Ascensori e montacarichi
(Prescrizioni particolari e verifiche)
Ultimo aggiornamento:
1 lug. 2005
Prescrizioni particolari
o
Comando di emergenza (vedi scheda "Comando di emergenza"):
In base al DM 8/3/85 il comando di emergenza è obbligatorio per i
"vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa
sopra il terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi
altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici
industriali" (attività n. 95 del DM 16/02/82). Questo comando, richiesto
dai Vigili del fuoco, deve interrompere l'alimentazione sia alla luce che
alla forza motrice. La sua posizione, che deve essere adeguatamente
segnalata, va concordata con il Comando Provinciale dei Vigili del
fuoco.
Il comando di emergenza era previsto disposto al piano terreno, nei
vecchi impianti installati negli edifici civili, collaudati in base al DPR
1497/63 (denunciati entro il 9/4/91) , e a quelli regolati dal DM 587/87
(denunciati dopo il 9/4/91) e dal DPR 268/94 (denunciati dopo il
29/10/94). Per i nuovi impianti, soggetti al DPR 162/99, sia che siano
installati negli edifici civili che industriali, non occorre più questo
comando di emergenza al pianoterra. L'obbligo precedente derivava
dall'art. 6.5 del DPR 1497/63 che recita "Nel locale del macchinario
deve essere disposto: a) un interruttore generale a mano, di tipo
protetto contro contatti accidentali, per togliere tensione all'impianto,
salvo che alla linea di illuminazione. L'interruttore deve essere
disposto in posizione ben accessibile. Se nello stesso locale sono
installati i macchinari di più impianti, gli interruttori generali relativi
devono
essere
contraddistinti.
.......
Negli ascensori ..... e nei montacarichi .... installati in edifici civili nei
quali vi sia personale di custodia, deve essere disposto un interruttore
generale, o un comando per l'interruttore generale, in locale
facilmente accessibile al personale di custodia. Dove non vi è
personale di custodia, l'interruttore generale o il comando per
l'interruttore generale deve essere disposto al piano terreno, in
posizione facilmente accessibile, in una custodia sotto vetro". Quindi
gli interruttori generali richiesti erano due: uno nel locale macchinario
e uno al piano terreno ed entrambi non dovevano togliere tensione
all'impianto di illuminazione. Nel regime attuale (DPR 162/99)
l'interruttore del locale macchinario è rimasto, quello sotto vetro a
piano terreno è sparito. Per quanto riguarda gli ascensori denunciati
con i vecchi decreti, (DPR 1497/63 e successivi) fanno fede ancora i
vecchi decreti e quindi il comando a pianoterra rimane.
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Ascensori e montacarichi
(Prescrizioni particolari e verifiche)
Ultimo aggiornamento:
1 lug. 2005
o
Illuminazione di sicurezza (vedi scheda "illuminazione di sicurezza")
Per gli ascensori e montacarichi rispondenti al DM 587/87 (UNI 81-1)
e al DPR 268/94 (UNI 81-2) deve essere disponibile un'illuminazione
di emergenza, che intervenga automaticamente in caso di mancanza
della sorgente d'illuminazione normale. L'impianto, a ricarica
automatica, deve essere in grado di alimentare almeno una lampada
della potenza di 1 W per 1 h.
Per i nuovi ascensori e montacarichi, rispondenti al DPR 162/99, deve
essere disponibile un'illuminazione di emergenza che funzioni per un
tempo sufficiente per consentire il normale svolgimento delle
operazioni di soccorso (normalmente potrebbe essere una lampada
della potenza di 1 W per un tempo di 2 h)
Il DM 236/89 prevede per gli ascensori montati in edifici di nuova
edificazione residenziale, l'installazione, all'interno della cabina, di una
luce di emergenza (autonomia di almeno 3 ore) oltre che di un
citofono, un campanello d'allarme e un segnale luminoso che confermi
l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme.
o
Il vano corsa e i locali del macchinario o delle pulegge di rinvio devono
essere esclusivamente adibiti al servizio dell'ascensore. Per questo al loro
interno non possono essere posati cavi o canalizzazioni di impianti estranei
all'ascensore (anche se si tratta del montante di terra che in realtà serve
anche all'ascensore, essendo l'impianto di terra unico);
o
Deve essere installata almeno una presa a spina nei seguenti locali: locale
del macchinario, locale pulegge di rinvio, fossa, sopra il tetto della cabina. Le
prese devono essere del tipo 2P + T 16 A, 230 V, oppure del tipo a
bassissima tensione di sicurezza (SELV) 2P 16 A;
o
La linea di alimentazione del motore dell'ascensore (FM) deve essere
dimensionata in modo da garantire una caduta di tensione non superiore al
2%, e in base ad una corrente termicamente equivalente pari a 1,6 - 1,8
volte la corrente di targa del motore (questa corrente cresce al crescere della
frequenza degli avviamenti/arresti dell'ascensore)
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Ascensori e montacarichi
(Prescrizioni particolari e verifiche)
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•
1 lug. 2005
Come migliorare la sicurezza degli ascensori installati prima del 1 luglio 1999,
per i quali, quindi, non devono essere applicati i livelli di sicurezza previsti dal DPR
162/99 ( testo e disegni sono tratti da documento ANIE):
o Rischio: possibile apertura porta con cabina non al piano.
Soluzione proposta: Installazione di un dispositivo specifico (a molla o
a peso) che assicura la chiusura automatica delle porte di piano,
anche in assenza della cabina.
o Rischio: assenza del dispositivo contro la velocità eccessiva in salita della
cabina, per gli impianti elettrici a fune. Infatti fino all’entrata in vigore della
Direttiva Ascensori 95/16/CE e della normativa EN 81-1, la protezione contro
la velocità eccessiva in salita della cabina non era richiesta e quindi nessun
dispositivo appropriato è installato sulla maggior parte degli ascensori in
esercizio.
Soluzione proposta: Adottare il dispositivo di protezione contro la
velocità eccessiva della cabina in salita, previsto dalla norma UNI EN
81-1;
o Rischio: Nel 1994, il DPR 268/94, recepiva la Norma EN81-2: 1987 per tutti i
nuovi impianti oleodinamici, ma, a differenza di quanto precedentemente
avvenuto per gli ascensori elettrici (DM 587/87), non contemplava
adeguamenti per gli impianti oleodinamici già in esercizio. Occorre quindi
eseguire una serie di misure per portarli allo stesso livello di sicurezza degli
ascensori elettrici;
o Soluzione proposta: eseguire i seguenti adeguamenti:
Grembiule: ogni soglia di cabina deve essere munita di un grembiule
che, per tutta la larghezza di accesso, si estenda di 75 cm verso il
basso.
Difese vano: negli impianti inseriti in vano scala, le protezioni che
delimitano il vano corsa devono avere un’altezza minima dal piano di
calpestio, di 2.5 m (precedentemente era prevista una altezza di 1,70
m).
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Altezze libere in testata e fossa: su tutti gli impianti deve essere
assicurato da arresti fissi agli estremi del vano corsa (fossa e testata),
uno spazio minimo di rifugio per la sicurezza del tecnico manutentore.
Interruttore di extracorsa: agli estremi del vano corsa (fossa e
testata) devono essere installati interruttori idonei ad interrompere
l’alimentazione del motore di e quindi fermare elettricamente il
movimento della cabina.
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1 lug. 2005
Illuminazione vano di corsa: il vano di corsa, quando
completamente chiuso con pareti opache, deve essere provvisto di
idoneo impianto di illuminazione.
Interruttore di STOP in fossa: nella fossa del vano di corsa, deve
essere installato un interruttore che consenta al manutentore di
interrompere l’alimentazione elettrica e quindi di fermare l’elevatore.
Manovra di ispezione sul tetto cabina: sopra il tetto cabina deve
essere applicato un dispositivo che consenta al manutentore di
muovere in sicurezza l’ascensore, escludendo qualsiasi altro
comando esterno.
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1 lug. 2005
Identificazione delle apparecchiature elettriche: i contattori, i relè, i
fusibili ed i morsetti di collegamento dei circuiti del quadro di manovra,
devono essere contrassegnati secondo lo schema che deve essere
esposto nel locale macchina.
o
o
o
o
o
Rischio: dispositivi di illuminazione di emergenza e richiesta aiuto dalla
cabina ascensore, inesistenti o inadeguati;
Soluzione proposta: Installazione di illuminazione di emergenza in
cabina e di dispositivo di comunicazione bidirezionale, come previsto
dalla Direttiva Ascensori 95/16 CE e dalla Norma EN 81-28, che, tra
l’altro, stabilisce le modalità di controllo della continua efficienza
dell’apparecchiatura;
Rischio: Inadeguata precisione di arresto della cabina dell’ascensore;
Soluzione proposta: Installazione di un dispositivo a regolazione
elettronica del motore, per il controllo permanente della velocità di
cabina e quindi del livellamento al piano;
Rischio: Dispositivi di protezione contro gli urti, per porte in cabina e al piano
di tipo automatico, inadeguati o inesistenti;
Soluzione proposta: Installazione di un dispositivo elettronico a
barriera ottica sulle porte di cabina, idoneo a provocare la riapertura
delle porte prima che le antine arrivino ad urtare il passeggero;
Rischio: Comandi non utilizzabili o poco comprensibili per persone disabili;
Soluzione proposta: Installazione di nuove bottoniere, in sostituzione
di quelle non idonee, con indicazioni in rilievo o braille, posizionate ad
un’altezza che consenta un agevole utilizzo da parte delle persone
disabili (DM 236 del 1989). Per completare il miglioramento, dovranno
inoltre essere previsti adeguati indicatori e segnalatori acustici e
luminosi.
Rischio: Montalettighe con rapporto tra superficie cabina e portata non
rispondente alla normativa vigente per i nuovi impianti (EN 81-1/2);
Soluzione proposta: Installazione di comandi a chiave, a codice o a
scheda, sulle bottoniere di cabina e di piano, tali da consentirne l’uso
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1 lug. 2005
alle sole persone autorizzate. Per maggior sicurezza è consigliabile
installare comunque in cabina, un dispositivo pesacarico con
segnalazione acustica e luminosa, che impedisca il funzionamento
dell’impianto quando siano superati i limiti di portata;
•
Verifiche:
o Occorre sempre fare riferimento alle leggi in vigore al momento della
progettazione dell'ascensore:
Per gli impianti elevatori elettrici, il cui progetto sia stato presentato
all'organo di controllo entro il 9 aprile 1991 e per gli impianti elevatori
idraulici, il cui progetto sia stato presentato all'organo di controllo entro
il 29 ottobre 1994, si applica il DPR 1497/63.
Per gli impianti elevatori elettrici, il cui progetto sia stato presentato
all'organo di controllo dopo il 9 aprile 1991, si applica il DM 587/87.
Per gli impianti elevatori idraulici, il cui progetto sia stato presentato
all'organo di controllo dopo il 29 ottobre 1994, si applica il DPR
268/94.
Per gli impianti elevatori costituiti dopo il 9 aprile 1991 esclusi dal
campo di applicazione del DM 587/87 e del DPR 268/94, si applicano
il DPR 1497/63 e il DM 1635/79.
Per gli impianti elevatori commercializzati a partire dal 1 luglio 1999, si
applica il DPR 162/99.
o Verifiche iniziali:
Le verifiche iniziali consistono nel cosiddetto collaudo. Ogni
componente elettrico deve essere sottoposto ad un controllo finale per
valutare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
direttiva. Questo esame può essere svolto dalla ditta installatrice se
questa opera in regime di qualità totale (modulo H della direttiva) ,
altrimenti deve essere effettuato da un Organismo notificato.
o Verifiche periodiche:
Devono essere effettuate ogni due anni da ASL o ARPA o Ispettorato
del lavoro od Organismo notificato privato. L'ente verificatore rilascia
regolare verbale che deve essere custodito dal titolare ed esibito a
richiesta degli organi di vigilanza. I verbali vanno raccolti in un libretto.
I tecnici verificatori devono essere in possesso della Laurea in
ingegneria.
o Manutenzione:
Il proprietario dell'impianto deve far sottoporre a manutenzione
l'impianto dell'ascensore ogni sei mesi (ogni anno per i montacarichi).
La ditta a cui viene affidata la manutenzione deve essere abilitata alla
realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1f) della legge
46/90 e deve essere in possesso anche di un patentino rilasciato dal
Prefetto, in seguito al superamento di una prova teorico-pratica.
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