Società per Azioni
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Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo
INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI CREDITO
APERTURE DI CREDITO E PRESTITI ORDINARI
DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA
Allo scopo di consentire, allo Sportello della Banca interpellato, l'apertura dell'istruttoria per la verifica delle condizioni
favorevoli alla concessione del credito richiesto, è indispensabile che il richiedente l'affidamento presenti la
documentazione sotto illustrata.
Se il richiedente è un privato:
– un documento d'identità e il codice fiscale (1),
– l'ultima dichiarazione annuale dei redditi (mod. C.U.D. -attestazione del datore di lavoro o dell'ente erogante-, mod.
730 o UNICO a seconda dei casi), nonché ogni altra utile documentazione per la definizione della situazione
economica complessiva (1),
– altra pertinente documentazione, se la richiesta dell'apertura di credito ha come obiettivo ottenere dalla Banca
un'anticipazione a fronte di propri crediti a maturare, una disponibilità temporanea per l'esecuzione di specifici
pagamenti, il rilascio di garanzie bancarie a favore di terzi.
Se il richiedente è una azienda:
– l'atto costitutivo e/o lo statuto (o i patti sociali) e le opportune delibere atte a stabilire chi abbia i poteri per richiedere
l'affidamento e per rappresentare e impegnare la società nei rapporti con la Banca (1),
– la prevista certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese (1),
– il documento d'identità, il codice fiscale e la documentazione reddituale degli esponenti della società con
responsabilità patrimoniali illimitate e degli eventuali garanti offerti (1),
– il bilancio dell'ultimo esercizio, nonché ogni altra utile documentazione per la definizione della situazione economica
complessiva, per l'illustrazione dell'andamento dell'esercizio in corso e per l'individuazione delle prospettive
commerciali dell'attività svolta (2),
– altra pertinente documentazione, se la richiesta dell'apertura di credito ha come obiettivo ottenere dalla Banca
un'anticipazione a fronte di propri crediti a maturare, una disponibilità temporanea per l'esecuzione di specifici
pagamenti, il rilascio di garanzie bancarie a favore di terzi,
– il preventivo di spesa, se la concessione del prestito ordinario è finalizzata all'acquisto presso terzi di un bene o di un
servizio, strumentale all'attività svolta.
Decorrenza 26/11/2015
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INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI CREDITO
TEMPI OPERATIVI MEDI DI DELIBERA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL CREDITO ACCORDATO
Il tempo occorrente alla Banca per comunicare al richiedente la propria decisione in merito alla richiesta di credito
formulata è direttamente influenzato:
– dalla "conoscenza" che il richiedente l'affidamento gode presso lo Sportello interpellato.
– Se il nominativo opera già con lo Sportello, l'esame della richiesta da parte del Personale addetto richiede, in
genere, tempi più contenuti, potendo normalmente già disporre per il richiedente di informazioni sull'attività svolta, sui
redditi goduti e sulle eventuali proprietà possedute, sulle conseguenti potenzialità di rimborso, sulla correttezza e
puntualità nell'ottemperare agli impegni assunti.
Se la richiesta avanzata rappresenta il "primo contatto" con il nostro Istituto, l'esame della richiesta di credito richiede,
intuibilmente, tempi maggiori;
– dalle caratteristiche e dall'entità del credito richiesto.
– Tali elementi possono determinare, unitamente ad altri aspetti, l'attribuzione ad un organo deliberativo centrale
della Banca,
– diverso dallo Sportello interpellato, la competenza decisionale sulla richiesta di credito avanzata, con conseguente
dilazione dei tempi per l'assunzione della relativa delibera (3).
In caso di decisione favorevole, il tempo occorrente alla Banca per mettere a disposizione del legittimo beneficiario il
credito concesso dipende:
– dalle condizioni previste dalla delibera qualora, oltre al perfezionamento contrattuale concernente la linea di credito
concessa, sia prevista l'acquisizione di garanzie, con il coinvolgimento di terzi per la formalizzazione di lettere
fideiussorie, di iscrizioni di ipoteche su immobili o di atti di pegno su titoli e valori. Pertanto, oltre ai tempi strettamente
operativi accennati, devono essere considerati anche quelli, non esattamente preventivabili, di eventuale
accertamento presso le Conservatorie e di disponibilità dei Notai per la redazione dei relativi atti;
– dai tempi operativi necessari per l'effettuazione delle singole operazioni in utilizzo del credito concesso (lavorazione
delle presentazioni di portafoglio, esecuzione degli specifici incarichi di pagamento, emissione delle garanzie bancarie
richieste, ...).
Stanti le premesse formulate, il tempo medio complessivo intercorrente fra la richiesta di credito e la materiale messa a
disposizione del credito accordato è compreso nell'intervallo di:
2 - 3 giorni, per i finanziamenti cosiddetti "personali", che prevedono modalità istruttorie e di erogazione
particolarmente rapide e semplificate;
5 - 10 giorni, per le aperture di credito e i prestiti ordinari richiesti da privati già conosciuti presso lo Sportello della
Banca interpellato;
10 - 15 giorni, per le aperture di credito e i prestiti ordinari richiesti da aziende già conosciute presso lo Sportello della
Banca interpellato;
20 - 30 giorni, per le aperture di credito e i prestiti ordinari richiesti da privati che si rivolgono allo Sportello della Banca
per la prima volta.
25 – 35 giorni, per le aperture di credito e i prestiti ordinari richiesti da aziende che si rivolgono allo Sportello della Banca
per la prima volta.
Decorrenza 26/11/2015
Foglio 00.08.004
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INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI CREDITO
MUTUI CASA; MUTUI IPOTECARI, MUTUI FONDIARI, E FIDI IPOTECARI A FAVORE DI
PRIVATI
DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA
Allo scopo di consentire, allo Sportello della Banca interpellato, l'apertura dell'istruttoria per la verifica delle condizioni
favorevoli alla concessione del credito richiesto, è indispensabile che il richiedente l'affidamento presenti:
– un documento d'identità e il codice fiscale (4);
– l'ultima dichiarazione annuale dei redditi (mod. C.U.D. -attestazione del datore di lavoro o dell'ente erogante-, mod.
730 o UNICO a seconda dei casi), nonché ogni altra utile documentazione per la definizione della situazione
economica complessiva (5);
– la copia della planimetria catastale dell'immobile offerto in garanzia, riportante timbri ed estremi di protocollo del
Catasto Fabbricati;
– il certificato di "consultazione attuale" rilasciata dal Catasto Terreni e dal Catasto Fabbricati;
– l'eventuale copia del preliminare d'acquisto;
– perizia dell'immobile offerto in ipoteca redatta da perito di fiducia della Banca.
Inoltre, è necessario produrre:
a) se la richiesta di finanziamento è avanzata per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile:
– gli atti di provenienza degli immobili offerti in garanzia (fabbricati e/o terreni), completi dei dati di registrazione e di
trascrizione;
– il computo metrico estimativo;
– la fotocopia della concessione edilizia;
– i disegni-progetto originali, recanti il visto dell'autorità comunale nonché gli estremi della concessione edilizia;
l'estratto di mappa con l'indicazione dei confini rilasciato dal Catasto Terreni e/o dal Catasto Fabbricati;
b) se la richiesta è avanzata per liquidità:
– gli atti di provenienza degli immobili offerti in garanzia (fabbricati e/o terreni), completi dei dati di registrazione e di
trascrizione;
– il certificato di abitabilità o agibilità.
DOCUMENTI NECESSARI PER GIUNGERE AL ROGITO
Nel caso che le risultanze dell'istruttoria abbiano accertato la presenza delle condizioni favorevoli alla concessione del
credito richiesto, al fine della stipula del rogito è indispensabile presentare:
– lo stato civile o l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio per i concedenti l'ipoteca (se nell'atto intervengono
entrambi i coniugi è sufficiente la segnalazione del regime patrimoniale instaurato tra i coniugi stessi);
– la relazione ipotecaria redatta dal notaio incaricato secondo uno schema predefinito;
– la dichiarazione del Mutuatario relativa alla finalità del finanziamento al fine della corretta applicazione dell'imposta
sostitutiva
– la polizza assicurativa contro i rischi d'incendio per un capitale adeguato, rilasciata da primaria compagnia di
assicurazione, relativa all'immobile offerto in garanzia, vincolata a favore della banca, secondo un testo predefinito.
Inoltre, è necessario presentare:
a) se la richiesta di finanziamento è avanzata per l'acquisto contestuale dell'immobile:
−
la bozza definitiva dell'atto di compravendita redatta dal notaio incaricato;
b) se la richiesta di finanziamento è avanzata per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile:
−
la dichiarazione del tecnico, direttore dei lavori, attestante lo stato di avanzamento (o finale) dei lavori e il
valore da essi raggiunto, secondo lo schema fornito dalla Banca, la quale si riserva comunque la facoltà di
verifica mediante incaricati di propria fiducia.
TEMPI MEDI DI RISPOSTA DELLA BANCA ALLA RICHIESTA DI CREDITO
Di norma, la Banca comunica la propria decisione entro 20 giorni.
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INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI CREDITO
TEMPI MEDI PER LA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL CREDITO ACCORDATO
Entro 15 giorni dalla consegna dell'ulteriore documentazione richiesta nel corso dell'istruttoria della pratica, è predisposto
il relativo contratto di finanziamento, premessa indispensabile per procedere alla materiale erogazione del credito
accordato.
Al tempo sopra indicato devono essere aggiunti i giorni occorrenti per la perizia, e la convocazione delle parti
interessate (notaio, finanziato, eventuali terzi garanti) alla stipula del contratto.
Per i mutui casa, il giorno di sottoscrizione del contratto di finanziamento rappresenta, di norma, anche la valuta con la
quale si dà corso alla materiale erogazione del credito accordato.
Per i mutui e fidi ipotecari l'erogazione può avvenire dopo la ricezione della relazione notarile attestante l'avvenuta
regolare iscrizione della garanzia ipotecaria prevista; in genere entro 10-15 giorni dalla stipula del contratto di
finanziamento.
Per i mutui fondiari l'erogazione avviene di norma contestualmente alla stipula dell'atto ma la somma deve essere dal
mutuatario immediatamente riconsegnata alla Banca, per depositarla in un conto intestato al mutuatario stesso, a titolo di
deposito cauzionale infruttifero. Tale somma verrà messa a disposizione del finanziato solo dopo la ricezione della
relazione notarile attestante l'avvenuto regolare consolidamento della garanzia ipotecaria prevista; in genere entro 15-20
giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.
L'erogazione del credito concordato, in presenza di costruzioni o ristrutturazioni, avviene, di norma, dilazionata nel tempo
su stati di avanzamento lavori nella misura stabilita di volta in volta dalla Banca nel rispetto del rapporto tra la somma
concessa a mutuo e la spesa globale finanziata; si precisa che gli stati di avanzamento dei lavori verranno determinati in
base alla dichiarazione del tecnico, direttore dei lavori, secondo lo schema fornito dalla Banca, la quale si riserva
comunque la facoltà di verifica mediante incaricati di propria fiducia.
Decorrenza 26/11/2015
Foglio 00.08.004
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INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI CREDITO
MUTUI IPOTECARI, MUTUI FONDIARI E FIDI IPOTECARI A FAVORE DI AZIENDE
DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA
Allo scopo di consentire, allo Sportello della Banca interpellato, l'apertura dell'istruttoria per la verifica delle condizioni
favorevoli alla concessione del credito richiesto, è indispensabile che il richiedente l'affidamento presenti:
– la copia dell'atto costitutivo e/o lo statuto (o i patti sociali) e le opportune delibere atte a stabilire chi abbia i poteri per
richiedere l'affidamento e per rappresentare e impegnare la Società nei rapporti con la Banca (6);
– il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, dal quale risultino in particolare l'organo amministrativo e i relativi
poteri di rappresentanza e di gestione, nonché l'inesistenza di procedure concorsuali a carico;
– il documento d'identità, il codice fiscale e la documentazione reddituale degli esponenti della società con
responsabilità patrimoniali illimitate e degli eventuali garanti offerti (6);
– il bilancio dell'ultimo esercizio, nonché ogni altra utile documentazione per la definizione della situazione economica
complessiva, per l'illustrazione dell'andamento dell'esercizio in corso e per l'individuazione delle prospettive
commerciali dell'attività svolta (7);
– l'eventuale copia del preliminare di acquisto;
– gli atti di provenienza degli immobili offerti in garanzia (fabbricati e/o terreni), completi dei dati di registrazione e di
trascrizione;
– la copia della "ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano" completa delle schede planimetriche riportanti
timbri ed estremi di protocollo del Catasto Fabbricati;
– il certificato di "consultazione attuale" rilasciato dal Catasto Terreni e dal Catasto Fabbricati;
– l'estratto di mappa con l'indicazione dei confini rilasciato dal Catasto Terreni e dal Catasto Fabbricati;
– il certificato di agibilità/abitabilità degli immobili offerti in garanzia;
– perizia dell'immobile offerto in ipoteca.
Inoltre, se la richiesta di mutuo è avanzata per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile, è necessario presentare:
– la fotocopia della concessione edilizia;
– i disegni-progetto originali, recanti il visto dell'autorità comunale e gli estremi della concessione edilizia;
– il computo metrico estimativo di spesa con la descrizione delle opere;
– il piano finanziario (costi e ricavi) per la copertura dell'investimento.
DOCUMENTI NECESSARI PER GIUNGERE AL ROGITO
Nel caso che le risultanze dell'istruttoria abbiano accertato la presenza delle condizioni favorevoli alla concessione del
credito richiesto, al fine della stipula del rogito è indispensabile presentare:
– lo stato civile o l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio per gli eventuali soggetti privati concedenti l'ipoteca (se
nell'atto intervengono entrambi i coniugi è sufficiente la segnalazione del regime patrimoniale instaurato tra i coniugi
stessi);
– l'estratto autentico notarile del verbale consigliare o assembleare redatto in conformità allo schema fornito dalla banca
per le società, richiedenti o garanti, allorquando i poteri di straordinaria amministrazione spettano a un consiglio di
amministrazione o all'assemblea dei soci;
– la relazione ipotecaria redatta dal notaio incaricato, secondo uno schema predefinito;
– la polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio per un capitale adeguato, rilasciata da primaria compagnia di
assicurazione, relativa all'immobile offerto in garanzia, vincolata a favore della Banca secondo un testo predefinito.
Inoltre, è necessario presentare:
a) se la richiesta di finanziamento è avanzata per l'acquisto contestuale dell'immobile:
– la bozza definitiva dell'atto di compravendita redatta dal notaio incaricato;
b) se la richiesta di finanziamento è avanzata per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile:
– la dichiarazione del tecnico, direttore dei lavori, attestante lo stato di avanzamento (o finale) dei lavori e il valore
da essi raggiunto, secondo lo schema fornito dalla Banca, la quale si riserva comunque la facoltà di verifica
mediante incaricati di propria fiducia;
Decorrenza 26/11/2015
Foglio 00.08.004
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INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI CREDITO
c) se la richiesta di mutuo è avanzata offrendo la garanzia di un ente:
– la fidejussione dell'ente garante.
N.B.: Per richieste di finanziamento presentate in virtù di leggi specifiche, la Banca può richiedere ulteriore
documentazione.
TEMPI MEDI DI RISPOSTA DELLA BANCA ALLA RICHIESTA DI CREDITO
Di norma, la Banca comunica la propria decisione entro 30 giorni; al tempo sopra indicato devono essere aggiunti i giorni
occorrenti per l'eventuale perizia, se eseguita dalla Banca, di norma 15-20 giorni lavorativi.
TEMPI MEDI PER LA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL CREDITO ACCORDATO
Entro 15 giorni dalla consegna dell'ulteriore documentazione richiesta nel corso dell'istruttoria della pratica, è predisposto
il relativo contratto di finanziamento, premessa indispensabile per procedere alla materiale erogazione del credito
accordato.
Al tempo sopra indicato devono essere aggiunti i giorni occorrenti per l'eventuale perizia - se non già eseguita in
precedenza dalla Banca - e per la convocazione delle parti interessate (notaio, mutuatario, eventuali terzi garanti) alla
stipula del contratto.
Per i mutui e fidi ipotecari l'erogazione può avvenire dopo la ricezione della relazione notarile attestante l'avvenuta
regolare iscrizione della garanzia ipotecaria prevista; in genere entro 10-15 giorni dalla stipula del contratto di
finanziamento.
Per i mutui fondiari l'erogazione avviene di norma contestualmente alla stipula dell'atto ma la somma deve essere dal
mutuatario immediatamente riconsegnata alla Banca, per depositarla in un conto intestato al mutuatario stesso, a titolo di
deposito cauzionale infruttifero. Tale somma verrà messa a disposizione del finanziato solo dopo la ricezione della
relazione notarile attestante l'avvenuto regolare consolidamento della garanzia ipotecaria prevista; in genere entro 15-20
giorni dalla stipula del contratto di finanziamento
L'erogazione del credito concordato, in presenza di costruzioni o ristrutturazioni, avviene, di norma, dilazionata nel tempo
su stati di avanzamento lavori nella misura stabilita di volta in volta dalla Banca nel rispetto del rapporto tra la somma
concessa a mutuo e la spesa globale finanziata; si precisa che gli stati di avanzamento dei lavori verranno determinati in
base alla dichiarazione del tecnico, direttore dei lavori, secondo lo schema fornito dalla Banca, la quale si riserva
comunque la facoltà di verifica mediante incaricati di propria fiducia.
AVVERTENZE SUI RISCHI CONNESSI AI PRESTITI CONCESSI DA SOGGETTI NON
LEGITTIMATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in un
apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro. Chiunque svolga attività finanziaria senza essere iscritto nell'apposito
elenco commette reato.
L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti, se svolta da soggetti diversi da banche,
intermediari finanziari, promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 5 Legge 2.1.1991 n. 1 e imprese assicurative, è
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del Tesoro. Chiunque svolga tali attività senza
essere iscritto nell'albo commette reato.
II soggetto che ricorra a finanziamenti concessi da soggetti non iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari si espone
al rischio del pagamento di interessi usurari e quindi della crescita imprevedibile del proprio debito.
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INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI CREDITO
(1) I documenti in parola sono richiesti quando il richiedente non è intestatario di alcun rapporto continuativo (conto
corrente, libretto a risparmio, deposito titoli, ... ) presso lo Sportello della Banca interpellato.
2
( ) I documenti in parola sono richiesti quando il richiedente non fruisce di alcun affidamento presso lo Sportello della
Banca interpellato, oppure se quanto presentato in passato non è più rispondente alla realtà economica del
momento.
3
( ) Si segnala che, ad eccezione del Consiglio d'Amministrazione (organo deliberativo dell'Istituto competente per la
concessione di finanziamenti di importo rilevante), gli altri Comitati deliberativi centrali si riuniscono con cadenza
almeno quindicinale.
(4) I documenti in parola sono richiesti quando il richiedente e i garanti non sono intestatari di alcun rapporto
continuativo (conto corrente, libretto a risparmio, deposito titoli, ... ) presso lo Sportello della Banca interpellato.
5
( ) I documenti in parola sono richiesti quando il richiedente e i garanti non fruiscono di alcun affidamento presso lo
Sportello della Banca interpellato, oppure se quanto presentato in passato non è più rispondente alla realtà
economica del momento.
(6) I documenti in parola sono richiesti quando il richiedente e i garanti non sono intestatari di alcun rapporto
continuativo (conto corrente, libretto a risparmio, deposito titoli, ... ) presso lo Sportello della Banca interpellato.
(7) I documenti in parola sono richiesti quando il richiedente non fruisce di alcun affidamento presso lo Sportello della
Banca interpellato, oppure se quanto presentato in passato non è più rispondente alla realtà economica del
momento.
Decorrenza 26/11/2015
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