C omune di Ca bras
Comuni de Crabas
Provincia di Oristano
Provincia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL’AREA MARINA PROTETTA PER
N°199 del Registro L’EMANAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI PRELIEVO DEL RICCIO DI MARE
Data: 02.11.2011
(PARACENTROTUS LIVIDUS) NELL’AREA MARINA PROTETTA “PENISOLA DEL SINIS ISOLA DI MAL DI VENTRE” E PER IL RILASCIO DEI RELATIVI PERMESSI PER LA
STAGIONE DI PESCA 2011-2012.
L’anno duemilaundici il giorno due del mese di Novembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale è riunita con la presenza dei sigg.:
Presente
CARRUS
ATZORI
LIGIA
TRONCIA
ATZORI
MASCIA
CHERCHI
Cristiano
Mario
Gabriele
Sergio
Davide
Marco
Simone
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
X
X
X
X
X
Totali
5
Assente
X
X
2
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Annarella Miscali.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera pari oggetto;
ACQUISITO sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del
Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
Premesso che:
con Decreto Ministeriale del 12/12/1997 è stata istituita, secondo la Legge 979 del 1982, integrata dalla Legge 394
del 1991, l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, successivamente modificato con il
Decreto Ministeriale del 17/07/2003;
in data 5/2/1998 è stata stipulata la Convenzione per l’affidamento in gestione dell’Area Marina Protetta “Penisola
del Sinis - Isola di Mal di Ventre” al Comune di Cabras per una durata di nove anni, rinnovata alla scadenza per
ulteriori nove anni;
la succitata Convenzione individua il Comune di Cabras quale Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Penisola
del Sinis - Isola di Mal di Ventre” e attribuisce allo stesso potestà di regolamentazione delle attività che si svolgono
all’interno dell’area marina protetta;
1
è in corso il procedimento di aggiornamento della perimetrazione e che il nuovo decreto ministeriale e il relativo
regolamento di disciplina sono in attesa di pubblicazione;
l’art. 8 del pubblicando decreto stabilisce che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del citato Regolamento di
disciplina, su proposta dell’Ente Gestore, il Ministero dell’Ambiente adotta con decreto ministeriale il regolamento
di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta, ai sensi dell’art. 28 della legge 979/82;
il regolamento di esecuzione e di organizzazione stabilisce la disciplina di organizzazione dell’area marina
protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all’interno della stessa,
e nel rispetto della zonizzazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al Regolamento di
disciplina;
Richiamati:
il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009, recante “Disciplina
della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n.2764/DecA/118 del 29 ottobre 2009, recante
modifiche e integrazioni al Decreto n. 2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009 “Disciplina della pesca professionale
subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
il Decreto dell'Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.2763/DecA/117 del 29 Ottobre 2009 recante
“Calendario della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2009/2010”;
la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 22741/Det/1082 del 30/11/2009 avente ad oggetto “Decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2763/DecA/117 del 29/10/2009 “calendario per la pesca
del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2009/2010 – predisposizione scheda di prelievo e relativa
cartografia”;
il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3053/DecA/139 del 3 dicembre 2009, con il
quale la Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito:
a. il numero massimo di autorizzazioni pari a 80 (ottanta) per l’esercizio della pesca professionale
subacquea nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”;
b. che i pescatori autorizzati sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel Decreto n. 102/2009
e le ulteriori prescrizioni dettate dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre”;
c. che l’Ente Gestore, verificato il possesso dell’autorizzazione regionale, rilascia apposito permesso di
pesca secondo quanto stabilito dai propri regolamenti;
il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 04 febbraio 2010 “Disciplina
della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del
07/10/2009 “Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione
Sardegna”. Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle
domande per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale nell’AMP “Penisola
del Sinis - Isola di Mal di Ventre” (Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009)”;
il Decreto dell'Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale N. 2599 /DecA/98 del 26 ottobre 2010 recante
“Calendario della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2010/2011”;
Dato atto che:
il citato Decreto di aggiornamento del DM 17/07/2003 ed Regolamento di disciplina non sono stati ancora pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, pertanto, l’Ente Gestore non può procedere all’adozione del Regolamento di esecuzione di
organizzazione ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto;
in assenza dei suddetti strumenti normativi non è possibile esplicitare la potestà di regolamentazione delle attività che
si svolgono all’interno dell’area marina protetta, compresa l’attività di prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus);
Considerato che per disciplinare l’attività di prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) all’interno dell’area
marina protetta nelle precedenti stagioni di pesca 2009-2010 e 2010-2011, di concerto con la Capitaneria di Porto di
Oristano, sono state emanate le Ordinanze del Comandante del Porto n. 01/10 del 27/01/2010 e n. 52 del 29/10/2010
recanti “Disciplina del prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre”
2
Vista la nota prot. n. 16345 del 24/10/2011, con la quale il Responsabile dell’Area marina Protetta per il giorno
26.10.2011 alle ore 18:30 presso il Centro Polivalente sito in Via Tharros, 225 ha convocato un incontro con la
Capitaneria di Porto di Oristano, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale STIR di Oristano ed i pescatori subacquei
professionali, sia subacquei che marittimi, titolari di autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale
regolarmente rilasciata, ai sensi dei Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102
del 07 Ottobre 2009 e n.2764/DecA/118 del 29 ottobre 2009;
Dato atto che in occasione del suddetto incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti dell’Ente Gestore
dell’AMP, della CP di Oristano, del CFVA STIR di Oristano ed una nutrita rappresentanza di pescatori, sono stati
analizzati i dati sul prelievo dei ricci di mare nella scorsa stagione di pesca, come dichiarati dai pescatori nel libretti di
raccolta, e sono state discusse alcune criticità collegate al prelievo dei ricci da parte dei pescatori sportivi, ma anche la
possibilità di posticipare la data di inizio dell’attività di pesca per esigenze di tutela dello stock di ricci, in esito alla quale
è stato convenuto da parte dei pescatori di non modificare in senso più restrittivo il calendario di pesca stabilito dalla
Regione Sardegna;
Visto il decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 1940/Deca/68 del 28 ottobre 2011 recante
“Calendario della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2011/2012” con il quale, in particolare:
autorizza per la stagione 2011-2012 il prelievo del riccio di mare dal 01 novembre 2010 al 2 maggio 2011
consente la detenzione, il trasposto e la commercializzazione dei ricci di mare e dei relativi prodotti; derivati freschi
sino al 04 maggio 2012, fatta salva la data di scadenza del singolo prodotto fresco e/o derivato.
Ritenuto opportuno, nelle more della emanazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina
protetta, regolamentare transitoriamente anche per la stagione di pesca 2011-2012, di concerto con la Capitaneria di
Porto di Oristano, la disciplina dell’attività di prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, attraverso l’emanazione di una nuova Ordinanza del Comandante del
Porto;
Vista la proposta di disciplina dell’attività di prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” per la stagione di pesca 2011-2012, in aggiornamento al citato decreto
regionale n. 1940/Deca/68 del 28 ottobre 2011;
Ravvisata la necessità urgente di approvare la disciplina dell’attività di prelievo del riccio di mare (Paracentrotus
lividus) nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” per regolamentare transitoriamente la
stagione di pesca 2011-2012 con decorrenza dal 1° novembre 2011 fino al 2 maggio 2012, nonché di avviare l’iter
procedimentale per il rilascio dei permessi di pesca agli operatori della pesca titolari dell’autorizzazione regionale per
l’esercizio della pesca subacquea professionale e per quelli sportivi, conseguente alla emanazione del suddetto
decreto regionale;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini della salvaguardia del riccio di mare, nonché di razionalizzare e sistematizzare le
attività di prelievo della risorsa tutelando le attività ittiche della piccola pesca che sono tradizionalmente operanti nel
territorio, nonché di dover dare gli indirizzi al Responsabile dell’AMP alla luce delle recenti disposizioni regionali;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di disciplina dell’attività di prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell’Area
Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” per la stagione di pesca 2011-2012, in adeguamento al
decreto regionale n. 1940/deca/68 del 28 ottobre 2011 (Allegato sub lettera A);
DI DARE i seguenti indirizzi al Responsabile dell’Area Marina Protetta:
concordare con il Comandate della Capitaneria di Porto di Oristano modalità e tempi per l’emanazione
dell’Ordinanza di recepimento della suddetta disciplina;
DI AVVIARE il procedimento tecnico – amministrativo per il rilascio dei permessi di pesca agli operatori della pesca del
riccio di mare titolari di regolare autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività della pesca professionale subacquea
e per il rilascio dei permessi per i pescatori sportivi;
Con separata votazione ad esito unanime:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4° del D.lgs
267/2000.
____________
3
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°199 DEL 02.11.2011
DISCIPLINA DEL PRELIEVO DEL RICCIO DI MARE (PARACENTROTUS LIVIDUS) NELL’AREA MARI
NA PROTETTA “PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE” STAGIONE DI PESCA 2011-2012
Art. 1 - Durata
1. La disciplina provvisoria del prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell'Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, qui contenuta, si applica per la stagione di pesca 2011-2012,
come previsto dal Decreto dell'Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 1940/deca/68 del 28
ottobre 2011, e fino all’entrata in vigore di una nuova Ordinanza del Comandante della Capitaneria di
Porto di Oristano o del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta
approvato con Decreto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Art. 2 - Zone di prelievo
1. Nelle Zone A non è consentito il prelievo dei ricci di mare.
2. Nelle Zone B è consentito il prelievo dei ricci di mare nelle seguenti aree:
Seu - Maimoni da Punta Maimoni verso nord (da latitudine 39° 54',50 N);
Isola di Mal di Ventre (esclusa l'area sud - ovest da latitudine 39° 59',09 N verso nord e l'area a nord
individuata da longitudine 008° 18',50 E verso est - all’intorno della zona A).
3. Nella Zona C è consentito il prelievo dei ricci di mare.
4. Il prelievo del riccio di mare sarà altresì consentito nello specchio acqueo di Mare Morto
successivamente alla pubblicazione del nuovo decreto ministeriale di aggiornamento del D.M. 17 Luglio
2003.
5. Al fine di individuare le zone di prelievo sono approvate e allegate alla presente disciplina le seguenti
cartine:
Cartina A denominata “Zona costiera”
Cartina B denominata “Isola di Mal di Ventre”
Art. 3 - Destinatari
1. Il prelievo dei ricci di mare è riservato ai pescatori professionali, sia subacquei che marittimi, iscritti nel
registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano l’attività sia
individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano alla data di
entrata in vigore della presente Ordinanza.
2. I pescatori di cui al precedente comma 1, regolarmente autorizzati ai sensi dei Decreti dell'Assessore
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07 ottobre 2009, n.2764/DecA/118 del 29
ottobre 2009 e n. 346/DecA/10 del 04 ottobre 2010, devono essere muniti di specifico permesso
rilasciato dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta.
3. Il prelievo dei ricci di mare è consentito ai pescatori sportivi, previo specifico permesso rilasciato dall’Ente
Gestore dell’Area Marina Protetta, esclusivamente nella Zona C ed unicamente nei giorni prefestivi e
festivi entro il periodo previsto dal Decreto n. 1940/deca/68 del 28 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. c) del decreto medesimo.
Art. 4 - Quantità e Dimensioni
4
1. Il pescatore professionale può singolarmente raccogliere 2 ceste (di dimensioni: altezza 35 cm,
lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) di ricci pari a circa 1000 (mille) esemplari.
2. È consentito il prelievo dei ricci nella misura di 4 (quattro) ceste di ricci per imbarcazione al giorno, di
dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm, equivalente a circa 2000 (duemila) ricci e
corrispondenti al pescato di due unità lavorative.
3. Ogni pescatore sportivo non può raccogliere giornalmente più di 50 (cinquanta) ricci.
4. La taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 50 mm esclusi gli
aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore di echinodermi prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque
tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a
quella dei pescatori professionali, dovrà essere immediatamente restituito al mare. È vietata la
detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente
articolo.
Art. 5 - Modalità di prelievo
1. Il prelievo dei ricci di mare è consentito, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Decreto n.
1940/deca/68 del 28 ottobre 2011, con le seguenti modalità:
ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi esclusivamente
dall’imbarcazione anche con l’ausilio dello “specchio” o batiscopio, mediante asta tradizionale
(“cannuga”) o con il coppo;
ai pescatori professionali subacquei in apnea - senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione
- esclusivamente a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal
substrato;
ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea - senza l’uso di apparecchi ausiliari
per la respirazione - con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali o
dall’imbarcazione con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali.
2. È vietato l’utilizzo di attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici
(strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.
3. È vietata la pesca ai ricci condotta in immersione con l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione.
Art. 6 - Modalità di rilascio del libretto per la raccolta dei ricci di mare e riconsegna
1. I pescatori professionali, sia marittimi che subacquei, ed i pescatori sportivi sono tenuti a compilare il
libretto per la raccolta dei ricci di mare, assegnato dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta all’atto del
rilascio del permesso di cui al precedente art. 3, comma 2, in ogni sua parte ogni qualvolta effettuano
l’attività di prelievo, contenente i dati di prelievo con l’indicazione delle giornate di attività, delle zone di
pesca e dei quantitativi di pescato, al fine di fornire all’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta indicazioni
utili per il monitoraggio della risorsa. La compilazione del libretto è obbligatoria e deve avvenire
immediatamente al completamento delle operazioni di prelievo dei ricci di mare e prima del trasporto
degli stessi. Il libretto, regolarmente compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato all'Ente
Gestore dell’Area Marina Protetta entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della stagione di pesca. La
mancata riconsegna del libretto comporterà l'impossibilità del rilascio dello stesso per la stagione
successiva, ovvero del permesso di pesca.
5
2. Sono ritenuti validi solo i libretti per la raccolta dei ricci di mare rilasciati dall'Ente Gestore dell'Area
Marina Protetta.
3. I pescatori professionali, sia marittimi che subacquei, ed i pescatori sportivi che intendono svolgere
l'attività di prelievo del riccio di mare dovranno presentare la “richiesta di permesso all’esercizio
dell’attività di prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell'Area Marina Protetta” per la stagione
di pesca 2011/2012”, utilizzando i moduli predisposti dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta solo se
in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, ai quali verranno rilasciati:
libretto per la raccolta del riccio di mare;
cartografia della perimetrazione dell'Area Marina Protetta con l’individuazione specifica delle zone di
raccolta;
copia dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di recepimento della presente disciplina.
Art. 7 - Smaltimento dei rifiuti
1. I rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci andranno smaltiti con le modalità stabilite dalle leggi di
riferimento, emanate dai vari organismi legislatori.
2. Come previsto dal Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 1940/DecA/68 del
28 ottobre 2011 nell’esercizio dell’attività di pesca del riccio di mare, i pescatori professionisti sono tenuti
all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico - sanitaria sulla
detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della
pesca della pesca secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.
3. Nello svolgimento dell’attività di prelievo del riccio di mare i pescatori subacquei professionali e quelli
marittimi professionali assicurano il rispetto dell’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali
e di sicurezza sul lavoro.
6
7
8
VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO
Il SINDACO
F.to(Cristiano Carrus)
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
_______________________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
CHE
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La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online R.A.P. n° 1113
dal 04.11.2011 al
19.11.2011 (art.124,Dlgs 267/2000)
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________
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È inviata il 04 Novembre 2011
R.A.P. n° 1113
ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei
Conti - ai Responsabili dei servizi: □ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi sociali □
tributi □ tecnico □ produttivi
□ demografici □ ufficio legale □ area marina protetta.
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
_________________________
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E' divenuta esecutiva il 02.11.2011
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000);
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- Dlgs 267/2000);
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________
9
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