UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
“CARLO BO”
L’INTERESSE COLLETTIVO ALLA
SICUREZZA DEL LAVORO:
ART. 9 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
Corso di Diritto della sicurezza del lavoro
A cura di: Luca Fraternali
Indice
1)
Premessa: i limiti della tutela codicistica (art. 2087 c.c.)
2)
Il contenuto dell’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori.
3)
Rapporto tra l’art. 9 Stat. Lav. e D.lgs. 626/1994.
4)
La tutela giudiziaria dell’interesse collettivo alla sicurezza del
lavoro.
5)
Ruolo svolto dalla contrattazione collettiva ai fini della tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Premessa: Interesse collettivo

Accanto al profilo individuale, posto dall’art. 2087 c.c., esiste anche un
interesse collettivo affinché l’ambiente di lavoro sia sicuro e salubre.
Interesse collettivo alla salute e alla sicurezza: interesse comune ad una
pluralità di soggetti che operano nello stesso ambiente di lavoro e che
sono esposti ai medesimi rischi.
Interesse collettivo
Ambito operativo più circoscritto,
riguarda una collettività o
un gruppo specifico di persone
≠
Interesse della collettività
Interesse generale, riguarda
un numero imprecisato
di soggetti
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I LIMITI DELLA TUTELA CODICISTICA
Il suo carattere
individuale
La sua lettura in chiave
prettamente risarcitoria
deficit sul piano della
tutela collettiva
deficit sul piano della
prevenzione
4
Art. 9 Stat. Lav.

L’art. 9 Stat. Lav. sancisce la dimensione collettiva della
sicurezza del lavoro:
“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
Rafforzamento sul piano collettivo delle posizione del
lavoratore già tutelato come singolo dall’art. 2087 c.c.
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Art. 9 Stat. Lav. (2)

Quindi carattere innovativo della norma dello Statuto rispetto all’art.
2087 c.c., dà al diritto alla sicurezza una dimensione collettiva,
soprattutto allo scopo di :
- garantire una maggiore effettività di questo diritto rispetto alla
dimensione individuale;
- far concorrere i lavoratori alla ricerca, individuazione e adozione di
quelle misure previdenziali che l’art. 2087 pone a carico esclusivo del
datore, assegnando ai lavoratori un ruolo attivo nella determinazione
del sistema di prevenzione.
L’art. 9 Stat. Lav. consente una più incisiva azione di tutela.
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Art. 9 Stat. Lav. (3)

L’art. 9 prevede sia un diritto di controllo sia un potere di promozione
in capo alle rappresentanze dei lavoratori, entrambi di ampia portata.
1) DIRITTO DI CONTROLLO
 Potere di indagine delle rappresentanze dei lavoratori, che hanno la
facoltà di accedere in tutti i locali dell’azienda, anche senza la presenza
del datore di lavoro o di suoi delegati.
Diritto potestativo: il datore ha l’obbligo di subire l’iniziativa delle
rappresentanze dei lavoratori, ed è esercitabile anche senza il preventivo
assenso del soggetto passivo – in questo senso la contrattazione
collettiva può determinare le modalità e tempi di esercizio di tale diritto
di controllo, al fine di contemperare gli interessi dei lavoratori con
quelli aziendali.
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Art. 9 Stat. Lav. (4)

Presupposto essenziale per un efficace controllo è l’informazione: le
rappresentanze per la sicurezza devono ricevere in tempo utile tutte le
informazioni necessarie ai fini del controllo.
2) POTERE DI PROMOZIONE
 Potere di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure
ulteriori a quelle già specificatamente prescritte dalla normativa
prevenzionistica, in quanto idonee a perseguire la salvaguardia della
salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
“Ricerca ed elaborazione”: richiede un’attività di studio e la
disponibilità di strumentazione tecnica; in questo caso le
rappresentanze per la sicurezza possono avvalersi della collaborazione
qualificata di esperti e di organi pubblici.
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Art. 9 Stat. Lav. (5)
“Promuovere……l’attuazione”: aspetto discusso dell ’ art. 9 Stat. lav.

Secondo un’interpretazione riduttiva si ritiene che la norma non
conferisca alla rappresentanze dei lavoratori un diritto all’applicazione
di queste misure azionabile anche in via giudiziaria.

A riguardo l’art. 19 del D.lgs. 626/1994 ne chiarifica il contenuto tramite
due previsioni:
- una riguarda la possibilità che il Rls può promuovere, tra l’altro,
l’attuazione delle misure di prevenzione;
- l’altra relativa al possibile ricorso alle “autorità competenti”, tra le
quali va compresa anche l’autorità giudiziaria.
Quindi è riconosciuto anche il ricorso alla via giudiziale.
9
Art. 9 Stat. Lav. (6)
Ma scarsa applicazione
Nonostante la previsione di questi strumenti di
tutela, nella pratica si è rilevato che “se esigua è
stata l’applicazione della prima parte della
disposizione, del tutto inapplicata è (stata) la sua
seconda parte” .
“A.Garilli – A-Bellavista, Innovazioni tecnologiche e Statuto dei
Lavoratori. I limiti ai poteri dell’imprenditore tra tutela individuale e
collettiva, in Lo Stato dei Lavoratori: vent’anni dopo, 1989, p. 157.”
10
Rapporto tra art. 9 Stat. Lav.
e D.lgs. 626/1994

Ci si è domandati se la disciplina prevista dall’art. 9 Stat. Lav.
sopravviva a quella contenuta negli art. 18 e 19 del D.lgs. 626/1994.
A riguardo l’art. 98 del D.lgs 626/1994 stabilisce il coordinamento tra lo
stesso e l’art. 9 Stat. Lav. prevedendo che “restano in vigore, in quanto
non specificatamente modificate…le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro”.

La dottrina prevalente considera l’art. 9 Stat. Lav. tacitamente abrogato,
in quanto assorbito dalla più dettagliata regolamentazione dell’art. 19
del D.lgs. 626/1994. Infatti, vista l’identità della materia trattata lo si
considera tacitamente abrogato, in applicazione del criterio previsto
dall’art. 15, disp. prel. c.c.:
“le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o
perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”.
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Rapporto tra art. 9 Stat. Lav.
e D.lgs. 626/1994 (2)

Altra parte della dottrina sostiene invece che l’abrogazione della norma
statutaria contrasterebbe con:
- il criterio direttivo generale impartito al legislatore delegato dalla
legge delega 142/1992;
- e con i principi della direttiva quadro 89/391/Ce, di cui il D.lgs.
626/1994 ne costituisce attuazione, i quali prevedono che la disciplina
di recepimento non può, in nessun caso, abbassare i livelli di tutela
esistenti.
Considerando abrogato l’art. 9 Stat. Lav. questo farebbe verificare tale
effetto, dal momento che gruppi minoritari di lavoratori che non si
sentissero rappresentati dalla rappresentanza prevista dall’art. 18 del
D.lgs. 626 rimarrebbero privi della possibilità di tutela che prima gli era
assicurata dall’art. 9 Stat. Lav.
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Rapporto tra art. 9 Stat. Lav.
e D.lgs. 626/1994 (3)

Con il D.lgs. 626/1994 cambia il quadro dei soggetti titolari dei diritti
collettivi in materia di sicurezza; il decreto li attribuisce al Rls quale
rappresentante “istituzionale” di tutta la collettività dei lavoratori
occupati in una determinata unità produttiva. Inoltre ad esso sono
riservate più penetranti attribuzioni e garanzie, diversamente da quelle
generiche riconosciute ai lavoratori dall’art. 9 Stat. Lav.

A riguardo, il D.lgs 626 rinvia alla contrattazione collettiva. L’art. 18
infatti attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di
determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione, il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti necessari al Rls per espletare
le sue funzioni.
Attenzione: ancora oggi, a distanza di più di 10 anni dall’emanazione
del D.lgs 626, non è ancora consolidata la presenza di un Rls in ogni
luogo di lavoro.
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La tutela giudiziaria dell’interesse
collettivo alla sicurezza del lavoro

Rare sono state le pronunce della Cassazione sull’art. 9 Stat. Lav.

Una prima questione ha riguardato la composizione delle
rappresentanze per la sicurezza. La Suprema corte ha fin dagli anni ’80
escluso la possibilità di comprendere nelle rappresentanze soggetti
esterni all’azienda, ammettendo il ricorso ad esperti per consulenze
solo dietro specifico mandato dei lavoratori (Cass., 5 dicembre 1980, n.
6339).

La Suprema corte si è pronunciata anche a riguardo del carattere
precettivo della norma statutaria, affermando che dall’art. 9 deriva un
vero e proprio diritto di pretendere la sottomissione del datore al potere
di controllo dei lavoratori, con il solo limite del rispetto degli altri diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione (Cass., 13 settembre 1982, n.
4874).
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La tutela giudiziaria dell’interesse
collettivo alla sicurezza del lavoro (2)
Si ritiene che al diritto stabilito dall’art. 9 corrisponda l’obbligo
del datore di assoggettarsi ai controlli delle rappresentanze dei
lavoratori, con la possibilità, secondo parte della dottrina, di
ricorrere in caso di rifiuto all’art. 28 Stat. Lav., che sanziona il
comportamento antisindacale del datore.
Il datore non può opporsi all’attività delle rappresentanze dei
lavoratori chiamando in causa l’esigenza di tutela del segreto
industriale, fermo restando che i soggetti che esercitano il
controllo sono obbligati al rispetto del segreto industriale.
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La tutela giudiziaria dell’interesse
collettivo alla sicurezza del lavoro (3)

A salvaguardia dell’interesse alla sicurezza ci si può anche rivolgere, sia
sul piano individuale che collettivo, al procedimento previsto dall’art.
700 c.p.c. che consente in caso di pregiudizio imminente e irreparabile
di rivolgersi al giudice per richiedere adeguati provvedimenti
d’urgenza.

Ammissibiltà/inammissibilità della costituzione di parte civile del
sindacato (e/o delle rappresentanze per la sicurezza) in ambito di
procedimenti penali a seguito di infortuni a lavoratori.
Mentre la giurisprudenza è orientata a riconoscere la legittimità del
sindacato a costituirsi parte civile nei processi penali per infortuni sul
lavoro, la Cassazione tende ad escluderla: in caso di danno fisico al
lavoratore, si prefigura solamente la lesione del diritto alla salute del
singolo lavoratore, e non tanto del diritto collettivo; solamente egli ha
titolo per pretendere il risarcimento del danno.
Questo solo nel caso di violazione di una norma di prevenzione.
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La tutela giudiziaria dell’interesse
collettivo alla sicurezza del lavoro (4)
Infatti in caso di violazione del diritto di controllo e promozione
riconosciuto alle rappresentanze dei lavoratori (dall’art. 9 Stat.Lav e
D.lgs. 626/1994) tale legittimazione viene riconosciuta.
A riguardo la Cassazione ha fornito interessanti aperture:
“ha escluso la legittimità del sindacato a costituirsi parte civile in un
procedimento penale per omissione dolosa di cautela antinfortunistiche
nonché per disastro e omicidio colposo a seguito di infortuni sul lavoro,
per il fatto di non risultare investito di alcun potere rappresentativo da
parte dei lavoratori coinvolti; dal che ne consegue che qualora i
lavoratori fossero stati iscritti al sindacato, comportando l’adesione
anche il mandato per rappresentarli, tale legittimazione avrebbe potuto
riconoscersi” (Cass. pen., 8 novembre 1993, Arienti e altri, in R. Guariniello,
Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione, 1994, p. 277).
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Ambiente di lavoro
e contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva ha svolto, e tuttora svolge, un ruolo decisivo
ai fini della tutela effettiva della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Già dagli anni ’70 le lotte del movimento sindacale hanno portato a
importanti conquiste: dal rifiuto delle “monetizzazione” del rischio, al
controllo di tutti i fattori nocivi, alla “validazione consensuale” (cioè la
conferma o meno della tollerabilità dell’ambiente di lavoro) ecc.

A questo periodo fece seguito, a partire dalla metà degli anni ’70, un
periodo di disillusione e autocritica e il ricorrente tentativo di rilancio
dell’iniziativa sindacale, tramite anche un maggior raccordo con le
strutture pubbliche di controllo, a seguito dell’emanazione della legge
di riforma sanitaria (legge 833/1978).
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Ambiente di lavoro
e contrattazione collettiva (2)





Crisi dell’azione sindacale. Limiti:
Erosione di quanto previsto dall’art. 9 Stat. Lav., con clausole
contrattuali “attuative” di fatto meno garantiste;
Presenza di nuove e simulate forme di monetizzazione dei rischi;
Nel procedere più per campagne che tramite una azione continuativa;
Soprattutto negli anni della crisi economica, ci si preoccupava più di
garantire l’occupazione che di rivendicare i diritti in materia.
 La dottrina ha dato una valutazione nel complesso negativa del ruolo
svolto dalla contrattazione collettiva in attuazione dell’art. 9 Stat. Lav:
dopo una forte spinta iniziale, si è visto un forte ridimensionamento
delle potenzialità racchiuse nell’art. 9.
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Ambiente di lavoro
e contrattazione collettiva (3)
 Eccessiva “sindacalizzazione” della tutela della salute e sicurezza del
lavoro: proprio per la natura stessa del contratto collettivo, momento di
compromesso, nell’ambito del quale i diritti indisponibili, come il
diritto alla salute, possono a volte diventare merce di scambio.

Però va rimarcato come abbia comunque svolto un importantissimo
ruolo, ha permesso di superare una dimensione puramente individuale
ed ha rappresentato in alcuni casi un incisivo strumento di pressione
nei confronti del datore di lavoro per l’adozione di concrete misure
prevenzionali.
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Art. 9 Stat. Lav. (2) - Università di Urbino