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La gestione contabile e fiscale delle associazioni di volontariato e onlus
QUADERNI
Baldo Todaro
La gestione
contabile e fiscale
delle associazioni
di volontariato e onlus
Cesvop
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QUADERNI
del CE.S.VO.P.
Printed in Italy
Copyright 2006
PittiGrafica s.a.s. Tecniche Editoriali
Il quaderno è stato realizzato con
il contributo del Comitato di Gestione per il Fondo Speciale
per il Volontariato della Regione Siciliana
finanziato dalle Fondazioni
- Compagnia di S. Paolo
- Monte dei Paschi di Siena
- Cariplo
- Cassa Centrale di Risparmio Vitt. Em. II
- Banco di Sicilia
Quaderni monografici a cura di Vincenzo Borruso
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QUADERNI
del CE.S.VO.P.
Baldo Todaro
La gestione
contabile e fiscale
delle associazioni
di volontariato e onlus
BIANCA
Cesvop
Sommario
Pag. 145 L’Agenzia Nazionale per le Onlus
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147 Le associazioni di volontariato
Legge n. 266/91
148 Le scritture contabili
155 Il bilancio
157 La funzione di controllo
158 Il registro inventario
159 Le convenzioni con Enti pubblici
161 Le agevolazioni fiscali specifiche
161 Le erogazioni liberali a favore dell’Associazione
161 L’imposta di bollo
161 L’imposta di registro
162 IRES - Imposta sul reddito delle società
163 L’imposta sulle donazioni e successioni
163 L’imposta comunale sulla pubblicità
164 L’imposta comunale servizio affissioni
164 Pedaggi autostradali
165 Beni di proprietà dello Stato
165 Beni di proprietà degli Enti Locali
165 Ulteriori benefici della L.R. N. 22/94
165 I contributi regionali
167 L’I.R.A.P. - Imposta Regionale per le Attività Produttive
167 Le agevolazioni sulle tariffe postali
169 IVA - L’imposta sul Valore Aggiunto
171 Le quote associative ed i contributi dei Soci
172 I rimborsi spese ai volontari
174 Le prestazioni di lavoro
178 Le prestazioni di lavoro autonomo da parte dei professionisti e degli artisti
179 L’obbligo di assicurazione
180 Il cambio della Sede sociale
181 I finanziamenti alle Associazioni - Il Fund Raising
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185 Il Bilancio sociale
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189 Modulistica
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107
107
109
112
112
Gli enti non commerciali
Aspetti generali
Aspetti contabili
I libri obbligatori per il lavoro dipendente
Il Codice Fiscale
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141
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145
Le O.N.L.U.S.
Caratteristiche
Costituzione e cancellazione
Regime giuridico delle attività
Il reddito
Le scritture contabili
Il bilancio
Le erogazioni liberali a favore delle Onlus
De Tax sperimentale
I titoli di solidarietà
Raccolte pubbliche di fondi
Le ritenute alla fonte
Obblighi fiscali
I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto
I.R.A.P. - Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Imposta di bollo
Tasse di concessione governativa
Imposta di Registro
Imposta sulle successioni
Imposta sulle donazioni
Imposta sull’incremento di valore degli immobili
(INVIM)
Imposta sugli intrattenimenti
S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori)
E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo)
Lotterie - Tombole - Pesche di beneficenza
Imposta Comunale sugli Immobili
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Gli enti non commerciali
Aspetti generali.
Il codice civile distingue gli enti commerciali da quelli
non commerciali.
I primi hanno come obiettivo l’utile da conseguire per
remunerare i soci per il capitale investito, i secondi non
hanno tale obiettivo in quanto la loro attività generalmente consiste nell’offerta di servizi gratuiti a favore della collettività genericamente intesa o di talune categorie
di persone. Questi enti possono svolgere anche attività
commerciale ma questa non deve essere prevalente
rispetto all’attività complessiva istituzionale. Ciò indipendentemente dalle caratteristiche dell’assenza del fine
di lucro, dalla destinazione dei risultati economici
dell’attività o dalla natura pubblica o privata dell’ente.
Gli enti non commerciali (comunemente chiamati non
profit) possono a fine anno avere un utile ma questo non
può in alcun modo diretto od indiretto essere distribuito ai
soci. In genere si preferisce chiamare avanzo di gestione o
risultato positivo dell’esercizio la differenza positiva tra le
entrate e le uscite del conto economico.
Tra gli enti non commerciali sono comprese le Associazioni di volontariato e le ONLUS.
Ai fini delle imposte dirette il T.U.I.R. - Testo Unico
delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), come modificato dal D. Lgs. N. 344/2003, all’art. 73 stabilisce che gli
enti privati diversi dalle società, che non hanno per
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oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale sono soggetti passivi IRES.
L’art. 143 stabilisce che il reddito dell’ente non commerciale è costituito dalla somma dei redditi fondiario, di
capitale, d’impresa e diversi. Non creano reddito in quanto non sono considerate commerciali le prestazioni di
servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. purchè rientranti nelle finalità istituzionali.
Rientrano nell’art. 2195 c.c. le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, le attività intermediarie nella circolazione dei beni, le attività bancarie ed assicurative, le attività di trasporto e tutte le attività ausiliarie a quelle elencate.
L’art. 150 stabilisce che per le Onlus non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità
di solidarietà sociale.
Non creano reddito anche le entrate realizzate attraverso raccolte pubbliche occasionali effettuate nel corso
di manifestazioni organizzate per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Va ricordato che l’art. 8 del D.Lgs. 460/97 (Onlus) stabilisce che entro il 30 aprile dell’anno successivo devono
essere redatti e conservati i rendiconti (entrate e spese)
di ciascuna di queste iniziative effettuate.
Non creano reddito neanche le somme corrisposte da
enti pubblici a fronte di servizi svolti secondo i fini istituzionali per mezzo di convenzioni.
Per quanto riguarda l’I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle
Attività Produttive) - di cui era stata prevista la cancellazione - essa è dovuta nel caso in cui vi siano dipendenti,
collaborazioni occasionali o a progetto.
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) si applica sulle
cessioni di beni o servizi nell’esercizio di imprese o arti e
professioni. Quindi presupposto impositivo per un ente
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non commerciale è l’effettuazione di una attività commerciale.
Ma per effetto dell’art. 111 del T.U.I.R., esclusivamente
per le Associazioni di promozione sociale, non si considerano attività commerciali e quindi non rientrano nel campo dell’IVA le cessioni di beni e servizi fatte ai soci ed ai
loro familiari conviventi.
Non rientrano nel campo dell’IVA, in quanto considerate attività commerciali analogamente a quanto avviene
per le imposte dirette, le raccolte pubbliche di fondi, la
somministrazione di bevande ed alimenti ai soci o ai partecipanti alle manifestazioni pubbliche organizzate,
l’organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci
dietro pagamento di un corrispettivo.
Anche in questo caso l’esclusione dal campo IVA prevista dall’art. 109 del T.U.I.R. è subordinata alla tenuta di
distinta contabilità e rendicontazione.
Aspetti contabili.
Un ente non commerciale ha l’obbligo di tenuta della
contabilità (art. 13 e 20 del DPR n. 600/73) ma non vi sono
regole specifiche per le scritture contabili. Per gli aspetti
tecnici si fa quindi riferimento alle regole valide per le
imprese e società.
A seconda del tipo di attività e della complessità delle
registrazioni contabili occorre adoperare i libri contabili
idonei. Fondamentalmente il libro giornale e quello degli
inventari che consentono a fine anno la redazione del
bilancio che non è altro se non la rappresentazione sintetica delle rilevazioni contabili.
A seconda dei casi devono quindi essere tenute: le scritture contabili ai fini delle imposte dirette (art. 20 DPR n.
600/73), il libro giornale ed il libro degli inventari (art.
2216-2217 c.c.), registro IVA, magazzino, beni ammortizzabili e tutti i libri sociali (art. 14-15-16-18 DPR n. 600/73).
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In dettaglio:
Art. 14) tenuta delle scritture contabili rappresentate da libro giornale, libro degli inventari, registri ai fini
IVA, scritture ausiliarie patrimoniali, scritture ausiliarie
di magazzino.
Art.15) Redazione entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio di una situazione patrimoniale, economica
e finanziaria distinguendo l’attività istituzionale da quelle connesse.
Art.16) Registro dei beni (cespiti) ammortizzabili
nel quale sono elencati tutti i beni mobili ed immobili posseduti e le quote di ammortamento annuali.
Art. 18) Contabilità semplificata per le associazioni
che hanno un volume di entrate inferiori ad euro
309.874,11 per l’attività di servizi oppure inferiore a
516.456,90 per l’attività di cessione di beni relativamente
alle attività commerciali. Per la contabilità semplificata
non vi è l’obbligo della tenuta del libro giornale, inventari, bilancio, registro dei beni ammortizzabili, scritture
ausiliarie. Per gli enti che superano i limiti di cui sopra
sono obbligatori anche il registro dei beni ammortizzabili, le scritture di magazzino, i libri IVA.
Il richiamo all’applicabilità degli artt. 14-15-16-18 è
valido esclusivamente per l’attività commerciale eventualmente svolta dagli enti.
Il libro giornale (art. 2216 c.c.) deve indicare giorno per
giorno le operazioni effettuate. Le scritture non devono
avere spazi in bianco o cancellature. Il libro giornale va
bollato e numerato prima dell’uso. La forma del giornale
dipende dal numero delle registrazioni che dovrà contenere e dal metodo contabile adoperato (partita semplice, doppia, all’americana, meccanografico, ecc).
Il libro inventario per le imprese è previsto dall’art.
2214 c.c. ed anch’esso va bollato e numerato prima
dell’uso. In esso vengono raccolti i bilanci di fine eserci10
zio e l’elenco dei beni esistenti.
Il registro dei beni ammortizzabili riguarda i beni (mobili ed immobili) che vengono utilizzati per più anni e
sono assoggettati alla procedura di ammortamento, cioè
la diminuzione del loro valore patrimoniale in relazione
al deperimento degli stessi per l’uso protratto nel tempo.
Nel registro vanno annotate, per categorie di beni mobili
omogenee (macchine da ufficio, arredamento, macchine
elettroniche, beni inferiori ad euro 516,46, ecc. la data di
acquisto, il costo, il coefficiente di ammortamento praticato, la quota di ammortamento, il valore all’atto della
dismissione. Per i beni immobili, che vanno indicati singolarmente, va anche indicata la eventuale rivalutazione
del valore o la svalutazione. Sono previsti vari modi di
procedere all’am-mortamento.
L’ammortamento ordinario viene effettuato in base alle
tabelle ministeriali, quello integrale riguarda esclusivamente le attrezzature minute ed i beni di costo unitario
inferiori ad euro 516,46, l’ammortamento accelerato può
essere effettuato in ragione di una più intenso uso del
bene rispetto a quello normale. L’ammortamen-to può
anche essere ridotto rispetto a quello ordinario.
Per il primo anno si può procedere ad un ammortamento del 50 % del costo.
Le scritture di magazzino riguardano gli enti non commerciali che hanno un volume di entrate superiori a
5.164.568,99 euro annui ed un valore di rimanenze a fine
anno superiore ad euro 1.032.913,80.
L’obbligo di redigere il bilancio consuntivo riguarda
le associazioni che tengono la contabilità ordinaria.
Un regime speciale è previsto per le Associazioni senza fine di lucro che abbiano ricavi da attività commerciali
non superiori ad euro 250.000,00 le quali sono esonerate
dalla tenuta della contabilità, dall’emissione di ricevute e
scontrini fiscali.
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Per l’attività di raccolta pubblica di fondi va predisposto un apposito rendiconto, che può essere contenuto
all’interno del rendiconto generale annuale, accompagnato da una relazione illustrativa.
I libri obbligatori per il lavoro dipendente.
Gli enti non commerciali che assumono dipendenti
devono tenere i libri paga e matricola, che sono libri
obbligatori sia ai fini previdenziali che fiscali.
Prima di essere adoperati devono essere numerati e
vidimati dall’INAIL. Per gli anni successivi non è necessaria la vidimazione.
Nel libro devono essere indicati, per ciascun dipendente:
generalità
qualifica
data di assunzione e licenziamento
ammontare della retribuzione
numero familiari a carico ai fini delle detrazioni
fiscali
ammontare delle altre detrazioni fiscali
Il libro matricola va tenuto nel luogo dove si presta il
lavoro. Il libro paga deve anch’esso essere numerato e
vidimato dall’INAIL all’atto della sua istituzione. Nel
libro paga vanno registrati tutti gli elementi della retribuzione per ciascun periodo di erogazione.
Il Codice Fiscale.
L’ente non commerciale deve possedere il codice fiscale, che va richiesto su apposito modello all’Agenzia delle
Entrate competente per territorio. Il codice fiscale è indispensabile per acquistare beni con fattura, per stipulare
contratti, erogare stipendi o compensi a terzi, per versare
le ritenute fiscali, per fare le dichiarazioni fiscali quali
sostituti di imposta.
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Le O.N.L.U.S.
Caratteristiche
Fra gli enti non commerciali sono comprese le
O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) disciplinate dal D.Lgs. n. 460/97.
Le Onlus (il cui status deriva dai benefici strettamente
fiscali previsti) perseguono fini di solidarietà sociale e
quindi svolgono attività di cessione di beni o prestazioni
di servizi in settori di interesse collettivo.
Vi sono settori per i quali le finalità di solidarietà sono
riferibili alle condizioni dei destinatari (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili) e
quindi l’attività è rivolta a favore di categorie di soggetti
in condizione di obiettivo disagio per condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari (disabili fisici e
psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani
non autosufficienti in condizione di disagio economico,
minori abbandonati, orfani o in situazione di devianza o
disadattati, profughi, immigrati non abbienti).
Vi sono altresì settori per i quali si prescinde dalle condizioni dei beneficiari per le caratteristiche specifiche
dell’attività da svolgere (assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, ecc.)
Le finalità di solidarietà sociale si intendono comunque realizzate anche se tra i beneficiari delle attività
sociali vi sono i soci, loro parenti, dipendenti e collabora13
tori della Onlus purchè si trovino nelle condizioni di svantaggio previste.
Le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, senza una specifica organizzazione e verso
pagamenti di corrispettivi che non eccedono i costi di
diretta imputazione non sono considerate attività commerciali e quindi sono esenti da IRES.
Sono esenti da IRES anche i contributi corrisposti da
enti pubblici per lo svolgimento di attività che, pur avendo caratteristiche di attività commerciale, hanno finalità
sociali coerenti con i fini istituzionali degli enti stessi e
sono svolte in base a convenzioni.
La finalità sociale dell’attività si riscontra nella coerenza con le competenze istituzionali degli enti pubblici che
operano nei settori sociali e sanitari.
I benefici fiscali previsti in loro favore derivano dall’esercizio delle attività elencate nel Decreto Legislativo e
considerate socialmente importanti. Naturalmente a fronte dei benefici fiscali previsti vi sono divieti e sanzioni
specifiche.
Costituzione e cancellazione.
Ai sensi del D.Lgs n. 460/97 entro 30 giorni dalla costituzione le Onlus devono trasmettere alla Direzione
Regionale delle Entrate il modello approvato con decreto
ministeriale 19/1/1998 allegandovi (come previsto dal
D.M. 266/2003) una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante nella quale vengono attestate le attività
statutarie ed il possesso dei requisiti previsti dall’art. 10
del D.Lgs n. 460/97 e cioè:
- l’esercizio dell’attività in uno o più dei settori elencati;
- l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle connesse;
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- il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili
od avanzi digestione;
- l’obbligo di impiegare tali utili od avanzi per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di scioglimento, ad altra Onlus od a fini di pubblica utilità;
- l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto
annuale;
- disciplina delle modalità associative tali da escludere espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e da consentire il diritto al voto;
- l’uso dell’acronimo Onlus o dell’intera locuzione
nella denominazione ed in ogni forma di comunicazione
pubblica.
La dichiarazione va redatta secondo il modello approvato con decreto del 29/12/2003 che ha regolamentato con
ritardo tutta la procedura dell’iscrizione e costituisce parte integrante del modello di comunicazione. La sua assenza determina la non iscrivibilità dell’organizzazione.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere
trasmessa copia dell’atto costitutivo e dello statuto associativo, a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata in
duplice copia alla Direzione Regionale Entrate.
A seguito dell’invio del modello e della documentazione
di cui sopra la Direzione Regionale delle Entrate, verificata
la regolarità della stessa e la sussistenza dei requisiti, iscrive la Onlus nell’anagrafe nazionale tenuta presso il Ministero delle Finanze dandone comunicazione entro 40 giorni. Nel caso in cui si ritenesse di acquisire ulteriori elementi di valutazione, possono essere richiesti chiarimenti cui
rispondere entro 30 giorni e la decisione deve pervenire
entro i successivi 20 giorni. Nel caso in cui la notifica
dell’avvenuta iscrizione o del diniego non pervenisse nel
termine l’associazione si intende iscritta all’anagrafe.
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Da questa procedura si evince che è l’iscrizione ad avere effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali e non più la comunicazione come avveniva
prima e, nel caso in cui la comunicazione sia stata fatta
entro i termini, gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla
data di registrazione dell’atto costitutivo (nel caso di scrittura privata registrata) od alla data dell’atto di costituzione
(se nella forma di atto pubblico). Se invece la comunicazione è stata fatta oltre il termine dei 30 giorni dalla costituzione gli effetti decorrono dalla data della comunicazione.
Successivamente dovranno essere comunicate le
variazioni intervenute nella composizione delle cariche o
della sede sociale.
Per le Onlus costituite prima dell’emissione del decreto del 29/12/2003 e quindi iscritte nel registro per effetto
della semplice comunicazione, al fine di eliminare gli abusi nel frattempo evidenziatisi sull’uso dei vantaggi fiscali
da parte di enti ed associazioni le cui caratteristiche
obiettive difficilmente possono essere riconducibili alle
Onlus (bande musicali, pro-loco, società sportive, circoli
ricreativi di varia natura ecc.) la circolare n. 14/E del
26/2/2003 ed ancor più la recente circolare n. 22/E del
16/5/2005 ha disposto che gli uffici delle imposte provvedano a controlli formali e sostanziali presso le Onlus al
fine di accertare l’eventuale insussistenza dei requisiti
previsti dal D.Lgs. n. 460/97.
Ai fini del controllo le Direzioni Regionali delle Entrate
possono invitare le Onlus a trasmettere entro 30 giorni lo
statuto e l’atto costitutivo o altri documenti ritenuti
necessari per il controllo.
Nella lettera di richiesta è prevista un’autodichiarazione da parte del legale rappresentante di essere incorso
in errore nel definire l’associazione una Onlus e pertanto
ne chiede la cancellazione dall’anagrafe.
In mancanza della richiesta di cancellazione, l’agenzia
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delle entrate, nel caso in cui riscontri la mancanza dei
requisiti, chiede il parere dell’Agenzia nazionale per le
Onlus ed in caso di conferma emette il provvedimento
formale di cancellazione, notificandolo al legale rappresentante con le motivazioni. Avverso il provvedimento di
cancellazione va presentato ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale la cui competenza deriva dalla
natura esclusivamente fiscale della categoria delle Onlus
(circolare n. 22/E del 16/5/2005).
La comunicazione dell’avvenuta cancellazione viene
inviata anche all’ufficio delle imposte competente per
l’effettuazione dei controlli e l’applicazione delle relative
sanzioni. Ricordiamo, in particolare, quella prevista dall’art. 28 del D. Lgs. n. 460/97 e cioè l’uso illecito della denominazione di Onlus. Il mancato ricorso avverso al provvedimento di cancellazione impedisce il ricorso avverso agli
atti di accertamento effettuati dall’Agenzia delle Entrate
per il recupero di eventuali tributi illegittimamente non
versati dagli interessati.
Se la cancellazione è dovuta al venir meno di uno o più
dei requisiti previsti la Onlus decade dalle agevolazioni
fruite dalla data in cui sono venuti meno i requisiti stessi.
Se invece la cancellazione è dovuta alla mancanza anche
di un solo requisito fin dal momento dell’iscrizione gli
effetti decorrono dalle stesse date sopra indicate a proposito della decorrenza degli effetti dell’iscrizione.
Assume particolare rilievo la eventuale iscrizione o cancellazione dall’anagrafe delle Onlus delle articolazioni periferiche di una associazione nazionale. Se le sezioni locali
sono legate alla struttura centrale da un rapporto organico
e conseguentemente non hanno piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, le stesse non possono
essere iscritte autonomamente all’anagrafe in quanto vi è
iscritta la struttura nazionale.
Sono Onlus di diritto le Associazioni di volontariato
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iscritte al registro regionale di cui alla legge n. 266/91 (in
Sicilia esiste anche il registro regionale delle OO.VV. di
Protezione Civile), le O.N.G. (Organizzazioni Non Governative), le Cooperative sociali.
Le Onlus di diritto non devono inviare alcuna comunicazione all’Agenzia regionale delle entrate perché non
possono essere iscritte all’anagrafe nazionale. Per loro la
qualificazione di Onlus si ottiene solo al momento dell’iscrizione nel registro regionale della legge n. 266/91.
Possono essere Onlus anche le Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000.
È da tenere presente che l’uso illecito della denominazione “Onlus” comporta l’irrogazione da parte degli uffici
fiscali della sanzione da 309,87 a 3.098,74 euro a carico del
Presidente e dei membri degli organi di amministrazione.
L’assenza dei requisiti di legge, le violazioni del divieto
di svolgere attività diverse da quelle previste o del divieto
di distribuzione anche indiretta di utili comporta la sanzione da 1.032,91 a 6.197,48 euro.
Il mancato invio delle comunicazioni previste per
l’anagrafe Onlus comporta una sanzione da 103,29 a
1.032,91 euro. Le sanzioni sono irrogate dal competente
Ufficio delle entrate (art.54, comma 1-2 del DPR n. 600/73).
I rappresentanti legali ed i componenti gli organi di
amministrazione delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici del D. Lgs. n. 460/97 o che hanno
consentito a terzi di fruirne, sono obbligati in solido, anche
con i terzi, per le sanzioni e relativi interessi.
La Onlus può essere cancellata dall’anagrafe generale
con apposito provvedimento dell’Agenzia Regionale delle
Entrate a seguito di accertamenti compiuti che abbiano
evidenziato mancanza dei requisiti. L’atto di cancellazione è impugnabile presso la Commissione Tributaria Provinciale.
L’eventuale perdita della qualifica di Onlus comporta
18
la perdita di tutte le agevolazioni godute dall’inizio del
periodo d’imposta, l’obbligo di istituire le scritture contabili ed il calcolo di tutte le imposte dovute sulla gestione
commerciale in conseguenza della retrocessione della
Onlus a ente economico.
La circolare ministeriale n. 168/98 prevede, nel caso di
perdita della qualifica di Onlus, l’obbligo di devolvere il
patrimonio ad altra Onlus od a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’Agenzia Nazionale per le Onlus.
Tale indicazione non sembra suffragata da alcuna norma in quanto la devoluzione del patrimonio ad altra
Onlus è prevista esclusivamente in caso di scioglimento
della Onlus e non certo per irregolarità nell’assolvimento
degli obblighi.
In caso di scioglimento le Onlus hanno l’obbligo di
devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con
finalità analoga o che abbia fini di pubblica utilità. La delibera di scioglimento e l’individuazione del beneficiario
del patrimonio deve essere presa dall’Assemblea dei soci
con la presenza dei ¾ degli aventi diritto. La delibera concernente la devoluzione del patrimonio deve essere inoltrata all’Agenzia nazionale per le Onlus per il prescritto
parere (art.10, comma 1, lett. f del D.Lgs. n. 460/07 ed art.
3, comma 1 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
n. 329 del 21/3/2001). Conseguentemente la devoluzione
effettiva del patrimonio può avvenire soltanto dopo il
parere dell’Agenzia.
Regime giuridico delle attività.
Le Onlus possono svolgere solo attività commerciali
connesse a quelle istituzionali e destinate al reperimento
dei fondi necessari al finanziamento delle stesse (ivi comprese le attività riconducibili al fund raising). L’attività di
reperimento fondi non può costituire una autonoma attività ma deve essere inserita nel programma di attuazione
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dell’attività istituzionale cui è strettamente legata. Tale
attività non deve essere prevalente rispetto a quella istituzionale ed i ricavi non debbono superare il 66% delle
spese complessive dell’Associazione.
Le attività connesse possono essere analoghe a quelle
istituzionali o accessorie per natura a quelle istituzionali
ed hanno la caratteristica di essere indirizzate a chiunque.
Non sono considerate attività commerciali quelle svolte
a favore dei propri associati, a fronte dei loro contributi
associativi, in conformità alle finalità istituzionali.
Sono invece considerate attività commerciali i servizi
svolti a favore degli associati dietro versamento di contributi o quote associative supplementari che rappresentino
nuove o maggiori prestazioni rispetto a quelle cui gli stessi hanno ordinariamente diritto o i servizi svolti a favore
di persone non svantaggiate.
Sono considerate attività commerciali connesse:
- la gestione di spacci e mense associative;
- la vendita di alimenti e bevande (fatta eccezione per
le associazioni di promozione sociale purchè sia strettamente complementare);
- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (ad
eccezione di quelli organizzati dalle associazione di promozione sociale quale attività strettamente complementare a quella istituzionale);
- la gestione di fiere o esposizioni a carattere commerciale;
- la pubblicità (che si ha quando si riceve un contributo in denaro o in natura da parte di una azienda per
diffonderne il marchio o l’immagine dei prodotti nelle
proprie pubblicazioni, manifesti, striscioni, ecc. Il contratto con l’azienda deve evidenziare la caratteristica
dell’occasionalità del rapporto altrimenti l’attività non
può essere considerata marginale e quindi l’utile derivante dal contratto diventa imponibile Ires);
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- le sponsorizzazioni (che si hanno quando a fronte del
contributo ricevuto viene organizzata una manifestazione e
reclamizzato il marchio o il nome dell’azienda, riproducendolo nel proprio materiale d’uso o di propaganda (borse,
magliette, cappellini, ecc).
Sono attività commerciali:
- La gestione di serate danzanti, concerti, mostre ecc.
con biglietti a pagamento ed aperti al pubblico. Se si tratta di un evento occasionale l’utile è soggetto ad IRES a
meno che i ricavi non eccedono il 50% dei costi di diretta
imputazione, nel qual caso l’attività va considerata marginale e quindi non soggetta ad IRES.
- La vendita di prodotti di qualsiasi genere anche se
nei confronti dei soci. Anche in tal caso gli utili sono soggetti ad IRES a meno che non si tratti di vendita di prodotti acquisiti a titolo gratuito o prodotti dai propri soci
od assistiti il che fa considerare tale attività quale marginale ai sensi del D.M. 25/5/95.
- La gestione di un bar interno ai locali dell’associazione ed aperto ai soli soci. I locali adibiti a bar non devono avere accesso diretto dalla pubblica via e non possono
essere reclamizzati all’esterno con insegne. Va richiesta al
Comune una licenza da circolo e vanno rispettate tutte le
norme edilizie e sanitarie in materia.
- Le cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci o
partecipanti dietro pagamento di specifici corrispettivi,
comprese le quote supplementari stabilite per maggiori o
diverse prestazioni rispetto a quelle a cui hanno diritto.
Ai sensi dell’art. 148, comma 4 IRES sono comunque considerate commerciali: la gestione di spacci aziendali e
mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la
gestione di fiere.
Il reddito.
Il reddito delle attività commerciali può essere deter21
minato in maniera forfettaria, se derivante da ricavi commerciali fino ad euro 516.456,90 annui o, se derivante da
prestazione di servizi, fino ad euro 185.924,48, applicando
i seguenti parametri:
- per prestazioni di servizi il 15% fino ad euro 15.493,71
ed il 25% da euro 15.493,71 ad euro 185.924,48;
- per altre attività il 10% fino ad euro 25.822,84 ed il
15% da euro 25.822,84 ad euro 516.456,90.
Anche se tale regime riguarda le imposte dirette sono
obbligatori i registri Iva (corrispettivi, fatture emesse,
acquisti).
Le scritture contabili.
L’art. 20 bis del DPR n.600/73 è relativo alle scritture
contabili delle Onlus (ad eccezione delle cooperative).
Le scritture contabili possono riferirsi a due aspetti
dell’attività:
- quelle che riguardano tutta l’attività;
- quelle che riguardano le eventuali attività connesse.
Per quanto concerne il primo caso il D. Lgs n. 460/97
prescrive la tenuta di scritture contabili cronologiche e
sistematiche idonee a descrivere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere e rappresentare in un
apposito documento da redigere entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio la situazione economica e patrimoniale, distinguendo quanto deriva dalle attività istituzionale e quanto dalle attività connesse. Tale obbligo si
intende assolto tenendo il libro giornale ed il libro degli
inventari con vidimazione e bollatura iniziale degli stessi.
Le scritture contabili e la relativa documentazione
devono essere conservate per 5 anni o per il periodo per il
quale sono in corso accertamenti o contenzioso.
Nel caso in cui il volume complessivo delle entrate
(istituzionali e connesse) non supera l’importo di euro
51.645,49 l’obbligo della tenuta delle scritture cronologi22
che e sistematiche può essere sostituito dalla tenuta di un
rendiconto delle entrate ed uscite complessive (utilizzando la contabilità di cassa), distinto per attività (art. 20bis
DPR n.600/73 ed art. 8 D.Lgs. n. 460/97).
Ai fini delle imposte dirette l’attività istituzionale delle
Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale
(art.111 ter T.U.I.R.), né richiede la tenuta di scritture contabili e pertanto non deve essere oggetto di dichiarazione
o rilevazioni ai fini fiscali.
Le attività connesse mantengono la loro natura di attività commerciale e come tali devono essere rilevate, contabilizzate e dichiarate però non concorrono alla formazione dell’eventuale reddito.
Se l’Onlus svolge prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta perde i requisiti di
ente non commerciale.
La circolare ministeriale n. 125/98 indica alcuni parametri che costituiscono indici di commercialità che non
comportano automaticamente la perdita di qualifica di
ente non commerciale ma sono considerati particolarmente significativi per un giudizio complessivo sull’attività svolta da parte dell’Agenzia delle entrate.
Questi parametri sono:
- prevalenza delle immobilizzazioni rispetto alle altre
attività;
- prevalenza dei ricavi da attività commerciali rispetto
ai ricavi derivanti dalle attività istituzionali;
- prevalenza delle perdite per l’attività commerciale
sulle spese effettuate per l’attività istituzionale.
Il bilancio.
Oltre alla tenuta di scritture contabili cronologiche e
sistematiche (libro giornale e libro inventari - art. 25
D.Lgs. 460/96) le Onlus hanno l’obbligo di redigere entro 4
mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito documento
23
contenente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria nel quale vi sia la distinzione tra le attività
istituzionali e quelle connesse.
Non è consentito distribuire anche in modo indiretto
gli utili o gli avanzi di gestione.
Circa tale divieto la legge elenca alcune ipotesi che possono configurarsi quale distribuzione di utili:
- La cessione di beni o le prestazioni di servizi a
favore di chiunque faccia parte della Onlus, dei loro
parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- La stessa ipotesi nei confronti di chi faccia erogazioni liberali a favore della Onlus;
- L’acquisto di beni o servizi dai soci o terzi ad un
prezzo superiore al normale senza valida ragione;
- La corresponsione di compensi ai componenti gli
organi amministrativi e sindacali della Onlus
superiori al massimo previsto per le Società per
Azioni;
- La corresponsione ai dipendenti di compensi
superiori del 20% rispetto a quanto previsto dal
contratto di lavoro.
Nel caso di violazione del divieto di corresponsione di
utili anche indirettamente è prevista una sanzione pecuniaria a carico di ogni componente il consiglio direttivo
della Onlus da 1.032,91 a 6.197,48 euro.
Le erogazioni liberali a favore delle Onlus.
Vanno distinte quelle effettuate da persone fisiche private da quelle effettuate da imprese.
Per i privati è previsto un beneficio fiscale del 19% su
un importo massimo di euro 2.065,83. Quindi si tratta di
un beneficio sull’imposta lorda e non di una detrazione
dal reddito.
Le quote associative annuali ed i contributi straordina24
ri chiesti dall’Associazione ai propri soci non godono dei
benefici fiscali in quanto non si tratta di liberalità ma di
obbligo previsto dallo statuto associativo. L’eccezione è
rappresentata dalle associazioni di mutuo soccorso per le
quali è prevista la deducibilità per i soci dell’importo fino
ad euro 1.291,14 dei contributi associativi.
Per le imprese è prevista la deducibilità dal reddito
d’impresa per le erogazioni fino ad euro 2.065,83 oppure
fino al 2% del reddito d’impresa (art. 100 del D.Lgs.n.
344/2003. L’importo di euro 2.065,83 fa riferimento ad un
reddito d’impresa di euro 103.450,00
Le imprese non possono dedurre l’erogazione di cui
sopra se hanno già effettuato le erogazioni previste alle
lettere a)b) dell’art. 65 del TUIR. Ovviamente la Onlus
dovrà rilasciare apposita ricevuta per le erogazioni provenienti sia da privati che da imprese e che dovranno essere
state effettuate esclusivamente non in denaro contante bensì con versamenti presso banche o sportelli postali, bonifici
bancari, assegni bancari o circolari, carte di credito, carte
prepagate al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di poter procedere all’eventuale verifica.
È altresì consigliabile utilizzare un registro dove annotare i nomi dei donatori, la data e l’importo oppure utilizzare un apposito bollettario a madre e figlia. In tal caso il
bollettario, i cui fogli saranno numerati, deve contenere i
dati identificativi dell’Associazione compreso il numero
di iscrizione al registro regionale, i dati del donante e
l’attestazione che la ricevuta viene rilasciata ai fini dell’art. 13) del D. Lgs. N. 460/97. La ricevuta va firmata dal
legale rappresentante o da un suo delegato.
Per le imprese è prevista altresì la deducibilità del
costo del proprio personale (purchè assunto a tempo indeterminato) utilizzato dall’Onlus oppure per prestazioni
effettuate a favore dell’Onlus, fino ad un massimo del 5
per mille del totale della spesa complessiva delle retribu25
zioni di tutti i dipendenti dell’impresa risultante dalla
dichiarazione dei redditi dell’impresa (art. 100 D. Lgs. n.
344/2003). Per il personale così utilizzato l’impresa continua a sopportare l’onere dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
Inoltre le imprese possono donare derrate alimentari,
prodotti farmaceutici o beni diversi purchè siano oggetto
della propria attività di produzione o scambio.
L’ammontare della donazione detraibile ai fini fiscali
non può superare euro 1.032,91. Tale importo si riferisce
al valore d’inventario dei beni che vengono ceduti.
Il valore dei beni ceduti si cumula con le eventuali altre
donazioni in denaro fino al massimo di euro 2.065,83 o del
2 % del reddito d’impresa.
Si fa eccezione per le donazioni di derrate alimentari e
prodotti farmaceutici che per difetto di confezionamento
o altre cause si è soliti escludere dalla vendita. In questo
caso non vigono i limiti sopra indicati.
Per i prodotti alimentari donati la legge n. 155/2003
equipara le Onlus che distribuiscono tali prodotti ai consumatori finali in modo da esonerare le ditte che hanno
donato i prodotti da responsabilità per la loro corretta
conservazione, trasporto ed utilizzo. Compete alla Onlus
verificare che gli alimenti siano ancora consumabili da
parte dei destinatari.
Ai fini delle imposte dirette le donazioni di beni non
costituiscono ricavi, ai fini Iva l’operazione è esente da
Iva. Va emessa la fattura con il riferimento al D. Lgs. n.
460 ed alla qualifica di Onlus del ricevente.
In alternativa le merci donate possono essere considerate distrutte, senza obbligo di emissione di fattura, senza
essere considerate operazioni esenti da Iva.
Per quanto riguarda i beni ceduti gratuitamente, la
Onlus deve rilasciare alla ditta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l’elenco dettagliato dei
26
beni ricevuti e l’impegno ad utilizzare gli stessi esclusivamente per finalità istituzionali. La dichiarazione deve
essere firmata dal Presidente o da un suo delegato in
quanto la dichiarazione coinvolge la responsabilità
dell’Associazione.
La Onlus deve poter dimostrare di avere utilizzato i
beni per le finalità istituzionali.
Non vi sono termini precisi di scadenza per tale utilizzo però è opportuno provvedere in tempi brevi e documentarne l’utilizzo in modo opportuno.
L’impresa dovrà comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento da pervenire almeno 5 giorni
prima della consegna dei beni alla Onlus, la donazione
dei beni che intende fare, indicando data ed ora del trasporto e destinazione. La comunicazione va fatta anche
al locale comando della Guardia di Finanza nel caso di
beni di valore superiore a 5.164,57 euro.
In caso di derrate alimentari o prodotti farmaceutici
esclusi dalla vendita per difetti di confezionamento nella
comunicazione dovrà essere indicato il difetto. Ciò al fine
del superamento dei limiti di euro 1.032,91 ed euro 2.065,83.
Il trasporto della merce deve essere documentato dal
Documento di trasporto (DDT ex bolla d’accompagnamento). Entro il giorno 15 del mese successivo la ditta
deve annotare la donazione nei registri Iva.
La mancanza anche di uno solo degli adempimenti di
cui sopra (compresa la dichiarazione della Onlus) fa venir
meno il beneficio fiscale.
Se si tratta di beni di modico valore o facilmente deperibili l’impresa è esentata dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Gli enti non commerciali possono effettuare erogazioni
in denaro a favore delle Onlus con detrazione d’imposta
fino ad euro 2.065,83 (art. 146 D. Lgs. N. 344/2003).
27
I proventi della raccolta pubblica di fondi non costituiscono reddito purchè tale raccolta sia pubblica (cioè aperta a tutta la collettività, alla quale va data comunicazione)
ed occasionale (non prassi ordinaria). Il D. Lgs precisa
che l’evento per essere considerato occasionale deve coincidere con una festività, una ricorrenza per la Onlus, una
campagna di sensibilizzazione cioè un progetto specifico
di raccolta fondi.
Per ogni raccolta fondi deve essere redatto un rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese specifiche. È consentita l’imputazione di parte dei costi fissi della Onlus
riferibili all’iniziativa. È opportuno indicare a quale utilizzazione sono stati destinati i fondi raccolti.
Il recente art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 convertito con legge n. 80/2005 meglio noto come “più dai meno
versi” ha notevolmente innovato in materia (sovrapponendosi alle norme della legge 266/91 e del D. Lgs. 460/97)
in quanto consente alle persone fisiche, imprese ed enti di
qualsiasi natura giuridica di effettuare donazioni, godendo di una deduzione del 10% del proprio reddito (fino al
limite massimo di 70.000 euro) a favore delle Onlus di cui
al D. Lgs. 460/97, alle associazioni di promozione sociale
iscritte al registro nazionale ed alle associazioni di volontariato che hanno per oggetto la tutela, la promozione e la
valorizzazione dei beni artistico, storico e paesaggistico.
L’art. 14 del D. Lgs. n. 35/2005 stabilisce che tale beneficio non è cumulabile con altri eventuali benefici previsti
da altre norme a favore delle stesse categorie di soggetti
non profit. In proposito la risoluzione n. 180/E del
27/12/2005 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il
beneficio della non rilevanza fiscale della cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici previsto dall’art.
13 del D. Lgs. n. 460/97 costituisce agevolazione autonoma
sul quale non hanno effetto le limitazioni previste dall’art.
14 del D. L. n. 35/2005.
28
La differenza più immediata tra questo beneficio e
quello previsto dal D. Lgs n. 460/97 è che il D.L. n. 35/2005
consente la deduzione dall’imponibile e non la detrazione
dell’imposta. Cosicché il beneficio fiscale per le persone
fisiche è in relazione all’aliquota massima di IRPEF cui è
assoggettato il reddito complessivo (minimo il 23 %).
Oltre le donazioni in denaro la legge prevede che i privati facciano donazioni in natura.
Naturalmente le associazioni di volontariato che possono beneficiare di tale norma sono esclusivamente quelle iscritte ai registri regionali ex lege 266/91.
Anche per i benefici dell’art. 14 del D.L. 35/2005 valgono le stesse modalità di versamento ed attestazione di cui
si è detto prima, in particolare per la dichiarazione che la
donazione è fatta ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005
(Circolare n. 39/E del 19/8/2005).
Nella legge non è previsto l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per cui dovrebbe essere
obbligatorio solo il documento di trasporto. La circolare
n. 39/E precisa che le erogazioni in natura devono essere
considerate in base al loro valore normale, cioè con riferimento al prezzo di mercato di beni della stessa specie o di
beni similari. La precisazione evidenzia la differenza con
il beneficio derivante dal D. Lgs. 460/97 che identificava il
valore della merce donata con il costo di acquisto.
Oltre la pesante sanzione prevista per i casi di indebito
godimento dei benefici è da tenere nella massima considerazione la “responsabilità solidale del donante e del beneficiario per le imposte in tal modo evase e per le relative
sanzioni pecuniarie nel caso in cui non sussistano nel beneficiario i requisiti richiesti” (cioè la mancanza della qualifica di Onlus od i suoi presupposti).
È però opportuno precisare che i benefici del “più dai
meno versi” difficilmente potranno interessare la generalità delle Associazioni di volontariato-Onlus di diritto, in
29
quanto il presupposto è che la Onlus deve tenere scritture
contabili idonee a rappresentare con completezza ed analiticità i fatti contabili ed entro il 30 aprile redigere il conto consuntivo (bilancio con stato patrimoniale e conto
economico). Il che porta ad escludere tutte le Onlus che
adottano la contabilità semplificata prevista dal D. Lgs.
460/97 in quanto hanno proventi inferiori ad euro
51.645,69 nell’anno.
Inoltre il sistema di contabilità che deve tenere la
Onlus deve prevedere scritture separate per l’attività istituzionale e per quella connessa (commerciale).
Tutto quanto precede significa che la Onlus deve tenere un libro giornale tenuto secondo le modalità della partita doppia, un piano dei conti che consenta la distinzione
dell’attività istituzionale e dell’attività connessa, un libro
inventari in cui siano esposti le attività e passività della
Onlus ed il conto economico.
Da segnalare a questo proposito un effetto poco gradevole per il donante in caso di omissione dell’obbligo della
contabilità e del bilancio completo da parte dell’Onlus
beneficiaria. In questo caso il donante non avrà riconosciuto il beneficio fiscale e dovrà pagare l’imposta “evasa”
con le relative sanzioni! Potrà soltanto rivalersi nei confronti della Onlus beneficiaria iniziando una causa civile
per risarcimento danni.
Questi aspetti ben difficilmente renderanno la norma
idonea a sviluppare le donazioni nei confronti della generalità delle Onlus in quanto il donatore prima del suo
gesto di liberalità dovrebbe:
- Accertarsi se la Onlus risulta iscritta nell’anagrafe
nazionale o se è stata cancellata (difficile da controllare
perché la Direzione delle Entrate non è tenuta a certificare la qualità e l’Agenzia Nazionale delle Onlus non è in
possesso di tale anagrafe). Il controllo può essere fatto
solo per le Onlus di diritto (Associazioni di volontaria30
to/ONG/Cooperative sociali) in quanto la qualifica deriva
dalla loro iscrizione in registri ufficiali pubblici.
- Accertarsi se la Onlus in questione tiene una ordinaria contabilità in partita doppia, regolari registri e bilanci
completi (difficile da accertare perché le Onlus non depositano i loro bilanci presso uffici pubblici e quindi non
sono consultabili).
- Accertarsi se la donazione effettuata è stata destinata ai fini istituzionali dell’Onlus. ( ! )
L’unica cautela è rappresentata per il donante da autocertificazioni sui vari punti rilasciate dal legale rappresentante della Onlus.
Una ulteriore ipotesi di beneficio fiscale e contemporaneamente una modalità di raccolta fondi da parte delle
Onlus è rappresentata per il solo anno 2006 - da quanto
previsto dall’art. 1, comma 337 della legge n.266/2005.
Tale articolo stabilisce che una quota pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal
contribuente per i redditi dell’anno 2005 possa essere
destinata, dal contribuente stesso, al sostegno del volontariato e delle Onlus di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 460/97.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/1/2006 ha
stabilito le modalità che devono seguire i contribuenti, le
Onlus e le associazioni di volontariato per godere dei
benefici derivanti dalla legge.
Il contribuente può destinare il 5 per mille della sua
imposta apponendo la firma in un apposito riquadro previsto del modello della dichiarazione dei redditi 2006. Può
indicare un beneficiario specifico indicandone il codice
fiscale. In caso contrario la sua quota va ad alimentare il
fondo nazionale da distribuire.
Il rappresentante legale della Onlus deve:
- inviare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per
via telematica ed attraverso i soggetti a ciò autorizzati
(CAF/professionisti consulenti fiscali), richiesta di iscri31
zione all’apposito elenco nazionale sul modello predisposto contenente una autodichiarazione relativa al possesso
dei requisiti;
- inviare all’Agenzia regionale delle entrate, con raccomandata a.r. una ulteriore dichiarazione di persistenza dei
requisiti e copia della ricevuta telematica della domanda
inviata, dopo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti
iscritti nell’albo sul sito dell’Agenzia. Tale dichiarazione è
condizione necessaria per accedere alla ripartizione della
somma.
Alla Onlus saranno versate dal Ministero del Welfare le
somme alla stessa destinate dai contribuenti che hanno
indicato correttamente il suo codice fiscale.
In caso di errata o mancata indicazione del codice
fiscale la somma complessivamente destinata dai contribuenti sarà ripartita alle Onlus in proporzione al numero
complessivo delle destinazioni dirette espresse con
l’indicazione corretta del loro codice fiscale.
Tale meccanismo desta parecchie perplessità sull’effettivo beneficio per la generalità delle Onlus. Infatti è
destinato a premiare esclusivamente le Onlus che con
una grande campagna informativa e di sensibilizzazione
saranno riuscite a convincere un notevole numero di contribuenti a scrivere il loro codice fiscale nella dichiarazione dei redditi.
De Tax sperimentale.
In via sperimentale, per gli anni 2003/2004/2005 il D. L.
n. 269/2003 all’art. 19 ha previsto che l’1 % dell’IVA sugli
acquisti di beni effettuati presso esercizi convenzionati
con associazioni ed Onlus, che svolgono attività etiche,
venga destinato agli stessi scopi. Lo stesso articolo chiarisce che le associazioni di volontariato ed Onlus sono identificate come svolgenti attività etiche.
Il consumatore che acquista beni per un importo pari o
32
superiore a 50 euro può stabilire che l’1 % dell’IVA relativa al suo acquisto venga versata dallo Stato all’associazione od alla Onlus che ha fatto la convenzione con
l’esercizio commerciale.
Non risulta che la norma abbia avuto grande successo
e, fra l’altro, non risulta nelle banche dati la circolare con
la quale il Ministero delle Finanze avrebbe stabilito i criteri e le modalità di accesso al beneficio da parte delle
associazioni.
I titoli di solidarietà.
L’art. 29 del D. Lgs. n. 460/97 ha previsto la possibilità
dell’emissione di titoli di solidarietà finalizzati al finanziamento di Onlus, con deducibilità fiscale del costo sostenuto per l’emissione.
Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.M.
n. 328/99 ma l’applicazione della norma non ha finora
dato i risultati previsti.
I titoli di solidarietà hanno natura di titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili ed i soggetti abilitati alla
loro emissione sono le banche e gli intermediari finanziari. Questi devono destinare i fondi raccolti attraverso
l’emissione dei titoli esclusivamente al finanziamento di
Onlus, devono tenere una contabilità separata per la loro
gestione, ogni anno deve essere data comunicazione
all’Organismo di controllo sia dei titoli emessi che dei
finanziamenti cui sono stati destinati i fondi raccolti.
Va precisato che chi acquista i titoli non ha alcun beneficio fiscale né gode di un tasso di rendimento più favorevole rispetto ad altri prodotti sul mercato.
Raccolte pubbliche di fondi.
Non concorrono a formare reddito imponibile ai fini
IVA e IRES i fondi che vengono acquisiti dagli enti non
commerciali a seguito di raccolte pubbliche effettuate
33
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tra
tali servizi sono compresi anche le attività di spettacolo.
Per beneficiare di questa agevolazione occorre redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio ed indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, un
apposito rendiconto dal quale devono risultare in modo
chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione
Le ritenute alla fonte.
Dal 1/1/98 non si applica la ritenuta del 4% (art. 28 del
DPR 600/73) sui contributi corrisposti alle Onlus sia dagli
Enti pubblici che dagli enti privati.
Obblighi fiscali.
Tutte le attività istituzionali non hanno specifici obblighi fiscali.
L’associazione può essere soggetta ad IRES soltanto se
ha redditi patrimoniali (provenienti da immobili) o redditi derivanti dalle attività commerciali prima descritte. I
redditi da capitali (come ad es. gli interessi bancari) sono
assoggettati ad imposta alla fonte e non vanno dichiarati.
L’associazione, in presenza di sole attività istituzionali,
deve chiedere soltanto l’attribuzione del codice fiscale in
quanto la partita IVA è relativa all’attività d’impresa.
Anche in presenza di attività commerciale marginale o
connessa è sufficiente il possesso del codice fiscale.
L’associazione assume la funzione di sostituto d’imposta e quindi è soggetta a tutti gli adempimenti e le responsabilità relative per la ritenuta IRPEF d’acconto che è tenuta ad operare in caso di compensi corrisposti a dipendenti
o collaboratori a progetto od occasionali. In tal caso deve
presentare il mod. 770 relativo ai compensi erogati ed alle
34
ritenute IRPEF effettuate che può essere inviato per via
telematica entro il 30 novembre di ogni anno o presentato
entro il mese di maggio.
I.V.A. - L’Imposta sul Valore Aggiunto
La legge istitutiva dell’IVA prescrive che l’imposta si
applica all’attività commerciale posta in essere con la
caratteristica della imprenditorialità, cioè l’esercizio abituale dell’attività stessa.
Per esercizio abituale dell’attività commerciale si intende l’attività svolta con regolarità, sistematicità e ripetitività finalizzata al raggiungimento di uno scopo sociale.
L’attività della Onlus è quindi soggetta ad IVA solo riguardo all’attività commerciale abituale (art. 4 DPR n. 633/72).
Le attività strettamente connesse a quella istituzionale
sono attività commerciali ed anche se sono esenti dalle
imposte dirette (art.111 ter T.U.I.R.) c’è l’obbligo della
tenuta dei libri IVA e della contabilità semplificata /art. 20
bis DPR n. 600/73). Conseguentemente occorre emettere
fatture, registrarle, tenere il registro dei corrispettivi e
degli acquisti, delle liquidazioni e dei versamenti. Le
Onlus non sono soggette all’obbligo dei corrispettivi (ricevute fiscali o scontrini) limitatamente alle operazioni
riconducibili alle attività istituzionali, mentre rimane
l’obbligo per le operazioni connesse accessorie le quali
generalmente traggono origine dalla raccolta fondi. Pur
costituendo attività commerciale per le seguenti attività è
prevista l’esenzione IVA: Trasporto malati o feriti a mezzo ambulanze, prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliale o ambulatoriale a favore di anziani, inabili
adulti, tossicodipendenti, handicappati psicofisici, malati
di Aids, minori disadattati (art. 14 D.Lgs. n. 460/97).
L’esenzione dall’IVA riguarda le prestazioni effettuate
direttamente dalla Onlus. Le prestazioni delle aziende
nei confronti delle Onlus di divulgazione pubblicitaria,
35
quale lo spazio concesso su giornali o riviste, sono esenti
da IVA esclusivamente se effettuate a titolo gratuito (risoluzione n. 50 del 18/4/2000 dell’Agenzia delle Entrate).
Sono esenti da IVA le cessioni gratuite di beni per i
quali non è stata già detratta l’IVA in fase di acquisto (art.
2 DPR n. 633/72), le cessioni gratuite di prodotti alimentari e farmaceutici (art.6 L. n. 133/99), le cessioni gratuite di
beni in possesso dell’azienda ma non prodotti o commercializzati dalla stessa purchè di modico valore unitario
(Euro 25,82) (art. 2 DPR n. 633/72).
Per la composizione, legatoria e stampa dei propri notiziari o periodici la Onlus e l’associazione di volontariato
pagano l’IVA ridotta del 4 %.
I.R.A.P. - Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
L’imposta è in vigore dal 1/1/98 e la sua base imponibile
fa riferimento a due elementi:
a) I compensi al personale dipendente, ai collaboratori
a progetto autonomi, ai collaboratori occasionali;
b) L’utile di esercizio.
La base imponibile va calcolata con voci e criteri diversi con riferimento ai due settori di attività: istituzionale e
commerciale.
Per il settore istituzionale vige il sistema retributivo
con le seguenti modalità di rilevazione dell’imponibile da
assoggettare:
- per gli stipendi dei dipendenti si considera l’imponibile INPS;
- per le collaborazioni a progetto si considera il
compenso lordo decurtato dalla ritenuta INPS;
- per le collaborazioni occasionali si considera il
compenso lordo.
Per il settore commerciale (riferito alle associazioni di
volontariato ed Onlus) la base imponibile è rappresentata
dall’utile derivante dall’attività connessa.
36
Le due basi imponibili vanno poi sommate per determinare la base imponibile complessiva cui applicare le
deduzioni e poi applicare la percentuale d’imposta.
L’aliquota base è del 4,25 %, ma le singole regioni possono abbassarla od aumentarla costituendo proventi di
esclusiva competenza della regione. La deduzione prevista è di euro 7.500,00 con riferimento ad un imponibile di
euro 180.759,91.
L’IRAP va pagata: il 1° acconto entro il 20 giugno, oppure entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 %; il 2°
acconto entro il 30 novembre. Il saldo definito al 31 maggio successivo. La Regione Siciliana, con l’art. 7 della L.R.
n. 2 del 26/3/2002 ha concesso l’esenzione dall’Irap alle
Onlus, alle associazioni di promozione sociale ed alle cooperative sociali.
Imposta di bollo.
L’art. 17 del D. Lgs. N. 460/97 stabilisce l’esenzione
dall’imposta di bollo di cui all’art. 27 bis del DPR n. 642/72
per gli atti, istanze, documenti, contratti, certificazioni,
copie anche conformi, estratti, attestazioni e dichiarazioni adottate o richieste dalle Onlus.
Tasse di concessione governativa.
L’art. 18 del D. Lgs. N. 460/97 stabilisce l’esenzione dalle tasse di concessione governativa di cui al DPR n. 641/72
per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le Onlus.
Per beneficiare dell’esenzione per i telefonini radiomobili è necessario che in occasione dell’attivazione
dell’utenza di telefonia mobile, il rappresentante legale
della Onlus rilasci al gestore una apposita dichiarazione
attestante la qualifica di Onlus (risoluzione n. 154/E del
2000 dell’Agenzia delle Entrate).
Imposta di Registro.
L’art. 22 del D.Lgs. n. 460/97 stabilisce l’esenzione dalla
37
misura ordinaria dell’imposta di registro di cui al DPR n.
131/86 per tutti i trasferimenti onerosi di proprietà immobiliari a favore delle Onlus a condizione che le stesse
dichiarino l’utilizzazione diretta per lo svolgimento delle
attività istituzionali e che ciò si verifichi entro 2 anni
dall’acquisto. L’imposta viene assolta con l’importo fisso
determinato in euro 129,11.
Nel caso in cui si accerti un uso diverso, l’imposta sarà
dovuta in misura ordinaria e l’importo sarà maggiorato
da una sanzione pari al 30% dell’imposta. Gli atti costitutivi e le modifiche statutarie delle Onlus sono soggetti al
pagamento dell’imposta fissa di euro 129,11.
Imposta sulle successioni.
L’art. 19 del D. Lgs.n. 460/97 stabiliva l’esenzione
dall’imposta sulle successioni di cui al D. Lgs. N. 349/90 a
favore delle Onlus per i beni immobili ricevuti per effetto
di disposizioni testamentarie. Tale esenzione è stata superata in quanto l’imposta sulle successioni è stata abolita
con l’art. 13 della Legge n. 383/2001.
Imposta sulle donazioni.
Le Onlus sono esenti dall’imposta sulle donazioni prevista dall’art. 3, comma 1 del D. Lgs. N. 349/90 per effetto
dell’art. 19 del D. Lgs n. 460/97. La Onlus dovrà rilasciare
apposita dichiarazione all’atto della donazione.
Imposta sull’incremento di valore degli immobili
(INVIM).
Questa imposta colpiva l’incremento di valore di un
immobile accertato all’atto di un nuovo trasferimento, sia
a titolo di donazione che di cessione. Ne era prevista
l’esenzione per le Onlus con l’art. 20 del D. Lgs. n. 460/97.
Dal 1/1/2002 l’imposta è stata eliminata con l’art. 8 comma
1 della Legge n. 448/2001.
38
Imposta sugli intrattenimenti.
Il Decreto Legislativo n. 60/99 nel sopprimere l’imposta
sugli spettacoli di cui al DPR n. 640/72 ed introdurre quella sugli intrattenimenti, ha distinto le manifestazioni in:
- Attività di intrattenimento che sono caratterizzate
dall’aspetto prevalentemente di divertimento ed implicano
la partecipazione attiva della persona che ne usufruisce;
- Attività spettacolistiche che hanno una connotazione culturale ed implicano una partecipazione passiva della persona che assiste allo spettacolo.
Le attività di intrattenimento che possono interessare
le Onlus sono: le esecuzioni musicali di qualsiasi genere,
ad esclusione dei concerti vocali e strumentali; i trattenimenti danzanti anche in discoteca o sale da ballo quando
l’esecuzione di musica dal vivo ha una durata inferiore
alla metà delle ore di apertura al pubblico.
Per queste attività l’imposta è del 16 % del totale degli
incassi. La base imponibile è rappresentata dall’importo
dei biglietti venduti o dal prezzo comunque pagato per
assistere o partecipare all’intrattenimento.
A questa base vanno aggiunti tutti gli importi relativi
alle consumazioni, ai servizi accessori imposti obbligatoriamente, i proventi da sponsorizzazioni, i contributi da
chiunque erogati.
Vi è esenzione dall’imposta per gli intrattenimenti occasionalmente svolti dalle Onlus in caso di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione.
Occorre però darne preventiva comunicazione all’Ufficio SIAE territorialmente competente.
Nel caso in cui si tratti di attività di intrattenimento messa in opera a favore di una Onlus per fini di beneficenza, la
base imponibile è ridotta del 50% a condizione che:
- sia data comunicazione preventiva all’ufficio SIAE
competente;
- gli intrattenimenti organizzati da uno stesso sogget39
to per finalità di beneficenza non superino 12 giornate
l’anno;
- dai fondi raccolti siano detratte spese per un ammontare massimo di un terzo degli incassi;
- venga redatto un apposito rendiconto dal quale
risultino entrate ed uscite per ciascuna manifestazione.
Se lo spettacolo è organizzato da un ente pubblico
l’imposta non è dovuta.
Le attività di intrattenimento, se svolte da un soggetto
titolare di partita IVA, sono soggette anche al regime IVA.
Le attività spettacolistiche che possono interessare le
Onlus sono:
- spettacoli cinematografici ovunque dati al pubblico,
anche se in circoli e sale private;
- spettacoli sportivi ovunque si svolgano;
- esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo
ha una durata pari o superiore alla metà delle ore di apertura al pubblico;
- lezioni di ballo collettive;
- corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche,
giostre e manifestazioni similari;
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo;
- spettacoli di marionette;
- mostre e fiere campionarie.
Le attività spettacolaristiche sono soggette solo al regime IVA. Gli adempimenti previsti a carico dei soggetti
che organizzano attività spettacolaristiche sono analoghi
a quelli per gli intrattenimenti.
I soggetti che non sono intestatari di partita IVA, che
organizzano occasionalmente attività di spettacolo, sono
esonerati dall’emissione dei biglietti di ingresso in quanto
tale attività non è soggetta al regime IVA.
Per lo svolgimento di attività di intrattenimento o spet40
tacolo effettuata in luoghi pubblici (1) od aperti al pubblico (2) deve essere richiesta al Comune una licenza di pubblica sicurezza che ha lo scopo di garantire l’incolumità
pubblica, l’ordine pubblico, la pubblica moralità ed il
buon costume.
Tale licenza non va richiesta se il locale è privato od
aperto al pubblico e l’attività prevista viene effettuata
senza fine di lucro anche indiretto (senza biglietti di
ingresso, consumazione a pagamento, vendita di beni,
ecc). Va soltanto fatta una comunicazione preventiva
all’autorità di P.S.
S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori)
Chiunque utilizza in pubblico, riproduce o mette in
commercio, gratuitamente od a pagamento, opere protette dalla legge sul diritto d’autore deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti i quali
sono rappresentati dalla SIAE.
Le opere sono protette dalla legge fino al termine di 70
anni dalla morte dell’ultimo dei coautori.
La somma quindi che viene pagata alla SIAE non è una
tassa o imposta ma costituisce un compenso per il lavoro
di tipo creativo fatto dagli autori delle opere.
L’art. 15 bis della Legge n. 633/1941 introdotto dal D.L.
n. 545/1996 prevede che il compenso venga ridotto quando
l’esecuzione o la rappresentazione di un’opera avviene per
soli fini di solidarietà nella sede delle associazioni di volontariato, sia rivolta ai soci ed invitati e non realizzi lucro. Le
associazioni devono risultare iscritte al registro ex legge n.
266/91 da almeno due anni.
La SIAE è anche l’ente preposto al rilascio di particolari permessi, certificati e nulla osta per l’organizza-zione
di attività di intrattenimento e spettacolo. Pertanto gli
organizzatori devono presentare alla SIAE prima
dell’inizio della manifestazione una dichiarazione (se si
41
tratta di intrattenimento) oppure una comunicazione (se
si tratta di spettacolo).
E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo).
Qualsiasi operatore dello spettacolo che svolga, anche
in modo occasionale, un’attività di tipo artistico è tenuto
all’iscrizione all’ENPALS.
Gli organizzatori di eventi che ingaggiano in qualsiasi
modo un lavoratore dello spettacolo debbono farne denunzia all’Ufficio Enpals (presso gli sportelli Siae), indicando
gli estremi della prestazione e del compenso stabilito.
Su tale compenso sono dovuti i contributi.
Le associazioni di volontariato iscritte ai registri della
legge n. 266/91 sono esenti dall’obbligo del versamento
dei contributi come previsto dalla circolare Enpals n. 21
del 4/6/2002.
Poiché si presume che la prestazione del lavoratore
dello spettacolo preveda un compenso, nel caso in cui
questa venga effettuata gratuitamente la circostanza deve
essere dimostrata. Deve essere pertanto richiesta all’artista una dichiarazione da cui risulti la gratuità della prestazione e la condivisione degli scopi di solidarietà sociale
perseguiti dall’ente organizzatore e dalla manifestazione.
Lotterie - Tombole - Pesche di beneficenza.
Il DPR n. 430/2001 disciplina le varie iniziative volte
alla raccolta fondi per le attività istituzionali dell’Associazione.
- Nelle lotterie vengono venduti biglietti da blocchetti
a madre e figlia numerati progressivamente ed i premi
vengono vinti secondo diverse modalità. La vendita può
avvenire soltanto nel territorio della propria provincia e
l’importo complessivo dei biglietti in vendita non può
superare euro 51.645,69;
42
- Nelle tombole vengono vendute delle cartelle numerate progressivamente (senza alcun limite) contenenti i
numeri ed i premi vengono vinti in base alla combinazione realizzata attraverso l’estrazione dei numeri. La vendita può avvenire soltanto nel comune in cui avviene
l’estrazione ed in quelli limitrofi e l’importo complessivo
dei premi non deve superare euro 12.911,42;
- Nelle pesche di beneficenza i premi vengono vinti
soltanto se sono indicati nei biglietti venduti. La vendita
può avvenire soltanto nel comune in cui si effettua la
manifestazione e l’importo complessivo dei biglietti non
deve superare euro 51.645,69.
Per tutte le forme di cui sopra va redatto un regolamento ed i premi non possono consistere in denaro, titoli
di credito e valori bancari in genere.
L’art. 39, comma 13 quinquies del D.L. n. 269/2003 stabilisce che della iniziativa va data preliminarmente comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
apposito modello e prima ancora delle comunicazioni di
cui in appresso. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione, senza che sia intervenuto un provvedimento da parte del Ministero, il nulla osta si intende rilasciato. Entro lo stesso termine di 30 giorni il Ministero
può subordinare il nulla osta all’adempimento di specifiche prescrizioni circa lo svolgimento dell’iniziativa, tali
da non farla coincidere con l’attività di giuoco dello Stato.
Oltre le sanzioni amministrative è previsto l’arresto
fino ad un anno per il legale rappresentante della Onlus
che abbia fatto svolgere l’iniziativa nonostante il diniego
pervenuto dal Ministero oppure non abbia ottemperato
alle prescrizioni.
Dopo aver inviato la comunicazione al Ministero,
dell’iniziativa va data comunicazione all’Agenzia delle
Entrate almeno 60 giorni prima della data di svolgimento
43
ed almeno 30 giorni prima analoga comunicazione va fatta al Comune ed alla Prefettura. Presso il Comune va
costituita una cauzione in denaro o fideiussione di importo pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al prezzo di acquisto, a garanzia dei vincitori
dei premi previsti.
Nel caso in cui l’evento si svolga in occasione di feste
locali e la tombola abbia un montepremi inferiore a
1.549,37 euro, ovvero la pesca di beneficenza preveda un
massimo di euro 7.746,85 di raccolta, è sufficiente la sola
autorizzazione amministrativa comunale.
Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni compete al Comune.
Per le lotterie e tombole l’associazione prima dell’estrazione deve ritirare tutte le cartelle e tutti i biglietti
invenduti e dichiararli nulli. L’estrazione dovrà essere
effettuata alla presenza di un incaricato del Comune e
dovrà essere redatto apposito verbale la cui copia dovrà
essere inviata alla Prefettura oltre che consegnata al rappresentante comunale.
Per le tombole, entro 30 giorni dovrà essere presentata
al Comune la documentazione che attesta l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Dopo di che il Comune restituirà la cauzione prestata.
Per le pesche o banchi di beneficenza l’associazione
dovrà provvedere a controllare il numero dei biglietti venduti ed al termine della manifestazione redigerà apposito
verbale alla presenza del rappresentante del Comune,
rilasciandone copia allo stesso ed inviando altra copia alla
Prefettura.
Gli importi pagati dai partecipanti alle lotterie, tombole e pesche di beneficenza sono esclusi dal regime IVA,
così come non costituiscono reddito imponibile per
l’associazione.
44
Imposta Comunale sugli Immobili.
Per effetto del disposto dell’art. 7, comma 1, lettera i)
del D. Lgs. n. 504/1992 gli immobili posseduti dalle Onlus
a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento e
destinati ad attività assistenziali, sanitarie, didattiche,
culturali e ricreative sono esenti dall’imposta comunale
sugli immobili di cui alla legge n. 140/97. Tale attività deve
essere materialmente ed esclusivamente svolta.
L’agevolazione è oggettiva, cioè riguarda non il proprietario dell’immobile bensì la sua utilizzazione effettiva.
Una interpretazione restrittiva della norma porterebbe ad escludere dal beneficio gli ambienti destinati ad
uffici (quindi non specificamente utilizzati per l’attività
esente), mentre una interpretazione estensiva consentirebbe la concessione dell’esenzione al proprietario
dell’immobile se l’Associazione ne dispone in forza di un
contratto di locazione.
Con ulteriore provvedimento ( art. 7, comma 2 bis del
D.L. n. 203/2005) l’esenzione dall’ICI si intende applicabile alle attività sopra indicate a prescindere dalla natura
eventualmente commerciale delle stesse.
Si ricorda che per l’acquisto di immobili, l’accettazione di donazioni, eredità o legati non è richiesta alcuna
autorizzazione da parte di organi statali per effetto
dell’art. 13 della legge n. 127/97.
L’AGENZIA NAZIONALE PER LE ONLUS
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
329 del 21/03/2001 ha istituito l’Agenzia per le Onlus che
ha poteri di indirizzo, promozione, vigilanza ed ispezione
per la uniforme e corretta osservanza delle norme sulle
Onlus.
È composta da 11 componenti scelti tra persone di elevate competenze e professionalità nelle discipline econo45
mico-finanziarie di conoscenza del settore non profit.
Sono nominati con D.P.C.M., durano in carica 5 anni e
non sono rieleggibili.
L’Agenzia è sottoposta a vigilanza del Ministro del Welfare e di quello delle Finanze. L’attività più conosciuta è
l’emissione di pareri all’Agenzia delle Entrate sul possesso dei requisiti formali e sullo scioglimento delle Onlus
con devoluzione del patrimonio.
Definizioni:
(1) Luogo pubblico: Luogo continuamente accessibile,
di diritto o di fatto a tutti o un numero indeterminato di persone ed al quale è possibile accedere senza alcuna limitazione o condizione (strada, piazza, campagna, giardino pubblico, terreno privato non recintato, ecc).
(2) Luogo aperto al pubblico: Luogo accessibile al pubblico a certe condizioni imposte da chi esercita un diritto sul
luogo stesso (bar, cinema, teatro, pubblico esercizio, ecc).
(3) Luogo privato: Luogo chiuso con limitazione
dell’accesso a persone già individuate o individuabili.
(4) Luogo esposto al pubblico: Luogo che, pur non
potendo essere considerato aperto al pubblico, permette di
osservare dall’esterno di esso cosa vi si svolge (giardino privato, stanze di abitazioni a piano terra con finestre aperte, ecc.).
46
Le associazioni di volontariato
Legge n. 266/91
Premesso che le Associazioni di volontariato costituite ai
sensi della Legge n. 266/91 ed iscritte ai registri regionali
sono considerate Onlus di diritto, si rimanda a quanto prima descritto per tutti i benefici previsti dal D. Lgs n. 460/97.
La legge n. 266/91 prevede però dei benefici specifici
per le associazioni di volontariato sempre a condizione
che le associazioni siano iscritte al registro regionale. In
mancanza, non sono neanche Onlus e sono quindi soggette alla disciplina prevista per gli Enti non commerciali.
È bene precisare che le Associazioni iscritte al registro
regionale non sono tenute ad adeguare i loro statuti alle
clausole prescrittive del D. Lgs. n. 460/97, non sono tenute alla comunicazione all’Agenzia Regionale delle Entrate, non sono tenute ad inserire l’acronimo Onlus nella
loro denominazione, non sono tenute alle scritture contabili, possono optare per la completa esclusione dall’IVA.
In caso di cancellazione dal registro regionale l’Associazione perde tutte le agevolazioni fiscali sia derivanti
dalla legge n. 266/91 che dal D. Lgs. n. 460/97.
Un problema particolare è rappresentato dall’interrogativo circa la destinazione del patrimonio di una Associazione di volontariato già iscritta al registro regionale e
conseguentemente Onlus di diritto nel caso della sua cancellazione dal registro stesso.
Sia la legge n. 266/91 che il D. Lgs. n. 460/97 prevedono
la devoluzione del patrimonio associativo solo a seguito
47
della decisione di scioglimento da parte dell’Assemblea
dei soci.
La circolare Ministero Entrate n. 168/98 stabilisce invece che la perdita della qualifica di Onlus comporti lo scioglimento dell’Associazione e quindi la devoluzione del
patrimonio.
L’assunto non è condivisibile in quanto la perdita della
qualifica di Onlus ha come riflesso soltanto l’uscita dell’associazione da un regime fiscale agevolativo e ciò non può
costituire una causa legale di scioglimento.
Anche nell’ipotesi di un’associazione nata come Onlus
che viene cancellata dall’anagrafe nazionale è giuridicamente corretta l’ipotesi dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio. L’assemblea dei soci può ben prendere atto della decisione della Direzione Regionale delle
Entrate, modificare lo statuto eliminando i riferimenti al
D. Lgs. N. 460/97 ed agire quale ente non commerciale,
figura giuridica prevista dal codice civile.
Le scritture contabili.
La Legge n. 266/91 non prevede alcuna forma specifica
di contabilità. L’art. 3) prescrive soltanto l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti.
Va evidenziato che la legge n. 266/91 quando parla di
bilancio intende riferirsi ad un documento di fine anno
che può a seconda dei casi essere il rendiconto oppure il
conto consuntivo (composto da stato patrimoniale e conto
economico).
Le associazioni di volontariato pur non avendo alcun
obbligo di tenuta di contabilità, tranne per gli aspetti particolari di cui si parla in questa pubblicazione, è bene che
avvertano l’esigenza di tenere una ordinata contabilità
delle proprie entrate e spese anche con un sistema semplificato, per più di una esigenza:
48
-
quella di consentire la periodica informazione del
Consiglio Direttivo delle entrate e delle spese che
si vanno effettuando;
quella di assolvere correttamente all’obbligo
previsto dalla legge n. 266/91 della formazione ed
approvazione del bilancio annuale da parte dell’Assemblea dei Soci;
quella della corretta trasparenza nei confronti della
collettività al cui servizio l’Associazione si pone.
Una contabilità ordinata presuppone:
l’esistenza di documenti giustificativi degli incassi
e delle spese;
la tenuta dei fondi dell’associazione su un conto
corrente bancario o postale;
la tenuta della stessa da parte di un responsabile.
La contabilità di una Associazione va organizzata a
seconda delle dimensioni della sua attività e dei rapporti
che essa ha con i terzi (enti pubblici in particolare ed i
finanziatori).
Un modo semplice ed elementare di tenere la contabilità consiste nel tenere il registro di cassa, che è il registro
nel quale si segnano in ordine di data tutte le entrate e le
uscite man mano che si verificano, annotandone la causale. Chiaramente, a qualsiasi data la differenza tra il totale
delle entrate ed il totale delle uscite sarà uguale alla somma che si trova in cassa e/o in banca alla stessa data. Il
registro cassa può essere a due colonne (incassi/pagamenti) o a tre colonne se si desidera sempre avere evidente il saldo (incassi/pagamenti/saldo).
Se oltre alla cassa (contanti) si dispone di un conto corrente bancario è opportuno utilizzare un registro a 4
colonne utilizzando le prime due per i movimenti della
cassa contanti e le altre due per i movimenti del conto
corrente.
Per questi ultimi occorre annotare il numero dell’as49
segno che si emette ed a favore di chi. L’importo va annotato tra le uscite della banca. L’importo dell’assegno che
si utilizza per prelevare del contante dalla banca per le
minute spese di cassa va posto tra le uscite del conto corrente e tra le entrate della cassa.
La tenuta di questa contabilità può anche essere effettuata con fogli “excel” per chi dispone di un PC.
È evidente che mentre l’uso del registro cartaceo non
consente manomissioni essendo i fogli numerati e timbrati i fogli excel possono essere modificati in qualsiasi
momento. È opportuno quindi, procedere alla stampa
mensile dei fogli excel della contabilità di cassa e munirli
di data, firma e timbro per farne documento ufficiale.
D’altra parte la correzione di un errore si potrà fare nel
foglio del mese successivo.
All’arrivo dell’estratto conto bancario è bene controllare la rispondenza delle operazioni ivi descritte con quelle
annotate nella contabilità, procedendo alla loro integrazione per ciò di cui non si poteva essere preventivamente
a conoscenza (importo degli interessi, spese tenuta conto,
bolli ed imposte, invio contabili). È da ricordare che
anche per il conto corrente bancario non sono dovuti bolli in applicazione del disposto sia della legge 266/91 che
del D. Lgs. 460/97.
La tenuta della contabilità con il solo registro cassa non
consente di evidenziare i fatti che ancora non sono diventati incassi o pagamenti, cioè i crediti ed i debiti né la consistenza dei beni durevoli acquistati nel tempo.
Al termine dell’anno nel rendiconto sarà opportuno
inserire, per completezza di informazione sullo stato
dell’associazione, anche gli eventuali debiti e crediti.
Per le associazioni che hanno una numerosa attività e
quindi un congruo numero di documenti contabili (fatture/ricevute) è opportuno tenere una contabilità in partita
doppia.
50
La partita doppia garantisce la quadratura dei totali
perché i singoli movimenti vengono registrati in due
diversi conti che hanno due colonne di segno algebrico
opposto.
A differenza della contabilità tenuta con il solo registro
cassa, la contabilità tenuta con il metodo della partita
doppia consente di rilevare tutti i fatti economici (costi e
ricavi) e patrimoniali (debiti e crediti).
Dalla contabilità in partita doppia si ricava a fine anno
il bilancio (conto consuntivo) composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
La contabilità in partita doppia può essere tenuta
secondo il principio di cassa oppure secondo il principio
di competenza.
Secondo il principio di competenza i fatti vengono rilevati contabilmente riferendoli al periodo al quale si riferiscono. Infatti il pagamento o la riscossione di prestazioni,
servizi, ecc. il cui periodo di riferimento va oltre il 31
dicembre (data generalmente di chiusura dei conti) va
imputato per quota parte al periodo di competenza. (Es.
pagamento semestrale anticipato di fitti o di assicurazioni).
Il principio di competenza nella contabilità consente
di rilevare i debiti ed i crediti all’atto del loro insorgere.
Nella partita doppia vi sono:
- conti finanziari che sono quelli che rilevano i movimenti di denaro nonchè dei crediti e debiti e trovano la
loro collocazione finale nello stato patrimoniale;
- conti economici che rilevano i costi ed i ricavi trovando la loro collocazione finale nel conto economico il cui
saldo evidenzierà un utile od una perdita dell’esercizio. Il
conto “utile” o “perdita” è un conto economico di capitale
perchè viene evidenziato nella parte dello stato patrimoniale chiamata patrimonio netto, il cui valore è il risultato
algebrico degli avanzi o disavanzi di anni successivi.
Un ulteriore affinamento della contabilità ordinaria in
51
partita doppia è la contabilità analitica che consente di
rilevare i costi ed i ricavi delle singole attività poste in
essere dall’Associazione (tipo la contabilità specifica prevista per le attività connesse).
L’elenco dei conti viene chiamato piano dei conti e va
organizzato secondo lo schema di bilancio che si vuole
adottare.
Nel ricordare che la legge n. 266/91 stabilisce soltanto
l’obbligo della redazione a fine esercizio di un bilancio da
cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, ciascuna associazione può redigere il bilancio nella forma più
adatta a rappresentare i risultati dell’attività svolta.
Il rendiconto della gestione può essere quindi più semplicemente di tipo finanziario (rendiconto di cassa) o più
complesso se è formato da un conto economico (costi/ricavi) ed uno stato patrimoniale (attivo/passivo/patrimonio netto).
Nello stato patrimoniale (nella sezione attivo) vi possono essere i seguenti conti:
immobilizzazioni immateriali cioè i software
acquistati, brevetti, licenze, dominio web.
immobilizzazioni materiali cioè le attrezzature, i
mobili d’ufficio, le auto, ecc.
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono
soggette ad ammortamento, cioè alla diminuzione del
loro valore contabile a causa del trascorrere del tempo
attraverso la creazione di uno specifico conto (fondo
ammortamento nella parte passiva) cui anno per anno si
imputa una parte del valore secondo la tabella ministeriale o coefficienti di ammortamenti ritenuti più opportuni dall’Associazione. L’elenco delle immobilizzazioni, il
loro valore iniziale, lo stato del loro ammortamento ed il
valore attuale, nonché la loro ubicazione è contenuto nel
registro dei cespiti ammortizzabili, libro obbligatorio.
i crediti verso terzi, che vanno iscritti nello stato
52
patrimoniale al valore di presumibile realizzo. Si distinguono in crediti scadenti entro dodici mesi e crediti scadenti oltre i dodici mesi. Tra questi ultimi vanno compresi i depositi cauzionali per i contratti di locazione, utenze
per servizi (Enel, acqua, ecc).
Nello stato patrimoniale (nella sezione passivo) vi possono essere i seguenti conti:
patrimonio netto (somma algebrica degli avanzi e
disavanzi degli anni precedenti);
fondi a destinazione vincolata (cioè accantonamenti per uno scopo specifico);
fondi di ammortamento;
trattamento fine rapporto di lavoro (TFR), che
evidenzia le quote di accantonamento per la
somma da corrispondere ai dipendenti al termine
del rapporto di lavoro;
fondo rischi ed oneri, che si costituisce per far
fronte a costi che si avranno al verificarsi di talune
condizioni (incerta obbligazione a pagare
determinati tributi o sanzioni);
debiti verso terzi, anch’essi distinti a seconda se
scadono entro o dopo dodici mesi (quest’ultimo
caso si riferisce a mutui o debiti di finanziamento
oppure a depositi cauzionali richiesti a terzi).
Nel conto economico parte Entrate - vi possono essere:
proventi da quote associative;
proventi da oblazioni ed erogazioni liberali;
proventi da contributi di Enti;
proventi da attività commerciale marginale
(connessa);
proventi da raccolta fondi;
proventi derivanti da convenzioni;
proventi da interessi attivi;
proventi vari.
Nel conto economico parte Uscite - vi possono essere:
53
-
spese per attività istituzionale;
spese per la formazione dei volontari;
spese per quote associative ad organismi;
spese per attività commerciali marginali (connesse);
spese per raccolta fondi;
spese per rimborsi ai volontari;
spese per stipendi al personale;
spese generali (manutenzione e pulizia locali,
utenze, postali, cancelleria, ecc);
spese per canoni locazione;
spese per assicurazione volontari;
ammortamenti;
interessi passivi;
oneri vari.
Le scritture contabili vanno tenute in modo ordinato
cioè non devono avere spazi in bianco e portare cancellature. Se è necessario correggere quanto scritto le correzioni devono consentire di leggere quello che si è corretto. Le registrazioni vanno fatte entro il termine di 60 giorni previsti dalla legge. La stampa ufficiale dei registri (se
tenuti in maniera meccanografica) va fatta entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Sul libro giornale e sul libro inventari vanno applicate
due marche da bollo da euro 14,62 ogni 100 pagine.
Tutta la documentazione che attesta l’entrata o la spesa va conservata fino alla scadenza dei termini di accertamento previsti dalle norme fiscali e cioè il 31 dicembre
dei 5 anni successivi a quello di riferimento, anche se non
è stata fatta alcuna attività di tipo commerciale.
Occorre fare attenzione agli scontrini fiscali stampati
su carta termica perché dopo un po’ si cancellano e quindi è opportuno farne subito fotocopia da conservare
insieme all’originale. Nel caso di erogazioni liberali fatti
da privati l’Associazione, oltre a rilasciare ricevuta, deve
tenere agli atti l’elenco nominativo degli stessi o le matri54
ci delle ricevute rilasciate contenenti gli elementi per
identificare il donatore.
Va precisato che le associazioni iscritte al registro previsto dalla Legge n.266/91 Onlus di diritto godono del principio di maggior favore, cioè del diritto a scegliere per
ciascuna imposta se applicare i benefici derivanti dalla
Legge n.266 oppure godere di quelli derivanti dal D. Lgs
n. 460/97.
Ciascuna associazione valuta la propria convenienza
fiscale nella scelta, che è alternativa, può essere diversa
per ciascuna imposta, ma deve essere mantenuta per
l’intero anno.
Il bilancio.
Al termine di ciascun anno va redatto un documento
riassuntivo delle entrate e delle spese che prende il nome
di rendiconto (se si è seguita la contabilità con il registro di
cassa), di bilancio (espressione generica usata nella legge
n.266/91), oppure di conto consuntivo (espressione più corretta introdotta dal legislatore nella legge sulle associazioni di promozione sociale) che è formato da un conto economico e da uno stato patrimoniale.
Il bilancio, che con l’uso della contabilità in partita doppia, si compone dello stato patrimoniale e del conto economico, è di regola corredato dall’elenco analitico dei
debiti e crediti al 31 dicembre e dall’elenco dei beni posseduti.
Le norme legislative sul bilancio sono varie e possono
portare ad equivoci.
Vediamo di rappresentarle sinteticamente.
La legge n. 266/91 parla genericamente di bilancio dal
quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti (art. 3 comma 3). Se la contabilità consiste nel solo
registro cassa significa fare il rendiconto.
Le Onlus ordinarie (non le associazioni di volontariato
55
che sono Onlus di diritto) se hanno entrate annue superiori ad euro 51.645,69 devono redigere il bilancio completo (stato patrimoniale e conto economico) perché devono tenere obbligatoriamente il libro giornale ed il libro
inventari (art. 20 bis DPR n. 600/73).
Tutte le Onlus (anche le associazioni di volontariato
Onlus di diritto) che hanno ricevuto nell’anno erogazioni
liberali per effetto dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (legge
più dai meno versi) per un importo detraibile per l’impresa compreso tra il 10% del reddito ed euro 70.000,00 devono tenere il bilancio completo.
Il bilancio delle Onlus deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione (art. 20 bis DPR n. 600/73 ed art.
14 D.L. 35/2005).
Il bilancio deve contenere tutti i dati relativi ad ogni
singola raccolta fondi occasionale fatta.
Il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione
dell’Assemblea ordinaria dei soci accompagnato da una
relazione del Presidente a nome del Consiglio Direttivo
dell’associazione.
Il termine di approvazione del bilancio è fissato dallo
statuto associativo e comunque non può superare il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio. Può derogarsi da
tale termine, se è previsto dallo Statuto, esclusivamente
per particolari esigenze della struttura e comunque entro
il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. In tal
caso i motivi del mancato rispetto del termine ordinario
devono risultare dalla relazione di accompagnamento al
bilancio.
Si parla di esercizio e non di anno in quanto è consentito che il periodo contabile non coincida con l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre).
Poiché generalmente nello statuto associativo l’esercizio si riferisce all’anno solare il termine dei quattro mesi
56
comporta l’approvazione del bilancio o del rendiconto
entro il 30 aprile. È possibile, con variazione da inserire
nello statuto associativo, prevedere il ricorso all’art. 2464
del codice civile che consente per impossibilità tecniche
di stesura del bilancio il differimento del termine al 30
giugno.
L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea
dei soci rende definitivi i dati contabili.
Si tenga presente però che questo non significa impunità per il Presidente o l’amministratore dell’associazione che avessero posto in essere comportamenti illeciti
rilevabili in prosieguo e che abbiano costituito danno per
l’associazione, per i quali, giova ricordare, gli stessi continuano ad essere personalmente responsabili anche con il
proprio patrimonio.
Il bilancio non va depositato presso alcun ente. Di norma
è trasmesso all’Assessorato regionale unitamente alla documentazione di rito ai fini del normale controllo dello stesso
sulle associazioni iscritte al registro ex legge n. 266/91.
La funzione di controllo.
Nelle associazioni può essere previsto un organo di
controllo della gestione che è il Collegio dei revisori.
Pur non essendo obbligatorio, è opportuna la sua costituzione in quanto tale organo svolge una funzione importantissima perché è chiamato a controllare la correttezza
della gestione dell’associazione sia dal punto di vista contabile che del rispetto delle norme legislative e delle regole statutarie a tutela dei soci, dei beneficiari dell’attività
associativa, degli enti pubblici con i quali si possono
intrattenere convenzioni, dei terzi in genere.
Fra l’altro la sua attività è garanzia anche per lo Stato
per i benefici fiscali che riconosce alle associazioni.
Compiti quindi dei revisori sono:
accertare la corrispondenza degli atti di gestione
57
al perseguimento dei fini istituzionali;
accertare che vengano rispettate le regole di
funzionamento degli organi associativi;
accertare che vengano predisposti i documenti
contabili fondamentali e cioè i bilanci preventivo e
consuntivo;
accertare, nel caso in cui vi sia una attività consistente, la regolare tenuta della contabilità, la
rispondenza delle scritture con i documenti, la
consistenza di cassa e banca, l’effettuazione di tutti
gli adempimenti fiscali;
attestare nella relazione di accompagnamento al
bilancio consuntivo la correttezza dei dati ivi
contenuti.
In particolare, l’attività del Collegio dei revisori ha particolare rilievo per gli aspetti fiscali in quanto:
verifica quali sono gli obblighi fiscali dell’associazione;
verifica il permanere o meno delle caratteristiche
che consentono all’associazione di essere ente non
commerciale;
verifica la commerciabilità o meno delle attività
accessorie;
verifica l’impostazione della contabilità separata
per tali attività e la loro rendicontazione;
verifica la corretta procedura per le erogazioni
liberali ricevute e la corretta utilizzazione dei beni
ricevuti in dono o l’utilizzazione per i fini istituzionali del personale dipendente prestato gratuitamente dalle aziende.
-
Il registro inventario.
Con il nome inventario siamo abituati ad indicare
l’elenco dei beni mobili ed immobili di una associazione. In
realtà non è così. Il Registro degli inventari è il registro nel
58
quale si riportano anno per anno i bilanci dell’associazione
dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria dei
Soci il cui svolgimento è previsto ordinariamente dallo statuto associativo entro il 30 aprile di ogni anno.
L’inventario cui generalmente intendiamo riferirci è in
realtà il registro dei beni (cespiti) ammortizzabili nel quale vengono iscritti in ordine cronologico e divisi per tipologia (macchine elettroniche/d’ufficio/mobili e arredi/immobilizzazioni/beni di valore inferiore a 516,41 euro)
i beni durevoli soggetti al cosiddetto ammortamento. Cioè
una procedura di diminuzione del loro valore patrimoniale a causa del tempo trascorso dal loro acquisto.
Questa procedura non ha niente a che vedere con il
costo del bene che viene sostenuto all’atto del pagamento
della fattura.
Il bene acquistato entra nel patrimonio dell’Associazione ed ha un valore che all’inizio corrisponde al costo di
acquisto per poi diminuire anno per anno a seconda della
percentuale di ammortamento prevista dal D.M.
31/12/1988 cui il bene deve fare riferimento. ( 25 % per le
autovetture, 20 % per macchine d’ufficio elettroniche e
P.C., 12 % per mobili e macchine ordinarie d’ufficio ecc.).
Naturalmente vi sono i beni di valore inferiore a 516,41
euro il cui costo viene ammortizzato nello stesso momento dell’acquisto e che quindi non hanno alcuna rifluenza
nel patrimonio dell’associazione.
Le convenzioni con Enti pubblici.
L’attività di una associazione può trovare collocazione
all’interno di un rapporto con un ente pubblico attraverso la stipula di una convenzione, cioè un contratto nel
quale le parti individuano il servizio da effettuare, le sue
caratteristiche e modalità di esecuzione, le modalità di
controllo, il compenso.
Va ricordato che le convenzioni con enti pubblici pos59
sono essere fatte soltanto dalle associazioni iscritte al
registro regionale ex legge n. 266/91.
Le convenzioni possono prevedere diverse modalità
riguardanti il compenso spettante all’associazione per il
servizio prestato:
il rimborso delle spese vive sostenute dall’associazione fino ad un massimo di euro..., purchè regolarmente
documentate;
il rimborso delle spese vive sostenute e documentate fino ad un massimo prefissato, con la facoltà riconosciuta all’associazione di richiedere agli utenti del servizio ulteriori prestazioni (specificate nel contratto) i cui
costi vengono indicati;
un contributo fisso senza obbligo di documentazione;
un contributo fisso con l’obbligo di richiedere agli
utenti una partecipazione alle spese di importo predeterminato.
Nel primo caso si è di fronte all’ipotesi prevista dalla
legge n. 266/91 di una entrata derivante dal rimborso spese previsto da convenzione e pertanto non si tratta di
entrata da attività commerciale.
Nel secondo caso si hanno due tipologie diverse:
accanto ad entrate chiaramente di tipo non commerciale
vi sono entrate derivanti da servizi effettuati a richiesta
degli utenti dietro un corrispettivo. Siamo in presenza di
una attività commerciale i cui utili non costituiscono
imponibile solo se l’attività può essere considerata attività connessa.
Nel terzo caso l’attività prestata si configura come attività di impresa che però godrebbe delle esenzioni previste dalla legge se l’attività rientra tra quelle istituzionali
dell’associazione.
Nell’ultimo caso, infine, si tratta di due tipologie di
attività d’impresa di cui la prima può rientrare tra quelle
esenti, ma la seconda costituirebbe esercizio d’impresa a
60
meno che non si dimostri che tutte le entrate da questa
attività non coprono tutte le spese connesse ad essa.
strazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta”.
Le agevolazioni fiscali specifiche.
Esse sono determinate dall’art. 8) della legge n. 266/91:
esenzione dall’imposta di registro per gli statuti e
per gli altri atti dell’associazione connessi allo
svolgimento della sua attività;
esclusione dal campo IVA per le attività associative
in quanto le stesse costituiscono cessioni di beni o
prestazione di servizi ai soli fini di solidarietà;
esenzione IRES per i proventi derivanti dalle
attività commerciali marginali purchè se ne
documenti il loro impiego per i fini istituzionali;
IRES - Imposta sul reddito delle società
Dal 1° gennaio 2004 i redditi prodotti da società ed enti
sono soggetti ad una nuova imposta denominata Ires
(Imposta sul reddito delle società). La nuova imposta sostituisce l’Irpeg, in vigore fino al 2003.
Ai sensi dell’art. 8) della legge n. 266/91 i proventi derivanti da convenzione non costituiscono reddito imponibile.
I proventi delle attività commerciali e produttive marginali sono considerati reddito non imponibile se viene
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
(circolare ministeriale n. 3/152 del 1992).
Le attività considerate marginali sono elencate del
Decreto M. Finanze 25/5/95 e cioè:
a) attività di vendita occasionale nel corso di celebrazioni o iniziative di solidarietà, od in concomitanza di
campagne di sensibilizzazione pubblica;
b) vendita diretta di beni ricevuti gratuitamente da
terzi a titolo di sovvenzione;
c) vendita diretta di beni prodotti dai volontari (o dagli
assistiti al fine della loro riabilitazione e del loro reinserimento sociale);
d) somministrazione di bevande ed alimenti nel corso
di manifestazioni, celebrazioni, ecc. purchè avvenga nel
luogo della manifestazione;
e) prestazioni di servizi, in conformità alle finalità istituzionali, dietro il pagamento di compensi non superiori
al 50% del costo di produzione.
La vendita dei prodotti a)b)c) deve essere effettuata
direttamente dalla associazione, senza alcun intermediario.
Le attività commerciali marginali devono essere svolte
in funzione della realizzazione del fine istituzionale e senza l’uso di mezzi organizzati professionalmente che costi-
Le erogazioni liberali a favore dell’Associazione.
Nel caso di associazione iscritta al registro regionale
spettano i benefici previsti per le Onlus.
L’imposta di bollo.
L’art. 8) comma 1 della legge n. 266/91 stabilisce
l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27 bis del
DPR n. 642/72, per gli atti costitutivi e tutti gli altri atti
connessi allo svolgimento dell’attività di una associazione
di volontariato.
L’esenzione riguarda anche l’imposta di bollo sugli
estratti conto bancari.
L’imposta di registro.
L’art. 8) della legge n. 266/91 stabilisce l’esenzione
dall’imposta di registro di cui al DPR n. 131/86 per gli atti
costitutivi (che di norma contengono in allegato lo statuto
associativo), le loro modifiche e gli altri atti connessi allo
svolgimento dell’attività. La circolare del Ministero delle
Finanze n. 3/1992 stabilisce che “la formalità della regi61
62
tuiscano concorrenza sul mercato, come potrebbe essere
l’uso di pubblicità sui prodotti venduti, l’uso di locali
attrezzati. Presupposti quindi per la identificazione di
una attività marginale sono l’occasionalità e la concomitanza di eventi. Non è specificato il numero massimo di
manifestazioni che si possono considerare occasionali nel
corso di un anno.
L’occasionalità, comunque, si mantiene se la stessa
manifestazione si ripete tutti gli anni. Non costituiscono
reddito imponibile le quote associative o gli altri contributi versati dai soci non relativi a prestazioni cui hanno
diritto. L’assenza di imponibilità ai fini delle imposte
dirette non comporta l’esenzione dall’obbligo dell’IRAP
limitatamente alle retribuzioni del personale dipendente,
dei lavoratori autonomi occasionali e a progetto, a meno
che la regione interessata non ne decida per legge l’esclusione. È il caso della regione Lombardia ed è il caso della
regione Sicilia.
L’imposta sulle donazioni e successioni.
L’esenzione prevista dalla legge n. 266/91 per tutti gli
atti di donazione, eredità o legati a favore delle Odv è stata superata dall’abolizione dell’imposta intervenuta con
la legge n. 383/2001. È rimasto l’obbligo della dichiarazione all’Agenzia delle entrate.
L’imposta comunale sulla pubblicità.
Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 507/93 per la diffusione
di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione visive od acustiche è dovuta al Comune
una imposta da parte di chi dispone del mezzo attraverso
il quale il messaggio viene diffuso.
Il presupposto rilevante è che i messaggi si riferiscano
all’esercizio di attività economica.
Con gli artt. 12-15 vengono elencati i vari modi con i
63
quali la pubblicità può essere fatta: con insegne, cartelli,
locandine, targhe, stendardi, veicoli in genere privati o
pubblici, con pannelli luminosi, striscioni posti attraverso le strade, apparecchi amplificatori, mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone che circolano con cartelli od altri
mezzi pubblicitari.
Per ciascuna modalità è prevista una tariffa che è
ridotta del 50% se la pubblicità è effettuata da associazioni od altri enti senza fini di lucro (art. 16). Sono esenti
dall’imposta esclusivamente le insegne, targhe e simili
apposte per l’individuazione delle loro sedi (art. 17).
L’imposta comunale servizio affissioni.
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni da parte
del Comune è richiesto, a norma dell’art. 19 del D. Lgs. n.
507/93, il pagamento a favore dello stesso Comune di un
diritto che comprende anche l’imposta sulla pubblicità.
La tariffa è ridotta del 50% per i manifesti di associazioni
ed altri enti non aventi scopo di lucro.
Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità
di svolgimento del servizio di affissione e di pagamento
dell’imposta sulla pubblicità.
Trattandosi di tributi comunali si ritiene che con la
modifica dell’art. 119 della Costituzione effettuata con
l’art. 5 della legge costituzionale n. 3/2001, i Comuni possano legittimamente deliberare l’esenzione dagli stessi
per le associazioni di volontariato e le Onlus operanti nel
proprio territorio in quanto il nuovo articolo così recita:
“I Comuni, le Province ...hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa. …stabiliscono ed applicano tributi ed
entrate propri...”.
Pedaggi autostradali.
Per effetto dell’art. 209 del DPR 16/9/1996 i veicoli delle
64
Associazioni di volontariato adibiti al soccorso, purchè
nell’espletamento dello specifico servizio e siano muniti
dell’apposito contrassegno approvato dal Ministero dei Trasporti, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.
Rientrano nell’esenzione anche i mezzi antincendio
permanentemente attrezzati a questo scopo.
Beni di proprietà dello Stato.
L’art. 7 del D.L. n. 677/1996 stabilisce che i beni mobili
ed immobili di proprietà dello Stato (compresi quelli del
Ministero della Difesa) divenuti obsoleti od inutilizzati,
possono essere destinati a titolo gratuito alle Associazioni
di volontariato di protezione civile.
Beni di proprietà degli Enti Locali.
L’art. 18 della legge regionale n. 22/94 prevede che gli
enti locali, l’amministrazione regionale e gli enti sottoposti alla tutela della regione possano cedere alle associazioni di volontariato i beni mobili, arredi ed attrezzature
dichiarati fuori uso.
Ulteriori benefici della L.R. n. 22/94.
L’art. 18 citato prevede altresì che l’Amministrazione
regionale e gli Enti Locali possano mettere a disposizione
delle Associazioni di volontariato strutture e servizi logistici per lo svolgimento delle loro attività.
L’art. 17 consente la concessione in uso gratuito da
parte dei Comuni dei beni confiscati in base alla normativa antimafia.
I contributi regionali.
L’art. 16 della legge regionale n. 22/94 prevede la concessione di un contributo dell’80% della spesa sostenuta
nell’anno precedente per l’assicurazione obbligatoria dei
volontari.
65
Con circolare n. 2/96 e decreto assessoriale n. 602/97 sono
state fissate le modalità di richiesta e precisamente:
- istanza di concessione;
- rendiconto dell’esercizio nel quale è stata sostenuta
la spesa;
- copia del registro dei soci che hanno effettuato
l’attività di volontariato;
- copia del contratto di assicurazione;
- quietanza di pagamento del premio;
- autocertificazione attestante le convenzioni stipulate con enti;
- dichiarazione attestante che l’onere assicurativo n o n
è stato posto a carico dei soci volontari o degli enti
pubblici con i quali sono state fatte convenzioni.
La legge regionale n. 14/98 che disciplina le associazioni di volontariato di protezione civile prevede l’erogazione di contributi per:
- sostegno a specifiche attività;
- acquisto attrezzature, equipaggiamenti e mezzi;
- iniziative per il miglioramento della preparazione
tecnica;
- attività di formazione ed informazione dei cittadini;
- rimborso premi per l’assicurazione dei volontari e
dei mezzi.
L’istanza va presentata corredata da:
- relazione illustrativa dell’attività da svolgere;
- preventivi di spesa vistati dall’ufficio comunale di
protezione civile;
- dichiarazione di non avere chiesto ad altro ente
analogo contributo;
- dichiarazione di essere in possesso dei permessi ed
autorizzazioni che fossero eventualmente richiesti
per lo svolgimento dell’attività;
- dichiarazione di impegno a svolgere l’attività prevista in caso di concessione del contributo;
66
- dichiarazione sulla veridicità della documentazione
presentata.
I contributi sono concessi nella misura dell’ 80 % della
spesa prevista ed erogati in unica soluzione attraverso il
Comune di appartenenza.
Al termine dell’attività il contributo va rendicontato
allegando alla relazione illustrativa tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute. La rendicontazione va
presentata all’Ufficio Regionale per il tramite dell’Ufficio
comunale di protezione civile.
L’I.R.A.P. - Imposta Regionale per le Attività Produttive
La legge regionale n. 2 del 26/3/2002 stabilisce l’esenzione dall’IRAP a favore delle Onlus.
Conseguentemente riguarda anche le associazioni di
volontariato iscritte ai registri regionali ex legge n. 22/94
e n. 14/98.
Le agevolazioni sulle tariffe postali.
Con Decreto Legge n. 353/2003, così come modificato
dalla legge n. 46/2004, le tariffe postali agevolate sono state estese alle Associazioni ed Organizzazioni senza fini di
lucro (cioè sia alle Onlus che alle Associazioni di volontariato della legge n. 266/91).
Le agevolazioni riguardano l’applicazione della tariffa
più bassa per la spedizione di stampe periodiche informative delle associazioni e delle Onlus la cui tiratura per
singolo numero non superi le 20.000 copie.
La tariffa più bassa riguarda i periodici che non contengono inserzioni pubblicitarie.
I periodici possono contenere inserzioni pubblicitarie
entro il 45 % dell’area dell’intero stampato.
In tal caso la tariffa è superiore ma è subordinata
all’avvenuta iscrizione dell’associazione al Registro degli
Operatori della Comunicazione (R.O.C.) che si effettua
67
con istanza da fare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e relativa documentazione.
Sono esclusi dall’agevolazione i periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45
% dell’intero stampato, su base annua.
Le stampe promozionali e propagandistiche, anche
finalizzate alla raccolta dei fondi, spedite in abbonamento postale hanno una tariffa superiore a quella prevista
per le pubblicazioni informative.
Per ottenere le agevolazioni occorre fare istanza alla
Direzione Commerciale Business regionale delle Poste
Italiane Spa indicando nome e periodicità della testata
allegando:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal
legale rappresentante che attesti che l’associazione non
ha fini di lucro in quanto rientrante fra quelle indicate
nell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/97;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- copia dello statuto;
- richiesta di apertura di un conto per la spedizione
del periodico con l’indicazione della tipografia presso la
quale verrà stampata;
- certificato di iscrizione del periodico al Tribunale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
tiratura di ogni singolo numero del periodico.
Sono esclusi dalle agevolazioni i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45
% dell’intero stampato, su base annua.
Può essere richiesta, dalle associazioni che periodicamente effettuano almeno 1.000 invii contenenti pubblicità, la spedizione mediante POSTA TARGET. In tal caso
non si procede alla materiale affrancatura che viene
sostituita con un riquadro a stampa sulla busta od all’interno dell’involucro cellofanato riportante il logo Posta68
Target e gli estremi dell’autorizzazione concessa. Ciascun invio deve avere la stessa tipologia e lo stesso peso.
Tutti gli invii devono essere divisi per Codice di Avviamento Postale ed, all’interno della stessa città, per zona
CAP. L’importo corrispondente all’affrancatura va pagato
con bollettino di conto corrente postale, la cui ricevuta va
allegata alla distinta della spedizione da effettuare. Le
tariffe postali sono quelle della posta ordinaria.
I.V.A. - L’Imposta sul Valore Aggiunto
Gli acquisti da parte delle associazioni di beni e servizi
sono assoggettati ad IVA in quanto l’associazione è considerata come un “consumatore finale”. Pertanto non vi è
alcun diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti
e sulle prestazioni ricevute e l’IVA pagata resta a carico
dell’associazione.
Le attività strettamente connesse a quella istituzionale
sono considerate attività commerciali, quindi c’è l’obbligo della tenuta dei libri Iva e della contabilità semplificata (art. 20 bis DPR n. 600/73).
Conseguentemente occorre emettere fatture, registrarle, tenere il registro dei corrispettivi e degli acquisti,
delle liquidazioni e dei versamenti. Se si applica il principio di maggior favore (applicazione dell’art. 8 della legge
n. 266) non vi è alcun obbligo.
Le operazioni effettuate dalle associazioni non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini
dell’IVA, anche se si riferiscono ad attività commerciali
marginali.
Tale esclusione comprende tutti gli adempimenti connessi e cioè apertura di partita IVA, emissione di fatture,
registrazione contabile.
Per le prestazioni effettuate basta emettere una Nota
di Debito o una ricevuta.
Per la composizione, la legatoria e la stampa dei propri
69
periodici o notiziari le associazioni godono della riduzione dell’aliquota IVA al 4 %.
In passato la prassi ministeriale aveva consentito
l’esenzione dall’IVA per gli acquisti di ambulanze, ma la
circolare n. 217/E dell’Agenzia delle Entrate del
30/11/2000 ha precisato che la prassi era contraria ai regolamenti comunitari in materia di IVA e quindi l’esenzione
è cessata.
Conseguentemente, di seguito all’opera di sensibilizzazione delle organizzazioni di volontariato nazionali di
trasporto sanitario e di protezione civile la legge n.
342/2000 all’art. 96 prevede un fondo di 5 milioni di euro
per l’anno 2000 e 7,5 milioni dal 2001 in poi per la concessione di contributi alle associazioni che hanno effettuato
acquisti di ambulanze (nei limiti dell’80 % del fondo), di
beni strumentali (nei limiti del 15 % del fondo) e di beni
da donare alle strutture sanitarie pubbliche (residuale
5%) nell’anno precedente a quello della istanza.
L’importo del contributo che viene concesso deriva dal
rapporto tra l’ammontare delle somme richieste e la
disponibilità del fondo a disposizione .
Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.M.
n. 388/2001.
Le ambulanze ed i beni strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, devono essere utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale.
Naturalmente i beni di consumo non possono essere
considerati beni strumentali.
Le istanze vanno presentate entro il 31/12 di ogni anno
al Ministero del Welfare e devono essere relative ad
acquisti già effettuati dei quali va prodotta idonea documentazione.
Con decisione del 23/12/2005 il Ministero, su conforme
parere dell’Ufficio Legislativo, ha concordato con l’Osser70
vatorio Nazionale del Volontariato che il contributo possa
essere concesso sulla base della fattura di acquisto non
quietanzata ed erogato alla presentazione della quietanza. I beni per i quali è stato concesso il contributo devono
essere utilizzati direttamente ed esclusivamente dai beneficiari del contributo.
Il loro uso non può cambiare per almeno 3 anni e nello
stesso periodo non possono essere ceduti.
Per l’anno 2000 il contributo concesso è stato del 28%
per le ambulanze e dell’11,74 % per i beni strumentali.
Negli anni successivi la percentuale di costo recuperata
dalle associazioni è diminuita rendendo il provvedimento
sempre meno efficace.
Poiché il meccanismo della concessione del contributo
a posteriori, unitamente alla progressiva diminuzione del
contributo in termini percentuali per effetto dell’aumento costante dell’importo delle richieste rispetto alla disponibilità del fondo, portava a vanificare lo spirito del provvedimento legislativo che intendeva annullare la spesa
sostenuta dalle associazioni per l’IVA, l’art. 20 del D. L. n.
269/2003 consente alle associazioni iscritte al registro ed
alle Onlus di conseguire un contributo del 20 % del prezzo complessivo di acquisto, mediante analoga riduzione
dello stesso praticata dal venditore. Il venditore recupera
tale somma compensandola in sede di dichiarazione dei
redditi di impresa.
Questo meccanismo può essere utilizzato però soltanto
per le ambulanze. Esclusivamente per le associazioni di
vigili del fuoco volontari, l’art. 20 del D.L. n. 269/2003 prevede la concessione di un contributo del 20% del costo
complessivo di acquisto delle ambulanze e dei beni mobili destinati ad attività antincendio.
Le quote associative ed i contributi dei Soci.
Le somme versate a tale titolo all’associazione da parte
71
dei soci non concorrono a formare reddito imponibile per
effetto dell’applicazione dell’art. 148 del D. Lgs. 12/12/2003
n. 344 ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 266/91.
I rimborsi spese ai volontari.
La legge n. 266/91 precisa che l’attività del volontario è
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l’organizzazione di cui fa parte, senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e
che tale attività è incompatibile con qualsiasi forma di
lavoro subordinato od autonomo od altro rapporto di contenuto patrimoniale con la stessa organizzazione di appartenenza. È tuttavia previsto il rimborso da parte
dell’associazione delle spese sostenute dai propri volontari per la loro attività (art. 2).
Deve trattarsi però di spese effettivamente sostenute e
documentate e relative all’intervento loro richiesto dall’associazione. Tali rimborsi sono esenti da qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale.
Non può in alcun modo procedersi ad una forfetizzazione di tali spese e, conseguentemente, al loro pagamento in assenza di documentazione fiscale. Va tenuta presente la responsabilità personale di chi nell’associazione
procede al pagamento di pseudo-rimborsi. Ciò è particolarmente importante nel caso in cui l’associazione abbia
una convenzione con un ente pubblico per l’effettuazione
di un servizio e tra le spese vi comprenda anche il pagamento di impropri rimborsi spese ai volontari.
È da considerarsi obbligatorio (in applicazione della
legge 266/91 che prescrive “entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse”) che il Consiglio
Direttivo dell’Associazione deliberi ad inizio di anno quali sono le spese che possono essere rimborsate ed i loro
limiti.
Tale delibera dovrebbe prevedere:
72
- i tipi di spesa ammissibili;
- i limiti di spesa per singolo tipo;
- la procedura di autorizzazione per effettuare la spesa;
- la documentazione che il volontario è tenuto a presentare;
- la procedura di controllo della documentazione e
dell’effettuazione del rimborso.
È opportuno che il rimborso delle spese avvenga su
richiesta dell’interessato fatta su apposito modello.
Tra le spese rimborsabili possono rientrare:
- le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati
per prestare l’attività. Per l’uso della propria autovettura
è consentito il rimborso sulla base dei km. percorsi e del
quinto del costo/litro della benzina super. È consigliabile
l’adozione di una tabella km delle distanze che serva da
riferimento generale, stante che ormai non esiste più da
anni la tabella ACI di riferimento. Per l’uso della macchina in città dove non può essere prevista una tabella km
delle distanze è da consigliare il rimborso del solo costo
della benzina con l’uso della scheda carburante. È indispensabile comunque che siano dettagliati date, luoghi e
motivo degli spostamenti e che tali dati siano riscontrabili nell’attività prestata dal volontario;
- le spese di vitto ed alloggio nel caso di prestazione
resa al di fuori dell’abituale sede;
- altre spese fatte dal volontario per conto dell’associazione e riguardanti beni o servizi.
Tra le spese non rimborsabili vi sono tutte le spese non
documentate e tutti i rimborsi forfetari.
Tra le spese non rimborsabili è opportuno inserire
anche quelle sostenute dal volontario per recarsi presso
la sede della sua associazione. Infatti tali spese sono propedeutiche allo svolgimento dell’attività e quindi non si
riferiscono ad una attività prestata, come previsto dalla
legge n. 266/91.
73
Le prestazioni di lavoro.
L’associazione di volontariato, la cui attività è caratterizzata dalle prestazioni volontarie e gratuite dei propri
soci, può avvalersi di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo ma esclusivamente nei limiti
necessari al regolare funzionamento dell’associazione o a
qualificarne l’attività. Deve quindi esservi una chiara
sproporzione tra il numero dei volontari e quello dei dipendenti e collaboratori.
In genere il ricorso a dipendenti e collaboratori riguarda le attività amministrative, il coordinamento di particolari attività, consulenze specialistiche e simili.
Tralasciando il caso dell’assunzione di personale
dipendente per il quale si deve individuare il contratto
collettivo nazionale di riferimento e la tipologia del rapporto tempo pieno, part/time, lavoro intermittente le prestazioni a favore dell’associazione possono avere le
seguenti caratteristiche:
- rapporto di lavoro autonomo con un libero professionista;
- rapporto di lavoro autonomo occasionale vero e
proprio;
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa c.d. a progetto (LAP);
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale.
Le ultime due tipologie sono previste negli artt. 61/69
del D. Lgs. n. 276/2003, comunemente detta “Biagi” e della relativa circolare ministeriale n. 1/2004.
Il rapporto di lavoro autonomo con il libero professionista per consulenze, docenze ecc, presuppone la redazione di una convenzione nella quale vengono precisate
durata (in genere annuale), tipologia delle prestazioni da
effettuare e modalità di svolgimento, compenso per singola prestazione o forfetario per l’intera durata. Natural74
mente il professionista rilascerà fattura o parcella, con
addebito del contributo della sua Cassa di Previdenza
(che provvederà lui stesso a versare) e dell’IVA.
Sull’importo della fattura o parcella dovrà essere effettuata la ritenuta IRPEF d’acconto (20 %) il cui importo
dovrà essere versato dall’associazione all’erario entro il
giorno 16 del mese successivo mediante il Mod. F 24.
Il rapporto di lavoro autonomo occasionale vero e proprio è caratterizzato dall’assenza della continuità e del
coordinamento da parte dell’associazione e pertanto non
vi sono obblighi contributivi
Il rapporto di lavoro a progetto, che prevede la forma
scritta, si instaura con una persona per la realizzazione di
un programma o progetto da realizzare entro una data
indicata. Il progetto viene identificato come un’attività
ben identificabile collegata ad un risultato finale cui il
collaboratore partecipa direttamente. Il progetto può
essere connesso all’attività principale ed a quella accessoria dell’associazione.
Il programma di lavoro invece consiste in un tipo di
attività non direttamente riconducibile ad un risultato finale in quanto il risultato è parziale e destinato ad essere
integrato da altre attività.
Poiché il collaboratore ha il dovere di non svolgere attività in concorrenza, non deve diffondere notizie e apprezzamenti che possano recare pregiudizio all’associazione,
l’inosservanza di tali doveri può giustificare la risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione.
È possibile istituire più contratti successivi con lo stesso collaboratore.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Deve
contenere l’indicazione del progetto o programma di lavoro, il compenso pattuito ed i criteri di determinazione
dello stesso, i tempi e le modalità di pagamento nonché
gli eventuali rimborsi spese.
75
Possono essere stipulati successivi contratti di lavoro
con lo stesso collaboratore su analoghi progetti o programmi di lavoro. Come pure possono essere stipulati più
contratti per lavori diversi.
Il contratto stipulato può essere rescisso prima della
scadenza. Può considerarsi concluso anche prima della
data di scadenza se il progetto viene ultimato prima della
data stessa. In tal caso il compenso è ugualmente dovuto
per intero.
Del contratto va data comunicazione all’INPS territoriale competente per l’iscrizione dell’interessato alla
Gestione Separata per i quali dovranno essere versati i
contributi. Tale iscrizione è compatibile con l’esistenza di
altri rapporti di lavoro a progetto o lavoro dipendente da
parte della stessa persona.
Per i dipendenti pubblici occorre acquisire il consenso
preliminare dell’amministrazione di appartenenza e
comunicare i compensi liquidati al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Il rapporto di lavoro a progetto o programma viene
per grandi linee assimilato al lavoro dipendente anche se
mancano alcuni elementi caratteristici di questo come
l’orario di lavoro e il carattere di subordinazione. Il titolare del rapporto espleta i propri compiti in autonomia pur
in presenza di una attività di coordinamento dei dirigenti
dell’associazione.
Il compenso può essere corrisposto mensilmente o con
altra cadenza e va assoggettato al contributo INPS nella
percentuale prevista a seconda delle caratteristiche previdenziali del collaboratore ed alla ritenuta IRPEF secondo le percentuali di tassazione e le detrazioni spettanti
per il lavoro dipendente.
Sia il contributo INPS (a carico del collaboratore ed a
carico dell’associazione) che la ritenuta IRPEF e relative
addizionali regionali e comunali vanno versate all’erario
76
con il Mod. F 24 entro il giorno 16 del mese successivo al
pagamento del compenso.
La liquidazione del compenso avviene attraverso una
busta-paga.
È dovuto dall’associazione anche il contributo obbligatorio INAIL. L’assimilazione del LAP al lavoro dipendente implica la tenuta del libro infortuni, del libro matricola e del libro paga, come per i dipendenti.
Gli altri adempimenti fiscali sono rappresentati:
- dalla certificazione del compenso erogato da rilasciare al collaboratore entro il giorno 15 del mese di marzo dell’anno successivo;
- dalla denuncia all’INPS dei compensi pagati
nell’anno;
- dal pagamento dei contributi INAIL entro il 16 febbraio dell’anno successivo;
- dalla presentazione entro il 31 maggio dell’anno successivo della dichiarazione quale sostituto d’imposta
(Mod. 770). Il modello può anche essere trasmesso per via
telematica entro il mese di novembre.
Il lavoro occasionale è caratterizzato da una prestazione di lavoro autonomo non esercitata in via abituale e
quindi caratterizzata da una attività episodica non soggetta a ripetizioni ravvicinate nell’arco del tempo, che in
un anno solare non possono essere superiori a 30 giorni
ed ai 5.000,00 euro complessivi.
Nel caso in cui dovesse superarsi il limite di euro
5.000,00 sono dovuti i contributi INPS con iscrizione alla
gestione separata dell’INPS, come disposto dall’art. 44
del D.L. n. 269/2003.
La circostanza del superamento o meno del limite di
euro 5.000,00 deve essere attestata dal collaboratore occasionale, con una dichiarazione da apporre sulla ricevuta
del pagamento che viene fatta a loro favore dall’associazione.
77
Sull’importo corrisposto va effettuata la ritenuta
IRPEF di acconto del 20 % con la modalità di cui sopra.
Anche per i rapporti di lavoro occasionali l’associazione entro il 15 marzo dell’anno successivo deve rilasciare la certificazione dei compensi pagati nella sua qualità
di sostituto d’imposta ed entro le scadenze previste presentare il Mod. 770.
Va precisata la responsabilità che incombe sul Presidente dell’associazione per l’omesso versamento delle
ritenute fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti e
dei collaboratori.
L’art. 1, comma 414 della Legge n. 311/2004 ha aggiunto l’art. 10 bis al D. Lgs. n. 74/2000 nel quale si stabilisce la
reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versa
entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del
sostituto d’imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un importo superiore a
50.000,00 euro nel periodo d’imposta.
L’istituto del ravvedimento operosi previsto dall’art.
13 del D. Lgs n. 472/97 prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda
della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione. Il ravvedimento può essere operato in qualsiasi momento dell’anno.
Non può essere operato se è iniziata una attività di accertamento o di contestazione da parte dell’amministrazione
finanziaria portata a conoscenza dell’associazione.
Le prestazioni di lavoro autonomo da parte dei professionisti e degli artisti.
In genere le Associazioni di volontariato ricorrono a
prestazioni di professionisti con partita IVA quali avvocati, commercialisti, medici, psicologi, ecc.
L’Associazione ha l’obbligo di effettuare anche nei con78
fronti di queste persone la ritenuta IRPEF di acconto
mentre è tenuta a corrispondere l’importo dell’IVA e del
contributo della cassa di previdenza cui è iscritto il professionista.
Gli adempimenti fiscali sono gli stessi visti prima.
Le prestazioni degli artisti hanno però degli aspetti
particolari.
Infatti, qualsiasi operatore dello spettacolo che svolga,
anche in modo occasionale, un’attività di tipo artistico è
tenuto all’iscrizione all’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo).
Gli organizzatori di eventi che ingaggiano in qualsiasi
modo un lavoratore dello spettacolo debbono farne denunzia all’Ufficio Enpals (presso gli sportelli Siae), indicando gli estremi della prestazione e del compenso stabilito. Su tale compenso sono dovuti i contributi.
Le associazioni di volontariato iscritte ai registri della
legge n. 266/91 sono esenti dall’obbligo del versamento
dei contributi come previsto dalla circolare Enpals n. 21
del 4/6/2002. Poiché si presume che la prestazione del
lavoratore dello spettacolo preveda un compenso, nel
caso in cui questa venga effettuata gratuitamente la circostanza deve essere dimostrata. Deve essere pertanto
richiesta all’artista una dichiarazione da cui risulti la gratuità della prestazione e la condivisione degli scopi di solidarietà sociale perseguiti dall’ente organizzatore e dalla
manifestazione.
L’obbligo di assicurazione.
L’art. 4 della Legge n. 266/91 impone alle associazioni
l’obbligo di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato per i rischi di infortunio e di malattia
connessi con lo svolgimento dell’attività, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
Non è un adempimento da fare presso l’INAIL attesa
79
la particolarità del rapporto che lega il socio alla associazione che non è riconducibile ad alcun rapporto di lavoro
anche di tipo autonomo.
L’obbligo è di carattere generale e prescinde dal grado
di pericolosità dell’attività svolta.
L’obbligo riguarda esclusivamente i soci attivi, quelli
cioè che effettivamente svolgono l’attività di volontariato.
Nulla vieta comunque all’associazione di estendere la
copertura assicurativa anche ai soci non attivi, cioè a quelli che contribuiscono all’attività associativa solo con il
proprio contributo annuale.
In attuazione dell’art. 4 della legge n. 266/91 deve essere istituito il registro degli aderenti che prestano attività
di volontariato nel quale vengono indicate per ogni volontario le generalità e la residenza.
Il registro va aggiornato con le nuove adesioni o cancellazione dei volontari dall’associazione e va tenuto con le
consuete modalità dei libri obbligatori (numerazione e
timbratura delle pagine, autentica delle variazioni da parte del Presidente, senza abrasioni o cancellature).
Le polizze assicurative possono essere individuali o
cumulative. Nelle polizze cumulative, che hanno premi
più contenuti, non vengono indicati i nominativi dei
volontari assicurati, bensì il numero massimo di essi. In
questo caso è possibile che la compagnia assicuratrice
richieda comunque l’elenco degli assicurati e le sue variazioni al fine di evitare sotterfugi.
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello di iscrizione e cessa alle ore 24 del giorno di
cessazione comunicato.
Il cambio della Sede sociale.
Il cambio della sede sociale va comunicato all’Agenzia
delle Entrate sull’apposito mod. AA5/5 del Ministero delle Finanze (anagrafe tributaria) anche se non si è soggetti
80
di imposta. Il modello, firmato dal legale rappresentante
dell’associazione, va corredato della copia della delibera
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci o del Consiglio
Direttivo (a seconda se la variazione della sede ha richiesto o meno la variazione dello Statuto associativo) e della
fotocopia del documento di identità e codice fiscale del
Presidente se la variazione viene presentata da persona
diversa. In tal caso occorre anche presentare la delega
del Presidente redatta su apposito modello dell’Agenzia.
I finanziamenti alle Associazioni - Il Fund Raising.
L’attività delle associazioni non può svolgersi senza
avere a disposizione delle entrate la cui entità consente
un maggiore o minore numero di iniziative e quindi una
più o meno efficace soddisfacimento dei bisogni della collettività cui ci si rivolge per gli scopi sociali previsti nello
statuto associativo.
Le entrate possono provenire da privati o da enti pubblici.
Tra i primi vi sono le quote associative annuali, le donazioni e liberalità fatte da persone fisiche e da imprese, la
vendita di beni prodotti dai soci, finanziamenti da imprese sotto forma di sponsorizzazioni.
Le seconde sono relative esclusivamente a contributi
generici o concessi per l’effettuazione di determinate iniziative, oppure sono relative a rimborsi o compensi derivanti da convenzioni per l’effettuazione di servizi.
In genere le associazioni, specie le più piccole, non
dispongono di congrue risorse finanziarie derivanti dalle
quote sociali o da contributi generici degli enti pubblici
(Comuni o Province) per cui è indispensabile che le stesse imparino ad utilizzare le tecniche che consentono di
raccogliere fondi dai privati.
Gli strumenti legislativi che prevedono vantaggi fiscali
per i donatori (legge n. 266/91, D. Lgs. N. 460/97, Legge n.
81
35/2005) non sono molto conosciuti e spontaneamente
utilizzati per cui le entrate che possono pervenire alle
associazioni sono sporadiche ed aleatorie. Per cui le donazioni e le liberalità vanno spinte attraverso azioni programmate ed incisive.
Sinteticamente queste azioni vengono indicate con il
termine inglese di Fund Raising e possono essere effettuate improvvisando con buona volontà oppure rivolgendosi ad esperti che studiano le caratteristiche dell’associazione committente, i suoi programmi e successivamente impostano una campagna di raccolta fondi razionale e produttiva.
Modalità esemplificative di raccolta fondi sono:
- la vendita di oggetti costruiti dai soci o dalle persone
assistite dall’associazione in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la vendita di generi avuti in dono da imprese;
- l’organizzazione di spettacoli di intrattenimento con
biglietto di ingresso od offerta spontanea di liberalità;
- l’organizzazione di giochi a premi, pesche, tombole,
ecc.;
- l’invio a mezzo postale di depliants che illustrano
l’attività dell’associazione ed allegata lettera di
richiesta di donazione per sostenerla;
- la visita a titolari di aziende per sensibilizzarli ad
una donazione generica di sostegno oppure al
finanziamento di uno specifico progetto;
- la stipula di un accordo con una azienda per mezzo
del quale l’associazione pubblicizza l’azienda od i
suoi prodotti avendone un corrispettivo legato alle
vendite.
Il fund raising deve essere un progetto volto a creare
nel tempo un flusso di risorse costanti ed adeguate
all’attività istituzionale che si vuole perseguire. Una donazione soltanto emotiva è destinata a non ripetersi.
82
Occorre preliminarmente definire gli obiettivi della
campagna, analizzare le risorse necessarie per realizzarla e quelle disponibili, la disponibilità delle persone che
dovrebbero realizzarla.
Occorre ancora dedicare molta attenzione alle caratteristiche delle persone cui si indirizza la campagna, alle
motivazioni scelte per stimolare la donazione, alla valutazione se più opportuna una richiesta di sostegno generico
ovvero una richiesta su un progetto specifico da realizzare.
Attivata la campagna occorre monitorarla prevedendo
tempi e risultati da raggiungere ed adeguando l’azione ai
risultati.
Al termine della campagna mantenere i contatti con
tutte le persone alle quali ci si è rivolti, in special modo
con quelli che hanno effettuato la donazione. Per tutto
questo è indispensabile l’aiuto di un esperto.
Sintetizzando, vi sono delle idee guida alla base del
fund raising :
1) Il reciproco interesse. Cioè utilizzare il rapporto
allo scopo di un reciproco beneficio. L’associazione deve
scoprire cosa può spingere il possibile finanziatore ad
intervenire. Connessione emotiva? Attenzione ad una
causa?;
2) È un rapporto tra persone. Chi dona deve essere
visto come una persona non come un portafoglio. Occorre
quindi stabilire un rapporto che faccia partecipe sempre
il donatore della vita, dei problemi e dei successi dell’associazione;
3) La tecnica di marketing. Non si tratta di assillare i
potenziali donatori, occorre interessare;
4) Il giusto per 6. Per avere successo l’azione di fund
raising deve essere condotta dalla persona giusta, che
chiede al donatore giusto, la giusta cifra, per un giusto
progetto, nel momento giusto, nel modo giusto;
5) La legge di Pareto. Per l’economista del secolo scor83
so Wilfredo Pareto l’ 80 % dei risultati viene dal 20 % degli
sforzi. Anche nel fund raising l’80 % dei fondi raccolti
proviene dal 20 % dei donatori;
6) Dire sempre la verità. Non farsi tentare dall’idea di
ingigantire una buona causa per impressionare il donatore;
7) Rendere facile donare. Indicare sempre le modalità
per offrire il contributo, precompilare il bollettino di versamento, fornire la busta già affrancata;
8) Non cercare alibi. Riconoscere i propri errori nella
campagna fund raising;
9) Affidare il fund raising a persone preparate. Il
fund raising non si può improvvisare;
10) Non è necessario essere una grande associazione
per fare fund raising;
11) Controllare costantemente l’azione di fund raising;
12) Ringraziare sempre;
13) Ricordarsi sempre del donatore.
84
Il Bilancio sociale
Il Bilancio Sociale è una nuova forma di rendicontazione che si comincia a diffondere negli anni 90 nelle imprese statunitensi, inglesi, tedesche e francesi, allorché il
comportamento dei consumatori evidenzia di essere
influenzato da motivazioni sociali che fanno riferimento
ai temi dell’inquinamento, del rispetto della genuinità dei
prodotti, dello sfruttamento dei lavoratori del terzo mondo o dei minori.
L’influenza dei temi sociali nel comportamento dei
consumatori orientava gli stessi verso le aziende che
dimostravano di condividere tale sensibilità a discapito di
quelle che non mostravano tale condivisione.
Conseguentemente le aziende profit hanno cominciato ad elaborare, sulla base del lavoro di gruppi di studio
qualificati, una nuova forma di rendicontazione della loro
attività tale da mantenere od accrescere il consenso e la
legittimazione sociale nei loro confronti il che avrebbe
loro consentito di mantenere competitività e profitti.
In Italia a partire dall’anno 2000 inizia la pubblicazione da parte di alcune aziende nazionali di produzione del
loro bilancio sociale, cui seguono gli istituti di credito ed
ora gli enti pubblici Comuni ed ASL.
Il Bilancio Sociale è un documento consuntivo dell’attività svolta in un anno di attività, contiene informazioni
veritiere e controllabili sui risultati raggiunti, sugli obiettivi perseguiti e sui programmi futuri.
85
La periodicità annuale della sua stesura consente di
effettuare confronti temporali sui risultati raggiunti.
Il Bilancio Sociale è un documento pubblico rivolto a
tutti gli interlocutori sociali che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell’attività dell’azienda, dai proprietari, ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori, alle banche, ecc.
Nel Bilancio Sociale si rende noto l’identità ed il sistema di valori di riferimento assunti dall’azienda, la coerenza dei comportamenti gestionali ed i risultati dell’attività svolta rispetto a tali valori, la rilevazione dello stato
di interazione con la collettività cui si rivolge, nonché gli
obiettivi di miglioramento che l’azienda si impegna a conseguire nel futuro.
Le caratteristiche del Bilancio Sociale ovviamente
sono leggermente diverse a seconda della tipologia dell’azienda che lo produce: di produzione, di consumo, di
servizi, pubblica, privata, ecc.
Per tutte però valgono talune caratteristiche fondamentali:
- La descrizione dell’identità (assetto istituzionale,
scopi o meglio missione valori etici di riferimento, obiettivi a breve, medio e lungo termine).
- La produzione e distribuzione del c.d. valore aggiunto, cioè la ricchezza prodotta dall’azienda nei confronti dei diretti interlocutori: proprietari, dipendenti,
pubblica amministrazione (per le imposte e tasse), banche
(per gli interessi sui finanziamenti concessi).
- La relazione sociale nella quale vengono esplicitati
gli obiettivi e le norme di comportamento coerenti con
l’identità aziendale, l’identificazione delle categorie di
interlocutori diretti ed indiretti dell’azienda (stakeholders) cui è diretto il Bilancio Sociale, le politiche perseguite nei confronti delle singole categorie di stakeholders, la completa esposizione dei fatti aziendali con informazioni quali-quantitative, le opinioni degli stakeholders
86
sull’attività svolta, le comparazioni tra i dati indispensabili per meglio illustrare l’attività svolta e consentire le
valutazioni da parte degli stakeholders, i programmi di
miglioramento.
Oggi tale forma di rendicontazione, fondamentalmente sociale, non può che essere praticata dalle associazioni
di volontariato.
Una Associazione di volontariato che è nata con una
missione sociale e che opera per il benessere dei destinatari della propria azione, che agisce nella collettività, che
alla collettività si rivolge per migliorare e professionalizzare i propri volontari, che agisce con criteri di democraticità e senza scopi secondari non può che condividere
l’adozione di uno strumento che consentirebbe di fare
conoscere la sua “mission”, il suo operato, i risultati della
sua azione, i suoi obiettivi ed il grado di raggiungimento
di essi, le sue difficoltà, i rapporti con la collettività, il grado di soddisfazione dei propri utenti, il grado di percezione della sua presenza da parte degli altri.
Il Bilancio sociale è quindi l’occasione per rendere conto del proprio operato in modo esauriente e trasparente
ed offrirsi alla valutazione della collettività verso la quale
opera.
- per la modulistica Onlus www.finanze.it oppure
www.agenziaentrate.it
- per leggi e decreti www.parlamento.it (banca dati dal
9/5/1996)
- www.comune.jesi.an.it (banca dati dal 1998)
- per leggi e decreti - www.gazzettaufficiale.it (ultimi 60
giorni)
- p e r s e n t e n z e Ta r e g i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a
www.giustizia.amministrativa.it
- www.altalex.com
- per il Ministero del Welfare - www.welfare.gov.it
- per disegni di legge - www.senato.it
*************
Per la ricerca di aggiornamenti si consigliano i
seguenti siti web:
- per il diritto d’autore e la SIAE - www.siae.it
- per il fund-raising - www.fundraisinglab.com
- per il marketing sociale - www.sodalitas.it
- per il bilancio sociale - www.bilanciosociale.it
- per le risoluzioni e circolari dell’Agenzia delle
Entrate - www.agenziaentrate.it
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MODULISTICA
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Sollecito pagamento quota sociale annua
Autorizzazione rimborso spese
Richiesta rimborso spese
Ricevuta acquisto valori bollati
Modello parcella (per lavoro occasionale)
Ricevuta per erogazioni liberali da privati
Comunicazione donazione merce
Dichiarazione ricezione merce
Domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico
Richiesta di autorizzazione per la somministrazione di
alimenti e/o bevande
Denuncia di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci
Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni di
sorte locali: lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficienza
Comunicazione di effettuare una lotteria di beneficenza
Domanda di esenzione dall’imposta di bollo
Domanda di patrocinio
Richiesta di contributo
Richiesta di contributo art. 96
Richiesta di contributo
Fac-simile domanda per potere usufruire delle tariffe
previste per le Associazioni e Onlus - lettera C
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Richiesta spedizione posta target
Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la tiratura di ogni singolo numero del periodico
Richiesta conto corrente postale per spedizione
periodico
Giornale semplice all’italiana
Giornale mastro a tre colonne
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Giornalmastro all’americana
Rendiconto semplificato di cassa
Stato patrimoniale dell’associazione
Conto economico dell’associazione
Verbale Consiglio Direttivo di approvazione rendiconto annuale o conto consuntivo
SOLLECITO PAGAMENTO
QUOTA SOCIALE ANNUA
AUTORIZZAZIONE
RIMBORSO SPESE
Luogo e data......................
Il Sig. _____________________________________________,
è autorizzato a recarsi il giorno_______________________,
presso _____________________________________________
nella sua qualità di ___________________________________ ,
per il seguente motivo:_________________________________
RACCOMANDATA A. R.
Egr. Sig.___________________
Via________________, n. _____
__________________________
Conseguentemente è autorizzato il rimborso delle spese di viaggio anche con l’uso di proprio automezzo.
Data, _____________
Oggetto: Sollecito pagamento quote associative annuali.
Firma
Il Presidente_________________
La S.V. risulta non avere versato la quota associativa per l’anno (o
gli anni)_______________ per l’importo di euro ____________
La invito pertanto a provvedere al versamento della superiore
somma entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della
presente.
In difetto, sarà adottato nei Suoi confronti il provvedimento di
esclusione dall’Associazione, come previsto dall’art. _________
dello Statuto associativo.
In attesa di un Suo sollecito riscontro alla presente, porgo distinti
saluti.
Firma
Il Presidente_________________
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RICHIESTA
RIMBORSO SPESE
RICEVUTA ACQUISTO
VALORI BOLLATI
Richiesta rimborso spese sostenute da _____________________
VALORI
QUANTITÀ
IMPORTO
Per la riunione, la visita, l’incontro del _____________________
Marche da bollo
N _____ da € _____
Totale € ______
a __________________________________________________
Francobolli Ord.
N _____ da € _____
Totale € ______
Per:________________________________________________
Francobolli
Autorizzazione del Comitato/del Presidente/del V. Presidente/del
___________________________________________________
Posta Prioritaria
N _____ da € _____
Totale € ______
Incarico ____________________________________________
Itinerario effettuato con l’autovettura targata___________________________________Km_______ x € 0,25
€__________
Spese viaggio (aereo/treno/nave - in classe economica)
Solo andata
TOTALE COMPLESSIVO
€__________
Data, _____________
A/R
Bus/metro/pedaggio autostradale
€__________
Pasti consumati n.______a € _________
€__________
Pernottamenti ______a € ___________
€__________
Varie ___________________________
€__________
TOTALE
€__________
Timbro e firma Esercente ____________________________
Si dichiara di esonerare l’Associazione dei danni eventualmente subiti
per l’uso dell’autovettura
Data _______________
€ ______
Firma_______________
N.B. Le richieste di rimborso devono essere accompagnate dai documenti di
spesa in originale per pasti e pernottamenti le ricevute o le fatture devono essere
intestate all'associazione.
Rimborsati €_______________________ in data _________________
Mediante ________________________________________________
Firma per quietanza ________________________________________
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MODELLO PARCELLA
(per lavoro occasionale)
RICEVUTA PER EROGAZIONI
LIBERALI DA PRIVATI
Cognome _____________________Nome ______________________
Associazione __________________
Data di nascita _______________ Luogo di nascita ________________
Via __________________________
Prov. ________ Domicilio fiscale _____________________________
Città _________________________
Città ____________ Prov. ___ Codice Fiscale ____________________
C.F. __________________________
Iscritta al Registro Regionale
Spett.le Associazione
_______________________
Via ___________, n. ______
C.F.____________________
Con D. A. n.___ del ______________
Data......................
Ricevuta n. _________
Descrizione: Compenso per l’attività di ____________________
svolta in occasione di _________________________________
svoltosi a ______________ dal ___________al _____________
- Importo lordo
€
- Ritenuta di acconto IRPEF 20%
€
Si riceve dal Sig. _______________________, nato a _____________
il _____________, residente in ___________, via _______________,
C.F. ________________________ l’importo di euro _____________,
a mezzo ___________*, a titolo di erogazione liberale.
Si rilascia la presente ai fini dei benefici fiscali previsti dall’art. 13 del
Decreto Legislativo n. 460/97.
_____________
Netto a pagare €.
===========
Esente da bollo
Bollo sull'originale
Ai sensi del D. Lgs. N. 460/97
Si dichiara, sotto la propria responsabilità che la presente prestazione è
esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, art. 5 del D.P.R. 633/72.
Firma
Il Presidente_________________
Luogo e data......................
(*)
Firma_______________
·
- Assegno bancario n._________Banca ______________
Quietanza
·
- Bonifico sul c/c n. _________ intestato all’Associazione
Dichiaro di avere ricevuto l'importo netto di cui sopra (euro ________) a
mezzo ____________________________
Data......................
·
- Assegno di c/c postale n. _________________________
Firma_______________
95
96
COMUNICAZIONE
DONAZIONE MERCE *
DICHIARAZIONE
RICEZIONE MERCE
Ditta _________________________
Sede via ______________________
Città _________________________
Prov. _________________________
Partita Iva _____________________
Associazione di volontariato ____________________
Sede via ____________________________________
Città ____________ Prov. ______________________
C.F.________________________________________
Iscritta al Registro Regionale con D. A. n.__ del _____
RACCOMANDATA A. R.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
data......................
All’Agenzia delle Entrate
di___________________
Via ___________, n. ___
Il sottoscritto ____________, nato in ___________ il ________,
residente in ________________ via _________________n. ___
C.F. __________________________ nella qualità di Presidente
dell’Associazione “__________________________________”
Al Comando
Guardia di Finanza (**)
di ___________________
via ____________, n. ___
DICHIARA
di avere ricevuto in donazione dalla Ditta __________________
con sede in ____________, via ____________________n. ____
tutte le merci indicate nel DDT n.____ del ______________
emesso dalla stessa Ditta e che le stesse saranno utilizzate esclusivamente per finalità istituzionali.
e p.c. All’Associazione
“_________________”
via_____________, n. ___
Oggetto: Donazione merci.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D. Lgs. n.460/97 si
provvederà alla donazione di merci oggetto della propria attività
all’Associazione di volontariato “__________________________”
con sede in __________, via ___________ C.F. __________________
Si fa presente che il trasporto delle merci presso la sede dell’Associazione ____________________ sarà effettuato a cura dell’Associazione
ricevente in data _____________, con inizio alle ore ___________
Le merci hanno un valore complessivo, sulla base del costo di acquisto,
di euro ___________
Si allega elenco delle merci oggetto della donazione.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 460/97.
Firma
Il Presidente_________________
La Ditta _________________
(*) Si allega copia del DDT n. ____
(*) Da inviare almeno 5 giorni prima della consegna.
(**) Solo nel caso in cui il valore delle merci sia superiore ad € 5.164,57
97
98
DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO PUBBLICO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE
Al Responsabile dell’Ufficio Pubblici
Esercizi del Comune di
____________________
Al Sindaco del Comune
di _________________
Oggetto: Domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, legge 7 agosto
1990, n° 241 e art. 3, D.P.R. 4 aprile 2001, n° 235.
Il sottoscritto _________________, nato il __________, a _________,
residente in _____________, via_____________________________,
n° _____, C.F. ______________, nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione “_______________________________________”,
con sede in __________, via ________________________, n° _____,
tel. __________, fax __________, C.F. ___________________,
Oggetto: Occupazione temporanea di suolo pubblico
Il sottoscritto ______________________, nato il ___________,
a _________________, residente in _____________________,
via_________________________________________, n. ____,
C.F. ____________________________, nella sua qualità di
Presidente dell’Associazione “ _________________________”
con sede legale in ____________, via ____________________,
n. ____, tel. _______________, fax __________________,
C.F. _________________________,
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n° 287, il
rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o
bevande, a favore degli associati, presso la sede dell’Associazione,
CHIEDE
DICHIARA
di poter occupare temporaneamente il suolo pubblico per
un’estensione pari a mq._______ (scrivere in lettere), a mezzo di
________________________, dalle ore _____ alle ore _____
dei giorni _______________, per lo svolgimento della seguente
iniziativa ___________________________________________
1. che l’attività consisterà nella somministrazione di alimenti/bevande;
2. che la somministrazione sarà/non sarà svolta direttamente1 dai soci
dell’Associazione;
3. che il locale, dove sarà esercitata la somministrazione, è conforme alle
norme e prescrizioni edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, come
risulta dalle relative autorizzazioni in possesso dell’Associazione.
Luogo e data......................
Luogo e data__________
Firma
Firma
Il Presidente_________________
Il Presidente_________________
Si allegano in copia alla presente domanda i seguenti documenti:
1. copia atto costitutivo o statuto dell’associazione;
2. copia documento di identità del Presidente dell’Associazione.
1. Qualora l’associazione affidi l’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande ad
un soggetto terzo, quest’ultimo deve essere indicato nella domanda che deve necessariamente sottoscrivere.
99
100
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOLI SOCI
COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI:
LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE, BANCHI DI BENEFICIENZA (1)
Al Responsabile dell’Ufficio Pubblici Esercizi
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato
del Comune di ____________________
Oggetto: Denuncia di inizio attività di somministrazione di alimenti e/o bevande ai soli soci, ai sensi per gli effetti dell’art. 19,
legge 7 agosto 1990, n° 241 e art. 2, D.P.R. 4 aprile 2001, n° 235
Il sottoscritto____________, nato il __________, a _________,
residente in ___________, via___________________, n. ____,
C.F. _______________________, nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione “__________________________________”,
con sede in __________, via ___________________, n° _____,
tel. __________, fax __________, C.F. _______________,
DENUNCIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n°
241 e con riferimento all’art. 2, D.P.R. 4 aprile 2001, n° 235,
l’inizio, a decorrere dal giorno __________, dell’attività diretta
di somministrazione di alimenti e/o bevande di tipo __________
a favore degli associati, nei locali non aperti al pubblico, posti
presso la sede dell’Associazione,
DICHIARA
di avere avuto rilasciata da codesto Comune l’apposita autorizzazione in data __________ e che i locali, dove sarà esercitata la
somministrazione, sono conformi alle norme e prescrizioni edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, come risulta dalle relative
autorizzazioni in possesso dell’associazione;
Luogo e data......................
Il/la sottoscritt __ (cognome) ___________(nome) _____________,
nat __ a ______________il _____________, CF _________________,
residente in ____________, CAP ________, via _________________,
n. _____, tel _____/______________, fax ______________________,
di cittadinanza ____________, in qualità di rappresentante legale
dell’ente organizzatore della manifestazione, denominato
_________________, con sede legale in ________________________
CAP ____________, Via ____________________________ n. _____,
COMUNICA
ai sensi dell’art. 39, comma 13-quinquies del D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.
326, che l’ente medesimo intende svolgere nel Comune di
___________in via __________________ in data ________________
una (barrare la casella a fianco della manifestazione interessata):
LOTTERIA
PESCA/BANCO DI BENEFICENZA
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza in
cui incorrerebbe, a norma degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in
caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
(barrare le caselle interessate):
r
che l’ente organizzatore:
r
ha forma giuridica di: *
ente morale *
associazione *
comitato,
è disciplinato dagli artt.l4 e seguenti del codice civile e non ha
fini di lucro, ma scopi:
Firma
*
assistenziali
Il Presidente_________________
101
TOMBOLA
102
*
culturali
*
ricreativi
*
sportivi
r
è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui
all’art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
c) che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore;
r
è un partito o movimento politico di cui alla legge 2 gennaio
1997, n. 2, e che la manifestazione di sorte locale sopra indicata
si svolgerà:
d) che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la
somma di € 12.911,42;
*
nell’ambito di manifestazione locale dallo stesso orga
nizzata e denominata___________________________
e) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote
della fortuna o con altri sistemi analoghi;
per le PESCHE ed i BANCHI DI BENEFICENZA:
*
al di fuori di una particolare manifestazione;
r
che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze
finanziarie dell’ente (2);
a) che la manifestazione di sorte che si intende effettuare non si presta,
per la sua organizzazione, all’emissione di biglietti a matrice, una
parte dei quali è abbinata ai premi in palio;
b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si
effettua la manifestazione;
DICHIARA INOLTRE:
per le LOTTERIE:
a) che i biglietti in vendita saranno staccati da registri a matrice e
concorreranno ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;
b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;
c) che l’importo complessivo dei biglietti non supera la somma di
€ 51.645,69 ed è pari ad € _____________;
d) che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore;
e) che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote
della fortuna o con altri sistemi analoghi;
c) che il ricavato della vendita dei biglietti non supera la somma di €
51.645,69;
d) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote
della fortuna o con altri sistemi analoghi;
e) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il
denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito
ed i metalli preziosi in verghe;
f) che l’ente organizzatore intende emettere n. ___________biglietti,
al prezzo di € ________cadauno, per un totale di € _____________.
f) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il
denaro, i titoli pubblici e privati, valori bancari, le carte di credito
ed i metalli preziosi in verghe.
A norma dell’art.14, comma 2, del D.P.R. 430/2001, allega alla presente comunicazione, nella consapevolezza che la mancata allegazione non consentirebbe il rilascio del richiesto nulla osta:
per le TOMBOLE:
per le LOTTERIE:
a) che la tombola sarà effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una
data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle
cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono
verificate le combinazioni stabilite;
a) la quantità e la natura dei premi;
b) che la vendita delle cartelle, è limitata al territorio del comune in cui
la tombola si estrae
*
ed ai comuni limitrofi (barrare la casella se ricorre il caso);
103
- regolamento nel quale sono indicati:
b) la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere;
c) il luogo in cui vengono esposti i premi;
d) il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei
premi ai vincitori.
104
adempimenti di propria competenza, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
per le TOMBOLE:
1) regolamento:
a)
con la specificazione dei premi
b)
con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
Dichiara altresì di essere a conoscenza del proprio diritto di accesso e
degli altri suoi diritti, relativi ai dati forniti, riconosciutigli dall’art.7
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2) documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae,
nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 4,
del D.P.R.430/2001 ed in misura pari al valore complessivo dei
premi promessi, determinato in base (barrare le caselle interessate):
Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità, in corso
di validità.
Data......................
Firma
*
al loro prezzo d’acquisto;
Il Presidente_________________
*
al valore normale degli stessi (se non acquistati a titolo oneroso).
SI IMPEGNA:
a) a dare comunicazione dello svolgimento della manifestazione, a
norma dell’art.14 del D.P.R.430/2001, almeno trenta giorni prima,
al Prefetto competente ed al Sindaco del Comune in cui si effettuerà
l’estrazione;
b) a comunicare altresì alle predette Autorità ed all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, in Via ......................................,
eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manife
stazione, in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli;
c) a svolgere la manifestazione nelle forme e secondo le modalità,
nonché provvedendo a tutti gli adempimenti, di cui agli artt. l3 e 14
del D.P.R.430/2001 ed, in particolare, ai commi 6 e seguenti
dell’art.14 del richiamato D.P.R.430/2001, con special riferimento
alle pubblicazioni ed alle verbalizzazioni ivi previste, alla pubblicità delle estrazioni, da svolgere alla presenza di un incaricato del
Sindaco, ed alle formalità di chiusura della manifestazione.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati
sopra riportati e contenuti nell’allegata documentazione è condizione
necessaria per l’ottenimento del richiesto nulla osta ed esprime liberamente il proprio consenso al loro trattamento, anche con strumenti
informatici, che sarà limitato alla consultazione necessaria a consentire
il prescritto controllo da parte dell’Ispettorato ed all’eventuale comunicazione, ove dovesse occorrere, ad altri enti od organi pubblici, volta a
consentire agli stessi il controllo sulla manifestazione e gli altri relativi
105
(1) La comunicazione dev’esser presentata, o fatta pervenire,
all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, per tutte le
manifestazioni di sorte locali, prima dell’inoltro della comunicazione
da inviare, a norma dell’art.14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430,
pubblicato sulla G. U. n.289 del 13.12.2001, al Prefetto e al Sindaco
almeno trenta giorni prima della manifestazione.
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza
l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Ispettorato, il
nulla osta allo svolgimento della manifestazione si intende rilasciato.
(2) A norma dell’art.l3, c.1, lett.b), del D.P.R.430/2001, non sono
tenuti ad adempiere a tale prescrizione i partiti ed i movimenti politici
di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, se la manifestazione di sorte
locale sopra indicata si svolgerà nell’ambito di una manifestazione
locale dagli stessi organizzata.
106
DOMANDA DI ESENZIONE
DALL’IMPOSTA DI BOLLO
COMUNICAZIONE DI EFFETTUARE
UNA LOTTERIA DI BENEFICENZA
Al Sig. Sindaco del Comune di
______________
Spett.le Istituto Bancario
_____________________
Via ___________ n. ____
Oggetto: Lotteria di beneficenza
Il sottoscritto _________________, nato il __________, a _________,
residente in __________, via ________________________, n. _____,
C.F. _______________________, nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione “_______________________________________”,
con sede in ____________, via ______________________, n. _____,
tel. __________, fax __________, C.F. ______________________,
COMUNICA
la promozione di una lotteria di beneficenza che si terrà in
________, via ___________________, n. ___, il giorno ______,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 di:
·
che la lotteria di beneficenza è indetta per il conseguimento
del fine di _________________;
·
che i biglietti emessi saranno n° ______, contrassegnati da
numerazione progressiva e venduti esclusivamente nel territorio di codesto Comune ;
·
che i premi in palio consisteranno esclusivamente in
_______, saranno esposti presso la sede sociale dell’Associazione e verranno consegnati ai vincitori il giorno __________
presso ________________;
·
che l’estrazione della lotteria sarà pubblica e avverrà alla pre
senza di un incaricato di codesto Comune con redazione del
relativo verbale.
Firma
Luogo e data......................
____________________
Oggetto: Esenzione dall’imposta di bollo per gli estratti conto
bancari
Il sottoscritto _______________________, nato il __________,
a ______________, residente in ________________________,
via________________________________________, n° _____,
C.F. _____________________, nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione di volontariato “______________________”,
con sede in __________, via ___________________, n° _____,
C.F. ___________________, iscritta nel Registro generale regionale del volontariato come da decreto assessoriale n. ______
del ______________,
CHIEDE
·
l’esenzione dall’imposta di bollo sugli estratti conto relativi
al conto corrente intrattenuto presso il Vostro Istituto, come
disposto dall’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e
dall’art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266;
·
il riaccredito degli importi trattenuti indebitamente.
Luogo e data......................
Il Presidente_________________
Il Presidente_________________
Si allegano in copia alla presente istanza:
1. copia statuto dell’Associazione;
2. copia del documento d’identità del Presidente dell’Associazione;
3. regolamento della lotteria di beneficenza.
107
Firma
108
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
DOMANDA DI PATROCINIO
Luogo e data......................
Al Sig. Sindaco del Comune di
______________
Prot. n. _____
RACCOMANDATA A.R.
Al Sig. Sindaco
Oggetto: Domanda di patrocinio per la realizzazione di
___________________________________________________
del Comune di______________
Il sottoscritto _____________, nato il __________, a ________,
residente in __________, via __________________, n° _____,
Oggetto: Richiesta di contributo per la realizzazione di _____________
________________________________________________________
C.F. _______________________, nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione di volontariato “_____________________”,
con sede in ______________, via _______________, n° _____,
tel. __________, fax __________, C.F. ___________________,
il patrocinio di codesta Amministrazione Comunale per la realizzazione della seguente attività:__________________________,
Il sottoscritto _____________, nato il __________, a _________,
residente in __________, via ____________________, n. _____,
C.F. _______________, nella sua qualità di legale rappresentante
dell'Associazione di volontariato “______________________”,
con sede in __________, via ____________________, n. _____,
C.F. ________________________, costituita in data _________
come da atto registrato in data _________________ presso
l'Ufficio del Registro di _________________ al n. _____
DICHIARA
CHIEDE
1. di nominare il Sig. _________________, nato il __________,
a _________, residente in ____________, via______________,
C.F. _____________________, quale responsabile della indicata attività, esonerando codesta Amministrazione da ogni eventuale responsabilità inerente tale manifestazione;
la concessione di un contributo per la realizzazione dell'iniziativa
di seguito descritta:___________________________________
CHIEDE
2. di impegnarsi a rendere pubblico il sostegno concesso
dall’Amministrazione Comunale;
3. di non aver presentato analoga richiesta ad altro Comune.
Luogo e data......................
Firma
Il Presidente_________________
109
DICHIARA
1) che l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo si svolgerà
in _____________ nel periodo _________ e nel caso di eventuali
variazioni di tempo e di luogo ne sarà data tempestiva
comunicazione;
2) che nel caso di corresponsione del beneficio, si applicherà la
norma di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
110
3) che l'associazione non esercita alcuna attività commerciale
pertanto, sull'ammontare concesso, non dovrà applicarsi la
ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 29 settembre
1973, n° 600;
4) di impegnarsi a citare codesta Amministrazione tra i sostenitori dell'iniziativa, rendendo noto pubblicamente quanto
concesso;
5) di non aver presentato richiesta per lo stesso motivo ad altro
Comune.
Firma
Il Presidente_________________
111
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
ART. 96
Luogo e data......................
Prot. n. ___
RACCOMANDATA A.R.
Al Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali
Direzione Generale per il volontariato
Via Veneto, n. 56 - 00187 ROMA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Luogo e data......................
Prot. n. _____________
RACCOMANDATA A.R.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento degli Affari Sociali
Osservatorio Nazionale per il Volontariato
Via____________________, n° _____
Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi dell’art. 96 legge 21 novembre
2000, n° 342 e del Regolamento Ministeriale 28 agosto 2001, n° 388
Il sottoscritto _________________, nato il __________, a _________,
residente in __________, via _________________________, n. _____,
C.F. _______________, nella sua qualità di legale rappresentante protempore dell’Associazione di volontariato “____________”, con sede
in __________, via _________________, n. _____, C.F. ___________,
iscritta al Registro regionale con D.A. n.__ del _______
Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi dell’art. 12 della legge 11
agosto 1991, n° 266
Il sottoscritto _____________, nato il __________, a _________,
residente in __________, via _________________________, n. _____,
C.F. ____________________, nella sua qualità di legale rappresentante
dell'Associazione di volontariato “___________________________”,
con sede in __________, via _________________________, n. _____,
C.F. _____________, costituita in data _______ come da atto registrato
in data ________ presso l'Ufficio del Registro di __________ al n° ____
CHIEDE
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 della legge 21 novembre 2000, n° 342,
che all’Associazione venga concesso il contributo per l’acquisto
effettuato nell’anno________di __________________ (ambulanza/beni
strumentali/beni da donare a strutture sanitarie pubbliche).
A tal fine dichiara che l’utilizzo del bene oggetto del contributo è diretto
ed esclusivo per le attività di utilità sociale e che lo stesso bene non può
essere suscettibile di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni.
Nel caso di concessione del contributo richiesto con la presente domanda, il sottoscritto chiede che l’erogazione venga effettuata a mezzo
bonifico bancario (specificare le coordinate bancarie/postali) intestato a
____________________.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n° 266, la
concessione del finanziamento di una somma pari ad € _____ (scrivere
in lettere) per la realizzazione del seguente progetto _______________
Firma _______________e timbro
Si allegano alla presente istanza:
1. certificato di iscrizione dell’Associazione al Registro Regionale del Volontariato
2. dichiarazione del legale rappresentante ai sensi dell’art. 5, lett. d, D.M. 28 agosto 2001, n° 388 del
Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali, con copia del documento d’identità;
3. copia dell’atto di acquisto e della fattura del bene per cui si chiede l’erogazione del contributo.
112
DICHIARA
·
che l’Associazione svolge la propria attività nella seguente area di
intervento:____________________________________________;
·
che l'attività per la quale viene richiesto il contributo si svolgerà in
__________ nel periodo _______ e nel caso di eventuali variazioni
di tempo e di luogo ne sarà data tempestiva comunicazione;
·
che nel caso di corresponsione del beneficio, si applicherà la norma
di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 109.
Firma
Il Presidente_________________
Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti:
1) atto costitutivo e statuto dell’associazione;
2) copia dell’atto di iscrizione dell’associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di
Volontariato della Regione____________________________________
113
Fac-simile domanda per poter usufruire
delle tariffe previste per le Associazioni
e Onlus - lettera C
Associazione di volontariato _______________________
Sede via __________________ Città ________________
Prov. ______ C.F. _______________________________
Iscritta al Registro Regionale
con D. A. n.__ del ________
Prot. n._____
Data......................
Spett. Poste Italiane Spa
Direzione Commerciale
Regionale
via A. De Gasperi, 103
90146 Palermo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Concernente fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 - Testo unico dalle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto _____________________________________________
nato il ________________ a _______________________(_________)
residente a _____________ in Via ______________________ n._____
Nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione
________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________ Con sede in _______________
Via ___________________________ n. ____ Tel. ________________
Editrice della pubblicazione__________________________________
Con periodicità ________________ e Redazione in _______________
Via _______________________ n. _____
DICHIARA
Oggetto: Richiesta agevolazione tariffaria.
Il sottoscritto ____________________________, nato in __________,
il _______, residente in ________, via _________________, n. ______,
C.F. __________________________, nella qualità di Presidente
dell’Associazione “_____________________” con sede in _________,
CAP ______, via ______________ n. ___, C.F. __________________,
e-mail ______________, Tel. ______________ Fax _______________
CHIEDE
·
che l’Associazione è compresa fra i soggetti di cui al comma 2
dell’art. 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n° 353, convertito,
con modificazioni, in L. n. 46 del 27 febbraio 2004 e che la
pubblicazione non rientra fra quelle escluse dalla relativa agevolazione tariffaria di cui all’art. 2 dello stesso Decreto Legge;
·
che l’Associazione non ha fini di lucro in quanto:
a) rientrante fra quelle indicate nell’art. 10 del Decreto legislativo
4.12.1997 n. 460 (O.N.L.U.S.), iscritta all’anagrafe delle
O.N.L.U.S. presso la Direzione Regionale delle Entrate del
Ministero dell’Economia e Finanze di_______________
prot______del _____________
l’ammissione alle agevolazioni tariffarie per gli invii postali di
cui al comma 20, lettera c, dell’art. 2 della legge 23/12/1996 n.
662, per il periodico ______________________________
(nome e periodicità della testata).
b) Organizzazione di volontariato (di cui alla L. 11.08.1991 n. 266);
L’Associazione si impegna a rifondere eventuali differenze
tariffarie emerse in sede di verifica del quantitativo di copie
spedite, delle loro caratteristiche e qualificazione.
Dichiara inoltre di conoscere la responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'alt 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.
Le attestazioni rese con la presente dichiarazione hanno come riferimento
temporale la data della sottoscrizione.
Si allegano n. 2 copie del primo numero del periodico che verrà spedito in Abbonamento
Postale.
Il dichiarante_________________
Firma
Il Presidente_________________
114
(firma per esteso e leggibile)
(allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante)
115
RICHIESTA SPEDIZIONE
POSTA TARGET
Associazione di volontariato _______________________
Sede via __________________ Città ________________
Prov. ______ C.F. _______________________________
Iscritta al Registro Regionale
con D. A. n.__ del ________
Prot. n._____
Data......................
Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la tiratura
di ogni singolo numero del periodico
Associazione di volontariato _______________________
Sede via __________________ Città ________________
Prov. ______ C.F. _______________________________
Iscritta al Registro Regionale
con D. A. n.__ del ________
Prot. n._____
Data......................
Spett. Poste Italiane Spa
Direzione Commerciale
Regionale
via A. De Gasperi, 103
90146 Palermo
Spett. Poste Italiane Spa
Direzione Commerciale
Regionale
via A. De Gasperi, 103
90146 Palermo
Oggetto: Richiesta spedizione posta TARGET.
Il sottoscritto _______________________, nato in __________,
il _______, residente in ________, via ____________________,
n. ______, C.F. __________________________, nella qualità di
Presidente dell’Associazione “__________________________”
con sede in _________, CAP ______, via __________________
n. ___, C.F. __________________, e-mail _________________,
Tel. ______________ Fax _______________
Oggetto: Attestazione tiratura.
Il sottoscritto _______________________, nato in __________,
il _______, residente in ________, via ____________________,
n. ______, C.F. __________________________, nella qualità di
Editore dell’Associazione “__________________________”
con sede in _________, CAP ______, via __________________
n. ___, C.F. __________________, e-mail _________________,
Tel. ______________ Fax _______________
CHIEDE
DICHIARA
di potere impostare e spedire Pubblicità diretta indirizzata posta Target, presso l’Ufficio postale ____________________,
senza la materiale affrancatura, secondo le vigenti normative
postali. Il pagamento dell’importo corrispondente avverrà mediante versamento in conto corrente postale contestualmente alla
spedizione.
Firma
che la tiratura complessiva di ogni singolo numero della testata
____________________ non supera le 20.000 (ventimila) copie
e viene stampata presso ________________________________
Firma
Il Presidente_________________
Il Presidente_________________
116
117
RICHIESTA CONTO CORRENTE POSTALE
PER SPEDIZIONE PERIODICO
GIORNALE SEMPLICE
ALL’ITALIANA
N°OPERAZIONE
Associazione di volontariato _______________________
Sede via __________________ Città ________________
Prov. ______ C.F. _______________________________
Iscritta al Registro Regionale
con D. A. n.__ del ________
Prot. n._____
DATA
DESCRIZIONE
OPERAZIONE
IMPORTO
OPERAZIONE
€
€
Data......................
Spett. Poste Italiane Spa
Direzione Commerciale
Regionale
via A. De Gasperi, 103
90146 Palermo
€
€
€
Oggetto: Attestazione tiratura.
Il sottoscritto _______________________, nato in __________,
il _______, residente in ________, via ____________________,
n. ______, C.F. __________________________, nella qualità di
Presidente dell’Associazione “__________________________”
con sede in _________, CAP ______, via __________________
n. ___, C.F. __________________, e-mail _________________,
Tel. ______________ Fax _______________
€
€
€
CHIEDE
€
l’apertura di un conto per la spedizione del periodico
__________________________________.
€
Referente per ogni circostanza è il Sig. _____________________
Tel. _____________________, Fax ______________________
Le spedizioni verranno effettuate dalla Tipografia
__________________, via _____________, Tel _____________
Totale pagina
€
Riporto da pagina precedente
€
Totale a riportare
€
Firma
Il Presidente_________________
118
119
GIORNALE MASTRO
A TRE COLONNE
N°OPERAZIONE
120
DATA
DESCRIZIONE
OPERAZIONE
IMPORTO
OPERAZIONE
GIORNAL MASTRO
ALL’AMERICANA
CASSA
Dare
Avere
PARTITE
FUORI
CASSA
DESCRIZIONE
OPERAZIONE
Totale foglio
Totale pagina
Riporto da pagina
precedente
Riporto
precedente
Totale a riportare
Totale
a riportare
IMPORTO
OPERAZIONE
CASSA
Dare
Avere
BANCHE
Dare
Avere
Dare
Avere
Dare
Avere
121
RENDICONTO
SEMPLIFICATO DI CASSA
- Cassa al 1 gennaio
ENTRATE:
- entrate per quote associative annuali
- entrate per contributi da __________
- entrate da liberalità
- entrate per contributi straordinari dei soci
- entrate da raccolta fondi
- entrate da attività accessorie
Totale Entrate
USCITE:
- Spese fitto locali
- Spese per utenze (luce-Telef acqua)
- Spese postali e bancarie
- Spese cancelleria e stampati
- Spese di propaganda
- Spese per attività istituzionale
- Spese per attività accessorie
- Spese per raccolta fondi
- Spese viaggio
Totale Uscite
- Cassa al 31 dicembre
STATO PATRIMONIALE
DELL’ASSOCIAZIONE
ATTIVITÀ: - Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali:
terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
automezzi;
altri beni;
mobili e arredi.
- Crediti:
per servizi resi;
per contributi da ricevere per attività;
altri crediti.
- Disponibilità:
conto corrente bancario
conto corrente postale
cassa contanti.
Totale Attività
PASSIVITÀ: - Patrimonio netto;
- Fondi a destinazione vincolata;
- Fondi di ammortamento;
- Fondi rischi ed oneri;
- Debiti v/ terzi.
Totale Passività
122
123
CONTO ECONOMICO
DELL’ASSOCIAZIONE
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONE
RENDICONTO ANNUALE O CONTO CONSUNTIVO
PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI:
- Quote associative annuali
- Erogazioni liberali
Alle ore_____ del giorno ______, presso la sede sociale, si è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e
deliberare sul seguente
- Contributi da privati
- Proventi diversi
ORDINE DEL GIORNO
Totale
ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
- Oneri diversi di gestione
- Oneri per attività di promozione
- Oneri per attività accessorie
- Altri oneri
- Ammortamenti
Totale
- Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio______________;
- Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci;
- Varie ed eventuali.
Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: ___________
___________________________________________________
Il Presidente, constatato che sono presenti n.______ componenti
su ______, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Illustra quindi le voci del__________ chiuso al 31 dicembre scorso e dal quale risulta un risultato _________di euro ___________
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità
di voti
DELIBERA
·
di approvare il rendiconto/conto consuntivo dell’esercizio
_____________, che si trascrive in calce al presente verbale;
·
di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno
__________, alle ore ________, in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno_________,
124
125
alle ore ________, presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione rendiconto/consto consuntivo dell’esercizio
________________________________________________
2) ____________
3) ____________
dando incarico al Presidente di provvedere alle formalità per la
convocazione.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola.
La seduta è tolta alle ore _____
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Firma
Il Segretario_________________
Il Presidente_________________
Finito di stampare
nel mese di aprile 2006
coi tipi della Pitti Grafica s.a.s. Tecniche Editoriali
Via S. Pelligra, 6 - 90128 Palermo
Tel./Fax 091.481521
e-mail: [email protected]
126
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Aspetti contabili e fiscali nella gestione delle associazioni