D.Lgs. 231/2001:
Da novità normativa a strumento gestionale
Torino, 25 marzo 2010 – Torino Incontra
Il MODELLO di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/2001
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
1
Controllo nelle società per azioni (non quotate)
ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI
SOCIETÀ DI REVISIONE
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COLLEGIO
SINDACALE
FLUSSO INFORMATIVO
DIREZIONE GENERALE
CONTROLLO INTERNO
FLUSSO INFORMATIVO
FLUSSO INFORMATIVO
OdV
ATTIVITÀ AZIENDALE STRUTTURA PER AREE
(in funzione del D.Lgs. 231/2001)
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Relatore Dott. Roberto Frascinelli
2
Il Modello Organizzativo e la responsabilità
amministrativa dell’Ente
Accertamento
del reato
Il procedimento
termina senza
conseguenze per la
società
SI
Il reato è
previsto dal
D.Lgs. 231
Possibile
SI
responsabilità
dell’Ente
NO
Azione Penale
solo a carico
dell’individuo
Accertamento
vantaggio o
interesse per
l’Ente
Applicazione
sanzioni a
carico dell’Ente
NO
Il Modello è
giudicato
adeguato
SI
SI
Accertamento
dell’esistenza di un
Modello
Organizzativo
NO
NO
Termina l’azione a
carico dell’Ente
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
Applicazione
sanzioni a carico
dell’Ente
3
FARE IMPRESA
L’importanza del “MODO DI FARE
IMPRESA” riguarda le esperienze
maturate, la filosofia aziendale, il
rapporto con l’ambiente esterno, tutte
qualità di ordine generale, non
attribuibili ad un singolo soggetto e che
concorrono a qualificare l’azienda.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
4
Con la riforma del DIRITTO SOCIETARIO
vengono previsti – per AMMINISTRATORI
e ORGANI DI CONTROLLO – nuovi
DOVERI e RESPONSABILITÀ, tra i quali
fugurano
l’OBBLIGO
di
valutare
l’ADEGUATEZZA
dell’assetto
ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO e
CONTABILE della SOCIETÀ, nonché di
vigilare sul rispetto del principio di
CORRETTA AMMINISTRAZIONE.
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5
Il C.d.A. è tenuto a definire le linee di
indirizzo del sistema di controllo interno
affinchè
i
principali
rischi
siano
correttamente
identificati
nonché
adeguatamente
misurati,
gestiti
e
monitorati, determinando i criteri di
compatibilità di tali rischi con una sana e
corretta gestione dell’impresa.
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6
L’insieme delle regole, delle procedure e
delle
strutture
organizzative
sono
finalizzate,
attraverso un
adeguato
processo di identificazione, misurazione e
gestione dei rischi, ad una conduzione
dell’impresa sana, corretta e coerente con
gli obiettivi aziendali.
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7
Il paradigma degli “assetti organizzativi adeguati” è il presupposto della organizzazione interna
dell’impresa.
ADEGUATO ASSETTO
ORGANIZZATIVO:
Si intende la presenza di un idoneo e dettagliato organigramma della
società con l’indicazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe di
firma.
Infatti solo in presenza di individuare con chiarezza e precisione le
linee di responsabilità può definirsi ADEGUATO l’ASSETTO.
AMMINISTRATIVO
Sono i processi formalizzati ovvero le PROCEDURE volte ad
assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali
e delle sue singole fasi.
CONTABILE
È rappresentato da un efficiente sistema di rilevazione contabile, della
redazione di budget o piani previsionali da un controllo periodico di
concordanza tra saldi bancari e operativi e saldi contabili.
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8
GLI OBIETTIVI COMUNI DI OGNI IMPRESA SONO
RICONDUCIBILI
1)
OBIETTIVO DI ECONOMICITÀ: mantenimento delle
condizioni di efficaci
a ed efficienza della gestione:
- Capacità di remunerare i fattori produttivi;
- Salvaguardia del Patrimonio aziendale.
2) OBIETTIVO DELLA ATTENDIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI:
- Comunicazione di informazioni attendibili e
tempestive (bilancio) e sistema di controllo della
gestione.
- Il sistema di informazione e comunicazione permette
la raccolta e lo scambio delle informazioni necessarie
alla gestione e al controllo.
3) OBIETTIVO DI CONFORMITÀ: osservanza delle norme e dei
regolamenti che caratterizzano il settore in cui opera
l’impresa.
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9
IL CODICE ETICO
Il CODICE ETICO può definirsi come un insieme
di diritti e dei doveri morali di ciascun soggetto
che partecipa all’organizzazione aziendale.
Il CODICE ETICO definisce la responsabilità
ETICO-SOCIALE dell’impresa.
Il CODICE ETICO costituisce la base dell’ETICA
dell’impresa nel riconosciuto ruolo dell’impresa
sia nell’ambito del contesto sociale sia per lo
sviluppo della società civile.
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10
IL CODICE ETICO
-
Il CODICE ETICO ha come finalità di perseguire un ambiente aziendale che
orienti tutti i soggetti a vario titolo partecipi ad assumere una posizione non
“insofferente” ma “osservante” nei riguardi delle leggi affinché l’azienda
persegua i valori della legalità e del civismo.
Il CODICE ETICO deve contenere il richiamo:
ai principi etici generali;
agli “standards” etici di comportamento, riassumibili nei:




-
Principi di legalità;
Equità ed eguaglianza;
Tutela della persona;
Principio di diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, tutela ambientale,
protezione della salute;
al sistema sanzionatorio in caso di sua violazione;
al sistema di monitoraggio circa l’effettiva attuazione dei principi, le
segnalazioni in merito alle violazioni.
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Relatore Dott. Roberto Frascinelli
11
IL CODICE ETICO
Esprime gli impegni e le responsabilità
etiche nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali assunti dai collaboratori
della Società, siano essi amministratori o
dipendenti.
Il Codice Etico definisce le linee guida e le
norme alle quali attenersi per il rispetto dei
principi generali e per prevenire il rischio di
comportamenti non etici.
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Relatore Dott. Roberto Frascinelli
12
Il D.Lgs 231/2001
In attuazione della delega di cui all'art. 11
della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in
data 8 giugno 2001 è stato emanato il
Decreto legislativo n. 231 entrato in vigore
il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore
ha adeguato la normativa interna alle
convenzioni internazionali in materia di
responsabilità delle persone giuridiche.
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13
Il D.Lgs 231/2001
Il Decreto, relativo alla "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica", ha
introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un
regime di responsabilità amministrativa a carico
degli enti (da intendersi come società,
associazioni, consorzi, ecc., di seguito
denominati "Enti") per reati elencati e
commessi nel loro interesse o vantaggio:
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14
Il D.Lgs 231/2001
da persone fisiche che rivestano funzioni di
rappresentanza di amministrazione o di
direzione degli Enti stessi, nonché da persone
fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione
e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
da persone fisiche sottoposte alla direzione
o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati. La responsabilità dell'Ente si aggiunge
a quella (penale e civile) della persona fisica,
che ha commesso materialmente il reato.
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15
Il D.Lgs 231/2001
Il sistema sanzionatorio è rappresentato
da sanzioni pecuniarie e da misure
interdittive, (quali, ad esempio, la
sospensione o revoca di licenze e
concessioni, il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, l'interdizione
dall'esercizio dell'attività e da sanzioni
accessorie quali: l'esclusione o revoca di
finanziamenti e contributi, il divieto di
pubblicizzare beni e servizi).
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16
Il D.Lgs 231/2001
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (TU sulla
Sicurezza) trova compimento un processo di
rinnovamento normativo, avviato con l’emanazione della
L. 231/2001 (istitutiva della responsabilità amministrativa
delle società e degli enti), proseguito con il D.Lgs
6/2003 di riforma del diritto societario, e integrato dalla
legge n. 123/007 (legge delega per la sicurezza),
destinato ad incidere profondamente sulla cultura
L’intento del legislatore quando ha emanato il D.Lgs.
231/2001, atteso il carattere di forte innovamento, è
stato quello di concentrare le ipotesi criminose in 14
fattispecie: oggi sono contemplate più di 65 ipotesi
delittuose.
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17
L’ADOZIONE DEL MODELLO
L’Adozione
del
Modello
è
da
considerarsi come un incentivo teso
ad una più efficiente riorganizzazione
interna
dell’Ente
con
l’ulteriore
obiettivo
di
miglioramento
della
GOVERNANCE e di VIGILANZA della
GESTIONE.
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18
Il Modello è da intendersi un sottosistema
di
controllo
interno,
specificamente
indirizzato
al
raggiungimento di alcuni particolari
obiettivi di conformità ovvero alla
prevenzione di alcuni comportamenti e
condotte che potrebbero configurare
ipotesi di reato e con riferimento ai
reati tassativamente elencati dal
legislatore.
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19
Il
Modello
ha
il
massimo
beneficio nelle
connessioni con i sistemi di controllo interno già
operativi, in quanto la norma non richiede di
sviluppare nuovi sistemi di gestione degli
specifici rischi, ma deve essere modulato sulle
procedure
esistenti
evitando
così
sovrapposizioni costose.
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Relatore Dott. Roberto Frascinelli
20
Il MODELLO ORGANIZZATIVO richiede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il Codice Etico (di comportamento);
L’elenco dei reati - presupposto rilevanti per l’azienda;
L’individuazione dei rischi di reato derivanti dalla gestione aziendale;
La mappatura dei processi e delle attività sensibili, con graduazione
degli stessi;
La specificazione, per ciascun processo e attività sensibile oggetto di
rilevazione, dei rischi di reati e del loro grado di priorità;
La redazione di un sistema di protocolli relativi ai diversi processi
sensibili individuati nell’attività di mappatura, atti a prevenire
efficacemente le possibilità do commissione di illeciti;
L’attribuzione di responsabilità organizzativa e di riferimenti funzionali
ai processi e alle attività sensibili;
La definizione di flussi informativi, di indicatori, di segnalazioni, atti ad
evidenziare, in ottica preventiva i rischi di reato;
La predisposizione di un sistema disciplinare;
Il piano dell’attività formativa del personale, distinto secondo livelli e
competenze;
La definizione delle modalità di comunicazione del Modello
Organizzativo;
Le modalità di revisione del Modello Organizzativo.
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Relatore Dott. Roberto Frascinelli
21
I PRESUPPOSTI DELLA
RESPONSABILITÀ
A) Commissione di un reato;
B) Il reato è stato commesso nell’interesse
o a vantaggio della società;
C) L’autore materiale del reato deve avere
una relazione qualificata con la società.
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Relatore Dott. Roberto Frascinelli
22
IDONEITÀ
Il MODELLO per essere considerato IDONEO deve riportare:
-
Gli esiti della analisi dei RISCHI in grado di individuare le
attività dell’ente che possano dare luogo alla commissione
dei reati;
-
L’indicazione delle contromisure che riguardano le modalità
di svolgimento dell’attività e il controllo che deve essere
attuato dall’OdV;
-
Deve prevedere obblighi di informazione e un sistema
disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle
misure organizzative.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
23
Il C.d.A. è tenuto a definire le linee di
indirizzo del sistema di controllo interno
affinché
i
principali
rischi
siano
correttamente
identificati
nonché
adeguatamente
misurati,
gestiti
e
monitorati, determinando i criteri di
compatibilità di tali rischi con una sana e
corretta gestione dell’impresa.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
24
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I RISCHI hanno diversa natura ma il comune
denominatore è di costituire un DANNO
ECONOMICO a carico dell’azienda qualora
dovessero verificarsi.
Atteso che il rischio costituisce un
ineludibile
elemento
sempre
presente
nell’ambito della attività di impresa, la sua
gestione risulta un fattore indispensabile
affinché, con ragionevolezza, si perseguano i
fini aziendali.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
25
I RISCHI
Il rischio inerente è tutto ciò che potrebbe, in
via
teorica,
impedire
all’azienda
di
conseguire i suoi traguardi, ipotizzando che
il sistema di controllo non sia operativo
(cause o minacce latenti).
Il rischio residuo è la conseguenza delle
minacce/vulnerabilità
che
riescono
a
superare il sistema di controllo interno
(effetti sugli obiettivi).
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
26
IL CONCETTO DI ERRORE
IL CONCETTO DI ERRORE: gli errori sono inesattezze od omissioni di
valori o di informazioni qualitative di natura NON INTENZIONALE.
IL CONCETTO DI FRODE: le frodi si riferiscono invece a inesattezze di
natura INTENZIONALE.
La differenza principale tra errore e frode consiste nella intenzionalità.
IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ: è l’ampiezza di una omissione o di un
errore contenuto nelle informazioni (contabili), a causa della quale, alla luce
delle circostanze, diventa probabile che il giudizio di una persona
ragionevole che si affida a tali informazioni cambierebbe o sarebbe
influenzato dall’omissione o errore.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
27
IL CONCETTO DI ERRORE
IL CONCETTO DI EVIDENZA: è costituita dai dati contabili e da tutte le
informazioni probatorie a supporto dei valori iscritti in bilancio.
L’evidenza sufficiente e adeguata deve essere ottenuta mediante indagine,
osservazione, ricerche e conferme per ottenere una base ragionevole
per emettere un parere professionale sul bilancio in esame.
L’EVIDENZA si verifica, a seconda dei casi, con:
• l’esame fisico;
• i ricalcoli;
• l’esame della documentazione;
• le conferme;
• le verifiche di coerenza;
• i colloqui con le maestranze o con i managers;
• l’osservazione.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
28
I RISCHI
La definizione del MODELLO efficace ed
efficiente deve originarsi da un accurato
processo di RISK MANAGEMENT.
L’ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT come
attività
di
gestione
consiste
nel
MONITORAGGIO CONTINUO, dei RISCHI
AZIENDALI relativi alla attività.
LIMITE: detta ATTIVITÀ è ancora percepita
come centro di costo non associabile a un
percettibile profitto.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
29
Il D.Lgs 231/2001 introducendo la previsione della
responsabilità amministrativa delle società con un
sistema sanzionatorio estremamente severo (pene
patrimoniali e sanzioni interdittive) enfatizza il
concetto di RISCHIO ACCETTABILE che diventa il
fattore primario per la determinazione dei limiti (sia
quantificativi che qualitativi) delle misure di
prevenzione da introdurre nel sistema dei controlli
per evitare la commissione dei reati previsti dal
Decreto.
La responsabilità amministrativa esprime il rischio di
organizzazione e la legge presume che detto rischio
possa essere efficacemente affrontato attraverso i
MODELLI Organizzativi adeguati.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
30
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
OBIETTIVI
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
“ASSOLUTI O INERENTI”
SISTEMA DI CONTROLLO
INTERNO
SELEZIONE DEI “RISCHI RESIDUI”
NO
PIANI CORRETTIVI
NO
ACCETTABILI?
TRASFERIMENTO A
TERZI
SI
ACCETTAZIONE E
CONSAPEVOLEZZA
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
31
NOZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE
Permette la determinazione del limite quantitativo /
qualitativo delle misure di prevenzione da introdurre per
evitare la commissione dei reati considerati.
IL RISCHIO ACCETTABILE è tale finché i controlli aggiuntivi
non pesano economicamente più della risorsa da
proteggere e finché si riesce ad istituire o implementare un
sistema di prevenzione efficace ed efficiente tale cioè da
non poter essere aggirato se non intenzionalmente. Deve
essere in grado di:
• Escludere che qualunque soggetto operante all’interno della
società possa giustificare la propria condotta adducendo
l’ignoranza delle direttive aziendali;
• Evitare che il reato possa essere causato dall’errore umano
nella valutazione delle direttive aziendali.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
32
Il controllo interno
L’affidabilità
del sistema di controllo interno dipende
 dall’ESISTENZA di procedure appropriate;
dall’ESECUZIONE delle procedure delle persone
appropriate;
 dalla CORRETTA APPLICAZIONE delle stesse.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
33
Il controllo interno
Devono essere sottoposti a controllo:
 i dati di ingresso;
 l’elaborazione dei dati;
 i risultati ottenuti.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
34
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Nelle definizioni più moderne, l’accento è posto sempre
più sull’esigenza di collegare la funzione di controllo con
la creazione di un sistema di condizioni atto a permettere
il conseguimento/miglioramento degli obiettivi aziendali e
l’attuazione/miglioramento
delle
“vie
gestionali”
predisposte per la loro realizzazione (strategie, politiche,
procedure, regole, piani, budget e programmi), il tutto nel
rispetto dei fondamentali principi di governance. In altri
termini il “sistema di controllo interno” è viepiù riguardato
come un meccanismo mediante il quale gli
amministratori e i manager creano le condizioni di
struttura e di funzionamento che consentano loro di
fronteggiare
adeguatamente
le
responsabilità
istituzionali: a) conseguire
(prosegue pagina seguente)
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
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35
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
e migliorare (in progresso di tempo) gli
obiettivi aziendali, b) attuare e migliorare
le “vie gestionali” volte alla realizzazione
degli obiettivi; c) assicurare che all’interno
dell’organizzazione siano rispettati i
principi di correttezza delle operazioni di
gestione
e
di
trasparenza
delle
informazioni interne ed esterne.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
36
MANAGEMENT E CONTROLLO INTERNO
Il controllo rappresenta una essenziale funzione del
management, il quale può essere riguardato come un
processo
circolare
costituito
dalle
attività
di
programmazione, organizzazione, controllo e leadership.
In dottrina il numero e il contenuto delle funzioni di
management è variabile. Il processo di cui trattasi è
contrassegnato comunque dalla presenza delle funzioni
di planning (sistema di decisioni volto a determinare gli
obiettivi aziendali e le vie gestionali per realizzarli), di
organizzazione (creazione della struttura organizzativa,
del sistema informativo e delle procedure operative), di
controllo (monitoraggio dell’attività, confronto con quanto
stabilito in sede di programmazione, individuazione degli
scostamenti, analisi delle cause e proposta di avvio di
(prosegue pagina seguente)
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
37
MANAGEMENT E CONTROLLO INTERNO
correzioni per mantenere la gestione sui livelli di efficacia
ed efficienza desiderati), di leadership (guida degli
uomini nei processi di decisione, di esecuzione e di
controllo).
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
38
COLPA DI ORGANIZZAZIONE
“I
sistemi organizzativi
consistono nella
definizione di una architettura dei ruoli e delle
responsabilità … all’interno della quale attuare con modalità sia formali e procedurali che
informali - dei processi decisionali di correzione
e miglioramento … di incentivo e di sanzione: si
tratta di assetti e meccanismi organizzativi volti
ad assicurare un ordine all’interno dell’azienda
ed un raggiustamento reattivo e pro-reattivo alla
luce
di
modificazioni
dell’ambiente
di
riferimento”.
(P. Bastia “L’autoregolamentazione delle Aziende per il fronteggiamento della corruzione tra privati”.
Relazione di P. Bastia. Università di Macerata Convegno di Jesi – aprile 2002 pag. 7)
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
39
COLPA DI ORGANIZZAZIONE
la “COLPA DI ORGANIZZAZIONE” è l’omessa o l’insufficiente
regolamentazione e/o vigilanza dei processi esposti a rischio di
reato ex D.Lgs. 231/2001 (NON EFFICIENTE STRUTTURA DI
LEGALITÀ AZIENDALE).
Per individuare la responsabilità dell’Ente si utilizza il termine
“ORGANIZZAZIONE” poiché l’Ente è inteso quale aggregato di
individui “organizzati” in grado di fronteggiare le situazioni
“complesse”.
ENTE  aggregato di Individui “ORGANIZZATI”
COLPA DELL’ENTE
 Colpa di “ORGANIZZAZIONE”
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
40
COLPA DI ORGANIZZAZIONE
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA riguarda:
• gli organi tra i quali risulta suddiviso il lavoro e le funzioni
assegnate (sistema di procedure, direttive, deleghe, attribuzioni di
responsabilità);
• le relazioni tra i diversi organi (gerarchia).
L’assetto organizzativo costituisce una variabile di notevole impatto
per l’ambiente di controllo e deve essere sufficientemente
formalizzato specie per:
1. l’attribuzione delle responsabilità;
2. L’evidenza della dipendenza gerarchica e l’evidenza delle
competenze e della responsabilità decisionale;
3. La descrizione delle funzioni che devono apparire separate e in un
contesto effettivo di regole funzionali al controllo;
4. Evidenziare il processo aziendale di formazione e di attuazione
delle decisioni.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010
Relatore Dott. Roberto Frascinelli
41
COLPA DI ORGANIZZAZIONE
LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE:
Individua – da un punto di vista penalistico e imputativo – i processi organizzativi che
condizionano le decisioni e mira, come obiettivo, alla evidenziazione della
colpevolezza (autonoma cioè slegata dalla persona fisica) della società in termini di
inidoneità della sua struttura a prevenire i rischi da reato per carenza/difetto di
controllo.
Trova la sua applicazione:
• In strutture aziendali articolate, costituenti il tessuto organizzativo aziendale, dove i
processi decisionali sono gestiti da più persone.
• Allorché si verifichi la violazione del sistema dei controlli organizzativi posti in essere
per fronteggiare i rischi di commissione di reati.
• Oppure la società non ha predisposto un efficace sistema organizzativo teso alla
prevenzione del rischio del verificarsi il reato.
Si evidenzia come DEFICIT DI CONTROLLO. L’adozione del MODELLO
consente alla società di sostenere la presunzione di non aver agevolato il
compimento del reato.
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COLPA DI ORGANIZZAZIONE
In sostanza il legislatore riconosce che la
RILEVAZIONE e l’ORGANIZZAZIONE sono aspetti
fondamentali della vita dell’impresa, indispensabili
alla attività di GESTIONE.
Conseguentemente:
• una gestione efficiente e conforme alle norme riduce
il rischio che la società non possa perseguire la sua
missione riducendo così il suo valore;
• il tutto è in sintonia con l’innovato art. 2428 comma
1 del C.c. che prevede nella relazione degli
amministratori, oltre al già operante obbligo di
fornire informazioni sulla prevedibile evoluzione
della società anche quello di descrivere i rischi e le
incertezze cui l’impresa è esposta.
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COLPA DI ORGANIZZAZIONE
D.LGS. 231/2001
La violazione dell’obbligo degli enti di dotarsi di un
adeguato assetto organizzativo comporta l’insorgere di
una
“colpa di organizzazione” che
•
consente di estendere la responsabilità all’ente che
non ha adottato un
assetto
organizzativo adeguato ed idoneo a prevenire la
commissione
dell’illecito
•
evita l’attribuzione della responsabilità sulla base di
criteri oggettivi oggettivi
•
agevola
l’accertamento
delle
responsabilità,
invertendo l’onere della prova della colpevolezza
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SPUNTI OPERATIVI
Linee operative per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio
Occorre prevedere le seguenti attività:
i.) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività. Gli approcci possibili per lo
svolgimento di tale processo sono diversi, fra i quali per attività, per funzioni, per
processi. Si tratterà di identificare quelle aree che per loro natura abbiano rapporti
diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione nazionale ed estera.
–
Output di fase: mappa delle aree aziendali a rischio.
ii.) Analisi dei rischi potenziali. L’analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle
possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (individuate secondo
il processo di cui al punto precedente).
–
Output di fase: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree
a rischio individuate al punto precedente.
iii.)Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi. Si
tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce “specifici
protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in
relazione ai reati da prevenire”.
–
Output di fase: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con
dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente
necessari.
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IL SISTEMA DISCIPLINARE
La disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 è normalizzata all’art. 6 co. 2 lett.
e) all’art. 7 co. 4 lett. b).
Non vengono fornite ulteriori indicazioni circa il sistema disciplinare.
Ne conseguono le seguenti osservazioni:
- Il Sistema Disciplinare di cui al D.Lgs. 231/2001:
 è atto interno all’azienda ed integra le norme di legge e i regolamenti interni;
 si aggiunge al sistema sanzionatorio esistente e quindi la violazione di
norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal MODELLO
devono comportare sanzioni disciplinari anche al di fuori dell’eventuale
instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento
costituisce reato.
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IL SISTEMA DISCIPLINARE
 deve essere compatibile con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
applicabile e deve rispettare i limiti del potere sanzionatorio imposti dalla
legge 300/1970 ove applicabili.
 Deve essere assicurato il diritto alla difesa del lavoratore con il rispetto del
principio del contraddittorio e deve essere rispettato il principio della
immutabilità della contestazione;
 Le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto
alla gravità dell’infrazione. In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in
base all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza,
imprudenza o imperizia, al comportamento anche pregresso tenuto dal
dipendente, alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari,
alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e ad ogni altra
circostanza;
 I soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari, compatibili con in CCNL,
applicabile, sono i dipendenti legati alla società da un rapporto di lavoro
subordinato e i dirigenti apicali e non. Con riferimento agli amministratori e ai
terzi (consulenti o collaboratori) devono, invece, essere previste altre forme
sanzionatorie.
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Per
quanto
riguarda
il
sistema
dei
controlli
“231/2001” si richiede un sistema a prevenzione
articolato in modo tale da non poter essere aggirato
se non fraudolentemente. Si tratta quindi di porre in
essere “Specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in
relazione ai reati da prevenire”.
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Pertanto i Sistemi Preventivi dovranno:
 Per i reati dolosi, essere aggirati con
intenzionalità;
 Per i reati colposi, quindi non intenzionali,
saranno violati per mancata osservazione
degli obblighi di vigilanza da parte dell’OdV.
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Il sistema di controllo preventivo dovrà essere così articolato:
 Codice Etico: trattasi di principi di carattere generale che devono contenere,
assieme al Modello, un “Sistema disciplinare”;
 Il Sistema Organizzativo: deve essere esplicitato in modo chiaro e devono
essere formalizzate l’attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza
gerarchica e l’attribuzione di compiti (organigramma/funzionigramma);
 Procedure: manuali e informatiche che devono regolamentare lo svolgimento
delle attività;
 Poteri autorizzativi e di firma: devono essere concordati con il “Sistema di
Responsabilità” e devono prevedere i poteri di spesa;
 Sistema di Controllo di Gestione: deve permettere l’immediata segnalazione
dell’insorgenza di criticità;
 Comunicazione al personale e sua formazione: sono considerati requisiti
fondamentali per un corretto funzionamento del Modello.
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Slides a cura del Dott. Frascinelli - Ordine dei Dottori Commercialisti