COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività dei
Centri di Telefonia Internazionale
PREMESSA
Il centro di telefonia internazionale è un centro servizi nel quale il cliente utilizza apparecchiature
per la comunicazione elettronica, come postazioni acceso alla rete internet (internet point),
postazioni telefoniche (phone center), postazioni per trasmissione documenti (telefax).
Attualmente l'attività è regolata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche contenuto nel D.L. N°
259 del 01-08-2003, entrato in vigore il 16 settembre 2003, che sancisce l'interesse generale dei
suddetti servizi e dispone che l'erogazione degli stessi avvenga comunque nel rispetto della
normativa vigente in materia di salute pubblica, ambientale e di pianificazione urbanistica e
territoriale.
Deve osservare le Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali, contenute nella
Deliberazione n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003, della Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Dal 28 luglio 2005, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 “Misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale” è stato introdotto il nuovo obbligo di dotarsi della
licenza del Questore per coloro che svolgono, indipendentemente se a pagamento o no, le attività
di esercizi pubblici di telefonia (conosciuti come call center, telephone center o phone center) e
internet point.
Lo stesso decreto prevede la conservazione dei dati del traffico telefonico o telematico e la
registrazione delle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi.
Per maggiore chiarezza si allega al presente regolamento stralcio degli articoli 6 e 7 del decreto
medesimo. (Allegato A)
Articolo 1 - Oggetto e Finalità
Nel rispetto del principio di libertà di comunicazione, garantito dall’art. 15 della Costituzione e di
quanto previsto dalla normativa vigente, lo scopo del presente regolamento è di disciplinare
l’insediamento e l’attività dei centri di telefonia internazionale accessibili al pubblico, al fine di
garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per la concessione delle autorizzazioni
all’insediamento di detti centri, nonché l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 2 - Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali
I locali sede di attività di Centro di Telefonia Internazionale accessibili al pubblico devono essere in
possesso del certificato di agibilità rilasciato dal competente ufficio tecnico comunale e rispettare i
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requisiti stabiliti dal vigente Regolamento d’Igiene Locale, Titolo 3°, Capitolo VII, modificato dalla
ASL di Brescia con Deliberazione N° 372 del 04-05-2005, validato per surroga dalla
Amministrazione Comunale di Pontoglio e che vengono riportati per maggiore chiarezza
Fatte salve le disposizioni del D.Lgsl. 01-08-2003 N° 259, l’esercizio dell’erogazione del
servizio di telecomunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i
seguenti requisiti:
- Allacciamento idrico e fognario
- Aereoilluminazione naturale di cui al punto 3.11.5 del presente R.L.I. o sistema di
aereoilluminazione artificiale in tutti i locali con le caratteristiche previste dall’art. 3.4.47 e
3.4.48 del medesimo R.L.I.
- Due servizi igienici provvisti di antibagno, dei quali uno conforme alle norme in materia di
superamento delle barriere architettoniche
- Rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una
postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili;
- Certificazione di conformità alla normativa impiantistica ed antincendio.
- Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46-1990 per gli impianti elettrici.
- In caso di presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati:
a) denuncia all’ ISPESL ed alla ASL degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 4622001
- In caso di presenza di impianto riscaldamento autonomo:
a) dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46-1990 dell’impianto di riscaldamento.
b) libretto di impianto ai sensi della Legge 10-1991 e Decreti collegati.
Anche qualora l’attività si svolga senza presenza di personale (locali self-service) il locale
deve essere provvisto di due servizi igienici dei quali uno conforme alle norme in materia di
superamento delle barriere architettoniche.
Le postazioni devono avere una superficie minima di mq. 1 e devono essere dislocate in
modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ed avente una
larghezza minima di metri 1,20, all’interno del locale deve essere riservato uno spazio di
attesa di almeno metri quadrati 12, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non
ostruire le vie di esodo.
Dovrà essere prevista la dotazione di una cassetta di pronto soccorso.
Le attività già operanti nel territorio comunale che non presentino i requisiti strutturali e tecnologici
sopra descritti, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore della
Deliberazione della ASL di Brescia, quindi entro il 04-05-2006, in caso di inottemperanza saranno
adottati provvedimenti di sospensione dell’attività fino a quando non saranno state ottemperate le
prescrizioni.
Le nuove attività devono essere esercitate in locali adeguati alle prescrizioni vigenti.
Nel caso in cui il locale sede della nuova attività sia situato all’interno di complessi residenziali o
comunque si trovi adiacente ad unità abitative residenziali, fatti salvi gli obblighi eventualmente
posti dai Regolamenti Condominiali, il medesimo deve essere adeguatamente insonorizzato, in
modo da rispettare le norme previste dal Regolamento Comunale per la disciplina delle emissioni
sonore nell’ambiente.
Articolo 3 - Procedure e modalità per l’esercizio dell’attività
L’avviamento della attività, il trasferimento in altra sede, il subingresso nella titolarità di un centro di
telefonia internazionale deve essere comunicato al competente Ufficio Comunale (S.U.A.P.),
almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di denuncia di inizio attività
(DIA) di cui all’articolo 19 della legge n° 214/90 e succ. modifiche.
Nella denuncia di inizio dell’attività occorre dichiarare di aver rispettato la normativa vigente in
materia di salute pubblica, ambientale e di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché quelle
relative alla destinazione d’uso.
La denuncia di inizio o trasferimento dell’attività ed il subingresso nella titolarità, di cui al comma
precedente, deve contenere i seguenti elementi:
a - se trattasi di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e
numero di codice fiscale del titolare;
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b - se trattasi di società: denominazione o ragione sociale, sede legale, numero codice fiscale o
partita iva;
c - ubicazione dell’esercizio;
d - superficie complessiva dell’esercizio, distinta tra superficie destinata all’installazione degli
apparecchi o attrezzature telefoniche, e superficie restante.
Devono anche essere allegati i seguenti documenti:
• planimetria dei locali, con l’individuazione delle parti occupate o riservate alle apparecchiature e/o
cabine telefoniche, nonché delle parti destinate allo stazionamento degli utenti;
• certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico/edilizia e di agibilità dei locali;
• documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge n. 447/95 e
dell’articolo 4 della D.G.R. Regione Lombardia n° 7/83136 dell’8 marzo 2002;
• documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare
l’attività in argomento;
• copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l’esercizio
delle telecomunicazioni, come previsto dal D.L. N° 259 del 01-08-2003.
• copia della licenza rilasciata dal Questore, ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 144-2005
All’atto della presentazione della denuncia di inizio attività la mancata indicazione degli elementi e
degli allegati previsti comporterà il rigetto della stessa, con conseguente chiusura del
procedimento e diffida ad iniziare l’attività.
Ogni comunicazione all’utente verrà effettuata in forma scritta da parte del responsabile del
competente Ufficio Comunale (S.U.A.P.) entro 30 giorni dal ricevimento della dia.
Articolo 4 - Divieto di esercizio congiunto con altre attività
Lo svolgimento dell’attività di che trattasi non è compatibile con deposito e/o vendita di prodotti
alimentari e non alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande.
Non è ammessa, inoltre, l’effettuazione di forme di intrattenimento mediante l’utilizzo di radio,
televisione, apparecchiature stereofoniche e riproduttori CD, DVD e simili, l’installazione di
videogiochi di cui al comma 6 e comma 7 lettera a) e c ) dell’articolo 110 del TULPS Regio Decreto
n° 773/34 , così come non è ammesso lo svolgimento di giochi leciti di società, di carte e simili.
Non sono ammesse operazioni che comportano trasferimenti di denaro da e per paesi stranieri.
Articolo 5 - Orari dell’attività
I centri di telefonia di cui al presente Regolamento sono tenuti ad osservare la fascia oraria
giornaliera di apertura e chiusura al pubblico compresa dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e ad
osservare un turno di riposo settimanale.
All’interno della fascia oraria sopra indicata l’esercente potrà determinare autonomamente il
proprio orario, che non dovrà superare le 13 ore di apertura, dandone apposita comunicazione al
competente ufficio comunale prima dell’inizio dell’attività, eventuali modifiche all’orario dovranno
essere comunicate con almeno cinque giorni di anticipo.
E’ facoltà dell’esercente scegliere il giorno di riposo settimanale.
Articolo 6 - Vigilanza e sanzioni
L’azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata alle forze di Polizia
Locale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/95
Le violazioni dello stesso comporteranno l’applicazione della sanzione amministrativa da un
minimo di euro 300 ad un massimo di euro 500, qualora la violazione persista si procederà con
conseguente emissione di ordinanza di cessazione immediata dell’attività.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di ordine pubblico.
La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura dell’attività.
Articolo 7 - Disposizioni transitorie finali
E’ fatta salva la disciplina statale e regionale vigente in materia di telecomunicazioni .
Copia del presente regolamento viene portato a conoscenza mediante affissione all’albo pretorio
comunale.
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Allegato -A- stralciato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144
Articolo 6 - Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che
prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se
non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono
essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti
che prevedono un periodo di conservazione ulteriore.
I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo
l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:
«dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al
momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le
predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei
dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della
riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati
acquisiti».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,mentre, per le medesime finalita', i dati
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle
seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:«4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle
indagini preliminari, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle
altre parti private, puo' disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore
dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico
ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati,
sono definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a) e c),
anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione,comunque, di
oneri per il bilancio dello Stato
Articolo 7 - Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e
internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo
privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione
del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche
telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza
al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a
pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
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2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1,la licenza deve essere richiesta entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano
in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le
disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le
attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e
per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122
e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di
preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che
utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso
ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e
l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di
polizia postale e delle comunicazioni.
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