FOGLIO INFORMATIVO DR - PROC. CONC. TRIBUNALE S.M.C.V. Decorrenza condizioni : 12/11/2014 Pag. 1/4 DR - PROC. CONC. TRIBUNALE S.M.C.V. INFORMAZIONI SULLA BANCA B.C.C. S.VINCENZO DE' PAOLI VIA MADONNA DI POMPEI 4 81022 CASAGIOVE (CE) Tel.: 0823254211-200 – Fax: 0823 492527 Email: [email protected] / sito internet: www.bancadicasagiove.it Registro delle Imprese della CCIAA di Caserta n. 00094970613 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 562.9.0 - cod. ABI 08987 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A123837 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia ex D. Lgs. N° 415/1996 CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè quest'ultima le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per chi compie un numero limitato di movimenti e non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: in forma libera: in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. Libretti nominativi Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato. Il saldo del libretto nominativo può essere di qualunque importo. Libretti al portatore Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto al portatore è il possessore del libretto, anche se questo è intestato ad una persona diversa. Qualunque possessore del libretto al portatore può effettuare operazioni. In base alla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007, art. 49): - il saldo del libretto al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro; in caso di detenzione di libretti al portatore con saldo pari o superiore alla soglia fissata dalla legge si applica una sanzione dal 30 al 40 per cento del saldo se questo non supera 50.000 euro, e dal 45 al 60 per cento del saldo se questo supera 50.000 euro. La sanzione non può, comunque, essere inferiore a 3.000 euro. - in caso di trasferimento di un libretto al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento. Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto, se questo non supera i 50.000 euro, e dal 45 al 60 per cento del saldo, se questo supera i 50.000 euro. La sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro o ad un importo pari al saldo del libretto, quando questo è inferiore a 3.000 euro. - in caso di trasferimento di libretto al portatore per un importo superiore a 1.000 euro, si applica una sanzione compresa fra l'1 e il 40 per cento dell'importo trasferito, se il trasferimento non supera i 50.000 euro, e fra il 5 e il 40 per cento dell'importo trasferito, se il trasferimento supera i 50.000 euro. La sanzione non può comunque essere inferiore a 3.000 euro. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto; - la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi); - il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. File: fidroi.odt; versione Luglio 2014 – Foglio Informativo Deposito a Risparmio - tasso indicizzato. FOGLIO INFORMATIVO DR - PROC. CONC. TRIBUNALE S.M.C.V. Pag. 2/4 Decorrenza condizioni : 12/11/2014 CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI MINIMI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO Tasso nominale annuo indicizzato (al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 26,00%) Parametro di riferimento Euribor 3 mesi (gg 365), rilevato il primo giorno lavorativo del trimestre solare di riferimento (01 gennaio, 01 aprile, 01 luglio, 01 ottobre).La rilevazione viene effettuata sul quotidiano Il Sole 24 Ore, ovvero, nel caso in cui detto quotidiano non fosse piu' pubblicato o ne omettesse la divulgazione,su altro primario foglio economico-finanziario. Parametro Spread Tasso nominale annuo Tasso composto annuo --- socio non socio socio non socio socio non socio Euribor 3 mesi/365 +1,8000 +1,8000 1,8800% 1,8800% 1,8800% 1,8800% Tasso di remunerazione dopo la scadenza del vincolo Capitalizzazione degli interessi Minimo liquidabile Modalità di calcolo degli interessi SPESE MASSIME tenuta libretto rinnovo libretto (sostituzione-duplicazione) versamenti prelevamenti comunicazioni ex art. 118 TUB comunicazioni ex art. 119 TUB cartacee (on-line = gratuite) - importo minimo - importo massimo altre comunicazioni copia documentazione assicurazione spese fisse per periodo di capitalizzazione con periodicità non superiore all'anno, al tasso nominale % € 250,00 interessi calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni) € 1,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 gratuite € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 Euro 5,00 per documento € 0,00 € 0,00 TERMINI DI PREAVVISO E COMMISSIONI MASSIME importo massimo prelevabile nello stesso giorno (disponibile giornaliero) preavviso minimo per prelievi superiori al disponibile giornaliero (art. 11 – parte II - contratto) commissione sui prelievi, ove consentiti, eccedenti il disponibile giornaliero, senza preavviso € 10.000,00 2 giorni lavorativi € 0,00 prelievi, ove consentiti, anticipati rispetto alla scadenza del vincolo spese estinzione € 0,00 VALUTE Prelevamento di contante Versamenti di contante File: fidroi.odt; versione Luglio 2014 – Foglio Informativo Deposito a Risparmio - tasso indicizzato. Giorno del prelevamento Giorno del versamento FOGLIO INFORMATIVO DR - PROC. CONC. TRIBUNALE S.M.C.V. Decorrenza condizioni : 12/11/2014 Pag. 3/4 VALUTE SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI (se autorizzati dalla Banca su libretti nominativi) Assegni circolari ICCREA Banca 1 giorno lavorativo Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d'Italia e titoli similari 1 giorno lavorativo Assegni bancari tratti sulla stessa Banca Stesso giorno del versamento Assegni bancari tratti su altra Banca su piazza 2 giorni lavorativi Assegni bancari tratti su altra Banca, su sportelli situati in Italia fuori piazza 3 giorni lavorativi DISPONIBILITA' SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI (se autorizzati dalla Banca su libretti nominativi) Assegni circolari ICCREA Banca Stesso giorno del versamento Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d'Italia e titoli similari 1 giorno lavorativo successivo al versamento Assegni bancari stessa filiale Stesso giorno del versamento Assegni bancari altra filiale Stesso giorno del versamento Assegni bancari tratti su altra Banca, su sportelli situati in Italia fuori piazza 4 giorni lavorativi successivi al versamento ALTRE SPESE DA SOSTENERE Imposta di bollo sul contratto Imposta di bollo sul rendiconto periodico nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria a carico del cliente € 16,00 Attualmente pari alla misura annua di: – euro 34,20 se il cliente è persona fisica (non dovuta quando il valore medio di giacenza annuo è complessivamente non superiore ad euro 5.000,00) – euro 100,00 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica ASSEGNI NEGOZIATI CON ESITO: Insoluto Richiamato Protestato € 10,00 (*) € 15,00 (*) € 10,50 (*) (*) oltre al recupero delle spese reclamate da terzi RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l'intera somma depositata. La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Se il deposito è vincolato, sia la banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del vincolo. La banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Subito dopo l'integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo “S. Vincenzo de’ Paoli” di Casagiove (via Madonna di Pompei, 4 – 81022 Casagiove -CE-, e-mail [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: · Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. File: fidroi.odt; versione Luglio 2014 – Foglio Informativo Deposito a Risparmio - tasso indicizzato. FOGLIO INFORMATIVO DR - PROC. CONC. TRIBUNALE S.M.C.V. Decorrenza condizioni : 12/11/2014 Pag. 4/4 · Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Periodicità di capitalizzazione Tasso effettivo Valuta Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi. Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi. Data di inizio di decorrenza degli interessi Sigla di stampa: DV Nome file: fidroi.odt Codifica foglio informativo: BDROI01 Descrizione foglio: DR - PROC. CONC. TRIBUNALE S.M.C.V. Categoria foglio: 02 DEPOSITI A RISPARMIO File: fidroi.odt; versione Luglio 2014 – Foglio Informativo Deposito a Risparmio - tasso indicizzato.