artigianato e piccola-media impresa dell’Emilia Romagna Anno XXX - N° 26 del 23/2/2007 - Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria Reg. Trib. Bo n. 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell'Emilia Romagna V.le A.Moro 22 - Bologna - Telefono 051/299111 - Copia: 1,30 € Stampa: Rindi Speciale Finanziaria A cura dell’Area Economico Sindacale di Cna Bologna Manovra Finanziaria, ecco le opportunità per le imprese Agevolazioni su casa, auto, risparmio energia, elettrodomestici, reti di imprese. Le nuove disposizioni sui rapporti di lavoro Nel documento di programmazione economica e finanziaria del maggio 2006, il Governo si impegnava a definire la successiva legge Finanziaria per il 2007 perseguendo tre obiettivi: risanamento, equità e sviluppo. Nella prima versione della legge Finanziaria, presentata a settembre, risultavano evidenti gli scostamenti rispetto al Dpef sulla equità della manovra, sugli impegni per lo sviluppo e la crescita dell’economia, della sostenibilità delle scelte effettuate. In questi mesi il confronto anche duro che si è sviluppato tra le associazioni imprenditoriali ed il Governo, e soprattutto l’azione della Cna a livello nazionale e territoriale, ha impegnato il Governo a modificare significativamente parti importanti della manovra Finanziaria, riportando le disposizioni più in linea con quei contenuti del Dpef che avevano ottenuto anche il nostro consenso, legato a scelte di riforma istituzionale quali condizioni necessarie per aprire spazi nuovi alla crescita del paese ed allo sviluppo sostenibile. I frutti dell’azione della Cna sono stati evidenti sul piano del trattamento fiscale e della funzione degli studi di settore, la riduzione del cuneo fiscale, con un effetto di riallineamento e di maggiore equità di trattamento con le altre categorie di contribuenti; all’artigianato è stata inoltre riconosciuta l’importanza economica e sociale anche per la funsegue in seconda ✒ All’interno ✔ I benefici fiscali sulla casa ✔ Gli incentivi su auto, moto, elettrodomestici ✔ Cuneo Fiscale e aggregazioni aziendali ✔ Le nuove regole su appalti e i rapporti di lavoro SPECIALE FINANZIARIA Bologna informazioni di prima mano 2 I benefici fiscali sul risparmio energetico e La Legge Finanziaria 2007 prevede la proroga delle agevolazioni fiscali per il recupero e il mantenimento del patrimonio edilizio residenziale (36% di detrazione d’imposta), la proroga dell’aliquota IVA agevolata al 10% ed introduce specifiche agevolazioni finalizzate al risparmio energetico. Tutte le novità Risparmio energetico: 55% di detrazione d’imposta E’ prevista una detrazione d’imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese sostenute dal contribuente nel 2007, da ripartire in 3 annualità per: ➷ interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, a condizione che il fabbisogno di energia conseguito sia inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nell’allegato C, comma 1, tabella 1 del Dlgs. 192/2005. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta è di 100.000,00 euro; ➷ interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali e orizzontali (es. coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta d’imposta è di 60.000,00 euro; ➷ interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta è di 60.000,00 euro; ➷ interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e di adeguamento della rete di distribuzione. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta è di 30.000,00 euro. Per accedere al beneficio fiscale del 55% occorre che i requisiti richiesti siano asseverati da un tecnico abilitato e che il contribuente sia in possesso della “certificazione energetica dell’edificio” ovvero di un “attestato di qualificazione energetica” predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. Le disposizioni attuattive saranno stabilite con apposito decreto che sarà emanato entro il 28 febbraio p.v.. 36%: detrazione d’imposta ai fini Irpef ➷ E’ stata prorogata la detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 36% - per le spese sostenute entro 31 dicembre 2007 - per gli interventi manutenzione/ristrutturazione del patrimonio edilizio residenziale; ... dalla prima zione formativa che esplica verso gli apprendisti, e per l’impegno nella gestione dell’impresa, riconoscendogli i dovuti crediti per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. C’è stato inoltre un primo, seppur parziale, segnale d’impegno per lo sviluppo che favorisce l’immissione di innovazione nelle aziende, i nuovi impegni per la semplificazione e la deburocratizzazione dello Stato, gli investimenti per far partire il nuovo piano infrastrutturale e dare risposte concrete ed ecocompatibili alla questione energetica. La somma degli interventi risulta positiva rispetto alla partenza, avviata verso gli obiettivi di risanamento. E’ invece ancora insufficiente sul piano della modernizzazione del paese e del sistema economico, carente nel progetto di sviluppo che sappia coinvolgere quelle categorie e quelle forze sociali più adatte e pronte ad un salto di qualità sui temi della sostenibilità dello sviluppo economico e sociale. Se questo è il giudizio che Cna esprime sulla Finanziaria 2007, è importante anche offrire ai nostri associati un quadro sulle opportunità che la manovra garantisce alle imprese e ai cittadini. Opportunità importanti, sotto forma di agevolazioni fiscali, che riguardano la ristrutturazione della casa, il risparmio energetico, le autovetture, gli eletrodomestici e le aggregazioni di impresa. Infine indichiamo le nuove disposizioni relative ai rapporti di lavoro. ➷ non è stata invece prorogata la detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 36% per l’acquisto di abitazioni poste all’interno di edifici interamente ristrutturati/ recuperati da imprese o cooperative; ➷ il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta del 36% è di €uro 48.000,00 per ogni unità immobiliare. 3 sulle manutenzioni - ristrutturazioni edilizie Con la convenzione Cna la tariffa SIAE è ridotta Le aziende associate alla Cna hanno tempo fino al 28 febbraio per pagare la SIAE utilizzando gli sconti previsti dalla convenzione Cna. Lo sconto è del 25% per tutte le imprese associate (del 40% per il settore trasporti). Ricordiamo che le aziende interessate al pagamento della SIAE sono quelle che fanno uso di musica d’ambiente nello svolgimento della propria attività, sia in locali aperti al pubblico, sia in laboratori il cui accesso è riservato ai soli dipendenti. Presso le sedi Cna sono a disposizione i moduli per il pagamento della SIAE a tariffa scontata. Iva: interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ➷ E’ stata prorogata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% con calcolo beni significativi – per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; ➷ l’aliquota ridotta si applica alla fatture emesse entro il 31 dicembre 2007. Indicazione mano d’opera in fattura Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2007, relative a interventi che fruiscono della detrazione IRPEF del 36% e dell’aliquota IVA ridotta al 10% devono contenere l’indicazione del costo della mano d’opera. Detrazione d’imposta del 36% Gli interventi sui quali è possibile richiedere l’agevolazione fiscale del 36% sono i seguenti: ➠ manutenzione ordinaria (limitatamente alle parti comuni condominiali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; ➠ bonifica dell’amianto; ➠ messa a norma degli edifici (L. 46/90); ➠ realizzazione o acquisto di autorimesse e/o posti auto pertinenziali; ➠ eliminazione delle barriere architettoniche e/o finalizzati alla realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap gravi; ➠ interventi volti a prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi; ➠ interventi volti a evitare gli infortuni domestici; ➠ realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici; ➠ contenimento dell’inquinamento acustico e /o del risparmio energetico; ➠ interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche; ➠ acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati o restaurati/recuperati da imprese o cooperative (in vigore per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2007 e a condizione che gli interventi di ristrutturazione o recupero siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006). Come visto in precedenza, è possibile richiedere il beneficio fiscale del 36% anche sui box/posti auto pertinenziali. In questo specifico caso deve sussistere il rapporto di pertinenzialità tra l’immobile residenziale e l’unità accessoria. Occorre sottolineare il fatto che il beneficio fiscale viene computato con riferimento alle sole spese sostenute dal costruttore per la realizzazione di tali interventi. Le casistiche che si possono configurare sono le seguenti: ✔ mero acquisto del box/posto auto pertinenziale ad un’abitazione già esistente; ✔ acquisto contemporaneo dell’abitazione e del box/posto auto pertinenziale; ✔ mera costruzione del box/posto auto pertinenziale. Il limite massimo di spesa agevolabile su cui calcolare il 36% ammonta a €uro 48.000 (IVA compresa), per ogni unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero. La ripartizione del beneficio fiscale è ammessa su dieci annualità, ad eccezione dei contribuenti “possessori” più anziani; infatti, chi ha almeno 75 anni potrà detrarsi il beneficio fiscale in 5 anni, chi ne ha almeno 80 potrà detrarselo in 3 anni. E’ importante sottolineare che non è necessario che gli interventi siano eseguiti ed ultimati entro la data del 31 dicembre 2007: infatti è ammesso che le opere agevolabili siano realizzate, in tutto o in parte, anche dopo la predetta data, fermo restando che i bonifici bancari per essere agevolati devono tassativamente essere effettuati entro il 31 dicembre 2007. 4 Manutenzioni - Ristrutturazioni: aliquote IVA La Legge Finanziaria 2007 ha prorogato l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria - Art. 3, comma 1 lett. a) e/o b) D.P.R. 380/ 2001. La riduzione temporale al 10% dell’aliquota IVA in questione, applicabile solo sugli interventi effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, compete sulle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e riguarda solamente gli interventi di cui Art. 3, comma 1 lett. a) e/o b) D.P.R. 380/2001, in quanto gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione Art. 3, comma 1 lett. c), d) ed f) D.P.R. 380/2001 godono in via permanente dell’aliquota ridotta. Per fabbricati a prevalente destinazione abitativa si intendono: ✓ singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall’utilizzo effettivo, e relative pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza e se questa è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa privata); ✓ interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (l’aliquota ridotta si applica anche per le quote millesimali relative alle unità non abitative situate nell’edificio); ✓ edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abita-tiva; ✓ edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabile residenza di collettività (es. orfanotrofi, ospizi, conventi). N.B.: restano esclusi dall’agevolazione i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche. L’ applicazione dell’aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione: ✓ che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori; ✓ che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’ intervento. Qualora vengano impiegati beni di “valore significativo” l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il D.M. del 29 dicembre 1999 stabilisce che “i beni significativi” sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e ricircolo d’aria; Tipologia sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Vi ricordiamo inoltre, che si applica l’aliquota ridotta al 4% sui beni acquistati per la costruzione, anche in economia, delle case di abitazione non di lusso (a prescindere che si tratti di prima o seconda casa) ed edifici assimilati, comprese le costruzioni rurali e delle opere di urbanizzazione prima e secondaria. A titolo esemplificativo, possono considerarsi beni assoggettabili all’aliquota del 4% i seguenti beni: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, sanitari per bagno, prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici, gas e i caminetti. Naturalmente le relative prestazioni per la posa in opera saranno assoggettate ad aliquota ridotta. Non sono, invece, ammessi a fruire dell’aliquota IVA al 4% quei prodotti non finiti quali mattoni, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, gesso, ecc… Dal 1° gennaio 2007 le aliquote IVA da applicare alle prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzionerecupero edilizio su fabbricati a destinazione abitativa sono le seguenti: Vecchio riferimento normativo Nuovo riferimento normativo Aliquote IVA Manutenzione ordinaria Articolo 31, comma 1, lettera a) L. 457/78 Articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 10% (calcolo bene significativo) Manutenzione straordinaria Articolo 31, comma 1, lettera b) L. 457/78 Articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 10% (calcolo bene significativo) Manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica Articolo 31, comma 1, lettera b) L. 457/78 Articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 10% Restauro e risanamento conservativo Articolo 31, comma 1, lettera c) L. 457/78 Articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 10% Ristrutturazione Articolo 31, comma 1, edilizia lettera d) L. 457/78 Articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 10% Ristrutturazione Articolo 31, comma 1, urbanistica lettera e) L. 457/78 Articolo 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. 10% 380/2001 Per usufruire del beneficio fiscale del 55% e del 36%, prima di iniziare i lavori, occorre effettuare gli adempimenti legislativi previsti. E’ a Vostra disposizione Cna Costruzioni Bologna: Geom. Davide Bonori – Tel. 051 299.329 – Fax 051 359.902 – Email: [email protected] 5 Le altre opportunità della Finanziaria Incentivi auto Demolizione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0 o euro 1, ed eventuale sostituzione con autovetture nuove euro 4 o euro 5 Per ogni autoveicolo per il trasporto promiscuo, immatricolato come euro 0 o euro1, che verrà consegnato ad un demolitore nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, è previsto un contributo pari al costo di demolizione, con un limite massimo di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione, il quale lo potrà recuperare come credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a norma del Dlgs n. 241/97. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito e neppure per il rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir. I soggetti che effettuano la rottamazione in commento: ✒ e NON procedono alla sostituzione del veicolo demolito, oltre al contributo di rottamazione possono beneficiare anche del rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale per un anno nell’ambito del comune di residenza, a condizione che non siano intestatari di veicoli registrati; ✒ e procedono all’acquisto di un’autovettura nuova immatricolata come euro 4 o euro 5, che emette non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, oltre al contributo di rottamazione possono beneficiare anche di un contributo di 800 euro sul nuovo acquisto, nonché dell’esenzione per 2 annualità dal pagamento delle tasse automobilistiche. La predetta esenzione spetta per 3 annualità se il veicolo acquistato ha una cilindrata inferiore a 1.300 cc.. Questo limite di cilindrata non si applica ai veicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, comprovato da idoneo stato di famiglia, è formato da almeno 6 componenti i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. Il contributo è anticipato all’acquirente dal venditore il quale viene poi rimborsato dal costruttore o importatore del veicolo nuovo che, a sua volta, potrà recuperarlo quale credito d’imposta in compensazione con F24. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito e neppure per il rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir. Il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Le agevolazioni in commento spettano nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” (se il beneficiario è un’impresa) e competono per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato tra venditore e acquirente, a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. In tal modo vengono anche recuperati gli effetti di un’analoga agevolazione prevista dal D.L. n. 262/06, poi non confermata in sede di conversione in legge. Infine, i predetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Demolizione di autocarri immatricolati come euro 0 o euro 1 e loro sostituzione con autocarri nuovi euro 4 o euro 5 Per incentivare il rinnovo del parco autocarri circolante, ai soggetti che demoliscono un vecchio autocarro immatricolato come euro 0 o euro 1 e acquistano un nuovo autocarro (di cui all’art. 54, comma 1, lettera d, del Codice della strada) immatricolato come euro 4 o euro 5, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, è concesso un contributo di 2.000 euro per ogni veicolo. L’automezzo da demolire deve risultare immatricolato come autocarro euro 0 o euro 1 fin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore, e deve essere di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate. Il contributo è anticipato all’acquirente dal venditore il quale viene poi rimborsato dal costruttore o importatore del veicolo nuovo che, a sua volta, potrà recuperarlo quale credito d’imposta in compensazione con F24. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito e neppure per il rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir. Il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Le agevolazioni in commento spettano nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” (se il beneficiario è un’impresa) e competono per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato tra venditore e acquirente, a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. In tal modo vengono anche recuperati gli effetti di un’analoga agevolazione prevista dal D.L. n. 262/06, poi non confermata in sede di conversione in legge. Infine, i predetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Acquisto di autovetture o di autocarri nuovi, alimentati anche o esclusivamente a gas metano, a GPL, a energia elettrica o a idrogeno Per l’acquisto di autovetture e di autocarri di cui all’art. 54, comma 1, lettera d, del Codice della strada, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano, a GPL, ad energia elettrica ovvero ad idrogeno, è concesso un contributo di 1.500 euro, elevato a 2.000 euro qualora il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è anticipato all’acquirente dal venditore il quale viene poi rimborsato dal costruttore o importatore del veicolo nuovo che, a sua volta, potrà recuperarlo quale credito d’imposta in compensazione con F24. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito e neppure per il rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir. Il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. ➠ 6 Incentivi auto segue ... Questa agevolazione è cumulabile, ricorrendone le condizioni, con quelle previste dai commi 225 e 226. Pertanto, ad esempio, in caso di rottamazione di un autocarro euro 0 o euro 1 e acquisto di un nuovo autocarro euro 4 o euro 5 alimentato anche od esclusivamente a metano o GPL, spetta un contributo complessivo di 3.500 euro (2.000 + 1.500), ovvero di 4.000 euro qualora il nuovo veicolo abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Anche le agevolazioni in commento spettano nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” (se il beneficiario è un’impresa) e competono per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato tra venditore e acquirente, a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009. In tal modo vengono anche recuperati gli effetti di un’analoga agevolazione prevista dal D.L. n. 262/06, poi non confermata in sede di conversione in legge. Infine, i predetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2010. Installazioni di impianti a GPL e gas metano su autoveicoli euro 0 o euro 1 Viene stanziata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata ad incentivare l’installazione di impianti a GPL o metano su autoveicoli immatricolati come euro 0 o euro 1. Tuttavia, il rinvio operato all’art. 1, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 324/97, porterebbe a ritenere che l’agevolazione spetti per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell’autoveicolo. Sul punto sono necessari chiarimenti. Incentivi moto A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3 con contestuale demolizione di un motociclo euro 0, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 5 annualità. Inoltre, il costo di rottamazione del motociclo vecchio è a carico dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato all’acquirente dal venditore che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito e neppure per il rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir. Anche le agevolazioni in commento spettano nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” (se il beneficiario è un’impresa). I motocicli nuovi non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Acquisto di motocicli euro 3 e demolizione di motocicli euro 0 Acquisto computer Detrazione delle spese sostenute dagli insegnanti per l’acquisto di un computer IRAP Disposizioni in materia di IRAP (Cuneo fiscale) Viene prevista la detraibilità ai fini IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di un personal computer da parte degli insegnanti, per un importo massimo di spesa di 1.000 euro. La detrazione spetta ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, e al personale docente presso le università statali, per l’acquisto di un solo PC nuovo di fabbrica, per le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a loro carico. Per le modalità di attuazione occorre uno specifico decreto. Rimane sostanzialmente confermata l’impostazione già prevista nel disegno di legge con la quale vengono previste nuove deduzioni Irap che si affiancano a quelle già in vigore e che rimangono immutate. Le deduzioni previste sono, complessivamente, le seguenti: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per tutti i soggetti passivi, ad eccezione delle Amministrazioni pubbliche, banche ed altri enti finanziari, imprese di assicurazione e quelle operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo di 5.000 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta. La deduzione in oggetto si configura quale aiuto di Stato ed è subordinata all’autorizzazione della CE; ➠ 7 IRAP segue ... 4) 5) 6) 7) 8) 9) 3) per gli stessi soggetti di cui al punto precedente, un importo fino a 10.000 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; questa deduzione è alternativa a quella di cui al punto precedente e può essere fruita nei limiti della regola de minimis; per gli stessi soggetti di cui al punto 1) i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La deduzione in oggetto si configura quale aiuto di Stato ed è subordinata all’autorizzazione della CE; le spese relative agli apprendisti, disabili e CFL, personale addetto a ricerca e sviluppo; la deduzione decrescente commisurata alla base imponibile non eccedente euro 180.999,91; la deduzione di 2.000 euro su base annua per ogni lavoratore con un massimo di cinque per i soggetti di cui al punto 1) con componenti positivi del valore della produzione non superiore a 400.000 euro; la deduzione per incremento occupazionale, con un massimo di 20.000 euro, quintuplicata e triplicata nelle aree depresse; in alternativa alle deduzioni previste al punto precedente per le aree depresse, una deduzione moltiplicata per sette o per cinque in caso di assunzione di donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato. In tal caso occorrerà fruire della maggiorazione nei limiti di intensità di aiuto della normativa comunitaria. Limiti di fruizione delle deduzioni Per ogni dipendente, l’importo delle deduzioni previste ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e la deduzione base per incremento occupazionale non può superare il limite massimo rappresentato dalle retribuzioni e altri oneri e spese. Inoltre, le deduzioni relative a: ✓ 5.000 euro, elevate a 10.000 per le aree depresse; ✓ i contributi previdenziali e assistenziali sono alternative a: ✓ spese per apprendisti, disabili, CFL, personale addetto a ricerca e sviluppo; ✓ euro 2.000 per dipendente con un massimo di cinque; ✓ le deduzioni base per incremento occupazionale e quelle maggiorate nelle aree depresse. Decorrenza La deduzione di cui al punto 3) spetta nella misura del 50% a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intera misura dal mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno. Acconti Viene consentito che per la determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007 (anno 2007 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) può essere assunta, come imposta del periodo precedente (2006) quella ricalcolata sulla base delle nuove deduzioni, tenendo conto del differimento e della limitazione della deduzione di cui al punto 3). Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007 (anno 2008 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) può essere assunta, come imposta del periodo precedente (2007) quella ricalcolata sulla base delle nuove deduzioni assumendo quella di cui al punto 3) in misura intera e per tutto il periodo d’imposta. Aliquota Irap in agricoltura Per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota è stabilita nella misura del 3.75%. Aggregazioni aziendali Agevolazioni in materia di aggregazioni aziendali (Fusioni, Scissioni, Conferimenti) La norma intende incentivare esclusivamente le aggregazioni aziendali tra terzi, non legati tra loro da alcun vincolo partecipativo, attraverso il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a titolo di avviamento ovvero di beni strumentali materiali e/o immateriali, fino a concorrenza di un massimo complessivo di 5 milioni di euro, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio risultante da operazioni di fusione e scissione effettuate nel biennio 2007-2008. Il soggetto risultante dall’operazione di fusione o di scissione deve essere necessariamente un soggetto previsto dall’art. 73 c.1 lett. a) (S.p.a.; S.a.a.; S.r.l.; soc.coop.; soc. mutua assicurazione), pena la non spettanza del beneficio. Il beneficio viene esteso, alle medesime condizioni, anche ai maggiori valori (a titolo di avviamento e/o beni strumentali materiali e/ immateriali) iscritti dal conferitario a seguito di operazioni di conferimenti neutrali ai sensi dell’art. 176 Tuir. ➠ 8 Aggregazioni aziendali segue ... Condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione L’agevolazione spetta alla condizione che: ✒ all’operazione di aggregazione partecipino solo imprese operative da almeno due anni; ✒ le imprese che partecipano alla operazione di fusione, scissione o conferimento non appartengano al medesimo gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione (anche minimo) ed i soggetti controllati, anche indirettamente, da uno stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. (Controllo di fatto e di diritto). Tali condizioni devono esistere non solo al momento dell’operazione, ma ininterrottamente nei due anni precedenti. ✔ L’agevolazione è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una apposita istanza preventiva. Per l’accertamento, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Decadenza dall’agevolazione Decade dall’agevolazione la società risultante dall’operazione di aggregazione aziendale che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, conferimenti e scambi di partecipazioni anche con soggetti non residenti ovvero che cede i beni iscritti o rivalutati in conseguenza dell’agevolazione. Il recupero delle maggiori imposte Ires/Irap dovute per gli esercizi precedenti a seguito della decadenza dell’agevolazione vanno liquidate e versate, senza applicazione di sanzioni e di interessi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dal beneficio. Per il mantenimento dell’agevolazione viene, comunque, prevista la possibilità di presentare apposita istanza di interpello ai sensi del comma del comma 8 dell’art. 37 bis del DPR 600/73 (Disposizioni antielusive). Frigoriferi Detrazione per sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni Efficienza energetica Deduzione dal reddito di impresa per interventi di efficienza energetica TV digitale Detrazione per acquisto di apparecchio TV digitale Per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi analoghi di classe energetica non inferiore ad A+ è prevista una detrazione dall’imposta lorda, in un’unica rata, pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente. Il valore massimo della detrazione è pari a € 200 per ciascun apparecchio. Beneficiari della detrazione sono tutti i contribuenti, persone fisiche e non, anche in esercizio di impresa, qualora la spesa, opportunamente documentata, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2007. Ai soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale che in forma societaria, nel settore del commercio, spetta una ulteriore deduzione dal reddito di impresa nella misura del 36% dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica nel campo dell’illuminazione eseguiti nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, e cioè nel 2007 e 2008 in caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della citata deduzione. Alle persone fisiche che acquistino entro il 31/12/2007 un apparecchio televisivo dotato di sintonizzatore digitale integrato, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 20% delle spese sostenute, nel limite di € 1.000, e rimaste effettivamente a loro carico, a condizione che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento TV per l’anno 2007. L’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il periodo di imposta 2008 deve essere determinato con riferimento all’imposta del periodo precedente ricalcolata senza tenere conto della ➠ 9 TV digitale segue ... Motori potenza elettrica e inverter Detrazione per acquisto, installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e inverter Nuovi edifici Obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici presente detrazione. La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Ministro delle comunicazioni che, di concerto con il Ministro dell’economia e dello sviluppo, definisca: ✒ le caratteristiche tecniche degli apparecchi TV ✒ le modalità di applicazione delle disposizioni agevolative in commento. Il termine per l’adozione del provvedimento è fissato nel giorno 28 febbraio 2007. Ai contribuenti che, entro il 31 dicembre 2007, sostengano spese, opportunamente documentate, per l’acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda, in un’unica rata, nella misura del 20% degli importi rimasti a carico. Il valore della detrazione non potrà superare in ogni caso € 1.500 per ciascun motore. Analoga detrazione spetta ai contribuenti in riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, ed opportunamente documentate, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW. Il valore massimo della detrazione è di € 1.500 per intervento. Entro il 28 febbraio 2007 apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà definire: ✑ le caratteristiche tecniche dei motori ad elevata efficienza e dei variatori di velocità (inverter); ✑ i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità; ✑ le modalità di applicazione delle disposizioni agevolative; ✑ la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite. Nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è stato inserito l’obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che garantiscano una produzione non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa. Contributo per la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica Viene concesso un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, che conseguono un risparmio energetico individuato in apposite tabelle. I lavori devono avere inizio entro il 31 dicembre 2007 e terminare entro i tre anni successivi. Il contributo è pari al 55% dei maggiori costi sostenuti per conseguire il risparmio energetico, incluse le maggiori spese di progettazione. Con apposito decreto saranno fissate le modalità di applicazione dell’agevolazione tenuto conto che, a tale scopo, è stato istituito un apposito Fondo. Ricerca A decorrere dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31.12.2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta del periodo d’imposta in corso al 31.12.2009 alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, elevabile al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il bonus sarà concesso alle imprese per costi non superiori a 15 milioni di euro L’efficacia del credito d’imposta è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. Credito d’imposta per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo Per maggiori informazioni: Cna Produzione Bologna Claudio Pazzaglia Tel.051-299.337 Fax 051-299.295 E.mail: [email protected] 10 Finanziaria 2007: la responsabilità solidale negli appalti, le nuove sanzioni e gli obblighi di comunicazione nei rapporti di lavoro La legge finanziaria 2007 contiene numerose disposizioni relative ai rapporti di lavoro, tre le quali meritano particolare attenzione quelle in materia di sanzioni, appalti e comunicazioni attinenti ai rapporti di lavoro. Sanzioni in materia di lavoro Il comma 1177 della legge n. 296/2007 (finanziaria 2007), dispone la modifica degli importi delle sanzioni previste Tipologie delle infrazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. L’entità del regime sanzionatorio in materia di lavoro e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è divenuto alquanto oneroso; pertanto, è opportuno che i datori di lavoro prendano atto del nuovo regime sanzionatorio e adottino i dovuti comportamenti per evitare dette sanzioni. Vecchia sanzione (in vigore fino al 31/12/2006) Nuova sanzione (in vigore dal 1/1/2007) Da € 25 a € 154 Da € 125 a € 770 nel caso in cui la violazione interessi più di 5 dipendenti ricorrono le ipotesi aggravate Da € 154 a € 1.032 Da € 770 a € 5.160 Omessa tenuta e registrazione del registro infortuni Da € 516 a € 3.098 Da € 2.580 a € 15.490 Lavoranti a domicilio: omessa istituzione del libro matricola dei lavoranti a domicilio Da € 258 a € 1.549 Da € 1.290 a € 7.745 Lavoranti a domicilio: omessa consegna del libretto di controllo al lavorante a domicilio Da € 258 a € 1.549 Da € 1.290 a € 7.745 Omessa presentazione del rapporto biennale del personale uomo/donna (per imprese con più di 100 dipendenti) Da € 103 a € 516 Da € 515 a € 2.580 Omessa erogazione dell’indennità di malattia o di maternità da parte del datore di lavoro, entro i termini previsti € 25 per ciascun lavoratore € 125 per ciascun lavoratore Da € 51 a € 516 Da € 255 a € 2.580 Da € 103 a € 1.032 Da € 515 a € 5.160 Omessa o irregolare registrazione sui libri matricola e paga* Assegno nucleo familiare: 1) mancata registrazione sul libro matricola e paga 2) omessa corresponsione dell’assegno al lavoratore * la sanzione scatta ogni volta che è rilevata un’omessa regolarità di compilazione delle buste paga in violazione di disposizioni contrattuali e normative. Di seguito si segnalano due aspetti meritevoli di ulteriori precisazioni rispetto al prospetto sopra riportato: 1) Libri matricola e paga: l’omessa istituzione e l’omessa esibizione di detti libri è punita con la sanzione da 4.000€ a 12.000€, non è ammessa la procedura della diffida. In precedenza, tale mancanza era punita con una sanzione generica da 25 a 154€. 2) Denuncia di infortunio: l’infortunio deve essere comunicato all’istituto assicuratore e all’autorità di pubblica sicurezza entro due giorni dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua indennizzabilità. La sanzione prevista in precedenza andava da € 258 a € 1.549, mentre la sanzione attuale varia da € 1.290 a € 7.745. Pertanto, per ciò che riguarda gli adempimenti indicati ai due punti precedenti, è opportuno che il datore di lavoro provveda nel rispetto della tempistica prevista ad effettuare tali adempimenti a proprio carico, in considerazione dell’entità del nuovo regime sanzionatorio. Nuovi adempimenti per il collocamento ordinario Il comma 1180 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 dispone l’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione dei rapporti di lavoro. L’obbligo ➠ 11 segue ... interessa tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli dei settori agricolo, dello spettacolo, del lavoro domestico, marittimo e i soggetti ospitanti tirocinanti; sono interessati anche i datori che occupano lavoratori disabili, extracee e le qualifiche dirigenziali. Il nuovo adempimento della comunicazione preventiva di assunzione interessa anche gli agenti e rappresentanti. Sono interessati dalla comunicazione preventiva i rapporti di lavoro subordinato, Co.co.pro., socio lavoratore di cooperativa, associato in partecipazione con apporto lavorativo, tirocini di formazione e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. La comunicazione: 1. è da effettuarsi entro le 24:00 del giorno antecedente, anche se domenica, a quello di effettiva instaurazione dei rapporti di lavoro; 2. va presentata al servizio territorialmente competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; 3. deve effettuarsi con documentazione recante data certa di trasmissione (intesa come momento dell’invio), quali fax, e-mail, raccomandata a/r, ecc…; 4. contiene: i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione (la data di iscrizione nei libri obbligatori), la data di cessazione nel caso di rapporto a tempo determinato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nelle ipotesi di urgenze connesse ad esigenze produttive, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente anche in via telematica o documenti aventi data certa, nome e generalità del lavoratore, generalità del datore e data di inizio dell’attività; entro i cinque giorni successivi da tale data dovranno essere comunicati i dati mancanti tramite moduli- stica ufficiale. In generale, il datore di lavoro è ancora tenuto alla comunicazione della DNA all’INAIL, contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, esclusivamente attraverso strumenti informatici. Oltre all’obbligo di comunicazione preventiva dell’assunzione, la finanziaria introduce l’obbligo di comunicazione della cessazione dei rapporti di lavoro entro i cinque giorni successivi alla cessazione, nei casi di rapporti a tempo indeterminato e nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione. Le sanzioni amministrative previste dalla legge n.296/2007 al comma 1185, per la violazione degli obblighi di comunicazione variano da euro 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato. Tale sanzione non è soggetta al beneficio rappresentato dalla riduzione del 50% in caso di adempimento spontaneo entro 5 gg. dall’omissione. In tema di comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro, la finanziaria introduce l’obbligo di comunicare entro 5 giorni le seguenti ipotesi di variazioni: ✒ trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato; ✒ proroga del termine inizialmente fissato; ✒ trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; ✒ trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; ✒ trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; ✒ trasformazione da C.F.L. (e inserimento) a contratto a tempo indeterminato; ✒ trasferimento del lavoratore; ✒ distacco del lavoratore; ✒ modifica della ragione sociale del datore di lavoro; ✒ trasferimento d’azienda o di ramo di essa. La comunicazione di tali ipotesi di variazione del rapporto di lavoro dovrebbe già essere effettuata, ma è attesa l’emanazione di un decreto ministeriale, contenente indicazioni circa il modello da utilizzare per effettuare dette comunicazioni e le sanzioni amministrative per l’omesso adempimento, quindi che ne renda effettiva l’obbligatorietà. Nuove modifiche alle normative sui contratti di appalto e subappalto Alle modifiche intervenute con la legge 248/2006 in materia di responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore – che estendevano il vincolo di solidarietà relativo alle retribuzioni e alle spettanze previdenziali e assicurative, anche alle ritenute fiscali – la legge finanziaria 2007 apporta dei cambiamenti all’art. 29 del D.lgs. n. 276/03. In particolare: 1. l’obbligo solidale relativo alla corresponsione di retribuzioni e contributi ai lavoratori, riguarda non solo il committente e l’appaltatore ma anche eventuali subappaltatori; 2. l’obbligo solidale si estende fino a due anni dalla cessazione dell’appalto e non più al solo primo anno successivo; 3. la solidarietà si estende anche per i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL.