Intercettazioni, attività di polizia giudiziaria,
utilizzazione processuale degli atti assunti con rogatoria
ROMA 11 febbraio 2010
Paolo Ielo- Procura di Roma gruppo reati contro l'economia
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Le indagini transnazionali: perché?
• Globalizzazione economica e globalizzazione
criminale
• In ambito europeo, all’ampliarsi di uno spazio
comune di libertà corrisponde il rischio di maggiori
spazi criminali, che esige uno spazio comune di
giustizia, le cui linee direttrici sono fissate dal §2
dell’art. 29 del trattato UE:
- + stretta cooperazione tra AA.GG. e altre aut. comp.
Stati membri;
- Ravvicinamento normative penali Stati membri
Paolo Ielo- gruppo reati contro
l'economia Procura di Roma -
2
Flusso finanziario illecito: esempio
2621 cc
corruzione
646 c.p.
648 bis
648 ter
Frode fiscale
Area di legalità
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3
I rischi
Una visione - investigativa e
organizzativa un’impostazione
normativa e interpretativa che non
colgono la complessità che al
contrario è sfruttata dalle realtà
criminali
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4
Da Aristotele a Eisenstein
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5
Le fonti
• Un macrosistema
complesso, produttivo
di effetti giuridici a
geometria variabile
• Convenzioni
internazionali,
protocolli addizionali,
riserve unilaterali
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6
I soggetti
§ organi inquirenti nazionali
§ Olaf
§ Europol
§ Eurojust
e poi
§ magistrati di collegamento
§ rete giudiziaria europea
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7
•
•
•
Europol
Organo di intelligence in ambito
criminale, nato con il Trattato di
Maastricht
Ha iniziato ad operare nel 1994, nel
suo attuale assetto è composto da
funzionari di polizia dei vari paesi
membri, ha la funzione di analizzare
e diffondere informazioni a
carattere operativo a beneficio degli
uffici nazionali nella prevenzione
delle più gravi forme di criminalità
organizzata, nel settore degli
stupefacenti, nel riciclaggio,
terrorismo
2 filosofie: organo di intelligence;
organo operativo ( art. 30 trattato di
Amsterdam: coordinare indagini;
partecipazione a squadre miste in
funzione di supporto; assistenza in
indagini di crimine organizzato;
accordi di collegamento)
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8
Olaf
•
•
•
•
Ufficio per la lotta antifrode, nato dalle
ceneri dell’Uclaf, titolare di compiti di
indagine amministrativa, interna ed
esterna, da svolgere in indipendenza,
per la prevenzione e individuazione
delle frodi comunitarie
Non titolare di poteri coercitivi
La relazione conclusiva dà conto dei ftti
accertati,ne valuta la rilevanza, formula
raccomandazioni in ordine all’esercizio
dell’azione penale alle competenti
autorità degli Stati membri
L’inidoneità a modificare ex se posizioni
soggettive, per l’assenza di obblighi in
capo all’autorità richiesta, ne impedisce
un ricorso per l’annullamento della
relazione medesima( (Trib I°CE,
6.4.06,T-309/03)
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9
Eurojust
•
•
•
•
•
Organo avente la funzione di svolgere
attività di coordinamento e impulso
investigativo
Competenze: quelle di europol, frode e
corruzione che colpiscano gli interessi finanziari
della comunità,riciclaggio, reati ambientali,
partecipazione ad associazioni criminali punibili
nel territorio dell’unione, reati correlati ad uno di
quelli elencati, mentre per altri tipi di reati può
prestare assistenza conformemente ai suoi fini
Composto da pm o funzionari di polizia
- la legge Italiana prevede la nomina
tra giudici o magistrati del pm, con
almeno 20 anni di anzianità, ch può
essere coadiuvato da un assistente-in
caso di necessità possono essere tre-, e
che può ricevere direttive dal Ministro
della giustizia
Ha natura ibrida: organo di
coordinamento e organo di stimolo
all’esercizio dell’azione penale
Svolge le sue funzioni in forma
“monocratica” e in forma collegiale
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10
Rete giudiziaria europea- RGE/EJN/RJE
•
•
Istituita con un’azione comune del
29.6.1998, assume forme
organizzative proprie degli Stati
membri, con competenze in tema di
cooperazione , massimamente con
riguardo a crimine organizzato,
terrorismo, corruzione, stupefacenti
In Italia : punti di contatto presso il
Ministero, ciascuna procura
generale, la DNA. Essi sono a
disposizione delle autorità del
paese e si interfacciano con i punti
di contatto di altri paesi e hanno la
funzione fondamentale di fornire
informazioni giuridiche e pratiche
per la cooperazione, soprattutto in
funzione di coordinamento
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11
Magistrati di collegamento
Istituto sorto su iniziativa dei ministri della
giustizia Italiano e Francese dopo la morte di
Falcone e progressivamente esteso anche in paesi
non membri
Modulo organizzativo che agevola la cooperazione
giudiziaria, attraverso la conoscenza degli stati
richiedenti e degli Stati richiesti, che aiuta ad
evitare richieste non conformi
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12
L’oggetto
•
i reati che ai fini probatori richiedono un’indagine che si svolga oltre i confini
nazionali
• Le tipologie sono le più diverse
§ le fattispecie di reato che caratterizzano un flusso finanziario illecito;
§il terrorismo internazionale, le organizzazioni mafiose, quelle finalizzate alla tratta
di esseri umani e quelle finalizzate all’importazione di stupefacenti;
§ il reato transnazionale, definizione tipizzata normativamente ( L. 146/06, art. 3)
sussistente quando 1- sia punito con pena non inferiore a 4 anni, sia coinvolto un
gruppo criminale e sussista, alternativamente, una delle condizioni che seguono:
- commesso in più di uno Stato;
- commesso in uno stato, ma con preparazione, pianificazione direzione o
controllo che avvenga in un altro Stato;
- commesso in uno stato da parte di gruppi criminali operanti in più Stati;
- commesso in uno Stato, ma con effetti sostanziali in un altro;
§ reati comuni
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gruppo reati contro l'economia
Le forme
• Rogatorie e sequestri----rinvio
• Intercettazioni, squadre investigative comuni,
consegne controllate, l’inseguimento
transfontaliero, trasmissione d’informazioni,
undercover
Paolo Ielo- Procura di Roma –
gruppo reati contro l'economia
Intercettazioni
•
Le criticità:
§l’evoluzione della tecnologia e la fissità delle
categorie giuridiche
§la limitatezza del territorio nazionale e la
tendenziale assenza di limiti alla rete di
telecomunicazioni
§ operatori di accesso ( forniscono numero
telefonico, scheda sim, providers) e
operatori di trasporto ( portano la
chiamata a destinazione)
§ le due categorie possono anche non
coincidere; vi possono essere più
operatori di trasporto per singole
chiamate; il trasporto della chiamata
segue percorsi non ovvi ( una chiatama
che parte dall’Italia per giungere in italia
può anche transitare per l’estero, per
ragioni tecniche o di convenienza
dell’operatore di trasporto)
§ non sempre l’operatore di trasporto è
tecnicamente in grado di accompagnare
la chiamata con il numero identificativo
di partenza ( CLI: calling line identifier)
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15
Intercettazioni
L’instradamento
Si tratta di una tecnica caratterizzata da un collegamento fisico con il
territorio Italiano, poichè si individuano, sul territorio Italiano, i flussi di
comunicazione diretti:
- verso una utenza italiana;
- verso l’utenza straniera;
- anche quando vengano solo usati ponti telefonici esistenti in Italia
In Giurisprudenza:
- di legittimità oramai consolidato l'orientamento che non richiede
rogatorie internazionali (Cass., sez. IV, 28 febbraio 2008, Volante, in
C.E.D. Cass., n. 239288; Cass., sez. VI, 2 novembre 2004, Commisso,
ivi, n. 231467)
- di merito, idem - unici casi contrari editi, v. Trib. Roma, 20 ottobre
2000, Barbaro, in Giust. pen., 2001, III, p. 120, Trib. Bologna, 23
giugno 1998, Bossert, in Cass. pen., 6, 2000
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16
Intercettazioni
L’utenza mobile , con sim-card italiana, all’estero
- apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello
Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio
- non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le
operazioni di intercettazione possono essere svolte interamente
nel territorio dello Stato (così Cass., sez. IV, 7 giugno 2005,
Mercado Vasquez, in C.E.D. Cass., n. 232080; Cass., sez. I, 16
ottobre 2002, Strangio, in Cass. pen., 2003, p. 755; Cass., sez.
V., 19 settembre 2002, Dushi, in Guida dir., 2003, n. 3, p. 78).
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Intercettazioni
Microspia installata in territorio nazionale, su
autovettura che si sposti all’estero
- non è richiesta rogatoria, per la edaem ratio
dell’orientamento enunciato in punto di cellulari.
- nell’enunciare tale principio, peraltro, si è osservato
che, diversamente vi sarebbe una impossibilità
tecnica di procedere alle intercettazioni, ben potendo
l’autorità giudiziaria che le ha disposte ignorare il
luogo dove si trova il veicolo, ed essendo quindi
impossibilitata a chiedere la rogatoria, neppure con
l’urgenza e con i modi previsti dall’art. 727, comma
3, c.p.p. (Cass., sez. IV, 6 novembre 2007, Assisi, in
C.E.D. Cass., n. 238951).
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Intercettazioni
Intercettazioni eseguite dalla polizia straniera
-
si tratta di ipotesi che rientrano nel genus scambio di
informazioni
In sede di legittimità si è statuito che le intercettazioni
telefoniche ritualmente svolte dagli ufficiali di p.g. transfontalieri
e da questi trasmesse di propria iniziativa alle autorità italiane
interessate alle informazioni, in base all'art. 3 c. 1 C.E.AG. e
all'art. 46 dell'Accordo di Schengen, possono essere validamente
acquisite ai sensi dell' art. 78 c. 2 disp. att. e coord., trattandosi di
atti non ripetibili [ C I 30.10.2002, Moio, CED 222984].
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Intercettazioni
Le intercettazioni all’estero
- esecuzione di intercettazioni telefoniche sul territorio di uno stato estero
- riguardano solo utenze straniere o comunicazioni non transitanti su
‘nodi’ telefonici italiani
- è necessario attivare una procedura rogatoria, disciplinata dalla
convenzione bilaterale o plurilaterale ratificata dall’Italia e dal Paese
estero interessato, e, in mancanza, dalle norme codicistiche dettate dagli
artt. 727 e segg. c.p.p.
- Fonte generale è la CEAG, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959
- Essa non menziona le intercettazioni, sicchè deve essere azionato l’art.
3, secondo cui “la Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste
dalla propria legislazione, le rogatorie relative ad un procedimento
penale che verranno a lei dirette dalle autorità giudiziarie della Parte
richiedente e che hanno per oggetto il compimento di atti istruttori…”
- Occorre tener presente evenutali limiti di utilizzabilità posti dalla A.G.
straniera
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Intercettazioni
Le intercettazioni all’estero- segue
Principi elaborati in sede di legittimità
- la richiesta può essere formulata direttamente dal pubblico
ministero italiano (Cass., sez. I, 25 settembre 1997, Dentice, in
C.E.D. Cass., n. 208800);
- il principio generale è la lex loci, sicchè è irrilevante che all’estero
le operazioni di intercettazione siano state eseguite senza il
rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 267 e 268 c.p.p.,
salvo che la violazione non abbia inciso su principi fondamentali
del nostro ordinamento: non è necessaria, dunque, la
trasmissione dei ‘brogliacci di ascolto’ redatti dagli ufficiali di
polizia straniera, né occorre che la trascrizione delle
conversazioni intercettate all’estero sia stata effettuata con
perizia (Cass., sez. I, 10 settembre 1998, Bonelli, ivi, n. 211301;
conf., in seguito, Cass., sez. I, 30 gennaio 2002, Arben, ivi, n.
220965; Cass., sez. II, 13 dicembre 2001, Borgia, ivi, n.
223918);
-
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Intercettazioni
Le intercettazioni all’estero- segue
-la trasmissione diretta all’autorità giudiziaria italiana della
documentazione relativa all’attività di indagine compiuta all’estero, è
conforme alle prassi invalse nell’applicazione delle convenzioni
internazionali e non comporta alcuna inutilizzabilità ex art. 729, comma
1, c.p.p. (Cass., sez. I, 20 settembre 2002, Monnier, ivi, n. 222863); in
questi casi, salvo che l’autorità rogante non abbia espressamente
domandato gli originali, è possibile anche la trasmissione di mere
fotocopie della documentazione, dato che l’atto formale di
trasmissione è idoneo a garantire l’autenticità e la conformità degli atti
trasmessi (Cass., sez. IV, 19 febbraio 2004, Montanari, ivi, n. 228355; e
Cass., sez. I, 16 ottobre 2002, Strangio, ivi, n. 222406);
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22
Intercettazioni
La CEAG in materia penale, Bruxelles 29.5.2000- non ancora sottoscritta
dall’Italia
il titolo III (artt.17/22) della Convenzione :intercettazione delle
telecomunicazioni
Sono previste 4 ipotesi:
1- (art.18. secondo comma, lett.a): lo Stato per poter intercettare nel
proprio territorio deve chiedere l’assistenza tecnica di altro Stato
membro; l’ipotesi si verifica nel caso di intercettazioni di
telecomunicazioni satellitari. l’art.18 dispone che lo Stato richiesto può
dare corso alla rogatoria senza particolari formalità;
2- (art.18 secondo comma lett.b): lo Stato membro per intercettare nel
territorio di altro Stato deve chiedere l’assistenza di quest’ultimo. La
rogatoria può essere esaudita solo se compatibile col diritto interno
dello Stato richiesto
·
Paolo Ielo- Procura di Roma gruppo reati contro l'economia
23
Intercettazioni
3- (art.18, secondo comma lett.c): lo Stato deve intercettare
nel territorio di altro Stato, ma per poterlo fare ha
bisogno dell’assistenza tecnica di un terzo Stato (
avviene in caso di intercettazioni satellitari quando oltre
allo Stato che vuole intercettare ed allo Stato dove si trova
il bersaglio, entra in giuoco un terzo Stato, quello ove si
trova la stazioneterrestre d’ingresso).
La convenzione prevede che la rogatoria si instauri tra
Stato richiedente e Stato terzo, mentre quello ove si trova il
bersaglio viene solo informato e deve dare il consenso entro
96 ore
4- (art.20): Stato che puo’ intercettare nel proprio ed altrui
territorio senza assistenza tecnica di altro Stato ove si
trova il bersaglio; in tale caso scatta il meccanismo della
informazione allo Stato ove si trova il bersaglio
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24
Trasmissione spontanea
d’informazioni
- si prevede la possibilità che le autorità
inquirenti
procedano
allo
scambio
d’informazioni investigativamente utili
- senza tuttavia disporre in ordine al regime di
utilizzabilità, rimesso alla legislazione degli
stati contraenti
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Trasmissione spontanea
d’informazioni- Fonti convenzionali
ratificate
-
Trattato Schengen, artt. 39 ( richieste) e 46 (spontanee)ratificato in Italia con legge 388/1993
Accordo Italo-Svizzero art. XXVIII – ratificato in Italia con L.
367/2001
Convenzione cyberspazio Budapest 2001, art. 26, ratificata L.
48/08
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Trasmissione spontanea
d’informazioni- Fonti convenzionali
non ratificate
• Art. 7 Convenzione di Bruxelles 29.5.00
sulla mutua assistenza
• Art. 11 II protocollo addizionale alla
CEAG
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Trasmissione spontanea
d’informazioni-utilizzabilità
• Il problema è l’ambito di applicazione
dell’art. 729 comma 1 c.p.p., che
sanziona con l’inutilizzabilità gli atti
acquisiti in violazione delle norme di
cui all’art. 696 comma 1, in tema di
rogatorie
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28
Trasmissione spontanea
d’informazioni-utilizzabilità
• La giurisprudenza di legittimità ne
ritiene l’utilizzabilità, osservando come
la sanzione in questione riguardi i
meccanismi delle rogatorie all’estero e
non altri meccanismi di acquisizione di
fonti di prova
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29
Trasmissione spontanea
d’informazioni-utilizzabilità
- Sez. 2, Sentenza n. 44673 del 12/11/2008 Cc. (dep. 01/12/2008 ) Rv. 242209
Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che
spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato offre
all'Autorità giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilità
speciale di cui all'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., che attiene alle
rogatorie "all'estero".
- Sez. 2, Sentenza n. 11116 del 20/02/2009 Ud. (dep. 13/03/2009 ) Rv. 243429
L'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria nei casi previsti dall'art. 729 cod.
proc. pen. non si applica all'acquisizione di informazioni emerse all'interno di un
procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità
giudiziaria estera ha offerto all'autorità giudiziaria italiana. (Nella fattispecie, la
Corte ha ritenuto meri atti amministrativi di carattere informativo trasmessi
spontaneamente dalla polizia straniera, e da considerarsi irripetibili ai sensi
dell'art. 431 cod. proc. pen., i tabulati dei transiti alla frontiera costituiti dalla
Polizia rumena relativamente ad una pluralità indistinta di soggetti e non mirati
sugli attuali ricorrenti).
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30
Squadre investigative comuni
Previste essenzialmente da strumenti non ancora attuati in Italia :
- 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale del 2000;
- decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002
Esse si occupano – senza la necessità di rogatoria – dello svolgimento di
indagini sui più gravi fenomeni criminali in materia di terrorismo,
traffico illegale di stupefacenti e tratta di esseri umani che
riguardano il territorio di due o più Stati membri dell'Unione
europea
L’accordo Italo-Svizzero, pienamente ratificato in Italia, prevede,
all’art. XXVI, la possibilità d’indagini comuni
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Osservazione e inseguimento
transfrontalieri
Schengen:
- art. 40- disciplina le osservazioni transfrontaliere che permettono agli
agenti di polizia di uno degli Stati dell’Unione, che stanno svolgendo
una indagine giudiziaria, a proseguire nel territorio di altro Stato
membro l’osservazione di una persona che si ritiene abbia commesso un
reato per il quale sarebbe consentita l’estradizione--- rinvio
- art. 41- disciplina l’inseguimento transfrontaliero, che è configurabile
quando gli agenti di polizia giudiziaria abbiano iniziato nel proprio
paese un inseguimento finalizzato a trarre in arresto un soggetto, e lo
stesso prosegua, via terra, al di là del confine di un vicino Stato
dell’Unione europea-- rinvio
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Consegne controllate
Rinvio---Convenzione 29.5.2000
Le consegne controllate (art.12) si dispone che ogni Stato si impegna a
garantire che su richiesta di altro Stato, possano essere effettuate consegne
sorvegliate nel suo territorio nell’ambito di indagini inerenti a reati passibili
di estradizione.
Tanto la decisione di effettuare le consegne controllate, quanto la loro
esecuzione sono disciplinate dalla norma dello Stato richiesto.
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Operazioni sotto copertura
-
-
attività svolta da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che, dissimulando la
loro vera identità, si infiltrano in organizzazioni criminali per raccogliere
elementi di prova a carico degli autori di vari reati, oppure per trarre in arresto
gli stessi nella flagranza dei reati
Fonti:
§autorizzate da speciali disposizioni di legge, contenute in numerosi atti
normativi emanati tra il 1990 e il 2003:
l’art.97 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di reati concernenti
sostanze stupefacenti;
l’art.7 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo1991, n. 82, in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione;
l’art. 12-quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356,
in tema di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi;
l’art. 12, comma 3-septies,d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, relativo alle ipotesi
aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;
l’art. 14 l. 3 agosto 1998, n. 269, in materia di delitti riguardanti la
prostituzione e la pornografia minorile;
l’art. 4 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, in
tema di delitti commessi per finalità di terrorismo; l’art. 10 l. 11 agosto
2003, n. 228
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Operazioni sotto copertura
Fonti:
§art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146 che abroga buona parte della
normativa speciale, detta una articolata disciplina generale
relativa alle operazioni sotto copertura relativa a delitti commessi
con finalità di terrorismo, i delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale,
i delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, i delitti previsti
dall’art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al d.lg. 25 luglio 1998, n.
286, nonché dall’art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75.
- disciplina delle operazioni sotto copertura che prescinde alla natura
transnazionale o meno dei delitti
- permangono ancorati alla disciplina speciale dall’art. 97 d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 (in materia di reati concernenti sostanze
stupefacenti), dall’art. 7 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella
l.86 15 marzo 1991, n. 82 (in materia di sequestri di persona a
scopo di estorsione), e dall’art. 14, commi 1, 2 e 3, l. 3 agosto
1998, n. 269 (in materiadi delitti riguardanti la prostituzione e la
pornografia minorile)
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Operazioni sotto copertura
Fonti non ratificate:
- art. 14 della più volte menzionata Convenzione di Bruxelles del 29
maggio 2000 sull’assistenza giudiziaria in materia penale
nell’ambito dell’UE, secondo cui
* questa particolare forma di indagine è possibile nei procedimenti
aventi ad oggetto qualsiasi reato, quindi anche non di criminalità
organizzata;
* le operazioni “di infiltraggio o sotto falsa identità” possono essere
attuate sulla base di apposite intese tra Stati membri dell’Unione,
con le quali vengono definite anche la durata di quelle operazioni,
e le condizione e lo status giuridico degli agenti coinvolti;
* trovano applicazione le norme di diritto sostanziale e processuale
dello Stato membro richiesto, nel cui territorio le operazioni
vengono eseguite;
* le autorità dello Stato membro richiesto forniscono la loro
collaborazione, pure per garantire la sicurezza degli agenti
infiltrati o sotto falsa identità.
- art. 19 del II Protocollo addizionale, dell’8 novembre 2001, alla
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Paolo Ielo- Procura di Roma 36
del 1959
gruppo reati contro l'economia
Operazioni sotto copertura
Criticità
§ necessità di distinguere l’undercover dall’agente
provocatore
-L’agente sotto copertura è il funzionario di Polizia
che, nell’esecuzione di un’attività di indagine
ufficiale, pone in essere una condotta di
semplice osservazione di fenomeni criminali
senza mai assumere un ruolo attivo
nell’esecuzione dei reati
- L’agente provocatore è l’agente infiltrato ed
animato dalle stesse finalità, non si limita
all’osservazione, ma si attiva, inducendo,
istigando, ideando progetti delittuosi i quali,
senza il suo intervento, non si sarebbero
verificati
Paolo Ielo- Procura di Roma 37
gruppo reati contro l'economia
- Estrema difficoltà
nel distinguere
Operazioni sotto copertura
Interventi della Crote Europea dei diritti
dell’uomo in materia – il problema è posto
con riferimento all’art. 6 della convenzione
1- Caso Pyrgiotakis c. Grecia, sentenza, emessa il 21 febbraio 2008
-l’esistenza di una violazione del diritto al processo equo è stata
affermata sulla base del rilievo che l’intervento della polizia
aveva determinato la commissione del reato e la conseguente
condanna del ricorrente, provocando un’attività criminale che
altrimenti non sarebbe intervenuta
- La violazione dell’art. 6 della convenzione deriva da una evidente
interazione tra profili sostanziali e processuali che si riflette sulla
stessa nozione di “processo equo
Paolo Ielo- Procura di Roma gruppo reati contro l'economia
38
Operazioni sotto copertura
Interventi della Corte Europea dei diritti
dell’uomo in materia – il problema è posto
con riferimento all’art. 6 della convenzione
2- Caso Calabrò contro Italia, sentenza 21 marzo 2002, dove la
Corte ha osservato:
- che l’azione dell’agente infiltrato non aveva provocato un reato
che, senza il suo intervento, non sarebbe stato commesso:
- che costui si era limitato a fare conoscere la sua disponibilità a
importare e vendere rilevantissime quantità di stupefacenti, e
l’imputato a quel punto lo aveva spontaneamente contattato, gli
aveva versato una somma di denaro e aveva organizzato un
incontro nel corso del quale avrebbero dovuto
essere consegnati 46 chilogrammi di cocaina
Paolo Ielo- Procura di Roma gruppo reati contro l'economia
39
Operazioni sotto copertura
Criticità nel sistema Italiano:
- la testimonianza della polizia infiltrata sulle dichiarazioni rese da
indiziati
-Secondo un orientamento inutilizzabili ex art. 63 comma 2 c.p.p.
(sentenza n.2204 del 1998 –Parreca- II e n. 13623 del 2003 –
Ventre - VI ) ancorchè nell’ordito argomentativo si aprano
spiragli
- utilizzati da altro orientamento che valorizza, negli undercover
l’assenza di poteri autoritativi tipici della PG, e li qualifica come
soggetti che partecipano all’azione, con la conseguenza che non
trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni
dell’imputato di cui all’art. 62 del codice di rito, e dunque, che le
deposizioni da tali soggetti rese su quanto appreso dall’imputato
nel corso dell’investigazione sotto copertura, sono utilizzabili in
dibattimento ( n. 6702 del 2004 –Meta- e la sentenza n.
33561 del 2001 –Tomassini- della IV )
- Rilievo argomentativo dalla sentenza Torcasio
Paolo Ielo- Procura di Roma gruppo reati contro l'economia
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Operazioni sotto copertura
Ultimi arresti giurisprudenziali:
Sez. 2, Sentenza n. 38488 del 28/05/2008 Ud. (dep.
09/10/2008 ) Rv. 241442, Cuzzocoli
- l'agente infiltrato non può pertanto commettere azioni
illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (art. 9
legge citata), o a esse strettamente e strumentalmente
connesse
- Distinzione tra undercover e provocatore
- Ove l’undercover esorbiti dai limiti determinando
reati egli assume la figura di coimputato in
procedimento connesso o collegato
Paolo Ielo- Procura di Roma gruppo reati contro l'economia
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La persuasione di non trovare un
palmo di terra che perdoni ai
veri delitti sarebbe un mezzo
efficacissimo per prevenirli…
Cesare Beccaria
Paolo Ielo- Procura di Roma gruppo reati contro l'economia
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Le intercettazioni all`estero