CONVEGNO “Impianti di climatizzazione estiva ed invernale” DOCUMENTAZIONE A CORREDO ADEMPIMENTI – RUOLI - ISPEZIONI RELATORE: ING. LUCIANO CONSORTI 1 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Legge 3 agosto 2013, n. 90, recante: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013) 2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Legge 90/2013 - Art. 4 – comma 1-bis Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, [omissis….] e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. [omissis…] 3 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Legge 90/2013 - Art. 2 - comma 1) I-tricies Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione indipendentemente comprendente di dal acqua vettore eventuali calda energetico sistemi di sanitaria, utilizzato, produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. 4 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate. 5 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. 6 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 7 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. 8 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Ministero dello Sviluppo Economico D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (G.U. 27 giugno 2013, n. 149) Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 74/2013 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2014) 9 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – comma 5 Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 10 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Il nuovo libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del libretto di impianto e di centrale) sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizinatori d’aria. Esso si applica inoltre agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti. 11 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. 12 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi. 13 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenete informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura. 14 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Il nuovo libretto è composto dalle seguenti schede, ove si sono indicate in rosso le novità:: 1) Scheda identificativa dell’impianto 2) Trattamento acqua 3) Nomina del Terzo Responsabile 4) Generatori 4.1) Gruppi termici o caldaie 4.2) Bruciatori se non incorporati al gruppo termico 15 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 4.3) Recuperatori/Condensatori lato fumi se non incorporati al gruppo termico 4.4) Macchine frigorifere/pompe di calore 4.5) Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e teleraffrescamento 4.6) Cogeneratori/trigeneratori 4.7) Campi solari termici 4.8) Altri generatori 16 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 5) Sistemi di regolazione e contabilizzazione 5.1) Regolazione primaria 5.2) Regolazione singolo ambiente di zona 5.3) Sistemi telematici di telelettura e telegestione 5.4) Contabilizzazione 17 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 6) Sistemi di distribuzione 6.1) Tipo di distribuzione 6.2) Coibentazione rete di distribuzione 6.3) Vasi di espansione 6.4) Pompe di circolazione (se non incorporate nel gruppo termico o caldaia) 18 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 7) Sistemi di emissione 8) Sistemi di accumulo 8.1) Accumuli ( se non incorporati nel gruppo termico o caldaia) 9) Altri componenti dell’impianto 9.1) Torri evaporative 9.2) Raffreddatori di liquido a circuito chiuso 9.3) Scambiatori di calore intermedi (per acqua di superficie o falda) 9.4) Circuiti interrati a condensazione/espansione diretta 9.5) Unità di trattamento aria 9.6) Recuperatori di calore (aria ambiente) 19 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 10) Impianti di ventilazione meccanica controllata 10.1) Impianto di ventilazione meccanica controllata 11) Risultati della prima verifica effettuata dall’installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore 11.1) Gruppi termici 11.2) Macchine frigo/pompe di calore 11.3) Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/ teleraffrescamento 11.4) Cogeneratori/trigeneratori 12) Interventi di controllo di efficienza energetica 20 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 13) Risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell’ente competente 14) Registrazione dei consumi nei vari esercizi 14.1) Consumo di combustibile 14.2) Consumo di energia elettrica 14.3) Consumo dell’acqua di reintegro nel circuito dell’impianto termico 14.4) Consumo di prodotti chimici per il trattamento acqua del circuito dell’impianto termico 21 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 1 Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 sono muniti di un "libretto di (1), gli impianti termici impianto per la climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato dell‘ Allegato I del presente decreto. (1) - D.M. 20 giugno 2014 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2014) 22 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 2 – comma 1 Entro e non oltre il 15 ottobre 2014(1), in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. 23 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 2 – comma 2 Il comma 1) non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto. 24 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 3 – Comma 8 Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i «Libretti di centrale" ed i «Libretti di impianto", gia' compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. 25 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DEFINIZIONI 26 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.Lgs. 192/2005 - All. A – ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO È il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: esercizio, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. 27 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE UNI 8364 - ESERCIZIO: Insieme delle operazioni finalizzate a garantire il funzionamento del sistema edificio impianto termico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, contenimento dei consumi energetici e salvaguardia dell’ambiente 28 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE UNI 8364 - CONDUZIONE : Insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto. 29 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE UNI 8364 - CONTROLLO: Verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita sia al fine dell’attuazione di operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. 30 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE UNI 8364 - MANUTENZIONE: Insieme degli interventi necessari per garantire nel tempo la funzionalità e conservare l’efficienza dell’impianto entro i limiti prescritti. 31 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.Lgs. 192/2005 - All. A – ISPEZIONE Sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirati a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. 32 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE SOGGETTI INTERESSATI PER LA REDAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO 33 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE SOGGETTI INTERESSATI Responsabile Installatore Responsabile con firma Terzo Responsabile Manutentore Ispettore Responsabile LIBRETTO SCHEDE 1 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 11, 12 13 14 34 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.P.R. 74/2013 - Art. 6 - comma 1 – RESPONSABILE L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. [omissis…] 35 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Occupante – a qualsiasi titolo, in caso di unità immobiliari residenziali Proprietario – in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate Amministratore – in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio Amministratore delegato – in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche Terzo responsabile – nei limiti previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 36 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.M. 10 FEBBRAIO 2014 - Art. 3 – Comma 5 Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare ed aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. 37 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.M. 10 FEBBRAIO 2014 - Art. 3 – Comma 6 Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto e' aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. 38 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.M. 10 FEBBRAIO 2014 - Art. 3 – Comma 6 Nel caso di dismissione dell'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione. 39 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE TERZO RESPONSABILE D.Lgs. 192/2005 - All. A E’ la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale. 40 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE TERZO RESPONSABILE D.P.R. 74/2013 - Art. 6 - comma 1 La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. 41 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE TERZO RESPONSABILE D.P.R. 74/2013 - Art. 6 - comma 1 In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. 42 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 43 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 1 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall‘impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 44 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 2 Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita‘ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 45 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 3 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 46 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 4 Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. 37/08, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: 47 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 4 a) Quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) Con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. 48 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI QUANDO e COME ? 49 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 3 I controlli di efficienza energetica devono essere realizzati: a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto a cura dell’installatore; b) Nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) Nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica. 50 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 5 D.M. 10 febbraio 2014 – Art. 2 – Comma 1 Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica come indicato nell’ Allegato A del presente decreto. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV, V del D.M. 10 febbraio 2014 51 ALLEGATO A 52 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Allegato A I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchne frigorifere che servono lo stesso impianto; si precisa che per stesso impianto si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto Allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica. 53 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento. 54 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 5 D.M. 10 febbraio 2014 – Art. 2 – Comma 1 Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti. 55 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 5 D.M. 10 febbraio 2014 – Art. 2 – Comma 1 Una copia è trasmessa a cura del manutentore o del terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, con cadenza indicata nell’allegato A. 56 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 5 D.M. 10 febbraio 2014 – Art. 2 – Comma 1 I format del Libretto e dei Rapporti devono essere inseriti nel Catasto Territoriale degli Impianti Termici che ciascuna regione deve predisporre, ai sensi dell’art. 10 comma 4) lettera a) del D.P.R. 74/2013. 57 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 2 – Comma 2 Il Rapporto di efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto. 58 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE I MODELLI EFFICIENZA DI RAPPORTO ENERGETICA, DI CONTROLLO PUR DI PREVEDENDO ALCUNI CONTROLLI DI SICUREZZA SULL'IMPIANTO E SUI RELATIVI SOTTOSISTEMI DI GENERAZIONE DI CALORE O DI FREDDO, NON SONO RAPPORTI DI CONTROLLO O MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA E PERTANTO NON SONO ESAUSTIVI IN TAL SENSO 59 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R. 74/2013 - Art. 8 – Comma 6 Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell‘ Allegato B del presente decreto. 60 ALLEGATO B 61 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R. 74/2013 - Art. 8 – Comma 8 I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell‘ Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facolta' di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. 62 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R. 74/2013 - Art. 8 – Comma 9 Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. 63 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI COSA RIGUARDA? 64 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 1 In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, su: - impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW - Impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW 65 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 1 Si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a) Il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo; 66 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 1 b) La verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati. 67 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 1 c) La verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua dove previsti. 68 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE L’acqua è un componente dell’impianto è causa dei fenomeni quali: Incrostazioni Corrosioni Le loro conseguenze interessano tutti i componenti dell’impianto 69 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE La legge italiana e la normativa UNI prescrivono il trattamento delle acque degli impianti di riscaldamento domestici: Dpr 59/09 Norma UNI-CTI 8065 70 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE ART 6.1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA TRATTAMENTI PRESCRITTI Per tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico. Per gli impianti di potenza maggiore di 350 KW (300.000 Kcal/h) è necessario installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque in tutti casi) e, se l’acqua ha una durezza totale maggiore di 15° f, un addolcitore per riportare la durezza entro i limiti previsti in 6.1.3 71 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE PUNTI D’INTERVENTO Gli impianti di trattamento devono essere installati a monte degli impianti da proteggere, sulle tubazioni di carico e reintegro, per potere trattare sia l’acqua di primo riempimento sia quella di rabbocchi successivi. Il punto di immissione dei condizionanti deve essere previsto in modo da poter garantire la necessaria rapidità di azione: il punto di immissione ideale è nel flusso principale dell’impianto in una zona di massima turbolenza, per esempio a monte delle pompe di circolazione. 72 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CARATTERISTICHE DELL’ACQUA DI RIEMPIMENTO E RABBOCCO • Aspetto: limpido • Durezza totale: minore di 15° f Nota - Per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 KW (300.000 Kcal/h), se l’acqua di riempimento o rabbocco ha una durezza minore di 35° f, l’addolcimento può essere sostituito da idoneo condizionamento chimico. 73 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE CARATTERISTICHE DELL’ACQUA DEL CIRCUITO Aspetto: limpida; pH: maggiore di 7 (con radiatori a elementi di alluminio leghe leggere il pH deve essere inferiore ad 8); Condizionanti: presenti entro le concentrazioni prescritte dal fornitore Ferro (come Fe) < 0,5 mg/kg (valori più elevati di ferro sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare) Rame (come Cu) < 0,1 mg/kg (valori più elevati di rame sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare) 74 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE IN SINTESI • per tutti gli impianti è necessario prevedere un trattamento chimico con additivo • l’acqua in impianto deve essere limpida ed avere pH compreso tra 7 e 8 • La presenza di Ferro e Rame deve essere minima • L’additivo chimico dev’essere presente entro le concentrazioni prescritte dal fornitore 75 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE La scheda riguardante il trattamento dell’acqua è suddivisa in 3 parti: • Riscaldamento • Acqua calda sanitaria • Raffreddamento Va compilata a cura dell’installatore e chiede di indicare alcune caratteristiche e parametri dei circuiti acqua, quali: 76 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Contenuto d’acqua - E’ il volume d’acqua contenuta nel circuito chiuso dell’impianto di riscaldamento. Calcolo approssimativo litri acqua: Impianti di grandi dimensioni: Potenza utile della caldaia (kW) x 12 = litri acqua Impianti autonomi Potenza utile della caldaia (kW) x 6 = litri acqua 77 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Durezza totale dell’acqua: va indicata la durezza totale dell’acqua di riempimento impianto (rete idrica o pozzo), espressa in gradi francesi (°f) Cosa si intende per durezza totale dell’acqua? Quantità totale di ioni Ca++ e ioni Mg++ sciolti nell’acqua 1°f = 10 mg/lt (o ppm): ad esempio, un’acqua di durezza 30°f conterrà 300 mg/lt di ioni disciolti Perché ne viene richiesta la misura? La durezza è causa incrostazioni compatte di calcare, che riducono notevolmente la conducibilità termica 78 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Trattamento dell’acqua dell’impianto di climatizzazione Condizionamento chimico: è richiesta l’indicazione della presenza o no di un inibitore nell’acqua d’impianto. Questo punto è molto importante, in quanto il DPR 59/09 e la norma UNI 8065 prescrivono l’obbligatorietà del condizionamento chimico dell’acqua: ART 6.1 Impianto di riscaldamento ad acqua calda. Per tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico 79 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Va indicato, altresì, se nell’impianto è prevista la protezione dell’acqua dal congelamento, specificando il tipo di antigelo presente (glicole etilenico o propilenico), la sua concentrazione % e il pH dell’acqua d’impianto. Tipo di glicole presente: Il glicole propilenico è oggi preferito perché non è classificato come tossico Percentuale di glicole presente sul volume d’acqua: si misura mediante rifrattometro, strumento che determina la % di antigelo in base alla deviazione subita da un raggio luminoso passando attraverso un campione d’acqua additivata di glicole. 80 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE pH dell’acqua d’impianto: Il pH può variare da 0 a 14 ed indica neutralità (7), acidità (meno di 7) o alcalinità (più di 7) di un’acqua, additivata o no. Nel caso di acqua + antigelo, fa capire se l’antigelo si è degradato e ha acidificato l’acqua e aumentando il rischio di corrosioni. Usare una cartina al tornasole oppure un pH-metro. La norma UNI 8065 prescrive che il pH dell’acqua dell’impianto sia almeno 7, e anche minore di 8 in caso di presenza di componenti in alluminio 81 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI 82 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE ISPEZIONE D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 2 Le ispezioni si effettuano su impianti per la: • climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW • climatizzazione estiva di potenza nominale non minore di 12 kW. termica utile 83 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE ISPEZIONE D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 2 L'ispezione comprende: a) una valutazione di efficienza energetica del generatore; 84 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE ISPEZIONE D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 2 b) una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, ove disponibile; 85 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE ISPEZIONE D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 2 c) una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. 86 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE ISPEZIONE D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 3 e 4 I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione. 87 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE SANZIONI 88 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE SANZIONI D.P.R. 74/2013 - Art. 11 – Comma 1 In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall’art. 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico del proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell’operatore incaricato dal controllo e manutenzione 89 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE SANZIONI D.Lgs. 192/2005 – Art. 15 comma 5 Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo che se n’è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro. 90 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE SANZIONI D.Lgs. 192/2005 – Art. 15 comma 6 L’operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.00,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti 91 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE APPENDICE 92 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Potenza termica al focolare [kW] – è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato per la portata di combustibile Potenza termica utile di un generatore di calore [kW] – è la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore Potenza termica utile nominale [kW] – è dichiarata dal costruttore e rappresenta la potenza fornita a pieno carico dall’apparecchio in condizioni nominali di riferimento 93 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Potenza termica convenzionale [kW] – differenza tra la potenza al focolare e la potenza dispersa al camino. Rendimento di combustione – è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica al focolare Rendimento termico utile – è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica al focolare 94 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE Energy Effcient ratio (E.E.R.) – Rendimento frigorifero, è dato dal rapporto tra il calore (energia) sottratto all’evaporatore e l’energia assorbita al compressore Coefficient of performance (C.O.P.) – Coefficiente di prestazione, è dato dal rapporto tra il calore ceduto al condensatore e l’energia assorbita al compressore 95