REGOLAMENTO D’ISTITUTO
(approvato dal Consiglio di Istituto il 10/04/2013)
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 ,comma 3,lettera a del T.U. 16/04/1994 ,n. 297
( Disposizioni legislative in materia di istruzione);
VISTI gli artt.2,3 e 4 del DPR 24/06/1998, n. 249
( Statuto delle studentesse e degli studenti);
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 08/03/1999 , n. 275
( Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto,
che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, in virtu’
della recente costituzione dell’ istituto comprensivo
EMANA
il seguente Regolamento
TITOLO I – NORME GENERALI
PREMESSA
La trasformazione della nostra scuola in ISTITUTO COMPRENSIVO ( IC) deve poter garantire maggiore
stabilità nei rapporti tra SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO, confluendo in un piano educativo integrato,
attraverso il reciproco rispetto tra i vari portatori di interessi (docenti, alunni, genitori ed enti locali…), i
quali dovranno farsi tutti carico dell’intero processo formativo, in un’ottica di sinergia sistemica.
Il nostro IC dovrà contraddistinguersi per l’idea di continuità verticale che porta con sé la speranza di ridurre
la frammentazione del percorso scolastico e di rivolgere lo sguardo verso un riferimento più organico di
apprendimento a lungo termine.
I principi ispiratori della nostra organizzazione scolastica sono quelli della qualità dei servizi erogati, della
compartecipazione democratica, dell’uguaglianza, della trasparenza e dell’interazione, intesa come sforzo di
intercettare bisogni ed esigenze e di fornire risposte sempre più adeguate, della giustizia e della convivenza
civile dell’integrazione e dell’accoglienza.
Quindi il presente Regolamento ha lo scopo di garantire un ordinato ed organico svolgimento della vita della
scuola, di favorire momenti di incontro e di colloquio fra scuola e famiglia, fra i vari organi collegiali e fra
questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche, di facilitare la realizzazione di una reale
gestione unitaria, capace di promuovere cambiamenti migliorativi senza alterare gli equilibri preesistenti.
SCUOLA DELL’INFANZIA
“ La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine ed i bambini dai tre ai sei anni ed è la
risposta alloro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica,nella Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione europea. Essa si pone le finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla
cittadinanza”( Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione).
PRIMO CICLO
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli
alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili
per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per
realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo all
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dall’obbligo
scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue
con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema d’istruzione. In questa prospettiva ogni
scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di
essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica
consapevole della cittadinanza.” ( Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione).
ARTICOLO 1
Le sezioni e classi sono miste, possibilmente in egual proporzione, omogenee fra loro ed eterogenee
al loro interno; nella formazione delle sezioni e classi si terrà conto della presenza di eventuali casi
difficili, consentendo un numero di alunni inferiore.
ARTICOLO 2
Prima dei cinque minuti antecedenti le lezioni, gli alunni ammessi all’interno della scuola saranno
sotto la responsabile vigilanza dei collaboratori scolastici in servizio nei plessi, per gli alunni di tutti
gli ordini di scuola.
In casi particolari, gli alunni potranno essere accettati anche nei venti minuti antecedenti previa
presentazione di motivata richiesta scritta da parte dei genitori.
All’uscita i collaboratori vigilano sugli alunni affinché gli stessi siano consegnati direttamente ai
genitori o agli autisti degli scuolabus, incaricati al servizio di trasporto.
Nella scuola dell’infanzia l’ingresso è consentito fino alle ore 9:00 ,mentre l’uscita è consentita
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
ARTICOLO 3
I collaboratori scolastici collaborano con gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni durante la
giornata scolastica e soprattutto nell’uso dei servizi ( bagno,mensa…) e della palestra.
In particolare vigilano direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza del docente ed in
caso di uscita dalla classe.
Il collaboratore addetto alla porta non consentirà l’ingresso di personale non autorizzato per iscritto
dal Dirigente.
La vigilanza sull’incolumità degli alunni entrati in aula spetta ai docenti a partire dai cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse; gli insegnanti sono tenuti ad assistere
gli allievi durante l’uscita.
In caso di attività deliberate dal PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ( progetti ed attività
scolastiche) che prevedono spostamenti di gruppi e classi nel territorio circostante, la vigilanza
spetterà ai docenti che si trovano con il gruppo assistito, indipendentemente dall’appartenenza alla
classe o sezione di titolarità. Affinché all’uscita degli alunni non sia compromessa l’incolumità
degli stessi, i genitori non dovranno sostare nelle immediate vicinanze dell’ingresso dei vari edifici
scolastici e di non parcheggiare le auto nelle zone riservate all’uscita degli alunni, al fine di
garantire le norme di sicurezza previste.
A tal scopo, per la sede di scuola secondaria di I grado sarà diversificato in due gruppi l’orario di
ingresso e di uscita degli alunni.
ARTICOLO 4 –LA DIRIGENZA ED IL PROPRIO STAFF
Il Dirigente ed il proprio staff si impegnano


a garantire gli esiti formativi previsti dai programmi nazionali, curando il coordinamento
delle proposte e delle attività di tutti gli organismi collegiali in una visione dinamica della
scuola;
ad offrire ampia disponibilità al colloquio con gli alunni, con le famiglie e tutti i portatori di
interesse;

a prestare particolare attenzione ai bisogni degli alunni nella cura degli spazi che la scuola
può offrire;

a promuovere ed accogliere iniziative didattiche coerenti con le finalità del POF e a cercare
modalità organizzative efficaci;

a valorizzare e coinvolgere il personale ausiliario nell’impegno educativo ed organizzativo.
ARTICOLO 5 –LA DIRIGENZA E LE DELEGHE DA PARTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il dirigente scolastico è delegato dal CdI a decidere , conformemente ai contenuti del presente
Regolamento e, in assenza di specifici dispositivi, nell’interesse della scuola e nel rispetto della
normativa generale specifica, sui seguenti temi:
 stipula Accordi di rete/Convenzioni con Soggetti Esterni e/o altre istituzioni;
 proposte di valore culturale alle classi ( concorsi, iniziative, esperti esterni, mostre,ecc..);
 concessione in uso temporaneo dei locali scolastici;
 autorizzazione effettuazione escursioni/visite guidate di un giorno;
 a valutare di volta in volta le modalità di accettazione/ricerca di sponsor della scuola,
secondo i criteri di cui all’art. successivo.
ARTICOLO 6-LA RICERCA/ACCETTAZIONE DEGLI SPONSOR DELLA SCUOLA
La scuola contempla la possibilità di ricever finanziamenti e forme varie di sponsorizzazione, che
possono essere ricercate dai docenti e/o gruppi docenti. Il DS deve essere messo al corrente sempre
della fonte e delle condizioni.
In ogni caso è fatto divieto richiedere e/o ricevere contributi da soggetti politici che abbiano la
funzione di Organi di partito. In nessun caso è ammesso ricevere contribuiti in cambio di impegno
della scuola. E’ consentita unicamente la segnalazione dello sponsor attraverso:
o citazione pubblica
o esposizione di striscione recante il nome della Ditta/azienda sponsor, in occasione di
manifestazioni
o segnalazione del nominativo dello sponsor attraverso targa permanente ( nel caso di sponsor
per l’allestimento di aula laboratorio)
o citazione su opuscoli della scuola
TITOLO II- ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA ( OO.CC.)
ARTICOLO 7 –CONVOCAZIONE
Gli OO.CC. sono convocati di norma dal Presidente dello specifico Organo, ma anche da un terzo
dei suoi componenti. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque
giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore
nel caso di riunioni straordinarie. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo
più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della
riunione e deve essere affissa all’albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con
l’orario delle lezioni.
ARTICOLO 8-VALIDITA’ SEDUTE
La seduta è valida a tutti gli effetti se viene accertata la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica, allora indicata nella convocazione. Nel numero dei componenti in carica non
vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
ARTICOLO 9-DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO
Il presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta.
E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti dell’odg nella successione in cui
compaiono nell’avviso di convocazione. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere
modificato su proposta di un componente, previa approvazione a maggioranza. In caso di
aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.
ARTICOLO 10- DIRITTO DI INTERVENTO
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire,
secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario sugli argomenti in discussione.
Ogni componente ha facoltà di intervenire una sola volta per ogni punto all’ordine del giorno.
ARTICOLO 11- DICHIARAZIONE DI VOTO
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione possono essere proposte una o più
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali
voteranno a favore o contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto.
La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal
Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.
ARTICOLO 12-VOTAZIONI
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta solo quando
riguarda persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità , ma solo per le
votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere
riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si
riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
ARTICOLO 13-PROCESSO VERBALE
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza ( data, ora e luogo della
riunione, funzioni di segretario e presidente, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i
nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’odg).
Per ogni punto all’odg si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il
dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione; sono riportate eventuali mozioni d’ordine e
dichiarazioni di voto. I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli OO..CC.
sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per
vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.
I verbali delle sedute degli OO.CC. possono:
 essere redatti direttamente sul registro;
 se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi
timbrati e vidimati da segretario e Presidente;
 il processo verbale viene letto ed approvato prima dell’inizio della seduta immediatamente
successiva.
ARTICOLO 14- DECADENZA E SURROGA DI MEMBRI CESSATI
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per
l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Per la sostituzione
dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art. 22
del DPR 416/74. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di
durata del Consiglio.
ARTICOLO 15- DIMISSIONI
I componenti eletti dell’organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni
sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi
all’Organo Collegiale.
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, L’Organo Collegiale può
invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia
preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario,
fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e ,
quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
ARTICOLO 16- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
La prima convocazione del C.d.I. immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico che presiede la prima seduta, fino ad avvenuta
elezione, a scrutinio segreto. E’ eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa.
Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di
impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza
anche di questo, il consigliere più anziano di età.
Il C.d.I. è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio
su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. L’odg è formulato dal Presidente del C.d.I. su
proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre
costituire commissioni. Dalle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni
alla scuola.
Le sedute del C.d.I. ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si
svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, della copia
integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal
Consiglio.
L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10
giorni.
I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e
sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla
presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale ATA
e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
1.Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.
2.Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per
iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato
decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio; ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del
Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la
Segreteria della scuola al Presidente del C.d.I.
ARTICOLO 17-NORME
D’ISTITUTO
DI
FUNZIONAMENTO GIUNTA ESECUTIVA/CONSIGLIO
Il C.d.I. , nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli
ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza
dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I. , predisponendo tutto il materiale necessario ad una
corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.
ARTICOLO 18- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
1. Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale
delle attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario,
in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria, può deliberare le nomine di speciali
commissioni/ dipartimenti di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni/dipartimenti nominati dal CD possono far parte i membri del Collegio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati
esterni alla scuola. Le commissioni/dipartimenti eleggono un coordinatore. Le
commissioni/dipartimenti possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale
sono state nominate.
ARTICOLO 19- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE
SERVIZIO
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
a. In periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a
norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio;
b. Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D. L.vo n. 297/94;
c. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
ARTICOLO 20- NORME DIFUNZIONAMENTO
INTERCLASSE/INTERSEZIONE
DEL
CONSIGLIO
DI
CLASSE/
1.Il Consiglio di classe/ interclasse/intersezione è presieduto dal DS o dall’ins. Primo collaboratore,
o dal coordinatore, o da docenti delegati; è convocato, a seconda delle materie sulle quali si deve
deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti,
mediamente una volta al mese.
2. Il Consiglio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
presentato dal DS all’inizio di ogni a.s.
3. Le riunioni del Consiglio di classe/ interclasse/intersezione si svolgono secondo un piano
predisposto ad inizio di ogni anno scolastico.
TITOLO III – I DOCENTI
ARTICOLO 21- DOVERI DEI DOCENTI
1) I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio. Ai sensi del CCNL art. 27 comma 5,
l’insegnante della prima ora dovrà presentarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni.
2) La puntualità oltre che un dovere è un modello positivo che si trasmette agli alunni.
3) Ogni docente è tenuto a firmare nel registro delle presenze, oltre che ad annotare eventuale
ritardo che va poi recuperato, quando necessario alla scuola, nei due mesi successivi alla
fruizione.
4) Durante il proprio orario di servizio non ci si allontana dalla classe neanche per parlare con
il Dirigente, Vicario o per andare in segreteria.
5) E’ assolutamente fatto divieto svolgere compiti riferiti alla propria funzione specifica ( FScomponente Gruppo- Collaboratore) durante l’orario di servizio.
6) Ogni docente è tenuto a partecipare alle riunioni del Collegio dei docenti, Consiglio di
classe, dipartimenti etc…
7) I docenti, durante le ore di disponibilità per le supplenze, devono essere reperibili in sala
insegnanti.
8) Nel caso in cui la classe fosse assente per adesioni a manifestazioni o scioperi o
partecipazione viaggi d’istruzione, i docenti sono tenuti a prestare regolare servizio
tenendosi a disposizione della Presidenza per eventuali supplenze.
9) Si raccomanda la puntuale osservanza dell’ora di ricevimento, per evitare disservizi che
possono provocare malcontento da parte dei genitori. L’incontro necessita di un preavviso
che potrà essere richiesto dal genitore e/o dalla famiglia.
10) Al cambio dell’ora ogni insegnante si recherà rapidamente nella classe affinché tutto possa
svolgersi quanto più regolarmente possibile; i collaboratori scolastici vigileranno dal
corridoio, intervenendo laddove necessario.
11) A norma di legge è fatto assoluto divieto di fumare nei locali della scuola e sulle scale
antistanti l’accesso all’edificio.
12) E’ altresì vietato assolutamente l’uso del cellulare durante le ore di lezione.
13) Gli elaborati scritti vanno custoditi in faldoni , uno per classe, e custoditi in armadio chiuso,
a cura dei collaboratori del DS.
14) Le valutazioni delle verifiche scritte ed orali devono essere annotate,a cura del docente e
puntualmente, sul registro personale.
15) Gli inss non possono esimersi dal fornire ai docenti con funzioni specifiche i dati richiesti
per forme di monitoraggio, per rilevazioni richieste dal DS e(o previste dagli specifici
compiti.
16) I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. Per motivi
attinenti al servizio e/o per motivi urgenti personali, la telefonata deve essere effettuata in
Ufficio/vicepresidenza su richiesta ed annotata regolarmente su apposito registro chiamate.
17) I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
ARTICOLO 22- ADEMPIMENTI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI
1) I docenti della 1^ ora hanno il dovere di annotare attentamente negli appositi spazi del
registro di classe le assenze, le giustificazioni delle assenze,i ritardi e le uscite anticipate.
2) I docenti della 1^ ora sono tenuti a richiedere ed acquisire giustificazione scritta per
l’assenza; i trasgressori sono annotati sul registro ed è compito degli inss dei gg successivi
reiterare la richiesta. Alla terza richiesta inevasa l’ins interessato all’operazione ne darà
avviso alla presidenza/vicepresidenza.
3) Sono considerati ritardi tutte le entrate in classe, da parte degli alunni, che si registrano dopo
il suono della campanella che preavvisa l’inizio delle lezioni. In caso di ritardo di un allievo,
apporre, per una più attenta e precisa rilevazione dei dati, sull’assenza la lettera “R” .
4) I ritardi entro la prima ora di lezioni sono autorizzati e registrati dall’insegnante.
5) Le uscite anticipate degli alunni devono essere autorizzate dalla vicepresidenza/Presidenza
ed annotate sul registro di classe da parte del docente e custodite dal coordinatore.
6) L’alunno che, senza permesso di uscita, autorizzato dalla vicepresidenza, non rientri dopo la
pausa pranzo, è considerato assente ingiustificato. Il docente deve annotare sul registro che
l’alunno non può essere ammesso in classe il giorno successivo senza la giustificazione della
famiglia.
7) In caso di reiterate e saltuarie assenze e/o di numerosi permessi di entrata fuori orario
( ritardi), il coordinatore di classe convocherà e/o avvertirà telefonicamente la famiglia. Al
protrarsi di tale situazione verranno presi, dal Consiglio di classe, provvedimenti disciplinari
a carico dello studente ( dopo il 5^ ritardo ingiustificato).
8) I docenti, di norma, autorizzeranno gli alunni a recarsi ai servizi non prima delle ore 9:50 ed
uno per volta; il tempo concesso dovrà essere ragionevolmente limitato ed eventualmente si
potrà annotare su apposito registro l’uscita ed il rientro dell’alunno.
9) Il docente della seconda ora è responsabile della gestione dell’intervallo e deve fare uscire i
propri alunni con la massima cautela.
10) Durante l’intervallo i docenti vigileranno attentamente con ilo contributo del collaboratore
scolastico in servizio.
11) I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni incustoditi.
12) Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un
collaboratore scolastico o un collega, affinché vigili sulla classe.
13) E’ fatto divieto di convocare o ricevere i genitori in coincidenza con le ore di lezione o
disponibilità alle supplenze.
14) E’ assolutamente fatto divieto ai docenti richiedere, il giorno successivo ai rientri
pomeridiani ( Tempo Prolungato o pieno /opzionali), compiti scritti/orali assegnati nella
medesima settimana e/o proporre verifiche orali.
15) Di ogni verifica scritta bisogna dare comunicazione agli alunni almeno 1 settimana prima
dell’espletamento, con annotazione sul registro di classe della giornata prevista.
16) Le verifiche devono essere riportate corrette in classe entro le 2 settimane successive.Si fa
obbligo ad ogni docente di far annotare gli esiti degli elaborati e delle verifiche orali sul
diario o modulistica predisposta, perché sia controfirmato da almeno uno dei due genitori i
chi ne fa le veci e garantire così una comunicazione trasparente e tempestiva del rendimento
degli alunni alle famiglie.
TITOLO IV- GLI ALUNNI
ARTICOLO 23-COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
1) Gli alunni devono accedere ai locali scolastici solo al suono della campanella (ad
eccezione di coloro che sono stati autorizzati dal DS) quando inizia la sorveglianza da
parte dei docenti. Al suono della seconda campana hanno inizio le lezioni.
2) Tutte le assenze ed i ritardi, qualunque sia il motivo per cui siano avvenuti, devono
essere giustificati.
3) Gli alunni che, al rientro dopo l’assenza, non giustificano entro il terzo giorno sono
soggetti a sanzioni.
4) Le assenze ed i ritardi non verranno giustificate se portano firme diverse da quelle
depositate dai genitori o chi per essi, sulla prima pagina del libretto.
5) In nessun caso gli alunni possono usare i telefonini personali, né a scuola né durante
esperienze organizzate dalla scuola; in questo ultimo caso saranno gli inss ad autorizzare
eventuali contatti con le famiglie.
6) L’istituto potrà informare, tramite comunicazioni scritte o telefoniche, le famiglie delle
assenze, ritardi, permessi ogni volta che si ritenga opportuno verificarne la
corrispondenza con le giustificazioni relative.
7) Per le assenze dovute a motivi di salute pari o superiori ai cinque giorni consecutivi
( festivi compresi) le giustificazioni devono essere corredate da certificato medico
comprovante l’avvenuta guarigione.
8) In caso di immotivata assenza di massa-viaggi d’istruzione e/o sciopero dei docenti- si
sottolinea la responsabilità di tale atto-gli alunni devono venire accompagnati dalle
famiglie.
9) Le uscite anticipate sono ammesse nei casi eccezionali ed è necessaria la presenza di un
genitore o un suo incaricato, che ne farà richiesta alla Presidenza su apposita
modulistica. In caso di gravi indisposizioni durante le lezioni,per tutti gli alunni sarà
avvertita la famiglia perché provveda tempestivamente ad accompagnare a casa
l’alunno. Se ciò non fosse possibile sarà accompagnato in ambulanza al più vicino
pronto soccorso.
10) In nessun caso è consentito agli alunni di uscire dall’istituto durante l’orario scolastico,
se non per motivi didattici e se accompagnati dal personale incaricato.
11) Nei giorni di rientro pomeridiano valgono le stesse regole.
12) Eventuali sospensioni delle lezioni per riunioni o azioni sindacali del personale
scolastico saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.
13) I genitori all’inizio di ogni anno scolastico dovranno apporre la firma sul libretto
personale.
14) A scuola si richiede un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli
insegnanti, dei compagni e del personale non insegnante, durante l’orario scolastico, sia
all’interno dell’istituto che nei pullman e in qualsiasi altro luogo o momento.
15) E’ bene che gli alunni e le famiglie si orientino per un abbigliamento consono, lontano
dagli eccessi di moda che possono offendere il buon costume;
16) Durante i cambi dell’ora gli alunni devono rimanere in aula.
17) Gli alunni non possono sostare nei corridoi o negli altri spazi durante l’orario di lezione
ed/o intrattenersi con chiunque sena motivo o senza specifica autorizzazione.
18) Gli alunni, sia salendo sul pullman, sia durante il viaggio, sia nello scendere, devono
rispettare le indicazioni dell’insegnante accompagnatore e dell’autista, comunque, non
devono mai scendere prima dell’insegnante.
19) Non si può uscire dalla classe se non in casi eccezionali e previa autorizzazione degli
insegnanti, sia per andare ai servizi, sia per altre incombenze.
20) Si richiede la massima cura di tutto il materiale dell’istituto.
21) Il diario scolastico, destinato ad annotare le lezioni ed i compiti assegnati, è soggetto a
controllo da parte dei docenti, al pari dei quaderni e degli eserciziari.
22) Gli alunni possono portare a scuola soltanto il materiale didattico.
23) I professori hanno facoltà di sequestrare agli alunni quegli oggetti personali ritenuti
inopportuni,pericolosi, o motivo di distrazione/ disturbo; essi verranno consegnati
direttamene ai genitori. Alla fine dell’anno il materiale non ritirato verrà eliminato.
24) In occasione dei viaggi d’istruzione, gli alunni non aderenti sono tenuti a partecipare alle
lezioni, che si svolgeranno regolarmente.
ARTICOLO 24- TRASGRESSIONI
Si individuano come trasgressioni da sanzionare:
1.Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abitudinaria nell’assolvimento dei propri
compiti ed impegni;
2. Atteggiamenti e comportamenti che rechino grave disturbo e pregiudizio al regolare
svolgimento delle lezioni;
3. Mancanza di rispetto e di riguardo per il personale scolastico, dal DS al collaboratore
scolastico;
4. Uso di un linguaggio verbale o gestuale indecoroso e triviale, adozione di modi emaniere
incivili nei rapporti con gli altri;
5. Mancanza di rispetto per i compagni ed uso di atti di aggressività e violenza lesivi
dell’integrità della persona;
6. Azioni ed atti che danneggiano cose e strutture della scuola quali gli ambienti, l’arredo,le
suppellettili, il materiale librario ed informatico, i sussidi scolastici in genere;
7. Danni a persone e a cose, appartenenti al personale scolastico, procurata per colpa o
intenzionalmente dentro la scuola o nelle sue immediate adiacenze e pertinenze;
8. Uso del telefono cellulare durante le attività didattiche, anche al di fuori dell’ambiente
scolastico ( impianti sportivi, visite guidate e viaggi d’istruzione…) se non espressamente
autorizzato dall’insegnante.
A seconda dell’entità e gravità, nonché del ripetersi dell’atto e della mancanza contemplati
nell’elenco, saranno impartite le sanzioni previste dal vigente regolamento.
Per quelle meno gravi, interverrà l’insegnante che avrà rilevato per dir così l’infrazione, poi il DS e
quindi il Consiglio di classe.
ARTICOLO 25- RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE
Le famiglie sono corresponsabili dei comportamenti dei figli e , perciò, saranno informate
puntualmente delle trasgressioni dei figli.
Nel caso in cui i figli abbiano arrecato danno ai beni della scuola, a persone e a terzi- per esempio in
occasione dei viaggi d’istruzione, le famiglie saranno informate e dovranno risarcire i danni
procurati dai figli. Naturalmente, qualora la trasgressione si sia manifestata in condizioni di
regolarità, ovvero di presenza e sotto sorveglianza dei docenti.
ARTICOLO 26- LE SANZIONI
La scala di grado delle sanzioni è la seguente:
SCUOLA PRIMARIA
ARTICOLO 27- ORGANO DI GARANZIA
L’organo di garanzia per l’esame di eventuali ricorsi da parte dei genitori degli alunni avverso le
sanzioni disciplinari inflitte è costituito dal Dirigente scolastico, da due docenti e a un genitore
membro del Consiglio di istituto. Per quanto riguarda i ricorsi contro le sanzioni disciplinari, che
prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, si ammette ricorso all’organo
di garanzia entro 10 gg dall’irrogazione della stessa.
ARTICOLO 28- NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tutti gli alunni, ricevuto l’informativa dettagliata del comportamento da assumere in caso di
emergenza, devono attenervisi scrupolosamente e partecipano attivamente alle simulazioni di
evacuazione nelle rispettive sedi, previste dalla normativa vigente ( DM 81/08 ).
TITOLO V- VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
ARTICOLO 29- PREMESSA
La realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione richiede, in considerazione delle
motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscano la premessa necessaria, una precisa
programmazione didattica e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico. Trattasi di
esperienze di apprendimento e di crescita degli alunni e rientrano tra le attività implementanti
l’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.
ARTICOLO 30- ACCOMPAGNATORI
Gli accompagnatori dei viaggi di istruzione sono individuati, a seguito disponibilità personale tra i
docenti della classe, con preferenza per i docenti delle discipline coinvolte dal programma di
viaggio.
Il numero di accompagnatori si determina in rapporto al n. degli alunni aderenti:
 1/15 per la scuola secondaria di I grado
 1/10 per la scuola dell’infanzia e primaria
 1/ 4 per mobilità all’estero ( Partenariati europei…)
ARTICOLO 31- PARTECIPANTI ALLE USCITE DIDATTICHE E AI VIAGGI DI
ISTRUZIONE
La partecipazione degli alunni alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione è obbligatoria; gli
allievi che non partecipano all’attività sono tenuti a frequentare le lezioni. Non possono essere
organizzati ed autorizzati viaggi di istruzione/esperienze didattiche condotte all’esterno della scuola
che non prevedano la partecipazione di almeno il 40% degli alunni di ogni singola classe; il
parametro va riferito alle due esperienze – Settimana di Sport e di Studio sulla neve e Viaggio
d’istruzione-cumulate.
La partecipazione è riservata agli studenti, ai rispettivi accompagnatori, al DS e , in caso di
necessità, al personale ATA dell’istituto, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Sia gli alunni della scuola dell’infanzia che quelli della scuola primaria e secondaria di I grado
possono effettuare nell’ambito del territorio comunale e nell’arco dell’orario scolastico brevi
escursioni che non comportino l’uso del mezzo di trasporto. A tal fine è necessario che gli inss di
classe/sezione diano comunicazione scritta all’Ufficio di Presidenza e acquisiscano l’autorizzazione
dei genitori. Dell’avvenuta acquisizione di quest’ultima sarà fatta menzione nella comunicazione.
ARTICOLO 32- DURATA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
Premesso che la C.M. n. 291/92 offre chiare e precise disposizioni in merito alle visite guidate e ai
viaggi d’istruzione, si precisano i seguenti punti:
a) Visite guidate –si effettuano nell’arco della giornata (dal mattino alla sera) presso luoghi di
particolare interesse culturale,naturale ed artistico, ecc., nel rispetto della programmazione
didattico-educativa.
Si distinguono dalle visite guidate le escursioni in orario scolastico ( 8:30/13:00) che si realizzano
con gli scuolabus comunali sempre forniti di crono tachigrafico e delle opportune garanzie di
sicurezza. A tal proposito si sceglieranno itinerari che non presentino rischi per gli alunni e si
acquisiranno le garanzie da parte delle ditte autotrasporti.
b) I partecipanti devono essere in possesso di documento di riconoscimento.
c) E’ consentita la partecipazione dei genitori degli alunni disabili, a condizione che non
comporti oneri a carico del bilancio e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività
programmate per gli alunni.
E’ anche opportuna la partecipazione dei collaboratori scolastici disponibili e del personale
di segreteria disponibile. Le spese saranno, per l’aspetto finanziario, a totale carico dei
genitori. Il dirigente scolastico parteciperà alle visite guidate se non impossibilitato.
d) Le esperienze di cui trattasi devono essere deliberate dal Collegio dei docenti, con
indicazione delle finalità educative che le stesse si prefiggono. E’ consentita l’effettuazione
di un viaggio d’istruzione nel corso dell’anno scolastico ( 2 solo per le classi quinte e
massimo 3 per la scuola secondaria di I grado).
e) Ai sensi del punto 4.5 della C.M. 14/10/1992 n. 291 , nessun viaggio può essere effettuato
ove non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole
classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi.
Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di
studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali ecc...,
nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.
f) Per gli alunni delle classi 1^ e 2^ le visite avranno luogo nell’ambito della provincia; per gli
alunni delle classi 3^-4^-5^ gli spostamenti avverranno nell’ambito della regione.
Comunque si potrà sconfinare in province e regioni limitrofe, purché non si superino i 150
km di distanza dal comune di partenza o 220 km per i viaggi sulle regioni limitrofe, per la
scuola secondaria di I grado secondo itinerari stabiliti dall’apposita commissione.
g) Non si effettuano visite guidate nell’ultimo mese di scuola ( e’ consentito, invece, per gli
spostamenti connessi con attività sportive-Progetto ambiente-Giochi della Gioventù).
h) Non si effettuano visite guidate nei giorni prefestivi, per motivi di sicurezza, salvo
l’opportunità di effettuare visite guidate nella giornata del sabato in quanto c’è meno traffico
nelle città.
i) I docenti accompagnatori dichiareranno la propria disponibilità ad assumere l’onere
dell’incarico; è opportuno determinare un rapporto tra il numero dei docenti e gli alunni che
consenta la migliore sorveglianza: 1 a 10 per le classi 1^ e 2^ e per la scuola dell’infanzia, 1
a 12 per le classi 3^-4^e 5^ e 1 a 15 per le classi della scuola secondaria di I grado.
Comunque si potrà giungere sino alla designazione di 3 docenti per classe.
In caso di presenza di allievi con disabilità, occorre prevedere prioritariamente la presenza del
docente di sostegno o, secondariamente, di un’unità di docente aggiunto .
In caso di indisponibilità di partecipazione di un docente già dichiaratosi disponibile, l’incarico
verrà assunto da un altro docente , anche se non appartenente alla classe partecipante ,ma allo
stesso plesso e/o sede. Se ciò non sarà possibile, la visita sarà annullata.
Per la scuola primaria ed infanzia i viaggi di istruzione hanno durata massima di 1 giorno; per la
scuola secondaria di I grado i viaggi hanno preferibilmente durata massima di :
>2 gg classi prime;
> 3 gg classi seconde;
>4 gg classi terze;
>6 gg e 5 notti per la Settimana di Studio e Sport sulla neve.
Eventuali deroghe a quanto previsto in questo articolo saranno decise di volta in volta nell’ambito
del Consiglio d’Istituto.
I partecipanti alle visite guidate devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
In caso di disponbilità di posti, potranno partecipare:
1-i genitori membri del Consiglio d’Istituto;
2- i genitori rappresentanti dei Consigli di classe o di sezione;
3- ai sensi del punto 4.3 della C.M. n. 291/92 la partecipazione dei suddetti genitori degli alunni
potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell’istituto e che
gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.
I docenti accompagnatori , a conclusione delle visite guidate e/o viaggi d’istruzione redigeranno una
relazione informativa evidenziando anche difficoltà incontrate.
ARTICOLO 33 –ORGANIZZAZIONE
Gli itinerari dei viaggi di istruzione sono proposti, per classi parallele, eccezione fatta per la
settimana di Studio e Sport sulla neve, estesa a tutte le classi dal Collegio dei docenti; nelle riunioni
convocate all’inizio dell’anno scolastico ( ottobre) i consigli di classe/interclasse/ intersezione,
nell’ambito della programmazione didattica , completano il Piano con le proposte di visite guidate,
spettacoli teatrali, escursioni, che in corso d’anno, e almeno 30 gg prima, saranno dettagliate.
Le Funzioni Strumentali e/o le Commissioni incaricate provvederanno a:
-
acquisire gli obiettivi connessi dai docenti delle discipline interessate al viaggio;
redigere un progetto complessivo, per classi parallele, completo di obiettivi educativi e
didattici, oltre che di itinerari completi;
-
trasferire i progetti all’Ufficio in modo da consentire di poter , dopo la deliberazione del
Consiglio d’Istituto, richiedere i preventivi ed operare tutte le prenotazioni necessarie;
-
predisporre l’informativa alle famiglie circa l’itinerario generale e l’obbligo di versamento
dell’anticipo, pari al 30% del costo presunto di ogni viaggio.
Acquisiti i preventivi dei viaggi deliberati e gli altri elementi previsti, il Dirigente scolastico
individuerà le agenzie più convenienti per lo svolgimento dei viaggi e provvederà alla conferma
delle prenotazioni. Almeno 15 gg prima della partenza, gli allievi verseranno la quota a saldo ed i
docenti comunicheranno alle famiglie i programmi dettagliati e gli estremi degli alberghi
individuati.
Non potranno in alcun modo essere autorizzati viaggi di istruzione che non presentino i requisiti
stabiliti dal presente regolamento e dalla vigente normativa.
Gli alunni e le rispettive famiglie devono essere preventivamente informati dell’itinerario, dei costi,
della durata e dei mezzi di trasporto usati.
Non potranno essere autorizzate iniziative di cui trattasi non deliberate dagli OO.CC. competenti e
che non siano state richieste formalmente nei termini indicati. Il piano annuale dei viaggi di
istruzione viene reso noto a tutte le componenti scolastiche attraverso l’estratto POF.
L’ufficio non restituisce le quote anticipate, in caso di successiva decisione di non partecipazione,a
meno che non esistano motivi che saranno documentati.
Per la scuola secondaria di I grado qualora possibile, si riterrà opportuno considerare ( per i viaggi
di istruzione) la partenza di massimo n. 2 classi per volta , per una migliore efficienza dell’iniziativa
formativa.
ARTICOLO 34- COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E VIGILANZA DEI DOCENTI
Gli alunni devono essere sotto il controllo dei docenti accompagnatori in ogni momento della
giornata. I docenti, sui quali ricade l’obbligo di vigilanza e la responsabilità previste dall’art. 2048
del c.c. e dall’art. 61 della legge 312/1980, riferiranno al Consiglio di Istituto ogni atteggiamento
irregolare o indisciplinato tenuto dagli alunni, per i provvedimenti del caso. I docenti dovranno
vigilare sul comportamento degli alunni per prevenire ogni tipo di eccesso, per garantire l’integrità
fisica degli studenti, per mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché l’esperienza non perda in
nessun momento il valore educativo e culturale che le si riconosce.
Comportamenti non corretti da parte dei singoli verranno sanzionati a norma del presente
regolamento, dopo un’esatta informazione alle famiglie.
Gli alunni che dovessero essere segnalati saranno esclusi da eventuali successive esperienze
analoghe.
TITOLO VI – CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DEI LOCALI SCOLASTICI
ARTICOLO 35- FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni,
enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.
ARTICOLO 36-CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I localo scolastici sono primariamente destinati ai fini istituzionali e, comunque, a scopi ed attività
rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono , quindi, essere concessi in uso a terzi
esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile
dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività. Possono altresì essere concessi i
locali, per attività organizzate da privati per 1/2/3 gg consecutivi max, dietro compenso statuito in:
 da determinarsi, secondo le norme contrattuali, per le prestazioni dei collaboratori scolastici,
che hanno l’unico compito di vigilanza dell’istituto scolastico in presenza di soggetti terzi.
 Nel caso di utilizzo dei locali in orario di apertura degli Uffici, il compenso è forfettario e
determinato in euro 50,00.
 Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità
rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, utilizzo che non dovrà assolutamente
interferire con le attività didattiche stesse.
ARTICOLO 37- DOVERI DEL CONCESSIONARIO
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione
scolastica i seguenti impegni:
 Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente
c/o l’istituzione scolastica;
 Osservare incondizionatamente l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia;
 Sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte
della stessa istituzione scolastica;
 Assumere la responsabilità di lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni igieniche
idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;
 Lasciare i locali prima delle ore 24:00 della giornata;
 Prendere atto ed accettare che in ogni caso i collaboratori scolastici devono essere presenti
poiché i locali non sono isolabili del resto della scuola ed il sistema di allarme va gestito da
persone deputate a fare ciò.
ARTICOLO 38- RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi
presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. L’istituzione scolastica deve
in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da
parte dei terzi, che dovranno, pertanto, presentare apposita assunzione di responsabilità e a
cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea
misura cautelativa.
ARTICOLO 39- DIVIETI PARTICOLARI
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:
 è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, senza
l’autorizzazione dell’istituzione scolastica;
 qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà
essere segnalato tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;
 l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario
l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
 i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e,al termine dell’uso,
dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare
svolgimento dell’attività didattica della scuola.
ARTICOLO 40- DIVIETI PARTICOLARI
Le richieste di concessione dei locali scolastici dovranno essere inviate per iscritto all’istituzione
scolastica almeno 20 gg prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all’indicazione
del soggetto richiedente ed il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona
responsabile.
Il dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le
norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria
stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della
concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi,
l’assenso di massima.
Il dirigente scolastico richiederà agli utilizzatori la corresponsione del compenso di cui all’art. 37.
Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato
resta comunque acquisito all’istituzione scolastica.
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella
sfera dei compiti istituzionali della scuola, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.
ARTICOLO 41- PROVVEDIMENTO CONCESSORIO
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
-
le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a
titolo di contributo spesa e compenso ai collaboratori scolastici;
il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità
dell’istituzione scolastica e dell’ente locale, proprietario, per l’uso dei locali e al rimborso e
riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
Tale regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10 aprile 2013, resterà in
vigore fino a quando non si terrà opportuno apportarvi modifiche.
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