artigianato
e piccola-media impresa
dell’Emilia Romagna
Anno XXX - N° 26 del 23/2/2007 - Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria
Reg. Trib. Bo n. 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell'Emilia Romagna
V.le A.Moro 22 - Bologna - Telefono 051/299111 - Copia: 1,30 € Stampa: Rindi
Speciale Finanziaria
A cura dell’Area Economico Sindacale di Cna Bologna
Manovra
Finanziaria,
ecco le
opportunità
per le imprese
Agevolazioni
su casa, auto,
risparmio energia,
elettrodomestici,
reti di imprese.
Le nuove
disposizioni
sui rapporti
di lavoro
Nel documento di programmazione
economica e finanziaria del maggio
2006, il Governo si impegnava a definire la successiva legge Finanziaria per
il 2007 perseguendo tre obiettivi:
risanamento, equità e sviluppo.
Nella prima versione della legge Finanziaria, presentata a settembre, risultavano evidenti gli scostamenti rispetto al
Dpef sulla equità della manovra, sugli
impegni per lo sviluppo e la crescita
dell’economia, della sostenibilità delle
scelte effettuate.
In questi mesi il confronto anche duro
che si è sviluppato tra le associazioni
imprenditoriali ed il Governo, e soprattutto l’azione della Cna a livello nazionale e territoriale, ha impegnato il Governo a modificare significativamente
parti importanti della manovra Finanziaria, riportando le disposizioni più in linea con quei contenuti del Dpef che
avevano ottenuto anche il nostro consenso, legato a scelte di riforma istituzionale quali condizioni necessarie per
aprire spazi nuovi alla crescita del paese ed allo sviluppo sostenibile.
I frutti dell’azione della Cna sono stati
evidenti sul piano del trattamento fiscale e della funzione degli studi di settore,
la riduzione del cuneo fiscale, con un
effetto di riallineamento e di maggiore
equità di trattamento con le altre categorie di contribuenti; all’artigianato è
stata inoltre riconosciuta l’importanza
economica e sociale anche per la funsegue in seconda ✒
All’interno
✔
I benefici fiscali sulla casa
✔
Gli incentivi su auto, moto, elettrodomestici
✔
Cuneo Fiscale e aggregazioni aziendali
✔
Le nuove regole su appalti e i rapporti di
lavoro
SPECIALE FINANZIARIA
Bologna
informazioni di prima mano
2
I benefici fiscali sul risparmio energetico e
La Legge Finanziaria 2007 prevede la proroga delle agevolazioni fiscali per il recupero e il mantenimento del patrimonio
edilizio residenziale (36% di detrazione d’imposta), la proroga dell’aliquota IVA agevolata al 10% ed introduce specifiche
agevolazioni finalizzate al risparmio energetico.
Tutte le novità
Risparmio
energetico: 55%
di detrazione d’imposta
E’ prevista una detrazione d’imposta lorda per una quota pari al 55%
delle spese sostenute dal contribuente nel 2007, da ripartire in
3 annualità per:
➷ interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, a condizione che il fabbisogno
di energia conseguito sia inferiore di almeno il 20% rispetto
ai valori indicati nell’allegato C,
comma 1, tabella 1 del Dlgs.
192/2005. Il limite massimo di
spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta è di 100.000,00
euro;
➷ interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache
verticali e orizzontali (es. coperture e pavimenti) e finestre
comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza
termica. Il limite massimo di
spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta d’imposta è di
60.000,00 euro;
➷ interventi di installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda. Il limite
massimo di spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta
è di 60.000,00 euro;
➷ interventi di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaia a condensazione e di
adeguamento della rete di distribuzione. Il limite massimo di
spesa su cui calcolare la detrazione d’imposta è di 30.000,00
euro.
Per accedere al beneficio fiscale del
55% occorre che i requisiti richiesti
siano asseverati da un tecnico abilitato e che il contribuente sia in
possesso della “certificazione
energetica dell’edificio” ovvero
di un “attestato di qualificazione
energetica” predisposto ed
asseverato da un professionista
abilitato.
Le disposizioni attuattive saranno stabilite con apposito decreto che sarà emanato entro il 28
febbraio p.v..
36%: detrazione
d’imposta ai fini
Irpef
➷ E’ stata prorogata la detrazione
d’imposta ai fini IRPEF del 36%
- per le spese sostenute entro
31 dicembre 2007 - per gli interventi manutenzione/ristrutturazione del patrimonio edilizio residenziale;
... dalla prima
zione formativa che esplica verso gli
apprendisti, e per l’impegno nella gestione dell’impresa, riconoscendogli i
dovuti crediti per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
C’è stato inoltre un primo, seppur parziale, segnale d’impegno per lo sviluppo che favorisce l’immissione di innovazione nelle aziende, i nuovi impegni
per la semplificazione e la deburocratizzazione dello Stato, gli investimenti
per far partire il nuovo piano infrastrutturale e dare risposte concrete ed
ecocompatibili alla questione energetica. La somma degli interventi risulta
positiva rispetto alla partenza, avviata
verso gli obiettivi di risanamento. E’
invece ancora insufficiente sul piano
della modernizzazione del paese e del
sistema economico, carente nel progetto di sviluppo che sappia coinvolgere quelle categorie e quelle forze
sociali più adatte e pronte ad un salto
di qualità sui temi della sostenibilità
dello sviluppo economico e sociale.
Se questo è il giudizio che Cna esprime sulla Finanziaria 2007, è importante anche offrire ai nostri associati
un quadro sulle opportunità che la manovra garantisce alle imprese e ai cittadini. Opportunità importanti, sotto
forma di agevolazioni fiscali, che riguardano la ristrutturazione della
casa, il risparmio energetico, le
autovetture, gli eletrodomestici e le
aggregazioni di impresa.
Infine indichiamo le nuove disposizioni relative ai rapporti di lavoro.
➷ non è stata invece prorogata la
detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 36% per l’acquisto di
abitazioni poste all’interno di edifici interamente ristrutturati/
recuperati da imprese o cooperative;
➷ il limite massimo di spesa su cui
calcolare la detrazione d’imposta del 36% è di €uro 48.000,00
per ogni unità immobiliare.
3
sulle manutenzioni - ristrutturazioni edilizie
Con la convenzione
Cna la tariffa SIAE
è ridotta
Le aziende associate alla Cna
hanno tempo fino al 28 febbraio per pagare la SIAE utilizzando gli sconti previsti dalla convenzione Cna. Lo sconto è del 25% per tutte le imprese associate (del 40% per
il settore trasporti). Ricordiamo che le aziende interessate al pagamento della SIAE
sono quelle che fanno uso di
musica d’ambiente nello svolgimento della propria attività,
sia in locali aperti al pubblico, sia in laboratori il cui accesso è riservato ai soli dipendenti. Presso le sedi Cna
sono a disposizione i moduli
per il pagamento della SIAE a
tariffa scontata.
Iva: interventi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria
➷ E’ stata prorogata l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta al 10% con calcolo beni significativi –
per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria
eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
➷ l’aliquota ridotta si applica alla
fatture emesse entro il 31 dicembre 2007.
Indicazione mano
d’opera in fattura
Tutte le fatture emesse a partire dal
1° gennaio e sino al 31 dicembre
2007, relative a interventi che
fruiscono della detrazione IRPEF
del 36% e dell’aliquota IVA ridotta al
10% devono contenere l’indicazione del costo della mano d’opera.
Detrazione d’imposta del 36%
Gli interventi sui quali è possibile richiedere l’agevolazione fiscale del 36% sono i seguenti:
➠ manutenzione ordinaria (limitatamente alle parti comuni condominiali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia;
➠ bonifica dell’amianto;
➠ messa a norma degli edifici (L. 46/90);
➠ realizzazione o acquisto di autorimesse e/o posti auto pertinenziali;
➠ eliminazione delle barriere architettoniche e/o finalizzati alla realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle
persone portatrici di handicap gravi;
➠ interventi volti a prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di
terzi;
➠ interventi volti a evitare gli infortuni domestici;
➠ realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
➠ contenimento dell’inquinamento acustico e /o del risparmio energetico;
➠ interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche;
➠ acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati o restaurati/recuperati
da imprese o cooperative (in vigore per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2007 e a condizione che gli interventi di ristrutturazione o recupero
siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006).
Come visto in precedenza, è possibile richiedere il beneficio fiscale del
36% anche sui box/posti auto pertinenziali.
In questo specifico caso deve sussistere il rapporto di pertinenzialità tra
l’immobile residenziale e l’unità accessoria.
Occorre sottolineare il fatto che il beneficio fiscale viene computato con
riferimento alle sole spese sostenute dal costruttore per la realizzazione
di tali interventi.
Le casistiche che si possono configurare sono le seguenti:
✔ mero acquisto del box/posto auto pertinenziale ad un’abitazione già
esistente;
✔ acquisto contemporaneo dell’abitazione e del box/posto auto
pertinenziale;
✔ mera costruzione del box/posto auto pertinenziale.
Il limite massimo di spesa agevolabile su cui calcolare il 36% ammonta a €uro 48.000 (IVA compresa), per ogni unità immobiliare
oggetto degli interventi di recupero.
La ripartizione del beneficio fiscale è ammessa su dieci annualità, ad
eccezione dei contribuenti “possessori” più anziani; infatti, chi ha almeno
75 anni potrà detrarsi il beneficio fiscale in 5 anni, chi ne ha almeno 80
potrà detrarselo in 3 anni.
E’ importante sottolineare che non è necessario che gli interventi siano
eseguiti ed ultimati entro la data del 31 dicembre 2007: infatti è ammesso
che le opere agevolabili siano realizzate, in tutto o in parte, anche dopo la
predetta data, fermo restando che i bonifici bancari per essere agevolati
devono tassativamente essere effettuati entro il 31 dicembre 2007.
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Manutenzioni - Ristrutturazioni: aliquote IVA
La Legge Finanziaria 2007 ha prorogato l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria - Art.
3, comma 1 lett. a) e/o b) D.P.R. 380/
2001.
La riduzione temporale al 10% dell’aliquota IVA in questione, applicabile solo
sugli interventi effettuati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, compete sulle prestazioni fatturate
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007
e riguarda solamente gli interventi
di cui Art. 3, comma 1 lett. a) e/o b)
D.P.R. 380/2001, in quanto gli interventi di restauro, risanamento conservativo
e ristrutturazione Art. 3, comma 1 lett.
c), d) ed f) D.P.R. 380/2001 godono in
via permanente dell’aliquota ridotta.
Per fabbricati a prevalente
destinazione abitativa
si intendono:
✓ singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da
A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall’utilizzo effettivo, e relative
pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza e se
questa è situata in un edificio non a
prevalente destinazione abitativa privata);
✓ interi fabbricati con più del 50 per
cento della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (l’aliquota ridotta si applica anche per le quote millesimali relative
alle unità non abitative situate nell’edificio);
✓ edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abita-tiva;
✓ edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabile residenza di collettività
(es. orfanotrofi, ospizi, conventi).
N.B.: restano esclusi dall’agevolazione
i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche.
L’ applicazione dell’aliquota
agevolata si riferisce alla
prestazione di servizi intesa
nel suo complesso e si
estende, quindi, anche alle
forniture delle materie prime
e semilavorate e degli altri
beni necessari per i lavori, a
condizione:
✓ che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue
la prestazione o che non vengano
acquistati direttamente dal committente dei lavori;
✓ che tali beni non costituiscano una
parte significativa del valore delle
cessioni effettuate nel quadro dell’
intervento.
Qualora vengano impiegati
beni di “valore significativo”
l’aliquota ridotta si applica
solo fino a concorrenza della differenza tra il valore
complessivo dell’intervento
di recupero e quello dei beni
stessi.
Il D.M. del 29 dicembre 1999 stabilisce
che “i beni significativi” sono: ascensori
e montacarichi; infissi esterni e interni;
caldaie; videocitofoni; apparecchiature
di condizionamento e ricircolo d’aria;
Tipologia
sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.
Vi ricordiamo inoltre, che si applica l’aliquota ridotta al 4% sui beni acquistati
per la costruzione, anche in economia,
delle case di abitazione non di lusso (a
prescindere che si tratti di prima o seconda casa) ed edifici assimilati, comprese le costruzioni rurali e delle opere
di urbanizzazione prima e secondaria.
A titolo esemplificativo, possono considerarsi beni assoggettabili all’aliquota
del 4% i seguenti beni: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, sanitari per bagno, prodotti per impianti idrici,
di riscaldamento, elettrici, gas e i caminetti.
Naturalmente le relative prestazioni per
la posa in opera saranno assoggettate
ad aliquota ridotta.
Non sono, invece, ammessi a fruire dell’aliquota IVA al 4% quei prodotti non
finiti quali mattoni, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, gesso, ecc…
Dal 1° gennaio 2007 le aliquote IVA da
applicare alle prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzionerecupero edilizio su fabbricati a destinazione abitativa sono le seguenti:
Vecchio riferimento
normativo
Nuovo riferimento
normativo
Aliquote IVA
Manutenzione
ordinaria
Articolo 31, comma 1,
lettera a) L. 457/78
Articolo 3, comma 1,
lettera a) del D.P.R.
380/2001
10%
(calcolo bene
significativo)
Manutenzione
straordinaria
Articolo 31, comma 1,
lettera b) L. 457/78
Articolo 3, comma 1,
lettera b) del D.P.R.
380/2001
10%
(calcolo bene
significativo)
Manutenzione
straordinaria
su edifici di
edilizia residenziale pubblica
Articolo 31, comma 1,
lettera b) L. 457/78
Articolo 3, comma 1,
lettera b) del D.P.R.
380/2001
10%
Restauro e
risanamento
conservativo
Articolo 31, comma 1,
lettera c) L. 457/78
Articolo 3, comma 1,
lettera c) del D.P.R.
380/2001
10%
Ristrutturazione Articolo 31, comma 1,
edilizia
lettera d) L. 457/78
Articolo 3, comma 1,
lettera d) del D.P.R.
380/2001
10%
Ristrutturazione Articolo 31, comma 1,
urbanistica
lettera e) L. 457/78
Articolo 3, comma 1,
lettera f) del D.P.R.
10%
380/2001
Per usufruire del beneficio fiscale del 55% e del 36%, prima di iniziare i lavori, occorre
effettuare gli adempimenti legislativi previsti. E’ a Vostra disposizione Cna Costruzioni Bologna: Geom. Davide Bonori – Tel. 051 299.329 – Fax 051 359.902 – Email: [email protected]
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Le altre opportunità della Finanziaria
Incentivi
auto
Demolizione
di autoveicoli
per il trasporto
promiscuo,
immatricolati
come euro 0
o euro 1,
ed eventuale
sostituzione
con autovetture
nuove euro 4
o euro 5
Per ogni autoveicolo per il trasporto promiscuo, immatricolato come euro 0 o euro1,
che verrà consegnato ad un demolitore nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
2007, è previsto un contributo pari al costo di demolizione, con un limite massimo di
80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che
ha effettuato la rottamazione, il quale lo potrà recuperare come credito d’imposta da
utilizzare in compensazione con F24 a norma del Dlgs n. 241/97. Il credito d’imposta
non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito e neppure per il rapporto
di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir. I soggetti che effettuano la rottamazione in commento:
✒ e NON procedono alla sostituzione del veicolo demolito, oltre al contributo di rottamazione
possono beneficiare anche del rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale per un
anno nell’ambito del comune di residenza, a condizione che non siano intestatari di veicoli
registrati;
✒ e procedono all’acquisto di un’autovettura nuova immatricolata come euro 4 o euro 5, che emette non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, oltre al contributo di rottamazione possono
beneficiare anche di un contributo di 800 euro sul nuovo acquisto, nonché dell’esenzione per 2
annualità dal pagamento delle tasse automobilistiche. La predetta esenzione spetta per 3 annualità
se il veicolo acquistato ha una cilindrata inferiore a 1.300 cc.. Questo limite di cilindrata non si
applica ai veicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, comprovato da idoneo
stato di famiglia, è formato da almeno 6 componenti i quali non risultino intestatari di altra
autovettura o autoveicolo. Il contributo è anticipato all’acquirente dal venditore il quale viene poi
rimborsato dal costruttore o importatore del veicolo nuovo che, a sua volta, potrà recuperarlo
quale credito d’imposta in compensazione con F24. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non
rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito e neppure per il rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir.
Il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa. Le agevolazioni in commento spettano nel rispetto della regola degli aiuti “de
minimis” (se il beneficiario è un’impresa) e competono per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da
contratto stipulato tra venditore e acquirente, a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. In tal modo vengono anche recuperati gli effetti di un’analoga agevolazione prevista dal
D.L. n. 262/06, poi non confermata in sede di conversione in legge.
Infine, i predetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Demolizione
di autocarri
immatricolati
come euro 0
o euro 1 e loro
sostituzione
con autocarri
nuovi euro 4
o euro 5
Per incentivare il rinnovo del parco autocarri circolante, ai soggetti che demoliscono un vecchio
autocarro immatricolato come euro 0 o euro 1 e acquistano un nuovo autocarro (di cui all’art. 54,
comma 1, lettera d, del Codice della strada) immatricolato come euro 4 o euro 5, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, è concesso un contributo di 2.000 euro per ogni veicolo.
L’automezzo da demolire deve risultare immatricolato come autocarro euro 0 o euro 1 fin dalla
prima immatricolazione da parte del costruttore, e deve essere di peso complessivo non superiore
a 3,5 tonnellate. Il contributo è anticipato all’acquirente dal venditore il quale viene poi rimborsato
dal costruttore o importatore del veicolo nuovo che, a sua volta, potrà recuperarlo quale credito
d’imposta in compensazione con F24. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP
né ai fini del reddito e neppure per il rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir. Il contributo non
spetta per gli acquisti dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Le agevolazioni in commento spettano nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” (se il
beneficiario è un’impresa) e competono per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato tra venditore e acquirente, a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. In tal
modo vengono anche recuperati gli effetti di un’analoga agevolazione prevista dal D.L. n. 262/06,
poi non confermata in sede di conversione in legge. Infine, i predetti veicoli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Acquisto
di autovetture
o di autocarri
nuovi, alimentati
anche
o esclusivamente
a gas metano,
a GPL,
a energia elettrica
o a idrogeno
Per l’acquisto di autovetture e di autocarri di cui all’art. 54, comma 1, lettera d, del Codice della
strada, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, a gas metano, a GPL, ad energia elettrica ovvero ad idrogeno, è concesso un contributo di
1.500 euro, elevato a 2.000 euro qualora il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120
grammi per chilometro.
Il contributo è anticipato all’acquirente dal venditore il quale viene poi rimborsato dal costruttore o
importatore del veicolo nuovo che, a sua volta, potrà recuperarlo quale credito d’imposta in compensazione con F24. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito
e neppure per il rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir. Il contributo non spetta per gli acquisti
dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
➠
6
Incentivi
auto
segue ...
Questa agevolazione è cumulabile, ricorrendone le condizioni, con quelle previste
dai commi 225 e 226.
Pertanto, ad esempio, in caso di rottamazione di un autocarro euro 0 o euro 1 e
acquisto di un nuovo autocarro euro 4 o euro 5 alimentato anche od esclusivamente
a metano o GPL, spetta un contributo complessivo di 3.500 euro (2.000 + 1.500),
ovvero di 4.000 euro qualora il nuovo veicolo abbia emissioni di CO2 inferiori a 120
grammi per chilometro.
Anche le agevolazioni in commento spettano nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” (se
il beneficiario è un’impresa) e competono per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto
stipulato tra venditore e acquirente, a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre
2009. In tal modo vengono anche recuperati gli effetti di un’analoga agevolazione prevista dal
D.L. n. 262/06, poi non confermata in sede di conversione in legge. Infine, i predetti veicoli non
possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2010.
Installazioni
di impianti a GPL
e gas metano
su autoveicoli
euro 0 o euro 1
Viene stanziata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata
ad incentivare l’installazione di impianti a GPL o metano su autoveicoli immatricolati come euro 0
o euro 1.
Tuttavia, il rinvio operato all’art. 1, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 324/97, porterebbe a ritenere
che l’agevolazione spetti per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell’autoveicolo. Sul punto sono necessari chiarimenti.
Incentivi
moto
A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un
motociclo nuovo di categoria euro 3 con contestuale demolizione di un motociclo
euro 0, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 5
annualità.
Inoltre, il costo di rottamazione del motociclo vecchio è a carico dello Stato, nei limiti
di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato all’acquirente dal venditore che recupera detto
importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24.
Il credito d’imposta non è rimborsabile, non rileva ai fini IRAP né ai fini del reddito e neppure per il
rapporto di cui agli articoli 96 e 109 del Tuir.
Anche le agevolazioni in commento spettano nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” (se il
beneficiario è un’impresa).
I motocicli nuovi non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Acquisto
di motocicli
euro 3
e demolizione
di motocicli
euro 0
Acquisto
computer
Detrazione
delle spese
sostenute
dagli insegnanti
per l’acquisto
di un computer
IRAP
Disposizioni
in materia
di IRAP
(Cuneo fiscale)
Viene prevista la detraibilità ai fini IRPEF del 19% delle spese sostenute per
l’acquisto di un personal computer da parte degli insegnanti, per un importo
massimo di spesa di 1.000 euro.
La detrazione spetta ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, e al personale docente presso le università statali, per l’acquisto di un solo PC nuovo di fabbrica, per le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a loro carico.
Per le modalità di attuazione occorre uno specifico decreto.
Rimane sostanzialmente confermata l’impostazione già prevista nel disegno di legge con la
quale vengono previste nuove deduzioni Irap che si affiancano a quelle già in vigore e che
rimangono immutate.
Le deduzioni previste sono, complessivamente, le seguenti:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per tutti i soggetti passivi, ad eccezione delle Amministrazioni pubbliche, banche ed altri enti
finanziari, imprese di assicurazione e quelle operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo di
5.000 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato
nel periodo d’imposta. La deduzione in oggetto si configura quale aiuto di Stato ed è subordinata all’autorizzazione della CE;
➠
7
IRAP
segue ...
4)
5)
6)
7)
8)
9)
3) per gli stessi soggetti di cui al punto precedente, un importo fino a 10.000 euro su base
annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; questa deduzione è alternativa a quella di cui al punto precedente e può essere fruita nei limiti della
regola de minimis;
per gli stessi soggetti di cui al punto 1) i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La deduzione in oggetto si configura quale aiuto di
Stato ed è subordinata all’autorizzazione della CE;
le spese relative agli apprendisti, disabili e CFL, personale addetto a ricerca e sviluppo;
la deduzione decrescente commisurata alla base imponibile non eccedente euro 180.999,91;
la deduzione di 2.000 euro su base annua per ogni lavoratore con un massimo di cinque per i
soggetti di cui al punto 1) con componenti positivi del valore della produzione non superiore a
400.000 euro;
la deduzione per incremento occupazionale, con un massimo di 20.000 euro, quintuplicata e
triplicata nelle aree depresse;
in alternativa alle deduzioni previste al punto precedente per le aree depresse, una deduzione
moltiplicata per sette o per cinque in caso di assunzione di donne rientranti nella definizione di
lavoratore svantaggiato. In tal caso occorrerà fruire della maggiorazione nei limiti di intensità di
aiuto della normativa comunitaria.
Limiti di fruizione delle deduzioni
Per ogni dipendente, l’importo delle deduzioni previste ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e la
deduzione base per incremento occupazionale non può superare il limite massimo rappresentato
dalle retribuzioni e altri oneri e spese.
Inoltre, le deduzioni relative a:
✓ 5.000 euro, elevate a 10.000 per le aree depresse;
✓ i contributi previdenziali e assistenziali
sono alternative a:
✓ spese per apprendisti, disabili, CFL, personale addetto a ricerca e sviluppo;
✓ euro 2.000 per dipendente con un massimo di cinque;
✓ le deduzioni base per incremento occupazionale e quelle maggiorate nelle aree depresse.
Decorrenza
La deduzione di cui al punto 3) spetta nella misura del 50% a decorrere dal mese di febbraio 2007
e per l’intera misura dal mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
Acconti
Viene consentito che per la determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 1°
febbraio 2007 (anno 2007 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) può
essere assunta, come imposta del periodo precedente (2006) quella ricalcolata sulla base delle
nuove deduzioni, tenendo conto del differimento e della limitazione della deduzione di cui al punto
3). Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007 (anno 2008 per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) può essere assunta, come imposta
del periodo precedente (2007) quella ricalcolata sulla base delle nuove deduzioni assumendo quella di cui al punto 3) in misura intera e per tutto il periodo d’imposta.
Aliquota Irap in agricoltura
Per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota è stabilita nella misura del 3.75%.
Aggregazioni
aziendali
Agevolazioni
in materia
di aggregazioni
aziendali
(Fusioni,
Scissioni,
Conferimenti)
La norma intende incentivare esclusivamente le aggregazioni aziendali tra terzi, non legati tra loro
da alcun vincolo partecipativo, attraverso il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a titolo
di avviamento ovvero di beni strumentali materiali e/o immateriali, fino a concorrenza di un massimo complessivo di 5 milioni di euro, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo
da concambio risultante da operazioni di fusione e scissione effettuate nel biennio 2007-2008.
Il soggetto risultante dall’operazione di fusione o di scissione deve essere necessariamente un
soggetto previsto dall’art. 73 c.1 lett. a) (S.p.a.; S.a.a.; S.r.l.; soc.coop.; soc. mutua assicurazione), pena la non spettanza del beneficio.
Il beneficio viene esteso, alle medesime condizioni, anche ai maggiori valori (a titolo di avviamento
e/o beni strumentali materiali e/ immateriali) iscritti dal conferitario a seguito di operazioni di
conferimenti neutrali ai sensi dell’art. 176 Tuir.
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Aggregazioni
aziendali
segue ...
Condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione
L’agevolazione spetta alla condizione che:
✒ all’operazione di aggregazione partecipino solo imprese operative da almeno due anni;
✒ le imprese che partecipano alla operazione di fusione, scissione o conferimento non appartengano al medesimo gruppo societario.
Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione (anche minimo)
ed i soggetti controllati, anche indirettamente, da uno stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 Cod.
Civ. (Controllo di fatto e di diritto).
Tali condizioni devono esistere non solo al momento dell’operazione, ma ininterrottamente nei due
anni precedenti.
✔ L’agevolazione è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una apposita istanza preventiva.
Per l’accertamento, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Decadenza dall’agevolazione
Decade dall’agevolazione la società risultante dall’operazione di aggregazione aziendale che nei
primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, conferimenti e scambi di partecipazioni anche con soggetti non residenti ovvero che cede i beni iscritti o rivalutati in conseguenza dell’agevolazione.
Il recupero delle maggiori imposte Ires/Irap dovute per gli esercizi precedenti a seguito della decadenza dell’agevolazione vanno liquidate e versate, senza applicazione di sanzioni e di interessi,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dal beneficio.
Per il mantenimento dell’agevolazione viene, comunque, prevista la possibilità di presentare apposita istanza di interpello ai sensi del comma del comma 8 dell’art. 37 bis del DPR 600/73 (Disposizioni antielusive).
Frigoriferi
Detrazione
per sostituzione
di frigoriferi,
congelatori e loro
combinazioni
Efficienza
energetica
Deduzione
dal reddito
di impresa
per interventi
di efficienza
energetica
TV digitale
Detrazione
per acquisto
di apparecchio
TV digitale
Per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi
analoghi di classe energetica non inferiore ad A+ è prevista una detrazione dall’imposta lorda, in un’unica rata, pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Il valore massimo della detrazione è pari a € 200 per ciascun apparecchio.
Beneficiari della detrazione sono tutti i contribuenti, persone fisiche e non, anche
in esercizio di impresa, qualora la spesa, opportunamente documentata, sia sostenuta entro il 31
dicembre 2007.
Ai soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale che in forma societaria, nel
settore del commercio, spetta una ulteriore deduzione dal reddito di impresa nella misura del 36%
dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica nel campo dell’illuminazione eseguiti nei
due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, e cioè nel 2007 e 2008 in
caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e terzo
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della citata deduzione.
Alle persone fisiche che acquistino entro il 31/12/2007 un apparecchio televisivo
dotato di sintonizzatore digitale integrato, spetta una detrazione dall’imposta
lorda pari al 20% delle spese sostenute, nel limite di € 1.000, e rimaste effettivamente a loro carico, a condizione che dimostrino di essere in regola con il
pagamento del canone di abbonamento TV per l’anno 2007.
L’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il periodo di imposta 2008 deve essere determinato con riferimento all’imposta del periodo precedente ricalcolata senza tenere conto della
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TV digitale
segue ...
Motori
potenza
elettrica
e inverter
Detrazione
per acquisto,
installazione
di motori
ad elevata
efficienza
di potenza
elettrica e inverter
Nuovi
edifici
Obbligo
di installazione
di pannelli
fotovoltaici
presente detrazione.
La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di apposito decreto
del Ministro delle comunicazioni che, di concerto con il Ministro dell’economia e
dello sviluppo, definisca:
✒ le caratteristiche tecniche degli apparecchi TV
✒ le modalità di applicazione delle disposizioni agevolative in commento.
Il termine per l’adozione del provvedimento è fissato nel giorno 28 febbraio 2007.
Ai contribuenti che, entro il 31 dicembre 2007, sostengano spese, opportunamente documentate,
per l’acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e
90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda, in un’unica rata, nella
misura del 20% degli importi rimasti a carico. Il valore della detrazione non potrà superare in ogni
caso € 1.500 per ciascun motore.
Analoga detrazione spetta ai contribuenti in riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2007, ed opportunamente documentate, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter)
su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW. Il valore massimo della detrazione è
di € 1.500 per intervento.
Entro il 28 febbraio 2007 apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze dovrà definire:
✑ le caratteristiche tecniche dei motori ad elevata efficienza e dei variatori di velocità (inverter);
✑ i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità;
✑ le modalità di applicazione delle disposizioni agevolative;
✑ la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
Nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, è stato inserito l’obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica che garantiscano una produzione non inferiore a
0,2 Kw per ciascuna unità abitativa.
Contributo
per la
costruzione
di edifici ad alta
efficienza
energetica
Viene concesso un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di
volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, che conseguono un risparmio energetico
individuato in apposite tabelle.
I lavori devono avere inizio entro il 31 dicembre 2007 e terminare entro i tre anni successivi.
Il contributo è pari al 55% dei maggiori costi sostenuti per conseguire il risparmio energetico,
incluse le maggiori spese di progettazione.
Con apposito decreto saranno fissate le modalità di applicazione dell’agevolazione tenuto conto
che, a tale scopo, è stato istituito un apposito Fondo.
Ricerca
A decorrere dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31.12.2006 e fino alla chiusura
del periodo d’imposta del periodo d’imposta in corso al 31.12.2009 alle imprese è attribuito un
credito d’imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per l’attività di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo, elevabile al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti
stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Il bonus sarà concesso alle imprese per costi non superiori a 15 milioni di euro
L’efficacia del credito d’imposta è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Credito
d’imposta
per ricerca
industriale
e sviluppo
precompetitivo
Per maggiori informazioni: Cna Produzione Bologna Claudio Pazzaglia
Tel.051-299.337 Fax 051-299.295 E.mail: [email protected]
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Finanziaria 2007: la responsabilità solidale
negli appalti, le nuove sanzioni e gli obblighi
di comunicazione nei rapporti di lavoro
La legge finanziaria 2007 contiene numerose disposizioni relative ai rapporti di lavoro, tre le quali meritano
particolare attenzione quelle in materia di sanzioni, appalti e comunicazioni attinenti ai rapporti di lavoro.
Sanzioni in materia di lavoro
Il comma 1177 della legge n. 296/2007 (finanziaria 2007),
dispone la modifica degli importi delle sanzioni previste
Tipologie delle infrazioni
in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.
L’entità del regime sanzionatorio in materia di lavoro
e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è divenuto alquanto oneroso; pertanto, è opportuno che i datori di
lavoro prendano atto del nuovo regime sanzionatorio e
adottino i dovuti comportamenti per evitare dette sanzioni.
Vecchia sanzione
(in vigore fino al 31/12/2006)
Nuova sanzione
(in vigore dal 1/1/2007)
Da € 25 a € 154
Da € 125 a € 770
nel caso in cui la violazione interessi più di 5
dipendenti ricorrono le ipotesi aggravate
Da € 154 a € 1.032
Da € 770 a € 5.160
Omessa tenuta e registrazione del registro infortuni
Da € 516 a € 3.098
Da € 2.580 a € 15.490
Lavoranti a domicilio: omessa istituzione del libro
matricola dei lavoranti a domicilio
Da € 258 a € 1.549
Da € 1.290 a € 7.745
Lavoranti a domicilio: omessa consegna del libretto
di controllo al lavorante a domicilio
Da € 258 a € 1.549
Da € 1.290 a € 7.745
Omessa presentazione del rapporto biennale del
personale uomo/donna (per imprese con più
di 100 dipendenti)
Da € 103 a € 516
Da € 515 a € 2.580
Omessa erogazione dell’indennità di malattia
o di maternità da parte del datore di lavoro, entro
i termini previsti
€ 25
per ciascun lavoratore
€ 125
per ciascun lavoratore
Da € 51 a € 516
Da € 255 a € 2.580
Da € 103 a € 1.032
Da € 515 a € 5.160
Omessa o irregolare registrazione sui libri matricola
e paga*
Assegno nucleo familiare:
1) mancata registrazione sul libro matricola e paga
2) omessa corresponsione dell’assegno al lavoratore
* la sanzione scatta ogni volta che è rilevata un’omessa regolarità di compilazione delle buste paga in violazione di disposizioni
contrattuali e normative.
Di seguito si segnalano due aspetti meritevoli di ulteriori
precisazioni rispetto al prospetto sopra riportato:
1) Libri matricola e paga: l’omessa istituzione e
l’omessa esibizione di detti libri è punita con la sanzione da 4.000€ a 12.000€, non è ammessa la procedura della diffida. In precedenza, tale mancanza
era punita con una sanzione generica da 25 a 154€.
2) Denuncia di infortunio: l’infortunio deve essere
comunicato all’istituto assicuratore e all’autorità di
pubblica sicurezza entro due giorni dal momento in
cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua
indennizzabilità. La sanzione prevista in precedenza andava da € 258 a € 1.549, mentre la sanzione
attuale varia da € 1.290 a € 7.745.
Pertanto, per ciò che riguarda gli adempimenti indicati
ai due punti precedenti, è opportuno che il datore di
lavoro provveda nel rispetto della tempistica prevista
ad effettuare tali adempimenti a proprio carico, in considerazione dell’entità del nuovo regime sanzionatorio.
Nuovi adempimenti
per il collocamento ordinario
Il comma 1180 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007
dispone l’obbligo di comunicazione preventiva
dell’instaurazione dei rapporti di lavoro. L’obbligo
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segue ...
interessa tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli dei settori agricolo, dello spettacolo, del lavoro domestico, marittimo e i soggetti ospitanti tirocinanti; sono interessati anche i datori che occupano lavoratori
disabili, extracee e le qualifiche dirigenziali. Il nuovo adempimento della comunicazione preventiva di assunzione interessa anche gli agenti
e rappresentanti.
Sono interessati dalla comunicazione preventiva i rapporti di lavoro subordinato, Co.co.pro., socio lavoratore di cooperativa, associato in partecipazione con apporto lavorativo,
tirocini di formazione e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
La comunicazione:
1. è da effettuarsi entro le 24:00
del giorno antecedente, anche se domenica, a quello di effettiva instaurazione dei rapporti
di lavoro;
2. va presentata al servizio
territorialmente competente
nel cui ambito territoriale è
ubicata la sede di lavoro;
3. deve effettuarsi con documentazione recante data certa di
trasmissione (intesa come momento dell’invio), quali fax, e-mail,
raccomandata a/r, ecc…;
4. contiene: i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione
(la data di iscrizione nei libri obbligatori), la data di cessazione nel caso di rapporto a tempo
determinato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
Nelle ipotesi di urgenze connesse ad esigenze produttive, il
datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente anche in via telematica o documenti aventi data certa, nome e generalità del lavoratore, generalità del
datore e data di inizio dell’attività;
entro i cinque giorni successivi da
tale data dovranno essere comunicati i dati mancanti tramite moduli-
stica ufficiale. In generale, il datore
di lavoro è ancora tenuto alla comunicazione della DNA all’INAIL,
contestualmente all’instaurazione
del rapporto di lavoro, esclusivamente attraverso strumenti informatici.
Oltre all’obbligo di comunicazione
preventiva dell’assunzione, la finanziaria introduce l’obbligo di comunicazione della cessazione dei
rapporti di lavoro entro i cinque
giorni successivi alla cessazione,
nei casi di rapporti a tempo indeterminato e nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da
quella comunicata all’atto dell’assunzione.
Le sanzioni amministrative previste dalla legge n.296/2007 al comma
1185, per la violazione degli obblighi di comunicazione variano da
euro 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato.
Tale sanzione non è soggetta al beneficio rappresentato dalla riduzione del 50% in caso di adempimento
spontaneo entro 5 gg. dall’omissione.
In tema di comunicazioni inerenti i
rapporti di lavoro, la finanziaria introduce l’obbligo di comunicare entro 5 giorni le seguenti ipotesi di
variazioni:
✒ trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
✒ proroga del termine inizialmente
fissato;
✒ trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
✒ trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
✒ trasformazione da contratto di
apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
✒ trasformazione da C.F.L. (e inserimento) a contratto a tempo indeterminato;
✒ trasferimento del lavoratore;
✒ distacco del lavoratore;
✒ modifica della ragione sociale del
datore di lavoro;
✒ trasferimento d’azienda o di ramo
di essa.
La comunicazione di tali ipotesi di
variazione del rapporto di lavoro dovrebbe già essere effettuata, ma è
attesa l’emanazione di un decreto
ministeriale, contenente indicazioni
circa il modello da utilizzare per effettuare dette comunicazioni e le
sanzioni amministrative per l’omesso adempimento, quindi che ne renda effettiva l’obbligatorietà.
Nuove modifiche
alle normative
sui contratti di appalto
e subappalto
Alle modifiche intervenute con la legge 248/2006 in materia di responsabilità solidale fra appaltatore
e subappaltatore – che estendevano il vincolo di solidarietà relativo
alle retribuzioni e alle spettanze
previdenziali e assicurative, anche
alle ritenute fiscali – la legge finanziaria 2007 apporta dei cambiamenti
all’art. 29 del D.lgs. n. 276/03.
In particolare:
1. l’obbligo solidale relativo alla
corresponsione di retribuzioni e
contributi ai lavoratori, riguarda
non solo il committente e
l’appaltatore ma anche eventuali
subappaltatori;
2. l’obbligo solidale si estende
fino a due anni dalla cessazione dell’appalto e non più al solo
primo anno successivo;
3. la solidarietà si estende anche
per i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore
o del subappaltatore, non risulti
indennizzato dall’INAIL.
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speciale finanziaria 2007