Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto romano Università : Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà : Giurisprudenza Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. 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Avvio alla sintesi L'eredità perduta del diritto romano è costituita, nell'area dei princìpi generali del diritto, dagli istituti e concezioni ad essa afferenti eliminati nella transizione dal sistema repubblicano a quello del dominato, attraverso lo stadio intermedio del principato. L'eliminazione fu stabilizzata da Giustiniano con la legum permutatio. Con la legum permutatio Giustiniano operò mutamenti radicali: - la sostituzione, nel titolo iniziale delle Institutiones giustinianee, dei tria praecepta iuris (honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere) alla definizione celsina del ius come ars boni et aequi, per rappresentare l'oggetto dello studio del diritto; - la sostituzione alla visione della lex quale fonte del diritto di quella delle leges, contenenti insieme il diritto e l'elaborazione dottrinale; inoltre, mentre anticamente si diceva che le constitutiones (emesse dall'imperatore) tenevano il luogo delle leges (emanazione diretta della volontà popolare), Giustiniano asserisce che le leges, costituite dai frammenti degli antichi giuristi ricevuti nel Digesto e dalle Istituzioni imperiali, constitutionum vicem optinent; - l a sostituzione della consuetudo, di cui è ammessa la sola esplicazione secundum legem, ai mores, che avevano avuto rango eguale alle leges; - l'eliminazione della funzione della iurisdictio e la riduzione dei giudici a bocca della legge; - la sottrazione ai giuristi dell'elaborazione scientifica (anzi di ogni attività interpretativa), riservata all'imperatore, al fine della loro esclusione dal circuito produttivo del diritto, a cui avevano anticamente in vario modo partecipato. Giustiniano, con la legum permutatio, portò a compimento e teorizzò i nuovi istituti e concezioni; nell'operazione compiuta ebbe come interlocutori i giuristi classici: nella sua rappresentazione della legum permutatio la legum doctrina è contrapposta alla scientia iuris degli antichi giuristi. La legum permutatio giustinianea ha influenzato in modo decisivo lo sviluppo successivo della tradizione romanistica. AB Ct rib e.c 2 . Historisierung e rifondazione della scienza giuridica Secondo Mario Bretone «lo studio del diritto romano si presenta come una disciplina storicoantichistica», tende alla «eliminazione della Historisierung dalla scienza giuridica, o a una sua riduzione sino all'irrilevanza». Tale cultore è un neo-pandettista, che persegue, come fine, la custodia o la ripresa di una tradizione, il riconoscimento della sua continuità millenaria». Per lui «quel che conta è il nucleo dogmatico della romanistica; conta solo ciò che è servito e serve al nostro presente e al nostro futuro». Dal punto di vista letterario, lo stile del Bretone, non è facilmente eguagliabile. Due punti nodali. a) Mario Talamanca, dopo aver premesso che la storia non può «trovare altra giustificazione se non in se stessa» rileva che la cultura, fornita dalla storia, «è un elemento formativo indispensabile per il giurista, che lo distingue da chi, pur conoscendo le norme giurista non è». Emerge una distinzione tra diritto e cultura: fra la conoscenza del primo è l'indispensabile elemento formativo fornito dalla seconda. In realtà lo stesso diritto è cultura. Bene aveva visto Gaio, affermando che, nell'ambito giuridico, di cui si occupava, il principium è la pars potissima di ogni cosa. Il diritto, dipendendo dall'attività umana, si risolve in fatti e dà luogo a situazioni, dal cui concatenamento nasce la storia. La conoscenza delle norme non è sufficiente alla formazione giuridica. Nel diritto è più appariscente l'elemento prescrittivo, ma è altrettanto indispensabile la componente sapienziale. b) Sulla storia in generale e sulla storia giuridica in particolare si è scritto tanto e si sono prospettate tesi disparate. Si può ricordare, per la storia in generale, in disarmonia con la tesi sostenuta dal Bretone, il noto detto ciceroniano historia magistra vitae e l’affermazione secondo cui «la storia è sempre contemporanea, cioè nasce dalle risonanze che i documenti del passato innescano con problemi sentiti attuali da chi li esamina». Per la storia giuridica bisogna ricordare una riflessione, enunciata da ultimo da Carlo Beduschi: «credo che il compito più importante del giurista storico sia quello di non disperdere il patrimonio di esperienze che si è maturato nei secoli, irrigidendolo nei suoi contenuti e prospettandolo come una massa di prescrizioni irrimediabilmente lontane nel tempo, ma sia piuttosto quello di recuperare i percorsi di pensiero, che per loro natura sopravvivono nel tempo». Lo studioso del diritto romano deve ricostruire nel modo più fedele possibile l'istituto o elemento considerato, al qual fine deve tener conto, in correlazione con la funzione del diritto, della sottostante situazione economico-sociale e delle concezioni e credenze del tempo, non importa se ai nostri occhi inaccettabili. Esistono anche però la libertà di ricerca e la facoltà di svolgere più attività. Nella tradizione occidentale le costrizioni e limitazioni alla libertà dello studio e della ricerca, hanno la radice nella somma di divieti stabiliti da Giustiniano per i giuristi. Rientrava fra essi quello della ricerca storica. La diretta consultazione dei testi degli antichi giuristi era ABCtribe.com - [Pagina 3] da contestazioni e gravemente punita, evidentemente al fine di preservare la compilazione critiche. AB Ct rib e.c om Giustiniano era convinto che la produzione e l'interpretazione del diritto fossero compito esclusivo dell'imperatore, egli ammise soltanto la consuetudo secundum legem, offrendone inoltre una rappresentazione deformata rispetto alla realtà. Escluse da essa l'imprescindibile dipendenza dal volere e potere popolare e l'altrettanto imprescindibile legame con l'apporto sapienziale dei iurisperiti. La critica del Bretone investe anche il Savigny, fondatore della scuola storica. Il Savigny è stato, in Germania, un modello della frequente figura di studioso e professore sia del diritto romano che del diritto vigente. Il grande maestro tedesco distingueva nettamente tra diritto romano attuale (che costituiva ancora, in Germania, diritto vigente), diritto romano e diritto giustinianeo, distinzioni delle quali, come tanti altri studiosi, non tengono viceversa conto, nelle loro argomentazioni, il Bretone e lo Schiavone. Il Bretone connette la rottura della continuità della tradizione derivata dal diritto romano all'insieme dei mutamenti riassumentisi nella «produzione industriale». Puntualizzazioni sull'asserita fine della tradizione romanistica. - Gli studiosi che la sostengono non sono concordi nell'individuarla. In primo luogo si ignora il dato generale che, nei prodotti umani di carattere culturale, qual è il diritto, l'influenza della tradizione può negarsi a parole, ma è ineliminabile nella realtà. In secondo luogo si ignora che ancora al presente, persistono nella scienza giuridica fondamentali concezioni derivate dalla legum doctrina giustinianea. In terzo luogo non si tiene conto che anche la persistenza nel diritto vigente e nell'attuale scienza giuridica di elementi e concezioni del passato rientra nella storia e forma pure oggetto, in quanto tale, della ricerca storica. L'idea di una netta separazione, nel diritto, tra passato e presente è un'aspirazione o illusione priva di riscontro nella realtà. - Senza la presunta fine della tradizione romanistica, viene meno la base per la configurazione del neopandettismo. - L'abrogazione del diritto romano attuale è stata operata, nei singoli paesi, con la codificazione. - Nei paesi di 'civil law' non si ebbe, nella scienza giuridica, una rottura, ma proseguì l'elaborazione nell'alveo della tradizione romanistica. - I mutamenti economico-sociali non determinano per se stessi il mutamento del diritto e delle concezioni giuridiche, ma li rendono inadeguati; nell'esperienza recente e attuale essi hanno concorso, in misura rilevante, con altri fattori, a renderne manifesta l'intrinseca inadeguatezza. Nella Storia del diritto romano, il Bretone propone di «immaginare il diritto come un complesso di regole di condotta e di schemi di comportamento, di apparati direttivi e coercitivi, di procedure, nel cui ambito le azioni degli individui possono essere valutate e gli interessi in gioco trovare una loro tutela». La raffigurazione dello studioso napoletano offre un coordinamento tra la visione del diritto in senso obiettivo e quella del diritto in senso soggettivo. Attiene alla prima il complesso di regole di condotta e di schemi di comportamento, di apparati direttivi e coercitivi e di procedure, mentre rientrano nella seconda la valutazione delle azioni degli individui alla luce del diritto oggettivo e la tutela, secondo lo stesso, degli interessi in gioco. Alcuni esempi della pandettistica, con cui istituire il confronto, il Windscheid e il Dernburg: Windscheid individua il diritto oggettivo nella legge e nella consuetudine e definisce il diritto soggettivo come «una podestà o signoria della volontà impartita dall'ordine giuridico». Secondo il Dernburg, «i fattori che danno fondamento al diritto in senso obiettivo» (= le sue fonti) «sono leggi e consuetudini» e il diritto in senso soggettivo è una «facoltà accordata dall'ordinamento giuridico». Questo studioso rileva altresì che «l'espressione 'legge' serve non di rado a designare ogni norma giuridica». Il pandettista Dernburg ha dato alla definizione celsina del diritto assai più rilievo del Bretone, il quale non la considera per se stessa, occupandosi del frammento di Ulpiano in cui essa è riferita al solo fine di illustrare «la figura del giureconsulto», qual è disegnata dal giurista severiano. La definizione celsina del diritto, considera il diritto così com'è nella realtà, in una prospettiva dinamica, anziché in quella, oggi abituale, statica, individuandone il genere prossimo nell'ars, esprimente la sua appartenenza, nell'ambito della fondamentale distinzione tra elementi naturali ed elementi artificiali, a quest'ultima categoria, contrapposta, nell'esperienza terrena, alla prima, ed indicandone la differenza specifica nei criteri del bonum et aequum, che guidano la sua produzione, interpretazione e applicazione. Tale recupero si presenta anzitutto necessario dal punto di vista della ricerca storica. Il recupero della definizione celsina, unitamente ad altri elementi dell'eredità perduta del diritto romano, offre l'ispirazione per la rifondazione della scienza giuridica: per liberare l'attuale diritto e scienza giuridica dalle carenze e limiti aventi la loro risalente radice nell'ideologia giustinianea e precludenti, a causa del distacco dalla realtà, la necessaria aderenza alle esigenze umane. 3 . Ricerche e revisioni richieste dal recupero dell'eredità perduta del diritto romano Il recupero dell'eredità perduta del diritto romano pone l'esigenza di altre ricerche e revisioni. [Pagina 4] - Approfondimento della legum permutatioABCtribe.com giustinianea,- con l'indicazione degli istituti e concezioni eliminati da Giustiniano e di quelli ad essi sostituiti o comunque da lui Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. ABCtribe.com - [Pagina 5] Preparati con le domande di ABCtribe su Diritto romano. 1. I pro Risposta: Dal processo per legis actiones, al processo per formulas(chiedono sempre il contenuto della formula, alle cogn [Clicca qui >> per continuare a leggere]. 2. Il circolo Risposta: Concetto già duscusso da Heidegger e sviluppato da Hans Georg Gadamer (1900-2002) che afferma la circolarità dei processi interpretativi. Dato un testo da interpretare, si evidenzia come l'app [Clicca qui >> per continuare a leggere]. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Diritto romano e guadagna punti >> * Lezioni Private per Diritto romano >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di ABCtribe.com è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. 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