REGOLAMENTO D’ISTITUTO (approvato dal Consiglio di Istituto il 10/04/2013) IL CONSIGLIO D’ISTITUTO VISTO l’art. 10 ,comma 3,lettera a del T.U. 16/04/1994 ,n. 297 ( Disposizioni legislative in materia di istruzione); VISTI gli artt.2,3 e 4 del DPR 24/06/1998, n. 249 ( Statuto delle studentesse e degli studenti); VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 08/03/1999 , n. 275 ( Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche); VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, in virtu’ della recente costituzione dell’ istituto comprensivo EMANA il seguente Regolamento TITOLO I – NORME GENERALI PREMESSA La trasformazione della nostra scuola in ISTITUTO COMPRENSIVO ( IC) deve poter garantire maggiore stabilità nei rapporti tra SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO, confluendo in un piano educativo integrato, attraverso il reciproco rispetto tra i vari portatori di interessi (docenti, alunni, genitori ed enti locali…), i quali dovranno farsi tutti carico dell’intero processo formativo, in un’ottica di sinergia sistemica. Il nostro IC dovrà contraddistinguersi per l’idea di continuità verticale che porta con sé la speranza di ridurre la frammentazione del percorso scolastico e di rivolgere lo sguardo verso un riferimento più organico di apprendimento a lungo termine. I principi ispiratori della nostra organizzazione scolastica sono quelli della qualità dei servizi erogati, della compartecipazione democratica, dell’uguaglianza, della trasparenza e dell’interazione, intesa come sforzo di intercettare bisogni ed esigenze e di fornire risposte sempre più adeguate, della giustizia e della convivenza civile dell’integrazione e dell’accoglienza. Quindi il presente Regolamento ha lo scopo di garantire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola, di favorire momenti di incontro e di colloquio fra scuola e famiglia, fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche, di facilitare la realizzazione di una reale gestione unitaria, capace di promuovere cambiamenti migliorativi senza alterare gli equilibri preesistenti. SCUOLA DELL’INFANZIA “ La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine ed i bambini dai tre ai sei anni ed è la risposta alloro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica,nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione europea. Essa si pone le finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza”( Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione). PRIMO CICLO “Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo all frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dall’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema d’istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.” ( Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione). ARTICOLO 1 Le sezioni e classi sono miste, possibilmente in egual proporzione, omogenee fra loro ed eterogenee al loro interno; nella formazione delle sezioni e classi si terrà conto della presenza di eventuali casi difficili, consentendo un numero di alunni inferiore. ARTICOLO 2 Prima dei cinque minuti antecedenti le lezioni, gli alunni ammessi all’interno della scuola saranno sotto la responsabile vigilanza dei collaboratori scolastici in servizio nei plessi, per gli alunni di tutti gli ordini di scuola. In casi particolari, gli alunni potranno essere accettati anche nei venti minuti antecedenti previa presentazione di motivata richiesta scritta da parte dei genitori. All’uscita i collaboratori vigilano sugli alunni affinché gli stessi siano consegnati direttamente ai genitori o agli autisti degli scuolabus, incaricati al servizio di trasporto. Nella scuola dell’infanzia l’ingresso è consentito fino alle ore 9:00 ,mentre l’uscita è consentita dalle ore 15:00 alle ore 16:00. ARTICOLO 3 I collaboratori scolastici collaborano con gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica e soprattutto nell’uso dei servizi ( bagno,mensa…) e della palestra. In particolare vigilano direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza del docente ed in caso di uscita dalla classe. Il collaboratore addetto alla porta non consentirà l’ingresso di personale non autorizzato per iscritto dal Dirigente. La vigilanza sull’incolumità degli alunni entrati in aula spetta ai docenti a partire dai cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse; gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli allievi durante l’uscita. In caso di attività deliberate dal PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ( progetti ed attività scolastiche) che prevedono spostamenti di gruppi e classi nel territorio circostante, la vigilanza spetterà ai docenti che si trovano con il gruppo assistito, indipendentemente dall’appartenenza alla classe o sezione di titolarità. Affinché all’uscita degli alunni non sia compromessa l’incolumità degli stessi, i genitori non dovranno sostare nelle immediate vicinanze dell’ingresso dei vari edifici scolastici e di non parcheggiare le auto nelle zone riservate all’uscita degli alunni, al fine di garantire le norme di sicurezza previste. A tal scopo, per la sede di scuola secondaria di I grado sarà diversificato in due gruppi l’orario di ingresso e di uscita degli alunni. ARTICOLO 4 –LA DIRIGENZA ED IL PROPRIO STAFF Il Dirigente ed il proprio staff si impegnano a garantire gli esiti formativi previsti dai programmi nazionali, curando il coordinamento delle proposte e delle attività di tutti gli organismi collegiali in una visione dinamica della scuola; ad offrire ampia disponibilità al colloquio con gli alunni, con le famiglie e tutti i portatori di interesse; a prestare particolare attenzione ai bisogni degli alunni nella cura degli spazi che la scuola può offrire; a promuovere ed accogliere iniziative didattiche coerenti con le finalità del POF e a cercare modalità organizzative efficaci; a valorizzare e coinvolgere il personale ausiliario nell’impegno educativo ed organizzativo. ARTICOLO 5 –LA DIRIGENZA E LE DELEGHE DA PARTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Il dirigente scolastico è delegato dal CdI a decidere , conformemente ai contenuti del presente Regolamento e, in assenza di specifici dispositivi, nell’interesse della scuola e nel rispetto della normativa generale specifica, sui seguenti temi: stipula Accordi di rete/Convenzioni con Soggetti Esterni e/o altre istituzioni; proposte di valore culturale alle classi ( concorsi, iniziative, esperti esterni, mostre,ecc..); concessione in uso temporaneo dei locali scolastici; autorizzazione effettuazione escursioni/visite guidate di un giorno; a valutare di volta in volta le modalità di accettazione/ricerca di sponsor della scuola, secondo i criteri di cui all’art. successivo. ARTICOLO 6-LA RICERCA/ACCETTAZIONE DEGLI SPONSOR DELLA SCUOLA La scuola contempla la possibilità di ricever finanziamenti e forme varie di sponsorizzazione, che possono essere ricercate dai docenti e/o gruppi docenti. Il DS deve essere messo al corrente sempre della fonte e delle condizioni. In ogni caso è fatto divieto richiedere e/o ricevere contributi da soggetti politici che abbiano la funzione di Organi di partito. In nessun caso è ammesso ricevere contribuiti in cambio di impegno della scuola. E’ consentita unicamente la segnalazione dello sponsor attraverso: o citazione pubblica o esposizione di striscione recante il nome della Ditta/azienda sponsor, in occasione di manifestazioni o segnalazione del nominativo dello sponsor attraverso targa permanente ( nel caso di sponsor per l’allestimento di aula laboratorio) o citazione su opuscoli della scuola TITOLO II- ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA ( OO.CC.) ARTICOLO 7 –CONVOCAZIONE Gli OO.CC. sono convocati di norma dal Presidente dello specifico Organo, ma anche da un terzo dei suoi componenti. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di riunioni straordinarie. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. ARTICOLO 8-VALIDITA’ SEDUTE La seduta è valida a tutti gli effetti se viene accertata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, allora indicata nella convocazione. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. ARTICOLO 9-DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO Il presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti dell’odg nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg. ARTICOLO 10- DIRITTO DI INTERVENTO Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario sugli argomenti in discussione. Ogni componente ha facoltà di intervenire una sola volta per ogni punto all’ordine del giorno. ARTICOLO 11- DICHIARAZIONE DI VOTO Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione possono essere proposte una o più dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola. ARTICOLO 12-VOTAZIONI Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta solo quando riguarda persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità , ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. ARTICOLO 13-PROCESSO VERBALE Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza ( data, ora e luogo della riunione, funzioni di segretario e presidente, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’odg). Per ogni punto all’odg si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione; sono riportate eventuali mozioni d’ordine e dichiarazioni di voto. I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli OO..CC. sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli OO.CC. possono: essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente; il processo verbale viene letto ed approvato prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva. ARTICOLO 14- DECADENZA E SURROGA DI MEMBRI CESSATI I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art. 22 del DPR 416/74. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. ARTICOLO 15- DIMISSIONI I componenti eletti dell’organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, L’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e , quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. ARTICOLO 16- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO La prima convocazione del C.d.I. immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico che presiede la prima seduta, fino ad avvenuta elezione, a scrutinio segreto. E’ eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano di età. Il C.d.I. è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. L’odg è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. Dalle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le sedute del C.d.I. ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale ATA e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 1.Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone. 2.Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio; ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola al Presidente del C.d.I. ARTICOLO 17-NORME D’ISTITUTO DI FUNZIONAMENTO GIUNTA ESECUTIVA/CONSIGLIO Il C.d.I. , nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I. , predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. ARTICOLO 18- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 1. Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. 3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria, può deliberare le nomine di speciali commissioni/ dipartimenti di lavoro e/o di studio. 4. Delle commissioni/dipartimenti nominati dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni/dipartimenti eleggono un coordinatore. Le commissioni/dipartimenti possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. ARTICOLO 19- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SERVIZIO Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: a. In periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio; b. Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D. L.vo n. 297/94; c. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. ARTICOLO 20- NORME DIFUNZIONAMENTO INTERCLASSE/INTERSEZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE/ 1.Il Consiglio di classe/ interclasse/intersezione è presieduto dal DS o dall’ins. Primo collaboratore, o dal coordinatore, o da docenti delegati; è convocato, a seconda delle materie sulle quali si deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti, mediamente una volta al mese. 2. Il Consiglio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano presentato dal DS all’inizio di ogni a.s. 3. Le riunioni del Consiglio di classe/ interclasse/intersezione si svolgono secondo un piano predisposto ad inizio di ogni anno scolastico. TITOLO III – I DOCENTI ARTICOLO 21- DOVERI DEI DOCENTI 1) I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio. Ai sensi del CCNL art. 27 comma 5, l’insegnante della prima ora dovrà presentarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 2) La puntualità oltre che un dovere è un modello positivo che si trasmette agli alunni. 3) Ogni docente è tenuto a firmare nel registro delle presenze, oltre che ad annotare eventuale ritardo che va poi recuperato, quando necessario alla scuola, nei due mesi successivi alla fruizione. 4) Durante il proprio orario di servizio non ci si allontana dalla classe neanche per parlare con il Dirigente, Vicario o per andare in segreteria. 5) E’ assolutamente fatto divieto svolgere compiti riferiti alla propria funzione specifica ( FScomponente Gruppo- Collaboratore) durante l’orario di servizio. 6) Ogni docente è tenuto a partecipare alle riunioni del Collegio dei docenti, Consiglio di classe, dipartimenti etc… 7) I docenti, durante le ore di disponibilità per le supplenze, devono essere reperibili in sala insegnanti. 8) Nel caso in cui la classe fosse assente per adesioni a manifestazioni o scioperi o partecipazione viaggi d’istruzione, i docenti sono tenuti a prestare regolare servizio tenendosi a disposizione della Presidenza per eventuali supplenze. 9) Si raccomanda la puntuale osservanza dell’ora di ricevimento, per evitare disservizi che possono provocare malcontento da parte dei genitori. L’incontro necessita di un preavviso che potrà essere richiesto dal genitore e/o dalla famiglia. 10) Al cambio dell’ora ogni insegnante si recherà rapidamente nella classe affinché tutto possa svolgersi quanto più regolarmente possibile; i collaboratori scolastici vigileranno dal corridoio, intervenendo laddove necessario. 11) A norma di legge è fatto assoluto divieto di fumare nei locali della scuola e sulle scale antistanti l’accesso all’edificio. 12) E’ altresì vietato assolutamente l’uso del cellulare durante le ore di lezione. 13) Gli elaborati scritti vanno custoditi in faldoni , uno per classe, e custoditi in armadio chiuso, a cura dei collaboratori del DS. 14) Le valutazioni delle verifiche scritte ed orali devono essere annotate,a cura del docente e puntualmente, sul registro personale. 15) Gli inss non possono esimersi dal fornire ai docenti con funzioni specifiche i dati richiesti per forme di monitoraggio, per rilevazioni richieste dal DS e(o previste dagli specifici compiti. 16) I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. Per motivi attinenti al servizio e/o per motivi urgenti personali, la telefonata deve essere effettuata in Ufficio/vicepresidenza su richiesta ed annotata regolarmente su apposito registro chiamate. 17) I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. ARTICOLO 22- ADEMPIMENTI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI 1) I docenti della 1^ ora hanno il dovere di annotare attentamente negli appositi spazi del registro di classe le assenze, le giustificazioni delle assenze,i ritardi e le uscite anticipate. 2) I docenti della 1^ ora sono tenuti a richiedere ed acquisire giustificazione scritta per l’assenza; i trasgressori sono annotati sul registro ed è compito degli inss dei gg successivi reiterare la richiesta. Alla terza richiesta inevasa l’ins interessato all’operazione ne darà avviso alla presidenza/vicepresidenza. 3) Sono considerati ritardi tutte le entrate in classe, da parte degli alunni, che si registrano dopo il suono della campanella che preavvisa l’inizio delle lezioni. In caso di ritardo di un allievo, apporre, per una più attenta e precisa rilevazione dei dati, sull’assenza la lettera “R” . 4) I ritardi entro la prima ora di lezioni sono autorizzati e registrati dall’insegnante. 5) Le uscite anticipate degli alunni devono essere autorizzate dalla vicepresidenza/Presidenza ed annotate sul registro di classe da parte del docente e custodite dal coordinatore. 6) L’alunno che, senza permesso di uscita, autorizzato dalla vicepresidenza, non rientri dopo la pausa pranzo, è considerato assente ingiustificato. Il docente deve annotare sul registro che l’alunno non può essere ammesso in classe il giorno successivo senza la giustificazione della famiglia. 7) In caso di reiterate e saltuarie assenze e/o di numerosi permessi di entrata fuori orario ( ritardi), il coordinatore di classe convocherà e/o avvertirà telefonicamente la famiglia. Al protrarsi di tale situazione verranno presi, dal Consiglio di classe, provvedimenti disciplinari a carico dello studente ( dopo il 5^ ritardo ingiustificato). 8) I docenti, di norma, autorizzeranno gli alunni a recarsi ai servizi non prima delle ore 9:50 ed uno per volta; il tempo concesso dovrà essere ragionevolmente limitato ed eventualmente si potrà annotare su apposito registro l’uscita ed il rientro dell’alunno. 9) Il docente della seconda ora è responsabile della gestione dell’intervallo e deve fare uscire i propri alunni con la massima cautela. 10) Durante l’intervallo i docenti vigileranno attentamente con ilo contributo del collaboratore scolastico in servizio. 11) I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni incustoditi. 12) Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega, affinché vigili sulla classe. 13) E’ fatto divieto di convocare o ricevere i genitori in coincidenza con le ore di lezione o disponibilità alle supplenze. 14) E’ assolutamente fatto divieto ai docenti richiedere, il giorno successivo ai rientri pomeridiani ( Tempo Prolungato o pieno /opzionali), compiti scritti/orali assegnati nella medesima settimana e/o proporre verifiche orali. 15) Di ogni verifica scritta bisogna dare comunicazione agli alunni almeno 1 settimana prima dell’espletamento, con annotazione sul registro di classe della giornata prevista. 16) Le verifiche devono essere riportate corrette in classe entro le 2 settimane successive.Si fa obbligo ad ogni docente di far annotare gli esiti degli elaborati e delle verifiche orali sul diario o modulistica predisposta, perché sia controfirmato da almeno uno dei due genitori i chi ne fa le veci e garantire così una comunicazione trasparente e tempestiva del rendimento degli alunni alle famiglie. TITOLO IV- GLI ALUNNI ARTICOLO 23-COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 1) Gli alunni devono accedere ai locali scolastici solo al suono della campanella (ad eccezione di coloro che sono stati autorizzati dal DS) quando inizia la sorveglianza da parte dei docenti. Al suono della seconda campana hanno inizio le lezioni. 2) Tutte le assenze ed i ritardi, qualunque sia il motivo per cui siano avvenuti, devono essere giustificati. 3) Gli alunni che, al rientro dopo l’assenza, non giustificano entro il terzo giorno sono soggetti a sanzioni. 4) Le assenze ed i ritardi non verranno giustificate se portano firme diverse da quelle depositate dai genitori o chi per essi, sulla prima pagina del libretto. 5) In nessun caso gli alunni possono usare i telefonini personali, né a scuola né durante esperienze organizzate dalla scuola; in questo ultimo caso saranno gli inss ad autorizzare eventuali contatti con le famiglie. 6) L’istituto potrà informare, tramite comunicazioni scritte o telefoniche, le famiglie delle assenze, ritardi, permessi ogni volta che si ritenga opportuno verificarne la corrispondenza con le giustificazioni relative. 7) Per le assenze dovute a motivi di salute pari o superiori ai cinque giorni consecutivi ( festivi compresi) le giustificazioni devono essere corredate da certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione. 8) In caso di immotivata assenza di massa-viaggi d’istruzione e/o sciopero dei docenti- si sottolinea la responsabilità di tale atto-gli alunni devono venire accompagnati dalle famiglie. 9) Le uscite anticipate sono ammesse nei casi eccezionali ed è necessaria la presenza di un genitore o un suo incaricato, che ne farà richiesta alla Presidenza su apposita modulistica. In caso di gravi indisposizioni durante le lezioni,per tutti gli alunni sarà avvertita la famiglia perché provveda tempestivamente ad accompagnare a casa l’alunno. Se ciò non fosse possibile sarà accompagnato in ambulanza al più vicino pronto soccorso. 10) In nessun caso è consentito agli alunni di uscire dall’istituto durante l’orario scolastico, se non per motivi didattici e se accompagnati dal personale incaricato. 11) Nei giorni di rientro pomeridiano valgono le stesse regole. 12) Eventuali sospensioni delle lezioni per riunioni o azioni sindacali del personale scolastico saranno tempestivamente comunicate alle famiglie. 13) I genitori all’inizio di ogni anno scolastico dovranno apporre la firma sul libretto personale. 14) A scuola si richiede un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale non insegnante, durante l’orario scolastico, sia all’interno dell’istituto che nei pullman e in qualsiasi altro luogo o momento. 15) E’ bene che gli alunni e le famiglie si orientino per un abbigliamento consono, lontano dagli eccessi di moda che possono offendere il buon costume; 16) Durante i cambi dell’ora gli alunni devono rimanere in aula. 17) Gli alunni non possono sostare nei corridoi o negli altri spazi durante l’orario di lezione ed/o intrattenersi con chiunque sena motivo o senza specifica autorizzazione. 18) Gli alunni, sia salendo sul pullman, sia durante il viaggio, sia nello scendere, devono rispettare le indicazioni dell’insegnante accompagnatore e dell’autista, comunque, non devono mai scendere prima dell’insegnante. 19) Non si può uscire dalla classe se non in casi eccezionali e previa autorizzazione degli insegnanti, sia per andare ai servizi, sia per altre incombenze. 20) Si richiede la massima cura di tutto il materiale dell’istituto. 21) Il diario scolastico, destinato ad annotare le lezioni ed i compiti assegnati, è soggetto a controllo da parte dei docenti, al pari dei quaderni e degli eserciziari. 22) Gli alunni possono portare a scuola soltanto il materiale didattico. 23) I professori hanno facoltà di sequestrare agli alunni quegli oggetti personali ritenuti inopportuni,pericolosi, o motivo di distrazione/ disturbo; essi verranno consegnati direttamene ai genitori. Alla fine dell’anno il materiale non ritirato verrà eliminato. 24) In occasione dei viaggi d’istruzione, gli alunni non aderenti sono tenuti a partecipare alle lezioni, che si svolgeranno regolarmente. ARTICOLO 24- TRASGRESSIONI Si individuano come trasgressioni da sanzionare: 1.Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abitudinaria nell’assolvimento dei propri compiti ed impegni; 2. Atteggiamenti e comportamenti che rechino grave disturbo e pregiudizio al regolare svolgimento delle lezioni; 3. Mancanza di rispetto e di riguardo per il personale scolastico, dal DS al collaboratore scolastico; 4. Uso di un linguaggio verbale o gestuale indecoroso e triviale, adozione di modi emaniere incivili nei rapporti con gli altri; 5. Mancanza di rispetto per i compagni ed uso di atti di aggressività e violenza lesivi dell’integrità della persona; 6. Azioni ed atti che danneggiano cose e strutture della scuola quali gli ambienti, l’arredo,le suppellettili, il materiale librario ed informatico, i sussidi scolastici in genere; 7. Danni a persone e a cose, appartenenti al personale scolastico, procurata per colpa o intenzionalmente dentro la scuola o nelle sue immediate adiacenze e pertinenze; 8. Uso del telefono cellulare durante le attività didattiche, anche al di fuori dell’ambiente scolastico ( impianti sportivi, visite guidate e viaggi d’istruzione…) se non espressamente autorizzato dall’insegnante. A seconda dell’entità e gravità, nonché del ripetersi dell’atto e della mancanza contemplati nell’elenco, saranno impartite le sanzioni previste dal vigente regolamento. Per quelle meno gravi, interverrà l’insegnante che avrà rilevato per dir così l’infrazione, poi il DS e quindi il Consiglio di classe. ARTICOLO 25- RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE Le famiglie sono corresponsabili dei comportamenti dei figli e , perciò, saranno informate puntualmente delle trasgressioni dei figli. Nel caso in cui i figli abbiano arrecato danno ai beni della scuola, a persone e a terzi- per esempio in occasione dei viaggi d’istruzione, le famiglie saranno informate e dovranno risarcire i danni procurati dai figli. Naturalmente, qualora la trasgressione si sia manifestata in condizioni di regolarità, ovvero di presenza e sotto sorveglianza dei docenti. ARTICOLO 26- LE SANZIONI La scala di grado delle sanzioni è la seguente: SCUOLA PRIMARIA ARTICOLO 27- ORGANO DI GARANZIA L’organo di garanzia per l’esame di eventuali ricorsi da parte dei genitori degli alunni avverso le sanzioni disciplinari inflitte è costituito dal Dirigente scolastico, da due docenti e a un genitore membro del Consiglio di istituto. Per quanto riguarda i ricorsi contro le sanzioni disciplinari, che prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, si ammette ricorso all’organo di garanzia entro 10 gg dall’irrogazione della stessa. ARTICOLO 28- NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Tutti gli alunni, ricevuto l’informativa dettagliata del comportamento da assumere in caso di emergenza, devono attenervisi scrupolosamente e partecipano attivamente alle simulazioni di evacuazione nelle rispettive sedi, previste dalla normativa vigente ( DM 81/08 ). TITOLO V- VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE ARTICOLO 29- PREMESSA La realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione richiede, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscano la premessa necessaria, una precisa programmazione didattica e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico. Trattasi di esperienze di apprendimento e di crescita degli alunni e rientrano tra le attività implementanti l’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica. ARTICOLO 30- ACCOMPAGNATORI Gli accompagnatori dei viaggi di istruzione sono individuati, a seguito disponibilità personale tra i docenti della classe, con preferenza per i docenti delle discipline coinvolte dal programma di viaggio. Il numero di accompagnatori si determina in rapporto al n. degli alunni aderenti: 1/15 per la scuola secondaria di I grado 1/10 per la scuola dell’infanzia e primaria 1/ 4 per mobilità all’estero ( Partenariati europei…) ARTICOLO 31- PARTECIPANTI ALLE USCITE DIDATTICHE E AI VIAGGI DI ISTRUZIONE La partecipazione degli alunni alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione è obbligatoria; gli allievi che non partecipano all’attività sono tenuti a frequentare le lezioni. Non possono essere organizzati ed autorizzati viaggi di istruzione/esperienze didattiche condotte all’esterno della scuola che non prevedano la partecipazione di almeno il 40% degli alunni di ogni singola classe; il parametro va riferito alle due esperienze – Settimana di Sport e di Studio sulla neve e Viaggio d’istruzione-cumulate. La partecipazione è riservata agli studenti, ai rispettivi accompagnatori, al DS e , in caso di necessità, al personale ATA dell’istituto, compatibilmente con le esigenze di servizio. Sia gli alunni della scuola dell’infanzia che quelli della scuola primaria e secondaria di I grado possono effettuare nell’ambito del territorio comunale e nell’arco dell’orario scolastico brevi escursioni che non comportino l’uso del mezzo di trasporto. A tal fine è necessario che gli inss di classe/sezione diano comunicazione scritta all’Ufficio di Presidenza e acquisiscano l’autorizzazione dei genitori. Dell’avvenuta acquisizione di quest’ultima sarà fatta menzione nella comunicazione. ARTICOLO 32- DURATA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE Premesso che la C.M. n. 291/92 offre chiare e precise disposizioni in merito alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione, si precisano i seguenti punti: a) Visite guidate –si effettuano nell’arco della giornata (dal mattino alla sera) presso luoghi di particolare interesse culturale,naturale ed artistico, ecc., nel rispetto della programmazione didattico-educativa. Si distinguono dalle visite guidate le escursioni in orario scolastico ( 8:30/13:00) che si realizzano con gli scuolabus comunali sempre forniti di crono tachigrafico e delle opportune garanzie di sicurezza. A tal proposito si sceglieranno itinerari che non presentino rischi per gli alunni e si acquisiranno le garanzie da parte delle ditte autotrasporti. b) I partecipanti devono essere in possesso di documento di riconoscimento. c) E’ consentita la partecipazione dei genitori degli alunni disabili, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. E’ anche opportuna la partecipazione dei collaboratori scolastici disponibili e del personale di segreteria disponibile. Le spese saranno, per l’aspetto finanziario, a totale carico dei genitori. Il dirigente scolastico parteciperà alle visite guidate se non impossibilitato. d) Le esperienze di cui trattasi devono essere deliberate dal Collegio dei docenti, con indicazione delle finalità educative che le stesse si prefiggono. E’ consentita l’effettuazione di un viaggio d’istruzione nel corso dell’anno scolastico ( 2 solo per le classi quinte e massimo 3 per la scuola secondaria di I grado). e) Ai sensi del punto 4.5 della C.M. 14/10/1992 n. 291 , nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali ecc..., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche. f) Per gli alunni delle classi 1^ e 2^ le visite avranno luogo nell’ambito della provincia; per gli alunni delle classi 3^-4^-5^ gli spostamenti avverranno nell’ambito della regione. Comunque si potrà sconfinare in province e regioni limitrofe, purché non si superino i 150 km di distanza dal comune di partenza o 220 km per i viaggi sulle regioni limitrofe, per la scuola secondaria di I grado secondo itinerari stabiliti dall’apposita commissione. g) Non si effettuano visite guidate nell’ultimo mese di scuola ( e’ consentito, invece, per gli spostamenti connessi con attività sportive-Progetto ambiente-Giochi della Gioventù). h) Non si effettuano visite guidate nei giorni prefestivi, per motivi di sicurezza, salvo l’opportunità di effettuare visite guidate nella giornata del sabato in quanto c’è meno traffico nelle città. i) I docenti accompagnatori dichiareranno la propria disponibilità ad assumere l’onere dell’incarico; è opportuno determinare un rapporto tra il numero dei docenti e gli alunni che consenta la migliore sorveglianza: 1 a 10 per le classi 1^ e 2^ e per la scuola dell’infanzia, 1 a 12 per le classi 3^-4^e 5^ e 1 a 15 per le classi della scuola secondaria di I grado. Comunque si potrà giungere sino alla designazione di 3 docenti per classe. In caso di presenza di allievi con disabilità, occorre prevedere prioritariamente la presenza del docente di sostegno o, secondariamente, di un’unità di docente aggiunto . In caso di indisponibilità di partecipazione di un docente già dichiaratosi disponibile, l’incarico verrà assunto da un altro docente , anche se non appartenente alla classe partecipante ,ma allo stesso plesso e/o sede. Se ciò non sarà possibile, la visita sarà annullata. Per la scuola primaria ed infanzia i viaggi di istruzione hanno durata massima di 1 giorno; per la scuola secondaria di I grado i viaggi hanno preferibilmente durata massima di : >2 gg classi prime; > 3 gg classi seconde; >4 gg classi terze; >6 gg e 5 notti per la Settimana di Studio e Sport sulla neve. Eventuali deroghe a quanto previsto in questo articolo saranno decise di volta in volta nell’ambito del Consiglio d’Istituto. I partecipanti alle visite guidate devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. In caso di disponbilità di posti, potranno partecipare: 1-i genitori membri del Consiglio d’Istituto; 2- i genitori rappresentanti dei Consigli di classe o di sezione; 3- ai sensi del punto 4.3 della C.M. n. 291/92 la partecipazione dei suddetti genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell’istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. I docenti accompagnatori , a conclusione delle visite guidate e/o viaggi d’istruzione redigeranno una relazione informativa evidenziando anche difficoltà incontrate. ARTICOLO 33 –ORGANIZZAZIONE Gli itinerari dei viaggi di istruzione sono proposti, per classi parallele, eccezione fatta per la settimana di Studio e Sport sulla neve, estesa a tutte le classi dal Collegio dei docenti; nelle riunioni convocate all’inizio dell’anno scolastico ( ottobre) i consigli di classe/interclasse/ intersezione, nell’ambito della programmazione didattica , completano il Piano con le proposte di visite guidate, spettacoli teatrali, escursioni, che in corso d’anno, e almeno 30 gg prima, saranno dettagliate. Le Funzioni Strumentali e/o le Commissioni incaricate provvederanno a: - acquisire gli obiettivi connessi dai docenti delle discipline interessate al viaggio; redigere un progetto complessivo, per classi parallele, completo di obiettivi educativi e didattici, oltre che di itinerari completi; - trasferire i progetti all’Ufficio in modo da consentire di poter , dopo la deliberazione del Consiglio d’Istituto, richiedere i preventivi ed operare tutte le prenotazioni necessarie; - predisporre l’informativa alle famiglie circa l’itinerario generale e l’obbligo di versamento dell’anticipo, pari al 30% del costo presunto di ogni viaggio. Acquisiti i preventivi dei viaggi deliberati e gli altri elementi previsti, il Dirigente scolastico individuerà le agenzie più convenienti per lo svolgimento dei viaggi e provvederà alla conferma delle prenotazioni. Almeno 15 gg prima della partenza, gli allievi verseranno la quota a saldo ed i docenti comunicheranno alle famiglie i programmi dettagliati e gli estremi degli alberghi individuati. Non potranno in alcun modo essere autorizzati viaggi di istruzione che non presentino i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalla vigente normativa. Gli alunni e le rispettive famiglie devono essere preventivamente informati dell’itinerario, dei costi, della durata e dei mezzi di trasporto usati. Non potranno essere autorizzate iniziative di cui trattasi non deliberate dagli OO.CC. competenti e che non siano state richieste formalmente nei termini indicati. Il piano annuale dei viaggi di istruzione viene reso noto a tutte le componenti scolastiche attraverso l’estratto POF. L’ufficio non restituisce le quote anticipate, in caso di successiva decisione di non partecipazione,a meno che non esistano motivi che saranno documentati. Per la scuola secondaria di I grado qualora possibile, si riterrà opportuno considerare ( per i viaggi di istruzione) la partenza di massimo n. 2 classi per volta , per una migliore efficienza dell’iniziativa formativa. ARTICOLO 34- COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E VIGILANZA DEI DOCENTI Gli alunni devono essere sotto il controllo dei docenti accompagnatori in ogni momento della giornata. I docenti, sui quali ricade l’obbligo di vigilanza e la responsabilità previste dall’art. 2048 del c.c. e dall’art. 61 della legge 312/1980, riferiranno al Consiglio di Istituto ogni atteggiamento irregolare o indisciplinato tenuto dagli alunni, per i provvedimenti del caso. I docenti dovranno vigilare sul comportamento degli alunni per prevenire ogni tipo di eccesso, per garantire l’integrità fisica degli studenti, per mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché l’esperienza non perda in nessun momento il valore educativo e culturale che le si riconosce. Comportamenti non corretti da parte dei singoli verranno sanzionati a norma del presente regolamento, dopo un’esatta informazione alle famiglie. Gli alunni che dovessero essere segnalati saranno esclusi da eventuali successive esperienze analoghe. TITOLO VI – CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI ARTICOLO 35- FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite. ARTICOLO 36-CRITERI DI ASSEGNAZIONE I localo scolastici sono primariamente destinati ai fini istituzionali e, comunque, a scopi ed attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono , quindi, essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività. Possono altresì essere concessi i locali, per attività organizzate da privati per 1/2/3 gg consecutivi max, dietro compenso statuito in: da determinarsi, secondo le norme contrattuali, per le prestazioni dei collaboratori scolastici, che hanno l’unico compito di vigilanza dell’istituto scolastico in presenza di soggetti terzi. Nel caso di utilizzo dei locali in orario di apertura degli Uffici, il compenso è forfettario e determinato in euro 50,00. Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, utilizzo che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. ARTICOLO 37- DOVERI DEL CONCESSIONARIO In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente c/o l’istituzione scolastica; Osservare incondizionatamente l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; Sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica; Assumere la responsabilità di lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni igieniche idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche; Lasciare i locali prima delle ore 24:00 della giornata; Prendere atto ed accettare che in ogni caso i collaboratori scolastici devono essere presenti poiché i locali non sono isolabili del resto della scuola ed il sistema di allarme va gestito da persone deputate a fare ciò. ARTICOLO 38- RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte dei terzi, che dovranno, pertanto, presentare apposita assunzione di responsabilità e a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. ARTICOLO 39- DIVIETI PARTICOLARI L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue: è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, senza l’autorizzazione dell’istituzione scolastica; qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere segnalato tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica; l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e,al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola. ARTICOLO 40- DIVIETI PARTICOLARI Le richieste di concessione dei locali scolastici dovranno essere inviate per iscritto all’istituzione scolastica almeno 20 gg prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all’indicazione del soggetto richiedente ed il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. Il dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima. Il dirigente scolastico richiederà agli utilizzatori la corresponsione del compenso di cui all’art. 37. Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all’istituzione scolastica. In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. ARTICOLO 41- PROVVEDIMENTO CONCESSORIO Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: - le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a titolo di contributo spesa e compenso ai collaboratori scolastici; il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente locale, proprietario, per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. Tale regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10 aprile 2013, resterà in vigore fino a quando non si terrà opportuno apportarvi modifiche.