FACOLTA’ DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE
Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 67554025
CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
anno accademico 2006-2007
bozza del 23 MAGGIO 2007
GIAN PAOLO GAMBERINI
MANUEL DEMONTIS
ANTONELLA PERALTA
i Ponteggi Metallici
(Analisi dei Rischi)
(Modulo 6h)
OPERE PROVVISIONALI
Per opere provvisionali si intendono tutti quegli apprestamenti ausiliari alla
esecuzione dei lavori edili (costruzione, montaggio, riparazione, manutenzione,
demolizione) contraddistinti dal carattere della non continuità in quanto destinati ad
essere rimossi e smantellati non appena cessata la necessità per la quale sono stati
eretti. E’ anche vero che sovente ci si trova di fronte ad opere importanti, di notevole
entità, il cui apprestamento rientra a tutti gli effetti nella categoria dei lavori edili
strettamente intesi, quindi non bisogna dimenticare la necessità di attuare, durante la
loro messa in opera, una serie di cautele di prevenzione ed antinfortunistiche
specifiche.
Tramite le opere provvisionali in cantiere, oltre all’opera da erigere, viene a
configurarsi, attorno all’edificio in corso di costruzione o rifacimento, un secondo
ordine di opere e di attrezzature la presenza e l’utilizzo delle quali é condizione
necessaria non solo per la realizzazione del progetto, ma per garantire la sicurezza dei
lavoratori. Trattasi, pertanto, di opere di fondamentale e vitale importanza, da tenere
nel giusto conto ad ogni livello: progettuale, di messa in opera e conservativo. Per
questo il loro inserimento nella stesura dei “piani di sicurezza” é questione dalla quale
non si può prescindere, costituendo anzi uno degli aspetti più significativi nella
valutazione, sotto il profilo dell’antinfortunistica, del piano stesso.
Considerato l’uso a cui le opere provvisionali sono destinate, esse vengono distinte
in:
♦ opere di servizio per il transito, lo stazionamento ed il sostegno sicuro, durante
il lavoro, di persone, cose, attrezzi, materiali ed apparecchi di sollevamento.
Tipico esempio il ponteggio.
♦ opere di servizio per impedire la precipitazione dall’alto di persone e materiali
che possono cadere dalle opere stesse. Tipici esempi i piani di arresto a sbalzo e
le mantovane.
♦ opere di servizio per trattenere in posizione sicura e inamovibile le parti di opera
in costruzione fino a quando non siano pronte ad autosostenersi. Tipici esempi
le casseforme, le armature e le centine.
Si tratta di una distinzione più formale che di sostanza, infatti non é infrequente il
caso in cui un medesimo apprestamento svolga più di una funzione nello stesso
tempo.
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Volendo classificare le opere provvisionali in base ai materiali con cui sono
realizzate si possono individuare due categorie:
♦ opere in legno e
♦ opere in metallo.
E’ ovvio che le opere provvisionali non debbono venir meno ad uno dei requisiti
fondamentali per cui sono realizzate, cioè la sicurezza. Non devono, quindi, loro
stesse essere causa di infortuni. Purtroppo la realtà é lontana da questo risultato,
infatti é proprio nel campo di utilizzo di queste opere che si registra un gran numero
di incidenti in cantiere. Per questo motivo devono essere caratterizzate da alcuni
criteri logici:
• risultare efficaci per tutto il tempo della loro esistenza,
• essere stabili,
• essere realizzate in modo idoneo alle necessità e con materiale controllato,
resistente, adeguatamente dimensionato,
• essere collegate intrinsecamente e, quando é il caso, reciprocamente fra loro in
modo certo,
• essere montate e poste in uso da personale esperto, sotto la sorveglianza di un
preposto competente e responsabile,
• venir conservate e mantenute in efficienza per l’intera durata del lavoro.
E’, infine, fondamentale ricordare un principio di grande importanza, secondo il
quale tutte le volte in cui venga a mancare il supporto della tradizione tecnica, della
conoscenza e del proporzionamento dei materiali in uso oppure l’opera in questione
costituisca qualcosa di nuovo e particolare, diventa assolutamente necessario affidarsi a
calcoli di verifica e controllo, tanto per il legname che per i materiali metallici.
Ciò premesso, consideriamo ora quali sono le opere, gli apprestamenti e le
attrezzature provvisionali di maggiore e più frequente utilizzo in ambito cantieristico.
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I PONTEGGI METALLICI
Nei lavori eseguiti ad un‘altezza superiore a m. 2 si devono adottare, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali o, comunque, precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose.
(Art. 16 DPR 164)
Fra le opere provvisionali, da allestire a seconda dei casi e delle necessità, quella più
comunemente usata è il ponteggio fisso in legno o metallo.
Oggi l’uso del ponteggio in legno è ormai quasi completamente abbandonato.
Vengono utilizzati soprattutto ponteggi metallici, il cui impiego è subordinato
all’osservanza delle norme contenute nel DPR 164/56 e nelle istruzioni per il
montaggio, impiego e smontaggio indicate dal Ministero del Lavoro.
I ponteggi metallici disponibili sul mercato sono di due tipi:
ƒ a tubi e giunti,
ƒ a telai prefabbricati del tipo chiuso, a portale, ad acca.
Consistono in una serie di diversi elementi costitutivi da collegare fra loro al fine di
ottenere una struttura rigida in grado di crescere non solo in senso verticale ma anche
orizzontalmente, adattandosi con grande facilità e modularmente alle caratteristiche
geometriche e dimensionali dell’edificio da erigere.
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Figura 1. Esempio di ponteggio metallico
L’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
Mentre per i ponteggi in legno non esistono particolari restrizioni di messa in opera
o controlli strutturali, salvo quelli imposti dalla buona tecnica, dalla tradizione
costruttiva e dai dettami della norma legislativa (art. 7 DPR 164 e artt. 16-29 DPR
164), i ponteggi metallici sono soggetti a rigorosi criteri costruttivi e di applicazione.
Possono essere commercializzati ed impiegati solo dopo che il fabbricante ne ha
ottenuto l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro. Essa scaturisce come risultato
finale di una serie di calcoli e prove sperimentali effettuate sia sulle singole
componenti del ponteggio che sulle conformazioni tipo indicate dal costruttore.
L’autorizzazione ministeriale è un documento che fa parte integrante del ponteggio
e deve essere rilasciata, in copia conforme con i relativi allegati, dal venditore
all’acquirente all’atto della cessione del ponteggio.
Trattasi, tra l’altro, di documentazione da tenere sempre in cantiere, unitamente al
disegno esecutivo firmato (per accertata conformità allo schema-tipo autorizzato dal
responsabile del cantiere) e, quando il caso, alla eventuale relazione di calcolo.
(Artt. 30 e 33 DPR 164)
Questo anche perché all'interno della autorizzazione sono previsti:
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego,
istruzioni per le prove di carico del ponteggio,
istruzioni per montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio,
schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di
sovraccarico, altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati per i quali
non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Ponteggi sprovvisti di autorizzazione non possono essere né prodotti né
commercializzati o concessi in uso.
(Art. 7 DPR 164)
L’autorizzazione ministeriale garantisce comunque e soltanto situazioni
“assodate” in cui, per condizioni normali di impiego, è assicurata la stabilità della
struttura. E cioè strutture:
9 alte fino a m. 20, misurati dal piano di appoggio delle basette
all’estradosso del piano più alto di lavoro,
9 conformi agli schemi-tipo riportati nel libretto di autorizzazione,
9 comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a
quello riportato negli schemi-tipo,
9 con gli ancoraggi conformi alle soluzioni proposte nella autorizzazione e
posti in ragione di almeno uno ogni mq. 22,
9 con sovraccarico complessivo in proiezione verticale non superiore a
quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio,
9 con superficie esposta all’azione del vento non superiore per ciascun
modulo (m. 1.80 x 1.80 per i ponteggi a tubi e giunti e m. 1.80 x 2
oppure 2.50 x 2 per i ponteggi a telai prefabbricati) a quella prevista nella
verifica di stabilità,
9 con i collegamenti (attacchi) bloccati mediante l’attivazione dei
dispositivi di sicurezza.
I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle condizioni indicate
non garantiscono il livello di sicurezza presupposto per ricevere l’autorizzazione
ministeriale.
SCHEMI TIPO E RELAZIONE DI CALCOLO
Ne consegue che in ponteggi superiori a m. 20, di notevole complessità o fuori dagli
schemi-tipo (come indicati nella autorizzazione) discende l’obbligo della stesura di una
specifica verifica di calcolo e della redazione del disegno esecutivo, redatti e firmati da
ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione.
(Art. 32 DPR 164)
Quando si è all’interno degli schemi-tipo la firma e le generalità possono essere
quelle del responsabile di cantiere.
5
Figura 2. Schema di ponteggio metallico prefabbricato con telai ad "H"
Il calcolo va redatto attenendosi alle istruzioni approvate nella autorizzazione
ministeriale.
Poiché nella valutazione delle ipotesi di carico la considerazione circa il
sovraccarico dovuto a neve ed a vento si fonda su schemi semplificativi, anche nel caso
di ponteggio inferiore in altezza a m. 20 è necessario effettuare un apposito calcolo
qualora, per l’esposizione e l’altitudine della località, debbano ricorrere condizioni
particolarmente severe di vento e neve.
(Circ. Gennaio 1969)
Anche in caso di ponteggio misto (salvo che la cosa non sia esplicitamente prevista
dalla autorizzazione ministeriale) è necessario dotarsi di specifico progetto. Si deve,
infatti, tenere presente che non è consentito utilizzare elementi facenti parte di
ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorché si tratti di elementi di ponteggi
autorizzati, in quanto si tratterebbe di realizzazione difforme dagli schemi autorizzati.
(Circ. 149/85 e art. 30 DPR 164)
D’altro canto, dall’assemblaggio di parti di per sé giudicate idonee in sede di
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autorizzazione, non necessariamente deriva l’idoneità dell’opera presa nel suo
complesso, a maggior ragione dove si considerino i problemi di incompatibilità
dimensionale fra i vari elementi.
E’ vietato montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticciati, teloni, reti o
altre schermature, a meno che non si siano prese le necessarie cautele costruttive
(aumento degli ancoraggi, diagonali), sulla base di un calcolo firmato, in relazione
all’azione del vento presumibile per la zona dove il ponteggio è installato.
(Circ. 149/85 e Norme CNR-UNI 10012/67 p.3-4)
Le autorizzazioni ministeriali si limitano all’altezza di m. 20 perché gli elementi
costitutivi ed il ponteggio nel suo insieme rappresentano strutture caratterizzate da
notevole altezza ed elevata mobilità dei nodi dei telai che le costituiscono. L’insieme
presenta, quindi, alcune incertezze che si risolvono a priori con ipotesi semplificative
sulla base di prove pratiche. Questa indeterminatezza nel comportamento strutturale
non esclude rischi di crollo improvviso difficilmente valutabili.
A seguito delle prove sperimentali, si fissano i limiti di impiego e, quindi, i carichi
(impalcati carichi e scarichi) che possono insistere sulla stessa verticale. Va da sé che
l’aumento degli impalcati rispetto a quelli autorizzati comporta una progressiva
riduzione del grado di sicurezza.
MARCHIO DI FABBRICA
Il ponteggio metallico si compone di una serie di parti o elementi.
Tra i molti ricordiamo: basetta, spinotto, montante, corrente, traverso, diagonale,
giunto, fermatavole, mensola, piano di calpestio metallico, telaio, attacco per il
collegamento dei telai.
Su questi elementi deve comparire inciso o in rilievo il nome o il marchio del
fabbricante.
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Figura 3. Ponteggio metallico
Sovente, soprattutto nel caso di elementi marchiati con punzonatura a freddo e in
presenza di una scarsa manutenzione, nome e marchio non risultano più identificabili
come autorizzati. Volendo continuare ad utilizzarli lo si potrà fare a fronte di una
relazione tecnica firmata, anche nel caso di ponteggio eretto secondo uno schema-tipo.
In questo caso il ponteggio andrà considerato alla stregua di una normale struttura
metallica (soggetta alle norme di calcolo CNR-UNI 10011).
Prima di partire con il cantiere diventa importante valutare quale tipo di ponteggio
sia meglio impiegare, in relazione ai luoghi, allo spazio disponibile e, in particolare, al
contesto entro cui si deve operare.
La scelta del tipo di ponteggio fa parte, inoltre, delle considerazioni che fanno capo
al piano di sicurezza, quando è il caso debba essere redatto.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio assumono particolare
importanza.
(Artt. 17 e 36 DPR 164)
Possono, in linea di massima seguire questo andamento:
1. presenza continua di un preposto che sorvegli le operazioni di persona e dia
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le opportune indicazioni ai montatori, assicurandosi che il ponteggio venga
assemblato conformemente al progetto ed a regola d’arte,
2. le operazioni devono essere eseguite da personale pratico ed idoneo che si
trovi in condizioni fisiche soddisfacenti al momento dell’effettuazione dei
lavori,
3. il personale deve essere dotato di attrezzi appropriati (chiavi a doppia
stella/dinamometriche), da riporre in apposita custodia e dotati di eventuale
dispositivo contro la caduta accidentale,
4. devono essere usati i mezzi personali di protezione: caschetto, scarpe
(antiscivolo, flessibili, robuste), cintura di sicurezza. Non è da ritenersi
idonea la cintura semplice di trattenuta. Deve essere con bretelle e cosciali
(imbracatura) ed essere eventualmente integrata con sistemi pratici di
aggancio (tipo “pinze”) le cui caratteristiche di resistenza allo strappo siano
garantite da certificazione rilasciata da istituto riconosciuto.
(Art. 24 DPR 547 e Art.36 DPR 164 e Art. 10 DPR 164)
5. gli elementi del ponteggio da utilizzare devono essere controllati prima del
loro impiego allo scopo di eliminare quelli che presentino deformazioni,
rotture e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio. Gli
elementi insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici non devono
essere impiegati;
(Art. 7 DPR 164)
6. rispetto della successione delle fasi di montaggio così come indicato dal
costruttore al capo VI della autorizzazione ministeriale. Il tutto, quando
necessario, coordinato con l’eventuale piano di sicurezza;
7. nel corso del montaggio si devono costantemente verificare:
ƒ la distanza fra ponteggio ed edificio,
ƒ la verticalità dei montanti,
ƒ l’orizzontalità dei correnti e dei traversi,
ƒ l’assetto operativo dei dispositivi di collegamento,
ƒ la messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali seguendo il normale
progredire del montaggio ed in conformità ai disegni esecutivi,
ƒ che il traverso più alto del ponteggio in corso di montaggio non superi di
m. 4 l’ultimo ordine di ancoraggi,
8. movimentazione sicura dei carichi (elementi del ponteggio, tavole di legno),
con idonea imbracatura, per evitare lo svincolo e la caduta accidentale;
(Art. 181 DPR 547)
9. per l’accesso ai vari piani del ponteggio e delle impalcature ci si deve servire
di scale a mano o prefabbricate che, comunque, non devono essere poste
l’una in prosecuzione dell’altra. Devono, inoltre, essere più lunghe di m. 1
rispetto al piano di arrivo anche ricorrendo al prolungamento di un solo
9
montante ed essere vincolate contro gli sbandamenti.
10. divieto di salire o scendere lungo i montanti,
(Art. 8 DPR 164)
(Art. 38 DPR 164)
11. divieto di gettare dall’alto elementi del ponteggio,
(Art. 38 DPR 164)
12. divieto di sostare sotto i carichi sospesi,
(Art. 186 DPR 547)
13. delimitazione della zona di montaggio, per evitare danni a cose e persone
estranee al cantiere.
In generale per un corretto e sicuro montaggio si deve, rispettando le istruzioni
riportate nei libretti, prima di tutto eseguire il tracciamento della struttura, dopo aver
posizionato i montanti di base si attua il primo orizzontamento e si posizionano gli
ancoraggi.
Si prosegue al montaggio degli elementi costituenti il ponteggio osservando le
seguenti istruzioni.
Figura 4. Esempio di ponteggio metallico a telaio prefabbricato
Per ponteggi metallici a telaio prefabbricato:
• i telai portanti verticali devono avere i montanti collegati assialmente in
modo che gli stessi siano atti a resistere agli sforzi di trazione alla spinta di
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•
•
•
•
collegamento;
i correnti, le diagonali, le travette per varchi e passi carrai, i parasassi devono
essere collegati almeno in due punti e il dispositivo di collegamento deve
realizzare l’unione degli elementi in modo tale che la separazione degli stessi
possa essere attuata solo con intervento volontario;
il collegamento longitudinale dei telai va realizzato montando due correnti
per modulo posto sulla facciata interna del ponteggio ed uno su quella
esterna;
la controventatura del piano orizzontale va realizzata con un semplice ordine
di diagonali in pianta ogni due piani di ponteggio;
la controventatura di facciata va realizzata con una diagonale per modulo;
quando sia necessario utilizzare altri elementi di ponteggio a tubi e giunti per
realizzare il livellamento dei piani di partenza per ponteggi a telaio oppure
particolari partenze del ponteggio stesso o per ottenere aperture diverse, è
necessario che gli elementi a tubi e giunti appartengano ad un unico tipo di
ponteggio autorizzato e che sia possibile la normale giunzione tra elementi a
tubi e giunti ed elementi a telaio senza ricorso a soluzioni di ripiego o all’uso
di elementi di raccordo non previsti nell'autorizzazione.
Per ponteggi metallici a tubi e giunti:
• ogni tubo deve avere almeno due giunti e le giunzioni assiali devono essere
dotate di spinotto;
• se le giunzioni assiali sono previste in mezzeria dei giunti ortogonali, occorre
che vi sia uno sfalsamento delle stesse rispetto ai nodi strutturali;
• se invece le stesse giunzioni assiali sono previste fuori dei nodi strutturali esse
devono distare almeno 60 centimetri da tali nodi;
• nel caso di installazione di mezzi di sollevamento che inducono trazione nei
montanti è necessario utilizzare giunti resistenti a trazione che devono essere
utilizzati anche nei nodi delle diagonali;
• i montanti devono superare di almeno 1,2 metri l’ultimo impalcato o il piano
di gronda;
• le diagonali sul piano di facciata devono partire dal piede dei montanti e
devono essere fissate a tutti i traversi e montanti che incontrano.
Per tutti i tipi di ponteggio gli ancoraggi devono essere disposti, per numero e
intervallo, seguendo le istruzioni delle autorizzazioni ministeriali salvo il caso di
calcolo specifico.
Il montaggio degli impalcati deve essere realizzato dall’impalcato sottostante
curando che i dispositivi di blocco sui traversi siano attivati. Se non è prevista la
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presenza di impalcati a tutti i piani, il loro montaggio e smontaggio deve essere
effettuato dal piano di ponteggio provvisorio realizzato immediatamente sotto. Tale
impalcato provvisorio deve essere realizzato da un campo di ponteggio costituito
dall’impalcato relativo al sistema di accesso definitivo provvisto di botola.
Nella zona interessata al montaggio o allo smontaggio si dovrà interdire, con
idonei sbarramenti, l’avvicinamento, la sosta ed il transito alle persone non
addette.
Lo smontaggio deve avvenire gradualmente dall’alto verso il basso senza
pregiudicare la stabilità dell’opera; è consigliabile asportare le incrostazioni da
calcinaccio o da malta presenti sugli elementi nonché ingrassare i bulloni dei morsetti
di serraggio. Gli elementi del ponteggio devono essere calati con mezzi opportuni
senza gettarli e gli addetti devono usare i mezzi di protezione individuale idonei.
Una volta eretto, in base a quanto indicato dalla autorizzazione ministeriale,
secondo uno schema-tipo o attenendosi alle indicazioni di progetto, il ponteggio va
conservato in buone condizioni. Ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche va revisionato sotto il diretto controllo del responsabile del cantiere.
(Art. 37 DPR 164)
Un aspetto non trascurabile ai fini della sicurezza durante le operazioni di
montaggio e smontaggio di un ponteggio metallico è la facilità con la quale il
personale addetto riesce a spostare e sollevare i singoli elementi. È evidente come la
movimentazione di pezzi pesanti o ingombranti (in spazi ristretti ed a quote elevate)
sia fonte di molteplici pericoli, tra i quali:
♦ il mancato trattenimento degli elementi,
♦ la caduta di pezzi di ponteggio dall’alto,
♦ l’affaticamento e lo sbilanciamento degli operai,
♦ l’ingombro della visuale durante il trasporto,
♦ l’urto accidentale di persone e oggetti circostanti.
Per questo motivo le ditte produttrici di ponteggi metallici hanno posto una certa
attenzione allo studio ed alla fabbricazione di prodotti sufficientemente leggeri e
maneggevoli.
La maggiore innovazione tecnica degli ultimi tempi sul fronte della leggerezza è
dovuta all’introduzione di ponteggi in alluminio, utilizzati da tempo in altre
Nazioni (segnatamente in Germania) e comparsi in Italia soltanto di recente. Questo
ritardo è stato determinato dalla necessità di mettere a punto dei criteri di prova,
verifica, controllo e collaudo inesistenti nel nostro Paese per questo tipo di prodotto.
Un ponteggio in alluminio pesa meno della metà di un ponteggio in acciaio di pari
dimensioni, tuttavia i ponteggi tradizionali in acciaio zincato sono ad oggi (e
sicuramente rimarranno a lungo) i più diffusi. Quelli a telai prefabbricati, sebbene si
prestino ad un rapido montaggio, sono più direttamente investiti dal problema della
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maneggevolezza dei singoli componenti rispetto ai tipi a tubi e giunti.
Nella tabella seguente sono riportate le masse dei principali componenti di un
ponteggio prefabbricato, laddove è stato reperito uno scarto significativo si sono
evidenziati il valore minimo e quello massimo, altrimenti il valore tabellato deve
intendersi come medio.
Componente
Massa (kg)
Componente
Massa (kg)
Telaio a portale (larghezza 70 cm)
17,00
Tavola fermapiede (lunghezza 180 cm)
4,10-4,40
Telaio a portale (larghezza 105 cm) -
18,30
Tavola fermapiede (lunghezza 250 cm)
5,60 - 7,80
Telaio ad "H" (larghezza 105 cm)
12,70 18,50
Telaio parapetto (lunghezza 180
cm)
Telaio parapetto (lunghezza 250
cm)
Parapetto testata (lunghezza 105
cm)
Impalcato prefabbricato (lunghezza 180
cm)
Impalcato prefabbricato (lunghezza 250
6,00-9,00
cm)
11,30
14,00 - 14,50
18,60 - 21,40
Diagonale pianta (lunghezza 180 cm)
2,50 - 2,90
8,40 - 8,90 Diagonale pianta (lunghezza 250 cm)
3,70 - 5,90
Corrente (lunghezza 180 cm)
2,30 - 5,30 Diagonale facciata (per modulo da 180 cm) 2,50 - 7,50
Corrente (lunghezza 250 cm)
4,60 - 7,80 Diagonale facciata (per modulo da 250 cm) 4,80 - 8,70
Scala d’accesso (altezza 200 cm)
7,00-9,30 Trave passo carraio (lunghezza 2 x 180 cm) 29,00 - 33,50
Parasassi
10,20 -14,00 Trave passo carraio (lunghezza 2 x 250 cm)
41,00
Si può notare come ci siano delle differenze, talora non trascurabili, tra i pesi di
elementi quasi identici, a tal proposito sarebbe auspicabile che i produttori inserissero
nei libretti di autorizzazione ministeriale, in modo chiaro e leggibile, i dati sulla massa
dei vari pezzi, questi dati, non facendo parte del contenuto obbligatorio del libretto,
sono spesso presentati in forma poco evidente o omessi del tutto.
Un discorso più approfondito meritano gli impalcati da ponteggio.
Sono da tempo in uso le tavole in legno massiccio e gli elementi da impalcato in
acciaio e in alluminio, di recente introduzione sono invece gli impalcati a struttura
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metallica e piano di calpestio in legno multistrato (riconosciuti conformi alle
vigenti norme con DM del 19/9/2000, ma, di fatto, non ancora commercializzabili ed
utilizzabili in Italia a causa del protrarsi delle pratiche di rilascio delle necessarie
autorizzazioni ministeriali).
Questi ultimi sono prodotti prevalentemente da ditte tedesche e si propongono di
unire la resistenza meccanica dell’acciaio con la leggerezza del legno. La loro struttura
è formata da telai metallici rigidi (solitamente di acciaio trattato contro la corrosione,
più raramente di alluminio) recanti appositi ganci per il fissaggio allo scheletro del
ponteggio ed eventualmente irrigidimenti che consentono l’eliminazione della
diagonale in pianta. Il piano di calpestio è costituito da pannelli in legno multistrato
(l’essenza migliore sarebbe la betulla, resistente e flessibile, ma per contenere i costi si
utilizza prevalentemente l’abete) trattato in modo da migliorarne la resistenza
all’usura ed agli attacchi atmosferici. Lo spessore minimo fissato dalla norma per i
pannelli è di appena 9 millimetri, contro i 4 centimetri previsti dal DPR 164/1956 per
le tavole in legno massiccio, questa riduzione è dovuta alla presenza della struttura di
supporto metallico ed alla imposizione di regole precise sul confezionamento del
multistrato; per esempio il legname deve avere un’umidità relativa compresa tra il 5%
ed il 15% ed anche le colle devono rispondere a specifici requisiti stabiliti dal decreto.
Complessivamente il peso di un elemento a struttura metallica e legno multistrato
non si discosta granché da quello di una tavola massiccia di pari dimensioni, è circa
2/3 di quello di un elemento di acciaio e 4/3 di quello di un elemento di alluminio,
tuttavia questi ultimi non hanno avuto grande diffusione a causa del loro costo
elevato.
Nella tabella seguente è proposta una classifica dei vari tipi di impalcato
attualmente in uso secondo due criteri: l’economicità e la leggerezza.
Posizione
1°
Economicità
Legno massiccio
2°
Acciaio
3°
4°
Struttura metallica e legno
multistrato
Alluminio
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Leggerezza
Alluminio
Struttura metallica e legno
multistrato
Legno massiccio
Acciaio
Pi.M.U.S.: PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO
L'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03,
prevede, tra l'altro, che "Il datore di lavoro provveda a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità
del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati".
Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente
con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96, basati su elementi
che siano concretamente finalizzati all'innalzamento del livello di sicurezza durante
l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di ponteggi, è uscita la
circolare n°26 del 13/09/06 che indica quelli che sono i contenuti minimi del
Pi.M.U.S.
Le indicazione fornite da questa circolare sono finalizzate ad approfondire:
• descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio,
trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni
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generali, ovvero "piano di applicazione generalizzata"
• descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio,
trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni
puntuali, ovvero "istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio";
• descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio.
Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):
o planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del
ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
o modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio
(portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di
appoggio, ecc.),
o modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima
campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato,
distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
o descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con
esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai
relativi punti di ancoraggio,
16
o descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di
installazione ed uso,
o misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio,
di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n.
164/56,
o tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
o misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
o misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio,
riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione
delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti
particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette
istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e
foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10.Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e
durante l'uso.
LE COMPONENTI DI UN PONTEGGIO
La realizzazione di un ponteggio risulta, ovviamente, dall’assemblaggio delle sue
diverse componenti e costituisce nel suo insieme una vera e propria costruzione
complessa. Per questo deve avere un piano di appoggio di adeguata resistenza, mezzi
di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti e possedere una piena e totale stabilità.
Nella autorizzazione ministeriale, laddove vengono proposti gli schemi-tipo per il
montaggio, sono indicate in modo chiaro, in relazione a quanto previsto dalle norme,
le distanze e le disposizioni reciproche degli elementi metallici (basette, montanti,
correnti, traversi, diagonali).
17
Figura 5. Particolare della base di un ponteggio
Tubi, basette, spinotti
Tutti gli elementi costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non
inferiore a quello indicato nella autorizzazione ministeriale.
(Art. 35 DPR 164)
Sono maggiormente impiegati tubi del diametro di mm. 48.25 con spessore di mm.
3.25.
La resistenza del tubo è relativa alla qualità dell’acciaio, secondo quanto previsto e
riportato dalle norme CNR-UNI 10011.
Le aste possono essere in profilati o in tubi anche saldati con sistema continuo.
Le loro estremità devono essere lisce e senza sbavature per evitare ferite al personale
che le maneggia e terminare con sezioni ad angolo retto con l’asse dell’asta.
(Art. 35 DPR 164 e Art. 6 D.M.2.9.1968)
18
Figura 6. Particolare dell'appoggio a terra di un ponteggio
L’appoggio di testa del tubo contro parti resistenti, come il terreno, va fatto
interponendo le basette, costituite da piastre circolari o quadrate, di superficie minima
non inferiore a 18 volte quella del poligono circoscritto alla sezione del montante
stesso e con spessore sufficiente a resistere senza subire deformazioni. E’ concessa una
superficie di appoggio minore, comunque mai inferiore a cmq. 150, purché le
caratteristiche di resistenza della basetta siano attestate, da un laboratorio
riconosciuto, a seguito di apposite prove e siano corredate da elementi di ripartizione
(tavole in legno e non mattoni o blocchetti di cemento) con dimensioni e
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa.
(Art. 35 DPR 164 e Art. 5 D.M.2.9.1968)
Le basette sono munite di un dispositivo (spinotto) di collegamento con il
montante atto a centrare il carico e tale da non ingenerare momenti flettenti sul
montante. Gli spinotti vengono utilizzati nei collegamenti “testa a testa” di due tubi.
Non svolgono funzione resistente, ma solo quella di rendere il montaggio più facile e
sicuro.
L’elemento di partenza, quello destinato all’appoggio sul terreno, in modo
particolare nel caso di ponteggio a telaio prefabbricato, può essere dotato di basette
regolabili, che consentono di portare alla stessa quota tutte le estremità superiori dei
19
telai di appoggio. Il sistema è di solito realizzato con vite e madrevite e dotato di un
fermo che impedisca una riduzione della lunghezza di innesto al di sotto di mm. 75
ed, allo stesso tempo, consenta una unione certa e permanente delle varie parti
componenti la basetta regolabile.
I montanti di una stessa fila sono posti da una distanza di m. 1.80 da asse ad asse.
(Art. 36 DPR 164)
Sono consentite distanze superiori a condizione che i risultati delle prove pratiche
garantiscano il mantenimento del grado di sicurezza e che sia fornita una relazione di
calcolo che assicuri, sia per gli aspetti di resistenza che per quelli di stabilità, il
predetto grado di sicurezza così come previsto dalle norme di buona tecnica.
(Art. 1 D.M. 115 del 3.3.1990)
E’ bene evitare di applicare carichi sui tubi anziché nei nodi di giunzione.
Ogni tubo deve essere fissato da almeno due giunti e deve essere posto in opera in
modo da interessare l’intera lunghezza del giunto stesso.
Figura 7. Particolare della base di un ponteggio
L’altezza dei montanti deve superare di almeno m. 1.20 l’ultimo impalcato o il
piano di gronda.
Due montanti con i loro traversi di unione costituiscono una “stilata”, mentre per
“campo” si intende invece la parte di ponteggio compresa fra sue stilate consecutive.
20
E’ importante adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’investimento e
l’urto diretto dei montanti da parte di automezzi o altro.
Correnti, traversi, controventature
I correnti sono elementi disposti in orizzontale e servono a trasmettere i carichi ai
montanti oltre che a controventarli efficacemente.
Essi uniscono in senso longitudinale i montanti e devono essere applicati in numero
di almeno 2 per ogni piano di ponte ed uno può far parte del parapetto.
(Art. 36 DPR 164 )
Per quanto la loro distanza in verticale non debba superare i m. 2, di norma
vengono montati a m. 1.80.
(Art. 21 DPR 164)
E’ concesso applicarne uno soltanto a condizione che ve ne sia uno per piani
alternati di ponte e che gli ancoraggi siano previsti almeno ogni mq. 22.
(Art. 4 D.M.2.9.1968)
Per quanto riguarda i traversi di sostegno dell’intavolato, la distanza massima fra
due consecutivi indicata dalla norma è di m. 1.20.
Può derogarsi fino a m. 1.80, a condizione che per l’impalcato si ricorra a tavole di
cm. 4x30 o cm. 5x20 oppure lo si realizzi con altro adeguato materiale di non minore
resistenza.
(Art. 22 DPR 164 e Art. 2 D.M.2.9.1968)
Le controventature vanno, di norma, realizzate sia in senso trasversale che
longitudinale.
(Art. 35 DPR 164)
La loro resistenza deve essere efficace sia a compressione che a trazione.
Si può derogare ai soli controventi trasversali a condizione che i collegamenti siano
realizzati mediante l’impiego di giunti ortogonali con elevata rigidezza angolare
attestata con certificato ufficiale di prova rilasciato da un istituto riconosciuto.
(Art. 3 D.M.2.9.1968)
21
Figura 8. Ponteggio con montanti e correnti
Giunti e ancoraggi
Per collegare le aste fra di loro si ricorre ai giunti di unione. Sono
fondamentalmente di due tipi: ortogonali ed assiali. I primi servono, in pratica, per
tutti gli usi, tranne che per i collegamenti di tubi soggetti ad uno sforzo di trazione. In
questo caso va utilizzato il giunto assiale, munito di particolari intagli che agganciano i
tubi da collegare.
E’ importante che i bulloni dei
giunti siano serrati in modo
corretto. Troppo provocherebbe
sollecitazioni anomale nelle aste ed
usura, troppo poco consentirebbe
movimenti e sfilamenti sotto
carico. Il serraggio con chiave
dinamometrica è un utile controllo
di sicurezza.
Le caratteristiche di resistenza dei giunti
non devono essere minori di quelle delle aste
che collegano. Ad elementi non verniciati
devono assicurare resistenza allo scorrimento
con largo margine di sicurezza. A giunto
22
serrato, due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone. Le parti che
costituiscono il giunto di collegamento devono essere unite fra loro in modo
permanente e solidale per evitare l’accidentale distacco di qualcuna di esse.
(Art. 35 DPR 164)
Nel serraggio di più aste che concorrono in
un nodo i giunti devono essere sistemati assai
strettamente l’uno in prossimità dell’altro.
(Art. 36 DPR 164)
Gli ancoraggi sono quei dispositivi o
sistemi utilizzati per vincolare il ponteggio
all’edificio che si va erigendo o già esistente.
Contribuiscono in modo determinante con la
loro azione alla rigidità intrinseca dell’insieme, in parte già ottenuta con gli
irrigidimenti orizzontali, trasversali ed i controventi, mantenendo in condizioni di
sicura stabilità il ponteggio. Esso deve essere ancorato in modo efficace alla
costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponteggio ed ogni due montanti,
seguendo in tal modo una disposizione del tipo “a rombo”.
(Art. 20 DPR 164)
Se gli ancoraggi vengono disposti uno per ogni mq. 22 è ammessa deroga alla
disposizione dei 2 correnti per ogni piano di ponte previsti dall’art. 36 DPR 164.
(Art. 4 D.M. 2.9.1968)
Soluzione normalmente adottata dai costruttori, anche perché trattasi di una delle
condizioni che consentono di adottare nel calcolo del ponteggio il metodo
semplificato.
(Nota ministeriale 17.3.1969)
Gli ancoraggi possono essere realizzati in modi diversi. Di norma sono del tipo:
a. a cravatta,
b. a sbadacchio con anello,
c. a vitone.
La loro azione è sempre prevista come “normale” alla parete.
Nei casi a. e b. la validità è affidata alla resistenza allo scorrimento del giunto.
La forza di sollecitazione cui si prevede un ancoraggio debba essere sollecitato va
valutata a +/- 500 kg. E, poiché dalle certificazioni di laboratorio ottenute dai
costruttori si ricava che la resistenza allo scorrimento di un giunto è sempre superiore
a questo valore, l’ammaraggio risulta verificato. Mentre, nel caso c., l’ancoraggio è
assodato una volta verificato a flessione, con carico concentrato di kg. 500, il tubo che
si rende solidale al vano dell’edificio per forzamento del vitone.
23
Nella pratica, il fare corrente demanda sovente l’ancoraggio all’uso di tasselli ad
espansione ad occhiello collegati con filo di ferro intrecciato a più tratti. Anche questa
soluzione, ereditata dalla pratica realizzativa dei ponteggi in legno, diventa accettabile,
pure se non prevista nella autorizzazione ministeriale. Quel che conta, sotto il profilo
della sicurezza, è che non solo risulti di pari efficacia a quelle riconosciute, ma sia
attestata da una relazione di calcolo firmata.
Intavolati e impiego del ponteggio
Gli intavolati che costituiscono il piano di calpestio dei ponti possono essere del
tipo prefabbricato (in resina, metallo, composti) o in legno. Mentre i primi rientrano
per caratteristiche strutturali e di resistenza nel quadro degli elementi riconosciuti
dalla autorizzazione ministeriale concessa al costruttore, i secondi debbono rispondere
a precisi criteri dimensionali e di tenuta.
La resistenza del materiale legnoso è la prima cosa da valutare al fine di escludere
ogni impiego a rischio. La resistenza del legname varia sia con la tipologia delle
essenze, sia con lo stato di conservazione.
Mediante l’esame a vista si dovrà subito verificare che il legname sia asciutto, a fibra
lunga e poco nodosa; in presenza di nodi questi non dovranno mai attraversare tutto
lo spessore del legname.
Le tavole impiegate nei ponteggi dovranno presentarsi con larghezza uniforme ed è
buona norma che esse vengano collaudate prima di essere impiegate. Il collaudo potrà
essere effettuato ponendo ogni tavola su due appoggi rigidi a terra, ad una distanza
pari a quella che dovranno avere in opera, e caricandola con un carico triplo di quello
di servizio, realizzato con materiali di cantiere di peso noto che possono essere
aggiunti o tolti in modo graduale.
Il legname da ponteggio maggiormente utilizzato è l’abete (bianco o rosso) leggero,
e resinoso, che presenta il vantaggio di essere facilmente lavorabile, economico, ma
poco durevole.
Le tavole che compongono il piano di calpestio di ponti di servizio, passerelle,
andatoie, devono presentare fibre resistenti e con andamento parallelo all’asse. La loro
larghezza non deve essere inferiore a 20 centimetri, mentre il loro spessore deve essere
tale da riuscire a sopportare i carichi verticali, comunque non inferiore a 4 centimetri.
I carichi che nella norma si considerano accettabili su un impalcato sono pari a:
• 2,5 kN/m2 per ponteggi medi,
• 3,5-4,0 kN/m2 per ponteggi pesanti,
• 5,0 kN/m2, per ponteggi pesantissimi.
Detti carichi massimi tengono conto anche degli effetti dinamici di sollecitazioni
orizzontali o verticali che si possono avere sull’impalcato, nonostante il divieto di
correre o saltare o accumulare o lasciar cadere materiale su di loro.
24
La resistenza dell’intavolato viene ridotta anche dalla sua eventuale eccessiva
nodosità, quindi: le tavole che li compongono devono essere asciutte, avere fibre con
andamento parallelo all’asse, non presentare nodi passanti che riducano per più del
10% la sezione di resistenza e che incidano in modo pericoloso soprattutto sulla
resistenza a flessione.
(Art. 23 DPR 164)
Se dalla previsione di calcolo dovesse risultare l’incapacità dell’intavolato a
sostenere i carichi previsti, si potrà disporre il raddoppio delle tavole, che però non
realizzerà un sistema con resistenza doppia rispetto all’impalcato a tavola singola.
Gli impalcati devono essere provvisti di una indicazione, chiara e visibile, delle
condizioni di carico massimo ammissibile. La cosa può essere realizzata con un
cartello su cui siano riportate le caratteristiche essenziali del ponteggio, più
precisamente:
ƒ la natura del ponteggio (manutenzione/costruzione),
ƒ il numero complessivo degli impalcati,
ƒ il numero degli impalcati su cui è consentita l’attività lavorativa ed i carichi
ammissibili,
ƒ la protezione contro la caduta dei materiali dall’alto.
(Circ. 149/85)
Ottemperando, tra l’altro così facendo, ad uno dei criteri di base della prevenzione
infortuni, vale a dire l’obbligo per i datori di lavoro di rendere edotti i lavoratori dei
rischi specifici cui sono esposti, mediante affissione negli ambienti di lavoro di una
adeguata cartellonistica di puntuale informazione.
(Art. 4 DPR 547)
Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e poggiare sempre su 4 traversi.
(Art. 23 DPR 164)
Nelle operazioni di messa in opera o di rimozione non vanno mai lasciate tavole
con parti a sbalzo superiori a cm. 20.
Possono essere utilizzate solo quando non distino più di m. 2 dall’ordine più alto di
ancoraggi.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti sia trasversali che
longitudinali ed essere fissate in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui
sono state collocate o scivolare sui traversi metallici. Ciò si ottiene predisponendo un
piano di calpestio completo, vale a dire con le tavole esterne a contatto dei montanti
(spostamento trasversale) e con la sovrapposizione, in sequenza e sempre in
corrispondenza di un traverso, per un tratto di almeno cm. 40 (spostamento
longitudinale). Fermo restando che le tavole di testata siano assicurate
autonomamente.
25
(Art. 23 DPR 164)
Nel caso di tavole collocate nella parte esterna del ponteggio, di norma fuori dal
montante più vicino alla costruzione, la stabilità contro gli spostamenti può essere
ottenuta semplicemente inchiodandole fra loro nel tratto della sovrapposizione.
Quando il piano è costituito da tavole metalliche, l’assicurazione contro il
ribaltamento e lo sganciamento accidentale dai traversi è garantita dall’attivazione
degli appositi dispositivi previsti dal costruttore del ponteggio e riconosciuti dalla
autorizzazione ministeriale.
Le tavole devono risultare anche ben accostate all’opera in costruzione. E’ tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a cm. 20 soltanto per l’esecuzione
di lavori di finitura.
(Art. 23 DPR 164)
Quando tale distacco risulti superiore, diventa preferibile la realizzazione di un
piano di calpestio esterno, poggiante sui traversi a sbalzo, verso l’opera in fase di
realizzo. Soluzione contemplata anche nelle autorizzazioni ministeriali. Se questa
soluzione non è prevista o esula dagli schemi tipo approvati, la si potrà attuare solo a
fronte di apposito calcolo. Nel caso in cui il piano di calpestio esterno non sia
realizzabile, per evitare il pericolo di caduta dall’impalcato, si deve applicare un
parapetto anche verso l’interno.
Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie devono essere provvisti
sui lati verso il vuoto di un robusto parapetto. Esso deve risultare costituito da uno o
più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di
m. 1 dal piano di calpestio, e di una tavola fermapiede alta non meno di cm. 20, messa
di taglio ed aderente al tavolato. E’ ammesso l’utilizzo di un elemento che svolga
insieme la funzione di tavola fermapiede e di corrente intermedio. Correnti e tavola
fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di cm. 60 e
devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Il parapetto con fermapiede
va applicato anche sul lato corto, terminale, dell’impalcato.
(Art. 24 DPR 164)
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito,
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei
materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello consentito dal grado di
resistenza del ponteggio e lo spazio occupato dai materiali deve permettere i
movimenti e le manovre necessarie per lo svolgimento del lavoro.
(Art. 18 DPR 164)
26
Figura 10. Particolare del parapetto di un ponteggio
Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza,
costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2.50.
(Art. 27 DPR 164)
Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte
soprastante in caso di rottura di una tavola. Per questo il sottoponte non può trovarsi
troppo distante dal ponte. In genere, viene collocato a metà distanza fra un piano e
l’altro.
Può derogarsi all’altezza di m. 2.50 nel caso di costruzioni in conglomerato
cementizio, poiché possono ritenersi idonei ad assolvere la funzione di sottoponte gli
impalcati che hanno queste caratteristiche: sono realizzati in corrispondenza delle
solette, presenti a tutti i piani, distanti fra loro non oltre m. 3 e sono regolamentari,
con piano di calpestio e parapetto su tutti i lati verso il vuoto.
(Art. 28 DPR 164)
La distanza massima di m. 2.50 deve essere rigidamente rispettata qualora nel
ponteggio vengano installati esclusivamente il ponte di lavoro ed il sottoponte di
sicurezza, oppure quando al di sotto del sottoponte siano mantenuti in esercizio
impalcati non regolamentari (ovviamente resi non accessibili dai piani del fabbricato).
(Si veda Regione Piemonte: “Istruzioni tecniche per la vigilanza nei cantieri edili I direttiva”
11.2.1994)
27
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i lavori di manutenzione e
riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Ponti a sbalzo
I ponti a sbalzo sono ammessi quando per circostanze di diversa origine,
soprattutto in ricostruzioni e ripristini, non è possibile montare ponteggi ad antenne.
In base al DPR 164/56 articolo 25: il loro allestimento deve essere affidato a
personale competente, che applichi criteri tecnici precisi tali da garantire la stabilità e
la solidità dei ponti stessi.
In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme:
• l’intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza
interstizi che lascino passare materiali minuti e
• il parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato
al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti,
• l’intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di 1,20 metri.
I traversi di sostegno dell’impalcato devono essere solidamente ancorati all’interno
a parte stabile dell’edificio, ricorrendo eventualmente all’impiego di saettoni; non è
consentito l’uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia
possibile provvedere altrimenti.
I traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti.
Le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due
robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e
l’altro alle estremità dei traversi, in modo da impedire qualsiasi spostamento.
Mantovana e protezioni
A protezione della caduta dall’alto di cose ed oggetti, il piano di calpestio di un
ponteggio deve essere corredato di parapetto completo, munito cioè di tavola
fermapiede alta non meno di cm. 20.
(Art. 24 DPR 164)
Ciò non è comunque sufficiente a proteggere i luoghi di transito o stazionamento
nelle immediate vicinanze, infatti la norma prevede una sicurezza aggiuntiva.
All’altezza del solaio di copertura del piano terreno deve essere sistemato un
impalcato, detto mantovana parasassi, contro la caduta di materiale dall’alto. Essa è
costituita da un robusto intavolato inclinato - spessore minimo delle tavole cm. 4 avente l’estremità superiore verso l’esterno. E’ utile non solo verso gli spazi pubblici
esterni, ma anche all’interno del cantiere compatibilmente con le esigenze delle
lavorazioni.
La si può sostituire con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio,
ma solo a condizione che presenti le stesse garanzie di sicurezza operando la completa
28
segregazione dell’area sottostante.
(Art. 28 DPR 164)
La chiusura in graticciato non va confusa con quella ottenuta con reti o teloni, non
previsti né indicati dalla norma. A questo merito è opportuno riportare quanto
indicato nella circolare 149/85:
“Le istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio dei ponteggi contenute
nelle autorizzazioni ministeriali prevedono la messa in opera di uno o più parasassi, capaci
di intercettare la caduta di materiali fissandone altresì le caratteristiche costruttive.
La chiusura frontale del ponteggio mediante teloni, recentemente diffusasi nei
cantieri, non realizza le stesse garanzie di sicurezza del parasassi e, conseguentemente, non
può essere ritenuta sostitutiva delle anzidette protezioni. Trattasi, comunque, di una
misura di sicurezza aggiuntiva, peraltro non prevista specificatamente da alcuna norma,
che può essere adottata, a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del
parasassi. Inoltre la presenza di teli, così come di affissi pubblicitari, sul fronte del
ponteggio aumenta la superficie esposta al vento, il carico dovuto al peso proprio e, di
conseguenza, la sollecitazione indotta da questo fattore sulla struttura rispetto ai valori
presi in considerazione nei calcoli ai fini delle autorizzazioni. Pertanto, non essendo
accettabile una valutazione in astratto delle condizioni di sicurezza senza una apposita
verifica di calcolo che tenga conto delle maggiori sollecitazioni, incombe all’utilizzatore
l’obbligo di fare predisporre la predetta verifica a cura di un professionista abilitato e di
tenerne copia presso il cantiere”.
Per evitare che i materiali del cantiere, di dimensioni più o meno consistenti,
possano cadere i ponteggi vanno protetti con teli, reti a maglie strette o pannelli,
lungo tutta la loro estensione in affaccio sull’area pubblica.
29
Figura 9. Particolare di un ponteggio
Tali dispositivi, se è vero che risolvono i problemi legati alla sicurezza delle persone
a terra, possono crearne degli altri, di portata potenzialmente maggiore, infatti, per via
del vento, i teli (ed allo stesso modo le reti o i pannelli) possono fungere da vele,
facendo si che agiscano delle forze trasversali, capaci di provocare, nelle ipotesi
peggiori, addirittura il ribaltamento del ponteggio. È opportuno, quindi, svolgere dei
calcoli relativamente alla statica della struttura, tenendo conto di queste possibilità.
Si rileva a tal proposito che i punti di ancoraggio che si possono considerare
standard (ossia quelli che si sfruttano in condizioni di esercizio ordinarie), per i
ponteggi di altezza inferiore ai 20 metri sono in numero di almeno uno ogni 22 mq di
facciata.
Le aziende produttrici, con l’intento di migliorare la sicurezza dei loro prodotti,
sviluppano dei calcoli dettagliati, anche in relazione agli ancoraggi supplementari alla
struttura muraria.
Un accorgimento di recente adozione è quello che riguarda i sistemi di aggrappo del
telo alla struttura metallica con collegamenti a strappo. Questa soluzione è piuttosto
felice perché consente di intervenire sul problema in maniera radicale, infatti, superata
una certa forza del vento, il rivestimento si sgancia automaticamente dal ponteggio e,
quindi, “l’effetto vela” di cui sopra non può che cessare.
Il parasassi, capace di intercettare la caduta di materiale, deve essere previsto per
30
tutta l’estensione dell’impalcato di lavoro, escluso lo spazio necessario al passaggio di
materiali movimentati con apparecchi di sollevamento montati sul ponteggio e le
zone interdette al transito delle persone.
Il primo parasassi, da raccordarsi con un impalcato regolamentare, deve essere
montato ad una altezza da terra pari a quella prevista negli schemi allegati alla
autorizzazione ministeriale. Ulteriori parasassi, oltre al primo, devono essere previsti
ogni qualvolta si superi la distanza di m. 12 fra il piano di calpestio cui è raccordato il
primo ed un qualsiasi altro impalcato utile.
L’estensione in proiezione, sia in senso orizzontale che verticale, dell’impalcato
della mantovana varia a seconda delle autorizzazioni e del tipo di ponteggio e va da m.
1.10 a m. 1.50.
Sovente nei ponteggi di tipo prefabbricato la realizzazione del parasassi è una di
quelle eventualità in cui diventa necessario ricorrere ad elementi in tubo e giunto,
appartenenti ad altro tipo di ponteggio, si tratta, però, di una soluzione contemplata
nell’autorizzazione.
Ponteggi misti
Se nei ponteggi a tubi e giunti non capita mai, può succedere di dover adattare un
ponteggio prefabbricato. Per ottenere l’interruzione di una campata per apertura di
passi carrai, per conformarlo al piano di partenza non sempre uniformemente
livellato, oppure per allinearlo alla configurazione della costruzione secondo misure e
dimensioni fuori da quelle standardizzate tipiche dei prefabbricati.
In linea di principio non è consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di
tipo diverso e/o misto, anche se si tratta di elementi autorizzati, a meno che ciò non
sia previsto da uno specifico progetto e disegno firmati.
(Art. 32 DPR 164)
Fanno eccezione quelle situazioni contemplate dalle autorizzazioni ministeriali dei
diversi ponteggi, al di fuori di tali particolari circostanze si configurerebbe infatti una
realizzazione non conforme.
(Circ. 149/85 e Art. 30 DPR 164)
Quando diventa necessario “combinare” ad una struttura del tipo prefabbricato
parti di un ponteggio diverso a tubi e giunti, occorre siano senz’altro garantiti questi
accorgimenti:
9 che gli elementi complementari appartengano ad un unico tipo di
ponteggio autorizzato;
9 che nell’assemblaggio delle parti aggiuntive ci si attenga in modo
scrupoloso alle indicazioni di montaggio per gli schemi tipo dichiarate
nella autorizzazione, tenendo in conto anche i sistemi di ancoraggio;
31
9 che l’unione fra le diverse componenti di ponteggio risulti possibile
senza l’impiego di ulteriori elementi di raccordo non previsti nelle
autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggio che si vanno ad
assiemare;
9 che in prossimità dell’innesto, i telai del ponteggio prefabbricato
vengano chiusi mediante tubi e giunti.
Un altro caso tipico in cui il telaio a tubi e giunti soccorre quello prefabbricato è
all’atto dell’installazione sul ponteggio di un apparecchio di sollevamento. Premesso
che il paranco non può superare la portata massima di kg. 200 per uno sbraccio non
superiore a m. 1.20, occorre rinforzare il montante del ponteggio raddoppiandolo.
(Art. 57 DPR 164)
Il raddoppio va eseguito affiancando al montante interessato per tutta la sua
lunghezza un tubo collegato assialmente mediante giunti a trazione e spinotti ed unito
al traverso del telaio in corrispondenza del piede dei telai stessi.
Piani, piazzole e castelli di carico
Quando il carico viene condotto direttamente all’impalcato da un apparecchio di
sollevamento reso solidale al ponteggio, sotto il profilo della sicurezza, vanno
osservate altre precauzioni che comportano soprattutto la modifica del parapetto nel
tratto di impalcato interessato:
ƒ l’altezza della tavola fermapiede va portata a cm. 30,
ƒ il corrente superiore va interrotto per creare un varco, di larghezza
ridotta allo stretto necessario, per il passaggio dei carichi (secchione,
carriola, benna),
ƒ ai lati del vano si devono applicare due robusti e rigidi sostegni. Quello
opposto all’argano va prolungato in alto fino ad ancorarsi alla struttura
superiore del ponteggio, l’altro va prolungato almeno fino a m. 1.25-1.30
dall’impalcato,
ƒ nel lato interno dei due sostegni di cui al punto precedente, all’altezza di
m. 1.20 e nel senso perpendicolare all’apertura, vanno applicati due
staffoni in ferro, sporgenti non meno di cm. 20, che servono da appoggio
e protezione all’addetto alle manovre.
E’ scontato che nei casi in cui tutti questi accorgimenti non si possano attuare per
indiscutibili motivi tecnici, il manovratore può operare solo se munito di cintura di
sicurezza omologata, fissata ad un solo elemento di adeguata resistenza ed
opportunamente disposto.
I bracci girevoli portanti carrucole o elevatori devono essere assicurati ai montanti
che li sostengono mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado.
32
Quando i carichi da trasferire ai piani del ponteggio sono consistenti, quindi non
tanto nei ponteggi di manutenzione, ma in quelli da costruzione, può essere necessario
disporre di piazzole o balconcini di carico, se non addirittura di veri e propri castelli
di tiro. Questi spazi aggiuntivi, aggettanti verso l’esterno dal filo del ponteggio,
servono per raccogliere dagli apparecchi di sollevamento in servizio al cantiere il
materiale da utilizzare nei vari lavori, materiale che in tal modo viene distribuito
direttamente al piano di utilizzo. Trattasi di intavolati la cui realizzazione va eseguita
con particolare cura ed attenzione.
I castelli di tiro sono le opere provvisionali allestite in cantiere per permettere il
sollevamento o la discesa di materiali attraverso mezzi meccanici (elevatori). Si tratta
in particolare di strutture del tipo castelli o torri di servizio, in genere con pianta
quadrata e realizzati sia in legno che in tubolari metallici, per formare una struttura a
montanti e traversi, opportunamente controventata ogni due piani del ponteggio fisso
ed ancorata saldamente allo stesso in ogni piano.
I castelli di tiro vanno opportunamente dimensionati affinché siano in grado di
resistere a compressione, a torsione ed ai carichi connessi a situazioni quali, ad
esempio, l’impigliamento di un gancio sulle parti fisse di un ponte.
I castelli in elementi metallici di altezza superiore a 20 metri o con una geometria
complessa e sovraccaricata devono essere costruiti sulla base di un progetto specifico,
firmato da un tecnico abilitato e sulla base del calcolo strutturale.
Nel caso di castelli in acciaio i giunti impiegati sui montanti devono essere in grado
di resistere a torsione, gli argani ed i rinvii non devono provocare inflessioni sui
montanti, le azioni risultanti, invece, vanno trasmesse alle legature orizzontali, che
non vanno mai caricate direttamente con le tavole dei ripiani, ma solo mediante
traversi di legno posti vicino ai nodi, e non devono presentare giunzioni.
Il sistema dell’incastellatura viene poi irrigidito attraverso l’inserimento di elementi
controventanti (diagonali). Le controventature vanno realizzate sia sui piani
orizzontali sia su quelli verticali ed in modo tale che gli elementi che individuano le
pareti o i piani convergano il più possibile in un unico punto, in modo da non
generare stati flessionali aggiuntivi. Poiché i castelli sono utilizzati per il sollevamento
di carichi, alle loro basi si hanno elevati sforzi normali per cui è necessario ampliare la
superficie di base per la ripartizione del carico sul terreno, a tal fine vengono usati
tavoloni opportunamente dimensionati a sopportare tali sforzi.
Premesso che sulla stessa verticale non può essere installata più di una piazzola di
carico, le autorizzazioni ministeriali prevedono piazzole di dimensioni standardizzate,
che possono andare da m. 1.80 a 3.60 di larghezza per m. 1.50 di profondità, ossia di
sbalzo verso l’esterno.
33
E’ bene che un cartello indichi la portata massima della piazzola.
Per spazi più complessi ed articolati, non previsti negli schemi tipo, è necessario
procedere alla loro realizzazione solo a fronte di una relazione di calcolo firmata.
Tra le attenzioni costruttive richieste dalla norma per i castelli di tiro, non si deve
dimenticare:
ƒ gli impalcati devono risultare sufficientemente ampi ed essere costituiti
da tavole con spessore non inferiore a cm. 5;
(Art. 56 DPR 164)
ƒ controventatura dei montanti ogni due piani di ponteggio;
(Art. 55 DPR 164)
ƒ ancoraggio del castello alla costruzione ad ogni piano del ponteggio;
(Art. 55 DPR 164)
ƒ parapetto normale con fermapiede da cm. 30 su tutti i lati verso il vuoto.
Sul fronte di arrivo del carico il parapetto può essere modificato secondo
quanto indicato in precedenza per le piazzole di carico.
(Art. 56 DPR 164)
Nel caso del castello di tiro, però, la buona tecnica suggerisce di non
ricorrere a questa soluzione, ma di adottare un parapetto intero a parete
piena.
ƒ essendo a tutti gli effetti un ponte di servizio, il castello va corredato con
un sottoponte;
(Art. 27 DPR 164)
ƒ presenza di un cartello con la chiara indicazione della portata massima
del castello.
Poiché la presenza del castello di tiro, specie quando a pieno carico, ingenera una
pressione assai elevata sulle basette, è buona norma ripartirla sul terreno mediante
opportuni accorgimenti (tavoloni) ben robusti e dimensionati.
Non si deve inoltre dimenticare che il posto di carico e di manovra di un paranco a
terra deve essere protetto e segnalato, ovvero delimitato con barriera, anche
provvisoria, per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
(Art. 9 DPR 164)
Le andatoie
Per consentire il passaggio di operai ed il trasporto a mano dei materiali da un piano
all’altro del ponteggio, si usa costruire le cosiddette andatoie, cioè piani inclinati
allestiti con tavole di larghezza non inferiore a 60 centimetri, se destinati solo al
passaggio degli operai, e non minore di 1,20 metri se destinati al passaggio anche dei
materiali.
34
Convogliamento del materiale di demolizione
Figura 10. Particolare della zona di convogliamento dei materiali
A norma dell’articolo 74 DPR 164/1956, il materiale di demolizione non deve
essere gettato dall’alto ma trasportato o convogliato in appositi canali con sbocco ad
altezza non maggiore di 2 metri dal piano di raccolta. I canali suddetti devono essere
costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel successivo con raccordo
adeguatamente rinforzato.
L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano
cadervi accidentalmente persone. Lo scarico dovrà essere sospeso durante la fase di
sgombero dell’area di raccolta dei detriti.
PRECAUZIONI IN FASE DI ESERCIZIO
Affollamento
In uno stesso impalcato di ponteggio non dovranno operare contemporaneamente
troppi lavoratori, sia per evitare un eccessivo sovraccarico in aree ristrette, che per
minimizzare il reciproco intralcio.
A maggior ragione l’affollamento dovrà essere evitato durante la movimentazione
di materiali mediante argani, gru e simili.
35
Modalità di spostamento degli operai
LE SCALE
L’accesso ai vari piani del ponteggio deve risultare comodo e si utilizzano
comunemente delle scale a mano. Esse non devono essere disposte l’una in
prosecuzione dell’altra, ma sfalsate e risultare più lunghe di m. 1 rispetto al piano di
arrivo. Quando servono a collegare stabilmente due ponti, se sistemate verso la parte
esterna, devono essere provviste sul lato verso il vuoto di corrimano-parapetto.
(Art. 8 DPR 164)
Le scale portatili a pioli, dette anche scale a mano, possono essere in legno, in
metallo o a composizione mista, in ogni caso devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei
singoli elementi ed avere dimensioni appropriate all’uso.
SCALE IN LEGNO E IN METALLO
Nella costruzione delle scale in legno a pioli si preferisce usare abete, frassino,
rovere, acacia, larice, pino per i montanti, mentre per i pioli le essenze comunemente
usate sono la robinia, il rovere, il frassino, l’olmo e il faggio. In ogni caso il materiale
deve essere di ottima qualità e ben stagionato con fibre dritte e lunghe prive di
screpolature e grossi nodi.
La struttura delle scale deve essere rigida ed indeformabile con sezioni
adeguatamente proporzionate e pioli opportunamente incastrati ai montanti, è vietato
l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto di pioli.
La rigidezza delle scale viene assicurata anche mediante tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi e, nelle scale lunghe più di 4 metri, anche sotto un piolo
intermedio. La stabilità della scala appoggiata viene garantita diminuendo la sua
larghezza (misurata tra le facce interne dei montanti) a mano a mano che si procede in
altezza.
Lo sbandamento o slittamento viene impedito dotando le estremità di dispositivi
antisdrucciolevoli, superiormente sono usati anche ganci di trattenuta.
Le scale in metallo vengono realizzate in acciaio o in leghe leggere e sono protette
dalla ossidazione con vernici speciali, specialmente vicino agli attacchi dei pioli.
I loro montanti possono essere semplici o doppi a sezione piena o profilata. Anche i
pioli possono essere alternativamente piani o tubolari e con superficie liscia o nervata.
I pioli più sicuri sono quelli con superficie piana e nervata.
Come nelle scale in legno va curato in modo particolare il collegamento dei pioli ai
montanti, esso va fatto preferibilmente ad incastro completato da saldatura o
ribattitura.
I dispositivi antisdrucciolevoli inferiori e quelli di appoggio o trattenuta superiori
sono simili a quelli delle scale in legno, salvo qualche adattamento.
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CRITERI DI SICUREZZA NELLA SCELTA, IMPIEGO, MANUTENZIONE
E’ bene evitare l’impiego di scale metalliche in vicinanza di apparecchiature o linee
elettriche scoperte e sotto tensione.
Verificare, prima dell’uso, la conservazione della scala nonché dei vari dispositivi di
trattenuta o antisdrucciolevoli.
Nei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione i montanti
devono sporgere di almeno 1 metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al
prolungamento di un solo montante, purché saldamente fissato.
Verificare che l’inclinazione sia tale da non indurre sollecitazioni flessionali
aggiuntive, tenendo conto del prolungamento del montante, la lunghezza più indicata
per un dislivello h risulta
L = 1.03 (h + 1 m).
Accertarsi che l’estremo superiore di un piolo della scala sia allo stesso livello del
bordo del piano di servizio.
Verificare che le scale siano sistemate e vincolate.
Nel caso di utilizzo di scale di lunghezza superiore agli 8 metri è necessaria
l’applicazione di saettoni e tiranti formanti rompitratta di irrigidimento e tenuta verso
la metà della scala.
Le scale portatili impiegate per collegare stabilmente i vari piani dei ponti vanno
disposte in modo che non risultino l’una in prosecuzione dell’altra, sul lato esterno
vanno provviste di un corrimano-parapetto.
La base d’appoggio della scala deve essere ben stabile e piana, se vi è una tavola o un
altro elemento di ripartizione (come su terreni cedevoli) essa deve essere unica per i
due montanti.
Sugli impalcati occorre evitare di concentrare il carico su una tavola, lo si deve
distribuire su più di una tavola e su più di un traverso.
Non vanno installate scale contro o vicino a porte che si aprono verso di esse né su
luoghi di passaggio di veicoli, a meno che non vengano praticati sbarramenti o prese
altre efficaci precauzioni.
Le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e
tanto meno essere adoperate in posizione orizzontale perché ciò (oltre ad altri
eventuali pericoli) darebbe facilmente luogo a sforzi eccessivi, tali da ridurre la loro
resistenza al momento del normale reimpiego.
Nel consegnare le scale a chi deve usarle è necessario ricordare le principali norme
d’uso (ENPI scheda tecnica 91-1), fra cui:
• sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta, la quale non deve
trasportare carichi eccessivi (la maggior parte delle scale è calcolata per una
massa di 100 kg complessiva di uomo e materiale),
• almeno una mano deve restare libera di tenersi ai pioli,
• tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea mediana, con
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il viso rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti,
• occorre tenersi con il volto verso la scala stessa, senza spostarsi
eccessivamente ai lati o all’interno né fare movimenti bruschi,
• gli attrezzi e utensili vanno tenuti entro borse portate a tracolla o fissati alla
cintura per evitarne la caduta e per avere libere le mani,
• non si deve saltare a terra dalla scala,
• vanno tenuti sgombri da qualsiasi materiale i posti di accesso alla scala in alto
e in basso,
• ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala scarica di
persone,
• nel trasporto di scale a spalla, occorre tenerle inclinate, mai orizzontali,
specie quando la visuale è limitata, come per esempio nelle svolte,
• nel maneggio di scale metalliche va evitata ogni possibilità di contatto con
apparecchiature e linee elettriche,
• non si devono usare le normali scale per sostenere ponteggi di nessun genere,
• alla fine dell’uso ogni scala va riportata al deposito,
• le scale vanno conservate in luoghi asciutti ed arieggiati, ben riparate dalle
intemperie e lontane da sorgenti di calore eccessivo (non vanno ammucchiate,
ma riposte separatamente sia in posizione verticale sia in posizione
orizzontale e sospese da terra ad appositi ganci).
INTERFERENZE
Transito e sosta di persone e mezzi nelle zone sottostanti
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate (articolo 5 DPR
164/1956).
Inoltre, occorre provvedere alla predisposizione di un’idonea segnaletica, conforme
al D.Lgs. 494/1996, sia per il periodo diurno che notturno che evidenzi i rischi
presenti nelle singole aree di intervento.
Urto accidentale di veicoli
E’ importante adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’investimento e
l’urto diretto dei montanti da parte di automezzi o altro (articolo 1 DM 115 del
3/3/1990).
In particolare, soprattutto se il ponteggio è sistemato in un centro abitato, è
necessario collocare lampade di segnalazione sui montanti agli angoli del ponte e nelle
sporgenze sulla strada.
Protezione delle zone sottostanti ove si svolgano altre lavorazioni
A protezione delle zone sottostanti dalla caduta dall’alto di materiali e oggetti il
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piano di calpestio di un ponteggio deve essere provvisto di parapetto, tavola
fermapiede, mantovana ed eventuali teli per materiali volatili, come già ampiamente
discusso.
Tuttavia, nelle immediate vicinanze dei ponteggi, qualora si svolgano operazioni a
carattere continuato (preparazione di conglomerati e piegatura dei ferri), si deve
costruire una solida tettoia ad altezza non maggiore di 3 metri da terra.
Nelle zone di transito è consigliabile provvedere alla fasciatura dei morsetti,
per evitare lesioni ai passanti.
Lavori in prossimità delle linee elettriche
L’articolo 11 del DPR 164/1956 (è valido per qualunque tipo di lavoro a
prescindere dalla presenza di un ponteggio) fissa le regole da osservarsi quando si
eseguono lavori in prossimità di elettrodotti con cavi sospesi, esse possono essere
riassunte come segue.
Normalmente, non possono eseguirsi lavori a distanza minore di 5 metri da linee
elettriche aeree. È possibile derogare a tale divieto a due condizioni:
• deve essere data segnalazione all’esercente delle linee,
• deve essere adottata da parte di chi dirige i lavori un’adeguata protezione atta
ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori.
CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE
Forte vento
In caso di forte vento o temporale è buona norma abbandonare il ponteggio.
Nelle località che per esposizione o altitudine comporti condizioni severe di vento e
neve, anche per ponteggi di altezza inferiore a 20 metri, è necessario effettuare
apposito calcolo mediante ipotesi di carico semplificative. (Circolare gennaio 1969).
E’ vietato montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticciati, teloni o altre
schermature, se non siano prese le necessarie cautele costruttive, come l’aumento degli
ancoraggi diagonali, in conformità ad un calcolo firmato, in relazione all’azione del
vento nella zona dove il ponteggio è installato e tenendo conto del grado di
permeabilità delle strutture servite.
Pioggia e sdrucciolevolezza dell’impalcato
In caso di pioggia, o comunque quando l’impalcato sia bagnato, si acuisce il rischio
di scivolare o cadere, evento pericoloso specie quando coinvolge persone che
trasportano materiali o attrezzi, nei ponteggi può avere esiti ancora più gravi,
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nonostante la presenza di parapetti e tavole fermapiede.
Un impalcato ben conservato, con la superficie sufficientemente piana, scevra da
ammaccature o asperità e poco sdrucciolevole è importante per garantire un piano di
calpestio sul quale i percorsi e gli stazionamenti degli operai possano avvenire in
sicurezza.
L’assito in tavole di legno massiccio è in grado di assorbire una certa quantità di
acqua senza diventare eccessivamente scivoloso, ma il legno è materiale che teme le
variazioni di umidità e finisce, alla lunga, per deteriorarsi. Probabilmente il suo pregio
maggiore è quello di conservarsi indeformato a seguito di urti, molto frequenti in fase
di montaggio e smontaggio del ponteggio, ma anche in fase di esercizio, a causa della
caduta di utensili più o meno pesanti.
Tale vantaggio si ritrova nei pannelli in legno multistrato, unito a quello
derivante da specifici trattamenti antisdrucciolo, infatti i pannelli vengono rivestiti da
un film di resina fenolica. Tuttavia, non ci sono certezze sulla durabilità di questi
trattamenti, nei confronti dell’esposizione agli agenti atmosferici ed alle abrasioni da
parte di attrezzi e materiali poggiati o rovesciati sulla loro superficie; dato che gli
impalcati a struttura metallica e legno multistrato sono stati introdotti di recente (ed
in Italia non sono ancora utilizzati), un giudizio sulle loro prestazioni antisdrucciolo,
potrà essere formulato con cognizione di causa solo tra qualche tempo.
Probabilmente il comportamento migliore è quello degli elementi da impalcato in
alluminio goffrato (cioè impressione a rilievo) e forato, essi sono molto resistenti
agli attacchi chimici, non temono (neanche sul lungo periodo) gli sbalzi di umidità e le
loro proprietà antisdrucciolo sono ottenute con un trattamento di tipo fisicomeccanico di sicura durata, questa lavorazione previene anche il ristagno dell’acqua.
Al di là delle proprietà intrinseche degli elementi utilizzati, è importante rimuovere
prontamente dagli impalcati i detriti e le incrostazioni che alterano la qualità delle
superfici di calpestio.
Protezione contro le scariche atmosferiche
Il DPR 547 del 27/4/1955 articolo 39 impone che le strutture metalliche installate
all’aperto, quali per esempio ponteggi e gru, di notevole dimensione devono essere
sempre protette contro le scariche atmosferiche. Poiché la protezione contro le
scariche atmosferiche è necessaria solo se la struttura è di notevole dimensione, per
stabilire tale caratteristica si deve ricorrere alle norme CEI 81.1. La norma, stabilisce
la necessità di introdurre tale protezione, in funzione delle caratteristiche della
struttura e della sua ubicazione, mediante un procedimento analitico di calcolo.
MANUTENZIONE E PRECAUZIONI D’USO
Un aspetto centrale ai fini della sicurezza di un ponteggio metallico è rappresentato
dalla sua corretta manutenzione.
Gran parte delle attrezzature in circolazione nel nostro Paese erano in origine di
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ottima qualità, ma con il tempo e l’incuria dei proprietari si sono deteriorate, così un
certo numero degli infortuni in cantiere è dovuto all’impiego di ponteggi non più
idonei ad essere utilizzati.
Già nel DPR 164/1956 si legge (all’articolo 37) che:
“i vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con
verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti”;
è chiaro che tale protezione dovrà essere estesa anche alle scale che collegano i vari
impalcati del ponteggio ed, in definitiva, a tutte le opere provvisionali metalliche
(puntelli, cavalletti e via dicendo).
Attualmente un ponteggio esce dalla fabbrica protetto contro la corrosione e
l’abrasione o da una verniciatura o da una zincatura (talvolta vengono applicati
entrambi i procedimenti). La verniciatura viene realizzata a spruzzo oppure attraverso
pennello. Il primo metodo è efficace su superfici di una certa estensione, il secondo è,
di solito, applicato ai tubi. La zincatura può essere fissata a freddo o più efficacemente
(ma anche meno economicamente) a caldo. Quasi tutti i produttori dispongono di
impianti sufficientemente moderni ed attrezzati per conseguire buoni risultati, ma la
durata dello strato protettivo, vernice o zinco che sia, dipende molto dal suo spessore
(variabile tra gli 8 ed i 20 millesimi di millimetro).
Il discorso sulla conservazione degli elementi non può, però, essere limitato alla
loro protezione superficiale ed al suo periodico ripristino. Essi possono, ad esempio,
subire deformazioni permanenti o rotture di vario tipo e non è certamente
ammissibile una loro riparazione con metodi artigianali (ad esempio la saldatura
eseguita da un fabbro).
La circolare n. 46 dell’11/7/2000, emanata dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, contiene una serie di verifiche che l’utilizzatore deve eseguire
prima di ogni montaggio del ponteggio. In sostanza è necessario controllare
visivamente o con strumenti semplici (quali fili a piombo e piani di riscontro), tanto
lo stato di conservazione della protezione contro la corrosione, quanto gli spessori,
l’integrità dell’elemento e l’assenza di deformazioni; per dispositivi comunque esposti
ai guasti (basette regolabili, giunti, perni, etc.) è necessaria anche una semplice verifica
funzionale (regolare avvitamento, ad esempio).
I provvedimenti da prendere nel caso di esito negativo dei riscontri possono
consistere nel ripristino della protezione superficiale o nella pulizia ed ingrassaggio di
parti filettate, ma non possono spingersi molto oltre (salvo la possibilità di qualche
intervento da parte del fabbricante), i pezzi presentanti riduzioni di spessore fuori
tolleranza, cricche, rotture o altri ammaloramenti dovranno essere scartati, così pure
quelli sui quali il marchio non venga rinvenuto o sia difforme da quello previsto nel
libretto di autorizzazione ministeriale.
Come ogni opera provvisionale, il ponteggio va conservato in buone condizioni di
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manutenzione per continuare ad essere sicuro e stabile, tenute anche nel debito conto
le continue sollecitazioni cui è sottoposto, quelle atmosferiche-ambientali oltre a
quelle d’uso.
(Art. 7 DPR 164 e Art. 374 DPR 547)
E’ opportuno, dunque, che non solo gli addetti che lo usano controllino il
ponteggio, ma anche che tale preoccupazione faccia parte dei continui compiti del
capo cantiere. Questi deve provvedere, ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni di lavoro, alla verifica delle
condizioni di conservazione dell’insieme e dei particolari.
Periodicamente si controllerà:
♦ lo stato degli ancoraggi,
♦ la verticalità dei montanti.,
♦ l’efficienza dei collegamenti, degli ancoraggi e degli elementi di
controventatura
curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
Particolare attenzione va inoltre posta ai parapetti, agli accessi, alla completezza
degli intavolati, assicurando che i piani di calpestio non manchino di tavole.
(Art. 37 DPR 164)
Giornalmente è opportuno controllare:
♦ la regolarità degli impalcati e dei sistemi di protezione contro le cadute di
materiali e persone,
♦ il rispetto dei limiti di sovraccarico e del numero di impalcati scarichi e
♦ l’efficienza delle protezioni elettriche.
Un controllo più accurato deve essere eseguito quando si prende in carico
un cantiere avviato con opere provvisionali e ponteggi già installati o in fase di
completamento.
Qualsiasi elemento di ponteggio ritenuto idoneo al reimpiego va tenuto separato
dal materiale non più utilizzabile. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli
agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti, badando a
mantenere decifrabile il marchio del costruttore.
(Art. 37 DPR 164)
Il legname non in perfette condizioni va immediatamente alienato. Le tavole,
liberate subito dai chiodi per evitare graffiature e punture pericolose, devono essere
pulite e conservate in luoghi asciutti e ventilati, senza contatto con il terreno.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Come stabilito dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, gli operai che
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accedono al ponteggio, specialmente gli addetti al suo montaggio e smontaggio,
devono ricevere un’adeguata formazione ed essere correttamente informati dei rischi
cui vanno incontro.
Anche per l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro
disposizione i lavoratori devono ricevere specifico addestramento, questo è
particolarmente importante per l’utilizzo della cintura di sicurezza.
Il coordinatore della sicurezza, o, in alternativa, il responsabile di cantiere, deve
predisporre strategie di controllo efficaci per evitare che possano verificarsi interventi
di rimozione delle cautele antinfortunistiche (per esempio l’estrazione di parapetti con
l’intenzione di facilitare il trasporto di oggetti ingombranti).
Va controllato non solo l’operaio del personale di cantiere, ma anche quello delle
ditte subappaltanti lavori speciali. Il coordinatore per la sicurezza, deve peraltro
accertare personalmente che i ponteggi e le strutture concesse o date in uso a tali
imprese siano in perfette condizioni di sicurezza.
Per la fase di montaggio e smontaggio è fondamentale procedere alla preliminare
individuazione dei preposti cui devono essere comunicati per iscritto i compiti loro
affidati.
SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA
Sistemi di protezione individuale
Il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici è stata effettuata dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con DM 25 maggio 1992, n. 466.
Le attrezzature che il decreto reputa capaci di contenere l’altezza di caduta libera
entro il limite massimo di 1,50 metri, senza pregiudizio per la mobilità del lavoratore
richiesta dalle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, sono costituite da:
• una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l’imbracatura,
l’argano di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia,
• una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del
ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno
dell’impalcato,
• un argano d’ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvista di
attacco per la cintura di sicurezza.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i
lavoratori, durante l’uso di tali attrezzature, indossino, quali ulteriori mezzi di
protezione individuale idoneo casco con sottogola, calzature con suola flessibile
antisdrucciolevole e guanti. I lavoratori sono obbligati ad utilizzare i mezzi di
protezione.
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L’imbracatura è un dispositivo di presa a nastri con cui viene inviluppato il corpo
ed essa ha la possibilità di registrazione e di adattamento a varie taglie dei lavoratori.
Essa è provvista di un anellone (organo d’attacco conformato ad anello) posizionato in
modo da risultare sul dorso dell’utente e capace di vincolare l’imbracatura
all’estremità libera dell’organo di trattenuta.
L’imbracatura non deve costituire intralcio all’attività lavorativa e, nello
svolgimento di questa, deve essere utilizzabile senza apprezzabile fastidio.
In caso di caduta del lavoratore deve trasmettere e ripartire sulle parti
fisiologicamente più idonee a resistervi, le sollecitazioni dinamiche (indotte nella fase
d’arresto della caduta) ed infine fornire una conveniente posizione d’attesa al
lavoratore trattenuto in sospensione.
I nastri ed i fili di cucitura devono essere realizzati con fibre tessili sintetiche
resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni
d’invecchiamento: fibre utilizzabili sono quelle ricavate da poliammidi e poliesteri. I
fili di cucitura devono essere di colore diverso da quello dei nastri in modo da
agevolare il controllo a vista delle cuciture.
L’imbracatura deve essere accuratamente rifinita in ogni sua parte e gli accessori
metallici devono essere conformati, disposti e, se necessario, protetti in modo da
evitare che la loro presenza possa risultare mal tollerata o ferire il corpo
dell’utilizzatore.
Sul certificato di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, precisando per
ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il risultato.
L’argano di trattenuta è la parte flessibile mediante la quale l’imbracatura viene
collegata all’argano d’ancoraggio scorrevole dell’attrezzatura. E’ fornito di freno
incorporato ed, alle due estremità, di dispositivo di collegamento (moschettone e
gancio). Il freno ha lo scopo di assorbire e dissipare parte dell’energia cinetica
acquistata dal corpo in caduta libera, in modo da contenere entro limiti prefissati la
sollecitazione trasmessa nella fase d’arresto della caduta.
Il freno può essere realizzato sfruttando soluzioni diverse quali:
• la scucitura progressiva di un nastro,
• l’allungamento elastoplastico di un elemento,
• la frenatura meccanica di una corda (per esempio forzandone il passaggio in
un foro calibrato).
In ogni caso l’intervento del freno per l’arresto di una caduta comporta un
allungamento dell’argano di trattenuta, interpretabile come spazio di frenata.
Il freno, quale che sia la sua realizzazione, deve superare le prove di qualità.
Le parti terminali delle corde e dei nastri devono essere trattate in modo da evitare
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aperture e sfilacciamenti.
La lunghezza complessiva dell’argano di trattenuta con freno incorporato non deve
superare 2 metri.
L’argano di trattenuta è giudicato idoneo all’impiego se tutti gli accertamenti ed i
risultati delle prove di qualità sono positivi.
Gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici godono della
mobilità necessaria allo svolgimento del lavoro mediante la guida rigida con argano
d’ancoraggio scorrevole che è un dispositivo, vincolato ai montanti del ponteggio,
capace di fornire all’argano di trattenuta dell’attrezzatura protettiva l’ancoraggio
mobile. E’ costituita dai seguenti elementi:
• guida rigida ad asse rettilineo,
• organi d’attacco con i quali la guida viene vincolata ai montanti del
ponteggio,
• organo scorrevole lungo la guida provvisto di attacco anulare per l’aggancio
del dispositivo di trattenuta,
• arresti fissi che, applicati alla guida, consentono di limitare la corsa
dell’organo scorrevole entro prefissati limiti.
I costituenti metallici devono essere realizzati impiegando materiali qualificati e
tecnologie costruttive che garantiscono ai prodotti finiti un’adeguata resistenza alle
sollecitazioni d’urto. Devono, inoltre, risultare resistenti o protetti contro la
corrosione. Gli organi d’attacco delle guide ai montanti e gli arresti fissi devono essere
posizionati o posizionabili sulle guide con passo uguale all’interasse di stilata del
ponteggio. Gli attacchi assiali dei tronchi di guida devono, oltre a stabilire la
continuità della guida, essere concepiti in modo da non creare lungo questa punti di
minor resistenza. Il sistema comprendente la guida, l’argano o l’ancoraggio scorrevole,
gli attacchi e gli arresti fissi è giudicato idoneo all’impiego se tutti gli accertamenti e
tutti i risultati delle prove di qualità sono positivi.
Sistemi di protezione collettivi
Il principale sistema di protezione è il rispetto della relazione tecnica in cui
sono descritte le funzioni degli elementi impiegati. Quando si usano gli schemi
diversi da quelli delle autorizzazioni è opportuno che i piani di ponteggio abbiano:
•
altezza minima di transito, misurata dal piano dell’impalcato, non inferiore a
1,65 metri,
•
larghezza minima utile di transito non inferiore a 0,60 metri.
Gli altri sistemi di protezione collettiva sono, come già osservato:
•
il piano di calpestio costituito da tavole assicurate contro gli spostamenti e tra
loro accostate,
45
•
•
•
•
il ponte di sicurezza,
le tavole parasassi,
la recinzione sulle vie di transito sottostanti il ponteggio,
la protezione contro le scariche atmosferiche.
DOCUMENTAZIONE
A disposizione degli ispettori della prevenzione infortuni (Ispettorato del Lavoro ed
USSL) chi utilizza un ponteggio metallico deve conservare in cantiere una serie di
documenti:
a. copia della autorizzazione ministeriale per il tipo di ponteggio utilizzato, nonché
la relazione tecnica prodotta dal costruttore, nella quale sono contenute tra
l’altro le dettagliate istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio;
b. disegno esecutivo del ponteggio, che deve essere conforme ad uno degli schemi
tipo fornito dal fabbricante (nel caso di ponteggio inferiore a m. 20). Qualsiasi
modifica al ponteggio nell’ambito dello schema tipo può essere effettuata
soltanto se compatibile con la stabilità e deve essere prontamente riportata sul
disegno esecutivo da tenere continuamente aggiornato. Questo documento va
firmato dal responsabile del cantiere che attesta la rispondenza allo schema tipo
di quanto messo in opera. Sul disegno va riportata l’indicazione del tipo di
ponteggio usato, degli appoggi, degli ancoraggi e dei sovraccarichi massimi per
metro quadrato;
(Art. 33 DPR 164)
c. il documento di cui al punto b. viene sostituito da progetto e disegno esecutivi
firmati da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione ed
iscritto all’albo professionale, nel caso di:
ƒ ponteggio superiore a m. 20,
ƒ ponteggio non conforme agli schemi tipo della autorizzazione
ministeriale,
ƒ ponteggio destinato ad opere speciali o di notevole importanza e
complessità.
d. calcolo firmato da ingegnere o architetto abilitato dei nuovi aggiuntivi ancoraggi
e delle ulteriori controventature in relazione all’azione del vento presumibile per
46
la zona ove è montato il ponteggio nel caso in cui sulla struttura vengano
installati tabelloni pubblicitari, graticciati o altri tipi di schermature. Questo
indipendentemente dal fatto che il ponteggio sia stato montato secondo uno
schema tipo;
e. relazione di calcolo e disegno esecutivo, con la chiara indicazione di controventi,
irrigidimenti e ancoraggi, per eventuali castelli di tiro o piazzole di carico non
contemplati nella autorizzazione ministeriale;
f. relazione di calcolo e disegno esecutivo quando si tratti di ponteggio misto, vale
a dire formato con l’impiego di elementi di ponteggi di tipo diverso e/o misto,
ancorché trattasi di ponteggi autorizzati. In mancanza di apposita progettazione,
infatti, ci si troverebbe di fronte ad un assemblaggio non conforme a quanto
indicato sulla autorizzazione ministeriale.
47
ALTRE OPERE ED ATTREZZA TURE PROVVISIONALI
In tutti i lavori eseguiti ad una altezza superiore a m. 2 per evitare il pericolo di
caduta di persone e cose é obbligatorio ricorrere ad opere provvisionali.
Il ponteggio non rappresenta l’unica opera provvisionale. Tempo, esperienza,
necessità e tecnica hanno consentito di mettere a punto altre soluzioni e possibilità, la
cui scelta é ovviamente legata all’attività da svolgere e da portare a compimento, al
tipo di lavoro e di cantiere, alla loro durata, alla disponibilità dell’impresa realizzatrice
ed a tanti altri fattori, variabili di caso in caso. Non é detto, poi, che una opera
provvisionale escluda l’altra, anzi, sovente, la loro integrazione efficace può risultare
fondamentale nell’economia di un cantiere ben gestito.
Non dimenticando mai che il ponteggio realizzato a regola d’arte costituisce
comunque sempre una soluzione ottimale, in quanto completa ma anche adattabile e
sicura, si vedano ora le principali opere ed attrezzature grazie alle quali si può operare
in sicurezza a quote diverse.
PARAPETTO
Premessa fondamentale é la chiarificazione a livello strutturale e dimensionale
del parapetto, sempre presente, in forme e modi diversi, come protezione verso il
vuoto a impedire la precipitazione dall’alto.
In senso generale, per parapetto si intende
una barriera verticale eretta lungo i bordi esposti
di una apertura nel suolo o nelle pareti, di un
ripiano o di una piattaforma, avente lo scopo di
impedire la caduta di persone. Si dice parapetto
normale quello che soddisfa alle seguenti
caratteristiche:
ƒ sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di
conservazione,
ƒ abbia una altezza utile di almeno m.
1,
ƒ sia costituito da almeno due correnti,
di cui quello intermedio posto a circa
metà distanza fra quello superiore ed
inferiore,
ƒ sia costruito e fissato in modo da
poter resistere, nell’insieme ed in
48
ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione
(Art. 26 DPR 547)
E’ considerato parapetto normale con arresto al piede quello appena definito,
ma dotato di fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno cm. 20.
Scopo di questa fascia é quello di impedire la caduta di oggetti nel piano sottostante,
nonché di evitare le conseguenze derivanti dall’eventuale slittamento del piede delle
persone che transitano nel tratto delimitato dal parapetto. In edilizia i parapetti
devono essere del tipo con arresto al piede e non deve rimanere mai uno spazio vuoto
in senso verticale superiore a cm. 60 tra il mancorrente e la tavola fermapiede.
Correnti e tavola fermapiede vanno sempre applicati dalla parte interna
dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un
ponteggio che in qualunque altro caso.
Va da sé che è considerata. equivalente al parapetto appena sopra definito
qualsiasi altra protezione, quale muro, parete piena di altro materiale, ringhiera, lastra,
grigliato, balaustrata e simili, capace di realizzare condizioni di sicurezza contro la
caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste ed indicate.
La misura della tavola fermapiede nei castelli di tiro e nei piani di carico in
genere, sale da cm. 20 a cm. 30.
(Art. 56 DPR 164)
Il parapetto del ponte sospeso è così composto: corrente superiore tubo da cm
4 di diametro, correnti intermedi, arresto al piede di cm. 20, distanze verticali fra i vari
elementi non maggiori di cm 30.
(Art. 41 DPR 164)
PROTEZIONI VARIE
Nel corso dei lavori edili in genere, prima di giungere alla loro conclusione
possono venire a crearsi delle
aperture verso il vuoto, le quali
costituiscono un gravissimo pericolo.
E’ assolutamente tassativo
proteggerle tutte, indipendentemente
dalla grandezza e dalla profondità.
Concetto ben ribadito
dall’art. 10 DPR 547 che dice:
“Le aperture esistenti nel suolo
49
o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i
pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire
la caduta di persone.”
(Art. 10 DPR 547)
Ciò è ulteriormente confermato dall’ancora più specifico e puntuale art. 68
DPR 164, che suona così:
“Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate
da normale parapetto e da tavole fermapiede oppure devono essere coperte da tavolato
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio... Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone".
(Art. 68 DPR 164)
A seconda della natura e delle funzioni delle aperture stesse nei solai o nelle
pareti, i sistemi che di norma si adottano sono del tipo a copertura o a parapetto.
Aperture nei solai
Per quelle meno importanti è sovente sufficiente predisporre un tavolato
robusto, fissato in modo solido affinché si mantenga in posizione giusta e non scivoli
via. La resistenza deve altresì essere assicurata ed essere almeno pari a quella di un
ponte di servizio.
Per aperture più grandi è senz’altro meglio fare uso di un parapetto normale, in
legno o metallo, solidamente strutturato ed ancorato lungo tutto il perimetro del
vano.
Aperture nelle pareti
Aperture come quelle per balconi,
porte, finestre, vani di ascensore, scale e così
via devono essere protette. Lo si può fare nei
modi ritenuti più opportuni, ad esempio, con
sbarramenti, parapetti fissi. Tipico il caso dei
pianerottoli e delle rampe di scale in
costruzione. Fino a che il parapetto o la
ringhiera di progetto, quindi definitivi, non
sono montati questi luoghi di transito vanno
assolutamente protetti.
A proposito di vani scala è bene
50
ricordare, nel caso in cui la scala abbia un vuoto centrale, la necessità di sistemare un
robusto impalcato all’altezza del primo solaio per evitare che persone in sosta o
passaggio al piano terra possano essere investite da materiale in caduta dai piani
superiori.
(Art. 69 DPR 164)
Un caso particolare riguarda le aperture per il passaggio di materiali nei solai o
nelle pareti da un piano all’altro, di solito con l’uso di un apparecchio di
sollevamento. E’ sempre indispensabile la dovuta protezione garantita dal parapetto
con arresto al piede lungo tutto il perimetro. Tale precauzione riguarda anche l’area di
arrivo/partenza o aggancio/sgancio del carico, collocata al piano terra, con la sola
eccezione della tavola di arresto al piede, a questo piano inutile.
(Art. 193 DPR 547)
Il parapetto deve essere completo, vale a dire posto anche sui lati delle aperture
dove si effettua il carico e lo scarico.
Quando la cosa, per le caratteristiche dei materiali in manovra, sia difficile da
attuare e mantenere in opera, ma solo in questo caso, in luogo del parapetto normale
deve essere applicata una solida barriera mobile inasportabile e fissabile nella posizione
di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera va tenuta chiusa
quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
(Art. 193 DPR 547)
Questa protezione serve, fra l’altro, non solo a garantire i lavoratori dalla
caduta nel vuoto ma anche da eventuali urti o dalla precipitazione del carico
manovrato.
ANDATOIE E PASSERELLE
Servono per accedere ai luoghi più diversi del cantiere, per superare dislivelli o
vuoti, per approdare a piani di lavoro posti a quote diverse. Come sempre nel caso di
opere provvisionali, vanno dimensionate, realizzate e mantenute a regola d’arte.
La norma impone una larghezza non minore a cm. 60 quando sono
destinate solo al transito dei lavoratori, per passare a m. 1.20 nel caso di trasporto
materiali.
51
La pendenza non deve superare il 50% (altezza pari a non più della metà della
lunghezza) anche se il rapporto del 25% è assai più raccomandabile ai fini della
sicurezza.
Se la lunghezza supera i m. 6-8 debbono essere interrotte da pianerottoli di
riposo.
Per impedire scivolamenti sulle tavole che compongono il piano di calpestio
vanno fissati listelli trasversali a distanza di passo d’uomo carico, vale a dire cm. 40
circa.
Andatoie e passerelle vanno sempre munite verso il vuoto di parapetto
normale con tavola fermapiede.
(Art. 29 DPR 164)
PONTI SU CAVALLETTI
I ponti su cavalletti, assai in uso, costituiscono un’opera provvisionale da
realizzare con cura. Sono costituiti da 2 o 3 cavalletti che sostengono un piano di
calpestio, formato, di norma, da tavole in legno di cm 30 x 5 e lunghezza m. 4.
Quando si usano tavole di dimensioni trasversali minori le precauzioni devono
aumentare e, senz’altro, i cavalletti debbono essere almeno tre. La larghezza di tale
impalcato non deve essere mai inferiore a cm. 90.
Possono trovare impiego solo per lavori da eseguirsi al suolo all’interno degli
edifici, specie per opere di muratura, intonacatura e simili.
Se di altezza inferiore a m. 2 é consentito adoperarli senza parapetto.
A questo proposito é bene precisare che per altezza deve intendersi quella di
52
possibile caduta, non soltanto quella del cavalletto. Ciò significa che diventa
necessario chiudere con parapetto anche il ponte su cavalletti di altezza inferiore a m.
2 installato però in prossimità di un dislivello che renda l’altezza della possibile caduta
superiore a questa misura.
E’ tassativamente proibito:
ƒ installarli sugli impalcati del ponteggio,
ƒ realizzare un ponte con più ponti su cavalletti sovrapposti,
ƒ far sostenere il peso delle tavole che compongono il piano di lavoro da
appoggi di fortuna, quali pile di mattoni, sacchi di materiale, scale a pioli.
L’appoggio dei cavalletti deve sempre essere garantito da un pavimento o piano
solido, compatto e livellato. I piedi dei cavalletti, per conferire maggiore stabilità
all’insieme, devono essere irrigiditi con tiranti e diagonali e quando è necessario
livellarli si deve ricorrere a spessori in legno e non a mattoni o a blocchi di cemento.
(Art. 51 DPR 164)
La traversa superiore dei cavalletti deve essere piana e tale da realizzare un
buon ed esteso appoggio all’intavolato.
Per norma la massima distanza consentita fra due cavalletti con tavole da m. 4
di cm. 30 x 5 é di m. 3.60, anche se l’esperienza invita ad utilizzare in ogni modo un
terzo elemento di sostegno centrale, d’obbligo con tavole a sezioni inferiori. Senza
il terzo cavalletto, infatti, le tavole vengono sollecitate al limite della resistenza.
Altro accorgimento, non previsto dalla norma, da non trascurare per meglio
ripartire la distribuzione dei carichi é quello di collegare le tavole con listelli di
unione. Esse devono, in tutti i modi, risultare ben accostate fra loro, non presentare
parti a sbalzo superiori a cm. 20 ed essere fissate ai cavalletti.
E’ anche importante impedire il passaggio sotto il ponte per mezzo di un
opportuno sbarramento posto fra i cavalletti.
PONTI A SBALZO
53
Può capitare, in casi in cui particolari esigenze di luogo, spazio e tipo di
intervento non permettono l’impiego di un normale ponteggio con montanti che
partano dal suolo, di dover ricorrere all’uso dei cosiddetti ponti a sbalzo.
Si tratta di impalcati,
realizzati in legno o con mensole
metalliche che, saldamente ancorati
alla costruzione, aggettano al di
fuori del suo filo, consentendo agli
addetti, pur senza disporre di un
ponteggio, di compiere operazioni
ed attività.
Sono ammessi in casi
particolari e, comunque, solo a
condizione che la loro costruzione
risponda a rigorosi criteri tecnici, garantendone la solidità, la stabilità e la sicurezza.
(Art. 25 DPR 164)
Per quelli realizzati in legno valgono i criteri costruttivi che seguono:
ƒ intavolato compatto con parapetto pieno,
ƒ larghezza non maggiore di m. 1.20,
ƒ traversi di sostegno efficacemente ancorati a parti sicure e stabili
dell’edificio, poggianti su strutture resistenti e rigidamente collegati fra
loro per impedire qualsivoglia spostamento.
Per le mensole metalliche valgono gli stessi principi di assoluta sicurezza, con
l’aggiunta che gli elementi fissi portanti risultino applicati alla costruzione con bulloni
passanti, trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella,
oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.
(Art. 26 DPR 164)
Per questo tipo di ponteggio a sbalzo ricorre la necessità di elaborare una
relazione di calcolo.
Per i ponti a sbalzo non é obbligatorio predisporre il sottoponte di sicurezza
così come richiesto dalla norma per i ponteggi fissi.
(Art. 27 DPR 164)
II transito o lo stazionamento sotto i ponti a sbalzo deve essere impedito
oppure protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate come, ad esempio, una
robusta mantovana aggettante verso l’esterno all’altezza del solaio di copertura del
piano terreno.
(Art. 5 DPR 164)
54
PONTEGGI MOBILI
Si tratta di strutture realizzate con elementi componibili metallici tipo
ponteggio in un’unica campata e mobili su ruote.
Non si identificano con i ponti sviluppabili, perché manca la presenza di un
elemento in qualche modo sviluppabile (ad azionamento manuale, elettrico,
oleodinamico). Né possono rientrare nella disciplina relativa alla autorizzazione
ministeriale per i ponteggi metallici, in quanto non si tratta di struttura fissa, bensì
mobile.
(Art. 30 DPR 164 e Art. 25 DPR 547)
In essi, infatti, la stabilità é assicurata
contemporaneamente alla mobilità, vale a
dire senza che non sia necessario disattivare
le ruote e gli eventuali stabilizzatori per
garantirne l’equilibrio.
(Art. 52 DPR 164)
Per questo non sono soggetti ad
alcuna autorizzazione se operano
costantemente su ruote e se previsti dal
costruttore per essere impiegati senza
l’adozione di stabilizzatori fino all’altezza e
per gli usi cui sono effettivamente adibiti.
Non potranno essere previsti carichi inferiori
a quelli indicati per i ponteggi metallici
destinati ai lavori di costruzione o
manutenzione.
(Circ. 24/82)
sono:
Le caratteristiche costruttive che devono contraddistinguere queste attrezzature
ƒ altezza massima di m. 15, dal piano di appoggio all’ultimo ripiano di lavoro.
I ponteggi con altezza superiore a m.6 devono essere muniti di piedi
stabilizzatori;
ƒ ruote metalliche con diametro almeno pari a cm. 20 e larghezza della fascia
non inferiore a cm. 5, dotate di un meccanismo di bloccaggio;
ƒ dispositivo (livella o pendolo) alla base del ponteggio per il controllo della
orizzontalità della base;
ƒ blocco all’innesto verticale fra due elementi del ponteggio per impedirne lo
sfilo. Il blocco di diagonali e correnti deve essere tale da impedire lo sfilo
55
accidentale.
ƒ piani di lavoro e passaggio continui,con coefficiente non minore di 4
rispetto alla rottura, ben ancorati ai correnti di appoggio, protetti con
parapetti normali e fermapiede alto cm. 20. Sono ammesse botole di
passaggio purché richiudibili con coperchio praticabile.
ƒ le scale di accesso con inclinazione superiore a 75° vanno protette con
paraschiena di sicurezza, a meno che non si adotti un dispositivo anticaduta
da collegare alla cintura di sicurezza. Le scale con inclinazione inferiore a
75° devono avere gradini piani ed essere protette verso il vuoto.
ƒ sull’elemento di base deve trovare applicazione una targa riportante i
seguenti dati:
• altezza massima,
• portata massima,
• numero massimo di piani di lavoro,
• portata unitaria dei piani di lavoro,
• numero delle persone ammesse per ciascun piano di lavoro,
• peso del ponteggio in ordine di lavoro,
• anno di costruzione,
• numero di fabbrica,
• ditta costruttrice,
• divieto di avvicinarsi a meno di m. 5 da linee elettriche sia in fase di
lavoro che di spostamento),
• avvertenze d’uso,
• montaggio e smontaggio.
Sotto il profilo delle norme d’uso dei ponteggi mobili è importante:
ƒ rispettare le prescrizioni fornite dal costruttore,
ƒ verificare il buon stato degli elementi, degli incastri, dei collegamenti, di
eventuali snodi,
ƒ livellare la base del ponteggio per ottenerne la perfetta verticalità,
ƒ montare il ponte mobile in tutte le sue parti, con tutte le sue componenti,
ƒ usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna,
ƒ predisporre sotto il piano di lavoro, a non più di m. 2.50, un regolare
sottoponte,
ƒ bloccare le ruote durante lo stazionamento,
ƒ non effettuare spostamenti con persone sopra.
PONTI SOSPESI
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I ponti sospesi possono essere:
a) manuali,
b) motorizzati.
Nel primo caso, ponti sospesi
manuali, si tratta di impianti non più
diffusi come un tempo, le cui
caratteristiche di sicurezza sono
regolamentate dal capo VI del DPR 164,
dall’articolo 39 al 50.
Sono costituiti da impalcati in
grado di portare più persone, appesi a
funi azionate da argani per il movimento
di salita e discesa. Le funi possono
terminare in alto con ancoraggi fissi
(travature) oppure traslanti in senso
orizzontale (carrello mobile).
L’installazione può essere provvisoria oppure permanente.
A seconda della portata delle dimensioni queste attrezzature si distinguono in:
ƒ ponti leggeri (100 kg/mq, larghezza m. 1, 2 argani) e
ƒ ponti pesanti (portata a seconda dell’omologazione richiesta, larghezza
m.1.50, 4 argani).
(Art. 39 DPR 164)
Gli aspetti principali legati alla sicurezza di un ponte sospeso possono
identificarsi nei seguenti: struttura, argani, sostegni, utilizzo.
La struttura, che é normalmente mista, cioè costituita da elementi metallici e in
legno, si articola in unità di ponte, non superiori a m. 3 di lunghezza, che possono
essere collegate fra loro in modo diretto e contiguo, ossia senza inserzione di passerelle
intermedie.
Il piano di calpestio, se in legno, deve essere composto da tavole con spessore
non inferiore a cm. 4, assicurate contro gli spostamenti.
(Art. 40 DPR 164)
Per i ponti leggeri su tutti i lati verso il vuoto ci devono essere dei parapetti
normali, con distanze libere verticali fra gli elementi non maggiori di cm. 30.
Per i ponti pesanti, a condizione che la distanza dal fabbricato non superi i cm.
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10 o l’eventuale maggiore vuoto risultante sia protetto sino a tale misura, il parapetto
prospiciente la costruzione può omettersi salvo mantenere una sponda di arresto al
piede di almeno cm. 5.
(Art. 41 DPR 164)
Gli argani che comandano il movimento del ponte sospeso devono essere dello
stesso tipo e portata.
(Art. 39 DPR 164)
Possono essere comandati mediante leva, manovella, volantino.
Devono essere rigidamente connessi ai telai di sospensione, a discesa
autofrenante e muniti di dispositivo di arresto (arpionismo).
Se sono a tamburo, il suo diametro non deve essere inferiore a 12 volte quello
della fune. Se a frizione, devono essere muniti di fune di guardia con blocco, per
impedire scivolamenti, a sua volta protetta da un paracadute di fermo.
Gli argani debbono portare una targhetta, collocata in posizione visibile,
indicante:
ƒ il carico massimo utile,
ƒ il numero ammissibile delle persone riferite all’argano stesso,
ƒ la casa costruttrice,
ƒ l’anno di costruzione e
ƒ il numero di matricola.
(Art. 42 DPR 164)
Le funi dovranno essere certificate da una completa documentazione tecnica
prodotta dal costruttore. Da rammentare il coefficiente di sicurezza k che non deve
risultare inferiore a 10.
(Art. 43 DPR 164)
Particolare attenzione meritano le travi e le strutture di sostegno che
sorreggono le funi degli argani che movimentano il ponte sospeso e dalle quali
dipende l’intera stabilità del sistema. Devono essere oggetto di apposito calcolo
per ogni singola specifica installazione, tenendo in conto un coefficiente di sicurezza
non inferiore a 6. Sono vietati ancoraggi con contrappesi.
(Art. 44 DPR 164)
Nel caso in cui il sostegno superiore del ponte sospeso non sia fisso o
provvisorio, ma realizzato con struttura mobile, i sopra riportati criteri di sicurezza
alla stabilità vanno confermati, unitamente ai rigorosi requisiti di sicurezza contro il
58
ribaltamento.
Si precisano, nel seguito, alcuni punti per l’utilizzo in sicurezza di un ponte
sospeso azionato manualmente:
ƒ non sono ammessi sul ponte i minori di anni 18 e le donne,
(Art. 48 DPR 164)
ƒ i lavoratori addetti devono essere edotti in merito al giusto uso
dell’impianto e salire muniti di cintura di sicurezza,
(Art. 48 DPR 164)
ƒ ad ogni livello di lavoro il ponte deve essere ancorato a parte stabile della
costruzione,
(Art. 46 DPR 164)
ƒ il ponte sospeso non deve mai essere usato come apparecchio di
sollevamento né vi si devono installare apparecchi del genere,
(Art. 46 DPR 164)
ƒ l’accesso e la discesa dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie
condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il
passaggio e la manovra,
(Art. 45 DPR 164)
ƒ prima di procedere al sollevamento o all’abbassamento del ponte, si deve
accertare che non esistano ostacoli al movimento e che il ponte non sia
sovraccaricato. La manovra deve essere simultanea per tutti gli argani di
manovra senza una pendenza superiore al 10%.
(Art. 47 DPR 164)
Gli argani per ponti sospesi ed i ponti sospesi non motorizzati devono
essere sottoposti ad omologazione da parte dell’ISPESL, che rilascia libretto e
targhetta, e, quindi, sottoposti a verifiche periodiche successive con scadenza
biennale da parte della Sezione Fisico Impiantistica dei Laboratori di Sanità
Pubblica delle ASL (art. 50 DPR 164 e D.M. del 12.9.1959 alle voci modelli F e G).
La verifica trimestrale delle funi degli argani é a carico dell'utilizzatore che ne registra
l’esito su libretto.
Per ponti sospesi motorizzati si intendono piattaforme o navicelle, di
qualunque forma geometrica, sollevate da argani a motore, a mezzo di organi flessibili,
destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da eseguire con
esclusione di altri materiali.
II loro uso non é frequente e vengono soprattutto installati in modo
permanente sulle coperture di edifici con grandi superfici vetrate, al fine di poterne
curare pulizia e manutenzione. Possono comunque trovare applicazione provvisoria
durante il lavoro di cantiere come valida alternativa ad altri mezzi provvisionali
59
destinati a lavori da eseguire in quote differenziate.
La materia é regolamentata in modo approfondito dal D.M. del 4.3.1982
intitolato: “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi
sospesi motorizzati”.
Vengono collaudati da parte dell’Ispettorato del Lavoro prima della messa in
servizio e verificati ogni 2 anni, per accertarne lo stato di funzionalità e manutenzione
ai fini della sicurezza.
Ogni apparecchio deve essere munito di una targhetta di identificazione e di un
libretto di immatricolazione, compilato in due copie: una conservata presso l’ufficio
incaricato delle verifiche, l’altra presso l’impianto, da esibire a richiesta dell’ispettore
pubblico.
Spetta all’utente, registrandone l’esito sul libretto, la verifica trimestrale delle
funi degli argani.
Nel caso in cui l’Ispettorato del Lavoro non intervenga entro 40 giorni dalla
data della richiesta di collaudo, il ponte sospeso motorizzato può essere egualmente
utilizzato previa effettuazione del collaudo da parte di un ingegnere o architetto
abilitato, il quale dovrà inoltre provvedere alla compilazione del libretto in duplice
copia.
Il numero delle persone che possono salire contemporaneamente non può
essere superiore ad l persona per ogni kg. 100 di portata utile ammissibile.
I punti importanti relativi alla sicurezza di questo tipo di ponte, sono
riassumibili nei seguenti aspetti, affrontati nel decreto ministeriale in modo
particolareggiato:
1. installazione,
2. macchinario,
3. impianti ed equipaggiamenti elettrici,
4. comandi, segnalazioni ed indicazioni,
5. manovre e principali cautele,
6. manutenzione,
7. norme di calcolo,
8. documentazioni tecniche,
9. impianti speciali.
1. Installazione: caratteristiche delle costruzioni, accessi all’impianto, guide,
60
vie di corsa ed aree di circolazione, anemometro.
2. Macchinario: disposizioni generali; navicelle e piattaforme di lavoro;
organi di sospensione; organi di avvolgimento e di deviazione; argani di
sollevamento; bracci e mensole di sostegno della piattaforma; carrelli di
traslazione. A questo proposito vale ricordare l’indicazione di installare
sulla piattaforma idonei attacchi per le cinture di sicurezza e per gli attrezzi
di lavoro. Attacchi capaci di sopportare la caduta per un tratto di m. l di un
carico di kg. 80.
3. Gli impianti ed equipaggiamenti elettrici: disposizioni generali, linee
elettriche, apparecchi e componenti, compiti delle apparecchiature
elettriche di sicurezza, esigenze di sicurezza nei dispositivi elettrici,
dispositivi elettrici di sicurezza.
4. Comandi, segnalazioni e indicazioni.
5. Manovre e principali cautele: manovre ordinarie e manovre di emergenza.
6. Manutenzione: obblighi del costruttore, obblighi dell’utente, obblighi del
manutentore. In proposito si sottolinea la necessità da parte di chi usa il
ponte sospeso di affidarne la manutenzione a persona responsabile, resa
edotta sulle caratteristiche della macchina.
7. Norme di calcolo: sono da adottare le CNR-UNI 10011-10012-10021 e
UNI 7670.
8. Documentazioni tecniche: documentazione tecnica da presentare al
collaudo. Fra quanto richiesto ci sono, tra le altre, le autocertificazioni dei
costruttori per funi, attacchi per le cinture di sicurezza, attestazione di
efficacia e pronto intervento del dispositivo di emergenza denominato
paracadute.
9. Impianti speciali: si definiscono impianti speciali: piattaforme con portata
utile superiore a kg. 350, piattaforme a più piani di lavoro, piattaforme
aventi lunghezza superiore a m. 4, apparecchi asserviti ad altro apparecchio
di sollevamento, apparecchi con circuiti ausiliari e di azionamento di tipo
fluodinamico, apparecchi con bracci telescopici motorizzati, apparecchi da
installarsi in ambienti esposti a condizioni particolari di pericolo. Per questi
apparecchi il decreto precisa che valgono, per quanto applicabili, le norme
61
indicate, con la clausola che ai fini della approvazione preventiva dovranno
essere precisate dal costruttore le misure integrative del caso.
PONTEGGI METALLICI AUTOSOLLEVANTI
Si tratta di un’opera provvisionale fra le più recenti, ad ampia diffusione. Il
ponte autosollevante è costituito da tralicci verticali componibili lungo i quali scorre
verticalmente il piano o ponte di lavoro sul quale operano gli addetti. Viene
generalmente impiegato per lavori di rifinitura, intonacatura e ristrutturazione di
facciate di edifici ed ambienti ordinari.
Le caratteristiche costruttive, il funzionamento e l’impiego indurrebbero a
classificare tali strutture fra i cosiddetti ponti sviluppabili, indicati all’art. 25 del DPR
547, che, ai sensi del D.M. del 12.9.1959, dovrebbero essere sottoposti ad
omologazione da parte dell’ISPESL per il rilascio di libretto e targhetta, e,
successivamente, alle verifiche periodiche da parte della Sezione Fisico Impiantistica
delle ASL sede di Presidio Multizonale.
In realtà, la Normativa vigente non abbraccia questa ipotesi ed assimila i
ponteggi autosollevanti ai ponteggi metallici fissi, disciplinandoli con il capo V del
DPR 164, così trascurando omologazione e verifiche successive.
Come conseguenza, per costruttori ed utenti diventa necessaria la prassi in
vigore per i ponteggi metallici e, quindi, l’ottenimento dell’autorizzazione
ministeriale, da richiedere per ciascun tipo di ponteggio.
(Art. 30 DPR 164)
62
Documentazione che,
corredata da istruzioni, schemi e
disegni esecutivi, deve essere tenuta
in cantiere a disposizione degli organi
di vigilanza.
(Art. 34 DPR 164)
L’assimilazione dei ponteggi
metallici autosollevanti alla disciplina
dei ponteggi metallici fissi scaturisce
da quanto esposto in due circolari del
Ministero del Lavoro:
ƒ la 39/80 del 15.5.1980 e
ƒ la 97/87 del 1.9.1987.
La prima, intitolata
“Attrezzature di cui al capo V del DPR
164/56” rivolgendosi a costruttori ed
utenti, sancisce il concetto; la
seconda, dal titolo “Relazioni tecniche
per i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti. Istruzioni per la compilazione” è più che
altro rivolta a costruttori e progettisti.
Per la costruzione e l’impiego di dette attrezzature, consistenti in uno o più
telai di base sui quali insistono strutture verticali costituite da tronconi reticolari
collegati solidamente aventi funzioni di sostegno e guida nei movimenti di salita e
discesa, movimenti realizzati attraverso accoppiamenti pignone-cremagliera,
dell’impalcato costituente il piano di lavoro, é fatto obbligo ai fabbricanti, ai sensi
dell’art. 30 del citato DPR, di munirsi di autorizzazione rilasciata in via esclusiva dal
Ministero del Lavoro, previo esame delle relazioni tecniche allegate alla richiesta di
autorizzazione.
Conseguentemente, qualsiasi altra procedura di controllo, ancorché espletata
da amministrazioni o istituti pubblici, deve ritenersi illegittima.
Assodata l’acquisizione della documentazione di cui sopra, sotto il profilo della
sicurezza, questo tipo di attrezzatura rientra nel normale insieme di controlli legati
alla vigilanza antinfortunistica da parte dei tecnici degli organi preposti, ASL e
Ispettorato del Lavoro.
Le principali misure di sicurezza cui riferirsi per i ponteggi metallici
autosollevanti fanno pertanto capo al DPR 164 in riguardo alle circolari 39/80 e 97/87
e al DPR 547, in riguardo, per la parte elettrica, alle Norme C.E.I..
63
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
In sintesi, pur
rimandando a quanto detto sui
ponteggi metallici, i punti
nodali in merito alla
prevenzione di queste
attrezzature possono
individuarsi in:
ƒ obblighi del datore di
lavoro, dirigenti e
preposti,
ƒ montaggio/smontaggi
o, idoneità dell’opera
provvisionale,
ancoraggi,
manutenzione e
revisione, lavori in
prossimità di linee
elettriche, controllo della verticalità, controlli periodici,
luoghi di transito,
piattaforma di lavoro, cinture di sicurezza, deposito di materiale sulla
piattaforma, divieto di installazione di apparecchi di sollevamento,
impianto elettrico, protezioni, collegamento a terra, protezione contro le
scariche atmosferiche, verifica e denuncia dell’impianto di terra,
dispositivi elettrici e meccanici di sicurezza, dispositivo di blocco elettronico
e meccanico, preavviso di avviamento, controllo della orizzontalità, arresti
di fine corsa, dispositivi di anticollisione,
organi di comando e manovra,
protezioni varie.
PONTI MOBILI SVILUPPABILI E CESTELLI SU CARRO
Questo tipo di apparecchiature assai diffuso raggruppa una ricca tipologia che
va dal ponte alla piattaforma sviluppabile, al cestello su braccio idraulico a bordo di
autocarro.
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Una generica definizione potrebbe essere questa:
qualsiasi ripiano o piattaforma di lavoro, fissa o
girevole, atto a ricevere persone o cose, installato su
proprio carro di base, avente la possibilità di essere
variato di quota rispetto a quello di riposo per
l’intervento.
Lo sviluppo può essere a forbice, a telescopio, a
braccio articolato.
Il comando manuale, come nei classici ponti
sviluppabili a telescopio mediante rinvii di funi, oppure
elettrico o idraulico.
Le portate variano e sono comprensive del peso
del o degli addetti, secondo il criterio standard, di kg.
80 a persona e kg. 20, a persona, per gli utensili
necessari al lavoro da svolgere.
Ai sensi dell’art. 25 DPR 547 e di quanto indicato nel D.M. del 12.9.1959,
questi apparecchi devono essere sottoposti ad omologazione da parte dell’ISPESL già
presso il costruttore, per il rilascio di targhetta e libretto. Successivamente vanno
sottoposti alle verifiche periodiche, con scadenza annuale, da parte della Sezione
Fisico Impiantistica delle ASL sedi di Presidio Multizonale di Prevenzione.
Le apparecchiature polivalenti, tipiche quelle idrauliche a braccio, che possono
essere utilizzate sia come mezzo di sollevamento (gru) che come ponte sviluppabile
devono essere omologate per la doppia funzione che dovrà avvenire ad esclusione.
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Nei cantieri l’uso dei ponti e dei bracci sviluppabili contribuisce in larga misura
alla sostituzione, temporanea o parziale, dell’installazione di un ponteggio in forma
stabile. E’ importante, pertanto, tenere a mente quelli che sono i criteri di
prevenzione fondamentali legati a questo genere di macchine. Non entrando nel
merito specifico delle diverse tipologie basti puntualizzare i principi generali cui
attenersi:
ƒ rispetto della portata: e, quando il caso, del diagramma delle portate previsto
dal costruttore per le diverse situazioni,
(Art. 171 DPR 547)
ƒ accesso alla piattaforma: è possibile sviluppare il ponte con operatore a
bordo. Per gli apparecchi tipo a braccio con cestello é addirittura
imprescindibile all’uso. Per gli altri tipi, specie quelli telescopici a fune, é
pure possibile farlo a condizione che il ponte, nel corso di una verifica
periodica da parte dell’ente pubblico di controllo (ASL), sia stato sottoposto
ad una prova integrativa di carico pari a 1.5 volte la portata massima
ammissibile. Viceversa, l’accesso deve avvenire a ponte sviluppato e vanno
adottate tutte le necessarie cautele di sicurezza, tra cui la cintura di sicurezza
con aggancio a fune di trattenuta
applicata. alla struttura del ponte.
(Artt. 182 e 376 DPR 547)
ƒ posizionamento in piano della
macchina e stabilizzatori: per un uso
sicuro del ponte é fondamentale
disporre il complesso degli
stabilizzatori, che determinano, quando
é il caso, lo scarico delle ruote del carro
in modo corretto. Il piano di appoggio
deve risultare livellato; per ridurre la
pressione degli stabilizzatori sul terreno
e distribuirla su di una superficie
maggiore é utile ricorrere a piastre di
appoggio, cioè a tavole di legno. La
predisposizione degli stabilizzatori,
oltre a garantire un quadrilatero di base maggiore per una migliore stabilità,
deve consentire la perfetta messa in piano del carro. Essa va verificata
mediante le tradizionali bolle e livelle installate sul carro di base. Negli
apparecchi più semplici, una volta stabilizzato il ponte, occorre procedere al
blocco delle ruote, che può farsi mediante vitoni a pressione, calzatoie
doppie od altri dispositivi.
Si ricorda il divieto di operare con la piattaforma inclinata. Nei cestelli su
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braccio la planarità é garantita da un apposito sistema idraulico o meccanico
di leveraggi articolati. La buona tecnica concede al massimo una lieve
inclinazione, non superiore a 5° pari cioè all’8%. Nei modelli meccanizzati é
presente un sensore con segnalatore acustico. Esistono anche indicatori di
verticalità, quali i pendolini.
(Art. 22 DPR 547 e Art.52 DPR 164)
ƒ blocco in posizione di lavoro: assodata la perfetta messa in piano di carro e
piattaforma, va garantita la posizione di blocco per lo svolgimento del
lavoro previsto.
(Art. 22 DPR 164)
Qualora ciò non sia possibile, deve essere garantito un coefficiente k di
sicurezza per le funi almeno pari a 10.
ƒ piattaforma e cestello: la piattaforma di lavoro deve essere munita tutto
attorno al perimetro di parapetto normale con arresto al piede, rigido,
resistente e ben mantenuto. Nel piano di calpestio possono aprirsi botole
per l’accesso dalla parte interna del ponte, a condizione che risultino apribili
verso l’alto.
Per i cestelli valgono queste indicazioni:
♦ chiusura su tutti i lati con parapetto fisso ed arresto al piede,
♦ vincolo rigido di collegamento alla struttura portante,
♦ sistema di autolivellamento,
♦ blocco in posizione di lavoro,
♦ aggancio per la cintura di sicurezza,
♦ comandi di manovra a bordo.
ƒ comandi: nei ponti motorizzati i comandi devono essere duplicati e
azionabili dal carro base o dalla piattaforma di lavoro mediante
commutatore. Le indicazioni delle manovre devono essere in italiano, chiare
e ben comprensibili. I comandi (levette, pulsanti) vanno protetti contro
l’azionamento accidentale e devono essere del tipo a uomo presente. E’ bene
poter intervenire in caso di necessità azionando lo stop costituito da un
fungo di emergenza. Inoltre, nei ponti idraulici, é necessario poter
comandare dalla base una valvola di scarico del circuito per il rientro
controllato della navicella nei casi di emergenza.
ƒ utilizzo: occorre porre attenzione al giusto modo di usare i ponti
sviluppabili. Ricordiamo, qui di seguito, alcuni aspetti da non trascurare:
♦ conservare e consultare il manuale di istruzione manutenzione della ditta
costruttrice. Deve essere in lingua italiana ed é diritto dell’acquirente
richiederlo, unitamente alla targa ed al libretto di omologazione ed alla
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targa matricolare del costruttore;
♦ affidare l’uso del ponte a personale istruito e che lavori sempre almeno
in coppia. E’, infatti, raccomandabile la presenza a terra di un operatore,
non solo per eventuali interventi di emergenza, ma anche per il controllo
della zona limitrofa, interessata dalla presenza del ponte sviluppabile;
♦ non eseguire lavori sulla piattaforma che abbiano per risultato degli
sforzi pericolosi per la stabilità del ponte, per l’intensità eccessiva o per
la direzione obliqua. Né aggiungere sovrastrutture al piano di lavoro,
alzandolo con sgabelli, predelle o altri piani di calpestio rialzati. I ponti
vanno utilizzati in modo esclusivo per l’altezza al piano lavoro per cui
sono costruiti ed omologati. E’ vietato lavorare usando il parapetto
della pedana come piano di appoggio;
(Art. 52 DPR 164)
♦ il ponte non va spostato quando su di esso si trovano dei lavoratori o
dei sovraccarichi. L’unica eccezione é per quelli usati per la
manutenzione ed il controllo delle linee elettriche di contatto come i
tram ed i treni;
(Art. 52 DPR 164)
♦ fare attenzione a tenere le giuste distanze dalle linee elettriche aeree. Non
é concesso eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza
minore di m. 5, badando comunque ad assumere, anche in accordo con
l’esercente della linea, tutte le necessarie ed adeguate precauzioni;
(Art. 11 DPR 164)
♦ non fare uso del ponte in presenza di forte vento. La massima velocità
deve essere indicata sul libretto del costruttore (sempre comunque
inferiore a km/h 50);
♦ una volta a bordo del ponte sviluppabile, utilizzare gli attacchi delle
cinture di sicurezza appositamente predisposti su piattaforme e cestelli;
♦ in casi particolari, il collegamento fra l’operatore a bordo ed il compagno
a terra può avvenire anche con l’uso di dispositivi di
radiocomunicazione;
♦ all’atto della presa in carico di un ponte sviluppabile di qualunque tipo,
rammentare la consegna di targhetta e libretto omologativi da esibire su
richiesta degli enti pubblici incaricati del controllo.
CESTE E CESTELLI PORTAPERSONE
Il sollevamento di persone, se non avviene tramite i mezzi appositi, quali, ad
esempio, l’ascensore di cantiere, non é operazione concessa dalle norme di sicurezza.
E' senz’altro da evitare, perché sempre pericolosa.
E’, però, possibile fare una eccezione in casi particolarissimi. A questo
68
proposito si esprime in modo chiaro l’art.184 del DPR 547, che recita:
“I mezzi di sollevamento e trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora
vengano adibiti anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e manutenzione
al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi di
sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di
idonee misure precauzionali”.
Almeno tre i punti nodali dell’art.184:
1. si fa esplicita menzione a mezzi di sollevamento e trasporto che non siano
soggetti a disposizioni speciali. E’ evidente che un ponte sviluppabile, un
ponte sospeso, un ponteggio autosollevante, un ascensore, in quanto già
oggetto di norma speciale non rientrano nella considerazione.
L’esperienza insegna che sono soprattutto gli apparecchi di sollevamento
del tipo autogru, gru a torre e carrello elevatore ad essere più
frequentemente interessati.
2. si precisa che, proprio per la eccezionalità del caso, le operazioni concesse
non contemplano una attività lavorativa, né, tanto meno, prevedono della
continuità. Si parla solo e soltanto di un intervento speciale di riparazione
o manutenzione, il quale è, per sua stessa natura, contraddistinto dal fatto
di essere eccezionale e di breve durata. Fuori da queste connotazioni,
vengono a mancare i presupposti che consentono la applicabilità dei
dettami dell’art.184 e, quindi, l’uso del mezzo di sollevamento per
sollevare e muovere persone ritorna ad essere tassativamente proibito.
3. si impone di provvedere a munire i mezzi con
efficaci dispositivi di sicurezza o, nella
impossibilità, assicurare idonee misure
precauzionali. Vediamole brevemente:
♦ Ceste: da appendere al gancio di una gru.
Devono essere realizzate in modo robusto e
sicuro.
Portare un cartello con l’indicazione della
portata massima ammissibile (kg. 80 a persona
+ kg. 20 a testa per arnesi e materiali).
E’ norma consolidata prevedere capacità non
superiori a due persone.
Essere munite di tettuccio ben intelaiato e
chiuse su tutto il perimetro con parapetto,
69
meglio se a parete piena, alto non meno di m. 1.10 e, se non cieco,
dotato di arresto al piede di almeno cm. 15.
Il passaggio per l’accesso (cancelletto) alla cesta non deve aprirsi verso
l’esterno e deve essere garantita la ferma chiusura.
Per la sospensione della cesta é meglio utilizzare dei bilancieri a 4 tratti di
fune o catena riuniti superiormente in un anello da infilare nel gancio
dell’apparecchio di sollevamento. Il loro coefficiente di sicurezza deve
risultare almeno doppio di quando servono ad imbracare i carichi. In
aggiunta é opportuno munire la sospensione di un secondo attacco di
sicurezza.
♦ Cestelli: da agganciare alle forche di un carrello elevatore.
Garantita la robustezza, le necessarie protezioni, l’accesso, il parapetto
perimetrale di cui già si é detto a proposito delle ceste, è fondamentale
che il cestello sia vincolato in modo rigido alla struttura portante del
carrello e ne venga senz’altro assicurato il bloccaggio nella posizione di
lavoro.
Non dimenticare di indicare la potata massima.
A proposito di carrelli porta piattaforma é importante sottolineare che
esistono apparecchiature appositamente approntate. E’ chiaro che non
trattandosi più di una situazione eccezionale ma continua, l’apparecchio
rientra a pieno titolo nel novero dei ponti sviluppabili su carro e deve
quindi uniformarsi a tutte le prescrizioni di sicurezza del caso. Non da
ultimo essere sottoposto alla omologazione ed alle verifiche periodiche
di legge.
Nell’uso di ceste e cestelli da appendere ad apparecchi di sollevamento
per sollevare delle persone in casi eccezionali, si tengano a mente, infine,
queste regole di base:
• chi vi sale sia non soltanto persona fisicamente idonea ma istruita in
merito all’uso ed alle operazioni da compiere,
• le operazioni e le manovre avvengano sotto la diretta sorveglianza
di un supervisore responsabile,
• gli apparecchi di sollevamento utilizzati risultino in perfette
condizioni: motori, freni, comandi, stato delle funi e delle catene e
siano utilizzati per meno della metà della loro portata massima, al
fine di mantenere per funi e catene un coefficiente di sicurezza
almeno pari al doppio di quello del normale esercizio (quindi da 5 a
10 per le catene e da 6 a 12 per le funi,
• le manovre di salita e di discesa avvengano utilizzando velocità
70
ridotte,
• ceste e cestelli siano muniti di attacco per l’aggancio della cintura di
sicurezza,
• gli apparecchi di sollevamento non vengano mai spostati durante le
operazioni,
• se l’altezza da raggiungere é considerevole, e, in relazione
all’ambiente in cui si opera, diventa d’obbligo l’installazione di un
impianto interfonico o radiofonico fra l’operatore a bordo della
navicella ed il manovratore dell’apparecchio di sollevamento.
RETI DI SICUREZZA
In questo ultimo decennio, specie nell’ambito della prefabbricazione, nella
costruzione, nel montaggio di capannoni industriali e nelle opere di ristrutturazione,
si è diffuso l’utilizzo delle reti di sicurezza. Un sistema che, solo in alcuni specifici
casi, può ritenersi sostitutivo di quelli tradizionali quali i ponteggi e le impalcature in
genere, così come previsto dai dettami congiunti degli articoli 10 e 16 del DPR 164 che
ammettono anche mezzi o precauzioni diversi atti ad eliminare i rischi di caduta
dall’alto dei lavoratori.
Per reti di sicurezza possono intendersi quelle costruzioni portanti, composte
da funi (cordoncini) in fibre sintetiche (poliamminiche) atte ad ammortizzare solo
forze di trazione e che soddisfano ad un certo numero di esigenze minime relative a
costituzione, composizione e messa in opera.
Per le norme di sicurezza cui attenersi, al di là del generico riferimento dei due
articoli citati, il testo fondamentale è costituito dalla Parte II dell’Allegato alla
Circolare n. 13/82 del Ministero del Lavoro dal titolo “Istruzioni per la costruzione e
l’impiego di reti di sicurezza nei lavori di montaggio di costruzioni prefabbricate, di
carpenteria metallica e coperture in genere”.
71
La Norma riguarda anche i costruttori, che hanno l’obbligo non solo di
corredare il prodotto messo in commercio di marchiatura di riferimento e di
certificazioni omologative rilasciate da un organismo ufficiale sui singoli componenti
la rete e sul suo comportamento complessivo una volta assemblata nelle sue diverse
parti costituenti, ma anche di fornire tutte le istruzioni scritte e, se il caso, disegnate,
necessarie al suo montaggio ed uso corretto, con particolare attenzione alle condizioni
di sicurezza relative anche a piegatura, stoccaggio e conservazione.
Per quanto concerne invece l’utilizzatore, la circolare offre non pochi
chiarimenti a proposito delle questioni di prevenzione, esprimendosi su:
caratteristiche generali, messa in opera, esempi di utilizzazione, attrezzature di
sollevamento e trasporto.
Mettiamo in risalto gli aspetti antinfortunistici più evidenti:
ƒ la messa in opera delle reti deve risultare relativamente facile e permettere
una protezione efficace,
ƒ i dispositivi di ancoraggio alla carpenteria, compresi quelli a cui gli addetti
possano fissare le loro cinture di sicurezza, devono essere predisposti già in
fase di progetto,
ƒ nel calcolo della carpenteria non si deve dimenticare di tenere in conto gli
sforzi generati dalla applicazione delle reti e degli eventuali apparecchi o
attrezzature di sollevamento (sforzi di tesatura,
traslazione/movimentazione, caduta di persone),
ƒ se la costruzione non dispone di dispositivi di ancoraggio, le funi di
sospensione delle reti sono da legare ed assicurare solo e soltanto ad elementi
portanti, evitando il contatto con spigoli vivi. Gli ancoraggi di fortuna sono
tassativamente da evitare.
ƒ le reti vanno collocate il più vicino possibile al piano di lavoro per ridurre
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l’altezza di caduta ed essere sufficientemente elastiche da raccogliere la
persona senza troppo allentarsi o provocare rimbalzi pericolosi (l’altezza
massima deve essere limitata a m. 6, ma, per principio, è bene che risulti la
minore possibile). Quando è comunque superiore a m. 4 è meglio utilizzare
reti che non abbiano più di un anno.
nell’installazione mantenere un’altezza libera sufficiente al di sopra del suolo
(o di qualsiasi ostacolo), da valutare in funzione dell’elasticità della rete,
evitare la caduta di materiale incandescente sulla rete qualora vengano
eseguiti dei lavori di saldatura e molatura,
adottare reti costituite da maglie di dimensioni ridotte (consigliato mm.
40x40), perché offrono una. maggiore resistenza,
lungo tutto il perimetro di applicazione della rete si deve badare a non
lasciare spazi vuoti pericolosi entro i quali si possa infilare il corpo di una
persona,
i mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi)
devono essere efficaci e controllati periodicamente,
dove esista la necessità di evitare che del materiale minuto, come utensili,
viti, bulloneria, abbia a cadere sui lavoratori sottostanti, comunque muniti
di casco, le reti di sicurezza per l’arresto di persone vanno completate
sovrapponendo una seconda rete a maglie fittissime, non superiori a mm. 2.
Gli oggetti caduti accidentalmente nel telo protettivo vanno rimossi di volta
in volta.
In mancanza della seconda rete, l’accesso alla zona sottostante deve essere
interdetto impedendo così a chiunque il transito e la sosta.
prima di ogni messa in opera controllare a vista i singoli teli di rete. Le parti
danneggiate non devono più essere usate.
trasporto, movimento e stoccaggio delle reti e di tutti i loro accessori vanno
fatti con cura per evitare il degrado,
è sottinteso che la rete o il gruppo di reti di sicurezza devono essere installati
prima dell’inizio dei lavori da proteggere. In tali operazioni gli addetti, a
loro volta, non devono correre il rischio di infortuni o di cadute, quando il
caso, ricorrendo all’uso delle cinture di sicurezza,
quando, non trattandosi di reti fisse ma spostabili a seconda
dell’avanzamento dei lavori, la loro applicazione preveda attrezzature di
sollevamento e spostamento, le varie e successive operazioni vanno eseguite
nel completo rispetto di quanto indicato dal produttore, secondo un preciso
e apposito piano di sicurezza,
dopo ogni impiego le reti devono essere liberate dai materiali estranei, lavate
e lasciate asciugare senza esporle direttamente ai raggi solari. Vanno
conservate in locali asciutti e protette dal contatto con liquidi corrosivi, oli e
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detersivi. Va ricordato che i cordoncini di poliammide che costituiscono le
reti nel giro di non più di due anni perdono resistenza anche in ragione del
50%. La loro tenuta, che è a trazione e mai inferiore a kg. 200, va pertanto
verificata con controlli periodici sui fili di prova di cui ciascuna rete deve
essere corredata sin dal momento della costruzione,
ƒ qualsiasi riparazione va fatta eseguire solo dal produttore e a condizione
che la rete, nel suo complesso, non presenti usura e deformazioni
evidenti.
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Scarica

Q3h I Ponteggi Metallici - Università degli studi di Cagliari.