N D E L L’ ASSOCIAZIONE O DELLA T I Z I A R I O P R O P R I E T À E D I L I Z I A D E L L A P R OV I N C I A DI UDINE Anno LVII n. 2/2006 Maggio 2006 Spedizione trimestrale in A.P. - 45% D.L. 353/03 art. 1 comma 1 DCB Udine Aut. Trib. Udine n. 188 del 17.1.1966 Direttore responsabile: Giampaolo Carbonetto Redazione e impaginazione: Consorzio FIAIP-FVG Udine via Tavagnacco 63 33100 Udine via Zanon, 16 tel. e fax 0432 501344 CCP 16936338 Stampa: La Tipografica In questo numero I dati reali dei canoni di locazione abitativa Le tabelle con i dati rilevati dalla nostra Associazione Mercato immobiliare e credito A cura del Prof. Flavio Pressacco pag. 4 pag. 2 Rischio RADON: Come difendersi Presentato il borsino immobiliare del FVG Positiva la collaborazione tra Confedilizia e Fiaip pag. 10 La ripartizione delle spese condominiali Giurisprudenza pag. 11 Operazione controllo impianti A cura di Technikos A cura della Chiurlo srl pag. 6 pag. 14 Assemblea dell’Associazione il 29 maggio 2006 Cambia veste il “notiziario” della nostra Associazione Il 29 maggio 2006 si terrà l’assemblea annuale della nostra Associazione. Tutti gli associati sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà in tale data alle ore 18 nella sala riunioni dell’Associazione degli Industriali in Udine, via Torriani n. 2. L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nomina del Presidente dell’assemblea e del segretario. Relazione del Presidente dell’Associazione. Bilancio dell’anno 2005. Relazione dei Revisori dei conti. Nomina Consiglio Direttivo dell’Associazione. Nomina Revisori dei Conti. Varie ed eventuali. Al termine della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno si svolgerà la presentazione di una importante iniziativa assunta recentemente dalla Confedilizia. Si tratta precisamente del servizio denominato “Fondo vittime fallimenti immobiliari”, iniziativa che presenta grande interesse per tutti i proprietari di immobili. All’assemblea sarà presente anche l’avv. Nino Scripelliti, Vicepresidente della Confedilizia; egli, al termine della trattazione degli argomenti specifici dell’assemblea, terrà una relazione diretta a fare il punto sulla situazione dell’investimento immobiliare con riguardo in particolare alle prospettive ed alle novità legislative nel campo delle locazioni. segue a pag.2 ☞ Come tutti voi avrete potuto notare, con il presente numero del Notiziario lo stesso muta grandemente il suo aspetto. Al fine di rendere il Notiziario maggiormente aggiornato e gradevole nella sua veste abbiamo cercato di modificare, rendendola più moderna e più gradevole la veste tipografica della pubblicazione. L’utilizzo dei colori, la modifica dei caratteri di stampa, la riduzione del formato costituiscono il risultato di un tale sforzo. Confidiamo che tutti i lettori apprezzino la novità. Il Notiziario cambia parzialmente anche nei suoi contenuti. Abbiamo concordato con le Associazioni della Proprietà Edilizia delle provincie di Gorizia e Pordenone di dedicare uno spazio nel nostro Notiziario anche alle altre Associazioni della Regione: ciò nella prospettiva di una sempre maggiore collaborazione e di un aiuto reciproco tra le Associazioni del Friuli-Venezia Giulia. Il Notiziario pertanto – a partire dal presente numero – raggiungerà anche gli associati Confedilizia delle Province di Gorizia e Pordenone: a tutti tali nuovi lettori diamo il più caloroso saluto. Maggio 2006 - - - - - - - - 1 I dati reali dei canoni di locazione dalla prima pagina Assemblea dell’Associazione il 29 maggio 2006 Tale parte della riunione sarà aperta a tutti, anche a chi non è associato. Mentre fin d’ora ringraziamo l’avv. Scripelliti per la disponibilità e l’attenzione che ci dimostra con la sua presenza alla nostra assemblea, vogliamo invitare – sottolineando l’importanza dell’appuntamento – tutti gli associati ad essere presenti all’assemblea. Una presenza numerosa degli associati e di tutti i proprietari di immobili consentirà di fornire una dimostrazione di coesione e di compattezza di tutti coloro che sono interessati alla tutela della proprietà immobiliare. Tutti gli associati sono invitati ad intervenire ed a pubblicizzare la manifestazione Anche la nostra Associazione dal Papa L’avv. Paolo Scalettaris, Presidente della nostra Associazione, ha fatto parte della delegazione della Confedilizia che – col Presidente Sforza Fogliani ed il Segretario Generale Spaziani Testa – ha partecipato recentemente all’udienza papale presso la Santa Sede. Papa Benedetto XVI ha ricevuto nell’occasione la delegazione della Confedilizia, che in questo modo ha celebrato i novant’anni dalla costituzione formale della Confedilizia ed i sessant’anni dalla sua ricostituzione. 2-------- Maggio 2006 La nostra Associazione – anche al fine di potere fornire indicazioni serie e precise circa la situazione reale del mercato delle locazioni in Udine e provincia – raccoglie sistematicamente, ormai da tempo, i dati relativi ai contratti di locazione che vengono stipulati con l’intervento o l’assistenza dell’Associazione. Tali dati consentono di formulare delle statistiche precise, idonee a fornire una fotografia fedele della situazione reale del mercato delle locazioni. Il che ci consente di contrapporre dati precisi e reali alle vere e proprie invenzioni pubblicizzate dai sindacati inquilini, i quali (anche allo scopo di cercare di tenere in vita in modo artificioso e strumentale le ragioni, nella realtà ormai venute meno, della loro stessa esistenza), continuano ad affermare e sostenere una situazione – nella realtà assolutamente inesistente (come tutti noi proprietari sappiamo bene) – di continuo aumento dei canoni delle locazioni e di difficoltà per i conduttori di reperire alloggi in locazione. Qui di seguito riportiamo la tabella dei dati rilevati dalla nostra Associazione relativamente alle locazioni abitative con riguardo ai contratti stipulati nell’anno 2005 (tabella 1) ed ai contratti stipulati nei primi quattro mesi dell’anno 2006 (tabella 2 Periodo considerato 1.1.05 - 31.12.05 Periodo considerato 1.1.06 - 30.04.06 CONTRATTI RILEVATI Immobili siti in UDINE - 60,6% Immobili siti negli altri comuni della Provincia - 39,4% CONTRATTI RILEVATI Immobili siti in UDINE - 64,5% Immobili siti negli altri comuni della Provincia - 35,5% TIPOLOGIA DEI CONTRATTI Contratti liberi Contratti agevolati - 38,2% - 61,8% TIPOLOGIA DEI CONTRATTI Contratti liberi Contratti agevolati - 50,0% - 50,0% - 13,3% - 13,8% - 13,4% CONTRATTI STIPULATI CON CONDUTTORI STRANIERI Sui contratti liberi Sui soli agevolati Totale - 22,6% - 29,0% - 25,8% CONTRATTI STIPULATI CON CONDUTTORI STRANIERI Sui contratti liberi Sui soli agevolati Totale MEDIA DEL LIVELLO DEI CANONI (Euro x mq./mese) MEDIA DEL LIVELLO DEI CANONI (Euro x mq./mese) 1) Contratti LIBERI Per immobili siti nel Comune di UDINE Centro euro 5,84 Semicentro euro 6,48 Periferia euro 6,12 1) Contratti LIBERI Per immobili siti nel Comune di UDINE Centro euro 4,41 Semicentro euro 6,29 Periferia euro 5,90 Per immobili siti nei comuni limitrofi Per immobili siti negli altri comuni della Provincia Per immobili siti nei comuni limitrofi Per immobili siti negli altri comuni della Provincia euro 4,89 euro 4,20 euro 5,41 euro 5,50 2) Contratti AGEVOLATI Per immobili siti nel Comune di UDINE Centro euro 5,15 Semicentro euro 4,78 Periferia euro 4,57 2) Contratti AGEVOLATI Per immobili siti nel Comune di UDINE Centro euro 5,00 Semicentro euro 4,55 Periferia euro 4,92 Per immobili siti nei Comuni limitrofi Per immobili siti nei Comuni limitrofi euro 4,52 euro 4,85 Il Registro amministratori immobiliari Confedilizia Da tempo è stato istituito presso la nostra Associazione (così come presso tutte le sedi territoriali della Confedilizia) il Registro degli Amministratori immobiliari. Come è noto, si tratta di uno strumento idoneo a qualificare gli iscritti al Registro, i cui nominativi verranno resi noti – a richiesta dei condomini associati all’A.P.E. – ai fini dell’eventuale scelta dell’amministratore. Per disciplinare e rendere operativo il Registro è stato da tempo istituito dal Consiglio Direttivo dell’Associazione della Proprietà Il Presidente della nostra Associazione Avv. Paolo Scalettaris nominato Vicepresidente nazionale Confedilizia Nel mese di aprile scorso si è riunito a Roma il Consiglio nazionale della Confedilizia. All’ordine del giorno della riunione la nomina delle cariche confederali (Presidente; Vicepresidenti; Tesoriere). Presidente della Confederazione è stato confermato l’avv. Corrado Sforza Fogliani. Vicepresidente nazionale della Confederazione è stato nominato l’avv. Paolo Scalettaris, Presidente della nostra Associazione e responsabile da molti anni del coordinamento legali della Confedilizia. La nomina dell’avv. Scalettaris costituisce anche il riconoscimento del ruolo sempre più rilevante ed attivo anche sulla scena nazionale dell’Associazione di Udine e delle Associazioni della nostra Regione. Edilizia uno specifico regolamento che è disponibile presso la sede dell’A.P.E. Si segnala che in base al regolamento predetto la frequenza ai corsi per amministratori di condominio organizzati dall’A.P.E. costituisce titolo preferenziale per l’accoglimento della domanda di iscrizione al Registro. Tutti gli interessati potranno prendere visione del regolamento ed accedere al Registro in questione: l’iscrizione al Registro comporta tra l’altro il diritto di utilizzare gratuitamente il servizio – istituito recentemente a livello centrale dalla Confedilizia – di risposta via email a quesiti di carattere giuridico – tecnico. L’iscrizione al Registro degli amministratori presso l’A.P.E. comporterà anche il diritto all’iscrizione al Registro nazionale degli amministratori immobiliari con inserzione del nominativo dell’iscritto nel sito Internet della Confedilizia. Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi alla sede dell’Associazione. Fondo vittime fallimenti immobiliari Nuovo servizio della Confedilizia Il D.M. 2 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2006, ha istituito il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore, abbiano subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non abbiano conseguito la proprietà (o altro diritto reale di godimento) su immobili da costruire. Il termine per la presentazione della domanda in questione scadrà – in base alle previsioni del D.M. anzidetto – il giorno 10 agosto 2006. Nel ricordare tale scadenza, la nostra Associazione (come tutte le Associazioni della Confedilizia) ha attivato il Servizio “FONDO VITTIME FALLIMENTI IMMOBILIARI”, che va ad aggiungersi, integrandolo, al Servizio “Acquirenti immobili da costruire e controllo polizza fideiussoria”. La nuova iniziativa risponde all’esigenza di assistere quegli acquirenti di immobili da costruire che, a seguito dell’insolvenza del venditore, abbiano subito – nel periodo successivo al 31 dicembre 1993 - la perdita di somme di denaro o di altri beni oggetto dell’accordo negoziale. L’Associazione si occuperà di verificare l’esistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti per usufruire delle prestazioni del Fondo, di fornire il modello di domanda e di controllare la documentazione da allegare a questo. A tal fine presso la sede dell’Associazione è disponibile tutta la normativa di riferimento ed è inoltre consultabile un’agile pubblicazione predisposta dalla Confedilizia dal titolo “LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE”, in cui sono indicate, in modo chiaro e facilmente comprensibile anche per i non addetti ai lavori, tutte le condizioni richieste dalla legge per accedere al Fondo. Nel volume è anche riportato il Prontuario sulla polizza fideiussoria ed è, inoltre, presente uno Schema di contratto preliminare di vendita di immobile da costruire, che contiene tutti gli elementi minimi previsti dal d.lgs n. 122/’05 affinché l’impegno di compravendita risponda ai requisiti di trasparenza stabiliti dal legislatore, nonché utili clausole atte ad equilibrare il rapporto contrattuale. Si ricorda infine che per ogni informazione sull’argomento la Sede centrale della Confedilizia ha da tempo istituito il Servizio “Acquirenti immobili da costruire“ raggiungibile al numero di telefono 06.679.34.89 (r.a.). CHIURLO Tecnologia e Ser vizi GESTIONE CALORE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE CONDUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PASIAN DI PRATO - UDINE - TEL. 0432 644292 - FAX 0432 644290 - WWW.CHIURLO.IT Maggio 2006 --------3 Riceviamo dal prof. Flavio Pressacco, Presidente nazionale Associazione Matematica Applicata all’Economia e Finanza e Presidente del Mediocredito, l’articolo che qui di seguito pubblichiamo. Mercato immobiliare e credito Con l’articolo che segue il Notiziario inizia la pubblicazione, in ogni numero, di un intervento sulle materie che interessano i proprietari di immobili da parte di esponenti autorevoli del mondo economico, professionale e culturale della nostra Regione. l comparto dell’edilizia risulta da sempre uno dei settori trainanti dell’economia mondiale e domestica. Per quanto riguarda il nostro Paese non è esagerato affermare che esso ha contribuito in maniera determinante negli ultimi anni al sostegno della domanda interna sia da parte delle famiglie, per immobili di edilizia residenziale, che da parte delle imprese per investimenti immobiliari a fini produttivi. Ne è risultato un effetto significativo in termini di sostegno sia all’occupazione, sia ai numerosi settori dell’indotto (industriali e commerciali). Nella valutazione dell’impatto economico del settore non va dimenticato il contributo decisivo all’equilibrio della finanza pubblica. In particolare, a prescindere dalle polemiche che registrano accelerazioni violente in occasione delle campagne elettorali, l’ICI fornisce un gettito decisivo per la sostenibilità dell’equilibrio economico dei Comuni. In questa cornice va inoltre sottolineata la struttura proprietaria particolarmente diffusa nel nostro paese (con l’80% circa dei nuclei famigliari proprietari della casa di abitazione) anche in connessione con gli interventi, a mercato o agevolati, degli intermediari finanziari sostenuti dalla garanzia ipotecaria a presidio dell’esposizione creditizia. Rimane, per contro, poco sviluppato e problematico il mercato degli affitti, il che provoca disagi alla mobilità degli studenti e della “forza lavoro”. Non a caso anche questo tema è stato al centro di nuove proposte nella recente campagna elettorale. In tale ambito un ruolo importante di garante certificatore e di regolatore delle mobilità contrattuali potranno indubbiamente avere le associazioni della proprietà edilizia. A proposito di intermediari finanziari colgo l’occasione per evidenziare il particolare ruolo che nel settore riveste il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, che mi onoro di presiedere. In effetti, la Banca grazie al suo ruolo nel sistema finanziario regionale costituisce, anche per quanto riguarda il settore dell’edilizia, un osservatorio importante delle dinamiche economiche. Il Mediocredito oltre a svolgere la tradizionale attività di finanziamento alle imprese per la realizzazione degli investimenti produttivi, e I 4-------- Maggio 2006 quindi anche immobiliari, ormai da alcuni anni gestisce per conto dell’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia il significativo comparto delle agevolazioni dell’edilizia residenziale a favore dei privati per l’acquisto o la costruzione della prima casa. Per quanto riguarda il primo aspetto la Banca interagisce con le imprese presentando un mix di offerta che comprende sia forme di credito agevolato, nei diversi settori economici, sia finanziamenti ordinari, anche nella forma del leasing finanziario. Al 31,12,2005 il portafoglio complessivo dei finanziamenti in essere assommava a Euro 1.740 milioni; nel 2005 la Banca ha erogato oltre 507 milioni di Euro di nuovi crediti. Nell’ambito del credito agevolato con fondi di terzi, di rilievo risulta il volume di operazioni trattate a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia – FRIE . Pare opportuno precisare che nel credito agevolato finalizzato prevalente è la destinazione immobiliare tenendo conto del valore degli investimenti richiesti in tale ambito. Negli ultimi anni la Banca ha conseguito un importante sviluppo dell’attività di leasing nella quale opera quasi esclusivamente nel comparto immobiliare, anche nella tipologia del leasing su immobili a costruire. A fine 2005 sono state perfezionate nuove operazioni per complessivi Euro 130 milioni. Relativamente alla gestione delle agevolazioni per conto dell’Amministrazione regionale l’efficienza operativa della Banca è stata messa al servizio dei cittadini e del sistema bancario regionale convenzionato. Le capacità della Banca hanno permesso di dare efficacia agli strumenti agevolativi attivati dalla Regione con risultati significativi. Nel corso del 2005 la Banca ha ricevuto 4225 domande di agevolazione a valere sulla Legge regionale 6/2003 art.5. Pare, quindi, possibile affermare che il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia rappresenti un Soggetto importante nel territorio regionale per assicurare, sia con la concessione di credito alle imprese, sia con l’efficiente gestione delle agevolazioni, che gli investimenti nel comparto edile possano trovare condizioni favorevoli allo sviluppo. In questa ottica potrebbe risultare di notevole interesse una politica di incentivazione alle ristrutturazioni, in particolare nelle zone turistiche, marine, montane, agro-ambientali e culturali, per le quali interventi di recupero qualificato sono urgenti ed indifferibili per garantire la competitività del sistema regionale a fronte di una concorrenza globale sempre più serrata. Prof. Flavio Pressacco Riceviamo da parte della E.C.O. European Certifying Organization S.p.A. (Società che – come è noto – intrattiene un rapporto di collaborazione con la nostra Associazione) l’articolo che qui di seguito pubblichiamo. Gli organismi notificati ell’ambito delle attività che lo Stato svolge a supporto e controllo delle attività produttive e della pubblica utenza sono stati creati una serie di Enti Pubblici quali: ASL/USL, ISPESL, ANCC e ARPA. Tuttavia l’evolversi delle attività produttive, l’entrata dell’Italia nella Comunità Europea e la necessità di un maggior numero di controlli e di verifiche, ha determinato l’impossibilità, da parte dei succitati Enti, di soddisfare completamente le richieste della clientela. Per questo motivo, recependo anche le direttive europee, a supporto ed in sostituzione agli Enti pubblici, sono stati istituiti gli Organismi Notificati. Gli Organismi Notificati sono Enti che il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato dopo attenta valutazione, tenendo conto dei parametri definiti dalla Comunità europea e precisamente: 1. disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi e attrezzature; 2. competenza tecnica ed integrità professionale del personale; 3. indipendenza, per quanto riguarda l’esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza previste dal decreto (d.lgs. n.476 del 4/12/1992), dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionale, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato; 4. rispetto al segreto professionale da parte del personale; Gli Organismi Notificati effettuano attualmente una ampia gamma di certificazione e verifiche periodiche operando in distinti settori con personale diversamente specializzato. In particolare nel settore della edilizia privata gli Organismi Notificati possono effettuare le seguenti verifiche periodiche obbligatorie previste dalla legge: N • Verifica dell’Impianto di messa a terra: è obbligo dell’amministratore o del proprietario dello stabile effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra nei locali in cui è in atto una realtà di collaborazione, di subappalto o di “lavoro gratuito”; • Verifica dell’impianto di sollevamento: i proprietari o gli amministratori di impianti di sollevamento, ascensori o piattaforme invalidi , devono incaricare una ditta per le manutenzioni ordinarie e, contemporaneamente affidare ad un’Organismo Notificato per le verifiche biennali obbligatorie; 5. sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile oppure copertura di tale responsabilità da parte dello Stato. In particolare gli ispettori degli Organismi Notificati sono obbligati dal Ministero ad effettuare una formazione ed un aggiornamento annuale. • Verifica della centrale termica: i proprietari di centrali termiche con potenza superiore alle 100.000 kcal (116 kW) e gli amministratori di condomini dotati di centrali termiche con potenza superiore alle 30.000 kcal (35 kW) sono obbligati ad effettuare il collaudo di prima installazione e le verifiche quinquennali previste dalla legge. In conseguenza all’affidamento della Notifica ad organismi privati il proprietario o l’amministratore di impianti tecnologici, è obbligato a far effettuare le verifiche previste per legge non potendo avvalersi del disservizio dell’Ente pubblico quale scusante per la mancata verifica. L’assenza di verifica periodica sull’impianto comporta delle sanzioni ed il possibile blocco dell’impianto. Gli Organismi Notificati sono a tutti gli effetti equiparabili ad Organismi Pubblici con la particolarità di fornire un servizio di qualità completo e soddisfacente, di operare a seconda delle esigenze e necessità del Cliente, di gestire la scadenza delle verifiche stesse. La Delegazione del Friuli Venezia Giulia della ECO S.p.A., Organismo Notificato n. 0714, considerando l’effettiva collaborazione con la società della Proprietà Edilizia si rende disponibile per ogni eventuale chiarimento. Maggio 2006 --------5 Riceviamo dalla Technikos S..r.l. Servizi Tecnici Integrati – Società con la quale la nostra Associazione ha instaurato un rapporto di collaborazione – il testo che qui di seguito pubblichiamo. Rischio RADON: come difendersi l gas Radon rappresenta un elemento concreto di rischio per la salute umana dal momento che sfugge ad una facile identificazione essendo inodore, incolore ed insapore e può essere rilevato solo con speciali apparecchiature di misura. Per difendersi dal pericolo rappresentato dalla presenza di questo gas, che come è noto, rappresenta la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di tabacco, si individuano due linee di azione: la prevenzione che riguarda gli edifici ancora da costruire; la bonifica negli edifici esistenti. La prevenzione richiede innanzitutto una verifica della attitudine maggiore o minore del sito dove si intende realizzare un edificio ad emettere gas radon. Nella nostra regione, dove vi è una presenza scarsissima di rocce vulcaniche, la tendenza ad effondere il Radon dipende dalla permeabilità del terreno: con terreni molto permeabili il gas, ovviamente, trova minori difficoltà a risalire in superficie ed a infiltrarsi nei piani bassi delle abitazioni. I Questa condizione, nella provincia di Udine, si presenta nella fascia pedemontana della alta pianura, grosso modo lungo la direttrice Dignano – Brasiliano – Pasian di Prato – Udine – Povoletto, caratterizzata da ghiaie grossolane e quindi molto porose nonché nelle zone ad elevata attività sismica, cioè nell’area gemonese – osovana e nella Carnia, caratterizzate dalla presenza di faglie e fratturazioni della massa rocciosa. In queste zone è opportuno procedere ad una misura della concentrazione di Radon nel terreno prima di iniziare la costruzione. In caso di accertata presenza di Radon, in elevate concentrazioni, nel suolo di fondazione è necessario prevedere un vespaio areato al di sotto del più basso piano di calpestio previsto dal progetto. Il vespaio nei casi più semplici, può essere mantenuto in condizioni di aerazione continua in modo passivo, realizzando una serie di fori a raso terra nella parete a Nord (parete “fredda”) ed un’altra serie di fori, più alti di qualche decina di centimetri, sulla parete Sud ( parete “calda”). servizi tecnici integrati misure di concentrazione di gas radon 222 negli edifici e nei terreni edificabili consulenza tecnica per la realizzazione di sistemi di bonifica dal radon 222 collaudi e verifiche dei sistemi di bonifica dal radon 222 I nostri sistemi di misura sono conformi con quelli previsti dalle linee guida dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente italiana via Carlo Alberto, 39 - 33043 Cividale del Friuli (UD) tel. 0432 730670 - fax 0432 732783 e-mail: [email protected] 6-------- Maggio 2006 In questo modo si crea una circolazione naturale che, come si è constatato in numerosi casi, riduce notevolmente la concentrazione di Radon nell’edificio. Se la circolazione passiva non dovesse risultare sufficiente, si può realizzare una debole depressione nel vespaio con un ventilatore/aspiratore anche di piccola potenza che favorisca l’estrazione del gas prima che possa infiltrarsi nei vani abitati. Questo tipo di intervento è possibile anche in edifici già realizzati dove si riscontri la presenza di Radon in elevate concentrazioni, purché sia presente un vespaio. Negli edifici esistenti privi di vespaio è possibile realizzare interventi di bonifica, il più diffuso, ed anche il meno invasivo e costoso, consiste nel creare una debole sovrapressione nelle stanze più basse della casa (es. tavernetta o cantina) prelevando aria esterna con un piccolo ventilatore/aspiratore. L’esperienza ha dimostrato che questo tipo di intervento è molto spesso decisamente efficace. Una ultima considerazione riguarda i materiali di costruzione e rivestimento: molti tipi di graniti, molto validi dal punto di vista estetico, presentano notevoli concentrazioni di minerali di uranio e quindi tendono ad emettere Radon. Anche certi tipi di gessi e i cementi pozzolanici possono contenere minerali di uranio e conseguentemente emettere Radon. Si consiglia di richiedere ai produttori una specifica certificazione relativa alle emissioni di Radon prima di acquistare pannellature in cartongesso, lastre o piastrelle di granito. I servizi di consulenza specialistica in favore degli associati Si ricorda che l’Associazione organizza i seguenti servizi di consulenza specialistica gratuita, dei quali tutti gli Associati possono beneficiare. Consulenza legale prestata dall’avv. Paolo Scalettaris ogni martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Consulenza fiscale prestata dal dott. Renato Zani ogni martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Consulenza contabilità condominiale prestata dal geom. Roberto Barzelogna e dal geom. Gianluca Arrighi ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Consulenza catastale e tecnica prestata dal geom. Umberto Sello e dal geom. Paolo Politi il primo il primo mercoledì di ogni mese dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Consulenza in materia di problematiche legate alla presenza di gas radon prestata dal geologo dott. Aldo Canziani il primo lunedì di ogni mese dalle ore 14.30 alle ore 15.30 Consulenza in materia di intermediazione immobiliare prestata dal rag. Luigi Gorza e dal sig. Fiorello Giacomello il secondo lunedì di ogni mese dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Consulenza in materia di lavoro subordinato prestata dal Consulente del Lavoro Gioacchino De Marco il secondo lunedì di ogni mese dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Consulenza in materia di riscaldamento prestata dal geom. Maurizio Cane e dal sig. Stefano Gregoratto l’ultimo mercoledì di ogni mese dalle ore 14.30 alle ore 15.30 Consulenza in materia di pratiche edilizie prestata dall’arch. Francesco Sanvilli il primo mercoledì di ogni mese dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Consulenza in tema di sicurezza impianti e controlli periodici degli stessi prestata dall’ing. Carlo Candelotto il primo ed il terzo lunedì di ogni mese dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Consulenza in materia assicurativa prestata dal sig. Massimo Favi ogni martedì alle ore 15.00 CONFEDILIZIA APE Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Udine La più grande organizzazione italiana a tutela della proprietà e del risparmio immobiliare SEDE PROVINCIALE Udine – Via Zanon 16 Tel. e Fax 0432 501344 Orari: Lunedì 10.30-12.00 e 14.30-16.00 Mercoledì 09.00-12.00 e 14.30-15.30 Martedì, Giovedì e Venerdì 09.00-12.00 La Confedilizia, fondata a Roma il 17 Ottobre 1915, ha sempre difeso I proprietari italiani con battaglie serie e motivate per la tutela della proprietà immobiliare, contro la pressione fiscale (SOCOF,ISI,ESTIMI CATASTALI,ICI) fino ai recenti ricorsi alla Corte Costituzionale. Ma la Confedilizia potrebbe fare molto di più se tutti I proprietari friulani si iscrivessero all’Associazione. La Confedilizia garantisce serietà e professionalità per: assistenza nella stipulazione dei nuovi contratti di locazione previsti dalla riforma delle locazioni abitative (I moduli ed I contratti tipo sono richiedibili presso la nostra sede), nonché nella stipulazione di contratti di locazione non abitativi. La tessera di socio tra le altre cose comprende: •Consulenze legali, tributari, fiscali, tecniche ,condominiali, in materia di assicurazione, di intermediazione, pratiche edilizie, lavoro subordinato ed ogni altro argomento di interesse per I proprietari. •Abbonamento al mensile “Confedilizia Notizie“ e al “Notiziario Associazione della Proprietà edilizia“ di Udine. •Convenzioni con: istituti bancari, assicurazioni, fornitori di combustibile e servizi, ecc. Proprietario potenzia la nostra associazione. Porta un nuovo socio. Potremo insieme tutelare meglio la proprietà immobiliare. 1915 – 2006 NOVANTUNO ANNI AL TUO SERVIZIO Per poter fruire di tali servizi, gli Associati dovranno rivolgersi in sede per le prenotazioni ovvero per il ritiro del biglietto di presentazione. Maggio 2006 --------7 L’ angolo dell’Associazione della Proprietà Edilizia Confedilizia di Gorizia Con questo numero si rafforza la collaborazione tra l'associazione della proprietà edilizia della provincia di Gorizia e quella della provincia di Udine che gentilmente ci ospita nel suo notiziario. Questo fatto, apparentemente marginale, riveste invece un'importanza particolare anche alla luce del fatto che analoga collaborazione si è concretizzata con le altre associazioni friulane: in sostanza si è gettato il primo seme per la costituzione di un notiziario specifico per tutte le province friulane integrativo di quello nazionale. La realtà immobiliare goriziana del resto, si sta sempre più avvicinando per problematiche a quella del Friuli centrale: Gorizia come Udine città universitaria, Gorizia come Udine con un'altissima percentuale di proprietari della casa di abitazione, Gorizia come Udine alle prese con imposte sugli immobili sempre più gravose e pesanti che non corrispondono ad un miglioramento dei servizi. Insomma, due realtà sicuramente con le loro caratteristiche peculiari, ma sempre più vicine sia per quel che riguarda le locazioni, sia per quel che riguarda le compravendite immobiliari; due realtà sempre più vicine soprattutto per i reciproci interessi che gli investitori immobiliari hanno nelle due province. Nel Friuli orientale numerosissimi sono i proprietari di casa che hanno interessi nella provincia friulana viciniore, quella di Udine, e viceversa cosicché è parso quasi spontaneo ed automatico che il notiziario di una associazione consolidata e prestigiosa come quella di Udine dedichi anche una parte del suo spazio alle realtà immobiliari degli altri luoghi della regione. Questo numero quindi, oltre a segnare il rafforzamento di una collaborazione già in corso da tempo, costituisce il primo esempio in regione di un periodico dedicato integralmente agli interessi dei proprietari di casa friulani consentendo a chi lo legge di avere un quadro sempre più aggiornato ed efficiente delle problematiche che lo caratterizzano. Cresce la domanda di locazioni per studenti universitari ...ma solo con certe caratteristiche L'apertura della nuova casa dello studente, aveva inizialmente fatto pensare ad una flessione della domanda di alloggi per studenti universitari a Gorizia. Dopo che l'università di Trieste aveva aperto il corso di laurea a Gorizia, seguita a ruota dalla Università del Friuli che nel corso degli anni ha aperto svariati corsi di laurea in città ed in provincia, i proprietari immobiliari si sono trovati ad affrontare una realtà prima sostanzialmente sconosciuta: si assisteva alla materiale impossibilità degli studenti fuori sede di reperire alloggi con una tipologia del tutto nuova. Dopo i primi anni di assestamento, l'offerta è cresciuta grazie anche alla collaborazione della nostra organizzazione con gli enti per il diritto allo studio universitario ed alla seppur lieve riduzione I.C.I che il comune di Gorizia ha riservato dal 1999 in avanti per i contratti per studenti universitari. L'apertura della casa dello studente con la messa a disposizione di numerosi posti letto ed il parallelo miglioramento dell'offerta di alloggi oltre confine aveva però fatto temere un calo delle richieste di alloggi per studenti. Oggi si può dire che questo temuto calo non c'è stato anche se da un altro punto di vista non si può negare che gli studenti universitari si sono affinati nelle esigenze: non più camerate con servizio in comune, ma alloggi dotati di un certo comfort e con l'occhio al canone. Non mancano casi di alloggi, anche in posizioni strategiche per lo studente 8-------- Maggio 2006 universitario, che restano non locati, non tanto a causa dei canoni richiesti, quanto per la tipologia non perfettamente adeguata; spesso infatti ci si imbatte in alloggi pensati per una famiglia media che poi vengono adattati alla meno peggio per le esigenze dello studente universitario che non cerca più un posto letto qualsiasi, ma una sistemazione adeguata capace di garantire una certa indipendenza ed autonomia. Molto più richiesti infatti i miniappartamenti adatti ad un unico studente o al massimo due , possibilmente termo autonomi, dotati degli accessori essenziali, ma di livello non troppo alto per contenere comunque il prezzo. Insomma anche gli studenti hanno le loro esigenze e non si accontentano più di un posto letto qualsiasi, ma ricercano soluzioni che costituiscano un giusto compromesso fra la qualità ed il prezzo. Oltre alle considerazioni di cui sopra, si ricorda come la sola forma corretta di locazione a studenti universitari è quella che prevede l'adozione dei contratti secondo rigidi modelli con canoni entro le fasce previste nell'accordo territoriale del 4.11.2004. Maggiori informazioni presso la sede. Orari di apertura della sede di Gorizia Martedì 10:00 – 12:00 Mercoledì 10:00 – 12:00 15:00 – 17:00 Consulenze legali: lunedì 11:00 – 12:00 Consulenze tecniche e fiscali. Su appuntamento Assindatcolf: nell'orario d'Ufficio o su appuntamento. L’ angolo dell’Associazione della Proprietà Edilizia Confedilizia di Pordenone La casa a Pordenone nel dopo elezioni ell’ultima tornata elettorale del 09-10 Aprile u.s. Sergio Bolzonello è stato riconfermato Sindaco di Pordenone con un plebiscito popolare che ha sfiorato i due terzi dell’elettorato. Queste elezioni amministrative accompagnate da una lunga campagna elettorale, hanno però consentito al bene “CASA” di aver assunto in queste ultime settimane di dibattito politico, un ruolo di rilevante centralità. Il merito dell’attenzione rivolta alla “CASA in generale” va indubbiamente riconosciuto a Giuseppe Verdichizzi Presidente della CONFEDILIZIA della Provincia di Pordenone (neo-eletto consigliere, con un grande risultato personale in termini di preferenza). Il Presidente Verdichizzi infatti attraverso la sua candidatura e conseguente sua elezione, è riuscito a rendersi interprete e portavoce presso le istituzioni e presso i media, delle istanze e delle giuste rivendicazioni dei cittadini proprietari di casa. N Comunale sugli Immobili; La locale Associazione della CONFEDILIZA da protagonista si è sentita in dovere di chiedere e si sente ancora di dovere chiedere alla Nuova Amministrazione Comunale: se la CASA è o non è meritevole di essere oggetto di particolare attenzione? a) Siamo convinti che l’Amministrazione Comunale di Pordenone, debba oggi più che mai attuare una serie ed equilibrata riforma organica della tassazione sulla casa, a partire: -Dalla rimodulazione delle aliquote ICI, in modo “flessibile” e non “rigida” come invece sinora fatto, tenuto soprattutto conto del nuovo scenario edilizio-abitativo e demografico, nonché delle nuove realtà in tema di flussi migratori. b) Siamo convinti più che mai che l’Amministrazione Comunale di Pordenone, debba inoltre attuare quella serie di iniziative a carattere amministrativo-sociale, per favorire: il mercato delle locazioni, e contribuire a risolvere la questione emergenza casa, utilizzando e rispettando senza ignorare quegli strumenti che la legge ha da tempo messo a sua disposizione (n. 431/98 e 240/04). Come ha sempre fatto, anche per il prossimo quinquennio di governo della Città, la CONFEDILIZIA di Pordenone, pur con spirito collaborativo che la contraddistingue, non mancherà di dimostrare quella vigile e costruttiva attenzione che rende dignità a quanti con il proprio lavoro e sacrificio sono riusciti a farsi una CASA. Confidiamo nell’impegno e nella sensibilità del riconfermato Sindaco. Variazioni ISTAT Costo della vita – Indici nazionali Variazioni percentuali annuali variazioni dei 12 mesi precedenti: L’Associazione Pordenonese della CONFEDILIZIA che da diversi anni si batte a livello locale per difendere i diritti dei proprietari di casa oltreché difendere il maltrattato bene casa stesso, con questa storica occasione è riuscita finalmente a porre sul tavolo e sull’agenda dei lavori dell’ente locale una serie di tematiche e di aperte questioni che interessano il mondo della casa in generale. - Tenuto conto che la CASA nella nostra città come in tutta la regione, ancor prima di rappresentare un’essenziale valore economicosociale, rappresenta un valore etico fondamentale, al quale si consolida uno stile di vita, una cultura di valori che vanno dalla famiglia, al risparmio, all’amore per i propri luoghi e tradizioni, nonché il primo vero luogo affettivo (la casa-il condominio-il quartiere) di effettiva integrazione; -Tenuto inoltre conto che la proprietà immobiliare sia privata che pubblica rappresenta elemento determinante nell’economia e nello sviluppo della nostra città; -Ma registrato purtroppo che quasi il 55% delle Entrate Tributarie del Comune di Pordenone sono rappresentate dall’I.C.I. - Imposta gennaio 2005 – gennaio 2006 + 2,20 % (75%=1,65%) febbraio 2005 – febbraio 2006 + 2,10% (75%=1,57%) marzo 2005 – marzo 2006 + 2,10% (75%=1,57%) Variazioni percentuali assolute equo canone abitazioni ultimate entro il 1975 Variazione assoluta giugno 1978 – giugno 2005 = + 412,50% al 75% = 309,375% Variazioni biennali gennaio 2004 – gennaio 2006 + 3,80% (75%=2,85%) febbraio 2004 – febbraio 2006 + 3,70% (75%=2,77%) marzo 2004 + 3,80% (75%=2,85%) – marzo 2006 Maggio 2006 --------9 Riceviamo dalla FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali con la quale la nostra Associazione ha instaurato un rapporto di collaborazione – il testo che qui di seguito pubblichiamo. Positiva la collaborazione tra Confedilizia e Fiaip presentato a Duino il Borsino immobiliare del FVG li splendidi ambienti del Castello di Duino hanno ospitato, sabato 22 aprile u.s., la presentazione del Borsino Immobiliare Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) 2006. Questa settima edizione è stata tenuta a battesimo dal neo presidente regionale Angelo Manlio Pavan, che assieme ai presidenti provinciali di Udine, Luigino Pettoello, di Gorizia Susanna Marusig, di Pordenone Laura Melconi e di Trieste Antonio De Paolo, hanno “dato voce” alla situazione del mercato immobiliare in Friuli Venezia Giulia. I risultati fanno ben sperare: i primi mesi di quest’anno sono all’insegna della continuità con i positivi rilevamenti degli anni scorsi. Le località al mare e ai monti hanno già iniziato a ricevere le prenotazioni per la Pentecoste prima, per l’estate ormai alle porte, poi. I turisti preferiscono periodi brevi di ferie, da ripetere anche più volte nell’arco della stagione estiva, maggio e settembre compresi. I vacanzieri arrivano dalla solita Austria, (un po’meno dalla Germania) e da qualche anno si vedono cittadini dell’est che evidentemente sono attratti dalle bellezze del Friuli Venezia Giulia. La Carnia viene scelta per comprare la seconda casa. Gli unici settori a soffrire sono quello delle locazioni abitative dove le quotazioni si sono ridimensionate in tutta la regione con difficoltà crescenti nel riuscire a locare in tempi brevi e delle compravendite dei locali commerciali per i quali, a fronte di una buona offerta, non c’è praticamente domanda. Tra i contributi portati dagli ospiti G appartenenti a diverse categorie, va ricordato l’intervento del presidente della Federazione regionale di Confedilizia, l’avvocato Paolo Scalettaris che ha sottolineato l’importanza dei rapporti tra l’organizzazione che presiede e la Federazione degli Agenti Immobiliari. E lo strumento che nel corso degli anni si è rivelato utile per l’attività dei proprietari di immobili e la Confedilizia che li rappresenta, è proprio il Borsino, che grazie all’ampio spettro di realtà che prende in considerazione, risulta essere fondamentale nella valutazione veritiera della situazione immobiliare. Il Borsino è dunque necessario per gli esperti addetti ai lavori, ma non deve essere sottovalutato da chi ha deciso di comprare o vendere casa e vuole quindi avere le idee più chiare. Numerosi i casi in cui il Borsino, o per meglio dire i dati in esso contenuti, hanno aiutato a fare chiarezza. Un esempio, ha continuato, sono le polemiche di qualche tempo fa sui canoni di locazione troppo alti: il ricorso ai dati Fiaip ha fugato ogni dubbio. Per non parlare di quanto sia stato utile in occasione delle trattative condotte dalla Confedilizia con le organizzazioni degli inquilini per la determinazione dei canoni delle locazioni agevolate (legge n. 481 del 1998 art. 2, comma 3). L’auspicio, ha concluso l’avvocato, è che i rapporti di collaborazione tra la Confedilizia e la Fiaip, continuino nel tempo, fecondi di risultati positivi. Ufficio stampa Fiaip Friuli Venezia Giulia COMPRAVENDITA ED AFFITTANZA DI BENI IMMOBILI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI PER CONTO TERZI 33100 Udine via Ermes di Colloredo, 34 Tel. 0432 43355-6 Fax 0432 545875 e-mail: [email protected] Sito internet: www.agenziaimmobiliareosoppo.it 10 - - - - - - - - Maggio 2006 Viaggio nella giurisprudenza la ripartizione delle spese condominiali 3. Deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese. 4. Soggetto tenuto al pagamento delle spese: 4.1 Usufruttuario e nudo proprietario. 5. Condominio parziale 6. Fondo cassa per sopperire all’inadempimento di un condomino moroso. 7. Responsabilita’ nei confronti di terzi. 8. Responsabilità per le spese e trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare. 8.1. Nei confronti dei terzi. 8.2. Nei confronti degli altri condomini. 8.3. Nei rapporti tra venditore ed acquirente 9. Spese relative al servizio di riscaldamento 9.1. Spese nel caso di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento. 9.2. Obbligo di pagamento delle spese nel caso di carente erogazione del riscaldamento 3. Deroga ai criteri ripartizione delle spese. legali Cass. Sez. II 17.1.2003 n. 641 (Riv. Giur. Edilizia 2003, I, 1147): alla stregua della stessa previsione dell’art. 1123 c.c. “la disciplina legale di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio e’ derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell’assemblea, quando approvata da tutti i condomini”. Cass. Sez. II 16.2.2001 n. 2301 (Rass. L.C. 2001, 387, con nota di DE TILLA, Sulla ripartizione delle spese comuni in parti uguali; A.L.C. 2001,215): “riguardo alle delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell’art. 1123 c.c., ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per la quali e’ necessario, a pena di nullita’, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 n. 3 c.c., l’assemblea in concreto ripartisce le spese medesime, atteso che soltanto queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri gia’ stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c.” (e’ pertanto nulla – e non meramente annullabile – la delibera con la quale sia apportata “una consapevole deroga – che non rientra nei poteri dell’assemblea – una tantum ai criteri legali di ripartizione delle spese”). di Cass. Sez. II 15.4.2004 n. 2°318 (Rass. L.C.2005, 368, con nota di DE TILLA, Sulla modifica dei criteri legali di ripartizione delle spese tramite comportamenti univocamente concludenti): la disciplina legale in tema di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni di un edificio in condominio e’ derogabile a sensi dell’art. 1123, 1° comma, c.c. a mezzo di diversa convenzione, che non e’ assogettata ad oneri di forma e puo’ risultare anche da comportamenti univocamente concludenti, protrattosi nel tempo, dai quali sia possibile ricavare l’attenzione da parte di tutti i condomini di differenti criteri di riparto delle spese. Cass. 29.1.2000 n. 1033 (Giust. Civ. 2000, I, 1696): “ai fini della ripartizione delle spese comuni, perche’ sia giustificata l’applicazione di un criterio di ripartizione diverso da quello fissato in via generale dall’art. 1123 c.c. e commisurato alla quota di proprieta’ di ciascun condominio, occorre che, come previsto dal 1° comma della norma citata, la deroga sia prevista espressamente”. 4. Soggetto tenuto al pagamento delle spese: 4.1 Usufruttuario e nudo proprietario. Cass. Sez. II 21.11.2000 n. 15010 (Giust. Civ. 2001, I, 1604; A.L.C. 2001, 68; Guida al dir. 2000, n. 45, pag. 92; Rass. L.C. 2001, 396, con nota di DE TILLA, Sulla ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario ed usufruttario): la delibera con cui il condominio approva il consuntivo ed il presentivo delle spese deve – a pena di invalidita’ per contrarieta’ alle norme che governano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio – distinguere analiticamente quelle concernenti l’uso e quelle concernenti la conservazione delle parti comuni: se tra i partecipanti vi sono usufruttuari (cui spetta il diritto di voto ex art. 67 dosp. Att. C.c. perche’ godono degli impianti e delle cose comuni) e’ cosi’ possibile ripartire tra gli stessi e i nudi proprietari dette spese in base alla natura delle stesse, cosi’ come previsto dagli artt. 1004 e 1005 c.c., con una mera operazione esecutiva. 5. Condominio parziale Cass. Sez. II 19.6.2000 n. 8292 (Rass. L.C. 2001, 389; A.L.C. 2000, 897): il criterio di ripartizione delle spese previsto dal terzo comma dell’art. 1123 c.c. (a differenza di quello disciplinato dal secondo comma) deve ritenersi applicabile alle ipotesi del c.d. condominio parziale, cosi’ che – qualora le cose, gli impianti ed i servizi comuni siano destinati a servire una parte soltanto del fabbricato – l’art. 1123 c.c. terzo comma, nell’ambito della piu’ ampia compartecipazione, identifica precipuamente i soggetti obbligati a concorrere alle spese di conservazione, individuandoli nei condomini cui il bene e’ attribuito per legge ai sensi dell’art. 1117 c.c. (salva diversa attribuzione per titolo). Cass. Sez. II 12.2.2001 n. 1959 (Rass. L.C. 2001, 389; Giur. It. 2001, I, 1593; Guida al dir. 2001, n. 9, pag. 46; A.L.C. 2001, 215; Giust. Civ. 2001, I, 1538): “nel caso in cui vi sia stata Maggio 2006 - - - - - - - - 11 sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell’amministratore, al risarcimento del danno che un terzo abbia subito per carente manutenzione di un bene che si assume comune soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o appartamenti siti nell’edificio (c.d. condominio parziale), non e’ preclusa al singolo condominio l’azione diretta dell’accertamento in suo favore delle condizioni di cui all’art. 1123, secondo e terzo comma, c.c., ai fini dell’applicazione del criterio ivi previsto per la ripartizione degli oneri derivanti dalla sentenza di condanna del condominio”. 6. Fondo cassa per sopperire all’inadempimento di un condomino moroso. Cass. Sez. II 5.11.2001 n. 13631 (A,L.C. 2002, 21; F.I. 2001, I, 3501; commentata da MONEGAT, in Immobili & Proprieta’ 2002, 31): a) nonostante che “in mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimita’ quale espressione dell’autonomia negoziale” la ripartizione delle spese debba necessariamente aver luogo secondo i criteri di proporzionalità’ fissati dall’art. 1123 c.c. e che pertanto non sia “consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini” , tuttavia “in ipotesi d’effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde le somme necessarie, come nel caso d’aggressione in executivis da parte di creditori del condominio, puo’ ritenersi consentita una deliberazione assembleare con la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, si tenda a sopperire all’inadempimento di un condominio moroso con la costituzione di un fondo cassa ad hoc tendente ad evitare danniben piu’ gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo di solidarieta’ passiva operante ab externo, alle azioni dei terzi”; b) in questa ipotesi il condominio che abbia versato somme al condominio in attuazione di una tale delibera puo’ agire per restituzione di quanto pagato solamente nei confronti del condominio, il cui amministratore ha peraltro “il potere – dovere di attivarsi cosi’ per l’esazione delle quote originariamente dovute e non versate come per il recupero dei maggiori oneri sopportati dal condominio in conseguenza delle azioni del terzo creditore” nei confronti del condominio la cui morosita’ aveva dato ragione alla delibera anzidetta. 7. Responsabilita’ nei confronti di terzi. Dottrina. BUTTAFAVA, Responsabilità solidale dei condomini, Immobili & Proprietà 2004, 495. PIOMBO, La solidarietà nelle obbligazioni 12 - - - - - - - - Maggio 2006 condominiali, Immobili & Proprietà 2004, 374. Giurisprudenza. Cass. Sez. II 30.7.2004 n. 14593 (Giust. Civ. 2005, I, 114): in riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini. Tribunale Napoli ord. 11.6.2003 (A.L.C. 2004, 486): dal momento che "l'obbligo accessorio dell'acquirente di una unità immobiliare in condominio di contribuire alle spese comuni va qualificata ed inquadrata nell ' ambito della categoria delle obbligazioni propter rem" consegue che "il neo condomino nei rapporti esterni con il terzo creditore del condominio è tenuto a rispondere unicamente delle prestazioni maturate successivamente all'acquisto della unità immobiliare". Tribunale Roma 1.3.2005 (Giur .Merito 2005, I, 1547, solo massima): il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica ed i condomini sono quindi responsabili solidalmente per le obbligazioni contratte nel comune interesse in base all'art. 1294 c.c.: pertanto la sentenza ottenuta contro il condominio costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli condomini in via solidale tra loro ancorche’ non siano indicati nominativamente e non siano stati dichiarati responsabili solidalmente. App. Torino 26.6.2003 (Giur. Merito 2005, I, 569, con nota di CIMATTI, Brevi sulla solidarietà passiva del condomino per debiti del condominio), considerato che ai sensi dell 'art. 1123 c.c. i singoli condomini sono tenuti a prestazioni diverse ("in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno": cfr. Cass. 19.4.2000 n. 5117). Si veda in argomento: Cass. Sez. II 5.11.2001 n. 13631 (F.I. 2001, 1, 3501; la sent. è commentata da MONEGAT, in Immobili & Proprietà 2002, 31) che precisa che tutti i condomini sono "esposti dal vincolo di solidarietà passiva operante ab externo, alle azioni dei terzi”. 8. Responsabilità per le spese e trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare. 8.1. Nei confronti dei terzi. Tribunale Napoli ord. 11.6.2003 (A.L.C. 2004, 486): dal momento che l/'obbligo accessorio dell'acquirente di una unità immobiliare in condominio di contribuire alle spese comuni va qualifìcato ed inquadrato nell ' ambito della categoria delle obbligazioni propter rem" consegue che "il neo condomino nei rapporti esterni con il terzo creditore del condominio è tenuto a rispondere unicamente delle prestazioni maturate successivamente all'acquisto della unità immobiliare". 8.2. Nei confronti condomini. degli altri Dottrina. MAGINI, Imputazione delle spese deliberate in assemblea e vendita dell'immobile, Immobili & Proprietà 2002, pag. 13 e ss. Giurisprudenza. Contra: Tribunale Treviso 24.12.2003 (Giur. Merito 2005, 1, 833, con nota di PESCAROLLO, Sulla mancanza ex art. 1123 c. c. del requisito della solidarietà nell'obbligazione di rimborso de/le spese sostenute dall'amministratore condominiale): l'obbligazione a carico dei singoli condomini nei confronti dell'amministratore (cessato dal suo incarico) non è solidale e l'amministratore potrà pretendere il rimborso previsto da11'art. 1720 c.c. nei confronti di ciascun condomino solo pro quota. Cass. Sez. II 1.7.2004 n. 12013 (Guida al dir. 2004, n. 28, pag. 49): "poichè l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito accertato dalla sentenza, deve rivolgere la propria pretesa sia per il credito principale che per il credito relativo alle spese processuali contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato". Cass. Sez. II 18.4.2003 n. 6323 (A.L.C. 2004,471, con nota di DE TILLA, Spese condominiali ed obblighi del venditore e dell'acquirente; Giur.It. 2004, I,980; Giust. Civ. 2004, I,448; Riv. Giur. Edilizia 2004, I, 102, con nota di SCARPA, L'obbligazione propter rem dei condomini per le spese di conservazione delle parti comuni; F.I.2003, I,2384): "l'obbligazione dei condomini di contribuire alle spese condominiali non sorge per effetto della delibera dell'assemblea di ripartizione dei contributi, che è rivolta soltanto a determinare le quote di ciascuno e che, comunque, non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo del relativo credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo partecipante: delibera che può anche mancare ove esistano le tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il risultato di una semplice operazione matematica. Pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento delle spese è il proprietario nel momento in cui vengono eseguiti i lavori" (la sent. sottolinea che l'obbligo del condomino di pagare le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituisce obligatio propter rem e che esso sorge per effetto dell'esecuzione delle opere). Cass. Sez. II 17.7.2002 n. 10370 (Guida al dir. 2002, n. 39, pag. 86, solo massima): l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e pertanto nel caso di alienazione di un immobile obbligato al pagamento è il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata. 8.3. Nei rapporti tra venditore ed acquirente. Vedi sub art. 63 disp. att. c.c. 9. Spese relative al servizio di riscaldamento 9.1. Spese nel caso di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Cass. Sez. II 2.8.2001 n. 10560 (Riv. Giur. Edilizia 2001, I,1051): le obbligazioni a carico del condomino connesse alla proprietà comune dell'impianto centralizzato di riscaldamento vengono meno nel caso in cui questi sia stato escluso dal relativo servizio per distacco della diramazione ai locali di sua esclusiva proprietà, disposto dallo stesso condominio allo scopo di procedere alle necessarie riparazioni, e per il protrarsi di tale distacco a causa dell'inerzia del condomino medesimo, senza che rilevi in contrario il fatto che il condomino si sia dotato, in conseguenza di ciò, di un impianto autonomo di riscaldamento. tenuto a rimborsare tale quota al locatore. (la sent. precisa poi che nell'ambito del condominio sarebbe comunque consentito prevedere, nel regolamento condominiale, l'obbligo di contribuzione alle spese di gestione del riscaldamento svincolato dall'effettivo godimento del servizio). Cass. Sez. Il 2.7.2001 n. 8924 (A.L.C. 200l, 799; Rass. L. C. 200l, 489, con nota di DE TILLA, Rinuncia del condomino al riscaldamento centralizzato): sub art. 1118 c.c. Cass. Il 21.5.2001 n. 6923 (Giur. It. 2002, 1,486; A.L.C. 2002, 174): sub art. 1118 c.c. 9.2. Obbligo di pagamento delle spese nel caso di carente erogazione del riscaldamento Tribunale Como 21.6.2001 (Riv. Giur. Edilizia 2001, I, I 137, con nota di CAPUTO, La rinuncia al servizio di riscaldamento da parte del singolo condomino): il singolo condomino che abbia unilateralmente operato il materiale distacco dei propri locali dall'impianto centrale di riscaldamento (atto da considerarsi di per sè consentito) non può sottrarsi al pagamento del contributo per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione di tale impianto. Vedi anche: Cass. Sez. III 15.1.2005 n. 680 (Giust. Civ. 2005, I, 923, con nota di IZZO, Il distacco dall'impianto condominiale di riscaldamento e le obbligazioni del conduttore): che precisa che per il principio di cui all'art. 9 L. 392/78 sono a carico del conduttore le spese di riscaldamento solamente se questo servizio sia effettivamente erogato (ove venisse pattuito l'obbligo del conduttore di pagamento del servizio anche in assenza di effettiva erogazione tale accordo sarebbe nullo ex art. 79 L. 392/78): peraltro nel caso in cui l'immobile - pur non essendo direttamente riscaldato perche siano stati rimossi i radiatori - benefici comunque in qualche misura del calore proveniente dalle tubazioni e dagli altri locali dell'edificio ed il proprietario-locatore corrisponda al condominio per tale ragione una percentuale di spesa di riscaldamento, il conduttore sarà Cass. Sez. II 28.8.2002 n. 12596 (Riv. Giur. Edilizia 2003, I, 340): "il condomino non può sottrarsi all' obbligo di pagamento delle quote relative al riscaldamento allorchè il relativo impianto sia in funzione, adducendo come giustificazione la semplice affermazione dell'insufficienza del calore erogato": tuttavia, nel caso di insufficiente erogazione della giusta quantità di calore, il condomino può far valere la lesione del suo diritto ad una adeguata erogazione del calore, previo accertamento giudiziale del danno subito e della sua liquidazione riferibile, da un lato, ai contributi pagati al condominio e dall'altro lato alle spese pagate per supplire con propri mezzi alla carente erogazione del servizio centralizzato. Maggio 2006 - - - - - - - - 13 Riceviamo dalla Chiurlo Tecnologia e Servizi srl – società con la quale la nostra Associazione ha instaurato un rapporto di collaborazione – il testo che qui di seguito pubblichiamo Operazione controllo impianti termici La legislazione vigente rende obbligatoria, tramite una ditta abilitata, la manutenzione e la conduzione di TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI SUPERIORI A 4 kW (circa 2700 Kcal/h), FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI O GASSOSI e destinati alla climatizzazione degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria. Le scadenze per tali adempimenti sono le seguenti: Impianti con potenza inferiore a 35 kw (30.000 kcal/h) Impianti con potenza da 35 kW a 350 kW (300.000 kcal/h) Impianti con potenza superiore a 350 kW (300.000 kcal/h) Verifica Strumentale Rendimento combustione Ogni anno 2 anni Ogni anno Ogni anno Manutenzione Ogni anno Ogni anno Ogni anno Ulteriore verifica del rendimento di combustione No No Ogni 6 mesi I responsabili dell’impianto termico per tipologia di impianto sono i seguenti: PERSONA TIPOLOGIA DI IMPIANTO (tipo di immobile) AMMINISTRATORE O equivalente per gli Enti pubblici (condomini,scuole,ospedali,caserme) Impianti centralizzati PROPRIETARIO O comproprietario Impianti centralizzati (fabbricati non provvisti di amministratore) CHI OCCUPA L’ALLOGGIO (proprietario, inquilino, comodatario, usufruttuario) Impianti individuali (appartamento,ufficio,negozio,laboratorio ristorante……..) IL TERZO RESPONSABILE Impianti centralizzati e individuali, se delegato CHI È IL TERZO RESPONSABILE? La legge prevede di delegare in forma scritta la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione ad altro soggetto, il terzo responsabile che deve essere una Ditta abilitata ai sensi della legge n. 46 del 1990, o deve possedere ulteriori qualificazioni se si tratta di impianti superiori a 350 kW. Per gli impianti individuali, l’occupante dell’alloggio o dell’unità immobiliare rimane comunque responsabile della temperatura interna dell’alloggio e dei periodi di accensione dell’impianto, anche se decide di affidare le altre responsabilità ad un terzo responsabile. Quali sono gli adempimenti del Responsabile? Il responsabile risponde dell’impianto e i suoi principali adempimenti sono: • Sottoscrivere il rapporto dell’operatore al termine delle procedure di controllo e manutenzione e la scheda identificativa del nuovo impianto; • effettuare la compilazione iniziale sul libretto già esistente per impianti inferiori a 35 kW; • tenere sempre a disposizione il libretto di centrale o impianto per i controlli che gli Enti competenti effettueranno ai sensi della legge; 14 - - - - - - - - Maggio 2006 • provvedere alla corretta manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto, comprese le visite periodiche da registrare sul libretto di centrale o di impianto. In particolare, deve riportare tutte le verifiche periodiche sul rendimento di combustione di ogni gruppo termico costituente l’impianto; • provvedere alla sostituzione del generatore di calore qualora risultassero insufficienti gli interventi attuati per riportare i valori rendimento entro i limiti consentiti dalla legge; • rispettare l’orario e il periodo annuale di esercizio e mantenere la temperatura entro il limite di 20C°/+2C° di tolleranza. Qualora la responsabilità venga delegata al terzo responsabile, quest’ultimo deve anche: • redigere in forma scritta l’atto di assunzione di responsabilità (la delega) e consegnarlo al propietraio; • comunicare la propria nomina o revoca o le dimissioni dell’Ente; • comunicare all’Ente la variazione di consistenza o di titolarità dell’impianto. IL SOTTOSISTEMA DEI PRODOTTI PER L’EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE Presupposto indispensabile affinché la combustione sia la migliore possibile è il sottosistema dei condotti per l’evacuazione dei prodotti della combustione, che determina il corretto “tiraggio” della caldaia. I condotti per l’evacuazione dei prodotti della combustione sono costituiti dalla canna fumaria propriamente detta, ovvero dalla canna verticale che percorre tutta l’altezza dell’edificio fino alla sommità del tetto, e del canale del fumo, suborizzontale, che raccorda la caldaia alla base della canna fumaria. Il corretto funzionamento della canna fumaria e del canale del fumo è essenziale ed esso va dimostrato dai Vigili del Fuoco per ottenere il nullaosta da allegare alla domanda di concessione edilizia da redigere secondo le prescrizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 e della Circolare Min. Interni 29 luglio 1971 n. 73. Nota: la legge 615/66 indica una formula per il calcolo della sezione minima del camino: S = K* potenza (in kcal/h)/H Dove K = 0,024 per combustibili liquidi 0,03 per combustibili solidi H = altezza del camino al netto delle deduzioni Questa formula è stata superata dalla metodologia proposta dalla norma UNI-CTI 9615 “calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali”. Altrettanto importanti (e da verificare) anche ai fini della sicurezza, e anch’esse da inserire nella suddetta relazione tecnica, sono le modalità di costruzione, la presenza di portine di ispezione, la pulibilità, la presenza delle prese necessarie alla esecuzione delle misure e delle prove sui fumi. La norma ora citata UNI.CTI 9615 offre tutte le informazioni necessarie. Sul canale del fumo deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione allo scopo di consentire l’inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione di gas di scarico (D.P.R. n. 412, 26 agosto 1993). La UNI-CIG 7129/92 indica a quali requisiti deve rispondere una canna fumaria / camino per l’evacuazione nell’atmosfera dei prodotti della combustione di generatori di calore: • essere a tenuta della combustione, impermeabile e termicamente isolata/o; • essere relaizzata/o in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all’azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense; • avere andamento verticale ed essere priva/o di qualsiasi strozzatura in tutta la sua lunghezza; • essere adeguatamente coinbentata/o per evitare fenomeni di condensa o di raffredamento dei fumi, in particolare se posta/o all’esterno dell’edificio od in locali non riscladati; • essere adeguatamente distanziata/o, mediante intercapedine d’aria o isolante opportuni, da materiali combustibili e/o facilmente infiammabili; • avere al disotto dell’imbocco del primo canale da fumo una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense di altezza pari almeno a 500 mm. L’accesso a detta camera deve esser garantito mediante un’apertura munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d’aria; • avere una sezione interna di forma circolare, quadrata o rettangolare: in questi ultimi due casi gli angoli devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm.; sono ammesse tuttavia anche sezioni idraulicamente equivalenti; • essere dotata/o alla sommità di un comignolo rispondente ai requisiti della norma UNI 7129; • essere priva/o di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità del condotto. Inoltre è da inserire questa comunicazione, dove lo titenete più opportuno. Nell’ambito del corso che la Confedilizia terrà agli aspiranti amministratori che si svolgerà in una decina di incontri, in uno ci sarà il nostro intervento in materia di riscaldamento e in particolare la normativa che regola le centrali termiche condominiali. Gruppo Chiurlo srl Ufficio marketing DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI Camini (Comustibili liquidi) Porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione nell’atmosfera D.P.R. 22/12/1970, n 1391, art 3 Dimensionamento camini - (combustibili liquidi) D.P.R. 22/12/1970, n 1391 art 6 - Calcolo delle dimensioni interne dei camini; UNI 9615 - (Combustibili gassosi) Canne fumarie/camini: Decreto 21/04/1993 –UNI-CIG 7129 ed 1/92, 4.3.2 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, UNI 10640 (Dimensionamento) - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione, UNI 10641 (Dimensionamento) (Combustibili Gassosi) Camino: condotto verticale, a sezione circolare, quadrata o rettangolare, avente lo scopo di disperdere a conveniente altezza dal suolo i prodotti della combustione provenienti da un solo apparecchio Decreto 27/12/1992 UNI-CIG 7128, ed 11/90, 4.1 Scarico dei lumi in condomini (unità immobiliari in edifici multipiano) Le norme di riferimento per le caldaie sono: - Decreto 27-/12/1992 –UNI-CIG 7128,ed 11/90, 4.3.4.3. - D.P.R. 28/8/1993, n 412, art 5, punto 9 - Eventuali norme locali (Regolamenti d’igene conumali e regolamenti edilizi) - Eventuali regolamenti di condomimio o vincoli ambientali Per stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari non si applica quanto previsto dal D.P.R. 26/8/1993 n 412, art 5, punto 9 Canali da fumo (Combustibili liquidi) insieme alle canalizazionni attraversate dai fumi prodotto dalla combustione - D.P.R. 22/12/1970, n 1391, art 3 - Realizzazione dei canali da fumo: D.P.R. 22/12/1970, n 1391, art 7 Canna Fumaria - (Combustibili gassosi) Condotto asservito a più apparecchi installati su più piani di un edificio (canna fumaria collettiva ramificata). Viene realizzato di solito in elementi prefabbricati che, per giusta sovrapposizione, determinano una serie di canne singole (secondari), ciascuna dell’altezza di un piano, e un collettore, o canna collettiva, nella quale defluiscono i prodotti della combustione provenienti dai secondari a mezzo di un elemento speciale deviatore Decreto 27/12/1992 UNI-CIG7128, ed 11/90, 4.2 - (Comustibili gassosi) canne fumarie/camini:Decreto 21/4/1993 UNI-CIG 7129, ed 1/92, capitolo 4.3.2 Dimensionamento: - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, UNI 10640 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione, UNI 10641 La canna fumaria di un condominio è parte comune dell’edificio ed il respoinsabile è l’amministratore che provvede alla manutenzione e gestione, in base alla specifiche redatte dal progettista CHIURLO Tecnologia e Ser vizi GESTIONE CALORE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE CONDUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PASIAN DI PRATO - UDINE - TEL. 0432 644292 - FAX 0432 644290 - WWW.CHIURLO.IT Maggio 2006 - - - - - - - - 15 www.grupposirio.com 0432 234970 tutta un’altra musica...