COMUNE DI CALTRANO Provincia di Vicenza *********** Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247 n.tel. 0445/892866 - n.fax 0445/390043 e-mail: [email protected] Prot. 155 Caltrano lì, 15/1/2013 AVVISO D’ASTA PER LA CONCESSIONE DI MALGA SERONA - PER IL PERIODO 2013 - 2018 IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE RENDE NOTO che è stata indetta una gara mediante il sistema dell’asta pubblica, con aggiudicazione secondo il criterio delle “offerte segrete in aumento” da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/1924 per l’affidamento della concessione in uso di malga SERONA, per le annate monticatorie dal 2013 al 2018 compresa, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore tecnico n. 19 del 15/1/2013; Si invitano quindi le Ditte interessate a prendere parte all’asta in oggetto. Stazione appaltante Ente: COMUNE DI CALTRANO Indirizzo: piazza Dante, n. 6 Telefono: 0445-892866 – Settore tecnico Telefax: 0445-395506 e-mail: [email protected] Descrizione, consistenza e carico della malga Carico delle malghe e prezzo a base d’asta Il carico vigente è quello riportato nella tabella sotto indicata, sul quale é ammessa una tolleranza in più o in meno del 5% stabilita dall’ente proprietario all’inizio di ogni stagione monticatoria. Il prezzo base é fissato nella sottostante tabella e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT già a decorrere dal secondo anno di concessione, indipendentemente dall’andamento del prezzo del latte o di altri prodotti e fattori di produzione della filiera agro-zootecnica. SERONA 61 54,18 70 € 13.500,00 (comprensivi di € 1.000,00 per esercizio obbligatorio di attività agrituristica) Immobili facenti parte della malga: La superficie sopra indicata è identificata catastalmente, in forma approssimata e non probatoria, dai seguenti estremi e dalle seguenti quantità planimetriche: Ente proprietario: Comune di Caltrano Comune censuario: Caltrano 1 Fg Mapp. Qualità di coltura catastale 6 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3/p 8/p 11/p 2/p 3 4 5 6/p 7 8 9/p 11/p 12/p 13/p 14/p 15/p 16/p 17/p 19 20 21/p 22/p 23/p 24 25/p 26/p 27 28 29 Pascolo Incolto produttivo Pascolo Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Pascolo Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Pascolo Incolto produttivo Pascolo cespug.to Pascolo Pascolo Pascolo cespug.to Pascolo Pascolo cespug.to Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Pascolo Pascolo Pascolo Fabbr. Rurale Pascolo Pascolo Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale TOTALE Superficie intero mapp. mq 257.188 64.849 46.780 289 172 105 186 95.483 960 36 280.640 46.605 402.585 12.240 115.844 22.293 12.626 109.585 309 152 17.480 49.450 25.010 140 19.473 19.283 140 585 244 Superficie malga mq 1.150 242 68 150 172 105 186 94.700 960 36 205.700 400 55.968 952 55.478 1.200 2.226 17.716 309 152 15.800 42.330 25.010 140 15.081 4.600 140 585 244 541.800 Pascolo (SAU) mq 1.000 100 50 Bosco mq. 73 142 172 77 18 150 105 186 92.000 36 181.100 400 49.876 800 32.750 1.200 1.400 15.400 Improduttivo mq. 2.700 960 20.000 4.600 4.792 62 21.428 1.300 90 1.300 706 2.256 13.700 40.500 23.450 140 9.600 2.900 140 1.100 1.230 930 120 60 309 152 1.000 600 630 4.781 1.300 700 400 466.900 58.800 585 244 16.100 Nella concessione contratto sono compresi i seguenti fabbricati: casara comprensiva di cucina, stanze lavorazione e deposito latte, camere, bagno, vano affioramento, deposito prodotti casello a due piani pendana utilizzata per ricovero attrezzi e/o macchine porcilaia stallone per una ottantina di capi in loc. Serona stallone per una trentina di capi in loc. Seronetta pozze di abbeveraggio * E’ escluso dalla concessione l’ex casara di Seronetta e vicina legnaia, compreso l’area di pertinenza allo stabile avente un raggio di circa 30 mt. attorno all’edificio. Specie ammesse Sono ammesse nel pascolo le seguenti specie di animali: - bovini da latte - bovini da carne - equini fino ad un massimo del 10% del carico - tori fino ad un massimo del 10% del carico - ovini - caprini fino ad un massimo di n. 1 UBA Attività agrituristica Vista la particolare vocazione e la dislocazione della malga, la concessione, comprende l’obbligo di esercitare l’attività agrituristica di somministrazione di pasti e/o di bevande, per le quali, ottenuta dal gestore l’ Attestazione di Registrazione ai sensi del DGR 3710/2007 da parte 2 dell’ULSS, l’Amministrazione rilascerà apposita autorizzazione. Si specifica che l’attività agrituristica è disciplinata dalla vigente normativa specifica regolante la materia (Legge n. 96 del 20/02/2006, L. R. n. 9/1997 e relativo regolamento di attuazione n. 2 del 12/09/2007) e pertanto l’attività dovrà essere iscritta a cura del concessionario presso l’apposito Registro della Provincia. Il canone inerente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica è valutato in Euro 1.000,00 (euro mille/00) annui ed è ricompreso nel prezzo a base d’asta. Il mancato esercizio da parte del concedente dell’attività di agriturismo in malga, comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con l’automatico incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune. Lavorazione del latte I beni oggetto della concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva (pascolo). La malga è dotata di impianto per il trattamento dell’acqua piovana (vasca di prima pioggia, filtro, raggi UVA) e di locali finora utilizzati per la lavorazione del latte. Qualora gli uffici sanitari ritenessero idonei i locali e gli impianti e fosse rilasciata la relativa autorizzazione sanitaria, il concessionario potrà effettuare la lavorazione del latte in tutto il periodo monticatorio. Il Comune non garantisce l’idoneità dei locali e degli impianti ai fini della lavorazione del latte. Si specifica che, ottenuta l’autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, per procedere alla caseificazione in alpeggio il concessionario è tenuto al rispetto delle direttive contenute nella DGRV n. 3761 del 2.12.2008. Spetta in particolare al concessionario, prima di iniziare, effettuare i seguenti adempimenti: - ottenere presso l’U.L.S.S., la registrazione dell’azienda per l’attività di caseificazione; - dotarsi del giudizio di idoneità dell’acqua rilasciato dal SIAN dell’U.L.S.S. 4 e mantenere in efficienza l’impianto di approvvigionamento autonomo dell’acqua; - predisporre un Piano di Autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, che dovrà essere attuato e mantenuto regolarmente; - produrre al competente Servizio Veterinario dell’Ulss la documentazione relativa ai parametri igienico sanitari del latte; - garantire la “tracciabilità” di tutte le produzione effettuate all’interno della malga; - dotare tutto il personale utilizzato nelle operazioni di mungitura e caseificazione del documento formativo/informativo previsto dalla L.R. n. 41/2003 (ex libretto sanitario). Riduzione del canone Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora in concessionario effettui le seguenti attività: - produzione del latte in malga e vendita dello stesso per l’intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 10%. - produzione e lavorazione del latte in malga con produzione casearia per l’intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 20%. La riduzione verrà riconosciuta anche nel caso in cui la mancata produzione e lavorazione fosse da imputare a carenze strutturali dei locali accertate dall’ U.L.S.S.. Per contro la riduzione non sarà riconosciuta se, a seguito degli accertamenti che effettuerà il personale di vigilanza, non risultassero soddisfatte le condizioni sopra indicate; - adesione all’iniziativa promossa dal Comune denominata “Visita malghe” con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione del 2% Manutenzione degli stabili Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni elencate nell’allegato a) alla bozza di contratto approvata con determinazione n° 19 del 15/01/2013 Requisiti per la partecipazione all’asta Sono ammessi a partecipare all’asta: 1) le imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli singoli o associati e/o coltivatori diretti; 2) le cooperative agricole 3 Nel caso di associazione temporanea, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà la malga, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; la durata dell’associazione di scopo dovrà essere di almeno anni 6 (sei), pari al periodo di concessione della malga. I partecipanti alla gara dovranno altresì’ essere in possesso dei seguenti requisiti che possono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, ma successivamente verificabili d’ufficio dal Comune attraverso presentazione della documentazione sotto riportata, quando essa non è rilasciata da una pubblica amministrazione: Requisito richiesto Ufficio presso il quale il requisito è verificabile 1- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) i Ispettorato Regionale per l’Agricoltura sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 2- Iscrizione alla Camera di Commercio Camera di Commercio 3- Proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Servizio Veterinario dell’ASL competente Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga Il concessionario dovrà altresì impegnarsi ad esercitate l’attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande in malga e provvedere alI’iscrizione dell’azienda nell’elenco degli operatori agrituristici della Provincia di cui all’art. 9 della L.R. n. 9/1997. Nel caso di partecipazione all’asta in forma associata, ciascun IAP dovrà possedere singolarmente i requisiti di partecipazione di cui ai punti 1 e 2. Il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno o più dei requisiti sopra indicati comporta la risoluzione di diritto della concessione-contratto. Data della gara e modalità di aggiudicazione La gara é fissata per il giorno LUNEDI’ 4 febbraio 2013 alle ore 17:30 presso la sede comunale. La commissione di gara sarà quella stabilita dal regolamento dei contratti e verrà presieduta dal segretario comunale. I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 del giorno 1° FEBBRAIO 2013 all’indirizzo Comune di Caltrano – piazza Dante, 8 – 36030 Caltrano (VI); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente all’ora e giorno indicate. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Commissione di gara, nel giorno ed ora come sopra indicati, procederà, in seduta pubblica come segue: a) verifica l’integrità dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti; b) prima dell’apertura del plico B - offerta economica delle ditte ammesse alla gara, procederà al controllo dei requisiti autodichiarati dai concorrenti ammessi (plichi A) c) per i soli concorrenti ammessi procede all’apertura dei plichi B – offerta economica, leggendo ad alta voce il canone annuo offerto da ciascun concorrente. Verrà stilata una graduatoria delle offerte economiche. La concessione sarà aggiudicata, in via provvisoria, al miglior offerente secondo il criterio delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base di gara indicato. 4 A parità di posizione in graduatoria si privilegeranno i concorrenti la cui azienda ha sede nel Comune di Caltrano e che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario l’Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnare la concessione seguendo l’ordine decrescente della graduatoria o di indire nuova gara. I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione. Il responsabile del procedimento provvederà successivamente all’aggiudicazione provvisoria a verificare il possesso dei requisiti dichiarati da parte del vincitore e con determina del responsabile del settore tecnico si provvederà all’aggiudicazione definitiva. Causa di esclusione dalla gara Sono esclusi dalla gara, ai sensi dell’art. 22 del disciplinare tecnico economico, coloro che sono stati dichiarati inidonei alla conduzione della malga dal dirigente del servizio forestale regionale o equipollente e che non dichiarino il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel presente bando. Sono altresì esclusi coloro che non siano in regola con i pagamenti dei canoni concessori dovuti al comune in gestioni precedenti, ovvero coloro che siano in contenzioso con il comune e sino alla definizione del contenzioso in atto. Modalità di Presentazione dell’offerta La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: -”plico A - Documentazione gara” -”plico B - Offerta Economica” Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. Nel contenitore ed in ogni plico sono riportate le indicazioni riguardanti il mittente, il destinatario e la dicitura: “Gara per la concessione della malga SERONA 2013-2018”. Nei due plichi sono contenuti i documenti di seguito specificati. “Plico A - Documentazione” - Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta su apposito modulo fornito dal Comune (all. sub. 1), regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente e le generalità complete del firmatario dell’offerta (titolare o legale rappresentante), nella quale il medesimo, oltre a chiedere di essere ammesso alla gara, dichiara ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445, con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (titolare o legale rappresentante): a) il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. b) il numero di U.B.A. possedute in proprietà (che non dovrà essere inferiore al 50% delle U.B.A. caricate) risultante da registro di stalla vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL; c) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sede di ________________________________ d) di possedere il seguente codice identificativo dell’azienda, assegnato dal Servizio Veterinario dell’ASL ______________________ e) di essere in regola con i pagamenti dei canoni concessori dovuti al Comune in gestioni precedenti e di non essere in contenzioso con il Comune f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; g) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l' applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 5 cause ostative previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale consapevole che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all' articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che parimenti di non aver commesso un errore grave nell' esercizio della propria attività professionale j) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; k) di aver preso visione della bozza di contratto allegata alla determina del responsabile del settore Tecnico n. 17 del 25.01.2010, di accettarne integralmente i contenuti e termini; di impegnarsi a sottoscrivere lo stesso nei termini stabiliti dal comune di Caltrano; l) di aver preso visione, a seguito di sopralluogo dei pascoli e delle strutture di servizio della malga e di ritenere il loro complesso, anche disgiunto, pienamente soddisfacente alle proprie esigenze produttive e abitative, nonché di ritenere il prezzo offerto equo e tale da non precostituire situazioni di eccessiva onerosità nel corso della durata della concessione contratto; m) di rinunciare alla richiesta di rimborso per l’arredo fisso che dovrà essere lasciato in proprietà all’Ente concedente e per l’eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all’Ente, se ritenuta idonea dall’Ente stesso; n) di aver preso visione ed essere a perfetta conoscenza del disciplinare tecnico economico per l’utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione della comunità montana “Dall’Astico al Brenta” n. 14 del 9.4.2002.di possedere i requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara ed, in caso di assegnazione, nonché dichiara di obbligarsi: - a mantenere l’intero carico all’interno del perimetro della malga per tutta la durata della stagione monticatoria, salvo anticipata demonticazione imputabile ad avversità atmosferiche certificate dalla Comunità Montana competente per territorio; - a caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria; - a fissare per se e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell’alpeggio; - a non effettuare il pascolamento con bestiame attribuito ad altre malghe; - ad osservare le direttive approvate con delibera di giunta regionale del Veneto n° 3125 del 16/11/2201, nonché le condizioni parimenti vincolanti riportate nel presente bando; - ad attivare l' esercizio agrituristico di ristorazione presso la malga, ad iscrivere l’azienda nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’art. 9 della LR 9/1997 e ad esercitare l’attività agrituristica in malga di somministrazione pasti per tutto il periodo del contratto. A completamento dell’offerta andrà allegata, pena esclusione dalla gara: per richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto) • copia carta identità; per richiedente imprese agricole associate • copia carta identità del legale rappresentante; 6 • • elenco nominativo di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo); visura camerale o copia dell’atto costitutivo dell’impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata; per le cooperative agricole • copia carta identità del legale rappresentante; • atto costitutivo ed elenco soci; per associazioni temporanee di scopo • copia carta identità del capofila; • elenco nominativo di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo); • copia scrittura privata autenticata; - Cauzione provvisoria di Euro 270,00 (euro duecentosettanta/00), pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi in contanti, o tramite assegno circolare intestato al comune di Caltrano ovvero mediante versamento effettuato esclusivamente in conto cauzioni presso la TESORERIA COMUNALE – UNICREDIT BANCA S.P.A. – AGENZIA DI CALTRANO – CODICE IBANIT: IT59U020086022000004689603 “Plico B - Offerta Economica” - Nella busta è contenuta l’offerta economica redatta su apposito modulo fornito dal Comune (all. n. 2), regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente e le generalità complete del firmatario dell’offerta, indicante l’importo pari o superiore al prezzo annuo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per la concessione della Malga. Nel caso di discordanza tra l’importo riportato in lettere e quello in cifre prevale quello più favorevole per l’amministrazione. Diritto di prelazione Hanno diritto nell’ordine di esercitare il diritto di prelazione, se partecipanti alla gara, in possesso dei requisiti di partecipazione ed alle condizioni economiche dell’offerta più vantaggiosa per il comune: - gli offerenti residenti nel Comune di Caltrano, titolari di uso civico - il concessionario cessante della medesima malga ex art. 4 – bis della Legge 03.05.1982, n° 203. Tale facoltà andrà esercitata entro otto giorni dalla data della gara e comporterà il subentro nel contratto al posto del miglior offerente. Criteri generali per l’utilizzazione dei pascoli La gestione della malga deve seguire criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri descritti espressamente nel verbale di consegna della malga: - l’integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico; - la superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate; ai fini della superficie si fa riferimento alla particella n. 61 del Piano di Riassetto Foreste vigente o in corso di revisione (vedasi cartografia di piano); - l’eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa; - il taglio e l' ammucchiamento della rinnovazione forestale alta fino a 2 metri e della flora infestante dovrà essere fatto annualmente, percorrendo 1/5 della superficie pascoliva (circa 5 ettari), secondo le prescrizioni riportate nel verbale di consegna, in modo che al termine del periodo contrattuale tutto il pascolo sia stato oggetto di manutenzione; - il concentramento e lo stazionamento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; 7 Ulteriori condizioni Il periodo di monticazione decorre dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo il verificarsi di particolari condizioni meteorologiche certificate dalla Comunità Montana competente per territorio. La disponibilità dei fabbricati e della superficie a pascolo per interventi manutentivi e pratiche agronomiche decorre dal 1° maggio al 15 ottobre di ciascun anno. Nell’ambito della superficie malghiva è ammesso l’esercizio dell’attività venatoria (capanni) in conformità all’apposito regolamento comunale. La concessione della malga viene effettuata a corpo e non a misura, per una superficie lorda di Ha 46,690, come risulta dal Piano di Riassetto Forestale dei beni silvo pastorali 2009-2020 del Comune, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto. Sono escluse dalle aree in dotazione della malga quelle utilizzate per sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l’attività venatoria, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l’accesso alle superfici boscate. La superficie in concessione indicata nel presente bando non è probatoria dell’effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanza rese dal concessionario. La superficie a pascolo indicata nel presente bando non ha infatti valore costitutivo dell’entità di superficie pascolata, ma solo ricognitivo e conoscitivo. Spese Consegna e Riconsegna Il concessionario è tenuto al versamento direttamente alla Comunità Montana o all’ufficio deputato al servizio, delle spese di consegna e riconsegna annuali della malga come determinate dalla Comunità Montana stessa, così pure all’autonoma sottoscrizione con l’Enel delle eventuali utenze elettriche. La consegna e riconsegna della malga è effettuata nel rispetto delle direttive approvate con delibera di giunta regionale n. 3125 del 16.11.2001 e del disciplinare tecnico economico per l’utilizzo dei pascoli approvato dalla Comunità Montana. Un incaricato del Comune provvede alla consegna delle chiavi 10 giorni prima del periodo di disponibilità della malga; le stesse dovranno essere restituite entro 10 giorni dal termine del periodo suddetto. L’amministrazione si riserva di utilizzare la malga nel periodo non monticato. Fabbisogno di combustibile per la malga Su richiesta del concessionario, per il fabbisogno di combustibile della malga, è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, comprese le piante morte e le piante arbustive (Nocciolo) da tagliare per la manutenzione del pascolo, composto in via ordinaria da 15 q.li di latifoglia e 5 mc di resinosa (equivalenti a circa 60 q.li complessivi), che sarà assegnato da un tecnico incaricato dall’amministrazione comunale nell' ambito del patrimonio silvopastorale di Caltrano ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario. Tale quantitativo tiene conto dell’esercizio dell’attività agrituristica. Contratto e Cauzione Definitiva La concessione della malga è preceduta dalla sottoscrizione dell’apposita concessione-contratto previa costituzione della cauzione definitiva, nella misura del 20% del canone di concessione stabilito per l’intera durata del rapporto. La cauzione definitiva è prestata in numerario, assegno circolare, libretto bancario, o polizza fideiussoria assicurativa o bancaria ovvero mediante versamento in conto cauzioni presso la TESORERIA COMUNALE – UNICREDIT BANCA S.P.A. – AGENZIA DI CALTRANO – CODICE IBANIT IT59U020086022000004689603. Garanzie Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità 8 civile verso terzi, con l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario e dei propri dipendenti. E’ pure a carico dell’affittuario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell’Ente concedente, con vincolo a favore di questo. Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo, i cui massimali non potranno essere inferiori rispettivamente a € 1.000.000,00.=(euro unmilione virgola zero zero) e € 500.000,00.= (euro cinquecentomila virgola zero zero), dovranno essere consegnate al Comune di Caltrano in sede di sottoscrizione del contratto. Dovranno essere consegnate al Comune di Caltrano anche le copie delle quietanze di pagamento dei premi annuali. Rinvio a normativa specifica Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle citate direttive regionali che possono esser visionate da parte degli interessati presso l’ufficio tecnico durante l’orario di apertura al pubblico; al disciplinare approvato dalla giunta della Comunità Montana con delibera n. 14 del 9.4.2002 e, per quanto in esso non previsto, le norme del disciplinare approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23.1.1991, in quanto compatibili. Spese di contratto Le spese contrattuali, tutte a carico del concessionario, sono state stimate in Euro 600,00. Le spese così stimate sono determinate in via definitiva, alla luce del prezzo di aggiudicazione. Penali La mancata osservazione dei sotto riportati impegni assunti dal concessionario, o la trasgressione dei sotto riportati divieti, comporta l’applicazione di una penale, pari ad un quinto del canone annuale d’affitto, per ogni trasgressione accertata: - obbligo di caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria - obbligo di fissare per se e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell’alpeggio - divieto di pascolamento con bestiame di altra malga - obbligo di rispetto delle specie ammesse nel carico - divieto di pascolamento in comune con carichi di altre malghe - obbligo di pascolare l’intera superficie utilizzabile della malga compresa all’interno della particella 61 del PRF - obbligo di taglio ed ammucchiamento della rinnovazione forestale alta fino a 2 metri e delle piante erbaceo/arbustive infestanti cresciute nel pascolo, percorrendo annualmente 1/5 della superficie pascoliva (circa 10 ettari), secondo le prescrizioni del verbale di consegna; - mancata pulizia vasche raccolta acqua piovana e impianto trattamento e distribuzione acqua; - mancato svuotamento annuale vasche ed impianto smaltimento reflui; - mancata manutenzione ordinaria degli stabili secondo quanto previsto nell’allegato A) al contratto; Risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 del codice civile) E’ stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni: - taglio ed ammucchiamento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente; - manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi - mancata riconsegna delle chiavi alla riconsegna della malga - mancato versamento del canone nei termini stabiliti - esercizio dell’attività di agriturismo in assenza dell’autorizzazione del comune - il mancato esercizio da parte del concedente dell’attività di agriturismo in malga. 9 E’ vietata ogni forma di subaffitto o sub-concessione. Decadenza Il concessionario decade dalla concessione-contratto allorché si verificano le seguenti condizioni: - perdita dei requisiti di partecipazione alla gara; - perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga Altre disposizioni Ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si informa che avverso la determinazione di approvazione del presente bando di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni, ovvero promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del bando. Il presente bando non vincola l’Amministrazione Comunale che si riserva, per insindacabili motivi, facoltà di sospendere o annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente alla stipula del contratto, in caso di annullamento e/o revoca del bando nessun indennizzo sarà riconosciuto alle ditte partecipanti alla gara. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti sulla materia. Il riferimento operato nel presente bando alle leggi deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti. Richiesta di documenti ed informazioni Per informazioni sul bando di gara e per richiesta di documenti potrà essere contattato, negli orari di apertura al pubblico (MAR-GIO dalle 9,00 alle 13,00 - MER dalle 15,30 alle 18,00) il responsabile del procedimento sig.: geom. Loris Sandonà – Settore Tecnico tel. 0445-892866 fax 0445-395506 e-mail: [email protected] Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni complementari, dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il termine ultimo di dieci giorni antecedenti a quello di presentazione delle offerte ed inoltrate al responsabile del procedimento. Trattamento dati personali Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti le procedure ad evidenza pubblica e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D. Lgs n. 193/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12/4/2006 n. 184. IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO f.to Geom. Loris Sandonà 10 All. sub 1) al Bando OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D’USO DI MALGA SERONA ANNI 2013-2018. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 13.500,00 Bollo Euro 14,62 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ IL SOTTOSCRITTO ........................................................................................…………….................….. NATO IL ................................ A ...............................…...... PROVINCIA DI …………………..……… RESIDENTE NEL COMUNE DI ………………………… PROVINCIA DI ………………………….. VIA………………………………………………………………………….n°…………………………. IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE COLTIVATORE DIRETTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLE IMPRESE AGRICOLE ASSOCIATE……………………………………….. DELLA COOPERATIVA AGRICOLA ……………………………………………… DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA…………………………………………… …………………………………………………………………………………………. CON SEDE LEGALE IN ..............................................................................................………….......…... .......................................................................................................................................……………....…... P. IVA/C.F. : .....................................................................................................................………………... TELEFONO: ……………………………… FAX. : …………………………………………………….. Con riferimento alla gara per la concessione in uso della malga in oggetto CHIEDE di essere ammesso al pubblico incanto in oggetto, a cui intende partecipare come imprenditore agricolo a titolo principale singolo in associazione (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): IMPRESA CAPOGRUPPO:...………………………………………………………………………... IMPRESE MANDANTI: …………………………………………………………………………..… E Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici DICHIARA ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000: di essere un imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. di possedere a titolo di proprietà n._____U.B.A. come risulta dal registro di stalla previsto dal D.P.R. n° 317/1996 vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL; di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sede di …….. ….. come ………………………………………………. N. iscrizione:……………………………. di possedere il seguente codice identificativo dell’azienda, assegnato dal Servizio Veterinario dell’ASL ______________________ di essere in regola con i pagamenti dei canoni concessori dovuti al Comune in gestioni precedenti e di non essere in contenzioso con il Comune 11 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale consapevole che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che parimenti di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; di aver preso visione della bozza di contratto allegata alla determina del responsabile del settore Tecnico n. 19 del 15/1/2013 di accettarne integralmente i contenuti e termini; di impegnarsi a sottoscrivere lo stesso nei termini stabiliti dal comune di Caltrano; di aver preso visione, a seguito di sopralluogo dei pascoli e delle strutture di servizio della malga e di ritenere il loro complesso, anche disgiunto, pienamente soddisfacente alle proprie esigenze produttive e abitative, nonché di ritenere il prezzo offerto equo e tale da non precostituire situazioni di eccessiva onerosità nel corso della durata della concessione contratto; di rinunciare alla richiesta di rimborso per l’arredo fisso che dovrà essere lasciato in proprietà all’Ente concedente e per l’eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all’Ente, se ritenuta idonea dall’Ente stesso; di aver preso visione ed essere a perfetta conoscenza del disciplinare tecnico economico per l’utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione della comunità montana “Dall’Astico al Brenta” n. 14 del 9.4.2002. DICHIARA INOLTRE che in caso di assegnazione, lo scrivente SI O B B L IG A A) a mantenere l’intero carico all’interno del perimetro della malga per tutta la durata della stagione monticatoria, salvo anticipata demonticazione imputabile ad avversità atmosferiche certificate dalla Comunità Montana competente per territorio. B) a caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria C) a fissare per se e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell’alpeggio D) a non effettuare il pascolamento con bestiame attribuito ad altre malghe E) ad osservare le direttive approvate con delibera di giunta regionale del Veneto n° 3125 del 16/11/2201, nonché le condizioni parimenti vincolanti riportate nel presente bando. F) ad attivare attività agrituristica di ristorazione presso la malga, ad iscrivere l’azienda nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’art. 9 della LR 9/1997 e ad esercitare l’attività agrituristica in malga di somministrazione pasti per tutto il periodo del contratto. Allega alla presente istanza: Cauzione provvisoria di Euro 270,00; Data _______________________ _____________________________ FIRMA Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, ovvero uno dei documenti di cui all’articolo 35 del DPR 445/2000 12 All. sub 2) al Bando Bollo Euro 14,62 OFFERTA ECONOMICA PER LA CONCESSIONE D’USO DI MALGA SERONA ANNI 2013-2018 OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D’USO DI ANNI 2013-2018. IMPORTO A BASE D' ASTA: € 13.500,00 MALGA SERONA - ***** IL SOTTOSCRITTO ........................................................................................…………….................….. NATO IL ................................ A ...............................…...... PROVINCIA DI …………………..……… RESIDENTE NEL COMUNE DI ………………………… PROVINCIA DI ………………………….. VIA………………………………………………………………………….n°…………………………. IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE COLTIVATORE DIRETTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLE IMPRESE AGRICOLE ASSOCIATE……………………………………….. DELLA COOPERATIVA AGRICOLA ……………………………………………… DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA…………………………………………… …………………………………………………………………………………………. CON SEDE LEGALE IN ..............................................................................................………….......…... .......................................................................................................................................……………....…... P. IVA/C.F. : .....................................................................................................................………………... TELEFONO: ……………………………… FAX. : …………………………………………………….. OFFRE per la concessione della malga SERONA la somma di EURO……………………. annui (dicosi euro …………………………………………………………………………………….…….) Il concorrente Data…………….. ………………………… 13 All. sub. B) alla det. N° __ del _____________ BOZZA CONTRATTO REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CALTRANO PROVINCIA DI VICENZA Rep. OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE DENOMINATA "SERONA" PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2013 - 2018.--------L’anno duemila______, il giorno ____________ del mese di ______, in Caltrano (VI) presso la Sede Municipale – Piazza Dante n. 8.-------------Avanti a me dr. _________________, Segretario Generale del Comune di Caltrano, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett. C) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non assistito dai testimoni, la cui presenza non è stata richiesta da me, Ufficiale rogante, né dalle parti comparenti, le quali sanno e possono leggere e scrivere, si sono personalmente costituiti i Signori :-Da una parte: _____________, nato a ____________ (__) il __________, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del COMUNE DI CALTRANO, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in forza del decreto del Sindaco in data 9.06.2009 prot. 3158 e domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Comune di Caltrano, Piazza Dante n. 8, codice fiscale 84000910244, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;---------------------------------------------------------------------------Dall’altra parte: a) ______________, nato a _____________ (___), il ____________, residente a _______________, in via ________________ n.____, C.F. ________________________ che nel proseguimento dell’Atto sarà chiamata per brevità anche “concessionario". ----b) _________________, nato a ___________ (__) il ___________, C.F. __________________ funzionario della ______ di _______ che interviene in questo atto quale rappresentante sindacale del sig. _______________.--Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale --------------------------------------------------PREMETTONO------------------------------------------------ che con determina del responsabile del settore tecnico n. ___ del ________ è stata determinata la concessione della malga "SERONA” per il periodo 2013-2018 a seguito di espletamento di procedura aperta (asta pubblica) il cui bando è stato approvato con determina n. 19 del 15/1/2013; - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare le disposizioni del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991, esecutiva ai sensi di legge, depositato presso la sede municipale di Caltrano che sono applicabili al presente rapporto in quanto compatibili con le disposizioni del disciplinare tecnicoeconomico approvato dalla comunità montana “Dall’Astico al Brenta” con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.4.2002 in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997, di seguito denominato “Disciplinare”;-----------------------------------------TUTTO CIO' PREMESSO----------------------------------------------le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 03.05.1982 n. 203, convengono e stipulano quanto segue con l'assistenza e la sottoscrizione contestuale della stessa da parte della Organizzazione Sindacale di Categoria: Art. 1 - Premessa 1.1 - La premessa e' parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto della concessione 2.1 - Il Comune di Caltrano concede in uso alla Ditta ________________ la malga denominata "Serona" come individuata nel piano di riassetto economico del comune di Caltrano 2009-2020 ovvero costituita da un pascolo esteso circa 54,18 Ha lordi e 46,69 Ha pascolivi (SAU), come 14 identificato sommariamente ed in forma non probatoria, dai seguenti estremi catastali: Comune di Caltrano sez. U Fg Mapp. Qualità di coltura catastale 6 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3/p 8/p 11/p 2/p 3 4 5 6/p 7 8 9/p 11/p 12/p 13/p 14/p 15/p 16/p 17/p 19 20 21/p 22/p 23/p 24 25/p 26/p 27 28 29 Pascolo Incolto produttivo Pascolo Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Pascolo Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Pascolo Incolto produttivo Pascolo cespug.to Pascolo Pascolo Pascolo cespug.to Pascolo Pascolo cespug.to Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Pascolo Pascolo Pascolo Fabbr. Rurale Pascolo Pascolo Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale Fabbr. Rurale TOTALE Superficie intero mapp. mq 257.188 64.849 46.780 289 172 105 186 95.483 960 36 280.640 46.605 402.585 12.240 115.844 22.293 12.626 109.585 309 152 17.480 49.450 25.010 140 19.473 19.283 140 585 244 Superficie malga Mq 1.150 242 68 150 172 105 186 94.700 960 36 205.700 400 55.968 952 55.478 1.200 2.226 17.716 309 152 15.800 42.330 25.010 140 15.081 4.600 140 585 244 541.800 Pascolo (SAU) mq 1.000 100 50 Bosco mq. 73 142 172 77 18 150 105 186 92.000 36 181.100 400 49.876 800 32.750 1.200 1.400 15.400 Improduttivo mq. 2.700 960 20.000 4.600 4.792 62 21.428 1.300 90 1.300 706 2.256 13.700 40.500 23.450 140 9.600 2.900 140 1.100 1.230 930 120 60 309 152 1.000 600 630 4.781 1.300 700 400 466.900 58.800 585 244 16.100 2.2 – La "Superficie malga", di cui al punto precedente, è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l’attività venatoria, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l’accesso alle superfici boscate nonché di quelle riguardanti i fabbricati rurali costituiti da: casara comprensiva di cucina, stanze lavorazione e deposito latte, camere, bagno, vani deposito, vasca raccolta acqua piovana, casello, pendana utilizzata per ricovero attrezzi e/o macchine con servizi igienici per ospiti, porcilaia, stallone Serona, stallone Seronetta, pozze di abbeveraggio;-----2.3 Sono esclusi dalla concessione l’ex casara di Seronetta e vicina legnaia, compreso l’area di pertinenza allo stabile avente un raggio di circa 30 mt. attorno all’edificio.------------------------------2.4 - Si ribadisce che la superficie in concessione sopra indicata al punto 2.1 non è probatoria dell’effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario.-2.5 – Si specifica altresì che la superficie a pascolo indicata nel presente contratto-concessione non ha valore costitutivo dell’entità di superficie pascolata, ma solo ricognitivo e conoscitivo.------------Art. 3 – Periodo di utilizzo 3.1 - La malga è concessa per le stagioni monticatorie 2013 – 2018.----------3.2 - Si applicano alla presente concessione le norme del disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione delle malghe, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 23.01.1991, in quanto compatibili con le disposizioni del disciplinare tecnico-economico approvato dalla comunità montana “Dall’Astico al Brenta” con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.4.2002 nonché tutte le norme e disposizioni riportate nel bando di gara approvato con determina 15 del responsabile del settore tecnico n. 19 del 15/1/2013 che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.----------------------------------------------------------------------Art. 4 – Canone 4.1 - Il canone annuo viene pattuito in euro ______________ (euro _______________________) ed è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT già a decorrere del secondo anno di concessione, nella misura del 100% dei prezzi al consumo della provincia di Vicenza. Tale canone potrà essere riveduto qualora intervengano sostanziali modifiche al carico o alle caratteristiche strutturali della malga, secondo le modalità e i termini fissati dal disciplinare tecnico economico. ---------------------4.2 - Il concessionario versa il canone in due rate di uguale importo, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno.----Art. 5 – Carico e specie ammesse 5.1 - Il carico massimo consentito e' di 70 Unità Bovine Adulte U.B.A.. Il concessionario è tenuto ad assicurare che almeno il 50% delle U.B.A. sia sua proprietà.-------------------------------------------5.2 - Sono ammesse nel pascolo le seguenti specie di animali: bovini da latte, bovini da carne, equini fino ad un massimo del 10% del carico, tori fino ad un massimo del 10% del carico, ovini, caprini fino ad un massimo di n. 1 UBA.----------------------------------------------------------------------Art. 6 – Spese annuali 6.1 Sono a carico del concessionario le spese annuali di consegna e riconsegna malghe da versare alla Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” (o altro organismo preposto per legge) come fissate dalla stessa.---Art. 7 – Lavorazione latte 7.1 - I beni oggetto del presente atto sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva (pascolo). La malga è allacciata alla rete elettrica. La malga non è allacciata al pubblico acquedotto ma è dotata di vasche di accumulo per l’acqua piovana che, previa sistema di allontanamento delle acque di prima pioggia, può essere utilizzata per pulizia locali e lavaggio attrezzi per la lavorazione del latte. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto idrico, compreso l’impianto di prima pioggia, l’impianto a raggi UVA per trattamento dell’acqua, filtri, pompe ecc.. è a carico del concessionario, così come la manutenzione dell’impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia annuale delle vasche imhof, pozzetti e condotte di smaltimento. La malga è dotata di locali utilizzati per la lavorazione del latte. L’idoneità degli stessi alla lavorazione del latte dovrà essere verificata dall’Ulss n. 4. 7.2 Qualora il concessionario, ottenuta l’autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, intendesse procedere alla caseificazione in alpeggio è tenuto al rispetto delle direttive contenute nella D.G.R.V. n. 3761 del 2.12.2008. Spetta in particolare al concessionario, prima di iniziare, - ottenere presso l’U.L.S.S., la registrazione dell’azienda per l’attività di caseificazione; - dotarsi del giudizio di idoneità dell’acqua rilasciato dal SIAN dell’U.L.S.S. 4 e mantenere in efficienza l’impianto di approvvigionamento autonomo dell’acqua; - predisporre un Piano di Autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, che dovrà essere attuato e mantenuto regolarmente; - produrre al competente Servizio Veterinario dell’Ulss la documentazione relativa ai parametri igienico sanitari del latte; - garantire la “tracciabilità” di tutte le produzione effettuate all’interno della malga; - dotare tutto il personale utilizzato nelle operazioni di mungitura e caseificazione del documento formativo/informativo previsto dalla L. R n. 41/2003 (ex libretto sanitario). Articolo 8 – Attività agrituristica 8.1 - La concessione, comprende l’obbligo di esercitare per tutto il periodo del contratto, nel periodo di apertura della malga l’attività agrituristica, di somministrazione pasti e/o bevande per le quali, ottenuta dal gestore la Attestazione di Registrazione ai sensi del D.G.R. n. 3710/2007 da parte dell’U.L.SS., l’Amministrazione rilascerà apposita autorizzazione. 8.2 L’attività agrituristica è disciplinata dalla vigente normativa specifica regolante la materia (Legge n. 96 del 20/02/2006, L. R. n. 9/1997 e relativo regolamento di attuazione n. 2 del 12/09/2007) e pertanto l’attività dovrà essere iscritta a cura del concessionario presso l’apposito 16 Registro della Provincia. 8.3 Il canone inerente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica è valutato in Euro 1.000,00 (euro mille/00) annui ed è ricompreso nel canone di concessione di cui al precedente art. 4. 8.4 Il mancato esercizio da parte del concedente dell’attività di agriturismo in malga, comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con l’automatico incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune. Art. 9 – Riduzione del canone 9.1 Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora in concessionario effettui le seguenti attività: - produzione del latte in malga con vendita dello stesso per l’intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 10% - produzione e lavorazione del latte in malga con produzione casearia per l’intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 20% La riduzione verrà riconosciuta anche nel caso in cui la mancata lavorazione fosse da imputare a carenze strutturali dei locali accertate dall’Ulss, mentre non sarà riconosciuta qualora, a seguito degli accertamenti che effettuerà il personale di vigilanza, non risultassero soddisfatte le condizioni sopra indicate; - adesione all’iniziativa promossa dal Comune denominata “Visita malghe” con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione del 2% Art. 10 – Manutenzione degli stabili 10.1 Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria degli stabili oggetto della concessione secondo quanto previsto nell’allegato sub. A) al presente atto; Art. 11 – Assegno legname 11.1 Su richiesta del concessionario, per il fabbisogno di combustibile della malga, è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, comprese le piante morte e le piante arbustive (Nocciolo) da tagliare per la manutenzione del pascolo, composto in via ordinaria da 15 q.li di latifoglia e 5 mc di resinosa (equivalenti a circa 60 q.li complessivi), che sarà assegnato da un tecnico incaricato dall’amministrazione comunale nell'ambito del patrimonio silvopastorale di Caltrano ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario. Tale quantitativo tiene conto dell’esercizio dell’attività agrituristica. Art. 12 - Recesso 12.1 - Il concessionario può recedere dalla concessione-contratto col semplice preavviso da presentarsi al Comune mediante lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ogni anno.----------Per quanto riguarda il conteggio del carico le parti fanno riferimento all’art. 3 del disciplinare.------Art. 13- Decadenza 13.1 Il concessionario decade dalla concessione-contratto allorché si verificano le seguenti condizioni:--- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale (I.P.A.); - perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga; Art. 14 - Garanzie 14.1 - Il concessionario si obbliga a rilasciare, liberi da persone e cose, i beni oggetto della concessione - contratto alla data di scadenza della stessa.---14.2 - A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, il concessionario presta fideiussione _________ rilasciata da _________________________” Nr.______________ in data _______________ per la somma di Euro ______________ (Euro _________________________), pari al 20% del canone di concessione stabilito per l’intera durata del rapporto.-----------14.3 - Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario e dei propri dipendenti. 14.4 - E’ pure a carico del concessionario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell’Ente concedente, con vincolo a favore di questo. 17 14.5 - Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo, i cui massimali non potranno essere inferiori rispettivamente a € 1.000.000,00.=(euro unmilione virgola zero zero) e € 500.000,00.= (euro cinquecentomila virgola zero zero), dovranno essere consegnate al Comune di Caltrano in sede di sottoscrizione del contratto. 14.6 - Dovranno essere consegnate al Comune di Caltrano anche le copie delle quietanze di pagamento dei premi annuali. Art. 15 – Penali 15.1 - L’inosservanza dei sotto riportati impegni assunti dal concessionario in sede di offerta o la trasgressione dei sotto riportati divieti, comporta l’applicazione di una penale pari ad un quinto del canone annuale d’affitto, per ogni trasgressione accertata: - obbligo di caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticato ria; - obbligo di fissare per se e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell’alpeggio; - divieto di pascolamento con bestiame di altra malga; - obbligo di rispetto delle specie ammesse nel carico; - divieto di pascolamento in comune con carichi di altre malghe; - obbligo di pascolare l’intera superficie utilizzabile della malga compresa all’interno della particella 61 del PRF; - obbligo di taglio ed ammucchiamento della rinnovazione forestale alta fino a 2 metri e delle piante erbaceo/arbustive infestanti cresciute nel pascolo, percorrendo annualmente 1/5 della superficie pascoliva (circa 10 ettari), secondo le prescrizioni del verbale di consegna; - mancata pulizia vasche raccolta acqua piovana e impianto trattamento e distribuzione acqua; - mancato svuotamento annuale vasche ed impianto smaltimento reflui; - mancata manutenzione ordinaria degli stabili secondo quanto previsto nell’allegato A) al contratto; Art. 16 - Clausola risolutiva espressa. 16.1 - E’ stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni: - taglio ed ammucchiamento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente; - manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi; - mancata riconsegna delle chiavi alla riconsegna della malga; - mancato versamento del canone nei termini stabiliti; - esercizio dell’attività di agriturismo in assenza dell’autorizzazione del comune; - il mancato esercizio da parte del concedente dell’attività di agriturismo in malga. Art. 17 – Spese dell’atto 17.1 Le spese del presente atto, la sua registrazione ed ogni altra inerente e conseguente sono a totale carico del concessionario. Ai fini fiscali l'importo del presente atto e' fissato in euro __________ (euro _____________________________) ottenuto nel seguente modo: (euro ___________ x 6 anni = euro ___________).---------------------------------E richiesto, io Segretario Comunale rogante, omettendo, con il consenso delle parti, di dare lettura del Disciplinare Tecnico Economico perché pienamente conosciuto e accettato dalle parti sopra costituite, ho redatto quest'atto su n. ___ facciate e fin qui della presente e pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono. IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO IL CONCESSIONARIO IL RAPPRESENTANTE SINDACALE IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 18 sub A OGGETTO: FOGLIO DISTINTA SPECIFICHE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE O GESTIONE AD ASSOCIAZIONI O ALTRI ISTITUTI. A CARICO DEL CONCESSIONARIO/ GESTORE A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO RIPARAZIONE DI CARATTERE GENERALE RIPARAZIONE DI CARATTERE GENERALE 1. riparazione di tutti i danni o deterioramenti causati alla struttura, alle sue pertinenze e parti comuni, per il cattivo uso, negligenza imperizia 2. le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso; 3. le riparazioni poste a carico del gestore potranno essere eseguite a cura dell’Ente in caso di inerzia dello stesso che dovrà rimborsare le spese sostenute. 1.provvedere a mantenere l’immobile in stato da servire all’uso convenuto eseguendo tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del gestore. Nel caso in cui si tratti di riparazioni che debbano intendersi a carico dell’Ente, il gestore è tenuto a denunciare tempestivamente all’Ente i guasti comunque verificatisi. In caso di mancata o ritardata denuncia, si intende che le responsabilità dei danni ricade sul gestore inadempiente. MANUTENZIONE E FORNITURA IN GENERALE RELATIVE ALLE PARTI DELLO STABILE MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE RELATIVE ALLE PARTI DELLO STABILE 1. periodica verifica e pulizia dei sistemi di scarico di acque meteoriche, acque reflue di cucine, bagni etc., fino al limite della proprietà comunale (grondaie pluviali, pozzetti, condensagrassi, pozzetti di ispezione, pozzi neri, vasche biologiche fosse imhoff, caditoie, colonne di scarico, tubazioni interrate etc.) 2. sostituzione e riparazione generale delle colonne e tubazioni di scarico, inclusi pezzi speciali dovute a negligenza, incuria, cattivo uso, imperizia o colpa; 4. manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale; 5. riparazione di infissi e seminfissi, vetri, in conseguenza all’uso per incuria, negligenza, imperizia o colpa; 6.sostituzione di zerbini, installazione e sostituzione, di tappeti e guide; 7.sostituzione/riparazione di serrature e chiudiporte; 8. servizio di disinfezione in genere, ivi compresa la disinfezione dei bidoni dell’immondizia ed eventuale installazione di retine di protezione di piccioni, api, etc 9. sostituzione delle attrezzature e di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche). 1. riparazione straordinaria dei tetti e lastrici solari; 2.sostituzione e riparazione di grondaie e tubi pluviali; 3.sostituzione e riparazione generale delle colonne di scarico per vetustà; 4. riparazione straordinaria della rete di fognatura; 5. opere murarie di manutenzione; 6.intonaci, verniciature e tinteggiature delle parti esterne dello stabile; 7.sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani se non derivanti da cattivo uso; 8.riparazione e sostituzione di inferriate, cancellate infissi e seminfissi; 9. Sostituzione di vetri, vetrate, per vetustà o per eventi eccezionali (es. grandine etc.) 19 A CARICO DEL CONCESSIONARIO/ GESTORE A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CORRENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CORRENTE 1.riparazione o sostituzione di parti accessorie in conseguenza dell’uso; 2.sostituzione e/o riparazione valvole, guarnizioni, premistoppa etc.; 3.pulizia aerotermi, termosifoni, griglie di aerazione. 1. sostituzione impianto e apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche legislative o dei regolamenti; 2. manutenzione straordinaria del locale della centrale termica; 3. pulizia caldaie, canne fumarie, bruciatori, etc. (terzo responsabile). MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE RELATIVE ALL’IMPIANTO DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE RELATIVE ALL’IMPIANTO DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO 1.controllo, manutenzione funzionamento addolcitore o impianto trattamento raggi Uva compreso impianto prima pioggia (se esistenti); 2. riparazione sostituzione rubinetteria varia, WC, docce, lavandini, porta carta, porta scopini e accessori sanitari in genere. 1. sostituzione di qualsiasi parte dell’impianto per vetustà o eventi straordinari. MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE DELL’IMPIANTO ELETTRICO MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERALE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 1. sostituzione componenti elettrici quali interruttori, deviatori, selezionatori, prese, pulsanti, luci di emergenza, corpi illuminanti, relè, etc., 2. riparazioni e/o sostituzioni di parti di impianto danneggiate da cortocircuiti derivati a negligenza, imperizia, incuria o colpa (esclusione fulmini). 1. sostituzione di qualsiasi parte dell’impianto per vetustà o interventi straordinari (nel caso in cui non si hanno più pezzi di ricambio); 2. installazione e/o sostituzione di impianti di allarme, sicurezza e simili. 20