DOSSIER
PPA n. 259/9
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Bilancio di previsione dell''ATERP (Azienda Territoriale per l''Edilizia
Residenziale Pubblica) della Provincia di Vibo Valentia per l''anno finanziario
2013"
relatore: C. IMBALZANO (Deliberazione di Giunta n. 345 del 18/10/2013);
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
25/10/2013
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
31/10/2013
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO
12/11/2013
SEDE
PARERE PREVISTO
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 18/11/2013
MERITO
Normativa nazionale
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
pag. 4
Provvedimenti per l'occupazione giovanile.
LEGGE 8 agosto 1977, n. 513
pag. 20
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in
corso,finanziamento di un programma straordinario e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubblica.
LEGGE 16 maggio 1984, n. 138
pag. 36
Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli
esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
D.M. 10 ottobre 1986
pag. 41
Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli
Istituti autonomi per le case popolari
L. 24 dicembre 1993, n. 560
pag. 56
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
LEGGE 30 aprile 1999, n. 136
pag. 62
Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per
interventi in materia di opere a carattere ambientale.
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, artt. 1-2-3-5
pag. 82
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario)).
Normativa regionale
LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 8
pag. 106
Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica
LEGGE REGIONALE 30 agosto 1996, n. 27
pag. 108
Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica.
Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32
pag. 120
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8, art. 57
pag. 158
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8 - art. 2-ter
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario
pag. 160
(collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 (art. 3,
comma 4, della legge regionale n. 8/2002).
LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 13 - art. 29
pag. 162
Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno
2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002,
n. 8)
Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (artt. 9-10-11)
pag. 163
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.
Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (artt. 8-9-37-39)
pag. 168
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).
Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).
Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 artt. 12-13
pag. 173
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013).
Documentazione citata
Estratto Statuto della Regione Calabria (art. 54)
pag. 178
STATUTO ATERP della provincia di VIBO VALENTIA
pag. 180
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
Provvedimenti per l'occupazione giovanile.
Vigente al: 26-7-2013
Titolo I
NORME GENERALI
La Camera
approvato;
dei
deputati
ed
il
Senato
della Repubblica hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di:
1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita'
agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte
da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed
enti pubblici economici;
2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere
e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore
agricolo
e
programmi
di servizi ed opere predisposti dalle
amministrazioni centrali;
3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della
terra;
((4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e
lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.))
((5)) ) realizzare piani di formazione professionale finalizzati
alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi
tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da
erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.
Art. 2.
((Le
regioni,
secondo
i
propri
indirizzi
programmatori,
predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali
regionali delle attivita' di formazione professionale, articolandoli
per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di
sviluppo.))
I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le
attivita'
che
presentano concrete prospettive occupazionali e
rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.
Le regioni provvedono a dare pubblicita' ai programmi con le forme
piu' idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere,
negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle
pubbliche amministrazioni e nelle imprese.
I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter
fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.
Art. 3.
Per i fini di cui al precedente articolo e' costituita presso la
regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una
commissione regionale composta da rappresentanti della regione,
nonche'
da
rappresentanti
delle
organizzazioni
sindacali,
professionali,
imprenditoriali
maggiormente
rappresentative
e
presenti nel CNEL e da queste designati.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta
regionale, e' presieduta da questi o da un suo delegato.
Alle
riunioni
della
commissione
partecipa,
il
direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai
provveditorati agli studi, dalle universita' e dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle
prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori,
nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi
di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro
sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
Art. 3-bis
(( La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12
agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale
per
l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di
attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le
linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni
della Comunita' economica europea.
La
commissione,
in
relazione alla dinamica quantitativa e
qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento
economico per lo svolgimento dell'attivita' regionale in materia di
formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun
anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del
reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed
organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del
lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in
connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonche'
alla conseguente dinamica della professionalita' e relativi riflessi
sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attivita' svolta da
strutture di altri istituti ed enti pubblici.
La commissione svolge, altresi', i compiti della commissione
centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949,
n. 264.
La
commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o
da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e' composta:
a)
da
otto
rappresentanti
dei
lavoratori,
da quattro
rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei
dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli
artigiani,
da
uno
dei commercianti e da uno del movimento
cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale,
dalle
organizzazioni
maggiormente
rappresentative; b) dai direttori generali che presiedono ai servizi
del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e
degli affari generali e del personale; c) da cinque rappresentanti
delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei
designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due
province autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare
un nominativo.
In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta
a far parte della commissione i rappresentanti delle province
autonome
di Trento e Bolzano, nonche' i rappresentanti delle
amministrazioni statali interessate.
In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e
nominato un membro supplente.
Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da
due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano
in carica tre anni.
Le commissioni regionali per la mobilita' di cui all'articolo 22
della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
commissioni regionali per l'impiego.
Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia
con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della
commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo
comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.
Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle
previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale
ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi',
compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese
tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita'
formative e lavorative.
Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso competenti
ispettorati
provinciali del lavoro, assicurano con riferimento
all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di
cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una
volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo
delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la
partecipazione degli assessori competenti in materia di politica
attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e
di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione
occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai
problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui
all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
debbono essere membri del consiglio regionale.
Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le
commissioni
regionali
per l'impiego si avvalgono di apposite
segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali
del lavoro.
Puo' essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione
di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica
dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali
e da enti pubblici. Il relativo contingente e' fissato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la commissione centrale.
Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della
presente legge, nonche' degli articoli 22 e seguenti della legge 12
agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
quattro
posti
di
consigliere
ministeriale
nel
ruolo
dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.))
Art. 4.
((Presso le sezioni di collocamento e' istituita una lista speciale
nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti
nel comune, di eta' compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione
conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di
applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di
eta'. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche
nella lista ordinaria.
La commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29
aprile 1949, n. 264, puo' stabilire, su proposta del direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che
alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o
da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonche' dalle
amministrazioni statali e dalle regioni interessate all'attuazione
dei progetti specifici di cui all'art. 26 della presente legge,
possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalita',
giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle
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II Commissione
nella
cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attivita'
lavorativa.))
I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati
possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di
residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di
avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il
loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.
E' fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al
primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente
legge.
I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7
e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella
lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore
all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro
che cumulato a quello precedentemente svolto non superi ((i termini
massimi indicati agli articoli 7, 26)).
Art. 5.
((La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla
formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista
speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i
sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.
In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono
raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria
secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il
contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda
sono
state
indicate
le
propensioni. Nella formazione delle
graduatorie si terra' conto altresi' della condizione economica
personale e familiare degli interessati.
La graduatoria e' resa pubblica ed e' comunicata al comune, per
l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione.
Il
primo
aggiornamento
della graduatoria sulla base delle
disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato
entro il 31 dicembre 1978.
Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun
trimestre a partire dal 31 marzo 1979.
Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai
sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attivita'
corrispondente
ai
requisiti professionali d'iscrizione o alle
propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un
periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la
perdita del secondo turno il giovane e' cancellato dalla lista.
Contro
l'omessa,
erronea
o
indebita
inclusione
ovvero
cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonche'
contro gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla commissione di
cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette
giorni
dalla
pubblicazione
della graduatoria e dei relativi
aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione
decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre
quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il
ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si
intende respinto, ferma restando la possibilita' di adire l'autorita'
competente.
Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne
richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla
sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo
di attivita' in cui prevede di inserire i giovani nonche' le
condizioni delle prestazioni richieste.
Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di
titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della
sezione di collocamento, e' operato sulla base della graduatoria.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in
possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento e' operato
secondo
l'ordine
di
graduatoria
sulla base della qualifica
professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la
facolta' di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono
possedere.
Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente
non piu' di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani
iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui
all'articolo 7, mediante richiesta nominativa)).
Art. 6.
Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani
di eta' tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in
possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere
assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta
giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le
modalita' della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione
per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' da enti pubblici economici.
Art.6-bis
(( I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26
della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e
determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al
successivo articolo 16-bis, non possono far valere il titolo di
studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del
datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della
fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati
assunti )).
Art. 7.
((Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani
iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di
formazione, secondo le modalita' della presente legge, dai datori di
lavoro di cui all'articolo 6, nonche' da enti pubblici economici.
Il contratto di formazione:
1) puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa fra i 15
ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati;
2) non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi e non e'
rinnovabile.
I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative od istituti.))
Art. 8.
((Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la
durata ed il trattamento giuridico ed economico.
I
cicli
formativi,
intesi
ad
assicurare
al giovane il
raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle
fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione,
anche presso le aziende o loro consorzi.
La durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e
di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al
precedente comma, nonche' il rapporto tra attivita' lavorativa e
formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego
di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese
raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative.
Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non puo'
essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
contratto di formazione.
Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.
Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro e'
conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il
termine
del rapporto, l'attivita' formativa ed il livello di
professionalita' conseguito.
Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici
permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di
anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di
formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti
specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del
contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle
armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento
del 22° anno di eta')).
Art. 9.
I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla
retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della
corrispondente qualifica; la retribuzione e' riferita alle ore di
lavoro effettivamente prestate.
Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come
appresso:
a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili
elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica
6
marzo
1978,
n.
218,
per la durata,
rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a
lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite.
I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione,
possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della
medesima
specie con altri giovani, purche' abbiano assunto o
associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno
la meta' dei giovani occupati con contratto di formazione.
In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a
seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni
di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi
sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico citato. Tale agevolazione e' concessa per altri sei mesi
per ogni giovane lavoratrice assunta.
Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di
formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le
agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente
articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente
articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al
termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater.
Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi
dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le
assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle
cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo
18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che
associno giovani iscritti nella lista speciale di eta' compresa tra i
18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La
riduzione contributiva non puo' eccedere la durata di dodici mesi per
ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.
Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del
presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli
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29 e 29-bis della presente legge.((3))
---------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 giugno 1980, n.268, convertito senza modificazioni dalla
L. 8 agosto 1980, n. 439 (in G.U. 19/8/1980, n. 226) ha disposto (con
l'art. 2) che: "La durata della riduzione contributiva di cui abbiano
fruito o fruiscano le cooperative indicate nell'art. 9 della legge 1
giugno
1977,
n.
285,
nel testo sostituito all'art. 9 del
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1978, 479, non puo' eccedere i ventiquattro
mesi."
Art. 10.
In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni
sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle
agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei
contratti di formazione stipulati.
((Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei
confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni
previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito e'
effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile. Ai fini del
rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi
risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita
evidenza contabile)).
Art. 11.
Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano
alle
imprese
impegnate in progetti di ristrutturazione e di
riconversione industriale.
Art. 12.
L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il
corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del
giovane al corso stesso.
Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del
codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge
non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si
assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di
quello complessivo che e' tenuto a frequentare, il contratto di
Formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene
cancellato dalle liste speciali senza potervi piu' essere reiscritto.
Art. 13.
I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di
non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per
riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
((Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti
per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle
agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono
sospese)).
Art.13-bis
(( Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo'
prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in piu'
unita' produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle
disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della
presente legge.))
Art. 14.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni,
alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede
provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato
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II Commissione
il rapporto di cui al contratto di formazione.
Art. 15.
Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione,
il datore di lavoro piu' richiedere alla sezione di collocamento il
nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura
prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del
contratto di formazione analoga facolta' spetta agli altri datori di
lavoro.
Art. 16.
Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare
sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative
sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e' stabilita la
corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del
presente articolo con i livelli di professionalita' richiesti per
l'avviamento al lavoro.
Art. 16-bis
(( Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in
relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in
intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro
maggiormente
rappresentative,
attivita'
di formazione
professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso
imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale,
industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese
indicano altresi' le quote, le modalita' e i tempi per l'assunzione
dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai
sensi dell'articolo 16-quater.
I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi
e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni
preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati.
L'orario di attivita' di formazione professionale non puo' eccedere
le quaranta ore settimanali.
I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalita'
direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare
nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.
Nell'arco dell'attivita' di formazione professionale di cui al
primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante
convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi
di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente
collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione
del giovane tende.
Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le
prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le
prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per
tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i
competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli
oneri relativi.
Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul
lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la
necessaria
idoneita' tecnica e ne tiene conto ai fini della
predisposizione dei propri piani di attivita'.
I
giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, che
richiedono di partecipare all'attivita' di formazione sul lavoro
prevista dal presente articolo, sono avviati alla attivita' stessa,
secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.
I giovani che rifiutano l'avviamento all'attivita' di formazione
professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro
iscrizione nella lista)).
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II Commissione
Art. 16-ter
((I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi
dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo
16-bis o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente
legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale
ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
L'accertamento e' effettuato da una commissione istituita presso
ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei
datori di lavoro e dei lavoratori.
Il presidente della commissione e' nominato con decreto del
direttore
dell'ufficio
regionale
del lavoro e della massima
occupazione, sentita la regione.
La composizione della commissione e' determinate di volta in volta
dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, in relazione allo accertamento che essa e' chiamata ad
effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e
dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo
istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio
provinciale del lavoro.
L'iscrizione a tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per i
datori di lavoro ed una per i lavoratori, e' disposta dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su
designazione
delle
organizzazioni sindacali di categoria piu'
rappresentative sul piano provinciale)).
Art. 16-quater
(( La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di
accertare,
attraverso
una prova tecnico-pratica, la qualifica
professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri
di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle
attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.
Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso
forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli
infortuni, in favore del centro di formazione professionale o
dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico
all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione ha, altresi', il compito:
di effettuare le prove di idoneita' previste dall'articolo 18
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
di
effettuare
l'accertamento
della
professionalita'
dei
lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini
dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui
i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso
della qualifica dichiarata.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al
presente
articolo
sono
esercitate
dalle rispettive province
nell'ambito delle proprie competenze)).
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 17.
Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici
contributivi
previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed
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assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo
il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo
indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non
vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti
dall'articolo 2, lettere a) e b), della legge 25 luglio 1956, n.
860.
I suddetti massimali non sono altresi' modificati per effetto delle
assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta
la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni
previste dalla presente legge.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA
Art. 18.
Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore
agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente
presenza dei giovani:
a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente
legislazione;
b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a
tal fine concessi dai comuni, dalle comunita' montane e dalle
regioni;
((c)
per la conservazione, manipolazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.))
d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.
((e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura )).
Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sara'
operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va
utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani
di eta' fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per
cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed
operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare
depressione del centro-nord.
La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma
precedente e' operata sulla base dei piani specifici predisposti
dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
Art. 19.
Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo
precedente devono presentare alla regione territorialmente competente
un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa
della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli
produttivi programmati e del numero dei soci che dovra' essere
comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del
progetto di sviluppo.
((I giovani di cui all'articolo 18 della presente legge possono
essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi
dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza
alcun
limite
per i soci che esercitano mansioni tecniche e
amministrative)).
La
regione,
sentite
le
associazioni nazionali cooperative
giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il
progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il
numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione
del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni
previste dalla presente legge.
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Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce
il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.
La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalita' delle leggi
vigenti.
Il controllo sulle modalita' e sulla regolarita' di svolgimento dei
lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, e'
effettuato dalla regione territorialmente competente.
Art. 20.
((Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi
dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque
acquisito la disponibilita' di terreni demaniali o patrimoniali
incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che
eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono
servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane
socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire
100.000 mensili per la durata di mesi 24.
Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo 18,
primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o
acquisito la disponibilita' di aree limitate di acque interne o di
terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame.
Il contributo e' condizionato all'esito favorevole dei controlli
predisposti dalla regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di
trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.
Le
cooperative costituite ai sensi dell'articolo 18 possono
ottenere
un
contributo in conto capitale per l'acquisto dei
macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del
valore documentato delle spese relative.
L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla
regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui
fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27
dicembre 1977, n. 984)).
Art. 21.
((Durante il periodo di applicazione della presente legge, le
imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare
contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di
laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di
cui
ai
successivi
articoli
29
e
29-bis,
dalla
regione
territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per
la durata di ventiquattro mesi.))
In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del
triennio il datore di lavoro e' tenuto a restituire il contributo
percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia
avvenuta per dimissioni o per giusta causa.
Art. 22.
Al
fine
di
favorire la permanenza di forze giovanili in
agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre
agevolazioni
intese
ad
incentivare
o, comunque, a favorire
l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi
comprese
le
pertinenze
rustiche, le attrezzature, le scorte
aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle regioni, deve
essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o
coltivatrici, singoli od associati, di eta' dai 18 ai 29 anni,
sempreche' posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale
ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari
preferenza
va
assicurata
in favore dei giovani imprenditori
coltivatori
che
intendano tornare all'esercizio dell'attivita'
agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della
presente legge.
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Art. 23.
Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative
che operano nel settore agricolo e della pesca, fruiscono, per ogni
dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente
articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9, lettera
b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni
stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente
legge.
Il contributo e' condizionato alla frequenza obbligatoria dei
dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla
regione.
Art. 24.
Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo
spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
Art. 24-bis
(( Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e
tecnica, anche con specifiche attivita' formative, in favore delle
cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.
Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 40
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, e nell'ambito dei progetti specifici per
l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con
finalita' formative, per le cooperative che operano per gli scopi di
cui all'articolo 18.
I soggetti di cui all'articolo 26 predispongono programmi di
assistenza tecnica, anche con specifiche attivita' normative per le
cooperative di cui all'articolo 27.
I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli
29 e 29-bis.
Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di
cui al precedente articolo 3-bis.))
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI
Art. 25.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 9
della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle
amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei
settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei
fondi di cui all'articolo 29 tra le amministrazioni dello Stato e le
singole
regioni.
La quota relativa ai progetti specifici da
realizzarsi nelle regioni meridionali e' fissata nella misura del
settanta per cento.
In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei
progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo
26 per un massimo di 24 mesi.
Art. 26.
Per
il
periodo
di
applicazione
della
presente
legge,
l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di
servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita'
alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono
essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.
((I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa
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con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro
attuazione,
o
su
proposta
delle
associazioni
cooperative
giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo
27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:
beni culturali ed ambientali;
patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre
incolte;
prevenzione degli incendi nei boschi;
servizi antincendi;
aggiornamento del catasto;
turismo e ricettivita';
ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
servizi in materia di motorizzazione civile;
servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla
competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;
carte geologiche, sismiche e delle acque;
assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio
ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;
attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale.
Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni
contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per
quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto
della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la
durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i
settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed
applicata e per l'informatica.
I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti
con
le stesse modalita' e procedure da enti morali ad alta
specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il
Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione
si provvede con specifici criteri, modalita' e procedure all'uopo
fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.))
I comuni e le comunita' montane possono presentare alla regione
territorialmente competente progetti specifici di intervento nei
settori indicati nel comma precedente.
1 progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo
dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le
connesse attivita' di formazione professionale, indicano i tempi e le
modalita' di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la
spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.
Le
amministrazioni
pubbliche
e
gli
enti
responsabili
dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento
competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti
nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare
nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle
qualifiche richieste.
Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di quattro e
un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai
sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non puo' essere
rinnovato.
La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso
non essere inferiore a venti ore settimanali.
((I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente
articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di preferenza nei
concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni
fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate
dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali)).
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Art. 26-bis
(( I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante
contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7.
I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono
frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla
regione
anche
presso aziende o loro consorzi per consentire
l'acquisizione
di
determinati
livelli di professionalita' in
relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle
attivita' formative proprie del progetto.
Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non
sono retribuite, non puo' essere inferiore al trenta per cento delle
ore di attivita' lavorativa prevista dal contratto.
Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei
territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le
regioni
possono
avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di
formazione e studi (FORMEZ).
La
quota
dei
finanziamenti
del fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere
destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di
formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-bis della
presente legge.))
Art. 27.
L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della
attuazione
dei progetti socialmente utili di cui all'articolo
precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani
iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4.
La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e
che puo' riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente
utili, comporta:
a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle
liste speciali;
b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di
L. 50.000 per la durata di mesi 12;
c)
l'acquisizione
del
diritto del socio alla formazione
professionale
da
conseguire
mediante
la frequenza ai corsi
organizzati dalla regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto
alla natura del servizio prestato;
d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per cio'
che concerne le modalita' e la durata della prestazione e delle
attivita' formative;
e) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del
numero
dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto
appositamente approvato dagli organi competenti.
Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Titolo V
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Art. 28.
Il mancato o irregolare svolgimento delle attivita' formative
previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni
stabilite dal precedente articolo 9.
Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a lire 10
milioni da irrogarsi in via amministrativa.
Art. 29.
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L'onere
derivante
dall'attuazione
della
presente
legge
complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sara' iscritto in
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario
1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320
miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno
finanziarie 1980. Con la legge di approvazione del bilancio delle
Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.
All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede
annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni
nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per
autotrazione.
((Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere
impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui
al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono
essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.))
Le somme non impegnate in un anno finanziarie possono esserlo in
quello successivo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il CIPE e' autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i
fondi
di
cui
al primo comma del presente articolo tra le
amministrazioni centrali e le singole regioni, nonche' tra settore
pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto
della riserva spettante ai territori di cui all'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523.
Art. 29-bis
(( Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523,
e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire
250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero
del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978
e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.
All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978
si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo
3-bis della presente legge, quelle per il funzionamento della
commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per
la mobilita' e delle segreterie tecniche indicate nello stesso
articolo
gravano,
in
ragione
di
lire
1
miliardo annuo,
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1
giugno 1977, n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi
di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati
dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-bis e 26-bis gravano
nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di
cui al presente articolo.
E' autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle
autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando
che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali
stabiliti.))
Art. 30.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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LEGGE 8 agosto 1977, n. 513
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento
di
un
programma straordinario e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubblica.
Vigente al: 20-9-2013
Titolo I
PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
La Camera
approvato;
dei
deputati
ed
il
Senato
della Repubblica hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre
1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28
marzo 1968, n. 422, 10 giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865,
25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a
tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche
oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e
in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.
I fondi destinati ai finanziamenti gia' disposti, non impegnati
entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non
siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla
concessione
di
contributi integrativi per maggiori oneri dei
programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e
beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.
(1) ((2))
I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio
1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno
1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti
dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi
precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari
determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre
1965, n. 1022, cosi' come convertito nella legge 10 novembre 1965, n.
1179.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 5)
che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e'
prorogato al 30 settembre 1978.
---------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 2)
che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 2.
Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i
lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale
- ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla
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base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti
di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto
inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a
decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono
utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a
carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse
stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.
Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo e' a carico del
mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso
anche per la parte non piu' coperta dal contributo statale per
effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma.
Art. 3.
L'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' sostituito dal
seguente:
"I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e
dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono
della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo
13
del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato
articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del
capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7,
nonche' per il pagamento degli interessi.
La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro
120 giorni dalla data in cui e' risultato infruttuoso almeno il terzo
esperimento d'asta, purche' l'incanto sia stato fissato per un prezzo
base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i
mutui
concessi
a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile e'
trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, allo IACP
competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato
l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operativita' della
garanzia, secondo modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro di
concerto con quello per i lavori pubblici.
Il giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dispone
l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia
dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per
l'ammontare non utilizzato.
Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035.
La
garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per
l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la
garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o
per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in
superficie
o dalla cessione in proprieta' dell'area ai sensi
dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
Art. 4.
I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale
fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2
luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, da
realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono
garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento
degli interessi ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 15
della
legge
27
maggio 1975, n. 166, cosi' come sostituito
dall'articolo 3 della presente legge.
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II Commissione
Art. 5.
I
redditi
di
cui
al secondo comma dell'articolo 10 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi
realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto
decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno
antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.
Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di
costruzione
e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati
nell'anno antecedente a quello della richiesta all'ufficio del genio
civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 6.
Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, comunque e in qualsiasi tempo
effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento assistito da
contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno
dalla assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in
convenzione, non risultino iniziati i lavori di costruzione e non sia
assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre anni.
Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio
dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa.
Art. 7.
In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizione i fondi
residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono versati nel conto
corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 5 della predetta legge.
Al fabbisogno occorrente all'ufficio liquidazione di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, si provvede con prelevamenti a favore dello
stesso ufficio di liquidazione da disporsi dal Ministro per i lavori
pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale sentito il Ministro per il tesoro.
Art. 8.
La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre
1975, n. 492, si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi
dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la
urbanizzazione primaria delle aree nonche' per la realizzazione delle
altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici
servizi, in attuazione dei piani di zona.
Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune
decaduto dalla concessione del mutuo ai sensi del secondo comma
dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, gli atti
istruttori gia' presentati alla Cassa depositi e prestiti conservano
la loro validita' ai fini della nuova concessione di mutuo.
In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del
presente
articolo,
il
termine
previsto
dal
secondo comma
dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' fissato al
31 gennaio 1978.
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Art. 9.
Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione
dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della legge 27
maggio 1975, n. 166 e dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre
1975, n. 492, per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con
offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si
rendano necessari in corso d'opera, e' autorizzata l'utilizzazione
dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall'articolo 6
della legge 27 maggio 1975, n. 166, che risultino eccedenti rispetto
alle necessita' di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del
predetto articolo 6.
Art. 10.
Per far fronte alle necessita' dei programmi di edilizia agevolata
e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del
decreto-legge
6
settembre
1965,
n.
1022,
convertito, con
modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 ed all'articolo
72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, derivanti dall'aumento del costo del
denaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite
massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti
ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, e' autorizzato
l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e
di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni
finanziari 1977 e 1978.
Art. 11.
I
fondi
stanziati
in
bilancio ai sensi del primo comma
dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta
sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, a
sua volta sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n.
261, destinati alla realizzazione di un programma di edilizia
abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto,
possono essere utilizzati, previa unica delibera del Comitato per
l'edilizia residenziale, su parere della regione Marche, anche per
interventi sul patrimonio edilizio esistente mediante la concessione
di contributi nella spesa effettiva occorrente per la riparazione o
la ricostruzione di alloggi gia' di proprieta' dello Stato e degli
enti di edilizia economica e popolare, comunque ceduti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e
successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto
disposto dagli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo
1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo
1972, n. 88, nonche' per la riparazione a totale carico dello Stato
di edifici di proprieta' pubblica o comunque gestiti dagli IACP.
I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente
previsti al comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa
del Ministero dei lavori pubblici afferenti la concessione dei
contributi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972,
n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n.
88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per la
riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprieta'
pubblica o comunque gestiti dagli IACP.
I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi
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sono utilizzati con le procedure previste dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036,
previo versamento nel conto corrente istituito presso la Cassa
depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge
22 ottobre 1971 n. 865.
A valere sui fondi attribuiti alla regione Marche in base al
successivo articolo 16 e' autorizzata la concessione di una ulteriore
sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni all'Istituto autonomo
per le case popolari di Ascoli Piceno e di lire 100 milioni
all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata per il
completamento del programma costruttivo di alloggi finanziato con la
sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14
marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17
maggio 1973, n. 205.
Art. 12.
Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni,
nella legge 23 marzo 1973, n. 36, gia' parzialmente corrisposte negli
anni dal 1973 al 1977 alle regioni Calabria e Sicilia, possono essere
saldate in unica soluzione mediante versamento delle residue somme di
lire 32.000 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente, alle
regioni Calabria e Sicilia.
Conseguentemente le residue annualita' del corrispondente limite
d'impegno di cui al secondo comma dello stesso articolo 5-bis sono
versate, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sul conto corrente
istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera
a) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 13.
Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, e'
ulteriormente elevato a lire 520 miliardi.
La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo
stesso articolo 45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e' ripartita tra le varie regioni dal Comitato per l'edilizia
residenziale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tenendo anche conto del volume dei programmi di
edilizia residenziale gia' finanziati e dello stato di utilizzazione
dei fondi gia' assegnati.
Le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione della quota loro assegnata, le
domande dei comuni destinatari dei mutui, dandone comunicazione al
Comitato per l'edilizia residenziale.
Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai
comuni che non abbiano utilizzato, alla data di entrata in vigore
della presente legge, almeno il 50 per cento dei mutui gia' concessi
dalla
Cassa
depositi e prestiti a valere sul fondo di cui
all'articolo 45 della legge 12 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per
la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito
dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni
e integrazioni, non si applicano le limitazioni
previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 17 gennaio
1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977,
n. 62.
Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano per la
contrazione di mutui destinati alla realizzazione di programmi
comunali di edilizia abitativa che siano stati deliberati prima
dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge 17 gennaio 1977, n.
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2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.
Art. 14.
All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli
articoli 10 e 13 della presente legge nell'anno finanziario 1977 si
provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate
derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del
gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
Le
categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad
esaurimento
istituito
in
applicazione
dell'articolo
23 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per il personale degli enti
edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici,
sono soppresse con effetto dal 1 gennaio 1975. I relativi posti sono
portati in aumento alle dotazioni delle varie carriere.
Nell'ambito della dotazione organica della carriera direttiva del
quadro speciale sono istituite, con effetto dal 1 gennaio 1975, le
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di
divisione per un numero di posti di dieci unita' da ripartire in
parti uguali.
L'inquadramento e' riservato al personale in possesso, alla data di
trasferimento, della qualifica di ispettore generale e di direttore
di divisione con anzianita', nello ente di provenienza, di anni dieci
di carriera alla data del 31 dicembre 1970.
L'ordine di ruolo e' determinato dalla maggiore anzianita' di
qualifica e di carriera.
La promozione a direttore di divisione, inoltre, puo' essere
conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati
con quattro anni di anzianita' nella qualifica di direttore di
sezione e dieci anni nella carriera alla data dei 31 dicembre 1970.
La
promozione
ad
ispettore
generale si consegue a norma
dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma
del presente articolo puo' conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la
nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali del Ministero
dei lavori pubblici di cui alla tabella X allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti della
riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del citato
decreto.
Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il
personale medesimo puo' accedere si provvede con decreto del Ministro
per
i
lavori pubblici, su parere conforme del consiglio di
amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni.
Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale
ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e
23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748.
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Titolo II
FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO NEL
SETTORE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 16.
E'
autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti
disposizioni,
a
valere
sulle
disponibilita'
previste
nel
provvedimento
concernente il finanziamento di un programma di
edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari o
loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all'articolo 1 della
legge 27 maggio 1975, numero 166, ed all'articolo 4 del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16
ottobre 1975, n. 492, dell'ulteriore somma di lire 1.078 miliardi 400
milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di
edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni,
di ammontare unitario non inferiore a lire un miliardo, da realizzare
prioritariamente nelle aree metropolitane in cui si rilevino piu'
intensamente
fenomeni
di
immigrazione
o
di
concentrazione
demografica.
Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al 10 per
cento della somma a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni
dirette ai comuni interessati ai fini della realizzazione, anche in
deroga
alle
vigenti
disposizioni,
dei programmi costruttivi
occorrenti alle temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari
soggetti a sgombero per consentire il recupero o il risanamento del
patrimonio
edilizio esistente. Alla assegnazione degli alloggi
realizzati, ai sensi del presente comma, provvede il comune anche in
deroga alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Le regioni formulano, entro il 30 settembre 1977, i programmi di
localizzazione degli interventi, dandone comunicazione al Comitato
per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi delle case
popolari ed ai comuni interessati, sulla base dell'importo loro
attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16
marzo 1972, integrate per le province autonome di Trento e Bolzano
secondo i parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di cui alla
tabella allegata alla presente legge.
La percentuale per il rimborso spese, determinata dalle regioni ai
sensi della lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non puo' gravare sui
finanziamenti disposti dalla presente legge e su quelli disposti
dalle leggi precedenti, i cui progetti non siano stati approvati dai
consigli di amministrazione degli istituti autonomi delle case
popolari alla data di entrata in vigore della presente legge, in
misura superiore al 7 per cento.
Sul finanziamento disposto per ogni singola localizzazione, ai
sensi del presente titolo non possono gravare, pena la revoca del
finanziamento stesso, spese per opere di urbanizzazione e di edilizia
sociale in misura superiore a quella stabilita nelle deliberazioni
adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, o, in mancanza delle predette deliberazioni, in misura
superiore al 10 per cento, ivi comprese le spese per l'attrezzatura
dell'area.
La assegnazione dei fondi destinati ad interventi che non risultino
appaltati entro il 30 giugno 1978 e' revocata e la disponibilita'
conseguente e' utilizzata in sede di finanziamento del programma
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decennale di edilizia residenziale. ((2))
--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 1)
che il termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, e'
prorogato al 31 ottobre 1978.
Art. 17.
Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto
dal precedente articolo si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma,
lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
dell'anno 1978 che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1978;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche' le
altre attivita' derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo
10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, all'articolo 5 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n.
166, ed all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492,
relativi all'anno 1978;
c) all'apporto dello Stato di lire 700 miliardi. Detta somma
sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1977, di lire 400 miliardi
nell'anno 1978.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno al conto
corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dal terzo comma
dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
Art. 18.
Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai
comuni ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16
ottobre 1975, n. 492, e del presente titolo, si applicano, ai fini
della gestione dei fondi e della contabilizzazione delle spese
nonche'
delle
entrate
conseguenti,
le
disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036.
Il periodo ed il tasso di interesse per il recupero a favore dello
Stato mediante versamento nei conti correnti istituiti presso la
Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, delle spese complessivamente sostenute nonche'
le modalita' per la determinazione del rimborso ed i canoni di
locazione e quanto altro necessario per la definizione di ogni
rapporto conseguente all'intervento, sono stabiliti dal Comitato per
l'edilizia residenziale, sentite le regioni interessate, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le abitazioni realizzate, ristrutturate o risanate nei centri
storici di proprieta' di enti pubblici sono assegnate, anche in
deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1035, prioritariamente ai precedenti occupanti
o, in mancanza, a cittadini aventi gia' la residenza nel centro
storico previo apposito bando.
Art. 19.
Con
i
fondi
previsti
dal presente titolo esclusi quelli
eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del
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patrimonio
esistente,
possono
realizzarsi
soltanto
edifici
residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni
tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975,
n. 166, e che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come
rapporto fra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la
somma delle superfici utili abitabili degli alloggi, cosi' come
definite a norma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 ottobre
1975;
b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore
a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95;
c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori
degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve
eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non
superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di
metri 2,40 per i vani accessori.
L'applicazione
delle
norme
del presente articolo non deve
comportare
aumenti
nelle
densita' abitative consentite dagli
strumenti urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti
dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi
strumenti urbanistici.
Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei
regolamenti edilizi vigenti.
Non meno del 30 per cento delle abitazioni realizzate dai singoli
programmi di intervento di cui al primo comma dell'articolo 16 della
presente legge, debbono essere di superficie utile di metri quadrati
45 ed assegnate, in via prioritaria, a famiglie di nuova formazione o
ad anziani.
L'osservanza delle norme precedenti e' accertata dalla commissione
prevista dall'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e deve
risultare esplicitamente nel parere rilasciato dalla commissione
stessa.
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti
massimi di costo a metro cubo vuoto per pieno e a metro quadrato
anche differenziati per regione e le quote da accantonare per far
fronte agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese che
dovessero verificarsi nel corso della realizzazione dei programmi
costruttivi.
Art. 20.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentite le regioni, e' stabilito, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai
finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e,
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre
1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli
interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano
stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i
relativi bandi.
Art. 21.
All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del
presente titolo nell'anno finanziario 1977 si provvede con una
corrispondente
aliquota
delle
maggiori entrate derivanti dal
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al
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II Commissione
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per
autotrazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo III
CANONE MINIMO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 22.
Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in
vigore della presente legge e' elevato, se inferiore, con decorrenza
dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della
presente legge:
a L. 5.000 mensili per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e
Lazio;
a L. 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Il canone minimo di locazione e' determinato, per gli alloggi
ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in L. 7.000 e
in L. 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il
primo e il secondo gruppo di regioni di cui al comma precedente.
Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP
qualora
il
loro
ammontare sia superiore a quello derivante
dall'applicazione
del
presente
articolo,
salvo ogni diversa
determinazione dei predetti istituti.
Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente
articolo corrisponde all'importo complessivo delle quote di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la
cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di
entrata in vigore della presente legge, e' ridotto dell'1 per cento
per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40 per
cento.
Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di
risanamento
degli
alloggi, anno di costruzione e' quello di
ultimazione di tali interventi.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti
puo' essere ridotto:
a) fino ad un massimo del 15 peri cento per gli alloggi
sprovvisti di servizi igienici essenziali interni;
b) fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi
dell'impianto di riscaldamento.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti
e', a richiesta dell'assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora:
a) il reddito annuo complessivo relativo all'anno precedente
quello della richiesta dell'assegnatario derivante esclusivamente da
lavoro dipendente o da pensione, determinato ai sensi dell'articolo
10,
primo
comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492,
non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS per la
generalita' dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da 1 a 2
componenti;
b) il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite
di cui alla precedente lettera a) aumentato di un quarto per ogni
componente oltre i primi due fino ad un massimo di 4 componenti.
Su richiesta dell'assegnatario il canone di locazione non puo'
essere superiore a L. 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito
annuo familiare complessivo, di cui alla lettera a) dell'ottavo
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II Commissione
comma, non superi la pensione minima dell'INPS per la generalita' dei
lavoratori.
Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti si considerano
appartenenti
al nucleo familiare dell'assegnatario, oltre alle
persone indicate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica, del 30 dicembre 1972, n. 1035, i
conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.
Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo
si aggiunge la quota di cui alla lettera d) dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in
ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale qualora non
abbiano adottato un proprio provvedimento legislativo sui canoni di
locazione per l'edilizia residenziale pubblica, fino al momento
dell'effettiva
applicazione
dell'articolo
19 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
L'assegnatario per il quale ricorra la condizione della revoca di
cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, puo' richiedere al presidente
dell'istituto
autonomo
case
popolari
competente di occupare
l'abitazione a titolo di locazione.
Il presidente dell'istituto autonomo case popolari accoglie la
richiesta e la locazione e' regolata dalle norme sulla disciplina
della locazione degli immobili urbani a partire dalla data della loro
entrata in vigore. In via transitoria, si applica un canone pari al
doppio di quello determinato ai sensi del presente articolo.
Art. 23.
Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche
ai
fini
della applicazione dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non
sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo
familiare, delle condizioni di revoca di cui all'articolo 17, lettera
d), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035. A
tal
fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli
assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si
avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e
degli enti locali; essi sono altresi' considerati enti autorizzati a
chiedere informazioni e certificazioni.
Qualora,
previa
diffida,
l'assegnatario
non
produca
la
documentazione
richiesta, si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del precedente articolo 22.
Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno
trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani
convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3
ottobre
1975,
n.
9816,
i
vani
convenzionali,
ai
fini
dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun
alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i
servizi, di due unita'.
Art. 24.
I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti
pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in
base all'articolo 22 della presente legge.
Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello
derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate
prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad
interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di
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Consiglio regionale della Calabria
risanamento di
residenziale.
II Commissione
immobili
di
loro proprieta' destinati all'edilizia
Art. 25.
I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese
generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui
all'art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonche' le somme ricavate
dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella
gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i
massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta
del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del
citato articolo 19, da aggiornare annualmente.
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli
alloggi, al netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di
risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale
pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
per l'incremento del patrimonio di proprieta' degli IACP destinato
alla sola locazione;
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli
eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri
o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalita' di cui alle
lettere b), c), d) ed e) del precedente comma e' autorizzata, su
proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.
Art. 26.
L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in
tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade
dall'assegnazione ed e' punito con la sanzione amministrativa da L.
50.000 a lire 500.000.
Chi fruisce dell'alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve
rilasciarlo entro novanta giorni dalla intimazione del competente
ente gestore, pena l'applicazione della sanzione di cui al precedente
comma.
I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di
alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di
contributo dello Stato o di enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque
occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le
autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli;
la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed
e' rilevabile d'ufficio dal giudice.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Art. 27.
Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio
1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in
altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprieta'
agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia'
assegnati in locazione semplice.
Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo
contratto di cessione in proprieta', devono essere, a cura degli
assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente legge. La mancata conferma fa decadere
l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano
le norme stabilite dal successivo articolo 28. Si considera stipulato
e concluso il contratto di cormpravendita qualora l'ente proprietario
o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato
all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto
per legge. (2)
La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla
legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei
"Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere
regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina
ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita.
((3))
--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 52, comma 2)
che il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, per la
conferma delle domande di cessione in proprieta', e' prorogato al 31
ottobre 1978.
--------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 aprile 2001, n. 136 ha disposto (con l'art. 2, comma 3)
che: "L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le
disposizioni di legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi
di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in
caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia
presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha
comunque
l'obbligo
di
provvedere nei confronti degli eredi,
disponendo
la
cessione
dell'alloggio, indipendentemente dalla
conferma della domanda stessa".
Art. 28.
((Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo
27 e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio
tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione
dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per
cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente
dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e
con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in
cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello
determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione
di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
In sede di stipula del contratto di cessione in proprieta', gli
istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre
dal
predetto
valore
le
eventuali
migliorie
apportate
dall'assegnatario)).
Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei
competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della
domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui
all'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprieta', nel
caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per
cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento
rateale, per un periodo di 15 anni, e' dovuta una quota in contanti
((del 15 per cento)) del prezzo stesso e sul residuo debito e'
corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento.
Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima
dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei
competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito
dall'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione
della domanda di conferma, la cessione in proprieta', nel caso di
pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul
prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un
periodo di 10 anni, e' dovuta una quota in contanti pari ((al 30 per
cento)) del prezzo stesso e sul residuo debito e' corrisposto un
interesse annuo del 6 per cento.
Il
trasferimento
della
proprieta' ha luogo all'atto della
stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del
prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio
ceduto.
((In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico
erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case
popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di
vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante
valutazioni per campione)).
Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del
contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero
prezzo, l'alloggio acquistato non puo' essere alienato a nessun
titolo ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto reale di
godimento.
Gli assegnatari hanno tuttavia facolta' di locare l'alloggio in
caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo
familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del
presidente dell'istituto autonomo per le case popolari.
L'assegnatario
puo' alienare l'alloggio qualora ricorrano le
condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne
comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari,
il quale potra' esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo
pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.
Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo
sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le
case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista
dall'articolo 10 del decreto del presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, numero 1036.
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui
ai precedenti commi e' nulla. La nullita' puo' essere fatta valere da
chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice.
Art. 29.
Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case
popolari, la regione puo' autorizzare il trasferimento in proprieta'
agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
compresi in edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non
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II Commissione
siano
inferiori
agli ((sette decimi)) della loro consistenza
complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del
patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro
consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei
limiti comunque ((del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso
di cessione in proprieta')) del patrimonio gestito dall'istituto.
La cessione avviene alle condizioni e con le modalita' previste dal
precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio e' determinato
al momento della cessione stessa.
Art. 30.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
ALLEGATO A
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
AUTORIZZATE DALL'ARTICOLO 16
(valori in milioni)
Regioni Importo
Piemonte ..................................................
63.255
Valle d'Aosta .............................................
1.582
Lombardia ................................................. 125.093
Veneto ....................................................
55.891
Friuli-Venezia Giulia ..................................... 26.581
Liguria ...................................................
30.640
Emilia-Romagna ............................................
47.965
Toscana ...................................................
50.765
Umbria
....................................................
8.538
Marche ....................................................
15.795
Lazio ..................................................... 133.779
Abruzzo ...................................................
24.157
Molise
....................................................
4.991
Campania .................................................. 113.165
Puglia ....................................................
86.888
Basilicata ................................................
16.001
Calabria ..................................................
77.462
Sicilia ................................................... 127.010
Sardegna .................................................. 36.087
--------TOTALE GENERALE ................. 1.078.400
Province autonome di:
Trento .................................................... 15.380
Bolzano ................................................... 17.375
--------TOTALE ................. 32.755
---------
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TOTALE GENERALE ................. 1.078.400
Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI
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LEGGE 16 maggio 1984, n. 138
Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo
agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33.
Vigente al: 26-7-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento
autonomo,
di
cui al secondo comma dell'articolo
26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli,
agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del predetto
decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle
amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneita'.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito
agli
esami
di
idoneita'
che
deve
essere
certificato
dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative
graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parita' di merito,
da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di
servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalita' di
svolgimento del medesimo, nonche' la composizione delle commissioni
saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro competente.
I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati
dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del
termine della presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente
articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante
pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
reclutamento
di
personale.
La
riserva
di cui all'articolo
26-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i
posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai
precedenti commi.
I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente
articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione
che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere
necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.
Art. 2.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che
hanno indetto gli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
posti di cui al primo comma dell'articolo 26-qiuinquies del predetto
decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in
servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la
quale gli interessati facciano espressa richiesta.
Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate piu'
domande, l'assegnazione avra' luogo nel rispetto dell'ordine di
iscrizione nelle graduatorie.
Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di
aspiranti
sono
assegnate,
compatibilmente
con
le
esigenze
dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli
idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o
delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in
regioni diverse.
I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai
commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico
concorso per titoli; agli idonei negli esami di cui all'articolo
26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che,
dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e
dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi
nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e
quarto comma del precedente articolo 1.
La riserva di cui all'articolo 26-quinquies, primo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare
per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui
ai precedenti commi.
Art. 3.
Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque,
con effetto non posteriore al 1 giugno 1985, gli idonei, che non
siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi
attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati
in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica
nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'articolo
26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione
alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni,
potra' procedersi, con uno o piu' decreti da emanarsi anche in tempi
successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro
del
tesoro
e sentiti i Ministri interessati e le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al
trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di
personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di
pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero,
e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il
trasferimento
delle
singole
unita'
di
personale
da
una
amministrazione all'altra sara' regolato dai criteri che, in base
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di
trasferimento e mobilita' del personale.
Con
la procedura di cui al comma precedente, e fino alla
rideterminazione
del
fabbisogno
organico,
sara'
fissata la
percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante
concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti
che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.
Art. 4.
Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani,
assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, continuano a prestare
servizio presso la Scuola fino all'approvazione delle norme di
riordino e di ristrutturazione della stessa.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Art. 5.
In conformita' ai principi stabiliti dagli articoli precedenti, i
posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della
presente legge, presso le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane, i consorzi di comuni e province, le aziende
municipalizzate, le unita' sanitarie locali, gli enti provinciali per
il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo
agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case
popolari e relativi consorzi, le universita' agrarie, le opere
universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti,
entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente
legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno
dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore, agli
idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente.
Il
75
per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle
disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili
nelle province e nei comuni, nonche' tutti i posti che, dopo
l'applicazione
delle
predette
disposizioni,
risultino ancora
disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma,
sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali
uguali o equiparabili a quelli per i quali e' stata conseguita
l'idoneita', agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio
nell'ambito della stessa regione. A tal fine sara' individuato, a
cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale,
distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo
l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato
sistemazione
in
applicazione
del
precedente comma, i quali
continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il
presidente
della giunta regionale e' delegato ad emanare gli
occorrenti provvedimenti.
Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati
sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i
posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i
posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i
pubblici concorsi.
Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai
precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle
obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del
novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o
dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se
successiva.
Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al
secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora
immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di
posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto
comunque non posteriore al 1 giugno 1985, nei ruoli organici del
personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso
i quali prestano servizio.
Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano
qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno
sostenuto
i
relativi esami, i medesimi saranno collocati in
soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le
relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il
presidente
della giunta regionale e' delegato ad emanare gli
occorrenti provvedimenti.
In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti,
il presidente della giunta regionale e' delegato a procedere, con uno
o piu' provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite
le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale
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comuni comunita' enti montani (UNCEM) e della Confederazione italiana
dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento
di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli
organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in
soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche.
Tale limite potra' essere variato, in relazione alle effettive
esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della
regione competente.
Le regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini
dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 7, devono
provare
tempestivamente, con specifiche delibere certificative,
l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione
ai termini ivi previsti.
Le regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque
procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non
siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di
principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le
province
autonome
di
Trento
e Bolzano che provvederanno a
disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la
mobilita' degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-ter del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 6.
Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 5, le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a
particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire
un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei
iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda.
Ove per una stessa sede risultino piu' aspiranti, si applicano i
criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 7.
Le somme occorrenti per provvedere, dal 1 gennaio 1984, al
trattamento economico dei giovani occupati presso:
a) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritti nello
stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;
b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunita' montane e
le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero
dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di
apposite certificazioni, le cui modalita' saranno determinate con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro,
da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge;
c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma
dell'articolo 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella
precedente lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del
tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui
modalita' saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli
enti
di
cui alle precedenti lettere b) e c), anticipazioni
trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale
dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei
giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale
presunta.
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Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente
l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio
si provvedera' sulla base della certificazione di cui al precedente
comma.
Le somme che, anche a seguito della mobilita' del personale,
dovessero
risultare
eccedenti
rispetto
alla effettiva spesa
sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli
enti stessi a qualsiasi altro titolo.
Art. 8.
Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano ai fini degli
accreditamenti spettanti alle regioni, anche per la regolazione dei
rapporti finanziari con le regioni medesime in dipendenza dei giovani
occupati fino a tutto l'anno 1983.
Il relativo onere fara' carico all'autorizzazione di spesa di cui
al
successivo articolo 10, secondo le modalita' nello stesso
previste.
Art. 9.
Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1
giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei
settori
diversi
da
quelli indicati nei precedenti articoli,
continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge.
Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di
cui al successivo articolo 10, secondo le modalita' nello stesso
previste.
Art. 10.
All'onere
derivante
dall'applicazione
della presente legge,
valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977
miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986,
da destinare con priorita' alle occorrenze di cui al precedente
articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno
finanziario
1984,
all'uopo
utilizzando
lo specifico
accantonamento "Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n.
21 del 1981 e n. 526 del 1982)".
Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di
bilancio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - LONGO - GORIA SCALFARO - DE MICHELIS
- GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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D.M. 10 ottobre 1986 (1).
Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per
le case popolari (2) (3).
(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 13 febbraio 1987, n. 36.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio»;
Considerato che l'art. 25, primo comma, della citata legge n. 468, stabilisce che a tutti gli enti
pubblici non economici è fatto obbligo di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a
quello annuale di competenza e di cassa dello Stato;
Atteso che gli istituti autonomi case popolari con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
agosto 1984 e 3 giugno 1986 - ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 25, quale risulta dopo le
modifiche introdotte dall'art. 21, secondo comma, della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 che ha
convertito con modificazioni il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 - sono stati individuati tra
gli enti tenuti alla osservanza delle richiamate disposizioni recate in materia di contabilità dal
medesimo art. 25;
Ritenuta l'opportunità che alla definizione dello schema tipo di bilancio e relativo regolamento degli
Istituti autonomi case popolari si proceda mediante decreto;
Decreta:
è approvato l'allegato schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi case
popolari.
Sistema contabile unificato
Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per la contabilità degli istituti
autonomi case popolari
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TITOLO I
Bilancio di previsione
Articolo 1
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
L'esercizio finanziario degli Istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
La gestione economico-finanziaria degli Istituti si svolge in base al bilancio annuale di previsione
ed è unica, a meno che speciali norme di legge non prevedano la compilazione di separati bilanci
per singole gestioni amministrative dall'Istituto, nel qual caso dovrà essere redatto anche un bilancio
consolidato.
Il bilancio annuale di previsione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre il 31
ottobre.
Articolo 2
Criteri di formazione del bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è il documento con cui l'istituto formula i suoi programmi di spesa annuale
e dà conto delle entrate con cui farvi fronte, nel rispetto degli equilibri finanziari, economici e di
cassa.
Il bilancio di previsione economico-finanziario è formulato in termini di competenza e di cassa.
L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei
residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché
l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello
stesso esercizio, senza distinzioni tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
Nelle previsioni di competenza vengono indicate, in corrispondenza a ciascun capitolo, le somme
per le quali si ritiene che nel corso dell'esercizio maturi, per le entrate, il diritto alla riscossione e,
per le spese, l'obbligo del pagamento.
Nelle previsioni di cassa vengono indicate, in corrispondenza a ciascun capitolo, le somme per le
quali si ritiene che nel corso dell'esercizio venga effettivamente a maturazione la fase della
riscossione e del pagamento.
Tra le entrate da incassare è iscritto, come prima posta del bilancio di cassa, l'ammontare presunto
del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
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Il bilancio di previsione ha natura autorizzativa e l'istituto non può assumere impegni e disporre
pagamenti in eccedenza alle previsioni, rispettivamente di competenza e di cassa, indicate in
corrispondenza a tali capitoli.
Il bilancio è accompagnato dalle relazioni e dagli allegati previsti dal succitato art. 11.
Articolo 3
Integralità e universalità del bilancio
Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza
alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio o dei separati bilanci di cui al secondo comma del
precedente art. 1.
Articolo 4
Classificazione delle entrate e delle spese
Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Titolo II - Entrate diverse
Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e
riscossione di crediti
Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto
capitali
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI - Partite di giro.
Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni
Titolo IV - Partite di giro.
Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura
economica, e in capitoli secondo l'oggetto.
Per le classificazioni di cui al precedente comma, gli Istituti debbono attenersi allo schema di
bilancio di cui all'allegato A al presente regolamento.
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Tale schema è vincolante per la ripartizione in categorie e capitoli.
Articolo 5
Partite di giro
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Istituto, nonché le somme somministrate
al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate e rimborsate.
Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome ed alle contabilità speciali sono ripartite, a
seconda della loro natura nei titoli di cui al primo e secondo comma del precedente articolo.
Articolo 6
Rappresentazione del bilancio
Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in
corso.
Articolo 7
Quadro riassuntivo
Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo redatto in conformità dell'allegato
B al presente regolamento, nel quale sono riportati i valori complessivi dei movimenti finanziari e
conseguenti risultati finanziari previsti per l'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Articolo 8
Avanzo o disavanzo di amministrazione
Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa rispettivamente
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello cui il preventivo si riferisce.
Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione,
secondo lo schema di cui all'allegato C al presente regolamento, nella quale sono indicati i singoli
stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.
Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità
dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della
formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio di
amministrazione dell'Istituto deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri
adottati per pervenire a tale assorbimento.
Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in
confronto di quello presunto, il consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari
provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
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Articolo 9
Preventivo economico
Gli enti sono tenuti alla compilazione del preventivo economico, in conformità allo schema di cui
all'allegato D al presente regolamento, nel quale al saldo finanziario di parte corrente, sono aggiunte
le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi attinenza sulla gestione.
Articolo 10
Fondo di riserva
Nel bilancio di previsione sia di competenza che di cassa è iscritto un fondo di riserva per le spese
impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui
ammontare non potrà superare il 3% del totale delle spese correnti previste.
Articolo 11
Allegati al bilancio di previsione
Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
1) La relazione del presidente illustrativa dei criteri e dei vincoli che, con riferimento al
contesto legislativo, economico e sociale in cui l'Istituto opera hanno presieduto alla formulazione
delle previsioni di bilancio, nonché delle più significative risultanze emergenti dalle previsioni
stesse, anche con riferimento ad una proiezione triennale di dette risultanze, in base ad elaborazioni
effettuate con i più attendibili elementi di stima.
2) La relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse
attività gestionali dell'Istituto, dalla quale devono comunque risultare:
a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, rate riscatto ed oneri accessori con l'analisi
di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti;
b) l'indicazione delle entrate e delle spese che concorrono alla determinazione delle quote «b»
e «c» ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;
c) l'indicazione delle entrate e delle spese direttamente od indirettamente imputabili all'attività
di realizzazione di programmi costruttivi e di recupero per conto proprio e di terzi nonché la
specificazione per ciascun programma in corso di realizzazione o che si prevede di iniziare
nell'esercizio, degli elementi atti a rappresentare la consistenza fisica, il costo, il finanziamento e le
previsioni di ultimazione contrattuale ed effettiva;
d) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso;
e) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari;
f) i risultati delle eventuali gestioni immobiliari effettuate per conto di terzi;
g) la situazione debitoria dell'Istituto per ente mutuante, con l'indicazione di eventuali
esposizioni in conto corrente.
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3) La relazione del collegio dei sindaci o revisori dei conti o di altro organo interno di controllo
sulle risultanze del bilancio, con la formulazione, fra l'altro, di valutazioni in ordine all'attendibilità
delle entrate ed alla congruità delle spese.
Articolo 12
Variazioni e storni al bilancio
Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa sono deliberate nei modi e con le
procedure previste per il bilancio di previsione.
Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi
soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di
competenza o viceversa.
Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di
variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
Articolo 13
Esercizio provvisorio
Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui
lo stesso si riferisce, la regione può autorizzare per non oltre quattro mesi la gestione provvisoria
del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa
prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
non suscettibili d'impegno frazionabile in dodicesimi.
TITOLO II
Entrate
Articolo 14
Accertamento delle entrate
L'entrata è accertata quando l'Istituto, appurate le ragioni del suo credito e la persona debitrice,
iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza
nell'anno.
Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della regione o di altri enti pubblici finanziatori
non possono essere accertate prima degli appositi provvedimenti di assegnazione e possono anche
eccedere gli stanziamenti previsti dal bilancio.
Le entrate derivanti da alineazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborsi di
crediti sono accertate, di norma, sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano
l'ammontare, anche in eccedenza alle previsioni di bilancio.
Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate, esclusivamente
sulla base del relativo contratto stipulato con l'ente mutuante.
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Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza
all'assunzione dell'impegno di spesa.
Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che
l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del consiglio di
amministrazione.
L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente
capitolo di bilancio.
A tal fine la relativa documentazione è comunicata al servizio o ufficio ragioneria.
Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività
del conto patrimoniale.
Articolo 15
Riscossione delle entrate
Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, secondo quanto disposto dallo statuto, gestisce il
servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.
Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali e gli istituti di credito devono
affluire al tesoriere di cui al comma Precedente entro il terzo giorno dalla loro riscossione.
Il tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'Istituto senza la
preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo richiedere subito la regolarizzazione contabile.
Le eventuali somme pervenute direttamente all'ente sono annotate in un apposito registro di cassa e
versate all'istituto tesoriere o cassiere entro il terzo giorno dal loro arrivo, previa emissione di
reversali d'incasso.
È vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli
pervenuti direttamente all'ente.
Articolo 16
Emissione delle reversali d'incasso
Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo e munite del codice del capitolo, devono
essere firmate, salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto, dal direttore generale o dal
direttore amministrativo o dal capo servizio o ufficio ragioneria, ovvero da loro delegati.
Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte
da quelle relative ai residui.
Le reversali d'incasso non estinte entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono annullate e,
se giacenti presso il tesoriere, restituite all'Istituto.
Le entrate oggetto di reversali di incasso annullate ai sensi del comma precedente vengono iscritte
nel conto dei residui attivi e per esse si provvede all'emissione di altre reversali nel nuovo esercizio,
con imputazione allo stesso conto dei residui.
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Articolo 17
Vigilanza sulla gestione delle entrate
I capi dei servizi o degli uffici dell'Istituto che hanno gestione di attività da cui derivino entrate,
curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che
l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed
integralmente.
TITOLO III
Spese
Articolo 18
Fasi della spesa ed assunzione di impegni
La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del
pagamento.
Le spese sono impegnate dal consiglio di amministrazione in base ad apposita deliberazione.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto a
creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme
destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando prescritto, dalla regione,
sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
Per le uscite riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento a carattere ripetitivo, ancorché
autorizzate da unico atto contrattuale, l'impegno può essere effettuato una sola volta per tutto l'anno.
Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del
predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di
bilancio.
Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali
sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.
Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.
Articolo 19
Registrazione degli impegni di spesa
Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite
scritture, previa verifica da parte del servizio o ufficio ragioneria della regolarità della
documentazione e della spesa.
Gli atti che non siano stati ritenuti regolari ai sensi del comma precedente sono rimessi dal capo
servizio o ufficio ragioneria, accompagnati da apposita relazione, al presidente dell'Istituto, tramite
il direttore generale. Il presidente, con motivata delibera, può ordinare che l'atto abbia corso, salvo
ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
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II Commissione
Dell'ordine è data notizia al collegio sindacale.
L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo
capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia
riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.
La mancata ratifica da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione di cui al
precedente terzo comma dà luogo a responsabilità amministrativa del presidente.
Il collegio sindacale è tenuto a dare immediata comunicazione alla regione del verificarsi della
situazione di cui al comma precedente.
Articolo 20
Liquidazione della spesa
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del
soggetto creditore, è effettuata dal capo dell'ufficio competente, previo accertamento di cui è
perstenza dell'impegno, adempimento di cui è personalmente responsabile solidalmente con il capo
del servizio a cui l'ufficio appartiene, nonché della regolarità della prestazione o fornitura di beni,
opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
I provvedimenti di liquidazione, corredati dalla necessaria documentazione, sono trasmessi al
servizio o ufficio ragioneria.
Articolo 21
Ordinazione della spesa
Il servizio od ufficio ragioneria, verificata la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle
spese entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di titoli di spesa, numerati in
ordine progressivo e muniti di codice di capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio
di tesoreria o di cassa.
I mandati di pagamento sono firmati, salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto, dal
presidente e dal direttore generale, ed in caso di assenza o impedimento, rispettivamente dal vice
presidente e dal direttore amministrativo, ovvero dal capo servizio o ufficio di ragioneria, ovvero da
chi ne faccia le veci o ne sia stato delegato.
I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
Le spese possono essere altresì ordinate mediante apertura di credito presso il tesoriere a favore di
funzionari delegati, nonché mediante ruoli di spesa fissa. Ad essi si applicano le disposizioni di cui
ai commi precedenti.
Articolo 22
Documentazione dei mandati di pagamento
Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare
esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili o
da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno, o
dall'annotazione degli estremi degli atti d'impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro
documento che giustifichi la spesa.
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La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è
conservata agli atti per non meno di dieci anni.
Articolo 23
Modalità particolari per l'estinzione dei mandati di pagamento.
Gli Istituti possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli,
che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia
postale con spese a carico del richiedente; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di
versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazioni in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del
creditore, da spedire allo stesso per raccomandata con spese a suo carico;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) per gli ordinativi di pagamento emessi su conti aperti presso la tesoreria provinciale dello
Stato, le altre forme di pagamento previste dalle istruzioni generali per i servizi del Tesoro.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore,
devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle
operazioni ed il timbro del tesoriere o del cassiere.
Articolo 24
Pagamento di ruoli di spesa fissa
L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta
all'istituto di credito che funga da tesoriere, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle
condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione
formalmente trasmessi al tesoriere stesso.
Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa, l'ente non si avvalga della facoltà
prevista dal precedente comma, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal
capo del servizio o ufficio di ragioneria.
Articolo 25
Spese di rappresentanza
Le eventuali spese di rappresentanza fanno carico ad un apposito capitolo e sono documentate nei
modi previsti dal precedente art. 22.
Articolo 26
Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente non pagati entro il 31
dicembre dell'esercizio di emissione sono annullati e vengono restituiti dal tesoriere all'Istituto entro
il 5 gennaio successivo.
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II Commissione
Per gli importi rimasti da pagare in conseguenza di quanto previsto al comma precedente, l'Istituto
provvede all'emissione di altri mandati di pagamento nel nuovo esercizio, con l'imputazione al
conto dei residui passivi.
I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono
annullati. Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvi gli effetti della
prescrizione.
TITOLO IV
Servizio di tesoreria e di cassa
Articolo 27
Contabilità e documenti del servizio di tesoreria
L'istituto tesoriere in base all'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione deve
tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa
e tutti gli altri registri che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile.
Articolo 28
Servizio di cassa interno
Ove il consiglio di amministrazione autorizzi l'istituzione di un servizio di cassa interno, l'incarico
di cassiere è conferito, dallo stesso consiglio su proposta del direttore generale, ad uno o più
impiegati di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. L'incarico di
cassiere può cumularsi con quello di consegnatario. Non può essere nominato più di un cassiere per
ciascuna sede centrale o periferica dell'ente.
Il cassiere è posto alle dipendenze del servizio o ufficio ragioneria ed è soggetto al controllo del
capo di detto servizio o ufficio.
Il collegio sindacale deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla
cassa ed alle scritture del cassiere; analoga verifica deve essere effettuata nel caso di Cambiamento
del cassiere.
Per i cassieri delle sedi o entità periferiche, alla verifica provvede il capo del servizio o ufficio
ragioneria.
Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale.
Articolo 29
Gestione del cassiere
Il cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del consiglio di
amministrazione di un fondo non superiore a L. 50.000.000, reintegrabili durante l'esercizio, previa
presentazione del rendiconto delle somme già spese.
Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di gestione, delle
spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali e di vettura, degli
acconti per spese di viaggio e per indennità di missione, nonché delle spese per l'acquisto di
giornali, di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 1.000.000.
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Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza
l'autorizzazione del servizio o ufficio di ragioneria.
Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nei commi precedenti; se dotato
di armadi di sicurezza, può ricevere in custodia oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione,
i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.
Le disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono versate dal cassiere alla
tesoreria, con imputazione di entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo
sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso in chiusura
dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.
Articolo 30
Scritture del cassiere
Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate
e munite del timbro dell'ente nonché della dichiarazione del capo servizio o ufficio di ragioneria
attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.
È in facoltà del cassiere tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente
riportate su un registro di cassa.
Articolo 31
Erogazione di spese tramite funzionari delegati
Per l'effettuazione di spese per le quali si renda opportuno il pagamento mediante funzionari
delegati, il consiglio di amministrazione può autorizzare, entro limiti prestabiliti, aperture di credito
in favore di titolari di uffici organicamente previsti, mediante accensione di appositi conti correnti
presso l'istituto tesoriere, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza
all'ente e la destinazione dei fondi stessi.
Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi depositati nei conti correnti di cui al precedente
comma, hanno luogo con l'emissione di ordinativi a favore dei creditori, ovvero con l'emissione di
assegni bancari, firmati dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile,
ove esista.
Dette disposizioni devono risultare da appositi registri.
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate e dei pagamenti
effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari del codice civile.
Articolo 32
Rendiconto dei funzionari delegati
Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per
capitolo di bilancio, per competenza e residui. All'uopo, periodicamente, nei termini del mandato
conferito, od anche prima se ultimato, e comunque alla cessazione del servizio o dell'incarico
affidatogli, egli deve compilare il rendiconto delle somme erogate, da presentare al servizio o
ufficio ragioneria.
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Il conto è ammesso a discarica solo dopo che ne sia riconosciuta la regolarità da parte del servizio o
ufficio ragioneria.
TITOLO V
Conto consuntivo
Articolo 33
Deliberazione del conto consuntivo
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto
economico.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il mese di aprile successivo
alla chiusura dell'esercizio.
Il conto consuntivo dovrà essere corredato dagli allegati previsti all'art. 11 per il bilancio di
previsione e riferiti a dati di consuntivo, con motivazione degli eventuali scostamenti registrati.
Articolo 34
Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa,
distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenze e per residui, in
conformità dello schema di cui all'allegato E al presente regolamento.
Articolo 35
Situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale di cui all'allegato F indica la consistenza degli elementi patrimoniali
attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.
Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e
l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale e per effetto della gestione del bilancio o
per altre cause.
Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
Articolo 36
Conto economico
Il conto economico, redatto in conformità dello schema indicato per il preventivo economico, deve
dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico.
Articolo 37
Situazione amministrativa
Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato G la quale deve
evidenziare:
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1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i
pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenze ed in conto residui ed il saldo
alla chiusura dell'esercizio.
2) Il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui
passivi) alla fine dell'esercizio.
3) L'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
Articolo 38
Conservazione dei residui
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio
successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio, per la
gestione delle somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse
procedure prescritte per la formazione e per le variazioni al bilancio, un capitolo aggiunto.
I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti
per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
Le inesigibilità, gli abbuoni e gli arrotondamenti che si verificano nei crediti iscritti nella situazione
patrimonale vengono dichiarati con deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta
contestualmente alla approvazione del conto consuntivo. Correlativamente alla dichiarazione di
inesigibilità dei crediti viene deliberata la cancellazione del relativo residuo attivo.
Sulle suddette variazioni l'organo interno di controllo manifesta il suo parere.
La cancellazione dei residui passivi per il venir meno dell'obbligazione ad esso relativa è deliberata
dal consiglio di amministrazione, con provvedimento da assumersi contestualmente
all'approvazione del conto consuntivo.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, i residui attivi e passivi degli anni
precedenti verranno indicati nel primo bilancio di previsione sulla scorta dei crediti e debiti
finanziari prevedibilmente esistenti all'inizio dell'esercizio desumendoli dal sistema contabile in atto
presso ciascun ente.
TITOLO VI
Disposizioni generali
Articolo 39
Sistema di scritture
Ciascun ente dovrà altresì dotarsi di un sistema contabile che comprenda:
a) le scritture relative agli accertamenti che consentano di rilevare lo stanziamento iniziale e le
variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun
capitolo di entrata;
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b) le scritture relative agli impegni che consentano di rilevare lo stanziamento iniziale e le
variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun
capitolo;
c) le scritture relative ai residui che consentano di rilevare per capitolo e per esercizio di
provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le
somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) le scritture relative alle reversali ed ai mandati emessi;
e) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'ente all'inizio
dell'esercizio; le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della
gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze,
ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.
Le forme dei modelli relativi alle suindicate scritture nonché ogni altro registro, scheda o partitario
occorrente per la contabilità, sono stabilite da ciascun ente.
La predisposizione dei documenti di cui al presente regolamento non esonera gli Istituti dalla tenuta
di ogni altro libro contabile e delle scritture contabili previsti obbligatoriamente dalle disposizioni
civili e fiscali vigenti.
Articolo 40
Responsabilità degli amministratori e dei capi dei servizi ed uffici degli enti
Gli amministratori ed i capi dei servizi ed uffici degli enti che vengono a conoscenza, direttamente
o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano
luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, debbono
farne tempestiva denunzia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi
raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
Se il fatto sia imputabile al direttore generale, la denunzia è fatta a cura del consiglio di
amministrazione dell'ente; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia
incombe al presidente dell'ente.
Articolo 41
Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano - ove possibile - le
norme di legge e del regolamento per la contabiltà generale dello Stato.
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L. 24 dicembre 1993, n. 560
II Commissione
(1)
.
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica .
(2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.
(2) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 e l'art. 16, L. 28 luglio
1999, n. 266.
(commento di giurisprudenza)
1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della
presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui
alla legge 6 marzo 1976, n. 52 , a totale carico o con concorso o con contributo
dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi
derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.
60 , e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque
denominati e disciplinati con legge regionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si
applicano altresì:
a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle
norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della
legge 7 giugno 1975, n. 227 , e della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e
successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29
gennaio 1992, n. 58 , sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ;
(3)
b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato
Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie
dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi
sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di
concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre
1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella
disponibilità degli Enti medesimi;
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II Commissione
d) [agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti
previdenziali disciolti] .
(4)
2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità
immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia
residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela
ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso
diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli
38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni .
(5)
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto
di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite
a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui
all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni,
nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e
successive modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni
ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati
immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo
vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di
cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità.
Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti,
procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della
presente legge .
(6)
4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono
liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che
provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto .
(7)
5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita
esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale
settore.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i
loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da
oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle
spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di
acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo
inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto
all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora
non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono
assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad
eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere
alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della
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locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale
pubblica .
(8)
8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune
misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande
di acquisto.
9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di
prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente
gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali
termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei
requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal
diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo
di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte
all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , che
si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone
convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a
terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al
comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti
prioritariamente agli enti locali .
(9)
10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un
moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione
generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a
seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze
del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
1990, e di cui all'articolo 7 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive
revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per
ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del
20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal
perfezionamento del contratto di alienazione.
10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo
comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei
piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei
costi sostenuti per i suddetti interventi .
(10)
11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto
dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.
In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la
valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i
criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di
acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della
determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la
rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata
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difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di
superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad
esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica
entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta .
(11)
12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del
prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del
prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non
più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria
a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di
quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di
prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5,
rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono
contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per
territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e
versati in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle
finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria
provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130» .
(12)
14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque
denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la
quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici
ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di
quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione
socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80
per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit
finanziari degli Istituti.
15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non
abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.
16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il
diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei
successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti
pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . A tal fine, gli
enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.
17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16,
la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.
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18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è
effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico
erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non
superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.
19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento
assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.
20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non
possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la
destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del
contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il
prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e
disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli
alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli
uffici tecnici degli enti alienanti.
22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono
esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili
(INVIM).
23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori
(GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili
distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare,
indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della
assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia
ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge
14 febbraio 1963, n. 60 , purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla
data del 30 dicembre 1991.
24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n.
137 , e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di
acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in
proprietà entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della
presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute
nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 14 della legge
27 aprile 1962, n. 231 .
(13)
(14)
25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8
agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora
l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi
all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base
degli estimi catastali.
26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i commi
da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonché ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
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27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in
vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui
alle leggi vigenti in materia alla medesima data.
(3) La presente lettera era stata soppressa dal comma 6-quinquies, dell'art. 1,
D.L. 25 settembre 2001, n. 351, aggiunto dall'art. 10, D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, soppresso dalla relativa legge di conversione.
(4) Le disposizioni contenute nella lett. d) sono state abrogate dall'art. 55, L.
27 dicembre 1997, n. 449.
(5) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(6) Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136 e dall'art. 5, L.
23 dicembre 1999, n. 488. In deroga al presente comma, vedi l'art. 43, L. 23
dicembre 1998, n. 448.
(7) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(8) Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(9) Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(10) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(11) Periodo aggiunto dall'art. 43, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(12) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(13) Il termine è stato prorogato sino al 30 dicembre 2005 dall'art. 45, comma
3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(14) Per l'interpretazione autentica del presente comma 24, vedi l'art. 5, D.L.
23 ottobre 1996, n. 542, e l'art. 4, comma 223, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
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LEGGE 30 aprile 1999, n. 136
Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.
Vigente al: 20-9-2013
Capo I
NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni)
1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni,
son apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, e' inserito il seguente:
"7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono
perven ire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di
pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei
soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora
sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono
pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di
pubblicazione dell'accordo medesimo".
3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla
data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione
dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono sostituite
dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".
4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero
dei laori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale e'
stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori".
5. Il comma 3 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio
assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di
locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano
finanziario
relativo
ai
costi dell'intervento costruttivo da
realizzare
sull'area
concessa
dal
comune o stabiliti nella
convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle
regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai
fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo
6 della presente legge".
6. Il comma 10 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in
apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema e' approvato
dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale
termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune
nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Fino alla scadenza
del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti
d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o
l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri
immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni
e' fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze,
ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede
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a revocare il contributo".
7. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere
utilizzate anche per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di
programmi di riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di
cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione
residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile
complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali
alla residenza. Le disponibilita' destinate ai predetti interventi di
recupero sono altresi' utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione
degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative
urbanizzazioni".
8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 e'
sostituito dal seguente:
"2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una
quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo
di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio
finanziata
con
risorse
della
medesima cooperativa, mediante
l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della
presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore
stesso,
fermo restando il prezzo minimo delle singole unita'
immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le
fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma
finanziario
approvato
dal
consiglio di amministrazione della
cooperativa;".
9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituita dalla
seguente:
"g)
per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio
superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le
abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che
regionali,
il piano di cessione in proprieta' deliberato dal
consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta
giorni
dall'assemblea
ordinaria
regolarmente
costituita.
L'alienazione,
considerate
anche
le
abitazioni assegnate in
proprieta' in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve
riguardare complessivamente piu' di un terzo delle abitazioni,
assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento,
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di
presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare
alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano
trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.
Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione
dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il
proprio patrimonio di alloggi in godimento".
10. Il comma 2 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e
successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche'
destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a
carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono
convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni,
ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni".
Art. 2.
(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni)
1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
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2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, e' inserito il seguente:
"I
finanziamenti
per
l'edilizia
residenziale
agevolata
e
sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia
residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su
aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi
della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere
ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di
intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".
3. Alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le
parole: "Istituti autonomi case popolari," sono inserite le seguenti:
"comunque denominati o trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai
nuclei
familiari"
sono inserite le seguenti: "assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico".
4. Il secondo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo
frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso
di
alloggi
costruiti
da
privati
devono essere effettuati,
rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di
ultimazione
dei
lavori.
Il
contributo
sugli
interessi di
preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile,
anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi
degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo
potra' chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due
anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in
tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualita' di
contributo previste dal provvedimento di concessione".
5. Il secondo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora
detta
riserva
venga esaurita, le abitazioni disponibili sono
assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione
alla stessa".
Art. 3.
(Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e
successive modificazioni)
1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di
optare per:
a)
l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso
stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, emanato con periodicita' annuale; b) la continuazione del
pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga
ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto
di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla
lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione
del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo
speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni
possibile
riduzione
dei
tassi
medesimi, garantendo comunque
l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno
comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale
di sconto;".
3. Il comma 1-bis dell'articolo 5 e' abrogato.
4. Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite
alla Cassa depositi e prestiti tutte le attivita' e le passivita' del
fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'articolo 3".
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Art. 4.
(Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre
successive modificazioni)
1993,
n.
560,
e
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque
non inferiore al 50 per cento".
3. All'articolo 1, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4
che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore
al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto".
4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 e' inserito il seguente:
"10-bis. In caso di necessita', documentata dall'ente gestore, di
effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere
b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo,
determinato ai sensi del comma 10, e' aumentato dei costi sostenuti
per i suddetti interventi".
5. Il comma 13 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di
edilizia
residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonche'
i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al
comma 25, destinati alle finalita' indicate al comma 5, rimangono
nella disponibilita' degli enti proprietari. Tali proventi sono
contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari
competente per territorio, comunque denominato, nella
gestione
speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto
corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalita' della legge
n. 560 del 1993, istituito presso la
sezione
di
tesoreria
provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge
26 aprile 1983, n. 130"".
6. Fino all'entrata in vigore del provvedimento
legislativo
previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi
ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano
gia'
presentato la domanda di acquisto.
Art. 5.
(Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni)
1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2.
Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: "nei successivi
centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data
del 31 dicembre 1994".
3. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono
destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del
patrimonio
di
edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei
programmi di cui al comma 2".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di cooperative edilizie)
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1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle societa' cooperative edilizie
di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo
comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica
29
settembre
1973,
n. 601, aggiornato ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 7
Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
della legge 22 ottobre 1971, n. 865
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 69 e' sostituito dal seguente:
"69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di
mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il
Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su motivata richiesta
presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di
programma di cui al comma 75.";
b) dopo il comma 74, e' inserito il seguente:
"74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai
termini
stabiliti
nella
procedura originaria, si considerano
validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi
stessi e dell'ammissione al finanziamento.";
c) il comma 77 e' abrogato;
d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della
giunt regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovra' essere
indicato il capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale
onere".
2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di
alloggi di proprieta' pubblica, disposti da leggi nazionali o
regionali.
3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di
dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione,
stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro
consorzi
e
delle
cooperative edilizie e loro consorzi, che
costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non
inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda
il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione".
4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3,
comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della
concessione in diritto di superficie o della cessione in proprieta'
delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai
soggetti che abbiano la proprieta' ((o che abbiano in corso le
procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di
acquisto registrato e trascritto)) delle aree medesime alla data
dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il
quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di
edilizia economica e popolare.
5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d),
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della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "al volume
edificabile" sono aggiunte le seguenti: "entro il limite di quanto
dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni".
6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si
applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in
vigore della medesima legge n. 662 del 1996.
Art. 8.
(Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)
1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara
d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e' riaperto fino al sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il
successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1
dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, e'
conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
(Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e
alle Forze di polizia)
1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano
usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni,
possono
trasformarsi
in
cooperative
edilizie
a
proprieta'
individuale,
previa
autorizzazione
((dei
Servizi
integrati
infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere
pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le
modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto delle societa' per azioni. Qualora la cooperativa abbia
realizzato
piu`
interventi
edilizi
in
varie
localita',
l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio
a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente
per territorio)).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
a)
alla
consegna
di
tutti gli alloggi sociali compresi
nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1963, n. 131. ((In caso di mancata consegna di tutti gli
alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque
essere
tutti
assegnati,
eventualmente
anche con riserva di
consegna));
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.
((b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli
alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento
oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in
cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu` edifici
separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo
edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3,
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ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta'
individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi
effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento
edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione
non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere
contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli
alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale)).
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici separati,
a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo
edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta
del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si trasformano
avvalendosi
della facolta' prevista dal presente articolo, si
applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie
a
proprieta'
individuale
dal testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della
durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la
concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente
alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei
lavori per le finalita' di cui all'articolo 7, terzo comma, del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entita' dei contributi
integrativi e' determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura
tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari
al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli
oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire
10
miliardi
annue
l'accantonamento
relativo
al
Ministero
dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 10.
(Mutui concessi per interventi di edilizia
agevolata e sovvenzionata)
1. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di
edilizia
agevolata
e sovvenzionata possono essere oggetto di
rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 11
Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del
comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi,
cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la
localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei
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II Commissione
corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle
giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed
operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al
presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non
risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilita' delle somme
accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco
del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o
proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresi' la
facolta', di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il
sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla
rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione
dell'accordo
di
programma da parte del soggetto attuatore o
proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti
pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica
dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se
avvenuta
in data precedente alla comunicazione del Segretario
generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la
immediata ammissione del programma al finanziamento.
2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non
ratificati
entro
centottanta
giorni
dalla comunicazione del
Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi
dal finanziamento. (1) (2) (4) (6) (8) ((10))
--------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L. 20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la
scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' differita al 31 ottobre 2000.
--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma
81) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal
comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31
ottobre 2001.
--------------AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che
la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2
del presente articolo, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla
data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166.
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1)
che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal
comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31
dicembre 2003.
---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.
47, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del
termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2004.
--------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 9 novembre 2004,
n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n.
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II Commissione
306, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del
termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005.
--------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dallL. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
Art. 12
Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella
lotta alla criminalita' organizzata. Disposizioni varie
1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18
del
decreto-legge
13
maggio
1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, gia' ammessi ai
finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con
il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non
comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero
complessivo
degli
alloggi
e
che
abbiano acquisito formale
approvazione da parte del consiglio comunale.
2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non e'
sottoscritta
la
convenzione
urbanistica con il comune entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono esclusi dal finanziamento. (1) (2) (4) (6) (7) (8) ((10))
3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al
comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli
alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un
incremento massimo del 10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo
8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del
programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti
adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.
5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano
denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle
esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del
comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei
decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio
1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30
gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
6. E' autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali
sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli
strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra
gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a condizione che
la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente
all'assenso del sindaco del comune interessato, alla certificazione
da
parte di quest'ultimo della conformita' della destinazione
urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonche' alla
documentazione
relativa
alla
piena disponibilita' delle aree
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II Commissione
indicate, e che non sia modificato il numero complessivo degli
alloggi con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata.
Il
Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i
programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta
la relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla
data della richiesta di rilocalizzazione.
7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione
degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, alle finalita' di cui al comma 6.
--------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L. 20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la
scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal presente comma
2, e' differita al 31 ottobre 2000.
--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma
81) che la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal
comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31
ottobre 2001.
--------------AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che
la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data
di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166.
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1)
che la scadenza del termine di centoventi giorni giorni previsto dal
comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31
dicembre 2003.
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.
47, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del
termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2004.
--------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 9 novembre 2004,
n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n.
306, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del
termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005.
--------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dallL. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
Art. 13.
(Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione
abitativa)
1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio
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di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da
destinare alla locazione e' indicato, tenendo conto del prezzo medio
di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio
l'immobile
e'
ubicato;
i
comuni possono comunque avvalersi
dell'Ufficio tecnico erariale.
2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 21-ter del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al
quattordicesimo comma dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di
edilizia convenzionata.
Art. 14.
(Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)
1. I fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 2,
comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori
pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica
(CIPE)
che hanno stabilito le relative riserve di
finanziamenti.
2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
Art. 15.
(Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica
ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)
1. I contratti relativi alla cessione in proprieta' di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello
Stato, per i quali il prezzo di cessione e' stato erroneamente
determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con
efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la
rettifica del prezzo.
2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di
trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprieta' statale gestiti dagli Istituti autonomi per le
case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto
comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977,
n. 513.
3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono
stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali
conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560.
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II Commissione
4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente
legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data
di entrata in vigore della presente legge a condizione che gli
assegnatari siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio
1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo
colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in
proprieta', su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano
avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento
del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, e' condizione
necessaria
per
la cessione che il richiedente sia detentore
dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore
della presente legge. E' equiparato all'assegnatario chi sia ad esso
subentrato
nella
disponibilita' dell'alloggio per successione,
separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 e' fissato
dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre
1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo cosi' determinato
e' ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n.
219,
se
spettante
per
l'abitazione precedentemente detenuta
dall'assegnatario e se non diversamente percepito. Contestualmente
alla cessione degli alloggi e' trasferita al patrimonio comunale
l'area di sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli
eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983.
7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo
comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si
tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie
realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di
consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto.
8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purche' sanate ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione
originaria, all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai
sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione
del
decreto-legge
6
ottobre
1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive
modificazioni, i limiti massimi del contributo a fondo perduto
previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 7 del
decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3
del
decreto-legge
16
marzo
1973,
n.
31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma
dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo
comma dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, si
applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazione
dei lavori delle unita' immobiliari risanate sulle quali sia stato
esercitato
il diritto di prelazione da parte dei proprietari
espropriati.
10.
Le
unita'
immobiliari realizzate con i fondi di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2
del
decreto-legge
14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorche'
rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e
fatte salve le assegnazioni in proprieta' effettuate o da effettuare
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ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972,
n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972,
n. 734, e successive modificazioni, possono essere alienate secondo
le modalita' stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
successive
modificazioni.
I relativi proventi, nonche' quelli
derivanti
dall'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6
ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati
dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento
nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974,
per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i procedimenti
espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo
21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972.
11.
L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del
decreto-legg e 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente: "Dal
costo e' detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21". 1
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre
1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione
dell'indennita' di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai
sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli
eventuali
maggiori
indennizzi
liquidati
saranno riaddebitati
esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto
di
prelazione
per
il
riacquisto
delle
unita' immobiliari
ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito
sara' effettuato in proporzione alla superficie riassegnata".
Art. 16.
(Interpretazione autentica)
1. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179,
deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle
cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle
agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e
dalle successive leggi di rifinanziamento, nonche' delle agevolazioni
previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla
legge
5
agosto
1978, n. 457, e successive leggi di
rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni,
e
alla
presente
legge, non si applicano le
disposizioni
del
testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165,
e successive modificazioni, relative alle cooperative a
contributo erariale.
Art. 17.
Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi
di edilizia residenziale pubblica
1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da
destinare
ai
soggetti
nei
cui
confronti sia stato emesso
provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai
comuni
stessi
per
le
destinazioni previste dalle leggi di
finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma
1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso
inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed
attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano
per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione
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e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad
Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il
recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo
primario ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche ad
integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso
articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493.
((2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione
dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare
ai soggetti di cui al comma 1)).
Art. 18.
(Norme trasitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si
applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati
dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la
scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto
legislativo
31
marzo
1998,
n.
112,
le
stesse procedure
tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto
1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli
organi soppressi.
3. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su specifici
conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.
Capo II
INTERVENTI DIVERSI
Art. 19.
(Disposizioni in materia di viabilita')
1.
L'Ente
nazionale
per le strade, istituito con decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di
ANAS.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si
intendono ricompresi le case cantoniere nonche' i terreni utili per i
fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.
3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 28
aprile 1971, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto
sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;".
4. Le attivita' d'impresa diverse da quella principale nonche' da
quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale
possono
essere svolte dalle societa' concessionarie attraverso
l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o
di controllo in altre societa'.
5. Le societa' concessionarie valutano, secondo i criteri di cui
all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni
immobilizzazione
consistente
in
partecipazioni
in
imprese
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del
bilancio di esercizio di tali societa' sono fornite le informazioni
sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle
inerenti
alla
struttura
organizzativa
della
concessionaria,
concernenti le operazioni intercorse fra le societa' controllanti, le
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate.
Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della
contabilita' analitica, con particolare riferimento ai prezzi di
regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati
con i prezzi di mercato.
Art. 20.
(Programmi pluriennali di attuazione)
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria
legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui
all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6
del
decreto-legge
23
gennaio
1982,
n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive
modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla
programmazione
della
formazione dei piani attuativi di nuovi
insediamenti
o
di
rilevanti
ristrutturazioni
urbanistiche,
individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento
con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo
stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano
i criteri di obbligatorieta' alle effettive esigenze di sviluppo e di
trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione
comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono
inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.
2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti
disposizioni nazionali e regionali.
Art. 21.
(Approvazione di strumenti urbanistici)
1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle
relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro
ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di
dodici
mesi dalla data del loro deposito, col corredo della
documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati.
L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del
deposito, la regolarita' formale degli atti in base ai requisiti
prescritti dalle norme vigenti. Il termine puo' essere interrotto una
sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione
documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita'
previste dalla legislazione regionale.
2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi
prima della data di entrata in vigore della presente legge, il
termine di cui al comma 1 decorre da tale data.
Art. 22.
(Piani attuativi degli strumenti urbanistici)
1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi
di
iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti
urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta
giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata
degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessita' di preventivi
pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data
in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici
attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la
predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a
decorrere
dalla data in cui l'amministrazione ha assunto con
provvedimento
l'impegno
di procedere alla redazione di detti
strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via
definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta
giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le
opposizioni.
3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare
mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro
il termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o
approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione,
adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente
legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi
costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A
tal fine e' data facolta' all'interessato di inoltrare istanza per la
nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale
il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti
dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del comune
inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento
urbanistico
generale.
Le regioni, entro centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora non abbiano gia' provveduto, emanano norme che definiscono
contenuti e limiti delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita' previste dalle
leggi regionali.
Art. 23.
(Interventi nel settore sanitario)
1. I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai
sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n.
135, e del decreto del Ministro della sanita' 29 agosto 1989, n. 321,
affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano
indette alla data del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o
variati nel rispetto dell'originario importo dell'intervento.
2.
L'amministrazione interessata al finanziamento indice una
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi
trenta giorni.
Art. 24.
(Condono edilizio)
1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la
corresponsione per intero dell'oblazione, purche' compiuta da uno dei
soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31
della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti
interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della
legge
28
gennaio
1977,
n. 10, e successive modificazioni,
all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo
comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di
ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale,
qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si
esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata
disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15,
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II Commissione
commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 25.
(Interpretazione autentica)
1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749,
cosi'
come
attuate
con decreti del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16
maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive modificazioni,
pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24
maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso
che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti,
operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano
inedificabilita' assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare
l'attivita' edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le
costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformita' ai
suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte
le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano
state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle
leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.
Art. 26.
(Collaudi)
1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla
normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti
iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
Art. 28.
(Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)
1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di
acque pubbliche, e' fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32
della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di
riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far
data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
e' riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. La presentazione della denuncia
esclude
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedimenti
finalizzati
alla
semplificazione
dei
relativi
adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la
richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante
autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve
essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per
territorio.
3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, come
modificato
dall'articolo
15
del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli
utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito sino alla
data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo
12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco
verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno
delle aree protette e dispongono la modifica delle quantita' di
rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici
dei corsi d'acqua oggetto di captazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di
accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di
un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27
dicembre 1953, n.959, ai
fini
anche
della
riqualificazione
dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli
articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello
0,15 della potenza nominale media risultante dal
decreto
di
concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia
costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti
sovracanoni sono versati direttamente ai comuni. (2) ((6a))
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle
risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli
oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni
e alle spese di rappresentanza e degli oneri
connessi
alla
organizzazione e alla partecipazione a
corsi
di
formazione,
aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorita' di
bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume
Serchio.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater
dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre
1993,
n.
398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
si applica anche al personale in servizio presso le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o
di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al
terzo periodo del citato comma 8-quater.
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505,
le parole: "Per la realizzazione
delle
opere
idrogeologiche
necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite
dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi per il
completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".
8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, sono prorogati di due anni.
9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite
con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici".
10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi derivanti
dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e
sono destinati in via prioritaria alle attivita' di ricognizione
delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3
dell'articolo 11 della
presente
legge,
qualora
non
ancora
effettuate".
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 28, comma 8)
che "La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28
della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto
della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto
quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione
degli invasi superiore ed inferiore,
per
l'accelerazione
di
gravita'".
--------------AGGIORNAMENTO (6a)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal D.L. 29 agosto
2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2003,
n. 290, ha disposto (con l'art. 28, comma 8) che "La potenza nominale
media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999,
n. 136, deve essere calcolata annualmente quale rapporto fra il
consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come
risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale
di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di
impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre
dal 1° gennaio 2004".
Art. 29.
(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)
1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogato
al 31 dicembre 1999.
2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio
1990, n. 16, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mercati
all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con
piu'
di
cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica
fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di
Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli
scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
(Sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28
agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n.
546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996,
n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.
Art. 31.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente
dei Ministri
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del Consiglio
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
MICHELI,
Pubblici
Ministro
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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dei
lavori
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario)).
Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83
dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
Vigente al: 20-9-2013
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di
emanare
disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi
ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione
della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di
beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai
cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione
della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione
degli enti e degli apparati pubblici;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza
di
sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto,
gia'
disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' di
garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi
indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il
Parlamento;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e
delle procedure
trasparenza
1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei
parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione
dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ((La
disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle
Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato
ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei
parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da
Consip
S.p.A.,
ed
a
condizione
che
tra
l'amministrazione interessata e
l'impresa
non
siano
insorte
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in
precedenza)).
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di
partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le
piccole e medie imprese".
2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole:
"Nel caso di lavori,";
b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";
c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo
base";
d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo
nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del
10
per
cento
dell'importo contrattuale".
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilita'
della
detta
convenzione.
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il
mercato
elettronico
della
pubblica
amministrazione
di
cui
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207".
5. COMMA DA RITENERSI NON PUBBLICATO AI SENSI DELL'AVVISO DI
RETTIFICA IN G.U. 9/7/2012, N. 158.
6.
Nell'ambito
del
Mercato
elettronico
della
Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e
delle
finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere
istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal
fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e
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II Commissione
delle finanze e con Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento
della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa'
inserite
nel
conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione, come
individuate
dall'Istituto
nazionale
di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle
seguenti
categorie
merceologiche:
energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione ((. . .)) messi a disposizione
dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica
alle procedure di gara il cui
bando
sia
stato
pubblicato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle
indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette
modalita',
a
condizione
che
gli
stessi
conseguano
ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli
indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi
i contratti dovranno comunque essere sottoposti
a
condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai
predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare
e
sono
causa
di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma
7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo
conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del mercato e della rilevanza del valore complessivo
stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i
precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip
s.p.a. dell'avvenuta stipula
dei
contratti
quadro
e
delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all' articolo 2 del
decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
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II Commissione
dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip
S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della
durata della rispettiva convenzione e dei
relativi
contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella
convenzione che trovera' applicazione
nei
relativi
contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato
un ((autonomo)) contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di
recedere in qualsiasi
tempo
dal
contratto,
previa
formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente
alla
stipula
del
predetto
contratto
siano
migliorativi rispetto
a
quelli
del
contratto
stipulato
e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica((. .
.))
delle
condizioni economiche tale da rispettare
il
limite
di
cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni
patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di
recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole
difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto
diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da' comunicazione
alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del
controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano
offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento del punteggio complessivo attribuito
all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi
previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012
e fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario
da
esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza
la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una
convenzione avente ad oggetto
prodotti
o
servizi
analoghi.
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le
modalita' di cui al precedente comma 15
16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di
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particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente".
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico
di
eprocurement
realizzato
a
supporto
del
Programma
di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto
previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze,
del
sistema
informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonche' per le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di
centrale di committenza.
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e
la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle
procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche
mediante l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle
procedure
di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi
delle dismissioni, per la destinazione a
progetti
innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21.Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e
servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo conto
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo
registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore
mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei
Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile
dai dati del sistema di contabilita' economica analitica delle
amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle
spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli importi
indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi
sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione
della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di
competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione
alle disponibilita' finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre
una differente
ripartizione
della
riduzione
loro
assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma
21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le
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disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 24.
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti:
"l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte
alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.".
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi".
26. Il ministero della giustizia adotta misure
volte
alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi
dei
servizi
di
intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non
inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non
inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle procedure di acquisto dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5
milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno
2013 I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi
di cui al comma 21.
26-bis. Al fine di concorrere alla
riduzione
degli
oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso
periodo i costi unitari per l'acquisizione di
componenti
ed
apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per
la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da
imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti
almeno del 5 per cento.((Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono stabilite, sulla base dei costi
standardizzati
di
cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalita' di attuazione del
presente comma)).
26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino ((al pagamento dei contributi
gia' concessi alla medesima data e
non
ancora
erogati
ai
beneficiari)) e' sospesa la concessione dei contributi di cui agli
articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
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Art. 2.
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni
organiche
delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,
nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,
per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20
per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale,
apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente
lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni
previsti
dalla
normativa
vigente.
Al
personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo
17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto
delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo. (11) (16)
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici
delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono
ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di
polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste
disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei
volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa
per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione
le specifiche discipline di settore.
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5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle
percentuali ivi previste a condizione che la
differenza
sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota
corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche
sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di
incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure
per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il personale amministrativo operante presso gli
uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le
amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha
provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione
delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma
5 le amministrazioni interessate
adottano
i
regolamenti
di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure
volte:
a)
alla
concentrazione
dell'esercizio
delle
funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici
eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale
o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione
del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla
lettera
d),
ricorrendo anche a strumenti di innovazione
amministrativa
e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli
incarichi
di
cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e
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all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di
livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se
non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (11)((17))
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
11. ((Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o
nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni
di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero,
le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,
da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie di cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche sul piano degli equilibri di
finanza
pubblica,
della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':))
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del decreto legge 6 dicembre 2011 n.
201,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo ((entro il 31
dicembre 2015)), dei
requisiti
anagrafici
e
di
anzianita'
contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla
predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente
di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,
senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di
cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011
il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31
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dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara'
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla
corresponsione
dello
stesso
secondo
le
disposizioni
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;((17))
b) predisposizione, ((entro il 30 settembre 2013)), di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili ((entro tre
anni)) a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a
riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilita'
guidata,
anche
intercompartimentale,
intesi
alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la
lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti,
previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse
e
continuative,
corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di
utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli
interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo
parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del
restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il ((31 dicembre 2013)). Il periodo di 24 mesi di cui al
comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'
essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti
per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le
amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul
relativo sito web. Il personale
iscritto
negli
elenchi
di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei
limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere
ad assunzioni di personale.
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14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono
sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti
disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la
prima
disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di
precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale".
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai
sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono
sostituite dalle seguenti: "fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui
all'articolo 9".
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9" sono sostituite dalle
seguenti: "previa informazione
delle
organizzazioni
sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ".
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in
cui
processi
di
riorganizzazione
degli
uffici
comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al
fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza,
le
pubbliche
amministrazioni sono tenute a
darne
informazione,
ai
sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'".
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni
sindacali
su
tutte
le
materie
oggetto
di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda
fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture
sulla base di criteri
di
contenimento
della
spesa
e
di
ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque
non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso
a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o
rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli
23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie
fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano
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incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che
incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici
giorni dalla data dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le
seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al trattamento economico del primo presidente della Corte
di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello
previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo'
comunque essere superiore al trattamento economico
del
primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Compensi per gli
amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle
pubbliche amministrazioni".
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si
applicano a decorrere
dal
primo
rinnovo
dei
consigli
di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli
atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. (11)
------------AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 115) che l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, del presente articolo e'
sospesa fino al 31 dicembre 2013.
- (con l'art. 1, comma 192) che "Le disposizioni
di
cui
all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
applicazione
nei
confronti
dell'Agenzia
nazionale
per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata".
- (con l'art. 1, comma 406) che "Il termine di cui all'articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28
febbraio 2013."
------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 ha disposto (con l'art. 12, comma 5)
che "Fino al 30 giugno 2014 e' sospesa l'applicazione
delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del decreto-legge 6
luglio
2012,
n.
95,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".
------------AGGIORNAMENTO (17)
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Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
che "L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei
limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei
requisiti indicati nella disposizione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il termine
previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013".
Art. 3.
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei
locazioni passive
costi
per
1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della
pubblica
amministrazione,
come
individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente:
"b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni
immobili di proprieta' dello Stato per le
proprie
finalita'
istituzionali";
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata
2-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste
ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di
recedere dal contratto, ((entro il 31 dicembre 2013)), anche in
deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso
istituzionale stipulati
dalle
Amministrazioni
centrali,
come
individuate dall'Istituto
nazionale
di
statistica
ai
sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2015 della misura del 15 per
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cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data
dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque
ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La
riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga
alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo
di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani
di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009,n. 191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti;
le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative
alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel
rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di
cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai
Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali la
proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come
previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata con
decreto del Ministro
competente
d'intesa
con
il
Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo
del comma 4 deve essere autorizzata
dall'organo
di
vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove
la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano in via
diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi
comuni di investimento immobiliare gia'
costituiti
ai
sensi
dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del
finanziamento degli stessi fondi.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
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"222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data
di
pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere
comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il
rapporto
mq/addetto
scaturente
dagli
indicati
piani
di
razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso
di
nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli
spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per
essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del
benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute
in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli
assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti.
222-ter.
Al
fine
del
completamento
del
processo
di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli spazi
destinati
all'archiviazione
della
documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al
presente
comma
le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare
annualmente
all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni".
(2)
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della
spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.
196,
fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni
ad
essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle
esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne
da'
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
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segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del
30 per cento del valore locativo congruito
dalla
competente
Commissione di congruita'
dell'Agenzia
del
demanio
di
cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
"4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono
definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile,
tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione".
11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato
immobiliare e della difficolta' di accesso al credito, al fine di
agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli
enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai
sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di
prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto
delle
predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni a decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine di agevolare l'acquisto della proprieta'
da
parte
dei
conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a
condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di
immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una
determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto quando non sia gia' scaduto il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione. (6)
12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad
ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o
maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante
tali operatori e' curata, previa
sottoscrizione
di
apposita
convenzione
quadro,
dalle
strutture
del
Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero,
in funzione della capacita' operativa delle stesse
strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema
delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30
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giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con
le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione
delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando
all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto,
dotato di idonee professionalita'."
b) al comma 7, prima delle parole: "Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il
Ministero della difesa" sono aggiunte le parole "Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro
di cui al comma 5".
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole "gli interventi di
piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche' quelli atti
ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse
le condizioni recate dal primo periodo del comma 4 del presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,
al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un periodo
non superiore a cinquanta anni"
b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle
finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio"
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: "Ai Comuni interessati dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto
dal concessionario o dal locatario all'atto
del
rilascio
o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio."
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di assegnazione e
le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente
articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del
demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della
concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal
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contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal
presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005."
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le
parole " o fondi immobiliari." sono aggiunte le seguenti parole:
"Alle societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini
fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137,
138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle
concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del
medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in
fine, sono aggiunti i
seguenti
periodi:
"Nell'ambito
della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento
e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente disposizione, sono regolati i rapporti tra le
parti interessate".
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa
speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012"
19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia,
con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi
specifici
compiti
istituzionali,
in
ragione
delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito a
titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la
valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il
comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale
utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi
accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi
previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' di
realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area
nord dell'Arsenale di Venezia ed
assicurare
la
gestione
e
manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto
il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta
salva
la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze
di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle
acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a
titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o
istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono
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esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia,
la
gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per
gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di
Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni assolte dall'ente,
dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente
allocati che espletano funzioni
istituzionali.
L'Arsenale
e'
sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di
Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della
difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di
quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento,
la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di
Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per
cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da
parte del comune di Venezia.
------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, le parole:
«del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«della
presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» e'
sostituita dalla seguente: «destinata»".
-------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
168) che "Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti
dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e
gestione del patrimonio immobiliare, nonche' delle disposizioni in
materia di sostenibilita' dei bilanci di
cui
al
comma
24
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.
201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di
cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano
al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono
fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati
degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 5.
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio
2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi
tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione,
fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il
rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal
bilancio
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certificato.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni
pubbliche
inserite
nel
conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione, come
individuate
dall'Istituto
nazionale
di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate
non
possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi;
il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza
del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per
le Pubbliche Amministrazioni. (6) ((10))
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e'
valutabile
ai
fini
della
responsabilita'
amministrativa
e
disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il
personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni,
e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a
mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale
di appartenenza ed il trattamento
economico
fondamentale
in
godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto
attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come
individuate
dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
le
autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
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la durata e fermo restando l'importo contrattuale
complessivo
previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al
personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione
del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per
mobilita',
dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita'
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di
fruire delle ferie. (6)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di
cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della
pubblica
amministrazione,
come
individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle
autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo
anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Al fine di razionalizzare i servizi di
pagamento
delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano
convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel decreto
di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e
indiretti,
interni
ed
esterni
sostenuti
dalle
pubbliche
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amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto
periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi
previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.";.
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
" 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento
degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione,
sono
rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore
del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica,
individua
le
regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e
78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il
commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei
servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle
previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di
prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale."
10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b),
capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia' attivate
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n.
370, e' sostituito dal seguente:
"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di
pari anzianita'. In nessun caso il professore
o
ricercatore
universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare
il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico
svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima
ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione".
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6
del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, e in attesa
dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini
dell'attribuzione
del
trattamento
accessorio
collegato
alla
performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e
riconoscimento del merito, valutano la performance del personale
dirigenziale in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi
all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al
contributo
assicurato
alla
performance
complessiva
dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del
conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a
precise scadenze temporali;
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e
alla
capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori,
tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e
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valutazione della performance individuale del personale e' effettuata
dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo
o
individuali;
b) al contributo assicurato
alla
performance
dell'unita'
organizzativa di appartenenza e ai comportamenti
organizzativi
dimostrati.
11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono
considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e
parentale.
11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il
supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della
valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo
del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e
valutazione in uso.
11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che
risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata,
comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei
dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai
commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011, n.
141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio
medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie,
secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione
si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione
di
risultato.
11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.
12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi
del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in
bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi
al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi
i compensi per i componenti della Commissione medesima".
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' abrogato
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle
infrastrutture
e
dei
trasporti
in
possesso
di
specifica
professionalita'.
14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento,
tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel
presente decreto.
------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56)
che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le societa'
che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio
nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014."
------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che
"Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non
si applicano alle societa' quotate e alle loro controllate".
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II Commissione
LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 8
Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
(BUR n. 36 del 3 aprile 1995)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LLRR. 22 settembre 1998, n.
10, 17 agosto 2005, n. 13, 13 giugno 2008, n. 15 e 12 giugno 2009, n. 19)
Art. 1
1. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dall'articolo unico,
1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data del 31 dicembre 20071 risultino
occupati senza titolo nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma
provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti
assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di
rilascio2, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti,
alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi
del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per
l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare
non superiore al doppio del limite previsto per la consegna, determinato a norma dell'art. 21
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni
della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e
degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del
terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il
limite del reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali
obbligatori, pari a:
a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma
dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare è costituito da
un'unica componente;
b) € 28.212,743 se il nucleo familiare è costituito da due componenti;
c) € 33.586,59 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di €
3.358,654 per ciascun componente aggiuntivo.
1
Comma così modificato dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 31, comma 4. Successivamente l’art. 47,
comma 1 lettera a) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, sostituisce il termine “30 giugno 2005” con il termine
“31 dicembre 2007”.
2
Parole aggiunte dall’art. 47, comma 1 lettera a) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.
3
Comma così modificato dall’art. 29 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le
parole “L. 42.000.00” con le parole “€ 28.212,74”.
4
Comma così modificato dall’art. 29 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le
parole “L. 50.000.00” con le parole “€ 33.586,59” e le parole “L. 5.000.00” con le parole “€ 3.358,65”.
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II Commissione
Art. 2
1. La regolarizzazione è subordinata:
a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi
già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di
un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno
dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese;
b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la
mancata consegna non sia derivata dall'intervenuta occupazione5.
Art. 3
1. Il periodo di occupazione effettiva., fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è
considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.
5
Lett. b) così modificata dall’art. 7, comma 9, della L.R. 22 settembre 1998, n. 10. Successivamente l’art.
47, comma 1 lettera b) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 lo sostituisce.
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LEGGE REGIONALE 30 agosto 1996, n. 27
Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica.
(BUR n. 92 del 4 settembre 1996)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 24 maggio 1999, n. 14, 12
giugno 2009, n. 19 e 26 febbraio 2010, n. 8)
(Per quanto riguarda l’art. 11 e seguenti vedi l’art. 4 bis della L.R. 28 agosto 2000, n. 14)
Art. 1
Finalità della legge
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del Decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 e in conformità ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la
presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica.
Art. 2
Competenze istituzionali della Regione
1. Il Consiglio regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore
dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e
sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma I, la Giunta regionale esercitale funzioni di
promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica.
3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi,
coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di ERP.
Coordina nel territorio regionale l'attività concernente l'ERP di concerto con gli Enti Locali.
Indirizza l'attività degli Enti Locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la
partecipazione degli utenti.
4. La Giunta regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri perla
determinazione dei parametri di valutazione dell'efficienza ed efficacia del funzionamento degli
Enti. Detti criteri devono tener conto del rapporto fra personale impiegato, risorse da investire e
patrimonio gestito, nonché di opportune forme di decentramento organizzativo e gestionale.
Provvede, inoltre, alle altre attività ad essa demandate dalla legge regionale n. 1/1980.
5. Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore delegato al ramo adottano i provvedimenti loro
riservati dalla legge regionale n. 1/1980 e successive disposizioni.
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Art. 3
Consulta regionale per l 'Edilizia Residenziale
1. È istituita la Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale, quale organo consultivo sui problemi
di legislazione e programmazione del settore dell'edilizia abitativa, composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, con funzione di Presidente;
b) un componente designato dalla sezione regionale dell'Unione Province d'Italia;
c) un componente designato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani;
d) un componente designato dall'organismo regionale di coordinamento delle ATERP;
e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti scelti tra quelli
indicati dalle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) due rappresentanti degli inquilini scelti tra quelli indicati dalle Associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
g) un rappresentante delle Cooperative di produzione e lavoro e un rappresentante delle
Cooperative di abitazione scelti tra quelli indicati dalle rispettive associazioni più
rappresentative a livello regionale;
h) un componente designato dall'Associazione regionale degli industriali;
i) un componente designato dal Collegio regionale dei costruttori edili;
l) un rappresentante degli Istituti di credito edilizio e fondiario scelto tra quelli indicati dagli
Istituti convenzionati con la Regione per la realizzazione dei programmi di edilizia
agevolata-convenzionata e di recupero;
m) un ingegnere, un architetto, un geologo e un geometra, designati dai rispettivi Ordini e
Collegi professionali regionali;
n) un rappresentante per ciascuna Università calabrese, designato dai rispettivi Rettori;
o) due dipendenti regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale tra gli addetti dei
settori edilizio e urbanistico.
2. La legge regionale 30 aprile 1984, n. 8 è abrogata.
Art. 4
Compiti della Consulta
1. La Consulta esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale, formula proposte ed esprime
pareri in merito a normative, programmi e iniziative per lo sviluppo del settore. La Giunta regionale
può affidare alla Consulta specifici incarichi e analisi e di studio sui problemi del settore.
2. La Consulta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e per la stessa durata
del Consiglio regionale. La nomina della Consulta può avere luogo qualora siano stati designati e
indicati almeno la metà dei componenti.
3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni
sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti nominati; le decisioni vengono
adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni
possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di organismi
scientifici e culturali, non facenti parte della Consulta. I componenti che non partecipano senza
giustificato motivo a due riunioni consecutive decadono e devono essere sostituiti.
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Art. 5
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta svolge la propria attività presso la sede della Giunta regionale o di altri locali posti
gratuitamente a disposizione da parte di enti od organizzazioni rappresentate nella Consulta stessa.
La Giunta regionale provvede ad assegnare i mezzi e a distaccare il personale occorrente per il
funzionamento della Consulta che, a tal fine, può avvalersi anche di mezzi e personale posto
gratuitamente a disposizione da parte di enti e organizzazioni rappresentate nella Consulta stessa.
2. Ulteriori articolazioni della Consulta per ambiti territoriali, nonché modalità di funzionamento,
potranno essere deliberate dalla Consulta.
3. Nessun compenso o gettone di presenza può essere corrisposto ai componenti per la
partecipazione alle riunioni. Ai componenti di cui alle lettere e) ed f) ed agli esperti eventualmente
invitati alle riunioni, potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 6
Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica
1. Gli Enti di cui all'articolo 1, già denominati Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP),
dall'entrata in vigore della presente legge regionale sono trasformati in Aziende Territoriali per
l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP).
2. Le ATERP sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, hanno sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio
della stessa. Successivamente all'entrata in vigore della legge quadro di riassetto degli IACP, con
legge regionale le ATERP saranno trasformate in Enti pubblici economici dotati di autonomia
patrimoniale e imprenditoriale, secondo i principi di cui alla suddetta legge nazionale.
3. Le ATERP, sin dal momento della loro istituzione a seguito della trasformazione dei preesistenti
istituti Autonomi per le Case Popolari subentrano, di diritto, nei rapporti giuridici e patrimoniali già
facenti capo a detti Istituti.
4. Nelle nuove province di Crotone e Vibo Valentia, in virtù della presente legge, vengono istituite
le nuove ATERP aventi sede nei rispettivi capoluoghi di provincia. Dette Aziende subentrano di
diritto nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo all'IACP di Catanzaro, in ragione dei
rispettivi ambiti territoriali di competenza.
Art. 7
Attività dell'ATERP
1. L'ATERP provvede:
a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata
diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed
extra residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati, nonché
interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione
urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano,
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utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti
pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari; ad effettuare studi e
proposte in ordine al fabbisogno abitativo, ad istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe
provinciale degli assegnatari degli alloggi di ERP;
b) a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o attuare opere di
edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati;
c) a svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare
esistente, collegate a programmi di edilizia
residenziale pubblica;
d) a gestire il patrimonio proprio e quello ad essa affidato da altri enti pubblici, nonché a
svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e
conforme alla normativa statale e regionale;
e) a stipulare convenzioni con gli Enti locali e con altri operatori per
la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle
lettere a), b), c) e d), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali,
europei, nazionali e territoriali;
f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a
favore di operatori pubblici e privati;
g) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi
istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni per locarle o
venderle a prezzi economicamente competitivi, secondo i prezzi praticati nello ambito
dell'edilizia residenziale pubblica;
h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e
sui programmi di riqualificazione urbana;
i) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
2. La Regione assicurerà il concreto svolgimento delle attività e delle funzioni previste dal presente
articolo, prioritariamente attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di ERP, ed inoltre
con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili, nonché mediante
ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attività di agenzia tecnica di supporto agli Enti locali e
territoriali, anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate, in favore dell'utenza a basso
reddito, e prezzi di mercato di cui al successivo articolo 19, lettera c ). La Giunta regionale, d'intesa
con la competente Commissione Consiliare, individua con propria deliberazione i settori di
intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti locali e territoriali utilizzeranno
le ATERP per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma, fermo restando il potere di iniziativa
nei programmi di ERP, riconosciuto dalla vigente normativa ad altri operatori pubblici e privati.
3. Per lo svolgimento di queste attività le ATERP potranno compiere tutte le necessarie attività
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano disposte dal Consiglio di
Amministrazione.
4. Per il conseguimento delle predette finalità le ATERP potranno inoltre partecipare, sia con altri
soggetti pubblici che privati, a società commerciali, consorzi od associazioni che abbiano oggetto
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sociale analogo, affine o connesso a quello dell'Azienda, purché le modalità di tali partecipazioni
consentano di garantire l'interesse dell'Azienda stessa.
Art. 8
Statuto
1. Le ATERP deliberano lo statuto entro sessanta giorni dal primo insediamento del Consiglio di
Amministrazione sulla base degli indirizzi unitari approvati dalla Giunta regionale d'intesa con la
competente Commissione Consiliare tenuto conto dei principi di cui alla legge regionale n. 7/1996.
Art. 9 1
Articolazione organizzativa delle ATERP
“1. Ciascuna Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) costituisce una
struttura organizzativa articolata in un settore amministrativo ed in un settore tecnico, in servizi ed
uffici, in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Le funzioni di
direzione generale e di coordinamento di ciascuna ATERP sono svolte dal direttore generale,
mentre le funzioni direttive amministrative e tecniche, sono svolte rispettivamente da un direttore
amministrativo e da un direttore tecnico”
Art. 10 2
Organi
1. Sono organi dell’ATERP:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori dei conti.
2. il direttore generale dell’ATERP è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale
adottata su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, in analogia a quanto previsto dagli articoli
25 e 26 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. La nomina deve avvenire entro 60 giorni dalla
scadenza del direttore generale in carica.
3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali
forniscono pareri obbligatori sugli atti relativi alle rispettive competenze.
4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici,
facendo riferimento agli elenchi di cui alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.
5. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati, con provvedimento motivato dal
direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea
cessazione dell’incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico”.
Art. 11 3
1
Articolo così sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
Articolo così sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
3
Articolo soppresso dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
2
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Art. 12 4
Compiti e funzionamento del Consiglio Amministrazione
“1. Il direttore generale esercita le funzioni già attribuite al Consiglio di amministrazione, al
Presidente, al Vice presidente e al direttore generale dalla Legge regionale 30 agosto 1996, n. 27”.
2. Il direttore generale può delegare le proprie funzioni tenendo conto delle disposizioni di cui agli
articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni,
individuandole all’interno del relativo regolamento”.
Art. 13 5
Art. 14
Art. 15
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di ciascuna ATERP è composto da tre esperti in materia di
amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori contabili e residenti nella Provincia
ove ha sede l'Azienda. Il Presidente è nominato con il medesimo provvedimento di nomina del
collegio.6
2. Il Consiglio regionale nomina altresì due revisori supplenti.
3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti
del Codice Civile in quanto compatibile. Al Collegio compete in via primaria la funzione di
controllo generale di legittimità e di merito su tutti gli atti che implicano impegni finanziari di
bilancio, nonché il controllo sulla regolarità contabile e fiscale e la vigilanza sulla gestione
economico finanziaria dell'Ente. Il Collegio è altresì tenuto ad attestare la rispondenza del
rendiconto consuntivo alle risultanze della gestione. 7
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del
provvedimento di nomina.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di
riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua
richiesta, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
Art. 16
Comitato Tecnico dell'ATERP
4
Articolo così sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
Articoli 13 e 14 assorbiti dal precedente articolo 12, così come sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n.
14
6
Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
7
Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
5
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1. Presso ciascuna ATERP è costituito un Comitato Tecnico composto da:
a) il Direttore Generale dell'Azienda, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda;
c) il Dirigente del settore regionale tecnico decentrato competente per provincia, o un suo
delegato;
d) due8 esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati
dall'Assessore regionale al ramo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Alle sedute del Comitato partecipa, con diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato del Comune
interessato all'intervento in esame.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'azienda, nominato dal Direttore
Generale.
3. Alla discussione in Comitato Tecnico può chiedere di partecipare il rappresentante legale o il
delegato dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.
4. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni
Tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche
ed integrazioni.
5. Il Comitato esprime altresì parere obbligatorio su:
a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a
finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnicodimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai
massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;
c) richieste di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili.
6. Il Comitato Tecnico esprime inoltre pareri su richiesta del Direttore Generale o degli Enti
interessati ed è convocato dal Direttore Generale dell'Azienda.9
7. Il Comitato è costituito con deliberazione del Direttore generale dell'ATERP e resta in carica per
la durata dello stesso.10
8
Comma così modificato dall’art. 26, comma 1 primo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, che sostituisce la
parola “tre” con la parola “due”.
9
Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
10
Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
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II Commissione
8. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato è costituito con deliberazione del
Commissario straordinario di cui al successivo articolo 22 e resta in carica fino alla costituzione del
Comitato tecnico da parte del Direttore generale.11
9. In via transitoria, fino alla costituzione del Comitato di cui al presente articolo, continuano ad
operare le Commissioni istituite presso ciascun IACP, a sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
Art. 17
Gettoni di presenza 12
1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'ATERP compete una indennità mensile di carica il cui
ammontare è pari rispettivamente al quaranta per cento e al venti per cento dell'indennità mensile
lorda spettante ai Consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura
stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.
2. Agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ATERP compete una indennità
mensile di carica il cui ammontare è pari al settanta per cento dell'indennità spettante ai componenti
il Comitato Regionale di Controllo, con le modalità agli stessi applicate, oltre al rimborso delle
spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.
3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano i compensi e le indennità previste dalla
legge regionale 10 aprile 1995, n. 15.
3.bis Ai Revisori supplenti di cui al comma 2, dell'articolo 15, in caso di partecipazione alle
riunioni del Collegio in sostituzione dei revisori assenti, è corrisposta la somma di euro 100,0013.
4. Ai componenti il Comitato Tecnico dell'ATERP spetta un gettone di presenza, per ogni seduta
cui partecipino e sino ad un massimo di dieci sedute annue, fatta salva ogni motivata esigenza di
non ritardare le procedure in ordine alle funzioni di competenza14, nella misura prevista dalla legge
regionale n. 40/1990, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale, sulla
base della variazione dell'indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura
stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente.
Art. 18
Fonti di finanziamento
1.Le ATERP provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale
pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale;
b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale
rimborso spese generale di amministrazione e di manutenzione, secondo i criteri e le modalità
stabilite dalla normativa vigente;
11
Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
Titolo così sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
13
Comma aggiunto dall’art. 20, comma 2 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
14
Parole aggiunte dall’art. 26, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.
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c) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e
regionali vigenti;
d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dall'articolo 7.
Art. 19
Bilancio e programmi di attività dell'ATERP
1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti, fino alla trasformazione delle
ATERP in Enti economici, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia
e sulla base dello schema di bilancio tipo approvato con decreto interministeriale 10/10/1986 n.
3440. In allegato al bilancio consuntivo le ATERP devono fornire dettagliati elementi informativi
sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in
particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei
servizi prestati;
c) la differenza, per i servizi espletati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe
agevolate in concreto applicate.
Art. 20
Vigilanza e controllo sugli organi e sugli organi e atti delle ATERP
1. Le ATERP inviano annualmente alla Giunta regionale, per il successivo inoltro al Consiglio
regionale:
a) una relazione sull'attuazione dei programmi di ERP e delle attività svolte;
b) copia del Bilancio preventivo e consuntivo.
2. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, esercita la
vigilanza sull'amministrazione delle ATERP e può disporre ispezioni e verifiche ai fini
dell'accertamento delle circostanze di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, ovvero
ove ricorrano i presupposti di cui al comma 5 dell'articolo 15 o per altri gravi motivi.
3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni riguardanti lo Statuto
della Azienda, il Regolamento del personale e la pianta organica, il Bilancio previsionale ed il
Conto Consuntivo; gli atti suddetti sono invitati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla
Giunta regionale che si pronuncia nei successivi 40 giorni; ove la Giunta regionale non si pronunci
entro detto termine, gli atti si intendono assentiti.
4. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta
regionale formuli rilievi o richieda chiarimenti agli Enti interessati. In tal caso la deliberazione
diviene esecutiva se la Giunta regionale non si pronunci entro 20 giorni dal ricevimento della
risposta degli Enti suddetti.
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5. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione
di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'ATERP, la Giunta regionale può assegnare un
congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione
senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri
uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta, informandone il Consiglio
regionale.
Art. 21
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Fino alla emanazione della legge regionale di trasformazione delle ATERP in Enti pubblici
economici, ai dirigenti e dal personale delle Aziende si applicano gli istituti attinenti lo stato
giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti
regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale
delle "Regioni - Autonomie locali", nonché di ogni altro provvedimento legislativo statale o
regionale in materia di personale.
2. Entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto le ATERP determinano la dotazione
organica del personale sulla base della verifica dei carichi di lavoro.
3. Fino all'approvazione della dotazione organica del personale non sono consentite nuove
assunzioni.
Art. 22
Norme transitorie
1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge gli Organi dei preesistenti Istituti Autonomi per
le Case Popolari operanti in Calabria decadono automaticamente senza ulteriori formalità.
2. Per la data di cui al precedente comma 1 il Presidente della Giunta regionale, su designazione
dell'Assessore al ramo, nomina, per ciascuno dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari
di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, un Commissario Straordinario, che abbia la residenza
nella Provincia ove ha sede l'ATERP, il quale adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire
la prosecuzione dell'amministrazione dell'Ente nella fase di trasformazione in Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché per costituire le condizioni per l'insediamento dei nuovi
organismi istituzionali dell'ATERP e per il funzionamento a regime dei nuovi Enti, in particolare
per l'analisi dei modelli organizzativi e la verifica dei carichi di lavoro in funzione dei nuovi
compiti istituzionali. A tali compiti si deve far luogo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
3. Per la medesima data di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, su
designazione dell'Assessore al ramo, nomina i Commissari Straordinari per le ATERP di nuova
istituzione, con sede in Crotone e Vibo Valentia, che abbiano la residenza nelle rispettive province,
per l'adozione, di concerto con il Commissario dell'ATERP di Catanzaro, di ogni provvedimento
propedeutico all'insediamento degli organi istituzionali, cui si deve far luogo entro il termine
indicato al precedente comma.
4. Fino alla effettiva costituzione delle ATERP di nuova istituzione in Crotone e Vibo Valentia ed
all'insediamento dei relativi organi istituzionali, l'ATERP di Catanzaro assicura strutture, personale
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e quant'altro occorra per l'attività di ordinaria amministrazione e sarà coordinata direttamente dai
rispettivi Commissari per le attività di competenza nei territori delle due nuove Province.
5. I Commissari Straordinari nominati ai sensi della presente legge presso i preesistenti IACP
predispongono, entro centottanta giorni dall'insediamento, la ricognizione dei beni e dei rapporti
attivi e passivi dei rispettivi Enti.
6. Il Commissario Straordinario nominato presso l'IACP di Catanzaro predispone gli atti previsti al
precedente comma 5 operando altresì, di concerto con i Commissari Straordinari per le neo istituite
ATERP di Crotone e Vibo Valentia, la ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio tra le
ATERP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in ragione delle rispettive competenze per territorio.
7. La Giunta regionale, trascorsi i centottanta giorni di cui al quinto comma, verifica l'attuazione
delle attività previste anche al successivo sesto comma e procede alla contestuale sostituzione dei
Commissari e del Direttore Generale in presenza di accertate inadempienze.
8. I documenti predisposti ed adottati dai competenti Commissari a sensi dei precedenti commi 5 e
6 vengono approvati dalla Giunta regionale. Dopo tale approvazione i competenti Commissari
Straordinari, ovvero i Consigli di Amministrazione delle ATERP eventualmente subentrati,
richiederanno ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei
Registri Immobiliari ed ai Direttori degli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio, i quali
provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie, in esenzione di qualsiasi diritto,
emolumento o rimborso.
9. Con l'entrata in vigore della presente legge, qualora siano ancora esistenti presso gli IACP le
assemblee dei socio conferenti, esse si intendono automaticamente sciolte. Contestualmente
vengono rimborsatele quote nominali a suo tempo sottoscritte e conferite, mentre eventuali apporti
patrimoniali rimangono nella piena titolarità e disponibilità dell'Azienda.
10. Il personale degli IACP continua adoperare presso le ATERP con salvaguardia delle posizioni
giuridiche ed economiche acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
11. In fase di prima applicazione l'incarico di Direttore Generale è conferito dai Commissari ai
Direttori Generali degli IACP trasformati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, salvi casi eccezionali in cui, con provvedimento motivato, ritengono di scegliere il Direttore
Generale ai sensi dell'articolo 14, 5° comma. L'incarico ha termine al compimento del terzo mese
successivo all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ATERP.
12. In fase di prima applicazione gli incarichi di Dirigente dei settori in cui è articolato l'Ente sono
conferiti dai Commissari, tenuto conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita rispetto
agli incarichi da conferire, ai Dirigenti in servizio in relazione alle posizioni precedentemente
ricoperte, salvi casi eccezionali in cui, con provvedimento motivato, ritengono di scegliere i
Dirigenti stessi secondo le procedure e con le modalità di cui all'articolo 14, 5° comma.
13. Il personale dell'IACP, che risultasse in esubero a seguito della revisione della dotazione
organica delle ATERP, è inquadrato nelle dotazioni organiche delle ATERP di Crotone e Vibo
Valentia o in altri Enti regionali mediante le procedure previste dalla normativa in materia di
mobilità.
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14. Nella fase di prima costituzione delle ATERP di Crotone e Vibo Valentia, il personale già in
servizio presso gli IACP può essere provvisoriamente comandato presso tali Aziende nei limiti
dello stretto necessario per consentire l'avvio delle attività iniziali.
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Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
(BUR n. 134 del 26 novembre 1996)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 17 ottobre 1997, n. 12,
22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8,
21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12
giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8 e 23 dicembre 2011, n. 47)
TITOLO I
Principi generali e funzioni normative
Art. 1
Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e
l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13
marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi
dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte
Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto,
però. non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.
Art. 2
Nozione di alloggi dell'edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P)
1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo
Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della
Regione, nonché quelli acquistati realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici
comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case-parcheggio e i
ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono
stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standard abitativi adeguati.
Art. 3
Esclusioni
1.Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
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c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione
amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a
totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione.
2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, che a
tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni
per edifici che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità sociali
proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 4
Nozione di alloggio adeguato
1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo
comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978. n.392, non inferiore a:
a) mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
b) mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
c) mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone
d) mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone.
Art. 5
Nozione di alloggio improprio ed antigienico
1. Agli effetti della presente legge si intende per:
1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con
la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7,
ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le
stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage e le cantine;
2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno due delle seguenti
fattispecie:
a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m.2,70, ridotta a m.2,40 per i
vani accessori;
b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq.9 per una persona e mq. l 4
per due o più persone;
c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;
d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti di cui all'articolo
7, ultimo comma, del D.M.5 luglio 1975;
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e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad
almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13,
primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli
interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma. lettera a) e b) della legge
5 agosto 1978, n. 457.
Art. 6
Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio
1. Ai fini della presente legge si considera:
1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai
sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno
mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9;
3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con
superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o
ingresso.
Art. 7
Nozione di nucleo familiare
1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi
e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti
conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.
2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il
richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e
certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al 3° grado.
3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per
l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo
familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza
istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale,
sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso
ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia
dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del
richiedente sia da parte dei conviventi.
Art. 8
Nozioni di particolari categorie sociali
1. Ai fini della presente legge è considerato:
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a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60° anno di età, viva
solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap;
b) portatore di handicap, il cittadino affetto da menomazioni cosi come definite
dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che comportino una situazione di
gravità e ridotte o impedite capacità motorie, ed una riduzione della capacità
lavorativa non inferiore al 70 per cento;
c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto
matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero
quella formata da una persona singola con non più di n. 2 (due) minori conviventi da
almeno 2 (due) anni;
d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di
matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio.
Art. 9
Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento
1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo
complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali
ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità,
pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui
all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14,
del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25.3.1982,
n.94.
2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve
superare il limite massimo di lire 24.000.000 per nucleo familiare di due componenti.1
3. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito
complessivo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due, sino ad un
massimo di lire 6 milioni; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per
tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si
applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.
4. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore
di handicap, si applica una riduzione di lire 2 milioni.
5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti
all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente
accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia
palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli
opportuni accertamenti, tale documentazione.
1
Comma così modificato dall'art. 7, comma 8, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
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6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene
pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.
TITOLO II
Assegnazione degli alloggi
CAPO I
Requisiti per l'assegnazione
Art. 10
Requisiti
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica,
sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri
Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da
convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite
liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa
debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o
in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi
insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per
i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato, ai
sensi del precedente articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio
realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque
forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia
inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo 9, non superiore
al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
Art. 11
Requisiti particolari
1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal
fine acquisisce il parere dell'Ente attuatore, stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a
quelli previsti dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione degli
alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o per soddisfare peculiari
esigenze locali con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale.
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2. Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità di soggetti, purché la
dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero degli assegnatari ed il corrispettivo
complessivo sia diviso per ciascun soggetto.
Art. 12
Permanenza dei requisiti
1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f),
del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla
data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono
permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data
di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
2. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare
in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, anche
avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.
CAPO II
Organi preposti e procedimento di assegnazione
Art. 13
Emanazione del bando di concorso
1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante
pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità
alle direttive emanate dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione
degli interventi costruttivi.
2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente,
dev'essere pubblicato dal competente Comune mediante affissione di manifesti, per almeno
trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando stesso.
3. I Comuni devono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme
ritenute più idonee, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle
associazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione.
4. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente
articolo, la Giunta regionale può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli Enti gestori
competenti per territorio.
Art. 14
Contenuti del bando di concorso
1.Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
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b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente
articolo 10, nonché gli eventuali altri requisiti richiesti per specifici interventi;
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della domanda;
e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori
emigrati all'estero.
2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine perla presentazione della domanda è prorogato
di trenta giorni, per i residenti nell'area europea, e di sessanta giorni, per i residenti nei Paesi
extra europei.
3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva
lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.
Art. 15
Domanda di assegnazione
1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede o domicilia
l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune nei termini previsti dal bando.
2. Essa deve indicare:
a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'articolo
10 nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria
attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e
reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio occupato
(proprietà, possesso, uso);
e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione
della graduatoria;
f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative al concorso.
3. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta l'esclusione del
concorrente dalla graduatoria.
5. Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il
nucleo familiare di tutti i requisiti prescritti ai precedenti articoli 10 e 12.
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Art. 16
Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori
1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai
concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune provvede all'attribuzione
in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate
dall'interessato e/o documentate.
2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di
requisito o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al
successivo articolo 17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale
documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in
cui si tratti di palese inattendibilità del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo
10, il Comune ha l'obbligo di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni
accertamenti, fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni
idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
3. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione procede alla
formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a
ciascuna domanda e l'elenco stesso, costituente la graduatoria provvisoria, viene assunto con
provvedimento del Sindaco. In calce alla graduatoria dovranno essere indicate le domande
per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso,
nonché' le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
4. L'anzidetto termine di sessanta giorni è elevato a 120 giorni per bandi di concorso relativi
ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.
5. Il Comune, sulla base della previsione del numero degli alloggi in corso di costruzione o
programmati, da assegnare nei due anni successivi al bando, determina il numero dei
concorrenti (in misura almeno doppia rispetto al numero degli alloggi da assegnare) in testa
all'elenco nei cui confronti è necessario procedere alla richiesta della documentazione per la
verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate, assegnando un termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della documentazione richiesta.
6. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun
concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è immediatamente pubblicata
nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.
7. Per la pubblicazione della graduatoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per
il bando di concorso.
8. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della
graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio, e per i
lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma
precedente, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco.
10. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine perle opposizioni il Comune
trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 17 la graduatoria dei concorrenti
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unitamente a tutte le domande ed opposizioni presentate in tempo utile, nonché la
documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica.
11. Nel caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale nomina un
Commissario ad acta, scegliendo tra i dipendenti in servizio o anche a riposo della Regione
stessa o delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP).
12. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni per la raccolta e
l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da
finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.
Art. 17
Commissione di assegnazione
1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal
Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei
circondari dei Tribunali.
2. La Commissione è composta da:
a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di
Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale
Amministrativo Regionale; Nel caso di impossibilità giuridica a designare un
magistrato, le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Pubblica
Amministrazione, anche in quiescenza, designato dal Commissario del Governo nella
Regione Calabria2;
b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato
dal Segretario Comunale;
c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal
Direttore Generale;
e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal
Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici.Fino a quando non sarà
nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore
regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica3.
3. Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro trenta giorni dalla
richiesta del Presidente della Giunta regionale; in mancanza, provvede la Giunta regionale
con deliberazione motivata.
2
3
Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.
Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.
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II Commissione
4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno
quattro componenti, uno dei quali sia appartenente alla categoria di cui alla lett. a) del
precedente comma 24. Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del
rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello
stesso5.
5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei
componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso,
continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con
decreto del Presidente della Giunta regionale6.
7. Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali; è in facoltà delle
medesime, ove lo ritengano utile per il migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere
le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria.
8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario
verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n.
40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico
dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i
comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Gli stessi
comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla
liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i
Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la
Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad
acta un funzionario regionale che provvede al rimborso7.
9. I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato motivo per più di
tre volte consecutive e l'Ente o Organismo che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di
provvedere alla loro sostituzione.
10. L'Ufficio di segreteria della Commissione è formato da dipendenti delle Aziende
Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) e/o del Comune ove ha sede la
Commissione.
11. All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario verbalizzante.
4
Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.
Periodo aggiunto dall’art. 28, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
6
Comma sostituito dall’art. 28, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
7
Periodo aggiunto dall’art. 41, comma 1 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Successivamente l’art. 28, comma 1, terzo
alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 ha sostituito l’intero comma. Ulteriormente modificato dall’art. 23, comma 1,
della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «8. I compensi spettanti al Presidente,
ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge
regionale 5/05/1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei
Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i
Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono
al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina,
con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimborso.».
5
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II Commissione
12. I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento rispetto ai membri
componenti la Commissione medesima che sono determinati nella misura prevista dalla
presente legge8.
Art. 18
Punteggi di selezione
1.Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I
punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del
concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del
bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo articolo 19.
a) CONDIZIONI SOGGETTIVE
1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9:- non
superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro
dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di
mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o
divorziato: punti 3;
2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e
derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del
limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;
3) nucleo familiare composto da:
3 o 4 persone: punti 2;
5 o 6 persone: punti 3;
7 o più persone: punti 4.
4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.
5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 2.
Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia
superato il 35o anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre
di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità
sanitaria:
per un portatore di handicap: punti 3
per due o più portatori di handicap: punti 5
7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro
residenza: punti 2.
8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema
di emigrazione: punti 29
8
La L.R. 30 ottobre 2003, art. 2, ha così modificato il presente comma: l’espressione «dalla legge
regionale 5 maggio 1990, n. 40» è sostituita dalla seguente: «dalla presente legge».
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a) CONDIZIONI OGGETTIVE
1) abitazione in alloggio:
- improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3;
- antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura
dell'autorità competente: punti 2;
2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del
bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno
composto di almeno due unità: punti 2;
3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del
bando con:
- due persone a vano utile: punti 2; - tre persone a vano utile: punti 3;
- quattro o più persone a vano utile: punti 4;
4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non
intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad
ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruenti di un
alloggio di servizio: punti 410
Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono
altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2e 3 della medesima lettera b).La condizione del
biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui
alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da
abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità
competente oda provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in
alloggio improprio o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata
accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
b) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI
- richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa
esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta
chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2.
Art. 19
Priorità
1.In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle
domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine
prioritario:
a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'articolo 18, lett. b), punto 4;
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario;
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punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10
punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10
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d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap.
2. Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il
richiedente che per una singola condizione oggettiva - e, a parità di questa, per una singola
condizione soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo
ulteriormente la parità, si procede al sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai
sensi del successivo articolo 20, quarto comma.
Art. 20
Formazione della graduatoria
1.La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 16, esamina le
domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.
2. Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già acquisiti allegati al
ricorso; non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che si riferiscono a
condizioni soggettive o oggettive non indicate in domanda.
3. Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la
verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda, la
Commissione segnala i nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la
documentazione stessa ed a trasmetterla alla Commissione.
4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del
Comune, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti
che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità. Il
sorteggio viene effettuato dal Presidente della Commissione alla presenza del Segretario e di
almeno due componenti la Commissione medesima.
5. L'anzidetto termine di trenta giorni, ove necessario, è proporzionalmente incrementato nel
caso in cui al bando abbiano partecipato oltre 200 concorrenti. Qualora sia necessario
prorogare ulteriormente gli anzidetti termini, il Presidente della Commissione dovrà darne
motivata comunicazione al competente Assessorato regionale, al Comune e all'Ente gestore,
indicando il maggiore termine occorrente, e ciò anche ai fini di modifiche della competenza
territoriale della Commissione o di nomina di eventuali sottocommissioni, che potranno
essere disposte dalla Giunta regionale.
6. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e
costituisce provvedimento definitivo.
7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, che, a tali effetti,
conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei
modi previsti dalla presente legge.
8. La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli
21 e 31. In ogni caso è vietato procedere ad assegnazione di alloggi sotto forma di custodia.
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Art. 21
Graduatorie speciali di assegnazione
1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati ai precedenti punti a.4 e a.5
dell'articolo 18, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono
collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella
graduatoria generale, cosi' da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota
di eventuali alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 che saranno ripartiti fra
le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una
percentuale non inferiore al 30 per cento di tutti gli alloggi.
2. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di
handicap di cui alla precedente lettera a.6 dell'articolo 18, ai fini della destinazione prioritaria
di alloggi inseriti in edifici realizzati o recuperati con eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche.
3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non
assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati
secondo la graduatoria generale.
4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via
prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione regionale in sede di localizzazione
degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento. Detti
alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 31.
Art. 22
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal
precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate, la Commissione, nel caso di dubbia
interpretabilità odi inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella
documentazione o a seguito di segnalazione da parte del Comune, provvede a richiedere agli
Uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.
2. In particolare, per quanto riguardai requisiti di cui alla lettera c), d) ed e) del precedente
articolo 10, la Commissione può interessare gli Uffici Finanziari preposti richiedendo il
relativo accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni utile elemento di valutazione
della capacità contributiva del concorrente.
3. Per il requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, inoltre, la Commissione
qualora il reddito documentato appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere
la relativa documentazione agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti.
4. I concorrenti per i quali gli eventuali accertamenti non siano stati definiti entro il termine
di formazione della graduatoria vengono collocati in apposito elenco da pubblicare in calce
alla graduatoria stessa e, dopo la conclusione degli accertamenti vengono inseriti, nella
graduatoria medesima con il punteggio loro spettante.
Art. 23
Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
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1.La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi
previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente, mediante
bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali
possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in
graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione
dalla stessa - ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei
requisiti e delle condizioni.
4. La Commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in sede di aggiornamento della
graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.
5. I Comuni, possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare - previa
autorizzazione della Giunta regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di
locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, (e
comunque non inferiore al 7 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio).
6. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere
all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la
necessità della conferma quadriennale della domanda.
7. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie
provvisorie e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.
Art. 24
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
1.Il Comune prima dell'assegnazione accertala permanenza in capo all'assegnatario e al suo
nucleo familiare dei requisiti prescritti.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti,
intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione,
non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione
fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.
3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene
contestata dal Sindaco con lettera raccomandata all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal
ricevimento della medesima, può formulare le proprie controdeduzioni.
4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide
in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o
escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.
5. In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma precedente, il
sorteggio fra gli ex equo verrà effettuato inserendo nell'apposita urna tanti numeri quanti
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sono i concorrenti compresi nella posizione di ex equo aggiungendovi l'unità corrispondente
al nuovo concorrente inserito. Verrà quindi estratto un solo numero che determinerà la nuova
posizione del concorrente che ha subitola modificazione del punteggio.
Art. 25
Disponibilità degli alloggi da assegnare
1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente
legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da
assegnare.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione da recuperare l'Ente attuatore è tenuto a comunicare al
Comune, contestualmente alla consegna dei lavori, la data presunta di ultimazione dei lavori
e, non appena possibile, la data di effettiva disponibilità degli alloggi stessi.
3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'Ente gestore è tenuto a
dare comunicazione al Comune della data di rilascio non appena nota, e, comunque, non oltre
dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.
Art. 26
Assegnazione e standard dell'alloggio
1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine
della graduatoria è disposta dal Sindaco del Comune territorialmente competente, tenendo
conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare
dell'assegnatario.
2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani -calcolati trasformando
la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge
27.7.1978, n. 392, in vani convenzionali di quattordici metri quadrati - e composizione
numerica del nucleo familiare dell'assegnatario.
3. Il calcolo per la trasformazione della superficie in vani convenzionali deve essere eseguito
con arrotondamento per difetto.
4. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi non può essere superato il seguente rapporto fra
nucleo familiare e vani:
a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 3,5 vani convenzionali;
b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 4,0 vani convenzionali;
c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5,0 vani convenzionali;
d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 6,0 vani convenzionali;
e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: oltre 6,0 vani convenzionali.
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5. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari
richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non
consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini
della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di
domanda con pari e più grave connotazione di bisogno.
Art. 27
Scelta dell'alloggio
1.Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne dà comunicazione, con lettera
raccomandata, agli aventi diritto ed all'Ente gestore.
2. L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine di novanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva nel caso che gli alloggi non siano ancora
disponibili e non oltre il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili.
3. L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione, convoca gli
interessati per la scelta degli alloggi.
4. La scelta, nell'ambito degli alloggi da assegnare, è compiuta dagli interessati secondo
l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto al
precedente articolo, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Gli assegnatari nel
cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, i quali, pur se collocati nella
graduatoria speciale di cui all'articolo 21, 2o comma, non abbiano potuto usufruire di un
alloggio riservato a tali categorie, hanno titolo ad effettuare la scelta dell'alloggio
prioritariamente rispetto agli altri assegnatari, purché utilmente collocati in graduatoria; in tal
caso l'assegnazione può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni sul rapporto
nucleo/vani, di cui al precedente articolo 26, 4o comma, e l'alloggio sarà adeguato a cura
dell'Ente gestore che imputerà la relativa spesa alla gestione speciale ex articolo 10 D.P.R.
n.1036/1972, giusta quanto disposto dall'articolo 25, 3o comma, lettera B) della legge n.
513/1977. Successivamente la scelta verrà effettuata dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine
utilmente collocati nelle graduatorie speciali predisposte dal Commissario di Governo,
secondo quanto previsto dal successivo articolo 31, tenuto conto della composizione del
nucleo familiare.
5. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo
delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di
scelta salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da
documentarsi dall'interessato.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi
proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del
Comune competente.
7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza
dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed
alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendono
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disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito
al suo aggiornamento.
Art. 28
Consegna e occupazione degli alloggi
1.L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede, con lettera
raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la
successiva consegna dell'alloggio.
2. L'alloggio consegnato ai sensi del precedente comma deve essere occupato
dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore
emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
3. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore - qualora non
sia stata concessa proroga da parte del Sindaco per gravi e comprovati motivi, rappresentati
dall'interessato con motivata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma
precedente -intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di
giorni dieci.
4. Qualora l'occupazione dell'alloggio non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al
Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione, che comporta la risoluzione del
contratto.
Art. 29
Contratti di locazione
1.Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto
tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente
legge.
2. Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e dovrà contenere:
1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il
nucleo familiare dell'assegnatario;
2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote
accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle
eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dello assegnatario, degli oneri
derivanti dall'istituzione dell'autogestione delle parti comuni e dei servizi connessi;
5) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e revoca
dell'assegnazione;
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6) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità;
7) l'indicazione dello stato e delle condizioni reali dell'alloggio, mediante apposita perizia
redatta da un tecnico dell'Ente gestore;
8) l'indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell'alloggio nonché
l'impegno da parte dell'Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall'assegnatario, dal
canone di locazione.
Art. 30
Conservazione dell'assegnazione
1.Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati che
devono essere lasciati liberi per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione ai
sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, conservano il diritto all'assegnazione.
2. A tal fine gli Enti gestori, su autorizzazione della Giunta regionale, dispongono il
trasferimento temporaneo o definitivo degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale
pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.
3. I requisiti richiesti sono quelli perla permanenza che vengono accertati dagli stessi Enti
gestori; la Commissione di assegnazione provvede alla formazione di una graduatoria con
efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del
numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario
nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Art. 31
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota,
di norma non superiore al 25 percento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far
fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità,
sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in
funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze
dell'Ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza
in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche
situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza in qualsiasi ambito sociale e
a prescindere dalla loro cittadinanza 11 laddove siano iniziati i relativi procedimenti
giudiziari.
2. All'interno dell'aliquota di cui al 1° comma una quota di alloggi non superiore al 2 per
cento è riservata a persone portatrici di handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici in cura
presso i Dipartimenti di Salute Mentale(D.S.M.)delle Aziende Sanitarie. Una quota non
superiore all'1 per cento è riservata ai servizi D.S.M. per la realizzazione di case protette e
centri diurni.
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Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 21 agosto 2007, n. 20
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II Commissione
3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti,
salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia
residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa
istruttoria da parte dei Comuni interessati.
Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine rimangono in vigore tutte le
disposizioni emanate con delibere della Giunta regionale nn. 3181/ 1980, 3264/ 1980,
4028/1980 e 5053/1980 e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP.
pubblicate sul B.U.R. n. 55/1980 e n. 9/1981.
6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti
norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.
7. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre
1981, n. 763 e successive modifiche, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei
Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 per cento stabilita al primo comma del presente
articolo. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in
graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi
generali o integrativi emanati dai Comuni stessi.
8. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la
formazione di apposita graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo
stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
9. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n.
763.
Art. 32
Subentro nella domanda e nella assegnazione
1.In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano
rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come
definito al precedente articolo 7 e secondo l'ordine indicato nello stesso articolo.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del
medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione
uniformandosi alla decisione del giudice.
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il
subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza
nell'alloggio.
4. La voltura del contratto è subordinata al pagamento di eventuali canoni arretrati.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita
di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente
gestore, oltreché nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di
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convivenza more uxorio, di parentela ed affinità,- anche secondo la definizione di nucleo
familiare indicata al precedente articolo 7 - nei confronti di persone prive divincoli di
parentela o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di
costituzione di una stabile duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed
assistenza economica ed affettiva.
6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente
autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
7. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze
persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio,
qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo
determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.
8. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta
nessuna variazione di carattere gestionale.
TITOLO III
Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P.
Art. 33
Definizione del canone di locazione
1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensare
i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti
dalla Regione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la
realizzazione degli alloggi stessi, da destinare ai fini di reinvestimento, al recupero ed alla
costruzione di alloggi.
2. Le entrate delle ATERP sono interamente soggette alle norme dell'articolo 25 della legge 5
agosto 1977, n. 513.
3. Le entrate degli altri Enti proprietari o gestori debbono essere impiegate secondo le finalità
delle lettere a), b) e c) dell'articolo 25 della legge n. 513 del 1977, sulla base di programmi
annuali, comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per
l'approvazione del bilancio preventivo.
4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese
dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in
relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli
alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14, con riferimento a quanto
stabilito al successivo titolo.
5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di
quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.
Art. 34
Elementi per la determinazione del canone
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1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli Enti
gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo
familiare degli assegnatari.
2. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità
immobiliari urbane di cui al decreto legge 23.1.1993,n. 16, convertito con modificazioni,
nella legge 24.3.1993, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, il canone di riferimento
sarà determinato, ove più favorevole all'assegnatario, con le modalità previste dagli articoli
12-24 della legge n. 392/1978.
3. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del
precedente articolo 9.
4. Gli aumenti dei canoni locativi attualmente in vigore presso gli Enti gestori, scaturenti
dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, decorreranno dal 1o gennaio e saranno
applicati gradualmente nel periodo di anni tre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33,
1° comma.
5. Gli Enti gestori, a tale fine, determineranno annualmente detti costi, nonché l'importo da
versare al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge n.
457/1978, pari allo 0,50 per cento del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione
degli alloggi a canone sociale, onde stabilire l'entità del fabbisogno annuo complessivo del
monte canoni.
6. L'aumento annuale non potrà essere in ogni caso inferiore ad 1/3 dell'importo complessivo
di incremento dei canoni attualmente in vigore, dovendosi garantire il pareggio costi ricavi di
cui al punto 8.6 della delibera CIPE 13.3.1995.
7. Le variazioni di aggiornamento dei canoni, accertate annualmente dall'ISTAT nel periodo
di graduazione, saranno incluse nell'importo del canone relativo al quarto anno successivo.
Art. 35
Calcolo del canone di locazione
1.Il canone di locazione degli alloggi è determinato in relazione al reddito complessivo del
nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle
seguenti fasce di reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione dei
canoni.
A1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da
pensione non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione minima INPS.
Il canone mensile di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 è di lire 10.000
(diecimila).
A2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile (quale somma dei
redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i
componenti) sia non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante
esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di
cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e
assegno del coniuge separato o divorziato.
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Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti in tale fascia deve essere corrisposto un
"canone sociale" pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto "canone sociale" è
ridotto del 10 per cento per ogni componente nel nucleo oltre le due persone; per ogni
componente che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del
canone in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non può
comunque derivare un "canone sociale" inferiore a lire 3.000 mensili per vano
convenzionale; tale importo viene adeguato annualmente sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi accertati dall'ISTAT per l'anno precedente.
B1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato
convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia non superiore a lire
24.000.000.
I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B , sono tenuti a corrispondere un "canone di
riferimento" pari al 3 per cento del valore catastale dell'alloggio.
B2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato
convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia compreso tra lire
24.000.000 e lire 27.000.000.
I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di
riferimento che va dal 3,1 per cento al 4 per cento del valore catastale dell'alloggio,
incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 24.000.000 e
quello massimo di lire 27.000.000; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione
lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.12
B3) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato
convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia compreso tra lire
27.000.001 e lire 31.500.000.
I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di
riferimento che va dal 4,1 per cento al 6 per cento del valore catastale dell'alloggio,
incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 27.000.001 e
quello massimo di lire 31.500.000; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione
lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.
C) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato
convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia superiore al limite di
decadenza che è stabilito in lire 31.500.000.
I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono tenuti a corrispondere un canone di locazione
pari al 7,5 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo
eccedente il limite di lire 40.000.000 il canone di locazione subirà un ulteriore incremento di
un punto percentuale rispetto al 7,5 per cento per ogni milione d'incremento del reddito.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone di riferimento è pari
per i nuclei della fascia B al 75 per cento, per i nuclei della fascia B all'85 per cento e per i
nuclei della fascia B al 100 per cento del canone determinato con le modalità previste dagli
articoli da 12a 24 della legge n. 392/1978, mentre il canone di locazione per i nuclei familiari
della fascia C è pari al 165 per cento del canone determinato con le disposizioni anzidette,
con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di reddito annuo complessivo
eccedente il limite di lire 40.000.000.
12
comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
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3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di cui alla fascia B, pari al
75 per cento, all'85 per cento ed al 100 per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito
delle rispettive fasce.
4. Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso l'applicazione di
percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi stessi, non oltre il raggiungimento del limite
inferiore di fascia.
5. I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere B, B, B e C sono
ridotti, rispettivamente del 18 per cento, 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni
componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap.
6. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere
effettuato dagli Enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica
ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.
7. Le ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono
tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi
necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza
dell'assegnazione, sia garantito il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli
oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per la edilizia
residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, dello 0,50 per cento
annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone
sociale.
8. Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno
apporta eventuali necessarie variazioni al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione
alle percentuali ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde
assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio.
9. Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate con deliberazione
della Giunta regionale alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Art. 36
Aggiornamento dei canoni
1. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il
canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono
annualmente aggiornati dagli Enti gestori in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente,
con decorrenza dal 1o gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34.
Art. 37
Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito
1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla
base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma del successivo
articolo 38.
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Art. 38
Accertamento periodico del reddito
1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli Enti gestori e
secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del
canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata
accertatala modificazione della situazione reddituale.
3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore
qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella
fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1o gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito.
4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito
ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il canone di cui al punto c)del precedente
articolo 35.
5. Qualora il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di ERP sia
diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, disoccupazione, decesso, ovvero per
altre gravi e obiettive ragioni, da documentarsi con idonee certificazioni da parte delle
Amministrazioni e degli Enti competenti, e ove tale diminuzione determini il passaggio ad
una fascia di reddito inferiore, l'Ente gestore dispone la riduzione del canone a decorrere dal
mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
TITOLO IV
Norme per la gestione e autogestione degli alloggi
Art. 39
Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi E.R.P.
1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi
accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle
autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e
funzionamento.
2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autogestione viene
attuata al momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il
relativo obbligo a carico degli assegnatari.
3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità
definita d'intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari.
4. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore può, sentite le Organizzazioni
sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione ovvero può sospendere la
prosecuzione per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.
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II Commissione
5. All'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 14 del 14 aprile 1983 dopo le parole
"Regione Calabria" aggiungere: "avvalendosi delle Aziende Territoriali per l'edilizia
residenziale pubblica (ATERP)".
6. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: "Per
l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP
curano l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso delle
stesse Aziende, dovranno essere forniti dagli Enti proprietari degli alloggi".
7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: "La
rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione a livello provinciale
dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di
alloggi di proprietà e in gestione delle ATERP dovrà essere espletata entro 180 (centottanta)
giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
8. All'articolo 6 della legge regionale n. 14/1983 la frase terminale "si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché
le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi", è sostituita con la seguente "si applicano le
disposizioni dell'articolo 38, quarto comma, della presente legge".
9. All'articolo 8 della legge regionale n. 14/1983 la frase conclusiva che inizia con "che
saranno" e chiude con… "spesa", è sostituita come segue: "ed iscritti al capitolo 2322101
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria. (Con la legge
annuale di bilancio saranno stanziati, ove necessario, fondi per il completamento, la tenuta e
l'aggiornamento dell'anagrafe)".
Art. 40
Modalità per l'autogestione dei servizi
1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti
a rimborsare a gli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti
mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.
2. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai
dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione
degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi
versamenti alle autogestioni.
3. Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi
accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto
di locazione.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva,
sentitele organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento tipo per la costituzione ed
il funzionamento delle autogestioni nonché quelli perla ripartizione degli oneri tra Ente
gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e delle parti comuni e per
l'autogestione della manutenzione.
5. È in facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma,
estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli
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organi dell'autogestione una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota di cui
alla lettera a) dell'articolo 19 del D.P.R.n.1035/1972 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli
assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.
Art. 41
Alloggi in amministrazione condominiale
1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di
iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o
prevalentemente ceduti in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti
preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua
costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore
le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle
afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è
autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.
2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con
patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata
dalle norme del codice civile sul condominio.
3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno
diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, perle delibere relative alle spese ed alle modalità di
gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi
sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire in
giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.
TITOLO V
Norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 42
Finalità e ambito delle mobilità
1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli
alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce,
d'intesa con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità
degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.
2. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti l'Ente gestore deve approvare almeno ogni tre anni
il programma di mobilità dell'utenza.
3. In sede di prima applicazione della presente legge per gli anzidetti Comuni il programma
deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
4. Per la mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'articolo 2 della
presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la
riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, su
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proposta dell'Ente gestore, nell'ambito di un'aliquota massima del 25 per cento, da calcolarsi
sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato
senza distinzione fra Enti proprietari.
5. Il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce
causa di decadenza dal titolo di assegnatario.
6. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e
previa autorizzazione dell'Ente gestore.
7. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il
Comune di provenienza e quello di destinazione.
Art. 43
Domande e criteri di mobilità
1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo
fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune e all'Ente gestore medesimo, devono
contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare:
esse vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47 sulla base delle
seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:
1) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per
la presenza del nucleo familiare di componenti anziani o di portatori di handicap o di
persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il
livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi
di anziani o portatori di handicap.
2. Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione
alle esigenze pregresse, l'Ente gestore può, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le
organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.
Art. 44
Commissione per la mobilità
1. La Commissione per la mobilità è costituita dall'Ente gestore ed è cosi' composta:
2 dipendenti designati dal Direttore Generale dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni
di Presidente;
1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza; - 2 dipendenti del
Comune in cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.
2. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono almeno nominati tre
componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.
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II Commissione
3. Per le altre norme di funzionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente
articolo 17, commi 5, 6 e 7.
4. La Commissione formulala graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle
motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma
restando la sussistenza dei requisiti previsti perla conservazione dell'alloggio.
5. La Commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle
domande eventualmente presentate in precedenza.
6. Trascorso tale termine la Commissione esamina le domande entro sessanta giorni dalla
data di presentazione.
Art. 45
Norme per la gestione della mobilità
1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata
dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da
sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni:
a) è data priorità all'effettuazione dei cambi richiesti da assegnatari nel cui nucleo sia
presente un portatore di handicap e/o fondati su gravi motivi di salute, attraverso
l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;
b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sovraffollamento che
accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;
c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la
permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono
effettuarsi nello stesso edificio;
d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni
abitative;
e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al
precedente articolo 26.
2. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al
soddisfacimento delle richieste di cambio, vengono, in caso di mancata utilizzazione entro
trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.
3. Gli Enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisicotecnica degli alloggi e degli edifici.
TITOLO VI
Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale
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Art. 46
Annullamento dell'assegnazione
1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato
dal Sindaco del Comune competente per territorio nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento
dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni
risultate false.
2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel
corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera
raccomandata delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario
dell'alloggio un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e
documentate, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.
3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui
trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da
modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento
dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della
Commissione di assegnazione.
5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la
risoluzione di diritto del contratto.
6. L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei
mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi
l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.
7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.
Art. 47
Decadenza dell'assegnazione
1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente
competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero
non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna,
sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a
rimuovere la irregolarità contestata;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
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d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla
successiva lettera e);
e) fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite
stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48.
2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento
dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione che nella
fattispecie non è richiesta.
3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il
rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio
dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari
nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.
5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e
di chiunque occupi l'alloggio.
6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1o comma e nei confronti di chi abbia usufruito
dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5
agosto 1977, n. 513.
Art. 48
Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il
limite di reddito stabilito per l'assegnazione, aumentato del 75 per cento.
2. Gli assegnatari con reddito superiore al limite sopra indicato, ricevono dall'Ente gestore
preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali
consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite Per
tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, gli assegnatari
interessati sono collocati nella fascia di reddito "C" e devono corrispondere il canone di
locazione nella misura stabilita per tale fascia, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno
successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.
3. La Regione, nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli
Enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione - in via prioritaria - di una quota degli
alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbia no ricevuto il preavviso di
decadenza o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello sia superiore rispetto a quello
consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.
Art. 49
Fondo sociale
1. È istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie
in grave situazione di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le
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spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del
patrimonio abitativo.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
determinerà le modalità e le forme di funzionamento del fondo.
3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato:
a) da una contribuzione regionale, che viene annualmente ripartita dalla Giunta tra le
ATERP in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione;
b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare
delle ATERP non avente destinazione abitativa;
c) da altre eventuali contribuzioni da parte di Enti e soggetti pubblici e privati.
Art. 50
Accesso al Fondo Sociale
1. Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo 49:
a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai sensi dell'articolo 35
della presente legge, nelle fasce A e A per il calcolo del canone di locazione;
b) gli assegnatari che si trovano temporaneamente, a causa di accertato e prolungato
stato di disoccupazione e/o di grave malattia, in condizioni di estremo disagio
economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote
accessorie.
2. L'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo Sociale viene effettuato dagli
Enti gestori sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari
regolarmente costituite.
3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari di cui al precedente comma,
possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del Fondo
Sociale prima che l'Ente gestore emetta il provvedimento.
4. Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai
propri rappresentati, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera
attraverso l’utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da
destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni
sindacali della utenza.13
Art. 51
Risoluzione del contratto
13
comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
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1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di
risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.
2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno,
qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla messa in mora.
3. Sui canoni non corrisposti sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita per le
obbligazioni tributarie.
4. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente decadenza, il
provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore, che deve contenere un termine per
il rilascio dell'alloggio non inferiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o
proroghe.
5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le
procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
6. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità
dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dalle
ATERP e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di
competenza, ivi compreso il pagamento del canone.
7. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma precedente l'ATERP determina
le modalità di recupero delle somme dovute.
Art. 52
Occupazioni e cessioni illegali di alloggi
1.L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi
occupati senza titolo.
2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a
rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione
di deduzioni scritte e documentate.
3. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta
giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non
è soggetto a graduazioni o proroghe.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n.
8/1995.
5. Nei confronti degli occupanti abusivi il legale rappresentante dell'Ente gestore persegue
con querela ai sensi dell'articolo 633 del codice penale.
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6. Il termine previsto dall'articolo 1, 1° comma della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è
fissato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Limitatamente ai casi di cessione
illegale di alloggi, detto termine viene fissato alla data del 31 dicembre 2004.14
7. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione
del rapporto locativo ai sensi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è consentita la
rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad
una durata massima di cinque anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25%
delle somme dovute. Per i casi di documentata necessità, derivante da motivi reddituali del
nucleo familiare del richiedente, a discrezione dell’Ente Gestore, può essere concesso il
versamento, a titolo di acconto, di un importo inferiore15.
Art. 53
Esclusione dell'assegnazione
1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8
agosto 1977, n. 513 e dell'articolo 53, ultimo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene
disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel comma precedente, il
Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle
risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta
giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea
notizia all'Ente gestore.
3. I termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergono elementi tali da
modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione
dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della
Commissione di assegnazione.
5. Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo 47.
6. L'esclusione dall'assegnazione può avere luogo soltanto nelle fasi successive
all'approvazione della graduatoria definitiva.
Art. 54
Riscossione del canone
1.Al fine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione per la riscossione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale
emanerà direttive, con apposito schema di convenzione, per la razionalizzazione del sistema
di riscossione stesso.
2. Le direttive di cui al comma precedente dovranno garantire la tutela degli inquilini rispetto
ad oneri aggiuntivi.
14
15
Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8)
Comma così sostituito dall’art. 47, comma 2 lettera a), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.
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TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 55
Bandi di concorsi già pubblicati
1. L'assegnazione degli alloggi relativi a procedure concorsuali, i cui bandi sono stati resi
noti almeno centoventi giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, continua ad
essere disciplinata dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive integrazioni e
modificazioni
2. Le graduatorie formulate ai sensi del citato D.P.R. n. 1035/1972 conservano la loro
efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.
3. I concorsi emanati successivamente alla data indicata nel precedente comma primo sono
annullati di diritto e di partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a
riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti della presente legge.
4. Per le graduatorie non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si
provvede mediante la predisposizione di un'unica graduatoria sulla scorta dell'unificazione
delle domande prodotte in riferimento ai bandi pubblicati alla data del 31.3.1996.
Art. 56
Emanazione dei bandi
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13
vengono emanati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina delle
Commissioni di cui all'articolo 17.
3. Fino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 17 sono prorogate le funzioni
esercitate dalle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi, istituite ai sensi dell'articolo 6
del D.P.R. 1035/1972.
Art. 57
Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito
1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, l'accertamento del
reddito ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, deve essere compiuto entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge medesima.
2. Gli Enti gestori, graduano i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di
decadenza di cui al precedente articolo 47, secondo i seguenti criteri:
a) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma, vengono emessi i
preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito
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convenzionale superiore al 50 per cento del limite consentito per la conservazione della
qualità di assegnatario;
b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi
i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito
convenzionale superiore al 25 per cento del limite consentito per la permanenza;
c) entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono
emessi preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un
reddito convenzionale compreso nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia
residenziale pubblica incrementato sino al 25 per cento.
3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono più consentite
ulteriori forme di proroga dell'esecuzione del provvedimento di decadenza di cui all'articolo
48.
Art. 58
Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero pastorale
1. Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati a concedere in comodato
gratuito, per un tempo non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabile, gli immobili che
alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnati o comunque adibiti ad
attività pastorali, culturali, sociali, di accoglienza e ristoro, ricreative, svolte senza fine di
lucro da enti parrocchiali, istituti religiosi, associazioni confessionali, nonché da associazioni
di volontariato riconosciute dalla competente autorità religiosa ed iscritte nell'albo regionale
di cui alla legge regionale n. 46/1990, cosi' come modificata dalla legge regionale n. 18/1995.
2. La concessione viene effettuata dagli enti gestori alla competente autorità religiosa di cui
all'articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 21/1990, su richiesta della stessa.
Art. 59
Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari
1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari
alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto
degli assegnatari ad essere organizzati e rappresentati sindacalmente.
Art. 59 bis 16
Adempimenti transitori
1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle
Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del
canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria
posizione debitoria versando l’importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni
16
Articolo aggiunto dall’art. 11 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8, successivamente modificato dall’art. 24 , comma
1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e dall’art. 12, comma 1 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e successivamente
sostituito dall’art. 29 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.
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concordate dalle parti , nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Gli assegnatarí, in deroga all’articolo 38, comma 4, della presente legge, nello stesso
termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione
del canone di locazione del proprio alloggio, l‘effettivo reddito complessivo del nucleo
familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti
concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica.
2. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono
trasmessi in copia all’Assessorato regionale ai lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro
definizione.
3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle
Aterp competenti.
Art. 59 ter
Estinzione del diritto di prelazione
1. Il diritto di prelazione previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560 si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi
all’ATERP un importo pari al 5% del valore dell’alloggio calcolato sulla base degli estimi
catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge.
2. I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al
Programma di Edilizia residenziale pubblica ex lege 17 febbraio 1992, n. 179 e successive
modifiche ed integrazioni, per l’acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla
vendita degli immobili già assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle
alienazioni all’acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei
comuni medesimi.
3. Le alienazioni degli alloggi sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni17.
4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di
proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive
modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La
Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni.
Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli
immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n.
560/199318.
17
Articolo aggiunto dall’art. 24, comma 1, lett. b) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.
Comma così sostituito dall’art. 37, comma 1, primo trattino della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che
precedentemente così recitava: «Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio
immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1996, n. 560 e successive modifiche
ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione
modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti
proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le
modalità previste dalla legge n. 560/1993.».
18
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5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con
precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di
precedenti vendite, condomini misti o all'interno dei quali si verifichi la necessità di
attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti di reddito previsti per la
permanenza nell'assegnazione. 19
6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di
compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla
sistemazione degli atti catastali.
7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla Legge 560/93 e successive
modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla
ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base
dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla
copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l'attuazione del
precedente comma 320.
19
L’art. 37, comma 1, secondo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «Ai fini della
riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.».
20
Commi aggiunti dall’art. 47, comma 2 lett. b), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.
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LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11
agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre
2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19 e 23 dicembre
2011, n. 47)
TITOLO VI
Rendiconto generale e scritture contabili
Art. 57
Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali
1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli
enti, delle aziende e delle agenzie regionali, in qualunque forma costituiti, sono: 1
a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all’articolazione dei
corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile
ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base
di opportune riclassificazioni;
b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge; 2
c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano
specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i
termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.
3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente
articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta
regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano
entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo
Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva
istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al
Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre.
1
2
Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
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II Commissione
4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare
l’esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite
dei quattro dodicesimi3 dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si
tratti di spese obbligatorie. L’esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi4.
5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati
entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per
materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15
aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria
competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al
Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.
6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla
approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta
regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei
rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali
ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo
comma dell’articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alla
strutture regionali competenti.
7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo
di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa
istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento
Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Ragioneria Generale per la
definitiva istruttoria di propria competenza.5
La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la
successiva approvazione entro il 30 giugno.6
8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla
Commissione Consiliare permanente.7
3
Comma così modificato dall’art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce
le parole “tre dodicesimi” con le parole “quattro dodicesimi”.
4
Comma così modificato dall’art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le
parole “oltre i tre mesi” con le parole “oltre i quattro mesi”.
5
Comma così modificato dall’art. 10, comma 4, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.
6
Commi 3, 4, 5, 6 e 7 aggiunti dall’art. 5, comma 3, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7
7
Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. e) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.
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LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla
manovra di finanza regionale per l’anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n.
8/2002).
Art. 2 ter 1
1.
2. Le indennità di carica del Presidente, del Vice-Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di
cui all’art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 – come modificato dall’art. 1, comma 13,
della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai
Consiglieri regionali ai sensi dell’art. 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 32.
3. L’articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:
"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla
contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".
4. Le indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all’art. 10,
comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 – come modificato dall’art. 21 bis, comma
2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai
Consiglieri regionali ai sensi dell’art. 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
5. L’articolo 10, comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 è sostituito dal seguente:
"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla
contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".
6. 3
7. Le indennità dei componenti dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali e dei Collegi
dei Revisori dei Conti degli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, diversi di quelli di cui ai commi
precedenti ed i cui costi gravano - anche indirettamente - sul bilancio regionale, sono ridotte del
20%.
8. L’articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è sostituito dal seguente:
"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla
contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali"4.
9. All’articolo 37, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 la parola
"…quaranta…" è sostituita dalla parola "…trenta…" e la parola "…venti…" è sostituita dalla parola
"…dieci…"
1
I commi 1, 13 e 14 sono abrogati dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.
Vedi art. 10, comma 4, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.
3
Comma abrogato dall’art. 20, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.
4
Il comma 8 ripete, per un mero errore materiale, il comma 3.
2
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II Commissione
10. 5
11.
12.
13.
14.
5
I commi 10, 11 e 12 sono abrogati dall’articolo 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 21.
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LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 13
Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per
l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8)
(BUR n. 15 del 16 agosto 2005, supplemento straordinario n. 3)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11
gennaio 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre
2007, n. 22, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8, 11 agosto
2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 27 aprile 2011, n. 15 e 23 dicembre
2011, n. 47)
TITOLO II
(Disposizioni di carattere normativo)
Articolo 29
2. Le ATERP sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle
alienazioni degli alloggi in quote pari all’80 % per il risanamento
finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici e aree
edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione
straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti.
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II Commissione
Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.
(BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34, 23
dicembre 2011, n. 47 e 28 dicembre 2011, n. 51)
(N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con LL.RR. 29
dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI SUBREGIONALI E DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE
Art. 9
(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)
1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti
dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie
volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di
ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento
delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve
conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa
per il personale sostenuta nell'anno 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti
compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti,
nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o
vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono
automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31
dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio
di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal
successivo articolo 101.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli
organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti
nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende,
delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che
ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente
comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti subregionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
1
Comma interpretato autenticamente dall’art. 2, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47,
che deve essere inteso nel senso che «esso si applica anche agli Enti di cui alla legge regionale
24 dicembre 2001, n. 38. Gli eventuali oneri derivanti dalla mancata applicazione della
medesima disposizione sono a carico degli stessi Enti».
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4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle
Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati
dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono
essere superiori all’80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le
Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei
casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le
Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei
casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni,
non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità
nell'anno 2009.
7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione
Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di
funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si
esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano
adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di
accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai
Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso
gli stessi organismi.
8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le
Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere
il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione
d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti
per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente
disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati
disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del
presente articolo.
9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le
Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno
rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n.
19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera
professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese
conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi
comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge
regionale 12 giugno 2009, n. 19.
10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la
spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle
Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione,
per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti
esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio
o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese
conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi
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operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della
legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone
idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle
spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo
dei Dipartimenti regionali.
12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa
previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei
soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie,
nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti subregionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto
delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle
spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per
l'anno 2011.
14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di
asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al
Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla
nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente
inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
Art. 10
(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi
spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle
entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di
cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate
nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:
− entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
− entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
− entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.
2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità
fissata per i singoli componenti.
3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario
massimo è pari ad euro 14.000,00.
4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti,
maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo
spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo
nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da
quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti
del Collegio dei revisori.
6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è
ridotto del 50 per cento.
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7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei
compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al
comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.
8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei
precedenti commi sono abrogate.
Art. 11
(Norme per il contenimento della spesa negli Enti,
nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali)
1. Nelle more dell'approvazione di una normativa di riorganizzazione degli enti subregionali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l'assetto organizzativo
delle Fondazioni operanti partecipate dalla sola Regione Calabria è modificato mediante
concentrazione di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ad un
organo individuale, che sarà individuato dalla Giunta regionale, su proposta del
Presidente.
2. Con la nomina del nuovo organo individuale, i corrispondenti organismi collegiali si
estinguono ed i relativi componenti cessano di diritto.
3. Gli Enti strumentali diversi dai precedenti, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli
altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono, ove necessario,
all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di
amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non
superiore a tre componenti.
4. Le disposizioni che precedono abrogano ogni altra disposizione, contenuta nelle leggi
istitutive dei vari Enti, incompatibile con l'attuazione delle medesime. La Giunta
regionale è autorizzata al compimento di tutti i relativi atti esecutivi.
5. Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della stessa
Fondazione, sono poste in essere annualmente sulla base di un apposito atto di indirizzo
definito con provvedimento della Giunta regionale che, a tal fine, esercita poteri di
indirizzo, coordinamento e supervisione dell'attività della medesima.
6. Tutte le determinazioni concernenti atti di amministrazione straordinaria della
Fondazione Field e le decisioni di determinante rilievo per l'attività sociale sono assunte
previa approvazione da parte della Giunta regionale. Sono attività di determinante
rilievo: l'approvazione dei bilanci, la relazione programmatica annuale, i piani ed i
programmi, le modifiche statutarie, i regolamenti interni e la struttura organizzativa
societaria, la redazione degli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra
Regione e Fondazione e nel cui ambito sono determinati il livello di remunerazione per i
servizi resi e le modalità ed i tempi di informazione sullo stato di attuazione delle
attività in corso.
7. La Regione Calabria, quale organo di controllo delle attività della Fondazione, statuisce
ed integra i casi di decadenza di diritto ed esclusione degli organi istituzionali della
Fondazione dalla rispettiva carica in quanto non previsti dallo Statuto societario:
a) costituisce causa di decadenza di diritto dalla carica per organo individuale e membri
degli organi collegiali la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, delle condizioni
previste dall'articolo 2832 codice civile;
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b) costituisce causa di esclusione il rinvio a giudizio per reati perseguibili d'ufficio e,
comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon
costume, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio con particolare
riguardo a quelli di mafia e di usura.
8. La decadenza di diritto e l'esclusione dalla carica sono deliberate dalla Giunta
regionale2.
2
Commi aggiunti dall’art. 29, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.
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Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4,
della legge regionale n. 8/2002).
Art. 8
(Adeguamento dei bilanci degli enti ed organismi strumentali
e delle aziende della Regione, delle società controllate e
degli altri organismi controllati dalla Regione)
1. A partire dall'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende
della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione,
provvedono al graduale adeguamento dei rispettivi sistemi contabili e schemi di bilancio
ai principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successivi
provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo.
2. I rappresentanti regionali presenti nelle società controllate dalla Regione sono tenuti a
promuovere ogni azione tesa alla realizzazione delle disposizioni dettate nel presente
articolo in quanto applicabili alle società. A tale fine, con cadenza trimestrale, i predetti
rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al dipartimento competente in
materia di bilancio e al dipartimento competente in materia di controlli, sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Gli enti, organismi, aziende e società del Servizio sanitario regionale sono esclusi
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sono tenuti al rispetto delle
norme contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011.
4. Per le finalità di cui al comma 1, dal 1^ gennaio 2012 è avviata la sperimentazione,
della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi
di bilancio degli enti ed organismi strumentali e aziende della Regione, delle società
controllate e altri organismi controllati dalla Regione.
5. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità
finanziaria, nel primo esercizio di sperimentazione, provvedono:
a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del
primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non
scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al decreto
legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione;
b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del
fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli
esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i
residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il
fondo costituisce copertura alle spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2013
e agli esercizi successivi;
c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del
primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della
competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi
provvedimenti di attuazione;
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d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione
crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il
risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di
amministrazione);
e) al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della
lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale
o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri
individuati nel succitato principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura
finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel
medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
f) La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla
rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del
nuovo principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011
e successivi provvedimenti di attuazione, può essere effettuata anche negli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate
accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 4, lettera d).
6. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai
sensi del comma 4, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazione non
presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli
esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
7. A decorrere dell'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende
della Regione che adottano la contabilità finanziaria affiancano, a fini conoscitivi, la
contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.
Gli stessi enti, nella fase di previsione, gestione e rendicontazione, fanno riferimento ad
un comune piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco
delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economicopatrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro
documenti contabili e di finanza pubblica e dovrà essere conforme a quello adottato
dall'Amministrazione regionale.
8. A partire dall'esercizio finanziario 2012 tutti gli enti ed organismi strumentali e le
aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla
Regione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.
9.
A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti ed organismi strumentali e le aziende della
Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità
economico patrimoniale, non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria, adeguano
la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, di cui al decreto legislativo n.
118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione, e ai principi del codice civile.
10. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli
altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale
partecipano alla rilevazione SIOPE, individuando tra le codifiche gestionali vigenti quella
corrispondente alle caratteristiche della propria gestione, e allegano al bilancio di
esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto concernente la ripartizione della
propria spesa per missioni, programmi e macroaggregati, raccordati secondo la
classificazione COFOG in conformità alla medesima ripartizione della spesa
dell'amministrazione regionale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato
in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
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11. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne
l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti ed
organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri
organismi controllati dalla Regione, contestualmente al bilancio di previsione o al budget
di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio, presentano un documento
denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:
a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei
documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai
principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per
il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per
quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per
monitorare i risultati conseguiti;
b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio. Esso viene
divulgato
anche
attraverso
pubblicazione
sul
sito internet
istituzionale
dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito",
accessibile dalla pagina principale (home page);
c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
12. Gli indicatori autonomamente individuati dagli enti sub regionali, conformemente a
quanto disposto dal decreto legislativo n. 118/2011, devono essere coerenti a quelli
dell'Amministrazione regionale e devono costituire un sistema comune di indicatori di
risultato.
13. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli
altri organismi controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi sistemi
informativi di contabilità, assicurandone la compatibilità con il sistema informativo
dell'amministrazione regionale.
14. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori direttive alle quali i
soggetti giuridici di cui al comma 1 devono conformarsi al fine di garantire:
a) l'adozione di regole contabili uniformi;
b) l'utilizzazione di un comune piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio
articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilità nazionale e regionale;
c) l'adozione di un bilancio consolidato;
d) l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di quello economico-patrimoniale,
ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in
ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
f) la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per i soggetti tenuti al regime di
contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato.
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Art. 9
(Ricognizione degli enti strumentali e
delle società partecipate regionali)
1. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa
ricognizione di tutti gli enti strumentali regionali, in qualunque forma costituiti, che, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e
successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il "Gruppo di amministrazione
pubblica" le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale.
2. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie regionali che, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi provvedimenti di
attuazione, costituiscono il "Gruppo di amministrazione pubblica" le cui risultanze
dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale.
Art. 37
(Modifiche alla legge 25 novembre 1996, n. 32)
1. All'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le
seguenti modifiche:
− il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio
immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre
1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione
entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita
entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono,
comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi
con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.";
− al comma 5 sono soppresse le parole "Ai fini della riformulazione dei piani di
dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore a dieci
anni".
Art. 39
(Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)
1. Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente
Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia
comunque denominati e finanziati.
2. Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento
Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei
finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge.
3. Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, una relazione dettagliata sull'attuazione delle disposizioni di cui ai
precedenti commi alla Commissione consiliare competente.
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4. La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di
rimodulazione dei fondi disponibili.
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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato
alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013).
TITOLO II
Razionalizzazione delle Spese degli Enti Subregionali
e delle Società Partecipate
Art. 12
(Disposizioni in materia di società partecipate
e di Enti subregionali)
1. La realizzazione della riduzione degli oneri finanziari degli Enti subregionali, per come
indicato all’art. 9, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è garantita dalla riduzione del 20 per
cento dei trasferimenti regionali agli Enti strumentali, nonché dalle riduzioni di spesa
disciplinate nel presente Titolo.
Art. 13
(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)
1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari
o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti
di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità
contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi statuti, al
fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di
indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.
2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari
o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti
di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità
contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi statuti al
fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti
in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.
3. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una
riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese
afferenti all’esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l’eventuale
abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre
utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione,
indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.
4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito
esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente
alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al
componente effettivo.
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5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali
non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità
comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo,
nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle
Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con
personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24
dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore
attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di
cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese.
6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo,
vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del
primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all’articolo 3 del DPCM del 23
marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
limiti inferiori a quello previsto al presente comma.
7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di
revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti
dall’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.
8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del
raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le
Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono
dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della
Regione Calabria, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 3
febbraio 2012 n. 3.
9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti
presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di
vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono
immediatamente trasferite all’OIV regionale.
10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo
restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli
Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati
dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge
regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l’emersione del
lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera
professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell’80 per cento rispetto a quella
sostenuta nell’anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui
all’art. 3, comma 5, della presente legge;
b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti
incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente
motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al
funzionamento dei sistemi informatici;
c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all’articolo 7, comma 6, lettera c), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’eventuale proroga dell’incarico originario
è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell’incarico;
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d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009;
e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata
nell’anno 2009;
f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima
spesa impegnata nell’anno 2009;
g) la spesa per l’attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla
medesima spesa impegnata nell’anno 2009;
h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per
l’acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alle
medesime spese dell’anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo
anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per
quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l’articolo 5, comma 2,
del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare
contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi;
k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l’articolo 5,
comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135;
l) in attuazione dell’art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7
agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella
misura del 15 per cento a partire dall’1 gennaio 2015. A decorrere dalla data
dell’entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si
applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata
in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo
in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli
oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti
dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento
delle strutture previste dalle norme vigenti;
3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le
disposizioni contenute al primo periodo dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza
delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza degli immobili
già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso
alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e
l’autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento
«Controlli»;
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m) a partire dall’anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo
che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:
1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili
dismessi;
2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;
n) predisposizione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di
idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione
dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni
economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione
e dell’individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;
o) predisposizione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di
apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative
alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute
nei precedenti commi;
p) ridurre del 20 per cento, rispetto all’anno 2009:
1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In
ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori
alla misura del 2 per cento del valore dell’immobile stesso;
2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l’acqua, il gas, e gli altri
servizi;
4) le spese per la manutenzione di mobili, l’acquisto e la manutenzione di macchine e
attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
5) le spese per l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli
uffici;
6) le spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
8) le spese postali e telegrafiche.
11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti subregionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo
conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il
limite di spesa per l’anno 2013.
12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del
visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione,
al Dipartimento «Controlli» e al Dipartimento regionale vigilante. Quest’ultimo, in caso
di inottemperanza, segnalerà all’Organo competente la necessità di provvedere alla
nomina di un commissario «ad acta», con oneri a carico del funzionario o dirigente
inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
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13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei
soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.
14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.
Art. 38
(Riordino delle funzioni conferite dalla normativa
vigente alle Province)
1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 23, comma
18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è delegata ad approvare una proposta di legge per la
disciplina, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province.
2. La proposta di legge è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per
l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione provvede a quantificare il debito maturato nei confronti delle Province
derivante dalle minori risorse assegnate alle stesse rispetto al costo teorico del
personale previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 27 marzo 2006 dal Presidente
della Giunta regionale e dai Presidenti delle Province. A tal fine, nel bilancio di
previsione pluriennale 2013-2015, all’U.P.B. 1.5.01.01 è allocato l’importo massimo di c
16.000.000,00, di cui 8.000.000,00 nell’anno 2013.
4. L’erogazione alle Province delle somme di cui al comma precedente è effettuata in
subordine a tutti gli adempimenti connessi al recupero delle somme percepite dalle
stesse Province in ordine alle operazioni del POR Calabria 2000-2006 revocate o non
completate entro il 30 settembre 2012, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 37,
comma 5, della presente legge.
5. Per l’annualità 2013, alle Province sono assegnate le risorse finanziarie corrispondenti al
costo effettivo del personale trasferito ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n.
34 effettivamente in servizio alla data dell’1 gennaio 2013, nonché le risorse connesse
alle spese necessarie di funzionamento rideterminate alla luce delle misure di
razionalizzazione previste nel decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nel decreto legge 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel decreto
legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135
e al Titolo I della presente legge.
6. Nelle more dell’approvazione della legge di riordino, alle stesse Province sono altresì
trasferite per l’annualità 2013 risorse complessive per euro 7.800.000,00 allocate alle
UPB 3.6.01.01 (capitoli 36010101 e 36010102) e 4.6.01.01 (capitolo 46010101) dello
stato di previsione della spesa, al fine di adempiere alle funzioni a suo tempo trasferite
in materia di diritto allo studio, difesa del suolo e presidio idraulico.
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LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25
Statuto della Regione Calabria.
(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19
gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)
TITOLO IX
Attività economiche regionali e soggetti privati
Articolo 54
(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)
1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l’intervento delle autonomie locali, sociali e
funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e
culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata
dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole
funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del
corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la
Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti
locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura
finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di
controllo, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle
imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che
prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la
rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto
al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio
prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
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9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle
aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge
regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto
generale della Regione.
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