COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
Ord. N. 95
del 04/10/2013
IL SINDACO
Richiamati:
la Legge n° 833 del 23.12.1978 “Istituzione del Se rvizio Sanitario Nazionale”;
il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice dell a Strada” e successive modifiche e
integrazioni;
il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e
successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. n° 155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
Considerato:
che il citato D.Lgs. n° 155 del 13.08.2010 delinea un nuovo quadro gestionale della qualità
dell’aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e
gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni
ed Enti locali;
che la Regione Emilia Romagna con D.G.R. n.2001 del 27/12/2011 ha avviato un processo di
riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell’aria approvando la nuova
zonizzazione del territorio e,di conseguenza,la nuova configurazione della rete regionale di
monitoraggio della qualità dell’aria;
dall’analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria emerge la necessità
di adottare ,sull’intero territorio regionale,un complesso di misure atte a favorire la riduzione
delle emissioni di PM10 e NO2;
Visto:
l’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria sottoscritto in data 26/07/2012 fra la Regione
Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti
dell’Emilia Romagna;
il Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria della Provincia di Modena approvato con
D.C.P. n. 47/07 che in particolare definisce come zona A il “territorio dove c’è il rischio di
superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme”.
Visti inoltre:
l’art.32 del regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce di spegnere il motore nella
fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendentemente dalla dinamica del
traffico,ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;
Vista altresì:
la Legge del 24.11.1981 n° 689;
ORDINA:
1. nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel
periodo 07.10.2013 – 31.03.2014, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, secondo le disposizioni
di cui alle successive lettere a), b) e c), il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:
veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e
successive;
1
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
autoveicoli diesel PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e
successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
autoveicoli diesel EURO 2, conformi alla direttiva 94/12/CE e successive, non dotati
di sistemi di riduzione della massa di particolato;
veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, N3 precedenti all’EURO 3, non conformi alla
direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, ovvero
non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di
omologazione e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali
EURO 3 o categoria superiore;
ciclomotori e motocicli a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva
97/24/CE e successive.
a) Le restrizioni alla circolazione di cui al punto 1 riguardano le seguenti vie e strade:
Via Mavora, per il tratto interno al Centro Abitato Nonantola
S.P.14 (Via Di Mezzo-Rimembranze-M.Redù), per il tratto interno al Centro Abitato
Nonantola
S.P.255(Via Prov.le Ovest-Veneto-Prov.le Est), per il tratto interno al Centro Abitato
Nonantola
area all’interno della Zona a Traffico Limitato,
Via Montegrappa;
Via del Lavatoio;
Via N. Bruni,
Via Borghi,
Via Rocchetta Sandri,
Via Montefiorino,
Via Marzabotto,
Via Malagoli,
Via Risorgimento,
Via Agnini,
Via Novella,
Via Fossa Signora,
Via S. Lorenzo,
Via Sauro,
Via Filzi,
Via C.Battisti,
Via XXV Aprile,
b) le limitazioni alla circolazione di cui al presente comma non riguardano i veicoli a emissione
nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a metano, gli autoveicoli omologati per quattro o più posti
a sedere con almeno tre persone a bordo (pool – car) e gli autoveicoli omologati per due posti
a sedere con almeno due persone a bordo (pool – car);
c) veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:
2
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), veicoli
guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e veicoli
al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n° 503;
autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli
autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti;
veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di
enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e
privati, a servizio delle imprese e dell’utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli
interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per
interventi di accessibilità all’abitazione), i lavori stradali e la manutenzione del verde
pubblico;
veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito
contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
veicoli di soggetti in pronta disponibilità per interventi di emergenza con
attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori
autonomi ( emergenze idriche,elettriche,ecc);
autoveicoli per il trasporto di persone o animali per visite mediche, trattamenti
sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o
prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture
protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura;
veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni
pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari
che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata
dal medico curante;
autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento
delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di
laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle
funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi;
veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici,
ecc.) oltre che veicoli di informatori scientifici, durante l’espletamento delle loro mansioni,
muniti di apposito contrassegno; veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari,
prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che
trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri; veicoli per
il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell’impresa titolare
del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di
traslochi;
veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e veicoli
adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta
dell’albergo;
veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle
imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti,
liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, e allo spurgo di pozzi neri o
condotti fognari;
veicoli degli addetti alla vigilanza privata muniti di tesserino di riconoscimento o di
licenza rilasciata dal Prefetto (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di
lavoro) e veicoli adibiti al trasporto di articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle
esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di
prenotazione e veicoli con “targa prova”;
3
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
XV.
veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti immobiliari e rappresentanti di
commercio, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di
Commercio o con attestazione rilasciata dalla società per la quale prestano servizio;
XVI. veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che
svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali,
muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica ;
XVII. veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli
Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni;
XVIII. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada,
iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI limitatamente alla manifestazioni organizzate;
XIX. veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni agli asili nido, scuole
materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante, inoltre,
l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
XX.
autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale così come definiti dall’art.
54 del Codice della Strada (vedi allegato 2)
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate
secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal Codice della
Strada.
Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice
di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
ai sensi dell’art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni
alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da € 163,00 a € 658,00, fatti salvi gli adeguamenti istat eventualmente previsti, ai
sensi dell’art. 195/3 del Codice della Strada, dopo la data del 31/12/2012 e, nel caso di
reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
La mancanza al seguito di uno dei documenti indicati nella presente ordinanza è soggetta alla
sanzione amministrativa di € 25,00.
l’uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l’uso improprio di
uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento,
circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di € 39,00
Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o
notificazione degli estremi della violazione.
Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria per l’uso di fotocopie ed uso improprio di
uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza, in caso di versamento oltre il termine
suddetto la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza di
ingiunzione di pagamento.
Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie,
nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l’agente
accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di
consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12
del Codice della Strada.”
INFORMA
4
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente
competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
IL SINDACO
Pier Paolo Borsari
5
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
ALLEGATO A – CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI
RIFERIMENTO
Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di
inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di
appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene un veicolo è necessario
controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione. Sulla carta di circolazione di vecchio
tipo l'indicazione si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione
è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel
riquadro 3.
CATEGORIE EURO
EURO 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri"
conformi alla direttiva 93/59, in vigore dal 1° gennaio 1993. La normativa ha obbligato le
case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le
auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno EURO 1.
Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano
comunque la normativa EURO 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di
circolazione.
Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la
dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la
Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere
i relativi chiarimenti.
Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure
in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-EURO1".
EURO 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 CEE o i "veicoli commerciali leggeri"
conformi alla direttiva 96/69/CE, in vigore dal 1° gennaio 1997.
Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli
immatricolati prima del 1997 che rispettano l'EURO 2.
EURO 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69, in vigore dal 1° gennaio 2001.
Attenzione: alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel
2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato l'obbligo
per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.
EURO 4:
indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B, in vigore dal 1° gennaio 2006.
Tale normativa impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.
Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono veicoli
immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4.
6
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO
EURO 1
(immatricolati dopo il
31.12.1992)
• 93/59 CEE con
catalizzatore
• 91/441 CEE
• 91/542 CEE punto
6.2.1.A
N.B. Per i ciclomotori
la direttiva di
riferimento é la:
•
97/24/CE
EURO 2
(immatricolati dopo il
1.1.1997)
• 91.542 punto
6.2.1.B
• 94/12 CEE
• 96/1 CE
• 96/44 CEE
• 96/69 CE
• 98/77 CE
Nel libretto è possibile
trovare anche le
seguenti diciture:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
96/20 - 95/54
93/116 - 96/69 96/36
96/20 - 95/54
93/116 - 96/69 95/56 - 96/37
96/20 - 95/54
93/116 - 96/69 95/56 - 96/37 96/38
96/20 - 95/54
93/116 - 96/69 95/56 - 96/36 96/37 - 96/38
92/97/CEE - 94/12
CEE - 93/116 CE
92/97/CEE - 94/12
CEE
96/20 CE - 96/44
CE
96/20 CE - 96/1 CE
96/20 CE - 94/12
CEE
92/97/CE - 96/69
CE
92/97/CE - 96/69
CE - 93/116 CE
96/20 CE - 91/542
EURO 3
(immatricolati dopo il
1.1.2001)
• 98/69 CE
• 98/77 CE rif 98/69
CE
• 99/96 CE
• 99/102 CE rif.
98/69 CE
• 2001/1 CE rif 98/69
CE
• 2001/27 CE
• 2001/100 CE A
• 2002/80 CE A
• 2003/76 CE A
EURO 4
(immatricolati dopo il
1.1.2006)
• 98/69/CE B
• 98/77/CE rif.
98/69/CE B
• 1999/96 CE B
• 1999/102 CE B rif.
98/69/CE B
• 2001/1/CE Rif.
98/69 CE B
• 2001/1 CE B rif.
98/69 CE B
• 2001/27 CE B
• 2001/100 CE B
• 2002/80 CE B
• 2003/76 CE B
Si precisa che
l’autoveicolo rientra
nella classe EURO 4
solo se la Direttiva di
riferimento riporta la
lettera B.
Qualunque altra sigla
indica il riferimento
ad una normativa
precedente (EURO1,
EURO 2, EURO 3).
7
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CEE PUNTO 6.2.1
-B
96/20 CE - 94/12
CEE - 93/116 CE
96/20 CE - 95/54
CE - 94/12 CEE 93/116 CE
96/20 CE - 96/69
CE - 93/116 CE
96/20 CE - 96/69
CE - 95/54 CE 93/116 CE
92/97/CEE - 94/12
CE - 95/54 CE 93/116 CE
CE 96/20 - 93/116 96/69 - 95/56
1999/102/CE rif.
96/69/CE
98/77 CE
CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 96/36 - 96/38
96/20 CE - 95/54
CE - 96/69 CE 95/56 CE
8
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
Allegato B
Trasporti e della Navigazione
Direzione generale della M.C.T.C.
-
AUTOVEICOLI
PER
TRASPORTI
SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI
CUI ALL’ARTICOLO 54 DEL CODICE
DELLA STRADA
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54,
comma 2, del Codice, autoveicoli dotati
di una delle seguenti carrozzerie
permanentemente installate:
a. furgone isotermico, o coibentato, con o
senza gruppo refrigerante, riconosciuto
idoneo per il trasporto di derrate in
regime di temperatura controllata;
b. carrozzeria idonea per il carico, la
compattazione, il trasporto e lo scarico
di rifiuti solidi urbani;
c. cisterne per il trasporto di liquidi o
liquami;
d. cisterna, o contenitore appositamente
attrezzato, per il trasporto di materiali
sfusi o pulvirulenti;
e. telai attrezzati con dispositivi di
ancoraggio per il trasporto di containers
o casse mobili di tipo unificato;
f. telai con selle per il trasporto di coils;
g. betoniere;
h. carrozzerie destinate al trasporto di
persone in particolari condizioni e
distinte da una particolare attrezzatura
idonea a tale scopo;
i. carrozzerie particolarmente attrezzate
per il trasporto di materie classificate
pericolose ai sensi dell'ADR o di
normative comunitarie in proposito;
j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e
rampe di carico, idonee esclusivamente
al trasporto di veicoli;
k. carrozzerie, anche ad altezza variabile,
per il trasporto esclusivo di animali vivi;
l. furgoni blindati per il trasporto valori;
m. altre carrozzerie riconosciute idonee
per i trasporti specifici dal ministero dei
9
COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA
t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori
mobili;
u. autocappella;
v. auto attrezzate per irrorare i campi;
w. autosaldatrici;
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54,
comma 2, del Codice, per uso speciale i
seguenti autoveicoli:
a. trattrici stradali;
b. autospazzatrici;
x. auto con installazioni telegrafiche;
y. autoscavatrici;
z. autoperforatrici;
aa. autosega;
c. autospazzaneve;
bb. autoveicoli
elettrogeni;
d. autopompe;
cc. autopompe per calcestruzzo;
e. autoinnaffiatrici;
dd. autoveicoli per uso abitazione;
f. autoveicoli attrezzi;
ee. autoveicoli per uso ufficio;
g. autoveicoli scala ed autoveicoli per
riparazione linee elettriche;
ff. autoveicoli per uso officina;
h. autoveicoli gru;
hh. autoveicoli attrezzati a laboratori
mobili o con apparecchiature mobili di
rilevamento;
i. autoveicoli per il soccorso stradale;
j. autoveicoli
elevabile;
con
pedana o cestello
attrezzati
con
gruppi
gg. autoveicoli per uso negozio;
Altri autoveicoli dotati di attrezzature
riconosciute idonee per l'uso speciale dal
ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C.
k. autosgranatrici;
l. autotrebbiatrici;
m. autoambulanze;
n. auto funebri;
o. autofurgoni carrozzati per trasporto di
detenuti;
p. autoveicoli per disinfezioni;
q. auto pubblicitarie e per mostre
pubblicitarie purché provviste di
carrozzeria apposita che non consenta
altri usi e nelle quali le cose trasportate
non abbandonino mai il veicolo;
r. autoveicoli
cinema;
s. autoveicoli
viaggianti;
per
radio,
adibiti
a
televisione,
spettacoli
10
11
Scarica

consultare l´ordinanza - Arpae Emilia