CORSO DI FORMAZIONE PER
AGENTI DI POLIZIA LOCALE
PREVENZIONE E
SICUREZZA NEI
CANTIERI EDILI
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE MEDICA –
Servizio Prevenzione
Ambienti Lavoro
OPERE
PROVVISIONALI
CADUTE DALL’ALTO
Albini Laura
Albera Stefano
RISCHI DI CADUTA
DALL’ALTO
OPERE
PROVVISIONALI
OPERE
PROVVISIONALI
Sono tutte quelle strutture ed opere
provvisorie indipendenti dalla struttura
del fabbricato, realizzate per garantire
la SICUREZZA di chi lavora nel
cantiere edile
OPERE
PROVVISIONALI
Si suddividono in base al loro UTILIZZO:
¾ di
SERVIZIO
¾ di
SICUREZZA
¾ di
SOSTEGNO
OPERE
PROVVISIONALI
di SERVIZIO:
per il transito ed il
sostegno dei lavoratori
con i propri attrezzi e
materiale
per il sostegno ed
il sollevamento dei
materiali
1 Ponti di servizio
˜ Andatoie e passarelle
˜ Copertura di vani e
botole
˜ Castelletti
OPERE
PROVVISIONALI
™Ponti di sicurezza
di SICUREZZA:
™Sbarramenti delle aperture
per evitare la
caduta di persone e
di cose
™Impalcati sopra i posti
di lavoro
™Mantovane parasassi
™Reti anticaduta
OPERE
PROVVISIONALI
di SOSTEGNO:
9 Casseforme
per il sostegno
delle strutture dei
fabbricati
9 Armature
9Centine
OPERE
PROVVISIONALI
di SERVIZIO:
per il transito ed il
sostegno dei
lavoratori con i
propri attrezzi e
materiale;
per il sostegno ed il
sollevamento dei
materiali
• Ponti di servizio
• Andatoie e passarelle
• Copertura di vani e
botole
• Castelletti
OPERE PROVVISIONALI di servizio
PONTE DI SERVIZIO
D.P.R.164/56 art. 56
9 Impalcati formati da assi di 5 cm.;
9 Tavola fermapiede alta almeno 30 cm.;
9 Distanza massima dal muro 20 cm.;
9 Basette poggianti su superfici solide.
OPERE PROVVISIONALI di servizio
ANDATOIE E PASSARELLE
D.P.R.164/56 art. 29
Le ANDATOIE devono avere:
¾ larghezza non minore di m. 0,60 quando sono destinate
soltanto al
passaggio di lavoratori;
¾ se utilizzate anche per il trasporto di materiali di m.1,20;
¾ la loro pendenza non deve essere maggiore del 50%;
¾ sulle tavole devono essere fissati listelli trasversali a distanza
non maggiore del passo di un uomo carico;
OPERE PROVVISIONALI di servizio
ANDATOIE E PASSARELLE
Andatoie e passerelle
devono SEMPRE
essere dotate
sul lato verso il vuoto
di normali parapetti e tavole fermapiede
OPERE PROVVISIONALI di servizio
ANDATOIE E PASSARELLE
NO
SI
Non circolare mai direttamente sui tetti in materiali fragil
quali amianto cemento (eternit), materie plastiche, ma su
passerelle previste per questo scopo
OPERE PROVVISIONALI di servizio
COPERTURA DI VANI E BOTOLE
D.P.R.164/56 art. 68
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di
lavoro devono essere circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza
non inferiore a quella
del piano di calpestio
dei ponti di servizio.
Protezione di
un’apertura orizzontale
con impalcato
Protezione di un’apertura
orizzontale con impalcato
OPERE PROVVISIONALI di servizio
COPERTURA DI VANI E BOTOLE
NO
SI
OPERE PROVVISIONALI di servizio
COPERTURA DI VANI E BOTOLE
Le aperture nei muri
prospicienti il vuoto o vani
che abbiano una profondità
superiore a m. 0,50
devono essere munite di
normale parapetto e
tavola fermapiede
oppure
essere
convenientemente
sbarrate in modo da
impedire la caduta di
persone
OPERE PROVVISIONALI di servizio
CASTELLETTI
Impalcato con tavole
non inferiore a 5 cm.;
Distanza massima dalla
costruzione 20 cm.;
OPERE PROVVISIONALI di servizio
ELEVATORE a CAVALLETTO
NO
SI
Portata max KG. 200
OPERE PROVVISIONALI di servizio
ELEVATORE a CAVALLETTO
puntone di reazione
quadro elettrico generale
staffoni cm. 20 min.
contenitori zavorra
fermapiede cm. 30
OPERE PROVVISIONALI di servizio
ELEVATORE a CASTELLETTO
OPERE
PROVVISIONALI
¾ Ponti di sicurezza
di SICUREZZA:
per evitare la
caduta di persone e
di cose
¾ Sbarramenti delle
aperture
¾ Impalcati sopra i
posti di lavoro
¾ Mantovane parasassi
¾ Reti anticaduta
PONTEGGiO
D.P.R.164/56
art.16
Nei lavori che sono
eseguiti ad un’altezza
superiore a m. 2,
devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo
dei lavori stessi,
adeguate impalcature
o ponteggi o comunque
precauzioni atte
ad eliminare
i pericoli di caduta
di persone e di cose.
PONTEGGIO
elementi metallici
D.P.R. 164/56 art. 34
diagonale
corrente
corrente di testata
cavalletto
basetta
PONTEGGIO
basette
DPR 164/56 art. 20, c.3
NO
SI
L’impalcatura deve poggiare su un
supporto solido tramite apposita basetta
PONTEGGIO
basette
DPR 164/56 art. 20,c.3
PONTEGGIO
parapetto
DPR 164/56 art. 24
PARAPETTO REGOLARE
40 cm
1m
40 cm
20 cm
PONTEGGIO
parapetto
DPR 164/56 art. 24
PARAPETTO REGOLARE
60 cm
1m
40 cm
PONTEGGIO
parapetto
DPR 164/56 art. 20, c. 4
L’estremo dei
montanti
deve superare
di almeno
m.1,20
l’ultimo impalcato
o il piano di gronda
se quest’ultimo è a
quota più alta
dell’ultimo impalcato
PONTEGGIO
sottoponti
DPR 164/56 art. 27
ponte
sottoponte
Gli impalcati e i ponti di
servizio devono avere un
sottoponte di sicurezza
costruito come il ponte, a
distanza non superiore di
m.2.50.
La costruzione del
sottoponte può essere
omessa quando vengono
eseguiti lavori di
manutenzione e
riparazione con durata non
superiore a cinque giorni
PONTEGGIO
intavolati
DPR 164/56 art. 23
NO
L’intavolato dell’impalcato deve essere realizzato
con tavole di almeno 5 x 20 cm., fra loro aderenti
e fissate in modo da non scivolare.
PONTEGGIO
DPR 164/56 art.23
intavolati
¾Le tavole non devono presentare
parti a sbalzo e devono poggiare
sempre su quattro traversi,
¾le loro estremità devono essere
sovrapposte, in corrispondenza
sempre di un traverso, per non
meno di 40 cm.
¾Le tavole devono essere
assicurate contro gli spostamenti
e ben accostate tra loro e
all’opera in costruzione;
SI
PONTEGGIO
intavolati
DPR 164/56 art.23
Le tavole dei ponteggi metallici, con interasse tra i
traversi di m.1,80, devono avere una sezione minima di
cm. 4 x 30 oppure cm. 5 x 20, nella pratica si evidenzia
la necessità di utilizzare comunque tavole di spessore
cm. 5.
PONTEGGIO
intavolati
DPR 164/56 art.23
Sono disponibili sia per i comuni ponteggi metallici con
interasse tra i traversi di m.1,80, sia per i nuovi ponteggi di
m. 2,50, sui quali sono peraltro obbligatorie.
La tavola metallica semplifica le operazioni di montaggio,
smontaggio e magazzinaggio. Garantisce, inoltre, un
elevato grado di sicurezza (il produttore certifica le
caratteristiche del prodotto).
PONTEGGIO
intavolati
DPR 164/56 art.23
È vietato utilizzare i pannelli
per casseforme come elementi
di impalcato,per ponteggi
od altre opere provvisionali
PONTEGGIO
ancoraggi
DPR 164/56 art. 20, c.6
Il ponteggio deve essere
efficacemente ancorato alla
costruzione
• in maniera conforme
alle istruzioni fornite
dalla casa costruttrice;
• ogni due piani;
• ogni due montanti di
ponteggio;
• oppure ogni 22. Mq.
PONTEGGIO
ancoraggi
DPR 164/56 art. 20, c.6
PONTEGGIO
distanza
DPR 164/56 art. 23, c. 3
Distanza
max dal
muro
cm. 20
Lo spazio libero fra
il piano
di lavoro e la
facciata della
costruzione deve
essere
minore di 20 cm.
PONTEGGIO
distanza
DPR 164/56 art. 23, c. 3
> 20 cm
Se lo spazio libero
fra il piano
di lavoro e la
facciata della
costruzione è
superiore a 20 cm.
occorre
un parapetto
anche verso
l’interno
PONTEGGIO
sorveglianza
DPR 164/56 art. 37
Deve essere esercitata,
inoltre una continua,
sorveglianza sulle
impalcature,
specialmente dopo una
sosta prolungata o dopo
un temporale.
Vigilare costantemente
in particolare sul buono
stato degli ancoraggi e
dei morsetti
PONTEGGIO
autorizzazione
D.P.R. 164/56 art. 30
libretto
ponteggio
autorizzazione
ministeriale
Il ponteggio all’acquisto deve essere provvisto di autorizzazione
all’impiego del Ministero del Lavoro e di Relazione Tecnica.
PONTEGGIO
autorizzazione
Per i ponteggi di altezza superiore
a metri 20 deve essere redatto,
da un ingegnere o architetto
abilitato un progetto
comprendente:
• calcolo come da autorizzazione
ministeriale;
• disegno esecutivo.
D.P.R. 164/56 art. 30
PONTEGGIO
In sede di
approvvigionamento vale la
regola del tre, cioè si deve
avere a disposizione in
cantiere una quantità di
tavole sufficiente per almeno
tre impalcati:
9 quello del ponte su cui si
lavora;
9 quello del sottoponte;
9 quello del ponte da approntare
e su cui si lavorerà.
PONTI SU CAVALLETTI
D.P.R. 164/56 art.51
I ponti su cavalletti, non essendo dotati di parapetto, non
devono avere altezza superiore ai metri 2 e possono essere
utilizzati solo per lavori interni od al suolo: con la normali tavole
di sezione minima cm. 20 x cm. 5 e lunghezza di 4 metri è
d’obbligo utilizzare tre cavalletti (interasse cm. 180 e sbalzi di
cm. 20); la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a
cm.90.
PONTI SU CAVALLETTI
Non devono
mai essere
montati sugli
impalcati dei
ponteggi
esterni
PONTI SU CAVALLETTI
Non devono
mai essere
montati sugli
impalcati dei
ponteggi
esterni
PONTI SU CAVALLETTI
NO
SI
TRABATTELLI
P0NTI SU RUOTE A TORRE
D.P.R. 164/56 art. 52
TRABATTELLI
P0NTI SU RUOTE A TORRE
¾ devono avere
base ampia
¾ le ruote del ponte
devono essere
saldamente bloccate
con cuneo da ambo
le parti.
¾ il piano di
scorrimento
delle ruote deve
essere livellato
TRABATTELLI
P0NTI SU RUOTE A TORRE
N
O
SI
Per lavori
all’interno h. max 8
metri
Per lavori
all’esterno h. max
12 metri
ancoraggio ogni due piani
TRABATTELLI
P0NTI SU RUOTE A TORRE
SI
non devono
essere spostati
quando su di
essi si trovano
lavoratori o
sovraccarichi.
NO
TRABATTELLI
P0NTI SU RUOTE A TORRE
Particolare di
base
Particolare
zoppo
SBARRAMENTI DELLE APERTURE
D.P.R. 164/56 art. 68
Tutte le aperture prospicienti il
vuoto devono essere sbarrate
mediante regolare parapetto con
altezza non inferiore a metri 1
PARAPETTO
h. metri 1
SBARRAMENTI DELLE APERTURE
Scale in muratura
D.P.R. 164/56 art .69
Lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in
costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere,
devono essere tenuti parapetti normali con tavole
fermapiede, fissate rigidamente a strutture
esistenti.
SBARRAMENTI DELLE APERTURE
Scale in muratura
D.P.R. 164/56 art.69, c.
Sulle rampe delle scale in
costruzione ancora
mancanti di gradini,
devono essere fissati
intavolai larghi almeno
60 cm. sui quali devono
essere applicati
trasversalmente listelli di
legno posti a distanza
non superiore a 40 cm.
SBARRAMENTI DELLE APERTURE
Scale in muratura
D.P.R. 164/56 art. 69, c.
Sulle rampe delle scale
in costruzione ancora
mancanti di gradini, non
destinate al transito
devono essere sbarrate
con normale parapetto
IMPALCATI SOPRA I POSTI DI
LAVORO
D.P.R.164/56 art. 9, c. 1
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto
di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a
carattere continuativo si deve costruir un solido impalcato
sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali
MANTOVANE PARASASSI
D.P.R. 164/56 art. 28
La distanza
massima tra
un parasassi
ed un
qualsiasi
impalcato
utili non deve
superare i 12
metri
tavole di spessore
minimo 4 cm.
RETI ANTICADUTA
Sono particolarmente indicate per la prevenzione delle
cadute all’interno di coperture non praticabili sostenute
da un struttura reticolare.
RETI ANTICADUTA
D.P.R. 164/56 art.
Durante la copertura
dei capannoni
prefabbricati
o simili è necessario
adottare misure atte a
garantire
l’incolumità delle
persone con rete di
sicurezza conforme
alla norma Uni En 12631-2 (giugno 2000)
sottopalchi ecc.
SCALE
•Scale semplici portatili
•Scale a mano
•Scala ad elementi innestati
•Scale doppie
•Scale fisse a pioli
•Scale fisse in muratura
Scale a mano
D.P.R. 164/56 art . 8
Le scale portatili a pioli, dette
anche scale a mano, devono:
¾ avere dimensioni appropriate all’uso;
¾ essere sufficientemente resistenti
nell’insieme e nei singoli elementi;
¾ i pioli devono essere incastrati nei
montanti.
Scale a mano
NO
le scale in legno non devono avere: N
O
Pioli con nodi passanti
Listelli inchiodati
È vietata la riparazione
dei pioli rotti con listelli
di legno inchiodati sui montanti;
È vietato l’uso di scale
difettose e pericolose,
quando risultano inutilizzabili
devono essere eliminate
Scale a mano
SI
NO
Il pericolo
principale
connesso all’uso
di scale è quello
di caduta di
persone che può
essere causata
da difetto della
scala o da un suo
errato impiego.
Scale a mano
La scala deve
risultare di
lunghezza
adeguata e, in
generale deve
sporgere
di almeno 1 m.
oltre il
piano di
accesso.
Scale a mano
Durante l’uso, le scale devono essere sistemate e vincolate
e non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna
N
O
SI
Durante gli spostamenti laterali nessun
lavoratore deve trovarsi sulla scala.
Scale a mano
Contro il pericolo di sbandamento o di slittamento, le
estremità inferiori dei montanti devono essere provviste
di dispositivi antisdrucciolevoli mentre quelle superiori
devono avere ganci di trattenuta o appoggi
antisdrucciolevoli.
Scale a mano
D.P.R. 164/56 art . 8
SI
NO
La scala deve
distare
dalla verticale di
appoggio per circa
1/4
della sua lunghezza.
Scale a mano
La lunghezza massima delle scale a mano, limitata peraltro a casi
eccezionali, dovrebbe essere di 8 m.; per le scale molto alte
verso la metà dell’altezza, è necessaria l’applicazione di saettoni
e tiranti formanti rompi - tratta di irrigidimento e tenuta.
Scale a mano
ad elementi innestati
D.P.R. 547/55 art. 2
Rispecchiano le stesse
caratteristiche
delle scale semplici,
in più si richiede di:
¾Non superare i 15 metri di
altezza;
¾Per h. > 8 m. devono essere
munite di rompitratta per
ridurre la freccia di
inflessione;
durante l’esecuzione dei lavori, una
persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala.
Scale a mano
portatili doppie
Le scale doppie:
¾ non devono superare l’altezza di 5 m;
¾ devono essere provviste di catene di
adeguata resistenza o di altro dispositivo
che ne impedisca l’apertura oltre il limite
prestabilito di sicurezza;
¾ è opportuno che la scala termini in alto
con una piccola piattaforma e con
montanti prolungati di almeno 60 – 70
cm. con funzione di guardia – corpo per
garantire la stabilità della posizione di
lavoro fin sugli ultimi scalini.
Scale a mano
portatili doppie
Piano porta
oggetti
Pedana
di
lavoro
Gradini
antiscivolo
di ampie
dimensioni
Ruote
con freno
(150 mm circa)
Ruote
piroettanti
Scale fisse a pioli
D.P.R. 547/55 art. 17
Con h > a 5 m. fissate su
pareti devono essere
provviste a partire da m.
2,50 dal pavimento o dai
ripiani di una solida gabbia
metallica di protezione in
modo da impedire la
caduta accidentale
della persona verso
l’esterno.
•I pioli devono distare
almeno 15 cm. dalla
parete alla quale la scala è
fissata
OPERE
PROVVISIONALI
di SOSTEGNO:
• Casseforme
per le strutture di fabbrica,
¾ sono quelle opere che servono
per trattenere in posizione sicura
ed inamovibile le parti di opera in
costruzione fino a quando non
sono pronte ad autosostenersi
(casseforme, centine e armature).
• Armature
• Centine
OPERE PROVVISIONALI di sostegno
ARMATURE
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opere provvisionali per vigili