“Decreto Sviluppo”
e
“Manovre d’estate”
Dott. Gianluca Cristofori
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTABILITÀ, REDDITO
D’IMPRESA, IVA E IRPEF
1.
Modifiche alla disciplina del riporto delle
perdite fiscali d’impresa;
2.
Nuovo riallineamento dei maggiori valori delle
partecipazioni di controllo;
3.
Ammortamento dei beni in concessione;
4.
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità;
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTABILITÀ, REDDITO
D’IMPRESA, IVA E IRPEF
5.
Novità in merito a bonus e stock options;
6.
Nuove regole per i contribuenti in regime di
contabilità semplificata;
7.
Modifiche al regime di attrazione europea;
8.
Modifiche al
immobiliari;
9.
Contributo di solidarietà;
regime
fiscale
dei
fondi
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTABILITÀ, REDDITO
D’IMPRESA, IVA E IRPEF
10. Novità in merito alle società non operative e in
perdita “sistemica”;
11. Novità in merito al regime fiscale delle
cooperative;
12. Novità in merito ai beni dell’impresa concessi
in godimento a soci o a familiari
dell’imprenditore;
13. Aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%.
1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPORTO
DELLE PERDITE FISCALI D’IMPRESA
– Modifiche alla disciplina del riporto delle
perdite fiscali d’impresa (art.23, comma 9,
D.L. n.98/2011)
1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPORTO
DELLE PERDITE FISCALI D’IMPRESA
Art.23, comma 9, del D.L. n.98/2011:
“Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite,
all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta
successivi [N.d.R. senza limitazioni temporali] in misura non
superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
[…]”
1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPORTO
DELLE PERDITE FISCALI D’IMPRESA
Art.23, comma 9, del D.L. n.98/2011:
“[…] Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile
la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non
ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli
di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5.
Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del
reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all’articolo 80. […]”
1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPORTO
DELLE PERDITE FISCALI D’IMPRESA
Art.23, comma 9, del D.L. n.98/2011:
“[…] 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla
data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei
periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attività produttiva.”
1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPORTO
DELLE PERDITE FISCALI D’IMPRESA
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“Il comma 9 interviene sulla disciplina in materia di riporto delle
perdite modificando l’articolo 84 del TUIR nel seguente modo:
 esclude un limite temporale per la riportabilità delle perdite di
un periodo d’imposta;
 introduce un limite quantitativo all’imputazione della perdita in
diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta
costituito dall’80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi;
 mantiene la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di
computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite
prodotte nei primi tre anni in misura piena. […]”
1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPORTO
DELLE PERDITE FISCALI D’IMPRESA
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“[…] Tali previsioni costituiscono misure di sostegno alle imprese che,
uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad
avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere
utilizzabili nell’arco di un quinquennio.
La norma, inoltre, vuole rispondere anche ad un’esigenza di semplificazione:
1) evitando di costringere le imprese a porre in essere operazioni
straordinarie volte allo scopo di ottenere un “refresh” delle perdite che
giungono a scadenza, operazioni che di fatto vanificano la limitazione
temporale al riporto;
2) limitando complesse valutazioni di recuperabilità delle stesse ai fini
dell’iscrizione e/o mantenimento delle relative imposte differite durante il
processo di formazione del bilancio. […]”
1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPORTO
DELLE PERDITE FISCALI D’IMPRESA
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“[…] La nuova formulazione dell’articolo 84 garantisce un effetto di
stabilizzazione del gettito che, fin dall’anno successivo a quello/i in
perdita, verrebbe garantito in misura percentuale anche in presenza
di perdite riportate a nuovo.
In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate
prima dell’entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire
secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica.”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
– Nuovo riallineamento dei maggiori valori
delle partecipazioni di controllo (art.23,
commi da 12 a 15, D.L. n.98/2011)
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Art.23, comma 12, del D.L. n.98/2011:
“Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi
all’avviamento ed alle altre attività immateriali, all’articolo 15 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10
sono inseriti i seguenti:
10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai
maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio
a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa
e altre attività immateriali. […]”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Art.15, comma 10, del D.L. n.185/2008:
“[…] i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori
attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività
immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l’aliquota del
16 per cento, versando in unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata
posta in essere l’operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel
corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. La deduzione […] del maggior valore
dell’avviamento e dei marchi d’impresa può essere effettuata in misura non superiore
ad un decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta
sostitutiva. A partire dal medesimo periodo d’imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota
imputata a conto economico.”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Art.23, comma 12, del D.L. n.98/2011:
“[…] Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel
consolidamento ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili
internazionali di cui al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi
delle relative previsioni. L’importo assoggettato ad imposta
sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione
stessa. […]”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Art.23, comma 12, del D.L. n.98/2011:
“[…] 10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai
maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di
azienda ovvero di partecipazioni.”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Art.23, comma 13, del D.L. n.98/2011:
“La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni
effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010
sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi
d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il
versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica soluzione
entro il 30 novembre 2011.”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Art.23, commi 14 e 15, del D.L. n.98/2011:
“Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2012”.
“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14.”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“I commi 12-15 provvedono ad un riallineamento dei valori fiscali e
civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali.
L’attuale art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185/2008 consente
l’affrancamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che
emergono a seguito di operazioni straordinarie (conferimento,
fusione, scissione) solo nel caso in cui tali attività siano iscritte in
modo autonomo nel bilancio di esercizio della società risultante
dalla fusione.
Tuttavia, vi sono operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili in
bilancio in via autonoma a causa della struttura dell’attivo della
società oggetto dell’operazione straordinaria. […]”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“[…] Ci si riferisce, in particolare, alle operazioni straordinarie che hanno ad
oggetto società il cui attivo di bilancio sia rappresentato, in tutto o in parte,
da partecipazioni. In tale ipotesi, infatti, nel bilancio individuale della società
risultante dalla fusione i valori relativi all’avviamento ed alle altre attività
immateriali sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni, senza
possibilità di autonoma iscrizione.
Si verifica, pertanto, una disparità di trattamento tra imprese, fondata
esclusivamente sulla struttura dell’attività della società oggetto
dell’operazione straordinaria.
La norma è volta a rimuovere tale disparità consentendo, in presenza di
operazioni straordinarie, l’affrancamento dell’avviamento e delle altre attività
immateriali che nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione
sono allocati alla voce partecipazioni. […]”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“[…] Per consentire l’individuazione dei valori da affrancare, la norma è
limitata alle sole partecipazioni di controllo, poiché è solo per queste che
nel bilancio consolidato l’avviamento e le altre attività immateriali sono
iscritte in via autonoma.
Considerato che l’obiettivo è quello di estendere la disciplina di
affrancamento ad ipotesi, nella sostanza, identiche a quelle espressamente
contemplate dall’art. 15, comma 10, del citato decreto legge, la norma
consente anche l’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni
di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda
ovvero di partecipazioni.
Le diverse modalità di affrancamento riguardano le operazioni effettuate
sia nel periodo d’imposta in corso sia in quelli precedenti.”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.41/E del 5 agosto 2011:
“Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’opzione prevista dai
commi 10-bis e 10-ter, si evidenzia che la stessa può essere esercitata sia dalle
imprese che adottano i principi contabili internazionali sia dalle imprese che
non applicano tali principi.
Ciò posto, il primo periodo del comma 10-bis definisce l’ambito oggettivo di
applicazione dell’imposta sostitutiva, stabilendo che sono affrancabili, in base
alle previsioni di cui al comma 10 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del
2008, anche i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di
controllo nel bilancio di esercizio dell’avente causa di operazioni
straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda) emersi in
conseguenza delle medesime, a condizione, tuttavia, che tali maggiori valori
risultino iscritti, in modo autonomo, nel bilancio consolidato come
“avviamento”, “marchi d’impresa” ed “altre attività immateriali.”
2. NUOVO RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI
VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.41/E del 5 agosto 2011:
“L’ultimo periodo del comma 10-bis esclude che l’esercizio dell’opzione de
qua comporti, quale ulteriore conseguenza, il riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti sulla partecipazione di controllo, ancorché una
parte di essi – avendo trovato autonoma iscrizione nel bilancio consolidato
come avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali – sia stata
affrancata. Pertanto, la partecipazione di controllo manterrà inalterato il
valore fiscalmente riconosciuto che possedeva prima dell’operazione
straordinaria.”
3. AMMORTAMENTO DEI BENI IN CONCESSIONE
– Ammortamento dei beni in concessione
(art.23, commi 10 e 11, del D.L. n.98/2011)
3. AMMORTAMENTO DEI BENI IN CONCESSIONE
Art.23, commi 10 e 11, del D.L. n.98/2011:
“Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli
accantonamenti, all’articolo 107, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
“Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade
e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all’1 per
cento”.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n.
212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Novità introdotta in sede di conversione del decreto con la L. n.111/2011
3. AMMORTAMENTO DEI BENI IN CONCESSIONE
Art.107, comma 2, del D.P.R. n.917/1986 post modifiche:
“Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere
pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli
accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui
al comma 6 dell’articolo 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel
limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il
fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di
costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente è pari all’1 per cento. Se le spese sostenute in un esercizio sono
superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza è deducibile in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei cinque successivi. L’ammontare degli accantonamenti
non utilizzati concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la
devoluzione.”
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
– Regime
fiscale
di
vantaggio
per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità (art.27, commi da 1 a 7, del D.L.
n.98/2011)
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Art.27, comma 1, del D.L. n.98/2011:
“Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro
che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli
attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui
all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [regime
dei minimi], si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i
quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono
un’attività d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa
successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’imposta sui
redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105
dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il
regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di
imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di
imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.”
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Art.27, comma 2, del D.L. n.98/2011:
“Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio
dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero
d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da
altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo
d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore a 30.000 euro.”
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Art.27, comma 3, del D.L. n.98/2011:
“Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le
caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti
minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli
obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini
delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui
al periodo precedente sono altresì esenti dall’imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Art.27, commi 4 e 5, del D.L. n.98/2011:
“Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno
successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma
96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime
contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata
con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
permane la concreta applicazione della scelta operata.”
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Art.27, commi 6 e 7, del D.L. n.98/2011:
“Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti.
Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: “Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente,” sono soppresse.”
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“L’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede
un regime agevolato per le persone fisiche che svolgono attività artistica,
professionale o di impresa di ridotte dimensioni e che nell’anno solare
precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi
non superiori a 30.000 euro. Coloro che applicano il regime dei
contribuenti minimi, oltre a beneficiare di agevolazioni contabili, sono
soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle
addizionali regionali e comunali, non applicano l’IVA e sono esenti
dall’IRAP. La norma attuale consente la permanenza nel regime
agevolato fino a quando permangano i requisiti soggettivi di applicazione
ovvero fino quando il contribuente non opti per il regime ordinario. […]”
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“[…] La norma in esame è volta a limitare, a partire dal 1° gennaio 2012,
l’applicazione del regime dei contribuenti minimi solo a coloro che
intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno
intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Tali ultimi soggetti sono, in
particolare, coloro che hanno iniziato la propria attività solo successivamente
all’introduzione del regime dei minimi ad opera della legge n. 244 del 2007 e
che, dunque, non erano già in esercizio a tale data. Per tali ultimi soggetti,
l’applicazione del nuovo regime dei minimi, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
non potrà eccedere il periodo d’imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano
iniziato l’attività nel 2011. […]”
Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto
periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il
periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
4. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“[…] A partire dal 1° gennaio 2012 nei confronti dei contribuenti che
fruiscono del regime dei contribuenti minimi l’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal
comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta
dal 20 al 5 per cento.
Viene previsto per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 fuoriescono dal regime
agevolato dei contribuenti minimi, l’accesso, non subordinato ad
un’opzione, ad un regime contabile semplificato.
Il regime contabile semplificato si applica anche a tutti coloro che, pur avendo
le caratteristiche di all’art. 1, commi 96 e 99, della legge 24 dicembre 2007,
n.244, non hanno intrapreso una nuova attività.
I soggetti che applicano il regime contabile semplificato sono esenti
dall’IRAP.”
5. NOVITÀ IN MERITO A BONUS E STOCK OPTIONS
– Novità in merito a bonus e stock options
(art.23, commi 50-bis e 50-ter, del D.L.
n.98/2011)
5. NOVITÀ IN MERITO A BONUS E STOCK OPTIONS
Art.23, comma 50-bis, del D.L. n.98/2011:
“All’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede
l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.”
Novità introdotta in sede di conversione del Decreto con la L. n.111/2011
5. NOVITÀ IN MERITO A BONUS E STOCK OPTIONS
Art.23, comma 50-ter, del D.L. n.98/2011:
“La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.”
Novità introdotta in sede di conversione del Decreto ad opera della L. n.111/2011
5. NOVITÀ IN MERITO A BONUS E STOCK OPTIONS
Art.33 del D.L. n.78/2010 post modifiche:
“1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli
effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate
sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il
triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la
qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota
addizionale del 10 per cento.
2. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei
suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso,
è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della
retribuzione.”
5. NOVITÀ IN MERITO A BONUS E STOCK OPTIONS
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.41/E del 5 agosto 2011:
“La descritta modifica normativa ha l’effetto di aumentare la quota di
compensi variabili su cui applicare l’addizionale del 10 per cento, dato
che la base imponibile è ora pari all’ammontare della retribuzione
variabile che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della
retribuzione.
La nuova disciplina si applica alle componenti variabili della
retribuzione corrisposte a decorrere dal 17 luglio 2011, anche se
maturate in precedenza. […]”
5. NOVITÀ IN MERITO A BONUS E STOCK OPTIONS
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.41/E del 5 agosto 2011:
“[…] Se le componenti variabili sono corrisposte in più rate, l’addizionale si
applica nel momento in cui si verifica il superamento dell’importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione (nuovo limite previsto dal
comma 2-bis), tenendo conto anche delle corresponsioni effettuate prima del 17
luglio 2011. Si supponga il caso di un dirigente con retribuzione fissa pari a 100
cui siano corrisposti emolumenti premiali per 350, erogati per 250 ad aprile 2011
e per 100 a ottobre 2011. La parte di retribuzione variabile di 100, corrisposta
dopo il 17 luglio 2011, che singolarmente considerata non supera l’importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione, sommata alla quota di 250,
precedentemente corrisposta, supera il nuovo limite previsto dal comma 2-bis con
conseguente applicazione dell’addizionale sull’intero importo di 100.
Si fa presente, infine, che la scrivente ha fornito chiarimenti sull’applicazione
dell’addizionale in esame con circolare n.4/E del 15 febbraio 2011, cui si rinvia.”
6. NUOVE REGOLE PER I CONTRIBUENTI IN
REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
– Deduzione integrale delle spese non superiori a
1.000 euro (art.7, comma 1, lett. d), e comma 2,
let. s), del D.L. n.70/2011)
– Innalzamento dei limiti per usufruire del regime
di contabilità semplificata (art 7, comma 1, lett.
i), e comma 2, let. m), del D.L. n.70/2011)
6. DEDUZIONE INTEGRALE DELLE SPESE NON
SUPERIORI A 1.000 EURO
Art.7, comma 1, lett. d), del D.L. n.70/2011:
“i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente
l’intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo
d’imposta in cui ricevono la fattura;”
Art.7, comma 2, lett. s), del D.L. n.70/2011:
“all’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine sono
aggiunti i seguenti periodi: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici,
relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto
il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui
l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro
1.000.»”
6. DEDUZIONE INTEGRALE DELLE SPESE NON
SUPERIORI A 1.000 EURO
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“La lettera s) prevede che per singole spese di importo non superiore a
1.000 euro – relative a corrispettivi periodici per servizi resi, in due
esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di
somministrazione di beni (gas, luce eccetera) – la deduzione fiscale del
costo avviene nel periodo d’imposta in cui è ricevuto il documento
probatorio (fattura). La disposizione, applicabile ai soli soggetti in
contabilità semplificata, deroga al generale principio di competenza
economica in favore del principio della registrazione ai fini dell’IVA.”
6. INNALZAMENTO DEI LIMITI PER USUFRUIRE
DEL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Art.7, comma 1, lett. i), del D.L. n.70/2011:
“estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di
ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre
imprese;”
Art.7, comma 2, lett. m), del D.L. n.70/2011:
“all’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «lire seicento
milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;”
6. INNALZAMENTO DEI LIMITI PER USUFRUIRE
DEL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“Con la lettera m), al fine di ridurre i costi amministrativi con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, sono elevati i limiti di ricavi per
l’adozione della contabilità semplificata. Tale previsione consente altresì
di tenere conto delle contingenti difficoltà economiche delle imprese e di
sostenere le stesse nell’evoluzione tecnologica connessa all’adozione
della fatturazione elettronica.”
7. MODIFICHE AL REGIME DI ATTRAZIONE
EUROPEA
– Modifiche al regime di attrazione europea
(art.8, comma 2, del D.L. n.70/2011)
7. MODIFICHE AL REGIME DI ATTRAZIONE
EUROPEA
Art.8, comma 2, del D.L. n.70/2011:
“Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del
regime di attrazione europea, al comma 1 dell’articolo 41 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove
attività economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di
direzione e coordinamento,» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta
dall’interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo
giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata
l’istanza di interpello».”
7. MODIFICHE AL REGIME DI ATTRAZIONE
EUROPEA
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“Il comma 2 amplia la disciplina vigente, introducendo nel novero delle
attività economiche che possono beneficiare del regime di attrazione
europea anche l’attività di direzione e coordinamento di gruppi di
imprese.
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
– Modifiche al regime fiscale dei fondi
immobiliari (art.8, comma 9, del D.L.
n.70/2011)
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“All’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi
partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza
obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla
copertura delle riserve tecniche; […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“[…] e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza
prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all’estero
in paesi o territori che consentano uno scambio d’informazioni
finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato
della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 168-bis, comma 1, del
Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità
indicate nell’articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999,
n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente
finalità mutualistiche; […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“[…] h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura
superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l’applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti,
diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in
misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di
partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di
partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di
partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“[…] Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di
gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni
detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di
partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i
criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3,
resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.»; […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“[…] c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai
sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del
partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua
quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non
residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per
cento, con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al
momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di
partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di
partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 3, del citato testo
unico. […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“[…] In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei
redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a
concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai
partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del
presente comma non si applica la ritenuta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre
2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31
dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5
per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a
corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5
per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta risultante
dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“[…] Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non
sono fiscalmente rilevanti. L’imposta è versata dal partecipante con le modalità e
nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011. L’imposta può essere
versata a cura della società di gestione del risparmio o dell’intermediario
depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16
dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire
la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la
liquidazione parziale della quota per l’ammontare necessario al versamento
dell’imposta.»; […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“[…] d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione
dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010
presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei
quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può
altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d’investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del
valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010.
L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per
cento entro il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di pari importo da
versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Art.8, comma 9, del D.L. n.70/2011:
“[…] Sui risultati conseguiti dal 1º gennaio 2011 e fino alla conclusione della
liquidazione la società di gestione del risparmio applica un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le
disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L’imposta sostitutiva è versata dalla società di
gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun
anno di durata della liquidazione.»;
e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell’ipotesi indicata nel
comma 5 non si applica la ritenuta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza
dell’ammontare assoggettato all’imposta sostitutiva di cui al comma 5, secondo
periodo.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.»”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“La disposizione in commento, attraverso modifiche all’articolo 32 del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
riformula la disciplina fiscale dei fondi immobiliari sulla base dei seguenti
principi:
• comma 3 del novellato articolo 32: il regime fiscale dei fondi disciplinati dagli
articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410 del 2001, resta invariato per i fondi partecipati esclusivamente
da investitori istituzionali come individuati dalla norma. Tale regime si applica
indipendentemente dall’entità della quota di partecipazione dei predetti soggetti;
•comma 3-bis del novellato articolo 32: si modifica il regime fiscale attualmente
previsto per i proventi nei seguenti termini:
1) è conservato il regime di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 351 del
2001 per i proventi attribuiti agli investitori istituzionali; […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] 2) per i partecipanti diversi da quelli istituzionali, come definiti nel
comma 3 del novellato articolo 32, che possiedono una quota di
partecipazione superiore al 5 per cento è introdotto il regime di tassazione
per trasparenza. Tale regime si applica sui proventi indicati nei rendiconti
annuali o di chiusura del fondo;
3) resta fermo il regime ordinario del citato articolo 7 del decreto-legge n.
351 del 2001 per i partecipanti diversi da quelli istituzionali che possiedono
una quota di partecipazione pari o inferiore al 5 per cento.
In estrema sintesi, il regime fiscale vigente sarà riservato ai soli partecipanti
che non possiedono più del 5 per cento delle quote del fondo e agli investitori
istituzionali di cui al comma 3 dello stesso articolo 32. […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] Inoltre (comma 4-bis del novellato articolo 32), i soci che detengono
una partecipazione superiore al 5 per cento alla data del 31 dicembre 2010 e
che a decorrere dal periodo d’imposta 2011 sono assoggettati al regime della
trasparenza sono altresì tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva del 5
per cento calcolata sul valore medio delle quote detenute nel 2010.
È previsto, infine (comma 5 del novellato articolo 32), che l’assemblea dei
partecipanti, nell’ipotesi in cui partecipino soggetti diversi dagli investitori
istituzionali che detengono una quota superiore al 5 per cento, possa
deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo. In tal caso,
la società di gestione del risparmio preleva a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo
risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. […]”
8. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI FONDI
IMMOBILIARI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] È altresì dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP del 7 per cento sui risultati maturati dal 1° gennaio 2011 e fino
alla conclusione della liquidazione, che deve comunque essere conclusa nel
termine massimo di cinque anni.
In tal caso non trova applicazione l’imposta sostitutiva dovuta dai
partecipanti né l’imposizione per trasparenza.”
9. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
– Contributo di solidarietà (art.2, commi 1 e 2,
del D.L. n.138/2011)
9. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Art.2, comma 1, del D.L. n.138/2011:
“Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti
rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1°
agosto 2011 al 31 dicembre 2014.”
9. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L’art.9, comma 2, del D.L. n.78/2010 prevede che, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi
annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo e fino
a 150.000 euro, nonché del 10% per cento per la parte eccedente 150.000
euro; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10%.
L’art.18, comma 22-bis, del D.L. n.98/2011 prevede inoltre che, a decorrere
dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad
un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto
importo e fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente
150.000 euro.
9. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Art.2, comma 2, del D.L. n.138/2011:
“In considerazione della eccezionalità della situazione economica
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2013 sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un
contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il
predetto importo. […]”
9. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Art.2, comma 2, del D.L. n.138/2011:
“[…] Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro
rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 9, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i
trattamenti pensionistici di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 18,
comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. […]”
9. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Art.2, comma 2, del D.L. n.138/2011:
“[…] Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso
riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni
vigenti per le imposte sui redditi. […]”
9. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Art.2, comma 2, del D.L. n.138/2011:
“[…] Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le
modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il
coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle
contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, l’efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli
anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE E IN PERDITA “SISTEMICA”
– Novità in merito alle società non operative
(art.2, commi da 36-quinquies a 36-novies,
del D.L. n.138/2011);
– Novità in merito alle società in perdita
“sistemica” (art.2, commi da 36-decies a 36duodecies , del D.L. n.138/2011)
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE
Art.2, comma 36-quinquies, del D.L. n.138/2011:
“L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo
75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [n.d.R. società non operative],
è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.
Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti
indicati dall’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724 [n.d.R. società non operative], a società o enti soggetti
all’imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione
detta maggiorazione.”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE
Art.2, comma 36-sexies, del D.L. n.138/2011:
“I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 [n.d.R. società non operative], che hanno
esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo
117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione
prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo
versamento.”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE
Art.2, comma 36-septies, del D.L. n.138/2011:
“Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla
quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati
nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
[n.d.R. società non operative], ad una società o ente che abbia
esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi
dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE
Art.2, comma 36-octies, del D.L. n.138/2011:
“I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 [n.d.R. società non operative], che hanno esercitato, in qualità di
partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 o
all’articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista
dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.
I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 [n.d.R. società non operative], che abbiano esercitato, in qualità di
partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo
115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito
imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza
tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE
Art.2, comma 36-novies, del D.L. n.138/2011:
“Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36octies.”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“I commi da 36-quinquies a 36-novies dell’articolo 2 – aggiunti nel corso
dell’esame del provvedimento in Commissione – recano modifiche alla disciplina
delle società non operative di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724. In particolare il comma 36-quinquies prevede
l’applicazione di una maggiorazione del 10,5 per cento dell’aliquota dell’imposta
sul reddito delle società (IRES) di cui all’articolo 75 del DPR n. 917 del 1986
(testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), dovuta dalle società non operative
di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La suddetta maggiorazione di aliquota del 10,5 per cento si applica comunque
sulla quota del reddito imputato per trasparenza, ai sensi dell’articolo 5 del
TUIR, dai soggetti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994
[n.d.R. società non operative] a società o enti soggetti all’IRES. […]”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] Ai sensi del comma 36-sexies i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1,
della legge n. 724 del 1994 [n.d.R. società non operative] che hanno esercitato
l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del TUIR devono
assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile alla predetta
maggiorazione di aliquota del 10,5 per cento, provvedendone altresì al
versamento.
Peraltro il comma 36-septies prevede l’applicazione del precedente comma 36sexies anche per la quota di reddito imputato per trasparenza, ai sensi
dell’articolo 5 del TUIR, dai soggetti di cui all’articolo 30, comma 1, della
legge n. 724 del 1994 [n.d.R. società non operative] ad una società o ente che
abbia esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’articolo 117
dello stesso TUIR. […]”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ NON
OPERATIVE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] Il comma 36-octies prevede l’ipotesi in cui i soggetti di cui all’articolo 30,
comma 1, della legge n. 724 del 1994 [n.d.R. società non operative], abbiano
esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale:
• se l’hanno esercitata in qualità di partecipati devono assoggettare
autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione provvedendo
al relativo versamento;
• se l’hanno esercitata in qualità di partecipanti devono assoggettare il proprio
reddito imponibile alla maggiorazione di cui al comma 36-quinquies, senza
tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.”
Il comma 36-novies disciplina infine la decorrenza delle disposizioni recate dai
commi precedenti nonché la modalità di determinazione degli acconti.
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ IN
PERDITA “SISTEMICA”
Art.2, comma 36-decies, del D.L. n.138/2011:
“Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati
che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi
d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere
dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del
citato articolo 30.
Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in
materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della
legge n. 724 del 1994.”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ IN
PERDITA “SISTEMICA”
Art.2, comma 36-undecies, del D.L. n.138/2011:
“Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell’arco
temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per
due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano
dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi
dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. [n.d.R.
per le società non operative]”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ IN
PERDITA “SISTEMICA”
Art.2, comma 36-duodecies, del D.L. n.138/2011:
“Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ IN
PERDITA “SISTEMICA”
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“I commi da 36-decies a 36-duodecies dell’articolo 2 – aggiunti nel corso
dell’esame del provvedimento in Commissione – prevedono l’applicazione alle
c.d. società in perdita sistematica della disciplina dettata per le società non
operative.
Più in dettaglio il comma 36-decies stabilisce che – anche in assenza dei
presupposti previsti dall’articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 per
l’individuazione delle società non operative – le società e gli enti che presentino
dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono
considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta
per gli effetti di cui al citato articolo 30.
La norma fa salve, peraltro, le cause di non applicazione della disciplina in
materia di società non operative di cui allo stesso articolo 30. […]”
10. NOVITÀ IN MERITO ALLE SOCIETÀ IN
PERDITA “SISTEMICA”
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] L’equiparazione introdotta dal comma 36-decies si applica anche qualora
nei tre periodi d’imposta le società e gli enti siano per due periodi d’imposta in
perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare
determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994
(comma 36-undecies).”
Il comma 36-duodecies disciplina infine la decorrenza delle disposizioni recate dai
due precedenti commi nonché la modalità di determinazione degli acconti.
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
– Novità in merito ai beni dell’impresa
concessi in godimento a soci o a familiari
dell’imprenditore (art.2, commi da 36terdecies a 36-duodevicies, del D.L.
n.138/2011)
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Art.2, comma 36-terdecies, del D.L. n.138/2011:
“All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la
seguente:
« h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci
o familiari dell’imprenditore ».”
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Art.2, comma 36-quaterdecies, del D.L. n.138/2011:
“I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o
familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al
valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso
ammessi in deduzione dal reddito imponibile.”
Art.2, comma 36-quinquiesdecies, del D.L. n.138/2011:
“La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o
familiare utilizzatore ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera hter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma
36-terdecies del presente articolo.”
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Art.2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n.138/2011:
“Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al
comma 36-quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il
familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i
dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono individuati modalità e termini per
l’effettuazione della predetta comunicazione. […]”
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Art.2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n.138/2011:
“[…] Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la
trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è
dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora,
nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano
conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo
11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.”
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Art.2, comma 36-septiesdecies, del D.L. n.138/2011:
“L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione
delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai
fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di
qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti
della società.”
Art.2, comma 36-duodevicies, del D.L. n.138/2011:
“Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36terdecies a 36-septiesdecies.”
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’articolo 2 prevedono
l’indeducibilità dei costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a
soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore
di mercato del diritto di godimento.
Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, dette norme mirerebbero al
contrasto del fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari
dell’imprenditore, di beni relativi all’impresa per un corrispettivo inferiore al
valore di mercato, disciplinando in particolare l’ipotesi in cui i beni non
fuoriescano dal regime di impresa ma vengano concessi in godimento a soci o
familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato (senza
corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello derivante da una libera
contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli). […]”
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] Più in dettaglio il comma 36-terdecies modifica l’articolo 67, comma 1, del
TUIR al fine di inserire, tra quelli che sono fiscalmente considerati “redditi
diversi”, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la
concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore. Tale modifica viene realizzata aggiungendo appunto
all’elencazione dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR, una
nuova lettera h-ter). In conseguenza di tale modifica al TUIR, il comma 36quaterdecies stabilisce che i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in
godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo
inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non possono essere
ammessi in ogni caso in deduzione dal reddito imponibile. […]”
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo di cui sopra –
ai sensi del successivo comma 36-quinquiesdecies – concorre pertanto alla
formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del TUIR.
Il comma 36-sexiesdecies prevede obblighi di comunicazione con le relative
sanzioni. In particolare, con riferimento ai beni dell’impresa concessi in
godimento a soci o familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di
mercato del diritto di godimento devono essere comunicati all’Agenzia delle
entrate i dati relativi a detti beni da parte dell’impresa concedente o dal socio o
familiare, secondo modalità e termini che saranno individuate con successivo
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. […]”
11. BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] L’omessa comunicazione (ovvero la sua trasmissione con dati incompleti o
non veritieri) è punita, in solido, con una sanzione amministrativa pari al 30%
della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. In tal caso, tuttavia, se i
contribuenti si siano conformati alle disposizioni recate dai commi 36quaterdecies e 36-quinquiesdecies, si applica la sanzione di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Viene attribuito all’Agenzia delle entrate l’obbligo di controllare
sistematicamente la posizione delle persone fisiche utilizzatrici dei beni concessi
in godimento; è previsto altresì che, ai fini della ricostruzione sintetica del
reddito, si tenga conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o
capitalizzazione che sia stata effettuata nei confronti della società (comma 36septiesdecies).”
11. NOVITÀ IN MERITO AL REGIME FISCALE
DELLE COOPERATIVE
– Novità in merito al regime fiscale delle
cooperative (art.2, commi da 36-bis a 36quater, del D.L. n.138/2011)
11. NOVITÀ IN MERITO AL REGIME FISCALE
DELLE COOPERATIVE
Art.2, comma 36-bis, del D.L. n.138/2011:
“In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all’articolo 1,
comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: « per la quota del 30 per cento »
[N.d.R. quota tassabile] sono sostituite dalle seguenti: « per la
quota del 40 per cento »;
b) alla lettera b-bis), le parole: « per la quota del 55 per cento »
[N.d.R. quota tassabile] sono sostituite dalle seguenti: « per la
quota del 65 per cento ».”
11. NOVITÀ IN MERITO AL REGIME FISCALE
DELLE COOPERATIVE
Art.2, comma 36-ter, del D.L. n.138/2011:
“Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, le parole: « si applica in ogni caso alla quota degli utili netti
annuali » sono sostituite dalle seguenti: « non si applica alla quota
del 10 per cento degli utili netti annuali ».”
11. NOVITÀ IN MERITO AL REGIME FISCALE
DELLE COOPERATIVE
Art.2, comma 36-quater, del D.L. n.138/2011:
“Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter.”
11. NOVITÀ IN MERITO AL REGIME FISCALE
DELLE COOPERATIVE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“I commi da 36-bis a 36-quater dell’articolo 2 – aggiunti nel corso dell’esame del
provvedimento in Commissione – recano riduzioni di agevolazioni già previste in
favore delle cooperative, in anticipazione della riforma del sistema fiscale. In
particolare il comma 36-bis riduce del 10 per cento la quota di esclusione dal
reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente – con
eccezione delle cooperative agricole e della piccola pesca – degli utili netti
annuali destinati a riserve indivisibili, prevista dall’articolo 12 della legge 16
dicembre 1977 n. 904. Si ricorda che l’articolo 12 della legge n. 904 del 1977
stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società
cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a
condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi
forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento. […]”
11. NOVITÀ IN MERITO AL REGIME FISCALE
DELLE COOPERATIVE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] Per effetto delle modifiche apportate dal comma 36-bis, pertanto, la quota
degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso,
alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi a
mutualità prevalente è pari:
• al 40 per cento (anziché al 30 per cento) per le altre cooperative e loro
consorzi;
• al 65 per cento (anziché al 55 per cento) per le società cooperative di
consumo e loro consorzi.
Resta invece inalterata al 20 per cento la quota di detti utili per le cooperative
agricole e loro consorzi e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
[…]”
11. NOVITÀ IN MERITO AL REGIME FISCALE
DELLE COOPERATIVE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] Il comma 36-ter – tramite una novella all’articolo 6, comma 1, del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63 – riduce invece del 10 per cento l’esclusione (che
attualmente è totale) dalla formazione del reddito imponibile dell’ammontare
degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le società
cooperative.
La norma prevede in particolare che il già ricordato articolo 12 della legge n. 904
del 1977 non si applichi alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali
destinati alla riserva minima obbligatoria.”
Il comma 36-quater disciplina infine la decorrenza delle disposizioni recate dai
due commi precedenti nonché la modalità di determinazione degli acconti.
13. AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA
– Aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%
(art.2, commi da 2-bis a 2-quater, del D.L.
n.138/2011)
13. AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA
Art.2, comma 2-bis, lett. a), del D.L. n.138/2011:
“Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno
per cento della base imponibile dell’operazione.»”
Art.2, comma 2-ter, del D.L. n.138/2011:
“Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.”
13. AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA
Art.2, comma 2-quater, del D.L. n.138/2011:
“La variazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui
al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei
confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto
comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di
cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi
degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al
medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.”
RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI E
REGIME FISCALE DELLE RENDITE FINANZIARIE
14. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni;
15. Nuova aliquota
finanziarie.
del
20%
sulle
rendite
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
– Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
(art.7, comma 1, lett. t), e comma 2, lett. dd),
dd-bis), ee), ff) e gg), del D.L. n.70/2011)
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Art.7, comma 1, lett. t), del D.L. n.70/2011:
“nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati,
attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.”
Art.7, comma 2, lett. dd), del D.L. n.70/2011:
“al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º
luglio 2011»;
2) al secondo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»;
3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»;”
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Art.2, comma 2, del D.L. n.282/2002 post modifiche:
“Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei
valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono
essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull’importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della
perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno
2012.”
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Art.5 della L. n.448/2001:
Ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza di
cui all’art. 67, lett. c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti non
negoziati nei mercati regolamentati, [n.d.R. posseduti alla data del 1°
luglio 2011], può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto,
il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società,
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a
condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi. Tale imposta sostitutiva è fissata nella
misura 4% per le partecipazioni che risultano qualificate ai sensi
dell’art. 67, lett. c), del TUIR ovvero nella misura del 2% per le
partecipazioni non qualificate secondo i dettami di cui all’art. 67, lett. cbis), del TUIR.
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Art.7 della L. n.448/2001:
Ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza di cui
all’art. 67, lett. a) e b), del TUIR, per i terreni edificabili e con
destinazione agricola [n.d.R. posseduti alla data del 1° luglio 2011], può
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale
data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione
che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi. Tale imposta sostitutiva è fissata nella misura 4% del
valore di tali terreni.
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Art.7, comma 2, lett. dd-bis), del D.L. n.70/2011:
“tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di
terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle
disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le società di capitali i cui
beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5
e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive modificazioni, siano
stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano
riacquistato la piena titolarità;
Novità introdotta in sede di conversione del Decreto ad opera della L. n.106/2011
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Art.7, comma 2, lett. ee), del D.L. n.70/2011:
“i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei
valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui
agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano
già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi
beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova
rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine
del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella
dichiarazione stessa.”
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Art.7, comma 2, lett. ff), del D.L. n.70/2011:
“i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il
rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della
prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso
non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima
rideterminazione del valore effettuata;”
Art.7, comma 2, lett. gg), del D.L. n.70/2011:
“le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la
data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di
decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data;”
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“Le disposizioni recate dalle lettere da dd) a gg) si riferiscono alla
disciplina originariamente contenuta negli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che hanno previsto la
facoltà di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con
destinazione agricola, posseduti da persone fisiche alla data del 1°
gennaio 2001. A tal fine, i contribuenti erano tenuti a predisporre
un’apposita perizia giurata di stima e a versare un’imposta sostitutiva del
2 o del 4 per cento, entro il 30 settembre 2002. Disposizioni successive
hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni e
hanno prorogato i termini per l’effettuazione dei relativi adempimenti.
[…]”
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] Con la lettera dd) sono modificati la data di possesso dei terreni e delle
partecipazioni alla quale il contribuente deve far riferimento, nonché i termini
entro i quali effettuare i relativi adempimenti (redazione della perizia e
versamento della prima o unica rata). In particolare, il presupposto per
potersi avvalere della norma di rideterminazione è il possesso dei beni al 1°
luglio 2011 e il termine entro il quale predisporre la perizia e versare
l’imposta sostitutiva (ovvero la prima rata dell’imposta dovuta) è fissato al 30
giugno. […]”
La lettera dd-bis) è stata aggiunta dalla L. n. 106/2011, di conversione del
Decreto in esame.
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] La lettera ee), inoltre, intende risolvere il problema che si è verificato in
capo a quei soggetti che, a seguito delle varie disposizioni che hanno previsto la
possibilità di rideterminare il valore di terreni e di partecipazioni, hanno
effettuato più volte la rideterminazione del valore del medesimo bene e, in
mancanza di una disposizione che preveda lo scomputo dell’imposta sostitutiva
già versata, sono stati costretti a esperire la procedura del rimborso nel rispetto
del termine di 48 mesi previsto dall’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In particolare, è prevista per i soggetti che
si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati o di terreni edificabili e con destinazione
agricola la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova
rivalutazione quanto già versato, a titolo di imposta sostitutiva, per la precedente
rideterminazione dei medesimi beni. […]”
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] La lettera ff) disciplina l’ipotesi in cui il contribuente in sede di versamento
non effettui il predetto scomputo (cosiddetta «compensazione verticale») . In tal
caso è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva
pagata in precedenza, ai sensi del predetto articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e si stabilisce che il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso, previsto dal citato articolo 38, decorre dalla data in cui si
verifica la duplicazione del versamento, cioè dal pagamento dell’imposta relativa
all’ultima rideterminazione effettuata. Tale disciplina si applica anche ai
versamenti effettuati alla data di entrata in vigore della norma in esame. Ne
deriva, pertanto, che per detti versamenti la richiesta di rimborso dovrà essere
presentata entro 48 mesi dall’ultima rideterminazione effettuata, tenendo conto
ovviamente dei mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della norma. […]”
14. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE
PARTECIPAZIONI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] Infine, la lettera gg), allo scopo di non svantaggiare i soggetti per i quali i
predetti termini siano ormai decaduti, prevede per tali contribuenti una sorta di
riammissione nei termini, per cui gli stessi possono chiedere, comunque, il
rimborso entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
medesime.”
15. NUOVA ALIQUOTA DEL 20% SULLE RENDITE
FINANZIARIE
– Aliquota unica sulle diverse tipologie di
strumenti finanziari (art.2, commi da 6 a 12,
del D.L. n.138/2011);
– Disposizioni di coordinamento (art.2, commi
da 13 a 27, del D.L. n.138/2011);
– Disposizioni in materia di minusvalenze e
plusvalenze (art.2, commi da 28 a 34, del D.L.
n.138/2011);
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art.2, comma 6, del D.L. n.138/2011:
“Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro
provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura
del 20 per cento.”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art.2, comma 7, del D.L. n.138/2011:
“La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi
e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei
seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; […]”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art.2, comma 7, del D.L. n.138/2011:
“[…] c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8,
comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.”
Art.2, comma 8, del D.L. n.138/2011:
“La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui
al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma
3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art.2, comma 9, del D.L. n.138/2011:
“La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai
premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti
esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio
2012.”
Art.2, comma 10, del D.L. n.138/2011:
“Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di
cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art.2, comma 11, del D.L. n.138/2011:
“Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell’aliquota di cui
al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento
di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.”
Art.2, comma 12, del D.L. n.138/2011:
“Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell’aliquota di
cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1°
gennaio 2012.”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“Il comma 6, con una norma di carattere generale, fissa nella misura del
20% l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque
ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 del
TUIR (“Redditi di capitale”), e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma
1, lettere da c-bis a c-quinquies dello stesso Testo unico.
Si ricorda che il riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria è
previsto nel disegno di legge di iniziativa governativa “Delega al Governo
per la riforma fiscale e assistenziale”, presentato alla Camera e di cui non
è ancora iniziato l’esame. […]”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“Il comma 7 esclude dall’applicazione dell’aliquota del 20%, introdotta
dal comma 6, gli interessi, i premi e ogni altro provento di cui al citato art.
44 del TUIR e i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter),
ovvero i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria previsti
nel medesimo decreto nelle seguenti ipotesi: […]”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] a) obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed
equiparati. Si tratta degli interessi, dei premi e degli altri frutti dei titoli del debito
pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli
similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per
l’adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime
di monopolio;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR. Si tratta delle obbligazioni
emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni;
c)
titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’art. 8, comma 4 del
D.L. n. 70/2011;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. […]”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] Il comma 8 individua ulteriori ipotesi in cui non si applica la
disposizione di cui al comma 6. Si tratta in particolare delle seguenti attività
finanziarie:
a) gli interessi di cui al comma 8-bis dell’art. 26-quater del D.P.R. n.
600/1973. Si tratta degli interessi corrisposti a soggetti non residenti – cui si
applica una ritenuta del 5% – a condizione che essi siano destinati a finanziare il
pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai
percettori:
•
negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e
degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella c.d. white list;
•
garantiti dai soggetti che effettuano le ritenute alla fonte che corrispondono
gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ovvero da altra
società controllata dalla stessa controllante; […]”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] b) gli utili di cui al comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.
La norma prevede una ritenuta operata a titolo di imposta e con l’aliquota
dell’1,375% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta
sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d.
white list , ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti
finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR e ai contratti di
associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato;
c) il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di
cui al D.Lgs. n. 252/2005. […]”
15. ALIQUOTA UNICA SULLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] Il comma 9 prevede che l’aliquota del 20% si applichi agli interessi, ai
premi e ad ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR, divenuti esigibili e ai
redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Per quanto concerne i dividendi e proventi ad essi assimilati l’aliquota del 20% si
applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.
Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.
239/1996, invece, l’aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni
altro provento di cui all’art. 44 del TUIR maturati a partire dal 1° gennaio 2012.
In concreto, si tratta degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, emessi in Italia, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Infine, ai sensi del comma 12, per quanto concerne le gestioni individuali di
portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, l’aliquota del 20% si applica
sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.”
15. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
I commi da 13 a 24 del provvedimento in esame contengono norme di
coordinamento volte a evitare la permanenza in vita di norme basate
sulla coesistenza di aliquote differenziate nonché ad apportare
correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali.
Nel dettaglio, sono stati novellati, tra gli altri, gli artt.26, 26-quinquies e 27
del D.P.R. n.600/1973; gli artt.18 e 73 del TUIR; gli artt.2, 3 e 5 del D.Lgs.
n.239/1996; gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. n.461/1997.
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Art.2, comma 28, del D.L. n.138/2011:
“Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in
deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al
62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461.”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Art.2, comma 29, del D.L. n.138/2011:
“A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore
determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore dei
titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre
2011, a condizione che il contribuente: […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Art.2, comma 29, del D.L. n.138/2011:
“[…] a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
delle minusvalenze e dei proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di
cui all’articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta,
secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Art.2, comma 30, del D.L. n.138/2011:
“Ai fini del comma 29, nel caso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, l’opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è
esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti
i titoli o strumenti finanziari detenuti; l’imposta sostitutiva dovuta è
corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello
stesso articolo 5. Nel caso di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l’opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere
esercitata entro il 31 marzo 2012; l’imposta sostitutiva è versata dagli
intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal
contribuente.”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Art.2, comma 31, del D.L. n.138/2011:
“Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i
proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi di
investimento collettivo e fondi di cui al comma 29, lettera a), l’opzione
può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai
soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l’imposta sostitutiva
è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente.”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Art.2, comma 32, del D.L. n.138/2011:
“Le minusvalenze e perdite di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da cbis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono
portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al
31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro
ammontare.”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Art.2, comma 33, del D.L. n.138/2011:
“Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di
gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione
dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al
62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di
utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.”
Art.2, comma 34, del D.L. n.138/2011:
“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“Il comma 28 stabilisce che le minusvalenze, perdite e differenziali
negativi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del TUIR,
realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011, devono essere portate in
deduzione dalle future plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui
all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per una
quota pari al 62,5% del loro ammontare.
La quota di deducibilità del 62,5% è ottenuta dal rapporto tra le aliquote
del 12,50% e del 20%. […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] La disposizione fa comunque salvi i limiti temporali di deduzione
previsti:
• dall’art. 68, comma 5, del TUIR. Si ricorda al riguardo che tale disposizione
prevede che se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è
superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate; […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] • dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 concernente
l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito
diverso realizzato. La predetta disposizione stabilisce che qualora siano realizzate
minusvalenze, perdite o differenziali negativi viene computato in deduzione, fino a loro
concorrenza, l’importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi
dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni
poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta e
nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il
rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate anche
parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le
minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non
oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze,
proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro rapporto, intestato agli
stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza. […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] Il comma 29 prevede la possibilità, per il contribuente, di affrancare le
plusvalenze e le minusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 versando
l’imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi maturati fino alla stessa
data.
Più in dettaglio, la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per
la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n.
461/1997, il contribuente può assumere il valore dei titoli, quote, diritti,
valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti
finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011. […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] A tal fine è necessario che il contribuente:
a) opti per la determinazione, sempre al 31 dicembre 2011, delle plusvalenze,
delle minusvalenze e dei proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettera g),
del TUIR, derivanti dalla partecipazione a OICVM di cui all’art. 73,
comma 5-quinquies del TUIR e a OICVM di diritto estero, di cui all’art.
10-ter, comma 1, della L. n. 77/1983;
b) effettui il versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta
secondo i criteri di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 461/1997, con i quali è
appunto dettata la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e
sugli altri redditi. […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] La scelta di esercitare l’opzione dipende da vari fattori. Come riportato
nella Relazione tecnica al provvedimento il vantaggio per il contribuente
sarebbe dato dall’applicazione dell’aliquota ridotta alle plusvalenze latenti al
momento del cambio dell’aliquota, mentre i costi sarebbero legati alla
rinuncia al differimento dell’imposta e all’eventuale costo del finanziamento
della liquidità necessaria per pagare l’imposta in assenza di una realizzazione
effettiva della plusvalenze.
Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 29, il comma 30
distingue l’ipotesi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 (applicazione
dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi) da quella di cui
all’art. 6 dello stesso Decreto (opzione per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato). […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] In particolare:
• nell’ipotesi di cui all’art. 5 l’opzione di cui al comma 29 deve essere
esercitata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti
i titoli o strumenti finanziari detenuti. In tal caso l’imposta sostitutiva
viene corrisposta con le modalità e i termini previsti dal comma 4 dello
stesso art. 5, ossia corresponsione mediante versamento diretto nei
termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione;
• nell’ipotesi di cui all’art. 6 l’opzione può essere esercitata entro il 31
marzo 2012 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel
rapporto di custodia o amministrazione. In tal caso l’imposta sostitutiva
è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente. […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] Il comma 31 stabilisce che qualora non siano applicabili le disposizioni
dei commi 29 e 30, per i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse
collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti,
derivanti dalla partecipazione agli organismi e fondi di cui al primo periodo
del presente comma:
• l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione
ai soggetti residenti all’uopo incaricati;
• l’imposta sostitutiva è versata dagli stessi soggetti entro il 16 maggio
2012, ricevendone provvista dal contribuente. […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] Ai sensi del comma 32 le minusvalenze e perdite derivanti dall’esercizio
delle opzioni di cui al comma precedente sono quindi portate in deduzione
dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, fino
al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.
Il comma 33 disciplina l’ipotesi delle gestioni individuali di portafoglio di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997. La norma in esame stabilisce che, in
relazione alle menzionate gestioni individuali di portafoglio, i risultati
negativi di gestione rilevati al 31 dicembre 2011 devono essere portati in
deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota
pari al 62,5% del loro ammontare. […]”
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MINUSVALENZE E PLUSVALENZE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887”
“[…] La disposizione fa salvi, peraltro, i limiti temporali di utilizzo dei
risultati negativi di gestione previsti dal comma 10 dello stesso art. 7 del
D.Lgs. n. 461/1997. Si ricorda al riguardo che la norma citata prevede che se
in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta
successivi ma non oltre il quarto per l’intero importo che trova capienza in
essi.
Il comma 34, infine, rinvia ad un successivo decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze per l’individuazione delle modalità di
applicazione dei commi da 29 a 32 (o 33, come sembrerebbe più corretto).”
“SEMPLIFICAZIONI” DI ALCUNI ADEMPIMENTI
TRIBUTARI, VALUTARI E AMMINISTRATIVI
16. Abolizione di alcune comunicazioni;
17. Novità in merito alla tenuta delle scritture
contabili con strumenti informatici;
18. Possibilità di mutare la richiesta di rimborso in
richiesta di compensazione;
19. Scadenze dei versamenti e degli adempimenti;
20. Chiusura delle partite IVA inattive;
“SEMPLIFICAZIONI” DI ALCUNI ADEMPIMENTI
TRIBUTARI, VALUTARI E AMMINISTRATIVI
21. Ritenuta del 4% sui pagamenti effettuati per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione di imposta;
22. Limitazioni all’uso del contante e altri
strumenti finanziari di pagamento al portatore;
16. ABOLIZIONE DI ALCUNE COMUNICAZIONI
– Comunicazione per fruire della detrazione per
familiari a carico (art.7, comma 1, lett. b), e
comma 2, lett. e), del D.L. n.70/2011);
– Comunicazione per fruire della detrazione del
36% (art.7, comma 1, lett. c), e comma 2, lett.
q) e r), del D.L. n.70/2011);
– Comunicazione per acquisti superiori a 3.000
euro con carte di credito (art.7, comma 1, lett.
e), e comma 2, lett. o), del D.L. n.70/2011);
16. COMUNICAZIONE PER FRUIRE DELLA
DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO
Art.7, comma 1, lett. b), del D.L. n.70/2011:
“abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di
comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a
carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;”
Art.7, comma 2, lett. e), del D.L. n.70/2011:
In proposito è stato modificato il comma 2, lettera a), dell’art.23 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
16. COMUNICAZIONE PER FRUIRE DELLA
DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“La lettera e) introduce una semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti e dei sostituti d’imposta eliminando l’obbligo per i dipendenti e
pensionati di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni
d’imposta per familiari a carico. Con la modifica apportata si prevede che la
comunicazione abbia effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo
l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Inoltre viene
eliminata la previsione dell’obbligo di richiedere la detrazione per redditi da
lavoro dipendente o da pensione, che è riconosciuta direttamente dal sostituto
d’imposta sulla base dei dati in suo possesso.”
Contestualmente è stato stabilito che “La dichiarazione ha effetto anche per i
periodi di imposta successivi. L’omissione della comunicazione relativa alle
variazioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”
16. COMUNICAZIONE PER FRUIRE DELLA
DETRAZIONE DEL 36%
Art.7, comma 1, lett. c), del D.L. n.70/2011:
“abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione
di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;”
Art.7, comma 2, lett. q) e r), del D.L. n.70/2011:
Con la sostituzione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del D.M. n.
41 del 18/02/1998, si è reso necessario indicare nella dichiarazione dei
redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo.
È stato inoltre abrogato il comma 19 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244, relativo all’obbligo di evidenziare in fattura il costo delle
manodopera.
16. COMUNICAZIONE PER FRUIRE DELLA
DETRAZIONE DEL 36%
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“La presente disposizione introduce un’importante semplificazione ai fini della
fruizione del beneficio fiscale in argomento, in quanto la normativa
preesistente imponeva ai contribuenti di trasmettere, prima dell’inizio dei
lavori, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, mediante raccomandata,
comunicazione della data di inizio dei lavori redatta su un apposito modello,
unitamente ad altri documenti.
Ai fini della fruizione del beneficio, con il presente decreto si prevede che sarà
sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell’immobile, nonché, se i lavori sono effettuati dal detentore,
gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati
richiesti ai fini del controllo della detrazione. Il contribuente sarà tenuto a
conservare e a esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati
in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”
16. COMUNICAZIONE PER ACQUISTI SUPERIORI
A 3.000 EURO CON CARTE DI CREDITO
Art.7, comma 1, lett. e), del D.L. n.70/2011:
“abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per
acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di
credito, prepagate o bancomat;”
Art. 7, comma 2, lett. o), del D.L. n.70/2011:
“All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Al fine di
semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle
operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei
corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973.””
16. COMUNICAZIONE PER ACQUISTI SUPERIORI
A 3.000 EURO CON CARTE DI CREDITO
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“Nell’ottica della necessaria proporzionalità degli adempimenti
amministrativi richiesti ai contribuenti ai fini dell’attività di contrasto
dell’evasione qualora sussistano modalità alternative di acquisizione delle
informazioni necessarie a garantire un’efficace contrasto dell’evasione nel
settore dell’IVA ma anche delle imposte dirette, la disposizione prevede,
nell’ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,
l’esclusione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini dell’IVA di cui all’articolo 21 del citato decreto-legge n. 78
del 2010, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini
della medesima imposta, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi
avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori
finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la
clientela all’anagrafe tributaria.”
17. TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI CON
STRUMENTI INFORMATICI
– Novità in merito alla tenuta delle scritture
contabili con strumenti informatici (art.6,
comma 2, lett. f-quater), del D.L. n.70/2011)
17. TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI CON
STRUMENTI INFORMATICI
Art.6, comma 2, lett. f-quater) del D.L. n.70/2011:
“all’articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante
apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della
firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una
nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui
al terzo comma»; […]”
17. TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI CON
STRUMENTI INFORMATICI
Art.6, comma 2, lett. f-quater) del D.L. n.70/2011:
“[…] 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di
legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo
comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale
contenute nelle medesime disposizioni»;”
Novità introdotta in sede di conversione del Decreto ad opera della L. n.106/2011
18. POSSIBILITÀ DI MUTARE LA RICHIESTA DI
RIMBORSO IN RICHIESTA DI COMPENSAZIONE
– Possibilità di mutare la richiesta di rimborso
in richiesta di compensazione (art.7, comma
1, lett. g), e comma 2, lett. i), del D.L.
n.70/2011)
18. POSSIBILITÀ DI MUTARE LA RICHIESTA DI
RIMBORSO IN RICHIESTA DI COMPENSAZIONE
Art.7, comma 1, lett. g), del D.L. n.70/2011:
“la richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione
può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla
presentazione della dichiarazione stessa;”
Art.7, comma 2, lett. i), del D.L. n.70/2011:
“all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo
il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai
contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza
d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso
stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare
entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.»”
18. POSSIBILITÀ DI MUTARE LA RICHIESTA DI
RIMBORSO IN RICHIESTA DI COMPENSAZIONE
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“La lettera i) introduce una semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in quanto consente di modificare, mediante una dichiarazione
integrativa, la precedente scelta circa l’utilizzo dell’eccedenza d’imposta.
In particolare, consente di utilizzare in compensazione l’eccedenza che,
nella precedente dichiarazione, era stata richiesta come rimborso e di
modificare tale scelta per utilizzare in compensazione la medesima
eccedenza. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione che
si intende modificare e, comunque, se il rimborso stesso non sia stato già
erogato anche in parte.”
19. SCADENZE DEI VERSAMENTI E DEGLI
ADEMPIMENTI
– Scadenze dei versamenti e degli adempimenti
(art.7, comma 1, lett. h) e r), e comma 2, lett.
l) e bb), del D.L. n.70/2011)
19. SCADENZE DEI VERSAMENTI E DEGLI
ADEMPIMENTI
Art.7, comma 1, lett. h), del D.L. n.70/2011:
“i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme
riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o
in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo
successivo;”
Art.7, comma 2, lett. l), del D.L. n.70/2011:
“gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie
amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze,
comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime
articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di
giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;”
19. SCADENZE DEI VERSAMENTI E DEGLI
ADEMPIMENTI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“La lettera l) introduce una disposizione di carattere generale con la quale
si prevede che tutti i termini per gli adempimenti e per i versamenti
scadenti di sabato o di giorno festivo sono prorogati al successivo giorno
lavorativo, se gli adempimenti devono essere effettuati nei confronti di
articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le
agenzie fiscali. La disposizione elimina le residue incertezze e difformità
normative in vigore, tenuto conto delle stratificazioni dell’ordinamento
vigente.”
19. SCADENZE DEI VERSAMENTI E DEGLI
ADEMPIMENTI
Art.7, comma 1, lett. r), del D.L. n.70/2011:
“concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti
pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;”
19. SCADENZE DEI VERSAMENTI E DEGLI
ADEMPIMENTI
Art.7, comma 2, lett. bb), del D.L. n.70/2011:
“all’articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono
versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno
festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di
acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall’articolo 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per il pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le
disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1º luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dell’anno 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli
anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresì soppresse le parole: «previste
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive
modificazioni,»;”
19. SCADENZE DEI VERSAMENTI E DEGLI
ADEMPIMENTI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“La modifica normativa introdotta dalla lettera bb) è volta a determinare una
maggiore certezza delle scadenze di versamento e risponde alla necessità di
semplificare gli adempimenti degli enti pubblici.
Dal 1° gennaio 2008, al fine di razionalizzare il sistema di versamento delle
imposte e dei contributi degli enti pubblici, è stato introdotto il modello F24
EP, utilizzato dagli enti pubblici e dai soggetti individuati dalle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (enti soggetti al sistema della
Tesoreria unica dello Stato).
Il nuovo sistema di versamento ha profondamente innovato le modalità di
effettuazione dei pagamenti diretti presso la Banca d’Italia, lasciando
invariata la normativa di riferimento in materia di scadenza dei versamenti
stessi. […]”
19. SCADENZE DEI VERSAMENTI E DEGLI
ADEMPIMENTI
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] In analogia a quanto previsto riguardo alla generalità dei contribuenti
relativamente alle somme da versare con il modello F24, con la lettera bb) si
dispone, a partire dal 1° luglio 2011, l’accorpamento delle diverse scadenze,
anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese
di scadenza.
L’accorpamento dei termini comporta una maggiore efficienza del sistema di
riscossione dei tributi e dei contributi. Tale previsione, infine, non determina
alcun effetto né di cassa né di competenza sul bilancio dello Stato in quanto
riguarda operazioni di girofondi all’interno della tesoreria statale.”
20. CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
– Chiusura delle partite IVA inattive (art.23,
commi 22 e 23, del D.L. n.98/2011)
20. CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
Art.23, comma 22, del D.L. n.98/2011:
“A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo,
all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater è aggiunto il
seguente:
“15-quinquies. L’attribuzione del numero di partita IVA è revocata
d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia
esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato
alla presentazione della dichiarazione annuale in materia
d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo.
Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni
tributarie.””
20. CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
Art.23, comma 23, del D.L. n.98/2011:
“I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano
tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di
attività di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima
indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La
disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già
constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.”
20. CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“I commi 22 e 23, in coerenza con l’art. 27 del Regolamento
904/2010/UE ed in linea con il comportamento adottato dagli altri Paesi
europei, hanno l’intento di ricondurre il numero delle partite IVA a
quelle in effettiva attività, con conseguente ridimensionamento delle
banche dati da gestire e consolidamento degli studi statistici, oltre che un
reale potenziamento dell’analisi del rischio su tutta la platea dei
contribuenti IVA.
In sostanza le norme consentono di ottimizzare la selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate,
della Guardia di Finanza e dell’INPS, assicurando un puntuale controllo
sulle effettive situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e
contributiva. […]”
20. CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“[…] Si prevede la revoca della partita IVA attribuita, qualora i soggetti
obbligati non abbiano presentato, per le ultime tre annualità, la
dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto. La
revoca è altresì disposta quando a seguito dei controlli venga accertato il
mancato svolgimento delle attività per le quali è stata attribuita la partita
IVA. Sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto
portato a conoscenza del contribuente, la norma introduce
un’agevolazione per incentivare l’adempimento spontaneo dei
contribuenti, consentendo l’applicazione della sanzione ridotta ad un
quarto del minimo (129 euro), a condizione che venga presentata
apposita comunicazione di cessazione dell’attività all’Agenzia delle
Entrate, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della disposizione.”
20. CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
Risoluzione n.72/E dell’11 luglio 2011:
“Al fine di consentire il suddetto versamento [vale a dire quello previsto
dal comma 23 dell’art. 23 del D.L. n. 98/2011], tramite il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi”, si istituisce il seguente codice
tributo:“8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della
dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del D.P.R.
633/1972 – Sanatoria di cui all’articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011””.
21. RITENUTA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI
PER FRUIRE DI DEDUZIONI O DI DETRAZIONI
– Ritenuta del 4% sui pagamenti effettuati per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione d’imposta (art.23, comma
8, del D.L. n.98/2011)
21. RITENUTA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI
PER FRUIRE DI DEDUZIONI O DI DETRAZIONI
Art.23, comma 8, del D.L. n.98/2011:
“Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti
effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di
oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta,
all’articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: “10 per cento” sono sostituire dalle seguenti: “4 per
cento””
21. RITENUTA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI
PER FRUIRE DI DEDUZIONI O DI DETRAZIONI
Art.25 del D.L. n.78/2010 post modifiche:
“A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a.
operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta
sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto
dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di
esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla
dichiarazione delle ritenute operate.”
21. RITENUTA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI
PER FRUIRE DI DEDUZIONI O DI DETRAZIONI
Relazione governativa al D.L. n.98/2011:
“Il comma 8 riduce la ritenuta prevista dall’articolo 25 del decreto
legge n. 78 del 2010 dal 10 per cento al 4 per cento. In fase di prima
applicazione della disposizione si è infatti potuto rilevare che
l’attuale misura di tale ritenuta potrebbe pregiudicare le
disponibilità finanziarie delle imprese, con particolare riferimento
alle piccole imprese artigiane.
La misura della ritenuta è ridotta al 4 per cento e pertanto resta
fermo l’impianto normativo attualmente esistente e l’efficacia
antievasiva della norma ma si temperano i soli effetti finanziari,
evitando così l’insorgere di crediti d’imposta.”
21. RITENUTA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI
PER FRUIRE DI DEDUZIONI O DI DETRAZIONI
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.41/E del 5 agosto 2011:
“Come noto, l’art. 25 comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito
con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal
1° luglio 2010, l’obbligo per le banche e per le Poste Italiane SPA di operare
una ritenuta a titolo di acconto del 10% all’atto dell’accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili
o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In sostanza si tratta dei pagamenti riguardanti le ristrutturazione edilizie
(articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche) e gli
interventi di risparmio energetico (articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche). […]”
21. RITENUTA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI
PER FRUIRE DI DEDUZIONI O DI DETRAZIONI
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.41/E del 5 agosto 2011:
“[…] L’art. 23, comma 8, del decreto, con la finalità di “minimizzare gli
adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d’imposta” ha ridotto al 4 per cento l’aliquota della ritenuta
d’acconto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, banche
e Poste Italiane SPA devono operare all’atto dell’accredito. Per gli altri
aspetti, rimane valido quanto stabilito con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 e quanto chiarito con
circolare n. 40/E del 28 luglio 2010. […]”
21. RITENUTA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI
PER FRUIRE DI DEDUZIONI O DI DETRAZIONI
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.41/E del 5 agosto 2011:
“[…] Nel caso in cui le banche e Poste Italiane SPA, nelle more
dell’aggiornamento dei sistemi operativi, nei primi giorni di decorrenza della
nuova disposizione abbiano continuato ad operare all’atto dell’accredito la
ritenuta del 10% nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico
potranno accreditare direttamente al medesimo soggetto beneficiario la
differenza del 6% trattenuta in eccesso.
La disposizione in commento segue gli interventi di semplificazione operati
dall’art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla
legge n. 106 del 2011, riguardanti l’abrogazione dell’obbligo di indicare in
fattura il costo della manodopera e di inviare la preventiva comunicazione
all’Agenzia delle entrate.”
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
– Limitazioni all’uso del contante e altri
strumenti finanziari e di pagamento al
portatore (art.2, commi 4 e 4-bis, del D.L.
n.138/2011)
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
Art.2, comma 4, del D.L. n.138/2011:
“A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e
dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel
comma 13 del predetto articolo 49, le parole:«30 giugno 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011 ».”
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
Art.2, comma 4-bis, del D.L. n.138/2011:
“È esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle
disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del
medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto 2011 e
riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A
decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo
58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero
dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.”
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“I comma 4 e 4-bis dell’articolo 2 intervengono rispettivamente
sull’articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 riducendo da 5.000 a 2.500
euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore,
nonché sull’articolo 58 dello stesso decreto in materia di sanzioni.
Il comma 4, al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito
comunitario dirette a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, prevede, in particolare, che
ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 del citato articolo 49 venga adeguato l’importo
dei limiti ivi previsti da 5.000 a 2.500 euro. […]”
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] Il citato articolo 49, recante “limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore”, nella versione previgente le modifiche apportate dalla norma in commento,
dispone fra l’altro:
• il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche
quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (comma 1);
• l’obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o
superiori a 5.000 euro l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5); […]”
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] • la possibilità per gli istituti bancari e postali di rilasciare assegni circolari,
vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro, su richiesta scritta del
cliente, senza la clausola di non trasferibilità (comma 8);
• il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 5.000 euro. In via transitoria, relativamente ai libretti che alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 presentavano un saldo superiore al
predetto limite, i clienti hanno tempo sino al 30 giugno 2011 per estinguere ovvero
ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata (commi 12 e 13). […]”
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] In sostanza, la norma in esame riduce ulteriormente i limiti di importo
all’uso del contante - finalizzati al contrasto del riciclaggio e del terrorismo – che
erano già stati ridotti (a 5.000 euro) dall’art. 20 del D.L. n.78/2010. Quest’ultimo
Decreto aveva infatti a sua volta reintrodotto i limiti di importo all’uso del
contante vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n.112/2008, che all’art. 32
aveva elevato da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante
e dei titoli al portatore.
Il comma in esame, inoltre, interviene al comma 13 dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 231 del 2007, al fine di posticipare di 3 mesi (dal 30 giugno 2011 al
30 settembre 2011) il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti (ovvero il
loro saldo deve essere ridotto entro tale importo). […]”
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] Il comma 4-bis, inserito durante l’esame in Commissione interviene in
materia di sanzioni. Esso prevede in particolare che le sanzioni previste
dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007 non si applichino per
le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13
dello stesso decreto, commesse tra il 13 agosto 2011 e il 31 agosto 2011 e
riferite ai limiti di importo introdotti dal comma precedente.
Il comma 4-bis prevede altresì che, a decorrere dal 1º settembre 2011, le
sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici
territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.
Esso abroga, infine, i commi 18 e 19 dell’articolo 49 del decreto legislativo n.
231 del 2007. […]”
22. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E
ALTRI TITOLI AL PORTATORE
Schede di lettura: “Disegno di Legge A.S. n.2887” – Il testo con
gli emendamenti della Commissione Bilancio
“[…] Tali commi dispongono, rispettivamente, che:
•
è vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento
nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le
quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma
19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica (comma 18);
•
il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori
a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di
pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in
attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il
soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione
idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello
stesso ordinante (comma 19).”
ALTRE NOVITÀ
23. Novità in materia di esercizio delle attività
professionali;
24. Novità in materia di crediti di imposta;
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
– Novità in materia di esercizio delle attività
professionali (art.3, comma 5, del D.L.
n.138/2011)
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art.3, comma 5, del D.L. n.138/2011:
“Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto comma,
della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività
risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza
diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità
di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i seguenti principi: […]”
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art.3, comma 5, del D.L. n.138/2011:
“[…] a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e
ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica,
è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata
sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria,
della sede legale della società professionale; […]”
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art.3, comma 5, del D.L. n.138/2011:
“[…] b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi
regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina
(ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un
illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; […]”
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art.3, comma 5, del D.L. n.138/2011:
“[…] c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività
formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo
compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al
fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non
potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza
al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della
laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente; […]”
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art.3, comma 5, del D.L. n.138/2011:
“[…] d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto
all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come
riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei
compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel
rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello
della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe
professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; […]”
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art.3, comma 5, del D.L. n.138/2011:
“[…] e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la
responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni
generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e
dagli enti previdenziali dei professionisti; […]”
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art.3, comma 5, del D.L. n.138/2011:
“[…] f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di
organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la
decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere
nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina
nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la
normativa vigente; […]”
23. NOVITÀ IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Art.3, comma 5, del D.L. n.138/2011:
“[…] g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali
posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è
libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e
non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.”
24. NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA
– Credito d’imposta per la ricerca scientifica
(art.1, commi da 1 a 5, del D.L. n.70/2011);
– Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno (art.2, commi da 1 a 9, del D.L.
n.70/2011);
– Credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno (art.2-bis, commi da 1 a 5, del
D.L. n.70/2011).
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Art.1, comma 1, del D.L. n.70/2011:
“È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta
a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università
ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca
possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in
consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche
private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via
credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere
adottato.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Art.1, commi 2 e 3, del D.L. n.70/2011:
“Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli
anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli
investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che
l’importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è
integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese.
Operativamente:
a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non
statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del Contratto collettivo
quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il
quadriennio 2006-2009, nonché l’ASI – Agenzia Spaziale Italiana e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; […]”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Art.1, commi 2 e 3, del D.L. n.70/2011:
“[…] 3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla lettera d) del
paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01,
recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea n. C 323 del 30 dicembre 2006;
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla
chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di
investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla
lettera a); […]”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Art.1, commi 2 e 3, del D.L. n.70/2011:
“[…] 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e
h-quater) del medesimo articolo;
6) non è soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. […]”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Art.1, comma 4, del D.L. n.70/2011:
“[…] Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le disposizioni del
presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di
cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è
conseguentemente abrogato.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“L’articolo 1 istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca
in università ovvero enti pubblici di ricerca.
Ai sensi del comma 3 sono ricompresi nel beneficio le università e gli
istituti universitari legalmente riconosciuti (statali e non statali) e gli enti
pubblici di ricerca, di cui all’articolo 6 del Contratto collettivo quadro per
la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009,
e l’ASI – Agenzia spaziale italiana, nonché gli organismi di ricerca come
definiti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d) del paragrafo
2.2. […]”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] Il credito di imposta spetta anche qualora le università e gli enti pubblici di
ricerca sviluppino i progetti in associazione, consorzio o joint venture con altre
qualificate strutture di ricerca pubbliche o private di equivalente livello scientifico.
Ulteriori strutture che possono beneficiare del credito di imposta per la ricerca
possono essere individuate attraverso l’emanazione di apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. [previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano
espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.]
Le tipologie di intervento agevolabili sono individuate negli investimenti realizzati a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. […]”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] Il credito di imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno dei
predetti anni 2011 e 2012 e compete nella misura del 90 per cento della spesa
incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in
ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 se lo stesso è commissionato ai soggetti
indicati dalla lettera a) del comma 3.
Il comma 3, lettera b), disciplina il trattamento tributario del credito di imposta e
ne sancisce la non concorrenza alla formazione del reddito e alla base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché l’irrilevanza ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 (TUIR). Inoltre, esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a scomputo dei tributi ivi indicati.
[…]”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] Il comma 3 esclude, altresì, l’applicabilità all’agevolazione del
limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250.000 euro), di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 4 rinvia per la disciplina applicativa a un provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate e abroga il credito di imposta per gli
investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in quanto assorbito dal credito di imposta
in esame.
Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA
SCIENTIFICA
Le disposizioni applicative sono state diramate con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/130237 del 9 settembre
2011.
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.88 del 12 settembre 2011,
inoltre, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione,
tramite modello F24, del credito d’imposta per le imprese che finanziano
progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui
all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: ““6835” denominato
“Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in
Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106””
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Art.2, comma 1, del D.L. n.70/2011:
“In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello
europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità
che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la
decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011 dove si
prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle
regioni in ritardo di sviluppo, viene introdotto un credito d’imposta per ogni
lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L’assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente
con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento del credito di imposta si basa
sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei
successivi commi.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Art.2, comma 2, del D.L. n.70/2011:
“[omissis] ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea
“svantaggiati” ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del predetto Regolamento,
nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un
credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del
citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Quando
l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati” ai sensi del
numero 19 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d’imposta è
concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi
successivi all’assunzione. […]”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Art.2, comma 2, del D.L. n.70/2011:
“[…] Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell’articolo 2 del citato Regolamento,
per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di
scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50
anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero
occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna
– ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con
caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono
i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Art.2, commi 3 e 4, del D.L. n.70/2011:
“Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero
dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le assunzioni di
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta
spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Art.2, commi 5 e 6, del D.L. n.70/2011:
“Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese
successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore
assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base
occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto
a quelle del contratto nazionale.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Art. 2, comma 7 del D.L. n. 70/2011:
“Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore
o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di
tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali,
sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro
dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché
nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura
contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Art.2, comma 7-bis, del D.L. n.70/2011:
“Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono
tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito.
Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta
la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata
commessa la violazione. Il credito d’imposta regolato dal presente
articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a
una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla
data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del
comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori
somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi
calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“L’articolo 2 prevede la concessione di un credito d’imposta per ogni nuovo
lavoratore assunto stabilmente nel Mezzogiorno del Paese (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).
La finalità dell’intervento è quella di incrementare il livello occupazionale del
Mezzogiorno mediante l’erogazione di un incentivo fiscale concesso nella forma
del credito d’imposta che, nella sostanza, tende a ridurre il costo del personale
stimolando il mercato del lavoro.
In particolare, sono beneficiari dell’agevolazione fiscale tutti i datori di lavoro,
compresi quelli che operano nel settore agricolo, che nei dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento incrementano il numero
di lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti; l’agevolazione
riguarda anche le assunzioni di lavoratori effettuate nel settore agricolo. […]”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO
STABILE NEL MEZZOGIORNO
Relazione illustrativa al D.L. n.70/2011:
“[…] Il beneficio spetta a condizione che i lavoratori siano privi di impiego da
almeno sei mesi, ovvero privi di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado o professionale, ovvero che abbiano superato i cinquanta anni di età, ovvero
che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero siano occupati in professioni
o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ovvero membri di una
minoranza nazionale con caratteristiche definite dal suddetto regolamento.
Il credito d’imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo per cui è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione,
secondo le ordinarie regole, entro tre anni dalla data di assunzione.
L’articolo in esame, inoltre, demanda a un successivo decreto interministeriale di
natura non regolamentare l’individuazione dei limiti di finanziamento garantiti da
ciascuna delle regioni nonché l’attuazione delle relative disposizioni finalizzate a
garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei fondi strutturali
dell’Unione europea per il cofinanziamento del bonus in parola.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER GLI
INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Art.2-bis, comma 1, del D.L. n.70/2011:
“In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25
marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il
26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l’obiettivo di concentrare
nello strumento del credito d’imposta gli interventi rivolti ad aiutare le
imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d’imposta per
gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 1, commi da
271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, è rifinanziato con Fondi strutturali europei.”
Novità introdotta in sede di conversione del Decreto ad opera della L. n.106/2011
24. CREDITO D’IMPOSTA PER GLI
INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Art.2-bis, comma 2, del D.L. n.70/2011:
“Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di
finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell’agevolazione nonché
le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con
le priorità e le procedure dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste
dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e con la
cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I
crediti di imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal
decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito
d’imposta fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate, con
proprio provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della presente
clausola.”
24. CREDITO D’IMPOSTA PER GLI
INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Art.2-bis, comma 3, del D.L. n.70/2011:
“Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro
spesa, le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono
individuate, previo consenso della Commissione europea,
nell’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.”
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Le principali novità del "Decreto Sviluppo" e delle "Manovre d´Estate"