DOSSIER PPA n. 259/9 di iniziativa della Giunta regionale recante: "Bilancio di previsione dell''ATERP (Azienda Territoriale per l''Edilizia Residenziale Pubblica) della Provincia di Vibo Valentia per l''anno finanziario 2013" relatore: C. IMBALZANO (Deliberazione di Giunta n. 345 del 18/10/2013); DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 25/10/2013 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 31/10/2013 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 12/11/2013 SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI ultimo aggiornamento: 18/11/2013 MERITO Normativa nazionale LEGGE 1 giugno 1977, n. 285 pag. 4 Provvedimenti per l'occupazione giovanile. LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 pag. 20 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica. LEGGE 16 maggio 1984, n. 138 pag. 36 Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. D.M. 10 ottobre 1986 pag. 41 Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari L. 24 dicembre 1993, n. 560 pag. 56 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica LEGGE 30 aprile 1999, n. 136 pag. 62 Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, artt. 1-2-3-5 pag. 82 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). Normativa regionale LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 8 pag. 106 Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica LEGGE REGIONALE 30 agosto 1996, n. 27 pag. 108 Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica. Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32 pag. 120 Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8, art. 57 pag. 158 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria. LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8 - art. 2-ter Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario pag. 160 (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 13 - art. 29 pag. 162 Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (artt. 9-10-11) pag. 163 Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale. Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (artt. 8-9-37-39) pag. 168 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 artt. 12-13 pag. 173 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013). Documentazione citata Estratto Statuto della Regione Calabria (art. 54) pag. 178 STATUTO ATERP della provincia di VIBO VALENTIA pag. 180 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE 1 giugno 1977, n. 285 Provvedimenti per l'occupazione giovanile. Vigente al: 26-7-2013 Titolo I NORME GENERALI La Camera approvato; dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Allo scopo di: 1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita' agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici; 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali; 3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra; ((4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.)) ((5)) ) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29. Art. 2. ((Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attivita' di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.)) I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita' che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. Le regioni provvedono a dare pubblicita' ai programmi con le forme piu' idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese. I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo. Art. 3. Per i fini di cui al precedente articolo e' costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonche' da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati. Pagina 4 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, e' presieduta da questi o da un suo delegato. Alle riunioni della commissione partecipa, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle universita' e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Art. 3-bis (( La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunita' economica europea. La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attivita' regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonche' alla conseguente dinamica della professionalita' e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attivita' svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici. La commissione svolge, altresi', i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e' composta: a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale; c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare un nominativo. In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni. Le commissioni regionali per la mobilita' di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di Pagina 5 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione commissioni regionali per l'impiego. Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate. Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi', compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita' formative e lavorative. Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale. Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro. Puo' essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente e' fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale. Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonche' degli articoli 22 e seguenti della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.)) Art. 4. ((Presso le sezioni di collocamento e' istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di eta' compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di eta'. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria. La commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, puo' stabilire, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonche' dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalita', giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle Pagina 6 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attivita' lavorativa.)) I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali. E' fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge. I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi ((i termini massimi indicati agli articoli 7, 26)). Art. 5. ((La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terra' conto altresi' della condizione economica personale e familiare degli interessati. La graduatoria e' resa pubblica ed e' comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione. Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978. Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979. Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attivita' corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane e' cancellato dalla lista. Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonche' contro gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilita' di adire l'autorita' competente. Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attivita' in cui prevede di inserire i giovani nonche' le condizioni delle prestazioni richieste. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, e' operato sulla base della graduatoria. Pagina 7 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento e' operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la facolta' di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere. Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non piu' di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa)). Art. 6. Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di eta' tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalita' della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' da enti pubblici economici. Art.6-bis (( I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti )). Art. 7. ((Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalita' della presente legge, dai datori di lavoro di cui all'articolo 6, nonche' da enti pubblici economici. Il contratto di formazione: 1) puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati; 2) non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi e non e' rinnovabile. I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.)) Art. 8. ((Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi. La durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonche' il rapporto tra attivita' lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non puo' essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal Pagina 8 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione contratto di formazione. Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro. Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attivita' formativa ed il livello di professionalita' conseguito. Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di eta')). Art. 9. I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione e' riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate. Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso: a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi; b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite. I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purche' abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la meta' dei giovani occupati con contratto di formazione. In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione e' concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta. Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater. Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non puo' eccedere la durata di dodici mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale. Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli Pagina 9 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 29 e 29-bis della presente legge.((3)) ---------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 giugno 1980, n.268, convertito senza modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 439 (in G.U. 19/8/1980, n. 226) ha disposto (con l'art. 2) che: "La durata della riduzione contributiva di cui abbiano fruito o fruiscano le cooperative indicate nell'art. 9 della legge 1 giugno 1977, n. 285, nel testo sostituito all'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, 479, non puo' eccedere i ventiquattro mesi." Art. 10. In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati. ((Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito e' effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile. Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile)). Art. 11. Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale. Art. 12. L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso. Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che e' tenuto a frequentare, il contratto di Formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi piu' essere reiscritto. Art. 13. I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. ((Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese)). Art.13-bis (( Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in piu' unita' produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della presente legge.)) Art. 14. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato Pagina 10 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione il rapporto di cui al contratto di formazione. Art. 15. Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro piu' richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facolta' spetta agli altri datori di lavoro. Art. 16. Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalita' richiesti per l'avviamento al lavoro. Art. 16-bis (( Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attivita' di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese indicano altresi' le quote, le modalita' e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'articolo 16-quater. I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati. L'orario di attivita' di formazione professionale non puo' eccedere le quaranta ore settimanali. I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalita' direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative. Nell'arco dell'attivita' di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende. Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi. Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la necessaria idoneita' tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attivita'. I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, che richiedono di partecipare all'attivita' di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati alla attivita' stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento. I giovani che rifiutano l'avviamento all'attivita' di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista)). Pagina 11 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 16-ter ((I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-bis o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento. L'accertamento e' effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il presidente della commissione e' nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione. La composizione della commissione e' determinate di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione allo accertamento che essa e' chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro. L'iscrizione a tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, e' disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano provinciale)). Art. 16-quater (( La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende. Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La commissione ha, altresi', il compito: di effettuare le prove di idoneita' previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; di effettuare l'accertamento della professionalita' dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze)). Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO Art. 17. Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed Pagina 12 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettere a) e b), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono altresi' modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge. Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA Art. 18. Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani: a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione; b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunita' montane e dalle regioni; ((c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.)) d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura. ((e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura )). Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sara' operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di eta' fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente e' operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Art. 19. Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovra' essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. ((I giovani di cui all'articolo 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative)). La regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge. Pagina 13 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte. La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalita' delle leggi vigenti. Il controllo sulle modalita' e sulla regolarita' di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, e' effettuato dalla regione territorialmente competente. Art. 20. ((Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilita' di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24. Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo 18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilita' di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame. Il contributo e' condizionato all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19. Le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto dei macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative. L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984)). Art. 21. ((Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29-bis, dalla regione territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi.)) In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro e' tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa. Art. 22. Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di eta' dai 18 ai 29 anni, sempreche' posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attivita' agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge. Pagina 14 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 23. Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca, fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9, lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge. Il contributo e' condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione. Art. 24. Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Art. 24-bis (( Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attivita' formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18. Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalita' formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18. I soggetti di cui all'articolo 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attivita' normative per le cooperative di cui all'articolo 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29-bis. Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di cui al precedente articolo 3-bis.)) Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI Art. 25. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 29 tra le amministrazioni dello Stato e le singole regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle regioni meridionali e' fissata nella misura del settanta per cento. In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi. Art. 26. Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. ((I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa Pagina 15 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori: beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte; prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendi; aggiornamento del catasto; turismo e ricettivita'; ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego; servizi in materia di motorizzazione civile; servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro; carte geologiche, sismiche e delle acque; assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca; sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale. Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalita' e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.)) I comuni e le comunita' montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente. 1 progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attivita' di formazione professionale, indicano i tempi e le modalita' di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento. Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste. Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato. La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali. ((I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione. I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali)). Pagina 16 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 26-bis (( I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7. I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalita' in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attivita' formative proprie del progetto. Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non puo' essere inferiore al trenta per cento delle ore di attivita' lavorativa prevista dal contratto. Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ). La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-bis della presente legge.)) Art. 27. L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4. La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che puo' riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili, comporta: a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali; b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di L. 50.000 per la durata di mesi 12; c) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato; d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per cio' che concerne le modalita' e la durata della prestazione e delle attivita' formative; e) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti. Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Titolo V DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Art. 28. Il mancato o irregolare svolgimento delle attivita' formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9. Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa. Art. 29. Pagina 17 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione L'onere derivante dall'attuazione della presente legge complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sara' iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziarie 1980. Con la legge di approvazione del bilancio delle Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa. All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione. ((Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.)) Le somme non impegnate in un anno finanziarie possono esserlo in quello successivo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il CIPE e' autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le amministrazioni centrali e le singole regioni, nonche' tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Art. 29-bis (( Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979. All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo 3-bis della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilita' e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-bis e 26-bis gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. E' autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.)) Art. 30. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pagina 18 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Pagina 19 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica. Vigente al: 20-9-2013 Titolo I PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA La Camera approvato; dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 10 giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978. I fondi destinati ai finanziamenti gia' disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. (1) ((2)) I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, cosi' come convertito nella legge 10 novembre 1965, n. 1179. ---------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' prorogato al 30 settembre 1978. ---------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978. Art. 2. Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla Pagina 20 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento. Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo e' a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non piu' coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma. Art. 3. L'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' sostituito dal seguente: "I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonche' per il pagamento degli interessi. La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui e' risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purche' l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile e' trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, allo IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operativita' della garanzia, secondo modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici. Il giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dispone l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato. Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in superficie o dalla cessione in proprieta' dell'area ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865". Art. 4. I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della presente legge. Pagina 21 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 5. I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio. Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello della richiesta all'ufficio del genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle vigenti disposizioni di legge. Art. 6. Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in convenzione, non risultino iniziati i lavori di costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre anni. Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa. Art. 7. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizione i fondi residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono versati nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge. Al fabbisogno occorrente all'ufficio liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, si provvede con prelevamenti a favore dello stesso ufficio di liquidazione da disporsi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale sentito il Ministro per il tesoro. Art. 8. La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la urbanizzazione primaria delle aree nonche' per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona. Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune decaduto dalla concessione del mutuo ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, gli atti istruttori gia' presentati alla Cassa depositi e prestiti conservano la loro validita' ai fini della nuova concessione di mutuo. In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' fissato al 31 gennaio 1978. Pagina 22 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 9. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, e' autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che risultino eccedenti rispetto alle necessita' di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del predetto articolo 6. Art. 10. Per far fronte alle necessita' dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 ed all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti dall'aumento del costo del denaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, e' autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978. Art. 11. I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, a sua volta sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 261, destinati alla realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto, possono essere utilizzati, previa unica delibera del Comitato per l'edilizia residenziale, su parere della regione Marche, anche per interventi sul patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di contributi nella spesa effettiva occorrente per la riparazione o la ricostruzione di alloggi gia' di proprieta' dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, comunque ceduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonche' per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprieta' pubblica o comunque gestiti dagli IACP. I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti al comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici afferenti la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprieta' pubblica o comunque gestiti dagli IACP. I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi Pagina 23 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione sono utilizzati con le procedure previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, previo versamento nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 22 ottobre 1971 n. 865. A valere sui fondi attribuiti alla regione Marche in base al successivo articolo 16 e' autorizzata la concessione di una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno e di lire 100 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata per il completamento del programma costruttivo di alloggi finanziato con la sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205. Art. 12. Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, gia' parzialmente corrisposte negli anni dal 1973 al 1977 alle regioni Calabria e Sicilia, possono essere saldate in unica soluzione mediante versamento delle residue somme di lire 32.000 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente, alle regioni Calabria e Sicilia. Conseguentemente le residue annualita' del corrispondente limite d'impegno di cui al secondo comma dello stesso articolo 5-bis sono versate, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera a) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Art. 13. Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente elevato a lire 520 miliardi. La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' ripartita tra le varie regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del volume dei programmi di edilizia residenziale gia' finanziati e dello stato di utilizzazione dei fondi gia' assegnati. Le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della quota loro assegnata, le domande dei comuni destinatari dei mutui, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale. Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai comuni che non abbiano utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dei mutui gia' concessi dalla Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 12 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni. Per la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le limitazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62. Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano per la contrazione di mutui destinati alla realizzazione di programmi comunali di edilizia abitativa che siano stati deliberati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge 17 gennaio 1977, n. Pagina 24 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62. Art. 14. All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 13 della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 15. Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per il personale degli enti edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono soppresse con effetto dal 1 gennaio 1975. I relativi posti sono portati in aumento alle dotazioni delle varie carriere. Nell'ambito della dotazione organica della carriera direttiva del quadro speciale sono istituite, con effetto dal 1 gennaio 1975, le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione per un numero di posti di dieci unita' da ripartire in parti uguali. L'inquadramento e' riservato al personale in possesso, alla data di trasferimento, della qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione con anzianita', nello ente di provenienza, di anni dieci di carriera alla data del 31 dicembre 1970. L'ordine di ruolo e' determinato dalla maggiore anzianita' di qualifica e di carriera. La promozione a direttore di divisione, inoltre, puo' essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati con quattro anni di anzianita' nella qualifica di direttore di sezione e dieci anni nella carriera alla data dei 31 dicembre 1970. La promozione ad ispettore generale si consegue a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma del presente articolo puo' conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti della riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del citato decreto. Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il personale medesimo puo' accedere si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere conforme del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni. Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Pagina 25 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Titolo II FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Art. 16. E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle disponibilita' previste nel provvedimento concernente il finanziamento di un programma di edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, numero 166, ed all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'ulteriore somma di lire 1.078 miliardi 400 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire un miliardo, da realizzare prioritariamente nelle aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica. Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al 10 per cento della somma a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni dirette ai comuni interessati ai fini della realizzazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei programmi costruttivi occorrenti alle temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari soggetti a sgombero per consentire il recupero o il risanamento del patrimonio edilizio esistente. Alla assegnazione degli alloggi realizzati, ai sensi del presente comma, provvede il comune anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Le regioni formulano, entro il 30 settembre 1977, i programmi di localizzazione degli interventi, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi delle case popolari ed ai comuni interessati, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, integrate per le province autonome di Trento e Bolzano secondo i parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di cui alla tabella allegata alla presente legge. La percentuale per il rimborso spese, determinata dalle regioni ai sensi della lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non puo' gravare sui finanziamenti disposti dalla presente legge e su quelli disposti dalle leggi precedenti, i cui progetti non siano stati approvati dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 7 per cento. Sul finanziamento disposto per ogni singola localizzazione, ai sensi del presente titolo non possono gravare, pena la revoca del finanziamento stesso, spese per opere di urbanizzazione e di edilizia sociale in misura superiore a quella stabilita nelle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o, in mancanza delle predette deliberazioni, in misura superiore al 10 per cento, ivi comprese le spese per l'attrezzatura dell'area. La assegnazione dei fondi destinati ad interventi che non risultino appaltati entro il 30 giugno 1978 e' revocata e la disponibilita' conseguente e' utilizzata in sede di finanziamento del programma Pagina 26 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione decennale di edilizia residenziale. ((2)) --------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che il termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, e' prorogato al 31 ottobre 1978. Art. 17. Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente articolo si provvede mediante: a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dell'anno 1978 che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1978; b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche' le altre attivita' derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, relativi all'anno 1978; c) all'apporto dello Stato di lire 700 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1977, di lire 400 miliardi nell'anno 1978. I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166. Art. 18. Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai comuni ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e del presente titolo, si applicano, ai fini della gestione dei fondi e della contabilizzazione delle spese nonche' delle entrate conseguenti, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Il periodo ed il tasso di interesse per il recupero a favore dello Stato mediante versamento nei conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delle spese complessivamente sostenute nonche' le modalita' per la determinazione del rimborso ed i canoni di locazione e quanto altro necessario per la definizione di ogni rapporto conseguente all'intervento, sono stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le abitazioni realizzate, ristrutturate o risanate nei centri storici di proprieta' di enti pubblici sono assegnate, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, prioritariamente ai precedenti occupanti o, in mancanza, a cittadini aventi gia' la residenza nel centro storico previo apposito bando. Art. 19. Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del Pagina 27 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione patrimonio esistente, possono realizzarsi soltanto edifici residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che abbiano le seguenti caratteristiche: a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto fra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi, cosi' come definite a norma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975; b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95; c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori. L'applicazione delle norme del presente articolo non deve comportare aumenti nelle densita' abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi strumenti urbanistici. Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti. Non meno del 30 per cento delle abitazioni realizzate dai singoli programmi di intervento di cui al primo comma dell'articolo 16 della presente legge, debbono essere di superficie utile di metri quadrati 45 ed assegnate, in via prioritaria, a famiglie di nuova formazione o ad anziani. L'osservanza delle norme precedenti e' accertata dalla commissione prevista dall'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e deve risultare esplicitamente nel parere rilasciato dalla commissione stessa. Il Comitato per l'edilizia residenziale determina, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di costo a metro cubo vuoto per pieno e a metro quadrato anche differenziati per regione e le quote da accantonare per far fronte agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso della realizzazione dei programmi costruttivi. Art. 20. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, e' stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi. Art. 21. All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al Pagina 28 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Titolo III CANONE MINIMO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Art. 22. Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge e' elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge: a L. 5.000 mensili per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; a L. 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il canone minimo di locazione e' determinato, per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in L. 7.000 e in L. 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di regioni di cui al comma precedente. Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP qualora il loro ammontare sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente articolo, salvo ogni diversa determinazione dei predetti istituti. Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente articolo corrisponde all'importo complessivo delle quote di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge, e' ridotto dell'1 per cento per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40 per cento. Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli alloggi, anno di costruzione e' quello di ultimazione di tali interventi. Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti puo' essere ridotto: a) fino ad un massimo del 15 peri cento per gli alloggi sprovvisti di servizi igienici essenziali interni; b) fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi dell'impianto di riscaldamento. Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti e', a richiesta dell'assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora: a) il reddito annuo complessivo relativo all'anno precedente quello della richiesta dell'assegnatario derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS per la generalita' dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da 1 a 2 componenti; b) il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite di cui alla precedente lettera a) aumentato di un quarto per ogni componente oltre i primi due fino ad un massimo di 4 componenti. Su richiesta dell'assegnatario il canone di locazione non puo' essere superiore a L. 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo familiare complessivo, di cui alla lettera a) dell'ottavo Pagina 29 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione comma, non superi la pensione minima dell'INPS per la generalita' dei lavoratori. Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario, oltre alle persone indicate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, del 30 dicembre 1972, n. 1035, i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo. Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo si aggiunge la quota di cui alla lettera d) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale qualora non abbiano adottato un proprio provvedimento legislativo sui canoni di locazione per l'edilizia residenziale pubblica, fino al momento dell'effettiva applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. L'assegnatario per il quale ricorra la condizione della revoca di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, puo' richiedere al presidente dell'istituto autonomo case popolari competente di occupare l'abitazione a titolo di locazione. Il presidente dell'istituto autonomo case popolari accoglie la richiesta e la locazione e' regolata dalle norme sulla disciplina della locazione degli immobili urbani a partire dalla data della loro entrata in vigore. In via transitoria, si applica un canone pari al doppio di quello determinato ai sensi del presente articolo. Art. 23. Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'articolo 17, lettera d), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035. A tal fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresi' considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni. Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22. Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, n. 9816, i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unita'. Art. 24. I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge. Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di Pagina 30 di 190 Consiglio regionale della Calabria risanamento di residenziale. II Commissione immobili di loro proprieta' destinati all'edilizia Art. 25. I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonche' le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente. Le somme di cui al primo comma sono destinate: a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali; b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato; c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprieta' degli IACP destinato alla sola locazione; d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge; e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere. L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalita' di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma e' autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale. Art. 26. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000. Chi fruisce dell'alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve rilasciarlo entro novanta giorni dalla intimazione del competente ente gestore, pena l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma. I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello Stato o di enti pubblici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice. Pagina 31 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 27. Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice. Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprieta', devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge. (2) La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita. ((3)) --------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 52, comma 2) che il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, per la conferma delle domande di cessione in proprieta', e' prorogato al 31 ottobre 1978. --------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 2 aprile 2001, n. 136 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che: "L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa". Art. 28. ((Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. In sede di stipula del contratto di cessione in proprieta', gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario)). Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima Pagina 32 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprieta', nel caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, e' dovuta una quota in contanti ((del 15 per cento)) del prezzo stesso e sul residuo debito e' corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento. Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprieta', nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, e' dovuta una quota in contanti pari ((al 30 per cento)) del prezzo stesso e sul residuo debito e' corrisposto un interesse annuo del 6 per cento. Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto. ((In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione)). Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non puo' essere alienato a nessun titolo ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento. Gli assegnatari hanno tuttavia facolta' di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari. L'assegnatario puo' alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potra' esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' nulla. La nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice. Art. 29. Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione puo' autorizzare il trasferimento in proprieta' agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non Pagina 33 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione siano inferiori agli ((sette decimi)) della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque ((del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprieta')) del patrimonio gestito dall'istituto. La cessione avviene alle condizioni e con le modalita' previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio e' determinato al momento della cessione stessa. Art. 30. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO ALLEGATO A RIPARTIZIONE DELLE SPESE AUTORIZZATE DALL'ARTICOLO 16 (valori in milioni) Regioni Importo Piemonte .................................................. 63.255 Valle d'Aosta ............................................. 1.582 Lombardia ................................................. 125.093 Veneto .................................................... 55.891 Friuli-Venezia Giulia ..................................... 26.581 Liguria ................................................... 30.640 Emilia-Romagna ............................................ 47.965 Toscana ................................................... 50.765 Umbria .................................................... 8.538 Marche .................................................... 15.795 Lazio ..................................................... 133.779 Abruzzo ................................................... 24.157 Molise .................................................... 4.991 Campania .................................................. 113.165 Puglia .................................................... 86.888 Basilicata ................................................ 16.001 Calabria .................................................. 77.462 Sicilia ................................................... 127.010 Sardegna .................................................. 36.087 --------TOTALE GENERALE ................. 1.078.400 Province autonome di: Trento .................................................... 15.380 Bolzano ................................................... 17.375 --------TOTALE ................. 32.755 --------- Pagina 34 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione TOTALE GENERALE ................. 1.078.400 Il Ministro per i lavori pubblici GULLOTTI Pagina 35 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE 16 maggio 1984, n. 138 Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Vigente al: 26-7-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneita'. I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneita' che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parita' di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalita' di svolgimento del medesimo, nonche' la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente. I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo 26-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi. I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali. Art. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei Pagina 36 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione posti di cui al primo comma dell'articolo 26-qiuinquies del predetto decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta. Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate piu' domande, l'assegnazione avra' luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie. Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse. I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli; agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 1. La riserva di cui all'articolo 26-quinquies, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi. Art. 3. Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1 giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potra' procedersi, con uno o piu' decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unita' di personale da una amministrazione all'altra sara' regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilita' del personale. Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sara' fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili. Art. 4. Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani, assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, continuano a prestare servizio presso la Scuola fino all'approvazione delle norme di riordino e di ristrutturazione della stessa. Pagina 37 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 5. In conformita' ai principi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unita' sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le universita' agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente. Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonche' tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali e' stata conseguita l'idoneita', agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa regione. A tal fine sara' individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il presidente della giunta regionale e' delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti. Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi. Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva. Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1 giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio. Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il presidente della giunta regionale e' delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti. In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il presidente della giunta regionale e' delegato a procedere, con uno o piu' provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale Pagina 38 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione comuni comunita' enti montani (UNCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale limite potra' essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della regione competente. Le regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 7, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti. Le regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la mobilita' degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Art. 6. Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda. Ove per una stessa sede risultino piu' aspiranti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Art. 7. Le somme occorrenti per provvedere, dal 1 gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso: a) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata; b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunita' montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalita' saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalita' saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere b) e c), anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta. Pagina 39 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvedera' sulla base della certificazione di cui al precedente comma. Le somme che, anche a seguito della mobilita' del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo. Art. 8. Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano ai fini degli accreditamenti spettanti alle regioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari con le regioni medesime in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l'anno 1983. Il relativo onere fara' carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalita' nello stesso previste. Art. 9. Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge. Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalita' nello stesso previste. Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorita' alle occorrenze di cui al precedente articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982)". Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 maggio 1984 PERTINI CRAXI - LONGO - GORIA SCALFARO - DE MICHELIS - GASPARI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Pagina 40 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione D.M. 10 ottobre 1986 (1). Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari (2) (3). (1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 13 febbraio 1987, n. 36. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. (3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»; Considerato che l'art. 25, primo comma, della citata legge n. 468, stabilisce che a tutti gli enti pubblici non economici è fatto obbligo di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato; Atteso che gli istituti autonomi case popolari con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1984 e 3 giugno 1986 - ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 25, quale risulta dopo le modifiche introdotte dall'art. 21, secondo comma, della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 - sono stati individuati tra gli enti tenuti alla osservanza delle richiamate disposizioni recate in materia di contabilità dal medesimo art. 25; Ritenuta l'opportunità che alla definizione dello schema tipo di bilancio e relativo regolamento degli Istituti autonomi case popolari si proceda mediante decreto; Decreta: è approvato l'allegato schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi case popolari. Sistema contabile unificato Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per la contabilità degli istituti autonomi case popolari Pagina 41 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione TITOLO I Bilancio di previsione Articolo 1 Esercizio finanziario e bilancio di previsione L'esercizio finanziario degli Istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione economico-finanziaria degli Istituti si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed è unica, a meno che speciali norme di legge non prevedano la compilazione di separati bilanci per singole gestioni amministrative dall'Istituto, nel qual caso dovrà essere redatto anche un bilancio consolidato. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre il 31 ottobre. Articolo 2 Criteri di formazione del bilancio di previsione Il bilancio di previsione è il documento con cui l'istituto formula i suoi programmi di spesa annuale e dà conto delle entrate con cui farvi fronte, nel rispetto degli equilibri finanziari, economici e di cassa. Il bilancio di previsione economico-finanziario è formulato in termini di competenza e di cassa. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzioni tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Nelle previsioni di competenza vengono indicate, in corrispondenza a ciascun capitolo, le somme per le quali si ritiene che nel corso dell'esercizio maturi, per le entrate, il diritto alla riscossione e, per le spese, l'obbligo del pagamento. Nelle previsioni di cassa vengono indicate, in corrispondenza a ciascun capitolo, le somme per le quali si ritiene che nel corso dell'esercizio venga effettivamente a maturazione la fase della riscossione e del pagamento. Tra le entrate da incassare è iscritto, come prima posta del bilancio di cassa, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Pagina 42 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Il bilancio di previsione ha natura autorizzativa e l'istituto non può assumere impegni e disporre pagamenti in eccedenza alle previsioni, rispettivamente di competenza e di cassa, indicate in corrispondenza a tali capitoli. Il bilancio è accompagnato dalle relazioni e dagli allegati previsti dal succitato art. 11. Articolo 3 Integralità e universalità del bilancio Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio o dei separati bilanci di cui al secondo comma del precedente art. 1. Articolo 4 Classificazione delle entrate e delle spese Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti Titolo II - Entrate diverse Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitali Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - Partite di giro. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni Titolo IV - Partite di giro. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli secondo l'oggetto. Per le classificazioni di cui al precedente comma, gli Istituti debbono attenersi allo schema di bilancio di cui all'allegato A al presente regolamento. Pagina 43 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Tale schema è vincolante per la ripartizione in categorie e capitoli. Articolo 5 Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Istituto, nonché le somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate e rimborsate. Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome ed alle contabilità speciali sono ripartite, a seconda della loro natura nei titoli di cui al primo e secondo comma del precedente articolo. Articolo 6 Rappresentazione del bilancio Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso. Articolo 7 Quadro riassuntivo Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo redatto in conformità dell'allegato B al presente regolamento, nel quale sono riportati i valori complessivi dei movimenti finanziari e conseguenti risultati finanziari previsti per l'esercizio cui il bilancio si riferisce. Articolo 8 Avanzo o disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa rispettivamente l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione, secondo lo schema di cui all'allegato C al presente regolamento, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento. Pagina 44 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Articolo 9 Preventivo economico Gli enti sono tenuti alla compilazione del preventivo economico, in conformità allo schema di cui all'allegato D al presente regolamento, nel quale al saldo finanziario di parte corrente, sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi attinenza sulla gestione. Articolo 10 Fondo di riserva Nel bilancio di previsione sia di competenza che di cassa è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il 3% del totale delle spese correnti previste. Articolo 11 Allegati al bilancio di previsione Costituiscono allegati al bilancio di previsione: 1) La relazione del presidente illustrativa dei criteri e dei vincoli che, con riferimento al contesto legislativo, economico e sociale in cui l'Istituto opera hanno presieduto alla formulazione delle previsioni di bilancio, nonché delle più significative risultanze emergenti dalle previsioni stesse, anche con riferimento ad una proiezione triennale di dette risultanze, in base ad elaborazioni effettuate con i più attendibili elementi di stima. 2) La relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Istituto, dalla quale devono comunque risultare: a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, rate riscatto ed oneri accessori con l'analisi di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti; b) l'indicazione delle entrate e delle spese che concorrono alla determinazione delle quote «b» e «c» ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035; c) l'indicazione delle entrate e delle spese direttamente od indirettamente imputabili all'attività di realizzazione di programmi costruttivi e di recupero per conto proprio e di terzi nonché la specificazione per ciascun programma in corso di realizzazione o che si prevede di iniziare nell'esercizio, degli elementi atti a rappresentare la consistenza fisica, il costo, il finanziamento e le previsioni di ultimazione contrattuale ed effettiva; d) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso; e) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari; f) i risultati delle eventuali gestioni immobiliari effettuate per conto di terzi; g) la situazione debitoria dell'Istituto per ente mutuante, con l'indicazione di eventuali esposizioni in conto corrente. Pagina 45 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3) La relazione del collegio dei sindaci o revisori dei conti o di altro organo interno di controllo sulle risultanze del bilancio, con la formulazione, fra l'altro, di valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese. Articolo 12 Variazioni e storni al bilancio Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare. Articolo 13 Esercizio provvisorio Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, la regione può autorizzare per non oltre quattro mesi la gestione provvisoria del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili d'impegno frazionabile in dodicesimi. TITOLO II Entrate Articolo 14 Accertamento delle entrate L'entrata è accertata quando l'Istituto, appurate le ragioni del suo credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della regione o di altri enti pubblici finanziatori non possono essere accertate prima degli appositi provvedimenti di assegnazione e possono anche eccedere gli stanziamenti previsti dal bilancio. Le entrate derivanti da alineazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate, di norma, sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare, anche in eccedenza alle previsioni di bilancio. Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate, esclusivamente sulla base del relativo contratto stipulato con l'ente mutuante. Pagina 46 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza all'assunzione dell'impegno di spesa. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del consiglio di amministrazione. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tal fine la relativa documentazione è comunicata al servizio o ufficio ragioneria. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale. Articolo 15 Riscossione delle entrate Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, secondo quanto disposto dallo statuto, gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali e gli istituti di credito devono affluire al tesoriere di cui al comma Precedente entro il terzo giorno dalla loro riscossione. Il tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'Istituto senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo richiedere subito la regolarizzazione contabile. Le eventuali somme pervenute direttamente all'ente sono annotate in un apposito registro di cassa e versate all'istituto tesoriere o cassiere entro il terzo giorno dal loro arrivo, previa emissione di reversali d'incasso. È vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'ente. Articolo 16 Emissione delle reversali d'incasso Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo e munite del codice del capitolo, devono essere firmate, salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto, dal direttore generale o dal direttore amministrativo o dal capo servizio o ufficio ragioneria, ovvero da loro delegati. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui. Le reversali d'incasso non estinte entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono annullate e, se giacenti presso il tesoriere, restituite all'Istituto. Le entrate oggetto di reversali di incasso annullate ai sensi del comma precedente vengono iscritte nel conto dei residui attivi e per esse si provvede all'emissione di altre reversali nel nuovo esercizio, con imputazione allo stesso conto dei residui. Pagina 47 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Articolo 17 Vigilanza sulla gestione delle entrate I capi dei servizi o degli uffici dell'Istituto che hanno gestione di attività da cui derivino entrate, curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. TITOLO III Spese Articolo 18 Fasi della spesa ed assunzione di impegni La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Le spese sono impegnate dal consiglio di amministrazione in base ad apposita deliberazione. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando prescritto, dalla regione, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio. Per le uscite riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento a carattere ripetitivo, ancorché autorizzate da unico atto contrattuale, l'impegno può essere effettuato una sola volta per tutto l'anno. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale. Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza. Articolo 19 Registrazione degli impegni di spesa Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte del servizio o ufficio ragioneria della regolarità della documentazione e della spesa. Gli atti che non siano stati ritenuti regolari ai sensi del comma precedente sono rimessi dal capo servizio o ufficio ragioneria, accompagnati da apposita relazione, al presidente dell'Istituto, tramite il direttore generale. Il presidente, con motivata delibera, può ordinare che l'atto abbia corso, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Pagina 48 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Dell'ordine è data notizia al collegio sindacale. L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. La mancata ratifica da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione di cui al precedente terzo comma dà luogo a responsabilità amministrativa del presidente. Il collegio sindacale è tenuto a dare immediata comunicazione alla regione del verificarsi della situazione di cui al comma precedente. Articolo 20 Liquidazione della spesa La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal capo dell'ufficio competente, previo accertamento di cui è perstenza dell'impegno, adempimento di cui è personalmente responsabile solidalmente con il capo del servizio a cui l'ufficio appartiene, nonché della regolarità della prestazione o fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. I provvedimenti di liquidazione, corredati dalla necessaria documentazione, sono trasmessi al servizio o ufficio ragioneria. Articolo 21 Ordinazione della spesa Il servizio od ufficio ragioneria, verificata la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di titoli di spesa, numerati in ordine progressivo e muniti di codice di capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa. I mandati di pagamento sono firmati, salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto, dal presidente e dal direttore generale, ed in caso di assenza o impedimento, rispettivamente dal vice presidente e dal direttore amministrativo, ovvero dal capo servizio o ufficio di ragioneria, ovvero da chi ne faccia le veci o ne sia stato delegato. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. Le spese possono essere altresì ordinate mediante apertura di credito presso il tesoriere a favore di funzionari delegati, nonché mediante ruoli di spesa fissa. Ad essi si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. Articolo 22 Documentazione dei mandati di pagamento Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno, o dall'annotazione degli estremi degli atti d'impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. Pagina 49 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni. Articolo 23 Modalità particolari per l'estinzione dei mandati di pagamento. Gli Istituti possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante: a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) commutazioni in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore, da spedire allo stesso per raccomandata con spese a suo carico; c) accreditamento in conto corrente bancario; d) per gli ordinativi di pagamento emessi su conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato, le altre forme di pagamento previste dalle istruzioni generali per i servizi del Tesoro. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere o del cassiere. Articolo 24 Pagamento di ruoli di spesa fissa L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta all'istituto di credito che funga da tesoriere, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al tesoriere stesso. Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa, l'ente non si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal capo del servizio o ufficio di ragioneria. Articolo 25 Spese di rappresentanza Le eventuali spese di rappresentanza fanno carico ad un apposito capitolo e sono documentate nei modi previsti dal precedente art. 22. Articolo 26 Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente non pagati entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono annullati e vengono restituiti dal tesoriere all'Istituto entro il 5 gennaio successivo. Pagina 50 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Per gli importi rimasti da pagare in conseguenza di quanto previsto al comma precedente, l'Istituto provvede all'emissione di altri mandati di pagamento nel nuovo esercizio, con l'imputazione al conto dei residui passivi. I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvi gli effetti della prescrizione. TITOLO IV Servizio di tesoreria e di cassa Articolo 27 Contabilità e documenti del servizio di tesoreria L'istituto tesoriere in base all'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile. Articolo 28 Servizio di cassa interno Ove il consiglio di amministrazione autorizzi l'istituzione di un servizio di cassa interno, l'incarico di cassiere è conferito, dallo stesso consiglio su proposta del direttore generale, ad uno o più impiegati di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario. Non può essere nominato più di un cassiere per ciascuna sede centrale o periferica dell'ente. Il cassiere è posto alle dipendenze del servizio o ufficio ragioneria ed è soggetto al controllo del capo di detto servizio o ufficio. Il collegio sindacale deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla cassa ed alle scritture del cassiere; analoga verifica deve essere effettuata nel caso di Cambiamento del cassiere. Per i cassieri delle sedi o entità periferiche, alla verifica provvede il capo del servizio o ufficio ragioneria. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale. Articolo 29 Gestione del cassiere Il cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del consiglio di amministrazione di un fondo non superiore a L. 50.000.000, reintegrabili durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di gestione, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali e di vettura, degli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione, nonché delle spese per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 1.000.000. Pagina 51 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del servizio o ufficio di ragioneria. Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nei commi precedenti; se dotato di armadi di sicurezza, può ricevere in custodia oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro. Le disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono versate dal cassiere alla tesoreria, con imputazione di entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso in chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa. Articolo 30 Scritture del cassiere Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro dell'ente nonché della dichiarazione del capo servizio o ufficio di ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone. È in facoltà del cassiere tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate su un registro di cassa. Articolo 31 Erogazione di spese tramite funzionari delegati Per l'effettuazione di spese per le quali si renda opportuno il pagamento mediante funzionari delegati, il consiglio di amministrazione può autorizzare, entro limiti prestabiliti, aperture di credito in favore di titolari di uffici organicamente previsti, mediante accensione di appositi conti correnti presso l'istituto tesoriere, operata in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'ente e la destinazione dei fondi stessi. Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi depositati nei conti correnti di cui al precedente comma, hanno luogo con l'emissione di ordinativi a favore dei creditori, ovvero con l'emissione di assegni bancari, firmati dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile, ove esista. Dette disposizioni devono risultare da appositi registri. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari del codice civile. Articolo 32 Rendiconto dei funzionari delegati Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio, per competenza e residui. All'uopo, periodicamente, nei termini del mandato conferito, od anche prima se ultimato, e comunque alla cessazione del servizio o dell'incarico affidatogli, egli deve compilare il rendiconto delle somme erogate, da presentare al servizio o ufficio ragioneria. Pagina 52 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Il conto è ammesso a discarica solo dopo che ne sia riconosciuta la regolarità da parte del servizio o ufficio ragioneria. TITOLO V Conto consuntivo Articolo 33 Deliberazione del conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il conto consuntivo dovrà essere corredato dagli allegati previsti all'art. 11 per il bilancio di previsione e riferiti a dati di consuntivo, con motivazione degli eventuali scostamenti registrati. Articolo 34 Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenze e per residui, in conformità dello schema di cui all'allegato E al presente regolamento. Articolo 35 Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale di cui all'allegato F indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale e per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo. Articolo 36 Conto economico Il conto economico, redatto in conformità dello schema indicato per il preventivo economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico. Articolo 37 Situazione amministrativa Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato G la quale deve evidenziare: Pagina 53 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenze ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio. 2) Il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio. 3) L'avanzo o il disavanzo di amministrazione. Articolo 38 Conservazione dei residui I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni al bilancio, un capitolo aggiunto. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. Le inesigibilità, gli abbuoni e gli arrotondamenti che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimonale vengono dichiarati con deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta contestualmente alla approvazione del conto consuntivo. Correlativamente alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti viene deliberata la cancellazione del relativo residuo attivo. Sulle suddette variazioni l'organo interno di controllo manifesta il suo parere. La cancellazione dei residui passivi per il venir meno dell'obbligazione ad esso relativa è deliberata dal consiglio di amministrazione, con provvedimento da assumersi contestualmente all'approvazione del conto consuntivo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i residui attivi e passivi degli anni precedenti verranno indicati nel primo bilancio di previsione sulla scorta dei crediti e debiti finanziari prevedibilmente esistenti all'inizio dell'esercizio desumendoli dal sistema contabile in atto presso ciascun ente. TITOLO VI Disposizioni generali Articolo 39 Sistema di scritture Ciascun ente dovrà altresì dotarsi di un sistema contabile che comprenda: a) le scritture relative agli accertamenti che consentano di rilevare lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; Pagina 54 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione b) le scritture relative agli impegni che consentano di rilevare lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c) le scritture relative ai residui che consentano di rilevare per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) le scritture relative alle reversali ed ai mandati emessi; e) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'ente all'inizio dell'esercizio; le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio. Le forme dei modelli relativi alle suindicate scritture nonché ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilità, sono stabilite da ciascun ente. La predisposizione dei documenti di cui al presente regolamento non esonera gli Istituti dalla tenuta di ogni altro libro contabile e delle scritture contabili previsti obbligatoriamente dalle disposizioni civili e fiscali vigenti. Articolo 40 Responsabilità degli amministratori e dei capi dei servizi ed uffici degli enti Gli amministratori ed i capi dei servizi ed uffici degli enti che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, debbono farne tempestiva denunzia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni. Se il fatto sia imputabile al direttore generale, la denunzia è fatta a cura del consiglio di amministrazione dell'ente; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia incombe al presidente dell'ente. Articolo 41 Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano - ove possibile - le norme di legge e del regolamento per la contabiltà generale dello Stato. Pagina 55 di 190 Consiglio regionale della Calabria L. 24 dicembre 1993, n. 560 II Commissione (1) . Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica . (2) (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306. (2) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 e l'art. 16, L. 28 luglio 1999, n. 266. (commento di giurisprudenza) 1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 , a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì: a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227 , e della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58 , sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ; (3) b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992; c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi; Pagina 56 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione d) [agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti] . (4) 2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni . (5) 3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni. 4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge . (6) 4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto . (7) 5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. 6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. 7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della Pagina 57 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica . (8) 8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto. 9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali . (9) 10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. 10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi . (10) 11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata Pagina 58 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta . (11) 12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. 13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130» . (12) 14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti. 15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica. 16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 . Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità. 17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda. Pagina 59 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale. 19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18. 20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione. 21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti. 22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). 23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991. 24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 . (13) (14) 25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. 26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Pagina 60 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data. (3) La presente lettera era stata soppressa dal comma 6-quinquies, dell'art. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, aggiunto dall'art. 10, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione. (4) Le disposizioni contenute nella lett. d) sono state abrogate dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449. (5) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 15 maggio 1997, n. 127. (6) Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136 e dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In deroga al presente comma, vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1998, n. 448. (7) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136. (8) Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. (9) Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. (10) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136. (11) Periodo aggiunto dall'art. 43, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388. (12) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136. (13) Il termine è stato prorogato sino al 30 dicembre 2005 dall'art. 45, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388. (14) Per l'interpretazione autentica del presente comma 24, vedi l'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, e l'art. 4, comma 223, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Pagina 61 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE 30 aprile 1999, n. 136 Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. Vigente al: 20-9-2013 Capo I NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni) 1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, son apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, e' inserito il seguente: "7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono perven ire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo". 3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis". 4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero dei laori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale e' stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori". 5. Il comma 3 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge". 6. Il comma 10 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema e' approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni e' fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede Pagina 62 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione a revocare il contributo". 7. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi: a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilita' destinate ai predetti interventi di recupero sono altresi' utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni". 8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unita' immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;". 9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituita dalla seguente: "g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprieta' deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprieta' in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente piu' di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento". 10. Il comma 2 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente: "2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche' destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni". Art. 2. (Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni) 1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. Pagina 63 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, e' inserito il seguente: "I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano". 3. Alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico". 4. Il secondo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potra' chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualita' di contributo previste dal provvedimento di concessione". 5. Il secondo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa". Art. 3. (Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni) 1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti: "1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di optare per: a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicita' annuale; b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto;". 3. Il comma 1-bis dell'articolo 5 e' abrogato. 4. Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attivita' e le passivita' del fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'articolo 3". Pagina 64 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 4. (Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre successive modificazioni) 1993, n. 560, e 1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque non inferiore al 50 per cento". 3. All'articolo 1, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto". 4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 e' inserito il seguente: "10-bis. In caso di necessita', documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, e' aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi". 5. Il comma 13 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonche' i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalita' indicate al comma 5, rimangono nella disponibilita' degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalita' della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130"". 6. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano gia' presentato la domanda di acquisto. Art. 5. (Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni) 1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: "nei successivi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 1994". 3. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2". Art. 6. (Disposizioni in materia di cooperative edilizie) Pagina 65 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle societa' cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Art. 7 Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 69 e' sostituito dal seguente: "69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75."; b) dopo il comma 74, e' inserito il seguente: "74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento."; c) il comma 77 e' abrogato; d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della giunt regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovra' essere indicato il capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere". 2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprieta' pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali. 3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione". 4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprieta' ((o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto)) delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare. 5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d), Pagina 66 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni". 6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996. Art. 8. (Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) 1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, e' conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 9 (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia) 1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprieta' individuale, previa autorizzazione ((dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato piu` interventi edilizi in varie localita', l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio)). 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata: a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131. ((In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna)); b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari. ((b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3, Pagina 67 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale)). 3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante. 4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si trasformano avvalendosi della facolta' prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. 5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalita' di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entita' dei contributi integrativi e' determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 10. (Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata) 1. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Art. 11 Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei Pagina 68 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilita' delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresi' la facolta', di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento. 2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento. (1) (2) (4) (6) (8) ((10)) --------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' differita al 31 ottobre 2000. --------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 81) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001. --------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166. --------------AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. --------------AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. Pagina 69 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 306, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005. --------------AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dallL. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007. Art. 12 Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' organizzata. Disposizioni varie 1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, gia' ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale. 2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. (1) (2) (4) (6) (7) (8) ((10)) 3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento. 4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994. 5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998. 6. E' autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del sindaco del comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della conformita' della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonche' alla documentazione relativa alla piena disponibilita' delle aree Pagina 70 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione indicate, e che non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione. 7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, alle finalita' di cui al comma 6. --------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal presente comma 2, e' differita al 31 ottobre 2000. --------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 81) che la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001. --------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166. --------------AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centoventi giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. --------------AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. --------------AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005. --------------AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dallL. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007. Art. 13. (Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa) 1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio Pagina 71 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione e' indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile e' ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale. 2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. 3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata. Art. 14. (Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457) 1. I fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti. 2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 15. (Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona) 1. I contratti relativi alla cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione e' stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo. 2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513. 3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560. Pagina 72 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprieta', su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, e' condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. E' equiparato all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilita' dell'alloggio per successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 e' fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo cosi' determinato e' ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se spettante per l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione degli alloggi e' trasferita al patrimonio comunale l'area di sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983. 7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto. 8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purche' sanate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. 9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i limiti massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, si applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori delle unita' immobiliari risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei proprietari espropriati. 10. Le unita' immobiliari realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorche' rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni in proprieta' effettuate o da effettuare Pagina 73 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, possono essere alienate secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I relativi proventi, nonche' quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972. 11. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legg e 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente: "Dal costo e' detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21". 1 2. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennita' di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unita' immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sara' effettuato in proporzione alla superficie riassegnata". Art. 16. (Interpretazione autentica) 1. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonche' delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale. Art. 17. Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica 1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione Pagina 74 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. ((2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1)). Art. 18. (Norme trasitorie) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi. 3. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni. Capo II INTERVENTI DIVERSI Art. 19. (Disposizioni in materia di viabilita') 1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono ricompresi le case cantoniere nonche' i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade. 3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e' sostituito dal seguente: "1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;". 4. Le attivita' d'impresa diverse da quella principale nonche' da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle societa' concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre societa'. 5. Le societa' concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali societa' sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le societa' controllanti, le Pagina 75 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilita' analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato. Art. 20. (Programmi pluriennali di attuazione) 1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorieta' alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune. 2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali. Art. 21. (Approvazione di strumenti urbanistici) 1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarita' formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine puo' essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita' previste dalla legislazione regionale. 2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data. Art. 22. (Piani attuativi degli strumenti urbanistici) 1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessita' di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi Pagina 76 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione novanta giorni. 2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni. 3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o approvazione. 4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data. 5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine e' data facolta' all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano gia' provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali. 7. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita' previste dalle leggi regionali. Art. 23. (Interventi nel settore sanitario) 1. I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n. 135, e del decreto del Ministro della sanita' 29 agosto 1989, n. 321, affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto dell'originario importo dell'intervento. 2. L'amministrazione interessata al finanziamento indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Art. 24. (Condono edilizio) 1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purche' compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, Pagina 77 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Art. 25. (Interpretazione autentica) 1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, cosi' come attuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilita' assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attivita' edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformita' ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994. Art. 26. (Collaudi) 1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. Capo III INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE Art. 27 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) Art. 28. (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche) 1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, e' fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori. Pagina 78 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio. 3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni. (2) ((6a)) 5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio. 6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorita' di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater. 7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse". 8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni. 9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici". 10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attivita' di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate". Pagina 79 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione --------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 28, comma 8) che "La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravita'". --------------AGGIORNAMENTO (6a) La L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2003, n. 290, ha disposto (con l'art. 28, comma 8) che "La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Art. 29. (Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia) 1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogato al 31 dicembre 1999. 2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con piu' di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999". Capo IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 30. (Sanatoria) 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670. Art. 31. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. SCALFARO D'ALEMA, Presidente dei Ministri Pagina 80 di 190 del Consiglio Consiglio regionale della Calabria II Commissione MICHELI, Pubblici Ministro Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Pagina 81 di 190 dei lavori Consiglio regionale della Calabria II Commissione DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 Vigente al: 20-9-2013 Titolo I Disposizioni di carattere generale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, gia' disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e delle procedure trasparenza 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del Pagina 82 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ((La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza)). 2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese". 2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: "Nel caso di lavori,"; b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale"; c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base"; d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale". 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta convenzione. 4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". 5. COMMA DA RITENERSI NON PUBBLICATO AI SENSI DELL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 9/7/2012, N. 158. 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e Pagina 83 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione delle finanze e con Consip S.p.A.. 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione ((. . .)) messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto. 9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8. 10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni. 11. Il Commissario straordinario di cui all' articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e Pagina 84 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che trovera' applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un ((autonomo)) contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica((. . .)) delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da' comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura. 15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e' prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedente comma 15 16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di Pagina 85 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente". 17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18. 18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonche' per le ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza. 19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici. 20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione. 21.Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilita' economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilita' finanziarie dei capitoli interessati. 22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21. 23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le Pagina 86 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24. 24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: "l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.". 25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi". 26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonche' delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013 I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21. 26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalita' di attuazione del presente comma)). 26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ((al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari)) e' sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Pagina 87 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. (11) (16) 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. 4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Pagina 88 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. 6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi. 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012. 8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e Pagina 89 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario. 10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (11)((17)) 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. 11. ((Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita':)) a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo ((entro il 31 dicembre 2015)), dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 Pagina 90 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;((17)) b) predisposizione, ((entro il 30 settembre 2013)), di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili ((entro tre anni)) a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale. 12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il ((31 dicembre 2013)). Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. 13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale. Pagina 91 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale". 16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9". 18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ". b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'". 19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa. 20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano Pagina 92 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione. 20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis"; b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente"; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni". 20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (11) ------------AGGIORNAMENTO (11) La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 115) che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, del presente articolo e' sospesa fino al 31 dicembre 2013. - (con l'art. 1, comma 192) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata". - (con l'art. 1, comma 406) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013." ------------AGGIORNAMENTO (16) Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 ha disposto (con l'art. 12, comma 5) che "Fino al 30 giugno 2014 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135". ------------AGGIORNAMENTO (17) Pagina 93 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013". Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei locazioni passive costi per 1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita' istituzionali. 2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente: "b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita' istituzionali"; b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata 2-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e' aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.» 3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di recedere dal contratto, ((entro il 31 dicembre 2013)), anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto. 4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2015 della misura del 15 per Pagina 94 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti. 6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi. 9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: Pagina 95 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione "222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. 222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni". (2) 10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la Pagina 96 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruita' dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza e sulla efficacia della gestione". 11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficolta' di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprieta' da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione. (6) 12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacita' operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 Pagina 97 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalita'." b) al comma 7, prima delle parole: "Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa" sono aggiunte le parole "Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5". c) al comma 2, lettera d), dopo le parole "gli interventi di piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche' quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81". 13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 4 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un periodo non superiore a cinquanta anni" b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio" c) il comma 3 e' cosi' sostituito: "Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio." d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente: a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal Pagina 98 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005." 15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole " o fondi immobiliari." sono aggiunte le seguenti parole: "Alle societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto. 17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, sono regolati i rapporti tra le parti interessate". 18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici. 19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012" 19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono Pagina 99 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale e' sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia. ------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» e' sostituita dalla seguente: «destinata»". -------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 168) che "Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonche' delle disposizioni in materia di sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge". Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio Pagina 100 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione certificato. 2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni. (6) ((10)) 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone Pagina 101 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie. (6) 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. 10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche Pagina 102 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.";. b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: " 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. 9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale." 10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente: "5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione". 11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione: a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali; b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi. 11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e Pagina 103 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione valutazione della performance individuale del personale e' effettuata dal dirigente in relazione: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) al contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati. 11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale. 11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso. 11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato. 11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33. 12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' inserito il seguente: "3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima". 13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' abrogato 14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalita'. 14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto. ------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 24 dicembre 2012, n 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56) che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le societa' che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, Pagina 104 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014." ------------AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che "Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle societa' quotate e alle loro controllate". Pagina 105 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 8 Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 36 del 3 aprile 1995) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LLRR. 22 settembre 1998, n. 10, 17 agosto 2005, n. 13, 13 giugno 2008, n. 15 e 12 giugno 2009, n. 19) Art. 1 1. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data del 31 dicembre 20071 risultino occupati senza titolo nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio2, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per la consegna, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite del reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a: a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare è costituito da un'unica componente; b) € 28.212,743 se il nucleo familiare è costituito da due componenti; c) € 33.586,59 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di € 3.358,654 per ciascun componente aggiuntivo. 1 Comma così modificato dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 31, comma 4. Successivamente l’art. 47, comma 1 lettera a) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, sostituisce il termine “30 giugno 2005” con il termine “31 dicembre 2007”. 2 Parole aggiunte dall’art. 47, comma 1 lettera a) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. 3 Comma così modificato dall’art. 29 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole “L. 42.000.00” con le parole “€ 28.212,74”. 4 Comma così modificato dall’art. 29 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole “L. 50.000.00” con le parole “€ 33.586,59” e le parole “L. 5.000.00” con le parole “€ 3.358,65”. Pagina 106 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 2 1. La regolarizzazione è subordinata: a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese; b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall'intervenuta occupazione5. Art. 3 1. Il periodo di occupazione effettiva., fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio. 5 Lett. b) così modificata dall’art. 7, comma 9, della L.R. 22 settembre 1998, n. 10. Successivamente l’art. 47, comma 1 lettera b) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 lo sostituisce. Pagina 107 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 30 agosto 1996, n. 27 Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 92 del 4 settembre 1996) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 24 maggio 1999, n. 14, 12 giugno 2009, n. 19 e 26 febbraio 2010, n. 8) (Per quanto riguarda l’art. 11 e seguenti vedi l’art. 4 bis della L.R. 28 agosto 2000, n. 14) Art. 1 Finalità della legge 1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Art. 2 Competenze istituzionali della Regione 1. Il Consiglio regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica. 2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma I, la Giunta regionale esercitale funzioni di promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. 3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi, coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di ERP. Coordina nel territorio regionale l'attività concernente l'ERP di concerto con gli Enti Locali. Indirizza l'attività degli Enti Locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti. 4. La Giunta regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri perla determinazione dei parametri di valutazione dell'efficienza ed efficacia del funzionamento degli Enti. Detti criteri devono tener conto del rapporto fra personale impiegato, risorse da investire e patrimonio gestito, nonché di opportune forme di decentramento organizzativo e gestionale. Provvede, inoltre, alle altre attività ad essa demandate dalla legge regionale n. 1/1980. 5. Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore delegato al ramo adottano i provvedimenti loro riservati dalla legge regionale n. 1/1980 e successive disposizioni. Pagina 108 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 3 Consulta regionale per l 'Edilizia Residenziale 1. È istituita la Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale, quale organo consultivo sui problemi di legislazione e programmazione del settore dell'edilizia abitativa, composta da: a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, con funzione di Presidente; b) un componente designato dalla sezione regionale dell'Unione Province d'Italia; c) un componente designato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; d) un componente designato dall'organismo regionale di coordinamento delle ATERP; e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti scelti tra quelli indicati dalle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) due rappresentanti degli inquilini scelti tra quelli indicati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; g) un rappresentante delle Cooperative di produzione e lavoro e un rappresentante delle Cooperative di abitazione scelti tra quelli indicati dalle rispettive associazioni più rappresentative a livello regionale; h) un componente designato dall'Associazione regionale degli industriali; i) un componente designato dal Collegio regionale dei costruttori edili; l) un rappresentante degli Istituti di credito edilizio e fondiario scelto tra quelli indicati dagli Istituti convenzionati con la Regione per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata e di recupero; m) un ingegnere, un architetto, un geologo e un geometra, designati dai rispettivi Ordini e Collegi professionali regionali; n) un rappresentante per ciascuna Università calabrese, designato dai rispettivi Rettori; o) due dipendenti regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale tra gli addetti dei settori edilizio e urbanistico. 2. La legge regionale 30 aprile 1984, n. 8 è abrogata. Art. 4 Compiti della Consulta 1. La Consulta esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale, formula proposte ed esprime pareri in merito a normative, programmi e iniziative per lo sviluppo del settore. La Giunta regionale può affidare alla Consulta specifici incarichi e analisi e di studio sui problemi del settore. 2. La Consulta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e per la stessa durata del Consiglio regionale. La nomina della Consulta può avere luogo qualora siano stati designati e indicati almeno la metà dei componenti. 3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti nominati; le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di organismi scientifici e culturali, non facenti parte della Consulta. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive decadono e devono essere sostituiti. Pagina 109 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 5 Funzionamento della Consulta 1. La Consulta svolge la propria attività presso la sede della Giunta regionale o di altri locali posti gratuitamente a disposizione da parte di enti od organizzazioni rappresentate nella Consulta stessa. La Giunta regionale provvede ad assegnare i mezzi e a distaccare il personale occorrente per il funzionamento della Consulta che, a tal fine, può avvalersi anche di mezzi e personale posto gratuitamente a disposizione da parte di enti e organizzazioni rappresentate nella Consulta stessa. 2. Ulteriori articolazioni della Consulta per ambiti territoriali, nonché modalità di funzionamento, potranno essere deliberate dalla Consulta. 3. Nessun compenso o gettone di presenza può essere corrisposto ai componenti per la partecipazione alle riunioni. Ai componenti di cui alle lettere e) ed f) ed agli esperti eventualmente invitati alle riunioni, potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo le disposizioni vigenti. Art. 6 Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica 1. Gli Enti di cui all'articolo 1, già denominati Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'entrata in vigore della presente legge regionale sono trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP). 2. Le ATERP sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, hanno sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa. Successivamente all'entrata in vigore della legge quadro di riassetto degli IACP, con legge regionale le ATERP saranno trasformate in Enti pubblici economici dotati di autonomia patrimoniale e imprenditoriale, secondo i principi di cui alla suddetta legge nazionale. 3. Le ATERP, sin dal momento della loro istituzione a seguito della trasformazione dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari subentrano, di diritto, nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo a detti Istituti. 4. Nelle nuove province di Crotone e Vibo Valentia, in virtù della presente legge, vengono istituite le nuove ATERP aventi sede nei rispettivi capoluoghi di provincia. Dette Aziende subentrano di diritto nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo all'IACP di Catanzaro, in ragione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza. Art. 7 Attività dell'ATERP 1. L'ATERP provvede: a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed extra residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, Pagina 110 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari; ad effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, ad istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe provinciale degli assegnatari degli alloggi di ERP; b) a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o attuare opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati; c) a svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica; d) a gestire il patrimonio proprio e quello ad essa affidato da altri enti pubblici, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale; e) a stipulare convenzioni con gli Enti locali e con altri operatori per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c) e d), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali; f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore di operatori pubblici e privati; g) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi, secondo i prezzi praticati nello ambito dell'edilizia residenziale pubblica; h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sui programmi di riqualificazione urbana; i) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali. 2. La Regione assicurerà il concreto svolgimento delle attività e delle funzioni previste dal presente articolo, prioritariamente attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di ERP, ed inoltre con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili, nonché mediante ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attività di agenzia tecnica di supporto agli Enti locali e territoriali, anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate, in favore dell'utenza a basso reddito, e prezzi di mercato di cui al successivo articolo 19, lettera c ). La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti locali e territoriali utilizzeranno le ATERP per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma, fermo restando il potere di iniziativa nei programmi di ERP, riconosciuto dalla vigente normativa ad altri operatori pubblici e privati. 3. Per lo svolgimento di queste attività le ATERP potranno compiere tutte le necessarie attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano disposte dal Consiglio di Amministrazione. 4. Per il conseguimento delle predette finalità le ATERP potranno inoltre partecipare, sia con altri soggetti pubblici che privati, a società commerciali, consorzi od associazioni che abbiano oggetto Pagina 111 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione sociale analogo, affine o connesso a quello dell'Azienda, purché le modalità di tali partecipazioni consentano di garantire l'interesse dell'Azienda stessa. Art. 8 Statuto 1. Le ATERP deliberano lo statuto entro sessanta giorni dal primo insediamento del Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi unitari approvati dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare tenuto conto dei principi di cui alla legge regionale n. 7/1996. Art. 9 1 Articolazione organizzativa delle ATERP “1. Ciascuna Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) costituisce una struttura organizzativa articolata in un settore amministrativo ed in un settore tecnico, in servizi ed uffici, in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Le funzioni di direzione generale e di coordinamento di ciascuna ATERP sono svolte dal direttore generale, mentre le funzioni direttive amministrative e tecniche, sono svolte rispettivamente da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico” Art. 10 2 Organi 1. Sono organi dell’ATERP: a) il direttore generale; b) il collegio dei revisori dei conti. 2. il direttore generale dell’ATERP è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, in analogia a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. La nomina deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del direttore generale in carica. 3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori sugli atti relativi alle rispettive competenze. 4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, facendo riferimento agli elenchi di cui alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. 5. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati, con provvedimento motivato dal direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dell’incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico”. Art. 11 3 1 Articolo così sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 Articolo così sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 3 Articolo soppresso dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 2 Pagina 112 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 12 4 Compiti e funzionamento del Consiglio Amministrazione “1. Il direttore generale esercita le funzioni già attribuite al Consiglio di amministrazione, al Presidente, al Vice presidente e al direttore generale dalla Legge regionale 30 agosto 1996, n. 27”. 2. Il direttore generale può delegare le proprie funzioni tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, individuandole all’interno del relativo regolamento”. Art. 13 5 Art. 14 Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di ciascuna ATERP è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori contabili e residenti nella Provincia ove ha sede l'Azienda. Il Presidente è nominato con il medesimo provvedimento di nomina del collegio.6 2. Il Consiglio regionale nomina altresì due revisori supplenti. 3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile. Al Collegio compete in via primaria la funzione di controllo generale di legittimità e di merito su tutti gli atti che implicano impegni finanziari di bilancio, nonché il controllo sulla regolarità contabile e fiscale e la vigilanza sulla gestione economico finanziaria dell'Ente. Il Collegio è altresì tenuto ad attestare la rispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze della gestione. 7 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. 5. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto. Art. 16 Comitato Tecnico dell'ATERP 4 Articolo così sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 Articoli 13 e 14 assorbiti dal precedente articolo 12, così come sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 6 Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 7 Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 5 Pagina 113 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Presso ciascuna ATERP è costituito un Comitato Tecnico composto da: a) il Direttore Generale dell'Azienda, o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) il Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda; c) il Dirigente del settore regionale tecnico decentrato competente per provincia, o un suo delegato; d) due8 esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dall'Assessore regionale al ramo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alle sedute del Comitato partecipa, con diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato del Comune interessato all'intervento in esame. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'azienda, nominato dal Direttore Generale. 3. Alla discussione in Comitato Tecnico può chiedere di partecipare il rappresentante legale o il delegato dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione. 4. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il Comitato esprime altresì parere obbligatorio su: a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni; b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnicodimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale; c) richieste di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili. 6. Il Comitato Tecnico esprime inoltre pareri su richiesta del Direttore Generale o degli Enti interessati ed è convocato dal Direttore Generale dell'Azienda.9 7. Il Comitato è costituito con deliberazione del Direttore generale dell'ATERP e resta in carica per la durata dello stesso.10 8 Comma così modificato dall’art. 26, comma 1 primo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, che sostituisce la parola “tre” con la parola “due”. 9 Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14. 10 Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14. Pagina 114 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 8. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato è costituito con deliberazione del Commissario straordinario di cui al successivo articolo 22 e resta in carica fino alla costituzione del Comitato tecnico da parte del Direttore generale.11 9. In via transitoria, fino alla costituzione del Comitato di cui al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite presso ciascun IACP, a sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Art. 17 Gettoni di presenza 12 1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'ATERP compete una indennità mensile di carica il cui ammontare è pari rispettivamente al quaranta per cento e al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente. 2. Agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ATERP compete una indennità mensile di carica il cui ammontare è pari al settanta per cento dell'indennità spettante ai componenti il Comitato Regionale di Controllo, con le modalità agli stessi applicate, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente. 3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano i compensi e le indennità previste dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 15. 3.bis Ai Revisori supplenti di cui al comma 2, dell'articolo 15, in caso di partecipazione alle riunioni del Collegio in sostituzione dei revisori assenti, è corrisposta la somma di euro 100,0013. 4. Ai componenti il Comitato Tecnico dell'ATERP spetta un gettone di presenza, per ogni seduta cui partecipino e sino ad un massimo di dieci sedute annue, fatta salva ogni motivata esigenza di non ritardare le procedure in ordine alle funzioni di competenza14, nella misura prevista dalla legge regionale n. 40/1990, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente. Art. 18 Fonti di finanziamento 1.Le ATERP provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante: a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale; b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale rimborso spese generale di amministrazione e di manutenzione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente; 11 Comma così modificato dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14. Titolo così sostituito dall’art. 7 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14. 13 Comma aggiunto dall’art. 20, comma 2 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 14 Parole aggiunte dall’art. 26, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. 12 Pagina 115 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione c) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti; d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dall'articolo 7. Art. 19 Bilancio e programmi di attività dell'ATERP 1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti, fino alla trasformazione delle ATERP in Enti economici, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia e sulla base dello schema di bilancio tipo approvato con decreto interministeriale 10/10/1986 n. 3440. In allegato al bilancio consuntivo le ATERP devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare: a) la quota dei costi generali non ripartibili; b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati; c) la differenza, per i servizi espletati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate. Art. 20 Vigilanza e controllo sugli organi e sugli organi e atti delle ATERP 1. Le ATERP inviano annualmente alla Giunta regionale, per il successivo inoltro al Consiglio regionale: a) una relazione sull'attuazione dei programmi di ERP e delle attività svolte; b) copia del Bilancio preventivo e consuntivo. 2. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, esercita la vigilanza sull'amministrazione delle ATERP e può disporre ispezioni e verifiche ai fini dell'accertamento delle circostanze di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, ovvero ove ricorrano i presupposti di cui al comma 5 dell'articolo 15 o per altri gravi motivi. 3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni riguardanti lo Statuto della Azienda, il Regolamento del personale e la pianta organica, il Bilancio previsionale ed il Conto Consuntivo; gli atti suddetti sono invitati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale che si pronuncia nei successivi 40 giorni; ove la Giunta regionale non si pronunci entro detto termine, gli atti si intendono assentiti. 4. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta regionale formuli rilievi o richieda chiarimenti agli Enti interessati. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Giunta regionale non si pronunci entro 20 giorni dal ricevimento della risposta degli Enti suddetti. Pagina 116 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'ATERP, la Giunta regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta, informandone il Consiglio regionale. Art. 21 Stato giuridico e trattamento economico del personale 1. Fino alla emanazione della legge regionale di trasformazione delle ATERP in Enti pubblici economici, ai dirigenti e dal personale delle Aziende si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie locali", nonché di ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale. 2. Entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto le ATERP determinano la dotazione organica del personale sulla base della verifica dei carichi di lavoro. 3. Fino all'approvazione della dotazione organica del personale non sono consentite nuove assunzioni. Art. 22 Norme transitorie 1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge gli Organi dei preesistenti Istituti Autonomi per le Case Popolari operanti in Calabria decadono automaticamente senza ulteriori formalità. 2. Per la data di cui al precedente comma 1 il Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo, nomina, per ciascuno dei preesistenti istituti Autonomi per le Case Popolari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, un Commissario Straordinario, che abbia la residenza nella Provincia ove ha sede l'ATERP, il quale adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione dell'amministrazione dell'Ente nella fase di trasformazione in Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché per costituire le condizioni per l'insediamento dei nuovi organismi istituzionali dell'ATERP e per il funzionamento a regime dei nuovi Enti, in particolare per l'analisi dei modelli organizzativi e la verifica dei carichi di lavoro in funzione dei nuovi compiti istituzionali. A tali compiti si deve far luogo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Per la medesima data di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore al ramo, nomina i Commissari Straordinari per le ATERP di nuova istituzione, con sede in Crotone e Vibo Valentia, che abbiano la residenza nelle rispettive province, per l'adozione, di concerto con il Commissario dell'ATERP di Catanzaro, di ogni provvedimento propedeutico all'insediamento degli organi istituzionali, cui si deve far luogo entro il termine indicato al precedente comma. 4. Fino alla effettiva costituzione delle ATERP di nuova istituzione in Crotone e Vibo Valentia ed all'insediamento dei relativi organi istituzionali, l'ATERP di Catanzaro assicura strutture, personale Pagina 117 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione e quant'altro occorra per l'attività di ordinaria amministrazione e sarà coordinata direttamente dai rispettivi Commissari per le attività di competenza nei territori delle due nuove Province. 5. I Commissari Straordinari nominati ai sensi della presente legge presso i preesistenti IACP predispongono, entro centottanta giorni dall'insediamento, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi Enti. 6. Il Commissario Straordinario nominato presso l'IACP di Catanzaro predispone gli atti previsti al precedente comma 5 operando altresì, di concerto con i Commissari Straordinari per le neo istituite ATERP di Crotone e Vibo Valentia, la ripartizione dei rapporti giuridici e del patrimonio tra le ATERP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in ragione delle rispettive competenze per territorio. 7. La Giunta regionale, trascorsi i centottanta giorni di cui al quinto comma, verifica l'attuazione delle attività previste anche al successivo sesto comma e procede alla contestuale sostituzione dei Commissari e del Direttore Generale in presenza di accertate inadempienze. 8. I documenti predisposti ed adottati dai competenti Commissari a sensi dei precedenti commi 5 e 6 vengono approvati dalla Giunta regionale. Dopo tale approvazione i competenti Commissari Straordinari, ovvero i Consigli di Amministrazione delle ATERP eventualmente subentrati, richiederanno ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei Registri Immobiliari ed ai Direttori degli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie, in esenzione di qualsiasi diritto, emolumento o rimborso. 9. Con l'entrata in vigore della presente legge, qualora siano ancora esistenti presso gli IACP le assemblee dei socio conferenti, esse si intendono automaticamente sciolte. Contestualmente vengono rimborsatele quote nominali a suo tempo sottoscritte e conferite, mentre eventuali apporti patrimoniali rimangono nella piena titolarità e disponibilità dell'Azienda. 10. Il personale degli IACP continua adoperare presso le ATERP con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 11. In fase di prima applicazione l'incarico di Direttore Generale è conferito dai Commissari ai Direttori Generali degli IACP trasformati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi casi eccezionali in cui, con provvedimento motivato, ritengono di scegliere il Direttore Generale ai sensi dell'articolo 14, 5° comma. L'incarico ha termine al compimento del terzo mese successivo all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ATERP. 12. In fase di prima applicazione gli incarichi di Dirigente dei settori in cui è articolato l'Ente sono conferiti dai Commissari, tenuto conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita rispetto agli incarichi da conferire, ai Dirigenti in servizio in relazione alle posizioni precedentemente ricoperte, salvi casi eccezionali in cui, con provvedimento motivato, ritengono di scegliere i Dirigenti stessi secondo le procedure e con le modalità di cui all'articolo 14, 5° comma. 13. Il personale dell'IACP, che risultasse in esubero a seguito della revisione della dotazione organica delle ATERP, è inquadrato nelle dotazioni organiche delle ATERP di Crotone e Vibo Valentia o in altri Enti regionali mediante le procedure previste dalla normativa in materia di mobilità. Pagina 118 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 14. Nella fase di prima costituzione delle ATERP di Crotone e Vibo Valentia, il personale già in servizio presso gli IACP può essere provvisoriamente comandato presso tali Aziende nei limiti dello stretto necessario per consentire l'avvio delle attività iniziali. Pagina 119 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32 Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 134 del 26 novembre 1996) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8 e 23 dicembre 2011, n. 47) TITOLO I Principi generali e funzioni normative Art. 1 Ambito di applicazione della legge 1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però. non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali. Art. 2 Nozione di alloggi dell'edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P) 1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case-parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standard abitativi adeguati. Art. 3 Esclusioni 1.Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi: a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata; Pagina 120 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione. 2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Art. 4 Nozione di alloggio adeguato 1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978. n.392, non inferiore a: a) mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; b) mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone; c) mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone d) mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone. Art. 5 Nozione di alloggio improprio ed antigienico 1. Agli effetti della presente legge si intende per: 1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage e le cantine; 2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno due delle seguenti fattispecie: a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m.2,70, ridotta a m.2,40 per i vani accessori; b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq.9 per una persona e mq. l 4 per due o più persone; c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili; d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M.5 luglio 1975; Pagina 121 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma. lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Art. 6 Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio 1. Ai fini della presente legge si considera: 1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; 2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9; 3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso. Art. 7 Nozione di nucleo familiare 1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola. 2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado. 3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi. Art. 8 Nozioni di particolari categorie sociali 1. Ai fini della presente legge è considerato: Pagina 122 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60° anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap; b) portatore di handicap, il cittadino affetto da menomazioni cosi come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che comportino una situazione di gravità e ridotte o impedite capacità motorie, ed una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 70 per cento; c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero quella formata da una persona singola con non più di n. 2 (due) minori conviventi da almeno 2 (due) anni; d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio. Art. 9 Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento 1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25.3.1982, n.94. 2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di lire 24.000.000 per nucleo familiare di due componenti.1 3. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di lire 6 milioni; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici. 4. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di lire 2 milioni. 5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione. 1 Comma così modificato dall'art. 7, comma 8, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14. Pagina 123 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati. TITOLO II Assegnazione degli alloggi CAPO I Requisiti per l'assegnazione Art. 10 Requisiti 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata; b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi del precedente articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente; d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno; e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo 9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge; f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Art. 11 Requisiti particolari 1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente attuatore, stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a quelli previsti dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o per soddisfare peculiari esigenze locali con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale. Pagina 124 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero degli assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto. Art. 12 Permanenza dei requisiti 1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. 2. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali. CAPO II Organi preposti e procedimento di assegnazione Art. 13 Emanazione del bando di concorso 1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. 2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, dev'essere pubblicato dal competente Comune mediante affissione di manifesti, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando stesso. 3. I Comuni devono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione. 4. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Giunta regionale può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli Enti gestori competenti per territorio. Art. 14 Contenuti del bando di concorso 1.Il bando di concorso deve indicare: a) l'ambito territoriale di assegnazione; Pagina 125 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente articolo 10, nonché gli eventuali altri requisiti richiesti per specifici interventi; c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione; d) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della domanda; e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero. 2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine perla presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni, per i residenti nell'area europea, e di sessanta giorni, per i residenti nei Paesi extra europei. 3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo della domanda. Art. 15 Domanda di assegnazione 1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune nei termini previsti dal bando. 2. Essa deve indicare: a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'articolo 10 nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa; b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente; c) il reddito complessivo del nucleo familiare; d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio occupato (proprietà, possesso, uso); e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria; f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative al concorso. 3. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando. 4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria. 5. Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare di tutti i requisiti prescritti ai precedenti articoli 10 e 12. Pagina 126 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 16 Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori 1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate. 2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisito o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo articolo 17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, il Comune ha l'obbligo di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni accertamenti, fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità. 3. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso, costituente la graduatoria provvisoria, viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce alla graduatoria dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché' le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. 4. L'anzidetto termine di sessanta giorni è elevato a 120 giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti. 5. Il Comune, sulla base della previsione del numero degli alloggi in corso di costruzione o programmati, da assegnare nei due anni successivi al bando, determina il numero dei concorrenti (in misura almeno doppia rispetto al numero degli alloggi da assegnare) in testa all'elenco nei cui confronti è necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta. 6. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi. 7. Per la pubblicazione della graduatoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso. 8. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 9. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco. 10. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine perle opposizioni il Comune trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 17 la graduatoria dei concorrenti Pagina 127 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione unitamente a tutte le domande ed opposizioni presentate in tempo utile, nonché la documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica. 11. Nel caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta, scegliendo tra i dipendenti in servizio o anche a riposo della Regione stessa o delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP). 12. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo. Art. 17 Commissione di assegnazione 1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali. 2. La Commissione è composta da: a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale Amministrativo Regionale; Nel caso di impossibilità giuridica a designare un magistrato, le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza, designato dal Commissario del Governo nella Regione Calabria2; b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Segretario Comunale; c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Direttore Generale; e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici.Fino a quando non sarà nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica3. 3. Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale; in mancanza, provvede la Giunta regionale con deliberazione motivata. 2 3 Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12. Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12. Pagina 128 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia appartenente alla categoria di cui alla lett. a) del precedente comma 24. Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso5. 5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale6. 7. Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali; è in facoltà delle medesime, ove lo ritengano utile per il migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria. 8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Gli stessi comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un funzionario regionale che provvede al rimborso7. 9. I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive e l'Ente o Organismo che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di provvedere alla loro sostituzione. 10. L'Ufficio di segreteria della Commissione è formato da dipendenti delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) e/o del Comune ove ha sede la Commissione. 11. All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario verbalizzante. 4 Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12. Periodo aggiunto dall’art. 28, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 6 Comma sostituito dall’art. 28, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. 7 Periodo aggiunto dall’art. 41, comma 1 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Successivamente l’art. 28, comma 1, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 ha sostituito l’intero comma. Ulteriormente modificato dall’art. 23, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5/05/1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimborso.». 5 Pagina 129 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 12. I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento rispetto ai membri componenti la Commissione medesima che sono determinati nella misura prevista dalla presente legge8. Art. 18 Punteggi di selezione 1.Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo articolo 19. a) CONDIZIONI SOGGETTIVE 1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9:- non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3; 2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2; 3) nucleo familiare composto da: 3 o 4 persone: punti 2; 5 o 6 persone: punti 3; 7 o più persone: punti 4. 4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2. 5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 2. Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35o anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. 6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria: per un portatore di handicap: punti 3 per due o più portatori di handicap: punti 5 7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2. 8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione: punti 29 8 La L.R. 30 ottobre 2003, art. 2, ha così modificato il presente comma: l’espressione «dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40» è sostituita dalla seguente: «dalla presente legge». Pagina 130 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione a) CONDIZIONI OGGETTIVE 1) abitazione in alloggio: - improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4; - procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3; - antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2; 2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2; 3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con: - due persone a vano utile: punti 2; - tre persone a vano utile: punti 3; - quattro o più persone a vano utile: punti 4; 4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruenti di un alloggio di servizio: punti 410 Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2e 3 della medesima lettera b).La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente oda provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando. b) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI - richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2. Art. 19 Priorità 1.In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario: a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'articolo 18, lett. b), punto 4; b) alloggio improprio; c) alloggio procurato a titolo precario; 9 10 punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10 punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10 Pagina 131 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap. 2. Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva - e, a parità di questa, per una singola condizione soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo ulteriormente la parità, si procede al sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo 20, quarto comma. Art. 20 Formazione della graduatoria 1.La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 16, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate. 2. Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già acquisiti allegati al ricorso; non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che si riferiscono a condizioni soggettive o oggettive non indicate in domanda. 3. Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda, la Commissione segnala i nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa ed a trasmetterla alla Commissione. 4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Comune, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità. Il sorteggio viene effettuato dal Presidente della Commissione alla presenza del Segretario e di almeno due componenti la Commissione medesima. 5. L'anzidetto termine di trenta giorni, ove necessario, è proporzionalmente incrementato nel caso in cui al bando abbiano partecipato oltre 200 concorrenti. Qualora sia necessario prorogare ulteriormente gli anzidetti termini, il Presidente della Commissione dovrà darne motivata comunicazione al competente Assessorato regionale, al Comune e all'Ente gestore, indicando il maggiore termine occorrente, e ciò anche ai fini di modifiche della competenza territoriale della Commissione o di nomina di eventuali sottocommissioni, che potranno essere disposte dalla Giunta regionale. 6. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo. 7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge. 8. La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 31. In ogni caso è vietato procedere ad assegnazione di alloggi sotto forma di custodia. Pagina 132 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 21 Graduatorie speciali di assegnazione 1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati ai precedenti punti a.4 e a.5 dell'articolo 18, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, cosi' da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di eventuali alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30 per cento di tutti gli alloggi. 2. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui alla precedente lettera a.6 dell'articolo 18, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi inseriti in edifici realizzati o recuperati con eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. 3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale. 4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 31. Art. 22 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate, la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità odi inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella documentazione o a seguito di segnalazione da parte del Comune, provvede a richiedere agli Uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente. 2. In particolare, per quanto riguardai requisiti di cui alla lettera c), d) ed e) del precedente articolo 10, la Commissione può interessare gli Uffici Finanziari preposti richiedendo il relativo accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni utile elemento di valutazione della capacità contributiva del concorrente. 3. Per il requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, inoltre, la Commissione qualora il reddito documentato appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti. 4. I concorrenti per i quali gli eventuali accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria vengono collocati in apposito elenco da pubblicare in calce alla graduatoria stessa e, dopo la conclusione degli accertamenti vengono inseriti, nella graduatoria medesima con il punteggio loro spettante. Art. 23 Aggiornamento della graduatoria di assegnazione Pagina 133 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1.La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi. 2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli. 3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. 4. La Commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio. 5. I Comuni, possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, (e comunque non inferiore al 7 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio). 6. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda. 7. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli. Art. 24 Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione 1.Il Comune prima dell'assegnazione accertala permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti. 2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa. 3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Sindaco con lettera raccomandata all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, può formulare le proprie controdeduzioni. 4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione. 5. In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma precedente, il sorteggio fra gli ex equo verrà effettuato inserendo nell'apposita urna tanti numeri quanti Pagina 134 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione sono i concorrenti compresi nella posizione di ex equo aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Verrà quindi estratto un solo numero che determinerà la nuova posizione del concorrente che ha subitola modificazione del punteggio. Art. 25 Disponibilità degli alloggi da assegnare 1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare. 2. Per gli alloggi di nuova costruzione da recuperare l'Ente attuatore è tenuto a comunicare al Comune, contestualmente alla consegna dei lavori, la data presunta di ultimazione dei lavori e, non appena possibile, la data di effettiva disponibilità degli alloggi stessi. 3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della data di rilascio non appena nota, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Art. 26 Assegnazione e standard dell'alloggio 1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta dal Sindaco del Comune territorialmente competente, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. 2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani -calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 27.7.1978, n. 392, in vani convenzionali di quattordici metri quadrati - e composizione numerica del nucleo familiare dell'assegnatario. 3. Il calcolo per la trasformazione della superficie in vani convenzionali deve essere eseguito con arrotondamento per difetto. 4. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi non può essere superato il seguente rapporto fra nucleo familiare e vani: a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 3,5 vani convenzionali; b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 4,0 vani convenzionali; c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5,0 vani convenzionali; d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 6,0 vani convenzionali; e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: oltre 6,0 vani convenzionali. Pagina 135 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domanda con pari e più grave connotazione di bisogno. Art. 27 Scelta dell'alloggio 1.Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne dà comunicazione, con lettera raccomandata, agli aventi diritto ed all'Ente gestore. 2. L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel caso che gli alloggi non siano ancora disponibili e non oltre il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili. 3. L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione, convoca gli interessati per la scelta degli alloggi. 4. La scelta, nell'ambito degli alloggi da assegnare, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Gli assegnatari nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, i quali, pur se collocati nella graduatoria speciale di cui all'articolo 21, 2o comma, non abbiano potuto usufruire di un alloggio riservato a tali categorie, hanno titolo ad effettuare la scelta dell'alloggio prioritariamente rispetto agli altri assegnatari, purché utilmente collocati in graduatoria; in tal caso l'assegnazione può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni sul rapporto nucleo/vani, di cui al precedente articolo 26, 4o comma, e l'alloggio sarà adeguato a cura dell'Ente gestore che imputerà la relativa spesa alla gestione speciale ex articolo 10 D.P.R. n.1036/1972, giusta quanto disposto dall'articolo 25, 3o comma, lettera B) della legge n. 513/1977. Successivamente la scelta verrà effettuata dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine utilmente collocati nelle graduatorie speciali predisposte dal Commissario di Governo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 31, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. 5. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato. 6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente. 7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli. 8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendono Pagina 136 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento. Art. 28 Consegna e occupazione degli alloggi 1.L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio. 2. L'alloggio consegnato ai sensi del precedente comma deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna. 3. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore - qualora non sia stata concessa proroga da parte del Sindaco per gravi e comprovati motivi, rappresentati dall'interessato con motivata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma precedente -intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci. 4. Qualora l'occupazione dell'alloggio non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione, che comporta la risoluzione del contratto. Art. 29 Contratti di locazione 1.Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. 2. Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà contenere: 1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario; 2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto; 3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili; 4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dello assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione dell'autogestione delle parti comuni e dei servizi connessi; 5) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e revoca dell'assegnazione; Pagina 137 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 6) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità; 7) l'indicazione dello stato e delle condizioni reali dell'alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell'Ente gestore; 8) l'indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell'alloggio nonché l'impegno da parte dell'Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall'assegnatario, dal canone di locazione. Art. 30 Conservazione dell'assegnazione 1.Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati che devono essere lasciati liberi per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, conservano il diritto all'assegnazione. 2. A tal fine gli Enti gestori, su autorizzazione della Giunta regionale, dispongono il trasferimento temporaneo o definitivo degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati. 3. I requisiti richiesti sono quelli perla permanenza che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di assegnazione provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Art. 31 Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa 1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 percento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza 11 laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari. 2. All'interno dell'aliquota di cui al 1° comma una quota di alloggi non superiore al 2 per cento è riservata a persone portatrici di handicap psicofisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di Salute Mentale(D.S.M.)delle Aziende Sanitarie. Una quota non superiore all'1 per cento è riservata ai servizi D.S.M. per la realizzazione di case protette e centri diurni. 11 Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 21 agosto 2007, n. 20 Pagina 138 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni. 4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza. 5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati. Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibere della Giunta regionale nn. 3181/ 1980, 3264/ 1980, 4028/1980 e 5053/1980 e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP. pubblicate sul B.U.R. n. 55/1980 e n. 9/1981. 6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità. 7. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e successive modifiche, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 per cento stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali o integrativi emanati dai Comuni stessi. 8. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione di apposita graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale. 9. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763. Art. 32 Subentro nella domanda e nella assegnazione 1.In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo l'ordine indicato nello stesso articolo. 2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. 3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. 4. La voltura del contratto è subordinata al pagamento di eventuali canoni arretrati. 5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltreché nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di Pagina 139 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione convivenza more uxorio, di parentela ed affinità,- anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 7 - nei confronti di persone prive divincoli di parentela o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva. 6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione. 7. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore. 8. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale. TITOLO III Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P. Art. 33 Definizione del canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare ai fini di reinvestimento, al recupero ed alla costruzione di alloggi. 2. Le entrate delle ATERP sono interamente soggette alle norme dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1977, n. 513. 3. Le entrate degli altri Enti proprietari o gestori debbono essere impiegate secondo le finalità delle lettere a), b) e c) dell'articolo 25 della legge n. 513 del 1977, sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo. 4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo. 5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato. Art. 34 Elementi per la determinazione del canone Pagina 140 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari. 2. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23.1.1993,n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 24.3.1993, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, il canone di riferimento sarà determinato, ove più favorevole all'assegnatario, con le modalità previste dagli articoli 12-24 della legge n. 392/1978. 3. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente articolo 9. 4. Gli aumenti dei canoni locativi attualmente in vigore presso gli Enti gestori, scaturenti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, decorreranno dal 1o gennaio e saranno applicati gradualmente nel periodo di anni tre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, 1° comma. 5. Gli Enti gestori, a tale fine, determineranno annualmente detti costi, nonché l'importo da versare al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, pari allo 0,50 per cento del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, onde stabilire l'entità del fabbisogno annuo complessivo del monte canoni. 6. L'aumento annuale non potrà essere in ogni caso inferiore ad 1/3 dell'importo complessivo di incremento dei canoni attualmente in vigore, dovendosi garantire il pareggio costi ricavi di cui al punto 8.6 della delibera CIPE 13.3.1995. 7. Le variazioni di aggiornamento dei canoni, accertate annualmente dall'ISTAT nel periodo di graduazione, saranno incluse nell'importo del canone relativo al quarto anno successivo. Art. 35 Calcolo del canone di locazione 1.Il canone di locazione degli alloggi è determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione dei canoni. A1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione minima INPS. Il canone mensile di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 è di lire 10.000 (diecimila). A2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti) sia non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato. Pagina 141 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti in tale fascia deve essere corrisposto un "canone sociale" pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto "canone sociale" è ridotto del 10 per cento per ogni componente nel nucleo oltre le due persone; per ogni componente che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del canone in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non può comunque derivare un "canone sociale" inferiore a lire 3.000 mensili per vano convenzionale; tale importo viene adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi accertati dall'ISTAT per l'anno precedente. B1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia non superiore a lire 24.000.000. I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B , sono tenuti a corrispondere un "canone di riferimento" pari al 3 per cento del valore catastale dell'alloggio. B2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia compreso tra lire 24.000.000 e lire 27.000.000. I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 3,1 per cento al 4 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 24.000.000 e quello massimo di lire 27.000.000; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra.12 B3) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia compreso tra lire 27.000.001 e lire 31.500.000. I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 4,1 per cento al 6 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire 27.000.001 e quello massimo di lire 31.500.000; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra. C) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui allo articolo 9, sia superiore al limite di decadenza che è stabilito in lire 31.500.000. I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono tenuti a corrispondere un canone di locazione pari al 7,5 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire 40.000.000 il canone di locazione subirà un ulteriore incremento di un punto percentuale rispetto al 7,5 per cento per ogni milione d'incremento del reddito. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone di riferimento è pari per i nuclei della fascia B al 75 per cento, per i nuclei della fascia B all'85 per cento e per i nuclei della fascia B al 100 per cento del canone determinato con le modalità previste dagli articoli da 12a 24 della legge n. 392/1978, mentre il canone di locazione per i nuclei familiari della fascia C è pari al 165 per cento del canone determinato con le disposizioni anzidette, con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire 40.000.000. 12 comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 Pagina 142 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di cui alla fascia B, pari al 75 per cento, all'85 per cento ed al 100 per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito delle rispettive fasce. 4. Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso l'applicazione di percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi stessi, non oltre il raggiungimento del limite inferiore di fascia. 5. I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere B, B, B e C sono ridotti, rispettivamente del 18 per cento, 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap. 6. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone. 7. Le ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, sia garantito il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per la edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge n. 457/1978, dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale. 8. Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno apporta eventuali necessarie variazioni al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione alle percentuali ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio. 9. Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate con deliberazione della Giunta regionale alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Art. 36 Aggiornamento dei canoni 1. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente aggiornati dagli Enti gestori in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal 1o gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34. Art. 37 Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito 1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma del successivo articolo 38. Pagina 143 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 38 Accertamento periodico del reddito 1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli Enti gestori e secondo le modalità di cui all'articolo 9. 2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertatala modificazione della situazione reddituale. 3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito. 4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il canone di cui al punto c)del precedente articolo 35. 5. Qualora il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di ERP sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, disoccupazione, decesso, ovvero per altre gravi e obiettive ragioni, da documentarsi con idonee certificazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, e ove tale diminuzione determini il passaggio ad una fascia di reddito inferiore, l'Ente gestore dispone la riduzione del canone a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. TITOLO IV Norme per la gestione e autogestione degli alloggi Art. 39 Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi E.R.P. 1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento. 2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autogestione viene attuata al momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari. 3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari. 4. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore può, sentite le Organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione ovvero può sospendere la prosecuzione per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative. Pagina 144 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. All'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 14 del 14 aprile 1983 dopo le parole "Regione Calabria" aggiungere: "avvalendosi delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)". 6. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: "Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lett. a), b) e c), le ATERP curano l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari che, ove non già in possesso delle stesse Aziende, dovranno essere forniti dagli Enti proprietari degli alloggi". 7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1983 è sostituito come segue: "La rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e in gestione delle ATERP dovrà essere espletata entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge". 8. All'articolo 6 della legge regionale n. 14/1983 la frase terminale "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi", è sostituita con la seguente "si applicano le disposizioni dell'articolo 38, quarto comma, della presente legge". 9. All'articolo 8 della legge regionale n. 14/1983 la frase conclusiva che inizia con "che saranno" e chiude con… "spesa", è sostituita come segue: "ed iscritti al capitolo 2322101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria. (Con la legge annuale di bilancio saranno stanziati, ove necessario, fondi per il completamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe)". Art. 40 Modalità per l'autogestione dei servizi 1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare a gli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente. 2. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni. 3. Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentitele organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento tipo per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni nonché quelli perla ripartizione degli oneri tra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e delle parti comuni e per l'autogestione della manutenzione. 5. È in facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli Pagina 145 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione organi dell'autogestione una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota di cui alla lettera a) dell'articolo 19 del D.P.R.n.1035/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione. Art. 41 Alloggi in amministrazione condominiale 1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore. 2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio. 3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, perle delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi. TITOLO V Norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Art. 42 Finalità e ambito delle mobilità 1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce, d'intesa con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi. 2. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti l'Ente gestore deve approvare almeno ogni tre anni il programma di mobilità dell'utenza. 3. In sede di prima applicazione della presente legge per gli anzidetti Comuni il programma deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. 4. Per la mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'articolo 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, su Pagina 146 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione proposta dell'Ente gestore, nell'ambito di un'aliquota massima del 25 per cento, da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra Enti proprietari. 5. Il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario. 6. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore. 7. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione. Art. 43 Domande e criteri di mobilità 1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune e all'Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47 sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità: 1) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria; 2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto; 3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o portatori di handicap. 2. Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'Ente gestore può, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso. Art. 44 Commissione per la mobilità 1. La Commissione per la mobilità è costituita dall'Ente gestore ed è cosi' composta: 2 dipendenti designati dal Direttore Generale dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di Presidente; 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza; - 2 dipendenti del Comune in cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità. 2. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono almeno nominati tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente. Pagina 147 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Per le altre norme di funzionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 5, 6 e 7. 4. La Commissione formulala graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti perla conservazione dell'alloggio. 5. La Commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza. 6. Trascorso tale termine la Commissione esamina le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Art. 45 Norme per la gestione della mobilità 1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni: a) è data priorità all'effettuazione dei cambi richiesti da assegnatari nel cui nucleo sia presente un portatore di handicap e/o fondati su gravi motivi di salute, attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione; b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sovraffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli; c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nello stesso edificio; d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative; e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente articolo 26. 2. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio, vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale. 3. Gli Enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisicotecnica degli alloggi e degli edifici. TITOLO VI Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale Pagina 148 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 46 Annullamento dell'assegnazione 1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato dal Sindaco del Comune competente per territorio nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. 2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario dell'alloggio un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e documentate, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore. 3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio. 4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione. 5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto. 6. L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe. 7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo. Art. 47 Decadenza dell'assegnazione 1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata; c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali; Pagina 149 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e); e) fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48. 2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione che nella fattispecie non è richiesta. 3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio. 4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo. 5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. 6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1o comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513. Art. 48 Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito stabilito per l'assegnazione, aumentato del 75 per cento. 2. Gli assegnatari con reddito superiore al limite sopra indicato, ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, gli assegnatari interessati sono collocati nella fascia di reddito "C" e devono corrispondere il canone di locazione nella misura stabilita per tale fascia, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite. 3. La Regione, nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli Enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione - in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbia no ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario. Art. 49 Fondo sociale 1. È istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le Pagina 150 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità e le forme di funzionamento del fondo. 3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato: a) da una contribuzione regionale, che viene annualmente ripartita dalla Giunta tra le ATERP in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione; b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare delle ATERP non avente destinazione abitativa; c) da altre eventuali contribuzioni da parte di Enti e soggetti pubblici e privati. Art. 50 Accesso al Fondo Sociale 1. Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo 49: a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, nelle fasce A e A per il calcolo del canone di locazione; b) gli assegnatari che si trovano temporaneamente, a causa di accertato e prolungato stato di disoccupazione e/o di grave malattia, in condizioni di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote accessorie. 2. L'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo Sociale viene effettuato dagli Enti gestori sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari regolarmente costituite. 3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari di cui al precedente comma, possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del Fondo Sociale prima che l'Ente gestore emetta il provvedimento. 4. Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentati, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l’utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza.13 Art. 51 Risoluzione del contratto 13 comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 Pagina 151 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione. 2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora. 3. Sui canoni non corrisposti sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita per le obbligazioni tributarie. 4. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente decadenza, il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non inferiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe. 5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165. 6. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dalle ATERP e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone. 7. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma precedente l'ATERP determina le modalità di recupero delle somme dovute. Art. 52 Occupazioni e cessioni illegali di alloggi 1.L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. 2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate. 3. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 8/1995. 5. Nei confronti degli occupanti abusivi il legale rappresentante dell'Ente gestore persegue con querela ai sensi dell'articolo 633 del codice penale. Pagina 152 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 6. Il termine previsto dall'articolo 1, 1° comma della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è fissato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Limitatamente ai casi di cessione illegale di alloggi, detto termine viene fissato alla data del 31 dicembre 2004.14 7. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad una durata massima di cinque anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i casi di documentata necessità, derivante da motivi reddituali del nucleo familiare del richiedente, a discrezione dell’Ente Gestore, può essere concesso il versamento, a titolo di acconto, di un importo inferiore15. Art. 53 Esclusione dell'assegnazione 1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e dell'articolo 53, ultimo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente. 2. Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel comma precedente, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore. 3. I termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero. 4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergono elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della Commissione di assegnazione. 5. Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo 47. 6. L'esclusione dall'assegnazione può avere luogo soltanto nelle fasi successive all'approvazione della graduatoria definitiva. Art. 54 Riscossione del canone 1.Al fine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione per la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale emanerà direttive, con apposito schema di convenzione, per la razionalizzazione del sistema di riscossione stesso. 2. Le direttive di cui al comma precedente dovranno garantire la tutela degli inquilini rispetto ad oneri aggiuntivi. 14 15 Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8) Comma così sostituito dall’art. 47, comma 2 lettera a), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Pagina 153 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie Art. 55 Bandi di concorsi già pubblicati 1. L'assegnazione degli alloggi relativi a procedure concorsuali, i cui bandi sono stati resi noti almeno centoventi giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive integrazioni e modificazioni 2. Le graduatorie formulate ai sensi del citato D.P.R. n. 1035/1972 conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge. 3. I concorsi emanati successivamente alla data indicata nel precedente comma primo sono annullati di diritto e di partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti della presente legge. 4. Per le graduatorie non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante la predisposizione di un'unica graduatoria sulla scorta dell'unificazione delle domande prodotte in riferimento ai bandi pubblicati alla data del 31.3.1996. Art. 56 Emanazione dei bandi 1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13 vengono emanati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 2. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 17. 3. Fino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 17 sono prorogate le funzioni esercitate dalle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 1035/1972. Art. 57 Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito 1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, l'accertamento del reddito ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, deve essere compiuto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. 2. Gli Enti gestori, graduano i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza di cui al precedente articolo 47, secondo i seguenti criteri: a) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito Pagina 154 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione convenzionale superiore al 50 per cento del limite consentito per la conservazione della qualità di assegnatario; b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore al 25 per cento del limite consentito per la permanenza; c) entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito convenzionale compreso nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato sino al 25 per cento. 3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono più consentite ulteriori forme di proroga dell'esecuzione del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 48. Art. 58 Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero pastorale 1. Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati a concedere in comodato gratuito, per un tempo non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabile, gli immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnati o comunque adibiti ad attività pastorali, culturali, sociali, di accoglienza e ristoro, ricreative, svolte senza fine di lucro da enti parrocchiali, istituti religiosi, associazioni confessionali, nonché da associazioni di volontariato riconosciute dalla competente autorità religiosa ed iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale n. 46/1990, cosi' come modificata dalla legge regionale n. 18/1995. 2. La concessione viene effettuata dagli enti gestori alla competente autorità religiosa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 21/1990, su richiesta della stessa. Art. 59 Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari 1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati e rappresentati sindacalmente. Art. 59 bis 16 Adempimenti transitori 1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l’importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni 16 Articolo aggiunto dall’art. 11 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8, successivamente modificato dall’art. 24 , comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e dall’art. 12, comma 1 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e successivamente sostituito dall’art. 29 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Pagina 155 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione concordate dalle parti , nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatarí, in deroga all’articolo 38, comma 4, della presente legge, nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l‘effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica. 2. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all’Assessorato regionale ai lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione. 3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti. Art. 59 ter Estinzione del diritto di prelazione 1. Il diritto di prelazione previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi all’ATERP un importo pari al 5% del valore dell’alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge. 2. I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex lege 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l’acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla vendita degli immobili già assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle alienazioni all’acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei comuni medesimi. 3. Le alienazioni degli alloggi sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni17. 4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/199318. 17 Articolo aggiunto dall’art. 24, comma 1, lett. b) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Comma così sostituito dall’art. 37, comma 1, primo trattino della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1996, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.». 18 Pagina 156 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti o all'interno dei quali si verifichi la necessità di attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti di reddito previsti per la permanenza nell'assegnazione. 19 6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla sistemazione degli atti catastali. 7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla Legge 560/93 e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l'attuazione del precedente comma 320. 19 L’art. 37, comma 1, secondo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «Ai fini della riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.». 20 Commi aggiunti dall’art. 47, comma 2 lett. b), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Pagina 157 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria. (BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19 e 23 dicembre 2011, n. 47) TITOLO VI Rendiconto generale e scritture contabili Art. 57 Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali 1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, in qualunque forma costituiti, sono: 1 a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni; b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge; 2 c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione. 2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale. 3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre. 1 2 Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7. Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7. Pagina 158 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l’esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi3 dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L’esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi4. 5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno. 6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alla strutture regionali competenti. 7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Ragioneria Generale per la definitiva istruttoria di propria competenza.5 La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.6 8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente.7 3 Comma così modificato dall’art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole “tre dodicesimi” con le parole “quattro dodicesimi”. 4 Comma così modificato dall’art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole “oltre i tre mesi” con le parole “oltre i quattro mesi”. 5 Comma così modificato dall’art. 10, comma 4, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18. 6 Commi 3, 4, 5, 6 e 7 aggiunti dall’art. 5, comma 3, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7 7 Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. e) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40. Pagina 159 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). Art. 2 ter 1 1. 2. Le indennità di carica del Presidente, del Vice-Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all’art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 – come modificato dall’art. 1, comma 13, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell’art. 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 32. 3. L’articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è sostituito dal seguente: "2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali". 4. Le indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all’art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 – come modificato dall’art. 21 bis, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell’art. 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. 5. L’articolo 10, comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 è sostituito dal seguente: "2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali". 6. 3 7. Le indennità dei componenti dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, diversi di quelli di cui ai commi precedenti ed i cui costi gravano - anche indirettamente - sul bilancio regionale, sono ridotte del 20%. 8. L’articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è sostituito dal seguente: "2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali"4. 9. All’articolo 37, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 la parola "…quaranta…" è sostituita dalla parola "…trenta…" e la parola "…venti…" è sostituita dalla parola "…dieci…" 1 I commi 1, 13 e 14 sono abrogati dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28. Vedi art. 10, comma 4, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8. 3 Comma abrogato dall’art. 20, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7. 4 Il comma 8 ripete, per un mero errore materiale, il comma 3. 2 Pagina 160 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 10. 5 11. 12. 13. 14. 5 I commi 10, 11 e 12 sono abrogati dall’articolo 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 21. Pagina 161 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 13 Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) (BUR n. 15 del 16 agosto 2005, supplemento straordinario n. 3) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 gennaio 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 27 aprile 2011, n. 15 e 23 dicembre 2011, n. 47) TITOLO II (Disposizioni di carattere normativo) Articolo 29 2. Le ATERP sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all’80 % per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Pagina 162 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale. (BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47 e 28 dicembre 2011, n. 51) (N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47) TITOLO II RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI SUBREGIONALI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE Art. 9 (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali) 1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 101. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti subregionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10. 1 Comma interpretato autenticamente dall’art. 2, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che deve essere inteso nel senso che «esso si applica anche agli Enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38. Gli eventuali oneri derivanti dalla mancata applicazione della medesima disposizione sono a carico degli stessi Enti». Pagina 163 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all’80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009. 5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. 7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi. 8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo. 9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19. 10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi Pagina 164 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19. 11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali. 12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione. 13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti subregionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011. 14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità. Art. 10 (Riduzione delle spese per i collegi dei revisori) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri: − entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento; − entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento; − entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento. 2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti. 3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00. 4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento. 5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori. 6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento. Pagina 165 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione. 8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate. Art. 11 (Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali) 1. Nelle more dell'approvazione di una normativa di riorganizzazione degli enti subregionali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l'assetto organizzativo delle Fondazioni operanti partecipate dalla sola Regione Calabria è modificato mediante concentrazione di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ad un organo individuale, che sarà individuato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente. 2. Con la nomina del nuovo organo individuale, i corrispondenti organismi collegiali si estinguono ed i relativi componenti cessano di diritto. 3. Gli Enti strumentali diversi dai precedenti, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. 4. Le disposizioni che precedono abrogano ogni altra disposizione, contenuta nelle leggi istitutive dei vari Enti, incompatibile con l'attuazione delle medesime. La Giunta regionale è autorizzata al compimento di tutti i relativi atti esecutivi. 5. Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della stessa Fondazione, sono poste in essere annualmente sulla base di un apposito atto di indirizzo definito con provvedimento della Giunta regionale che, a tal fine, esercita poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione dell'attività della medesima. 6. Tutte le determinazioni concernenti atti di amministrazione straordinaria della Fondazione Field e le decisioni di determinante rilievo per l'attività sociale sono assunte previa approvazione da parte della Giunta regionale. Sono attività di determinante rilievo: l'approvazione dei bilanci, la relazione programmatica annuale, i piani ed i programmi, le modifiche statutarie, i regolamenti interni e la struttura organizzativa societaria, la redazione degli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra Regione e Fondazione e nel cui ambito sono determinati il livello di remunerazione per i servizi resi e le modalità ed i tempi di informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso. 7. La Regione Calabria, quale organo di controllo delle attività della Fondazione, statuisce ed integra i casi di decadenza di diritto ed esclusione degli organi istituzionali della Fondazione dalla rispettiva carica in quanto non previsti dallo Statuto societario: a) costituisce causa di decadenza di diritto dalla carica per organo individuale e membri degli organi collegiali la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, delle condizioni previste dall'articolo 2832 codice civile; Pagina 166 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione b) costituisce causa di esclusione il rinvio a giudizio per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio con particolare riguardo a quelli di mafia e di usura. 8. La decadenza di diritto e l'esclusione dalla carica sono deliberate dalla Giunta regionale2. 2 Commi aggiunti dall’art. 29, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Pagina 167 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). Art. 8 (Adeguamento dei bilanci degli enti ed organismi strumentali e delle aziende della Regione, delle società controllate e degli altri organismi controllati dalla Regione) 1. A partire dall'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, provvedono al graduale adeguamento dei rispettivi sistemi contabili e schemi di bilancio ai principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo. 2. I rappresentanti regionali presenti nelle società controllate dalla Regione sono tenuti a promuovere ogni azione tesa alla realizzazione delle disposizioni dettate nel presente articolo in quanto applicabili alle società. A tale fine, con cadenza trimestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento competente in materia di controlli, sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Gli enti, organismi, aziende e società del Servizio sanitario regionale sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011. 4. Per le finalità di cui al comma 1, dal 1^ gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti ed organismi strumentali e aziende della Regione, delle società controllate e altri organismi controllati dalla Regione. 5. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria, nel primo esercizio di sperimentazione, provvedono: a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione; b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2013 e agli esercizi successivi; c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione; Pagina 168 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione); e) al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel succitato principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato. f) La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 4, lettera d). 6. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 4, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale. 7. A decorrere dell'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico. Gli stessi enti, nella fase di previsione, gestione e rendicontazione, fanno riferimento ad un comune piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economicopatrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica e dovrà essere conforme a quello adottato dall'Amministrazione regionale. 8. A partire dall'esercizio finanziario 2012 tutti gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto. 9. A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale, non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria, adeguano la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione, e ai principi del codice civile. 10. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale partecipano alla rilevazione SIOPE, individuando tra le codifiche gestionali vigenti quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione, e allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni, programmi e macroaggregati, raccordati secondo la classificazione COFOG in conformità alla medesima ripartizione della spesa dell'amministrazione regionale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Pagina 169 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 11. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, contestualmente al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale: a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti; b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page); c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 12. Gli indicatori autonomamente individuati dagli enti sub regionali, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 118/2011, devono essere coerenti a quelli dell'Amministrazione regionale e devono costituire un sistema comune di indicatori di risultato. 13. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi sistemi informativi di contabilità, assicurandone la compatibilità con il sistema informativo dell'amministrazione regionale. 14. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori direttive alle quali i soggetti giuridici di cui al comma 1 devono conformarsi al fine di garantire: a) l'adozione di regole contabili uniformi; b) l'utilizzazione di un comune piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilità nazionale e regionale; c) l'adozione di un bilancio consolidato; d) l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di quello economico-patrimoniale, ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; f) la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per i soggetti tenuti al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato. Pagina 170 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 9 (Ricognizione degli enti strumentali e delle società partecipate regionali) 1. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutti gli enti strumentali regionali, in qualunque forma costituiti, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il "Gruppo di amministrazione pubblica" le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale. 2. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutte le partecipazioni societarie regionali che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il "Gruppo di amministrazione pubblica" le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale. Art. 37 (Modifiche alla legge 25 novembre 1996, n. 32) 1. All'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: − il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993."; − al comma 5 sono soppresse le parole "Ai fini della riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore a dieci anni". Art. 39 (Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati) 1. Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati. 2. Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge. 3. Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi alla Commissione consiliare competente. Pagina 171 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili. Pagina 172 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013). TITOLO II Razionalizzazione delle Spese degli Enti Subregionali e delle Società Partecipate Art. 12 (Disposizioni in materia di società partecipate e di Enti subregionali) 1. La realizzazione della riduzione degli oneri finanziari degli Enti subregionali, per come indicato all’art. 9, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è garantita dalla riduzione del 20 per cento dei trasferimenti regionali agli Enti strumentali, nonché dalle riduzioni di spesa disciplinate nel presente Titolo. Art. 13 (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali) 1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica. 2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente. 3. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all’esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l’eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese. 4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. Pagina 173 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese. 6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all’articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma. 7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22. 8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3. 9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all’OIV regionale. 10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell’80 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all’art. 3, comma 5, della presente legge; b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici; c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all’articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; Pagina 174 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009; e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009; f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009; g) la spesa per l’attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009; h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture; j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi; k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; l) in attuazione dell’art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall’1 gennaio 2015. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: 1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; 2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti; 3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l’autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento «Controlli»; Pagina 175 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione m) a partire dall’anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire: 1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi; 2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati; n) predisposizione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell’individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile; o) predisposizione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi; p) ridurre del 20 per cento, rispetto all’anno 2009: 1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell’immobile stesso; 2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici; 3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l’acqua, il gas, e gli altri servizi; 4) le spese per la manutenzione di mobili, l’acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici; 5) le spese per l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; 6) le spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni; 7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti; 8) le spese postali e telegrafiche. 11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti subregionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l’anno 2013. 12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione, al Dipartimento «Controlli» e al Dipartimento regionale vigilante. Quest’ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all’Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario «ad acta», con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità. Pagina 176 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo. 14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti. Art. 38 (Riordino delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province) 1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 23, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è delegata ad approvare una proposta di legge per la disciplina, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province. 2. La proposta di legge è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 3. La Regione provvede a quantificare il debito maturato nei confronti delle Province derivante dalle minori risorse assegnate alle stesse rispetto al costo teorico del personale previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 27 marzo 2006 dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti delle Province. A tal fine, nel bilancio di previsione pluriennale 2013-2015, all’U.P.B. 1.5.01.01 è allocato l’importo massimo di c 16.000.000,00, di cui 8.000.000,00 nell’anno 2013. 4. L’erogazione alle Province delle somme di cui al comma precedente è effettuata in subordine a tutti gli adempimenti connessi al recupero delle somme percepite dalle stesse Province in ordine alle operazioni del POR Calabria 2000-2006 revocate o non completate entro il 30 settembre 2012, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 37, comma 5, della presente legge. 5. Per l’annualità 2013, alle Province sono assegnate le risorse finanziarie corrispondenti al costo effettivo del personale trasferito ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 effettivamente in servizio alla data dell’1 gennaio 2013, nonché le risorse connesse alle spese necessarie di funzionamento rideterminate alla luce delle misure di razionalizzazione previste nel decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e al Titolo I della presente legge. 6. Nelle more dell’approvazione della legge di riordino, alle stesse Province sono altresì trasferite per l’annualità 2013 risorse complessive per euro 7.800.000,00 allocate alle UPB 3.6.01.01 (capitoli 36010101 e 36010102) e 4.6.01.01 (capitolo 46010101) dello stato di previsione della spesa, al fine di adempiere alle funzioni a suo tempo trasferite in materia di diritto allo studio, difesa del suolo e presidio idraulico. Pagina 177 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25 Statuto della Regione Calabria. (BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27) TITOLO IX Attività economiche regionali e soggetti privati Articolo 54 (Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali) 1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l’intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà. 2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi. 3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria. 4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali. 5. A tal fine il Consiglio regionale: a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge; b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali. 6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio. 7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive. 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale. Pagina 178 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale. 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione. Pagina 179 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 180 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 181 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 182 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 183 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 184 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 185 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 186 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 187 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 188 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 189 di 190 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 190 di 190