CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO G272 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, A MEZZO DI ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO AI FINI ECM, E SERVIZI ACCESSORI, PER IL PERIODO DALLA DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO E FINO AL 30 SETTEMBRE 2013, PER LE ESIGENZE DEL DIPINT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. CODICE CIG 503148833F. (ALLEGATO II B – ART.20 D.Lgs 163/2006) Il servizio oggetto del presente Accorodo Quadro appartiene alla categoria n° 24 di cui all’Allegato II B al d.lgs. 163/2006 – CPV n° 80561000-4. 1 INDICE ART. 1 - OGGETTO ART. 2 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO ART. 3 - DURATA ART. 4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO AER. 6 - MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEI SINGOLI EVENTI ECM ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 8 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ART. 9 - SUBAPPALTO ART. 10- NORME REGOLATRICI DELL’ACCORDO QUADRO ART. 11 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI ART. 12 - PAGAMENTI ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 14 – VERIFICA CONFORMITA’ ART-.15 - PENALI ART. 16 - VARIANTI - ADEGUAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 18 - CESSIONE DEL CREDITO ART. 19- CAUZIONE DEFINITIVA ART. 20 - GARANZIE DANNI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ART. 21 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEL PERSONALE ART. 22 - RECESSO ART. 23 - SOSPENSIONI ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO - SCORRIMENTO GRADUATORIA ART. 25 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 26 - FORO DI COMPETENZA ED ESCLUSIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA ART. 27- SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI ART. 28 - RISERVATEZZA ART. 29 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Allegati: 1) ELENCO PREZZI 2) D.U.V.R.I. 2 ART. 1 - OGGETTO L’Accordo Quadro con un unico operatore economico (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) ha per oggetto l’individuazione di un Provider ECM esterno che opera secondo la normativa definita dal “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5/11/2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13/10/2010 che provveda all’accreditamento dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, e servizi accessori, gestiti amministrativamente dal DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico in collaborazione con i Dipartimenti universitari di istituzione. I Corsi avranno durata variabile da un minimo di un giorno (8 ore di formazione) ad un massimo di 6 mesi (240 ore di formazione) e saranno aperti alla partecipazione di Medici chirurghi, Infermieri ed altri professionisti sanitari provenienti da tutta Italia. La modalità di erogazione sarà di tipo residenziale (RES) (in qualche raro caso sono previsti moduli di formazione a distanza FAD/Elearning alternati a sessioni di aula). Dal punto di vista amministrativo i corsi saranno gestiti dai rispettivi Dipartimenti universitari di afferenza, nonché, per quanto di competenza dagli uffici del DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico, che si incaricheranno di tenere i contatti con i docenti/relatori dell’evento (calendarizzazione delle lezioni, contrattualizzazione, sistemazione alberghiera, etc…), di gestire tutti gli aspetti logistici legati all’organizzazione del corso, nonché di incassare eventuali altri proventi (sponsorizzazioni, donazioni liberali etc…). Le iscrizioni dei partecipanti saranno gestite dal Settore Postlaurea del DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico, secondo quanto specificato nella pagina istituzionale: www.med.unifi.it, sezione “Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento professionale” sulla quale saranno pubblicati i decreti rettorali istitutivi dei corsi. L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente capitolato speciale di appalto, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del contratto stesso. Il ribasso offerto per il servizio indicato in oggetto relativamente ad ogni attività formativa deve tenere conto di tutte le prescrizioni previste nel presente capitolato ed adattarsi ad ogni possibile modifica o aggiornamento parziale o sostanziale che la Commissione Nazionale Formazione Continua possa apportare alla regolamentazione tuttora in evoluzione. I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti nella procedura al netto del ribasso percentuali offerto in sede di gara. L’ Accordo Quadro è da stipularsi a misura. ART. 2 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO L'importo totale a base di procedura è stimato in €uro 180.000,00= (oltre I.V.A. ). Per le modalità di svolgimento dell’appalto, gli oneri per la sicurezza da interferenza ex art. 86, comma 3‐bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero in quanto al momento non sono rilevabili interferenze con altre attività. 3 La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. Non sono ammesse offerte in aumento. ART. 3 – DURATA I tempi di esecuzione del servizio sono fissati a decorrere dalla data effettiva di avvio del servizio a mezzo verbale fino al giorno 30 settembre 2013. ART. 4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Le attività didattiche si svolgeranno presso il Centro Didattico Morgagni, posto in viale Morgagni n. 40 – 50134 Firenze. A scelta del Stazione appaltante le attività potranno svolgersi anche in altri edifici universitari senza che ciò costituisca pretesa alcuna per l’operatore economico aggiudicatario. ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Il Provider ECM nella sua attività dovrà garantire che l’informazione e l’attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti basata quindi sotto il profilo scientifico sulle evidenze delle prove di efficacia ed in ogni altro campo sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e terze. Al Provider sarà richiesto di gestire la pratica di accreditamento ECM ed altri servizi accessori in collaborazione con la Segreteria Universitaria ed in conformità con quanto stabilito dalla normativa nazionale (cfr. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 05.11.2009 e successive modifiche ed integrazioni). Di seguito si riporta l’elenco dei servizi che il DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico avrà la possibilità di richiedere al Provider ECM per il singolo evento da accreditare. L’Università potrà affidare uno o più servizi in relazione alle specifiche esigenze del singolo corso di perfezionamento, aggiornamento professionale o evento. 1. ACCREDITAMENTO EVENTO Il Provider ECM dovrà provvedere: alla raccolta del materiale necessario per la compilazione della scheda progettuale ECM (curricula dei relatori, domande per il quiz o altro strumento di verifica dell’apprendimento, eventuali abstracts e altre dichiarazioni previste dalla normativa vigente ovvero liberatorie, conflitti di interesse etc…); all’accreditamento di un evento formativo con la relativa attribuzione dei crediti che dovrà avvenire in tempi congrui in modo da permettere un’ efficace promozione del corso (è esclusa dalla procedura la tassa ministeriale che varia in base ai crediti concessi e che sarà pagata dal Dipartimento Universitario di afferenza); alla pubblicizzazione dell’evento formativo sul proprio sito web e su eventuali mailing list / news-letter del Provider; 4 alla gestione della pre-richiesta AIFA per tutti gli sponsor che necessitino della pratica Farmindustria; Realizzazione e stampa della brochure/locandina dell’evento secondo accordi con il DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico; 2. - CONTRATTI CON GLI SPONSOR Il Provider garantisce, in relazione a principi e criteri di massima stabiliti in merito a pubblicità, sponsorizzazioni, conflitto di interesse, e regole da manuale/guida, che costituiscono violazioni molto gravi, gravi e lievi, come espressamente indicato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua con apposita determina in materia, che la formazione ECM sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della Sanità garantendo che nelle attività non intervengano situazioni di conflitto di interesse in riferimento a criteri oggettivi di cui all’accordo stato regioni del 5 novembre 2009 e al successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010. Il Provider potrà coinvolgere Aziende disponibili a sponsorizzare l’evento secondo i requisiti di trasparenza ed indipendenza della formazione da interessi economici previsti dalla disciplina vigente. La stipula dei contratti di sponsorizzazione dovrà avvenire in collaborazione con il DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico e l’apposizione di loghi sulla brochure o la predisposizione di stand fuori dell’aula sarà di volta in volta concordata in base alle esigenze. L’utilizzo lecito della sponsorizzazione richiede le seguenti regole di trasparenza di cui è responsabile il Provider: contratti formali (e resi disponibili per l’Ente accreditante) tra Provider e sponsor; pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor effettuati dal Provider (non dallo sponsor) sulla base di un regolamento interno formalmente approvato (e disponibile per l’Ente accreditante); nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di relatori o altre persone non direttamente coinvolte nell’attività ECM; reclutamento dei partecipanti/discenti senza interferenze dello sponsor. Il Provider dovrà garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti, che non possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali. Lo sponsor commerciale può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale ECM. 3. RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI/DISCENTI SU INDICAZIONE DELLO SPONSOR Ai sensi della Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 18/1/2011, l’Università può accettare partecipanti che usufruiscano del pagamento dell’iscrizione da parte di aziende esterne. Nei corsi che prevedano il reclutamento diretto degli iscritti da parte delle aziende, il Provider dovrà fare da intermediario tra la Segreteria universitaria e l’Azienda stessa, occupandosi della predisposizione della domanda di iscrizione nominale secondo questo schema: 5 incameramento della quota di iscrizione versata dalle ditte maggiorata di 29,24= EURO per l’acquisto di 2 marche da bollo da 14,62 EURO (una destinata al modulo di iscrizione e l’altra all’attestato di partecipazione al corso); versamento della sola quota di iscrizione sul conto corrente di Ateneo; consegna (o spedizione postale) delle domande di iscrizione in bollo al Segreteria Corsi Post Laurea, N.I.C. – Didattica, padiglione 3, Largo Brambilla, 3 – 50134 FIRENZE. La consegna dovrà avvenire entro il termine previsto dal bando istitutivo del corso. 4 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Durante lo svolgimento degli eventi il Provider ECM dovrà svolgere le seguenti attività: Stampa del quiz di verifica dell’apprendimento e del questionario sul gradimento dell’evento. Segreteria in sala (controllo delle firme giornaliere di frequenza, distribuzione e ritiro della modulistica ECM a fine corso, consegna attestati di partecipazione, adempimenti vari…) Servizio di catering: coffe-break, welcome coffe, coffee point, coffe station+ lunch, soft lunch, light lunch, welcome cocktail, cocktail rinforzati, cena in piedi, cena seduti, cena di gala, con piatti monouso o porcellana Assistenza tecnica (PC, videoproiettore e altre attrezzature a supporto): una unità di personale presente per tutta la durata del corso Servizio di traduzione dall’inglese all’italiano per le relazioni tenute da docenti stranieri 5 - GESTIONE QUOTE DI ISCRIZIONE ATTENDEE Il Provider ECM per conto del DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico dovrà procedere alla: Raccolta delle iscrizioni a pagamento Gestione iscrizioni (contatto telefonico) Conferma iscrizioni Emissione ricevute di pagamento Fatturazione della singola iscrizione Predisposizione dell’elenco degli attendees Report ed aggiornamento costante con il DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico sull’andamento delle iscrizioni 6 - RENDICONTAZIONIE EVENTO Per la gestione della fase di rendicontazione del corso il Provider ECM dovrà procedere: alla correzione dei Quiz dei discenti al conteggio delle schede di valutazione al controllo dei registri di presenza di studenti e docenti: alla predisposizione della relazione consuntiva e del file digitale con nominativi e dati anagrafici dei partecipanti secondo quanto previsto dalla normativa ECM e dal regolamento interno del Provider; alla Stampa degli attestati con i crediti ECM per tutti i partecipanti al corso; alla Spedizione degli attestati con i crediti ECM a tutti i partecipanti al corso per posta ordinaria; alla Pubblicazione e divulgazione degli atti (relazioni, abstracts); alla Gestione delle comunicazioni di rendicontazione col Ministero della Salute 6 (comunicazione dei partecipanti che hanno diritto ai crediti e degli eventuali iscritti reclutati dalle Aziende, report di fine evento); 7 - FATTURAZIONE DI TUTTI I SERVIZI RICHIESTI Il Provider ECM dovrà occuparsi: del disbrigo delle pratiche burocratiche e del pagamento delle docenze degli speakers, del sostegno delle spese relative alla logistica, compresi gli oneri di legge; del versamento del residuo delle quote di iscrizione all’Università dopo aver saldato tutti i servizi di supporto al provider assegnatario. ART. 6 - MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEI SINGOLI EVENTI ECM Il conferimento di ciascun servizio, avverrà tramite disposizione scritta (buono d’ordine) riportante: a) la data dell’ordinazione ed il periodo di tempo in cui questo deve essere eseguito; b) il luogo di esecuzione del servizio; c) la descrizione dettagliata del servizio e tutte le istruzioni relative all’esecuzione; il tutto corredato ove necessario da più precise indicazioni. La disposizione scritta potrà essere consegnata a mano al rappresentante dell’Operatore economico aggiudicatario di cui al successivo art. 8, a tal scopo appositamente convocato, o inviata tramite fax o e-mail al numero di fax/indirizzo e-mail che l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare. Gli ordini devono essere sottoscritti dall’Operatore economico aggiudicatario o suo rappresentante a ciò appositamente delegato con procura notarile depositata presso gli uffici del DipInt, con o senza riserva od osservazioni, senza, tuttavia, che le eventuali contestazioni dell’ operatore economico aggiudicatario pregiudichino l’esecutività dell’ordine. ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal sig. Franco Crescioli – Ufficio Servizi all’Integrazione del Polo Biomedico e Tecnologico - DipInt Largo Brambilla, 3 50134 Firenze - . Tel. 055 4598693, Fax 055 4598948, E-mail [email protected] ai sensi degli artt. 272 e 273 del Regolamento. Il Responsabile del Procedimento svolge nei limiti della proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante nonché nei casi stabiliti dall’art. 300 del regolamento. ART 8. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, l’operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell’incaricato Responsabile del servizio, che deve essere dipendente dell’operatore economico affidatario, detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. ART. 9 – SUBAPPALTO Il subappalto è regolato dall’art. 118 del Codice nonché delle disposizioni di cui all’art. 170 del regolamento. 7 In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro sulla base delle prestazioni indicate all’art. 5 e preventivamente dichiarate in sede di offerta. L’affidamento in subappalto o a cottimo è altresì sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l’operatore economico aggiudicatario in sede di offerta abbia indicato i servizi o le loro parti che intenda subappaltare o concedere in cottimo; b) che l’operatore economico aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; c) che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’operatore economico aggiudicatario trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti tecnici previsti dal bando e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice e che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; d) che dal contratto di subappalto risulti che l’operatore economico aggiudicatario ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; e) che l’appaltatore non si trovi in situazione di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Il subappalto, ove consentito, non è frazionabile artificiosamente. Ai sensi art. 118 c. 9 del Codice l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti; in questo caso l’Operatore economico aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. L’operatore economico aggiudicatario resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici nonché da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate dalle stesse in conseguenza delle lavorazioni eseguite. Qualora, a seguito di accertamento effettuato dal Direttore dell’esecuzione, anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per l’eliminazione dell’inadempienza. Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l’operatore economico aggiudicatario non abbia provveduto all’eliminazione dell’inadempienza, il Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione alla stazione appaltante riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di proporre la risoluzione del contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto senza che l’operatore economico aggiudicatario possa fare opposizione di sorta. 8 Il rapporto contrattuale tra operatore economico aggiudicatario ed eventuale subappaltatore dovrà comunque rispettare i vincoli e le formalità previste dalla L. n. 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. ART. 10 – NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO Per l'attuazione del servizio in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali: - - - il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamato “Codice”; il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” nel prosieguo chiamato “Regolamento”; il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; La presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato. In particolare, l’operatore economico con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato. ART. 11 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 1) 2) 3) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; contratto di appalto stipulato in forma pubblica; documenti ed elaborati allegati al presente capitolato speciale di appalto. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire se comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel presente capitolato. In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il direttore dell’esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell’operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’ Accordo Quadro. 9 ART. 12 - PAGAMENTI La Stazione appaltante provvederà al pagamento della prestazione resa dietro presentazione della fattura e previa verifica del corretto adempimento del servizio effettuato e dopo aver accertato la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale presso Equitalia. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all’Unità amministrativa ordinante e saranno relative alle voce “fatturazione” dell’elenco prezzi al netto del ribasso offerto in sede di offerta. Le fatture dovranno riportare i prezzi unitari al netto del ribasso percentuale offerto in sede di procedura. Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento è vietata qualunque anticipazione del prezzo in conformità a all’art. 5 DL 79/1997. ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI In attuazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento: entro il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva all’ Accordo Quadro oggetto del presente capitolato; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della procedura (C.I.G.). A tal proposito si precisa che in occasione dell’invio delle Richieste d’offerta sarà cura della Stazione appaltante evidenziare il Codice Identificativo Gara (CIG). ART. 14 - VERIFICA CONFORMITA’ L’esecuzione dell’ Accordo Quadro è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato. A conclusione dell’intero servizio, al fine di procedere alla liquidazione dei corrispettivi, si darà luogo all’attestazione di regolare esecuzione, emessa da parte del Responsabile del procedimento (Direttore dell’esecuzione del contratto) non oltre 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni e contenente i seguenti elementi: gli estremi dell’Appalto Specifico; descrizione del servizio effettuato; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Responsabile del procedimento; 10 i tempi prescritti e quelli effettivamente impiegati l’importo oggetto della liquidazione all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. ART. 15 – PENALI PER IL RITARDO In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione previsti dal presente Capitolato, l’Università applicherà la penale pari a 100 Euro per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell’esecuzione del servizio richiesto. Nel caso in cui l’importo delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, il RUP si riserva la facoltà di risolvere il contratto. È fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante o di richiedere eventuali ulteriori maggiori danni, ai sensi dell’art. 1382 c.c. ART. 16 VARIANTI - ADEGUAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI E’ ammessa la variazione delle condizioni della prestazione nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 1661 e ss. c.c. Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento, nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall’esecutore a meno che non sia disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Ai sensi del comma 2 della norma citata le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a totale carico dell’esecutore della situazione originaria. E’ espressamente esclusa, in seguito all’avvenuta esecuzione di variazioni migliorative alla prestazione effettuate senza il consenso della stazione appaltante, la possibilità da parte dell’esecutore di esperire l’azione di cui all’art. 2041 c.c. La stazione appaltante potrà altresì deliberare l’apposizione di variazioni al contratto stipulato nei casi di seguito previsti in conformità all’art. 114 del Codice e all’art. 311 del Regolamento: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche 11 sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Dirigente Responsabile su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. La stazione appaltante potrà comunque richiedere all’operatore economico aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’operatore economico aggiudicatario. L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. In caso di contratto ad esecuzione temporalmente limitata non sarà ammessa la revisione dei prezzi: i prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’Accordo Quadro In conformità a quanto previsto dall’art. 115 del Codice, in caso di contratto ad esecuzione periodica o comunque non inferiore a sei mesi, l’adeguamento dei prezzi sarà effettuato sulla base di apposita istruttoria ai sensi dell’art. 7, c. 4, lett. c) e c. 5 del Codice medesimo, condotta dal Responsabile Unico del Procedimento. In mancanza della pubblicazione di prezzi di riferimento da parte dell’Istat, l’adeguamento potrà essere operato sulla base dell’indice di variazione rilevata dalla Camera di Commercio di Firenze. La giurisdizione su eventuali controversie che dovessero insorgere in materia di revisione dei prezzi è devoluta al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 244 c. 3 del Codice. ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO Non è ammessa la cessione del contratto come del singolo contratto di servizio, in tutto o in parte, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice. 12 In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/97, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando della procedura. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra non sussistano i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L. n. 575/65. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure del contratto, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante. ART. 18 - CESSIONE DEL CREDITO E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del presente Accordo Quadro, senza l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del Codice. ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA Costituisce onere dell’operatore economico, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell’ dell’Accordo Quadro, la stipula della cauzione prevista dall’art. 113 del Codice e dagli artt. 123 e ss. del Regolamento. Tale cauzione definitiva, costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 113 del Codice, è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazione redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento. ART. 20- GARANZIE, DANNI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi. L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di inizio servizio/fornitura fino alla emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni con un massimale minimo di Euro 500.000,00=. L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi; rimane inoltre a suo carico la garanzia per le difformità ed i vizi della forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto la sottoscrizione dell’assicurazione in questione. 13 La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per l’operatore economico aggiudicatario la decadenza dell’aggiudicazione stessa. ART. 21 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEL PERSONALE Tutto il personale impiegato dall’Operatore economico aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. u) del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. 136/2010 nell'ambito dello svolgimento dell’attività, tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e del committente ed inoltre dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. E’ richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del personale dell’operatore economico aggiudicatario e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali attività della Stazione appaltante. Questa Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del servizio, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dalla Stazione appaltante. ART. 22 – RECESSO La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 134 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, purché tenga indenne l’operatore economico aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle prestazioni rese e dal mancato guadagno. In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Stazione appaltante Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. ART. 23 - SOSPENSIONI Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dal presente capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili. Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili. 14 ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO – SCORRIMENTO GRADUATORIA Qualora l’operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla Stazione appaltante. Per la rifusione dei danni, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’operatore economico aggiudicatario originario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Ai sensi dell’art. 140 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. ART. 25 CAUSE DI RISOLUZIONE La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 136 e 137 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario; - a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili; - nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal Direttore dell’esecuzione; - qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di all’art. 6 e art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; - ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto; 15 - per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio; - ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs. 196/2003; - in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza anche regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in L. 135-2012. A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro l'operatore economico aggiudicatario deve provvedere allo sgombero delle aree di esecuzione della prestazione contrattuale e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'operatore economico aggiudicatario i relativi oneri e spese. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della Stazione appaltante la facoltà di affidare il servizio all’Operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’Operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione. ART. 26- FORO DI COMPETENZA ED ESCLUSIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di Firenze. E’ esclusa la clausola compromissoria. ART. 27 – STIPULA E SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI L’Accordo quadro, in conformità all’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, verrà stipulato in modalità elettronica con firme digitali. Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento sono a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le 16 spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell’Accordo Quadro, compresi quelli tributari. A carico esclusivo dell'Operatore economico aggiudicatario restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell’Accordo Quadro, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Appaltante. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge. ART. 28 - RISERVATEZZA I dati trasmessi dai partecipanti alla procedura saranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità di gestione della procedura e dell’eventuale affidamento del servizio, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula del contratto, i nominativi degli incaricati del trattamento dei dati forniti dalla stazione appaltante. L’operatore economico aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento. L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati acquisiti in ragione dell’attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando e dai documenti contrattuali. ART. 29 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Sono parte integrante del contratto: a) il capitolato speciale; b) l'elenco dei prezzi unitari; c) le polizze di garanzia d) DUVRI. Allegati: 1) Elenco prezzi 2) D.U.V.R.I. 17 ELENCO PREZZI N. 1 2 3 4 5 DESCRIZIONE SERVIZIO SCHEDA PROGETTUALE ECM Raccolta del materiale necessario per la compilazione della scheda progettuale ECM: curricula dei relatori, domande per il quiz (o altro strumento di verifica dell’apprendimento), eventuali abstracts e altre dichiarazioni previste dalla normativa vigente (liberatorie, conflitti di interesse etc…); ACCREDITAMENTO DELL’EVENTO (è esclusa dalla procedura la tassa ministeriale che varia in base ai crediti concessi e che sarà pagata dal Dipartimento Universitario di afferenza); PUBBLICITA’ EVENTO Pubblicizzazione dell’evento sul sito web e su eventuali mailing list / news-letter del Provider; GESTIONE DELLA PRE-RICHIESTA AIFA per tutti gli sponsor che necessitino della pratica Farmindustria REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE/LOCANDINA Da realizzarsi nel formato PDF STAMPA DI BROCHURE [6.1] Pieghevole A4 a colori su Il numero delle copie di carta ordinaria (80 gr.) stampa da concordarsi di volta in volta [6.2] Locandina A3 su carta ordinaria (80 gr.) BASE D’ASTA IN EURO 15,00 per ogni relatore coinvolto 300,00 300,00 100,00 per ogni azienda sponsor 200,00 1,00 cadauno 1,60 cadauno 6 7 8 9 10 [6.3] Pieghevole A4 a colori su cartoncino (160 gr.) € 1,70 cadauno [6.4] Locandina A3 su cartoncino (160 gr.) 2,00 cadauno SPONSORIZZAZIONI Individuazione di Aziende disponibili a sponsorizzare di eventi RECLUTAMENTO PARTECIPANTI SU INDICAZIONE DELLO SPONSOR Nei corsi che prevedano il reclutamento diretto degli iscritti da parte delle aziende il Provider dovrà fare da intermediario tra la Segreteria universitaria e l’Azienda stessa, Stampa del quiz di verifica dell’apprendimento e del questionario sul gradimento del corso (carta A4 80 gr. bianco/nero) SEGRETERIA IN SALA Controllo delle firme [10.1] sino a 20 partecipanti giornaliere di frequenza, 100,00 per ogni Azienda sponsor 15,00 per ogni partecipante 1,00 per ogni modulo da stampare 180,00 per ogni giorno di assistenza 18 distribuzione e ritiro della modulistica ECM a fine [10.2] da 21 a 50 partecipanti corso, consegna attestati di partecipazione, adempimenti vari…) [10.3] da 51 a 100 partecipanti [10.4] da 101 a 150 partecipanti 11 12 13 SERVIZIO DI CATERING Predisposizione di un servizio di catering: 2 coffe-break (succhi di frutta e di agrumi; Acqua minerale; Caffè; Pasticceria fresca assortita) + un lunch (due primi caldi, salumi, due tipi di formaggi, pane, pasticceria mignonne, acqua, vino nero, caffé ) per ogni giorno di lezione, con piatti monouso ASSISTENZA TECNICA Assistenza tecnica (PC, videoproiettore…): una unità di personale presente per tutta la durata del corso SERVIZIO DI TRADUZIONE Servizio di traduzione dall’inglese all’italiano per le relazioni tenute da docenti stranieri [13.1] Traduzione consecutiva (l’interprete traduce al termine dell’intervento del relatore) [13.2] Traduzione simultanea (i partecipanti ascoltano in cuffia l’interprete che traduce simultaneamente) GESTIONE QUOTE DI ISCRIZIONE ATTENDEE 14 15 Raccolta delle iscrizioni a pagamento Gestione iscrizioni (contatto telefonico) Conferma iscrizioni Emissione ricevute di pagamento Fatturazione della singola iscrizione Predisposizione dell’elenco degli attendees Report ed aggiornamento costante con il DipInt/Polo Biomedico e Tecnologico sull’andamento delle iscrizione RENDICONTAZIONE EVENTO Gestione della fase di rendicontazione del corso comprende: correzione dei Quiz dei discenti conteggio delle schede di valutazione controllo dei registri di presenza di studenti e docenti predisposizione della relazione consuntiva e del file digitale con nominativi e dati anagrafici dei partecipanti secondo quanto previsto dalla normativa ECM e dal regolamento interno del Provider 250,00 per ogni giorno di assistenza 400,00 per ogni giorno di assistenza 500,00 per ogni giorno di assistenza 25,00 per partecipante al giorno 500,00 Costo giornaliero 65,00 costo orario 75,00 costo orario 15,00 per partecipante 8,00 per partecipante 19 16 17 STAMPA ATTESTATI CON I CREDITI ECM Stampa degli attestati per tutti i partecipanti al corso su cartoncino (160 gr.) a colori; SPEDIZIONE ATTESTATI CON I CREDITI ECM Spedizione degli attestati a tutti i partecipanti al corso per posta ordinaria (comprensivo delle spese postali) PUBBLICAZIONE ATTI Per la pubblicazione e divulgazione [17.1] su CD-rom degli atti (relazioni, abstracts); 1,00 per partecipante 1,80 per partecipante 5,00 per partecipante 18 19 20 [17.2] libretto cartaceo (100 facciate stampa b/n) RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE Gestione delle comunicazioni di rendicontazione col Ministero della Salute (comunicazione dei partecipanti che hanno diritto ai crediti e degli eventuali iscritti reclutati dalle Aziende, report di fine evento); FATTURAZIONE disbrigo delle pratiche burocratiche e del pagamento delle docenze degli speakers, del sostegno delle spese relative alla logistica, compresi gli oneri di legge; versamento del residuo delle quote di iscrizione all’Università dopo aver saldato tutti i servizi di supporto al provider assegnatario 10,00 per partecipante 4,00 per partecipante 5% Percentuale sul totale incassato 20 21