COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA
Regolamento Calcio
2009 - 10
OPEN calcio a 11
anni di nascita 1994 e precedenti
OPEN calcio a 5
anni di nascita 1994 e precedenti
C.S.I. PADOVA
REGOLAMENTO PROVINCIALE CALCIO A 11 e CALCIO A 5 – INDICE GEN.
PRESENTAZIONE ARTICOLI ATTIVITA' SPORTIVA 2008-2009
INDICE
1
Art n°
Art n°
1
2
PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE CON PIU' SQUADRE PER LA STESSA CATEGORIA
2
Art n°
3
TESSERAMENTO ATLETI FEDERALI
2
Art n°
Art n°
4
5
CATEGORIE - ETA' DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE GARE NELLA STESSA GIORNATA
3
Art n°
6
ARTICOLAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
3
Art n°
Art n°
7
8
PROVVEDIMENTI - TIME OUT- ESPULSIONE TEMPORANEA – SQUALIFICHE
ISCRIZIONI E TASSE
3
Art n°
9
DISPONIBILITA' CAMPO – SPOSTAMENTI DI CAMPO, DATA, ORARIO
5
Art n°
Art n°
10
11
GIUSTIZIA SPORTIVA
PROVVEDIMENTI E AMMENDE
6
Art n°
12
RITARDO PRESENTAZIONE IN CAMPO
6
Art n°
Art n°
13
14
COMUNICATI UFFICIALI C.S.I. – C.D.P.C.
DIREZIONE DELLE GARE
7
Art n°
15
PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIOCO
7
Art n°
Art n°
16
17
COMPETENZE COMMISSIONE DISCIPLINARE PROVINCIALE CALCIO (C.D.P.C.)
OBBLIGHI DELLE SQUADRE
7
Art n°
17
bis OBBLIGHI DELLE SQUADRE E FALLI CUMULATIVI – CALCIO A 5
8
Art n°
Art n°
18
19
ULTERIORI TESSERAMENTI
NUMERAZIONE E COLORE MAGLIE SQUADRE
8
Art n°
20
EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
9
Art n°
Art n°
21
22
GUARDALINEE DI PARTE - FUNZIONI E COMPITI
PRESENTAZIONE DISTINTE GARE
10
Art n°
23
RUOLO DIRIGENTI
10
Art n°
Art n°
Art n°
24
25
26
SCRITTE PUBBLICITARIE - SPONSOR MAGLIE DEI GIOCATORI
MODALITA' SOSTITUZIONI
VISITA MEDICA
10
Art n°
27
INOSSERVANZA VEDI ART. 2 - 3 – 4 – 5 - 7- sub. d) e) - 11-21-23
11
Art n°
Art n°
28
29
RESPONSABILITA' INFORTUNI
CRITERI PER DETERMINARE LE CLASSIFICHE PER LE CATEGORIE
11
Art n°
30
CLASSIFICA MARCATORI
12
Art n°
Art n°
31
32
VALIDITA' NORMATIVE F.I.G.C.
PREMIAZIONI ATTIVITA' ANNUALE
12
Art n°
33
INDICAZIONI ORARI INIZIO DELLE GARE
12
Art n°
Art n°
34
34
FASI FINALI, PLAY-OFF, PLAY-OUT: FORMULA COPPE EUROPEE
Bis – FASI FINALI – CALCIO A 5
12
Art n°
35
MODALITA' GARE DI FINALE
13
Art n°
36
CRITERI COPPA DISCIPLINA
13
TABELLA IMPORTI TASSE ED AMMENDE
14
2
3
5
6
7
8
9
9
10
11
11
12
1
12
PREMESSA: Il Consiglio Provinciale di Padova e la Commissione Tecnica calcio organizza la
fase Provinciale dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 e Calcio a 11: categoria OPEN.
REGOLAMENTO UNIFICATO - CATEGORIE OPEN CALCIO A 5 e CALCIO A 11
Art. 1 – PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare all’attività, con una o più squadre per ogni categoria, le società sportive regolarmente
affiliate al Centro Sportivo Italiano per la stagione sportiva in corso prima delle relative manifestazioni. La
stagione sportiva ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE CON PIU’ SQUADRE PER LA STESSA CATEGORIA
Qualora una società partecipi all’attività con più squadre per la stessa categoria, la stessa è tenuta a
comunicare per iscritto alla C.T.P.C, entro l’inizio dell’attività, l’elenco dei giocatori che compongono la rosa di
ciascuna squadra. Eventuali aggiornamenti andranno segnalati, sempre per iscritto, alla Commissione
Disciplinare Provinciale Calcio prima della disputa della gara anche a mezzo dell’arbitro. Resta inteso che con
la propria prima partita disputata ogni giocatore rimane vincolato (per quella categoria) con la squadra con cui
ha giocato. Non può cioè giocare, per la stessa categoria con alcuna altra squadra.
Art. 3 – TESSERAMENTO CSI - ATLETI FEDERALI
TESSERAMENTO CSI
1
2
3
Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di
tessera va riportato nell'elenco e la tessera va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici
ammessi nel campo di gara.
Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali, mediante
l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei
tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o
dirigente.
Documenti di riconoscimento
1
2
Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare
all'arbitro anche la loro identità.
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità;
passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di
riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso
di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza
o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i
dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di
riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
-
-
attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal
Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una
Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli
ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce
l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello
spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.
TESSERAMENTO ATLETI FEDERALI
1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società
affiliata alla FIGC:
- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell’anno
sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);
- abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di Seconda e
Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli
atleti FIGC anche della Prima categoria;
- abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di calcio a 11
di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la
partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di calcio a
5 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 e 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali”
FIGC di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- non abbiano preso parte, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” dalla
Serie B in su (Serie B e A). E’ altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio
a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per
l’attività maschile.
- Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto di partecipazione all’attività del CSI delle atlete
tesserate alla FIGC.
Per il calcio a 7 o a 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la
semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione
da parte del direttore di gara).
Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei
giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia
possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).
2. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio
a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie
riportate al precedente comma 1.
1
3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive
menzionate:
- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel
CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di
tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria
nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo
quanto riportato al precedente comma 1;
- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno
continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle
Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.
4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di
ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la
partecipazione alle attività del CSI.
5. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di
Giustizia sportiva CSI.
Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l’art. 109
delle Norme dell’Attività Sportiva CSI (per “responsabilità oggettiva” alle Società sportive) nel caso in cui un
giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non
per la medesima Società CSI-FIGC).
Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal
momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso
in cui un tesserato CSI si tessera anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società
CSI-FIGC).
Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.
6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena
validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a
5, fino allo scadere delle stesse.
7. Eventuali ricorsi dovranno essere proposti dalla Società ricorrente secondo quanto stabilito nel vigente
Regolamento di Giustizia Sportiva del C.S.I., allegando comunque la documentazione comprovante la
posizione irregolare dei tesserati, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del presente Regolamento. La posizione
irregolare di giocatori relativamente a quanto sopra, comporta la perdita di tutte le gare, anche di quelle
precedenti all’accertamento, alle quali detti giocatori abbiano preso parte. Se l’illecito viene accertato durante
una fase finale, il provvedimento si limita alla fase finale stessa non coinvolgendo le gare della fase
eliminatoria; se invece l’illecito viene accertato nella semifinale o nella finale, il provvedimento è limitato alla
gara stessa.
2
Per “attività ufficiale” Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti,
dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l’utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno d’età), alla
Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc).
TABELLA RIEPILOGATIVA
NORME PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI FIGC
CALCIO 11
TIPOLOGIA TESSERATI
NORME PER LA PARTECIPAZIONE
Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC per la Possono giocare nel CSI, con la stessa Società con la quale sono
stessa Società sportiva
tesserati alla FIGC, purché:
non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale
nella stagione sportiva in corso;
non abbiano partecipato a gare ufficiali FIGC, nella
stagione sportiva in corso, dalla Promozione in su;
non abbiano preso parte, per il calcio a 11 femminile, nella
stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” FIGC dalla
Serie B in su (Serie B e A);
il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 della
stagione sportiva in corso.
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI
Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché:
11
non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale
nella stagione sportiva in corso;;
non abbiano preso parte a gare ufficiali della FIGC dalla
Prima Categoria in su, nella stagione sportiva in corso;
non abbiano preso parte, per il calcio a 7 e 11 femminile,
nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” dalla Serie
B in su (Serie B e A);
non devono più giocare in Federazione a calcio a 11 a
partire dalla data di tesseramento al CSI
il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 della
stagione sportiva in corso.
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI
Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a 5 Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purchè:
non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale
nella stagione sportiva in corso;;
non abbiano preso parte a “gare ufficiali” di calcio a 5, nella
stagione sportiva in corso, dalla Serie B in su (Serie B e A);
il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 della
stagione sportiva in corso..
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI
3
CALCIO 7
TIPOLOGIA TESSERATI
NORME PER LA PARTECIPAZIONE
Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC per la
stessa Società sportiva
Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a 11 e Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché
il calcio a 5
non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale
nella stagione sportiva in corso;;
abbiano preso parte, nella stagione sportiva in corso, a
“gare ufficiali” di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è
consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche dalla
Prima categoria;
non abbiano preso parte, nella stagione sportiva in corso, a
“gare ufficiali” di calcio a 5 dalla Serie B in su;
non abbiano preso parte, per il calcio a 11 femminile, nella
stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” FIGC dalla
Serie B in su (Serie B e A);
il tesseramento al CSI deve essere effettuato entro il 31.12
della stagione sportiva in corso..
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI
CALCIO 5
TIPOLOGIA TESSERATI
NORME PER LA PARTECIPAZIONE
Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC per la stessa Possono giocare nel CSI, con la stessa Società con la quale
Società sportiva di calcio a 5
sono tesserati alla FIGC, purché
non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale
federale nella stagione sportiva in corso;;
non abbiano preso parte, per il calcio a 5 (maschile e
femminile), nella stagione sportiva in corso, a “gare
ufficiali” dalla Serie B in su (Serie B e A).
il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 della
stagione sportiva in corso.
Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a 5
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI.
Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché
non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale
federale nella stagione sportiva in corso;
non devono avere preso parte nell’anno sportivo in
corso a gare ufficiali di calcio a 5 FIGC dalla Serie B in
su;
non devono più giocare in Federazione a calcio a 5
partire dalla data di tesseramento al CSI;
il tesseramento al CSI deve essere effettuato entro il
31.12 della stagione sportiva in corso.
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI.
Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a 11
Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché
non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale
federale nella stagione sportiva in corso;
non devono avere preso parte nell’anno in corso a gare
ufficiali di calcio a 11 FIGC dalla Promozione in su per
l’attività maschile e dalla Serie B in su per l’attività
femminile;
il tesseramento al CSI deve essere effettuato entro il 31.12
della stagione sportiva in corso.
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI.
Art. 4 – CATEGORIE – ETA’ DI PARTECIPAZIONE
Le categorie sono stabilite annualmente dal Consiglio Provinciale prima dell’inizio dell’anno sportivo e vengono
comunicate tramite notiziario o inserito nel sito C.S.I.
L’attività di ogni categoria sarà organizzata solo se ci sarà un numero sufficiente (minimo 6) di squadre
partecipanti. Salvo diverse “straordinarie” disposizioni, nelle varie categorie non è ammessa la partecipazione
di atleti di età diversa da quella annualmente stabilita (anche se inferiore), salvo specifiche deroghe da parte
della Presidenza, pena la perdita della gara.
Art. 5 – PARTECIPAZIONE GARE NELLA STESSA GIORNATA
Durante lo svolgimento delle manifestazioni è assolutamente vietato agli atleti effettuare due gare nell’arco di
24 ore e comunque una sola gara per giorno, esempio: “gli atleti che disputano una gara al sabato non
possono effettuare una seconda gara alla domenica successiva, indipendentemente dalla categoria.”
Art. 6 – ARTICOLAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI - CAMPIONATI
Le manifestazioni (serie B calcio a 11) o campionati nazionali (Fase Provinciale calcio a 5 e calcio a 11 serie
A) si articoleranno di norma con gare di andata e ritorno. La scelta della formula per ogni manifestazione o
fase di essa ed i relativi calendari e tempi di gara sono comunque di esclusiva competenza della C.T.P.C.
La durata delle gare viene così stabilita:
Categoria Open Calcio a 5: - due tempi da 25 minuti (non effettivi) ciascuno
Categoria Open Calcio a 11: - due tempi da 35 minuti ciascuno
1
Art.
7
–
PROVVEDIMENTI - TIME OUT – ESPULSIONE
SQUALIFIC
SQUALIFICHEVALIDITA’
IFICHEVALIDITA’GIORNATE
HEVALIDITA’GIORNATE DI SQUALIFICA
TEMPORANEA
-
a) RICHIESTA DEL TIME OUT
E’ facoltà di ogni allenatore chiedere due minuti di sospensione per ogni tempo regolamentare di gara (esclusi
i supplementari) per il calcio a 11 e di un minuto per il calcio a 5. La sospensione sarà chiesta all’arbitro a
gioco fermo da parte del capitano della squadra. Il tempo verrà recuperato alla fine della frazione di gara
durante la quale è stata chiesta la sospensione.
b) CARTELLINO AZZURRO – ESPULSIONE TEMPORANEA (vedi regolamento naz.)
1. La seconda ammonizione comminata allo stesso giocatore durante la medesima gara comporterà il suo
allontanamento dal terreno di gioco con cartellino rosso.
2. L’allontanamento temporaneo verrà notificato con un cartellino di colore azzurro ed ha una durata di 8
minuti per la categoria calcio a 11 e di 2 minuti per la categoria calcio a 5 (nella quale è previsto che l’atleta
allontanato temporaneamente rientri comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete).
Viene utilizzato il cartellino azzurro nei seguenti casi:
1) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun avversario tra
sé e la porta (con l’esclusione del portiere) in grado di intervenire;
2) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
3) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere, se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
3. Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si
sommano alle eventuali ammonizioni subite in altre gare precedenti.
4. Nel caso un giocatore subisca un’ammonizione (cartellino giallo) e successivamente gli venga notificato un
cartellino azzurro (o viceversa) si procederà ad un’espulsione diretta (cartellino rosso).
5. Il giocatore espulso a tempo non può essere sostituito durante tutta la durata del provvedimento. Il
giocatore, durante tutta la durata del provvedimento a tempo, dovrà sostare in panchina, salvo diversa
disposizione dell’arbitro (mentre per il calcio a 5, come già precedentemente descritto, può entrare prima del
termine dei due minuti e, più precisamente, immediatamente dopo la segnatura di una rete da parte della
squadra avversaria).
2
c) GIOCATORI ESPULSI
1. Per la categoria calcio a 11, il giocatore espulso non può più prendere parte alla gara. Per la categoria
calcio a 5, il giocatore espulso non può più prendere parte alla gara però può essere sostituito da altro
giocatore della stessa squadra dopo che sono trascorsi due minuti.
2. Numero giocatori durante la gara:
- per il calcio a 5 è possibile inserire in lista fino ad un massimo di 12 giocatori
- per il calcio a 11 è possibile inserire in lista fino ad un massimo di 20 giocatori
3. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara, con uno o più
atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione di espulsione temporanea, l’arbitro rimetterà in gioco il
calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli
necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (7 per il calcio a 11 e 3 per il
calcio a 5) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
4. In caso una squadra stia giocando con il numero minimo di giocatori (7 per il calcio a 11 e 3 per
il calcio a 5): se un suo calciatore commette un’infrazione da sanzionarsi con l’espulsione temporanea, l’arbitro
estrarrà i cartellini giallo e azzurro incrociati per il calcio a 5 mentre solo il cartellino blu per il calcio a 11 e li
notificherà all’atleta interessato. In questo caso l’espulsione temporanea viene comminata all’atleta e segnata
nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco. L’eventuale errato
conteggio sulla durata del provvedimento non costituisce errore tecnico.
5. Se, al termine di ogni frazione di gara, ci sono dei giocatori che non hanno ancora scontato completamente
la sospensione temporanea della durata di 8 minuti per il calcio a 11 e la sospensione di 2 minuti per il calcio a
5 questi dovranno scontare il rimanente tempo nella successiva frazione di gioco; sarà cura dell’arbitro
precisare, su richiesta del capitano, quanto tempo rimanga da scontare. Tutte le sospensioni temporanee sono
comunque esaurite al termine della gara.
6. Nell’occasione di gare nelle quali si deve stabilire un vincitore al termine dei tempi regolamentari o dei due
tempi supplementari, nel caso in cui un giocatore debba ancora scontare parte del tempo, non potrà battere gli
eventuali calci di rigore.
7. Nel conteggio del tempo per eventuali recuperi l’arbitro, a proprio giudizio, terrà conto di possibili perdite di
tempo volontarie (qualora vengano tentate dalla squadra con giocatori allontanati a tempo) e di eventuali
ulteriori interruzioni, in base a quanto previsto dal Regolamento Gioco Calcio per eventuali recuperi.
3
d) SQUALIFICA PER 4^AMMONIZIONE
OPEN CALCIO A 11
- Al giocatore che raggiunge il numero di 4 ammonizioni, senza limiti di tempo nel corso della stagione
sportiva, viene comminata la squalifica automatica per una giornata effettiva di gara. Pertanto, per il giocatore
che si trova in terza ammonizione (pubblicata sul comunicato ufficiale), alla notifica di una ulteriore
ammonizione da parte dell’arbitro, scatta automaticamente la squalifica di una giornata effettiva di gara che
dovrà essere scontata nella prima gara successiva a quella in cui gli è stata comminata la quarta
ammonizione, salvo diversa comunicazione ufficiale da parte della C.T.P.C.
OPEN CALCIO A 5
- Al giocatore che raggiunge il numero di 3 ammonizioni, senza limiti di tempo nel corso della stagione
sportiva, viene comminata la squalifica automatica per una giornata effettiva di gara. Pertanto, per il giocatore
che si trova in seconda ammonizione (pubblicata sul comunicato ufficiale), alla notifica di una ulteriore
ammonizione da parte dell’arbitro, scatta automaticamente la squalifica di una giornata effettiva di gara che
dovrà essere scontata nella prima gara successiva a quella in cui gli è stata comminata la terza ammonizione,
salvo diversa comunicazione ufficiale da parte della C.T.P.C.
e) SQUALIFICA PER ESPULSIONE
Al giocatore allontanato dal terreno di gioco per espulsione definitiva (notificata con cartellino rosso) viene
comminata la squalifica automatica per una giornata effettiva di gara (salvo diversi provvedimenti adottati dalla
C.T.P.C.). Tale giornata di squalifica (o la 1°giornata di una squalifica di entità superiore) dovrà essere
scontata nella prima gara successiva a quella in cui il giocatore ha subito il provvedimento di espulsione.
Parimenti il dirigente allontanato dal terreno di gioco dovrà scontare una giornata di inibizione nella prima gara
successiva, anche di categoria diversa.
f) VALIDITA’ GIORNATE DI SQUALIFICA
Le giornate di squalifica s’intendono regolarmente scontate qualora la gara sia stata disputata completamente
o qualora la gara produca un effetto ai fini della classifica, salvo il caso di tesserati appartenenti alla squadra
che non si presenta per la disputa della gara.
Per gli atleti tesserati che si trovano a svolgere mansioni di dirigenti o di guardalinee, si precisa che eventuali
provvedimenti disciplinari sono presi verso le persone. Pertanto atleti squalificati non potranno svolgere
mansioni di dirigenti o guardalinee fino al termine della squalifica e atleti-dirigenti inibiti non potranno svolgere
attività di giocatore finché non sarà trascorso il periodo di inibizione.
4
g) INOSSERVANZA PROVVEDIMENTI
L’inosservanza delle sanzioni previste dai precedenti punti comporta i seguenti ulteriori provvedimenti (Salvo
altre sanzioni o provvedimenti specifici da parte dell’Organo Tecnico Provinciale)
- per le società: perdita della gara per 0 – 3 per il calcio a 11 e 0 – 6 per il calcio a 5
- ed ammenda da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 a carico della società;
- ulteriore squalifica o inibizione di una giornata
- per il giocatore o dirigente interessati;
- inibizione per 2 giornate per il dirigente accompagnatore responsabile.
Art. 8 – ISCRIZIONI , TASSE e AMMENDE
1. Le iscrizioni vanno fatte esclusivamente presso la Segreteria Provinciale del C.S.I. (non saranno accettate
iscrizioni per telefono o incomplete) e dovranno essere accompagnate da:
a) modulo informativo compilato integralmente;
b) quota di iscrizione, secondo gli importi indicati con apposita circolare;
c) deposito cauzionale, secondo gli importi indicati con apposita circolare;
2. Il deposito cauzionale non è destinato a coprire gli importi delle ammende comminate dalla C.T.P.C., salvo
che a fine attività e sarà restituito al netto di eventuali altre pendenze (esempio: tasse gara per semifinali e
finali).
3. Le ammende e tasse spostamento gara devono essere versate entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Art. 9 – DISPONIBILITA’ CAMPO – SPOSTAMENTI CAMPO E ORARIO – CAMPI COMUNALI
1. Le squadre partecipanti all’attività dovranno avere a loro disposizione un campo di gioco da calcio
regolamentare o ritenuto tale dalla C.T.P.C.
2. Le gare verranno disputate preferibilmente nelle giornate di SABATO POMERIGGIO e di DOMENICA
MATTINA per la categoria calcio a 11 e tassativamente nelle serate dal LUNEDI’ al VENERDI’ per il calcio a 5
(con orari di inizio gara dalle 20.30 alle 22.00). Deroghe a tale indicazione (calcio a 11) verranno concesse
auspicando la collaborazione, da parte delle società in deroga, a trovare un accordo verso le società che
avessero difficoltà a disputare le gare programmate il lunedì e il venerdì. In mancanza di tale accordo, le gare
verranno disputate nei giorni ed orari definiti dalla C.T.P.C.
3. Si fa obbligo a tutte le società che abbiano più squadre iscritte ai campionati C.S.I., oppure iscritte a tornei
Federali o di altri Enti di Promozione sportiva, di comunicare dette iscrizioni tramite scheda informativa
(allegando calendari della/e squadre che utilizzano lo stesso campo nello stesso orario) all’atto dell’iscrizione
della squadra, in modo da consentire di tenerne conto nella compilazione dei calendari.
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4. Le eventuali domande di spostamento di DATA, ORARIO o CAMPO dovranno essere presentate per iscritto
alla C.T.P.C esclusivamente attraverso la Segreteria del C.S.I. via fax o posta elettronica per mezzo degli
appositi moduli.
Il termine massimo per la presentazione di domande di spostamento è quello del secondo lunedì precedente
la gara, e comunque entro 14 giorni prima della gara, in orario settimanale di Segreteria. Eventuali richieste di
spostamento presentate oltre tale termine potranno essere prese in considerazione solo in casi eccezionali. In
tal caso però non è garantita la presenza dell’arbitro ufficiale.
Le richieste di spostamento definitivo dell’orario o del terreno di gioco per le gare in casa rispetto a quelli
comunicati all’inizio dell’attività andranno normalmente in vigore non prima del 14° giorno successivo alla data
di accoglimento della richiesta.
5. Per la variazione di data è necessario il consenso della squadra avversaria.
6. La tassa relativa alle richieste di variazioni nei termini ed oltre i termini previsti viene annualmente
determinata dal Consiglio Provinciale del CSI e deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta
o comunque entro i termini comunicati.
7. Tutte le richieste non presentate con le modalità sopradescritte non saranno per nessun motivo prese in
considerazione. Non sono comunque consentiti rinvii ad altre giornate di calendario di gare già programmate.
8. Si ricorda alle società che utilizzano i campi comunali che la richiesta per l’uso dei medesimi deve essere
fatta direttamente dalla società interessata presso il competente ufficio dell’Assessorato allo Sport al quale
vanno presentati i calendari delle singole fasi (andata e ritorno) dei campionati e tornei.
Le richieste, anche per le concessioni per gli allenamenti, vanno fatte solo per iscritto.
9. Si raccomanda altresì di attenersi scrupolosamente agli orari fissati per l’inizio delle gare.
Art. 10 – GIUSTIZIA SPORTIVA (vedi sito internet www.csi-net.it “Sport in regola”
Regolamenti nazionali dell’attività sportiva)
Tutte le procedure per la Giustizia Sportiva sono state emanate dal Consiglio Nazionale del C.S.I. e sono in
vigore per ogni anno sportivo ufficiale in un regolamento a parte (salvo modifiche o aggiornamenti nazionali).
In caso di reclamo su giocatori tesserati con la federazione, si fa obbligo alla società reclamante di precisare la
società di appartenenza del giocatore, categoria e data di effettuazione della gara cui il giocatore ha preso
parte e comunque di produrre ogni documentazione comprovante la posizione irregolare dei tesserati.
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Art. 11 - PROVVEDIMENTI E AMMENDE
La squadra che:
1. Rinuncia alla gara senza preavviso: subisce la perdita della gara medesima per 0 – 3 per il calcio a 11 e per
0 – 6 per il calcio a 5; viene inoltre penalizzata di un 1 punto in classifica e multata;
2. Rinuncia per tre volte senza preavviso, anche non consecutivamente, viene automaticamente esclusa dalla
manifestazione.
Tutto il deposito versato verrà incamerato e tutte le partite disputate verranno annullate; tuttavia qualora la
terza rinuncia senza preavviso cada nelle ultime tre gare di una fase di qualificazione, alla squadra non sarà
applicata l'esclusione dalla manifestazione, ma subirà la sanzione della perdita della gara per le gare ancora
da disputare;
3. Non si presenta schierata in campo per l'inizio della partita entro il tempo di attesa (vedere punto 4)
dall'orario fissato: subisce la perdita della gara per 0 – 3 e per 0 – 6 per il calcio a 5 e viene multata; si fa
presente che il tempo di attesa potrà essere ridotto da parte della C.T.P.C. in casi particolari di concomitanza
con altre gare delle quali dovrà essere dato avviso alle società interessate;
4. Tempo di attesa per l’inizio della gara: 30 minuti per la categoria calcio a 11 e 10 minuti per la categoria
calcio a 5;
5. Si ritira a gara già iniziata: subisce le stesse sanzioni di cui al punto 1) salvo ulteriori provvedimenti
deliberati di volta in volta dalla C.T.P.C.;
6. Rinuncia alla gara con preavviso (che deve essere comunicato entro 48 ore dalla disputa della gara):
subisce la perdita della gara medesima per 0 – 3 per il calcio a 11 e per 0 – 6 per il calcio a 5 senza ulteriori
provvedimenti tecnici (punto di penalizzazione). La multa verrà calcolata al 50%.
7. Non si presenta ad una delle due gare ad eliminazione diretta o fasi finali (andata e ritorno degli ottavi,
quarti, semifinali e finale): verrà automaticamente esclusa dalla fase stessa.
Art. 12 - RITARDO DI PRESENTAZIONE IN CAMPO
La squadra che si presenta in ritardo per l'inizio della gara viene multata. L'ammontare della multa verrà fissato
annualmente dalla Presidenza Provinciale e potrà subire aggravamenti in caso di recidiva o di ritardi molto
gravi.
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Art. 13 - COMUNICATI
COMUNICATI UFFICIALI
1. Il comunicato settimanale inserito nel sito www.csipadova.it rappresenta il comunicato via Internet di facile
consultazione e non l'unico mezzo ufficiale di comunicazione ed informazione da parte della C.T.P.C. nei
riguardi delle società.
Pertanto ogni società è tenuta, nel caso di disguidi telematici/postali, ad informarsi presso la Segreteria del
C.S.I. di eventuali notizie che la possano riguardarla.
Non è ritenuta circostanza esimente a favore della società il ritardato arrivo, anche se comprovato, ed
accertato, del notiziario.
2. In casi di particolare urgenza le comunicazioni potranno essere anticipate alle società a mezzo e-mail,
telefax o altro mezzo ritenuto idoneo.
3. I provvedimenti disciplinari avranno effetto immediato.
Art. 14 - DIREZIONE DELLE GARE
1. Tutte le gare saranno dirette da arbitri del C.
C.S.I. o comunque qualificati, o da dirigenti abilitati allo scopo
designato. Si fa riserva di inviare, qualora lo si ritenesse necessario o in particolari fasi finali della
manifestazione o di campionato, la terna ufficiale (per la categoria calcio a 11) o il doppio arbitro (per la
categoria calcio a 5)
2. Nel caso di mancato arrivo dell’arbitro designato, entro i 15 minuti dall'orario ufficiale di inizio della gara
(calcio a 11 e calcio a 5), le società sono tenute a contattare il responsabile di categoria con le modalità
indicate nel comunicato settimanale. Qualora il referente non fosse reperibile e dopo una attesa di almeno 30
minuti per il calcio a 11 e di 10 minuti per il calcio a 5, in presenza di un accordo tra le due società perché la
gara si disputi comunque e venga arbitrata da un tesserato C.S.I. la C.T.P.C. riterrà valida la gara che verrà
quindi omologata. Viceversa, in mancanza di tale accordo, la gara verrà recuperata.
3. Il rapporto arbitrale, pur rappresentando fonte privilegiata di prova, non rappresenta esclusivo strumento di
accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti per l’organo giudicante il quale potrà proporre
ogni indagine ritenuta utile ai fini della giustizia sportiva.
Art. 15 - PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIOCO
1. Sul terreno di gioco saranno ammessi tutti i giocatori e dirigenti elencati nella lista consegnata in doppia
copia all'arbitro prima dell'inizio della gara.
2. I giocatori ritardatari potranno comunque partecipare in qualsiasi momento alla gara, purché iscritti nella
lista consegnata all’arbitro prima dell’inizio della gara stessa, e previo riconoscimento da parte dell'arbitro, a
gioco fermo.
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3. Oltre ai giocatori, sono ammessi sul campo di gioco soltanto i dirigenti e allenatori elencati nella lista
consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.
4. Eventuali richieste particolari (medico, fotografo, ecc.) dovranno essere presentate all'arbitro, anche
verbalmente, prima dell'inizio della gara. Ovviamente tutte le persone ammesse sul campo di gioco sono
soggette alla disciplina sportiva.
Art. 16 - COMPETENZA SPECIFICA DELLA C.T.P.C.
C.T.P.C. e C.D.
1. Sono di competenza della C.T.P.C:
- l'omologazione dei terreni di gioco che devono essere adeguati ai requisiti indicati dal regolamento, salvo
particolari deroghe concesse dalla C.T.P.C. e omologati ogni anno per tutte le squadre partecipanti alle
manifestazioni di ogni categoria, al fine di constatare periodicamente l’adeguatezza e conformità delle strutture
alla manifestazione o campionato.
Si ricorda a tutte le società di nuova iscrizione che il campo di gioco deve essere omologato dalla C.T.P.C.
prima dell’inizio dell’attività. Si invitano pertanto le società interessate a prendere contatti con la C.T.P.C.
medesima per concordare le modalità dell’omologazione, telefonando alla Segreteria del C.S.I.
SONO DI COMPETENZA DELLA C.D.
- L'invio degli Osservatori di Presidenza con mansioni di Commissari di Campo: a tale riguardo si fa presente
alla società che all’inizio o durante la gara possono presentarsi sul terreno di gioco degli osservatori incaricati
dalla Presidenza del C.S.I., i quali hanno diritto di accedere al terreno di gioco ed agli spogliatoi dell’arbitro.
Per ragioni facilmente comprensibili, dirigenti e giocatori evitino di chiedere pareri o giudizi sull’andamento
della gara o sull’arbitraggio all’osservatore eventualmente presente.
- Ogni altro compito straordinario affidato di volta in volta dalla Presidenza Provinciale.
- L'adozione dei provvedimenti disciplinari di 1° grado; l'accettazione dei reclami direttamente attinenti la gara
e comunque non relativi ai provvedimenti della gara medesima;
3. La C.T.P.C. è a disposizione delle società nella serata di martedì, esclusivamente dalle ore 18,00 alle ore
21.00, previa telefonata al Responsabile della Commissione.
Art. 17 - OBBLIGHI DELLE SQUADRE
1. Le squadre ospitanti sono tenute all'approntamento idoneo del campo di gioco, fornendo anche i palloni
necessari per condurre a termine la gara.
2. L'obbligo sussiste anche se la squadra usufruisce di campo comunale, o di campo privato.
3. Le reti delle porte sono obbligatorie per tutte le categorie del calcio.
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4. Le società ospitanti devono tenere a disposizione dei guardalinee la bandierina formata da un drappo
preferibilmente di colore giallo di cm 45x45 fissato su un’asta di cm 75. I colori saranno: giallo per una
bandierina e quadroni giallo e rosso per l’altra.
5. Le bandierine di calcio d’angolo devono essere di colore giallo e devono misurare cm45x45 devono essere
poste all’estremità superiore di un’asta di altezza non inferiore a cm 150; l’estremità dell’asta non deve essere
appuntita.
6. Per quanto riguarda la segnatura del terreno di gioco da calcio si ricorda che le linee devono essere
tracciate, pena la perdita della gara per 0 – 3, esclusivamente con gesso o con altro materiale idoneo e non
pericoloso o tossico.
7. In caso di neve il terreno può essere segnato con polvere di carbone o altro materiale visibile; in caso di
pioggia, se necessario, con segatura. Si rammenta che quanto sopra esposto relativamente alla segnatura del
campo è previsto dalla Regola 1-paragrafo 4-delle decisioni ufficiali della F.I.G.C.
Art. 17 bis - OBBLIGHI DELLE SQUADRE e FALLI CUMULATIVI – OPEN CALCIO A 5
1. Il compito dell’attribuzione dei falli cumulativi ed il relativo conteggio spettano esclusivamente all’arbitro
dell’incontro a suo insindacabile giudizio. Lo stesso, per evidenziare la situazione falli di ciascuna squadra, si
avvarrà di tabelle numerate dal n. 1 al n. 6 (con i numeri rossi per la squadra di casa e neri per la squadra
ospite). Tali tabelle verranno affidate alla squadra di casa che provvederà a mezzo di un suo tesserato,
presente in panchina a qualsiasi titolo, a tenere aggiornato e ben visibile il numero di falli cumulativi,
attribuendoli a ciascuna squadra che ha commesso il fallo, su indicazione dell’arbitro.
2. I falli cumulativi non raggiunti nel secondo tempo regolamentare nelle gare di finale, si sommeranno ai falli
cumulativi commessi durante i due tempi supplementari previsti.
3. Il tesserato incaricato delle mansioni sopra esposte potrà essere sostituito più volte nel corso della gara;
cesserà comunque l’incarico al raggiungimento del sesto fallo cumulativo da parte di entrambe le squadre in
ciascuno dei due tempi. Il mancato adempimento (parziale o assoluto) di tale compito da parte della società
ospitante verrà segnalato dall’arbitro sul referto di gara per i provvedimenti di competenza della C.T.P.C. La
sanzione per l’infrazione sopra specificata è determinata in un’ammenda a carico della società inadempiente.
Art. 18 - ULTERIORI
ULTERIORI TESSERAMENTI
1. Le società che intendessero tesserare nuovi atleti, a manifestazione in corso, dovranno presentare alla
Segreteria del C.S.I. i documenti relativi alla vidimazione prima dell'inizio della gara, secondo gli orari della
Segreteria, termine entro il 28/29 febbraio (art. 15 del Regolamento Generale dei Campionati Nazionali) ciò
salvo quanto previsto dall’art. 3 del presente Regolamento.
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2. Inoltre le Società possono integrare l’organico tesserando altri 3 atleti per il calcio a 11 e di 2 atleti per il
calcio a 5 entro il 20 maggio dell’annata in corso
3. In mancanza di regolare cartellino il giocatore non potrà partecipare alla gara (salvo particolari
autorizzazioni da parte dell’organo competente).
Art. 19 - NUMERAZIONE E COLORE MAGLIE
1. Tutti i giocatori dovranno indossare una maglia dello stesso colore, escluso il portiere che dovrà indossare
una maglia di colore diverso. Le maglie devono essere contrassegnate da numero diverso l'una dall'altra,
preferibilmente dal numero 1 al numero 20 (per il calcio a 11) e dal numero 1 al numero 12 (per il calcio a 5),
numero che dovrà corrispondere al cognome e nome del giocatore elencato in lista.
2. La partecipazione alla gara di un solo giocatore sprovvisto di numero sulla maglia non comporta
provvedimento disciplinare. Al contrario, la presenza di più giocatori sprovvisti di numero comporterà solo
provvedimento disciplinare e non tecnico.
3. Nel caso di colore uguale delle maglie tra le due squadre presenti sul terreno di gioco, si precisa che la
squadra di casa, su richiesta dell’arbitro, è tenuta alla sostituzione della propria maglia.
4. Nelle liste da presentare all’arbitro prima della gara dovrà essere indicato nell’apposito spazio indicato nella
lista il colore della maglia con la quale si prende parte al gioco.
L’ inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di provvedimento disciplinare.
Art. 20 - EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
1. L'equipaggiamento obbligatorio di un calciatore è costituito da maglia, calzoncini, parastinchi calzettoni e
scarpe.
2. Non potrà essere ammesso alla gara il giocatore sprovvisto di un qualsiasi elemento indicato all’Art.1.
3. Eventuali cosciali o scaldamuscoli devono essere dello stesso colore di quello dominante dei calzoncini.
L’ inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di provvedimento disciplinare.
Art. 21 – ASSISTENTI DI PARTE – FUNZIONI
1) Le funzioni di assistente di parte dovranno essere esercitate soltanto da persone tesserate C.S.I. (dirigenti o
atleti) appartenenti ognuno ad una delle due società che si affrontano sul terreno di gioco nella gara in
calendario.
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2. Si precisa che se l’assistente di parte che durante la gara si infortunasse, o dovesse essere allontanato
dall'arbitro o si allontanasse di sua spontanea volontà dal terreno di gioco, potrà essere sostituito:
a) da un altro dirigente in lista;
b) da un tesserato C.S.I. non presente in lista ma appartenente alla medesima società;
c) da un giocatore messo a disposizione dal capitano della squadra alla quale appartiene;
3. Un giocatore che all'inizio o durante la gara funge da assistente di parte può successivamente abbandonare
tale funzione per partecipare al gioco durante quella gara. (*)
4. Un giocatore sostituito può fungere da assistente di parte. (*)
(*) in contrasto da quanto stabilito dall’Art. 10 delle Disposizioni Regolamentari al punto 2.
5. Il compito affidato all’assistente di parte è unicamente quello di segnalare all'arbitro quando il pallone nella
sua sfericità è interamente uscito dalle linee laterali. L'eventuale indicazione della direzione della rimessa in
gioco non è vincolante per l'arbitro.
6. Gli assistenti di parte:
a) dovranno mantenere verso chiunque un comportamento corretto e coerente con l'incarico assunto;
b) non potranno per nessun motivo entrare nel terreno di gioco, salvo su autorizzazione preventiva da parte
dell'arbitro; questo vale anche per tutti i tesserati presenti in panchina;
c) non potranno mai abbandonare il recinto di gioco o comunque trascurare i compiti loro affidati (salvo che
siano stati autorizzati, allontanati dall’arbitro per intemperanze o per condotta non regolamentare o per
infortunio);
d) dovranno indossare, durante la gara, almeno la giacca della tuta sociale. In particolari occasioni è ammesso
l'uso di altro indumento idoneo a consentire l'immediata individuazione. La mancata osservanza di questo
punto comporta provvedimento disciplinare a carico della società.
7. Si richiamano tutte le società interessate all’osservanza delle disposizioni che regolano le funzioni
dell’assistente di parte; in particolare, partecipando direttamente al gioco, egli deve tenere un comportamento
estremamente corretto, evitando di incitare o comunque di parlare con dirigenti, giocatori e pubblico.
8. Non si può tollerare che l’assistente di parte e tutti i componenti della lista o in panchina, durante il gioco,
fumino.
9. L’obbligo di fornire un assistente di parte compete ad ognuna delle due squadre (per la categoria calcio a
11) e alla squadra di casa (per la categoria calcio a 5)
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Art. 22 - DISTINTA GARE
1. Ogni società è tenuta a compilare in modo chiaro e leggibile (possibilmente a macchina o in stampatello) in
duplice copia, la distinta dei giocatori partecipanti alla gara come da modello approvato dal C.S.I. (reperibile
sul sito internet). In corrispondenza del nominativo di ciascun giocatore dovrà risultare il numero di tessera e la
data di nascita completa (giorno, mese, anno). Qualora i numeri sulle maglie non fossero progressivi (1 – 20
per il calcio a 11 e 1 – 12 per il calcio a 5), i primi a scendere in campo dovranno essere evidenziate sull’
apposita colonna con asterisco o altro segno similare.
2. Le distinte debitamente compilate in modo chiaro e possibilmente senza correzioni dovranno essere
consegnate (unitamente alle tessere degli atleti) all'arbitro almeno 15 minuti
minuti prima dell'inizio della gara. Il
Dirigente Responsabile e il Capitano, dovranno apporre la firma in presenza dell’arbitro dopo l’identificazione
degli atleti. La non osservanza del presente articolo comporterà una ammenda.
Art. 23 – DIRIGENTI
1. Si precisa l'obbligatorietà che almeno un dirigente accompagnatore per ogni squadra sia presente in campo
per tutta l'effettuazione della gara, salvo il caso di provvedimento disciplinare o di esplicita deroga da parte
dell'arbitro o su espressa richiesta dell'interessato.
2. È Dirigente accompagnatore di società sportiva colui il quale è in possesso di regolare tessera di
riconoscimento di SOCIO (non atleta) vidimata dalla Segreteria Provinciale del C.S.I. per l’anno sportivo in
corso.
3. La sola presenza del nome e cognome negli elenchi presentati alla Segreteria all’atto dell’iscrizione, non
seguita da regolare tesseramento, non costituisce requisito valido al fine dell’espletamento degli incarichi,
previsti dal Regolamento, nel corso delle gare (dirigente, accompagnatore – addetto assistenza all’arbitro –
allenatore – guardalinee).
4. Si ricorda a tutte le società che le persone ammesse sul terreno di gioco sono esclusivamente quelle
inserite nelle liste consegnate all'arbitro prima dell'inizio della gara (vedi art.15 del presente Regolamento).
5. Possono svolgere il ruolo di allenatore i tecnici regolarmente abilitati nei corsi del C.S.I .ed in possesso della
tessera associativa con l'indicazione del relativo tesserino di qualifica.
In mancanza di tali dati le voci “Allenatore” e “Vice Allenatore” dovranno restare inutilizzate.
6. Le funzioni di dirigente potranno essere esercitate anche da soci atleti della medesima categoria che non
potranno però prender parte alla gara stessa. In mancanza di un dirigente accompagnatore ufficiale tale
funzione potrà essere svolta dal capitano.
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Art. 24 - SCRITTE PUBBLICITARIE SULLE MAGLIE DEI GIOCATORI
Si rammenta che durante le gare è consentito ai giocatori portare sulle maglie scritte pubblicitarie, per le quali
è sufficiente dare comunicazione alla C.D.P.C. all'atto dell'iscrizione o successivamente.
Art.
Art. 25 – SOSTITUZIONI
1. I calciatori ritardatari (anche se non presenti in elenco) fino a raggiungere il numero di 11 (per il calcio a 11)
o il numero di 5 (per il calcio a cinque) hanno diritto a prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara,
previa identificazione a gioco fermo e con l’assenso dell’arbitro,
2. I calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara,
purché già iscritti nell’elenco prima della stessa, previa identificazione a gioco fermo da parte dell’arbitro.
3. Il numero massimo di sostituzioni possibili è limitato a 5 (cinque), indipendentemente dal ruolo che
ricoprono i giocatori da sostituire per la categoria calcio a 11. Per la categoria calcio a 5 possono essere
effettuati cambi “volanti” in numero illimitato i quali devono avvenire nella zona riservata. Fa eccezione la
sostituzione del portiere che può avvenire soltanto durante una interruzione di gioco e può essere ripetuta.
4. I giocatori espulsi non possono essere sostituiti e devono abbandonare immediatamente il terreno di gioco.
Per il calcio a 5 vedere art. 7, caso c)
5. I giocatori sostituiti possono restare in panchina purché indossino la tuta o indumento di diverso colore e
sono soggetti ad eventuali provvedimenti disciplinari.
6. la sostituzione dovrà essere effettuata a gioco fermo (per la categoria calcio a 11) con segnalazione a
mezzo tabelle numerate da parte della panchina sia per indicare i giocatori da sostituire sia per indicare quelli
di riserva che entrano in campo. L’inosservanza dei punti 5 e 6 comporterà solo il provvedimento relativo.
7. Nella sostituzione dei giocatori in campo con quelli di riserva si deve procedere nel seguente modo: prima
esce il giocatore in campo, poi entra il giocatore che lo sostituisce. Ambedue devono far rilevare chiaramente
all’arbitro il numero di maglia. La sostituzione deve essere notificata all’arbitro mediante l’uso di tabelle
numerate con le quali andrà indicato prima il numero del giocatore sostituito e poi il numero del giocatore che
dovrà prenderne il posto. La mancanza dell’uso di dette tabelle comporterà provvedimento disciplinare a
carico della squadra.
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Art. 26 - VISITA MEDICA
Tutti i giocatori dovranno essere in possesso dell’idoneità sanitaria prevista dall’art. 15 delle Norme per
l’Attività Sportiva. Il documento attestante tale idoneità dovrà essere conservato dalle società interessate.
Art. 27 - INOSSERV
INOSSERVANZA ART. 2 - 3 - 4 - 55- 7 sub d) e)
e) - 17 - 21 - 23
L'inosservanza dei predetti articoli del presente REGOLAMENTO non costituisce errore tecnico dell’arbitro
bensì sarà considerata responsabilità da parte della Società e comporterà la perdita della gara per 0 – 3 per il
calcio a 11 e per 0 – 6 per il calcio a 5.
5.
Art. 28 - RESPONSABILITA' INFORTUNI
Il Comitato Provinciale del C.S.I. e la C.T.P.C. declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od
infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalle convenzioni
assicurative per i tesserati e quanto disposto dal contratto assicurativo stipulato dal Consiglio Nazionale del
CSI per danni provocati dai propri tesserati a terzi.
Art. 29 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE PER OGNI CATEGORIA
1. Ai fini della determinazione di ogni classifica, verranno attribuiti:
3 punti in caso di vittoria;
1 punto in caso di pareggio;
0 punti per la sconfitta.
2. Al termine di ogni fase dei Campionati e Tornei per ogni categoria, le posizioni di parità di punteggio fra due
o più squadre verranno risolte con i criteri sotto elencati applicati nell’ordine e progressivamente fintantoché
perdura la posizione di parità, fino alla determinazione di una precisa posizione di classifica per ogni squadra.
Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
1) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
2) differenza reti nella classifica avulsa;
3) maggior numeri di reti segnate nella classifica avulsa;
4) minor numero di punti disciplina (art. 36 del R.U.);
5) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
6) differenza reti nell’intera manifestazione;
7) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
3. Permanendo ancora la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.
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ART. 30 – CLASSIFICA MARCATORI
1. Il Coordinamento tecnico provinciale ha indetto l’applicazione della Classifica Marcatori per le categorie
Open Calcio a 11 serie A e serie B (distinte), OPEN calcio a 5
2. La Classifica Marcatori verrà compilata settimanalmente dalla C.T.P.C. sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli arbitri tramite il referto, riguarderà le gare di campionato e si concluderà con l’ultima gara
precedente i play-off, i play-out o comunque la fase ad eliminazione diretta.
3. Eventuali disguidi sul numero dei marcatori devono essere notificati all’arbitro al momento della consegna
del rapportino gara. In mancanza di tale chiarimento la C.T.P.C. riterrà valido quanto riportato sul medesimo
rapportino.
Art.
Art. 31 - VALIDITA' NORME F.I.G.C.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono lo Statuto ed il Regolamento Organico del
C.S.I. ed i Regolamenti Nazionali dell’attività Sportiva CSI “SPORT IN REGOLA“ e, per quanto non in
contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere associativo stabilite dal Consiglio
Provinciale, i Regolamenti della F.I.G.C. (Carte Federali e Gioco Calcio).
Art. 32 - PREMIAZIONI
Le squadre vincitrici e gli atleti saranno premiati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Provinciale del
C.S.I. e successivamente comunicate.
Art. 33 – ORARIO DI INIZIO GARE
L’orario di inizio delle gare dovrà essere proposto dalle società e sottoposto all’approvazione della C.D.P.C.
Eventuali modifiche in corso di svolgimento delle manifestazioni saranno esaminate dalla C.D.P.C. stessa e
vagliate caso per caso.
Art. 34 – FASI FINALI,
FINALI, PLAYPLAY-OFF,
OFF, PLAYPLAY-OUT – FORMULA COPPE EUROPEE (previsto solo per le gare
disputate
disputate in campo neutro)
1. Nel caso in cui gli incontri per i quarti di finale e le semifinali si svolgessero con gare di andata e ritorno,
sarà adottata la formula delle Coppe Europee.
2. Essa prevede che in caso di parità di punteggio al termine della gara di ritorno, venga considerata la miglior
differenza reti; persistendo la parità, la differenza reti sarà calcolata assegnando valore doppio alle reti
segnate in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti
ciascuno.
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3. Non sarà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta nei tempi supplementari.
4. Se la parità persiste al termine dei tempi supplementari si procederà all’esecuzione di 5 calci di rigore
alternando le squadre, eseguiti da 5 giocatori presenti sul rettangolo di gioco al momento del fischio di
chiusura della gara.
5. Se al termine della serie di 5 rigori le squadre fossero ancora in parità si procederà in alternanza e ad
oltranza, fino a quando una squadra avrà realizzato una rete più dell’altra.
6. Ogni squadra che conclude una gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra
avversaria è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di quest’ultima ed a comunicare all’arbitro il nome ed il
numero di ogni calciatore escluso dall’esecuzione dei tiri di rigore.
Tale compito spetta al capitano della squadra.
Art. 34 bis – FASI FINALI – CALCIO A 5
1. Nel caso in cui gli incontri per i quarti di finale e le semifinali si svolgessero con gare di andata e ritorno,
sarà dichiarata vincente la squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio al termine della gara di ritorno. Non
si attribuirà valore doppio alle reti segnate in trasferta.
Se tale conteggio computato in punti o in reti non permettesse di stabilire una vincente si disputeranno, al
termine della gara di ritorno, due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno; qualora anche al
termine dei due tempi supplementari permanesse il risultato di parità, si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore come da regolamento nazionale (art. 21 e 24) nella misura di 5 per squadra e eventualmente ad
oltranza per la determinazione della vincente.
Art. 35 – GARE DI FINALE
1. Tutte le squadre che dovranno disputare gare di finale dovranno presentarsi munite di almeno due palloni
da gara ciascuna e di due mute di maglie di diverso colore.
2. In caso di finale in gara unica si procederà alla disputa dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci
di rigore, come previsto dai precedenti art. 34 e 34 bis.
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Art. 36
36 – COPPA DISCIPLINA
1. Il Consiglio Provinciale, pur ribadendo che la disciplina rappresenta uno stile di comportamento da
mantenere da parte di tutti i tesserati, indice annualmente il premio “Coppa Disciplina” per dare il giusto
riconoscimento alle squadre che dimostrano un particolare impegno educativo e spirito associativo, dando
esempio di organizzazione, autocontrollo e disciplina. Al premio concorrono tutte le squadre dei campionati di
calcio. Sarà assegnato un riconoscimento per categoria. In base alle penalità decretate dalla Commissione
Disciplinare, la classifica terrà conto dei seguenti criteri:
FAIR PLAY - AGONISMO ETICO
Coppa disciplina
La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso
dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la
classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subìta i
punti previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella 'A').
La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra
che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior
numero di punti.
A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna
squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse
dalla classifica della Coppa Disciplina.
TABELLA 'A' PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA COPPA DISCIPLINA
• Società
SANZIONE SUBITA
SUBITA
PUNTI
Ammonizione
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare
Squalifica del campo per una o più gare
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare
Perdita della gara per rinuncia preventiva
Perdita della gara per motivi disciplinari
Perdita della gara per mancata presentazione in campo
Retrocessione all'ultimo posto in classifica
Ammenda
(non si applica in caso di mancata presentazione in campo)
Ammenda massima prevista
• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati
1
7 per ogni gara
50
7 per ogni giornata
50
6
15
10
50
1 ogni 10,00 Euro
18
50
SANZIONE SUBITA
PUNTI
Fallo antisportivo - Fallo tecnico
0,3
Ammonizione
0,3
Espulsione temporanea
0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)
1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo
5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro
che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)
50
(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con
sospensione condizionale.
I Comitati CSI possono assegnare punteggi differenti da quelli proposti e/o prevedere il computo per sanzioni non espressamente riportate
nel precedente prospetto. Qualsiasi variazione, seppur minima, deve essere sottoposta per l’approvazione della Direzione Tecnica
Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti.
CLASSIFICA "FAIR PLAY"
La classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel
corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla
classifica della Coppa Disciplina.
La classifica "Fair Play" viene compilata con le seguenti modalità:
• per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei
gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari;
si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno
calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
• da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio "Fair Play" il quale si ottiene
parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella 'B' sotto riportata; vanno
considerate ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all'italiana;
• il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
• il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica "Fair Play".
La classifica "Fair Play" verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio.
In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina (Tabella 'A'). In caso di
ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.
19
TABELLA 'B' - PENALIZZAZIONI
Punti
disciplina
Penalizzazioni
Fair play
Punti
disciplina
Penalizzazioni
Fair play
Punti
disciplina
Penalizzazioni
Fair play
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
60,5
61,0
61,5
62,0
62,5
63,0
63,5
64,0
64,5
65,0
65,5
66,0
66,5
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
4,8
5,1
5,4
5,7
6,0
6,3
6,6
6,9
7,2
7,5
7,8
8,1
8,4
8,7
9,0
9,3
9,6
9,9
10,2
10,5
10,8
11,1
11,4
11,7
12,0
36,3
36,6
36,9
37,2
37,5
37,8
38,1
38,4
38,7
39,0
39,3
39,6
39,9
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0
39,5
40,0
67,0
67,5
68,0
68,5
69,0
69,5
70,0
70,5
71,0
71,5
72,0
72,5
73,0
12,3
12,6
12,9
13,2
13,5
13,8
14,1
14,4
14,7
15,0
15,3
15,6
15,9
16,2
16,5
16,8
17,1
17,4
17,7
18,0
18,3
18,6
18,9
19,2
19,5
19,8
20,1
20,4
20,7
21,0
21,3
21,6
21,9
22,2
22,5
22,8
23,1
23,4
23,7
24,0
40,2
40,5
40,8
41,1
41,4
41,7
42,0
42,3
42,6
42,9
43,2
43,5
43,8
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
52,5
53,0
53,5
54,0
54,5
55,0
55,5
56,0
56,5
57,0
57,5
58,0
58,5
59,0
59,5
60,0
73,5
74,0
74,5
75,0
75,5
76,0
76,5
77,0
77,5
78,0
78,5
79,0
79,5
24,3
24,6
24,9
25,2
25,5
25,8
26,1
26,4
26,7
27,0
27,3
27,6
27,9
28,2
28,5
28,8
29,1
29,4
29,7
30,0
30,3
30,6
30,9
31,2
31,5
31,8
32,1
32,4
32,7
33,0
33,3
33,6
33,9
34,2
34,5
34,8
35,1
35,4
35,7
36,0
44,1
44,4
44,7
45,0
45,3
45,6
45,9
46,2
46,5
46,8
47,1
47,4
47,7
4. Le classifiche “disciplina” OPEN CALCIO A 11 serie A e serie B vengono calcolate separatamente.
20
TASSE RECLAMO E LIMITI AMMENDE
TASSE RECLAMO
Reclami proposti agli Organi di prima istanza
Giudice Unico del Comitato (o Commissione Disciplinare del Comitato)
Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)
Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato
Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante
Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
Appelli proposti agli Organi di seconda istanza
Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l'attività locale)
€ 100,00
100,00
Appello alla Commissione Giudicante Nazionale
(per l'attività regionale e nazionale)
€ 100,00
Ricorsi proposti davanti alla CNGS
Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le
segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa) € 150,00
MODALITÀ AMMINISTRATIVE PER I RECLAMI
Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti:
a totale carico delle parti richiedenti.
Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado a carico del
tesserato
• Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione
di un reclamo:
a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.
richiedenti.
• Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti:
a totale carico della parte richiedente.
Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo
giudicante:
a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo
giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti,
parte o la totalità delle spese.
spese.
21
LIMITI DELLE AMMENDE
LIMITE MINIMO
LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi
€ 5,00
€100,00
Attività per giovani
€ 5,00
€ 200,00
Attività per adulti
€ 5,00
€ 300,00
22
Allegato n. 1 al R.U. CALCIO a 11 E CALCIO A 5
TABELLA IMPORTI TASSE ED AMMENDE
Stagione Sportiva 2009 – 2010
CATEGORIE OPEN CALCIO A 11 – CALCIO A 5
Art. 7
Art. 9
PARTECIPAZIONE alla gara di atleta o dirigente squalificato od inibito:
ammenda di
SPOSTAMENTO GARE
per singola gara: per data, orario o campo
a) presentata entro i termini stabiliti
b) presentata oltre i termini stabiliti
spostamento definitivo data, orario o campo per la rimanente parte di torneo
DA € 50,00
A €. 100,00
€. 10,00
€. 30,00
€. 30,00
Art. 11 RINUNCIA O MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
a) Open Calcio a 11
b) Open Calcio a 5
€. 40,00
€. 40,00
Art. 12 RITARDO INIZIO GARA
- maggiorazione per recidività
€. 20,00
€. 10,00
Art. 22 DISTINTE GARA
a) ritardo
b) inosservanza di una o più delle altre prescrizioni
c) maggiorazione per recidività
€. 10,00
€. 10,00
€. 10,00
Art. 25 Solo per la Categoria Open Calcio a 11
MANCANZA DELLE TABELLE NUMERATE PER SOSTITUZIONI
a) alla 1^ infrazione
b) dopo la 1^ infrazione
- maggiorazione per recidività
a) MANCANZA DI ACQUA CALDA nello spogliatoio dell’arbitro
- maggiorazione per recidività
Richiamo
€. 10,00
€. 10,00
€. 20,00
€. 10,00
b) MANCANZA DI ACQUA CALDA nello spogliatoio della squadra ospite
- maggiorazione per recidività
€. 20,00
€. 10,00
c) MANCANZA di ACQUA CALDA e RISCALDAMENTO nello
spogliatoio dell’arbitro
- maggiorazione per recidività
€. 30,00
€. 10,00
d) MANCANZA di ACQUA CALDA e RISCALDAMENTO nello
spogliatoio della squadra ospite
- maggiorazione per recidività
€. 30,00
€. 10,00
e) MANCANZA di RISCALDAMENTO nello spogliatoio dell’arbitro
- maggiorazione per recidività
€. 15,00
€. 10,00
23
f) MANCANZA di RISCALDAMENTO nello spogliatoio della squadra
ospite
- maggiorazione per recidività
€. 20,00
€. 10,00
g) AMMENDE
- per frasi offensive, volgari, minacce verso l’arbitro da parte dei
sostenitori
DA € 40,00
A €. 100,00
-
per insulti o vie di fatto tra tesserati e sostenitori
h) TASSE PRESENTAZIONE RECLAMO
1) commissione disciplinare del Comitato
2) commissione giudicante
3) appelli organi seconda istanza
4) ricorsi alla Commissione Nazionale Giudicante Sportiva (CNGS)
24
DA € 40,00
A €. 100,00
€ 50,00
€ 60,00
€. 100,00
€. 150,00
Scarica

Regolamento Calcio 2009 - 10