LA DIRETTIVA SUI GESTORI DI FONDI DI
INVESTIMENTO ALTERNATIVI ED IL SUO
RECEPIMENTO
-2011/61/EU –
Luca Zucchelli (*)
LUISS, 5 dicembre 2013
(*) Le considerazioni che seguono sono svolte a titolo personale e non impegnano gli
orientamenti dell’Istituto di appartenenza
1
Principali argomenti trattati
• La nuova definizione di gestione collettiva del risparmio e
della riserva di attività
 Abbandono dello schema promotore/gestore
 La nuova nozione di OICR e le Guidelines ESMA sui Key Concepts AIFMD
 La Regolamentazione degli OICR chiusi costituiti in forma
societaria
 Flessibilità schemi attuali e opportunità del codice civile
 I veicoli attualmente quotati alla Borsa Italiana e le holding di investimento
ex art. 106/107 TUB
• Disciplina del depositario
 Soggetti (ora anche le Sim e le imprese di investimento comunitarie)
 Compiti: custodia (safekeeping/record keeping), monitoraggio dei flussi di
liquidità
 Responsabilità e Segregazione dei conti
• La commercializzazione all’interno e all’estero
 Le implicazioni dell’approccio basato esclusivamente sulla vigilanza home
del gestore
2
Il recepimento della AIFMD
Il recepimento della AIMFD ha determinato la necessità di
apportare modifiche al TUF, per la cui elaborazione il MEF
ha richiesto la collaborazione di Banca d’Italia e Consob.
• Interventi relativi alle materie della presentazione:
 Rivisitazione della parte II, Tit. III, TUF, in materia di
gestione collettiva del risparmio
 Nuova definizione di gestione collettiva del risparmio e della
riserva di attività
 Regolamentazione degli OICR chiusi costituiti in forma
societaria (SICAF)
 Disciplina dei gestori “sottosoglia”
 Disciplina del depositario
N.B. Le considerazioni che seguono si basano sul testo posto in
consultazione del MEF e sui contributi forniti dall’industria e dagli
altri operatori in tale ambito
3
Rivisitazione della parte II, Tit. III, TUF in
materia di gestione collettiva del risparmio
Razionalizzazione sistematica dell’intera disciplina della gestione collettiva
del risparmio attraverso la ricollocazione in distinti Capi aventi ad oggetto:








La riserva di attività e le attività esercitabili
I soggetti autorizzati (SGR, SICAV e SICAF autogestite)
Gli OICR (fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF eterogestite)
L’operatività transfrontaliera
Le strutture master-feeder
La fusione e scissione di OICR
Il depositario
La disciplina dei provvedimenti ingiuntivi e delle crisi
Sono state altresì riviste e integrate le definizioni (art. 1 TUF) nonché le
competenze della Banca d’Italia e della Consob (art. 6 TUF).
4
Nuova definizione di gestione collettiva del
risparmio e della riserva di attività
• La AIFMD impone un ripensamento della definizione di
gestione collettiva del risparmio al fine di ricondurre nel
perimetro della vigilanza soggetti attualmente non regolati che
svolgono servizi assimilabili
• Invece di elencare la attività esercitabili dai soggetti abilitati con
riferimento solo a fondi comuni di investimento e Sicav, la
nuova definizione (nuovo art. 1, co. 1, lett. n, TUF) si concentra
sugli elementi essenziali della gestione patrimoniale: la
gestione degli OICR e dei relativi rischi.
delimitare l’ambito della riserva
Duplice risultato
individuare il contenuto minimo
di attività che il gestore deve
necessariamente svolgere
5
Delega di gestione
• Le attività di gestione dei portafogli e gestione dei
rischi devono essere necessariamente prestate dal gestore:
 in via diretta
 delegando le relative funzioni a soggetti terzi, alle condizioni
stabilite dall’art. 20, co. 1 AIFMD:
 Ragioni oggettive
 Qualità del soggetto delegato
 Solo imprese autorizzate o previa approvazione delle Autorità
 Cooperazione tra Autorità
 Garanzia della vigilanza
 No a depositario o a soggetti in conflitto di interessi
La delega di funzioni non pregiudica la responsabilità del gestore
per l’operato dei soggetti delegati e non è di tal misura da
trasformarlo in una letter box entity (art. 20, co. 3, AIFMD)
6
Abbandono dello schema promotore-gestore/1
• Rispetto alla disciplina ancora vigente non rientrano più
nella definizione di gestione collettiva le attività di
amministrazione del fondo e di cura dei rapporti con i
partecipanti
• non sarà più possibile costituire SGR c.d. “di promozione”
(che svolgono esclusivamente attività di amministrazione
del fondo senza gestirne il patrimonio)
• tali attività potranno essere svolte dalle società di gestione
sulla base dell’autorizzazione ricevuta o da soggetti terzi a
ciò espressamente delegati, secondo le norme in materia di
delega di funzioni
7
Abbandono dello schema promotore-gestore/2
Nella fase di consultazione della bozza di modifiche al TUF è stato
richiesto di mantenere ferma per le SGR di fondi UCITS la
possibilità di dissociare la funzione di promozione da quella di
gestione
• Introduzione di un regime di doppia licenza con riferimento agli
elementi costitutivi dell’attività
• Possibilità di delega o disponibilità di schemi alternativi
recentemente introdotti dall’ordinamento (master – feeder)
In ogni caso, periodo transitorio per l’adeguamento delle SGR “di
promozione” al nuovo quadro normativo.
8
La nuova nozione di OICR
Anche la definizione di OICR è stata riformulata per coglierne gli aspetti
essenziali e comuni agli OICR armonizzati e a quelli alternativi.
Art. 1, co. 1, lett. k, TUF (nuova formulazione):
OICR: l’organismo istituito per la prestazione del servizio di
gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è:
 raccolto presso una pluralità di investitori
 gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi
 investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni, altri beni
mobili o immobili in base a una predeterminata politica di
investimento
Tale nozione neutra è stata poi
declinata nelle diverse
accezioni:
 OICR Aperto
 OICR Chiuso
 OICR Italiano
 OICR Alternativo
(italiano/ UE/ non UE)
9
Le attività esercitabili
La proposta di modifica del TUF elenca poi le ulteriori attività che
possono essere svolte dai gestori:
l’unica novità rispetto al regime vigente è rappresentata dal
servizio di ricezione e trasmissione ordini per i gestori
autorizzati a gestire FIA
In sede di consultazione:
è stato richiesto di estendere la prestazione di tale servizio anche
ai gestori rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva
UCITS
la mancata previsione del servizio tra le attività esercitabili ai
sensi della Direttiva UCITS esclude la possibilità di riconoscere
tale facoltà alle SGR autorizzate esclusivamente alla gestione di
OICR armonizzati, ma non a quelle che cumulano le due licenze
è stata per lo più condivisa la scelta di rendere tale servizio
autonomo rispetto alla gestione di portafogli
10
Le Guidelines ESMA sui Key Concepts AIFMD
Considerata la varietà di OICR esistenti nei diversi Paesi UE e
l’ampiezza della nozione di FIA, l’ESMA ha predisposto delle
Guidelines sui concetti chiave della AIFMD in base alle quali:
 l’investimento collettivo sussiste qualora:
 l’organismo non abbia uno scopo commerciale o industriale
generale
 il capitale raccolto è investito per generare un profitto per gli
investitori
 i detentori di quote/azionisti non hanno una discrezionalità o
controllo su base giornaliera
 la raccolta di capitale esterno implica una forma di
relazione commerciale tra il soggetto che effettua la raccolta
e i potenziali investitori, finalizzata al conferimento di
capitali nell’OICR
11
Le Guidelines ESMA sui Key Concepts AIFMD/2
 la pluralità di investitori è garantita quando le norme
nazionali o i documenti costitutivi dell’OICR non vietino
espressamente la raccolta da più investitori
la pluralità non è esclusa se di fatto un OICR ha un solo investitore
o se un singolo investitore effettua gli investimenti nell’interesse
di una pluralità di investitori sottostanti (strutture master-feeder,
fondi di fondi)
 la politica di investimento è predeterminata quando:
 è definita al più tardi quando l’investitore si impegna a conferire il
capitale
 è riportata in un documento che forma parte integrante dei
documenti costitutivi dell’OICR
 è vincolante per il gestore
 è articolata in una serie di criteri di investimento
L’assenza di una o tutte le caratteristiche identificate non deve
portare le Autorità competenti ad escludere senza dubbi che
un’entità rientri nel concetto di FIA
12
La nuova definizione di gestione collettiva del
risparmio
Nell’ordinamento nazionale d’ora in avanti la
definizione di gestione collettiva dovrà ricavarsi:
 dalla definizione riportata nel TUF (nuovo art. 1,
co 1, lett. n)
 [dalle Guidelines dell’ESMA]
 dall’elencazione dei soggetti e delle attività che
non rientrano nell’ambito della riserva (nuovi
artt. 32 quater e 33 TUF)
Come chiarito dalla Commissione Europea ogni
valutazione sull’inclusione o meno di un soggetto
nell’ambito di applicazione della AIFMD va condotta caso
per caso
13
La Regolamentazione degli OICR chiusi
costituiti in forma societaria
• In linea con la AIFMD (che prescinde dalla natura giuridica
dell’organismo) è stata introdotta nel TUF la fattispecie delle
SICAF (società di investimento a capitale fisso)
sarà quindi possibile costituire in Italia organismi di investimento
di tipo chiuso utilizzando veicoli societari e non solo fondi
di natura contrattuale
• La disciplina proposta è modellata su quella della SICAV con
riguardo a:
 condizioni procedure e documentazione per il rilascio
dell’autorizzazione
 verifica della conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto
da parte della Banca d’Italia
 modifiche statutarie
 scioglimento e liquidazione volontaria
14
Flessibilità schemi attuali e opportunità del
codice civile
● In sede di consultazione sono state formulate osservazioni volte a
assicurare alle Sicaf la flessibilità che caratterizza l’attività delle
investment companies operanti attualmente sul mercato:
non imporre il ricorso a fattispecie tipiche di società di investimento
differenziare, rispetto alle SICAV,
la disciplina del capitale e delle
azioni
lasciando
ferma
l’applicazione delle norme di diritto
comune in relazione ad alcuni
profili
uguaglianza tra capitale e
patrimonio netto, azioni fornite
di diritti diversi, azioni senza
voto o con voto limitato, limiti
alla circolazione delle azioni,
acquisto di azioni proprie,
liberazione parziale delle azioni
eliminare il riferimento alle SICAF
nella
disposizione
relativa
all’assemblea
per le SICAF si applicano le
norme di diritto comune
● Le Sicaf saranno iscritte in un apposito Albo tenuto dalla Banca
d’Italia e potranno essere suddivise in più comparti aventi
esclusivamente ad oggetto OICR alternativi
15
I veicoli attualmente quotati alla Borsa Italiana e
le holding di investimento ex art.106-107 TUB/1
Gli schemi operativi maggiormente utilizzati in
Italia per prestare servizi assimilabili alla gestione
collettiva sono:
1. le holding di investimento (ex art. 106 e 107
TUB)
2. altri veicoli costituiti in forma societaria e
quotati alla Borsa Italiana
16
I veicoli attualmente quotati alla Borsa Italiana e le
holding di investimento ex art. 106-107 TUB/2
1. Le holding di investimento iscritte, prima della riforma del
Titolo V TUB, negli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB, potranno
rientrare nella riserva di attività di cui al nuovo art. 32 quater
TUF

alcuni dei criteri che erano utilizzati per delimitare l’attività di
“assunzione di partecipazioni” coincidono con quelli derivanti
dalla normativa comunitaria (attività di gestione esercitata nei
confronti di terzi con professionalità, investimento finalizzato alla
alienazione della partecipazione e non alla sua valorizzazione nel
lungo periodo)
2. Le caratteristiche delle investment companies quotate sul MIV
sono:



sufficiente livello di diversificazione
investimento esclusivo in partecipazioni di maggioranza o
minoranze di società quotate o non quotate ovvero in immobili
(nel caso delle REICS)
politica di investimento precisa e dettagliata
Elementi che potrebbero assimilarle a fondi chiusi di private
equity
17
I veicoli attualmente quotati alla Borsa Italiana e le
holding di investimento ex art. 106-107 TUB/3
• In un segmento del MIV sono negoziati anche gli strumenti
finanziari delle SIV (Special Investment Vehicle)
società la cui politica di
investimento non prevede un
sufficiente
livello
di
diversificazione, fra cui le SPAC
società
la
cui
politica
di
investimento si caratterizza per
particolare complessità, ad es.
veicoli multistrategy
potrebbero essere assimilate alla
categoria degli OICR alternativi
• Le SIIQ (società immobiliari quotate alla Borsa italiana) la cui
politica di investimento è definita dalla legge
Valutazione caso per caso sulla base di eventuali specificazioni del
prospetto e sul peso delle attività commerciali
18
Migliore regolamentazione per la governance
• L’introduzione della possibilità di istituire fondi
chiusi in forma societaria (SICAF) nonché le difficoltà
nell’ottenere una partecipazione attiva da parte degli
investitori retail alle decisioni rilevanti per il fondo
ha induce ad una riflessione sul ruolo dell’asssemblea
dei partecippanti dei fondi chiusi retail. Alcune
possibilità:
 limitare alla sostituzione del gestore le competenze
dell’assemblea dei partecipanti ai fondi chiusi non
riservati ad investitori professionali?
 ridurre il quorum deliberativo al 10% delle quote
in circolazione (non più 30%)?
• Ai fondi riservati ad investitori professionali potrebbe
invece essere garantita piena libertà nel definire le
regole di governance applicabili
19
Disciplina dei gestori sottosoglia/1
• La AIFMD prevede per i gestori di portafogli di volume
ridotto (c.d. gestori “sottosoglia”) un regime meno
stringente di quello dei gestori ordinari: registrazione
presso le Autorità competenti e light reporting
• Nel recepire tale normativa ci si è avvalsi della facoltà
concessa agli Stati membri di definire una disciplina più
rigorosa di quella dettata a livello comunitario:
 regime di autorizzazione, in analogia alle SGR
ordinarie (NON MERA REGISTRAZIONE)
 sistema delle deroghe: Banca d’Italia e Consob
possono declinare la disciplina applicabile a tali
soggetti (capitale minimo, regole organizzative, regole
di condotta), in linea con il principio di proporzionalità
 Regime
potenzialmente
EUVECA/EUSEF
allineato
a
quello
20
Disciplina dei gestori sottosoglia/2
In sede di consultazione:
 perplessità sulla capacità del meccanismo delle deroghe di
mitigare il rischio di uno svantaggio competitivo dei nostri
gestori rispetto a quelli esteri nei cui ordinamenti la AIFMD sia
recepita pedissequamente (ad es. Lussemburgo)
 contestata la scelta di prevedere un regime agevolato per i soli
gestori sottosoglia di fondi riservati
tuttavia
• la platea dei soggetti operanti in Italia potenzialmente
interessati dal regime alleggerito è contenuta (i gestori di fondi
immobiliari hanno portafogli superiori alle soglie)
• i gestori di private equity esistenti sono già sostanzialmente
adeguati alle regole AIFMD
• il regime agevolato riguarda gestori che possono operare solo su
base domestica
21
Disciplina del depositario/1
La AIFMD introduce importanti novità con riferimento
a soggetti abilitati, compiti e responsabilità
1) Soggetti abilitati
• non solo banche, ma anche imprese di investimento, altri
enti soggetti a regolamentazione e vigilanza e, a
determinate condizioni, soggetti sottoposti solo ad
obblighi di registrazione professionale o norme
deontologiche
• in sede di recepimento, si è limitata la possibilità di
affidare l’incarico di depositario, oltre che alle banche,
alle sole imprese di investimento (ragioni: particolare
complessità
dei
compiti,
rigoroso
regime
di
responsabilità, difficoltà di controllare l’operato degli altri
soggetti)
22
Disciplina del depositario/2
2) Compiti
•
•
sono riprodotti i compiti di controllo affidati al depositario in base alla
Direttiva UCITS (verifica della legittimità delle operazioni disposte dal
gestore, corretto trattamento dei flussi di sottoscrizione e rimborso,
correttezza del calcolo del NAV)
La novità, recepita nelle modifiche al TUF, riguarda le disponibilità
liquide dell’OICR:
potranno essere affidate anche ad un soggetto diverso dal depositario (sul
quale ricadranno obblighi di verifica della correttezza delle operazioni
effettuate mediante riconciliazioni periodiche)
Quindi, in base ad AIFMD, più conti di deposito che potranno essere:
 aperti in nome dell’OICR
 aperti in nome del gestore e rubricati in nome dell’OICR
 aperti in nome del depositario e rubricati in nome dell’OICR (in tal caso la
Direttiva impone di garantire la segregazione tra la liquidità depositata
sul conto aperto per conto dell’OICR, quella del soggetto presso cui il
conto è aperto e quella dello stesso depositario)
23
Disciplina del depositario/3
• Con riferimento ai compiti di custodia, la AIFMD distingue tra:
attività che possono
essere
custodite
presso il depositario
altre attività che non
possono
essere
tenute a custodia
il depositario deve garantire la
segregazione dei conti di
deposito
degli
strumenti
finanziari intestati all’OICR
(c.d. safekeeping)
il depositario deve verificare che
l’OICR sia effettivamente il
proprietario di tali beni e
mantenere
un
registro
aggiornato (cd. record keeping)
24
Disciplina del depositario/4
3) Responsabilità
• In tema di responsabilità la AIFMD distingue tra quelle
derivanti:
 da perdita delle attività custodite (novità rispetto alla
Direttiva UCITS)
responsabilità aggravata
obbligo di restituzione in capo al depositario, salva la prova
liberatoria, a carico del depositario stesso, qualora la perdita
sia imputabile a “un evento esterno, al di fuori del suo
ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state
inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle”
(art. 21, co. 12 AIFMD)
 dall’inadempimento degli altri obblighi
responsabilità ordinaria
25
Disciplina del depositario/5
• Il Regolamento UE 231/13 ha definito:
 i casi in cui sussiste la perdita
 le ipotesi di eventi esterni che determinano l’esonero da
responsabilità
tali eventi sono stati ricondotti, nel nuovo art. 49 TUF, alle
fattispecie, conosciute nel sistema giuridico italiano, del caso
fortuito e della forza maggiore
• In fase di consultazione è stato richiesto, per evitare incertezze
interpretative, di allineare la norma alle previsioni della
Direttiva: la formulazione è ritenuta conforme alla AIFMD e al
Regolamento e coerente con i concetti dell’ordinamento
nazionale
26
Disciplina del depositario/6
• In definitiva, in sede di recepimento è stata adottata un’unica
disciplina del depositario, a prescindere dalla tipologia di
OICR (armonizzato o alternativo)
• La maggiore problematica – sollecitata dall’industria - riguarda
il calcolo del NAV
 in base alla AIFMD, le SGR che gestiscono fondi alternativi
possono solo delegare tale attività ad un altro soggetto,
mantenendo la responsabilità verso i partecipanti al fondo,
anche quando sono chiamati in causa esperti indipendenti
 Scelta di prevedere, in questo caso, un regime differenziato
tra le regole dei gestori di fondi UCITS e di quelli AIFMD
Nelle norme transitorie è possibile una differente
tempistica di adeguamento alla nuova normativa, in
base alla tipologia di OICR:
 22.7.2014 per i depositari di OICR alternativi;
 22.7.2015 per quelli di OICR armonizzati.
27
Definizione di commercializzazione di FIA
Offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto
del gestore
Marca una delle più rilevanti
impostazioni regolatorie su cui è
costruita la AIFMD
Disciplina calibrata sull’angolazione prospettica
del gestore
A livello nazionale e transfrontaliero
Si prescinde dall’eventuale
interposizione di distributori,
qualificabili come soggetti
“ausiliari” del gestore
A livello transfrontaliero
L’operatività cross border del gestore è
segnata dal semplice ingresso del proprio
prodotto nello Stato ospitante
28
Implicazioni dell’impostazione AIFMD
Tale approccio, combinandosi con il regime
concernente il passaporto del gestore
Art. 33 AIFMD
determina
un’innovativa e articolata modalità di demarcazione delle competenze
tra Stato home e Stato host , che si discosta dall’approccio UCITS
facendo esclusivamente perno sulla
nazionalità del gestore
A prescindere dalla giurisdizione degli OICR alternativi gestiti
29
Implicazioni dell’impostazione AIFMD – A livello
transfrontaliero
La AIFMD introduce il passaporto per la commercializzazione di FIA (a investitori
professionali) basato sull’istruttoria e la vigilanza dello Stato d’origine del GEFIA, ferma
restando la disciplina – non armonizzata – del FIA
Svolge un’istruttoria di 1 o 2 mesi e notifica
all’autorità host per la gestione un FIA estero
Autorità Stato membro del
GEFIA
Svolge un’istruttoria di max 20 gg. lav. e notifica
all’autorità host per la commercializzazione dei FIA
gestiti dal GEFIA
Riceve la notifica del passaporto del gestore
dall’Autorità home del GEFIA
Autorità Stato membro del FIA
Autorità host in caso di
passaporto del gestore
Autorità host del GEFIA per la
commercializzazione
Riceve una comunicazione dall’Autorità host del
GEFIA sulla commercializzazione del FIA in un
altro Stato membro
Vigila sul rispetto delle norme nazionali (non
armonizzate) applicabili al FIA
Riceve la notifica per la commercializzazione
dall’Autorità home del GEFIA
30
Implicazioni dell’impostazione AIFMD – A livello nazionale
La AIFMD pone in capo ai gestori un obbligo di notifica anche per
la commercializzazione (rivolta a investitori istituzionali) di FIA
nel proprio Stato d’origine
La direttiva, innovando rispetto all’approccio UCITS, introduce una
procedura di notifica che prescinde dalla natura transfrontaliera della
commercializzazione
 viene effettuata dal gestore nei confronti
dell’autorità home in relazione a tutti i FIA (sia
nazionali che esteri) gestiti;
Caratteristiche della
notifica nazionale
 comporta l’invio di un fascicolo di notifica su cui
si sviluppa un’istruttoria (max 20 gg. lavorativi)
destinata a concludersi con una decisione
espressa;
 la commercializzazione può essere vietata
esclusivamente se, all’esame della
documentazione e delle informazioni accluse nel
fascicolo di notifica, emergono uno o più profili di
non conformità alla direttiva.
31
Punti di contatto tra notifica nazionale e transfrontaliera
La disciplina comunitaria adotta un approccio unitario nel disegnare i due
procedimenti di notifica, che risultano complementari nelle modalità di
svolgimento e negli obiettivi di vigilanza
 Stessa autorità competente. L’individuazione tra
home e host si fonda sulla nazionalità del gestore
[è pertanto considerata cross border la
Punti di
contatto
commercializzazione di un FIA lussemburghese in
Lussemburgo, se il gestore è italiano];
 Fascicoli di notifica per larga parte coincidenti:
 L’istruttoria ha ad oggetto medesime tipologie di
verifiche e si sviluppa lungo lo stesso arco
temporale.
 L’output: in esito all’istruttoria il fascicolo di
Differenze
notifica viene trasmesso all’Autorità host
unitamente all’attestazione da cui risulti le
tipologie di FIA che il Gefia è abilitato a
gestire.
32
Commercializzazione di FIA ai retail
L’impostazione AIFMD sin qui descritta in tema di commercializzazione
subisce una deroga con riferimento all’offerta di FIA agli investitori al dettaglio
Il regime non è armonizzato
e rimesso alle regole host
Il differente approccio è
coglibile su due versanti
La ripartizione delle
competenze tra home e
host poggia sulla
nazionalità del FIA
Gli Stati membri possono consentire la commercializzazione ai retail di FIA nel
proprio territorio nazionale, modellandone autonomamente la disciplina
 Rispetto di altre disposizioni dell’unione (ad es.,
direttiva Prospetto);
Limiti e vincoli imposti dal
legislatore comunitario
 Divieto di discriminazione tra FIA UE di diversa
nazionalità;
 Rispetto delle prescrizioni che la direttiva impone ai
GEFIA per la commercializzazione di FIA ad
investitori professionali [la disciplina nazionale non
può ridurre il livello di tutela offerto dalla AIFMD o
eluderne le disposizioni].
33
Regime relativo ai Paesi terzi
A differenza della UCITS, la AIFMD consente l’ingresso nell’Unione e un regime di
passaportazione alle realtà gestorie provenienti dai Paesi terzi.
Due sono le fattispecie che rilevano:
La disciplina è destinata ad operare
non prima dell’adozione di un atto
delegato di competenza della CE
(2015)
Commercializzazione
FIA non UE
Si considera tale
anche un FIA UE
feeder con master
non EU o gestito da
un GEFIA non EU
GEFIA non UE
GEFIA non UE
FIA non UE
Il regime in tema di commercializzazione ricalca quello
dei GEFIA UE
L’individuazione dell’home/host dipende dal GEFIA
che lo gestisce;
La documentazione da inviare per la notifica non
subisce modifiche;
In sede istruttoria vanno verificati i meccanismi di
cooperazione con il Paese terzo e la relativa Autorità
Individua lo stato membro di riferimento secondo i criteri
stabiliti dalla AIFMD;
richiede l’autorizzazione all’autorità competente dello
Stato membro di riferimento per gestire e
commercializzare FIA UE o commercializzare FIA non
EU;
circola con il passaporto nell’Unione. Lo stato home è lo
Stato membro di riferimento.
34
La commercializzazione di EuVECA e EuSEF
Disciplina della
commercializzazione
I regolamenti (EU) n. 345/2013 e 346/2013 ritagliano, all’interno del regime AIFMD, una
disciplina speciale, armonizzata a livello comunitario, sui gestori europei sotto-soglia di
talune specifiche tipologie di FIA EU, identificati in ragione degli specifici limiti di
investimento e modalità gestionali ammissibili (investimenti in PMI o imprese sociali)
Regime di notifica
In fase di registrazione il gestore
segnala gli Stati membri in cui intende
commercializzare i FIA
L’autorità home invia la notifica
all’Autorità host
Stesso regime per l’offerta di nuovi FIA.
Target di investitori
Investitori professionali e retail che
investano almeno 100.000 euro e
dichiarino di essere consapevoli della
rischiosità dell’investimento.
Anche laddove il gestore si situi sopra-soglia potrà continuare ad utilizzare le
denominazioni EuSEF ed EuVECA sempreché continui a gestire gli OICR secondo le
disposizioni sancite dai due regolamenti comunitari ed applichi le disposizioni AIFMD.
35
La commercializzazione di FIA nel contesto
nazionale
36
Commercializzazione nazionale di FIA riservati da parte
di un gestore autorizzato in Italia (art. 31 AIFMD)
37
Mercato di
riferimento
Soggetti
Oggetto
Target di
investitori
Commercializzazione in Italia
SGR/SICAV/
SICAF aut.
GEFIA non-EU che designano IT quale SMR
FIA italiani riservati
Investitori professionali
FIA UE e FIA non UE
Categorie individuate dal
MEF
38
La procedura
 Il gestore/GEFIA non UE trasmette la notifica alla Consob
 La notifica contiene:
la lettera di notifica, il programma di attività che individua il FIA
oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
il regolamento o lo statuto del FIA;
l’identità del depositario del FIA;
la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a
disposizione degli investitori ai sensi dell’art. 23 AIFMD, e della
relativa disciplina attuativa;
l’indicazione dello Stato d’origine dell’OICR master se l’OICR
oggetto di commercializzazione è un OICR feeder;
le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la
commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di
investitori al dettaglio.
39
Iter autorizzatorio
La procedura
 La Consob provvede tempestivamente ad inviare la
notifica ed i relativi allegati alla Banca d’Italia per le
valutazioni/osservazioni di competenza;
 la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, ove non
sussistano motivi ostativi, comunica al gestore/GEFIA non
UE – entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della
notifica - che può avviare la commercializzazione oggetto
di notifica;
 nel caso di un FIA costituito in uno Stato membro diverso
dall’Italia, tale comunicazione viene effettuata anche nei
confronti dell’Autorità competente dello Stato d’origine del
FIA.
40
Commercializzazione in Italia di FIA riservati da parte di
gestori autorizzati in uno Stato membro diverso
dall’Italia (art. 32 AIFMD)
41
Mercato di
riferimento
Soggetti
Oggetto
Target di
investitori
Commercializzazione in Italia
GEFIA UE
GEFIA non-EU autorizzati in SMR diverso
dall’Italia
FIA italiani riservati
Investitori professionali
FIA esteri – UE e non UE
Categorie individuate dal
reg. MEF
42
Iter autorizzatorio
notifica
La procedura
 L’autorità dello Stato membro di origine del GEFIA
trasmette la notifica alla Consob per ciascun FIA oggetto di
commercializzazione.
 La notifica contiene quanto previsto dall’Annex IV della
AIFMD.
 La Consob provvede tempestivamente ad inviare la notifica
ed i relativi allegati alla Banca d’Italia.
 L’istruttoria è effettuata dall’autorità competente del Paese
di origine del GEFIA.
 Nel caso di FIA italiano, l’Autorità competente del GEFIA
deve aver preliminarmente espletato la notifica ex art. 33
AIFMD.
43
Commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia,
nei confronti di investitori professionali, di FIA da parte di
gestori autorizzati in Italia (art. 32 AIFMD)
44
Mercato di
riferimento
Commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso
dall’Italia
Soggetti
SGR/SICAV/
GEFIA non-EU che designano IT quale SMR
SICAF aut.
Oggetto
Target di
investitori
FIA italiani
FIA esteri – UE e non UE
Investitori professionali
45
notifica
La procedura
 Il gestore/GEFIA non UE trasmette la notifica alla Consob
 La notifica contiene:
la lettera di notifica, il programma di attività che individua il
FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del
FIA;
il regolamento o lo statuto del FIA;
l’identità del depositario del FIA;
la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a
disposizione degli investitori ai sensi della normativa
comunitaria;
l’indicazione dello Stato d’origine dell’OICR master se l’OICR
oggetto di commercializzazione è un OICR feeder;
l’indicazione dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui le
quote o azioni del FIA saranno commercializzate;
le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la
commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti
di investitori al dettaglio.
46
La procedura
Iter autorizzatorio
 La Consob provvede tempestivamente ad inviare la
notifica ed i relativi allegati alla Banca d’Italia per le
valutazioni/osservazioni di competenza.
 La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, ove non
sussistano motivi ostativi, – entro 20 giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica – trasmette il fascicolo di
notifica all’Autorità competente dello Stato dell’UE
diverso dall’Italia in cui la SGR/SICAV/SICAF o il GEFIA
non UE intende commercializzare il FIA.
 Contestualmente la
Consob informa dell’avvenuta
trasmissione del fascicolo di notifica il gestore, che può
quindi avviare la commercializzazione.
47
Commercializzazione in Italia di FIA italiani non
riservati nei confronti di investitori al dettaglio (art. 43
AIFMD)
48
Mercato di
riferimento
Soggetti
Commercializzazione in Italia
SGR/SICAV/
SICAF aut.
GEFIA UE - GEFIA non-EU
Oggetto
FIA italiani non riservati
Target di
investitori
investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di
investitori cui possono essere commercializzati i FIA
italiani riservati
49
La procedura
Notifica
 Il gestore/GEFIA UE/GEFIA non UE trasmette la notifica
alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.
 La notifica contiene:
(a) Il prospetto destinato alla pubblicazione;
(b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
(c) il documento contenente le ulteriori informazioni da
mettere a disposizione prima dell’investimento ai sensi della
normativa comunitaria AIFMD, da cui risulta l’assenza di
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più
investitori o categorie di investitori.
50
50
La procedura
Presupposti
 Approvazione del regolamento del FIA da parte della BI.
Nel caso di gestore italiano/GEFIA non UE che ha
designato l’IT: tale procedura assorbe quella ex art. 31
della AIFMD (identità dell’autorità che deve espletare
l’istruttoria ai sensi della direttiva).
Nel caso di GEFIA UE e GEFIA non UE che ha designato
uno SMR diverso dall’ITA:
 notifica di cui all’art. 33 della AIFMD alla Banca
d’Italia (passaporto del gestore);
 notifica ex art. 32 della AIFMD alla Consob.
51
Iter autorizzatorio
La procedura
 La Consob, quando è verificata la completezza, la coerenza e
la comprensibilità delle informazioni ricevute, comunica al
gestore che può iniziare a commercializzare i FIA indicati
nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
medesima.
Il gestore non può avviare la commercializzazione agli
investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di
investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani
riservati, prima della ricezione della comunicazione.
52
Commercializzazione in Italia di FIA esteri a investitori al
dettaglio (art. 43 AIFMD)
53
Mercato di
riferimento
Soggetti
Commercializzazione in Italia
SGR/SICAV/
SICAF aut.
GEFIA UE - GEFIA non-EU
Oggetto
FIA UE e FIA non UE
Target di
investitori
investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di
investitori cui possono essere commercializzati i FIA
italiani riservati
54
La procedura
Iter Autorizzatorio
 Il gestore italiano/GEFIA Ue/GEFIA non UE presenta
istanza di autorizzazione alla Consob per ciascun FIA
oggetto di commercializzazione.
 L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:
 siano rispettate le condizioni aggiuntive previste dal
l’ordinamento nazionale;
 i gestori commercializzano tali FIA anche nello Stato
di origine dei FIA medesimi nei confronti di
investitori al dettaglio;
 La Consob non abbia ricevuto indicazioni di segno
negativo dalla Banca d’Italia per i profili di
competenza.
55
Condizioni aggiuntive
La procedura
 I gestori hanno completato le procedure previste dagli
articoli 31 o 32 AIFMD;
 gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e
di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con
quelli previsti per i FIA italiani non riservati;
 la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella
applicabile ai FIA italiani non riservati;
 il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti
preferenziali nei confronti di uno o più investitori o
categorie di investitori;
 il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l’esercizio
dei diritti patrimoniali degli investitori in conformità alle
disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la
Banca d’Italia;
 le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al
dettaglio prima dell’investimento risultano complete,
coerenti e comprensibili.
56
LA DIRETTIVA SUI GESTORI DI FONDI DI
INVESTIMENTO ALTERNATIVI ED IL SUO
RECEPIMENTO
-2011/61/EU –
Grazie per l’attenzione
Luca Zucchelli, 5.12.2013
57
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La Direttiva AIFMD- Recepimento – LUISS 5 dicembre 2013