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INSIEME SIAMO PIU’ FORTI
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circolare 4-2014
SCF
Pagamento diritti
discografici
tariffe vantaggiose
per gli associati
Confcommercio
27 gennaio 2014
ESERCIZI COMMERCIALI
comprese panetterie, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie – (ESCLUSI I
PUBBLICI ESERCIZI)
Confcommercio ricorda a tutti gli ESERCIZI
COMMERCIALI interessati che il 28 febbraio 2014
scade il termine di pagamento dei diritti discografici a SCF
(società consortile fonografici) per la diffusione della
musica all’interno della propria attività.
Le MODALITA’ DI PAGAMENTO sono di due tipi:
 COMPILAZIONE DELL’APPOSITA LICENZA (1° modalità)
La licenza per l’utilizzazione di fonogrammi e videoclip all’interno di esercizi
commerciali (reperibile presso i nostri uffici) dovrà essere compilata in ogni
sua parte, timbrata, firmata e inviata via posta a:
SCF Consorzio Fonografici – via Leone XIII 14, 20145 MILANO – cortese
attenzione Ufficio Public Performance.
La licenza, inoltre, dovrà essere anticipata via fax al numero 02/46547576 o
via mail all’indirizzo [email protected]
L’esercente, per effettuare il pagamento, dovrà attendere la fattura fiscale
che gli verrà recapitata all’indirizzo indicato in licenza. Si suggerisce di
preferire la modalità della licenza, poiché quest’ultima garantisce agli
associati Confcommercio, anche per gli anni successivi, le tariffe di miglior
favore previste dalla convenzione. Inoltre, l’esercente che sottoscrive la
licenza verrà facilitato negli adempimenti degli obblighi di legge, ricevendo
direttamente la fattura con l’importo già definito.
oppure
 PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE (2°modalità)
L’esercente dovrà compilare il bollettino postale inserendo l’importo dovuto,
calcolato in relazione alla tariffa riportata sul bollettino stesso.
IMPORTANTE
 In caso di pagamento tramite bollettino postale, sarà cura dell’associato
individuare l’importo da pagare tra quelli indicati nella parte alta del
bollettino, già scontati e comprensivi di Iva (attualmente al 22 per cento).
 In caso di sottoscrizione della licenza, sarà cura di Scf calcolare l’importo
dovuto (applicando lo sconto associativo e l’Iva alla tariffa applicata in calce
alla licenza) ed inviare la fattura e il bollettino bancario per il relativo
pagamento direttamente all’associato.
Ai fini dell’applicazione delle tariffe di miglior favore e dello sconto
associativo spettante agli esercenti soci Confcommercio, il pagamento del
compenso (se viene usato il bollettino) o la firma della licenza (se viene
usata la licenza) dovrà avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 28
febbraio2014
Decorso tale termine:
• I bollettini non saranno più accettati da Scf
• Si potrà continuare a utilizzare la licenza, ma per l’anno 2014 il
compenso verrà calcolato sulla base della tariffa di riferimento, senza
applicazione dello sconto associativo. Lo sconto e le tariffe agevolate, in
questo caso, verranno applicati a partire dal 2015, sempreché permanga il
vincolo associativo con Confcommercio.
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione degli associati per
l’espletamento del servizio di compilazione dei moduli e dei bollettini
di pagamento
**************
PUBBLICI ESERCIZI
(Bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari),
STRUTTURE RICETTIVE
(Alberghi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici)
La riscossione dei compensi per pubblici esercizi, parrucchieri, estetisti
e strutture ricettive, anche per l’anno 2014, è affidata alla Siae, che
provvederà a riscuotere ENTRO IL 31 MAGGIO 2014 i compensi stabiliti in
convenzione. A pagamento avvenuto, la Siae invierà poi una fattura a
quietanza da esibire in caso di controlli.
Chi non dovesse ricevere nessuna comunicazione dalla Siae entro metà
maggio, è invitato a contattare l’ufficio di zona o a recarsi direttamente allo
sportello più vicino.
Si ricorda ai soci Confcommercio che il regolare pagamento della quota
associativa garantisce lo sconto sull’importo da pagare.
In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, decadranno le
tariffe di miglior favore spettanti ai soci Confcommercio.
Impianti termici:
novità sul
controllo, la
manutenzione e
l'ispezione
La Giunta Regionale della Lombardia, riunitasi il 20
dicembre 2013, ha approvato la Delibera n. X/1118
“Aggiornamento
delle
disposizioni
per
l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici”.
Questo atto sostituisce la precedente DGR n.
IX/2601 del 2011.
Si elencano di seguito le principali novità:
• Nuova definizione di impianto termico e del relativo ambito di
applicazione, includendo gli impianti con potenza maggiore a 5 kW;
• Inserimento nella regolamentazione di tipologie di impianti
precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in
modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a
12 kW. Per questi ultimi viene inoltre determinata la temperatura minima di
esercizio;
• Esclusione dalla disciplina regionale sugli impianti termici di:
- Radiatori individuali, termocucine, cucine economiche, caminetti aperti
- Impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da macchine
frigorifere, collettori solari o pompe di calore con potenza inferiore a 12 kW
- Impianti coinvolti nei processi produttivi;
• Trasmissione dei modelli dichiarativi esclusivamente attraverso la
piattaforma informatica del Catasto Unico Regionale Impianti Termici
(CURIT);
• Identificazione in modo univoco di ciascun impianto termico mediante
“Targatura”. A partire dall’1 agosto 2014 un codice univoco consentirà
l’identificazione dell’impianto. La targatura degli impianti avverrà al
momento dell’installazione o alla prima manutenzione utile. Questo
agevolerà l’analisi del parco impianti esistente sul territorio regionale, anche
ai fini di un miglior monitoraggio della qualità dell’aria, e la diffusione di
impianti alimentati con energie rinnovabili;
• Conferma delle tempistiche di manutenzione già in vigore in Lombardia.
Frequenze maggiori sono ammesse solo per motivi di sicurezza, riportati
dall’installatore o dal manutentore sul libretto di uso e manutenzione;
• I nuovi impianti a biomassa devono essere installati secondo quanto
previsto dal DM 37/08 e dall’ 1 agosto 2014 dovranno rispettare i rendimenti
minimi determinati. Gli stessi dovranno inoltre essere dotati di “Libretto di
impianto”;
Dall’1 agosto 2014 gli impianti a biomassa dovranno essere manutenuti, in
relazione alla loro potenzialità, con la seguente cadenza minima:
- Minore di 15 kW ogni 2 anni
- Uguale o maggiore di 15 kW ogni anno;
Sono esentati dal pagamento dei contributi: gli impianti di climatizzazione
estiva, gli impianti alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore e gli
scambiatori delle reti di teleriscaldamento.
Certificazione
energetica:
aggiornata la
disciplina
regionale
Con la delibera n.1216 del 10.1.2014, la Giunta
regionale ha aggiornato la disciplina regionale per
l’efficienza energetica degli edifici, tenendo conto anche
delle disposizioni nazionali introdotte con il DPR
75/2013 (che ha ampliato i titoli di studio idonei per
accedere all’attività di certificatore energetico) e con la
Legge 90/2013.
Le modifiche introdotte non sono numerose, poiché un aggiornamento più
complessivo è previsto con l’approvazione della nuova disciplina per
l’efficienza energetica degli edifici, che introdurrà limiti più restrittivi per i
nuovi edifici.
Tuttavia, le modifiche introdotte comportano comunque importanti novità:
• Sono stati riconosciuti come idonei per l’attività di certificazione
energetica tutti i titoli di studio indicati dal DPR 75/2013, ammettendo anche
la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale);
• E’ stata cambiata la denominazione dell’Attestato, che da "Attestato di
certificazione energetica” (ACE) diventa “Attestato di Prestazione
Energetica" (APE), in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al DPR
75/2013;
• E’ stata recepita la nuova definizione di impianto termico, introdotta dalla
legge 90/2013 (gli edifici sono certificabili anche con apparecchi di potenza
uguale o superiore a 5 kW e non più a 15 kW);
• Sono stati definiti i requisiti in base ai quali deve essere riconosciuta la
funzione bioclimatica di serre e logge, funzione che consente la loro
realizzazione in deroga alle previsioni di qualsiasi strumento urbanistico.
Nuovo codice ad Con il DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 gennaio
uso degli ispettori 2014 è stato emanato il nuovo Codice di comportamento ad uso degli
Ispettori del lavoro.
del lavoro
Il suddetto codice integra i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e
buona condotta già presenti nel codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al recente D.P.R. n.62/2013. Il codice risponde, altresì,
all’esigenza di definire e diffondere principi guida per un corretto e uniforme
comportamento del corpo ispettivo nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Questi i punti essenziali del decreto:
- il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di
lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento;
- in mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere
luogo;
- i rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai
principi di collaborazione e rispetto;
- fermo restando le finalità e le esigenze dell’accertamento, lo stesso è
condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento
delle attività dei soggetti ispezionati;
- il personale ispettivo deve avere l’accortezza laddove possibile, anche in
relazione alle finalità dell’accertamento ispettivo, di conferire con il datore o
chi ne fa le veci;
- gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari,
tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali
del soggetto sottoposto a controllo;
- le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma
durante il primo accesso;
- una volta compiute le attività di verifica e, comunque, a conclusione della
visita ispettiva, il personale rilascia il verbale di primo accesso.
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