COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA Ord. N. 95 del 04/10/2013 IL SINDACO Richiamati: la Legge n° 833 del 23.12.1978 “Istituzione del Se rvizio Sanitario Nazionale”; il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice dell a Strada” e successive modifiche e integrazioni; il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni; il D.Lgs. n° 155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”; Considerato: che il citato D.Lgs. n° 155 del 13.08.2010 delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell’aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali; che la Regione Emilia Romagna con D.G.R. n.2001 del 27/12/2011 ha avviato un processo di riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell’aria approvando la nuova zonizzazione del territorio e,di conseguenza,la nuova configurazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria; dall’analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria emerge la necessità di adottare ,sull’intero territorio regionale,un complesso di misure atte a favorire la riduzione delle emissioni di PM10 e NO2; Visto: l’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria sottoscritto in data 26/07/2012 fra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti dell’Emilia Romagna; il Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria della Provincia di Modena approvato con D.C.P. n. 47/07 che in particolare definisce come zona A il “territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme”. Visti inoltre: l’art.32 del regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce di spegnere il motore nella fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendentemente dalla dinamica del traffico,ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali; Vista altresì: la Legge del 24.11.1981 n° 689; ORDINA: 1. nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 07.10.2013 – 31.03.2014, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, secondo le disposizioni di cui alle successive lettere a), b) e c), il divieto di circolazione dei seguenti veicoli: veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive; 1 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA autoveicoli diesel PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; autoveicoli diesel EURO 2, conformi alla direttiva 94/12/CE e successive, non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato; veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, N3 precedenti all’EURO 3, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali EURO 3 o categoria superiore; ciclomotori e motocicli a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. a) Le restrizioni alla circolazione di cui al punto 1 riguardano le seguenti vie e strade: Via Mavora, per il tratto interno al Centro Abitato Nonantola S.P.14 (Via Di Mezzo-Rimembranze-M.Redù), per il tratto interno al Centro Abitato Nonantola S.P.255(Via Prov.le Ovest-Veneto-Prov.le Est), per il tratto interno al Centro Abitato Nonantola area all’interno della Zona a Traffico Limitato, Via Montegrappa; Via del Lavatoio; Via N. Bruni, Via Borghi, Via Rocchetta Sandri, Via Montefiorino, Via Marzabotto, Via Malagoli, Via Risorgimento, Via Agnini, Via Novella, Via Fossa Signora, Via S. Lorenzo, Via Sauro, Via Filzi, Via C.Battisti, Via XXV Aprile, b) le limitazioni alla circolazione di cui al presente comma non riguardano i veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a metano, gli autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool – car) e gli autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool – car); c) veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione: 2 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), veicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n° 503; autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti; veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario; veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell’utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all’abitazione), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico; veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale; veicoli di soggetti in pronta disponibilità per interventi di emergenza con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi ( emergenze idriche,elettriche,ecc); autoveicoli per il trasporto di persone o animali per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante; autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi; veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.) oltre che veicoli di informatori scientifici, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di apposito contrassegno; veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri; veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi; veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici; veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell’albergo; veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; veicoli degli addetti alla vigilanza privata muniti di tesserino di riconoscimento o di licenza rilasciata dal Prefetto (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro) e veicoli adibiti al trasporto di articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali; veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con “targa prova”; 3 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA XV. veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti immobiliari e rappresentanti di commercio, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio o con attestazione rilasciata dalla società per la quale prestano servizio; XVI. veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica ; XVII. veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni; XVIII. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI limitatamente alla manifestazioni organizzate; XIX. veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni agli asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante, inoltre, l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; XX. autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale così come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada (vedi allegato 2) 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada. Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: ai sensi dell’art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 163,00 a € 658,00, fatti salvi gli adeguamenti istat eventualmente previsti, ai sensi dell’art. 195/3 del Codice della Strada, dopo la data del 31/12/2012 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; La mancanza al seguito di uno dei documenti indicati nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa di € 25,00. l’uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l’uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 39,00 Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria per l’uso di fotocopie ed uso improprio di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza, in caso di versamento oltre il termine suddetto la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento. Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l’agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria. All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada.” INFORMA 4 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione. IL SINDACO Pier Paolo Borsari 5 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA ALLEGATO A – CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene un veicolo è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione. Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3. CATEGORIE EURO EURO 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59, in vigore dal 1° gennaio 1993. La normativa ha obbligato le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno EURO 1. Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa EURO 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-EURO1". EURO 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE, in vigore dal 1° gennaio 1997. Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 1997 che rispettano l'EURO 2. EURO 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69, in vigore dal 1° gennaio 2001. Attenzione: alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3. EURO 4: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B, in vigore dal 1° gennaio 2006. Tale normativa impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti. Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4. 6 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO EURO 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992) • 93/59 CEE con catalizzatore • 91/441 CEE • 91/542 CEE punto 6.2.1.A N.B. Per i ciclomotori la direttiva di riferimento é la: • 97/24/CE EURO 2 (immatricolati dopo il 1.1.1997) • 91.542 punto 6.2.1.B • 94/12 CEE • 96/1 CE • 96/44 CEE • 96/69 CE • 98/77 CE Nel libretto è possibile trovare anche le seguenti diciture: • • • • • • • • • • • • 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 96/36 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 95/56 - 96/37 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 95/56 - 96/37 96/38 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 95/56 - 96/36 96/37 - 96/38 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CEE 96/20 CE - 96/44 CE 96/20 CE - 96/1 CE 96/20 CE - 94/12 CEE 92/97/CE - 96/69 CE 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 91/542 EURO 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001) • 98/69 CE • 98/77 CE rif 98/69 CE • 99/96 CE • 99/102 CE rif. 98/69 CE • 2001/1 CE rif 98/69 CE • 2001/27 CE • 2001/100 CE A • 2002/80 CE A • 2003/76 CE A EURO 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006) • 98/69/CE B • 98/77/CE rif. 98/69/CE B • 1999/96 CE B • 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B • 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B • 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B • 2001/27 CE B • 2001/100 CE B • 2002/80 CE B • 2003/76 CE B Si precisa che l’autoveicolo rientra nella classe EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B. Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (EURO1, EURO 2, EURO 3). 7 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA • • • • • • • • • • CEE PUNTO 6.2.1 -B 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE 93/116 CE CE 96/20 - 93/116 96/69 - 95/56 1999/102/CE rif. 96/69/CE 98/77 CE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 96/36 - 96/38 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE 95/56 CE 8 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA Allegato B Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C. - AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per il trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei 9 COMUNE DI NONANTOLA PROVINCIA DI MODENA t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; x. auto con installazioni telegrafiche; y. autoscavatrici; z. autoperforatrici; aa. autosega; c. autospazzaneve; bb. autoveicoli elettrogeni; d. autopompe; cc. autopompe per calcestruzzo; e. autoinnaffiatrici; dd. autoveicoli per uso abitazione; f. autoveicoli attrezzi; ee. autoveicoli per uso ufficio; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; ff. autoveicoli per uso officina; h. autoveicoli gru; hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli elevabile; con pedana o cestello attrezzati con gruppi gg. autoveicoli per uso negozio; Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C. k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. auto funebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli cinema; s. autoveicoli viaggianti; per radio, adibiti a televisione, spettacoli 10 11