Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto romano Università : Facoltà : Giurisprudenza Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. 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Clicca qui per i grafici aggionati su Diritto romano >> ABCtribe.com - [Pagina 2] IL PROBLEMA DELLE PERSONE GIURIDICHE IN DIRITTO ROMANO Orestano CAPITOLO 1: L’ espressione “persone giuridiche” ha origini moderne. rib e.c om CAPITOLO 2: PERSONA E PERSONE GIURIDICHE NELL’ETA’ MODERNA – Oggi usiamo nozioni come persona, personalità giuridica, soggettività giuridica, capacità giuridica . Esse hanno origini moderne in quanto sono il frutto di faticose elaborazioni concettuali nelle quali si riflette tutta la storia dell’esperienza giuridica medievale e moderna. Le fonti romane adoperavano largamente il termine “persona” senza darne un valore tecnico. Da principio indicava la maschera teatrale, in seguito il ruolo attribuito a questa maschera e cioè la parte che qualcuno recitava, solo più tardi si pose come equivalente di uomo. Soltanto in alcuni testi post-classici troviamo un impiego diverso del termine rivolto ad esprimere la nozione che più si avvicina a quella che oggi chiamiamo capacità giuridica. È da notare che nella compilazione giustinianea il termine “persona” continua ad essere usato in modo generico senza attribuirle un significato giuridico. In conclusione, generalmente, in latino al termine “persona” veniva attribuito il valore di: parte ruolo funzione qualità quindi usato per esprimere situazioni diverse dal concetto di uomo. AB Giustiniano). Ct La nozione di soggetto di diritto e il problema delle persone giuridiche dal secolo XVI alla Pandettistica (Ampie trattazioni di diritto romano pubblicate da antichi giureconsulti. Parte del Digesto di I giuristi si sforzarono di ricondurre i vari tipi di corpora e di universitates alla nozione di persona intesa come uomo. Alla fine del XVI secolo il concetto di persona come uomo iniziò ad essere analizzato dalla giurisprudenza sistematica tanto che si fecero i primi tentativi per chiarire il rapporto esistente fra l’elemento naturalistico e la sua considerazione da parte del diritto, cioè tra l’uomo in quanto entità fisica reale e l’uomo in quanto entità giuridicamente rilevante, al quale i giuristi cercarono di riservare in modo più specifico e tecnico la qualifica di “persona”. Connan, grande giurista-umanista, rivela che, dopo l’introduzione della schiavitù, la libertà intesa come condizione giuridica si contrappose alla libertà intesa dapprima come facoltà naturale. DONEAU analizzò i rapporti fra la teoria romana dello status hominum e ius personae mettendo in luce: • la posizione nell’uomo come essere di natura; • il collegamento che intercorre fra la status hominum e il suo trattamento giuridico. PUFENDORF elabora un concetto unitario di “persona morale" che riunisce in un’unica nozione sia le personae semplices sia le personae compositae, cioè i singoli uomini in base al loro stato morale/posizione nella società e le varie forme di raggruppamenti/enti morali. ideologia dell’individualismo giusnaturalistico del XVIII d.C. fa coincidere lo status hominis naturalis e lo status hominis civilis, cioè la nozione di uomo dal punto di vista naturalistico e la nozione di persona dal punto di vista giuridico, sostenendo che ogni uomo è portatore di diritti soggettivi (concezione pandettistica del diritto) in quanto ha diritti innati. 1 ABCtribe.com - [Pagina 3] Problema: come è possibile giustificare l’esistenza di soggetti di diritto diversi dall’uomo se i diritti soggettivi sono manifestazioni della volontà dell’uomo e in esso innati? Soluzioni per identificare il concetto di persona: O confermare che l’uomo, in quanto essere volente, sia l’unico soggetto di diritto e quindi escludere la possibilità di avere altri soggetti di diritto diversi da esso; O dimostrare l’esistenza di questi soggetti diversi dall’uomo come esseri dotati di volontà. La Pandettistica tedesca e la scienza giuridica del XIX secolo seguirono queste due teorie, dando luogo a due orientamenti di pensiero opposti legati da un unico elemento: la soggettivistica, e cioè la teoria della finzione e la teoria della realtà. Le persone giuridiche nelle concezioni soggettivistiche. Il giurista tedesco Arnold Heise usò per primo la nozione di “persone giuridiche” riferendosi alla categoria contrapposta alle persone fisiche, ossia a tutto ciò che viene riconosciuto in uno Stato come soggetto di diritti e che deve essere un substrat (substrato) che può essere costituito sia da uomini singoli (es. gli enti pubblici) sia da raggruppamenti di uomini (universitates) sia da beni destinati a fini d’interesse generale. AB Ct rib e.c om La teoria della finzione. La teoria di Arnold Heise fu rielaborata nella scuola tedesca da Savigny il quale sostenne che è la volontà dello Stato che permette l’esistenza delle persone giuridiche. Se ogni diritto soggettivo esiste a causa della libertà morale insita nell’uomo, l’unico capace di diritti, tale libertà è estesa dal diritto positivo anche alle persone giuridiche intese come soggetti artificiali, create per semplice finzione, che si suddividono in corporazioni e fondazioni. Puchta , l’allievo di Savigny, aderì alla tesi delle finzioni volute dal legislatore, indispensabili per riconoscere le persone giuridiche quali soggetti di diritto. E raggruppò le varie figure di persone giuridiche nel concetto di universitates, distinguendole in ♥ universitates personarum, cioè associazioni costituite da persone ♥ universitates rerum, cioè fondazioni costituite da beni. Conclusione della teoria della finzione: Accettando la teoria della finzione, che ammette la personalità giuridica degli enti diversi dall’uomo, si può ribadire che l’intero sistema giuridico sia da costruire in funzione dell’individuo e dei suoi diritti. La teoria della realtà. BESELER -> La teoria della realtà/teoria organica considera le persone giuridiche organismi naturali: se l’individuo fa parte di organizzazioni e gruppi sociali anche l’ente collettivo, che è un corpo sociale dotato di un’unica vita, non è più un’astrazione perché i gruppi sociali sono anch’essi una concreta realtà nel mondo delle relazioni umane così come gli individui. Differenze: teoria della finzione -> l’intervento dello stato la teoria della realtà -> l’intervento dello stato ha valore costitutivo perché solo grazie alla sua ha valore dichiarativo e non condiziona dichiarazione (per finzione) c’è il l’esistenza delle persone giuridiche nel diritto. riconoscimento delle persone giuridiche nel diritto. Altre teorie La teoria del patrimonio allo scopo La teoria della volontà La teoria dell’organizzazione 2 ABCtribe.com - [Pagina 4] Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. ABCtribe.com - [Pagina 5] Preparati con le domande di ABCtribe su Diritto romano. 1. I pro Risposta: Dal processo per legis actiones, al processo per formulas(chiedono sempre il contenuto della formula, alle cogn [Clicca qui >> per continuare a leggere]. 2. Il circolo Risposta: Concetto già duscusso da Heidegger e sviluppato da Hans Georg Gadamer (1900-2002) che afferma la circolarità dei processi interpretativi. Dato un testo da interpretare, si evidenzia come l'app [Clicca qui >> per continuare a leggere]. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Diritto romano e guadagna punti >> * Lezioni Private per Diritto romano >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di ABCtribe.com è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. 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