervallo
utilizzo di oggetti non legati alla didattica
(giochi, riviste ecc)
uso del cellulare
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AUTORITA’
COMPETENTE
annotazione sul registro di classe
docente
dopo tre giorni di mancata giustificazione
segnalazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia
richiamo verbale
richiamo scritto sul diario
comunicazione alla famiglia
docente
pulizia degli spazi stessi
svolgimento dell’intervallo in classe per un
numero di giorni proporzionale all’infrazione
comunicazione sul diario alle famiglie, sequestro
degli oggetti stessi e riconsegna ai genitori
docente
Utilizzo del cellulare:
ritiro del telefono da parte dell’insegnante fino al
termine della mattinata, annotazione sul registro di
classe e comunicazione scritta ai genitori.
Infrazioni ulteriormente reiterate saranno valutate
caso per caso dai Consigli di Classe, con sanzioni
commisurate in base alla gravità e alla durata delle
stesse.
Per quanto riguarda l’eventuale realizzazione e
diffusione di immagini non autorizzate vd art. 27.
INFRAZIONI GRAVI
Rispetto degli altri:
insulti, uso di termini volgari e offensivi
interruzioni continue delle lezioni
rifiuto persistente alle richieste dei docenti
non rispetto del materiale altrui
furto
Rispetto delle norme di sicurezza:
violazione dei regolamenti di laboratorio o
degli spazi attrezzati
lanci di oggetti contundenti
mancato rispetto delle regole per l’attività
di ed. fisica
infrazione al divieto di fumare all’interno
della scuola o nel cortile scolastico
Rispetto delle strutture e delle attrezzature:
-
danneggiamento volontario di attrezzature
incisione di banchi/porte
scritte su muri, porte, banchi
danneggiamenti dei servizi igienici
annotazione disciplinare sul registro di classe con
comunicazione alla famiglia
alla terza annotazione sul registro di classe,
vidimazione del Dirigente Scolastico con eventuale
proposta di allontanamento dall’Istituto e/o non
ammissione viaggio di istruzione di fine anno
Docente
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Consiglio d’Istituto
annotazione disciplinare sul registro di classe con
comunicazione alla famiglia
alla terza annotazione sul registro di classe,
vidimazione del Dirigente Scolastico con eventuale
proposta di allontanamento dall’Istituto e/o non
ammissione viaggio di istruzione di fine anno
Docente
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Consiglio d’Istituto
annotazione disciplinare sul registro di classe con
comunicazione alla famiglia
richiesta di colloquio con i genitori per il rimborso
del danno
alla terza annotazione sul registro di classe,
vidimazione del Dirigente Scolastico con eventuale
proposta di allontanamento dall’Istituto
eventuale non ammissione viaggio di istruzione di
fine anno
Docente
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Consiglio d’Istituto
14
Eventuali comportamenti scorretti attuati durante il trasporto scolastico organizzato dal Comune sono
equiparati alle norme che regolano l’attività scolastica. I consigli di classe e o i team docenti valuteranno su
questa base i provvedimenti da adottare.

CAPITOLO 3° - PERSONALE NON DOCENTE
Art. 48
Il personale non insegnante, come tutte le componenti che operano nella scuola, è partecipe dell' azione
educativa che ivi si svolge nei confronti degli alunni. I collaboratori scolastici collaborano in tutti i momenti
dell'attività. scolastica e particolarmente in quelli più delicati dell'ingresso degli alunni nella scuola,
dell'intervallo, dell'uscita alla fine delle lezioni e del trasferimento alle aule speciali e in palestra.
Art. 49
Ad ogni piano dell' edificio è assicurata la presenza di collaboratori scolastici che prestano opera di
collaborazione e di aiuto ad insegnanti ed alunni, per tutta la durata dell’orario scolastico. Gli stessi vigilano
sugli alunni affidati in caso di particolare necessità alla loro sorveglianza e hanno compiti di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici. Durante l'intera mattinata vigilano sull'accesso a scuola
dall'ingresso principale, che deve essere sempre chiuso.
Art. 50
Durante le ore di servizio i collaboratori scolastici non possono assentarsi dal lavoro, se non dopo averne
fatto richiesta al responsabile amministrativo (responsabile del servizio ausiliario) e dopo aver provveduto a
farsi sostituire da un col1ega.
Art. 51
Il personale non docente collabora unicamente per servizi inerenti all’attività scolastica.
Art. 52
I collaboratori scolastici non consentiranno agli alunni di accedere, se non accompagnati, alla presidenza,
alla segreteria, alla sala insegnanti, alla biblioteca.
Art.53
Nel rispetto dell’orario e dell’obbligo di servizio del personale non docente il Consig1io di Istituto indica i
criteri in base alle attività della scuola, dell’orario di servizio del personale di segreteria e ausiliario. Le
prestazioni di servizio del personale ausiliario per l'orario pomeridiano tendono ad assicurare la vigilanza
continua all’interno dell'edificio scolastico e saranno dovute anche in re1azione al frazionamento delle
istituzioni scolastiche e alle attività parascolastiche ed interscolastiche.
Art. 54
Per quanto attiene alle funzioni del responsabile amministrativo e alle mansioni del personale educativo ed
ausiliario, si fa espresso riferimento all’ultimo C.C.N.L.
Art. 55
Alla fine della 5^ ora i collaboratori scolastici in servizio controlleranno il regolare deflusso degli alunni
verso la scala. In particolare, concorreranno ad accompagnare gli alunni che usufruiscono del servizio di
trasporto comunale, secondo le modalità previste dall’art.47, c. 14 .

CAPITOLO 4° - COMPONENTE GENITORI
Art.56
Per un corretto e fattivo rapporto tra scuola e famiglia i genitori parteciperanno alla vita della scuola
attraverso gli organismi collegiali.
Art.57
L'assemblea dei genitori della classe, il Consiglio dì Classe e il Consiglio d’Interclasse sono momenti
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fondamentali di dibattito delle problematiche insorte e di verifica dell’attività svolta. L'assemblea di classe
può essere convocata dai genitori eletti nei consigli di classe e di interclasse da un terzo dei suoi componenti.
Art.58
Dopo che i Consigli di Classe e i docenti di classe della Primaria avranno predisposto la programmazione
annuale, i genitori di ogni classe verranno convocati per essere informati e discutere l’impostazione
pedagogica della classe al fine di una collaborazione attiva al processo educativo, sempre nel rispetto delle
diverse funzioni.
Art. 59
E’ fondamentale, per affrontare la problematica del singolo alunno, il colloquio frequente tra le famiglie e i
docenti nei ricevimenti settimanali dei singoli insegnanti e in quelli periodici generali. In caso di particolare
necessità il docente, a sua discrezione, può ricevere i genitori al di fuori dell'ora di ricevimento settimanale
stabilita. Se è in classe deve chiedere al personale collaboratore scolastico di vigilare la classe in sua assenza.
Titolo 4º - ESCURSIONI, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, GITE
Art. 60 Generalità
Escursioni, visite guidate, viaggi d’istruzione, gite e viaggi connessi ad attività sportive
devono essere funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici a fondamento
del POF dell’Istituto e presuppongono, in considerazione delle motivazioni educativodidattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una adeguata
programmazione didattica e culturale.
Caratteristica comune delle iniziative didattico-educative in argomento è, dunque, la finalità
di integrazione della normale attività formativa della scuola, sul piano della formazione
generale della personalità degli alunni o sul piano degli apprendimenti. Tali iniziative si
configurano infatti come attività didattiche, educative e formative della scuola perciò la fase
programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi
collegiali ad essa preposti e si basa su progetti che consentano di qualificare dette iniziative
come vere e proprie attività complementari della scuola.
Di norma la partecipazione dei genitori degli alunni non è consentita; potrà essere autorizzata
solo se specificamente programmata con i docenti, per casi particolari o su specifico progetto.
In tal caso i genitori, con funzione di accompagnatori, parteciperanno alle attività
programmate per gli alunni.
Per il buon funzionamento dei viaggi d’istruzione, le richieste da parte dei
docenti organizzatori devono essere consegnate al Dirigente entro la fine del
mese di Dicembre. Entro la metà del mese di Febbraio deve esserci
l’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Istituto.
ART. 61 Tipologie
Le iniziative in argomento possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:
- escursioni: uscite a piedi delle scolaresche, senza utilizzo di mezzi di trasporto e
nell’ambito dell’orario scolastico;
- visite guidate (uscite nell’arco della mattinata o dell’orario di lezione), viaggi
d’istruzione (uscite che richiedono l’intera giornata o più giornate con prevalente finalità
didattica) e gite (uscite che richiedono l’intera giornata o più giornate con prevalente finalità
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educativa): comportano l’utilizzo di un mezzo di trasporto. In tale tipologia si comprendono
anche viaggi connessi ad attività sportive e motorie.
Di seguito i termini di “visite guidate”, “viaggi d’istruzione”, “gite” e “viaggi connessi ad
attività sportive e motorie” sono utilizzati come sinonimi poiché soggetti alla medesima
regolamentazione.
Art. 62 Destinazione e durata
Nella scuola Primaria e nella scuola secondaria di primo grado, limitatamente alle classi 1^ e 2^,
si possono organizzare visite guidate di norma nell’arco della giornata.
Nelle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado si possono organizzare visite guidate
anche di durata superiore ad una giornata.
Art.63 Organizzazione escursioni
a inizio anno i docenti interessati debbono acquisire
preventivamente il consenso degli esercenti la patria potestà
familiare sugli alunni, valido per tutto l’anno scolastico;
i docenti organizzano escursioni nel rispetto delle finalità del POF e
delle programmazioni didattiche disciplinari;
i docenti individuano percorsi e luoghi che diano adeguate garanzie
di sicurezza;
non è previsto alcun tipo di autorizzazione poiché tali attività sono
considerate come specifici momenti dell’ordinaria attività didattica
delle classi.
Art.64 Organizzazione visite guidate, viaggi d’istruzione, gite
CONSIGLI DI CLASSE
I Consigli di Classe /Interclasse (convocati con la componente genitori):
deliberano relativamente alle visite guidate, viaggi d’istruzione e
gite, viaggi connessi ad attività sportive o motorie, individuando le
mete in funzione delle finalità didattico-educative, integrando tali
attività nella programmazione delle rispettive classi e ponendo
particolare attenzione al problema della sicurezza;
deliberano in conformità con le disposizioni del Consiglio d’Istituto
e del Dirigente Scolastico;
deliberano tenendo conto del fatto che alle famiglie non devono
essere chieste quote di partecipazione di rilevante entità; allo scopo
di contenere le spese di viaggio programmano le attività in modo da
favorire, nei limiti del possibile, il raggruppamento per classi
parallele o contigue;
a causa del costo elevato dei trasporti si effettuano, generalmente,
una o due visite guidate all’anno per classe e un viaggio d’
istruzione o gita per classe;
programmano le attività nell’ottica della partecipazione di tutti gli
alunni, privilegiando viaggi che consentano la più estesa
partecipazione possibile. Fanno ovviamente eccezione i viaggi per
la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad
attività sportive, teatrali, musicali, ecc….;
17
-
-
-
individuano, di norma, un docente accompagnatore ogni 15 alunni
partecipanti al viaggio ed 1 docente supplente per eventuali
sostituzioni (per i trasporti in palestra è sufficiente 1 docente
accompagnatore ogni 20 alunni);
nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di
handicap deve valutare la necessità di provvedere alla designazione
di un accompagnatore qualificato in base alla specificità della
situazione, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno
commisurata alla gravità della disabilità;
devono verbalizzare le delibere nei rispettivi registri.
DISPOSIZIONI GENERALI
Gli accompagnatori degli alunni alle gite scolastiche saranno scelti dai Consigli di Classe
/Interclasse in proporzione di 1 ogni 15 alunni, più un docente in caso di alunni disabili. Nelle
uscite nell’arco della mattinata, sulla base di opportune valutazioni rispetto alla destinazione,
al grado di maturità degli alunni, al tipo di percorso da seguire e ai pericoli prevedibili,
possono essere effettuate deroghe, specificamente autorizzate dal dirigente scolastico.
Il docente “capo-gita”:
è il referente organizzativo della gita, mantiene i rapporti con
docenti, segreteria e Dirigente Scolastico;
compila il modulo per la presentazione del progetto di visite
guidate e relativi allegati, indicando anche gli eventuali
accompagnatori previsti per gli alunni certificati;
verifica la completezza di tutta la documentazione, il rispetto delle
disposizioni e delle procedure previste prima di consegnare la
documentazione stessa in segreteria;
è il referente dei docenti accompagnatori nel corso della gita;
entro 1 settimana dal rientro informa verbalmente il DS
sull’andamento della visita e segnala, in forma scritta, eventuali
problemi rilevanti;
svolge anche le funzioni di docente accompagnatore.
provvede a consegnare in Segreteria le autorizzazioni debitamente
firmate dai genitori
provvede a consegnare in Segreteria copia del versamento della
quota di partecipazione.
I docenti accompagnatori:
 debbono assicurarsi dell’avvenuta:
1. consegna alle famiglie della loro classe del programma
della gita d’istruzione;
2. riconsegna delle dichiarazione di consenso alla gita
debitamente firmate da parte dei genitori
della loro classe, sugli appositi moduli.
 svolgono compiti didattico-educativi sia in fase preliminare che
durante la gita;
 svolgono la vigilanza degli alunni;
 segnalano particolari problematiche al capogita e ne seguono le
indicazioni
L’addetto della Segreteria:
18
-
individua e contatta le ditte di trasporto o le agenzie di viaggio
idonee rispettando le procedure previste dalle vigenti normative;
verifica che le ditte di trasporto o le agenzie di viaggio siano in
possesso dei requisiti previsti dalle norme;
verifica il rispetto delle disposizioni del Consiglio d’Istituto e del
Dirigente Scolastico
e provvede a richiedere i necessari
adeguamenti al docente “capogita”.
Predispone il prospetto comparativo dei preventivi
Il Dirigente Scolastico:
vista l’istruttoria preparata dalla Segreteria, autorizza , su delega del
Consiglio di Istituto, le visite guidate di 1 giorno.
può autorizzare direttamente e promuovere contatti con altri Istituti
al fine di realizzare scambi di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione purchè ne ravvisi la coerenza
con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
SCELTA DELL’AGENZIA O DELLA DITTA DI TRASPORTI
L’Istituto Scolastico può organizzare i viaggi:
1) in proprio avvalendosi di ditte di autotrasporti affidabili e serie;
2) avvalendosi di agenzie di viaggio in grado di fornire un servizio adeguato alle
specifiche necessità e che forniscano garanzie di affidabilità e serietà.
ASPETTI FINANZIARI
Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività
sportive, vengono imputate secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
Qualora non si preveda l’intervento finanziario dell’Istituto o di altri soggetti, l’integrale
onere è a carico delle famiglie.
Il Dirigente Scolastico, su segnalazione dei docenti della classe, provvede ad individuare
particolari situazioni di alunni cui sovvenzionare parzialmente o, in casi eccezionali,
totalmente la partecipazione alle attività scolastiche esterne; tali interventi vengono effettuati
dal Dirigente Scolastico qualora riconosca effettive condizioni di difficoltà o di grave disagio
a sostenere la spesa. Tali spese vengono imputate al bilancio dell’Istituto. Il Dirigente
Scolastico ed i docenti procedono con la massima riservatezza.
TITOLO 5° - USO DELLA BIBLIOTECA
Art.65
La biblioteca è a disposizione di alunni e insegnanti.
Art. 66
Il Collegio dei docenti nominerà annualmente due insegnanti che costituiranno la commissione responsabile
della Biblioteca
Art. 67
I libri saranno concessi in prestito agli alunni e agli insegnanti per un periodo non superiore a 20 giorni, il
prestito sarà effettuato dai due insegnanti responsabili.
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Art.68
I volumi dovranno essere restituiti, nelle stesse condizioni di consegna ai bibliotecari e non potranno essere
scambiati senza la relativa registrazione. La mancata riconsegna del libro, la sua parziale o totale distruzione
e comunque i danni arrecati attraverso sottolineature, 1e annotazioni ed altre segnalazioni, dovranno essere
risarciti.
Art. 69
Ogni anno, a fine settembre, i due bibliotecari, dopo un accurato controllo, segnaleranno i libri da eliminare,
da riparare o da sostituire al Consiglio di Istituto il quale, entro il successivo mese di ottobre, prenderà le
decisioni relative.
Art. 70
In Collegio Docente ogni anno, concorderà con il Consiglio di Istituto, l’acquisto dei volumi e degli
abbonamento alle riviste che saranno ritenute utili all’espletamento dell’attività didattica.
TITOLO 6° - USO DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE, DEI LOCALI E SPAZI DELLA
SCUOLA
PREMESSA
Il Consiglio di Istituto fissa e stabilisce l'uso dei locali e spazi della scuola nonché delle attrezzature
scolastiche ivi esistenti.
Art. 71
L' acquisto delle attrezzature e dei sussidi didattici sarà deliberato dal Consiglio di Istituto in base alle
proposte formulate dal Collegio Docenti.
Art. 72
Ogni anno il Consiglio di Istituto delibererà, su un programma da concordarsi con il Collegio Docenti per
l’intervento organizzativo e finanziario riguardante le attrezzature e i sussidi didattici. L’uso dei locali della
scuola potrà avvenire solo nel rispetto delle attrezzature in essa contenute e il fruitore dovrà farsi garante
della sicurezza di tutti gli ambienti.
Affinché ciò sia possibile l'Istituto dovrà essere dotato di adeguate strutture a tutela di quanto presente negli
uffici amministrativi e nei vari laboratori. L’uso dei locali della scuola sarà consentito solamente per la
promozione e/o l’attivazione di attività culturali, scolastiche e parascolastiche.
Art. 73
Il Collegio Docenti annualmente nominerà uno o due Insegnanti responsabili di ogni aula speciale e della
Biblioteca i quali custodiranno le apparecchiature, gli strumenti e materiali vari, rendendosene garanti ed
assicurandone l' ordine e il controllo per evitare il rapido deterioramento o la sottrazione dei beni in esse
conservate. La nomina dell'incaricato dovrà cadere su insegnanti della specifica materia di ogni aula speciale.
Altre eventuali situazioni non regolamentate da normative vigenti o dal presente regolamento saranno
valutate e gestite direttamente dal preside o da chi ne fa le veci.
TITOLO 7° UTILIZZO DEL LABORATORIO INFORMATICO
Art. 74 L’utilizzo del laboratorio è riservato al personale docente ed agli alunni dell’Istituto per attività
esclusivamente d’informatica
Art. 75 Ogni utilizzo da parte dei docenti va puntualmente annotato sul registro prima di prelevare le chiavi
dell’aula (da richiedere ai collaboratori scolastici)
Art. 76
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E’ pertanto vietato l’uso dello stesso a persone estranee all’Istituto. Solo in casi eccezionali, previo consenso
del Consiglio d’Istituto e sentito il docente funzione strumentale responsabile del laboratorio stesso, tale uso
sarà consentito
Art. 77
E’ consentito l’uso del laboratorio agli alunni SOLO alla presenza dei docenti, che devono assiduamente
controllarli nell’utilizzo corretto delle attrezzature e del software, con la relativa assunzione di responsabilità
Art. 78
Chi intende accedere al laboratorio stesso, deve verificarne la disponibilità e prenotarne l’utilizzo. In caso di
compresenza di più richieste, avranno la precedenza le attività a classi intere, quelle programmate ad inizio
anno ed infine le altre
1) I docenti che effettuano attività di recupero, alfabetizzazione e sostegno utilizzeranno i computer
appositi, collocati nelle aule di sostegno
2) Il computer server è vietato agli alunni
3) I docenti devono far aprire agli allievi una cartella personale entro cui salvare i propri documenti,
indicando la classe e l’anno scolastico in corso (a.s. 200..-200.. cl....)
E’ vietato salvare sul desktop. Tutto ciò che viene salvato al di fuori della cartella personale sarà
periodicamente eliminato. Al termine delle attività didattiche possono essere riformattati i computer,
quindi è vivamente consigliato il backup su floppy o CD dei documenti personali
4) Agli alunni è vietato l’accesso all’armadio contenente il software
5) E’ vietato a docenti ed alunni il prestito domestico di qualunque tipo di software, (sia su dischetto sia su
CD-ROM), al fine di evitare conflitti con la legge sul diritto d’autore
6) E’ vietato l’utilizzo di dischetti e CD-ROM privati d’alunni e docenti, per evitare il più possibile
l’inserimento di virus, con la conseguente inagibilità del laboratorio stesso
7) Ogni installazione di software deve essere prima concordata con il docente responsabile del laboratorio
8) E’ obbligatorio seguire le procedure previste per l’accensione e lo spegnimento delle macchine. Chi non
conosce tali norme, non può utilizzare il laboratorio
9) Ogni anomalia deve essere prontamente segnalata al responsabile del laboratorio, al fine di limitare i
danni possibili
10) E’ consentito l’accesso ad Internet esclusivamente per attività scolastiche e alla presenza dell’insegnante
e in tempi il più possibile ridotti. Ogni accesso deve essere annotato sull’apposito registro, indicando la
durata della connessione
11) E’ proibito agli alunni e vivamente sconsigliato ai docenti il download di software da Internet
12) A fine attività le attrezzature devono essere correttamente spente e devono essere abbassati gli
interruttori generali
13) E’ vietato mangiare e bere all’interno del laboratorio
14) Il laboratorio deve essere tenuto pulito ed in ordine
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TITOLO 8º
VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Art. 79 Disposizioni generali
Tutto il personale è responsabile del comportamento degli alunni e può intervenire, in qualunque
momento sia necessario, richiamandoli al rispetto delle regole.
Tra i compiti dei docenti di tutti gli ordini di scuola c’è l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza
degli alunni. In qualunque caso un docente dovesse essere impedito, per breve periodo, al corretto
svolgimento della funzione di sorveglianza, deve affidare gli alunni a uno dei collaboratori
scolastici in servizio o a un altro docente.
Al momento dell’ingresso, dell’uscita e dell’intervallo i Collaboratori Scolastici si posizioneranno
nelle zone più idonee (es. scale o porta di uscita,…) per collaborare alla sorveglianza degli alunni
secondo le direttive del DSGA e le mansioni previste dal CCNL.
Art. 80 Ingresso
I cancelli del cortile delle scuole apriranno 5 minuti prima del suono della prima campanella: si
raccomanda alle famiglie di non mandare a scuola i ragazzi con troppo anticipo per non lasciarli ai
pericoli della strada. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere alla loro uscita al
termine delle lezioni. Prima di tale orario non è consentito l’accesso all’edificio scolastico a nessun
alunno che non sia espressivamente autorizzato. La responsabilità dei docenti inizia e termina
contestualmente all’orario delle lezioni.
Gli adulti che accompagnano gli alunni a scuola non possono accedere ai locali scolastici se non per
gravi e giustificati motivi: il personale docente e ausiliario è tenuto ad invitare al rispetto di tale
norma.
I collaboratori scolastici collaborano e vigilano affinché l’ingresso degli alunni avvenga in modo
ordinato. All’apertura delle porte il personale ausiliario controlla l’ingresso degli alunni e il regolare
avviarsi alle rispettive aule; gli insegnanti sono tenuti a trovarsi già in aula e ad assumere la
vigilanza dei minori : di norma è responsabile il docente titolare della disciplina prevista alla prima
ora.
In caso di assenza di un docente la Segreteria trasmette in tempo utile la comunicazione ai
Responsabili di sede . In attesa dell’arrivo di eventuali supplenti o colleghi in sostituzione uno dei
collaboratori scolastici in servizio vigila in aula sugli alunni.
In concomitanza col suono della campanella che segna l’inizio delle lezioni gli accessi vengono
chiusi a cura del personale ausiliario.
La scuola si adopera per attivare attraverso apposite convenzioni con l’amministrazione comunale
un servizio di ingresso anticipato (prescuola) nella scuola primaria, che prevede la sorveglianza
degli alunni da parte di personale esterno. Il servizio si effettua per gli alunni che abbiano ottenuto
l’autorizzazione da parte dell’Ente locale. È requisito indispensabile per l’accesso al servizio
l’impossibilità oggettiva, per documentate esigenze di lavoro di entrambi i genitori, di
accompagnare e custodire il minore fino all’orario di inizio delle lezioni.
Nessuna sorveglianza è organizzata per chi rimane all’esterno dell’edificio, sarà pertanto cura delle
famiglie provvedere a che gli alunni arrivino a scuola nel periodo immediatamente precedente al
suono della campana.
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Art. 81 Durante l’orario scolastico
I docenti della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo devono controllare e annotare sul
registro di classe le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate degli alunni.
I docenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo devono annotare sul registro di classe le
assenze.
Nel trasferimento degli alunni dalle aule ai laboratori, i docenti sono tenuti a vigilare sul
comportamento degli allievi affinché sia sempre corretto e disciplinato.
Durante le lezioni può essere consentita dal docente l’uscita di un solo alunno per volta e per il
tempo strettamente necessario. E’ vietato uscire durante la prima ora o periodo, in quella successiva
all’intervallo e nella mezz’ora precedente il termine delle lezioni.
Durante il cambio dell’insegnante, tra una lezione e l’altra, gli alunni devono rimanere nell’aula ai
loro posti.
Qualora durante le attività scolastiche un alunno dovesse infortunarsi, è tenuto a segnalare
l’accaduto all’insegnante in servizio, il quale provvederà a comunicarlo tempestivamente e
comunque entro le 24 ore alla Segreteria.
Art. 82 Uscita
Al termine delle lezioni il docente dell’ultima ore accompagna la propria classe all’uscita.
Nell’esercitare le funzioni di vigilanza il docente verificherà che nessun allievo a lui assegnato resti
nell’edificio scolastico e provvederà, in particolare, a che gli allievi scendano le scale e percorrano i
corridoi in modo ordinato, senza correre e spingersi. Gli alunni della scuola primaria che non
utilizzano i trasporti verranno affidati direttamente ai genitori o a loro delegati maggiorenni (la delega
deve essere depositata in forma scritta). In casi eccezionali, qualora si presenti un adulto privo di
delega scritta, si potrà procedere alla consegna dell’alunno effettuando una verifica telefonica col
genitore, annotando nominativo del genitore, ora e contenuto del colloquio. Qualora eccezionalmente
il genitore non sia presente all’uscita l’insegnante provvederà a contattare la famiglia. Se il ritardo nel
ritiro dell’alunno si ripete più volte il personale, dopo aver tentato di reperire la famiglia, avvisa il
Dirigente scolastico e le forze dell’ordine, alle quali affiderà la custodia dell’alunno in caso di grave e
prolungato ritardo. Per i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico i collaboratori e i docenti,
secondo i rispettivi turni di lavoro, provvederanno ad effettuare la consegna all’incaricato. Gli alunni
delle classi quinte della scuola Primaria possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico, in via
eccezionale, a uscire autonomamente, a seguito di richiesta scritta e debitamente motivata del
genitore, tenuto conto del grado di maturità e autonomia del ragazzo e del percorso casa-scuola.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, in considerazione dell’età e della condizione
ambientale, non è richiesto obbligatoriamente che vengano ritirati dai genitori alla conclusione delle
lezioni: i docenti accompagneranno le classi fino al cancello.
Art. 83 Divieto di fumo
Per ragioni educative, il divieto di fumo già in vigore nei locali scolastici è esteso al cortile delle due
scuole, Primaria e Secondaria di I grado.
Titolo 9º
REGOLAMENTO DI ISTITUTO: VARIAZIONI
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Art.84
Il Consiglio di Istituto delibera sulle proposte di variazione da apportare al presente Regolamento.
Art. 85
Le proposte di variazione o aggiornamento del Regolamento devono essere presentate per iscritto al
Dirigente Scolastico da componenti dell’elettorato attivo e passivo della scuola (docenti, genitori,
personale A.T.A.), che le trasmette al Consiglio di Istituto, munite di parere.
Art. 86
Le variazioni del Regolamento sono approvate con votazione palese a maggioranza assoluta dei
membri in carica. La votazione è segreta quando è richiesta dalla maggioranza dei presenti. Con la
medesima votazione potranno essere inserite nel regolamento, con validità permanente,
deliberazioni del Consiglio di Istituto adottate per singoli aspetti.
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 novembre 2011
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statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria