VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO GESTIONE AUTOMEZZI IMMOBILI CIMITERIALI E CIRCOSCRIZIONALI SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI – MAGAZZINI ED AUTORIMESSE CAPITOLATO PARTICOLARE DI APPALTO Gara a Procedura Aperta di rilevanza comunitaria – Acquisto di n. 24 motocicli tipo enduro stradale per il Corpo di Polizia Municipale. Euro 270.235,30 I.V.A. e costi di immatricolazione compresi. Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO La Città di Torino appalta mediante gara a Procedura Aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 55, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE”, sotto l’osservanza del presente Capitolato Particolare di Appalto e di quello Generale per gli Appalti Municipali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6/07/1964 (Prefettura Div. 4° n. 6280/9144 G.P.A. 8/09/1964), la fornitura di 24 motocicli tipo enduro stradale per il Corpo di Polizia Municipale. L’appalto prevede: 1) la fornitura di 24 motocicli tipo enduro stradale, allestiti in configurazione Polizia Municipale; 2) il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica globale dei suddetti motocicli per il periodo di 5 anni o per una percorrenza di 50.000 Km.; restano escluse le riparazioni delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria danneggiate a seguito di incidenti od eventi esterni. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità specificate nel presente Capitolato all’art. 7. -1- Tipologia, quantità dei motocicli e prezzo posto a base di gara sono riassunti nel sottostante prospetto e dettagliati nella relativa scheda tecnica (all. 1): MOTOCICLI DA FORNIRE N° Prezzo unitario motocicli 24 € 9.383,17 Totale netto I.V.A. 20% € 225.196,08 € 45.039,22 Totale globale Schede allegate € 270.235,30 1, 2, 3 I prezzi sopra riportati comprendono, oltre la fornitura dei motocicli, il loro allestimento ed immatricolazione ad uso “Polizia Locale”, ogni spesa di messa in strada ed un pacchetto manutentivo globale comprensivo del costo della manodopera, dei ricambi e dei materiali di consumo necessari alle operazioni di manutenzione e riparazione, fornito secondo le modalità definite nell’art. 5 del presente Capitolato e per la durata indicata nella relativa scheda tecnica (all. 1). I prezzi posti a base di gara sono al netto di I.V.A., che verrà separatamente computata e sarà a carico della Città di Torino, unitamente alla tassa di proprietà e all'assicurazione dei motocicli. La Città, entro 6 mesi dal perfezionamento dell’aggiudicazione, si riserva la facoltà di acquistare ulteriori motocicli alle condizioni offerte in sede di gara, o migliorative, ed alle prescrizioni del presente Capitolato, nei limiti e nei termini di cui all’art. 57, comma 3.b, del D.Lgs. 163/2006. Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO L’importo dell’appalto è di Euro 270.235,30, I.V.A. e costi di immatricolazione compresi. L’importo contrattuale definitivo sarà determinato come indicato dall’art. 7. Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA Le caratteristiche dei motocicli da fornire sono elencate nella scheda tecnica descrittiva (all. 1). Nella suddetta scheda sono, inoltre, indicate durata e percorrenze chilometriche entro cui è previsto il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica globale, nonché le dotazioni e gli accessori che dovranno essere posseduti dai motocicli offerti, la cui -2- produzione dovrà proseguire per almeno tutta la durata prevista per la fornitura. E’ fatto altresì obbligo alla Ditta contraente di fornire, alle stesse condizioni di offerta, motocicli con tutte le eventuali varianti migliorative intervenute nelle linee di produzione sino al momento della consegna dei mezzi. Resta inteso che i motocicli dovranno essere provvisti di omologazione ministeriale, conformi alle norme vigenti, in particolare CE e Codice della Strada, ed essere di prima immatricolazione. I mezzi forniti, dovranno essere dotati di allestimento grafico per la Polizia Municipale, Legge Regionale 57/91 (Regione Piemonte), essere immatricolati ad uso “Polizia Locale”ed avere classe di omologazione ambientale CE Euro 3 o successive. Art. 4 DOTAZIONI E PUBBLICAZIONI TECNICHE A bordo di ciascun motociclo fornito dovranno essere montati gli accessori previsti nella scheda tecnica (all. 1) e la seguente documentazione: - - libretto di uso e manutenzione; elenco delle officine e ditte concessionarie autorizzate alla manutenzione ed assistenza tecnica globale gratuita, di cui al successivo art. 5 (contenente ragioni sociali, indirizzi, numeri di telefono, ecc.); certificato di garanzia o dichiarazione che attesti il diritto ad un’assistenza comprensiva di tutte le operazioni manutentive per il periodo e le percorrenze chilometriche previste dal presente Capitolato. Dovranno, inoltre, essere consegnati alla Città di Torino, nella quantità di n. 2 copie, le seguenti documentazioni: - libretto di uso e manutenzione del motociclo; elenco delle officine e ditte concessionarie autorizzate alla manutenzione ed assistenza tecnica gratuita; catalogo delle parti di ricambio e/o relative microfisches e/o supporti informatici e relativi listini prezzi; manuale per le riparazioni e/o relative microfisches e/o supporti informatici; tempari per le riparazioni su supporto cartaceo e/o informatico. In alternativa il catalogo delle parti di ricambio, il listino prezzi e il tempario per le riparazioni potranno essere forniti tramite collegamento on line. -3- Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. Art. 5 ASSISTENZA TECNICA – OPERAZIONI IN GARANZIA I motocicli offerti dovranno essere dotati della garanzia ufficiale della Casa costruttrice. La Ditta fornitrice dovrà altresì garantire, in ogni momento dell’anno (mese di agosto compreso), per il periodo e le percorrenze chilometriche indicati nella scheda tecnica (all. 1), la completa gratuità dei tagliandi obbligatori e di ogni altro intervento di manutenzione ordinaria e riparazione conseguente a malfunzionamenti sia dei motocicli, sia degli accessori e delle apparecchiature su di essi installati al momento della fornitura. Tutti gli interventi che non derivino da incidenti o eventi esterni dovranno essere totalmente gratuiti, senza franchigie e comprensivi di manodopera, materiali (comprese batterie e pneumatici) e quant’altro necessario per la rimessa in perfetta efficienza ed affidabilità dei motocicli. La manutenzione programmata sarà effettuata secondo la cadenza prescritta dalla Casa costruttrice. Sarà inoltre a carico della Ditta aggiudicataria, l’effettuazione dei seguenti controlli ed interventi Tecnici: • controllo visivo e integrità esterna telaio e carena, impianto illuminazione, tubazioni (scarico, alimentazione carburante, freni), elementi in gomma (cuffie, manicotti, guaine, boccole, ecc.); • controllo/sostituzione pneumatici usurati; • controllo/sostituzione sospensioni; • sostituzione candele; • controllo/sostituzione parti motore/cambio usurati; • controllo/sostituzione parti carrozzeria usurate; • sostituzione olio, filtro olio, filtro aria e filtro carburante; • controllo usura freni anteriori e posteriori; • controllo organi di trasmissione; • controllo/regolazione frizione; • controllo impianto di alimentazione; • controllo impianto elettrico di illuminazione; • controllo/ripristino livelli liquidi; • sostituzione parti usurate o esauste, comprese eventuali lampade bruciate. -4- In apposita scheda (all. 3) dovrà essere indicato il numero ed il relativo elenco dei centri di assistenza tecnica (C.A.T.) convenzionati per l’effettuazione delle riparazioni in garanzia e dei tagliandi gratuiti, ubicati in Torino o comuni confinanti. La Ditta dovrà, inoltre, provvedere a propria cura e spese al soccorso e al recupero dei motocicli in avaria, nonché al ricovero degli stessi presso i punti della propria rete di assistenza; eventuali oneri anticipati dalla Città dovranno, pertanto, essere rimborsati dall’aggiudicatario. Il predetto servizio di soccorso stradale, attivo ininterrottamente nell’arco delle ventiquattro ore, dovrà essere garantito per tutto il periodo di tempo durante il quale la Ditta è tenuta a provvedere alle riparazioni indicate nel presente Capitolato e dovrà essere effettuato al massimo entro due ore dal momento della segnalazione dell’inconveniente. Trascorso tale periodo il recupero sarà effettuato, in danno della Ditta, con altro vettore. La Ditta dovrà, altresì, indicare i tempi di riconsegna dei motocicli ricoverati presso la propria rete assistenziale per la manutenzione programmata (tagliandi) o i guasti per i quali ha l’obbligo di intervento. Riguardo le riparazioni non di competenza della Ditta aggiudicataria, sarà facoltà della Città di Torino farle eseguire ad imprese di sua fiducia, senza che ciò crei pregiudizio al contratto manutentivo in corso ed agli obblighi dell’aggiudicatario. Art. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA - ESCLUSIONE Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 34, non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. I partecipanti dovranno presentare istanza di ammissione (in bollo) in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a: 1) iscrizione ad una Camera di Commercio (registro C.C.I.A.A.), con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell’attività, nonché generalità degli amministratori e legali rappresentanti, codice fiscale/partita IVA; -5- 2) di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 3) insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575 del 31/5/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia); 4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999, ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/1999; 5) di aver tenuto conto nella formazione dell’offerta, dei costi del lavoro e della sicurezza; 6) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto nonché quelle previste dal presente capitolato; 7) che la fornitura corrisponde alle caratteristiche della scheda tecnica (all. 1) e ai requisiti di cui al precedente art. 3; 8) indicazione delle parti della fornitura che la ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, art. 20 del presente Capitolato Particolare d’Appalto; 9) dichiarazione successivamente verificabile dell’esistenza di almeno un centro di assistenza tecnica ubicato in Torino o comune confinante o l’impegno a dotarsene entro il termine perentorio di 15 giorni, naturali, continui e consecutivi dalla comunicazione scritta da parte della Città di Torino dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria. All’istanza dovranno inoltre essere allegati: I. Dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica, fornita mediante i seguenti documenti e dichiarazioni: - Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito. - Dichiarazione concernente l’importo globale delle forniture e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni (2005/2007); quest’ultimo non dovrà essere inferiore all’importo a base di gara. II. Dimostrazione della propria capacità tecnica fornita mediante elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario; III. originale comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio, come dettagliato nell’art. 12; IV. offerta economica come dettagliato nell’art. 7. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda a dotarsi di quanto richiesto dal precedente punto 9) entro il termine previsto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione. -6- Tutte le dichiarazioni e i documenti sopra indicati sono richiesti a pena di esclusione. In caso di raggruppamento, ciascuna delle imprese associate dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni richieste, inoltre nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Art. 7 PRESENTAZIONE OFFERTA - AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO La gara si svolgerà a Procedura Aperta e verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82, c. 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, a favore della ditta che avrà effettuato la percentuale di ribasso maggiore sull’importo a base di gara e riportato nella specifica scheda di offerta economica (all. 2). L’offerta economica (all. 2), debitamente compilata, dovrà riguardare tutti i motocicli costituenti la fornitura. Ai sensi del comma 5 dell’art. 86 del D.Lgs.163/2006 l’offerta economica dev’essere corredata da una relazione contenente l’analisi economica a giustificazione dei prezzi offerti e andrà inserita senza altri documenti in una busta chiusa e sigillata, riportante l’indicazione “Contiene offerta economica …”. Oltre alla scheda inerente l’offerta dovrà essere compilata la relativa scheda sui centri di assistenza tecnica convenzionati (all. 3). La scheda riportante i centri di assistenza tecnica convenzionati dovrà essere inserita insieme a depliants, descrizioni e/o fotografie dei beni da fornire in un’altra busta riportante l’indicazione “Contiene documentazione tecnica …”. La mancata presentazione o compilazione di una delle suddette schede (all. 2-3) o il mancato rispetto delle modalità sopraindicate comporterà l’esclusione dalla gara. In particolare, per la presentazione dell’offerta economica, dovrà essere indicato nell’apposita scheda (all. 2): - lo sconto percentuale unico ed uniforme (a) sul prezzo complessivo posto a base di gara (b) per i motocicli, qualunque sia il loro allestimento. Tale sconto, applicato al prezzo complessivo posto a base di gara per i motocicli da fornire, determinerà l’importo contrattuale; Le offerte duplici (con alternative), redatte in modo imperfetto o comunque -7- condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. In presenza di una sola offerta valida, la Città di Torino si riserva la facoltà di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni; fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Nel caso di offerte che presentino uno sconto manifestamente e anormalmente basso sui prezzi posti a base di gara, l’Ente, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, richiederà all’offerente, prima di procedere all’aggiudicazione, le necessarie giustificazioni e, qualora non siano ritenute valide, rigetterà l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara. Il verbale di aggiudicazione terrà luogo di contratto, ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923. In relazione agli obblighi assistenziali e di garanzia previsti la validità del contratto sarà pari alla durata della garanzia prevista nella scheda tecnica (all. 1) a partire dalla fornitura completata. La gara sarà valida anche con una sola offerta ammissibile. Art. 8 VERIFICA TECNICA, ORDINAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA E DI RITIRO La Città di Torino verificherà preliminarmente, a proprie cure e spese, le caratteristiche tecniche, gli accessori e gli allestimenti posseduti dai veicoli offerti. A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, nel più breve tempo possibile (massimo 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara), un campione della fornitura. In caso di difformità da quanto richiesto all’art. 3 o di mancata fornitura si procederà alla revoca dell’aggiudicazione o alla risoluzione del contratto, previo incameramento della cauzione versata (art. 13) a titolo di risarcimento danni. In tal caso la Città di Torino si riserva la facoltà di affidare la fornitura alla Ditta che segue nell’ordine in graduatoria. Dopo l’esito positivo della verifica tecnica l’affidatario dovrà provvedere alla consegna dei motocicli, presso l'Autorimessa Municipale di Via A. Ponchielli, 64 Torino, nei termini di consegna sottoindicati, già immatricolati e franchi di ogni spesa di trasporto. La comunicazione di esecutività della determinazione dirigenziale che approva l’aggiudicazione costituirà ordine formale di fornitura e da tale data decorreranno i tempi di consegna dei motocicli: 150 giorni naturali continui consecutivi. -8- Dalla data di fornitura dell’ultimo motociclo decorrerà il periodo di assistenza globale di cui all’art. 5. Se richiesto dalla Città di Torino, inoltre, la Ditta contraente si impegnerà, senza alcun compenso, a ricoverare e custodire presso i propri locali, per un periodo massimo di 30 giorni, i motocicli collaudati ed accettati. Durante tale periodo resteranno a totale carico del contraente le spese per la custodia dei motocicli e per i danni di qualsiasi genere, compreso incendio e furto. Art. 9 CONTROLLI - COLLAUDO - GARANZIA A consegna avvenuta la Città di Torino provvederà al controllo ed al collaudo della fornitura per accertare che essa sia conforme alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di controllo la Città di Torino si avvarrà di tecnici propri o di Enti pubblici o Istituti legalmente riconosciuti o di professionisti esterni. In caso di mancata rispondenza dei motocicli alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti la spesa sostenuta dalla Città di Torino per le sopraccitate operazioni di controllo sarà a carico dell’aggiudicatario, fermo restando ogni altro addebito. Qualora sorgessero contestazioni su caratteristiche e requisiti dei motocicli ed accessori forniti le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi e delle prove di collaudo effettuate presso le strutture individuate dalla Città di Torino. Il materiale eventualmente rifiutato in sede di controllo, perché non conforme, difettoso o danneggiato nel trasporto, dovrà essere ritirato e sostituito con altro avente i requisiti richiesti, entro il termine che sarà insindacabilmente fissato dalla Città di Torino. In tale circostanza la Ditta non potrà pretendere eventuale risarcimenti danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin dal principio di rinunciare. La Città si riserva di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione e, pertanto, dovrà avere accesso ai locali preposti alla manutenzione e agli allestimenti. Art. 10 INVARIABILITÀ DEI PREZZI I prezzi di aggiudicazione saranno invariabili per tutta la durata della provvista e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti di qualsiasi natura (dei prezzi di listino, dei ricambi, ecc.) che dovessero verificarsi posteriormente all’offerta, sino all’ultimazione delle consegne. -9- Art. 11 FATTURAZIONE - PAGAMENTI Le fatture relative alla fornitura, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (n. ordine, codice fornitore, ecc.), potranno essere emesse ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di immatricolazione da parte dell’aggiudicatario (immatricolazione a nome della Città) e collaudo con esito positivo da parte dell’Amministrazione. I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture, fatta salva la certificazione di regolarità della fornitura e della correttezza contributiva (DURC). I termini di pagamento sono sospesi dal 10 al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità. Art. 12 CAUZIONE PROVVISORIA I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno depositare il deposito cauzionale provvisorio di Euro 4.503,92, pari al 2% dell’ammontare complessivo dell’importo a base di gara al netto IVA, in contanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Polizze e fideiussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta. Dovrà essere, altresì, presentato l’impegno di un fideiussore, di cui all’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto (art. 13), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; l’impegno dovrà essere rilasciato, pena l’esclusione, esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge. Ai sensi dell’ art. 113 comma 2 del D.Lgs 163/2006, la cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge. Inoltre la predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO - 10 - 9000. A tal fine l’istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante “di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione”. Nel caso di partecipazione alla gara di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, a pena di esclusione, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento. La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo dietro presentazione delle cauzione definitiva. Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta aggiudicataria della fornitura è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. n. 75 D.Lgs. n. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria trascurasse ripetutamente, in modo grave, di adempiere alle condizioni previste per il servizio, la Città di Torino potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all’incameramento della cauzione. La cauzione di cui sopra sarà svincolata dopo la conclusione del contratto e la definizione di eventuali controversie. - 11 - Art. 14 SPESE DI GARA Le spese di gara, contrattuali, accessorie, relative e conseguenti saranno a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione dell’I.V.A. relativa alla fornitura dei motocicli che sarà rimborsata dalla Città di Torino. Art. 15 PENALITÀ Per inosservanza dei termini di consegna sarà applicata una penalità dello 1%, per ogni giorno di ritardo, sull’importo complessivo contrattuale dei motocicli non consegnati nel termine massimo di cui all’art. 8. Ai fini dell’applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna dei motocicli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine di consegna. In caso di inosservanze di lieve entità delle condizioni del presente Capitolato per le quali non sia stata fissata una penalità specifica, sarà applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata, pari allo 0,10% dell’importo contrattuale, da determinarsi unilateralmente dalla Città di Torino. Eventuali interventi manutentivi non eseguiti o mal realizzati comporteranno, per ogni caso riscontrato, una penalità fissa di Euro 50,00, oltre all’esecuzione a regola d’arte dell’intervento non effettuato o effettuato in modo imperfetto. Le penalità di cui sopra saranno applicate dalla stazione appaltante con semplice lettera d’ufficio, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale, ed il loro importo sarà trattenuto sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in alternativa, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Art. 16 FALLIMENTO O MORTE DELL’AGGIUDICATARIO In caso di fallimento o morte dell’aggiudicatario, l’affidamento deve senz’altro intendersi revocato e la Città di Torino provvederà a termini di legge. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, a seconda dei casi, si applicano i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. - 12 - Art. 17 CESSIONI DI CREDITO Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettate le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n° 385. Art. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Ai sensi dell’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n° 55, come inserito dai commi 2, 2 bis e 2 ter dell’art. 22 della Legge 13 luglio 1991, n° 203, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero, della fisionomia giuridica della Ditta aggiudicataria, deve essere comunicata e documentata alla Città di Torino, pena la sospensione dei pagamenti, per le opportune prese d’atto. Art. 19 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice Civile) del D.lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’articolo 37 del medesimo D.lgs. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell’eventuale subappaltatore e dei fornitori. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara - 13 - anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Art. 20 SUBAPPALTO Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto dovrà dichiarare nell'istanza di gara le parti della fornitura e dei servizi ad essa connessi che eventualmente intenda subappaltare a terzi; resterà comunque impregiudicata la responsabilità del concorrente aggiudicatario per ogni prestazione connessa al presente Capitolato. La disciplina del subappalto è regolata dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, l’aggiudicatario è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Civica Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Art. 21 OSSERVANZA DISPOSIZIONI, LEGGI E DECRETI La Ditta affidataria. dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza di cui alla legge 626/94 s.m.i., assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché a tutte le norme applicabili in materia e ai Regolamenti Comunali. Inoltre, la Ditta affidataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. L'aggiudicatario, durante la consegna dei motocicli nuovi, nonché nelle fasi di esecuzione della manutenzione ed assistenza tecnica sarà responsabile anche di qualsiasi danno eventualmente arrecato a terzi, sia persone, sia cose. - 14 - In particolare, l'aggiudicatario dovrà rispondere per i danni eventualmente arrecati nelle fasi di spostamento dei veicoli municipali affidatigli (ritiro, consegna, prove, ecc.), condotti dal medesimo o da suoi incaricati. In ogni caso, l'aggiudicatario, per gli spostamenti e le prove dei veicoli in manutenzione e assistenza tecnica, ha l'obbligo di disporre della targa di prova e di dotarsi di una copertura assicurativa per furto e incendio per un importo non inferiore a quello della fornitura. Resta comunque impregiudicata ogni altra azione di rivalsa per danni da parte della Civica Amministrazione. L'aggiudicatario, per la manutenzione ed assistenza tecnica, dovrà essere in regola con le norme stabilite dalla Legge n. 122 del 5/02/1992 e s.m.i.. Art. 22 COMPETENZA CONTROVERSIE Il contratto si risolve, ai sensi dell’articolo 1456 e segg. del Codice Civile, a tutto rischio e danno della Ditta aggiudicataria, per mancata esecuzione della fornitura, per gravi difetti di lavorazione, per l’utilizzazione sui veicoli forniti di materiali diversi da quelli richiesti e/o per inadempienze gravi riferite alla fornitura in oggetto. Ad ogni effetto del presente contratto si riconosce, per qualunque tipo di controversia, la competenza del Foro di Torino. Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Per. Ind. Nino PANICO) IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI – MAGAZZINI ED AUTORIMESSE (Ing. Luigi. LAONIGRO) - 15 - INDICE Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Pag. 1 Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO Pag. 2 Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA Pag. 2 Art. 4 - DOTAZIONI E PUBBLICAZIONI TECNICHE Pag. 3 Art. 5 - ASSISTENZA TECNICA – OPERAZIONI IN GARANZIA Pag. 4 Art. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA, ESCLUSIONE Pag. 5 Art. 7 - PRESENTAZIONE OFFERTA – AGGIUDICAZIONE CONTRATTO Pag. 7 Art. 8 - VERIFICA TECNICA - ORDINAZIONE TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA E RITIRO Pag. 8 Art. 9 - CONTROLLI - COLLAUDO - GARANZIA Pag. 9 Art. 10 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI Pag. 9 Art. 11 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI Pag. 10 Art. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA Pag. 10 Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA Pag. 11 Art. 14 - SPESE DI GARA Pag. 12 Art. 15 - PENALITÀ Pag. 12 Art. 16 - FALLIMENTO O MORTE DELL'AGGIUDICATARIO Pag. 12 Art. 17 - CESSIONI DI CREDITO Pag. 13 Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Pag. 13 Art. 19 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI Pag. 13 Art. 20 - SUBAPPALTO Pag. 14 Art. 21 - OSSERVANZA DISPOSIZIONI, LEGGI E DECRETI Pag. 14 Art. 22 - COMPETENZA CONTROVERSIE Pag. 15 Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag. 15 Allegato 1 - SCHEDA TECNICA 1 Allegato 2 - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 2 Allegato 3 - SCHEDA CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA 3 U:\Txt\06\CP290000.doc - 16 -