STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA Art. 1 Vita della comunità scolastica 1. La. scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata. ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia siglata a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano. 3- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente ; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l' educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 2 Diritti 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l' identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento ; valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione,e la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome, 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla. partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivato con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola , gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media e i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo i tempi e le modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività curricolari. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a- un ambiente favorevole alla crescita interna della persona e un servizio educativo didattico di qualità; b- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, d- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti; e- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 1 f- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l' esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. i regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Art. 3 Doveri l. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d' istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all' art. l. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ; a comportarsi nel1a vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 4 Disciplina l. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art3, al corretto svolgimento dei rapporti a1l' interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola; individuano le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di Responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto di materia. 4. In nessun caso può essère sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesive dell' altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente; qualora il comportamento generale turbi l'attività didattica o vi siano fenomeni di omertà e/o bullismo si sanziona un rapporto disciplinare alla classe segnalato al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe che decideranno insieme i provvedimenti da adottare. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirli in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 9. L' allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d' anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d' esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Gli artt. 5 e 6 sono stati omessi perché riguardano la scuola superiore. In applicazione dell'alt. 4, comma 1, viene emanato il Regolamento di disciplina di questo Istituto, allegato al presente Statuto. 2 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” Viale Marconi, 5 - 42024 CASTELNOVO DI SOTTO (RE) REGOLAMENTO DI ISTITUTO TITOLO 1° FINALITA' GENERALI TITOLO 2° CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA TITOLO 3° COMPONENTI INTERESSATE AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA CAPITOLO 1 COMPONENTE INSEGNANTE E CONSIGlIO DI CLASSE/ INTERCLASSE CAPITOLO 2 COMPONENTE ALUNNI CAPITOLO 3 PERSONALE NON DOCENTE CAPITOLO 4 COMPONENTE GENITORI TITOLO 4° GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE TITOLO 5° USO DELLA BIBLIOTECA TITOLO 6° USO DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE, DEI LOCALI E SPAZI DELLA SCUOLA TITOLO 7° USO DEL LABORATORIO INFORMATICO TITOLO 8° VIGILANZA SUGLI ALUNNI TITOLO 9° REGOLAMENTO DI ISTITUTO: VARIAZIONI 3 TITOLO 1 – FINALITA’ GENERALI Art. 1 Il Consiglio d’Istituto e gli altri organi collegiali e individuali previsti dal DPR 31.05.74, n. 416, nei limiti delle rispettive attribuzioni, gestiscono l’Istituto nello spirito degli ideali democratici espressi nella Costituzione della Repubblica, per favorire l'orientamento dei giovani nella scelta dell'attività successiva per prepararli ad assumere i doveri sociali e per porli in una prospettiva di libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. La Scuola Secondaria di primo grado è formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni. La vita dell'Istituto si fonda sul pluralismo culturale e sull'autonomia rispetto a tutte le componenti presenti nel territorio: sono garantiti il diritto di manifestazione del pensiero e di libera ricerca sul piano culturale ed educativo nell' ambito dei valori espressi dalla Costituzione. Art.2 - Programmazione delle attività degli Organi Collegiali Ciascun organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. Art.3 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali con competenze e rilevanza diverse. Art. 4 – Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell' organo collegiale. Di ogni seduta .si deve redigere verbale su apposito registro. TITOLO 2° - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA Art. 5 – Definizione, funzioni, composizione, elezione e attività del Consiglio di Istituto Il Consiglio d'Istituto è organo collegiale con potere deliberante in materia di organizzazione, programmazione e coordinamento della vita e dell'attività dell'Istituto. I limiti delle competenze, i modi di delibera, la composizione e l'elezione del Consiglio d'Istituto sono quelli fissati dal D.P.R. 31. 05 .1974 n.416 ed eventuali sue successive modificazioni. Art.6 - ORGANI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Sono organi del Consiglio d'Istituto: il Presidente, il Segretario, la Giunta Esecutiva. La costituzione di detti organi avviene secondo le disposizioni del DPR 31.05.74 n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.7 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditorato agli Studi, è disposta dal Preside. Art.8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 4 A parità di voti si fa riferimento al D M., 26.07.83 allegato al1a CM. 208 de126/07/83. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente. Art. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Il Consiglio d’Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a predisporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio d’Istituto formula, sentito il parere del presidente della Giunta Esecutiva, l’ordine del giorno delle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio d’Istituto. Art.10 – ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Il Consiglio d’Istituto ha la facoltà di far intervenire alle sue riunioni, in qualità di consulenti, esperti delle materie che figurano a1l'O.D.G. La scelta degli esperti deve avvenire a maggioranza. Art. 11 Il Consiglio d'Istituto può convocare assemblee congiunte o separate di tutte le componenti i Consigli di Classe per discutere problemi di comune interesse. Art. 12 Il Consiglio d'Istituto mantiene rapporti di collaborazione sui temi relativi alla Scuola con tutti gli organismi Istituzionali democraticamente eletti. Art. 13 Il Consiglio d'istituto può farsi promotore di: incontri assembleari inerenti a problemi interessanti l’Istituto con docenti, studenti, genitori, non docenti; incontri e riunioni con specifiche categorie sociali, rappresentanti del mondo del lavoro, della cu1tura e di altre scuole. Può ,in ogni caso, promuovere iniziative pubbliche che possano contribuire allo sviluppo dei rapporti fra scuola e società e partecipare ad analoghe iniziative. Art. 14 - LA GIUNTA ESECUTIVA La Giunta Esecutiva è presieduta dal Preside che ha la rappresentanza legale dell'Istituto . La Giunta Esecutiva vigila sul buon andamento amministrativo dell’Istituto. Composizione, elezioni, funzioni e organi della Giunta Esecutiva sono quelli definiti dal D.P.R 31- 05- 74, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore ad uno (D.P.R. 31.05.74, N.416). La. Giunta Esecutiva delibera le spese e attività per il regolare funzionamento dell'Istituto: nell’ambito del bilancio e dei programmi di attività approvati dal C.d.I. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori de1 Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere. Art. 15 – RIUNIONI, VOTAZIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Le riunioni del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente la maggioranza dei membri del consiglio stesso. Le delibere riguarderanno gli argomenti posti all’O.d.G.; possono anche essere trattati argomenti sotto la voce "varie ed eventuali”. Le votazioni sono palesi tranne che per argomenti riguardanti singole persone: in questo caso lo scrutinio è segreto. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Art. 16- PUBBLICITA’DEGLI ATTI La pubb1icità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata da D.P.R. 31.05.74, N.416, deve avvenire mediante affissioni, in apposito albo d’Istituto, della copia sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consig1io, del testo delle deliberazioni, adottate dai Consiglio stesso. L'affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 (otto) giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della delibera deve rimanere esposta per un periodo di 10 ( dieci) giorni. I verba1i e tutti gli atti sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, restano a disposizione. La copia della delibera da affiggere a1l’albo è consegnata al Presidente dal Segretario del Consiglio. Il Preside ne dispone l'affissione ed attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le del1ibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 5 Art. 17 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, ai termini dell'art. 2 della L.8/4/76 n° 278, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, i membri dell'Ente Locale, i componenti dell'equipe dell' A.S.L. operanti in modo continuativo nelle scuole dell'Istituto. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone (Legge n. 748 dell'1110.1917). Le persone invitate non possono intervenire nel dibattito se non con il consenso del Presidente. In ogni caso gli interventi devono essere limitati ad argomenti connessi ai problemi in discussione e non hanno diritto al voto. TITOLO 3° - COMPONENTI INTERESSATE AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA CAPITOLO 1° - COMPONENTE INSEGNANTI, - CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE - COLLEGIO DOCENTI Art. 18 Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalla legge dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. Art. 19 All’inizio di ogni anno scolastico si terranno riunioni tra insegnanti tese a focalizzare, sul piano della didattica, le ipotesi di lavoro e le proposte operative per l’anno scolastico in corso. Esse hanno valore programmatico, di aggiornamento collettivo e di socializzazione delle esperienze individuali Art. 20 Il lavoro di ogni Team docente, del Consiglio di classe o di interclasse, all’interno del quale viene nominato un coordinatore (vicepresidente per la scuola Primaria) per l’anno scolastico in corso, verte sulla definizione – programmazione - verifica di atteggiamenti e obiettivi educativi in sintonia con la programmazione di Istituto e la legislazione scolastica; verte, inoltre,sullo sviluppo delle scienze dell'educazione, sulle linee e gli obiettivi didattici, secondo un'ottica interdisciplinare e nella logica della piena attuazione dei Programmi del 1979, del 1985, delle Indicazioni Nazionali per i piani personalizzati del 2002, delle Indicazioni per il curricolo del 2007. Art. 21 Gli indirizzi programmatici del Consig1io di Classe trovano sistematicità all’inizio di ogni anno scolastico, in relazione ai risultati dei test di ingresso: vengono dati nel piano di lavoro annuale del Consiglio, verificati, ridefiniti e modificati nelle sedute periodiche durante il corso dell' anno scolastico: infine ne viene data verifica ultimativa nella relazione finale del Consiglio di Classe. Art. 22 Il Consiglio di Classe provvederà ad illustrare la programmazione didattico - educativa ai genitori della classe e a discuterla, al fine di promuovere il più ampio grado di collaborazione con le famig1ie. Art. 23, Nella Scuola Secondaria, ad eccezione di particolari situazioni didattiche che dovranno essere motivate agli alunni, di norma non è consentita più di una verifica scritta al giorno. Art. 24 La Valutazione avviene secondo forme, modalità e criteri concordati e pubblicati sul POF di Istituto. Art. 25 Il Consiglio di Classe provvederà ad affrontare i casi di alunni problematici o diversamente abili in stretta collaborazione con le famiglie e gli organismi territoriali preposti, onde agevolarne l'inserimento e per favorire e promuovere percorsi di integrazione (Legge 104/92). 6 Art. 26 I docenti devono segnalare sul registro di classe e sul diario dell’alunno i comportamenti scorretti che potranno dar luogo a successivi provvedimenti disciplinari concordati dal C.d.C. Art. 27 L’attività di aggiornamento professionale dei docenti ha carattere sia individuale che collettivo, i docenti curano il proprio aggiornamento culturale e professionale individualmente e nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi della scuola, partecipando anche ad iniziative promosse da Enti pubblici e privati. Attività quest’ultima fondamentale per sviluppare/migliorare la qualità del servizio offerto dalla scuola nel suo complesso. Gli insegnanti che frequentano corsi d'aggiornamento organizzati all'esterno della scuola relazioneranno su tali corsi al fine di socializzarne il senso e le acquisizioni. Art.28 Le visite di istruzione per le singole classi vengono programmate anticipatamente e le famiglie ne sono tempestivamente informate: deve essere richiesto il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci nel rispetto delle norme vigenti. Art. 29 Gli insegnanti sono tenuti ad essere davanti alle rispettive aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Art.30 Nel cambio d'ora la responsabilità della classe è dell'insegnante che esce. Il cambio avverrà pertanto nel più breve tempo possibile; in modo che le classi non restino incustodite. In caso di chiamata al telefono, il docente impegnato in classe non potrà abbandonare l’aula salvo casi di particolare necessità valutati da chi riceve la telefonata. In tal caso la classe sarà vigilata, in sua assenza, dal personale col1aboratore scolastico. Art. 31 Gli insegnanti sono tenuti ad effettuare la vigilanza durante l'intervallo al fine di garantirne il corretto svolgimento, in base a turni stabiliti dalla commissione orario. Art.32 Al termine dell'ultima ora di lezione del mattino e del pomeriggio l’insegnante accompagnerà gli alunni all'uscita: ai portoni di ingresso nella scuola Primaria, al cancello nella scuola Secondaria di primo grado. Gli alunni che usufruiscono del trasposto comunale saranno accompagnati da docenti, collaboratori scolastici e un volontario AUSER. Per questi ragazzi è previsto il termine delle lezioni alcuni minuti prima del suono della campana. Art. 33 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE / INTERCLASSE Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; è escluso dal computo il Presidente. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una vota al mese e secondo quanto previsto dal piano delle attività della Scuola e di ciascun anno scolastico. Art. 34 – PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall' Art.2 - (Titolo I°) e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall' Art. 3 (Tit. I) e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’Art. 3 (Tit. I). Art. 35 Il Consiglio di Classe/Interclasse è presieduto dal Preside o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni coi compiti previsti da1l'Art. 3 del DPR 416/74. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico,dei rapporti interdisciplinari e della valutazione periodica e finale degli alunni, spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti. Art. 36 7 Il Consiglio di Classe/Interclasse formula proposte sull' azione educativa e didattica e sulle iniziative sperimentali e quant' altro la Legge affida alle sue competenze; ha il compito particolare di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori; decide i provvedimenti disciplinari conseguenti a comportamenti scorretti. Art. 37 Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.4 del D.P.R. - 31/03/74 n. 416 che ne definisce anche le attribuzioni. Il Collegio programma liberamente i suoi lavori in forma coordinata, secondo quanto stabilito dall'art.3 del presente regolamento. QUADRO RIASSUNTIVO ORGANI COLLEGIALI ORGANO Assemblea di classe Consiglio di interclasse Consiglio di classe (con genitori) Consiglio di interclasse Consiglio di classe (docenti) COMPONENTI Docenti e genitori della classe Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Docenti del plesso o della classe Genitori rappresentanti di classe Dirigente Scolastico Docenti del plesso o della classe Collegio Docenti sezionale di scuola primaria e secondaria di Dirigente Scolastico primo grado Docenti dell’Istituto Comprensivo Collegio Docenti Unico Consiglio d’Istituto Dirigente Scolastico 8 rappresentanti dei docenti 8 rappresentanti dei genitori 2 rappresentanti personale non docente Giunta Esecutiva Dirigente Scolastico Dirigente Amministrativo un docente due genitori un rappresentante personale non docente 8 FUNZIONI - Esaminare la programmazione annuale didattica ed educativa - Eleggere i rappresentanti di classe - Discutere iniziative inerenti la programmazione. - Verificare il lavoro didattico e gli aspetti educativi della classe. - Verificare l'andamento didattico educativo - Formulare proposte al collegio docenti sezionale/unico sull'azione didattica ed educativa e su iniziative di sperimentazione - Esprimere parere sull'adozione dei libri di testo - Assumere eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni - Coordinare l'azione didattica ed educativa - Verificare periodicamente l'andamento didattico. - Valutare periodicamente gli alunni - Elaborare la programmazione didattica ed educativa d’Istituto - Elaborare ed approvare il Piano dell’Offerta Formativa - Approvare progetti di sperimentazione - Verificare periodicamente l'azione didattica - Eleggere il comitato per la valutazione dei docenti in prova - Adottare i libri di testo - Formulare proposte relative agli orari delle lezioni - Promuovere iniziative di aggiornamento - Elaborare e adottare gli indirizzi generali - Deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo - Deliberare l’impiego dei mezzi finanziari - Adottare il Piano dell’Offerta Formativa - Deliberare l’adozione dei regolamenti interni - Deliberare l’acquisto dei beni e delle attrezzature - Indicare i criteri generali per la formazione delle classi - Avere competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici - Deliberare il calendario e l’orario scolastico - Preparare i lavori del Consiglio d’istituto - Curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto - Proporre al Consiglio, entro il 31 ottobre, il programma delle attività finanziarie Dirigente Scolastico 2 docenti curricolari 2 docenti di sostegno 1 rappresentante del personale Gruppo di Lavoro d’ Istituto per ausiliario l’integrazione scolastica degli Genitori di alunni in situazione di alunni in situazione di handicap handicap Componente genitori eletti nel consiglio di istituto 1 rappresentante dell’AUSL 1 rappresentante dell’Ente Locale - promuovere una cultura dell'integrazione; - favorire percorsi d'integrazione nell'ambito delle opportunità presenti sul territorio, - indicare i criteri generali per attuare l’integrazione nella scuola di competenza; - proporre al Consiglio di Istituto un piano di acquisti specifici; - porsi come interlocutore privilegiato nel coordinare gli interventi previsti dagli Accordi di programma; - valutare in corso d’anno e al termine dello stesso l’andamento dell’integrazione scolastica. CAPITOLO 2°- COMPONENTE ALUNNI Art. 38 La Scuola dell' obbligo si prefigge lo scopo di promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione, di favorire l' orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva, e quindi di far raggiungere agli alunni, in relazione all'età, sia nell’aspetto individuale, che in quello sociale, la maturazione della propria personalità. Ogni alunno pertanto ha il dovere di partecipare in modo attivo alla vita della comunità scolastica, impegnando al massimo le proprie capacità e favorendo col suo comportamento il regolare svolgimento dell'attività scolastica. Art. 39 Elemento indispensabile per l' attuazione di quanto sopra esposto è il massimo rispetto reciproco di ogni singolo appartenente alle categorie che operano nella scuola: alunni, insegnanti, personale non insegnante. Il rispetto deve riguardare persone, opinioni e cose degli altri. Si richiama in particolare la necessità di usare correttamente il materiale, le attrezzature e lo stesso edificio scolastico. Art.40 Gli alunni dovranno essere muniti di diario personale delle lezioni su cui annotare gli impegni scolastici e le comunicazioni degli insegnanti alle famiglie e viceversa. Gli insegnanti stimoleranno l'uso del diario che deve avere valenza didattica. I genitori controlleranno quotidianamente il diario che sarà il mezzo più diretto e continuativo di comunicazione fra scuola e famiglia. Gli alunni dovranno portare tutto il necessario per la giornata scolastica. E' proibito portare in classe oggetti estranei all'attività didattica. L'esigenza del rispetto di se stessi e degli altri richiede che l'alunno curi l'igiene e l'ordine della persona e che tenga un contegno e un linguaggio corretti nei confronti di tutti. Art. 41 Gli alunni entrano nella scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al suono della campanella e si recano ordinatamente nelle rispettive aule evitando schiamazzi e confusione sia nei corridoi che nelle aule. Art.42 Le lezioni avranno inizio al suono della seconda campanella. Eventuali brevi ritardi saranno ammessi dall'insegnante della prima ora. Ritardi prolungati e ripetuti saranno segnalati sul registro di classe e sul diario. Art. 43 Durante le lezioni e nell’intervallo tra due diverse ore, agli alunni non è consentito uscire dall’aula, se non per necessità, e devono comunque rientrare al più presto. Il trasferimento in aule speciali e in palestra non verrà effettuato alla spicciolata ma in un unico gruppo accompagnato dall'insegnante interessato o dal personale collaboratore scolastico. Art.44 L’Intervallo è finalizzato ad offrire agli alunni una pausa: gli alunni si tratterranno nel corridoio del piano in 9 cui è situata l’aula o, tempo permettendo, nel cortile. Art. 45 Al termine delle lezioni gli alunni usciranno accompagnati dall'insegnante, lasciando l’aula in ordine. Art. 46 In caso di seria indisposizione di un alunno durante le ore di lezione verrà avvertita la famiglia, che provvederà a ritirarlo dalla scuola. Agli alunni indisposti non saranno somministrati farmaci di alcun genere senza autorizzazione scritta di un medico. In caso di malore grave si provvederà al trasporto al più vicino posto di soccorso mediante ambulanza. Art. 47 In applicazione dell’art. 4 dello Statuto, sono norme di comportamento degli alunni, le seguenti: 1 – L’alunno deve essere rispettoso con tutto il personale della scuola e con i compagni. 2 - Deve presentarsi puntualmente a scuola, fornito di tutto l’occorrente per le lezioni, diario compreso che deve essere controllato quotidianamente dalla famiglia. 3 - L' alunno deve prepararsi ogni giorno in tutte le materie. Quando gravi motivi non glielo abbiano permesso, i familiari ne informeranno gli insegnanti. L’alunno stesso dovrà dichiarare all'inizio della lezione l’eventuale dimenticanza di materiale didattico. 4 - I compiti e le lezioni devono essere quotidianamente annotati sul diario che deve essere tenuto con la massima diligenza: il diario, perciò, è esclusivamente strumento didattico e di comunicazione tra scuola e famiglia. 5- L’alunno deve curare l’igiene personale, tenere con diligenza i propri libri e quaderni e rispettare quelli dei compagni e avere rispetto di tutto il materiale scolastico, compreso gli arredi. 6 - E' proibito portare a scuola oggetti estranei all’attività didattica, con particolare riferimento a giocattoli o strumenti di tipo elettronico. Per oggetti o denaro smarriti la scuola non si assume responsabilità. 7 - Gli alunni devono entrate in classe al suono della prima campana (ore 8.00) e predisporsi per le attività didattiche. Le lezioni hanno inizio 5 minuti dopo, al suono della seconda campanella. 8 – L’alunno che arrivi a scuola in ritardo dovrà presentarsi munito di giustificazione. Anche i frequenti lievi ritardi verranno segnalati sul registro di classe e sul diario dell’alunno. 9 - Nessun alunno può abbandonare le lezioni o uscire comunque dall’edificio scolastico prima dell’ orario d'obbligo, senza la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci. 10- Nella scuola secondaria di primo grado, durante la prima ora, gli alunni non devono recarsi ai servizi se non per urgenti necessità. 11- Durante le lezioni gli alunni non devono girare per i corridoi. 12-Durante l'intervallo ricreativo della durata di 15 minuti alla scuola secondaria (ore 9,55/10,10) e di 20 minuti alla scuola primaria (10,20/10,40) gli alunni possono conversare, consumare la merenda, andare ai servizi, mantenendo sempre un comportamento corretto. L 'intervallo si effettua o nel piano della propria aula o in cortile, in base alle decisioni comunicate agli alunni. 13- Nel cambio d’ora gli alunni vigilati dall'insegnante che termina la lezione, non devono sostare nei corridoi, ma attendere correttamente in au1a, predisponendo il materiale della lezione successiva. Il trasferimento in aule speciali e in palestra, verrà effettuato non alla spicciolata ma in un unico gruppo accompagnato dall’insegnante interessato o dal personale collaboratore scolastico. 10 14 Qualche minuto prima del termine dell'ultima ora di lezione; gli alunni devono sistemare banchi e seggiole, raccogliere la carta. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus usciranno dalla classe alcuni minuti prima delle ore 13 e saranno vigilati dal personale scolastico (collaboratori nella Secondaria; docenti, collaboratori e un volontario AUSER nella Primaria) nel percorso da compiere per raggiungere il pullman. 15 Al suono della campana dell’ultima ora di lezione, gli alunni accompagnati da un docente, devono uscire dall'edificio scolastico mantenendo un comportamento corretto. 16- Le assenze devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Fino a 5 giorni, Domeniche e festivi compresi, si utilizza per la giustificazione il libretto apposito che l'alunno consegnerà all'insegnante della l^ ora. Oltre i 5 giorni occorre il certificato medico. - In caso di assenza ingiustificata o sospetta giustificazione sarà data comunicazione diretta ai genitori. Se l'alunno è sprovvisto di giustificazione per due giorni dopo 1' assenza, verrà avvisata la famiglia. In caso di assenza molto prolungata, qualora dalla famiglia non venga fornita spiegazione, si procederà applicando le norme di legge sull' obbligo scolastico. 17- I genitori possono chiamare al telefono i figli durante le ore di lezione solo in caso di estrema necessità valutata da chi riceve la telefonata. Di norma saranno invitati a lasciare un messaggio che verrà recapitato quanto prima al figlio. Sono vietate le telefonate degli alunni ai propri genitori per farsi recapitare materiale scolastico dimenticato. 18- I genitori saranno periodicamente informati delle notizie di interesse generale riguardanti la scuola a mezzo di assemblee di classe o di Istituto, appositamente convocate dagli organi collegiali. 19-Le notizie riguardanti il profitto e il comportamento dei singoli alunni sono normalmente comunicate a mezzo diario oppure a mezzo lettera, nelle ore di ricevimento settimanali e nei periodici ricevimenti generali. Si sollecitano contatti personali frequenti con i genitori quando vi sia uno scarso profitto o un comportamento scorretto. 20- In caso di danni materiali arrecati a persone, cose, strutture o attrezzature scolastiche, l'alunno sarà tenuto al risarcimento dei danni. Ad integrazione di quanto sopra esposto, sulla base del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria si comunica quanto segue: A. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) 21-Scaletta degli interventi disciplinari che si produrranno col peggiorare del comportamento dell’alunno A1 richiamo verbale A2 avvertimento scritto sul diario dell'alunno A3 ammonizione scritta (rapporto) la cui segnalazione alla famiglia avviene da parte del Docente o del Dirigente e notificata sul diario di classe. B. Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso da 1 a 15 giorni C. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni D. Esclusione dallo scrutinio finale E. Non ammissione all’Esame di Stato Le sanzioni A1, A2, A3 pertanto sono irrogate dai docenti; la sanzione B dal Consiglio di Classe, presieduto dal dirigente scolastico. Il Consiglio di Classe ha comunque facoltà, ove lo ritenesse opportuno, comminare le sanzioni A1, A2, A3. a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. 22 - Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso da 1 a 15 giorni 11 Per offese gravi alle persone o danni gravi all'arredo è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 23 - Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9) sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. In caso si sanzioni che comportino l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis): L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 24 - Esclusione dallo scrutinio finale - Non ammissione all’Esame di Stato In caso di sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter): nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter). La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche 12 esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede. 25 - Contro le sanzioni disciplinari, relative ai commi n.22 e n.23 e n.24 è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti all'Organo di Garanzia interno all'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Fanno parte di tal organo il Capo di Istituto, due docenti e due genitori (di scuola secondaria). Docenti e genitori vengono nominati dal Consiglio di Istituto nella sua prima seduta e durano in carica fino all'elezione di un nuovo Consiglio di Istituto. 26 - E’ vietato tenere acceso il telefono cellulare durante l’orario scolastico. Le infrazioni a tale divieto da parte degli alunni saranno sanzionate con il ritiro del telefono da parte dell’insegnante fino al termine della mattinata, annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta ai genitori. Infrazioni ulteriormente reiterate saranno valutate caso per caso dai Consigli di Classe, con sanzioni commisurate in base alla gravità e alla durata delle stesse. 27 - E’ assolutamente vietato utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi video ludici per la realizzazione (e la successiva diffusione) di immagini, sotto forma di mms, video o fotografie nei confronti di compagni o adulti durante le attività didattiche, nelle visite guidate, nei viaggi d’istruzione e in qualunque altra attività didattica, (svolta all’interno o all’esterno della sede scolastica). Tali azioni sono intese come un trattamento illecito di dati personali e saranno pertanto soggette a sanzioni pecuniarie (irrogate dall’Autorità garante della privacy) e disciplinari, che saranno valutate, caso per caso, dai Consigli di Classe (direttiva n. 104 del 30 novembre 2007). Per tali infrazioni si prevede la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo che sarà stabilito in base alla gravità dell’infrazione commessa. 28 - Nel caso di comportamenti particolarmente scorretti, irresponsabili e lesivi dell’altrui e propria incolumità, il Consiglio di classe può esprimere, a maggioranza, la non ammissione dell’alunno al viaggio d’istruzione di fine anno scolastico. Tale decisione, debitamente documentata sul registro dei verbali dei Consigli di Classe, dovrà essere preventivamente comunicata alla famiglia in forma scritta. 13 Sintesi INFRAZIONI INFRAZIONI NON GRAVI Frequenza non regolare: elevato numero di assenze non motivate assenze non giustificate ritardi ripetuti al rientro in classe dopo l’intervallo o nel cambio d’ora Rispetto degli altri: scorrettezze non gravi verso i compagni, i docenti e/o il personale ausiliario disturbo durante le lezioni abbigliamento non decoroso Rispetto delle regole del plesso: mancato rispetto delle regole del plesso - eccessivo disordine e sporcizia degli spazi mancato rispetto delle regole durante l’intervallo utilizzo di oggetti non legati alla didattica (giochi, riviste ecc) uso del cellulare PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AUTORITA’ COMPETENTE annotazione sul registro di classe docente dopo tre giorni di mancata giustificazione segnalazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia richiamo verbale richiamo scritto sul diario comunicazione alla famiglia docente pulizia degli spazi stessi svolgimento dell’intervallo in classe per un numero di giorni proporzionale all’infrazione comunicazione sul diario alle famiglie, sequestro degli oggetti stessi e riconsegna ai genitori docente Utilizzo del cellulare: ritiro del telefono da parte dell’insegnante fino al termine della mattinata, annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta ai genitori. Infrazioni ulteriormente reiterate saranno valutate caso per caso dai Consigli di Classe, con sanzioni commisurate in base alla gravità e alla durata delle stesse. Per quanto riguarda l’eventuale realizzazione e diffusione di immagini non autorizzate vd art. 27. INFRAZIONI GRAVI Rispetto degli altri: insulti, uso di termini volgari e offensivi interruzioni continue delle lezioni rifiuto persistente alle richieste dei docenti non rispetto del materiale altrui furto Rispetto delle norme di sicurezza: violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati lanci di oggetti contundenti mancato rispetto delle regole per l’attività di ed. fisica infrazione al divieto di fumare all’interno della scuola o nel cortile scolastico Rispetto delle strutture e delle attrezzature: - danneggiamento volontario di attrezzature incisione di banchi/porte scritte su muri, porte, banchi danneggiamenti dei servizi igienici annotazione disciplinare sul registro di classe con comunicazione alla famiglia alla terza annotazione sul registro di classe, vidimazione del Dirigente Scolastico con eventuale proposta di allontanamento dall’Istituto e/o non ammissione viaggio di istruzione di fine anno Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio d’Istituto annotazione disciplinare sul registro di classe con comunicazione alla famiglia alla terza annotazione sul registro di classe, vidimazione del Dirigente Scolastico con eventuale proposta di allontanamento dall’Istituto e/o non ammissione viaggio di istruzione di fine anno Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio d’Istituto annotazione disciplinare sul registro di classe con comunicazione alla famiglia richiesta di colloquio con i genitori per il rimborso del danno alla terza annotazione sul registro di classe, vidimazione del Dirigente Scolastico con eventuale proposta di allontanamento dall’Istituto eventuale non ammissione viaggio di istruzione di fine anno Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio d’Istituto 14 Eventuali comportamenti scorretti attuati durante il trasporto scolastico organizzato dal Comune sono equiparati alle norme che regolano l’attività scolastica. I consigli di classe e o i team docenti valuteranno su questa base i provvedimenti da adottare. CAPITOLO 3° - PERSONALE NON DOCENTE Art. 48 Il personale non insegnante, come tutte le componenti che operano nella scuola, è partecipe dell' azione educativa che ivi si svolge nei confronti degli alunni. I collaboratori scolastici collaborano in tutti i momenti dell'attività. scolastica e particolarmente in quelli più delicati dell'ingresso degli alunni nella scuola, dell'intervallo, dell'uscita alla fine delle lezioni e del trasferimento alle aule speciali e in palestra. Art. 49 Ad ogni piano dell' edificio è assicurata la presenza di collaboratori scolastici che prestano opera di collaborazione e di aiuto ad insegnanti ed alunni, per tutta la durata dell’orario scolastico. Gli stessi vigilano sugli alunni affidati in caso di particolare necessità alla loro sorveglianza e hanno compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici. Durante l'intera mattinata vigilano sull'accesso a scuola dall'ingresso principale, che deve essere sempre chiuso. Art. 50 Durante le ore di servizio i collaboratori scolastici non possono assentarsi dal lavoro, se non dopo averne fatto richiesta al responsabile amministrativo (responsabile del servizio ausiliario) e dopo aver provveduto a farsi sostituire da un col1ega. Art. 51 Il personale non docente collabora unicamente per servizi inerenti all’attività scolastica. Art. 52 I collaboratori scolastici non consentiranno agli alunni di accedere, se non accompagnati, alla presidenza, alla segreteria, alla sala insegnanti, alla biblioteca. Art.53 Nel rispetto dell’orario e dell’obbligo di servizio del personale non docente il Consig1io di Istituto indica i criteri in base alle attività della scuola, dell’orario di servizio del personale di segreteria e ausiliario. Le prestazioni di servizio del personale ausiliario per l'orario pomeridiano tendono ad assicurare la vigilanza continua all’interno dell'edificio scolastico e saranno dovute anche in re1azione al frazionamento delle istituzioni scolastiche e alle attività parascolastiche ed interscolastiche. Art. 54 Per quanto attiene alle funzioni del responsabile amministrativo e alle mansioni del personale educativo ed ausiliario, si fa espresso riferimento all’ultimo C.C.N.L. Art. 55 Alla fine della 5^ ora i collaboratori scolastici in servizio controlleranno il regolare deflusso degli alunni verso la scala. In particolare, concorreranno ad accompagnare gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale, secondo le modalità previste dall’art.47, c. 14 . CAPITOLO 4° - COMPONENTE GENITORI Art.56 Per un corretto e fattivo rapporto tra scuola e famiglia i genitori parteciperanno alla vita della scuola attraverso gli organismi collegiali. Art.57 L'assemblea dei genitori della classe, il Consiglio dì Classe e il Consiglio d’Interclasse sono momenti 15 fondamentali di dibattito delle problematiche insorte e di verifica dell’attività svolta. L'assemblea di classe può essere convocata dai genitori eletti nei consigli di classe e di interclasse da un terzo dei suoi componenti. Art.58 Dopo che i Consigli di Classe e i docenti di classe della Primaria avranno predisposto la programmazione annuale, i genitori di ogni classe verranno convocati per essere informati e discutere l’impostazione pedagogica della classe al fine di una collaborazione attiva al processo educativo, sempre nel rispetto delle diverse funzioni. Art. 59 E’ fondamentale, per affrontare la problematica del singolo alunno, il colloquio frequente tra le famiglie e i docenti nei ricevimenti settimanali dei singoli insegnanti e in quelli periodici generali. In caso di particolare necessità il docente, a sua discrezione, può ricevere i genitori al di fuori dell'ora di ricevimento settimanale stabilita. Se è in classe deve chiedere al personale collaboratore scolastico di vigilare la classe in sua assenza. Titolo 4º - ESCURSIONI, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, GITE Art. 60 Generalità Escursioni, visite guidate, viaggi d’istruzione, gite e viaggi connessi ad attività sportive devono essere funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici a fondamento del POF dell’Istituto e presuppongono, in considerazione delle motivazioni educativodidattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una adeguata programmazione didattica e culturale. Caratteristica comune delle iniziative didattico-educative in argomento è, dunque, la finalità di integrazione della normale attività formativa della scuola, sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano degli apprendimenti. Tali iniziative si configurano infatti come attività didattiche, educative e formative della scuola perciò la fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti che consentano di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola. Di norma la partecipazione dei genitori degli alunni non è consentita; potrà essere autorizzata solo se specificamente programmata con i docenti, per casi particolari o su specifico progetto. In tal caso i genitori, con funzione di accompagnatori, parteciperanno alle attività programmate per gli alunni. Per il buon funzionamento dei viaggi d’istruzione, le richieste da parte dei docenti organizzatori devono essere consegnate al Dirigente entro la fine del mese di Dicembre. Entro la metà del mese di Febbraio deve esserci l’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Istituto. ART. 61 Tipologie Le iniziative in argomento possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: - escursioni: uscite a piedi delle scolaresche, senza utilizzo di mezzi di trasporto e nell’ambito dell’orario scolastico; - visite guidate (uscite nell’arco della mattinata o dell’orario di lezione), viaggi d’istruzione (uscite che richiedono l’intera giornata o più giornate con prevalente finalità didattica) e gite (uscite che richiedono l’intera giornata o più giornate con prevalente finalità 16 educativa): comportano l’utilizzo di un mezzo di trasporto. In tale tipologia si comprendono anche viaggi connessi ad attività sportive e motorie. Di seguito i termini di “visite guidate”, “viaggi d’istruzione”, “gite” e “viaggi connessi ad attività sportive e motorie” sono utilizzati come sinonimi poiché soggetti alla medesima regolamentazione. Art. 62 Destinazione e durata Nella scuola Primaria e nella scuola secondaria di primo grado, limitatamente alle classi 1^ e 2^, si possono organizzare visite guidate di norma nell’arco della giornata. Nelle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado si possono organizzare visite guidate anche di durata superiore ad una giornata. Art.63 Organizzazione escursioni a inizio anno i docenti interessati debbono acquisire preventivamente il consenso degli esercenti la patria potestà familiare sugli alunni, valido per tutto l’anno scolastico; i docenti organizzano escursioni nel rispetto delle finalità del POF e delle programmazioni didattiche disciplinari; i docenti individuano percorsi e luoghi che diano adeguate garanzie di sicurezza; non è previsto alcun tipo di autorizzazione poiché tali attività sono considerate come specifici momenti dell’ordinaria attività didattica delle classi. Art.64 Organizzazione visite guidate, viaggi d’istruzione, gite CONSIGLI DI CLASSE I Consigli di Classe /Interclasse (convocati con la componente genitori): deliberano relativamente alle visite guidate, viaggi d’istruzione e gite, viaggi connessi ad attività sportive o motorie, individuando le mete in funzione delle finalità didattico-educative, integrando tali attività nella programmazione delle rispettive classi e ponendo particolare attenzione al problema della sicurezza; deliberano in conformità con le disposizioni del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico; deliberano tenendo conto del fatto che alle famiglie non devono essere chieste quote di partecipazione di rilevante entità; allo scopo di contenere le spese di viaggio programmano le attività in modo da favorire, nei limiti del possibile, il raggruppamento per classi parallele o contigue; a causa del costo elevato dei trasporti si effettuano, generalmente, una o due visite guidate all’anno per classe e un viaggio d’ istruzione o gita per classe; programmano le attività nell’ottica della partecipazione di tutti gli alunni, privilegiando viaggi che consentano la più estesa partecipazione possibile. Fanno ovviamente eccezione i viaggi per la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività sportive, teatrali, musicali, ecc….; 17 - - - individuano, di norma, un docente accompagnatore ogni 15 alunni partecipanti al viaggio ed 1 docente supplente per eventuali sostituzioni (per i trasporti in palestra è sufficiente 1 docente accompagnatore ogni 20 alunni); nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap deve valutare la necessità di provvedere alla designazione di un accompagnatore qualificato in base alla specificità della situazione, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della disabilità; devono verbalizzare le delibere nei rispettivi registri. DISPOSIZIONI GENERALI Gli accompagnatori degli alunni alle gite scolastiche saranno scelti dai Consigli di Classe /Interclasse in proporzione di 1 ogni 15 alunni, più un docente in caso di alunni disabili. Nelle uscite nell’arco della mattinata, sulla base di opportune valutazioni rispetto alla destinazione, al grado di maturità degli alunni, al tipo di percorso da seguire e ai pericoli prevedibili, possono essere effettuate deroghe, specificamente autorizzate dal dirigente scolastico. Il docente “capo-gita”: è il referente organizzativo della gita, mantiene i rapporti con docenti, segreteria e Dirigente Scolastico; compila il modulo per la presentazione del progetto di visite guidate e relativi allegati, indicando anche gli eventuali accompagnatori previsti per gli alunni certificati; verifica la completezza di tutta la documentazione, il rispetto delle disposizioni e delle procedure previste prima di consegnare la documentazione stessa in segreteria; è il referente dei docenti accompagnatori nel corso della gita; entro 1 settimana dal rientro informa verbalmente il DS sull’andamento della visita e segnala, in forma scritta, eventuali problemi rilevanti; svolge anche le funzioni di docente accompagnatore. provvede a consegnare in Segreteria le autorizzazioni debitamente firmate dai genitori provvede a consegnare in Segreteria copia del versamento della quota di partecipazione. I docenti accompagnatori: debbono assicurarsi dell’avvenuta: 1. consegna alle famiglie della loro classe del programma della gita d’istruzione; 2. riconsegna delle dichiarazione di consenso alla gita debitamente firmate da parte dei genitori della loro classe, sugli appositi moduli. svolgono compiti didattico-educativi sia in fase preliminare che durante la gita; svolgono la vigilanza degli alunni; segnalano particolari problematiche al capogita e ne seguono le indicazioni L’addetto della Segreteria: 18 - individua e contatta le ditte di trasporto o le agenzie di viaggio idonee rispettando le procedure previste dalle vigenti normative; verifica che le ditte di trasporto o le agenzie di viaggio siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme; verifica il rispetto delle disposizioni del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico e provvede a richiedere i necessari adeguamenti al docente “capogita”. Predispone il prospetto comparativo dei preventivi Il Dirigente Scolastico: vista l’istruttoria preparata dalla Segreteria, autorizza , su delega del Consiglio di Istituto, le visite guidate di 1 giorno. può autorizzare direttamente e promuovere contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione purchè ne ravvisi la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. SCELTA DELL’AGENZIA O DELLA DITTA DI TRASPORTI L’Istituto Scolastico può organizzare i viaggi: 1) in proprio avvalendosi di ditte di autotrasporti affidabili e serie; 2) avvalendosi di agenzie di viaggio in grado di fornire un servizio adeguato alle specifiche necessità e che forniscano garanzie di affidabilità e serietà. ASPETTI FINANZIARI Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, vengono imputate secondo quanto previsto dalle norme in vigore. Qualora non si preveda l’intervento finanziario dell’Istituto o di altri soggetti, l’integrale onere è a carico delle famiglie. Il Dirigente Scolastico, su segnalazione dei docenti della classe, provvede ad individuare particolari situazioni di alunni cui sovvenzionare parzialmente o, in casi eccezionali, totalmente la partecipazione alle attività scolastiche esterne; tali interventi vengono effettuati dal Dirigente Scolastico qualora riconosca effettive condizioni di difficoltà o di grave disagio a sostenere la spesa. Tali spese vengono imputate al bilancio dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico ed i docenti procedono con la massima riservatezza. TITOLO 5° - USO DELLA BIBLIOTECA Art.65 La biblioteca è a disposizione di alunni e insegnanti. Art. 66 Il Collegio dei docenti nominerà annualmente due insegnanti che costituiranno la commissione responsabile della Biblioteca Art. 67 I libri saranno concessi in prestito agli alunni e agli insegnanti per un periodo non superiore a 20 giorni, il prestito sarà effettuato dai due insegnanti responsabili. 19 Art.68 I volumi dovranno essere restituiti, nelle stesse condizioni di consegna ai bibliotecari e non potranno essere scambiati senza la relativa registrazione. La mancata riconsegna del libro, la sua parziale o totale distruzione e comunque i danni arrecati attraverso sottolineature, 1e annotazioni ed altre segnalazioni, dovranno essere risarciti. Art. 69 Ogni anno, a fine settembre, i due bibliotecari, dopo un accurato controllo, segnaleranno i libri da eliminare, da riparare o da sostituire al Consiglio di Istituto il quale, entro il successivo mese di ottobre, prenderà le decisioni relative. Art. 70 In Collegio Docente ogni anno, concorderà con il Consiglio di Istituto, l’acquisto dei volumi e degli abbonamento alle riviste che saranno ritenute utili all’espletamento dell’attività didattica. TITOLO 6° - USO DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE, DEI LOCALI E SPAZI DELLA SCUOLA PREMESSA Il Consiglio di Istituto fissa e stabilisce l'uso dei locali e spazi della scuola nonché delle attrezzature scolastiche ivi esistenti. Art. 71 L' acquisto delle attrezzature e dei sussidi didattici sarà deliberato dal Consiglio di Istituto in base alle proposte formulate dal Collegio Docenti. Art. 72 Ogni anno il Consiglio di Istituto delibererà, su un programma da concordarsi con il Collegio Docenti per l’intervento organizzativo e finanziario riguardante le attrezzature e i sussidi didattici. L’uso dei locali della scuola potrà avvenire solo nel rispetto delle attrezzature in essa contenute e il fruitore dovrà farsi garante della sicurezza di tutti gli ambienti. Affinché ciò sia possibile l'Istituto dovrà essere dotato di adeguate strutture a tutela di quanto presente negli uffici amministrativi e nei vari laboratori. L’uso dei locali della scuola sarà consentito solamente per la promozione e/o l’attivazione di attività culturali, scolastiche e parascolastiche. Art. 73 Il Collegio Docenti annualmente nominerà uno o due Insegnanti responsabili di ogni aula speciale e della Biblioteca i quali custodiranno le apparecchiature, gli strumenti e materiali vari, rendendosene garanti ed assicurandone l' ordine e il controllo per evitare il rapido deterioramento o la sottrazione dei beni in esse conservate. La nomina dell'incaricato dovrà cadere su insegnanti della specifica materia di ogni aula speciale. Altre eventuali situazioni non regolamentate da normative vigenti o dal presente regolamento saranno valutate e gestite direttamente dal preside o da chi ne fa le veci. TITOLO 7° UTILIZZO DEL LABORATORIO INFORMATICO Art. 74 L’utilizzo del laboratorio è riservato al personale docente ed agli alunni dell’Istituto per attività esclusivamente d’informatica Art. 75 Ogni utilizzo da parte dei docenti va puntualmente annotato sul registro prima di prelevare le chiavi dell’aula (da richiedere ai collaboratori scolastici) Art. 76 20 E’ pertanto vietato l’uso dello stesso a persone estranee all’Istituto. Solo in casi eccezionali, previo consenso del Consiglio d’Istituto e sentito il docente funzione strumentale responsabile del laboratorio stesso, tale uso sarà consentito Art. 77 E’ consentito l’uso del laboratorio agli alunni SOLO alla presenza dei docenti, che devono assiduamente controllarli nell’utilizzo corretto delle attrezzature e del software, con la relativa assunzione di responsabilità Art. 78 Chi intende accedere al laboratorio stesso, deve verificarne la disponibilità e prenotarne l’utilizzo. In caso di compresenza di più richieste, avranno la precedenza le attività a classi intere, quelle programmate ad inizio anno ed infine le altre 1) I docenti che effettuano attività di recupero, alfabetizzazione e sostegno utilizzeranno i computer appositi, collocati nelle aule di sostegno 2) Il computer server è vietato agli alunni 3) I docenti devono far aprire agli allievi una cartella personale entro cui salvare i propri documenti, indicando la classe e l’anno scolastico in corso (a.s. 200..-200.. cl....) E’ vietato salvare sul desktop. Tutto ciò che viene salvato al di fuori della cartella personale sarà periodicamente eliminato. Al termine delle attività didattiche possono essere riformattati i computer, quindi è vivamente consigliato il backup su floppy o CD dei documenti personali 4) Agli alunni è vietato l’accesso all’armadio contenente il software 5) E’ vietato a docenti ed alunni il prestito domestico di qualunque tipo di software, (sia su dischetto sia su CD-ROM), al fine di evitare conflitti con la legge sul diritto d’autore 6) E’ vietato l’utilizzo di dischetti e CD-ROM privati d’alunni e docenti, per evitare il più possibile l’inserimento di virus, con la conseguente inagibilità del laboratorio stesso 7) Ogni installazione di software deve essere prima concordata con il docente responsabile del laboratorio 8) E’ obbligatorio seguire le procedure previste per l’accensione e lo spegnimento delle macchine. Chi non conosce tali norme, non può utilizzare il laboratorio 9) Ogni anomalia deve essere prontamente segnalata al responsabile del laboratorio, al fine di limitare i danni possibili 10) E’ consentito l’accesso ad Internet esclusivamente per attività scolastiche e alla presenza dell’insegnante e in tempi il più possibile ridotti. Ogni accesso deve essere annotato sull’apposito registro, indicando la durata della connessione 11) E’ proibito agli alunni e vivamente sconsigliato ai docenti il download di software da Internet 12) A fine attività le attrezzature devono essere correttamente spente e devono essere abbassati gli interruttori generali 13) E’ vietato mangiare e bere all’interno del laboratorio 14) Il laboratorio deve essere tenuto pulito ed in ordine 21 TITOLO 8º VIGILANZA SUGLI ALUNNI Art. 79 Disposizioni generali Tutto il personale è responsabile del comportamento degli alunni e può intervenire, in qualunque momento sia necessario, richiamandoli al rispetto delle regole. Tra i compiti dei docenti di tutti gli ordini di scuola c’è l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli alunni. In qualunque caso un docente dovesse essere impedito, per breve periodo, al corretto svolgimento della funzione di sorveglianza, deve affidare gli alunni a uno dei collaboratori scolastici in servizio o a un altro docente. Al momento dell’ingresso, dell’uscita e dell’intervallo i Collaboratori Scolastici si posizioneranno nelle zone più idonee (es. scale o porta di uscita,…) per collaborare alla sorveglianza degli alunni secondo le direttive del DSGA e le mansioni previste dal CCNL. Art. 80 Ingresso I cancelli del cortile delle scuole apriranno 5 minuti prima del suono della prima campanella: si raccomanda alle famiglie di non mandare a scuola i ragazzi con troppo anticipo per non lasciarli ai pericoli della strada. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere alla loro uscita al termine delle lezioni. Prima di tale orario non è consentito l’accesso all’edificio scolastico a nessun alunno che non sia espressivamente autorizzato. La responsabilità dei docenti inizia e termina contestualmente all’orario delle lezioni. Gli adulti che accompagnano gli alunni a scuola non possono accedere ai locali scolastici se non per gravi e giustificati motivi: il personale docente e ausiliario è tenuto ad invitare al rispetto di tale norma. I collaboratori scolastici collaborano e vigilano affinché l’ingresso degli alunni avvenga in modo ordinato. All’apertura delle porte il personale ausiliario controlla l’ingresso degli alunni e il regolare avviarsi alle rispettive aule; gli insegnanti sono tenuti a trovarsi già in aula e ad assumere la vigilanza dei minori : di norma è responsabile il docente titolare della disciplina prevista alla prima ora. In caso di assenza di un docente la Segreteria trasmette in tempo utile la comunicazione ai Responsabili di sede . In attesa dell’arrivo di eventuali supplenti o colleghi in sostituzione uno dei collaboratori scolastici in servizio vigila in aula sugli alunni. In concomitanza col suono della campanella che segna l’inizio delle lezioni gli accessi vengono chiusi a cura del personale ausiliario. La scuola si adopera per attivare attraverso apposite convenzioni con l’amministrazione comunale un servizio di ingresso anticipato (prescuola) nella scuola primaria, che prevede la sorveglianza degli alunni da parte di personale esterno. Il servizio si effettua per gli alunni che abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Ente locale. È requisito indispensabile per l’accesso al servizio l’impossibilità oggettiva, per documentate esigenze di lavoro di entrambi i genitori, di accompagnare e custodire il minore fino all’orario di inizio delle lezioni. Nessuna sorveglianza è organizzata per chi rimane all’esterno dell’edificio, sarà pertanto cura delle famiglie provvedere a che gli alunni arrivino a scuola nel periodo immediatamente precedente al suono della campana. 22 Art. 81 Durante l’orario scolastico I docenti della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo devono controllare e annotare sul registro di classe le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate degli alunni. I docenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo devono annotare sul registro di classe le assenze. Nel trasferimento degli alunni dalle aule ai laboratori, i docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli allievi affinché sia sempre corretto e disciplinato. Durante le lezioni può essere consentita dal docente l’uscita di un solo alunno per volta e per il tempo strettamente necessario. E’ vietato uscire durante la prima ora o periodo, in quella successiva all’intervallo e nella mezz’ora precedente il termine delle lezioni. Durante il cambio dell’insegnante, tra una lezione e l’altra, gli alunni devono rimanere nell’aula ai loro posti. Qualora durante le attività scolastiche un alunno dovesse infortunarsi, è tenuto a segnalare l’accaduto all’insegnante in servizio, il quale provvederà a comunicarlo tempestivamente e comunque entro le 24 ore alla Segreteria. Art. 82 Uscita Al termine delle lezioni il docente dell’ultima ore accompagna la propria classe all’uscita. Nell’esercitare le funzioni di vigilanza il docente verificherà che nessun allievo a lui assegnato resti nell’edificio scolastico e provvederà, in particolare, a che gli allievi scendano le scale e percorrano i corridoi in modo ordinato, senza correre e spingersi. Gli alunni della scuola primaria che non utilizzano i trasporti verranno affidati direttamente ai genitori o a loro delegati maggiorenni (la delega deve essere depositata in forma scritta). In casi eccezionali, qualora si presenti un adulto privo di delega scritta, si potrà procedere alla consegna dell’alunno effettuando una verifica telefonica col genitore, annotando nominativo del genitore, ora e contenuto del colloquio. Qualora eccezionalmente il genitore non sia presente all’uscita l’insegnante provvederà a contattare la famiglia. Se il ritardo nel ritiro dell’alunno si ripete più volte il personale, dopo aver tentato di reperire la famiglia, avvisa il Dirigente scolastico e le forze dell’ordine, alle quali affiderà la custodia dell’alunno in caso di grave e prolungato ritardo. Per i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico i collaboratori e i docenti, secondo i rispettivi turni di lavoro, provvederanno ad effettuare la consegna all’incaricato. Gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico, in via eccezionale, a uscire autonomamente, a seguito di richiesta scritta e debitamente motivata del genitore, tenuto conto del grado di maturità e autonomia del ragazzo e del percorso casa-scuola. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, in considerazione dell’età e della condizione ambientale, non è richiesto obbligatoriamente che vengano ritirati dai genitori alla conclusione delle lezioni: i docenti accompagneranno le classi fino al cancello. Art. 83 Divieto di fumo Per ragioni educative, il divieto di fumo già in vigore nei locali scolastici è esteso al cortile delle due scuole, Primaria e Secondaria di I grado. Titolo 9º REGOLAMENTO DI ISTITUTO: VARIAZIONI 23 Art.84 Il Consiglio di Istituto delibera sulle proposte di variazione da apportare al presente Regolamento. Art. 85 Le proposte di variazione o aggiornamento del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Dirigente Scolastico da componenti dell’elettorato attivo e passivo della scuola (docenti, genitori, personale A.T.A.), che le trasmette al Consiglio di Istituto, munite di parere. Art. 86 Le variazioni del Regolamento sono approvate con votazione palese a maggioranza assoluta dei membri in carica. La votazione è segreta quando è richiesta dalla maggioranza dei presenti. Con la medesima votazione potranno essere inserite nel regolamento, con validità permanente, deliberazioni del Consiglio di Istituto adottate per singoli aspetti. Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 novembre 2011 24