ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 1 aprile 2009.
Direttive regionali in materia di riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di
attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e
bevande, per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, e dei corsi preparatori
per agenti di affari in mediazione.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni
amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori
del
commercio;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n.
248, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - supplemento
ordinario n.183, e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita
e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione
di
settori
produttivi;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3
prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il
possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale
istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore
regionale
per
la
cooperazione,
il
commercio,
l'artigianato
e
la
pesca;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
esercizi, il cui art. 2 prevede, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il possesso di
taluni requisiti necessari per l'esercizio dell'attività tra i quali c'è, in alternativa con altri, quello di
avere frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante istituito ovvero riconosciuto
dalle
regioni;
Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la disciplina dell'attività di agente e
rappresentante di commercio che ha fissato - con l'art. 5 - i requisiti all'uopo prescritti tra i quali,
alternativamente rispetto ad altri due, quello di avere frequentato e superato con esito positivo uno
specifico
corso
professionale
istituito
o
riconosciuto
dalle
regioni;
Viste le norme di attuazione della citata legge n. 204/85, contenute nel decreto del Ministro per
l'industria ed il commercio del 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 212 del 9 settembre 1985, e specificatamente l'art. 3 nel testo modificato con successivo
decreto ministeriale del 17 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.
13
del
17
gennaio
1987;
Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2,
comma 3, lett. e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in
alternativa con altri, quello di avere frequentato un corso preparatorio istituito, ovvero, riconosciuto
dalle
regioni;
Visto il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio n. 300 del 21 febbraio 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1990, recante la
determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti
d'affari
in
mediazione;
Visto il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio n. 452 del 21 dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 1991, recante le norme di attuazione
della citata legge 3 febbraio 1989, n. 39 ed il cui art. 3 ha suddiviso il ruolo degli agenti di affari in
mediazione
in
quattro
sezioni
così
distinte:
a)
agenti
immobiliari;
b)
agenti
merceologici;
c)
agenti
muniti
di
mandato
a
titolo
oneroso;
d)
agenti
in
servizi
vari;
Visti i precedenti decreti n. 484 del 28 aprile 2000; n. 176 del 14 febbraio 2002; n. 1055 del 7 agosto
2002; n. 2094 del 20 novembre 2002, con i quali è stata regolamentata nel territorio della Regione
siciliana la materia del riconoscimento dei corsi professionali abilitanti per lo svolgimento di attività
commerciali per la vendita di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande,
nonché
la
materia
dei
corsi
preparatori
per
agenti
di
affari
in
mediazione;
Visto l'art. 14 della legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, che
indica taluni esperti che devono comunque far parte di commissioni esaminatrici di nomina regionale;
Ritenuto di dovere regolamentare la materia alla luce delle innovazioni legislative nel frattempo
intervenute;
Sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio;
Decreta:
Art. 1
Riconoscimento dei corsi
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di seguito semplicemente denominato
"Assessorato",
procede
al
riconoscimento:
a) dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico
alimentare
e
per
la
somministrazione
di
alimenti
e
bevande;
b) dei corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio, di
seguito
denominati
semplicemente
"corsi
per
agenti";
c) dei corsi preparatori per l'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, di seguito
semplicemente denominati "corsi per mediatori".
Titolo I
CORSI PROFESSIONALI ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO NEL
SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
Art. 2
Soggetti organizzatori
Possono
organizzare,
in
via
prioritaria,
i
corsi
di
cui
al
presente
titolo:
a) le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b)
gli
enti
costituiti
dalle
suddette
associazioni;
c) gli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
d)
le
camere
di
commercio;
e) enti che siano emanazioni delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti e
dei lavoratori autonomi, di associazioni, di imprese cooperative e loro consorzi, nel cui statuto sia
espressamente prevista la ragione sociale della finalità formativa nelle materie di cui alle presenti
direttive.
Art. 3
Convenzioni
I soggetti di cui al precedente art. 2, per l'effettuazione dei corsi di cui al presente titolo, devono
stipulare apposita convenzione con l'Assessorato, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28.
Art. 4
Requisiti dei soggetti organizzatori
1.
I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 2 devono possedere i seguenti requisiti:
avere
come
fine
la
formazione
professionale;
disporre
di
strutture,
capacità
organizzativa
e
attrezzature
idonee;
non
perseguire
scopi
di
lucro;
garantire
il
controllo
sociale
delle
attività;
applicare
per
il
personale
il
contratto
nazionale
di
lavoro
di
categoria.
2. I soggetti organizzatori devono svolgere i corsi in locali, di cui abbiano la disponibilità, che abbiano
avuto la preventiva attestazione di agibilità ad uso formativo dalle competenti autorità all'uopo
preposte, comprensiva della verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza antinfortunistica,
antincendio
e
igienico-sanitari.
3. L'accertamento della verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente è di
volta in volta affidata dall'Assessorato direttamente agli ispettorati provinciali del lavoro competenti
per
territorio.
4. I soggetti indicati nell'articolo precedente non possono delegare a terzi lo svolgimento dell'attività
formativa.
5. Il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso.
a)
b)
c)
d)
e)
Art. 5
Riconoscimento e modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione professionale per il settore
merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande
1. I corsi potranno essere tenuti in sedi operative centrali e periferiche del soggetto organizzatore le
quali
abbiano
i
requisiti
di
cui
precedente
art.
4,
commi
2
e
3.
2. Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito di suddividere il corso in
classi.
3. Nei corsi di cui al presente titolo dovranno essere svolti gli insegnamenti relativi alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del settore merceologico alimentare di cui alla
legge
regionale
n.
28/99.
4. Ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di due mesi effettivi e non meno di cento
ore di lezioni, di cui almeno cinque in materia di interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi e in
favore delle vittime dell'usura e altri cinque in materia di miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro, da svolgersi non più di tre volte la settimana e per non più di quattro
ore al giorno. Le lezioni dovranno essere ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.
5. I corsi si concludono con uno scrutinio finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni
candidato che abbia frequentato almeno ottanta ore di lezione e della valutazione relativa al profitto
dimostrato durante lo svolgimento del corso. Lo scrutinio finale sarà espletato presso la medesima sede
di svolgimento del corso.
Art. 6
Istituzione di schede di profitto per gli allievi dei corsi
1. Durante lo svolgimento dei corsi di cui al presente titolo, al fine di verificare il profitto raggiunto,
devono essere istituite delle schede, conformi al fac-simile fornito dall'Assessorato, da compilare per
ogni
allievo
a
cura
dei
docenti
e
del
direttore
responsabile
del
corso.
2. In ciascuna scheda, in particolare, devono essere annotati la conoscenza raggiunta sulle materie di
insegnamento, nonché un giudizio complessivo che tenga conto dell'interesse mostrato da ciascun allievo
nella
discussione
degli
argomenti
durante
la
fase
corsuale.
3. Le superiori schede, redatte e firmate a cura degli istruttori e del direttore responsabile del corso
e controfirmate dall'allievo, devono essere esibite alla commissione esaminatrice, la quale, procedendo
al colloquio con l'allievo, verifica il grado di preparazione raggiunto ed emette il giudizio finale.
Art. 7
Materie di insegnamento dei corsi
1. Le materie di insegnamento dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività di commercio
nel settore merceologico alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono
essere
le
seguenti:
Diritto
commerciale
A)
L'imprenditore e l'impresa, l'impresa familiare, le società. Le carte di credito, i titoli di credito, le
garanzie cambiarie, il protesto, il fallimento e gli effetti del fallimento, la cessazione delle incapacità
civili. La riabilitazione. L'avviamento commerciale, i libri e i registri obbligatori per aziende che non
hanno
dipendenti.
B) Legislazione annonaria e norme in materia di sicurezza e di informazione del consumatore
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, che disciplina i controlli in materia di sicurezza
alimentare e igiene degli alimenti, entrato in vigore sabato 24 novembre 2007;
la
dichiarazione
sanitaria
di
inizio
attività
(DIA);
- l'autocontrollo; requisiti dei locali e dei veicoli; responsabile per la sicurezza e qualità di alimenti e
bevande,
etichettatura,
vigilanza
e
controlli,
le
sanzioni
amministrative.
C)
Legislazione
sociale
del
lavoro
L'assunzione al lavoro di dipendenti, diritti del lavoratore, i contratti di formazione e lavoro. Gli enti
per le assicurazioni obbligatorie, le prestazioni previdenziali ed assistenziali; la vigilanza in materia di
lavoro,
obblighi
del
commerciante
per
la
prevenzione
degli
infortuni
sul
lavoro.
D)
Legislazione
igienico-sanitaria
I principi fondamentali dell'autocontrollo sanitario; dalla fine del libretto sanitario alla dichiarazione
sanitaria
di
inizio
di
attività.
Le norme fondamentali, l'autorizzazione sanitaria, i requisiti sanitari; l'igiene dei prodotti e l'igiene del
personale, l'igiene degli ambienti di vendita e dei mezzi di trasporto, violazioni e sanzioni. La
conservazione degli alimenti e delle bevande. Prevenzione dagli avvelenamenti e dalle tossinfezioni.
Preparazione e conservazione dei cibi crudi e cotti; utilizzo dei cibi crudi e cotti; abbinamenti di cibi e
bevande.
E)
Requisiti
morali
per
l'esercizio
dell'attività
commerciale
I
requisiti
morali
di
cui
all'art.
3
comma
2,
legge
regionale
n.
28/99.
F)
Legislazione
sul
commercio
La legge regionale n. 28/99; i requisiti per l'esercizio dell'attività. La pubblicità dei prezzi, gli orari dei
negozi, il peso netto, i cartelli e le affissioni obbligatorie. Elementi di conoscenza della legge regionale
n. 18/95, e successive modificazioni, e della legge n. 287/91. Tasse di concessione governativa e tasse
sulle
concessioni
comunali.
Legislazione
fiscale
G)
La fattura, la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale, il registratore di cassa. Imposte e tasse relative al
commercio. L'anagrafe tributaria, il codice fiscale e la partita I.V.A.. I regimi contabili, le dichiarazioni.
H) Merceologia alimentare - Aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli
alimenti
sia
freschi
che
conservati
Composizione generale degli alimenti. Additivi, conservanti, refrigerazione, congelazione, surgelazione,
liofilizzazione, sterilizzazione, pastorizzazione e tindalizzazione. L'acqua e i sali minerali. I cereali e le
loro proprietà. Le farine, il pane e le paste alimentari. Gli ortaggi e la frutta. Zuccheri e loro derivati.
Dolci e gelati. Le droghe e le spezie. Le bevande analcoliche, bevande nervine e stimolanti. Le sostanze
di origine vegetale. Le sostanze grasse di origine animale. Alimenti di origine animale. Gli insaccati.
Prodotti ittici: il pesce, crostacei e molluschi. Latte e latticini. Il pollame e le uova. Alimenti di origine
minerale.
Bevande
alcoliche
e
superalcoliche.
Alimenti
di
origine
animale
composizione,
frollatura
e
cottura
delle
carni.
Animali da macelleria (anatomia, fisiologia e patologia degli animali; elementi per la valutazione delle
varie specie e categorie di animali e delle relative carni) - volatili da cortile e conigli.
Fattori di alterazione delle carni e metodi di conservazione - confezione ed imballaggio delle carni.
Tecnica
della
sezionatura.
I) Legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di
tali
fenomeni
(in
particolare
legge
regionale
13
settembre
1999,
n.
20).
L) Legislazione riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro (legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e decreto
legislativo n. 81/2008).
Art. 8
Requisiti degli istruttori e del direttore responsabile
1. Le lezioni dei corsi debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti almeno di diploma di scuola
media superiore. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di
studio
posseduto.
2. Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno tre istruttori, in modo che nei casi di assenza o
impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle lezioni.
3. L'insegnamento degli argomenti sull'autocontrollo, HCCP e "Norme in materia di igiene della
conservazione degli alimenti con particolare riguardo alla prevenzione da avvelenamenti e tossinfezioni,
igiene dei prodotti e del personale, igiene degli ambienti di vendita e dei mezzi di trasporto,
preparazione, conservazione ed utilizzo dei cibi crudi e cotti, abbinamento di cibi e bevande", deve
essere affidato ad istruttori in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in scienze
biologiche, in farmacia, scienza dell'alimentazione e veterinaria o laurea breve o specialistica attinente
alla
trasformazione
dei
prodotti
alimentari
o
alla
ristorazione.
4. Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso almeno di diploma di scuola media
superiore.
5. Per ciascuna sede operativa, il legale rappresentante del soggetto organizzatore può nominare un
sostituto del direttore responsabile che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisca nelle funzioni:
in tale evenienza, é fatto obbligo al soggetto organizzatore di portarne previamente a conoscenza
l'Assessorato e di trasmettere la documentazione prevista dalle presenti direttive.
6. La violazione delle superiori norme importa la sospensione della convenzione per non meno di un anno.
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. La composizione delle commissioni di scrutinio dei corsi di cui al presente titolo, costituite
direttamente
dal
soggetto
organizzatore,
è
la
seguente:
a)
il
direttore
responsabile
del
corso;
b)
un
rappresentante
della
direzione
regionale
delle
entrate;
c)
un
rappresentante
della
camera
di
commercio
competente
per
territorio;
d) un rappresentante del ruolo sanitario-medico designato dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio;
e) un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio;
f) un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, con funzioni di
presidente.
2. Per la validità della seduta della commissione esaminatrice, che si insedia presso la sede di ciascun
soggetto organizzatore, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, fra i quali il
presidente.
3. L'ente organizzatore provvede ad acquisire a livello provinciale le designazioni dei componenti
esterni della commissione ed a convocare gli stessi. Ogni onere finanziario per il funzionamento della
commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, sono a
carico
del
soggetto
organizzatore.
4. Il compenso da corrispondere ad ogni componente, per la partecipazione ai lavori della commissione,
è fissato in euro 260 lorde per il presidente e in euro 200 lorde per gli altri membri.
Art. 10
Adempimenti della commissione esaminatrice
1. La data di svolgimento dell'esame deve essere stabilita, di concerto tra il direttore responsabile e il
presidente della commissione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell'ultima lezione del
corso; entro i successivi 5 giorni è fatto obbligo al direttore responsabile del corso di comunicare per
iscritto (telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, foglio di notifica con firma degli allievi
per presa visione) agli allievi la data e l'orario di effettuazione dell'esame. Entro il medesimo termine è
fatto obbligo al direttore responsabile del corso di provvedere alla richiesta scritta di designazione e,
contestualmente, di convocazione dei componenti della commissione, onde consentire agli enti
rappresentati nella medesima di avere un tempo sufficiente per potere designare il proprio
rappresentante. L'esame dovrà comunque svolgersi e concludersi entro e non oltre dieci giorni dalla
data
di
effettuazione
dell'ultima
lezione
del
corso.
Eventuali esigenze di proroghe devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione
dell'Assessorato.
2. La commissione, prima di procedere all'esame dei singoli candidati, deve provvedere ai seguenti
adempimenti:
a) verificare se l'ente gestore abbia provveduto a convocare ufficialmente sia i candidati che tutti i
componenti
la
commissione;
b) verificare la sussistenza dell'integrità del registro delle presenze al fine di accertare, altresì, che
non
contenga
abrasioni
o
cancellature;
c) verificare se il soggetto organizzatore abbia provveduto alla predisposizione e compilazione delle
schede
di
profitto
per
ciascun
allievo
di
cui
alle
presenti
direttive.
3. La sussistenza di tutte le condizioni specificate nel precedente comma 2 è indispensabile per
procedere all'espletamento della prova finale; in caso contrario la stessa non può avere luogo fino a
quando l'ente
gestore non
avrà
provveduto agli adempimenti
di sua
pertinenza.
4. La commissione, verificate le condizioni di cui al comma 2, procede ulteriormente a:
a) verificare, avvalendosi del registro delle presenze, il numero minimo di ore di frequenza necessario
per essere ammessi a partecipare alla prova finale, raggiunte da ciascun allievo;
b) verificare l'identità personale di ciascuno degli allievi ammessi alla prova finale.
5. La commissione, espletati gli adempimenti prescritti dai precedenti commi del presente articolo,
procede
all'esame
colloquio
di
ogni
candidato.
6. E' compito del presidente della commissione assicurare un sereno e regolare svolgimento delle prove
d'esame, accertare la completa e corretta compilazione del verbale, verificando, tra l'altro, l'esatta
trascrizione nello stesso delle generalità dei candidati, attendere alla corretta formulazione delle
domande in aderenza al programma corsale previsto.
Titolo II
I CORSI PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Art. 11
Soggetti organizzatori
1.
I corsi per agenti e rappresentanti di commercio possono essere organizzati:
a) dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b)
dagli
enti
costituiti
dalle
suddette
associazioni;
c)
dall'ENASARCO;
d)
dalle
camere
di
commercio;
e) da enti pubblici o privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale.
Art. 12
Requisiti dei soggetti organizzatori
1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 7 devono presentare apposita istanza
all'Assessorato con l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
Art. 13
Modalità di svolgimento dei corsi
1. I corsi devono essere tenuti unicamente nel capoluogo di provincia ove ha sede il soggetto
organizzatore,
con
esclusione
dell'utilizzo
di
sedi
periferiche.
2. Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito di suddividere il corso in
classi.
3. Ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di due mesi e massima di tre effettivi e
non meno di ottanta ore di lezioni, di cui almeno cinque in materia di interventi volti a prevenire
fenomeni estorsivi e in favore delle vittime dell'usura, da svolgersi non più di tre volte la settimana e
comunque entro i limiti di quattro ore al giorno. Le lezioni dovranno essere ripartite omogeneamente
per
i
mesi
di
svolgimento
del
corso.
4. All'esame colloquio finale non possono essere ammessi candidati che risultino avere frequentato
meno di sessantaquattro ore di lezioni.
Art. 14
Le materie di insegnamento
1.
Le
materie
di
insegnamento
Tecnica
dei
corsi
per
agenti
devono
della
essere
le
seguenti:
comunicazione
Capacità di comunicare, nelle relazioni professionali, in modo efficace, le proprie conoscenze.
Comunicazione verbale e non verbale, movimenti del corpo, caratteristiche fisiche, qualità e tonalità
della
voce,
etc.
Organizzazione
e
tecnica
di
vendita
L'agente:
motivi
e
ragioni
del
sorgere
della
figura
dell'agente.
La scelta professionale dell'agente, visione globale dei problemi, azione dell'agente per obiettivi, le
risorse,
ricerca
della
ditta
preponente.
Il prodotto: classificazione dei prodotti, identificazione del prodotto, le motivazioni d'acquisto,
rapporti
con
la
ditta
preponente.
Il
mercato:
marketing,
attività
di
marketing,
la
zona,
analisi
di
mercato.
La vendita: preparazione e programmazione della vendita, gli itinerari di vendita, psicologia di vendita,
problemi di vendita, le obiezioni, verifica dell'azione di vendita, controllo delle vendite di un settore
della
zona,
controllo
delle
vendite
nella
zona.
L'organizzazione: organizzazione interna dell'agenzia, servizio assistenza, l'informativa e
l'organizzazione del lavoro, elaborazione dati interni, gli studi di mercato, analisi delle vendite, la
commissione
di
vendita,
l'azione
post-vendita.
Le attività sussidiarie della vendita: l'attività promozionale, la pubblicità, merchandising, considerazioni
sull'uso e sul valore del linguaggio e delle espressioni; considerazioni sul concetto di vendita, esempio di
scheda
di
lavoro
per
i
gruppi.
Nozioni
di
diritto
commerciale
e
di
legislazione
tributaria
Imprenditore, impresa, azienda, il contratto in generale, il contratto di compravendita. Le società:
caratteri generali, le società di persone, le società di capitali. I titoli di credito: la cambiale e la tratta,
l'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia cambiario. La riforma tributaria: principi ispiratori della
riforma, le principali imposte. Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.): la rivalsa, meccanismo della
detrazione, requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'I.V.A., operazioni esenti, momenti di
assoggettamento ad I.V.A., modalità di fatturazione, termini per la fatturazione, autofatturazione,
libri contabili dell'I.V.A., registro delle fatture emesse, registro degli acquisti, registro dei
corrispettivi, annotazione di liquidazione I.V.A., regimi I.V.A., regime forfettario, regime per imprese
minime, regime ordinario, aliquote I.V.A., adempimenti I.V.A. per agenti e rappresentanti di commercio,
imposta di registro, imposta di bollo. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche. Redditi di impresa: regime forfettario, criterio temporale, regime ordinario. L'IRAP. L'ICI.
Il
d.d.t.
Disciplina legislativa e contrattuale dell'attività dell'agente di commercio - Tutela previdenziale ed
assistenziale
L'agente di commercio: la stabilità dell'incarico, l'attività in nome e per conto della ditta, zona
determinata, onerosità, autonomia nell'attività e nell'organizzazione, il cosiddetto sub-agente, il
procacciatore
di
affari.
Adempimenti di inizio attività: ruolo professionale: requisiti per l'iscrizione al ruolo, cancellazione dal
ruolo, ricorsi, trasferimento ad altra provincia; iscrizione nel registro delle imprese, comunicazioni di
inizio
attività,
l'assicurazione
obbligatoria
contro
le
malattie.
Il contratto di agenzia: fonti normative: leggi e accordi economici collettivi di natura privatistica. Il
contratto: tipici e atipici, elementi essenziali ed accidentali del contratto, la conclusione del contratto,
vari tipi di contratti di agenzia, scambio di lettere, scrittura privata, atto pubblico.
Gli obblighi ed i diritti dell'agente: diritti di esclusiva: la zona. Concetto di prodotti concorrenti,
l'esclusiva, riscossioni, rappresentanza dell'agente, obblighi dell'agente, impedimento dell'agente,
diritti dell'agente e mancata risoluzione del contratto, agente con rappresentanza, la copiacommissione
e
l'ordine.
Lo
scioglimento
del
contratto
di
agenzia
Elemento "fiducia" nel contratto di agenzia. Lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato: il
recesso, il preavviso, l'indennità sostitutiva di preavviso, risoluzione del contratto a tempo
indeterminato per inadempienza o per fatti indipendenti dalle parti, risoluzione per reciproco accordo
fra le parti, risoluzione durante il periodo di prova, indennità per lo scioglimento del contratto a tempo
indeterminato, indennità suppletiva di clientela; scioglimento del contratto a tempo determinato:
cessazione
del
contratto
e
risoluzione
anticipata
del
contratto.
Lavoro autonomo e lavoro subordinato - L'agente e le altre figure principali di venditori autonomi
Il
mediatore,
Controversie
in
il
propagandista,
materia
di
il
agenzia
commissario.
commerciale
Risoluzione delle controversie: tentativo facoltativo di conciliazione; accordi economici collettivi.
Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la legge sui privilegi.
L'ENASARCO
Definizione. L'iscrizione al fondo integrativo di previdenza, la misura dei contributi: al fondo di
previdenza, al fondo di assistenza sociale; modalità di pagamento; sanzioni e vigilanza, la prosecuzione
volontaria, il trattamento previdenziale: pensione di vecchiaia; pensione di invalidità permanente totale,
pensione di invalidità permanente parziale, pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti; misura e
modalità di versamento dell'indennità di scioglimento del contratto o fondo indennità risoluzione
rapporto, liquidazione fondo indennità risoluzione rapporto; prestazioni integrative di previdenza.
L'INPS
I contributi, la pensione d'invalidità, la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione ai
superstiti.
Legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di
tali fenomeni.
Art. 15
Requisiti degli istruttori e del direttore responsabile
1. Le lezioni dei corsi di cui al presente decreto debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti di
diploma di laurea o di scuola media superiore. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono
essere
attinenti
al
titolo
di
studio
posseduto.
2. Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno quattro istruttori, in modo che, nei casi di
assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle
lezioni.
3. Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso di diploma di laurea.
Art. 16
Commissione esaminatrice
1. La composizione della commissione esaminatrice dei corsi, costituita direttamente dal soggetto
organizzatore, in armonia con il disposto dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è la
seguente:
a)
il
direttore
responsabile
del
corso;
b)
un
docente
del
corso;
c)
un
rappresentante
dell'ENASARCO;
d)
un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
e)
un
esperto
designato
dalle
organizzazioni
sindacali
dei
datori
di
lavoro;
f) un funzionario, con la qualifica non inferiore a dirigente della locale camera di commercio;
g) un funzionario, con la qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato, con
funzioni
di
presidente.
2. Per esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori si intende la persona designata
dalle associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio più rappresentative in sede provinciale.
3. In caso di corsi organizzati dall'ENASARCO il rappresentante del soggetto organizzatore non fa
parte
della
commissione.
4. Per la validità delle sedute della commissione esaminatrice è necessaria la presenza di almeno due
terzi
dei
componenti,
fra
i
quali
il
presidente.
5. L'ente organizzatore provvede ad acquisire a livello provinciale le designazioni dei componenti
esterni della commissione ed a convocare gli stessi. Ogni onere finanziario per il funzionamento della
commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, sono a
carico del soggetto organizzatore. Il compenso da corrispondere ad ogni componente, per la
partecipazione ai lavori della commissione, è fissato in euro 260 lorde per il presidente e in euro 200
lorde per gli altri membri.
Titolo III
CORSI PER MEDIATORI
Art. 17
Soggetti organizzatori
1.
I
corsi
per
mediatori
possono
essere
organizzati
a) dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b)
dagli
enti
costituiti
dalle
suddette
associazioni;
c)
dalle
camere
di
commercio;
d) da enti di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976.
Art. 18
Requisiti dei soggetti organizzatori
1. I soggetti organizzatori di cui al presente titolo devono presentare apposita istanza all'Assessorato
con l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
Art. 19
Modalità di svolgimento dei corsi
1.
Lo svolgimento dei corsi per mediatori é suddiviso nelle seguenti tipologie:
a)
agenti
immobiliari;
b)
agenti
merceologici;
c)
agenti
con
mandato
a
titolo
oneroso;
d)
agenti
in
servizi
vari.
2. Ciascun corso per mediatori deve avere una durata minima inderogabile di mesi due e massima di
mesi tre, non meno di ottanta ore di lezioni, di cui almeno cinque in materia di interventi volti a
prevenire fenomeni estorsivi e in favore delle vittime dell'usura, da svolgersi per non più di quattro ore
al giorno. Le lezioni devono essere ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.
3. Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito suddividere il corso in più
classi.
4. I corsi per mediatori devono essere tenuti unicamente nel capoluogo di provincia ove ha sede il
soggetto organizzatore con esclusione dell'utilizzo di sedi periferiche dello stesso soggetto situate in
comuni diversi dal capoluogo.
Art. 20
Esami per l'iscrizione al ruolo
1. All'esame finale, da svolgersi presso la camera di commercio territorialmente competente, possono
accedere quegli allievi che risultino avere frequentato non meno di settantadue ore di lezione.
2. A ciascun allievo in possesso del requisito minimo di frequenza al corso di cui al precedente comma 1,
verrà rilasciato, da parte dell'Assessorato, un attestato di frequenza che costituisce titolo da
presentare
alla
Camera
di
commercio
per
accedere
allfinale.
3. L'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare e quello per l'abilitazione
all'esercizio dell'attività di agente munito di mandato a titolo oneroso e per l'iscrizione al ruolo
consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano una
media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
4. L'esame è superato dai candidati che ottengono un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
Le prove scritte vertono sulle materie di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 del successivo art. 22,
mentre la prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato
immobiliare
urbano
ed
agrario
e
sui
relativi
prezzi
ed
usi.
5. L'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente merceologico e all'esercizio
dell'attività di agente in servizi vari consiste in una prova scritta ed una orale alla quale sono ammessi i
candidati che ottengono nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame é superato dai
candidati che conseguono un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
6. La prova scritta per gli aspiranti all'esercizio dell'attività di agente merceologico verte sulle
materie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 del successivo art. 22, mentre la prova orale, oltre che
sulle materie della prova scritta, anche sulle materie di cui alle lett. d), e) e f) del medesimo comma.
7. La prova scritta per gli aspiranti all'esercizio dell'attività di agente in servizi vari verte sulle
materie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 del successivo art. 22, mentre la prova orale, oltre che
sulle materie della prova scritta, anche sulle materie di cui alle lett. d) e c) del medesimo comma.
8. A conclusione delle prove di esame viene rilasciato ai candidati dichiarati idonei certificato relativo
al superamento dell'esame. La camera di commercio trasmette all'Assessorato l'elenco degli idonei con
la
votazione
riportata
nelle
singole
prove.
9. I candidati che non superano le prove d'esami possono ripeterle nuovamente alla successiva sessione
di
esami
predisposta
dall'ente.
10. Le camere di commercio devono tenere almeno quattro sedute di esami ogni anno solare.
11. L'allievo che ha frequentato regolarmente il corso di cui al presente titolo può sostenere esami in
una qualsiasi camera di commercio dell'Isola qualora non siano state programmate sessioni di esami
nella camera di commercio competente per territorio.
Art. 21
Requisiti degli istruttori e del direttore responsabile
1. Le lezioni dei corsi di cui al presente titolo debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti di
diploma di laurea. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di
studio
posseduto.
2. Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno quattro istruttori, in modo che, nei casi di
assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle
lezioni.
3. Relativamente ai corsi per mediatori della tipologia agenti merceologici il corpo insegnante deve
comprendere docenti di scuole secondarie di merceologia. Relativamente ai corsi per mediatori della
tipologia agenti immobiliari e della tipologia agenti muniti di mandato a titolo oneroso, il corpo
insegnante deve comprendere istruttori muniti di diploma di geometra o di laurea o diploma in agraria e
docenti
muniti
di
laurea
in
ingegneria
o
equiparata.
4. Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso di diploma di laurea.
Art. 22
Materie di insegnamento dei corsi
1. Le materie di insegnamento dei corsi per mediatori della tipologia agenti immobiliari e della tipologia
agenti
muniti
di
mandato
a
titolo
oneroso
devono
essere
le
seguenti:
a)
nozioni
di
legislazione
sulla
disciplina
della
professione
di
mediatore;
b) nozioni di diritto civile con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in
particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende,
all'ipoteca;
c) nozioni di diritto tributario con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed
agli
adempimenti
fiscali
connessi;
d) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione di registri immobiliari, il catasto, le concessioni,
autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario
ed
edilizio,
i
finanziamenti
e
le
agevolazioni
finanziarie
relative
agli
immobili;
e) nozioni sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.
2. Le materie di insegnamento dei corsi per mediatori della tipologia agenti merceologici devono essere
le
seguenti:
a)
nozioni
di
legislazione
sulla
disciplina
della
professione
di
mediatore;
b) nozioni di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed
al
mandato;
c)
nozioni
di
diritto
tributario
relative
alle
transazioni
commerciali;
d)
nozioni
di
merceologia;
e) nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la
commercializzazione
e
l'utilizzazione
delle
merci;
f) nozioni di conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché
degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi
interassociativi concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, commercio
e utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi.
3. Le materie di insegnamento dei corsi per mediatori della tipologia agenti in servizi vari devono
essere
le
seguenti:
a)
nozioni
di
legislazione
sulla
disciplina
della
professione
di
mediatore;
b) nozioni di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed
al
mandato;
c)
nozioni
di
diritto
tributario
relative
ai
servizi;
d) nozioni di conoscenza sull'andamento dei vari mercati; nozioni relative alle materie inerenti i servizi
per
i
quali
l'allievo
si
è
iscritto.
4. Legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime
di tali fenomeni.
Art. 23
Composizione della commissione di esami
1. La composizione della commissione esaminatrice, che si insedia presso ciascuna camera di commercio
dell'Isola, è quella prescritta dal decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato n.
589 del 7 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12
febbraio 1994 così come modificata dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 coordinato con la legge di
conversione 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani).
Titolo IV
NORME COMUNI AI CORSI
Art. 24
Adempimenti degli enti
1. I legali rappresentanti dei soggetti di cui alle presenti direttive interessati al riconoscimento dei
corsi devono presentare apposita istanza opportunamente documentata in ordine al possesso dei
requisiti
soggettivi
ed
alla
organizzazione
logistica.
2. Nell'istanza, oltre le generalità complete del legale rappresentante, devono essere indicati: la
normativa statale, regionale e le direttive regionali ai sensi delle quali viene formulata la richiesta, il
numero e la tipologia dei corsi, il luogo ed il periodo presumibile di svolgimento di ciascun corso, il
nominativo del direttore responsabile e le sue complete generalità, i testi didattici che vengono
utilizzati
per
lo
svolgimento
dei
corsi.
3. I soggetti che per la prima volta richiedono il riconoscimento dei corsi di cui al precedente comma 1
devono
allegare
all'istanza
la
seguente
documentazione:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad eccezione degli enti che hanno stipulato con
la
Regione
precedente
convenzione;
b) piano di studio con l'indicazione puntuale delle materie comprese nello stesso ed il numero di ore
dedicate a ciascuna materia; tale piano di studio dovrà essere firmato per ogni foglio dal legale
rappresentante del soggetto organizzatore e dal direttore responsabile dei corsi;
c) elenco degli istruttori comprendente anche l'indicazione del direttore responsabile; di ciascuno
deve essere indicato il titolo di studio e le materie oggetto delle sue lezioni; tale elenco deve essere
firmato da tutti gli istruttori, dal direttore responsabile e controfirmato dal legale rappresentante del
soggetto
organizzatore;
d) ciascuno dei docenti e il direttore responsabile dei corsi devono rendere una dichiarazione sotto
forma di atto notorio attestante la data ed il luogo di nascita, il titolo di studio posseduto, il curriculum
dal quale si evincono le specifiche esperienze maturate nel settore del commercio;
e) i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti, ad esclusione di quelli citati al comma 1, lett. A) e B),
devono rendere una dichiarazione, sotto forma di atto notorio, che attesti il numero delle aule adibite
per lo svolgimento dei corsi, il numero di posti allievo per aula nonché l'indicazione degli arredi e
macchinari esistenti in ogni aula, conforme a quanto in precedenza rilevato dall'ispettorato del lavoro
competente in sede di accesso per il rilascio della dichiarazione di idoneità allo svolgimento dell'attività
didattica;
f) pianta in scala dei locali sede di svolgimento dei corsi, vistata da un tecnico abilitato.
4. I soggetti che hanno già beneficiato del riconoscimento dei corsi devono allegare all'istanza solo la
documentazione di cui alle lett. b), c), d), e) del comma precedente. La documentazione di cui alla lett.
d)
deve
essere
presentata
solo
per
i
nuovi
docenti.
5. Il riconoscimento dei corsi è effettuato con decreto del dirigente del servizio, la cui esecutività
rimane subordinata agli adempimenti di cui al successivo comma 9. Le lezioni di ciascun corso non
possono comunque avere inizio prima che sia stato adottato il decreto di riconoscimento da parte
dell'Assessorato.
6. Gli interessati all'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto devono formulare
istanza all'ente gestore prescelto, redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato; nella
medesima istanza devono essere evidenziati l'obbligo della presenza e la perdita del diritto a
partecipare allo scrutinio colloquio o all'esame finale ove non si sia raggiunto il numero minimo
prescritto di ore di frequenza. Con la medesima istanza gli interessati devono espressamente prendere
atto
dell'ammontare
massimo
dell'onere
finanziario
posto
a
loro
carico.
Nella
domanda
l'aspirante
allievo
deve
dichiarare:
a) di possedere la maggiore età, a meno che non si tratti di minore emancipato autorizzato a norma di
legge
all'esercizio
di
attività
commerciali;
b) di essere cittadino italiano o dell'Unione europea, o cittadino extracomunitario residente in Italia e
in
possesso
di
regolare
e
valido
permesso
di
soggiorno;
d) di avere assolto agli obblighi scolastici in base all'età scolare (frequenza per otto anni per i nati
dall'1 gennaio 1952 e per cinque anni per i nati sino al 31 dicembre 1951) per quanto riguarda la
somministrazione
di
alimenti
e
bevande;
e) di essere in possesso dei requisiti morali (assenza di condanne penali e di misure di sicurezza e
prevenzione ai sensi della normativa antimafia). Per i soggetti extracomunitari è necessario produrre il
titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani e di conoscere la lingua italiana.
7. L'allievo che non sia ammesso alla prova finale o che sia giudicato negativamente può presentare
domanda
per
la
partecipazione
a
un
corso
successivo.
8. Il soggetto organizzatore può porre a carico di ciascun partecipante un onere finanziario per
rimborsi spese di organizzazione e per fornitura di materiale didattico entro un importo massimo
omnicomprensivo di E 400,00 per i corsi della durata di ore 80 e di E 500,00 per i corsi della durata di
ore
100.
9. Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del corso il soggetto organizzatore, prima dell'inizio
del corso stesso, deve depositare presso l'Assessorato la seguente documentazione:
a) elenco nominativo degli allievi iscritti a ciascun corso, utilizzando obbligatoriamente l'apposito fac-
simile
predisposto
dall'Assessorato;
b) calendario di svolgimento delle lezioni, al fine di darne preventiva conoscenza ai partecipanti e di
consentire all'Assessorato un'adeguata vigilanza; per la compilazione del calendario deve essere
utilizzato
l'apposito
fac-simile
predisposto
dall'Assessorato.
10. L'elenco nominativo degli allievi e il calendario di svolgimento delle lezioni devono essere depositati
in originale e devono recare la firma del direttore responsabile del corso; non sono presi in
considerazione elenchi nominativi e calendari che pervengono in copia non originale. L'esecutività del
corso è operante, previa comunicazione scritta dell'Assessorato, allorché l'ente gestore ha adempiuto
a
quanto
prescritto
nel
presente
comma.
11. Relativamente ai corsi per mediatori, copia degli atti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 9
deve essere contestualmente depositata presso la competente camera di commercio, al fine di mettere
in condizione l'ente camerale di potere organizzare le prove d'esame e fissarne le date. La camera di
commercio competente, ricevuta la comunicazione di inizio del corso da parte del soggetto
organizzatore, nel più breve tempo possibile, è tenuta a comunicare allo stesso soggetto, nonché per
conoscenza all'Assessorato, le modalità e le date di svolgimento degli esami al fine di darne tempestiva
conoscenza
ai
partecipanti
al
corso.
12. A corso iniziato non è consentito apportare alcuna variazione al piano di studio, né al monte ore
previsto per lo svolgimento dello stesso, né al calendario di svolgimento delle lezioni. Un'eventuale ed
eccezionale modifica del calendario di svolgimento delle lezioni deve essere previamente autorizzata
dall'Assessorato.
13. Ciascun corso deve essere dotato di un registro presenza allievi con pagine corrispondenti al facsimile fornito dall'Assessorato. Tale registro, prima dell'inizio del corso, deve essere vidimato e
numerato in ogni foglio dall'Assessorato, da notaio o segretario comunale; il registro deve
obbligatoriamente recare per ogni giorno di lezione le firme di presenza in entrata e uscita degli allievi,
la data e l'orario delle lezioni, la materia insegnata, una nota sintetica circa l'argomento della lezione,
firma del docente che svolge la lezione; per gli allievi che non sono presenti alla lezione deve essere
chiaramente apposta la dicitura "Assente". Nel registro deve obbligatoriamente essere annotato
l'orario di entrata e/o uscita per quegli allievi che arrivino in ritardo o escano in anticipo rispetto
all'orario
di
svolgimento
delle
lezioni.
14. Il registro delle presenze deve essere custodito a cura del direttore responsabile presso il luogo di
svolgimento del corso ed essere immediatamente esibito al funzionario regionale eventualmente
incaricato dell'ispezione; deve essere tenuto aggiornato a cura dei docenti e del direttore responsabile
e non deve contenere abrasioni o cancellature. Sarà cura dei docenti e del direttore responsabile fare
in modo che il registro permanga nell'aula didattica solo per il tempo strettamente necessario alla
firma in entrata o in uscita degli allievi, ciò al fine di evitare eventuali manomissioni da parte degli
stessi.
15. L'adozione obbligatoria del registro delle presenze e la sua puntuale tenuta sono elementi
indispensabili per una corretta verifica dell'andamento didattico e organizzativo del corso.
16. Per ciascun soggetto organizzatore può essere autorizzato lo svolgimento giornaliero di un numero
massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria mattutina compresa tra le 8,30 e le 13,30
e di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria pomeridiana compresa tra
le 15,30 e le 21,30. Non possono essere autorizzati corsi che hanno svolgimento al di fuori di dette
fasce
orarie.
17. E' fatto obbligo al soggetto organizzatore di distribuire, a ciascuno degli allievi iscritti ai corsi di
cui al presente decreto, i testi didattici utilizzati, senza obbligo di restituzione.
18. Relativamente ai corsi per la somministrazione di alimenti e bevande; ai corsi professionali
abilitanti per il settore merceologico alimentare e ai corsi per agenti, è consentito, a corso iniziato,
procedere a sostituzione di allievi, ad ammissione di nuovi allievi, purché non venga superato un numero
massimo di trenta allievi, entro le prime venti ore di lezione nei corsi per la somministrazione di
alimenti e bevande, nei corsi professionali abilitanti per il settore merceologico alimentare della durata
di 100 ore, ed entro le prime 16 ore di lezione dei corsi per agenti. In tale evenienza il soggetto
organizzatore ha l'obbligo di portarne previamente a conoscenza l'Assessorato. E' fatto divieto nei
corsi per mediatori di procedere a sostituzioni e ad ammissioni di nuovi allievi a corso già iniziato.
19.
Gli
allievi
ammessi
allo
scrutinio
finale
sostengono
il
colloquio.
20. I corsi devono esaurirsi entro l'anno cui si riferisce il riconoscimento; i corsi non effettuati entro
tale
limite
temporale
si
intendono
automaticamente
revocati.
21. Il riconoscimento dei corsi viene revocato quando, in qualsiasi fase dello svolgimento, vengano a
mancare i requisiti, presupposti e condizioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dal
presente
decreto.
22. L'ente che incorre nel provvedimento di revoca non può ottenere un nuovo riconoscimento per la
durata di almeno un anno e in presenza delle condizioni richieste. Il direttore responsabile dei corsi e
gli istruttori a carico dei quali sia stata accertata responsabilità in merito al corretto svolgimento dei
corsi, non possono svolgere per un analogo periodo le loro funzioni anche presso altri enti.
23. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo che non comportano la revoca
del decreto di riconoscimento dei corsi, resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di
adottare provvedimenti sanzionatori che riterrà necessari ed opportuni. Tali provvedimenti consistono
per l'ente nell'inibizione, da 6 mesi ad 1 anno, ad ottenere il riconoscimento di corsi e per il direttore e
gli istruttori nel divieto di svolgere, da 6 mesi ad 1 anno, le loro funzioni anche presso altri enti.
24. I verbali di esame e/o di scrutinio colloquio finale dei corsi devono essere redatti attenendosi
scrupolosamente a quanto contenuto nei facsimile di verbali predisposti dall'Assessorato, i quali devono
obbligatoriamente essere adottati. Nel verbale d'esame o di scrutinio non devono figurare nominativi di
allievi che non siano stati ammessi a sostenere la prova finale. Nella compilazione del verbale si devono
evitare correzioni o cancellature per non pregiudicare la validità dello stesso. Il verbale deve essere,
infine,
firmato
in
ogni
foglio
da
tutti
i
componenti
della
commissione.
25. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, concernenti l'omogeneità di
svolgimento dei corsi in relazione alla loro durata, può essere consentita l'interruzione estiva dei corsi
in corrispondenza delle ferie e per un periodo non superiore a trenta giorni, solo se risultano essere
state già espletate un numero minimo di dodici giornate corsuali.
Art. 25
Modalità per la predisposizione e il rilascio degli attestati
1. Gli attestati di idoneità o di frequenza dei corsi di cui al presente decreto sono predisposti e
rilasciati
dall'Assessorato.
2. Le modalità per la predisposizione ed il rilascio degli attestati sono le seguenti:
a) a conclusione delle prove d'esame il soggetto organizzatore del corso provvede a consegnare al
presidente della commissione l'originale del verbale munito di lettera di trasmissione, che il medesimo
funzionario provvede a depositare presso l'Assessorato: dal verbale devono evincersi con chiarezza gli
allievi dichiarati idonei; relativamente ai corsi per mediatori il soggetto organizzatore deve, invece,
depositare l'originale del registro delle presenze e l'elenco degli allievi che hanno frequentato per
almeno
72
ore;
b)
l'Assessorato,
verificati
gli
atti,
procede
alla
predisposizione
degli
attestati;
c) gli attestati di idoneità recano la firma del direttore responsabile del corso, del presidente della
commissione esaminatrice e del dirigente responsabile del servizio commercio dell'Assessorato, o suo
delegato; mentre quelli di frequenza ai corsi per mediatori recano la firma del direttore responsabile
del corso e del dirigente responsabile del servizio commercio dell'Assessorato, o suo delegato;
d) gli attestati vengono quindi datati e numerati e i dati, contenuti nei medesimi, sono trascritti in un
archivio
informatico;
e) tali attestati, unitamente ad una copia conforme all'originale del verbale degli esami, vengono infine
trasmessi all'ente gestore del corso, che provvede alla loro consegna.
Art. 26
Smarrimento di attestati e modalità per il rilascio di certificazioni sostitutive
1. Nel caso in cui un allievo che ha frequentato un corso professionale di cui al presente decreto
smarrisca l'attestato di frequenza e idoneità del corso medesimo, può ottenere, dietro presentazione
di specifica richiesta da formulare all'ente gestore, una certificazione sostitutiva. Tale richiesta viene
soddisfatta purché il corso frequentato dal richiedente abbia avuto svolgimento entro il quinquennio
precedente la data di presentazione dell'istanza per il rilascio della certificazione sostitutiva.
2. Le modalità da seguire per il rilascio di tale certificazione sostitutiva sono le seguenti:
a) l'interessato deve presentare al soggetto che ha organizzato il corso un'istanza in carta libera
contenente le sue generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, domicilio,
codice fiscale), l'anno di frequenza del corso, il numero del corso, il periodo di svolgimento del corso;
all'istanza deve essere allegata relativa denuncia di smarrimento o trafugamento dell'attestato,
effettuata
presso
l'autorità
competente;
b) l'ente organizzatore, verificati gli atti in proprio possesso, trasmette l'istanza con la
documentazione originale di cui al punto a) all'Assessorato, il quale provvederà al rilascio della
certificazione sostitutiva.
Art. 27
Entrata in vigore
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 aprile 2009.
DI MAURO
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Decreto 1 aprile 2009