CITTA’ METROPOLITANADI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO –MOBILITA’ E VIABILITA’
DIREZIONE AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DEL TRASPORTO
Via Don Bosco, 4 /F - Napoli tel. e fax 081.7949795
Prot. n.
– Revoca autorizzazione alle operazioni di
IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni Testa)
Premesso che
-
le Province sono competente al rilascio ed alla revoca delle autorizzazioni alle operazioni di
revisione ai sensi dell’art.80 del Codice della Strada;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” disciplina la costituzione e l’ordinamento delle città metropolitane, tra
cui, ai sensi del comma 5, dell’art. 1, la Città Metropolitana di Napoli, stabilendo che la stessa
subentri all’omonima Provincia dall’1 gennaio 2015 in tutti i rapporti attivi e passivi e ne eserciti le
funzioni;
- la società Mondo Revisioni srl - P.Iva 07546461216, iscritta al numero REA 892158 della
C.C.I.A.A. di Napoli, con sede operativa in Napoli alla Aulisio 100/102 - è titolare di autorizzazione
n.344 del 29.05.2014 alle operazioni di revisione ai sensi dell’art.80, co.8 del Codice della Strada;
- che con nota 18/372 del 22.04.2015 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0068714 del 28.04.2015), il
Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha trasmesso relazione sull’esito dei controlli effettuati in
data 26.03.2015 e 10.04.2015 presso la sede operativa della succitata società Mondo Revisioni srl, al
termine del quale venivano contestati al sig. Di Gennaro Paolo, amministratore unico della società, e
Pagano Francesco, responsabile tecnico del centro di revisione, i reati di cui agli articoli 81 – 100 481 del codice penale per i fatti di seguito riportati:
In data 26.03.2015, verso le ore 15.35, su disposizione del nostro Comando ci recavamo presso il
centro revisioni denominato "MONDO REVISIONI S.R.L., sito in Napoli (NA), Via Domenico Aulisio
n. 100/1 02, al fine di effettuare un controllo amministrativo. Giunti sul posto, contattavamo
l'amministratore unico DI GENNARO Paolo, nato a Napoli (NA) il 08.03.1973, residente in Villaricca
(NA), Via Della Libertà n. 976, il quale ci mostrava:
l) la VISURA CAMERALE, da dove si evince che si tratta di una società a responsabilità limitata di
cui è amministratore unico;
2) l'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI CENTRO DI REVISIONE" con
codice NA/BLl, avente numero 344, rilasciata dalla Provincia di Napoli Area Trasporti e Mobilità in
data 29.05.20 14;
3) la "NOMINA DEI RESPONSABILI TECNICI", tali DI GENNARO Paolo, nato a Napoli (NA) il
08.03.1973, residente in Villaricca (NA), Via Della Libertà n. 976 e Pagano Francesco. nato a Napoli
il 21.07.1979, ivi residente, Via Sant'Eframo Vecchio n. 82, avente numero 78066, rilasciata dalla
Provincia di Napoli - Area Trasporti e Mobilità in data 11.06.. 2014;
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4553 del 07/07/2015
Oggetto: Centro Revisioni Mondo Revisioni srl
revisione
- con nota prot. 0072828 del 06.05.2015 - regolarmente notificata alla parte in data 12 maggio
scorso - la Città Metropolitana di Napoli comunicava alla società Mondo Revisioni srl l’avvio del
procedimento per la revoca dell’autorizzazione nelle operazioni di revisione, con l’avviso che il
centro di revisione avrebbe potuto presentare memorie scritte e documenti che sarebbero stati
oggetto di valutazione ai fini del procedimento in corso e che in assenza di controdeduzioni o
nell’ipotesi di controdeduzioni ritenute insufficienti, si sarebbe proceduto alla revoca della predetta
autorizzazione;
- con nota (acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 0086365 del 1.06.2015) il legale
rappresentante della società Mondo Revisioni srl, per mezzo del proprio legale di fiducia, depositava
controdeduzioni su quanto loro contestato nella nota della Città Metropolitana di Napoli, chiedendo
l’archiviazione del procedimento per assenza di presupposti di fatto e di diritto legittimanti il
provvedimento di revoca, nonché di essere ascoltato nel procedimento amministrativo;
- in data 26.06.2015 , l’Avv. Fabio Salvi, per delega della società Mondo Revisioni srl, veniva
ascoltato nel procedimento de quo,esponendo quanto segue:
Si richiama integralmente alle memorie depositata illo tempore presso i vostri uffici tramite PEC.
Deposita a sostegno della stessa, l’Ordinanza del riesame del Tribunale di Napoli n. 500/2015 e pedissequo
verbale di dissequestro di materiali sottoposti a vincolo cautelare reale, chiedendo nel contempo una
valutazione pregna della documentazione allegata al fine di rivalutare la possibilità della irrogazione della
revoca dell’autorizzazione.
Atteso che
- dall’esame della documentazione agli atti, delle osservazioni ricevute ed esposte nel corso
dell’audizione del 26.06.2015, si può ritenere che le controdeduzioni presentate dalla società Mondo
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4553 del 07/07/2015
4) l'AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER L'ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA", avente
numero 10389, rilasciata dall'A.S.L. - Napoli l - Centro in data 23. 12.20 13;
Dall’esame della stampa giornaliera dei veicoli sottoposti a revisione, veniva accertato che erano
state effettuate ben sessanta (60) visite di revisione con "ESITO REGOLARE" fino al nostro accesso
delle ore 15.35, dopodiché non si presentava più nessuno,
- OMISSISPer tale motivo, quindi, ritenendo che le suddette visite di revisione potessero essere effettuate proprio in
violazione sulla qualità dei controlli, il nostro Comando disponeva un servizio di osservazione, controllo e
pedinamento con personale in divisa nei confronti dei titolari dell'esercizio, nonché della clientela che
veniva effettuato dalle ore 09.45 alle ore 11.35 (del giorno 10.04.2015,ndr) , con ausilio di attrezzatura
videoriproduttiva e di altro personale dipendente in abiti civili, nella persona dell' Appuntato (omissis) e
Appuntato (omissis), con i quali vi era un costante scambio di comunicazione circa le persone che entravano
ed uscivano dall' officina a bordo di qualsiasi tipo di veicolo
- OMISSISPer i fatti suesposti, i signori DI GENNARO Paolo e PAGANO Francesco, venivano resi edotti del loro
deferimento in stato di libertà alla competente A.G. per violazione dell'articolo 81, 110 e 481 del codice
penale poiché in concorso tra loro effettuavano false visite di revisione così come si vedeva chiaramente
anche dalle immagini delle video riprese effettuate dagli scriventi. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in
data e luogo di cui sopra.-
Revisioni srl non siano accoglibili ai fini dell’archiviazione del procedimento di revoca per le
seguenti motivazioni:
a) in relazione alla ricostruzione dei fatti, la società Mondo Revisioni s.r.l. non produce alcuna
documentazione che smentisca l’aspetto fondamentale della contestazione mossagli, vale a dire che
sono stati revisionati veicoli in realtà mai entrati nell’officina per essere sottoposti a controlli
previsti;
del Codice della Strada sanziona il venir meno del rapporto fiduciario tra affidatario del servizio di
revisione ed autorità preposta ai controlli sia in presenza di più irregolarità (come correttamente
evidenziato dalla parte ricorrente), sia in presenza anche di un unico grave episodio tale da
giustificare il venir meno di detto rapporto fiduciario.
In effetti, sul punto, il Consiglio di Stato, con
sentenza n. 1622/11,
ha affermato che
l’interpretazione della disposizione il dato letterale, che collega la revoca della concessione a più di
un controllo ed a più di una revisione, va a coincidere con la "ratio" della norma, che è
individuabile nella esigenza di sanzionare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere
l'affidamento dei compiti di revisione già di competenza pubblica ad imprese private e che non può
certamente, secondo principi di comune esperienza, che cessare a seguito di reiterate violazioni
delle prescrizioni in proposito dettate o a seguito di un eclatante episodio idoneo a dimostrare di
per sé il venir meno di detto rapporto.
A conferma di detta ricostruzione della ratio della norma, anche il XVI comma dell'art. 80
dimostra
la fondatezza della suddetta ricostruzione sistematica, atteso che esso sanziona con la
cancellazione dal registro di cui al comma VIII l'accertamento della falsità della certificazione di
revisione, che incontrovertibilmente costituisce una singola violazione, ma di rilevante gravità,
delle disposizioni al riguardo.
In tal senso va anche il Regolamento della Città Metropolitana di Napoli che, all’art. 24,
stabilisce che “l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione è revocata quando venga
accertato e comunicato alla competente struttura in materia di trasporti della provincia
dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, da forze dell’ordine, organi di
polizia e/o da altre amministrazioni che l'impresa o il consorzio (omissis) b) effettua le revisioni in
difformità dalle vigenti prescrizioni ovvero anche una sola di particolare gravità;”
c) un provvedimento di diniego o di revoca di una precedente autorizzazione - ivi compreso
l’esercizio dell’attività di revisione veicoli - non può fondarsi esclusivamente sulla accertata
responsabilità del soggetto titolare dell’autorizzazione in sede penale, essendo al riguardo
indispensabile che l’Amministrazione Pubblica compia un’autonoma valutazione dei fatti, per
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4553 del 07/07/2015
b) Relativamente alla corretta interpretazione dell’art.80, comma 11, si fa presente che l’art.80
stabilirne la loro rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità del titolare dell’autorizzazione.
Subordinare un provvedimento amministrativo di revoca al solo esito di un accertamento penale
definitivo risulterebbe ingiustificatamente riduttivo, e tale da sottrarre ai necessari interventi
sanzionatori a tutela dell’interesse pubblico e degli utenti, situazioni che obiettivamente evidenziano
la mancanza di elementi di correttezza e probità indispensabili per lo svolgimento dell’attività di
revisione, tenuto conto anche del ruolo riconosciuto dal Codice della Strada alle officine
dalla definizione del procedimento penale. In effetti un conto è la colpevolezza di rilievo penale
(da verificare nelle sedi giurisdizionali a ciò preposte), altro è l’accertamento amministrativo,
finalizzato all’irrogazione di misure di tipo sanzionatorio, sempre proiettate nel quadro dinamico di
un’azione correttiva di buon andamento, che miri alla salvaguardia de gli interessi pubblici in
pericolo. La circostanza che tali fatti debbano essere oggetto di valutazione dall’Amministrazione,
al fine di appurarne la rilevanza in relazione agli interessi pubblici sottesi all’esercizio dell’attività
di revisione degli autoveicoli, rende secondaria l’altra circostanza che gli stessi debbano seguire un
diverso iter nel corso del processo penale, ciò attenendo al diverso aspetto dell’accertamento della
responsabilità penale degli imputati ai fini dell’irrogazione della pena. Va inoltre sottolineato come
il procedimento in argomento non è fondato esclusivamente sulla notizia di reato, bensì si basa sulla
valutazione di obiettiva gravità dei fatti oggetto dell’imputazione, in funzione degli specifici
interessi pubblici sottesi all’esercizio dell’attività di revisione, trattandosi di atti consistiti in cc.dd.
revisioni a libretto (false attestazioni di revisioni);
- nel prendere atto che effettivamente il Tribunale di Napoli, X sezione Distrettuale del
riesame, ha annullato il decreto di convalida di sequestro emesso dal P.M. in data 13.04.2015 nei
confronti di Di Gennaro Paolo e Pagano Francesco, disponendo quindi la restituzione dei beni in
sequestro, va tuttavia considerato che la motivazione di predetto annullamento va ricercata
esclusivamente nelle motivazioni generiche utilizzate per procedere al sequestro probatorio del
13.04.2015 ( si può leggere testualmente: che integrano mere formule di stile, adattabili a qualsiasi
caso, quindi assolutamente inidonee a costituire quella specifica in concreto di esigenze probatorie
tali da giustificare il sacrificio del diritto costituzionale); come già rappresentato in precedenza nel
presente atto dirigenziale, un provvedimento di revoca di una autorizzazione all’esercizio
dell’attività di revisione veicoli può legittimamente fondarsi su un’autonoma valutazione dei fatti
che l’Amministrazione Pubblica deve compiere per stabilirne la loro rilevanza ai fini del giudizio
di affidabilità del titolare dell’autorizzazione in argomento; ne consegue che il controllo operato dai
carabinieri (che accertavano che venivano effettuate false visite di revisione così come si vedeva
chiaramente anche dalle immagini delle video riprese effettuate è di per sé tale da determinare il
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autorizzate. In effetti il potere di agire da parte della P.A. può - ed in taluni casi deve - prescindere
venir meno del requisito dell’affidabilità e del rapporto fiduciario che legano l’esercente detta
attività e l’amministrazione concedente (Provincia/Città metropolitana), indipendentemente dalle
vicende processuali a carico dei responsabili del centro di revisione in argomento;
Tenuto conto che
- l’art.80 del Codice della Strada sanziona il venir meno del rapporto fiduciario tra
affidatario del servizio di revisione ed autorità preposta ai controlli sia in presenza di più
detto rapporto fiduciario;
- la condotta imputata a carico della società Mondo Revisioni srl integra una significativa
violazione delle regole che presiedono al corretto espletamento dell’attività di revisione degli
autoveicoli a motore, preordinata ad assicurare la serietà degli accertamenti e a garantire la
circolazione delle automobili in condizioni di sicurezza per i possessori e per gli altri utenti della
strada, tale da comportare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere l'affidamento
dei compiti di revisione (già di competenza pubblica) ad imprese private;
- che il responsabile tecnico di un centro di revisione riveste dunque la qualità di pubblico
ufficiale, e non è dunque un semplice operatore del centro di revisione, ma è colui che, in ragione
della sua competenza professionale, assume il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo;
l’art. 240, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) dispone infatti che egli “è tenuto a presenziare e certificare
personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità”;
- l’attività irregolare di revisione veicoli esercitata dalla società Mondo Revisioni srl risulta
accertata da fonti cc.dd. “qualificate”, in ragione della specificità dei fatti indicati ed imputati ai
soggetti, accompagnati anche dall’indicazione ed acquisizione delle fonti di prova;
Ritenuto che
- l’attività irregolare di revisione veicoli riscontrata dai Carabinieri a carico del Centro di
Revisione Mondo Revisioni srl integri la fattispecie di operazioni di revisione in difformità dalle
prescrizioni vigenti, prevista e sanzionata con la revoca dall’art. 80, comma 11 del Codice della
Strada ;
- sussista quindi l’interesse pubblico a che non prosegua nella delicata attività di revisione
degli autoveicoli chi abbia certificato l’avvenuta revisione con esito regolare per veicoli in realtà
assenti e mai transitati nella propria struttura;
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 4553 del 07/07/2015
irregolarità, sia in presenza anche di un unico grave episodio tale da giustificare il venir meno di
- l’attività irregolare di revisione veicoli riscontrata dai Carabinieri ha determinato il venir
meno del requisito dell’affidabilità e del rapporto fiduciario che legano l’esercente detta attività e
l’amministrazione concedente (Provincia/Città metropolitana);
- di disporre, pertanto, per quanto di competenza, la revoca dell’autorizzazione n. 293 del
19/05/1998 per lo svolgimento delle operazioni di revisione rilasciata alla Mondo Revisioni srl, ai
sensi del succitato art.80, comma 11 del Codice della Strada;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto esposto, che qui si intende integralmente riportato
anche se non
materialmente trascritto;
- per la conseguenza, di revocare alla società Mondo Revisioni srl - P.Iva 07546461216, iscritta al
numero REA 892158 della C.C.I.A.A. di Napoli, con sede operativa in Napoli alla Aulisio 100/102
– autorizzazione n.344 del 29.05.2014 alle operazioni di revisione ai sensi dell’art.80, comma 8 del
Codice della Strada, per mancato rispetto delle modalità di revisione ai sensi dell’art. 80, comma 11
del Codice della Strada;
- di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante pro tempore della società predetta;
- di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici della Motorizzazione Civile ed alla
locale C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza;
- di autorizzare il personale abilitato della Direzione a disattivare il collegamento al CED del
Ministero dei Trasporti a far data dall’avvenuta notifica del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.21/Bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.
Copia del presente provvedimento viene inoltrato alla Segreteria Generale per la registrazione e
per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.
Il Funzionario
Dott. Ferdinando Vicinanza
Il Dirigente
Dott. Giovanni Testa
Avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del
presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla
data di notifica.
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tutto ciò esposto,
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